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ECONOMIA&FAMIGLIA LE GUIDE DI CORRIERE DELLA SERA A cura di Massimo Fracaro EREDITÀ & DONAZIONI Giovanni Medioli Estratto della pubblicazione

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ECONOMIA&FAMIGLIA

LE GUIDE DI CORRIERE DELLA SERA

A cura di Massimo Fracaro

EREDITÀ & DONAZIONI

Giovanni Medioli

Estratto della pubblicazione

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Economia&Famiglia

le guide di corriere della sera

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Giovanni Medioli

A cura di Massimo Fracaro

Il capitolo 4 ìCosì il Fisco presenta il conto a chi eredita” è di Francesco Lalli

©2012 RCS MediaGroup S.p.A. Divisione Quotidiani

Supplemento al numero odierno del Corriere della Sera

LE COLLANE DEL CORRIERE DELLA SERA

Testata registrata presso il Tribunale di Milano n. 696 del 19 novembre 2008

Direttore Responsabile: Ferruccio de Bortoli

RCS MediaGroup S.p.A. Divisione Quotidiani

Via Solferino, 28 - 20121 Milano

Sede legale: Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Progetto grafico e realizzazione editoriale

a cura di: Graffiti Media Factory di Federico Fiecconi - Milano

In copertina: illustrazione di Arianna De Nittis

Contenuto editoriale aggiornato al mese di aprile 2012

Edizione su licenza Mind Edizioni (www.mindedizioni.com)

Mind Edizioni, fondata e diretta da Francesco Bogliari, è nata nel giugno 2010. Pubblica

saggi e manuali (sia di attualità sia di approfondimento) su temi di economia, politica,

scienze umane, comunicazione, società. Questi i titoli più recenti: Claudio Bernieri/

affaritaliani.it, Il sacro Monti; Eugenio Caruso, L’estinzione dei dinosauri di Stato; Piercarlo

Ceccarelli, L’urto della crisi; Giacomo Ferrari, Risparmio e investimenti. Guida facile per la

famiglia; Renato Pierri, Nostra Signora di Lourdes; Andrea Telara, Manuale di sopravvivenza

per evitare una pensione da fame; Sergio Travaglia, Il Manifesto dell’Impresa. Nelle

principali librerie e nelle librerie online (promozione e distribuzione Pde/Gruppo Feltrinelli).

Finito di stampare presso

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (Pd)

nel mese di maggio 2012

A cura di RCS MediaGroup S.p.A. Divisione Quotidiani

Printed in Italy

Economia&Famiglia

eredità & donazioni

le guide di corriere della sera

Estratto della pubblicazione

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A cura di Massimo Fracaro

Giovanni Medioli

eredità & donazioni

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indice

1 Quando si apre la successione 6

2 le regole del buon testamento 31

3 chi eredita e come 49

4 così il Fisco presenta il conto a chi eredita 63

5 Dalla pensione alle bollette: le prime urgenze 77

6 il lungo iter della successione 99

7 il trattamento della donazione 127

8 Se passa di mano un’azienda 131

9 impugnare il testamento 139

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Un intero libro del Codice Civile, il secondo, è dedicato

alle successioni. A testimoniare quanto siano importanti

nelle società le problematiche ereditarie

quando si apre la successione

In Italia la burocrazia non ha rispetto neppure del lutto. Perché

perdere una persona cara, purtroppo, non è solo uno shock sotto il

profilo emotivo. Spesso le conseguenze pratiche (ed economiche)

del decesso balzano prepotentemente alla ribalta anche quando

non si avrebbe nessuna voglia né l’energia per occuparsene. In più,

le questioni che si aprono con la scomparsa di un genitore, di un

coniuge o di un altro congiunto (lungo il libro prenderemo in esame

le differenze) sono spesso intricate e di non immediata soluzione sia

che il caro estinto fosse una persona cospicua (che ha lasciato un bel

patrimonio) sia che lasci beni e averi in quantità normale.

Due note immediate: per l’ordinamento italiano la successione, ov-

vero il trasferimento dei diritti e dei doveri patrimoniali ed economici

della persona, si apre (inizia) nel momento della morte e nel luogo

ove ha sede l’ultimo domicilio del defunto (articolo 456 del Codice

Civile). Dunque sarebbe bene capire (ed essere in grado di dimostrare)

quando, come e dove una persona è deceduta. Questo, ovviamente,

è un problema relativo quando il caro estinto trapassa in un letto di

ospedale ma, come vedremo, ci sono casi più complessi, nei quali la

definizione del dove, come, quando non è senza conseguenze per chi

rimane.

Con la successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di ca-

rattere patrimoniale, cioè tutti i rapporti che facevano capo al defun-

to e possono essere oggetto di valutazione economica. Il che significa

che l’erede (o gli eredi) non entrano in possesso solo dei beni del

defunto, ma anche, per esempio, dei suoi debiti. Non si trasferiscono

invece agli eredi i rapporti giuridici di carattere personale, i quali si Estratto della pubblicazione

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estinguono con la morte del titolare (nel Capitolo 4 spiegheremo in dettaglio che cosa significa). La successione si chiude una volta at-tribuiti e trasferiti agli eredi tutti i beni, i diritti e le pendenze oggetto della successione stessa. L’atto conclusivo della successione è la di-

visione, che richiede uno specifico contratto fra gli eredi (ovviamente non ci sarà divisione se l’erede è uno solo, o “erede universale”). La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della forma-

zione e accettazione dei lotti dell’eredità o della firma del contratto di divisione. Il contratto di divisione richiede sempre, per la sua va-

lidità, la forma scritta.

lA diCHiArAZione di sUCCessione

La dichiarazione (o denuncia) di successione va presentata all’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa entro un

anno dall’apertura della successione. È sempre un atto obbligatorio a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:a) l’eredità sia devoluta esclusivamente al coniuge e/o ai parenti in

linea retta del defunto (nonni, genitori, figli, figli dei figli; si veda il Capitolo 2);

b) l’attivo ereditario abbia un valore che non supera i 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di vecchie lire) e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Questi requisiti devono risultare da un’apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari. La dichiarazione deve essere presentata sempre all’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scompar-sa entro un anno dalla data di apertura della successione.

Gli obbligati. Come specifica l’Agenzia delle Entrate, sono obbligati a

presentare la dichiarazione di successione:• gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali (per esem-

pio, il notaio che ha ricevuto l’incarico di curare la successione da tutti gli eredi di comune accordo, ma anche avvocati, com-

mercialisti o semplici persone di fiducia che rappresentano an-

che solo uno degli eredi o dei legatari). La posizione dell’erede e del legatario non è priva di differenze: per cominciare, il primo è obbligato a presentare la denuncia di successione indicando anche le quote di eventuali coeredi, mentre il legatario può di-chiarare solo quanto ricevuto in legato. L’erede, come vedremo, in linea di massima può accettare l’eredità con una dichiarazione (atto notarile o scrittura privata) o rinunciarvi, il legatario non Estratto della pubblicazione

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ha l’obbligo di accettare formalmente il legato (ovvero, l’accet-

tazione può essere tacita) ma vi può rinunciare. In ogni caso, la

presentazione della denuncia di successione presso l’ufficio del

registro da parte degli eredi non costituisce un atto di accettazio-

ne dell’eredità, in quanto quest’ultimo è un atto formale diverso

dalla denuncia di successione;

• gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto

o di dichiarazione di morte presunta (per esempio: abito nella

casa dello zio che è scomparso da anni…);

• gli amministratori dell’eredità;

• i curatori delle eredità giacenti;

• gli esecutori testamentari;

• i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione,

è sufficiente presentarne una. Tuttavia possono essere presentate an-

che più dichiarazioni da soggetti diversi o anche dallo stesso soggetto

che voglia rettificare o integrare la prima dichiarazione, per esempio

perché nel frattempo uno degli eredi è a sua volta morto o perché

sono intervenute variazioni patrimoniali nell’asse ereditario (un im-

mobile in successione è crollato o un terreno che era agricolo ha

cambiato destinazione diventando edificabile, solo per fare qualche

ipotesi).

L’Agenzia delle Entrate si premura di farci sapere anche che “gli

eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successio-

ne sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta

comunale sugli immobili (Ici). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia

delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione,

trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immo-

bili”. Probabilmente questa affermazione va aggiornata sostituendo

la sigla Imu a quella Ici, visto che il nuovo tributo ha sostituito il

precedente.

Dati fondamentali. Nella dichiarazione di successione (esiste un ap-

posito modello che si può scaricare dal sito Internet dell’Agenzia del-

le Entrate) devono essere riportati:

• i dati anagrafici (data e luogo di nascita, luogo di residenza, luo-

go di morte) e il codice fiscale del defunto;

• una sintesi del valore e delle caratteristiche dell’asse ereditario;

• l’albero genealogico del defunto (che attesti la presenza o meno

di eredi lettimi e/o di legittimari);

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• (quadro A) i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti gli eredi e

legatari aventi titolo (in caso di successione legittima) e/o merito

(in caso di testamento);

• (quadro B) una descrizione analitica dei beni e dei diritti compre-

si nell’attivo ereditario, divisi per “immobili e diritti reali immo-

biliari” (dove vanno segnalati la proprietà o le quote di proprietà

di edifici, terreni, usufrutti, nude proprietà eccetera); “aziende,

azioni, obbligazioni e quote societarie” e “altri cespiti”;

• (quadro D) una descrizione analitica delle passività che gravano

sull’asse ereditario, come debiti finanziari, rimborsi di prestiti e

finanziamenti, mutui ipotecari, eccetera. Inoltre, occorre indica-

re i beni venduti o comunque ceduti (per esempio per donazione)

dal defunto nei sei mesi precedenti la morte.

I documenti. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (sempre);

• certificati catastali (solo se nell’asse ereditario sono compresi la

proprietà o altri diritti reali relativi a immobili o loro quote);

• copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento olo-

grafo (nel caso il defunto abbia optato per questa forma di testa-

mento) o copia del testamento pubblico (se ne esiste uno);

• modello F23 quietanzato (che provi l’avvenuto pagamento delle

imposte di successione, se dovute; il modello è disponibile sem-

pre sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Conviene tentare di presentare da soli questo documento? Ovviamen-

te dipende in gran parte dal grado di complessità della successione.

Più questa sarà complicata sotto il profilo della composizione e della

consistenza patrimoniale del defunto e dei rapporti fra gli eredi, più

è probabile che il comune cittadino preferibilmente voglia o debba

rivolgersi all’assistenza di un professionista specializzato - nella fat-

tispecie di un notaio - che lo sollevi dalle incombenze burocratiche

e gli assicuri di “schivare” i possibili incidenti in un iter che non è

né semplice né breve, a fronte di un esborso economico che è molto

difficile stimare in linea generale e a priori.

A ogni buon conto il sito dei praticanti notai (www.notai.org) informa

che questo professionista, riguardo alla dichiarazione di successione,

svolge le seguenti attività: “Dà assistenza alle parti nella compila-

zione di questo documento di particolare complessità compiendo gli

accertamenti catastali necessari. Provvede a redigere la dichiarazio-

ne di successione, il prospetto di autoliquidazione delle imposte, il Estratto della pubblicazione

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modello di pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate, e

l’autocertificazione. Provvede poi a registrare la dichiarazione presso

l’Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e presentando la

voltura catastale”.

Da ricordare che vale sempre il principio secondo il quale il pro-

fessionista abilitato nella compilazione e trasmissione di dichiara-

zioni all’Amministrazione fiscale che lo fa per conto di un cliente

sarà responsabile in solido con il cliente stesso per gli errori for-

mali e sostanziali contenuti nella dichiarazione (e quindi chiamato

a estinguere eventuali arretrati d’imposta, diritti di mora e relative

sanzioni tanto quanto il contribuente), ove non sia dimostrato che

le informazioni riportate nella dichiarazione sono state artatamente

e volontariamente falsificate dal contribuente stesso all’insaputa del

professionista. Dunque, la parcella del notaio o del commercialista

funziona anche come parafulmine per successivi accertamenti e/o

cartelle esattoriali che derivino da un’errata compilazione della de-

nuncia di successione.

Dal notaio. I documenti richiesti dal notaio per procedere alla dichia-

razione di successione sono:

• un certificato di morte in carta semplice;

• fotocopie del codice fiscale del defunto e di tutti gli eredi;

• fotocopie di un documento d’identità valido del defunto e di tutti

gli eredi, dove sia riportata di ognuno la residenza attuale (al-

trimenti è necessario anche un certificato di residenza o una

dichiarazione sostitutiva con cui l’erede autocertifica la sua re-

sidenza attuale);

• qualora gli eredi siano sposati (e non separati per colpa o divor-

ziati), un certificato di matrimonio o un’autocertificazione da cui

risulti se sono in regime di comunione o di separazione dei beni;

• un’autocertificazione in carta semplice da cui risultino le genera-

lità del defunto, la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e

legatari, nonché un’autocertificazione (degli eredi che ne hanno

diritto) per le agevolazioni prima casa, se un immobile che rientra

in successione costituisce prima casa per uno o più degli eredi.

Se nell’asse ereditario sono presenti immobili o diritti immobiliari

saranno necessari poi, per ogni immobile presente in successione:

• una copia del titolo di provenienza, ovvero copia del rogito di

acquisto o dell’atto notarile di donazione, di divisione o della

precedente successione in base alla quale il defunto aveva la Estratto della pubblicazione

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proprietà (integrale o pro quota) o diritti reali trasmissibili relativi all’immobile;

• tutta la documentazione catastale disponibile relativa agli immo-

bili che “cadono” in successione, comprensiva di licenze, con-

cessioni, condoni ed eventuali accertamenti;• il certificato di destinazione urbanistica di eventuali terreni agri-

coli o suoli edificatori, da richiedere al Comune dove è sito il terreno;

• tutta la documentazione relativa all’eventuale cessione di im-

mobili che sono stati venduti o donati dal defunto nei sei mesi precedenti la scomparsa.

Normalmente è piuttosto difficile che l’erede (o gli eredi) abbiano sottomano tutta questa documentazione. E non sempre è facile pro-

curarsela. In sintesi, il primo suggerimento è di stilare subito un elenco dei documenti da procurarsi al fine della successione e di cominciare a “dar loro la caccia” (più avanti trovate un elenco di quali sono e di chi li rilascia, mentre alla fine di questo capitolo ci sono un paio di tabelle riassuntive di quelli principali), munendosi di diverse fotocopie o di una scansione su chiavetta dei più importanti. Ma se ci sono problemi, diventa quasi una necessità rivolgersi a un professionista, in generale un notaio, in grado di sbrigare la mole di pratiche burocratiche da affrontare.

il momento del lUtto

“Nulla è più certo a questo mondo della morte e delle tasse”, soste-

neva Benjamin Franklin verso la fine del XVIII secolo. Peccato che dal punto di vista medico e legale la definizione di questa condizione sia in realtà una faccenda piuttosto complicata. Anche se in generale si può dire, semplificando, che la morte coincide sempre con la scom-

parsa delle funzioni vitali del soggetto, la materia è oggetto di diverse interpretazioni con differenti conseguenze legali.Dal punto di vista medico si riconoscono tre tipi di morte, che corri-spondono alla cessazione irreversibile di altrettante funzioni:• cardiocircolatoria: morte clinica;• respiratoria: morte reale;• nervosa: morte legale.

È il terzo fattore a definire incontrovertibilmente lo stato di morte nel nostro ordinamento. Infatti per avere una diagnosi di morte, ovvero una constatazione dell’avvenuto decesso, è necessario da parte di un Estratto della pubblicazione

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medico di un “rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell’ence-falo”, secondo la legge 578/93 del 29 dicembre 1993. Solo in quel momento diventa anche inutile continuare a prestare assistenza, a meno che non ci siano esigenze in materia di prelievo di organi.Le condizioni necessarie affinché un soggetto sia dichiarato legal-mente morto, dunque, sono:• assenza di attività elettrica corticale; • prova di apnea;• rivelazione dei riflessi dei nervi cranici, che devono essere tutti

assenti.

In seguito alla diagnosi di morte, in ospedale viene disposto un ac-

certamento di morte, che prevede esami specifici per verificare le suddette tre condizioni. La direzione medica ospedaliera convoca un collegio composto da:• un medico legale o, in mancanza, da un medico della direzione

sanitaria o da un anatomopatologo;• un medico specialista in anestesia e rianimazione;• un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o

da un neurochirurgo esperto in elettroencefalografia.Il collegio deve valutare la “simultaneità delle condizioni cliniche e strumentali di morte” per almeno due volte, all’inizio e alla fine dei periodi di osservazione disposti per legge, che vanno da almeno 24 ore dopo il supposto decesso (primo accertamento) ad almeno 30 ore dopo (secondo accertamento). Il regolamento di polizia mortuaria del 1990 prevede che venga rispettato il periodo di osservazione fino alla comparsa di “fenomeni tanatologici certi”, al fine di scongiurare il pericolo di inumare persone in stato di morte apparente.È ovvio che, in casi di devastazione fisica (come decapitazione, smembramento, eccetera), la stessa devastazione è considerata se-gno certo di morte. Nel caso di deceduti per malattia infettiva, l’Asl deve adottare le misure di cautela necessarie.Se la morte avviene al di fuori di un ospedale, il regolamento di po-lizia mortuaria stabilisce che la visita del medico necroscopo debba essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi particolari già descritti (devastazione, morte infettiva), e comunque non oltre le 30 ore.

i CertiFiCAti di morteDefinito dal punto di vista medico e legale lo stato di morte (alme-Estratto della pubblicazione

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no nei casi certi, vedremo più avanti quelli dubbi), passiamo ora a

illustrare quali sono i documenti che servono a dimostrare l’avvenuto

decesso, ovvero i certificati di morte. Questi comprendono diverse tipo-

logie di documenti a seconda della loro finalità (a chi sono destinati) e

del soggetto preposto a rilasciarli. Occorre infatti distinguere i certificati

medici da quelli amministrativi.

In ogni caso, tutti i documenti richiesti a qualsiasi autorità per usi suc-

cessori sono esenti da bollo (cioè devono essere richiesti in carta libera).

Certificati rilasciati da medici e ospedale• Certificato di constatazione del decesso: va richiesto a qualsiasi

medico che abbia prestato assistenza al morente o che sia inter-

venuto a decesso appena verificato. Attesta quali siano le cause

immediate, laddove esse siano riconoscibili, il suo verificarsi e le

eventuali terapie praticate.

• Denuncia delle cause di morte: è obbligatoria solo quando si

conosce realmente la concatenazione causale degli eventi che

hanno condotto alla morte il soggetto. In generale è obbligo del

medico curante o del necroscopo produrla. Deve essere fatta en-

tro le 24 ore dalla constatazione del decesso.

• Referto: in caso di certa o sospetta morte violenta. In questo

caso il medico metterà la salma a disposizione dell’autorità giu-

diziaria.

• Certificato necroscopico: attesta la realtà della morte dopo l’8ª e

prima della 36ª ora di osservazione del cadavere o da elettrocar-

diogramma continuo per 20 minuti.

Certificati rilasciati dal Tribunale• Nulla osta per la sepoltura. Da parte dell’autorità giudiziaria, in

caso di referto. Negli altri casi è sufficiente la denuncia delle

cause di morte. In caso di rinvenimento del cadavere di perso-

na sconosciuta, il procuratore della Repubblica a cui perviene il

referto ordina che il cadavere sia esposto in un luogo pubblico a

ciò designato o fotografato. La sepoltura, in questo caso, non può

mai essere eseguita senza l’ordine del procuratore.

• Dichiarazione di morte presunta. La dichiarazione di morte pre-

sunta si ha in alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, in

cui è lecito supporre che una persona scomparsa sia deceduta.

Questa dichiarazione viene resa con sentenza dal Tribunale su

istanza del pubblico ministero, o dei soggetti che ne hanno inte-

resse (indicati dall’articolo 50 del Codice Civile).Estratto della pubblicazione

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Certificati rilasciati dall’anagrafe comunale• Certificato di morte. È il documento, di validità illimitata (non ha

data di scadenza), che riporta la notizia della morte del soggetto così come registrata allo stato civile del Comune di residenza. Serve a dimostrare l’avvenuto decesso, il luogo e la data di mor-te. Può essere rilasciato sia se la morte è avvenuta nel Comune stesso, sia quando la morte è avvenuta altrove ma il decedu-

to (al momento della morte) era residente in quel Comune. In caso di “normale” trapasso in ospedale o a casa viene spesso consegnato direttamente dalla società delle pompe funebri agli eredi o comunque alle persone che curano il funerale del dece-

duto. In ogni caso può essere richiesto da chiunque abbia inte-

resse a dimostrare, in generale, che il defunto non è più in vita. In teoria, in forza della legge Bassanini, è vietato alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici richiedere ai citta-

dini e alle imprese la produzione di certificati ed estratti che do-

vrebbero essere sostituiti da autocertificazione (vedi dichiarazio-

ne sostitutiva e atto notorio, più sotto). Di fatto, in caso di morte ciò non sempre avviene, per l’interpretazione restrittiva data da alcuni del concetto stesso di autocertificazione (dovrebbe essere l’interessato a dichiarare, e dunque ad autocertificare, un fatto. Essendo in teoria “l’interessato” del certificato di morte il de-

funto, la sua capacità di autocertificare viene ovviamente meno). In realtà l’autocertificazione dovrebbe essere sempre ammessa da parte del coniuge o dei figli: si tratta di una normale dichia-

razione scritta su un foglio di carta comune e firmata in calce, valida verso le Pubbliche Amministrazioni e le aziende che ero-

gano servizi pubblici (gestori di acqua, luce, gas, smaltimento rifiuti, Poste eccetera). Il certificato viene comunque rilasciato a vista agli eredi legittimi e, per i Comuni che effettuano questo servizio, anche online. Tuttavia, visto che comprova l’avvenuto decesso ma non l’eventuale qualifica di erede di chi lo richiede, il suo utilizzo è in alcuni casi limitato: per esempio, dovrebbe

essere sufficiente all’erede per chiudere un’utenza (acqua, luce,

gas, telefono) intestata al defunto ma non lo è per la voltura

(o subentro) della stessa, che dal 2004 richiede anche la tra-

smissione alla società di somministrazione dell’energia elettrica e del gas dei dati catastali relativi all’immobile anche in caso di semplice subentro. In ogni caso, per ottenere il rilascio di Estratto della pubblicazione

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questo come di qualsiasi altro documento relativo al defunto, si

suggerisce di presentarsi sempre agli sportelli muniti di un do-

cumento valido del defunto (carta d’identità, patente, passaporto

eccetera), il codice fiscale del defunto, un documento valido il

e codice fiscale del richiedente, in fotocopie leggibili di tutta

questa documentazione. L’ultimo punto in teoria non è necessa-

rio, ma in pratica può far risparmiare tempo e denaro. Il notaio,

pur rivestendo qualifica di pubblico ufficiale, non è né Pubblica

Amministrazione né un concessionario pubblico, per cui quasi

sempre richiede un certificato di morte.

• Stato di famiglia del defunto. Da richiedere, sempre da parte

degli interessati, fra cui gli eredi legittimi, agli Uffici di Stato

civile e/o all’Anagrafe di residenza del defunto. Da questo docu-

mento si rilevano l’identità e la qualifica di erede legittimo per

coniugi, figli, genitori eccetera. Può dunque integrare il certifi-

cato di morte. Anche questo dovrebbe poter essere evitato con

un’autocertificazione.

• Estratto di morte. L’estratto di morte è un documento con vali-

dità illimitata che serve a dimostrare l’ora, il luogo e la data di

morte del defunto, nonché eventuali annotazioni che abbiano

rilevanza legale verso terzi. L’estratto può essere rilasciato dagli

Uffici di Stato civile e/o dall’Anagrafe del Comune dove la morte

è avvenuta e dove quindi è stata registrata mediante iscrizione

presso i registri di Stato civile. Anche questo documento può

essere autocertificato dall’erede.

• Copia integrale dell’atto di morte. La copia integrale dell’atto di

morte è una fotocopia dell’atto di morte così come depositato

in Comune: sostanzialmente viene utilizzata per gli stessi scopi

dell’estratto (dimostra data, ora, luogo e circostanze della mor-

te). Ha validità illimitata e può essere richiesta nel Comune in

cui è avvenuto il decesso. Però può essere richiesta solo dalla

moglie e dai figli del defunto.

Certificazione e documenti rilasciati o emessi da altri soggetti• Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (o di notorietà). Si trat-

ta del documento di autocertificazione che (in virtù della leg-

ge Bassanini) integra o sostituisce in toto i certificati rilasciati

dai Comuni fin qui descritti, quando questi vengono usati nei

confronti delle Pubbliche Amministrazioni o dei concessionari

pubblici. In teoria, qualunque interessato può realizzarlo autono-

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mamente sotto forma di dichiarazione in carta semplice datata

e sottoscritta di proprio pugno, eventualmente scaricando da In-

ternet un modello che riporti una dizione accettabile, completa

e comprensibile degli elementi che vuole dichiarare. In prati-

ca, quello che spesso succede è che chi si reca agli sportelli

dell’Anagrafe o dell’Ufficio di Stato civile del Comune dove era

residente il defunto si vede consegnare un documento (eventual-

mente anche in più copie) che ha tutte le caratteristiche dei cer-

tificati e degli estratti sopra descritti, ma reca nell’intestazione

la dicitura “Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio”, con l’av-

vertenza di datarlo e firmarlo lungo la linea tratteggiata in basso

qualora si dovesse presentare a una Pubblica Amministrazione o

al gestore di un pubblico servizio. Attenzione: questa pratica non

è illegittima a patto che l’Amministrazione non chieda al citta-

dino un pagamento per l’emissione del documento (a meno che

non comprenda l’autentica della firma che, invece, è sempre a

pagamento). Dunque si può dire che la dichiarazione sostitutiva

è diventata il documento base per tutte le esigenze della succes-

sione. Ma non è sempre sufficiente: quando costituisce anche il

presupposto per avanzare a qualsiasi titolo pretese economiche

sull’asse ereditario o sui beni del defunto (per esempio, come

erede o legatario), l’autodichiarazione non basta. In questo caso,

come si spiega più avanti parlando dell’atto notorio, è sempre

necessaria l’autenticazione della firma di chi lo presenta. La di-

chiarazione sostitutiva di atto notorio si usa “quando è necessario

comprovare degli stati, qualità personali o fatti che siano a diret-

ta conoscenza dell’interessato, fra cui la morte di un congiunto”.

Come accennato, in linea di massima viene sempre ammessa

nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e fra gli

utenti e i concessionari di pubblici servizi. In questi casi, infatti,

la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto

notorio costituisce violazione dei doveri d’ufficio. A questa rego-

la generale fanno eccezione alcuni casi espressamente previsti

dalla legge: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di

conformità CE, di marchi o brevetti o altre specifiche esclusioni.

Non possono inoltre essere dichiarati con queste modalità atti di

rilevanza contrattuale come assunzioni di impegni, rinunce, in-

tenzioni, procure. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, Estratto della pubblicazione

Page 18: Eredità & Donazioni · sanzioni tanto quanto il contribuente), ove non sia dimostrato che le informazioni riportate nella dichiarazione sono state artatamente e volontariamente falsificate

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qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza. Può altresì riguardare la conoscenza del fatto

che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato

da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazio-

ne e la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi

all’originale, oppure che è conforme all’originale la copia dei do-

cumenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati

dai privati. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene

consegnata alla Pubblica Amministrazione e ai concessionari di

pubblici servizi non è soggetta all’autenticazione della firma, ma

va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addet-

to oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

• Atto notorio (o di notorietà). Viene spesso confuso con la di-

chiarazione sostitutiva autocertificata, da cui si distingue princi-

palmente perché richiede l’autentica della firma: nell’accezione

corrente i due termini vengono utilizzati indifferentemente, dun-

que è sempre meglio chiarire prima se è necessario il documen-

to di autocertificazione o quello con firma autenticata. Rispetto

alla dichiarazione sostitutiva, l’atto notorio è un atto sottoscritto

davanti a un pubblico ufficiale che, appunto, ne autentica la

firma, ovvero l’identità del dichiarante, in alcuni casi in presenza

di testimoni. Rispetto alle dichiarazioni rivolte alle Pubbliche

Amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, rimane un

unico caso in cui è ancora prevista l’autenticazione della firma:

quando la dichiarazione viene presentata ai fini della riscossione

di benefici economici (contributi, pensioni, rimborsi eccetera) da

parte di una terza persona. Nei rapporti con i privati, invece, l’at-

to notorio o la dichiarazione sostitutiva vengono ammessi quando

gli stessi vi consentono, ma in questo caso è ancora comunque

necessario procedere all’autentica della firma. L’autentica (o au-

tenticazione) della firma può essere effettuata in alternativa da:

un notaio; il cancelliere del Tribunale; il segretario comunale;

il dipendente comunale addetto a ricevere la documentazione

o altro dipendente incaricato dal sindaco. Viene normalmente

effettuata a titolo oneroso ed è soggetta a imposta di bollo. Le

Amministrazioni sono tenute a procedere al controllo, anche a

campione, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Se la

dichiarazione risulta falsa in qualsiasi sua singola parte, chi l’ha

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presentata non rischia solo le conseguenze penali per la falsi-ficazione di atti pubblici, ma anche la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della falsa dichiarazione.

• Certificato di sepoltura o inumazione. È rilasciato dall’impresa di pompe funebri. Serve all’erede (o agli eredi) per detrarre le spese funebri sostenute alla morte di uno dei parenti o affini riconosciuti dalla legge, ovvero:

- il coniuge, anche se legalmente separato; - i figli, compresi figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o

affiliati; - i discendenti dei figli; - i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; - i nonni e le nonne, compresi quelli naturali. Può essere detratto dall’Irpef da pagare per l’anno in corso il

19% delle spese funebri sostenute (trasporto, onoranze, sepoltu-

ra o incenerimento) per un massimo di 1.549,37 euro (ovvero 3 milioni di lire) di spese per ogni evento luttuoso da parte di tutti gli eredi.

In altri termini: se muore una madre lasciando un solo figlio, questi potrà detrarre dall’Irpef dell’anno di competenza (quel-lo in cui è avvenuto il decesso) un massimo di 294,38 euro. Se i figli sono tre e concorrono tutti alle spese funebri, ognu-

no potrà detrarre un massimo di 98,13 euro dall’Irpef (ovvero 1.549,37x19% = 294,38 e poi 294,38:3 = 98,13). Se la fattu-

ra o il certificato dell’impresa di pompe funebri sono intestati a un solo figlio, questi dovrà rilasciare ai suoi fratelli un’autocerti-ficazione che attesti la loro partecipazione alle spese.

Se a morire nello stesso anno sono più parenti fra quelli previsti dalla legge, la detrazione si può applicare a ogni evento luttuoso.

Se a morire è invece un parente diverso da quelli previsti, ancor-ché a carico di chi ha pagato le spese funebri (per esempio, uno zio), non spetta nessuna detrazione. Senza dubbio questa legge non risulta molto popolare, perché la cifra su cui può essere ap-

plicata la detrazione (come si può capire dalla denominazione in lire, definita antecedentemente al 2002) è ormai molto lontana dai prezzi reali delle spese funebri da affrontare in caso di lutto. Estratto della pubblicazione

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In subordine risulta difficile capire anche perché la detrazione

viene ammessa solo al 19% quando le aliquote Iva correnti nel

2012 stanno passando dal 21 al 23%.

• Atti di proprietà. Quando ci sono proprietà immobiliari (anche

solo un appartamento) da ereditare è necessario poter provare

che appartenevano effettivamente al defunto. Come già accen-

nato, per questo il notaio chiede agli eredi di presentare i cosid-

detti “atti di provenienza” di tutti gli immobili, ovvero:

- il rogito d’acquisto, se la casa era stata acquistata dal defun-

to;

- l’eventualerogito stipulato con la banca o la finanziaria all’at-

to di concessione di un mutuo;

- l’atto di successione dal quale risulta che il defunto aveva

ereditato l’immobile, da chi e quando, quando l’immobile è

di proprietà della famiglia da più generazioni;

- l’atto di donazione, se l’immobile viene, appunto, da una

donazione.

A chiusura della successione lo stesso notaio provvederà a stilare

un atto di successione con il quale la proprietà dell’immobile

viene trasferita all’erede o agli eredi che ne divengono i nuovi

proprietari.

Da notare che se gli eredi non “trovano” gli atti di provenienza degli

immobili, per esempio perché il defunto non li aveva conservati o

chissà dove li aveva messi, questi possono essere richiesti (diretta-

mente o tramite il notaio) al Registro competente. Tuttavia questa

ricerca documentale prevede alcuni costi (che dipendono anche dalla

complessità della ricerca) e tempi. Tempi che, nel caso di un patri-

monio abbastanza vasto e complesso, soprattutto se di vecchia data

(antecedente all’istituzione del Catasto telematico) possono essere

anche lunghi: il che significa per gli eredi ritardare il momento in

cui potranno godere delle proprietà del defunto. Per cui conviene

sempre e comunque “guardare bene” in casa del defunto se questi

documenti non saltano fuori. Se il defunto si rivolgeva a un notaio o

a un professionista di fiducia, è bene anche chiedere se per caso non

aveva lasciato i documenti in custodia a questa persona.

Estratto della pubblicazione