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www.efficienzaenergetica.enea.it EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE NORMATIVA ENERGETICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO EDIFICIO-IMPIANTI Ing. Maria-Anna Segreto ENEA UTEE-AVEE Laboratorio LAERTE [email protected] Tel. +39 051 6098624

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EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE

NORMATIVA ENERGETICA PER LA

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

INTEGRATO EDIFICIO-IMPIANTI

Ing. Maria-Anna Segreto

ENEA UTEE-AVEE Laboratorio LAERTE

[email protected] Tel. +39 051 6098624

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L’edilizia civile utilizza più del 30%

dei consumi energetici totali, di cui:

• 68% Riscaldamento

• 16% Usi elettrici obbligati

• 11% Acqua calda sanitaria

• 5% Usi di cucina

Di tutta l’energia consumata per riscaldare un edificio, buona parte viene

dispersa dalle strutture e una parte

dall’impianto termico

Riducendo le dispersioni e utilizzando

apparecchi a più alta efficienza ogni famiglia

può risparmiare sino al 30-40% delle spese per

riscaldamento con notevoli vantaggi per il

bilancio familiare e per l’ambiente

L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI

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Ridurre le

dispersioni di

calore

limitare le fughe

di aria calda

manutenzione

sull’impianto di

riscaldamento

sistemi di

regolazione della

temperatura

interna

Per risparmiare combustibile è necessario intervenire sull’involucro e

sull’impianto:

Caldaia ad

alto

rendimento

Sistema per la

contabilizzazione

del calore

COME E DOVE RISPARMIARE

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RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA L’ETICHETTA ENERGETICA impone requisiti prestazionali da rispettare, misurati attraverso un

indicatore di qualità espresso in KWh/m² che permette di:

identificare il fabbisogno annuo di energia primaria

classificare gli edifici in base al fabbisogno energetico

La CERTIFICAZIONE ENERGETICA nasce con

l’obiettivo di:

rendere più trasparente il mercato

immobiliare;

informare sugli impianti e i potenziali di

risparmio energetico;

documentare lo standard energetico e

tecnologico dell’immobile;

stimolare i proprietari a procedere al

miglioramento energetico dei loro immobili;

essere uno strumento di marketing

contribuire alla tutela dell’ambiente

Documento che certifica il fabbisogno energetico convenzionale di un edificio basato su consumi

standard

Il concetto di certificato energetico

viene introdotto per la prima volta

dalla legge 10/91, ma mai attuato in

pratica

Diventa obbligatorio solo a seguito del

D.Lgs 192/2005 (che recepisce la

2002/91/CE) e rende obbligatoria la

certificazione per:

Edifici nuovi

Edifici con importanti ristrutturazioni

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RUOLI E COMPETENZE

Commissione Europea

Emana le Direttive che vincolano gli Stati

membri agli obiettivi da conseguire entro

un certo limite di tempo lasciando alle

Autorità Nazionali la scelta sulla forma ed i

mezzi da utilizzare. Le Direttive devono

essere trasposte nella Normativa

Nazionale conformemente alle procedure

dei singoli Stati membri.

Autorità Nazionali degli Stati

Membri

Trasferiscono in ambito Nazionale le

decisioni della Commissione Europea

decidendo autonomamente i mezzi da

utilizzare conformemente alle procedure

definite dallo Stato di appartenenza.

Enti Locali Sviluppano meccanismi mirati.

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La tabella che segue definisce, in ordine cronologico, le più importanti

norme dettate nell’ambito dell’efficienza energetica:

Direttiva 2002/91/UE Norme sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD)

Direttiva 2010/31/UE Norme sulla prestazione energetica nell'edilizia

Direttiva 2012/27/UE Norme sull'efficienza energetica

QUADRO NORMATIVO EUROPEO

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La U.E. ha bisogno di promuovere il risparmio energetico

Ci sono tre ragioni principali:

Sicurezza

energetica

La dipendenza dalle importazioni: sarà del

70% nel 2030

il 94% della CO2 ha l’origine nel settore

energetico

Ambientale

UE deve promuovere l’efficienza nell’uso di

energia

Limiti della offerta

di energia

PERCHE’ MIGLIORARE

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DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)

Risparmio potenziale

in caldaie, illuminazione e raffreddamento

10 milioni in Europa con più di 20 anni.

Solo la loro sostituzione risparmio del 5% Caldaie

Illuminazione 14% dell’energia totale

30-50% risparmio potenziale.

Raffreddamento In crescita: raddoppio per il 2020.

25% risparmio potenziale.

Nuovi generatori di energia

Rinnovabile in-situ, Heating/Cooling

e pompe di calore

Disegno bioclimatico

Sistemi solari, illuminazione

e raffreddamento naturale:

risparmio fino il 60%

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DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)

Linee guida per la progettazione sostenibile.

Novità:

maggiore attenzione alle tematiche del raffrescamento e del condizionamento d’aria

la possibilità di sostanziali risparmi energetici grazie all’edilizia bioclimatica

ispezioni periodiche obbligatorie per i sistemi di condizionamento d’aria.

Articoli più importanti :

la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici

l’istituzione di requisiti minimi di rendimento

la progettazione, per edifici di grandi dimensioni, di sistemi di energia decentrati

basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili

il miglioramento del rendimento energetico, reso obbligatorio in caso di grandi

ristrutturazioni

l’obbligatorietà della certificazione energetica

l’ispezione, la manutenzione o la sostituzione delle caldaie

l’ispezione dei sistemi di condizionamento dell’aria

la qualificazione degli esperti

l’informazione

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Il calcolo del rendimento energetico degli edifici sarà eseguito con metodologie

diverse nei Paesi dell’UE, ma tutte dovranno prendere in considerazione i seguenti

aspetti:

la coibentazione

l’esposizione

il clima

le caratteristiche architettoniche dell'edificio

il tipo di impianto di riscaldamento, condizionamento e illuminazione artificiale

l’impiego di fonti di energia rinnovabili

DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)

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DIRETTIVA 2010/31/UE (EPBD RECAST)

Requisiti minimi

Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di

prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di

prestazione energetica sono rivisti ogni 5 anni.

Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova

costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti

ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti

rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo e

sistemi di cogenerazione.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento

della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi:

• gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici);

• gli edifici adibiti a luoghi di culto;

• i fabbricati temporanei;

• gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno;

• i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

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In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali

gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di

condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i

requisiti in materia di prestazione energetica.

Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto

significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio (gli infissi, ad esempio)

devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando

sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la presente direttiva incoraggia

fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico,

conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica.

DIRETTIVA 2010/31/UE

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Obiettivo: edifici a energia quasi zero

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici

di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri

a partire dal 31 dicembre 2018.

La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che

comprendono:

• l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;

• gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione

entro il 2015;

• informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il

miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

DIRETTIVA 2010/31/UE

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Si pone l'obiettivo di aumentare l'uso efficiente dell'energia per ridurre del 20% i consumi energetici, con un

risparmio valutato in circa 50 miliardi di euro l'anno; non contiene di per sé un obiettivo vincolante ma misure

vincolanti da adottare.

Le principali misure previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica riguardano:

Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, per i quali, fatto salvo l'articolo 7

della direttiva 2010/31/UE (edifici esistenti), ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3%

della superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di

prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione della direttiva 2010/31/UE (Edifici a Energia Quasi

Zero)*. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile

totale superiore a 500 m²; da luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m².

* a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;

b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà

di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

DIRETTIVA 2010/31/UE

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Le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno

1,5% per anno sul totale dell'energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico

aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore di

questa direttiva; possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti.

Le grandi imprese, che saranno obbligate ad audit energetici svolti ogni 4 anni, in modo indipendente da

esperti accreditati. L'inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore di questa

direttiva. Sono escluse dall'audit le piccole e medie imprese.

Gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica.

Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.

La direttiva modifica, tra le altre, anche la Direttiva 2010/30/UE sull'etichettatura dei prodotti che

consumano energia.

DIRETTIVA 2010/31/UE

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Gli Stati dovranno, inoltre :

• promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità svolti in maniera

indipendente da esperti qualificati e accreditati o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti. Le

piccole e medie imprese (PMI) sono escluse dall’obbligo di eseguire audit energetici a differenza dalle

grandi imprese;

• incentivare la diffusione a prezzi accessibili di contatori intelligenti in grado di misurare il consumo

effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d’uso;

• valutare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento

e teleraffrescamento efficienti e dovranno promuovere l’uso di questi sistemi;

• mettere a punto regimi di certificazione, accreditamento e qualificazione e renderli disponibili per i

fornitori di servizi e di audit energetici;

• Sarà, invece, facoltativa l’istituzione di Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

DIRETTIVA 2010/31/UE

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𝑬𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝒁𝑨 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝑻𝑰𝑪𝑨 =𝑷𝑹𝑬𝑺𝑻𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 𝑫𝑰 𝑼𝑵 𝑩𝑬𝑵𝑬 𝑶 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝒁𝑰𝑶

𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝑰𝑨 𝑵𝑬𝑪𝑬𝑺𝑺𝑨𝑹𝑰𝑨 𝑷𝑬𝑹 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑹𝑹𝑬 𝑰𝑳 𝑩𝑬𝑵𝑬 𝑶 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝒁𝑰𝑶

A parità di prestazione è necessario ridurre i fabbisogni di energia primaria

DIRETTIVA 2010/31/UE

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (EPH)

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (EPc)

PRODUZIONE DI ACS (EPw)

ILLUMINAZIONE (EPL)

VENTILAZIONE (EPv)

TRASPORTO COSE E/O PERSONE (EPT)

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Si definisce (Art. 2) nearly Zero Energy Building (edificio a energia

quasi zero): edificio ad altissima prestazione energetica […]. Il

fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere

coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili,

compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle

vicinanze.

DEFINIZIONE nZEB

Questa definizione, però, non rappresenta una definizione univoca né definisce quali caratteristiche

l’edificio debba possedere, perciò viene demandato ad ogni stato membro il recepimento della

direttiva sulla base delle specificità locali, lasciando ampi margini di personalizzazione.

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Facendo riferimento alla normativa italiana ciò che emerge all’interno del D.lgs. 192/2005 e smi,

è un accento posto sull’efficienza energetica data dalla presenza di componenti impiantistiche

a energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del sito su cui insiste l’immobile.

Con l’ultima norma, in vigore dal 1 ottobre 2015, il “Decreto dei minimi” (Gazzetta Ufficiale n. 162

del 15 luglio 2015), si definisce, invece, nZEB un edificio che rispetta tutti i requisiti minimi vigenti,

cioè i nuovi limiti previsti dal decreto, e che rispetta l’obbligo di integrazione delle fonti

rinnovabili previsto da D.L. 28 del 3 marzo 2011.

La Direttiva 2010/31/UE viene recepita in Italia attraverso il Decreto Legge n° 63/2013 convertito in

Legge n°90/2013

DEFINIZIONE NZEB

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La Direttiva ribadisce che gli Stati Membri devono, con

tutti i mezzi, incoraggiare i progettisti a valutare le

possibili soluzioni che determinano un miglioramento

dell’efficienza energetica, l’uso delle fonti rinnovabili e

il ricorso a distretti energetici per il riscaldamento e il

raffrescamento nella fase di progettazione ex novo o

riqualificazione

Gli edifici rappresentano il 40% dei consumi totali dell’Unione Europea: la riduzione dei consumi è

una delle priorità degli obiettivi “20-20-20” riguardo l’efficienza energetica.

A tal riguardo è stata recepita, con il Decreto 102/2014, la Direttiva 27.

DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)

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Le nuove misure previste per incentivare il

risparmio includono:

La definizione e la quantificazione, da

parte di ognuno degli Stati Membri, degli obiettivi di efficienza energetica ed il

conseguente obbligo di raggiungimento

di risparmi energetici annuali.

Maggiori risparmi energetici negli usi finali

Obbligo di audit energetici

Maggiori obblighi per il settore pubblico

Istituzione di un fondo per incentivi volti all’efficientamento energetico

DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)

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Impone un risparmio energetico pari al 20% dei consumi di energia primaria rispetto alle

proiezioni del 2020. Tale riduzione di consumi di energia significa che l’Italia dovrà

ottenere un risparmio energetico di 20 Milioni di tep di energia primaria e 15.5 Milioni di tep

in energia finale.

DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)

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Nell’ambito edifici, la Direttiva 27 riconosce nella PA il settore trainante atto a stimolare la

trasformazione dell’esistente conducendo a strutture nZEB. Ciò dovrebbe guidare verso il

BEHAVIOURAL CHANGE del cittadino e delle imprese relativamente ai consumi energetici,

al risparmio energetico e all’efficienza energetica.

DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)

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QUADRO NORMATIVO ITALIANO

Legge 373/76 Prima legge sul risparmio energetico

Legge 10/91

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia.

DPR 412/93 e DPR 551/99

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini

del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,

comma 4, della legge 10/91

D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 Efficienza energetica edifici e certificazione

D.Lgs. 115/2008

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva

93/76/CEE

DPR 59/09 Attuazione del D. Lgs. 192/2005 (modifiche Allegato I)

DM 26/06/2009 Linee Guida Nazionale per la certificazione energetica

DL 63/2013 (conversione in legge L.

90/2013)

Recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica

nell'edilizia

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E’ bene evidenziare che spesso l’attenzione dei progettisti è maggiormente rivolta alle

nuove edificazioni rispetto alla riqualificazione ed al recupero degli edifici esistenti. Una

delle motivazioni risiede nel fatto che la progettazione del nuovo consente una gamma

praticamente infinita di soluzioni tecniche percorribili, laddove gli interventi di recupero

hanno di contro un campo ben più ristretto di soluzioni in grado di conciliare prestazioni

energetiche soddisfacenti e vincoli preesistenti.

Se dunque molti sono i vincoli posti sugli edifici esistenti, altrettanti sono i criteri che

possono guidare le scelte progettuali della riqualificazione energetica.

Ne consegue, perciò, un approccio di tipo multidisciplinare e globale con il quale

vengono prese in esame le esigenze da soddisfare ed i requisiti che le soluzioni di

risparmio energetico dovranno offrire.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

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CONVENIENZA ECONOMICA

Se si privilegia il criterio della fattibilità economica, un intervento può essere

progettato in funzione del budget disponibile seguendo un schema di questo

tipo:

1. fissare un tempo di ritorno massimo

2. scegliere, tra le soluzioni applicabili quella che consente il maggior valore

attuale netto (VAN) o il maggiore indice di profitto (IP)

3. stabilire la priorità degli interventi che possono essere eseguiti sull’edificio

privilegiando le azioni che riguardano le tecnologie con una obsolescenza

maggiore e che rientrano nel più ampio programma di manutenzione

dell’edificio.

Le tipologie di interventi più ricorrenti per la riqualificazione energetica degli

edifici possono essere raggruppate in tre differenti categorie:

a) riduzione dei fabbisogni di energia con interventi sull’involucro

b) incremento di efficienza degli impianti convenzionali

c) utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

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L’Italia ha recepito la Direttiva Europea sull’efficienza energetica

degli edifici con il Decreto Legge 19 agosto 2005 n. 192

“introducendo anche nuove modalità di calcolo della prestazione energetica

degli edifici, stabilendo una serie di misure atte a ridurre il consumo di energia e le

conseguenti emissioni in atmosfera e favorire l'uso di energia prodotta da fonti

rinnovabili”

ASPETTI PROBLEMATICI E CARENZE DEL DECRETO:

• Disciplina transitoria per la metodologia di calcolo e le ispezioni degli impianti termici

• Definizioni (impianto termico…)

• Entrata in vigore

• Certificazione energetica (prevista unicamente per alcuni edifici)

• Rinvio a successivi decreti

• Valori limite insufficienti per le prestazioni energetiche degli edifici

La principale novità introdotta è stata quella di esprimere

in modo integrato la prestazione termica dell'involucro

dell'edificio con quella della componente impiantistica

(metodo del fabbisogno di energia primaria)

D.LGS. 192/2005

Offre uno strumento giuridico che:

• preveda soluzioni in grado di sfruttare il potenziale di risparmio energetico

ancora inattuato

• contribuisca a migliorare le prestazioni energetiche deli edifici, tenendo conto del Protocollo di Kyoto

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Il D.Lgs 311/06 corregge il

precedente

decreto 192/05

consente di recepire al meglio le normative UE e di innalzare

notevolmente l’efficienza energetica degli edifici

favorendo anche l’utilizzo di fonti

rinnovabili

spinge l’industria italiana delle costruzioni verso

l’innovazione tecnologica

e il risparmio energetico

D.LGS. 311/06

LE MODIFICHE APPORTATE

1. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

ENERGETICA AGLI EDIFICI ESISTENTI

2. STOP ALLE DISPERSIONI TERMICHE

3. SOLARE OBBLIGATORIO PER IL RISCALDAMENTO

DELL’ACQUA NEI NUOVI EDIFICI E FOTOVOLTAICO

4. AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DI CALDAIE AD ALTA

EFFICIENZA

5. OBBLIGO DI SCHERMANTI ESTERNI PER I NUOVI EDIFICI

6. INTRODUZIONE DEL PARAMETRO ENERGETICO NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

• Ridurre i consumi di energia con vantaggi economici per l’intero

paese, per le imprese e le famiglie

• Ridurre le emissioni di anidride carbonica per facilitare il

raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e quindi tutelare

l’ambiente

• Creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti e favorire

la creazione di nuove imprese

• Stimolare l’innovazione tecnologica per consentire al sistema Italia di

reggere la competitività internazionale

LE CONSEGUENZE

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D. LGS. 115/2008

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici

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D. LGS. 115/2008

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D. LGS. 115/2008

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DPR 59/2009

Il regolamento conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs.

115/2008 e nell'allegato I del decreto legislativo 192/2005.

Il provvedimento ribadisce (art. 3) l'adozione delle norme tecniche nazionali

della serie UNI/TS 11300 all’epoca disponibili, cioè:

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione

del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed

invernale;

UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione

del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione

invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

All'articolo 4 il testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica

degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti

all'allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l'aggiunta di alcune ulteriori

disposizioni, tra le quali spicca l'introduzione di un valore massimo ammissibile

della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio

(Epe,inv).

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DPR 59/2009

Il regolamento, inoltre:

• prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni

di immobili pubblici o ad uso pubblico;

• introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del

generatore e isolamento dell'involucro edilizio) per nuove costruzioni o

ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da

biomasse combustibili;

• impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici

esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di

contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti.

All'articolo 7, infine, sono confermate le disposizioni del D.Lgs. 115/2008 che

hanno introdotto la certificazione dell'attendibilità dei risultati dei software

alle metodologie di calcolo definita dalle norme UNI TS 11300, attraverso una

verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o

dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)".

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LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009

Sancisce la piena attuazione della EPBD 2002/91/CE.

La certificazione energetica degli edifici ed entra ufficialmente in vigore il 25

luglio 2009.

Il decreto si compone di 8 articoli e di 2 allegati: le Linee Guida Nazionali per la

certificazione energetica sono contenute nell’Allegato A (e sono suddivise a

loro volta in 7 allegati), mentre nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le

norme tecniche di riferimento (UNI TS 11300).

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ULTERIORI OSSERVAZIONI

• Spese sostenute per la certificazione

• Trasmissione del certificato entro 15 gg

• Nomina preventiva del certificatore (nuova costruzione, ristrutturazione S > 1000 mq,

ampliamento > 20%)

• Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis,

dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione

dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica

dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua

dichiarazione in cui afferma che:

a) l’edificio è di classe energetica G

b) i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti

LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009

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LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009

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LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009

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Si definisce tecnico abilitato alla certificazione energetica un tecnico

operante sia investe di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società

di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di

professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi

professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla

progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle

competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il

tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di

essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in

collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito

copra tutti gli ambiti professionali su cui e richiesta la competenza.

IL CERTIFICATORE ED IL SUO RUOLO

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Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i

soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito

territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette

amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione

energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed

esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati

dalle stesse amministrazioni.

IL CERTIFICATORE ED IL SUO RUOLO

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Il 12 luglio è entrato in vigore il regolamento sui requisiti professionali dei soggetti

abilitati alla certificazione energetica degli edifici e quindi al rilascio del nuovo

attestato di prestazione energetica (APE).

La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da

solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia

e dell’edilizia;

- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere

di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un

suo equivalente europeo;

- società di servizi energetici (Esco).

IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013

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Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria,

architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di

geometra, o di perito agrario.

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla

progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle

specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in

collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito

copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si

costituisce così un gruppo di certificatori energetici.

IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013

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IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013

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IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013

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DECRETO 63/2013 (convertito con Legge 90/2013)

Attestato di prestazione energetica

L’art. 2 del D.L. introduce l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, definito come “il

documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che

attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce

raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

Sanzioni amministrative

Per il mancato rilascio dell’APE per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione

importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a

18.000 euro. In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo

contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800

euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta

di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500

euro a 3000 euro.

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

MEDESIME CARATTERISTICHE

GEOMETRICHE

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REQUISITI MINIMI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

• Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto

dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione

gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli edifici esistenti sottoposti ad

ampliamento, i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo

climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m².

L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua

volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve

essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito

mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo

l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il

calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti

comuni risultanti.

DM 26/06/2015 – APE 2015

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• Ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti

integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata

dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25%

della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli

elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata

dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro

terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

DM 26/06/2015 – APE 2015

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Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

a) ristrutturazioni importanti di primo livello

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello

c) Ristrutturazioni importanti di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più

del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico

invernale e/o estivo. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero

edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

DM 26/06/2015 – APE 2015

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Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

a) ristrutturazioni importanti di primo livello

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più

del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico

invernale e/o estivo. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero

edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25%

al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico

invernale e/o estivo.

DM 26/06/2015 – APE 2015

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• Riqualificazioni energetiche

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai

casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica

dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie

disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella

ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi

parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e

impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di

efficienza.

DM 26/06/2015 – APE 2015

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DEROGHE

Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di

finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o

rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano

l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente

dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze sono incrementati del 30%.

DM 26/06/2015 – APE 2015

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ESCLUSIONI

DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

Requisiti

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova

costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo

3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli

edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei

principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

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DM 26/06/2015 – APE 2015

Requisiti a)

– Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di

superficie disperdente (H’T)

– Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Asup,utile)

– Indici di prestazione termica utile per riscaldamento e raffrescamento (EPH,nd,

EPC,nd)

– Efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale (ηH), di

climatizzazione estiva (ηC) e di produzione di acqua calda sanitaria (ηW)

– Indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl,tot)

b) Copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili:

– del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria

– del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il

riscaldamento e il raffrescamento

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nZEB: STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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DM 26/06/2015 – APE 2015

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OGGI IN ITALIA…

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UNI TS 11300 – COME NASCE

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UNI TS 11300 – Perchè TS?

La Specifica Tecnica (TS) definisce le modalità per l’applicazione

nazionale della UNI EN ISO 13790-2008 per il calcolo dei fabbisogni di

energia termica per riscaldamento e per raffrescamento.

La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste

dalla UNI EN ISO 13790:2008:

calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici

attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari

condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).

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UNI TS 11300

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UNI TS 11300

UNI/TS 11300-1:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”: la specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con

riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating). La norma UNI EN ISO 13790:2008 presenta una serie di metodi di calcolo del fabbisogno di energia

per il riscaldamento ed il raffrescamento ambiente di un edificio e dell’influenza delle perdite degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, del recupero termico e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Tale norma può essere utilizzata per le seguenti applicazioni: • valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obiettivi energetici; • confrontare le prestazioni energetiche di varie alternative progettuali per un edificio in

progetto;

• indicare un livello convenzionale di prestazione energetica degli edifici esistenti; • stimare l’effetto di possibili misure di risparmio energetico su un edificio esistente, calcolando il

fabbisogno di energia con e senza ciascuna misura; • prevedere le esigenze future di risorse energetiche su scala nazionale o internazionale,

calcolando i fabbisogni di energia di tipici edifici rappresentativi del parco edilizio.

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UNI TS 11300

UNI/TS 11300-2:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per

la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali. La specifica tecnica fornisce dati e metodi di

calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di

acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione

invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del

fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la

determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN

15193. Fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione

alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. Si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o

esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda

sanitaria, per sola

produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di

ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non

residenziali.

UNI/TS 11300-3:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.“ La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la

determinazione: dei rendimenti e dei fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva; dei

fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica si applica

unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o

ad assorbimento. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti:

per il solo raffrescamento; per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica non si applica ai

singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali rimanda invece alle specifiche norme di

prodotto.

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UNI TS 11300

UNI/TS 11300-4:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”: la norma fa riferimento a sistemi di generazione alternativi ai metodi di combustione

tradizionale trattati dalla UNI/TS 11300-2. Nessuna novità eclatante. In effetti l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare la nuova parte 4 al DM 26.06.2015 e armonizzarla con la UNI/TS 11300-5. Le uniche novità riguardano infatti: la gestione dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori mediante l’abrogazione della formula 128, che non sarà più sottratta all’energia in ingresso ai generatori, anche se termica; adeguamento del fattore correttivo del COP in base al fattore di carico CR, in coerenza con la

UNI EN 14825 UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”: Si tratta essenzialmente della raccomandazione CTI 14 convertita in UNI/TS per il bilancio energetico degli edifici considerando la produzione di quote rinnovabili. L’unica novità riguarda l’introduzione del calcolo per il computo delle quote rinnovabili da

attribuire ai cogeneratori tramite i fattori di allocazione definiti dal DM 26.06.2015, Allegato 1. UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”: Si tratta della vera novità dal punto di vista normativo. Rappresenta infatti quella parte delle UNI/TS deputata al calcolo dei fabbisogni di energia primaria dovuti alla movimentazione e al trasporto delle persone e delle cose, da valutare obbligatoriamente solo in caso di calcolo delle prestazioni energetiche degli

edifici non residenziali.

UNI TS 11300 - 5

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UNI 10349:2016

UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“: La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per: - ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa; - calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata. UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”: Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo. UNI 10349-3:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”: La UNI 10349-3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

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BILANCIO ENERGETICO EDIFICIO

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BILANCIO ENERGETICO EDIFICIO

Il calcolo dell’energia primaria ci consente di: • Definire la classe energetica

• Valutare le prestazioni degli impianti

• Determinare i requisiti da rispettare

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UNI TS 11300 – Tipi di valutazione

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I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica

devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà,

progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione

dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti.

Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte

debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione

impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. Per gli Enti pubblici, gli Organismi di diritto pubblico, gli Organismi

pubblici di ispezione e certificazione, il requisito di indipendenza è

da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti

ed organismi.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

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Il soggetto certificatore è persona esercente un servizio di pubblica utilità

e al certificato energetico è conferita valenza di atto pubblico.

Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli

edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o

comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda

terza, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso

presente;

b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell’edificio;

d) fornitura di energia per l’edificio;

e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;

f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione

(RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (sicurezza

luoghi lavoro);

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

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g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per

l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(coordinatore per la sicurezza)

h) connesse alla funzione di direzione lavori.

Il soggetto certificatore, a differenza del progettista, dei termotecnico e

del direttore dei lavori è figura terza che si inserisce tra questi e il

committente/proprietario, o tra affittuario e locatario con lo scopo di

instaurare un contraddittorio virtuoso.

Possiamo, quindi, affermare che il certificatore è un collaudatore

energetico dell’edificio.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

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Il proprietario dell’edificio (nuova costruzione) o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un certificatore energetico l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica. L’obbligo è previsto anche nel caso in cui il proprietario sia un Ente pubblico.

Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e

alle sue eventuali varianti, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal certificatore energetico e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

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L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale

massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad

ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o

dell’impianto.

Il soggetto accreditato entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato

di certificazione energetica deve trasmetterlo agli uffici preposti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

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FAQ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

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FAQ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

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FAQ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

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Grazie per l’attenzione

Ing. Maria-Anna Segreto [email protected]

Te. +39 051 6098 624