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�� $]LRQL�FRPXQLWDULH�SHU�OD�SURPR]LRQH�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�GHL���GLVDELOL���LQ�DGHUHQ]D�DL�SULQFLSL�GHOOD�OHJJH�Q����GHO�������3DUWHFLSD]LRQH�D�SURJHWWL�GL�VWXGLR�D�OLYHOOR�HXURSHR ���� Iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo ……………………………… 51 ������Partecipazione al progetto di ricerca sulle politiche dell’handicap promosso dall’OCSE ………………………………………………………... 52 ��� Ratifica della Convenzione n.159 del 1983 dell’OIL sulla riqualificazione�

professionale e l’occupazione delle persone handicappate …………………….... 58

3$57(�6(&21'$,/�48$'52�',�5,)(5,0(172�,1�$0%,72�5(*,21$/(�����0HWRGR�GL�LQGDJLQH�H�FRQWHQXWL�GHO�SLDQR�GL�ODYRUR������/H�DUHH�GL�DQDOLVL��RULHQWDPHQWL�FRPXQL�HG�HVSHULHQ]H�ULOHYDQWL�D� Situazione atti regionali di regolazione e di indirizzo �E���Strumenti operativi a supporto dell’azione di inserimento lavorativo�F���Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità.

Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati�G���Convenzioni per l’assunzione: numero, qualità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative

- Convenzioni di inserimento e di integrazione lavorativa (articolo 11, legge n.68)�- Convenzioni con le cooperative sociali (articolo 12, legge n.68) - Convenzioni con enti pubblici H��Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo I���Stato di aggiornamento delle graduatorie J� Stato di costituzione dei Fondi regionali e aggiornamento sugli impegni di spesa K��Certificazioni di ottemperanza L���Procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale intraregionale

e all’esonero parziale

3$57(�7(5=$&21&/86,21,�(�266(59$=,21,�����3URJUDPPL�H�SURVSHWWLYH�����(VLJHQ]H�GL�LQWHUYHQWR��LQWHJUD]LRQL�H�DGHJXDPHQWL

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3$57(�48$57$5(/$=,21,�'(//(�5(*,21,�(�'(//(�3529,1&(�$872120(�(�$33(1',&(�1250$7,9$��� ,�GRFXPHQWL�GHOOD�SDUWH�TXDUWD�QRQ�VRQR�GLVSRQLELOL�RQ�OLQH��3RVVRQR�HVVHUH�FRQVXOWDWL�SUHVVR�OD�'LYLVLRQH�,,,�GHOOD�'LUH]LRQH�*HQHUDOH�SHU�O,PSLHJR���

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,1752'8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del

disposto dell’articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che impegna questa amministrazione ad illustrare, con cadenza biennale e sulla base delle relazioni annualmente trasmesse dalle regioni e dalle province autonome, lo stato di attuazione dei principi e delle disposizioni della legge stessa.

Tale adempimento si aggiunge a quello, già da tempo collaudato, della predisposizione della Relazione annuale al Parlamento sulla situazione di avanzamento delle politiche dell’handicap, prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, sebbene, diversamente da questo, si propone di approfondire l’argomento della disabilità da un angolo visuale e specialistico, come quello dell’inserimento dei lavoratori disabili nel circuito lavorativo.

Entrambi gli interventi di verifica sono stati quindi avviati a norma di diverse disposizioni di legge, la cui vigenza risale ad un momento precedente a quello nel quale è stata delineata la nuova organizzazione istituzionale degli assetti di Governo, che ha determinato l’accorpamento in un’unica amministrazione delle competenze sulle politiche sociali e delle attribuzioni in materia di lavoro e di previdenza.

In prospettiva appare auspicabile il superamento dell’attuale separazione concettuale ed operativa degli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in questo settore, mediante la costruzione di una complessiva politica rivolta alla disabilità, nella quale le diverse iniziative trovino collocazione e valorizzazione all’interno di un comune e coerente quadro di riferimento.

���/2�63,5,72�,1129$7,92���La realizzazione dell’individuo nel lavoro è principio che sempre più negli anni recenti

si è andato affermando e sviluppando, nel senso di concepire l’effettuazione della prestazione lavorativa non più e non solo come necessario strumento di soddisfazione dei bisogni ma soprattutto come momento di dispiegamento della personalità di ciascuno, anche nelle relazioni interpersonali e nello scambio di esperienze.

L’affermazione sempre più forte di tale tendenza e l’aspirazione a costruire una dimensione lavorativa nella quale prevalga la centralità dell’individuo è particolarmente spiccata con riferimento alle nuove politiche occupazionali indirizzate ai lavoratori disabili, definite di recente con la legge di riforma n.68 del 1999 e con il pacchetto dei provvedimenti attuativi, la cui portata innovativa si coglie in via immediata nell’enunciazione del principio del collocamento mirato, che costituisce lo spirito informatore dell’intero impianto normativo e sul quale si va edificando, tassello dopo tassello, la moderna forma di tutela per l’avviamento al lavoro dei portatori di handicap.

Spesso, in maniera forse affrettata, si circoscrive il significato del collocamento mirato alla volontà di assicurare il corretto inserimento nel circuito lavorativo del disabile, in armonia con le sue capacità, attitudini, inclinazioni professionali e personali; in realtà, nei due anni di applicazione del nuovo assetto, è apparso con chiarezza che il principio cardine affonda le sue radici in un profondo mutamento culturale, del quale la legge n.68 costituisce il punto d’arrivo, la traduzione amministrativa di una esigenza già sentita e frequentemente addirittura realizzata, particolarmente nell’ambito delle realtà dell’impresa sociale e nelle forme della cooperazione di lavoro. Già in tali dimensioni, in effetti, era riscontrabile la determinazione a

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superare l’ottica prevalentemente assistenziale nella quale lo Stato interveniva a sostegno di necessità puramente economiche del disabile, a vantaggio della valorizzazione delle capacità del soggetto disabile e del potenziamento delle risorse possedute da ciascun individuo, affinchè questo potesse trovare nella prestazione lavorativa motivo di soddisfazione ed occasioni di aggregazione e socializzazione.

Il legislatore del 1999 generalizza questo modello, pur mantenendo, in linea con le esperienze europee e a salvaguardia di categorie comunque bisognose di specifica tutela, i vincoli di assunzioni in capo ai datori di lavoro pubblici e privati. Modello da esportare nell’universo comune delle tipologie di lavoro, connotato dall’attenzione all’itinerario di vita del disabile, per il quale il momento dell’inserimento lavorativo costituisce il primo traguardo di un processo di crescita che parte da lontano e che è finalizzato all’obiettivo della completa maturazione socio-lavorativa dell’individuo.

Non più tolleranza e assistenza, dunque, ma riconoscimento delle capacità globali della persona e promozione delle professionalità stesse come risorse imprescindibili per la collettività nel contesto della produzione e dei servizi.

���/2�6&(1$5,2�,67,78=,21$/(� Se è questo lo sfondo sul quale prende vita il progetto innovativo delle assunzioni

obbligatorie, non deve trascurarsi che il grado di efficacia del sistema, così come concepito, è funzione delle caratteristiche gestionali delle autonomie territoriali e delle competenze del personale operante in tali attività, nonché delle tipologie e varietà di strumenti disponibili in ciascuna realtà, risultanti dall’altrettanto recente decentramento dei servizi per l’impiego. Pertanto, se da un lato il nuovo quadro normativo si distingue per innovazione e varietà di interventi, per altro verso la fattibilità dei suoi effetti richiede notevoli assunzioni di responsabilità da parte di tutti i soggetti istituzionalmente chiamati alla sua realizzazione, sia a livello istituzionale che con riferimento ai datori di lavoro, diretti destinatari degli obblighi previsti dalla legge.

Per tali ragioni, notevoli sono state le energie investite da parte del Ministero per assicurare, nelle pur esistenti differenziazioni locali, livelli di partenza uniformi dei nuovi assetti, prima di tutto con la definizione dell’accordo sugli standards dei servizi per l’impiego, concepiti come argomento prioritario di intervento nell’ambito della realizzazione del Master Plan sui servizi all’impiego, per la programmazione dell’utilizzo delle risorse dei Fondi comunitari per il periodo 2000 – 2006.

Si è subito rivelata essenziale, dunque, per il buon esito dell’operazione di revisione della disciplina delle assunzioni obbligatorie, l’azione concorrente del supporto e del monitoraggio delle strutture preposte alla funzione di collocamento (che comprende, in un’accezione più ampia, l’insieme dei compiti propulsivi di orientamento e di realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro), per un verso, e quella dell’assistenza per l’attuazione dei principi della legge n.68, in considerazione dell’inversione di tendenza operata con la riforma nei termini sopra sinteticamente illustrati.

A due anni dall’entrata in vigore del nuovo impianto normativo, i risultati ottenuti, che saranno più dettagliatamente documentati nel corso della seguente trattazione, dimostrano che le iniziative così coordinate, sempre ritagliate sulle esigenze della base (operatori e utenti) ed assunte con intenti e modalità discussi e condivisi, hanno dato i frutti che era lecito attendere,

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in considerazione della svolta amministrativa in senso decentrato e della nuova cultura della disabilità, imposta dalla riforma.

Si aggiunga, quale elemento da tenere nella dovuta considerazione nel corso dell’analisi, la oggettiva, estrema complessità della materia, che richiede conoscenze istituzionali non solo di settore, ma proiettate anche sul più generale versante del diritto del lavoro e della legislazione sociale; a mero titolo esemplificativo, si pensi alla modalità di inserimento della convenzione, strumento privilegiato dalla legge di riforma, che impegna gli operatori dei servizi nella ricerca di soluzioni flessibili, adeguatamente calibrate sulle caratteristiche professionali e umane del lavoratore disabile, in funzione della tipologia di impiego offerta dal datore di lavoro.

Né va trascurato che il meccanismo che assicura la realizzazione del collocamento mirato rende indispensabile l’attivazione di sinergie tra gli organi rispettivamente responsabili delle singole fasi del procedimento: evidente è la necessità di un collegamento funzionale tra i Comitati tecnici, istituiti a livello provinciale, veri e proprie strutture di orientamento e di sostegno all’inserimento, e le Commissioni sanitarie integrate, di cui alla legge n.104 del 1992, competenti per l’accertamento della capacità globale, attuale e potenziale del soggetto, che concorrono, insieme al Comitato tecnico, alla ricostruzione del profilo socio-lavorativo del disabile.

Per tali ragioni, l’apprezzabile risultato conseguito (che, pur nelle indubbie, persistenti, difficoltà di funzionamento di talune sue componenti, comunque induce a valutare positivamente, nel complesso, la netta inversione di tendenza rispetto al vecchio sistema) è anche diretta conseguenza della corretta impostazione metodologica, basata sulla prassi della concertazione con le regioni, le parti sociali e le associazioni rappresentative delle categorie dei disabili, il cui contributo, reso da personalità, designate dai predetti organismi, di alto profilo tecnico, è stato costante e proficuo tanto da permettere il conseguimento di soluzioni condivise, nelle quali hanno trovato efficace composizione istanze ed interessi diversi e spesso antitetici.

���/$�6&(/7$�',�0(72'2���Fin dalle fasi iniziali dell’analisi della nuova disciplina, e prima ancora dell’entrata in

vigore della legge (con l’eccezione delle norme aventi per lo più ad oggetto l’emanazione della normativa di esecuzione, è opportuno ricordare che il blocco qualificante della nuova disciplina ha acquisito efficacia 300 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 18 gennaio 2000), è apparso evidente che il percorso della sua attuazione non poteva prescindere dalla periodica verifica della messa a punto di strutture e programmi per la fornitura del servizio reso a livello regionale e provinciale. Al controllo, d’altra parte, doveva accompagnarsi la costante opera di codificazione degli indirizzi generali, che il confronto con i soggetti coinvolti rendeva indispensabile, per evitare il consolidamento di comportamenti ingiustificatamente diversificati nell’interpretazione dei principi, se non addirittura, in casi limite, la paventata interruzione del servizio, che si è sempre riusciti ad evitare.

Nel presente documento saranno quindi illustrate le tappe più importanti di questo processo, caratterizzato dal parallelo impegno nella rilevazione e nella produzione normativa, l’una causa e al tempo stesso, effetto dell’altra, impegno del quale oggi è possibile attestare il compimento del primo stadio e verificare il livello di riuscita del riordinato sistema.

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Nella SDUWH� SULPD, sono illustrate le attività svolte e le iniziative assunte da parte dell’amministrazione centrale, a cominciare dai provvedimenti di attuazione, continuando con le circolari e le note di indirizzo, per finire, almeno nella presente fase, con l’aggiornamento dello stato di funzionamento degli organi, del grado di operatività dei servizi, dei numeri relativi ai fruitori degli elenchi speciali (iscritti, avviati con le diverse modalità previste dalla legge, occupati).1 Nell’esposizione si è privilegiato un approccio critico, preferito a quello analitico – narrativo, nella convinzione che dal presente documento debba ripartire l’indagine, nella prospettiva di migliorarne quanto più possibile il portato sostanziale, individuandone i punti di forza come anche le debolezze, da affrontare e riconsiderare con spirito aperto e costruttivo.

Nella SDUWH� VHFRQGD sono raccolte le relazioni trasmesse dalle regioni, precedute dall’illustrazione di sintesi dei loro contenuti e dalla ricognizione generale di obiettivi e risultati conseguiti. Per la raccolta delle informazioni, l’ufficio incaricato della predisposizione della presente Relazione, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 21 della legge n.68, ha invitato le regioni (nell’anno appena trascorso, con riferimento al 2000, e nell’anno in corso per quanto riguarda gli interventi effettuati nel 2001 e nei primi mesi del 2002) a trasmettere dettagliate informazioni sull’entità e i contenuti delle iniziative dirette a porre in essere i principi della legge n.68 e ad assicurare il corretto funzionamento delle strutture operative e degli organi direttivi, garanti dell’avvio e del funzionamento a regime della disciplina. La SDUWH� WHU]D, a carattere discorsivo, espone considerazioni tecniche di carattere generale sul funzionamento del meccanismo delle assunzioni obbligatorie, soffermandosi, in particolare, su taluni profili che, alla luce della prima esperienza applicativa, oggi sembrano meritevoli di interventi correttivi per una loro migliore funzionalità operativa.

A completamento del testo che si presenta all’esame e alla valutazione del Parlamento, è presente, QHOOD� SDUWH� TXDUWD� un’esaustiva selezione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo emanati dalla competente Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie. Va peraltro sottolineato che, accanto agli atti ufficiali con valenza generale, gran peso ha avuto, nella edificazione del nuovo impianto, l’attività consultiva diretta a soddisfare interrogativi dei singoli interlocutori istituzionali e degli utenti dei servizi di collocamento, attività che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’attuale assetto.

1 Le schede utilizzate per l’aggiornamento dello stato di attuazione e per la raccolta dei dati sugli iscritti e sugli occupati sono riportate nell’apposita sezione di lavoro.

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3$57(�35,0$&203(7(1=(� (� $77,9,7$¶� '(/� 0,1,67(52� '(/� /$9252� (� '(//(�32/,7,&+(�62&,$/,�,1�0$7(5,$�',�$6681=,21,�2%%/,*$725,(��$�1250$�'(//$�/(**(����0$5=2�������1����������3URGX]LRQH�QRUPDWLYD��In attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –Direzione generale per l’impiego, ha emanato quattro provvedimenti di attuazione, espressamente previsti dalla legge, e ha predisposto, di concerto con le altre amministrazioni interessate, un provvedimento di riordino delle modalità di effettuazione degli accertamenti di disabilità, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. A completamento del pacchetto normativo sono stati pubblicati una serie di atti di indirizzo, nei quali sono affrontati i temi di maggiore rilievo e di più elevata problematicità, per l’individuazione di linee uniformi di comportamento.�

I provvedimenti di attuazione sono stati emanati nell’arco temporale di un anno, precisamente tra il novembre del 1999 e l’ottobre del 2000. Il periodo è decisamente breve, se si considera che l’intero pacchetto è stato ampiamente concertato con le parti sociali, le regioni e le associazioni rappresentative delle categorie protette, e che i regolamenti emanati hanno dovuto superare il vaglio degli organi istituzionali coinvolti nella procedura di emanazione (Parlamento, Consiglio di Stato, Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, Corte dei conti, amministrazioni statali interessate).

Si riportano, distinti per il triennio 1999 - 2001, gli interventi normativi che compongono la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

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����$QQL������±������±�'HFUHWL�H�FLUFRODUL'HFUHWR�PLQLVWHULDOH����QRYHPEUH������ ³'LVFLSOLQD�GHOOD�WUDVPLVVLRQH�GHL�SURVSHWWL�LQIRUPDWLYL� GD� SDUWH� GHL� GDWRUL� GL� ODYRUR� VRJJHWWL� DOOD� GLVFLSOLQD� LQ�PDWHULD� GL� DVVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH�GL�FXL�DOOD�OHJJH����PDU]R�������Q���´�Il provvedimento regolamenta le modalità di compilazione e di trasmissione dei

rapporti informativi che ciascun datore di lavoro, soggetto all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, deve annualmente inoltrare ai competenti servizi provinciali per denunciare la situazione di assolvimento o di scopertura dei posti riservati; in tale seconda ipotesi, l’invio del prospetto si identifica con la richiesta di avviamento. A tale provvedimento accede uno schema di prospetto, che è stato predisposto dal Ministero al solo fine di individuare con omogeneità un insieme di informazioni dalle quali è possibile evincere la effettiva condizione del datore di lavoro rispetto all’obbligo di assunzione.

Il predetto schema, elaborato a supporto dell’attività di rilevazione dei servizi provinciali e divulgato tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, è stato adottato dalla maggior parte dei servizi provinciali, seppure non vincolante nella forma e nella sostanza, ferme restando le informazioni essenziali da trasmettere, a norma del decreto ministeriale.

'HFUHWR� PLQLVWHULDOH� ��� JHQQDLR� ������ Q����� ³5HJRODPHQWR� UHFDQWH� QRUPH� SHU� LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHO�)RQGR�QD]LRQDOH�SHU�LO�GLULWWR�DO�ODYRUR�GHL�GLVDELOL� LVWLWXLWR�GDOO¶DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q���´���Il regolamento definisce criteri e modalità per la ripartizione tra le� regioni delle

disponibilità del Fondo nonché la disciplina dei procedimenti per la� concessione della fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali.2

'HFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�0LQLVWUL����JHQQDLR�������³$WWR�GL�LQGLUL]]R�H FRRUGLQDPHQWR�LQ�PDWHULD�GL�FROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR�GHL�GLVDELOL��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q���´��SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q����GHO��� IHEEUDLR���������Il provvedimento (concertato con le amministrazioni competenti) disciplina le nuove

modalità di accertamento della disabilità e di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, e in particolare i parametri per la valutazione delle condizioni socio sanitarie del portatore di handicap, le procedure di rilascio della certificazione, i rapporti tra Commissioni sanitarie di accertamento e Comitati tecnici (istituiti a livello provinciale e competenti per la predisposizione della scheda professionale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie e dell’avviamento). E’ parte integrante del provvedimento il modello di scheda sanitaria, in base al quale effettuare le visite di accertamento e di controllo. �

'HFUHWR�PLQLVWHULDOH���/XJOLR�������Q����� ³'LVFLSOLQD�GHL�SURFHGLPHQWL�UHODWLYL�DJOL�HVRQHUL�SDU]LDOL�GDJOL�REEOLJKL�RFFXSD]LRQDOL�GL�FXL�DOOD�OHJJH����������Q���´���Il regolamento disciplina le modalità del ricorso all’esenzione parziale�dagli obblighi di

assunzione, autorizzata dai servizi provinciali territorialmente competenti, in presenza di particolari attività che rendono difficoltosa l’attuazione del collocamento mirato. Sono inoltre

2 Del funzionamento del Fondo nazionale disabili e dei decreti di ripartizione delle relative risorse si parla, in questa sezione, in separato capitolo.

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individuate le modalità di versamento ai Fondi regionali del contributo esonerativo, erogato dal datore di lavoro autorizzato come contropartita della mancata�assunzione del disabile. � 'HFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD� ���2WWREUH� ������ Q������ ³5HJRODPHQWR� GL�HVHFX]LRQH�SHU� O¶DWWXD]LRQH�GHOOD� OHJJH����������Q�����UHFDQWH�QRUPH�SHU� LO�GLULWWR�DO� ODYRUR�GHL�GLVDELOL´���

E’ il testo di riferimento generale che affronta le problematiche operative della legge di riforma. Contiene norme di esecuzione, aventi carattere generale. In esso sono definite nel dettaglio le modalità applicative degli istituti preordinati dalla legge, con particolare riferimento alla gestione della fase transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto.�

'HFUHWR�PLQLVWHULDOH����JHQQDLR�������³,QGLYLGXD]LRQH�GL� TXDOLILFKH� HTXLSROOHQWL�D�TXHOOH�GHO�FHQWUDOLQLVWD�WHOHIRQLFR�QRQ�YHGHQWH´��SXEEOLFDWR�QHOOD�*�8��Q����GHO����IHEEUDLR��������In attuazione di quanto previsto dall’articolo 45, comma 12, della� legge 17 maggio

1999, n.144 (legge finanziaria per il 2000), tenuto conto delle nuove esigenze del mondo del lavoro e della crescente utilizzazione delle nuove tecnologie, si è provveduto a determinare l’equiparazione di talune tipologie professionali alla tradizionale qualifica del centralinista, al fine di consentire una universale tutela dei lavoratori non vedenti. �

'HFUHWR� PLQLVWHULDOH� ��� 0DJJLR� ������ ³$XWRUL]]D]LRQH� DOOD� JUDGXDOLWj� GHJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�DVVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����ELV��GHO�GHFUHWR�OHJJH����PDJJLR�������Q������FRQYHUWLWR�GDOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q����´��Al fine di contemperare l’assolvimento dell’obbligo di copertura delle quote previste

dalla legge 12 marzo 1999, n.68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, il presente decreto autorizza i datori di lavoro che hanno trasformato la loro natura giuridica da�pubblica in privata ad adempiere gradualmente all’obbligo di assunzione predetto. Si tratta di un intervento di revisione rispetto ad un istituto già in vigore, finalizzato a ridefinire la nuova percentuale d’obbligo in conseguenza della nuova modulazione della quota di riserva, operata dalla legge n.68.3

&LUFRODUH� Q���� GHO� ��� QRYHPEUH� ������ ³3ULPD� GHILQL]LRQH� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GHJOL�XIILFL� FHQWUDOL� H� SHULIHULFL� D� VHJXLWR� GHO� WUDVIHULPHQWR� GL� IXQ]LRQL� H� FRPSLWL� LQ�PDWHULD� GL�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�GDOOR�6WDWR�DOOH�5HJLRQL�H�DOOH�3URYLQFH�´ Nell’immediatezza del conferimento delle competenze alle nuove strutture locali, si è

ritenuto opportuno, relativamente alla materia delle assunzioni obbligatorie, impartire istruzioni agli uffici periferici del Ministero, per la gestione delle attribuzioni residue e le modalità di passaggio di consegne ai servizi delle province, nonché fornire indicazioni operative a questi ultimi, al fine di non pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa. �3 Per maggiori dettagli sull’istituto e sui contenuti del recente decreto, si rinvia al capitolo 4, in questa sezione, concernente i procedimenti amministrativi di autorizzazione a particolari modalità di assolvimento degli obblighi di assunzione.

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&LUFRODUH�Q����GHO����QRYHPEUH�������/HJJH����PDU]R�������Q�����UHFDQWH�QRUPH�SHU�LO�GLULWWR�DO�ODYRUR�GHL�GLVDELOL��SXEEOLFDWD�QHOOD�*�8��Q�����±�6XSSOHPHQWR�RUGLQDULR�Q����/�±�0RGLILFKH�DOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�OHJJH�� DSULOH�������Q������Immediatamente prima della completa entrata in vigore della legge di riforma, si è

voluto procedere ad un primo inquadramento del nuovo impianto normativo, con taluni approfondimenti di merito che sono stati ritenuti necessari per una pronta partenza del nuovo assetto. � /HWWHUD� FLUFRODUH� GHO� �� JHQQDLR� ������ ³'HFHQWUDPHQWR� LVWLWX]LRQDOH� LQ� PDWHULD� GL�PHUFDWR�GHO� ODYRUR��*HVWLRQH�GHO� FRQWHQ]LRVR� LQ� HVLWR�DO� WUDVIHULPHQWR�GHOOH� IXQ]LRQL�GDOOR�6WDWR�DOOH�UHJLRQL�H�DOOH�SURYLQFH�

In assenza di disposizioni transitorie della normativa generale di decentramento, si è dovuto intervenire anche sulla gestione del contenzioso, prospettando soluzioni praticabili, evitando dilatazioni dei tempi di trattazione in ragione del trasferimento di funzioni e compiti di collocamento agli enti locali. Le indicazioni riguardano sia i ricorsi amministrativi, sia il contenzioso giudiziale ordinario e amministrativo. � &LUFRODUH�Q���GHO����JHQQDLR�������³,QL]LDOL�LQGLFD]LRQL�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHOOD�OHJJH����������Q����UHFDQWH�QRUPH�SHU�LO�GLULWWR�DO�ODYRUR�GHL�GLVDELOL´���

E’ diretta a fornire prime indicazioni per consentire la corretta�gestione, secondo regole uniformi, del momento di transizione dal� vecchio al nuovo sistema normativo, in concomitanza con l’entrata in vigore della riforma.�

/HWWHUD� FLUFRODUH��� IHEEUDLR������ ³7UDVIHULPHQWR� IXQ]LRQL� H� FRPSLWL� LQ�PDWHULD�GL�PHUFDWR� GHO� ODYRUR� GDOOR� 6WDWR� DOOH� UHJLRQL� H� DOOH� SURYLQFH�� /HJJH� Q��������� ,VFUL]LRQH�DOO¶$OER� H� IXQ]LRQDPHQWR� GHOOH� &RPPLVVLRQL� UHJLRQDOL� SHU� O¶HVDPH� GL� DELOLWD]LRQH� GHL�FHQWUDOLQLVWL�WHOHIRQLFL�QRQ�YHGHQWL´��In considerazione della permanente vigenza delle disposizioni della legge n.113 del

1985, non modificata dalla legge di riforma sulle assunzioni obbligatorie, sono state fornite precisazioni relativamente alle procedure di iscrizione e avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti, nonché al funzionamento delle Commissioni regionali d’esame che continuano ad essere incardinate presso le Direzioni regionali del Ministero del lavoro. � &LUFRODUH� Q���� GHO� ��� PDU]R� ������ ³$VVXQ]LRQL� REEOLJDWRULH�� /HJJH� ��������� Q�����5HJLPH�VDQ]LRQDWRULR´���

In assenza di una specifica legislazione sanzionatoria, la circolare�individua le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel periodo di vigenza dell’abrogata legge n. 482 del 1968.

&LUFRODUH�Q����GHO���JLXJQR�������³&ROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR��/HJJH����������Q�����5LFKLHVWD�DYYLDPHQWR�FRPSHQVD]LRQH�WHUULWRULDOH�´���Fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta di avviamento e� sull’istituto delle

compensazioni territoriali, consentendo l’autocompensazione per i datori di lavoro che occupano fino a cinquanta dipendenti. �

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/HWWHUH� FLUFRODUL� �� JLXJQR� ����� H� ��� OXJOLR� ����� ³$VVXQ]LRQL� REEOLJDWRULH��&RPPLVVLRQL�SURYLQFLDOL�SHU�OH�SROLWLFKH�GHO�ODYRUR�'HFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����GHO�����´��Si tratta di due interventi complementari, diretti a chiarire la problematica inerente la

rappresentanza delle associazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette in seno agli organismi di nuova istituzione scaturiti dalla nuova organizzazione decentrata. � &LUFRODUH� Q���� GHO� ��� JLXJQR� ������ ´$VVXQ]LRQL� REEOLJDWRULH�� 8OWHULRUL� LQGLFD]LRQL�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�/HJJH����������Q�����,QWHJUD]LRQH��GHOOH�FLUFRODUL�Q��������H�Q��������´���

Offre soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge n. 68 del 1999, completando ed integrando gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti circolari applicative.�

&LUFRODUH� Q���� GHO� �� QRYHPEUH� ������ ´$VVXQ]LRQL� REEOLJDWRULH�� $UW���� GHOOD� OHJJH����������Q�����&HUWLILFDWL�GL�RWWHPSHUDQ]D´���Fornisce ulteriori indicazioni sull’obbligo, imposto dall’art.17 della citata legge, ai

datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici, di certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.

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����$QQR������±�$WWL�GL�LQGLUL]]R�H�FLUFRODUL�

Esaurita la fase della redazione ed emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge n.68, di competenza del Ministero,4 l’attività di indirizzo e coordinamento si è esplicitata nella predisposizione di atti di indirizzo e circolari, che hanno contribuito a chiarire delicate problematiche, emerse nella fase di concreta applicazione della nuova disciplina e nella sperimentazione sul campo degli istituti innovativi da essa previsti:

³$FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL���OH�5HJLRQL�H�OH�3URYLQFH�$XWRQRPH�GL�7UHQWR�H�%RO]DQR��L�&RPXQL�H�OH�&RPXQLWj�PRQWDQH��SHU�OD�GHILQL]LRQH�GL�OLQHH�SURJUDPPDWLFKH�SHU�OD�VWLSXOD�GHOOH�FRQYHQ]LRQL��GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q���´�'RFXPHQWR�DSSURYDWR�GDOOD�&RQIHUHQ]D�XQLILFDWD�LO����IHEEUDLR������Le “linee programmatiche”, che questa Amministrazione ha predisposto su impulso

delle regioni, sono volte ad individuare un apposito modello di riferimento, di carattere generale, che prefiguri il contenuto minimo delle convenzioni finalizzate all’assunzione, stipulate tra datori di lavoro e servizi provinciali territorialmente competenti, sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali. La nuova legge privilegia le convenzioni come strumento flessibile di inserimento mirato, maggiormente adatto ad assicurare la piena compatibilità tra realtà lavorativa e attitudine e propensione al lavoro del disabile, e di particolare rilevanza anche in funzione dell’accesso alle agevolazioni previste dalla legge, a valere sul Fondo nazionale disabili, cui si accede attraverso la presentazione di programmi di inserimento lavorativo che prevedano il ricorso alle convenzioni e che interessino lavoratori disabili in condizione di grave difficoltà. � &LUFRODUH�Q����GHO����OXJOLR�������´$VVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH��,QGLFD]LRQL�RSHUDWLYH�LQ�PDWHULD�GL�DFFHUWDPHQWL�VDQLWDUL�H�GL�DVVHJQR�GL�LQFROORFDELOLWj�´�

Scaturisce dall’esigenza di fornire un orientamento univoco sulle modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari per gli invalidi del lavoro, cui la legge riserva particolare evidenza: nello specifico� si richiama l’opportunità di attribuire all’INAIL la competenza a svolgere le visite di accertamento della invalidità, nel pieno rispetto, tuttavia, dei contenuti e delle procedure generalmente individuate dalla disciplina di regolazione per la definizione della capacità globale del disabile. Ulteriori indicazioni sono fornite sulle visite di controllo, la cui effettuazione è ora facoltativa e rimessa alla discrezionalità del Comitato tecnico, sul riconoscimento dei lavoratori invalidi già in servizio, tuttavia assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio, sul meccanismo che presiede all’erogazione dell’assegno di incollocabilità, che sopravvive nonostante la legge n.68 non abbia espressamente disciplinato, analogamente alla abrogata legge n.482 del 1968, il relativo istituto.�

4 Non è ancora stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’articolo 5, comma 1, finalizzato all’individuazione delle mansioni che, nel pubblico impiego, non consentono l’impiego dei lavoratori disabili o lo consentono in misura ridotta. Tale provvedimento, ad iniziativa del Dipartimento per la funzione pubblica, a quanto si è appreso è tuttora in fase di studio, tenuto conto della varietà delle attività da considerare e della conseguente complessità di inquadrare la materia in rigide determinazioni normative.

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&LUFRODUH�Q����GHO���DJRVWR�������´$VVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH��,PSUHVH�HVHUFHQWL�VHUYL]L�GL�SXOL]LD�H�VHUYL]L�LQWHJUDWL´���In esito all’accordo sottoscritto nel maggio 2001 dalle organizzazioni sindacali del

settore, il Ministero ha definito (almeno temporaneamente, in attesa di un opportuno intervento correttivo di rango legislativo), la problematica delle assunzioni dei disabili nel caso di passaggio di appalto, tenuto conto della necessità di contemperare l’applicazione delle disposizioni di legge sulle modalità di computo dell’organico sul quale ricavare la quota d’obbligo con le periodiche, strutturali oscillazioni dei livelli occupazionali di tali imprese. � 1RWD� GL� LQGLUL]]R� ��� IHEEUDLR� ������ ³/HJJH� ��������� Q����� 3ROL]LD� 0XQLFLSDOH��&RPSXWR�GHOOD�TXRWD�GL�ULVHUYD´���

Interpreta in via estensiva la locuzione “servizi di polizia” per i quali la legge consente di assumere lavoratori disabili nei soli settori amministrativi. � 1RWD�GL�LQGLUL]]R�GHO���DSULOH�������³/HJJH����PDU]R�������Q������$UWLFROR����FRPPD�� ±�(VRQHUL�SDU]LDOL�±�'DWRUL�GL�ODYRUR�FKH�RFFXSDQR�GD����D����GLSHQGHQWL´��

Sancisce definitivamente un orientamento già desumibile dalla legge e dalla normativa di esecuzione, nonostante ciò oggetto di lungo dibattito, ovvero l’inapplicabilità dell’istituto dell’esonero parziale ai datori di lavoro tenuti ad assumere un solo lavoratore disabile.

1RWD�GL�LQGLUL]]R�GHO����DSULOH�������³5HJRODPHQWR�Q�����GHO�������(VRQHUL�SDU]LDOL��5LVSRVWH�D�TXHVLWL�LQWHUSUHWDWLYL´���Fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di funzionamento dell’istituto

dell’autorizzazione all’esonero parziale (modalità di pagamento e riscossione del contributo, sistema di calcolo del contributo stesso, ambito di applicabilità dell’esonero).�

1RWD�GL�LQGLUL]]R�GHOO¶��PDJJLR�������³ 'HFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����GHO�������DUWLFROR����FRPPD��� ±�/HJJH�Q���� GHO� ������ DUWLFROR� ���&RPSRVL]LRQH� RUJDQL� FROOHJLDOL� FROORFDPHQWR�GLVDELOL´��Sono presi in considerazione i criteri per l’individuazione delle� associazioni

rappresentative dei disabili in seno agli organismi collegiali�istituiti in esito al decentramento, indicando espressamente che la� valutazione� del grado di rappresentatività� debba essere effettuata a livello�provinciale.�

/HWWHUD� FLUFRODUH� ��� PDJJLR� ������ ³/HJJH� Q�� ���� GHO� ����� ±� &ROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR�GHL�FHQWUDOLQLVWL�QRQ�YHGHQWL´���Nell’intento di armonizzare la disciplina del settore all’intervenuto decentramento e

alla generale riforma delle assunzioni obbligatorie (che comunque fa salva la normativa speciale vigente per specifiche categorie di disabilità), il provvedimento anticipa talune indicazioni che dovranno necessariamente essere riconsiderate in maniera omogenea nel contesto di un revisione della legislazione speciale in materia; la circolare si sofferma, in particolare, sulla necessità di estendere a tutte le aziende telefoniche, venuto�meno il regime di monopolio Telecom, gli obblighi di comunicazione dell’installazione del centralino telefonico ai competenti servizi per l’impiego, per l’avviamento dei centralinisti non vedenti iscritti nell’apposito Albo. Altre indicazioni sono fornite sull’aggiornamento della composizione delle Commissioni regionali d’esame, tuttora operanti presso le Direzioni regionali del lavoro, nonché sul funzionamento dell’attività ispettiva.�

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� 1RWD�GL�LQGLUL]]R�GHO����OXJOLR�������³/HJJH����PDU]R�������Q�����DUWLFROR����FRPPD�����,VWLWXWL�GL�YLJLODQ]D�SULYDWL´���Comporta l’estensione della particolare modalità di computo prevista dalla legge per i

servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, ai servizi di vigilanza privata, per le evidenti analogie di attività, riconoscendo la sussistenza dell’obbligo di assumere lavoratori disabili nei soli servizi amministrativi.

1RWD� GL� LQGLUL]]R� GHO� ��� RWWREUH� ������ ³5LVSRVWD� D� TXHVLWR� VX� FRQYHQ]LRQL� ±� /HJJH����������Q�����DUWLFROR�����FRPPD��´���Chiarisce il ruolo decisionale esclusivo del Comitato tecnico circa la possibilità di

derogare, nell’ambito delle convenzioni finalizzate�all’assunzione, ai limiti di età e durata dei contratti speciali a causa mista (formazione e lavoro e apprendistato), in presenza di particolari iniziative di inserimento mirato�

1RWD� GL� LQGLUL]]R� GHOO¶��� RWWREUH� ������ ³$VVXQ]LRQL� REEOLJDWRULH�� /HJJH� ��� PDU]R�������Q�����5LFKLHVWD�GL�FRPSHQVD]LRQH�WHUULWRULDOH�H�GL�HVRQHUR�SDU]LDOH�´���Chiarisce il concetto di non cumulabilità, nella stessa unità produttiva� dell’esonero

parziale e del ricorso alla compensazione territoriale, per la�diversità della UDWLR dei due istituti. /HWWHUD� FLUFRODUH� GHO� ��� RWWREUH� ����� ³/HJJH� ���PDU]R� ������ Q���. ,VFUL]LRQH� GHL�VRJJHWWL�GLVDELOL�LQIUDGLFLRWWHQQL�QHJOL�HOHQFKL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR �´�

L’iniziativa, frutto di un intervento congiunto del Ministero del lavoro, del Ministero dell’economia e del Ministero della salute, intende dare risposta positiva alla possibilità di percentualizzare la disabilità delle persone invalide di età compresa tra i 15 e i 18 anni ai fini dell’inserimento lavorativo, sulla quale si è svolto un annoso dibattito.

/HWWHUD� FLUFRODUH� GHO� ��� QRYHPEUH� ����� ³/LPLWH� PDVVLPR� GL� HWj� SHU� OH LVFUL]LRQL�QHJOL�HOHQFKL�GHO�FROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR��/HJJH����PDU]R�������Q���´��Alla luce della normativa di riforma, si è reso necessario chiarire il significato del

concetto di età lavorativa, cui fa riferimento la legge per la definizione del diritto all’iscrizione e alla permanenza negli elenchi speciali, e la correlazione con l’età pensionabile, sulla quale è costruita la disciplina pensionistica.

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���5LOHYD]LRQH�SHULRGLFD�GDWL�QXPHULFL�VXL�IUXLWRUL�GHO�FROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR�H�UDFFROWD�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�VXOOR�VWDWR�GL�DWWXD]LRQH�GHJOL�DGHPSLPHQWL�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH�Q����GHO�������D�OLYHOOR�UHJLRQDOH������'DWL�VWDWLVWLFL� ,O�QXPHUR�FRPSOHVVLYR�GHL�ODYRUDWRUL�LVFULWWL�QHJOL�HOHQFKL�VSHFLDOL�SHU�OH�DVVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH�� DO� ��� GLFHPEUH� ������ q� SDUL� D� �������� XQLWj�� GHL� TXDOL� �������� GLVDELOL� H��������DSSDUWHQHQWL�DG�DOWUH� FDWHJRULH�SURWHWWH��GL� FXL�DOO¶DUWLFROR����GHOOD� OHJJH�Q����� I

dati relativi al numero di lavoratori distinti tra uomini e donne sono stati comunicati solo parzialmente e comunque evidenziano una situazione di generale parità, con una leggera prevalenza di donne iscritte. ,O� QXPHUR� GHL� GLSHQGHQWL� GLVDELOL� DYYLDWL� DL� VHQVL� GHOOD� QXRYD� QRUPDWLYD� VXO�FROORFDPHQWR� PLUDWR� �OHJJH� ������� DPPRQWD� D� ������� XQLWj� Questa amministrazione, in attuazione dei compiti di monitoraggio sul funzionamento della nuova legge sulle assunzioni obbligatorie, effettua periodicamente la rilevazione, a livello regionale e provinciale, dei dati inerenti il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio (disabili ed altre categorie protette). Si riportano, di seguito, le tabelle che fotografano la situazione degli iscritti nei predetti elenchi, con riferimento all’ambito regionale, nonché il numero dei soggetti avviati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma.

In linea generale, nel raffronto tra l’anno 2000 e l’anno 2001 dei dati comunicati dalle regioni e dalle province, gli avviamenti risultano quasi sempre incrementati (fanno eccezione Lazio e Campania, con scostamenti comunque marginali).

Talune regioni hanno anche segnalato che tale incremento risulta determinato in maggior misura dalle chiamate nominative e da quelle in convenzione, rispetto agli avviamenti numerici.

Con particolare attenzione alla evoluzione che il fenomeno della disabilità sta subendo in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova normativa sul collocamento mirato e tenuto conto della necessità di delineare qualitativamente e quantitativamente le coordinate di riferimento inerenti la situazione occupazionale dei lavoratori disabili, è in fase di studio la realizzazione di una sezione, all’interno del sito istituzionale (www.minwelfare.it), che consenta l’accesso informatico a un complesso di dati statistici afferenti le aree di maggiore interesse concernenti la normativa predetta.

********** /H� WDEHOOH�H� L�JUDILFL� FKH�VHJXRQR�ULSURGXFRQR� OD�ULOHYD]LRQH�HIIHWWXDWD�QHO�FRUVR�GHL�SULPL�GXH�DQQL�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH��HVVD�ULJXDUGD�VLD��LO�QXPHUR�GHL�ODYRUDWRUL�LVFULWWL�QHJOL�HOHQFKL�VSHFLDOL�VLD� LO�QXPHUR�GHL� ODYRUDWRUL DYYLDWL�QHO�SUHGHWWR�SHULRGR�GL�ULIHULPHQWR�� ,Q� SDUWLFRODUH�� L� JUDILFL� LOOXVWUDQR� VLD� O¶HQWLWj� GHO� QXPHUR� GL� LVFULWWL� H� GL�DYYLDWL��VLD�OH�SHUFHQWXDOL��VRWWR�HQWUDPEL�L�SURILOL��ULIHULWH�D�FLDVFXQD�UHJLRQH���

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1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 21: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE PER DELLE POLITICHE L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

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727$/(� ��������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 22: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

5(*,21,� ',6$%,/,�

9$//(�'$267$� 413 3,(0217(� 19.673 /,*85,$� 9.334 /20%$5',$� 31.094 3529�$87�75(172� 1.179 3529�$87�%2/=$12� 535 )5,8/,�9�*,8/,$� 4.860 9(1(72� 16.599 (0,/,$�520$*1$� 16.986 726&$1$� 19.894 0$5&+(� 8.710 80%5,$� 5.102 /$=,2� 61.686 &$03$1,$� 78.395 $%58==2� 10.133 02/,6(� 2.987 38*/,$� 37.109 %$6,/,&$7$� 5.897 &$/$%5,$� 29.109 6,&,/,$� 86.9246$5'(*1$� 17.786

727$/(� ��������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 23: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

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727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 24: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

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727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 25: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

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727$/(� ��������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 26: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III TOTALE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO

OBBLIGATORIO AL 31/12/2001 LEGGE 12/3/199, N. 68

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727$/(� � ��������� 1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 27: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,��DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III

LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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2) Mancano alcuni dati parziali in quanto non pervenuti

Page 28: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 29: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,��

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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2) Mancano alcuni dati in quanto non pervenuti�

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio) 2) Mancano alcuni dati in quanto non pervenuti

Page 32: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,��

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 33: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,��

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III LEGGE 12.3.1999, N. 68 /$925$725,�$99,$7,���

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9$//(�'$267$� 171 3,(0217(� 4.165 /,*85,$� 1.244 /20%$5',$� 8.018 3529�$87�75(172� 549 3529�$87�%2/=$12� 370 )5,8/,�9�*,8/,$� 1.331 9(1(72� 3.696 (0,/,$�520$*1$� 5.271 726&$1$� 3.3220$5&+(� 1.558 80%5,$� 646 /$=,2� 3.953 &$03$1,$� 2.486 $%58==2� 1.518 02/,6(� 344 38*/,$� 1.237 %$6,/,&$7$� 543 &$/$%5,$� 433 6,&,/,$� 1.748 6$5'(*1$� 1.528

727$/(� �������1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

Page 34: parte prima FINALE - Condicio · 2013-06-15 · -1 - 17, 52’8=,21(La presente Relazione viene sottoposta all’esame del Parlamento in osservanza del disposto dell’articolo 21

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,���',5(=,21(�*(1(5$/(�'(//(�32/,7,&+(�3(5�/,03,(*2���',9,6,21(�,,,�

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3529�$87�%2/=$12� 164 206 ����)5,8/,�9�*,8/,$� 643 688 ������9(1(72� 1.809 1.887 ������(0,/,$�520$*1$� 2.410 2.861 ������726&$1$� ������0$5&+(� 645 913 ������80%5,$� 209 437 ����/$=,2� 2.024 1.929 ������&$03$1,$� 1.360 1.126 ������$%58==2� 610 908 ������02/,6(� 133 211 ����38*/,$� 524 713 ������%$6,/,&$7$� 543 ����&$/$%5,$� ����6,&,/,$� 765 983 ������6$5'(*1$� ������727$/(� ������� ������� �������

1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

2) Mancano alcuni dati parziali in quanto non pervenuti

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1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) - Servizi Provinciali del lavoro (collocamento obbligatorio)

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�����6WDWR�GL�DWWXD]LRQH��Nell’espletamento dei compiti di indirizzo e coordinamento assume un ruolo determinante,

per la conoscibilità reale del fenomeno dell’inserimento lavorativo del disabile, la costante azione di controllo e verifica effettuata dall’amministrazione centrale in ordine allo stato di avanzamento delle disposizioni legislative che gli organi istituzionali regionali e provinciali sono chiamati ad emanare per l’attuazione degli istituti previsti dalla legge n.68/99, strettamente connesso al completamento del processo di decentramento amministrativo avviato con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469.

Come sopra si è fatto cenno, la legge di riforma del sistema delle assunzioni obbligatorie si inseriva, per alcuni profili addirittura anticipandone gli effetti, in un contesto strutturale profondamente diverso rispetto al precedente, nel quale lo Stato deteneva la titolarità direzionale e gestionale della funzione collocativa.

Già nel corso della discussione parlamentare del progetto di legge, erano infatti stati raccolti i più evidenti segnali di cambiamento nel senso della territorializzazione del servizio di collocamento, senza tuttavia una precisa individuazione delle reali condizioni di fattibilità dell’operazione devolutiva, ancora in fase embrionale se non nei principi informatori, certamente nell’assestamento concreto degli strumenti di funzionamento del nuovo modello.

L’intreccio dei due blocchi normativi, entrambi proiettati nel cambiamento, ha determinato, nelle fasi immediatamente successive alla loro vigenza, una notevole difficoltà sul piano operativo, in considerazione della sperimentalità dell’attività delle nuove strutture amministrative locali, subito messe alla prova con l’acquisizione di diversi principi e metodi, da applicare, per di più, nell’ottica di una disciplina speciale, connotata da esigenze di tutela urgenti e mai differibili.

Dopo la prima fase di transizione, durante la quale questa amministrazione, come sopra illustrato, è ripetutamente intervenuta per fornire linee di comportamento uniformi e universalmente applicabili, seppure nella diversità della realtà locale, è stata avviata un’attività periodica di rilevazione e analisi dei dati relativamente alle iniziative legislative di attuazione della legge n.68 che, per quanto sopra argomentato, sono strettamente complementari agli adempimenti posti in essere dalle regioni in funzione del mutamento istituzionale in forma decentrata del collocamento.

Si è reso pertanto necessario offrire una cornice di riferimento per agevolare la rilevazione e la lettura delle informazioni e che sintetizzasse il complesso dei predetti interventi, tenuto conto, al tempo stesso, della necessità di conservare distinte, concettualmente e visivamente, iniziative assunte sull’uno e sull’altro versante.

Si è giunti così alla predisposizione di una scheda di monitoraggio, trasmessa alle regioni e alle province, le cui voci sono espressione di tale sforzo e che elencano, secondo una successione concettuale e cronologica, gli innumerevoli tasselli che, nel loro insieme, costituiscono il presupposto imprescindibile per la partenza a regime del nuovo assetto normativo.

La diffusione della scheda, strumento utilizzato per i periodici aggiornamenti, forniti secondo uniformi parametri di riferimento, ha consentito di verificare costantemente le condizioni di operatività in ambito locale e la dinamicità delle procedure di adeguamento, e in tal modo di avere esatta consapevolezza della dimensione e della qualità delle esperienze intraprese, come anche dei principali nodi di problematicità.

Nel dettaglio, le indicazioni richieste e comunicate dalle regioni e dalle province, sono le seguenti: � �� ,VWLWX]LRQH� &RPPLVVLRQH� UHJLRQDOH� WULSDUWLWD�� DL� VHQVL� GHOO¶DUWLFROR� ��� FRPPD� ��� GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����GHO�������quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.�

� ,VWLWX]LRQH� &RPPLVVLRQH� SURYLQFLDOH� XQLFD�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW���� FRPPD� �� GHO� GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����GHO�������quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia.�� 6WDWR�GL�FRVWLWX]LRQH�VHUYL]L�SHU�O¶LPSLHJR�che, ai sensi dell’art.6 della legge n.68 del 1999, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti disabili.�

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� ��,VWLWX]LRQH�H�FRPSRVL]LRQH�GHO�&RPLWDWR�WHFQLFR��SUHYLVWR�GDOO¶DUW����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q���� nell’ambito della Commissione provinciale unica, composto da funzionari ed esperti del settore sociale, medico legale e dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi principalmente alla redazione della scheda professionale degli iscritti (art. 8 della legge), nella quale sono registrate, oltre alla natura e al grado della minorazione, le valutazioni sulla capacità lavorativa globale del disabile, tenuto conto di quanto contenuto nella scheda socio-sanitaria rilasciata dalla Commissione integrata che effettua l’accertamento. Spettano altresì al Comitato, che si configura così quale fulcro delle procedure di collocamento nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento in considerazione delle abilità e delle inclinazioni del soggetto, l’analisi delle caratteristiche dei posti disponibili, nonché la programmazione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.�

� )RUPD]LRQH�H�DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�JUDGXDWRULH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q��� e, in particolare, informazioni sui tempi previsti per l’istituzione della graduatoria unica, mediante aggiornamento dei preesistenti elenchi, secondo i nuovi parametri individuati dalle regioni stesse, sulla base delle indicazioni generali contenute nel regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 333 del 2000).�� ,VWLWX]LRQH�GHL�)RQGL�UHJLRQDOL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHOOD�OHJJH�Q������destinati al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, anche in concorso con il Fondo Nazionale, e finanziati dagli importi versati a titolo di pagamento delle sanzioni irrogate in esito all’accertamento delle violazioni della legge, nonché dal pagamento effettuato dai datori di lavoro del contributo per l’accesso all’istituto dell’esonero parziale (autorizzazione, rilasciata dai servizi provinciali, ad assumere un numero di lavoratori disabili inferiore alla quota d’obbligo, dietro versamento di una somma indicata dalla legge).�� 6HJQDOD]LRQH� GL� HVSHULHQ]H� VLJQLILFDWLYH� (programmi di inserimento e convenzioni per l’assunzione con contenuti particolarmente innovativi e ritagliati sulle professionalità e le attitudini dei lavoratori disabili con gravi difficoltà di inserimento, attività di formazione e orientamento mirate, sperimentazioni e progetti-pilota ).�

��Nella parte seconda della presente trattazione sarà illustrata la situazione degli atti di regolamentazione per ciascuna regione e lo stato di avanzamento della costituzione degli organi collegiali, di nuova concezione, previsti dal decreto legislativo n.469 del 1997 e dalla legge n.68, cui sono affidate le politiche per l’impiego comuni al sistema di collocamento ordinario e obbligatorio (a livello regionale e provinciale) e le nuove attività finalizzate alla realizzazione dell’inserimento mirato. �

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���5LSDUWL]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�GHO�)RQGR�SHU�LO�GLULWWR�DO�ODYRUR�GHL�GLVDELOL���La legge n. 68 ha istituito, all’art. 13, comma 4, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il

cui funzionamento è disciplinato secondo criteri e modalità indicati nel decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91. In attuazione di quanto disposto dalla predetta normativa, questa Amministrazione provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni.

L’erogazione delle predette risorse finanziarie avviene in base ad un sistema di rendicontazione, il cui presupposto è costituito dalla comunicazione delle “buone prassi” relative ad azioni di inserimento lavorativo dei disabili di particolare valenza, intraprese nell’anno di riferimento, precedente a quello nel quale si effettua la ripartizione. In sintesi, il meccanismo prende avvio dalla trasmissione al Ministero, da parte delle regioni, entro il 30 novembre di ogni anno, di una relazione sullo stato delle iniziative intraprese a favore dell’inserimento lavorativo dei disabili, con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’impiego territorialmente competenti in ordine alla selezione dei programmi di inserimento mirato presentati dai datori di lavoro e diretti ad ottenere le agevolazioni previste dal predetto articolo 13 della legge n. 68/99.

In concreto, fino ad oggi e a decorrere dall’anno 2000, questa Amministrazione ha emanato tre decreti di ripartizione, che di seguito si illustrano specificandone i criteri guida, in aderenza ai principi fissati dal regolamento esecutivo (decreto n.91 del 2000). Ai decreti del 2000 e del 2001, è stata data, altresì, regolare esecuzione contabile per entrambe le annualità. �����'HFUHWR�GL�ULSDUWL]LRQH����VHWWHPEUH��������

In osservanza di quanto prescritto dall’articolo 4, comma 2, del regolamento di attuazione, limitatamente all’anno 2000, si è proceduto alla ripartizione della somma complessiva di lire 100 miliardi (40 miliardi per l’esercizio finanziario 1999, anno nel quale, come si è detto, gli effetti della legge sono stati congelati, e 60 miliardi per l’esercizio finanziario 2000). Considerate le molte difficoltà incontrate dalle Regioni nel riferire circa i risultati conseguiti nella prima fase di applicazione della nuova normativa, nelle oggettive difficoltà determinate anche dall’impatto del decentramento dei servizi dell’impiego, e al tempo stesso tenuto conto della volontà del legislatore di attivare con immediatezza le nuove procedure, secondo quanto stabilito dalla citata disposizione regolamentare, questo Ministero, nel definire il decreto di ripartizione, ha adottato criteri prevalentemente quantitativi, basati su dati relativi alla popolazione residente e sul rapporto numerico tra lavoratori disabili iscritti al collocamento e lavoratori disoccupati nella stessa regione, come previsto nel medesimo articolo 4. Immediatamente dopo, sono stati predisposti i relativi ordini di pagamento, al fine della liquidazione totale degli importi assegnati a ciascuna Regione, le cui tesorerie hanno avuto completa disponibilità�delle somme attribuite tra il mese di ottobre 2000 (prima liquidazione degli importi disponibili in cassa, pari a lire 60 miliardi di lire) e febbraio 2001 (completamento della residua quota, pari a 40 miliardi di lire).

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2000 - L.

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VALLE D’AOSTA 1.337.288.835 PIEMONTE 6.803.434.984 LOMBARDIA 14.446.798.781 LIGURIA 3.172.328.022 Prov.Aut. TRENTO 509.014.252 Prov.Aut. BOLZANO 484.794.907 VENETO 7.373.209.934 FRIULI V. G. 2.516.843.367 EMILIA ROMAGNA 6.873.556.180 TOSCANA 6.159.197.419 UMBRIA 1.748.061.281 MARCHE 3.005.871.945 LAZIO 9.067.142.731 ABRUZZO 2.688.990.244 MOLISE 1.047.862.773 CAMPANIA 9.066.504.663 PUGLIA 7.304.725.257 BASILICATA 1.012.724.674 CALABRIA 3.795.597.265 SICILIA 8.666.988.236 SARDEGNA 2.919.064.250 727$/(� ����������������

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2000 - L.

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VALLE D’AOSTA 1.337.288.835 PIEMONTE 6.803.434.984 LOMBARDIA 14.446.798.781 LIGURIA 3.172.328.022 Prov.Aut. TRENTO 509.014.252 Prov.Aut. BOLZANO 484.794.907 VENETO 7.373.209.934 FRIULI V. G. 2.516.843.367 EMILIA ROMAGNA 6.873.556.180 TOSCANA 6.159.197.419 UMBRIA 1.748.061.281 MARCHE 3.005.871.945 LAZIO 9.067.142.731 ABRUZZO 2.688.990.244 MOLISE 1.047.862.773 CAMPANIA 9.066.504.663 PUGLIA 7.304.725.257 BASILICATA 1.012.724.674 CALABRIA 3.795.597.265 SICILIA 8.666.988.236 SARDEGNA 2.919.064.250 727$/(� ����������������

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���� 'HFUHWR�GL�ULSDUWL]LRQH����OXJOLR���������Nel ripartire le risorse del Fondo 2001, pari a lire 60 miliardi (somma attribuita per

competenza a decorrere dall’anno 2000), questo Ministero, pur continuando ad assegnare, come richiesto dalle regioni, una quota�parte delle�somme disponibili - pari al 30 per cento - secondo gli automatismi utilizzati nella ripartizione precedente, ha adottato, per la somma residua pari al 70 per cento dell’intero stanziamento, criteri premiali nell’analisi delle iniziative effettivamente poste in essere dalle regioni stesse, secondo quanto disposto, a regime, dalla normativa di esecuzione.

Il parametro di misurazione prescelto, per la sua capacità di dare immediata visibilità alle concrete iniziative di inserimento mirato, è stata l’entità del numero di lavoratori disabili assunti con fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi e assistenziali, cioè inseriti nei programmi di assunzione, presentati dai datori di lavoro ai fini della concessione dei benefici a valere sul Fondo nazionale, che privilegiano forme di ingresso indirizzate a categorie di disabilità, di norma difficilmente integrabili nei circuiti produttivi (disabili psichici, donne portatrici di handicap), oppure che prevedano rapporti di lavoro stabili o modalità innovative di svolgimento della prestazione lavorative, specificamente compatibili con condizioni fisiche o psichiche particolari (articolo 6 del decreto n.91 del 2000, di funzionamento del Fondo). Ciò ha comportato, altresì, un dettagliato lavoro di analisi su quanto le Regioni hanno riferito in ordine ai relativi impegni di spesa.

� ,O QXPHUR� FRPSOHVVLYR� GHL� ODYRUDWRUL� GLVDELOL� DVVXQWL� FRQ� SURJUDPPL� GL� LQVHULPHQWR�PLUDWR�QHOO¶DQQR������H�LQ�UHOD]LRQH�DL�TXDOL�L�GDWRUL�GL�ODYRUR�KDQQR�DYXWR�WLWROR�DG�RWWHQHUH�OD�ILVFDOL]]D]LRQH�±� WRWDOH�R�SDU]LDOH�±�GHJOL� RQHUL� FRQWULEXWLYL� H�DVVLVWHQ]LDOL� q�SDUL�D�������XQLWj��FRVu�GLVWULEXWH�SHU�UHJLRQH���9$//(�'¶$267$�������������������������������� ���3,(0217(������������������������������������������ ����/,*85,$���������������������������������������������� ���/20%$5',$��������������������������������������� ����3529,1&,$�$87��75(172�������������� ���3529,1&,$�$87��%2/=$12����������� ���)5,8/, 9(1(=,$�*,8/,$���������������� ���9(1(72����������������������������������������������� ����(0,/,$�520$*1$���������������������������� ����726&$1$��������������������������������������������� ����0$5&+(���������������������������������������������� ���80%5,$����������������������������������������������� ���/$=,2��������������������������������������������������� ����&$03$1,$������������������������������������������ ���$%58==2�������������������������������������������� ���02/,6(������������������������������������������������ ��38*/,$������������������������������������������������ ���%$6,/,&$7$���������������������������������������� ��&$/$%5,$������������������������������������������� ��6,&,/,$������������������������������������������������� ��6$5'(*1$������������������������������������������ ��7RWDOH����������������������������������������������������� ������

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Si evidenzia che, per semplificare le procedure di fiscalizzazione, il Ministero si è attivato al fine di pervenire alla definizione di convenzioni-quadro, da parte di INPS e INAIL, sottoscritte nell’anno 2001.

*OL LPSRUWL�DVVHJQDWL�VRQR�VWDWL�FRQWDELOPHQWH�HURJDWL��FRQ�O¶HPLVVLRQH�GHL�UHODWLYL�PDQGDWL�GL�SDJDPHQWR��WUD�OXJOLR�H�GLFHPEUH�������Pertanto, le risorse del Fondo, relative all’anno 2001, risultano interamente impegnate e

liquidate da parte di questa Amministrazione. Taluni ritardi operativi riscontrati nella applicazione delle agevolazioni ai datori di lavoro, sono addebitabili alle complesse procedure cui sono tenuti gli enti assicuratori per l’effettuazione della fiscalizzazione stessa.

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VALLE D’AOSTA 575.949.101 PIEMONTE 4.455.553.699 LOMBARDIA 10.063.533.608 LIGURIA 2.638.725.218 Prov.Aut. TRENTO 1.167.712.726 Prov.Aut. BOLZANO 710.023.746 VENETO 10.671.254.026 FRIULI V. G. 1.283.260.077 EMILIA ROMAGNA 6.373.891.483 TOSCANA 4.611.836.075 UMBRIA 649.888.141 MARCHE 2.980.006.494 LAZIO 5.927.252.089 ABRUZZO 1.017.251.819 MOLISE 177.358.597 CAMPANIA 1.942.458.392 PUGLIA 1.625.338.099 BASILICATA 393.779.762 CALABRIA 671.950.805 SICILIA 1.548.801.180 SARDEGNA 514.174.863 727$/(� ���������������

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2001 - L.

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VALLE D’AOSTA 575.949.101 PIEMONTE 4.455.553.699 LOMBARDIA 10.063.533.608 LIGURIA 2.638.725.218 Prov.Aut. TRENTO 1.167.712.726 Prov.Aut. BOLZANO 710.023.746 VENETO 10.671.254.026 FRIULI V. G. 1.283.260.077 EMILIA ROMAGNA 6.373.891.483 TOSCANA 4.611.836.075 UMBRIA 649.888.141 MARCHE 2.980.006.494 LAZIO 5.927.252.089 ABRUZZO 1.017.251.819 MOLISE 177.358.597 CAMPANIA 1.942.458.392 PUGLIA 1.625.338.099 BASILICATA 393.779.762 CALABRIA 671.950.805 SICILIA 1.548.801.180 SARDEGNA 514.174.863 727$/(� ���������������

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 68/99

5(*,21(� 727$/(������ 727$/(������VALLE D’AOSTA 1.337.288.835 575.949.101 PIEMONTE 6.803.434.984 4.455.553.699 LOMBARDIA 14.446.798.781 10.063.533.608 LIGURIA 3.172.328.022 2.638.725.218 Prov.Aut. TRENTO 509.014.252 1.167.712.726 Prov.Aut. BOLZANO 484.794.907 710.023.746 VENETO 7.373.209.934 10.671.254.026 FRIULI V. G. 2.516.843.367 1.283.260.077 EMILIA ROMAGNA 6.873.556.180 6.373.891.483 TOSCANA 6.159.197.419 4.611.836.075 UMBRIA 1.748.061.281 649.888.141 MARCHE 3.005.871.945 2.980.006.494 LAZIO 9.067.142.731 5.927.252.089 ABRUZZO 2.688.990.244 1.017.251.819 MOLISE 1.047.862.773 177.358.597 CAMPANIA 9.066.504.663 1.942.458.392 PUGLIA 7.304.725.257 1.625.338.099 BASILICATA 1.012.724.674 393.779.762 CALABRIA 3.795.597.265 671.950.805 SICILIA 8.666.988.236 1.548.801.180 SARDEGNA 2.919.064.250 514.174.863

727$/(� �������������������� �����������������������

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����5LSDUWL]LRQH�GHOOH�ULVRUVH��������La ripartizione delle risorse dell’anno in corso è stata effettuata, com’è prassi di questa

amministrazione, in esito a riunioni svolte con le regioni dirette a concordare una soluzione condivisa rispetto alle scadenze per la comunicazione dei dati circa il volume dei programmi presentati dai datori di lavoro e ammessi ai benefici di fiscalizzazione, nonché relativamente al meccanismo di calcolo per effettuare la ripartizione medesima. Sotto il primo profilo, le regioni hanno ottenuto, alla fine dello scorso anno, uno slittamento del termine di presentazione delle relazioni relative a numero e qualità dei programmi ammessi ai finanziamenti. Ciò è dipeso anche dal ritardo con il quale, dopo lungo dibattito, si è pervenuti al varo dei Protocolli INPS e INAIL sulle modalità tecniche di quantificazione degli importi fiscalizzati in favore dei datori di lavoro e sul conseguente meccanismo di erogazione dei rimborsi, ai medesimi istituti, a valere sul Fondo Nazionale.

La mancanza di tali indicazioni ha determinato, nel corso del 2001, il congelamento di gran parte delle iniziative programmate in ambito provinciale, pur meritevoli di accedere alle agevolazioni, anche a causa delle difficoltà di raccordo con le sedi periferiche dei predetti istituti, in assenza di un indirizzo centrale.

Alla oggettiva complessità tecnica che caratterizza l’applicazione della fiscalizzazione si sono poi aggiunte la limitatezza delle risorse finanziarie erogabili, che non ha consentito di applicare la fiscalizzazione secondo i consueti meccanismi contabili, e la disponibilità delle somme, in misura corrispondente alla fiscalizzazione stessa, solo a consuntivo, in funzione del sistema di rendicontazione previsto dalla legge, a fronte di un assetto normativo (quanto al regime di spesa degli istituti e dell’INPS in particolare) che impone l’acquisizione degli importi corrispondenti alle misure di fiscalizzazione in via anticipata rispetto all’applicazione del beneficio.

L’accordo sui Protocolli, in relazione al quale il Ministero si è proposto nel ruolo di mediatore, con il gradimento delle regioni, e la successiva emanazione, da parte dell’INPS, di una circolare esplicativa, assai precisa e dettagliata, hanno consentito, in ciascun ambito territoriale, di pervenire alla stipula delle convenzioni tra province e uffici periferici degli Istituti assicurativi, facoltà prevista dallo stesso regolamento di funzionamento del Fondo (decreto n.91 del 2000), e quindi di sbloccare il sistema di ammissione ai benefici e la liquidazione degli importi da fiscalizzare.

A tale soluzione si è pervenuti nell’autunno dello scorso anno; comprensibilmente, pertanto, si è reso inevitabile uno slittamento in avanti delle scansioni temporali che presiedono alla ripartizione; ciò ha determinato il differimento del termine di presentazione delle relazioni, inizialmente fissato al 28 febbraio, al 30 aprile 2002.

A conclusione dei lavori per la ripartizione dell’anno 2001, questa amministrazione, d’accordo con le regioni ed in inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto nelle precedenti annualità, per le ragioni sopra illustrate, si era impegnata a distribuire le somme del Fondo unicamente sulla base dell’entità delle iniziative di inserimento dei disabili, presentate dai datori di lavoro, di particolare rilievo, rispondenti alle priorità individuate nel regolamento di attuazione.

Su impulso del Ministero, che aveva in precedenza invitato le regioni al confronto sulle concrete modalità di valutazione e di calcolo del volume e della qualità delle iniziative mirate all’inserimento lavorativo dei disabili, per la ripartizione del 2002, in aderenza ai criteri fissati dal decreto n.91, il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome ha presentato, nello scorso mese di febbraio, un documento, accolto favorevolmente dall’Amministrazione, con il quale sono stati individuati indicatori numerici per gli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili, al fine di uniformare l’attività di valutazione ed ancorarla ad oggettivi parametri di riferimento che hanno guidato la valutazione nello svolgimento delle attività istruttorie preordinate all’emanazione del decreto di ripartizione.

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Sulla base degli esposti presupposti, è stata portata a termine la ripartizione dell’anno in corso, formalizzata con decreto 6 giugno 2002. Per la redazione delle relazioni regionali e per la verifica effettuata dall’amministrazione centrale si è concordato sull’individuazione di due principali linee direttrici:

1. ripartizione dell’85% delle risorse sulla base dei programmi ammessi ai benefici di fiscalizzazione.

2. ripartizione del 15% delle risorse in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate (articoli 11 e 12 della legge n.68) come correttivo in ragione dell’esiguità delle somme disponibili per la fiscalizzazione in ciascuna regione e tenuto conto delle problematiche tecniche che nell’annualità precedente hanno ritardato il calcolo e la concessione della fiscalizzazione, come sopra illustrato. In particolare, sono stati individuati taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli

elementi qualitativi. Specificamente, per la ripartizione di cui al punto 1) – 85% del budget- sono stati attribuiti 2 punti per ogni mese di fiscalizzazione al cento per cento, 1 punto per ogni mese di fiscalizzazione al 50 per cento, 3 punti per ogni iniziativa di rimborso parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, l’impiego di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche. Sono state poi applicate maggiorazioni (50 per cento del punteggio mensile indicato per ciascuno degli indici relativi alle fiscalizzazioni totali e parziali) per le assunzione di donne disabili, per gli inserimenti a tempo indeterminato, per tipologie di disabilità di difficile inserimento (disabili psichici o con grado di invalidità superiore all’89 per cento).

Per la ripartizione di cui al punto 2) – 15 per cento del budget – sono stati attribuiti 2 punti per ogni unità di personale assunta con convenzione nel corso del 2001.

La proposta di ripartizione è stata presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome in data 6 giugno 2002 ed è stata approvata.

L’indubbia complessità dell’intero sistema induce comunque, immediatamente dopo la ripartizione del 2002, ad una riflessione congiunta sui possibili correttivi da apportare alla procedura preordinata al riparto dei fondi, che necessita di maggiore speditezza nei passaggi istituzionali e di pronta liquidità per assicurare l’effettivo vantaggio nella percezione dei benefici. Su tali profili problematici si tornerà, per un ulteriore approfondimento, nella terza parte della presente trattazione.

Si riporta, di seguito, la ripartizione delle risorse complessive, pari a ¼ ���������������nonché la rappresentazione grafica della quota assegnata a ciascuna regione.

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FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99

5(*,21(� 727$/(�VALLE D’AOSTA ¼ �����������PIEMONTE ¼ �������������LOMBARDIA ¼ 5.727.856,70 LIGURIA ¼ �������������Prov.Aut. TRENTO ¼ �����������Prov.Aut. BOLZANO ¼ �����������VENETO ¼ �������������FRIULI V. G. ¼ ���.597,91 EMILIA ROMAGNA ¼ �������������TOSCANA ¼ �������������UMBRIA ¼ �����������MARCHE ¼ �������������LAZIO ¼ �������������ABRUZZO ¼ 355.660,90 MOLISE ¼ -CAMPANIA ¼ �����������PUGLIA ¼ �����������BASILICATA ¼ ����������CALABRIA ¼ -SICILIA ¼ ����������SARDEGNA ¼ �����������727$/(� ¼ ��������������

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0,1,67(52�'(/�/$9252�(�'(//(�32/,7,&+(�62&,$/,��

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99

5(*,21(� 727$/(�� ��

VALLE D’AOSTA 437.866,49

PIEMONTE 2.793.796,96

LOMBARDIA 5.727.856,70

LIGURIA 2.161.590,65

Prov.Aut. TRENTO 163.275,16

Prov.Aut. BOLZANO 414.305,96

VENETO 5.264.866,44

FRIULI V. G. 804.597,91

EMILIA ROMAGNA 3.614.124,22

TOSCANA 2.706.065,66

UMBRIA 538.809,03

MARCHE 1.745.846,99

LAZIO 2.070.107,54

ABRUZZO 355.660,90

MOLISE -

CAMPANIA 871.306,90

PUGLIA 526.163,36

BASILICATA 72.228,50

CALABRIA -

SICILIA 63.218,65

SARDEGNA 655.725,98

727$/(� �¼���������������������������������

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L.

68/99

5(*,21(� 727$/(�� ��

VALLE D’AOSTA 437.866,49 PIEMONTE 2.793.796,96 LOMBARDIA 5.727.856,70 LIGURIA 2.161.590,65 Prov.Aut. TRENTO 163.275,16 Prov.Aut. BOLZANO 414.305,96 VENETO 5.264.866,44 FRIULI V. G. 804.597,91 EMILIA ROMAGNA 3.614.124,22 TOSCANA 2.706.065,66 UMBRIA 538.809,03 MARCHE 1.745.846,99 LAZIO 2.070.107,54 ABRUZZO 355.660,90 MOLISE -CAMPANIA 871.306,90 PUGLIA 526.163,36 BASILICATA 72.228,50 CALABRIA -SICILIA 63.218,65 SARDEGNA 655.725,98 727$/(� �¼ ��������������

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FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 68/99

5(*,21(� 727$/(������ 727$/(������ 727$/(������ 727$/(������VALLE D’AOSTA 1.337.288.835 575.949.101 ¼ ����������� 847.827.749

PIEMONTE 6.803.434.984 4.455.553.699 ¼ 2.793.796,96 5.409.545.240

LOMBARDIA 14.446.798.781 10.063.533.608 ¼ ������������� 11.090.677.093

LIGURIA 3.172.328.022 2.638.725.218 ¼ ������������� 4.185.423.128

Prov.Aut. TRENTO 509.014.252 1.167.712.726 ¼ ����������� 316.144.794

Prov.Aut. BOLZANO 484.794.907 710.023.746 ¼ ����������� 802.208.201

VENETO 7.373.209.934 10.671.254.026 ¼ ������������� 10.194.202.942

FRIULI V. G. 2.516.843.367 1.283.260.077 ¼ ����������� 1.557.918.795

EMILIA ROMAGNA 6.873.556.180 6.373.891.483 ¼ ������������� 6.997.920.303

TOSCANA 6.159.197.419 4.611.836.075 ¼ ������������� 5.239.673.755

UMBRIA 1.748.061.281 649.888.141 ¼ ����������� 1.043.279.761

MARCHE 3.005.871.945 2.980.006.494 ¼ ������������� 3.380.431.151

LAZIO 9.067.142.731 5.927.252.089 ¼ ������������� 4.008.287.126

ABRUZZO 2.688.990.244 1.017.251.819 ¼ ����������� 688.655.531

MOLISE 1.047.862.773 177.358.597 ¼ - -

CAMPANIA 9.066.504.663 1.942.458.392 ¼ ����������� 1.687.085.411

PUGLIA 7.304.725.257 1.625.338.099 ¼ ����������� 1.018.794.329

BASILICATA 1.012.724.674 393.779.762 ¼ ���������� 139.853.878

CALABRIA 3.795.597.265 671.950.805 ¼ - -

SICILIA 8.666.988.236 1.548.801.180 ¼ ���������� 122.408.375

SARDEGNA 2.919.064.250 514.174.863 ¼ ����������� 1.269.662.543

727$/(� ������������������� ��������������� ¼ �������������� ���������������

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���3URFHGLPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL�UHODWLYL�D�SDUWLFRODUL�PRGDOLWj�GL�DVVXQ]LRQH�

Nel presente capitolo si analizzano quei meccanismi che in vario modo incidono sulle modalità di assolvimento della quota d’obbligo prevista dalla legge n. 68 del 1999, riducendola (esoneri parziali), dietro versamento di un contributo esonerativo, ovvero localizzandola con diversa distribuzione nelle unità produttive, con riferimento all’ambito provinciale (compensazioni territoriali), ponendo in rilievo le novità più rilevanti introdotte dalla citata normativa. Infine, si farà cenno all’istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in favore dei datori di lavoro che trasformano la propria natura giuridica da pubblica a privata. ����(VRQHUL�SDU]LDOL��

Importanti innovazioni sono state introdotte dalla legge n.68 in materia di autorizzazione all’esonero parziale che consente, a titolo oneroso, sussistendo determinate condizioni (riferite al tipo di attività ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa), di assumere lavoratori disabili in percentuale inferiore rispetto alla regolare quota di riserva, previa autorizzazione rilasciata dai servizi territorialmente competenti.

L’esonero parziale, dunque, comporta un costo per il datore di lavoro privato che ne beneficia, diversamente da quanto previsto dall’abrogata legge n.482 del 1968 e dalla normativa amministrativa di esecuzione, che ammetteva l’assunzione di lavoratori validi, appartenenti a categorie protette (orfani, coniugi superstiti ed equiparati) in sostituzione dei lavoratori invalidi, a copertura della quota di riserva.

La legge n. 68 ha determinato l’ammontare del contributo esonerativo a carico del datore di lavoro, corrispondente, per ciascuna unità disabile non assunta, a £ 25.000 (12,91 euro) per ogni giorno lavorativo non prestato. I contributi affluiscono al Fondo regionale di cui all’articolo 14 della legge stessa, destinato a finanziare interventi di inserimento lavorativo dei disabili.5

Sono attribuite dalla legge alle Regioni la determinazione dei criteri e le modalità relative al pagamento, al versamento ed alla riscossione delle somme dovute a titolo esonerativo al Fondo regionale.

Deve fin d’ora rilevarsi (con riserva di fornire i relativi dati numerici nella successiva parte seconda della Relazione, nella quale sono analizzati i contenuti delle relazioni regionali), che il volume del ricorso all’istituto è indice estremamente significativo per le valutazioni sulla realizzazione dell’obiettivo del collocamento mirato; infatti l’istituto si configura non come strumento ordinario di politica aziendale, bensì come unica soluzione possibile in situazioni organizzative e produttive assai peculiari, che rendono oggettivamente non praticabile il collocamento mirato. ����&RPSHQVD]LRQL�WHUULWRULDOL�

Non sulla misura dell’obbligo bensì sull’articolazione territoriale dell’adempimento stesso incide il meccanismo della compensazione territoriale, che la legge n.68 consente ai datori di lavoro tenuti all’assolvimento dell’obbligo. Mentre per i datori di lavoro pubblici il beneficio compensativo è automatico, benché attivabile solo in ambito regionale, per i datori di lavoro privati tale possibilità (assunzioni in eccedenza in talune unità produttive e, per l’effetto, in riduzione in altre) è consentita a seguito di presentazione di motivata richiesta, da inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le compensazioni che investono sedi produttive situate in regioni diverse, o al servizio provinciale competente per il territorio presso cui il datore di lavoro ha la sede legale, se la richiesta riguarda unità produttive situate in diverse province della stessa regione.

5 Si rimanda, per approfondimenti sul sistema di funzionamento, al decreto del Ministro del lavoro 7 luglio 2000, n.357, riportato in appendice, ed alle successive circolari interpretative.

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� L’istituto non ha subito rilevanti modificazioni di contenuto rispetto alla previgente disciplina. Infatti, come nel passato, la concessione di tale beneficio è legata alla situazione organizzativa aziendale.

Il provvedimento autorizzativo è diretto a contemperare interessi contrapposti, pertanto richiede un’accurata attività istruttoria, svolta sia rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro richiedente, sia presso i servizi provinciali per l’impiego, per l’acquisizione delle conoscenze relative alle dimensioni e alle opportunità occupazionali dei disabili nei rispettivi bacini di utenza.

La compensazione territoriale è istituto al quale il datore di lavoro ricorre con maggiore facilità, in particolare dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, anche in conseguenza della intervenuta gravosità, sul piano economico, dell’esonero parziale. La quantificazione dei relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione, aperti a partire dal 2000 presso questa Amministrazione (che riguardano, come si è detto, le compensazioni territoriali a carattere nazionale) è pertanto assai indicativa nel fornire la misura della diffusione del fenomeno e dunque il grado di attenzione che i datori di lavoro pongono alla copertura delle quote di riserva.

Deve anche sottolinearsi come l’ampiezza delle autorizzazioni richieste dipenda considerevolmente dall’introduzione, nella legge n.68, della disposizione relativa alla certificazione di ottemperanza (articolo 17), che impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a gare pubbliche di appalto o che intrattengano rapporti contrattuali o di concessione con pubbliche amministrazioni, l’avvenuto adempimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

E’ pertanto evidente che, in situazioni organizzative aziendali che rendono particolarmente difficile l’assolvimento di tali obblighi su tutto il territorio in cui opera l’impresa (ad esempio, sedi di piccola dimensione, ubicazione in località disagiate, luogo di lavoro non perfettamente conciliabile con talune condizioni di disabilità), si preferisca concentrare solo in alcune sedi le assunzioni, adempiendo in tal modo con maggiore facilità e rapidità agli obblighi di legge. �3HULRGR���JHQQDLR�����������GLFHPEUH�����:

D� ULFKLHVWH�GL�FRPSHQVD]LRQH�WHUULWRULDOH�SUHVHQWDWH��Q�����

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3HULRGR���JHQQDLR������±����GLFHPEUH������� D��ULFKLHVWH�GL�FRPSHQVD]LRQH�WHUULWRULDOH�SUHVHQWDWH���Q������ E��DXWRUL]]D]LRQL�FRQFHVVH��Q�����

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6 Il dato riferito al primo semestre 2000 sconta l’effetto di trascinamento della normativa non più vigente, tenuto conto del congelamento dell’efficacia delle esistenti autorizzazioni, operato con atto amministrativo per far fronte alla fase transitoria, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge. Molte richieste provenivano inoltre da datori di lavoro che occupano fino a cinquanta dipendenti, ai quali, considerata l’esiguità della riserva (1 o 2 unità), è stato consentito di operare in autocompensazione, con apposita circolare (in appendice).

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����*UDGXDOLWj�GHOOH�DVVXQ]LRQL�

L’istituto della gradualità delle assunzioni è applicabile in caso di trasformazione della natura giuridica di un ente da pubblica a privata ed è disciplinato dall'articolo 4, comma 11 bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

In favore dei datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata, a garanzia del mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, la menzionata disposizione prevede la possibilità di ottenere l’autorizzazione ad ottemperare agli obblighi di assunzione dei disabili in maniera graduata nel tempo, qualora, nel periodo seguente alla trasformazione, siano state effettuate nuove assunzioni che abbiano comportato incrementi di organico.

Il beneficio riconosciuto comporta, tuttavia, l’applicazione di una percentuale di riserva più elevata rispetto a quella ordinariamente prevista, che, con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2000 si è provveduto a riproporzionare, in funzione della nuova modulazione degli obblighi introdotta dalla legge n.68; dall’iniziale 25 per cento, commisurato alla precedente percentuale, pari al 15 per cento degli assunti, prevista dalla legge n.482, si è passati all’attuale 12 per cento, parametrato sul nuovo 7 per cento fissato dalla legge di riforma per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per i quali il normale obbligo di assunzione è pari ad una unità (precedentemente non obbligati) e per quelli che occupano da 36 a 50 dipendenti, tenuti ad assumere 2 lavoratori disabili, è stata individuata la misura dell’obbligo, in via proporzionale, rispettivamente in 2 e 4 unità, sempre con riferimento alle nuove assunzioni effettuate dopo la data della trasformazione. 1HO� ELHQQLR� ����� �� ����� H� ILQR� DOOD� GDWD� GHO� ��� PDJJLR� ������ VRQR� VWDWH� SUHVHQWDWH� ���GRPDQGH GL� JUDGXDOLWj�� ,� SURFHGLPHQWL� FRQFOXVL� FRQ� DXWRUL]]D]LRQH� VRQR� VWDWL� ��� una sola richiesta è stata respinta perché presentata oltre il limite temporale di sei mesi fissato dalla legge, mentre 4 procedimenti sono attualmente in fase istruttoria. �

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���$]LRQL�FRPXQLWDULH�SHU� OD�SURPR]LRQH�GHOO¶LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR�GHL�GLVDELOL�� LQ�DGHUHQ]D�DL�SULQFLSL�GHOOD�OHJJH�Q����GHO�������3DUWHFLSD]LRQH�D�SURJHWWL�GL�VWXGLR�D�OLYHOOR�HXURSHR�������,QL]LDWLYH�ILQDQ]LDWH�GDO�)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR

Nel contesto del Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema” sono individuati una serie di interventi, a supporto delle principali iniziative di riforma legislativa con riferimento alla modernizzazione del mercato del lavoro. Particolare attenzione si è sviluppata, con l’entrata in vigore della legge n.68, intorno alle esigenze di informazione e sostegno manifestate da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel nuovo corso normativo.

L’articolazione di tali interventi, coordinati dall’amministrazione centrale, si snoda a livello locale; primi destinatari sono infatti i servizi per l’impiego, con l’obiettivo di renderne il prodotto finale più efficace e più rispondente alla richiesta degli utenti (lavoratori disabili e datori di lavoro). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’impiego - , attraverso il ricorso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo – obiettivo 1 e obiettivo 3 -, ha individuato alcune aree di intervento e bandito gare pubbliche dirette all’affidamento di servizi informativi e consulenziali, nonché di campagne di sensibilizzazione e assistenza tecnica, finalizzati ad incrementare, attraverso misure di sostegno dei servizi per l’impiego, le opportunità di inserimento nel circuito lavorativo dei soggetti disabili. Le procedure di gara si sono tutte concluse con l’aggiudicazione dei progetti e stanno per essere portate a termine le relative procedure contrattuali; si prevede pertanto che molte delle attività, dettagliate nel seguente elenco, potranno essere avviate entro il mese di giugno 2002. Come si vedrà, alcuni progetti sono stati attivati sia sull’obiettivo 1 che sull’obiettivo 3, per assicurarne la massima diffusione a livello nazionale. )21'2�62&,$/(�(8523(2�±�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH���$]LRQL�GL�6LVWHPD��*DUH�SXEEOLFKH�GL�DSSDOWR�SHU�O¶DIILGDPHQWR�GL�DWWLYLWj�GL�VRVWHJQR�DL�VHUYL]L�SHU�O¶LPSLHJR��GL�FRQVXOHQ]D�H�GL�LQIRUPD]LRQH��LQ�PDWHULD�GL�DVVXQ]LRQL�REEOLJDWRULH���2ELHWWLYR���� �� $IILGDPHQWR� GL� VHUYL]L� LQIRUPDWLYL� H� FRQVXOHQ]LDOL� ILQDOL]]DWL� DOO¶LQVHULPHQWR� QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�GL�VRJJHWWL�GLVDELOL��D�VRVWHJQR�GHL�VHUYL]L�SXEEOLFL�SHU�O¶LPSLHJR�� ��� $IILGDPHQWR� GL� DWWLYLWj� GL� LQIRUPD]LRQH� H� VHQVLELOL]]D]LRQH� SHU� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL�XQD FDPSDJQD� LQIRUPDWLYD� VXOOH� RSSRUWXQLWj� SUHYLVWH� GDO� FROORFDPHQWR� GHL� GLVDELOL� DL� VHQVL�GHOOD�OHJJH�Q����GHO�������2ELHWWLYR���� �� $IILGDPHQWR� GL� VHUYL]L� LQIRUPDWLYL� H� FRQVXOHQ]LDOL� ILQDOL]]DWL� DOO¶LQVHULPHQWR� QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�GL�VRJJHWWL�GLVDELOL�� ��� $IILGDPHQWR� GL� DWWLYLWj� GL� LQIRUPD]LRQH� H� VHQVLELOL]]D]LRQH� SHU� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL�XQD FDPSDJQD� LQIRUPDWLYD� VXOOH� RSSRUWXQLWj� SUHYLVWH� GDO� FROORFDPHQWR� GHL� GLVDELOL� DL� VHQVL�GHOOD�OHJJH�Q����GHO������� ���$IILGDPHQWR� GL� DWWLYLWj� GL� FRQVXOHQ]D� H� IRUQLWXUD� GL� DXVLOL� SHU� OD� YDOXWD]LRQH� GHOOH�SUHVWD]LRQL�ODYRUDWLYH�GHL�GLVDELOL��

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����3DUWHFLSD]LRQH�DO�SURJHWWR�GL�ULFHUFD�VXOOH�SROLWLFKH�GHOO¶KDQGLFDS�SURPRVVR�GDOO¶2&6(�Questa Amministrazione, in rappresentanza del Governo Italiano, ha partecipato al progetto

“Politiche di sostegno e di integrazione ai disabili in età di lavoro” promosso e coordinato, nell’ottobre del 1999, dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica e Sociale (OCSE). L’iniziativa ha coinvolto, oltre alla rappresentanza italiana, circa 20 delegazioni la metà delle quali provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea. Il progetto di ricerca è stato avviato con l’obiettivo di rilevare l’orientamento dell’azione politica di ciascuno Stato nei confronti delle persone disabili, di valutare la coerenza delle misure adottate nell’ambito delle politiche sociali, di effettuare l’analisi comparativa dei risultati ottenuti e di censire i programmi d’azione che meglio hanno assicurato l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro. Il progetto di ricerca, attualmente nella fase conclusiva ha previsto, quale componente essenziale della struttura metodologica, la predisposizione di modalità di rilevazione dei dati che offrissero prospettive diversificate di lettura del fenomeno in esame. Nello specifico, gli elementi richiesti allo Stato Italiano e dei quali si è provveduto alla raccolta sono i seguenti:

� LQIRUPD]LRQL� TXDOLWDWLYH�� FRPSUHQGHQWL� LO� SHULRGR� ����������� DWWLQHQWL�SULQFLSDOPHQWH� O¶DUHD� GHL� SURJUDPPL�PLUDWL� DOO¶LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR� �GD� XOWLPR� ULYLVLWDWD�GDOOD� OHJJH� Q���� GHO� ������ DOOD� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� H� DOOD� WXWHOD� SUHYLGHQ]LDOH� GHOOH�SHUVRQH� GLVDELOL� �RWWHQXWH� FRQ� O¶DLXWR� GL� XQ� TXHVWLRQDULR�� H� FRQIOXHQWL� QHOOD� VWHVXUD� GL� XQ�UDSSRUWR�GHVFULWWLYR��� � GDWL� DPPLQLVWUDWLYL� FRPSOHVVLYL� VXL�SURJUDPPL�GL� D]LRQH� �PHGLD� DQQXDOH�GHL�SDUWHFLSDQWL�� IOXVVR� DQQXDOH� GL� SHUVRQH� YHUVR� O¶LQWHUQR� R� O¶HVWHUQR� GHL� SUHGHWWL� SURJUDPPL��VRPPH�VWDQ]LDWH�DQQXDOPHQWH�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHL�SURJUDPPL���� � PLFUR�GDWL� �QHFHVVDUL� DG� LGHQWLILFDUH� OD� VWUXWWXUD� VRFLR�GHPRJUDILFD� GHOOD�SRSROD]LRQH GLVDELOH�H�UHSHULELOL�DWWUDYHUVR�LQGDJLQL�HIIHWWXDWH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH����Terminata la fase di raccolta dei dati, l’equipe di coordinamento del progetto ha effettuato

l’esame preliminare dei documenti elaborati da ciascun Paese partecipante al progetto, al termine del quale le distinte strategie politico-sociali, poste in essere da ciascuno Stato concorrente, sono state classificate sulla base delle affinità di ordine normativo e procedurale. Nella fattispecie, per quanto riguarda le misure adottate dal Governo Italiano, sono stati riscontrati orientamenti assimilabili a quelli della Francia, del Belgio e del Portogallo. Lo scorso aprile si è tenuto a Parigi, presso l’OCSE, il gruppo di lavoro sulle politiche sociali durante il quale sono stati presentati i risultati principali e le conclusioni politiche sul progetto in esame, il cui rapporto completo sarà pubblicato nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso. In linea generale l’OCSE evidenzia alcune problematiche comuni alle strategie politiche di invalidità, nelle quali anche l’Italia può riconoscersi: - i programmi di recente istituzione richiedono maggiore dinamicità e tempestività di implementazione. I responsabili amministrativi spesso faticano ad applicare la nuova legislazione e le nuove procedure, in particolare in caso di rapide e ripetute riforme;

- la piena attuazione degli strumenti delle politiche di disabilità dipende dalla volontà dei potenziali datori di lavoro di offrire lavoro, dalla volontà dei potenziali colleghi di accettare colleghi con disabilità e dalla volontà dei potenziali dipendenti disabili di cercarsi un lavoro. Occorre, pertanto, oltre all’intervento regolatore, un radicale cambiamento di mentalità del quale, si nota, la legge n.68 è portatrice;

- la tendenza alla globalizzazione dei programmi di impiego. Il dilemma si origina da una contraddizione tra globalizzazione, che pur consentendo di aumentare considerevolmente le opportunità di lavoro per le persone disabili, implicherebbe contestualmente l’abrogazione di

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strumenti speciali a favore delle stesse, e il ridimensionamento dei nuovi approcci e servizi ritagliati sulla dimensione individuale, come ad esempio le iniziative di impiego sostenuto. In tal senso la globalizzazione condurrebbe ad una concezione olistica delle abilità e dei bisogni individuali;

- infine, una delle più grandi sfide delle politiche di invalidità è rappresentata dall’istituzione di strutture di responsabilità appropriate ai compiti assegnati. Di particolare importanza appare il ruolo dei Governi nazionali di fronte agli Enti locali o regionali e, conseguentemente, la determinazione chiara del grado di decentramento e della delega di responsabilità. Né va trascurata la possibilità, valutati preventivamente il tipo di impatto e i probabili effetti, del coinvolgimento di attori privati. Occorre poi delineare con maggiore incisività il ruolo appropriato dei datori di lavoro in questo contesto.

La sfida è rappresentata dalle nuove modalità con cui garantire servizi più efficienti e allo stesso tempo nell’assicurare una dimensione trasversale, all’interno di ciascun Paese o società, alla parità di trattamento delle persone disabili.

I risultati della ricerca hanno evidenziato che l’integrazione nel sistema economico della popolazione disabile dipende principalmente dalla sua integrazione all’interno del mercato del lavoro.

“7URYDUH� XQ� HTXLOLEULR� DSSURSULDWR� WUD� SROLWLFKH� GL� LQWHJUD]LRQH� H� SROLWLFKH� GL�FRPSHQVD]LRQH´� sostiene l’OCSE, ³ VLJQLILFD� DQFKH� WURYDUH� XQ� HTXLOLEULR� DSSURSULDWR� WUD�VLFXUH]]D�H�OLEHUWj��WUD�SURWH]LRQH�H�DXWRGHWHUPLQD]LRQH��DVVLFXUDQGR�LO�SL��DPSLR�GLULWWR�DOOD�SDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�H�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DWWUDYHUVR�OD�FUHD]LRQH�GL�XQ¶DPSLD�JDPPD�GL�DELOLWj�LQGLYLGXDOL�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFRQRVFLPHQWR�H�DOOD�ULPR]LRQH�GL�IDWWRUL�RVWDWLYL�DOO¶HVSUHVVLRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GHO�YLYHUH�TXRWLGLDQR´� Per quanto riguarda le politiche sociali a favore dei disabili attuate dal Governo Italiano,

l’OCSE evidenzia che l’Italia, pur collocandosi ancora sul versante delle politiche cosiddette di “compensazione”, si trova attualmente all’interno di un processo di implementazione dei programmi correlati alla promozione delle opportunità lavorative.

***********

Per un esame comparato della situazione italiana nel panorama europeo, si riportano le

tabelle compilate dall’OCSE, che evidenziano anche il percorso ascendente dell’Italia nell’allineamento delle politiche di inserimento al lavoro dei disabili, nel corso degli ultimi anni.�

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7DEOH�$���� &RXQWU\�VFRUHV�IRU�WKH�VXE�GLPHQVLRQV�RI�WKH�W\SRORJ\�DURXQG������ Disability policy typology -- situation around 2000

'LPHQVLRQ�[���FRPSHQVDWLRQ��YDOXHV�IURP������1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

coverage minimum level for full benefit permanence medical vocational sickness sickness UE benefitdisab.level disability generosity of benefits assessment assessment ben. level ben. duration level & durat. SUM

Australia 5 5 5 1 2 4 2 1 5 2 32Austria 2 3 4 2 1 1 5 3 2 2 25Belgium 3 2 3 1 4 2 4 3 2 2 26Canada 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 13Denmark 5 3 1 4 4 3 1 2 2 2 27France 3 2 1 3 1 2 4 2 5 2 25Germany 2 5 3 2 1 3 3.5 4 4 2 29.5,WDO\� � � � � � � � � � � ��Korea 0 3 0 1 2 1 0 0 1 1 9Mexico 0 3 4 0 3 2 5 2 3 5 27Netherlands 4 5 2 5 3 1 1 3 3 2 29Norway 5 3 0 5 5 5 2 5 2 2 34Poland 2 3 4 4 2 2 3 4 2 4 30Portugal 3 2 3 5 4 1 4 2 5 2 31Spain 3 4 1 4 5 0 3 2 4 4 30Sweden 5 5 1 5 3 3 1 4 4 3 34Switzerland 5 4 3 4 4 4 2 4 2 1 33Turkey 2 2 3 2 5 3 0 2 3 3 25U.K. 3 1 2 1 2 3 1.5 1 2 4 20.5USA 3 1 2 3 4 4 1 2 0 1 21OECD(20) 3.0 3.0 2.2 2.8 3.0 2.3 2.3 2.6 2.8 2.4 26.2

'LPHQVLRQ�\���LQWHJUDWLRQ��YDOXHV�IURP������1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

coverage assessment employer supported subsidised sheltered rehabilitation rehabilitation benefit workconsistency structure responsibility employment employment employment programme timing suspension incentives SUM

Australia 4 4 4 32

2 3 1 3 4 2 29Austria 2 3 1 4 4 2 5 4 0 3 28Belgium 3 3 2 1 5 2 2 3 2 0 23Canada 1 0 4 3 2 2 1 0 5 4 22Denmark 2 5 2 5 5 2 5 5 3 5 39France 5 2 2 2 5 2 1 2 0 3 24Germany 4 0 3 5 4 3 5 5 3 3 35,WDO\� � � � � � � � � � � ��Korea 0 0 1 2 3 2 1 2 0 3 14Mexico 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 8Netherlands 4 2 3 2 1 5 2 2 5 4 30Norway 4 2 3 2 4 3 5 3 5 0 31Poland 5 2 2 0 4 4 2 2 0 3 24Portugal 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 16Spain 4 3 3 1 3 3 4 4 0 2 27Sweden 3 3 5 2 4 2 5 4 5 0 33Switzerland 4 3 1 1 1 3 5 3 0 2 23Turkey 3 2 0 0 1 0 2 1 0 0 9U.K. 2 2 4 3 1 2 1 3 4 5 27USA 0 0 4 5 1 2 1 1 5 4 23OECD(20) 3.0 2.1 2.5 2.1 2.7 2.3 2.5 2.6 2.1 2.5 24.2

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7DEOH�$���� &RXQWU\�VFRUHV�IRU�WKH�VXE�GLPHQVLRQV�RI�WKH�W\SRORJ\�DURXQG������ Disability policy typology -- situation around 1985

'LPHQVLRQ�[���FRPSHQVDWLRQ��YDOXHV�IURP������1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

coverage minimum level for full benefit permanence medical vocational sickness sickness UE benefitdisab.level disability generosity of benefits assessment assessment ben. level ben. duration level & durat. SUM

Australia 5 5 5 1 4 4 2 1 5 2 34Austria 2 3 4 2 4 1 5 3 2 2 28Belgium 3 2 3 1 4 2 4 3 3 2 27Canada 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 13Denmark 5 3 1 4 4 4 2 2 4 2 31France 3 2 1 3 1 2 4 2 5 2 25Germany 2 3 4 2 4 4 5 4 4 2 34,WDO\� � � � � � � � � � � ��Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2Mexico 0 3 4 0 4 3 5 2 3 5 29Netherlands 4 5 2 5 5 1 4 5 3 4 38Norway 5 3 0 5 5 5 5 5 2 2 37Poland 1 3 4 4 2 1 1 4 2 4 26Portugal 3 2 3 4 4 3 4 2 5 3 33Spain 1 4 1 4 5 0 5 3 4 4 31Sweden 5 4 1 5 3 4 2 4 5 3 36Switzerland 5 3 3 4 4 5 2 4 2 1 33Turkey 2 2 3 2 5 3 0 2 3 5 27U.K. 3 1 2 1 2 3 5 1 3 4 25USA 3 1 2 3 4 4 1 2 0 1 21OECD(20) 2.8 2.6 2.4 2.7 3.6 2.6 3.1 2.7 3.1 2.7 28.2

'LPHQVLRQ�\���LQWHJUDWLRQ��YDOXHV�IURP������1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

coverage assessment employer supported subsidised sheltered rehabilitation rehabilitation benefit workconsistency structure responsibility employment employment employment programme timing suspension incentives SUM

Australia 2 2 1 0 0 2 0 2 3 2 14Austria 2 3 1 0 4 1 3 2 0 3 19Belgium 3 3 2 0 3 2 2 2 2 0 19Canada 1 0 1 1 1 2 1 0 5 1 13Denmark 1 4 2 0 3 2 4 2 2 5 25France 5 1 1 0 3 2 1 2 0 2 17Germany 4 0 1 1 4 2 5 4 2 3 26,WDO\� � � � � � � � � � � �Korea 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3Mexico 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 6Netherlands 2 1 1 0 0 4 0 0 2 2 12Norway 3 1 2 0 4 2 5 2 4 0 23Poland 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 8Portugal 3 2 2 0 1 1 0 1 1 1 12Spain 4 1 2 0 2 2 4 2 0 2 19Sweden 3 3 2 0 5 1 3 2 3 0 22Switzerland 4 2 1 0 1 2 5 3 0 2 20Turkey 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 5U.K. 2 1 1 1 0 2 0 1 2 2 12USA 0 0 1 1 1 2 0 1 3 4 13OECD(20) 2.2 1.5 1.2 0.2 1.7 1.6 1.8 1.5 1.5 1.9 14.8

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7DEOH�$���� &ODVVLILFDWLRQ�IRU�WKH�FRPSHQVDWLRQ�GLPHQVLRQ�RI�WKH�SROLF\�W\SRORJ\�',0(16,21� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQW� ��SRLQW�;���&RPSHQVDWLRQ�

x1. Coverage total population (residents)

some of those out of the labour force (e.g.

congenital)

labour force plus means-tested non-contrib. scheme

labour force with voluntary self-

insurance

labour force employees

x2. Minimum disability level

0-25% 26-40% 41-55% 56-70% 71-85% 86-100%

x3. Disability level for full benefit

< 50% 50-61% 62-73% 74-85% 86-99% 100%

x4. Maximum benefit level

RR >= 75%, reasonable minimum

RR >= 75%, minimum not

specified

75 > RR >= 50%, reasonable minimum

75 > RR >= 50%, minimum not

specified

RR < 50%, reasonable minimum

RR < 50%, minimum not specified

x5. Permanence of benefits

strictly permanent de facto permanent self-reported review only

regulated review procedure

strictly temporary, unless fully (= 100%)

disabled

strictly temporary in all cases

x6. Medical assessment

treating doctor exclusively

treating doctor predominantly

insurance doctor predominantly

insurance doctor exclusively

team of experts in the insurance

insurance team and two-step procedure

x7. Vocational assessment

strict own or usual occupation assessment

reference is made to one’s previous

earnings

own-occupation assessment for partial

benefits

current labour market conditions are taken

into account

all jobs available taken into account, leniently applied

all jobs available taken into account,

strictly applied

x8. Sickness benefit level

RR = 100% also for long-term sickness

absence

RR = 100 / >= 75% for short-/long-term

sickness absence

RR >= 75 / >= 50% for short-/long-term

sickness absence

75 > RR >= 50% for any type of sickness

absence

RR >= 50 / < 50% for short-/long-term sickness absence

RR < 50% also for short-term sickness

absence

x9. Sickness benefit duration

one year or more, short or no wage payment period

one year or more, significant wage payment period

six-twelve months, short or no wage payment period

six-twelve months, significant wage payment period

less than 6 months, short or no wage payment period

less than 6 months, significant wage payment period

x10. Unemployment benefit level and duration

DI > UE level, short duration of

unemployment

DI > UE level, long duration of

unemployment

similar levels, short duration of

unemployment

similar levels, long duration of

unemployment

DI < UE level, short duration of

unemployment

DI < UE level, long duration of

unemployment

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7DEOH�$���� &ODVVLILFDWLRQ�IRU�WKH�LQWHJUDWLRQ�GLPHQVLRQ�RI�WKH�SROLF\�W\SRORJ\�',0(16,21� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQWV� ��SRLQW� ��SRLQW�<���,QWHJUDWLRQ�y1. Coverage

consistency all programmes

accessible minor discrepancy,

flexible mixture minor discrepancy, restricted mixture

major discrepancy, flexible mixture

major discrepancy, restricted mixture

strong differences in eligibility

y2. Assessment structure

same agency for assessment for all

programmes

one agency for integration, benefits

co-ordinated

same agency for benefits and vocational

rehabilitation

one agency for integration, benefits

not co-ordinated

different agencies for most programmes

different agencies for all kinds of assessments

y3. Employer responsibility

major obligations towards employees and new applicants

some obligations towards employees and new applicants

major obligations towards employees, less for applicants

some obligations towards employees, none for applicants

no obligations at all, but dismissal

protection

no obligations of any kind

y4. Supported employment

strong programme, permanent option

strong programme, only time-limited

intermediary, also permanent

intermediary, only time-limited

very limited programme

not existent

y5. Subsidised employment

strong and flexible programme, with a permanent option

strong and flexible programme, but time-

limited

intermediary, either permanent or flexible

intermediary, neither permanent nor

flexible

very limited programme

not existent

y6. Sheltered employment

strong focus, with significant transition

rates

strong focus, but largely permanent

employment

intermediary focus, with some “new”

attempts

intermediary focus, “traditional” programme

very limited programme

not existent

y7. Vocational rehabilitation

compulsory rehabilitation with

large spending

compulsory rehabilitation with

low spending

intermediary view, relatively large

spending

intermediary view, relatively low

spending

voluntary rehabilitation with

large spending

voluntary rehabilitation with

low spending

y8. Timing of rehabilitation

in theory and practice any time (e.g. still at

work)

in theory any time, in practice not really

early

early intervention increasingly encouraged

generally de facto relatively late intervention

after long-term sickness or for

disability recipients

only for disability benefit recipients

y9. Benefit suspension

two years or more at least one but less than two years

more than 3 but less than 12 months

up to three months some, but not for disability benefits

none

y10. Work incentives permanent in-work benefit provided

benefit continued for a considerable (trial)

period

income beyond pre-disability level

allowed

income up to pre-disability level, also

partial benefit

income up to pre-disability level, no

partial benefit

some additional income allowed

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����5DWLILFD� GHOOD� &RQYHQ]LRQH� Q����� GHO� ����� GHOO¶2,/� VXOOD� ULTXDOLILFD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� H�O¶RFFXSD]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�KDQGLFDSSDWH���Il Governo italiano, nel corso del 2000, ha provveduto a ratificare la Convenzione n.159

dell’OIL che fornisce direttive agli Stati membri per conseguire l’obiettivo del recupero professionale dei soggetti svantaggiati.

L’accelerazione di tale adempimento istituzionale, rinviato per molti anni in attesa di un radicale intervento di riforma della legge n.482 del 1968, è stato conseguente all’entrata in vigore della legge n.68 e all’emanazione delle discipline attuative di dettaglio, interventi che hanno consentito il ripensamento dell’intera disciplina secondo il principio dell’integrazione lavorativa del disabile.

In effetti, il contenuto della convenzione si sostanzia nell’invito a porre in essere misure positive dirette a garantire l’effettiva uguaglianza nelle opportunità di accesso al mondo del lavoro, in un progetto globale di integrazione socio-lavorativa e, nello sviluppo di tale progetto, ad intraprendere percorsi formativi e di riqualificazione professionale volti all’inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle aree connotate da elevato svantaggio sociale e con la contestuale previsione di momenti di verifica periodica circa l’impatto concreto di tali politiche di promozione occupazionale.7

7 Il testo della Convenzione, trasmesso in data 27 giugno 2000 agli Assessori regionali e provinciali, alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, alle Associazioni rappresentative dei lavoratori disabili ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, è consultabile in appendice.