EROGARE I PREMI E GLI IMPATTI SUL COSTO DEL LAVORO… · Sono redditi di lavoro dipendente quelli...
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Intervento:
Simone Baghin
APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E FISCALITA’. COME EROGARE I PREMI E GLI IMPATTI SUL COSTO DEL LAVORO. ALCUNI ESEMPI
UN CHIARIMENTO SUI TIPI DI VARIABILEUN CHIARIMENTO SUI TIPI DI VARIABILE
IL PREMIO/INCENTIVO è quella forma di retribuzione variabile che viene riconosciuta al lavoratore (ai
lavoratori) a fronte del RAGGIUNGIMENTO DI UNO O PIÙ OBIETTIVI, PRECEDENTEMENTE DEFINITI (e se
possibile concordati), e che prevede la chiara definizione delle modalità di valorizzazione del premio in
funzione del grado di raggiungimento dell’obiettivo.
Con altre parole, è qualsiasi forma di remunerazione legata al raggiungimento di specifici risultati e che non
riveste carattere di automatica ripetitività;
IL BONUS è quella forma di retribuzione variabile che viene EROGATA IN MANIERA DISCREZIONALE AL
LAVORATORE, SENZA CHE PRIMA SIANO DEFINITI GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E LE REGOLE DI
VALORIZZAZIONE.
Il bonus, essendo discrezionale e non basandosi su regole, non garantisce il raggiungimento delle finalità
assegnate al sistema retributivo variabile. La discrezionalità dell’erogazione, infatti, rende più imprevedibile
il comportamento delle persone e la loro reazione rispetto a un sistema incentivante (il lavoratore non
conosce quale sia il suo obbiettivo).
PREMI/INCENTIVI/MBO = RETRIBUZIONE = REDDITO PER IL LAVORATORE = PREMI/INCENTIVI/MBO = RETRIBUZIONE = REDDITO PER IL LAVORATORE = COSTO PER L’AZIENDACOSTO PER L’AZIENDA
ARTICOLO 2099 CODICE CIVILE RETRIBUZIONE La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
IL PREMIO E’ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI INPSIL PREMIO E’ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI INPS La retribuzione imponibile ai fini contributivi è COSTITUITA DA TUTTE LE SOMME ED I VALORI A QUALUNQUE TITOLO MATURATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, con le sole esclusioni espressamente previste dalla legge. RETRIBUZIONE IMPONIBILE – MASSIMALE ANNUO LEGGE 335 DEL 8.8.1995, art. 2 comma 18 Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie CONTRIBUTI IVS (33% di cui 9,19% a carico dipendente) fino al raggiungimento del massimale annuo della base contributiva, importo rivalutato annualmente per l’anno 2017 100.324,00 Raggiunto il massimale annuo non è più dovuto il contributo al fondo pensioni (sia ordinario che addizionale).
DAL LORDO AL NETTO: IL “CUNEO FISCALE” PER IL DIPENDENTEDAL LORDO AL NETTO: IL “CUNEO FISCALE” PER IL DIPENDENTE
PREMIO LORDO - CONTRIBUTI INPS C/LAVORATORE
= IMPONIBILE FISCALE LORDO
IMPONIBILE FISCALE X ALIQUOTE IRPEF = IRPEF LORDA
IRPEF LORDA -
DETRAZIONI DI IMPOSTA = IRPEF NETTA
__________________________________________________ PREMIO LORDO -
CONTRIBUTI INPS - IRPEF NETTA
= PREMIO NETTO
IL PREMIO E’ ASSOGGETTATO A IMPOSIZIONE FISCALEIL PREMIO E’ ASSOGGETTATO A IMPOSIZIONE FISCALE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEFINIZIONE Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui (art. 49, c. 1, D.P.R. 917/1986 - TUIR). Il reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti (erogati) nel periodo d’imposta (anno) anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, c. 1, TUIR).
reddito mensile aliquota da
applicare
correttivo da detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00 euro
Da 1.250,01 a 2.333,33 27% 50,00 euro
Da 2.333,34 a 4.583,33 38% 306,66 euro
Da 4.583,34 a 6.250,00 41% 444,16 euro
Oltre 6.250,00 43% 569,16 euro
ESEMPIOESEMPIO
PREMIO LORDO 10.000,00
Contributi INPS 9,19% 919,00
Imponibile fiscale 9.081,00
Irpef lorda 43% 3.904,83
Correttivo fisso a
detrarre
- 569,16
Irpef dovuta 3.335,67
PREMIO NETTO 5.745,33
PREMIO E INCIDENZA SUL COSTO DEL LAVOROPREMIO E INCIDENZA SUL COSTO DEL LAVORO CONTRIBUZIONE INPS • Il premio/MBO è assoggettato a ordinaria contribuzione INPS per la quota posta a carico dell’azienda • Vale il principio del massimale contributivo come nel caso della quota a carico del dirigente • Le aliquote contributive dipendono dal settore di inquadramento ai fini previdenziali dell’Azienda
DIRIGENTI INDUSTRIA DIRIGENTI COMMERCIO
FORME ASS. E PREV. TOT. DIP. TOT. DIP.
Fondo Pensioni (IVS) 32,500 9,190 32,500 9,190
Contr. agg. (L.297/82) 0,500 - 0,500 -
NAspi 1,610 - 1,610 -
CUAF 0,680 - 0,680 -
TFR 0,400 - 0,200 -
Ind. maternità 0,460 - 0,240 -
TOTALE 36,15 9,19 35,730 9,19
CONTRIBUZIONE INAILCONTRIBUZIONE INAIL
• Il premio/MBO è assoggettato a contribuzione INAIL totalmente a carico dell’azienda • L’imponibile INAIL è il medesimo di quello INPS • Non si applica il principio del massimale salvo nel caso dei dirigenti (retribuzione convenzionale fissata per
legge e rivalutata di anno in anno) • Per il 2017 = 30.076,80
PREMIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE??PREMIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE??
La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a PREVINDAI -
carico azienda, carico dirigente - è la retribuzione globale lorda effettivamente percepita.
Fanno parte di tale retribuzione tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di
contratto, per il trattamento di fine rapporto.
Classe dirigente MASSIMALE % CONTRIBUTI
Dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare,
costituita prima del 29 aprile 1993, sempreché conservata.
150.0000
4% CARICO AZIENDA
4% CARICO
DIRIGENTE
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al
29 aprile 1993, privo, alla data del 29 aprile 1993, di qualsiasi posizione
pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato).
100.000
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al
28 aprile 1993 e anteriore al 1 gennaio 2007.
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al
31 dicembre 2006.
PREMIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE??PREMIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE??
• La base imponibile è data da una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54
• I contributi a carico azienda per l’anno 2017 sono pari al 12,11%
PREMIO E TFR??PREMIO E TFR?? CHE COS’E’ - Art. 2120 c.c. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
LA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFRLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR
Poiché la legge non indica quali sono gli elementi retributivi imponibili al fine della maturazione del Tfr
(limitandosi al concetto di non occasionalità e demandando alla contrattazione collettiva), risulta
pertanto fondamentale il ruolo della contrattazione collettiva a qualsiasi livello e della giurisprudenza
(copiosa..) in materia.
Analizzando la maggior parte dei contratti collettivi, emerge sostanzialmente che la contrattazione si
“limita” sostanzialmente a:
1. riportare il concetto di non occasionalità dell’erogazione della retribuzione previsto dalla legge;
2. indicare eventuali elementi retributivi che non sono assoggettati al tfr.
Il “vuoto” normativo e contrattuale ha lasciato pertanto spazio alle controversie relative all’inclusione o
meno di elementi retributivi ai fini della determinazione della retribuzione utile TFR
LA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFRLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR
Rientrano nel concetto di RETRIBUZIONE UTILE ai fini del calcolo del tfr: • Lo straordinario continuativo e fisso (Cass. 15889/2004) • Il premio di fedeltà (se diviene un vincolo obbligatorio e riconosciuto dall’uso aziendale – Cass.
1693/2003) • Le mensilità aggiuntive • Le maggiorazioni per lavoro notturno se le prestazioni sono continuative e organizzate in regolari
turni periodi (Cass. 19303/2004) • LE PROVVIGIONI E I PREMI DI VENDITA • Le festività infrasettimanali retribuite e le festività non fruite che cadono di domenica • Gli eventuali aumenti di merito o superminimi • Il premio di produzione (salva diversa previsione del ccnl) • L’indennità di maneggio denaro
COSA DICE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA....COSA DICE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA....
CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA Art. 24 Trattamento di fine rapporto
1. In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 23, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del c.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 29/5/1982, n. 297. 2. Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del c.c., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.
COSA DICE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA....COSA DICE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA....
CCNL DIRIGENTI COMMERCIO Art. 41 Trattamento di fine rapporto
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il dirigente avrà diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29/5/1982, n. 297. 2. Per i periodi di servizio prestati sino al 31/5/1982, il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e le misure previste dall'art. 28 del CCNL 22/12/1981.
PREMIO E OMNICOMPRENSIVITA’ DELLO STESSOPREMIO E OMNICOMPRENSIVITA’ DELLO STESSO
Clausola tipica inserita nelle lettere di MBO... Le ricordiamo che l’indennità è già comprensiva di ogni e qualsivoglia istituto anche differito (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano ferie, trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, incidenza nello straordinario, nelle festività, ecc.). L’EVENTUALE CRITERIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DI UNA VOCE RETRIBUTIVA È POSSIBILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE PREVISTO DA ACCORDI COLLETTIVI, NAZIONALI O AZIENDALI.
PREMIO E OMNICOMPRENSIVITA’ DELLO STESSOPREMIO E OMNICOMPRENSIVITA’ DELLO STESSO
STABILISCE INFATTI L’ART. 3, CO. 1, L. 402/1996 ..... “La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
ESEMPIO DI COSTO AZIENDAESEMPIO DI COSTO AZIENDA
PREMIO LORDO 10.000,00
Contributi INPS
c/azienda
26,96% 2.696,00
Previndai 4% 400,00
Contributo INPS
solidarietà
10% su 400 40,00
TFR 740,70
TOTALE COSTO 13.876,70
STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA RETRIBUZIONE?STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA RETRIBUZIONE?
Denaro PREMIO/BONUS/INCENTIVO/MBO Nessuna agevolazione fiscale
Nessuna agevolazione contributiva
Benefit
CONTRIBUTI VERSATI ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL
LAVORATORE
Esenti fino al limite di 5.164,57
Contributi c/azienda 10%
BENI E SERVIZI IN NATURA
(il limite riguarda tutti i benefit
percepiti nel corso del periodo
d’imposta)
Esenti fino al limite di 258,23 annuo
Nessuna contribuzione
AUTOVETTURA AZIENDALE
ALLOGGIO
Incidenza fiscale nel limite del valore
nominale
Contribuzione ordinaria sul valore
nominale
Imponibilità ai fini TFR