’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

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1 GETRASPEDIA verso un’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose a cura di sergio benassai

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GETRASPEDIA

verso un’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

a cura di sergio benassai

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Perché Getraspedia ?

Per fornire un agile strumento di consultazione a chi abbia bisogno, muovendosi nel variegato campo della gestione e

del trasporto delle merci, degli articoli, dei rifiuti, delle

miscele, delle sostanze, dei prodotti pericolosi, di chiarirsi sul significato in tale ambito di alcuni vocaboli.

Ogni critica, suggerimento, contributo è ben accetto.

Nota: Le voci di Getraspedia sono presentate in ordine alfabetico

Edizione aggiornata del 10 gennaio 2015

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INDICE

Pagina

Accessibilità dei colli 6

Acciaio di riferimento 9 Acciaio dolce 9 Accordo multilaterale 11

ADN 13 ADR 15

Aerosol 17 Alimentatore a pila a combustibile 20

Amianto 21 Analisi di rischio 23

Approvazione (multilaterale e unilaterale) 25 Articolo 26

Aspirazione 27 ASTM 28

Avvertenza 29 Barile di legno 30

Bobina 31 Bombola 32 Campioni 33

Cancerogeno 36 Capacità 37

Caricatore 38 Carico completo 40

Carico in comune 41 Cartuccia per pila a combustibile 42

Cassa 43 Categoria di pericolo 44

Cisterna 45 Classe di pericolo 50

Codice di classificazione 51 Collo 53 Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite 54

Consiglio di prudenza 56 Container per gas a elementi multipli (CGEM) 57

Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC) 58 Copritombino 59

Designazione ufficiale di trasporto 60 Documento di trasporto 60

ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) 61 Equipaggio di un veicolo 65

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Esplosivi 66

Fattore di bioconcentrazione 68 Fuochi pirotecnici 70

Fusto 72 Gas 73

Gruppo di imballaggio 76 Imballaggio 77

Imballaggio in comune 80 Impresa 81

Indicazione di pericolo 83 Istruzioni scritte 84

Lega 85 Liquidi infiammabili 86

Liquido 89 MEMU 90 Merci pericolose 91

Monomero 92 Nave ro-ro 93

Numero CAS 94 Numero di identificazione del pericolo 95

OCSE (OECD) 96 OMS (WHO) 97

Organismi e microrganismi geneticamente modificati 97 Perossidi organici 99

Pila a combustibile 101 Pittogramma 102

Polimero 103 Polvere 104 Principi ponte 105

Punto di infiammabilità 107 Q(SAR) 108

Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose 109 Richiesta (biochimica o chimica) di ossigeno 111

Rifiuto 112 Rubrica 114

SAR 116 Sensibilizzazione 117 Sicurezza 119

SOLAS 120 Solido 121

Sostanza 122 Tanica 123

TDAA 124

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Trasporto 125

Unità di trasporto merci 126 Utilizzatore finale 128

Vapore 129 Veicolo 130

Veicolo-batteria 132

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ACCESSIBILITA’ DEI COLLI

1. Premessa

Il Capitolo 7.5 dell’ADR contiene le disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione delle merci pericolose.

In tale capitolo, nella sezione 7.5.11, sono riportate le disposizioni supplementari CV

relative a classi o merci particolari (che sono richiamate, per le relative rubriche, nella colonna 18 della Tabella A, lista delle merci pericolose).

Fra tali disposizioni supplementari ve ne sono tre:

- CV 21 - CV 25

- CV 27 che contengono la seguente specifica disposizione:

I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili

La CV 21 si applica ai perossidi organici (Classe 5.2) e alle materie autoreattive

(Classe 4.1), con controllo di temperatura

La CV 25 si applica alle materie infettanti, categoria A, e ai rifiuti ospedalieri (Classe 6.2),.

La CV 27 si applica agli organismi e microrganismi geneticamente modificati

(OGM e MOGM) della Classe 9.

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2. Le basi delle disposizioni

E’ da notare in primo luogo che queste disposizioni sono specifiche dell’ADR.

Infatti, ad esempio, nel caso del trasporto ferroviario, le corrispondenti CW (sezione 7.5.11 del RID) contengono la dicitura “riservato”.

Alla base di tali disposizioni sembra essere, per le materie (perossidi organici e

materie autoreattive) con controllo di temperatura, la convinzione che sia opportuno poter accedere facilmente ai colli per verificare il mantenimento della temperatura

richiesta (anche se a tutte queste materie è assegnata, in colonna19, la disposizione speciale S 4 contenenti prescrizioni dettagliate per il controllo della temperatura)

oppure, nel caso di carico con altre merci, che sia opportuno poter estrarre prioritariamente tali colli dal veicolo. E, per quanto riguarda le materie infettanti e gli OGM e i MOGM, tale prescrizione

sembra essere dettata dalla convinzione che i colli contenenti tali materie (per il particolare tipo di pericolo ad esse associato, che risulta essere percepito in maniera

significativa da parte delle persone) debbano essere facilmente controllabili.

3. Problemi pratici e possibili soluzioni

E’ abbastanza ovvia la difficoltà di adempiere a tali prescrizioni, soprattutto in relazione al fatto che sono possibili diverse interpretazioni relativamente al

significato preciso di “facile accessibilità”. Tenendo inoltre conto dei problemi gestionali/economici che un’interpretazione

molto rigida ( tutti i colli in questione si devono trovare in una posizione tale da poter essere rimossi senza rimuovere gli altri colli presenti) comporta, si può pensare

ad interpretazioni di questo tipo: - per le materie infettanti (compresi i rifiuti ospedalieri) e gli OGM e i MOGM della

classe 9 la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che qualora il veicolo sia caricato SOLO con colli

contenenti materie infettanti o rifiuti ospedalieri o OGM o MOGM, NON è necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che la verifica dei colli

“più in vista” può essere ritenuta rappresentativa) - per i perossidi organici e le materie autoreattive con controllo di temperatura la

prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che, qualora il veicolo sia caricato con colli contenenti solo perossidi

organici e materie autoreattive con controllo di temperatura, NON è necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che il controllo di temperatura

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dovrebbe essere garantito più o meno uniformemente nel veicolo e non c’è una

necessaria priorità nell’allontanamento dei colli dal veicolo). - se invece le materie di cui sopra sono trasportate INSIEME ad altre merci, i colli

contenenti le materie di cui sopra devono essere caricati in modo da poter essere rimossi senza dover rimuovere prima i colli contenenti altre merci.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ACCIAIO DI RIFERIMENTO

I serbatoi delle cisterne (e gli IBC metallici) destinate al trasporto di merci pericolose devono rispondere a specifici requisiti, tra i quali quello di un spessore minimo.

Dal momento che, per la loro costruzione, possono essere utilizzati diversi metalli, la normativa sul trasporto di merci pericolose definisce tale spessore minimo con

riferimento ad un particolare metallo, vale a dire uno specifico acciaio che, di conseguenza, viene definito come “acciaio di riferimento”.

Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN, viene definito come acciaio di riferimento un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla

rottura del 27%. Tale definizione viene peraltro ribadita nelle sottosezioni 6.7.2.1, 6.7.3.1 e 6.7.4.1.

L’acciaio di riferimento costituisce dunque il materiale al quale vengono associate le disposizioni in materia di spessore minimo dei serbatoi delle cisterne mobili (capitolo

6.7) e degli IBC metallici (paragrafo 6.5.5.1.6).

Nel caso di utilizzo di materiali diversi dall’acciaio di riferimento vengono fornite

comunque le formule di conversione per determinare lo spessore minimo.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ACCIAIO DOLCE

Uno dei materiali utilizzati per la costruzione di cisterne ed imballaggi è l’acciaio.

Dal momento che le caratteristiche meccaniche di un acciaio variano (in relazione al contenuto di carbonio) si distinguono diversi tipi d’acciaio, dagli extra dolci agli

extraduri.

In genere un acciaio è classificato come dolce se il suo tenore di carbonio è compreso fra lo 0,25% e lo 0,4%.

Tuttavia, nella normativa sul trasporto di merci pericolose, si è preferito fare esplicito riferimento ad una precisa caratteristica meccanica.

L’acciaio dolce viene dunque definito (vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) come un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra

360 N/mm² e 440 N/mm²

Per quanto riguarda in particolare le cisterne (escluse quelle per gas liquefatti refrigerati) viene inoltre specificato (vedi sottosezioni 6.7.2.1 e 6.7.3.1) che l’acciaio

dolce deve avere un allungamento alla rottura, in percentuale, non inferiore a 10.000/Rm1 e comunque non inferiore al 16% per gli acciai a grana fine e al 20% per

gli altri.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

1 Rm è la resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm2

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ACCORDO MULTILATERALE

Il capitolo 1.5 delle norme europee in materia di trasporto terrestre delle merci pericolose (ADR/RID/ADN) prevede che le Autorità competenti degli Stati possano

convenire di autorizzare fra loro alcuni trasporti in deroga temporanea alle disposizioni di ADR/RID/ADN, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia

compromessa. La durata della deroga temporanea non deve superare i cinque anni dalla data della

sua entrata in vigore e comunque termina automaticamente al momento dell‘entrata in vigore di una pertinente modifica a ADR/RID/ADN.

I documenti che contengono tali deroghe sono denominati come “Accordi

multilaterali”.

Multilateral Special Agreement RID 13/2011 according to section 1.5.1 of RID

concerning the carriage of UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED in battery-wagons and multiple-element gas containers (MEGCs) (1) By derogation from the provisions of RID Chapter 3.2, section 3.2.1, Table A and Chapter 4.3, paragraphs 4.3.3.1.1, 4.3.3.2.5 and section 4.3.5, UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED of Class 2, classification code 2F, may be carried in battery-wagons and multipleelement gas containers (MEGCs) conforming to Chapter 6.8, provided the following conditions are met: (a) The tank code shall be PxBN(M); (b) Special provisions TU38, TE22, TA4 and TT9 shall be applied; (c) The gas may only be carried in battery-wagons and multiple-element gas containers (MEGCs), the elements of which are composed of seamless receptacles. (2) All other relevant provisions of RID for the transport of "UN 1081 Tetrafluoroethylene, stabilized" shall be complied with. (3) In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in the transport document: "Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 13/2011)". (4) This agreement shall be valid until 31st December 2012 for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it. Rome, 21 December 2011 The competent authority for RID in Italy Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Ing. AMEDEO FUMERO

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L’elenco completo degli Accordi multilaterali in vigore è disponibile:

per quanto riguarda l’ADR, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle

merci pericolose, alla seguente pagina web: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

per quanto riguarda il RID, sul sito OTIF, alla seguente pagina web:

http://www.otif.org/en/dangerous-goods/rid-references-on-the-otif-website/1511.html

per quanto riguarda l’ADN, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle

merci pericolose, alla seguente pagina web: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ADN

L’ADN, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) fu firmato a Ginevra il 26 maggio 2000, ma la sua entrata in vigore risale al 29 febbraio 2008 e la

sua effettiva applicazione al 29 febbraio 2009.

Obiettivo dell’ADN è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne, contribuendo

efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per

le merci pericolose.

L’ADN è costituito da un testo legale (l’accordo vero e proprio) e dagli allegati Regolamenti che contengono disposizioni relative alla classificazione delle merci

pericolose, ai requisiti per gli imballaggi e le cisterne, all’etichettatura e marcatura dei colli e delle cisterne, alla costruzione e all’operatività dei mezzi di navigazione, alla documentazione, alla formazione del personale addetto.

L’ADN si applica ai trasporti internazionali ma, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/68/CE, si deve applicare anche ai trasporti nazionali degli stati

membri a partire dal 30 giugno 2011. E, con il DLgs 35/2919, si è data effettivamente attuazione a quanto previsto dalla Direttiva, così che i trasporti nazionali di merci

pericolose per vie navigabili interne, dal 1 luglio 2011, devono rispettare le disposizioni dell’ADN.

L’ADN viene aggiornato ed emendato a cura del Safety Committee (ora denominato Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement

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concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

dell’ADN, facente parte del WP/15 dell’ECE/ONU. Tale Comitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima

riunione, approva il complesso delle modifiche all’ADN

Il Comitato è attualmente composto da esperti di 18 paesi tra i quali l’Italia. Alle riunioni del Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, rappresentanti di

altre organizzazioni internazionali e rappresentanti di organizzazioni non governative.

Va ricordato che, per le parti comuni con ADR e RID, le modifiche sono

preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and theWorking Party on the Transport of Dangerous Goods”.

L’ADN è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose

(http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html).

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ADR L’ADR, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale stradale di merci pericolose (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), fu definito a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto l’egida

della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed entrò in vigore il 29 gennaio 1986.

Obiettivo dell’ADR è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto

internazionale stradale di merci pericolose, contribuendo efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di

facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci pericolose.

L’accordo in quanto tale è costituito da un testo molto breve (17 articoli), mentre le

disposizioni regolamentari specifiche alle quali ci si deve attenere durante il trasporto sono contenute negli allegati A e B all’accordo. L’allegato A contiene le disposizioni generali, i criteri di classificazione. la lista delle

merci pericolose, le disposizioni relative agli imballaggi, alle cisterne, alle etichettate ed ai marchi, alla documentazione, alla movimentazione.

L’allegato B (molto più breve) contiene le disposizioni relative all’equipaggiamento dei veicoli, ai conducenti, alla costruzione e all’approvazione dei veico li.

Gli allegati A e B (che normalmente vengono citati come “ADR”) sono aggiornati ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del

mondo del trasporto, tenendo naturalmente conto degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU.

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Tale aggiornamento è curato dal gruppo di lavoro WP.15 della Commissione

Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al quale partecipano gli esperti degli Stati che hanno aderito all’ADR.

Al momento gli Stati aderenti sono: Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakhistan, Lettonia,

Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,

Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Va ricordato che, per le parti comuni con ADN e RID, le modifiche sono

preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods”.

L’ADR si applica ai trasporti internazionali ma, con la Direttiva europea 94/55/CE, recepita con il DM 4 settembre 1996, l’ADR è divenuto il riferimento obbligatorio

anche per i trasporti nazionali in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

L’ADR è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato

elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) .

La traduzione in italiano dell’ADR, curata da Orangeproject, è disponibile presso ARS edizioni informatiche

Aggiornamento del 22 luglio 2013

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AEROSOL

1. Generalità

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose per aerosol (o generatore di aerosol) si intende un recipiente non ricaricabile, rispondente alle disposizioni ai criteri di cui a 6.2.42, costruito in metallo, vetro o materia plastica, contenente un

gas, compresso, liquefatto o disciolto, con o senza liquido, o pasta o polvere, e munito di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto

forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, o sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso.

Tale definizione, a parte il riferimento alla sezione 6.2.4, è valida anche per il GHS e

per il Regolamento 1272/2008.

2. Classificazione ai fini del trasporto

In relazione alle caratteristiche di pericolosità gli aerosol, secondo la normativa sul

trasporto di merci pericolose, sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi:

A asfissiante; O comburente

F infiammabile T tossico

C corrosivo

2 Nella Sezione 6.2.4 delle Raccomandazioni ONU (sezione 6.2.6 per l’ADR) sono riportate le

prescrizioni generali (in termini di progettazione, costruzione e prove) applicabili agli aerosol.

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CO corrosivo, comburente

FC infiammabile, corrosivo TF tossico, infiammabile

TC tossico, corrosivo TO tossico, comburente

TFC tossico, infiammabile, corrosivo TOC tossico, comburente, corrosivo

I criteri per l’assegnazione ad un gruppo sono i seguenti:

a) un aerosol è assegnato al gruppo A se non risponde ad alcuno dei criteri

seguenti da b) a f) b) un aerosol è assegnato al gruppo O se contiene un gas comburente

c) un aerosol è assegnato al gruppo F se contiene almeno l’85% in massa di componenti infiammabili3 e se il calore chimico di combustione è uguale o superiore a 30 kJ/g. Non deve essere assegnato al gruppo F se contiene al

massimo l’1% in massa, di componenti infiammabili e il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g. Negli altri casi l’aerosol deve essere

sottoposto alla prova d’infiammabilità conformemente alle prove descritte nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sezione 31; su tale base gli

aerosol sono classificati come estremamente infiammabili o come infiammabili e devono essere assegnati al gruppo F.

d) un aerosol è assegnato al gruppo T se il contenuto, escludendo il propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come tossico, classe 6.1, gruppo

di imballaggio II o III e) un aerosol è assegnato al gruppo C se il contenuto, escludendo il

propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come corrosivo, classe 8, gruppo di imballaggio II o III

f) quando l’aerosol risponde ai criteri di più di un gruppo O, F, T e C, è

assegnato ai gruppi CO, FC, TF, TC, TO, TFC o TOC

Non sono ammessi al trasporto gli aerosol: - per i quali sono utilizzati come propellenti gas tossici o piroforici

- il cui contenuto risponde ai criteri di assegnazione al gruppo di imballaggio I per la tossicità o la corrosività

Gli aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti

non tossici, sono esenti dalla normativa sul trasporto di merci pericolose.

3 I componenti infiammabili sono liquidi infiammabili, solidi infiammabili o gas infiammabili o

miscele di gas infiammabili così come definiti nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 31.1.3, Note da 1 a 3.

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3. Classificazione secondo GHS e Regolamento 1272/2008

Il GHS e il Regolamento 1272/2008 prendono in considerazione solo gli aerosol infiammabili.

Gli aerosol infiammabili sono assegnati alla categoria 1 o alla categoria 2 (estremamente infiammabili o infiammabili) sulla base degli stessi criteri previsti

nella normativa sul trasporto.

Con l’edizione 2011 (revisione 4) del GHS è stata introdotta anche una categoria 3 per gli aerosol che, pur contenendo componenti infiammabili, non soddisfano i criteri

sopra citati.

Aggiornamento del 22 luglio 2013

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ALIMENTATORE A PILA A COMBUSTIBILE

L’alimentatore a pila a combustibile è un dispositivo utilizzato per alimentare un

equipaggiamento e che consiste in una pila a combustibile e nella sua provvista di combustibile (cartuccia), integrata con o separata dalla pila a combustibile, e che include tutti gli accessori necessari ad adempiere alla sua funzione.

Vedi anche “Pila a combustibile”e “Cartuccia per pila a combustibile”

Aggiornamento del 3 gennaio 2014

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AMIANTO

Sotto il nome di amianto sono compresi molti silicati, in particolare: - actinolite (CAS 77536-66-4);

- amosite o amianto bruno (CAS 12172-73-5)

- antofillite (CAS 77536-67-5)

- crisotilo o amianto bianco (CAS 12001-29-5)

- crocidolite o amianto blu (CAS 12001-28-4) - tremolite (CAS 77536-68-6)

Secondo il Regolamento 1272/2008 l’amianto è classificato come cancerogeno di categoria 1A e con tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione prolungata

di categoria 1. Normalmente ci si occupa (e preoccupa) molto della presenza di amianto negli

edifici, della loro bonifica e dello smaltimento dell’amianto, mentre in genere poco si parla del suo trasporto.

Eppure l’amianto è una delle poche materie cancerogene che è stata classificata come pericolosa ai fini del trasporto (l’effetto che ne caratterizza la pericolosità, quello

cancerogeno, normalmente non è preso in considerazione ai fini del trasporto). E d’altro canto è poi indubitabile che l’amianto, in particolare sotto forma di rifiuto,

deve essere trasportato per essere smaltito. A tale proposito si ricorda comunque che, per la normativa sul trasporto di merci pericolose, anche i rifiuti sono considerati alla stessa stregua di una qualunque

miscela.

Nella normativa sul trasporto l’amianto era così classificato: - l’AMIANTO BLU (Crocidolite) e l’AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite),

erano classificati come materie della classe 9, gruppo di imballaggio II, UN 2212

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- l’AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Actinolite, Tremolite) era anch’esso

classificato come materia della classe 9, gruppo di imballaggio III, UN 2590

Ma con la revisione 18 del 2013 delle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose (e quindi con le edizioni 2015 di ADR/RID/ADN) le due rubriche

sono così modificate: - UN 2212 AMIANTO ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite,

crocidolite); classe 9, gruppo di imballaggio II - UN 2590 AMIANTO CRISOTILO; classe 9, gruppo di imballaggio III

Il trasporto può avvenire sia in colli formati da imballaggi per solidi, sia in GIR, sia in cisterne, ma non è ammesso il trasporto alla rinfusa.

Una parte significativa dei trasporti di amianto (o di materiali, compresi i rifiuti, che lo contengono) può comunque essere effettuata in completa esenzione dalle

disposizioni dell’ADR/RID/ADN. E’ infatti previsto, con la disposizione speciale 168 del capitolo 3.3 di

ADR/RID/ADN, che l'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che

durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci

pericolose. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni della normativa

sul trasporto di merci pericolose, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto

respirabili.

Aggiornamento del 4 gennaio 2015

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ANALISI DI RISCHIO

Sul sito dell’ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, nella parte

dedicata all’ADR, è pubblicato un documento intitolato “General Guideline for the Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road”.

Con tale documento vengono fornite le linee guida per un approccio uniforme alla determinazione del rischio del trasporto stradale di merci pericolose.

Sono previsti i seguenti passi:

A) Identificazione del rischio (identification of risk) attraverso: - raccolta dati

- costruzione dell’albero degli eventi - definizione degli scenari

B) Stima del rischio (risk estimation) , attraverso una definizione di:

- frequenze degli eventi - effetti

L’insieme di A) e B) costituisce l’analisi di rischio (risk analysis)

C) Valutazione del rischio (risk evaluation), attraverso: - scelta di criteri per valutare l’accettabilità del rischio

- confronto con i criteri

L’insieme di A), B) e C) costituisce la determinazione del rischio (risk assessment)

D) Processo decisionale (decision) sulla base di considerazioni sociali, economiche, politiche

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E) Trattamento del rischio (risk treatment) con l’applicazione delle misure necessarie per ridurre il rischio

L’insieme di A), B), C), D) ed E) costituisce la gestione del rischio (risk

management)

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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APPROVAZIONE

(MULTILATERALE E UNILATERALE)

Nel caso di trasporto di materiali della classe 7 (materiali radioattivi) è richiesto che ci sia un’approvazione da parte delle autorità competenti per alcuni modelli di collo

e/o per alcune spedizioni. Tale approvazione può essere:

a) multilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata da parte

dell’autorità competente del paese di origine della spedizione o del modello, secondo il caso, come pure dall’autorità competente degli altri paesi attraverso i quali o nei

quali la spedizione deve essere trasportata

b) unilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata solo dall’autorità competente del paese di origine del modello

Ad esempio:

- i modelli di collo per materiale radioattivo sotto forma speciale richiedono un’approvazione unilaterale, mentre quelli per materiale radioattivo a bassa

dispersione richiedono un’approvazione multilaterale

- le spedizioni in accordo speciale richiedono un’approvazione multilaterale

Aggiornamento dell’11 febbraio 2014

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ARTICOLO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose non è presente la definizione di “articolo”, dal momento che in essa viene utilizzata la dizione “oggetto”.

Una sua definizione è tuttavia presente nel Regolamento 1907/2006 nei termini

seguenti.

Per articolo si intende un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura

maggiore della sua composizione chimica.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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ASPIRAZIONE

Nel quadro della valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana,

il Regolamento 1272/2008, così come il GHS, definiscono per aspirazione la penetrazione di una sostanza o di una miscela liquida o solida, direttamente attraverso

la cavità orale o nasale o indirettamente a causa di vomito, nella trachea e nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio.

E’ quindi definita la tossicità per aspirazione, intesa come il manifestarsi, a seguito di una aspirazione, di effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni polmonari

di vario grado e il decesso.

Tale caratteristica è stata accertata per alcuni distillati di petrolio e per alcuni idrocarburi clorurati.

Sono quindi classificati come tossici in caso di aspirazione gli idrocarburi che, a 40 °C, hanno una viscosità cinematica non superiore a 20,5 mm2/s, nonché le sostanze

per le quali sono disponibili dati affidabili derivanti dall’esperienza umana.

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze tossiche in caso di aspirazione non sono classificate fra le merci pericolose.

Aggiornamento del 30 agosto 2013

28

ASTM

ASTM è l’acronimo di “American Society of Testing and Materials”.

L’ASTM, fondata nel 1898 a Philadelphia (USA), è riconosciuta a livello globale come una delle società leader nel campo dello sviluppo di standard industriali.

L’ASTM, che dal 2001 ha assunto la denominazione di “ASTM International”, si

basa sul lavoro di oltre 30.000 esperti rappresentanti 135 paesi.

Al momento sono circa 12.000 gli standard ASTM utilizzati nel mondo.

Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose i riferimenti agli standard ASTM

sono i seguenti: - ASTM D 240 per la determinazione del calore chimico di combustione

- ASTM D 4359-90 per la determinazione della fluidità delle materie viscose

- ASTM D3828-07a, ASTM D56-05, ASTM D3278-96(2004)e1 e ASTM D93-

08 per la determinazione del punto di infiammabilità - ASTM D86-07a e STM D1078-05 per la determinazione del punto di

ebollizione - ASTM E 112-96 per la determinazione della grandezza dei grani di ferrite

negli acciai a grana fine

Questo il sito ufficiale dell’ASTM: http://www.astm.org/

Aggiornamento del 22 luglio 2013

29

AVVERTENZA

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 per avvertenza si intende una parola,

presente sull’etichetta per alcune materie pericolose, che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo.

Le parole usate sono le seguenti: a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi

b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

PERICOLO

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BARILE DI LEGNO

Il barile di legno è un imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti

convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i barili di legno possono

essere usati solo per il trasporto, nell’ambito del processo di fabbricazione, di bevande alcoliche contenenti più del 24% ma non più del 70% di alcol in volume.

I barili di legno, la capacità dei quali deve essere superiore a 250 litri e non superiore a 500 litri, devono rispondere alle caratteristiche indicate nella disposizione speciale

247, associata alla rubrica UN 3065 BEVANDE ALCOLICHE più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume

Nota: l’introduzione nella normativa sul trasporto di merci pericolose di questo tipo di imballaggio fu richiesta (ed ottenuta) dalla Norvegia, con la motivazione che tale imballaggio era ritenuto necessario per garantire le particolari caratteristiche di una specifica bevanda alcolica,

caratteristiche che solo con il trasporto via mare in barili di legno potevano essere ottenute

Inserito il 22 luglio 2013

31

BOBINA

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose la bobina è un dispositivo di

plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali a ogni estremità dell’asse. Gli

oggetti e le materie possono essere arrotolati sull’asse ed essere contenuti dalle pareti laterali

La bobina è utilizzata come assemblaggio interno di un imballaggio contenente

specifiche rubriche della classe 1 (esplosivi), quali detonatori, cordoni detonanti, micce.

Inserito il 22 luglio 2013

32

BOMBOLA

Per bombola si intende un recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri

Le bombole sono essenzialmente destinate al trasporto di gas.

Tuttavia in pochissimi casi (ad esempio: 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3% di acqua) possono essere utilizzate per il

trasporto di materiali non gassosi.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

33

CAMPIONI

Per campioni si intendono materie delle quali non è conosciuta con precisione la

classificazione e che devono essere quindi sottoposte a prove al fine appunto di determinarne la classificazione.

Fermo restando che il Regolamento 1272/2008 non si applica alle sostanze e alle

miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della

normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente, negli altri casi i campioni devono essere classificati secondo i criteri validi per ogni materia.

Per i campioni il Regolamento 1907/2006 non prevede alcuna esenzione dalle sue

disposizioni. Questa “non menzione” del problema da parte del Regolamento 1907/2006 è da porsi in relazione col fatto che per i campioni non è certo prevedibile

una produzione od importazione in quantitativi superiori ad 1 tonnellata per anno.

La normativa sul trasporto di merci pericolose contiene invece specifiche disposizioni per il trasporto dei campioni.

1. Caso generale

Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove (campione), a tale materia devono

essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, in conformità a quello che lo speditore conosce della materia.

34

Una volta attribuita la classe, si deve assegnare la materia ad una delle rubriche

previste per tale classe (in genere una rubrica n.a.s.), definendo così anche il numero ONU e, in parte, la designazione ufficiale di trasporto: infatti la designazione

ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "CAMPIONE" (per esempio: LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., CAMPIONE).

Quando si utilizza una rubrica n.a.s. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico

Qualora la rubrica preveda più gruppi di imballaggio, la materia deve essere assegnata al gruppo d’imballaggio più restrittivo.

Il campione deve essere trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta

per collo inferiore o uguale a 2,5 kg. Il campione non deve essere imballato con altre merci.

2. Il caso particolare degli esplosivi

I campioni di materie od oggetti caratterizzati da un pericolo di esplosività devono essere classificati come 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI.

La designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico. La divisione ed il gruppo di compatibilità devono essere definiti secondo le istruzioni

dell'autorità competente.

La massa di campioni di esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli; la massa di campioni di esplosivi umidificati o desensibilizzati

è limitata a 25 kg. Non sono ammessi campioni di esplosivi di innesco.

3. Il caso particolare dei gas

Per alcuni campioni di gas è già prevista una specifica rubrica; in particolare:

3167 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S. 3168 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE,

N.A.S. 3169 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S.

In questo caso la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il

nome tecnico.

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4. Il caso particolare delle materie autoreattive e dei perossidi organici

I campioni di materie autoreattive o di perossidi organici devono essere assegnati a una delle rubriche appropriate di materie autoreattive o di perossidi organici di tipo

C. I campioni devono essere imballati conformemente al metodo di imballaggio OP2.

La quantità per unità di trasporto deve essere limitata a 10 kg. La temperatura di regolazione, se del caso, deve essere sufficientemente bassa per

impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi.

Non sono ammessi campioni che abbiano le caratteristiche di una materia autoreattiva

o di un perossido organico di tipo A. Il campione non deve essere imballato con altre merci.

5. Il caso particolare delle materie infettanti

I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono assoggettati alla normativa sul trasporto a condizione che

siano rispettate alcune disposizioni (vedi, ad esempio, per il trasporto stradale, il paragrafo 2.2.62.1.5.6)

6. Il caso particolare di alcuni campioni tossici La rubrica 3315 CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO può essere usata

esclusivamente nel caso particolare dei campioni di materie chimiche prelevate ai fini d’analisi in relazione all’applicazione della Convenzione sull’interdizione della

messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell’impiego delle armi chimiche e della loro distruzione, e solo conformemente alle procedure previste

dall’Organizzazione per l’interdizione delle armi chimiche

7. Il caso particolare dei materiali radioattivi

Ai materiali radioattivi non si applicano le disposizioni relative ai campioni.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CANCEROGENO

Per cancerogeno si intende una materia (sostanza o miscela) che induce il cancro o che ne aumenta l’incidenza.

Le sostanze cancerogene, secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, sono

classificate nelle seguenti categorie:

Categoria 1A: sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo, da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana

a una sostanza e l'insorgenza di un cancro

Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di sperimentazioni animali i cui risultati permettono di

dimostrare effetti cancerogeni per gli animali Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo, sulla base

dei risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione nelle categorie 1A o 1B

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze cancerogene (ad

esclusione di pochissime eccezioni: amianto, policlorodifenili) non sono classificate fra le merci pericolose, in considerazione del fatto che la pericolosità ai fini del

trasporto è valutata essenzialmente in base ad episodi di esposizione acuta e che in genere lo sviluppo di un cancro è conseguente ad esposizioni prolungate.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CAPACITA’

La capacità di un recipiente è il volume disponibile all’interno del recipiente stesso.

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono:

Capacità massima: il volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi (compresi i grandi imballaggi e gli IBC) espresso in metri cubi o in litri;

Capacità nominale del recipiente: il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità

nominale è la capacità in acqua della bombola;

Capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio: per le cisterne, il volume interno totale della cisterna o del compartimento della cisterna, espresso in

litri o in metri cubi.

Inserito il 22 luglio 2013

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CARICATORE

Il caricatore, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci

pericolose, è l’impresa che carica:

colli, piccoli container o cisterne mobili in o su un container o un veicolo (ADR) o un carro (RID)

oppure

container, container per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna o

cisterne mobili su un veicolo (ADR) o su un carro (RID)

oppure merci pericolose su unità navali (ADN)

Nota: l’impresa che carica (riempie) una cisterna con merci pericolose è un riempitore

Gli obblighi del caricatore

Il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi: (a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate

al trasporto conformemente ad ADR/RID/ADN; (b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di

imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non

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è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non

quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti; (c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, un carro, un’unità navale, in

un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione;

(d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un carro o in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;

(e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo, nel carro, nell’unità navale o nel

grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.

Il caricatore può tuttavia, nel caso di (a), (d) e (e), confidare sulle informazioni e sui

dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CARICO COMPLETO

Ai sensi della sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN il carico completo è definito come segue:

Carico completo: ogni carico proveniente da un solo speditore

al quale è riservato l’uso esclusivo di un veicolo, di un carro o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di

carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello speditore o del destinatario;

NOTA: Il termine corrispondente per la classe 7 è “uso esclusivo”.

La definizione di carico completo è necessaria in quanto, per alcune merci, sono previste specifiche disposizioni per il loro trasporto come carico completo

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CARICO IN COMUNE

Il carico in comune (da non confondere con l’imballaggio in comune) consiste nel caricare colli muniti d'etichette di pericolo differenti nello stesso veicolo o

contenitore.

Il carico in comune (vedi sezione 7.5.2 dell’ADR, e, in particolare, la tabella al

paragrafo 7.5.2.1) è ammesso per tutte le merci pericolose, con esclusione di quelle con pericolo di esplosività. Per queste ultime comunque esistono alcuni casi (esplosivi classificati come 1.4 S) per i quali il carico in comune con colli contenenti

merci di altre classi è egualmente ammesso. Inoltre, sempre per le merci della classe 1, il carico in comune di colli contenenti merci diverse della classe 1 è ammesso solo

nei casi previsti (vedi tabella al paragrafo 7.5.2.2). Vedi anche “Imballaggio in comune”

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CARTUCCIA PER PILA A COMBUSTIBILE

La cartuccia per pila a combustibile è un oggetto contenente un combustibile che affluisce alla pila attraverso una o più valvole.

Il combustibile può essere un gas liquefatto infiammabile, un idruro metallico, un

liquido infiammabile, una materia idroreattiva, una materia corrosiva.

Vedi anche “Pila a combustibile”e “Alimentatore a pila a combustibile”

Aggiornamento del 3 gennaio 2014

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CASSA

Una cassa è un imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di

legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato.

Nella cassa possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non

compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di cassa, in relazione al materiale di costruzione:

4A Acciaio

4B Alluminio 4C1 Legno naturale

4C2 Legno naturale con pannelli a tenuta di polveri 4D Legno compensato

4F Legno ricostituito 4G Cartone 4H1 Plastica espansa

4H2 Plastica rigida

Non rientrano nella definizione di cassa le “casse mobili”

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CATEGORIA DI PERICOLO

Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 la categoria di pericolo è una articolazione della classe di pericolo, basata su una diversa gravità del pericolo.

Fanno eccezione la classe “esplosivi” (per la quale l’articolazione è in termini di

“divisioni”) e le classi “sostanze e miscele autoreattive” e “perossidi organici” (per le quali l’articolazione è in termini di “tipi”), in analogia con quanto previsto nella

normativa sul trasporto di merci pericolose

Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, una analoga articolazione delle classi di pericolo è in genere definita in termini di gruppo di

imballaggio vedi anche Gruppo di imballaggio

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CISTERNA

Secondo quanto stabilito nel capitolo 1.2 di ADR/RID/ADN, una cisterna è un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali.

Sono compresi in tale definizione: i container-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne fisse, le cisterne smontabili e le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-

batteria o di un CGEM.

Un container-cisterna è un dispositivo di trasporto rispondente alla definizione di

container e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del container-cisterna senza cambiamento d‟assetto,

utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e (quando destinato al trasporto di gas) avente una capacità superiore a 450 litri.

In particolare, una cisterna mobile è un container-cisterna utilizzabile per il trasporto multimodale in quanto conforme anche alle disposizioni del Codice IMDG.

Rientra nella definizione di container-cisterna anche la cassa mobile cisterna4

4 Una cassa mobile è un container che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche:

- ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro merci o su un veicolo su strada o su nave ro-ro; - non è impilabile;

- può, mediante i propri mezzi, essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata a bordo del veicolo

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Una cisterna fissa è una cisterna di capacità superiore a 1.000 litri fissata in modo

stabile su un veicolo (che è dunque un veicolo-cisterna5) o facente parte integrante del telaio di un tale veicolo

Una cisterna smontabile è una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, da un container-cisterna o una cisterna mobile, o da un elemento di

un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota

5 Un veicolo-cisterna è un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro

equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione

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Una cisterna che costituisce elemento di un veicolo-batteria6 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri

Una cisterna che costituisce elemento di un CGEM7 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri

6 Un Veicolo-batteria è un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a un’unità di trasporto. 7 Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio

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Una cisterna per rifiuti operante sotto vuoto è una cisterna fissa, una cisterna smontabile, un container- cisterna o una cassa mobile cisterna utilizzata

principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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CLASSE DI PERICOLO

La classe di pericolo è l’insieme di tutte le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti)

caratterizzate dallo stesso pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente.

Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 le classi di pericolo considerate sono

le seguenti:

a) pericoli fisici

1) Esplosivi

2) Gas infiammabili 3) Aerosol infiammabili

4) Gas comburenti 5) Gas sotto pressione

6) Liquidi infiammabili 7) Solidi infiammabili

8) Sostanze e miscele autoreattive 9) Liquidi piroforici

10) Solidi piroforici

11) Sostanze e miscele autoriscaldanti 12) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas

infiammabili 13) Liquidi comburenti

14) Solidi comburenti 15) Perossidi organici

16) Sostanze e miscele corrosive per i metalli

b) pericoli per la salute

17) Tossicità acuta

18) Corrosione/irritazione della pelle 19) Gravi lesioni oculari / irritazione oculare

20) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 21) Mutagenicità sulle cellule germinali 22) Cancerogenicità

23) Tossicità per la riproduzione 24) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

50

25) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

26) Pericolo in caso di aspirazione

c) pericoli per l’ambiente

27) Pericoloso per l’ambiente acquatico

28) Pericoloso per lo strato di ozono

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose8 le classi di pericolo considerate sono le seguenti:

1 Materie e oggetti esplosivi

2 Gas 3 Liquidi infiammabili 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

4.2 Materie soggette ad accensione spontanea 4.3 Materie che, a contatto con l‟acqua, sviluppano gas infiammabili

5.1 Materie comburenti 5.2 Perossidi organici

6.1 Materie tossiche 6.2 Materie infettanti

7 Materiali radioattivi 8 Materie corrosive

9 Materie e oggetti pericolosi diversi

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

8 Il riferimento è alla normativa europea per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN). Nelle Raccomandazioni ONU e nelle Technical Instructions dell’ICAO le classi sono 9: ad esempio, in

esse la classe 6 comprende le classi 6.1 e 6.2 di ADR/RID/ADN che qui sono invece definite come divisioni 6.1 e 6.2; nel Codice IMDG sono definite classi sia la 6 che le 6.1 e 6.2

51

CODICE DI CLASSIFICAZIONE

Nella normativa europea per il trasporto terrestre di merci pericolose (ADR/RID/ADN), nella tabella del capitolo 3.2 contenente la lista delle merci

pericolose, per ogni rubrica è indicato, oltre alla classe (colonna 3a) e al gruppo di imballaggio (colonna 4), un codice di classificazione (colonna 3b).

Il codice di classificazione è così definito:

per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice è l’insieme del

numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità

per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice è l’insieme di un

numero ed una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose

per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, il codice è l’insieme di una o più lettere, ed eventualmente di un

numero, che identifica le caratteristiche fisiche e di pericolosità. Si noti che le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di

classificazione.

Il codice di classificazione di una merce pericolosa è un elemento di informazione necessario per stabilire:

- a quale delle categorie di trasporto indicate nella tabella 1.1.3.6.3 appartiene la

merce in questione e, di conseguenza, la quantità di merce trasportabile per unità di trasporto al di sotto della quale è prevista l’esenzione da alcune

disposizioni dell’ADR (obbligo del consulente, istruzioni scritte, ecc.)

- (solo per ADR) quali restrizioni si applicano al passaggio dei veicoli nelle

gallerie stradali, come definite nella sezione 1.9.5 dell’ADR; infatti, per ognuna delle cinque categorie alle quali sono assegnate le gallerie stradali in

relazione alle loro caratteristiche, sono indicate le tipologie di merci pericolose

TFC

52

che non possono transitare in galleria, identificate col riferimento alla classe, al

gruppo di imballaggio e al codice di classificazione

- se, con riferimento alla tabella 1.10.5, la merce è da considerarsi come merce

pericolosa ad alto rischio per la quale è quindi richiesta l’adozione di un piano di security.

Il codice di classificazione non è invece previsto nelle Raccomandazioni ONU, nel Codice IMDG e nelle ICAO Technical Instructions.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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COLLO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, per collo si intende il prodotto finale dell’operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande

imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione.

Il termine include i recipienti a pressione, come pure gli oggetti, che per la loro

dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in imbracature, gabbie o dispositivi di movimentazione.

Ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne.

Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013

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COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA

DELLE NAZIONI UNITE (ECE/ONU)

La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU o

UNECE) fu istituita nel 1947 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU insieme alle altre quattro commissioni economiche regionali (ESCAP per

l’Asia ed il Pacifico, ECLAC per l’America Latina ed i Caraibi, ECA per l’Africa e ESCWA per l’Asia Occidentale).

Alla Commissione, con sede a Ginevra, aderiscono 56 paesi: i paesi dell'Europa orientale ed occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, Israele ed alcuni stati centro-

asiatici (appartenenti alla ex-URSS).

Oltre ad incoraggiare una maggiore cooperazione economica fra gli Stati membri, la

Commissione sviluppa convenzioni, regolamenti e standard e provvede a fornire assistenza tecnica nell'ambito delle Convenzioni multilaterali regionali.

La Commissione concentra attualmente il proprio lavoro in otto settori principali: trasporti; sviluppo del commercio, industria ed impresa; statistiche; analisi

economiche; ambiente; insediamenti umani; legno e foreste; energia sostenibile

La sua struttura operativa è costituita da 6 divisioni che si occupano di: - cooperazione ed integrazione economica

- energia sostenibile - ambiente e territorio - statistiche

- commercio e foreste - trasporti

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La divisione trasporti, per lo svolgimento delle sue attività si avvale dei seguenti

gruppi di lavoro (Working Parties o WP e SubCommittees o SC), costituiti da esperti dei paesi membri:

- SC1 trasporto stradale - WP.1 sicurezza del trasporto stradale

- WP.29 armonizzazione della regolamentazione sui veicoli - SC2 trasporto ferroviario

- SC3 trasporto vie navigabili interne - WP.24 trasporto combinato

- WP.30 questioni doganali in materia di trasporto - WP.15 trasporto di merci pericolose

- WP.11 trasporto di alimenti deperibili - WP.1 tendenze ed economia

- WP.6 statistiche del trasporto I trasporti sono il settore in cui l'attività dell'ECE, con il lavoro del Comitato dei

Trasporti Interni (Inland Transport Committee) ed i suoi organi sussidiari. ha conseguito risultati più visibili e consolidati. Nel corso di una intensa e proficua

attività l'ECE è riuscita a stabilire standard di riferimento a livello continentale (in taluni casi mondiale) che hanno permesso una progressiva armonizzazione delle

norme nazionali con notevoli benefici sul piano della sicurezza e della produzione industriale. Basti citare:

- la Convenzione sul trattamento doganale dei Trasporti Internazionali delle Merci (TIR)

- gli accordi concernenti l’adozione di disposizioni tecniche uniformi per i veicoli ed i loro equipaggiamenti

- gli accordi sul traffico ed i segnali stradali Per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci pericolose, opera il gruppo

di lavoro WP.15, che è responsabile per l’aggiornamento dell’ADR e dell’ADN e (insieme al comitato Esperti RID) dell’aggiornamento armonizzato di

ADR/RID/ADN.

Inoltre la “Dangerous Goods and Special Cargoes Section” cura il lavoro di Segreteria sia per il WP.15 che per il Comitato e i SottoComitati di Esperti ONU sul

trasporto di merci pericolose e sul GHS.

Il sito ufficiale di ECE/ONU è: http://www.unece.org/ Il sito ufficiale della Sezione dedicata al trasporto di merci pericolose è:

http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

Aggiornamento del 20 agosto 2013

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CONSIGLIO DI PRUDENZA

Secondo l’articolo 2 del Regolamento 1272/2008 (CLP) il consiglio di prudenza è

una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento.

I consigli di prudenza, selezionati secondo i criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1,

fra quelli indicati nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, e formulati conformemente all'allegato IV, parte 2, del Regolamento, devono essere riportati

sull’etichetta apposta sull’imballaggio contenente le materie pericolose.

I consigli di prudenza (identificati da un codice PXXX) sono relativi a:

- indicazioni di carattere generale (per i prodotti di consumo), codici P1XX

- prevenzione (le precauzioni da adottare per evitare incidenti), codici P2XX

- reazione (le azioni da intraprendere in caso di incidente o esposizione

accidentale), codici P3XX

- conservazione (le modalità di conservazione delle materie pericolose), codici

P4XX

- smaltimento (le modalità di smaltimento), codici P5XX

P262 Evitare il contatto con gli

occhi, la pelle o gli indumenti

Il fornitore può decidere l'ordine dei consigli di prudenza sull'etichetta.

Sull'etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli.

Inserito il 19 luglio 2014

57

CONTAINER PER GAS A ELEMENTI MULTIPLI

(CGEM)

Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto

comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio.

I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: - bombole

- tubi - fusti a pressione

- pacchi di bombole - cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 450 litri

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

58

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA

SICUREZZA DEI CONTAINER

(CSC)

La Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC), predisposta dall’IMO (International Maritime Organization) è stata adottata, a livello

internazionale, nel 1972; l’Italia vi ha aderito con la legge 67/1979.

Gli obiettivi della CSC sono: 1) mantenere un livello elevato di sicurezza nella movimentazione e nel trasporto dei

container, indicando modalità di prova e requisiti 2) facilitare il trasporto internazionale dei container, fornendo una regolamentazione

uniforme a livello internazionale. La CSC ha due annessi tecnici:

- l’Annesso I include disposizioni per le prove, le ispezioni, l’approvazione e la manutenzione dei container

- l’Annesso II include requisiti di sicurezza e dettagli per l’esecuzione delle prove

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

59

COPRITOMBINO

La disponibilità di un copritombino a bordo di un veicolo che trasporti merci

pericolose, solide o liquide, delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, è richiesta dai paragrafi 5.4.3.4 (istruzioni scritte) e 8.1.5.3 dell’ADR.

L’ADR non specifica cosa sia un copritombino.

E’ tuttavia plausibile che per copritombino si intenda:

- un robusto tappetino di plastica

- un salsicciotto di materiale assorbente

di dimensioni sufficienti per essere collocati sopra o intorno ad una apertura di

drenaggio al fine di assorbire o deviare la perdita.

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

60

DESIGNAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO

La designazione ufficiale di trasporto (DUT) di una merce pericolosa è la parte della rubrica che la descrive con la maggior precisione, ed è il nome che deve essere

utilizzato anche nel documento di trasporto.

La DUT è riportata nella colonna (2) "Denominazione e descrizione" della Tabella A (Lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 in tutte le normative sul trasporto di

merci pericolose. Più precisamente la DUT è costituita dalla parte in MAIUSCOLO del testo riportato

nella colonna (2); l’eventuale testo descrittivo in minuscolo non fa parte della designazione ufficiale di trasporto, poiché serve solo a precisare il campo di

applicazione della rubrica nel caso in cui la classificazione e/o le condizioni di trasporto della materia o dell’oggetto possono essere differenti in certe condizioni.

ADESIVI contenenti un liquido infiammabile

In alcuni casi possono essere indicate più DUT per la stessa rubrica.

Per le rubriche n.a.s. (non altrimenti specificate) la DUT deve essere completata con il nome tecnico della merce: il nome tecnico deve essere un nome chimico o biologico riconosciuto o utilizzato nei testi scientifici e tecnici (non deve essere un

nome commerciale); per i pesticidi devono essere usati i nomi comuni ISO, i nomi riportati nelle linee guida dell’OMS o i nomi delle materie attive

Vedi anche “Nome tecnico”

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

61

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato da un documento di

trasporto che contenga le seguenti informazioni:

A) in questo preciso ordine:

il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”

la designazione ufficiale di trasporto, completata (se necessario) dal nome

tecnico fra parentesi

il numero del modello di etichetta (colonna 5 della lista delle merci pericolose)

che indica la classe di pericolo (ed eventuali rischi sussidiari)9

gruppo di imballaggio (ove applicabile), eventualmente preceduto dalle lettere PG

codice di restrizione gallerie

Esempio:

UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II (D/E)

B) in qualunque ordine:

numero e descrizione dei colli

quantità totale per ogni numero ONU e gruppo di imballaggio

nome e indirizzo speditore

nome e indirizzo destinatario

dichiarazioni richieste da accordi particolari

altre informazioni specifiche richieste per alcune merci

Ulteriori informazioni specifiche sono richieste per casi specifici come:

rifiuti

imballaggi di soccorso

mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti

certe classi

ecc.

9 Per gli esplosivi va indicato il codice di classificazione riportato nella colonna 3b; per i materiali radioattivi va riportato il numero 7

62

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è indicato un formulario-tipo per il

trasporto multimodale di merci pericolose. Tuttavia il documento di trasporto può essere qualunque documento di uso corrente

relativo alle merci, purché contenga le informazioni di cui sopra.

E’ inoltre consentito che il documento di trasporto sia compilato (e reso disponibile) in modalità elettronica.

Il documento di trasporto deve essere conservato per almeno tre mesi.

Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013

63

ECHA (AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE)

Il Regolamento 1907/2006 ha previsto (vedi Titolo X del Regolamento, articoli da 75 a 110) l’istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA:

European Chemical Agency), con sede ad Helsinki.

Le attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (che ha iniziato ad operare il 1 giugno 2007) consistono nel:

gestire ed attuare gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema

REACH;

garantire l'armonizzazione di tali aspetti a livello comunitario;

fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee la miglior consulenza tecnico-scientifica su questioni relative alle sostanze chimiche in ambito

REACH;

gestire documenti di orientamento su supporto informatico, strumenti software

e banche dati;

sostenere i servizi nazionali di assistenza tecnica e provvedere ai servizi di assistenza ai registranti;

rendere accessibili al pubblico informazioni sulle sostanze chimiche.

Per svolgere i suoi compiti, l’ECHA è così strutturata:

un consiglio d'amministrazione, che adotta il piano finanziario, il programma di lavoro, la relazione annuale;

un direttore esecutivo, rappresentante legale dell'Agenzia, responsabile della

gestione ed amministrazione corrente dell'Agenzia anche sul piano finanziario; risponde inoltre al consiglio d'amministrazione;

un segretariato, che assiste i comitati e il forum, si occupa delle procedure di registrazione e valutazione e provvede a elaborare orientamenti, aggiornare le

banche dati e fornire informazioni;

un comitato degli Stati membri, che risolve le divergenze d'opinione in

merito ai progetti di decisione dell'Agenzia o degli Stati membri e presenta

proposte per l'identificazione di sostanze estremamente problematiche;

64

un comitato di valutazione dei rischi, che elabora pareri sulla valutazione,

sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione, sulla

classificazione ed etichettatura;

un comitato di analisi socio-economica, che elabora pareri sulle domande di

autorizzazione, sulle proposte di restrizione e sulle questioni relative all'impatto socio-economico degli interventi legislativi proposti;

un forum per le questioni relative all'applicazione della normativa, incaricato

di coordinare una rete delle autorità nazionali competenti in materia;

una commissione di ricorso, che si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni

dell'Agenzia.

Il sito ufficiale dell’ECHA è: http://echa.europa.eu/

Aggiornamento del 20 agosto 2013

65

EQUIPAGGIO DI UN VEICOLO

Il membro dell’equipaggio (di un veicolo) è definito, nella sezione 1.2.1 dell’ADR, come:

Un conducente o ogni altra persona accompagnante il conducente per

motivi di sicurezza, di security, di formazione o di esercizio

Si ricorda, a tale proposito, che, come prescritto al paragrafo 8.3.1 dell’ADR, è vietato trasportare passeggeri sui veicoli che trasportano merci pericolose, sui quali

possono quindi essere presenti solo membri dell’equipaggio come sopra definiti.

I membri dell’equipaggio di un veicolo che trasporta merci pericolose devono aver ricevuto la necessaria formazione prevista dai capitoli 1.3 e 6.2 dell’ADR.

Inserito il 2 gennaio 2015

66

ESPLOSIVI

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, sono classificati come esplosivi (classe 1):

- le materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una

velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze. - le materie pirotecniche, cioè le materie o miscele di materie destinate a

produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche,

autosostentantesi, non detonanti. - gli oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.

- le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un

effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico

Non sono classificati come esplosivi: - le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare

una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri - le materie esplosive bagnate con acqua o alcol (il cui tenore in acqua o alcol

supera i valori limite indicati) e quelle contenenti plastificanti, che, di conseguenza, perdono le proprietà esplosive e sono quindi assegnate alle classi

3, 4.1 o 5.2 - i dispositivi contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola

o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per

incidente nel corso del trasporto non comporterebbero alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o

di calore o forte scoppio

Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati a una delle sei divisioni (da 1.1 a 1.6) sottoponendo la sostanza, la miscela o l’articolo a prove

sperimentali (previste dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose e dettagliate nel Manuale delle prove e dei criteri) e ad uno dei tredici (da A a S)

gruppi di compatibilità sulla base di considerazioni empiriche.

67

L’insieme del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità

costituisce il codice di classificazione. Per quanto riguarda le prove sperimentali va ricordato che in genere esse vengono

effettuate con gli esplosivi contenuti in un imballaggio: nel caso in cui gli esplosivi siano non imballati o vengano imballati in un imballaggio diverso da quello utilizzato

per la prova, è necessario ripetere le prove necessarie per una nuova classificazione.

Può essere utile ricordare che una sostanza o una miscela non è classificata come esplosiva:

- se la molecola non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà esplosive10

- se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive e comprendenti ossigeno, ma il bilancio d’ossigeno calcolato11 è inferiore a –

200 - se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene

gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione

esotermica è inferiore a 500 J/g e la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è inferiore a 500° C

- se, per le miscele di sostanze comburenti inorganiche con materie organiche, la concentrazione della sostanza comburente inorganica è:

• inferiore al 15 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 1 o 2;

• inferiore al 30 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 3.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

10 Esempi di gruppi che possono indicare proprietà esplosive, che figurano nella tabella A6.1 dell'appendice 6 del

Manuale delle prove e dei criteri (supplemento alle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose):

- C-C insaturo

- C-metallo, N-metallo

- Atomi di N contigui

- Atomi di O contigui

- N-O

- N alogeni

- alogeni

11 Il bilancio d’ossigeno è calcolato per la reazione chimica:

CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O

utilizzando la formula:

bilancio d’ossigeno = - 1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecolare;

68

FATTORE DI BIOCONCENTRAZIONE

Il fattore di bioconcentrazione (BCF: BioConcentration Factor) è il rapporto tra la

concentrazione di una sostanza in un organismo e la sua concentrazione nell’acqua in

una situazione di equilibrio.

Quindi BCF = Co / Cw

dove:

Co è la concentrazione della sostanza nell’organismo, espressa in mg/kg di

peso umido

Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l

Il fattore di bioconcentrazione è una delle caratteristiche che vengono prese in considerazione ai fini della valutazione se una sostanza debba o meno essere

classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico in categoria Cronica 1 o Cronica 2, quando non esistano dati sulla tossicità cronica.

69

Qualora non sia disponibile il dato sul fattore di bioconcentrazione, si fa riferimento

al valore del logaritmo del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, cioè al log Kow, dove:

Kow = Co / Cw

Co è la concentrazione della sostanza nell’ottanolo, espressa in mg/l

Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l

quando si è in condizioni di equilibrio

Inserito il 21 giugno 2014

70

FUOCHI PIROTECNICI

I fuochi pirotecnici sono articoli contenenti materie pirotecniche (materie o miscele

destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche,

autosostentantesi, non detonanti).

In genere i fuochi pirotecnici sono costituiti da un involucro esterno di cartone, all’interno del quale sono collocate palline di polvere nera e composti chimici (che

conferiscono l’effetto luminoso desiderato) e una carica di polvere nera che, dopo il lancio (che si effettua anch’esso grazie ad una carica di polvere nera) esplode

proiettando in varie direzioni le palline che, esplodendo, producono gli effetti desiderati.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i fuochi pirotecnici sono

classificati fra gli esplosivi (Classe 1) e possono appartenere alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, gruppo di compatibilità G, e alla divisione 1.4, gruppo di compatibilità G o S: su tale base vengono quindi assegnati alle rubriche UN 0333, UN 0334, UN 0335,

UN 0336, UN 0337.

L’assegnazione di un fuoco pirotecnico ad una divisione deve basarsi sui criteri e sulle prove stabiliti nel Manuale di prove e criteri dell’ONU, mentre l’assegnazione

del gruppo di compatibilità è basata su considerazioni empiriche. Tuttavia, poiché nel caso di fuochi pirotecnici si tratta di oggetti tra loro molto diversi,

e non sempre si dispone di laboratori per effettuare le prove, la classificazione può anche essere realizzata facendo riferimento ad una tabella di classificazione di

“default” dei fuochi pirotecnici (riportata nelle diverse normative intermodali e modali sul trasporto di merci pericolose).

71

E’comunque richiesto che la classificazione sia approvata dall’autorità competente.

In Italia il Ministero dei trasporti ha autorizzato l’Istituto militare propellenti dell'Agenzia industria difesa a procedere alla classificazione dei fuochi pirotecnici.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

72

FUSTO

Il fusto è un imballaggio a fondo piatto o convesso, di acciaio, alluminio, altro metallo, cartone, plastica, legno compensato.

Può avere una forma cilindrica, oppure altre forme quali: una sezione circolare con la parte superiore conica o essere a forma di secchio.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di fusto, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio:

1A1 Acciaio con coperchio non amovibile

1A2 Acciaio con coperchio amovibile 1B1 Alluminio con coperchio non amovibile

1B2 Alluminio con coperchio amovibile 1D Legno compensato

1G Cartone 1H1 Plastica con coperchio non amovibile 1H2 Plastica con coperchio amovibile

1N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile 1N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile

Non rientrano nella definizione di fusto: - taniche

- fusti a pressione

Aggiornamento del 22 agosto 2013

73

GAS

1. Generalità

Per gas si intende una materia che: i) a 50° C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa; o

ii) è completamente gassosa a 20 ° C alla pressione standard di 101,3 kPa.

Vedi anche “aerosol”

2. La classificazione per il trasporto

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose i gas sono identificati con la classe 2 di pericolosità.

In relazione alle loro caratteristiche fisiche si distinguono:

- Gas compressi: gas che, imballati sotto pressione, sono interamente gassosi a – 50° C; sono compresi tutti i gas aventi una temperatura critica ≤ − 50° C

- Gas liquefatti: gas che, imballati sotto pressione, sono parzialmente liquidi a temperature superiori a – 50° C. Si distinguono:

i) gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi una temperatura critica compresa tra – 50° C e + 65° C

ii) gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi una temperatura critica superiore a + 65° C

- Gas liquefatti refrigerati: gas che, imballati, sono parzialmente liquidi a

causa della bassa temperatura

74

- Gas disciolti: gas che, imballati, sono disciolti in un solvente in fase liquida.

In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità si distinguono:

Gas asfissianti Gas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono

l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera.

Gas infiammabili Gas che, a una temperatura di 20°C e alla pressione standard di 101,3 kPa:

(a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria

oppure (b) hanno un campo d’infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali

qualunque sia il loro limite inferiore d’infiammabilità.

Gas comburenti

Gas che possono, in genere per apporto d’ossigeno, causare o favorire, più dell’aria, la combustione di altre materie. Essi sono gas puri o miscele di gas con un potere

comburente, determinato secondo un metodo definito nella norma ISO 10156:1996 o ISO 10156-2:2005, superiore al 23,5%.

Gas tossici

Gas che: (a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l’uomo al punto di presentare un

pericolo per la salute oppure

(b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l‟uomo perché la loro CL50 per

tossicità acuta è inferiore o uguale a 5.000 ml/m³ (ppm)

Gas corrosivi I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro

corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività. .

3. La classificazione GHS e Regolamento 1272/2008

Per quanto riguarda invece il GHS e il Regolamento 1272/2008, si distinguono:

75

- Gas sotto pressione che corrispondono all’insieme dei gas compressi, gas

liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti della normativa sul trasporto

- Gas infiammabili Le caratteristiche che definiscono i gas infiammabili sono le stesse della normativa

sul trasporto. E’ da notare però che la classe “gas infiammabili” comprende anche i gas

chimicamente instabili che sono definiti come i gas che tendono a reagire pericolosamente, anche in assenza di aria o ossigeno, con conseguente

decomposizione e produzione di elevate temperature e/o pressioni. Nonostante i metodi di prova per la classificazione dei gas chimicamente instabili siano contenuti

nella sezione 35 del Manuale delle prove e dei criteri, tali gas non sono considerati nella normativa sul trasporto di merci pericolose.

- Gas comburenti Le caratteristiche che definiscono i gas comburenti sono le stesse della normativa sul

trasporto.

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 non sono presenti le classi gas tossici e gas corrosivi, dal momento che i criteri per la classificazione nelle classi di pericolo

concernenti la salute delle persone (tossicità, corrosività, cancerogenicità, ecc.) sono validi anche per i gas.

Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013

76

GRUPPO DI IMBALLAGGIO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, le materie (sostanze, soluzioni,

rifiuti) classificate in una classe di pericolo (diversa dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7) sono assegnate ad un gruppo di imballaggio in funzione del grado di pericolo che

presentano secondo lo schema seguente:

Gruppo d’imballaggio I: materie molto pericolose

Gruppo d’imballaggio II: materie mediamente pericolose

Gruppo d’imballaggio III: materie debolmente pericolose

L’articolazione in funzione del grado di pericolo è invece - in divisioni per la classe 1

- in divisioni per la classe 2 (secondo le Raccomandazioni ONU, il

Codice IMDG e le ICAO T.I.) e in gruppi per ADR/RID/ADN

- in tipi per la classe 5.2 - in categorie per la classe 6.2

- in specifiche tipologie per la classe 7

Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 invece l’ articolazione delle classi, in base

alla diversa gravità del pericolo, è in categorie di pericolo.

vedi anche “Categoria di pericolo”

Aggiornamento verificato il 30 agosto 2013

77

IMBALLAGGIO

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, per imballaggio si intende:

uno più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza.

Rientrano nella definizione di imballaggio anche i “grandi imballaggi” e gli “IBC

(contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa)”

Per gli imballaggi veri e propri (per grandi imballaggi e IBC vedi le specifiche definizioni) sono previsti i seguenti tipi:

1 fusto 2 (riservato)

3 tanica 4 cassa

5 sacco 6 imballaggio composito

7 (riservato) 0 imballaggio metallico leggero

Il materiale con cui è realizzato l’imballaggio è indicato con le seguenti lettere:

A acciaio

B alluminio C legno naturale D legno compensato

F legno ricostituito G cartone

H plastica L materia tessile

M carta multifoglio N metallo (diverso dall’acciaio e dall’alluminio)

P vetro, porcellana o grès

78

Su tali basi gli imballaggi da utilizzare per il trasporto delle merci pericolose sono i seguenti

Imballaggi singoli

Genere Materiale Categoria Codice

1. Fusti

A. Acciaio con coperchio non amovibile 1A1

con coperchio amovibile 1A2

B. Alluminio con coperchio non amovibile 1B1

con coperchio amovibile 1B2

D. Legno compensato 1D

G. Cartone 1G

H. Plastica con coperchio non amovibile 1H1

con coperchio amovibile 1H2

N. Metallo (diverso dall’acciaio o dall’alluminio)

con coperchio non amovibile

1N1

con coperchio amovibile 1N2

2. (Riservato)

3. Taniche A. Acciaio con coperchio non amovibile 3A1

con coperchio amovibile 3A2

B. Alluminio con coperchio non amovibile 3B1

con coperchio amovibile 3B2

H. Plastica con coperchio non amovibile 3H1

con coperchio amovibile 3H2

4. Casse A. Acciaio 4A

B. Alluminio 4B

C. Legno naturale ordinarie 4C1

a pannelli a tenuta di polveri 4C2

D. Legno compensato 4D

F. Legno ricostituito 4F

G. Cartone 4G

H. Plastica espansa 4H1

rigida 4H2

N. Metallo (diverso

dall’acciaio o dall’alluminio)

4N

5. Sacchi H. Tessuto di plastica senza fodera né rivestimento interno 5H1

a tenuta di polveri 5H2

resistenti all’acqua 5H3

H. Pellicola di plastica 5H4

L. Materia tessile senza fodera né rivestimento interno 5L1

a tenuta di polveri 5L2

resistenti all’acqua 5L3

M. Carta multifoglio 5M1

multifoglio, resistenti all’acqua 5M2

79

Imballaggi compositi

Materiale Categoria Codice

H. Recipiente di materia plastica con un fusto esterno di acciaio 6HA1

una gabbia o cassa esterna di acciaio 6HA2

un fusto esterno di alluminio 6HB1

una gabbia o cassa esterna di alluminio 6HB2

una cassa esterna di legno 6HC

un fusto esterno di legno compensato 6HD1

una cassa esterna di legno compensato 6HD2

un fusto esterno di cartone 6HG1

una cassa esterna di cartone 6HG2

un fusto esterno di plastica 6HH1

una cassa esterna di plastica rigida 6HH2

P. Recipiente di vetro, porcellana o grès

con

un fusto esterno di acciaio 6PA1

una gabbia o cassa esterna di acciaio 6PA2

un fusto esterno di alluminio 6PB1

una gabbia o cassa esterna di alluminio 6PB2

una cassa esterna di legno 6PC

un fusto esterno di legno compensato 6PD1

una cesta esterna di vimini 6PD2

un fusto esterno di cartone 6PG1

una cassa esterna di cartone 6PG2

un imballaggio esterno di plastica espansa

6PH1

un imballaggio esterno di plastica rigida 6PH2

Imballaggi metallici leggeri

Materiale Categoria Codice

A. Acciaio con coperchio non amovibile OA1

con coperchio amovibile OA2

Aggiornamento del 23 settembre 2013

80

IMBALLAGGIO IN COMUNE

Per imballaggio in comune (da non confondere con il carico in comune) si intende la

sistemazione all’interno di un unico imballaggio esterno di imballaggi interni contenenti diverse merci pericolose o diverse merci pericolose e non pericolose. Naturalmente vale la prescrizione generale che le merci non devono reagire

pericolosamente fra loro.

Si tratta dunque di un imballaggio combinato che, oltre a soddisfare le disposizioni generali previste alle sottosezioni 4.1.1.5 e 4.1.1.6 di ADR/RID, deve comunque

rispondere alle caratteristiche indicate nelle istruzioni di imballaggio applicabili alle merci pericolose contenute.

Inoltre, per alcune merci pericolose si applicano, ove indicate nella colonna 9 (b) della lista delle merci pericolose, le disposizioni speciali MP, il cui elenco è riportato

nella sezione 4.1.10.

Vedi anche “Carico in comune”

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

81

IMPRESA

Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN l’impresa è definita come segue:

Impresa:, ogni persona fisica, ogni persona giuridica con

o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di

lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o

che dipenda da un’autorità avente questa personalità;

Nel Codice civile italiano non è presente una definizione di “impresa”: tuttavia essa può essere ricavata dalla seguente definizione di “imprenditore” contenuta

nell’articolo 2082:

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (articoli 2555, 2565) al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi (articoli 2135, 2195).

Ne deriva dunque che l’impresa, sotto il profilo giuridico italiano, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o di servizi.

La definizione adottata da ADR/RID/ADN è dunque più ampia di quella deducibile dalle norme del Codice civile italiano, dal momento che vi ricomprende ogni persona

fisica o giuridica, anche senza scopo di lucro, mentre appunto il Codice civile italiano limita la definizione all’esercizio di un’attività economica (e quindi a scopo di lucro).

82

Inoltre la definizione di ADR/RID/ADN copre anche gli organismi pubblici che, in

genere, non operano a scopo di lucro.

Per ADR/RID/ADN dunque chiunque esercita un’attività connessa al trasporto di merci pericolose (e quindi chiunque spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc., merci

pericolose), anche se non ne ricava un guadagno (e non è quindi un imprenditore, cioè il titolare di un’impresa) è soggetto (salvo le previste esenzioni) alle disposizioni

di ADR/RID/ADN.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

83

INDICAZIONE DI PERICOLO

Secondo il Regolamento 1272/2008 l’indicazione di pericolo è una frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (l’indicazione di pericolo è

l’equivalente delle frasi di rischio della direttiva 67/548/CE)

Nella parte 1 dell’allegato III al Regolamento 1272/2008 sono riportate le indicazioni di pericolo in tutte le lingue dell’Unione Europea.

Le indicazioni di pericolo sono indicate con i seguenti codici alfanumerici:

H2… per i pericoli fisici H3... per i pericoli per la salute

H4... per i pericoli per l’ambiente

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

84

ISTRUZIONI SCRITTE

Le istruzioni scritte previste dalla normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose (ADR, RID e ADN) sono un documento standard di 4 pagine, contenente

i provvedimenti da adottare in caso di incidente (diversificati a seconda che si tratti di trasporto stradale, trasporto ferroviario o trasporto per vie navigabili interne).

Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore, rispettivamente all’equipaggio del veicolo, al personale addetto alla condotta del treno, al capitano

del natante, in una lingua che può essere da essi compresa.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

85

LEGA

Nel quadro della definizione dei prodotti chimici, la lega è definita come un materiale

metallico, omogeneo su scala macroscopico, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi

meccanici.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

86

LIQUIDI INFIAMMABILI

1. GHS

Secondo il GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non

superiore a 93°C.

I liquidi infiammabili sono classificati in 4 categorie.

Categoria Criterio di classificazione

1

Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione ≤

35°C

2

Punto di infiammabilità < 23°C e

punto iniziale di ebollizione > 35°C

3

Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C

4

Punto di infiammabilità > 60°C e ≤ 93°C

I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di

infiammabilità è compreso fra 55oC e 75oC possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.

I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC e non superiore a 60°C

possono essere considerati non infiammabili per alcune specifiche regolamentazioni se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di

merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

I liquidi infiammabili viscosi possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.

87

2. Regolamento 1272/2008

Secondo il Regolamento 1272/2008 un liquido infiammabile è un liquido con un

punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

I liquidi infiammabili sono classificati in 3 categorie.

Categoria Criterio di classificazione

1

Punto di infiammabilità < 23°C e

punto iniziale di ebollizione ≤ 35°C

2

Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione >

35°C

3

Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C

I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di

infiammabilità è ≥ 55 oC e ≤ 75oC possono essere considerati come appartenenti alla

categoria 3.

Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 oC se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento

della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

3. Normativa trasporto merci pericolose

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

I liquidi infiammabili sono assegnati a uno dei tre gruppi di imballaggio

88

Gruppo di

imballaggio

Punto di infiammabilità

Punto iniziale di ebollizione

I

≤ 35°C

II

< 23°C

> 35°C

III

≥ 23°C e ≤ 60°C

> 35°C

Il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento, il cui punto di infiammabilità è superiore a 60oC, ma non superiore a 100°C, sono liquidi

infiammabili.

I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC sono considerati non infiammabili se non mantengono la combustione secondo i criteri della sottosezione

32.5.2 della parte III, del Manuale delle prove e dei criteri. Gli stessi sono però classificati come liquidi infiammabili se trasportati a clado ad una temperatura eguale

o superiore al loro punto di infiammabilità.

I liquidi infiammabili viscosi possono essere assegnati al gruppo di imballaggio III solo a determinate condizioni.

Sono inoltre classificati come liquidi infiammabili: - le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, con punto di infiammabilità

superiore a 60°C, trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto di infiammabilità

- gli esplosivi liquidi desensibilizzati

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

89

LIQUIDO

Per liquido si intende una materia che, a 50°C, ha una pressione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20°C alla pressione

standard di 101,3 kPa e che: (a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa

oppure (b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90

oppure (c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della

fluidità (prova del penetrometro) descritta nella sezione 2.3.4 dell’ADR;

Il punto c), pur essendo presente nella definizione di liquido contenuta nel GH, non è

invece contenuta nel Regolamento 1272/2008.

Nel caso di trasporto in cisterna, è considerato come “trasporto allo stato liquido”: - il trasporto di liquidi secondo la definizione di cui sopra

oppure - il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

90

MEMU

L’acronimo inglese MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) definisce ( vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) una unità, o un veicolo montato con una unità, per

la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina. L’unità è composta da differenti contenitori per il

trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può comportare compartimenti speciali per gli

esplosivi imballati.

NOTA: Anche se la definizione di MEMU contiene i termini “per la fabbricazione di

esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina”, le disposizioni ADR/RID/ADN per

le MEMU si applicano soltanto al trasporto e non alla fabbricazione di esplosivi o al caricamento di esplosivi nei fori da mina.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

91

MERCI PERICOLOSE

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera b) dell’ADR ( e ribadito poi nella definizione contenuta nella sezione 1.2.1), le merci pericolose sono le materie e gli

oggetti di cui gli Allegati A e B (dell’ADR) vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni.

L’intento di questa definizione è quello di stabilire che le merci pericolose sono

quelle merci per le quali sono stabilite specifiche disposizioni per il loro trasporto (dall’ADR) o che sono talmente pericolose da non poterne consentire il trasporto.

Al paragrafo 2.1.1.1 sono quindi individuate le 13 classi di merci pericolose, per le

quali, nel capitolo 2, sono riportati i principi generali di classificazione.

Analoghe definizioni sono riportate nell’ADN (trasporto per vie navigabili interne) e nel RID (trasporto ferroviario).

Per quanto riguarda il Codice IMDG (trasporto marittimo), secondo quanto stabilito

dalla Regola 1 della Parte A del Capitolo VII della Convenzione SOLAS, le merci pericolose sono le sostanze, i materiali e gli oggetti coperti dal Codice IMDG, che, al

paragrafo 2.0.1.1, individua (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.

Per quanto riguarda le ICAO T.I. (l trasporto aereo), secondo quanto stabilito

nell’Annesso 18 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (e ribadito poi nella Parte, capitolo 3 delle ICAO T.I.), le merci pericolose sono gli oggetti o materie

capaci di porre a rischio la salute, la sicurezza, la proprietà o l’ambiente, e che sono presenti nella lista delle merci pericolose delle ICAO T.I. o sono classificate in accordo con esse.

Nella sezione 2 del capitolo introduttivo della parte 2 delle ICAO T.I. sono individuate (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad

ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

92

MONOMERO

Secondo il Regolamento 1272/2008, un monomero è una sostanza in grado di

formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per

quel particolare processo

Esempio di monomero:

il cloruro di vinile dal quale si ottiene il PVC

Vedi anche “Polimero”

Inserito il 21 settembre 2014

93

NAVE RO–RO

La nave ro-ro (o nave roll-on/roll-off) è una nave che ha uno o più ponti, chiusi o aperti, normalmente non suddivisi ed in genere estesi per l’intera lunghezza della

nave, a bordo della quale le merci (in colli o alla rinfusa, dentro o sopra veicoli stradali, incluse le autocisterne, rimorchi, container, pallet, cisterne smontabili o

mobili, o dentro o sopra unità merci o altri recipienti) possono essere caricate e scaricate, normalmente in direzione orizzontale.

Aggiornamento del 19 dicembre 2013

94

NUMERO CAS

Il numero CAS è un numero che individua in maniera univoca una sostanza.

Il numero CAS viene assegnato dal Chemical Abstracts Service (CAS) della American Chemical Society.

1333-74-0 Il numero CAS dell’idrogeno

E’ costituito da tre gruppi di numeri, separati da trattini:

- il primo gruppo è costituito da più numeri, fino a sei - il secondo gruppo è costituito da due numeri

- il terzo gruppo è costituito da un numero, che è solo un codice di controllo

I numeri sono assegnati in ordine progressivo, sulla base delle richieste di

assegnazione, e quindi non hanno alcun significato chimico.

Inserito il 7 settembre 2014

95

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

ADR/RID/ADN richiedono che, nel caso di trasporto di merci pericolose in cisterna o

alla rinfusa, i pannelli arancio che devono essere apposti sulle unità di trasporto contengano il numero di identificazione del pericolo

Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o tre cifre. Generalmente

le cifre indicano i seguenti pericoli: 2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica

3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante 4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante

5 Comburenza (favorisce l’incendio) 6 Tossicità o pericolo d’infezione

7 Radioattività 8 Corrosività

9 Pericolo di violenta reazione spontanea Il raddoppio di una cifra indica un’intensificazione di quel particolare pericolo.

Quando il pericolo di una merce può essere adeguatamente indicato da una sola cifra,

tale cifra deve essere completata da uno zero .

Quando il numero d’identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò significa che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua.

Per le materie della classe 1, deve essere utilizzato come numero di identificazione

del pericolo il codice di classificazione composto dal numero della divisione e dalla lettera del gruppo di compatibilità.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

30

96

OCSE (OECD)

L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development), fu fondata 50 anni fa con l’obiettivo di promuovere politiche atte a migliorare il benessere

economico e sociale nel mondo.

Attualmente ne fanno parte 34 paesi, tra i quali la maggior parte dei paesi più

sviluppati (Italia compresa), anche se ancora non ne fanno parte paesi come la Cina, l’India, il Brasile, il Sud-Africa (i famosi “BRICS”).

Con riferimento alle problematiche delle materie pericolose l’OCSE ha un ruolo

leader nella predisposizione di linee guida per le prove sui prodotti chimici al fine di valutarne le caratteristiche di pericolosità con riferimento alle proprietà chimico/fisiche, agli effetti sulla salute e sull’ambiente.

Tali linee guida sono prese a riferimento (anche se non unico) sia nel GHS, e quindi nel Regolamento 1272/2008, che nella normativa sul trasporto di merci pericolose.

Inoltre l’OCSE ha l’incarico di predisporre proposte in materia di classificazione delle sostanze e miscele pericolose per la salute e per l’ambiente al SottoComitato di

esperti ONU sul GHS.

Il sito ufficiale dell’OCSE è: http://www.oecd.org/

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

97

OMS (WHO)

L’OMS, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (in inglese WHO: World Health

Organization), fu fondata il 7 Aprile 1948 con l’obiettivo di dirigere e coordinare il sistema sanitario internazionale.

Ha sede a Ginevra e vi aderiscono 193 paesi.

Con riferimento alle problematiche delle sostanze pericolose, l’OMS ha avuto un ruolo guida nella definizione delle caratteristiche e dei criteri di classificazione delle

materie infettanti e nella predisposizione delle liste indicative delle materie infettanti classificabili nelle Categorie A e B, così come riportate nella normativa sul trasporto

di merci pericolose.

Il sito ufficiale dell’OMS è: http://www.who.int/en/

Inserito il 17 settembre 2013

98

ORGANISMI E MICRORGANISMI

GENETICAMENTE MODIFICATI

Gli OGM e i MOGM, cioè gli organismi e i microrganismi geneticamente modificati, sono definiti come organismi e microrganismi nei quali il materiale

genetico è stato volontariamente modificato mediante l’ingegneria genetica in un modo che non si riscontra in natura.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, essi possono essere

classificati: - come materie tossiche (classe 6.1) o materie infettanti (classe 6.2) se

rispondono alle caratteristiche di tali classi - come materie pericolose diverse (classe 9), se non rispondono alle

caratteristiche delle classi 6.1 o 6.2: in tal caso sono assegnati alla rubrica UN 3245

Tuttavia, se le autorità competenti ne autorizzano l’utilizzo, gli OGM e i MOGM

sono esenti dalle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose. Per quanto riguarda il caso particolare di animali vivi geneticamente modificati, essi

devono essere trasportati seguendo i termini e le condizioni delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

99

PEROSSIDI ORGANICI

I perossidi organici sono materie organiche che contengono la struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei derivati del perossido

d'idrogeno, nei quali uno o due atomi d'idrogeno sono sostituiti da radicali organici.

I perossidi organici sono materie soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può innescare per effetto del

calore, di sfregamento, d’urti o di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, ammine). La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la

composizione del perossido organico. La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o

nocivi. Alcuni perossidi organici devono essere trasportati con un controllo della

temperatura. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva, soprattutto

in condizioni di confinamento. Questa caratteristica può essere modificata mediante l'aggiunta di diluenti o l'impiego di imballaggi appropriati.

Numerosi perossidi organici bruciano violentemente. Deve essere evitato il contatto dei perossidi organici con gli occhi.

Alcuni perossidi organici provocano lesioni gravi alla cornea, anche dopo un contatto di breve durata, o sono corrosivi per la pelle.

Nella normativa sul trasporto i perossidi organici sono assegnati alla classe 5.2.

La classificazione dei perossidi organici deve essere effettuata sulla base dei risultati delle prove effettuate sui perossidi stessi: tali prove sono descritte nel Manuale delle

prove e dei criteri e concernono le caratteristiche di esplosività e di detonazione. I risultati di tali prove consentono l’assegnazione di un perossido organico ad uno dei

7 tipi previsti (dal tipo A al tipo G).

100

Un’altra caratteristica che deve essere considerata ai fini della classificazione per il

trasporto è quella della necessità o meno di un controllo della temperatura. Tale necessità viene determinata in base ai valori della temperatura critica e della

temperatura di regolazione, che a loro volta sono calcolate a partire dalla TDAA, definita come la più bassa temperatura alla quale si può verificare una

decomposizione autoaccelerata di una materia nell'imballaggio utilizzato durante il trasporto

Sono esenti dalle disposizioni sul trasporto di merci pericolose:

- i perossidi organici del tipo G

- le miscele con perossidi organici contenenti:

a) non più dell'1,0% d'ossigeno attivo da perossidi organici quando

contengano al massimo l'1,0% di perossido d'idrogeno;

b) non più dello 0,5% d'ossigeno attivo da perossidi organici quando

contengano più del 1,0% ma al massimo il 7,0% di perossido d'idrogeno.

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

Il tenore d'ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è dato dalla formula:

16 x (ni x ci/mi), dove:

ni = numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico i-esimo ci = concentrazione (% in massa) del perossido organico i-esimo; e mi = massa molecolare del perossido organico i-esimo.

101

PILA A COMBUSTIBILE

La pila a combustibile è un dispositivo elettrochimico che converte l’energia chimica di un combustibile in energia elettrica, calore e prodotti della reazione.

La pila a combustibile è solo un convertitore. L'energia è immagazzinata al di fuori di

essa in una cartuccia (vedi cartuccia per pila a combustibile). Di conseguenza la pila a combustibile, se priva della cartuccia, non è una merce

pericolosa.

Vedi anche “Alimentatore a pila a combustibile”e “Cartuccia per pila a combustibile”

Aggiornamento del 3 gennaio 2014

102

PITTOGRAMMA

Il pittogramma è una composizione grafica che include un simbolo ed altri elementi

grafici quali bordo, motivo, colori, con l’obiettivo di trasmettere specifiche informazioni.

Questa definizione è propria del sistema GHS, recepito anche dal Regolamento

1272/2008.

Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, il pittogramma

come sopra definito è invece denominato “etichetta” o “marchio”

Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013

103

POLIMERO

Per polimero si intende una molecola con elevato peso molecolare costituita da un gran numero di gruppi molecolari uguali o diversi uniti da un legame covalente.

Nei Regolamenti 1907/2006 e 1272/2008 viene data la seguente definizione di

polimero: Una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di

unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a

differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende: a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o

altro reagente; b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso

molecolare. Nel contesto di questa definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma

sottoposta a reazione di un monomero in un polimero

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

104

POLVERE

Anche se la normativa sul trasporto di merci pericolose fa riferimento, in molte parti

alle polveri (in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, per alcuni dei quali viene richiesto esplicitamente che siano “a prova di polveri”), tale termine non è

definito.

Una definizione di polveri è invece contenuta nel Regolamento 1272/2008, nel quale, nella nota c) alla tabella 3.1.1. dell’Allegato 1, le polveri vengono definite come:

particelle solide di una sostanza o di una miscela in sospensione in un

gas (generalmente l’aria).

Nella stessa nota viene inoltre precisato che la dimensione delle particelle di polvere varia generalmente da meno di 1 μm a circa 100 μm.

polverimetro

Va inoltre notato che, nella normativa sul trasporto di merci pericolose non vi è alcun

riferimento ad uno standard di prova per la verifica della tenuta alle polveri.

Inserito il 3 gennaio 2015

105

PRINCIPI PONTE

Il Regolamento 1272/2008 e il GHS prevedono che, per la classificazione di miscele per le quali non siano disponibili dati sperimentali, ma esistano dati sufficienti su miscele analoghe, sia possibile procedere applicando i principi ponte, basati sulle

analogie fra le miscele e qui di seguito illustrati.

1. Diluizione

Se una miscela è diluita con una sostanza appartenente a una categoria di pericolo

equivalente o inferiore a quella del componente meno pericoloso e che non altera la classificazione degli altri componenti, la nuova miscela è classificata come

equivalente alla miscela originale 2. Lotti di fabbricazione

La categoria di pericolo di un lotto di fabbricazione di una miscela può essere

considerata sostanzialmente equivalente a quella di un altro lotto dello stesso prodotto commerciale, fabbricato dallo stesso fornitore o sotto il suo controllo, a meno che vi

sia ragione di ritenere che vi sono variazioni significative tali da modificare la classificazione del pericolo del lotto.

3. Concentrazione di miscele altamente pericolose

Se una miscela è classificata nella categoria o sottocategoria di pericolo più elevata e

la concentrazione dei componenti della miscela appartenenti a tale categoria o sottocategoria è aumentata, la nuova miscela è classificata in tale categoria o

sottocategoria.

106

4. Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità

Nel caso di tre miscele (A, B e C) i cui componenti sono sostanze pericolose

identiche. le miscele A e B appartengono alla stessa categoria di pericolo e la miscela C contiene come componenti le stesse sostanze pericolose in concentrazioni

intermedie rispetto alle concentrazioni delle miscele A e B, la miscela C è considerata appartenente alla stessa categoria di pericolo delle miscele A e B.

5. Miscele sostanzialmente simili

Nel caso di due miscele i) e ii), contenenti ciascuna due componenti:

i) A + B ii) C + B

se la concentrazione del componente B è essenzialmente la stessa in entrambe le miscele, la concentrazione del componente A nella miscela i) è uguale a quella del componente C nella miscela ii), A e C appartengono alla stessa categoria di pericolo,

e la miscela i) è già classificata in una particolare classe di pericolo, la miscela ii) è classificata nella stessa categoria di pericolo.

E’ da notare che al momento, nella normativa sul trasporto delle merci pericolose,

l’applicazione dei principi ponte è esplicitamente menzionata solo per le materie pericolose per l’ambiente acquatico.

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

107

PUNTO DI INFIAMMABILITA’

Il punto di infiammabilità è la temperatura più bassa (alla pressione standard di

101,3 kPa) di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l’aria una miscela infiammabile.

Il punto di infiammabilità deve essere determinato utilizzando i metodi descritti in

uno dei numerosi standard ISO, ASTM, ecc.

La determinazione del punto di infiammabilità è rilevante, insieme al punto di

ebollizione, per stabilire a quale gruppo di imballaggio (normativa trasporto merci pericolose) o a quale categoria (GHS e Regolamento 1272/2008) una materia

(sostanza o miscela) liquida infiammabile deve essere assegnata.

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

108

(Q)SAR

(Q)SAR (Quantitative Structure Activity Relationship) è la relazione (quantitativa) fra la struttura chimica di una molecola e la sua attività biologica.

Si tratta di una metodologia basata su modelli matematici che mette in relazione la misura quantitativa di una caratteristica strutturale di un prodotto chimico (ad

esempio, una sua proprietà chimico fisica) con l’effetto biologico che la caratterizza.

Viene utilizzata per predirre l’effetto biologico (e quindi le caratteristiche e il grado

di pericolosità) di nuovi prodotti chimici. La (Q)SAR viene citata esplicitamente nei Regolamenti 1907/2006 e 1272/2008

come uno dei metodi utilizzabili per la valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana di una sostanza.

vedi anche SAR

Aggiornamento verificato il 23 settembre 2013

109

RACCOMANDAZIONI ONU

SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Il trasporto di merci, compreso quello delle merci pericolose, è un’attività che sempre di più si caratterizza per essere di natura internazionale ed intermodale. La sua

regolamentazione non può quindi che collocarsi a livello internazionale ed avere una valenza intermodale.

A tale esigenza rispondono le Raccomandazioni ONU (Recommendations on the transport of dangerous goods) sul trasporto di merci pericolose, pubblicate per la

prima volta nel 1957 e periodicamente aggiornate, alle quali fanno riferimento tutte le normative specifiche per i diversi modi di trasporto (mare, aria, strada, ferrovia, vie

navigabili) a livello internazionale, comunitario e nazionale.

Obiettivo delle Raccomandazioni ONU è quello di regolamentare il trasporto di merci

pericolose in modo da garantire la salute e la sicurezza delle persone, delle proprietà e dell’ambiente, prevenendo o mitigando gli incidenti che potrebbero causare danni, senza peraltro impedire il trasporto di merci pericolose diverse da quelle il cui

trasporto comporta un livello di pericolo troppo elevato. A tal fine le Raccomandazioni ONU contengono disposizioni relative alla

classificazione delle merci pericolose, ai requisiti per gli imballaggi, le cisterne e i mezzi di trasporto, all’etichettatura e marcatura dei colli, delle cisterne e dei mezzi di

trasporto alla documentazione, alla formazione del personale addetto

Con la ristrutturazione editoriale operata nel 1997, le Raccomandazioni ONU hanno assunto la forma di Regolamento tipo, in modo da poter essere più facilmente

trasposte nelle normative modali. Alle Raccomandazioni ONU si affianca il Manuale delle Prove e dei Criteri, che

costituisce in pratica un’appendice tecnica alle Raccomandazioni, contenente dettagliati criteri e modalità di prova per la classificazione delle merci pericolose.

110

Le Raccomandazioni ONU sono state predisposte, fino alla dodicesima revisione del

2001, da un Comitato di Esperti del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite.

Attualmente, sulla base della riconfigurazione del Comitato, decisa da ECOSOC nel

1999 ed entrata in vigore nel 2001, la predisposizione delle modifiche che caratterizzano ogni revisione è compito del SottoComitato di Esperti ONU sul

Trasporto di Merci Pericolose (UNSCETDG).

Il SottoComitato è attualmente composto da esperti di 27 paesi tra i quali l’Italia. Alle riunioni del SottoComitato partecipano anche, senza diritto di voto, esperti di

altri paesi in qualità di osservatori, rappresentanti di altre organizzazioni internazionali, rappresentanti di organizzazioni non governative.

Il SottoComitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima riunione, approva il complesso delle modifiche alle Raccomandazioni ONU (e al

Manuale delle Prove e dei Criteri). Tali modifiche, insieme ai risultati del lavoro del SottoComitato di Esperti ONU sul

Sistema Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura dei Prodotti Chimici (UNSCEGHS), sono trasmesse ad ECOSOC per la loro pubblicazione.

Le Raccomandazioni ONU sono disponibili nelle sei lingue ufficiali dell’ONU:

arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo.

Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose

(http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) .

Aggiornamento verificato il 21 settembre 2013

111

RICHIESTA (BIOCHIMICA O CHIMICA)

DI OSSIGENO

La richiesta biochimica di ossigeno (BOD: Biochemical Oxygen Demand) è la

quantità di ossigeno (espressa in mg) che viene utilizzata in 5 giorni da

microrganismi aerobici per decomporre, al buio e alla temperatura di 20 °C, una sostanza organica presente in un litro d'acqua.

La richiesta chimica di ossigeno (COD: Chemical Oxygen Demand) è la quantità di

ossigeno (espressa in mg) necessaria per la completa ossidazione per via chimica di una sostanza presente in un litro d'acqua.

BOD e COD sono parametri che vengono prese in considerazione ai fini della valutazione se una sostanza debba o meno essere classificata come pericolosa per

l’ambiente acquatico in categoria Cronica 1 o Cronica 2, quando non esistano dati sulla degradabilità di una sostanza.

Inserito il 21 giugno 2014

112

RIFIUTO

Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è presente la seguente definizione: Rifiuto: una materia, soluzione, miscela od oggetto che non può essere utilizzato

come tale, ma che viene trasportato per essere ritrattato, smaltito in una discarica o eliminato per incenerimento o con altro metodo.

Tranne in pochi casi (ad esempio: obbligo di aggiungere la parola “RIFIUTO” alla

identificazione della rubrica nel documento di trasporto) la normativa in questione non prevede disposizioni specifiche per i rifiuti (classificati come pericolosi), in

quanto un rifiuto è considerato come una qualunque merce pericolosa. Anche per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti pericolosi, la normativa sul

trasporto non prevede disposizioni specifiche se non il riconoscimento che, in taluni casi, tale classificazione può essere complicata, nel qual caso si accetta che tale

classificazione sia basata sulle conoscenze del rifiuto disponibili per lo speditore.

Va comunque ricordato che i criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi contenuti nella normativa sul trasporto di merci pericolose (che, come già detto, coincidono con

quelli validi per tutte le merci pericolose) non coincidono con quelli contenuti nella normativa ambientale.

Si ricorda, ad esempio, che la normativa sul trasporto prevede alcune classi di merci

pericolose (come i materiali radioattivi) che non sono considerate dalla normativa ambientale sui rifiuti, mentre, viceversa, quest’ultima prevede caratteristiche di pericolosità (nocività, irritazione, cancerogenicità, mutagenicità, ecc.) che non sono

considerate dalla normativa sul trasporto. Inoltre, anche nel caso che le caratteristiche di pericolosità siano le stesse nelle due

normative, i criteri di classificazione possono non essere coincidenti.

113

Per quanto riguarda dunque la normativa ambientale, l’articolo 183 del DLgs

152/2006 riporta la seguente definizione: Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione

o abbia l'obbligo di disfarsi

Quanto alla classificazione, la normativa ambientale classifica come rifiuti pericolosi quelli indicati negli Allegati D ed I del DLgs 152/2006.

Aggiornamento del 19 settembre 2013

114

RUBRICA

Ai fini del trasporto di merci pericolose, la rubrica è una merce (materia od oggetto) pericolosa (od un insieme di merci pericolose), alla quale è assegnato un numero

ONU.

Si distinguono i seguenti tipi di rubriche:

A) Rubriche individuali per materie e oggetti ben definiti; per esempio: N° ONU 1090 ACETONE

N° ONU 1104 ACETATI DI AMILE N° ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE

B) Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie e oggetti, che non siano rubriche n.a.s12.; per esempio:

N° ONU 1133 ADESIVI N° ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA

N° ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO N° ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO

C) Rubriche n.a.s.12 specifiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una

natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati; per esempio: N° ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S.

N° ONU 1987 ALCOLI N.A.S.

D) Rubriche n.a.s.12 generiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una o

più proprietà pericolose, non altrimenti specificati; per esempio: N° ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

N° ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

Le rubriche B), C) e D) sono definite come rubriche collettive.

La corretta assegnazione di una merce pericolosa ad una rubrica è fondamentale, dal momento che, per ogni rubrica, nella lista delle merci pericolose, vengono definite le

condizioni di trasporto (etichettatura, imballaggi e cisterne da utilizzare, disposizioni speciali, ecc.)

12 n.a.s. : non altrimenti specificata

UN 1203 BENZINA

115

Nell’assegnare una merce pericolosa ad una rubrica si deve sempre privilegiare la

rubrica più specifica (individuale rispetto a generica, generica rispetto a n.a.s. specifica, n.a.s. specifica rispetto a n.a.s. generica).

Ad esempio:

La benzina deve essere classificata nella rubrica individuale 1203 BENZINA e

non nella rubrica n.a.s. specifica 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., né tantomeno nella rubrica n.a.s. generica 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE,

N.A.S.

Il seleniato di sodio deve essere classificato nella rubrica generica 2630 SELENIATI e non nella rubrica n.a.s. generica 3288 SOLIDO INORGANICO

TOSSICO, N.A.S.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

116

SAR

SAR (Structure Activity Relationship) è la relazione fra la struttura chimica di una

molecola e la sua attività biologica.

Si tratta di una metodologia basata sul principio che molecole simili hanno attività (anche biologiche) simili.

Viene utilizzata per predirre l’effetto biologico (e quindi le caratteristiche e il grado di pericolosità) di nuovi prodotti chimici.

La SAR viene citata esplicitamente nel GHS come uno dei metodi utilizzabili per la

valutazione delle caratteristiche di irritazione/corrosione di una sostanza. vedi anche (Q)SAR

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

117

SENSIBILIZZANTE

Secondo il Regolamento 1272/2008, una sostanza o una miscela sono classificate come sensibilizzanti se:

- inalate, provocano una ipersensibilità delle vie respiratorie

- a contatto con la pelle, provocano una reazione allergica

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie, Categoria 1,

se: - esistono dati dimostranti che una sostanza può provocare una ipersensibilità

respiratoria specifica nell’uomo

e/o

- esperimenti appropriati condotti su animali hanno dato risultati postivi

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti della pelle, Categoria 1, se: - esistono dati dimostranti che una sostanza può provocare una sensibilizzazione

per contatto con la pelle in un numero elevato di persone

o

- esperimenti appropriati condotti su animali hanno dato risultati positivi

Una miscela è classificata come sensibilizzante se contiene sostanze sensibilizzanti in

concentrazioni superiori a 1% (0,2% per i gas). Tuttavia anche per concentrazioni superiori a 0,1% è necessario applicare particolari prescrizioni per l’etichettatura e predisporre una scheda di dati della sicurezza.

I pittogrammi che devono essere presenti sull’etichetta sono i seguenti:

Sensibilizzazione delle vie

respiratorie Sensibilizzazione della pelle

118

Al momento le sostanze e miscele sensibilizzanti non sono considerate merci

pericolose nella normativa sul trasporto di merci pericolose

Inserito il 21 settembre 2014

119

SICUREZZA

Nella lingua inglese si distingue fra “safety” and “security”, mentre in italiano si utilizza, in ambedue i casi, il termine “sicurezza”.

Il termine sicurezza (safety) riguarda l’adozione di procedure, l’utilizzo di dispositivi ed accessori, la formazione del personale e ogni altro utile provvedimento volto a

prevenire ogni danno ( o rischio di danno) alle persone e alle cose.

Il termine sicurezza (security) comprende invece (limitandoci però a quanto stabilito nella normativa sul trasporto di merci pericolose) le misure o le precauzioni da

prendere per minimizzare il furto o l’utilizzazione impropria di merci pericolose, che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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SOLAS

SOLAS (acronimo inglese di “Safety Of Life At Sea”) è una convenzione

internazionale dell’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), firmata nel 1974 con l’obbiettivo di garantire la sicurezza della navigazione marittima, con particolare riguardo alla salvaguardia della vita delle persone.

Il capitolo VII della SOLAS è dedicato al trasporto delle merci pericolose. In tale capitolo, e in particolare nella parte A, si fa esplicito riferimento, per quanto

riguarda il trasporto di merci pericolose in colli, all’obbligo di soddisfare le pertinenti disposizioni del Codice IMDG

Aggiornamento del 23 dicembre 2013

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SOLIDO

Secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, ma anche secondo le Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, il Codice IMDG (trasporto

marittimo) e le Technical Instructions dell’ICAO (trasporto aereo), per solido si intende una materia che non è né un gas né un liquido.

Invece, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose

(ADR/RID/ADN), un solido è così definito:

a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa

oppure

b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90

oppure

c) una materia che è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4 dell’ADR/RID/ADN.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

122

SOSTANZA

Per sostanza si intende un elemento chimico od un composto chimico, allo stato naturale od ottenuto per mezzo di un procedimento di fabbricazione.

Una sostanza comprende gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le

impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma non comprende i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne

la composizione.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

123

TANICA

Una tanica è un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture.

Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi

di tanica, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio:

3A1 Acciaio con coperchio non amovibile 3A2 Acciaio con coperchio amovibile 3B1 Alluminio con coperchio non amovibile

3B2 Alluminio con coperchio amovibile 3H1 Plastica con coperchio non amovibile

3H2 Plastica con coperchio amovibile 3N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile

3N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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TDAA

(TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE AUTO ACCELERATA)

La temperatura di decomposizione auto accelerata (TDAA) è la temperatura più bassa alla quale si può produrre una decomposizione auto accelerata di una materia contenuta nell’imballaggio utilizzato per il trasporto.

Le prove necessarie per determinare la TDAA sono contenute nella sezione 28.4 del

Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite.

La determinazione della TDAA è importante per le materie autoreattive (Classe 4.1)

e per i perossidi organici (Classe 5.2), dal momento che è sulla base della TDAA che vengono calcolate la temperatura di controllo e la temperatura di emergenza.

Aggiornamento del 23 dicembre 2013

125

TRASPORTO

Secondo l’ADR (vedi sezione 1.2.1) per trasporto si intende il cambiamento di

luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e contenitori, richiesta dalle

condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo.

Dal testo dell’ADR è tuttavia evidente come le sue disposizioni si applichino non solo alla fase specifica del cambiamento di luogo, ma anche ad altre operazioni

sussidiarie, come l’imballaggio delle merci, il loro caricamento sui veicoli, lo scarico, ecc.

Il problema nasce dal fatto che nell’originale (inglese) del testo dell’ADR, la

definizione sopra riportata per “trasporto” si applica a “carriage” (tradotto come “trasporto” in italiano), mentre nel testo si fa quasi sempre riferimento a “transport” (di nuovo tradotto come “trasporto” in italiano).

Su tale base si può quindi concludere che, ai sensi della normativa sul trasporto di

merci pericolose, il trasporto va inteso sia come il cambiamento di luogo delle merci sia come l’insieme di tutte le operazioni necessarie ai fini del trasporto

(classificazione, imballaggio, carico, scarico, ecc.).

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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UNITA’ DI TRASPORTO MERCI

.

A causa delle specificità che caratterizzano le diverse modalità di trasporto, le definizioni di unità di trasporto merci contenute nelle diverse normative sul

trasporto di merci pericolose non sono del tutto omogenee.

ADR

Un veicolo, un container, un veicolo-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

RID

Un carro, un container, un container-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

ADN

Un veicolo, un carro, un container, un container-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM

Codice IMDG

Una cisterna stradale o un veicolo merci, una cisterna ferroviaria o un carro merci, un container merci multimodale o cisterna mobile o un CGEM

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Raccomandazioni ONU

Una cisterna stradale o un veicolo merci, una cisterna ferroviaria o un carro merci, un

container multimodale o una cisterna mobile, o un CGEM

NOTA

Nell’ADN è inoltre presente la seguente definizione: Unità di trasporto: un veicolo a motore con o senza un rimorchio ad esso agganciato

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

128

UTILIZZATORE FINALE

Nell’ambito del Regolamento 1907/2006, l’utilizzatore finale è definito come ogni persona, fisica o giuridica, diversa dal produttore o dall’importatore, che utilizza una

materia (sostanza o miscela) nel corso della sua attività industriale o professionale.

Sia i distributori che i consumatori (intendendo per consumatori coloro che utilizzano la materia nel corso di attività non industriali o professionali, e, quindi, per utilizzo personale) di tale materia NON sono considerati utilizzatori finali.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

129

VAPORE

Per vapore si intende la forma gassosa di una sostanza o di una miscela rilasciata

dallo stato liquido o solido della stessa.

Il vapore si distingue dal gas in quanto il vapore è allo stato gassoso a una temperatura inferiore alla sua temperatura critica

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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VEICOLO

Ai sensi dell’articolo 1 dell’ADR per veicolo si intende:

un veicolo a motore così come definito nell’articolo 4 della “Convenzione sul traffico stradale” del 19 settembre 1949, esclusi i veicoli di proprietà (o sotto il controllo)

delle forze armate di una Parte contraente.

e quindi (vedi Convenzione): un veicolo a motore ad autopropulsione normalmente utilizzato per il trasporto di

persone o cose su strada, diverso dai veicoli che corrono su rotaie o che sono connessi a conduttori elettrici.

La definizione di veicolo, ai sensi dell’ADR, include anche i veicoli articolati, i

rimorchi ed i semirimorchi.

Nel 1993 la Conferenza delle Parti contraenti l’ADR adottò un emendamento alla definizione di veicolo, prendendo a riferimento quella riportata nella Direttiva

92/53/CEE, e definendo quindi un veicolo come: qualsiasi veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle

forze armate di una Parte contraente, destinato a circolare su strada, completo o incompleto, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per

costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali.

NOTA: E’ interessante notare che, mentre la Convenzione

del 1949 comprende anche le motociclette, queste sono escluse dalla Direttiva 92/53/CEE. A tale proposito

131

comunque risulta abbastanza evidente che diverse

disposizioni dell’ADR non sono applicabili alle motociclette. Di conseguenza il trasporto di merci

pericolose su motociclette non sembra regolamentato dalle disposizioni ADR.

Tuttavia, dal momento che, secondo quando indicato dall’ufficio legale ONU, una

modifica all’accordo ADR richiede l’accettazione da parte di tutte le Parti contraenti, non essendo ancora pervenuta la ratifica da parte di tutte le Parti, l’emendamento

non è ancora in vigore.

Peraltro, al punto 4 dell’articolo 2 della Direttiva 2008/68/CE (con la quale viene fra l’altro recepita, ai fini dei trasporti nazionali, l’edizione 2009 dell’ADR) il veicolo

viene definito come: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i

relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h

quando trasportano merci pericolose;

Ai sensi dell’articolo 1 della stessa Direttiva sono comunque esenti dall’ADR i veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di

queste.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013

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VEICOLO-BATTERIA

Ai sensi dell’articolo 1 dell’ADR per veicolo-batteria si intende:

un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in

modo stabile a un’unità di trasporto. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le

cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2.

I veicoli-batteria sono utilizzabili per il trasporto di gas compressi, liquefatti o

disciolti, quando, nella colonna (12) della lista delle merci pericolose (Capitolo 3.2 dell’ADR) è riportata la lettera (M).

Ogni veicolo-batteria comunque deve contenere un solo gas.

Aggiornamento verificato il 19 settembre 2013