ESAME DI STATO - magistralegulli.it DI STATO A.D.A. A.S. 2013... · N.O. Liceo Delle Scienze Umane...

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ISTITUTO MAGISTRALE “Tommaso Gullì" Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria N.O. Liceo Delle Scienze Umane - Liceo S.U. Opzione Economico Sociale-Liceo Linguistico V.O. Liceo Socio - Psico-Pedagogico - Liceo Scienze Sociali Liceo Linguistico ESAME DI STATO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA GRUPPO G L H A.S. 2013/2014 1

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ISTITUTO MAGISTRALE “Tommaso Gullì" Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria

N.O. Liceo Delle Scienze Umane - Liceo S.U. Opzione Economico Sociale-Liceo Linguistico V.O. Liceo Socio - Psico-Pedagogico - Liceo Scienze Sociali – Liceo Linguistico

ESAME DI STATO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

E DSA

GRUPPO G L H A.S. 2013/2014

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Indice

Le finalità dell’esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap

Normativa vigente

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (programmazione per obiettivi minimi)

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (programmazione differenziata)

Esame di Stato e alunni diversamente abili: Percorsi possibili

Adempimenti Consiglio di Classe e Commissione

Documento 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione

Struttura relazione finale

Interpretazione e significato di equipollenza

Le prove equipollenti. Normativa:

Interpretazione e significato di equipollenza

Prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE

I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove

Le prove per candidati con percorso didattico differenziato

Pubblicazione tabelloni

Esami Di Stato: Pei Differenziato

ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione

ESAME DI STATO : L’insegnante Di Sostegno

DSA: Normativa

DSA: Indicazioni e per gli Esami di Stato

ALLEGATI

• Allegato 1

• Modello Attestato di Credito Formativo ( Rilasciato ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998)

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Le finalità dell’esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap

FINALITA' :

Analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi

generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425);

Corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la

Commissione;

DA EVITARE:

Atteggiamenti paternalistici;

Atteggiamenti intransigenti (nella valutazione degli alunni diversamente abili talora

si è più severi che nella valutazione degli alunni “normodotati”);

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Normativa vigente

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

Legge 104/92

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/1995, n. 170

DPR 323/98

OM 21 maggio 2001, n.90

Legge 11 gennaio 2007

Art. 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122

Legge 8 Ottobre 2010, n. 170

OM n. 42, 6 Maggio 2011

DM n.5669, 12 luglio 2011

O.M. n. 13, 2013

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La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare

(Programmazione Semplificata)

Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio

Allegato A 1

Preparare la documentazione personale relativa ai singoli candidati in situazione di handicap a cura del Consiglio di classe

Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, la richiesta di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali

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La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (Programmazione Differenziata)

Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio

Allegato A 1

Il Consiglio di classe deve provvedere, per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, alla richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg. DPR 323 del. 23 luglio 98)

La richiesta di prove e tutta la documentazione necessaria sarà già preparata e valutata dai docenti del Consiglio di Classe in modo da esplicitare nella Relazione Finale "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti"

Prove differenziate svolte durante l’anno scolastico

* all’alunno d.a., che nel suo percorso di studi ha seguito una programmazione differenziata, a conclusione delle prove di esame, non viene rilasciato il Diploma, ma l’Attestato di Credito Formativo

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La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare (Programmazione Equipollente)

Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio

Allegato A 1

Preparare la documentazione personale relativa ai singoli candidati in situazione di handicap

Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali

Preparare, nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione del testo delle prove in Braille

(la richiesta deve essere fatta dal Preside dell’istituto e non è di pertinenza dei Consigli di classe).

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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

ESAME

(Programmazione Semplificata-

Programmazione Equipollente)

DIPLOMA ESAME DI STATO

RELAZIONE ALLEGATA

ESAME

(Programmazione Differenziata)

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

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PEI SEMPLIFICATO PEI EQUIPOLLENTE sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali

•Prove d’esame uguali alla classe

•Prove d’esame equipollenti

Diploma Esame di Stato

PEI DIFFERENZIATO

sistema valutativo riferito al PEI

Prove differenziate

Attestato di Credito Formativo DPR. 323/98 art. 13

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Esame di Stato e alunni diversamente abili: Percorsi possibili

Adempimenti del Consiglio di Classe e Commissione

CONSIGLIO DI CLASSE

Alunni D. A. con Programmazione Semplificata e Differenziata • PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA

AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO (TRIENNIO E CLASSE 4^)

• STESURA COLLEGIALE DEL PDF (AGGIORNAMENTO)

• STESURA COLLEGIALE DEL PEI (CON APPORTO DELLE SINGOLE MATERIE E RIFERIMENTO NELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DI CLASSE)

• INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI (CLASSE 5^)

• PEI DIFFERENZIATO: RICHIESTA DI ASSENSO DELLA FAMIGLIA SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE RIFERITO AL PEI (CLASSE 5^)

• EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLLI DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’ PROVE D’ESAME

• STESURA DELLA RELAZIONE ( COLLEGIALE CON APPORTO DI TUTTE LE DISCIPLINE) DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

COMMISSIONE ESAMI

• PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO (TRIENNIO E CLASSE 4^)

• EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’ PROVE D’ESAME

• EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

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Documento del 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

OM. 32/05 ART.6 c.1 “ I C. di C. …..elaborano entro il 15 maggio… “ ART.6 c.7

Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto (dopo il 15 maggio) e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

“Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a…………………….. ( Pei Semplificato-Pei Equipollente – Pei Differenziato ) pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di …………… (Diploma di Stato -Attestato di crediti formativi). Nell’allegato n°….. sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame.”

• RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) l’allegato può non essere affisso all’albo dell’istituto e non essere consegnato a ciascun candidato… su richiesta va fornita copia.

• Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

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Struttura relazione finale

Nella relazione finale di presentazione dell’alunno occorre segnalare:

• Iniziali di nome e cognome e data di nascita

• Diagnosi clinica, terapie in atto, équipe di riferimento

• Descrizione del percorso realizzato dall’alunno e in particolare:

-Competenze, Conoscenze, abilità raggiunte -Difficoltà incontrate e se come superate -Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici - Percorsi equipollenti eventualmente svolti -Attività integrative e di sostegno poste in essere -Risorse utilizzate ( Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie) -Qualsiasi altra informazione che il C. di C. ritenga utile far pervenire alla commissione • Esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e

precisamente: con quali tecnologie, con quali strumenti, con quali modalità, con quali contenuti, con quale assistenza ( docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo, ecc. ) punto da esporre in modo chiaro ed esaustivo al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge)

• Eventuale richiesta di prove equipollenti

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Le prove equipollenti: Normativa:

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 :

" lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o

professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del

titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite".

Il titolo di studio inoltre non può essere conseguito da:

"chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

Legge 104/92 (art.16):

“Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.” ....

DPR 323 del. 23 luglio 98:

“le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame".

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali ( O.M. n° 90/01 art.15 c. 3)

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Prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE

Regolamento e OM sugli Esami di Stato: “possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o

professionali differenti”

• 1^ e 2^ PROVA in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta *

• 1^ e 2^ PROVA in LIS traduzione dell’ ins. sostegno/esperti esterni

• Uso del Computer o della dettatura dell’assistente = mezzi diversi

• 1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)

• 3^ PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l’anno (PEI)

• COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore

della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)

• COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore

della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi * La richiesta deve essere fatta dal Preside dell’Istituto e non è di pertinenza dei Consigli di Classe

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Interpretazione e significato di equipollenza

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, etc;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;

La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato.

Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore (L.I.S. Etc.)

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI.

(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)

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I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove

Art. 16 della L. 104/92 e comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94:

Ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame.

Art. 6, comma 3 del Regolamento (DPR 323 del. 23 luglio 98) :

“I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".

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Le prove per candidati con percorso didattico differenziato

Art. 16 legge 104/92 ; art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01; D.M. 26/8/81, , parere del Consiglio di Stato n. 348/91:

• I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001 e art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94:

• Ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali

• Al termine del percorso lo studente conseguirà un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali

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Pubblicazione tabelloni

Alunni Diversamente Abili con Programmazione Differenziata:

• Legge 11 gennaio 2007, “si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso»”.

• Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

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ESAMI DI STATO: PEI DIFFERENZIATO

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

DPR 323/98 modelli (allegati) e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

IL DOCUMENTO A CURA DELLA

COMMISSIONE

• Deve riportare, in relazione al percorso degli studi seguito, le conoscenze,

le competenze, le capacità possedute e l’ambito in cui queste si realizzano

• Deve riportare le votazioni delle prove d’esame ( sia complessiva in 100mi

che dei punteggi parziali, 25-45-30, eventuale punteggio max 5 ) e crediti

formativi documentati

• Deve riportare dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria/ se

riferito ad un diploma di qualifica o a certificato di crediti formativi)

• Deve riportare elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi,

concorsi, partecipazioni a manifestazioni, alternanza scuola lavoro) con

riferimenti alle mansioni e ai relativi tempi.

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ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione

Le prove d’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle adottate

durante l’anno ( DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ).

Lo stesso vale per l’assistenza.

Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione

del testo in un linguaggio accessibile, ….. ma anche per mangiare un panino, bere, girare

la pagina, ……. Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale

La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto previsto e realizzato

nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio

Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta

opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^

prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per

prova nella relazione del C.di C.

Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto

previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione DEVE

MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

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ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Docente di sostegno e Commissione Esame di Stato

E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15

maggio e della relazione allegata sull’alunno H (modalità coerenti realizzate nel

PEI)

partecipa alla riunione preliminare

svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio

non partecipa alle operazioni di valutazione

non fa parte della Commissione d’Esame

Il Presidente di Commissione che decide in senso avverso a quanto previsto nel

documento del 15 maggio DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

DSA: Normativa

- O.M. n. 13,2013

- DPR 122/2009, art. 10

- D.M. 5669/2011

- DPR 323/98

- L. 170 dell’8 ottobre 2010

- dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio

2011 dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122

- dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122

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DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato

Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007).

Il Consiglio di Classe allega al Documento del 15 maggio il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del D.M. n° 5669 del 2011

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009).

Durante l’anno scolastico quindi devono essere stati predisposti percorsi personalizzati PDP (Nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di strumenti compensativi e dispensativi; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato P.D.P P.E.P.), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.

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DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato Art. 18, O.M. n° 13 del 24 Aprile 2013

La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Esame di Stato 2013/2014

• I Coordinatori dei Consigli di Classe dovranno attenersi strettamente a quanto stabilito dalle recenti normative relative allo svolgimento degli Esami di Stato e esplicitati in queste slide.

• Per ogni ulteriore chiarimento potranno rivolgersi alla Prof.ssa Maria Morabito, Coordinatrice del GLH d’Istituto.

La Coordinatrice del GLH Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Morabito Dott. Prof. Alessandro De Santi

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