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Corso di Formazione per CSP e CSE (ESEC Ente Scuola Edile Cosenza) Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto Rende, 14 dicembre 2012 ing. Paolo Piane

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Corso di Formazione per CSP e CSE (ESEC – Ente Scuola Edile Cosenza)

Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica;

le Direttive di prodotto

Rende, 14 dicembre 2012 – ing. Paolo Piane

Aspetti generali

Aspetti generali

• Il Processo Edilizio deve intendersi come una sequenza coordinata di fasi che partendo dalla programmazione generale degli interventi, porta alla attuazione dei medesimi e si conclude con la gestione degli insediamenti realizzati.

• Lo svolgimento del processo edilizio non è lineare, ma presenta numerose interdipendenze.

• Tuttavia per semplicità esso può essere esplicitato, con qualche approssimazione, attraverso una sequenza cronologica ordinata, tale da consentire la definizione e l’analisi di ciascuna delle fasi essenziali attraverso cui si attua: – la programmazione generale; – la localizzazione degli interventi; – la programmazione specifica (tecnica-finanziaria); – la progettazione architettonica; – l’affidamento dei lavori; – l’esecuzione dei lavori; – il collaudo; – la gestione e la manutenzione.

Aspetti generali

• Nel processo edilizio opera una serie di Enti Operatori a ciascuno dei quali è attribuito, nelle diverse fasi, un ruolo e dei compiti specifici: – Enti Pianificatori, cui spettano le scelte di fondo e di programmazione

ai vari livelli; – Enti Normatori, cui spettano l’emanazione e l’aggiornamento delle

norme riguardanti il processo, – Enti Decisionali e di Controllo cui spetta il controllo del processo

edilizio per quanto riguarda sia le responsabilità decisionali, sia la verifica di rispondenza del processo alla normativa;

– Enti di Attuazione cui spetta l’attuazione degli interventi; – Enti di Ricerca, Progettazione, cui spettano la ricerca e la

progettazione relativa al sistema residenziale ed al prodotto edilizio; – Enti di Esecuzione e Produzione cui spetta la produzione del prodotto

edilizio.

Aspetti generali

• Le fonti dell’ordinamento comunitario sono normalmente distinte in

fonti primarie, che costituiscono la base e la legittimazione delle

competenze e dei poteri attribuiti alla Comunità Europea e conferiti e

stabiliti nei Trattati istitutivi e, pertanto, con gli stessi identificabili, e fonti derivate, che traggono la loro legittimazione ed il loro

riconoscimento da disposizioni riportate sui Trattati.

• Sono fonti derivate gli atti prodotti dalle istituzioni comunitarie

nell’ambito delle materie e delle competenze espressamente conferite dagli Stati membri alla Comunità con gli stessi Trattati e secondo le procedure indicate

Aspetti generali

• In base all’art. 249 del Trattato CE (nel testo originario del Trattato CEE, art. 189), le fonti di diritto derivate si distinguono, a seconda della loro obbligatorietà, in fonti a carattere normativo vincolante (regolamenti, direttive e decisioni) e fonti a carattere non vincolante (raccomandazioni e pareri).

Aspetti generali

• Tra le fonti derivate a carattere vincolante, i regolamenti rappresentano senza dubbio gli strumenti più completi ed efficaci, risultando di portata generale (applicabili cioè a categorie di destinatari astrattamente determinate), obbligatori in tutti i loro elementi in quanto direttamente applicabili nella loro integralità in ogni Stato membro ed esplicando in via immediata nei confronti degli stessi Stati membri, delle loro istituzioni e dei rispettivi cittadini, tutti i loro effetti, senza necessità di un atto di attuazione o recepimento preliminare.

Aspetti generali

• Le direttive, viceversa, risultano vincolanti solo negli obiettivi e sono prive del carattere di immediata applicabilità.

• A causa del carattere individuale delle direttive, esse vanno notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica o da una data successiva,se indicata. Esse fissano, inoltre, un termine per la loro attuazione. Pertanto se gli stati membri non adottano entro tale termine le misure interne di esecuzione, commettono una violazione del trattato.

Aspetti generali

• Le raccomandazioni ed i pareri sono strumenti d’azione non vincolante e, in quanto tali, vengono utilizzati dalle istituzioni in maniera indifferente, anche se, con il parere, l’istituzione intende far conoscere al destinatario (un’altra istituzione, uno Stato membro o un privato) la propria opinione in modo da orientarne il comportamento, mentre le raccomandazioni sono di solito inviti più incisivi rivolti da un’istituzione comunitaria ad un singolo Stato membro, per richiamarlo a determinati comportamenti.

Aspetti generali – Quadro sinottico

Aspetti generali

Aspetti generali

Aspetti generali

Aspetti generali

Sicurezza

• Direttiva Europea n. 391/89 ( 89/391/CEE) “Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”

D. leg.vo n. 626/1994

Sicurezza

Sicurezza - Principi

• Equo livello di salute e sicurezza per tutti i lavoratori

• I datori di lavoro devono adottare tutte le misure necessarie a rendere l’ambiente di

lavoro più sicuro

Sicurezza - Principi

Sicurezza - Cantieri

• Direttiva Europea n. 57/92 ( 92/57/CEE)

Stabilisce le prescrizioni minime da attuarsi nei Cantieri Temporanei e mobili

D. leg.vo n. 494/1996

Sicurezza - Cantieri

• SCOPO

Garantire l’uniformità dell’applicazione delle Norme di Sicurezza

Globalizzazione del mercato

Appalti / Concorrenza sleale

Diverse culture

Sicurezza - Cantieri

• 1990

– L. 55/90 “Nuove disposizioni antimafia”

• SICUREZZA

• APPALTI “Italia 90”

• RIGUARDA IL SETTORE PUBBLICO

– Piano di Igiene e Salute (IMPRESA)

Sicurezza - Cantieri

• Legge Merloni (n. 109/1994 mod. L. 216/96 art. 31 D.Leg.vo 163/2006 – D.P.R. 207/2010)

– Nelle more del recepimento impone un Piano di Sicurezza per ogni opera pubblica

• DIRETTORE CANTIERE (Impresa)

• DIR. LAVORI (Committente)

Sicurezza - Cantieri

• In realtà sono Norme prive di efficacia perché non affrontano il tema dei Contenuti del Piano

• D.leg.vo 494/1996 (per LL. PP. E Privati) – R.L. – CSP /CSE – PSC/Attuazione

• D. leg.vo n. 528/99

– POS

• D. leg.vo n. 81/2008 ( n. 106/2009)

– T.U. armonizzato

Norme di Buona Tecnica

• Art. 81 D. leg. vo 81/2008 Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art. 81. Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

Norme di buona tecnica

• L'appaltatore, sia esso imprenditore o lavoratore autonomo, deve eseguire l'opera commissionata conformemente al contratto e ai suoi allegati, ovvero alle indicazioni e istruzioni del committente e/o dei suoi ausiliari, ma pur sempre a regola d'arte, idonea allo scopo per soddisfare l'interesse del committente.

• Come noto nello svolgimento di un'attività professionale non è richiesta una diligenza "ordinaria" (c.d. del buon padre di famiglia) in quanto il risultato dovuto deve essere valutato con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

• Consegue che il contenuto dell'obbligazione consiste nelle tecniche proprie dell'attività "specializzata" e il grado di diligenza dell'esecutore, nel presupposto (imprescindibile) che egli sia un esperto nel suo campo.

• L'esecutore, quindi, è tenuto a conoscere, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte, il complesso di norme e di regole proprie dell'attività esercitata, sia quelle che presiedono la realizzazione che quelle proprie delle modalità di esecuzione dei lavori.

Norme di buona tecnica

Direttiva n. 83/189/CEE, art. 1: • specifica tecnica: una specifica normativa contenuta in un documento che

definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonchè le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'eticchettatura e le procedure di valutazione di conformità;

• norma: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie: norme internazioni, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;

Norme di buona recnica

• regola tecnica: una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonchè le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento a specifiche

tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a pacifiche tecniche o altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

– gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

– le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza sociale.

Norme di Buona Tecnica

Norme di buona tecnica

Norme di buona tecnica

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Direttive di prodotto

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Direttive di prodotto - Procedura

Progettazione Valutazione dei rischi Controllo di produzione Prove e collaudi Verifiche di parte seconda o terza Fascicolo Tecnico Manuale di Istruzioni

Marcatura CE

Direttive di prodotto

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