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1 © Associazione Industriali della Provincia di Vicenza IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA NOVITÀ ADR 2015 Maria Cristina Dalla Vecchia Vicenza, 2 marzo 2015

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IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA

NOVITÀ ADR 2015

Maria Cristina Dalla Vecchia

Vicenza, 2 marzo 2015

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ADR- Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada

Con la sigla A.D.R. (Accord Dangerouses Route sintesi di “Accord european relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”) s’intende l’Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, adottato a Ginevra il 30/09/57 e ratificato in Italia il 12 /08/62 con legge n° 1839.

E’ un Accordo internazionale tra paesi dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.

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ADR 2015

Il testo del nuovo ADR 2015, predisposto sulla base della 18ma edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose emanata nel 2013, è entrato in vigore per il trasporto internazionale stradale di merci pericolose il 01/01/2015

Come di consueto, sono previsti sei mesi di tempo, fino al 30/06/2015, nei quali le materie e gli oggetti dell’ ADR possono essere trasportati secondo le disposizioni dell’ ADR loro applicabili fino al 31 dicembre 2014 (come indicato in 1.6.1.1)

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FONTI NORMATIVEAPPLICAZIONE ADR IN REGIME NAZIONALE

12 febbraio 1963:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale con L.12.08.1962, n.1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”

1 gennaio 1997:

Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale con direttiva 94/55/CE e recepita con D.M. 04.09.1996

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Direttive Europee Recepimento in Italia

Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996

6 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico

Direttiva 2008/68/CE D. Lgs. 27.01.2010 n. 35

3 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico

Direttiva 2010/61/UE D.M. 03.01.2011

Direttiva 2012/45/UE D.M. 21.01.2013

Direttiva 2014/103/UE

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DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2014

che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e delConsiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

Articolo 2 Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Il trasporto in ambito nazionale sarà coinvolto nel momento in cui tale direttiva sarà recepita.

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ACCORDO ADR

La struttura dell’Accordo è semplice e compatta ed include due allegati tecnici

E’ infatti composto di 17 articoli, da un protocollo di firma e da due allegati:

- l’allegato A concernente le disposizioni relativamente alle merci pericolose e

- l’allegato B concernente le disposizioni relativamente all’equipaggiamento dei mezzi e alle operazioni di trasporto.

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Allegato A: disposizioni generali e disposizioni relative ai materiali ed agli oggetti pericolosi.

Parte 1 disposizioni generali, definizioni e formazione

Parte 2 classificazione

Parte 3 lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti

Parte 4 disposizioni relative all’ utilizzo degli imballaggi e delle cisterne

Parte 5 procedure di spedizione

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Parte 6 prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa.

Parte 7 disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la manutenzione

Allegato B: disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto

Parte 8 prescrizioni relative agli equipaggi, all’ equipaggiamento e all’esercizio dei veicoli e alla documentazione.

Parte 9 prescrizioni relative alla costruzione e all’ approvazione dei veicoli.

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NOVITA’ ADR 2015

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI:

Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità

Capitolo 1.6 Misure transitorie

Capitolo 1.7 Disposizioni generali concernenti il materiale radioattivo

Capitolo 1.9 Restrizioni al trasporto emanate dalle Autorità Competenti

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Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto

1.1.3.3 Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi

1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.7 Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio

1.1.3.10 Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose. (NUOVO)

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1.1.3.1 esenzioni relative alla natura del trasporto – lettera ‘c’

La norma relativa all’esenzione dei trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale (riparazioni-manutenzione-approvvigionamento) in quantità non superiori a 450 lt. per imballaggio e nel rispetto dei limiti previsti dall’ 1.1.3.6, prevede che per imballaggio, si comprendano anche gli IBC e i grandi imballaggi.

1.1.3.3 esenzioni concernenti il trasporto carburanti liquidi – lettera ‘c’nuovo comma

Le disposizioni dell’ ADR non si applicano al carburante contenuto nei serbatoi di un'unità mobile non stradale quando è trasportata come carico ed è utilizzato per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti

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1.1.3.6 esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto («esenzione parziale»)

1.1.3.6.3 ADR 2013

Per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:

- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presenteallegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);

- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;

- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri.

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1.1.3.6.3 ADR 2015

Per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:

- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presenteallegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);

- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;

- Per le materie liquide la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.

- Per i gas compressi i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione a capacità in acqua del recipiente in litri.

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1.1.3.6.5 Sono indicate le esenzioni di cui non si deve tener conto nel calcolo della quantità massima consentita di cui alla tabella 1.1.3.6. Le merci pericolose esentate ai sensi del 1.1.3.1 c) devono essere calcolate.

1.1.3.7 esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio

Il paragrafo 1.1.3.7 che nel 2013 era riferito esclusivamente alle pile al litio ed esenti quando trasportati in certe condizioni, nell’edizione 2015 riguarda tutti i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica (pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, dispositivi di stoccaggio a idruro metallico e pile a combustibile)

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1.1.3.10 Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose. NUOVO

Con l'introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose:

Le seguenti lampade non sono soggette all'ADR, a condizione che non contengano materiali radioattivi e non contengano mercurio in quantitàsuperiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366:

- raccolte direttamente presso i privati e negozi per essere trasportate verso i punti di raccolta o riciclaggio,

- non contengono ciascuna più di 1 g. di merci pericolose e siano imballate in modo che non si abbiano più di 30 g. di merci pericolose per ogni collo trasportato.

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- le lampade usate danneggiate o difettose non contengono ciascuna più di 1 g. di merci pericolose e siano imballate in modo che non si abbiano più di 30 g. di merci pericolose per ogni collo trasportato quando vengono trasportate da un punto di raccolta o di riciclaggio.

- le lampade che contengono solo gas dei gruppi A e O purché siano imballate in modo da evitare qualsiasi rottura e che gli effetti siano contenuti all’interno del collo.

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Capitolo 1.6 Misure transitorie

1.6.1.15 e 1.6.1.26 I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi fabbricati, ricostruiti o riparati tra il 1°gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, il cui carico di impilamentomassimo autorizzato è indicato su pittogramma secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014, potranno ancora essere utilizzati

1.6.1.30 Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014 potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2016.

1.6.1.35 Il modello attualmente in vigore ( ADR 2013) di istruzione scritta può essere ancora utilizzato sino al 30 giugno 2017

1.6.1.20 E’ possibile utilizzare la marcatura antecedente all’entrata in vigore dell’ ADR 2011 relativa al trasporto di merci imballate in quantità limitata («esenzione totale») fino la 30 giugno 2015.

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Capitolo 1.7 Disposizioni generali concernenti i materiali radioattivi

1.7.1.4 d) È stata aggiunta una nuova esenzione dalle disposizioni dell’ADR per il trasporto di materiale radioattivo impiantato o incorporato in una persona a scopo terapeutico.

1.7.6.1 a) In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell’ADR applicabili all’intensità di irraggiamento o alla contaminazione, oltre allo speditore devono essere informati tutti i soggetti partecipanti al trasporto o coinvolti nel medesimo.

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Capitolo 1.9 Restrizioni al trasporto emanate dalle Autorità Competenti

1.9.5.3.6 (Restrizioni nelle gallerie) Le restrizioni alla circolazione in gallerie devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali èrichiesta la segnalazione con pannelli arancioni conformemente al 5.3.2, fatta eccezione per il trasporto di merci pericolose per le quali è riportato il simbolo (-) indicato in colonna 15 della tabella A del capitolo 3.2.

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Parte 2 Classificazione

Capitolo 2.1 Disposizioni generali

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

classe 2 GAS

classe 3 liquidi infiammabili

classe 6.2 materie infettanti

classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

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Capitolo 2.1 Disposizioni generali

2.1.1.3 Gli oggetti non sono assegnati ai gruppi d'imballaggio. Ai fini dell’imballaggio, ogni prescrizione relativa ad uno specifico livello di prestazioni dell’imballaggio è riportata nell’istruzione d’imballaggio applicabile

2.1.5 Classificazione di imballaggi dismessi vuoti e non ripuliti -NUOVO

Gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del materiale, ad eccezione di quelli trasportati per il ricondizionamento, la riparazione, la manutenzione ordinaria, la ricostruzione o ilriutilizzo, possono essere assegnati al numero UN 3509 se soddisfano le disposizioni previste per tale rubrica (disposizione speciale 663)

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N° ONU 3509 disposizione speciale 663

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

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Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

2.2.2 Disposizioni particolari per classe 2- GAS

Viene inserita una nuova definizione per i gas adsorbiti

2.2.2.1.2 punto 9 GAS ADSORBITO: un gas che, quando imballato per il trasporto, viene adsorbito su un materiale solido poroso generando una pressione interna del recipiente inferiore a 101,3 kPa a 20°C ed inferiore a 300 kPa a 50°C.

2.2.2.3 Lista delle rubriche collettive: viene aggiunta una tabella con i rispettivi numeri ONU da 3510 a 3518

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Codice di

classificazione

N°°°° ONU Nome della materia

9A UN 3511 GAS ADSORBITO, NAS

9O UN 3513 GAS ADSORBITO, COMBURENTE, NAS

9F UN 3510 GAS ADSORBITO, INFIAMMABILE, NAS

9T UN 3512 GAS ADSORBITO, TOSSICO, NAS

9TF UN 3514 GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, NAS

9TC UN 3516 GAS ADSORBITO, TOSSICO, CORROSIVO, NAS

9TO UN 3515 GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, NAS

9TFC UN 3517 GAS ADSORBITO, TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, NAS

9TOC UN 3518 GAS ADSORBITO, TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, NAS

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2.2.3 Disposizioni particolari per classe 3 - Liquidi infiammabili

2.2.3.1.1 nota 3 I liquidi infiammabili molto tossici per inalazione sono materie della classe 6.1. I liquidi infiammabili molto tossici per inalazione sono indicati come tali nella loro designazione ufficiale ditrasorto nella colonna 2 o dalla disposizione speciale 354 (colonna 6 tabella A)

2.2.2.62 Disposizioni particolari per classe 6.2 - Materie infettantii

2.2.62.1.5.7 Il sangue o i componenti ematici che sono stati raccolti aifni della trasfusione o della preparazione di prodotti ematici da utilizzare per la trasfusione o il trapianto e tutti i tessuti o gli organi destinati al trapianto, così come i campioni prelevati a questo scopo, non sono sottoposti all’ADR.

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2.2.9 Disposizioni particolari per classe 9 - Materie ed oggetti pericolosi diversi

Modificate le designazioni ufficiali ONU delle seguenti rubriche:

UN 2212 AMIANTO BLU o AMIANTO BRUNO UN 2590 AMIANTO BIANCO

UN 3268 DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO PER AIR BAG/MODULI DI AIR

BAG/RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA

che diventano:

UN 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite)

UN 2590 AMIANTO, CRISOTILO

UN 3268 DISPOSITIVI DI SICUREZZA azionati elettricamente

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MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE(non modificato da ADR 2015)

2.2.9.1.10.4.6.5 Classificazione di miscele aventi componenti per i quali non esistono informazioni utilizzabili

Nel caso in cui non sia disponibile alcuna informazione utilizzabile sulla tossicità acquatica acuta e/o cronica di uno o più componenti pertinenti, alla miscela non può essere attribuita una (o più) categoria(e) definitiva(e) di pericolo. In tale situazione, la miscela deve essere classificata unicamente sulla base dei componenti noti, con l’aggiunta della dichiarazione che: “x % della miscela è costituito da un componente (o componenti) la cui tossicità per l’ambiente acquatico è sconosciuta”.

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2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) in base al Regolamento (CE) n. 1272/2008

Se i dati per la classificazione secondo i criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4 non sono disponibili, una sostanza o una miscela:

a) devono essere classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) se è/sono stata/e assegnata/e la/e categoria/e di pericolo per l’ambiente acquatico Acuta 1, Cronica 1 o Cronica 2 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure, se ancora pertinente ai sensi del citato Regolamento, la/e frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 ai sensi delle direttive 67/548/CEE3 o 1999/45/CE4;

b) possono essere considerate materie non pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) se non è stata assegnata una frase di rischio o una categoria di pericolo ai sensi delle sopracitate Direttive e Regolamento.

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TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

AttenzioneH400:Molto tossico per la vita acquatica

Tossico per la vita acquatica

Nocivo per la vita acquatica

Non si applicano al trasporto e non sono applicabili per il CLP

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TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

AttenzioneH 410: Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

H 411: Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

H 412: Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine

H 413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Non si applicano al trasporto ma sonoapplicabili al CLP

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PARTE 3 – Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantitàlimitate e in quantità esenti

Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali

Capitoli 3.4 e 3.5 : merci pericolose imballate in quantitàlimitate e quantità esenti.

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Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose- Ingresso di nuove rubriche delle merci

IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI N° ONU 3509

GAS ABSORBITI nuovi numeri ONU da 3507 a 3526.

- I codici alfanumerici “VV” nella colonna (17), riguardanti il trasporto alla rinfusa, vengono sostituiti dalle lettere “VC” (disposizioni per il trasporto alla rinfusa) e “AP” (disposizioni integrative). I nuovi codici sono descritti al 7.3.3.

- Per quanto riguarda il numero ONU 3316 (confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso), si elimina il divieto di trasporto in quantitàlimitate secondo il capitolo 3.4 o in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 e si vincola il trasporto rispettivamente alla disposizione speciale 251 e 340.

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Capitolo 3.3 Disposizioni speciali

367: la denominazione ufficiale per il trasporto «Materie simili alle pitture può essere utilizzata per spedizioni di colli contenenti «Pitture» e «Materie simili a pitture» nello stesso collo.

• 376, 377: è consentito trasportare a determinate condizioni anche pile o batterie al litio danneggiate che, ai sensi della disposizione speciale 376, possono altresì essere smaltite.

• 663: questa disposizione specifica i requisiti che devono essere soddisfatti per poter trasportare gli imballaggi di scarto.

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Disposizione speciale 663

Questa rubrica (N°ONU 3509) deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini diricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

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Campo d’applicazione:

I residui presenti negli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti possono essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Inoltre essi non devono essere:

- Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali “0” figura nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2;

- Materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1;

- Materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1;

- Materiale radioattivo;

- Amianto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e ONU 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

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Disposizioni generali:

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, o caricati insieme ad altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti nello stesso container, veicolo o container per il trasporto alla rinfusa.

Delle procedure di selezione documentate devono essere attuate sul sito di carico per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili a questa rubrica.

NOTA: Tutte le altre disposizioni dell’ADR si applicano.

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Capitoli 3.4 e 3.5 : merci pericolose imballate in quantità limitate e quantità esenti.

Marcatura di merci pericolose imballate in quantità limitate capitolo 3.4

3.47.2 Se la dimensione del collo lo richiede le dimensioni minime della marcatura per le merci imballate in quantità limitata possono essere ridotte fino a 50x50 mm ( da 100x100 mm) a condizione che la marcatura rimanga ben visibile. La larghezza minima della linea che forma il quadrato può essere ridotta ad un minimo di 1 mm (da 2 mm)

Non si segnalano novità di rilievo per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate e quantità esenti.

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Parte 4 Disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

Capitolo 4.1 - 4.1.4 Lista delle istruzioni di imballaggio

Capitolo 4.3 Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna ), cisterne smontabili ecc

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4.1.4 Lista delle istruzioni di imballaggio

Sono state modificate alcune istruzioni di imballaggio ed introdotte alcune istruzioni nuove tra le quali:

P208 – per GAS ADSORBITI

P908 – per PILE E BATTERIE AL LITIO DANNEGGIATE

P909 – per PILE E BATTERIE AL LITIO DA SMALTIRE

P003 – per IMBALLAGGI DISMESSI VUOTI NON RIPULITI

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UN 3509 IMBALLI DISMESSI VUOTI NON RIPULITI

è stata assegnata l’istruzione di imballaggio P003 e la disposizione speciale d’imballaggio RR9:

Per il N° ONU 3509, gli imballaggi non devono rispettare le prescrizioni di cui al punto 4.1.1.3 (omologazione). Devono essere utilizzati imballaggi conformi alle prescrizioni del 6.1.4, a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione.

Quando i soli residui presenti sono solidi che non sono suscettibili di diventare liquidi alle temperature che è probabile incontrare durante il trasporto, possono essere utilizzati imballaggi flessibili.

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Quando sono presenti dei residui liquidi, devono essere utilizzati degli imballaggi rigidi dotati di un mezzo di ritenzione (ad esempio materiale assorbente).

Prima di essere riempiti e presentati per il trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato per verificare che sia esente da corrosione, contaminazione o altri danni. Ogni imballaggio che mostri segni di indebolimento non deve più essere utilizzato (le piccole ammaccature ed i graffi non sono considerati come segni di indebolimento dell’imballaggio).

Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non possono entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile

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Capitolo 4.3 Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna ), cisterne smontabili ecc

4.3.2.2.1 Determinazione del GRADO DI RIEMPIMENTO MASSIMO nel quale sono considerate anche le materie pericolose per l’ambiente, sia nel caso in cui il pericolo ambientale sia unico sia nel caso in cui rappresenta un pericolo sussidiario.

(Rimangono invariati i metodi di calcolo del parametro)

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PARTE 5 Procedure di spedizione

Capitolo 5.1 Disposizioni generali

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura dei container cisterne ecc

Capitolo 5.4 Documentazione

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Capitolo 5.1 Disposizioni generali

5.1.2.1 I caratteri del marchio ‘SOVRIMBALLAGGIO’ devono misurare almeno 12 mm in altezza.

(un sovrimballaggio deve essere marcato in tal senso a meno che i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio, non siano visibili, salvo quanto previsto in 5.2.2.1.11 (radioattivi)

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Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

Revisione delle immagini relativamente ad etichette di pericolo,marcature e placche.

Le nuove figure sono state introdotte con :

1. numerazione specifica;

2. descrizioni molto dettagliate;

3. indicazione diretta delle dimensioni.

Le descrizioni e le immagini delle nuove immagini non alterano il contenuto delle precedenti prescrizioni applicate fino ad oggi.

.

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* Nell'angolo inferiore deve essere indicato il numero della classe o per le Classi 4.1, 4.2, 4.3 il numero “4” o per le Classi 6.1 e 6.2 il numero “6”.** Ulteriori testi/numeri/lettere devono (se obbligatori) o possono (se facoltativi) figurare nella metà inferiore.*** Il simbolo della classe oppure il numero della divisione, per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6 , e la parola “FISSILE”, per il modello No. 7E, deve figurare nella metà superiore

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5.2.2.2.1.1.2 L’etichetta deve avere la forma di un quadrato disposto ad un angolo di 45° (a forma di losanga). Le dimensioni minime devono essere 100 mm x 100 mm, mentre la larghezza minima della linea che forma la losanga deve essere di 2 mm. La linea interna al bordo dell’etichetta deve essere parallela e a una distanza di 5 mm da esso. La linea interna al bordo nella metà superiore dell’etichetta deve avere lo stesso colore del simbolo e la linea interna nella metà inferiore dell’etichetta deve avere lo stesso colore della classe o del numero della divisione nell’angolo inferiore.

Laddove le dimensioni non siano specificate, tutte le misure devono essere proporzionate rispetto a quelle mostrate.

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5.2.2.2.1.1.3 Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione che i simboli e gli altri elementi dell’etichetta rimangano ben visibili. La linea interna al bordo deve rimanere ad una distanza di 5 mm dal bordo dell’etichetta. La larghezza minima della linea interna al bordo deve rimanere di 2 mm. Le dimensioni per le bombole devono essere conformi al 5.2.2.2.1.2.

Si ricorda la disposizione transitoria:

1.6.1.30 Le etichette di pericolo, i pannelli e le marcature conformi alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2014 potranno ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2016.

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Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura dei container cisterne ecc

5.3.2.1 Se un rimorchio munito dei pannelli di cui al 5.3.2.1.3 viene staccato dal suo veicolo, il pannello di colore arancione da mantenere fissato sul retro di tale rimorchio deve riportare il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU della materia più pericolosa trasportata nella cisterna

5.3.3 Il marchio previsto per le materie trasportate a caldo si applica in linea generale alle materie trasportate allo stato liquido a unatemperatura uguale o superiore a 100°C e ai solidi trasportati a una temperatura uguale o superiore a 240°C (non è più legato alla disposizione speciale 580)

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Capitolo 5.4 Documentazione

5.4.1.1.19 Disposizioni speciali per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509)

Per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, la designazione ufficiale di trasporto che figura al 5.4.1.1.1 (b) deve essere completata con le parole “(CON RESIDUI DI […])”seguita dalla(e) clas se(i) e rischi(o) sussidiari(o) che corrispondono ai residui, in ordine numerico della classe. Inoltre le disposizioni del 5.4.1.1.1 (f) non si applicano (quantitàtotale di merce pericolosa trasportata ndr).

Per esempio, degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3 con un rischio sussidiario della classe 6.1, devono essere indicati nel documento di trasporto come:

“UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9”.

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5.4.3 Istruzioni scritte

Le modifiche riguardano in particolare:

1. provvedimenti da adottare nell’emergenza (prima pagina):

tra le sorgenti di accensione sono state inserite anche le sigarette elettroniche ed i dispositivi similari;

2. dotazioni di bordo (quarta pagina): sono stati eliminati gli esempi di descrizione dell’equipaggiamento e i riferimenti a specifiche norme.

Seconda la disposizione transitoria 1.6.1.35 il modello attualmente in vigore di istruzione scritta può essere ancora utilizzato sino al 30 giugno 2017

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PARTE 6 – Prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, IBC, grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa

Le novità nello specifico nei capitoli:

6.2 – COSTRUZIONE E PROVE DEI RECIPIENTI A PRESSIONE PER GAS DELLA CLASSE 2

6.7 – CISTERNE MOBILI UN

6.7.2.2.17 – Isolamento termico; 6.7.2.5.12 -13 e 14 – Requisiti di progettazione, costruzione ed esercizio dei sistemi di riscaldamento installati sulle cisterne.

6.8 - CISTERNE ADR DISPOSIZIONE SPECIALE TT11 – METODI DI PROVA NON DISTRUTTIVI

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Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

7.3.1.1 Una merce è ammessa al trasporto in rinfusa se:

a) alla colonna 10 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) figura una disposizione speciale identificata dal codice «BK»; oppure

b) alla colonna 17 della tabella A (LISTA MERCI PERICOLOSE) figura una disposizione speciale identificata dal codice «VC» e le condizioni di ogni disposizione supplementare contrassegnate dal codice «AP»siano rispettate

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7.3.1.1 I codici VC prescrivono il trasporto con un determinato tipo di veicolo o contenitore.

VC1 – veicoli o container telonati

VC2 – veicoli o container chiusi

VC3 – veicoli o contaner attrezzati in maniera speciale conformi alle norme specificate dall’ autorita’ competente del paese di origine.

I codici AP (sono dieci), individuano requisiti specifici per il trasporto alla rinfusa per una determinata merce pericolosa.

7.3.2.9. Per le merci della classe 9 a cui è stato assegnato N° ONU 3509 (Imballaggi dismessi vuoti non ripuliti) è consentito il trasporto alla rinfusa unicamente in container chiusi (BK2) che devono essere a tenuta o dotati di una fodera e provvisti di mezzi che permettano di trattene re eventuale liquido (es. materiale assorbente)

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PARTE 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione

Capitolo 8.1 Prescrizioni generali

8.1.4.4 e 8.1.4.5 gli estintori devono essere periodicamente ispezionati e devono portare una marcatura con la data della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo. Durante il trasporto tale data non deve essere superata

Capitolo 8.1 Prescrizioni varie per l’equipaggio

8.3.5 Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli. Questo divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e dispositivi simili.

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PARTE 9 – Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli ADR

La parte nove dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli ADR èsostanzialmente rimasta INVARIATA.

Le modifiche apportate nella nuova edizione consistono nell’aggiornamento dei riferimenti normativi distribuiti nel test. o

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

BUON LAVORO!

Bibliografia:

Accordo ADR Autori vari Editrice EGAF

ADR 2015 Orange Project Editrice ARS

ADR 2015 Le principali novità Enrico Cappella

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