ESCO IBLEA ENGINEERING S.r.l. - Sicilia Hyblea · L’esercizio, il controllo, la manutenzione e...
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Esercizio dell’impianto termico
ai sensi del D.Lgs 192/2005
L’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 192 del 19 agosto 2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).
Il punto 13 dell’allegato A di questo Decreto definisce come esercizio:
attività che dispone e coordina - nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente - le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.
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Impianti termici e di climatizzazione
I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sono contenuti nel D.P.R. 74 del 16.04.2013 (Regolamento di attuazione a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 192/2005). Ulteriori criteri da considerare nella manutenzione degli impianti di climatizzazione che contengono gas refrigeranti sono dettati dal Reg. Ue 517 del 16 aprile 2014 (che ha abrogato il regolamento (CE) n. 842/2006) , nonché nel D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012 (contenente le norme italiane di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006).
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Definizione: Impianto termico
ai sensi del D.Lgs 192/2005
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi gli impianti termici individuali. Non ci sono limiti sulla potenza. Non ci sono vincoli rispetto al vettore energetico.
Possono essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Non è indispensabile la presenza di organi di “distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo“.
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Esempi di Impianto termico
Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad esempio, una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia+termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria.
Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.
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REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
(D.D.G. Sicilia 556 del 23 luglio 2014)
Tutti gli impianti termici presenti nel territorio siciliano devono essere registrati al catasto regionale istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell’1 marzo 2012 n. 71.
Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro il 07 aprile 2015.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta installazione.
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REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
(D.D.G. Sicilia 556 del 23 luglio 2014)
La registrazione dov’essere effettuata dai titolari degli
impianti termici (di cui al D.P.R. 74/2013), per il tramite degli
installatori/manutentori regolarmente iscritti nel relativo
elenco regionale.
La mancata registrazione degli impianti e degli interventi
previsti comporta il mancato assolvimento di quanto
previsto dal D.P.R. 74/2013.
Per effettuare qualsiasi operazione su impianti termici
all’interno di edifici, le imprese devono essere iscritte alla
Camera di Commercio ed essere state abilitate con
riferimento agli impianti di cui alla lettera c) dell’art. 2 del
DM 37/2008.
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Impianti termici con potenza >35kW
Per gli impianti con potenza termica compresa tra 35 kW e
3 MW l’installatore deve verificare e dichiarare che
l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 del D. Lgs. 152/2006 ed è idoneo a rispettare
i valori limite di cui all'articolo 286 del medesimo Decreto
Legislativo. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di
conformità, messo a disposizione del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte
dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
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Impianti termici con potenza >35kW
L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi
del DM 37/2008, provvede ad inviare tale atto all'autorità
competente.
In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore
indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori
limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito
nel libretto di centrale.
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Il Responsabile dell’impianto
Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:
l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Il Responsabile dell’impianto
Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Sono a cura del responsabile dell’impianto l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
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Sanzioni
Il proprietario o il conduttore dell’unità
immobiliare, l’amministratore del
condominio, o l’eventuale terzo che se ne
è assunta la responsabilità, qualora non
provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di
climatizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 3000 €.
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Controlli
I controlli possono essere di due tipi:
1. interventi di manutenzione di cui all’art.7
del DPR 74/2013;
2. controlli di efficienza energetica di cui
all’art.8 del DPR 74/2013.
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Manutenzione
Con il termine di “manutenzione” si
intende l’insieme degli interventi
necessari, svolti da tecnici abilitati
operanti sul mercato, per garantire nel
tempo la sicurezza e la funzionalità e
conservare le prestazioni dell’impianto
entro i limiti prescritti.
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Manutenzione
Le periodicità delle manutenzioni dipende:
1. dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
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Manutenzione
L’operatore incaricato del controllo e della
manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola
d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Egli, al
termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico che deve rilasciare al proprietario,
conduttore, amministratore di condominio, o terzo
responsabile, il quale sottoscrive copia per ricevuta
e presa visione.
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Manutenzione - sanzioni
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che
non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di
controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa compresa tra 1000 e 6000
€. L’ente locale, o la regione competente in materia di
controlli, che applica la sanzione comunica alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
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Controlli dell’efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in
particolare:
a) il sistema di generazione dell’energia;
b) la verifica della presenza e della funzionalità
dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità
dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove
previsti.
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Periodicità dei controlli
Le periodicità dei controlli di efficienza energetica
sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013, di cui si
riporta uno stralcio.
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Controlli dell’efficienza energetica
Le potenze riportate in tabella si riferiscono
alla potenza utile nominale complessiva dei
generatori che servono lo stesso sistema di
distribuzione (ad esempio, una caldaia a
gas naturale ed una caldaia a legna che
riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).
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Libretto d’impianto
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione".
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
I libretti di impianto ed i rapporti di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, a partire dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici devono essere conformi ai modelli riportati in allegato al D.M. 10 febbraio 2014; i libretti devono essere aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione.
Per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili è necessaria la compilazione del libretto, ma non del rapporto di controllo di efficienza energetica
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Libretto d’impianto
Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e
aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico
al quale il libretto stesso si riferisce.
Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il
libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli
interventi eseguiti.
Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o
apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per
almeno 5 anni dalla data di dismissione.
Il libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai
fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso,
copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di
ispezione da parte dell'autorità competente.
Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti
di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli
allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo
libretto.
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Impianti contenenti F-GAS
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Questo nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra, entrato in vigore l’1 gennaio 2015, non stravolge il quadro già vigente (Reg. Ce 842/2006, DPR 43/2012 ecc.).
Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Reg. Ce 842/2006, come ad esempio il Reg. Ce. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento. Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).
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Impianti contenenti F-GAS
ricerca delle perdite
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 del 16
aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
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Impianti contenenti F-GAS
comunicazioni all’ISPRA
Entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente (per il tramite dell'ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. I dati e il formato relativi alla dichiarazione vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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