ENTI LOCALI: LA RELAZIONE DI FINE MANDATO · Nota informativa 1/2014 ENTI LOCALI: LA RELAZIONE DI...
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Nota informativa 1/2014
ENTI LOCALI:
LA RELAZIONE DI FINE MANDATO
(Art. 4 D.Lgs. 6/09/2011 n.149 a norma degli artt. 2, 17 e 26 L.
5/05/2009 n.42 e successive modifiche di cui al D.L. 10/10/2012 n.174)
Il presente documento è a cura dei seguenti membri della
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali dell’UGDCEC Torino:
Federica BALBO
Piercarlo BAUSOLA
Massimo STRIGLIA
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
La Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali dell’UGDCEC Torino, durante i
lavori di redazione del documento, era composta dai seguenti membri:
Federica BALBO
Paolo BATTAGLIA
Piercarlo BAUSOLA
Stefano CARPANETO
Maria Carmela CERAVOLO
Elena DE CARLO
Gianpiero DE MARTINIS
Gustavo DESANA
Giovanni FAROTI
Barbara NEGRO
Simone NEPOTE
Marco SIGAUDO
DOCUMENTO CHIUSO IL 28/02/2014
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
SOMMARIO
INTRODUZIONE…………………………………………………………………………………Pag. 1 Paragrafo 1: SCHEMA TIPO SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO E CRITICITA’…………………..Pag. 3
Allegati
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO SULLO SCHEMA DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO (ALLEGATO A, B E C):…………….………………………………… Pag. 4 OSSERVAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE……………..Pag. 8
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
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INTRODUZIONE
La relazione di fine mandato è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011,
che, all’articolo 41, prevede che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato,
al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica
della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata di spesa.
Tale relazione deve essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, ove sia presente, ed è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
novantesimo giorno2 antecedente la data di scadenza del mandato.
Dopo tale sottoscrizione, e non oltre dieci giorni, esse deve essere certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e, nel medesimo termine, deve essere inviata al tavolo tecnico
interistituzionale, se insediato e, sempre entro dieci giorni, deve essere trasmessa alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti3 ed, infine, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
Stanti le novità introdotte, si ritiene utile fornire una breve e sintetica informativa inerente
l’adempimento in oggetto.
1 “Relazione di fine mandato provinciale e comunale” – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 2. La relazione di fine mandato ((, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,)) e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale ((, se insediato,)) invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. ((3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti)). 4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ((In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4)). ((6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente)).
2 Il termine dei 90 giorni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è ridotto, per l’anno 2013, a 45 giorni.
3 Come modificato dal D.L. 174/2012
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In particolare, considerato anche il dibattito ed i dubbi sorti sulle modalità operative
dell’adempimento, con particolare riferimento all’asseverazione dei dati contabili dell’Ente, da parte del
Revisore, si coglie pretesto, con il presente documento divulgativo, per rivolgersi a tutti i Colleghi che
svolgano attività di revisione per gli Enti.
L’intento della presente Nota è, pertanto, anche quella di rivolgere un invito a quanti lo
ritengano utile o interessante, a voler far conoscere le proprie posizioni in materia di relazione di fine
mandato e relativa asseverazione, o anche a promuovere proposte di modifica delle modalità operative
e di comportamento nell’adempimento degli obblighi e delle incombenze cui ciascun Professionista è
tenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni di Revisore.
I riscontri forniti saranno sicuramente utili per conoscere i punti di vista della Categoria ed
eventualmente valutare la possibilità di farsi portatori di proposte e/o richieste nelle opportune sedi
istituzionali di concerto e d’intesa con gli organi di vertice del nostro Ordine.
Sul punto si segnala la costante collaborazione della nostra Commissione con le iniziative del
Gruppo di lavoro in materia di Revisione di Enti locali.
Chi lo desidera potrà indirizzare osservazioni, considerazioni e segnalazioni al
seguente indirizzo:
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SCHEMA4 RELAZIONE SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO, CRITICITA’
E PROBLEMATICHE APERTE
Con decreto del Ministero dell’interno del 26 aprile 2013, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è stato predisposto uno schema tipo per la
redazione della relazione di fine mandato, nonché uno in forma semplificata per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In calce alla relazione è prevista l’attestazione dell’organo di revisione per ciò che riguarda la
corrispondenza dei dati esposti con quelli indicati nelle certificazioni di rendiconto di bilancio e nei
questionari trasmessi alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
Per i comuni, interessanti dal prossimo turno elettorale, il termine ultimo per la sottoscrizione
della relazione è scaduto il 25 febbraio 2014.
Gli enti locali, che devono provvedere a tale adempimento, sono tenuti a considerare i dati
dell’esercizio 2013 come ultimo anno della predetta relazione, ancorché non vi sia l’approvazione del
relativo rendiconto di gestione5 e non sia ancora stato redatto il questionario della Corte dei Conti.
Infatti, in tal caso, si deve fare riferimento ai dati di pre-consuntivo dell’anno 2013, in quanto è evidente
l’importanza di dover considerare l’ultimo anno (2013), al fine di dare un’informazione esaustiva e
trasparente dell’ultima fase del mandato dell’organo politico.
Da qui nascono alcune criticità per i revisori:
- In sede di conversione del D.L. 151/2013 l’emendamento, sulla riduzione da 90 (novanta) a
60 (sessanta) giorni – per redigere la relazione di fine mandato – è stato dichiarato
“improponibile”, confermando, quindi, il termine per la sottoscrizione al 25 febbraio 2014.
- Il revisore si trova nella condizione di dover certificare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione
del sindaco e sotto la sua responsabilità, per l’anno 2013, dei dati non ancora definitivi;
- In mancanza del rendiconto 2013 approvato, gli ultimi dati certificati sono quelli del 2012 e
quindi attestabili dal revisore.
4 http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/enti_locali/2013_05_22_Decreto_interministeriale_26_04_2013.html
5 Come confermato dal Ministero dell’interno e riportato in una nota della Prefettura di Torino.
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OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
Stante il tenore dello schema tipo di certificazione proposta dal Ministero si ritiene utile far
rilevare che i dati contabili inerenti il 2013 non sono ovviamente definitivi e consolidati.
Pertanto, a maggiore cautela del Revisore certificatore, potrebbe essere utile inserire nel testo
della certificazione tale specifica, per esempio attraverso una frase di questo tenore:
“Si precisa che i dati, per l’anno 2013, sono quelli disponibili alla data di redazione e sottoscrizione della
relazione di fine mandato.”
Potrebbe inoltre essere utile specificare, ovviamente nelle asseverazioni di quest’anno, che i dati,
presenti nella relazione di fine mandato, si riferiscono alle annualità dal 2009 al 2013, con una
frase di questo tenore:
“Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati, relativi agli anni dal 2009 al 2013,
presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.”
Si specifica, infine, che tali ipotesi di lavoro sono frutto dei ragionamenti e delle osservazioni
nate in seno alla commissione scrivente e che rappresentano esclusivamente delle ipotesi per
una cautela maggiore del Revisore certificatore, ma che l’inserimento di tali specifiche (che si
discostano, integrandolo, dal testo proposto in allegato alla norma) NON SONO IN ALCUN
MODO STATE AVALLATE AL MOMENTO DA POSIZIONI ISTITUZIONALI O
DA ORGANI ISTITUZIONALI COMPETENTI.
Pertanto, l’inserimento di specifiche e/o integrazioni al testo dovrà essere fatto da ciascun
Professionista/Revisore, sulla base della propria esperienza e sensibilità professionale.
Sul punto sarebbe, però, interessante conoscere posizioni, punti di vista ed osservazioni da
parte dei Colleghi, per effettuare opportune valutazioni.