FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI · ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito...

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Prof.ssa Enrica Morena FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

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Prof.ssa Enrica Morena

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE

CONCORSUALI

LE PROCEDURE CONCORSUALILE PROCEDURE CONCORSUALI

� FALLIMENTO

� CONCORDATO PREVENTIVO

� AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

� LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ASPETTI COMUNI ALLE ASPETTI COMUNI ALLE

PROCEDUREPROCEDURE

�� Al verificarsi di determinati presupposti si hanno Al verificarsi di determinati presupposti si hanno determinate conseguenze.determinate conseguenze.

�� 1. Dall’autorità giudiziaria viene sottratta 1. Dall’autorità giudiziaria viene sottratta all’imprenditore la disponibilità dell’impresa e dei all’imprenditore la disponibilità dell’impresa e dei suoi benisuoi beni

�� 2. Dall’autorità giudiziaria viene nominato un 2. Dall’autorità giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l’esercizio dell’attivitàsoggetto che controlla l’esercizio dell’attività

�� 3.La procedura si svolge nell’interesse di tutti i 3.La procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione creditori esistenti al momento della instaurazione della proceduradella procedura

�� 4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore

FALLIMENTOFALLIMENTO

�� Definizione:Definizione:

�� E’ quella procedura rivolta alla realizzazione E’ quella procedura rivolta alla realizzazione

coattiva dei diritti dei creditori quando il coattiva dei diritti dei creditori quando il

titolare di una impresa commerciale (debitore titolare di una impresa commerciale (debitore

comune) non è più in grado di far fronte alle comune) non è più in grado di far fronte alle

proprie obbligazioni. proprie obbligazioni.

FONTIFONTI

�� Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo

1942, n.267;1942, n.267;

�� Modificata dal D.Modificata dal D.LgsLgs. 9 gennaio 2006, n.5;. 9 gennaio 2006, n.5;

�� Modificata dal D.Modificata dal D.LgsLgs. 12 settembre 2007, . 12 settembre 2007,

n.169 n.169

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

�� UniversalitàUniversalità: : cioè colpiscono non singoli beni ma cioè colpiscono non singoli beni ma

l’intero patrimonio del debitore/imprenditore;l’intero patrimonio del debitore/imprenditore;

�� ConcorsualitàConcorsualità: cioè la procedura si svolge : cioè la procedura si svolge

nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono

essere soddisfatti in essere soddisfatti in egualegual misura, salvo la presenza di misura, salvo la presenza di

cause legittime di prelazionecause legittime di prelazione

Istanza di fallimentoIstanza di fallimento: creditore : creditore –– debitore debitore –– pubblico ministeropubblico ministero

oggettivo

Il tribunale compie le indagini

e sulla base dei presupposti

soggettivo

Accoglie il ricorso oppure Rigetta il ricorso

Sentenza dichiarativa di fallimento

Contenuto: - nomina Giudice delegato

- nomina curatore fallimentare

- ordina al fallito di depositare i

bilanci

- assegna ai creditori un termine

per presentare le domande di

insinuazione al passivo

Effetti:

-Il fallito viene

spossessato dei beni che

vengono amministrati dal

curatore

-par condicio creditorum

-azioni revocatorie

Procedura :

-Apposizione dei sigilli e

inventario

-Accertamento dello stato

passivo

-Liquidazione dell’attivo

-Ripartizione dell’attivo

Chiusura del fallimento

CHI CHI PUO’PUO’ FALLIRE?FALLIRE?

PRESUPPOSTI

FALLIMENTO

SOGGETTIVI OGGETTIVI

Il debitore deve essere: imprenditore

commerciale, con determinati requisiti

dimensionali e di indebitamento individuati.

sono esclusi gli enti pubbliciStato di insolvenza

FALLIMENTO FALLIMENTO

Presupposto soggettivo

� Imprenditore commerciale art.1 LF

esclusi gli enti pubblici.

FALLIMENTO FALLIMENTO

Presupposto oggettivo

� La manifestazione dello stato di insolvenza art. 5 L.F.

“L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori , i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”

FALLIMENTO FALLIMENTO

Organi della procedura fallimentare

� Tribunale

� Giudice delegato

� Curatore

� Comitato dei creditori

Tribunale

� Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice delegato ed il curatore

� Risolve le disparità di vedute tra gli organi anzidetti

� Decide sui reclami contro i decreti del giudice delegato

� chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori

FALLIMENTO FALLIMENTO

Giudice delegato:

è l’organo a cui è affidata la direzione concreta della

procedura fallimentare” egli è infatti “lato sensu” l’organo che dirige le operazioni fallimentari

e vigila sull’attività del curatore.

�� Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciarsRiferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciarsi il i il tribunale stesso;tribunale stesso;

�� Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazioneEmette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazionedel patrimonio del fallito;del patrimonio del fallito;

�� Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta lNomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta lo o ritiene opportuno, per sentirne il parere;ritiene opportuno, per sentirne il parere;

�� Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari (periti, Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari (periti, stimatori, stimatori, etcetc) che siano necessari nel corso della procedura, ) che siano necessari nel corso della procedura, nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede o o lo sostituisca in caso di impedimento;lo sostituisca in caso di impedimento;

Giudice delegato

Funzioni:Funzioni:

FALLIMENTO FALLIMENTO

�� Decide sui reclami presentati contro gli atti di amministrazioneDecide sui reclami presentati contro gli atti di amministrazionecompiuti dal curatore;compiuti dal curatore;

�� Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore o Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore o convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i relativi avvocati;relativi avvocati;

�� Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2° Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2° comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura;amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura;

�� Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli “ausiliari” e ne liquida le competenze;“ausiliari” e ne liquida le competenze;

Funzioni:Funzioni:

Giudice delegato

�� Provvede, con la cooperazione del Provvede, con la cooperazione del curatore, all’esame preliminare dei curatore, all’esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e della relativa documentazione;della relativa documentazione;

�� Appone i sigilli;Appone i sigilli;

�� Dispone le vendite dei mobili e Dispone le vendite dei mobili e provvede alla vendita degli immobili.provvede alla vendita degli immobili.

Giudice delegato

Funzioni:Funzioni:

FALLIMENTO FALLIMENTO

Tutti gli atti sono dati con Tutti gli atti sono dati con decreto.decreto.

Contro di essi è ammesso Contro di essi è ammesso reclamo al tribunalereclamo al tribunale, da , da parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori

e di chiunque vi abbia interesse.e di chiunque vi abbia interesse.

Impugnabilità degli attiImpugnabilità degli atti

Giudice delegato

Il curatore:

è l’organo a cui spetta, come compito principale,

l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del

giudice delegato.

Ha competenze esecutive e di natura ausiliare.

Il comitato dei creditori:

è un organo collegiale, composto da tre o cinque

creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta anche

la scelta del presidente.

FALLIMENTO FALLIMENTO

Il comitato dei creditori:

Funzione consultiva Funzione di controllo

obbligatoria eventuale

FASE PREFALLIMENTARE FASE PREFALLIMENTARE --

INIZIATIVAINIZIATIVA

Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal:

� Debitore

� Creditore

� Su richiesta del Pubblico ministero

FASE PREFALLIMENTAREFASE PREFALLIMENTARE

�� Il Il TribTrib. verifica che ci siano i presupposti per . verifica che ci siano i presupposti per

la dichiarazione di fallimento convocando il la dichiarazione di fallimento convocando il

debitore e i creditori che hanno fatto istanzadebitore e i creditori che hanno fatto istanza

�� Il fallimento non può essere dichiarato se dalla Il fallimento non può essere dichiarato se dalla

istruttoria risulta che l’ammontare complessivo istruttoria risulta che l’ammontare complessivo

dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad

euro 30.000euro 30.000

SENTENZA DICHIARATIVA DI SENTENZA DICHIARATIVA DI

FALLIMENTOFALLIMENTO

�� Il Il TribTrib. se sussistono i presupposti (soggettivo . se sussistono i presupposti (soggettivo

e oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con e oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con

sentenza il fallimentosentenza il fallimento dell’imprenditoredell’imprenditore

�� OppureOppure

�� Rigetta il ricorso motivandolo Rigetta il ricorso motivandolo

SENTENZA DICHIARATIVA DI SENTENZA DICHIARATIVA DI

FALLIMENTOFALLIMENTO

Contenutodella sentenza

Nominadel giudicedelegato

Nomina ilcuratore

Ordina al fallitoil depositodei bilanci e scritturecontabili

Stabilisce ilgiorno, il luogo el’ora per l’esame

dello stato passivo

Assegna acreditori e terzi

che hanno diritti sullecose del fallito un

termine per presentaredomande diinsinuazione

EFFETTI DELLA SENTENZAEFFETTI DELLA SENTENZA

�� Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti, la relazione del curatorecontiene tutti gli atti e i documenti, la relazione del curatore, , provvedimenti del Tribunaleprovvedimenti del Tribunale

�� Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Impreseiscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese

�� Il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, Il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. pregiudizio ai creditori.

�� Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici ramdell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami i dell'azienda, fissandone la durata. dell'azienda, fissandone la durata.

EFFETTI SENTENZA DI EFFETTI SENTENZA DI

FALLIMENTO FALLIMENTO

�� Produce molti effetti:Produce molti effetti:

�� A) Per il fallito A) Per il fallito

�� Personali: obbligo di residenza, di consegnare al Personali: obbligo di residenza, di consegnare al

curatore la corrispondenza curatore la corrispondenza

�� Patrimoniali: Patrimoniali: -- viene spossessato dei suoi beni, cioè viene spossessato dei suoi beni, cioè

privato del potere di amministrazione e di disposizione privato del potere di amministrazione e di disposizione

EFFETTI SENTENZA DI EFFETTI SENTENZA DI

FALLIMENTOFALLIMENTO

�� B) Per i creditoriB) Per i creditori

�� Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del

ricavato della liquidazione del patrimonio del fallitoricavato della liquidazione del patrimonio del fallito

�� Per la tutela della par Per la tutela della par condiciocondicio creditorumcreditorum, sono loro , sono loro

precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallitoprecluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito

�� Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause

legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegilegittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegi

EFFETTI SENTENZA DI EFFETTI SENTENZA DI

FALLIMENTOFALLIMENTO

�� C) Per i terziC) Per i terzi

�� Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallitoSono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallito

�� Costoro possono vedersi intentata una azione Costoro possono vedersi intentata una azione

revocatoria fallimentare dal curatore al fine di revocatoria fallimentare dal curatore al fine di

ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallitoricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito

PERCHE’PERCHE’??

�� Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di venderlo a terzi per ricavare del denarodecida di venderlo a terzi per ricavare del denaro

�� Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei creditoricreditori

�� Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l’attiIl curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l’attivo vo fallimentarefallimentare

�� La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compipatrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti uti dallo stesso a danno dei creditori dallo stesso a danno dei creditori

PROCEDURA FALLIMENTAREPROCEDURA FALLIMENTARE

�� Definizione: è l’insieme delle fasi successive Definizione: è l’insieme delle fasi successive tra di loro coordinate per raggiungere un tra di loro coordinate per raggiungere un medesimo finemedesimo fine

�� Sono:Sono:A.A. conservazione e amministrazione del patrimonio del conservazione e amministrazione del patrimonio del

fallitofallito

B.B. accertamento del passivoaccertamento del passivo

C.C. accertamento dell’attivoaccertamento dell’attivo

D.D. liquidazione dell’attivoliquidazione dell’attivo

E.E. riparto dell’attivoriparto dell’attivo

A) A) CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE

DEL PATRIMONIO DEL FALLITODEL PATRIMONIO DEL FALLITO

�� Dopo la dichiarazione di fallimento:Dopo la dichiarazione di fallimento:

�� 1)Atto iniziale è l’apposizione dei sigilli da parte del 1)Atto iniziale è l’apposizione dei sigilli da parte del

curatore che è temporaneo.curatore che è temporaneo.

�� 2) Rimozione sigilli e redazione dell’inventario da parte 2) Rimozione sigilli e redazione dell’inventario da parte

del curatoredel curatore

�� 3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e 3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e

subentra a lui nell’amministrazione dei benisubentra a lui nell’amministrazione dei beni

B) ACCERTAMENTO DEL B) ACCERTAMENTO DEL

PASSIVOPASSIVO

�� Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso

�� Inizia con la Inizia con la domanda di ammissione al passivo domanda di ammissione al passivo che i che i creditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenzacreditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenzache dichiara il che dichiara il fallfall..

�� Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo stato stato passivo, passivo, ammettendo singoli creditiammettendo singoli crediti

�� Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con riservariserva

�� Il passivo così disposto è verificato Il passivo così disposto è verificato nell’adunanza di verifica nell’adunanza di verifica dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con devretodevreto

�� I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono presentare presentare domanda tardivadomanda tardiva

C) ACCERTAMENTO C) ACCERTAMENTO

DELL’ATTIVODELL’ATTIVO

�� Costituito da tutto l’attivo del fallimento, cioè Costituito da tutto l’attivo del fallimento, cioè

dai beni del fallito e anche da quei beni che per dai beni del fallito e anche da quei beni che per

effetto della revocatoria fallimentare sono effetto della revocatoria fallimentare sono

rientrati nel patrimonio del fallitorientrati nel patrimonio del fallito

�� Redatto un inventario e i beni vengono presi in Redatto un inventario e i beni vengono presi in

consegna dal curatoreconsegna dal curatore

D) LIQUIDAZIONE D) LIQUIDAZIONE

DELL’ATTIVODELL’ATTIVO

�� I beni del fallito sono tramutati in denaro, per I beni del fallito sono tramutati in denaro, per

soddisfare i creditori soddisfare i creditori

�� Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo

lo stato passivo e che indica l’ammontare dei lo stato passivo e che indica l’ammontare dei

crediti da crediti da soddifaresoddifare

�� Avviene attraverso la vendita all’astaAvviene attraverso la vendita all’asta

E) RIPARTO DELL’ATTIVOE) RIPARTO DELL’ATTIVO

�� Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli

creditoricreditori

�� Le somme sono ripartite secondo un ordine Le somme sono ripartite secondo un ordine

preferenziale ex art. 111 LFpreferenziale ex art. 111 LF

�� Approvato il conto e liquidato il compenso del Approvato il conto e liquidato il compenso del

curatore, il giudice delegato, sentite le proposte curatore, il giudice delegato, sentite le proposte

del curatore, ordina il riparto finale secondo le del curatore, ordina il riparto finale secondo le

norme precedenti. norme precedenti.

CESSAZIONE PROCEDURA CESSAZIONE PROCEDURA

FALLIMENTAREFALLIMENTARE

�� A) Chiusura fallimentoA) Chiusura fallimento

�� B) Concordato fallimentare B) Concordato fallimentare

A) CHIUSURA FALLIMENTOA) CHIUSURA FALLIMENTO

�� Con il decreto di chiusura cessa la procedura Con il decreto di chiusura cessa la procedura

fallimentare e decadono i relativi organifallimentare e decadono i relativi organi

�� Si ha anche quando:Si ha anche quando:

�� I creditori non propongono domande di ammissione

al passivo

� Quando tutto il passivo è saldato

� Quando tutto il patrimonio del fallito è stato

ripartito

� Quando non esiste massa attiva

B) CONCORDATO B) CONCORDATO

FALLIMENTAREFALLIMENTARE

INIZIATIVA

UNO O PIU’

CREDITORIUN TERZO

FALLITO,ma solo dopoun anno dalla dichiarazione

di fallimento e purche‘non siano decorsi due anni dal decreto che rende

esecutivo lo stato passivo

CONTENUTO DELLAPROPOSTA

Suddivisione dei creditoriin classi, secondo posizione giuridica

e interessi economici omogenei

Trattamenti differenziati a seconda la classedi appartenenza

Ristrutturazione deidebiti e soddisfazione dei crediti attraverso

qualsiasi forma

Può essere previsto chei creditori privilegiati

non vengano soddisfattiintegralmente, ma

sempre in una misuranon inferiore a quellaricavabile per la

liquidazione consideratala prelazione

Esame della propostaEsame della proposta

La proposta diconcordato

E’ presentata alGiudice Delegato

Il quale chiede il parere del comitato dei creditori

e del curatore

Dopo il parere il GD ordina che la proposta

sia comunicata ai creditori

Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto

CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

Condizioni soggettive

�Imprenditore commerciale

�Stato di insolvenza

�Iscritto nel Registro delle imprese da due anni

�Tenuta regolare della contabilità

CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

Condizioni oggettive

�Offrire serie garanzie reali e personali

�Pagamento integrale dei creditori privilegiati

�Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari

CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

Oppure

� Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori, sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il pagamento dei debiti

CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO

Vantaggi

� Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio della impresa

� Mantiene la capacità processuale di rimanere in giudizio

FALLIMENTO FALLIMENTO

La revocatoria fallimentare

ATTIVO FALLIMENTARE =

BENI DEL DEBITORE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO

+

BENI REINTEGRATI NEL PATRIMONIO ATTRAVERSO L’AZIONE REVOCATORIA

FALLIMENTO FALLIMENTO

La revocatoria fallimentareRISTABILISCE LA “PAR CONDICIO CREDITORUM”E PU0’

ESSERE PROMOSSA SOLO DAL CURATORE FALLIMENTARE NELL’INTERESSE DELLA MASSA

AZIONE REVOCATORIAAZIONE REVOCATORIA

-- COLLETTIVACOLLETTIVA

-- PER LA SODDISFAZIONE PER LA SODDISFAZIONE DELLA GENERALITA’ DEI DELLA GENERALITA’ DEI CREDITORICREDITORI

-- INDIVIDUALEINDIVIDUALE

--PER REINTEGRARE UNA PER REINTEGRARE UNA LESIONE DEL DIRITTO DEL LESIONE DEL DIRITTO DEL CREDITORE ATTORECREDITORE ATTORE

FALLIMENTAREFALLIMENTAREORDINARIAORDINARIA

FALLIMENTO FALLIMENTO

La revocatoria fallimentareAtti sottoposti a revocatoria fallimentare:

� Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che presentino anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta

(presunzione iuris tantum di consilium fraudis nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento)

� Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità

(onere della prova a carico del curatore per atti compiutientro un anno dalla dichiarazione di fallimento)

FALLIMENTO FALLIMENTO

La revocatoria fallimentare� Atti privi di efficacia per presunzione assoluta di frode:

1. Atti a titolo gratuito

2. Pagamenti di crediti non scaduti

(se compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento)

FALLIMENTO FALLIMENTO

La revocatoria fallimentare

Ha l’effetto di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito

L’atto revocato non ha effetto per i creditori del fallito ma rimane valido tra le parti

Si prescrive in cinque anni dalla data di sentenza dichiarativa di fallimento

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE

GRANDI IMPRESE IN CRISI

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

d.l. 30 gennaio 1979 n.26

� Garanzia dello stato per i debiti contratti per l’esercizio della impresa nel corso della procedura;

� applicazione di una imposta ridotta per le cessioni azienda ;

� esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni pecuniarie;

� rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici;

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

L. 95 3 aprile 1979

� l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti

� devono esistere “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”

� La esposizione debitoria non deve superare sia i due terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della gestione caratteristica

� Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale deve stabilire le reali condizioni del risanamento

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

La procedura di risanamento

� Tramite la ristrutturazione economico finanziaria, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di (programma di ristrutturazione)ristrutturazione)

� Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi (programma di cessione dei complessi aziendali)aziendali)

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

� I creditori non possono esercitare azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore

� Il commissario straordinario può esercitare le azioni revocatorie soltanto se viene autorizzato un programma di cessione dei beni

� I contratti in corso continuano ad avere esecuzione, il commissario ha la facoltà di scioglimento esclusi i contratti di lavoro e di locazione di immobili

� Il commissario può compiere tutti gli atti di valore non superiore a 400 milioni

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

Il controllo sulla procedura

� Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento ove non la ritenga più perseguibile può disporre il fallimento della società

� All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISIGRANDI IMPRESE IN CRISI

GRUPPI DI IMPRESE

� L’appartenenza di una impresa in A.S. ad un un gruppo di aziende estende questa procedura, ove ricorra lo stato di crisi, anche alle aziende collegate anche se assoggettabili alla procedura di fallimento

� In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di impresa gli Amministratori delle società collegate rispondono dei danni causati alla Società in A.S.