Ergonomia powered by Fomir
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ERGONOMIApowered by FOMIR srl

Ergonomia significa ……
Il termine "ergonomia" deriva dal greco ergon (lavoro, azione) e nomos (legge, governo); fu coniato nel 1949 dallo psicologo gallese KF.H. Murrell per descrivere una disciplina che regola la progettazione di prodotti, ambienti e servizi rispondenti alle necessità dell'utente (non necessariamente un lavoratore), migliorando la sicurezza, la salute, il comfort, il benessere e la prestazione umana.
Introduce (riprendendolo dal 626/94) l'obbligo del "rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo".
Uno dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 81/2008 è quello di garantire la salute, intesa come "l'integrità psicofisica dei lavoratori“. Appare chiaro che il legislatore intende assicurare che il rispetto dei principi ergonomici conduca alla prevenzione dei disturbi psicofisici collegati ad un cattivo disegno del sistema organizzato del lavoro.
Art. 15, comma 1, lettera d), D. Lgs. 81/2008
Fomir srl – Via Torricelli, 237 – 40059 Fossatone di Medicina (BO) – Email: [email protected] - www.fomir.it

Le norme di riferimento
Di fatto è questo uno dei momenti essenziali del processo di valutazione dei rischi in azienda in quanto, considerando l'estrema diversità delle tipologie lavorative, non possono essere dettate delle rigorose "norme ergonomiche" universalmente valide, ma bisognerà riferirsi a standard di riferimento validati da “ norme UNI (italiane) , EN (europee) e ISO (internazionali)”. A queste si affiancano le norme DIN (tedesche), le quali sebbene valide solo in Germania, rappresentano però un utile panorama normativo di riferimento.
Sarà quindi il datore di lavoro, con la collaborazione del RSPP e del medico competente, a considerare nella valutazione dei rischi le necessarie tutele ergonomiche da introdurre per :1) la progettazione e organizzazione dei posti di lavoro;2) la scelta delle attrezzature;3) la definizione dei metodi di lavoro e produzione
È ovvio, quindi, che il rispetto dei principi ergonomici negli ambienti di lavoro potrà essere oggetto dell'attività di vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro che potranno valutarne la corretta e completa esecuzione, impartendo, nei casi necessari, specifiche disposizioni qualora si evidenzi che dal mancato rispetto degli stessi principi possa derivarne una situazione di rischio.
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I posti di lavoro Fomir destinati ai reparti di produzione sono studiati secondo i principi ergonomici nazionali ed internazionali, e tengono conto delle seguenti norme :
Ergonomia dei posti di lavoro
EN ISO 6385 “Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro”
UNI EN ISO 7250DIN 33402
“Misurazioni di base del corpo umano per la progettazione tecnologica”
DIN 33406 “Dimensioni della postazione di lavoro nel settore produttivo”
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Attività di movimentazione dei carichi
Le linee di montaggio manuali della Fomir della Serie M-System e Fly-System, sono sistemi che consentono di trainare, spingere e movimentare manualmente carichi a bordo di un pallet. Questi sistemi hanno come obiettivo quello di adattare “l’ambiente” all’uomo piuttosto che il contrario.
Il Titolo VI del nuovo D.Lgs. 81/08 (articoli 167 a 171) e l’Allegato XXXIII dello stesso nome elencano una serie di obblighi (valutazione, formazione, ..) di sanzioni e di considerazioni tecniche in merito alla valutazione della movimentazione manuale dei carichi.
Ma come effettuare nel concreto la valutazione? L’ultimo punto dell’Allegato XXXIII recita:Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3

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Viene quindi spontaneo approfondire le 3 norme ISO proposte. Senza scendere troppo nei particolari tecnici:
ISO 11228-1 Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e spostamento è riconducibile nell’approccio al metodo NIOSH.Facciamo notare che è stato abolito in condizioni ottimali il limite di 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne che conduceva – nel D.Lgs. 626/94 – ad un’applicazione del metodo NIOSH adattata all’italiana (con un peso massimo di 30 kg contro i 23 kg indicati dal metodo). Il peso massimo (in condizioni ottimali) consentito è ora di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne.
ISO 11228-2:2007- Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Spinta e traino è riconducibile nell’approccio al metodo Snook & Ciriello. La norma da’ valori guida per azioni di spinta e traino da parte di tutto il corpo. Offre linee guida per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti per le azioni manuali di spinta e traino, permettendo la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.
ISO 11228-3:2007 - Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza è riconducibile nell’approccio al metodo OCRA.
Attività di movimentazione dei carichi

D.Lgs. 626/92 – Titolo V e D.Lgs. 81/08 Titolo VI a confrontoMovimentazione manuale dei carichi
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Campo di applicazione

D.Lgs. 626/92 – Titolo V e D.Lgs. 81/08 Titolo VI a confrontoMovimentazione manuale dei carichi
Art. 47 Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Art. 167 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
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D.Lgs. 626/92 – Titolo V D.Lgs. 81/08 – Titolo VI

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Obblighi del datore di lavoro

Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
Art. 168 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
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D.Lgs. 626/92 – Titolo V e D.Lgs. 81/08 Titolo VI a confrontoMovimentazione manuale dei carichi
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Comma 1 a confronto
… adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati ……
La sostituzione di “o” con “e” fa si che diventi obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere a mezzi appropriati: le due attività non sono più alternative.
Comma 2 a confronto
Anche in questo comma viene superata l’alternativa tra “ricorre ai mezzi appropriati” e “fornisce … i mezzi adeguati”: sono obbligatorie entrambe le soluzioni.
Le soluzioni, inoltre, non sono “in base all’Allegato VI” ma “tenendo conto dell‘Allegato XXXIII” (quindi le condizioni stabilite dall’allegato non sono esclusive). Inoltre alle lettere a, b, c e d vengono indicate le linee principali di intervento e (lettera d) si introduce l’obbligo di sorveglianza sanitaria “sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio”
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Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro 3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 168 Obblighi del datore di lavoro
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
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Sanzioni innoservanza degli obblighi

Art. 89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti a) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1.549 a € 4.131.
Art. 90 Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti con l’arresto sino a 2 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1.032.
Art. 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.000 fino ad € 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
……
Art. 171 Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da € 400 ad € 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
………
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Informazione, formazione e addestramento

Art. 49 Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Art. 169 Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto dell’Allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato:
b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
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Sanzioni innoservanza dell’informazione, formazione e
addestramento

Art. 89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti a) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 516 a € 2.582.
(riferita all’art.49, comma 1, lettera a, b, c)
a.1.) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 1.549 a € 4.131.
(riferita all’art.49, comma 2)
Art. 90 Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti con l’arresto sino a 1 mese o con l’ammenda da € 154 a € 516.
(riferita all’art.49, comma 1)
Art. 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
………
b) con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 1.000 a € 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Art. 171 Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
…………
b) con l'arresto fino ad un 1 o con l'ammenda da € 150 ad € 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
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Allegato XXXIII

D.Lgs. 81/08 Titolo VIMovimentazione manuale dei carichi
ALLEGATO XXXIII
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso‐lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso‐lombari nei seguenti casi:
• il carico è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso‐lombari nei seguenti casi:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• può comportare un movimento brusco del carico;
• è compiuto col corpo in posizione instabile.
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3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso‐lombari nei seguenti casi:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
• il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ
L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso‐lombari se
comporta una o più delle seguenti esigenze:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
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FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1‐2‐3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’art. 168, comma 3
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Pertanto le norme citate possono essere considerate come norme di "buona tecnica“, e quindi la dimostrata conformità a questi standard può essere fatta valere come assicurazione del rispetto dei principi ergonomici richiesta dal D.Lgs. n. 81/2008

ERGONOMIA … quindi, un prodotto per essere
considerato ergonomico deve possedere una serie di requisiti: deve essere centrato sull’utente, user friendly, sicuro, facile e soddisfacente nell’utilizzo. Ma non è tutto, perché un oggetto possa essere considerato ergonomico deve possedere un elevato grado di usabilità, ovvero deve poter essere utilizzato facilmente dall’utente.
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