MERCI PERICOLOSE

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LA SICUREZZA NEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE QUADERNI FLC NUMERO 7 Il FREIGHT LEADERS CLUB è una libera associazione privata, apolitica e senza fini di lucro, che riunisce i principali utenti e i princi- pali rappresentanti del set- tore dei trasporti in Italia. Obiettivo primario è quel- lo di fornire -sommando esperienze e professiona- lità diverse- un contributo fattivo allo sviluppo del sistema dei trasporti, pro- muovendo l’integrazione fra le varie modalità nel rispetto delle logiche eco- nomiche, delle norme che regolano la concorrenza, dell’ambiente e della sicu- rezza, in un contesto italia- no ed europeo. A questo fine, il Club si fa carico di - promuovere la conoscen- za e la collaborazione fra i Soci; - sviluppare una cultura del trasporto intermodale attraverso la realizzazione di studi, progetti, proposte; - contribuire all’aggiorna- mento ed all’integrazione delle normative attualmen- te in vigore; - favorire i contatti con enti, organismi e istituzio- ni, italiani ed esteri, che perseguono analoghe fina- lità. GIUGNO 1997 Freight Leaders Club ght LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO INTERMODALE TERRA - MARE

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LA SICUREZZA NELTRASPORTO DELLEMERCI PERICOLOSE

QUADERNIFLC

NUMERO 7

Il FREIGHT LEADERS CLUBè una libera associazioneprivata, apolitica e senzafini di lucro, che riunisce iprincipali utenti e i princi-pali rappresentanti del set-tore dei trasporti in Italia.Obiettivo primario è quel-lo di fornire -sommandoesperienze e professiona-lità diverse- un contributofattivo allo sviluppo delsistema dei trasporti, pro-muovendo l’integrazionefra le varie modalità nelrispetto delle logiche eco-nomiche, delle norme cheregolano la concorrenza,dell’ambiente e della sicu-rezza, in un contesto italia-no ed europeo.A questo fine, il Club si facarico di- promuovere la conoscen-za e la collaborazione fra iSoci;- sviluppare una culturadel trasporto intermodaleattraverso la realizzazionedi studi, progetti, proposte;- contribuire all’aggiorna-mento ed all’integrazionedelle normative attualmen-te in vigore;- favorire i contatti conenti, organismi e istituzio-ni, italiani ed esteri, cheperseguono analoghe fina-lità.

GIUGNO 1997

Freight Leaders Clubght

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTOINTERMODALE TERRA - MARE

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INTRODUZIONE

CCon la pubblicazione del quaderno ‘’La sicurezza dellemerci pericolose - Linee guida per il trasporto intermo-dale terra-mare’’, il Freight Leaders Club esaurisce la

trattazione del complesso argomento del trasporto intermo-dale delle merci pericolose, intrapresa nel maggio ‘95 con lapubblicazione del Quaderno n. 1.Il successo riscontrato dal primo quaderno, subito esaurito edattualmente in via di ristampa, conferma la validità dellascelta operata dal FLC nel dare seguito al progetto con la rea-lizzazione del presente volume.

Nell’affrontare il tema, vasto e delicato, del trasporto inter-modale terra-mare delle merci pericolose, il Freight LeadersClub intende contribuire in modo valido ed efficace adaccrescere la sicurezza di tali traffici, che giustamente sonoal centro di particolare attenzione da parte delle AutoritàPubbliche e della collettività, considerato il loro elevatopotenziale di rischio per l’ambiente e la società tutta.Il Quaderno, sviluppato nella cornice del quadro normativonazionale ed internazionale costituito da:

- le Raccomandazioni ONU- le Direttive dell’Unione Europea- il nuovo Codice della Strada- il RID, regolamento internazionale per il trasporto delle

merci pericolose via ferrovia- l’ADR, che recepisce la convenzione europea per il

trasporto delle merci pericolose via strada- la CSC, (International Convention for Safe Containers)- il Codice della Navigazione- la SOLAS (Safety Of Life At Sea)- l’IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)- la MARPOL (Marine Pollutant),

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ha voluto tener conto delle esigenze del settore, ricercandouna linea espositiva semplice e di facile lettura ma nello stes-so tempo aggiornata nel rivolgersi a chi, a vario titolo, vi ècoinvolto (organi istituzionali, enti pubblici, trasportatori,caricatori, responsabili aziendali di logistica, etc.)

Il Freight Leaders Club si augura che la formula seguita nel-l’analizzare l’intero ciclo logistico del trasporto intermodaledelle merci pericolose risulti da un lato utile e pratica perl’attività degli operatori e, dall’altro, efficace e stimolante perle Autorità Pubbliche che hanno il compito di mettere ordi-ne nella complessa normativa e di fare chiarezza circa lecompetenze e le responsabilità di ciascun soggetto. Tutto ciòprincipalmente allo scopo di contribuire, ognuno per la pro-pria parte, al miglioramento del controllo dei rischi ambien-tali e alla riduzione dei costi sociali, nell’interesse comune.

Il progetto “ La sicurezza nel trasporto delle merci pericolose - Lineeguida per il trasporto intermodale strada ferrovia” è stato sviluppatodal gruppo di lavoro costituito da:

Ing. Giancarlo BERTOLOTTI (EniChem) capo gruppoProf. Nonio BAERI (FS/ASA Merci Pericolose)Rag. Franco BARBERO (GRP/GTS Multi-Logistics)Ing. Carlo CONTI (R.I.N.A.)Sig. Peter DI GIROLAMO (GRP/GTS Multi-Logistics)Sig. Virgilio FURIOSI (CEMAT)C.te Guido GARRI (CAPITANERIA DI PORTO - Genova)C.te Giancarlo MARZAROLI (Contship)Prof. Pietro MENGOLI (EniChem)Sig. Leopoldo PEDRINI (Politecnico di Milano)Prof. Michele SANTARELLA (FS - Istituto Sperimentale)Sig.ra Renata TORRE (TARROS INTERNATIONAL)Ing. Catello VITIELLO (FS/ASA Logistica Integrata ITA.CA.)

Ha collaborato alla stesura del testo la Sig.ra Giovanna Croce

Dedicato a quanti nel passato si sono occupati con competenza e dedizione del tra-sporto delle merci pericolose

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INDICEPAG.

1 CAP. 1 NORMATIVE ED ENTI NORMATORI1 1.1 PREMESSA1 1.2 TRASPORTO VIA STRADA2 1.3 TRASPORTO VIA FERROVIA4 1.4 TRASPORTO MARITTIMO5 1.5 TRASPORTO INTERMODALE CON CONTAINER5 1.6 ENTI NORMATORI7 1.7 STATI ADERENTI ALLE CONVENZIONI SOLAS E MARPOL7 1.8 STATI ADERENTI ALLE CONVENZIONI ADR E RID

13 CAP. 2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE13 2.1 INTRODUZIONE16 2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE AI FINI

DEL TRASPORTO17 2.3 DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI MERCI PERICOLOSE44 2.4 CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELLA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE45 2.5 CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE ED OGGETTI CHE

PRESENTANO PIÙ TIPI DI PERICOLO

51 CAP. 3 IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO DELLE MERCIPERICOLOSE IN COLLI

51 3.1 INTRODUZIONE51 3.2 GENERALITÀ51 3.3 CAMPO DI APPLICAZIONE52 3.4 GRUPPO DI IMBALLAGGIO52 3.5 TIPI DI IMBALLAGGIO53 3.6 DEFINIZIONI DEGLI IMBALLAGGI55 3.7 CODIFICA DEI TIPI DI IMBALLAGGIO

(VIA TERRA E MARE)57 3.8 OMOLOGAZIONE57 3.9 MARCATURA60 3.10 PROVE PER L’OMOLOGAZIONE61 3.11 REQUISITI RICHIESTI PER GLI IMBALLAGGI61 3.12 CONDIZIONI GENERALI DI IMBALLAGGIO DELLE MERCI

PERICOLOSE VIA TERRA E VIA MARE63 3.13 DEROGHE DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME PER IL

TRASPORTO VIA TERRA E VIA MARE

65 CAP. 4 I CONTENITORI INTERMEDI (GRANDI CONTENITORI)PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

65 4.1 INTRODUZIONE65 4.2 GENERALITÀ (VALIDE PER ADR, RID E IMDG CODE)66 4.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA COSTRUZIONE67 4.4 TIPI DI CONTENITORI INTERMEDI68 4.5 CODIFICAZIONE DEI TIPI DI CONTENITORI INTERMEDI70 4.6 OMOLOGAZIONE71 4.7 MARCATURA72 4.8 PROVE PER L’OMOLOGAZIONE72 4.9 CONTROLLI PERIODICI72 4.10 REQUISITI OPERATIVI

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PAG.77 CAP. 5 CISTERNE E TANK CONTAINER UTILIZZATI PER IL TRASPORTO VIA TERRA

E VIA MARE DELLE MERCI PERICOLOSE77 5.1 INTRODUZIONE78 5.2 TRASPORTO VIA MARE88 5.3 TRASPORTO VIA STRADA90 5.4 TRASPORTO VIA FERROVIA91 5.5 RIEPILOGO CONTROLLI PERIODICI

95 CAP. 6 ETICHETTATURA DELLE MERCI PERICOLOSE95 6.1 INTRODUZIONE95 6.2 ETICHETTATURA PER IL TRASPORTO

111 6.3 ALTRE FORME DI ETICHETTATURA PER LE SEGNALAZIONI DI PERICOLO DELLE MATERIE

115 CAP. 7 IDONEITÀ MEZZI DI CONTENIMENTO E DI TRASPORTO115 7.1 INTRODUZIONE115 7.2 ALTRE FORME DI CONTENIMENTO117 7.3 CARICO E SCARICO DI MERCI PERICOLOSE SU CONTAINER, CASSE MOBILI E VEICOLI118 7.4 I MEZZI DI TRASPORTO INTERMODALE VIA MARE120 7.4 APPENDICE

123 CAP. 8 INTERMODALITÀ TERRA-MARE - COMBINAZIONI DI TRASPORTOADEMPIMENTI NORMATIVI

123 8.1 INTRODUZIONE123 8.2 COMBINAZIONI DI TRASPORTO124 8.3 ADEMPIMENTI NORMATIVI

129 CAP. 9 DOCUMENTAZIONE NEL TRASPORTO129 9.1 INTRODUZIONE129 9.2 TRASPORTO VIA STRADA131 9.3 TRASPORTO VIA FERROVIA133 9.4 TRASPORTO VIA MARE137 9.5 TRASPORTO INTERMODALE TERRA-MARE

147 CAP. 10 SEQUENZE OPERATIVE/DOCUMENTALI - APPLICAZIONE DELLE NORME DISICUREZZA - RESPONSABILITÀ ED AZIONI - SCHEDE DI SICUREZZA

147 10.1 INTRODUZIONE147 10.2 ESAME DELLE SEQUENZE OPERATIVE/DOCUMENTALI151 10.3 APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITÀ ED AZIONI151 10.4 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

171 CAP. 11 LE AREE DI INTERMODALITÀ (INFORMAZIONI, ASPETTI GESTIONALI)171 11.1 INTRODUZIONE171 11.2 AREE INTERMODALI STRADA-FERROVIA173 11.3 AREE PORTUALI, INTERMODALITÀ TERRA-MARE

177 CAP. 12 FORMAZIONE PROFESSIONALE177 12.1 INTRODUZIONE177 12.2 SITUAZIONE ATTUALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE178 12.3 SITUAZIONE FUTURA178 12.4 PROPOSTE

181 ACRONIMI183 GLOSSARIO184 INDICE DELLE TABELLE

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TABELLETabella 1.1 Maggiori organismi internazionali coinvolti nella definizione delle normeTabella 1.2 Stati firmatari delle convenzioni Marpol e solasTabella 1.3 Nazioni aderenti alle convenzioni RID e ADRTabella 2.1 Classificazione delle merci pericoloseTabella 2.2 Correlazione nelle classificazioni per la classe 3Tabella 2.3 Classificazione della tossicità secondo la direttiva 92/32/CEETabella 2.4 Categorie di tossicità adottate per il trasporto delle merci pericoloseTabella 2.5 Comparazione Grafica dei valori di tossicità tra la norma CEE e la norma

del trasportoTabella 2.6 Ordine di priorità ONUTabella 2.8 Ordine di priorità del Codice IMDGTabella 3.1 Codici degli imballaggiTabella 4,1 Codifica del tipo di contenitore intermedioTabella 4.2 Codifica del tipo di materiale impiegatoTabella 4.3 Codifica dei contenitori intermediTabella 4.4 Elenco delle prove di omologazione dei diversi tipi di contenitori intermediTabella 4.5 Elenco dei controlli periodici previsti per i contenitori intermediTabella 5.1 Elenco tank container estratto dal Codice IMDG per trasporto materie

liquide e pulverolenteTabella 5.2 Elenco tank container estratto dal Codice IMDG per trasporto materie

gassose non liquefatteTabella 5.3 Elenco tank container estratto dal Codice IMDG per trasporto gas forte-

mente refrigeratiTabella 5.4 Comparazione degli intervalli di tempo delle prove periodicheTabella 6.1 Pannello di segnalazione numeratoTabella 6.2 Elenco dei numeri di pericolo (Kemler)Tabella 6.3 Etichette previste dall’accordo ADR - RID - RMPTabella 6.3.1 Eticheete supplementariTabella 6.3.2 Etichette di pericolo ADR/RID - Spiegazione dei simboliTabella 6.4 Etichette aggiuntive per il trasporto ferroviarioTabella 6.5 Etichette previste dal Codice IMDGTabella 6.6 Simbologia CEE per la segnalazione dei pericoliTabella 6.7 Indicazione di pericolo in vigore negli USATabella 7.1 Placca di approvazione CSCTabella 7.2 Descrizione del contenuto della placca e relativo significatoTabella 7.3 I container Elementi identificativiTabella 8.1 Tabella riepilogativa applicazione normeTabella 8.2 Scheda classificazione per trasporto intermodale (terra-mare ) di merci

pericolose Tabella 9.1 Dichiarazione IMO per merci pericoloseTabella 9.2 Esempio di dichiarazione IMO per merci pericoloseTabella 9.3 Dichiarazione di assimilazione redatta in conformità alla circolare 3103118

del ministero marina mercantileTabella 9.4 Scheda di sicurezzaTabella 9.5 Elenco della documentazione da allegare all’istanza di imbarco/sbarcoTabella 10.1 Esame dei casi 1 e 2Tabella 10.2 Esame dei casi 3 e 4Tabella 10.3 Esame del caso 5

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Tabella 10.4 Esame del caso 6Tabella 10.5 Esame del caso 6 Applicabilita delle norme di sicurezza ,

responsabilità ed azioniTabella 10.6 Esempio di scheda di sicurezza per il trasporto di merce

pericolosa elaborata dal CEFIC

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Il presente Quaderno è stato realizzatocon il supporto e la collaborazione della rivista FERMERCI.

Editing e grafica a cura di: Maria Teresa Zefelippo, Emanuela Montixi, Paolo Giordano.Stampa: Color Black, Novate Milanese.

FREIGHT LEADERS CLUB - Via C. Ravizza, 4 - 20149 MilanoTel. 02 - 435575 - Fax 02- 433693

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NORMATIVEED ENTI NORMATORI

PREMESSA 1.1

Lo sviluppo di una linea guida per il trasporto intermodale via terra (strada e ferrovia)e via mare di merci pericolose si realizza nel rispetto delle norme attualmente invigore,

ADR per la stradaRID per la ferroviaIMDG Code, Annesso III della Marpol e SOLAS per il mare,

sottolineando i punti comuni, evidenziando gli aspetti che differenziano le normati-ve via terra e via mare, ricercando ed avanzando, dove necessario, le proposte diarmonizzazione tra le norme, avendo come riferimento la “UN Raccomandations onthe transport of Dangerous Goods”, conosciuta anche come “Libro arancio” dalcolore della copertina, a cui tutti i regolamenti fanno ormai riferimento. Attualmenteè disponibile nella 9° Edizione del 1995.

Come è noto, scopo principale di queste “Raccomandazioni” è quello di facilitare lalibera circolazione delle merci, garantendo contemporaneamente la maggior sicu-rezza possibile alle persone, ai beni, ai mezzi di trasporto ed alla tutela dell’ambien-te.

Nella tab. 1.1 vengono presentate le diverse organizzazioni internazionali che siinteressano all’emanazione di norme e raccomandazioni relativamente al trasportodelle merci pericolose. In campo internazionale sussistono difficoltà nella stesuraarmonizzata delle norme, che è principalmente legata all’aggiornamento temporaledelle stesse.

Scopo di questo capitolo è di presentare le principali norme che presiedono al tra-sporto di merci pericolose via terra e via mare, con cenni agli enti nazionali ed inter-nazionali che regolamentano la materia qui trattata.

TRASPORTO VIA STRADA 1.2

I trasporti internazionali via strada delle merci pericolose sono regolamentatidall’ADR, che fa riferimento alla Convenzione relativa al contratto di trasportointernazionale di merci su strada (CMR) ratificata dall’Italia con Legge 12.8.1962 n.1839. Tale convenzione si applica alle relazioni tra i Paesi firmatari (compresi quindii paesi extra CE) e con decorrenza 1/1/1997 anche tra i Paesi della ComunitàEuropea in forza della Direttiva CE 94/55 (Recepimento dell’Accordo ADR) aggior-nata con Direttiva CE 96/87.L’ADR si occupa della classificazione, delle forme di contenimento (imballi, conteni-tori, ecc.) e della segnalazione delle merci (etichette, documenti di trasporto).La nuova edizione dell’ADR è stata aggiornata al 1.1.97.

Nel trasporto nazionale si applica :

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veicoli stradali caricati su carri.2. Ai fini del RID/RMP,— le casse mobili sono considerate come grandi contenitori [ved. marg. 7 (2)], e— le casse mobili cisterna sono considerate come contenitori cisterna (ved.

Appendice X).

15 (2) I veicoli stradali presentati al trasporto in traffico strada-rotaia nonchéil loro contenuto devono soddisfare le condizioni dell’Accordo europeo relati-vo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR)1) .

Tuttavia non sono ammesse:- le materie esplosive del gruppo di compatibilità A (classe 1, marg.

2101, 01°, codice di classificazione 1.1A dell’ADR);- le materie autoreattive necessitanti della regolazione di tempera-

tura (classe 4.1, marg. 2401, 41° a 50°, numeri di identificazione 3231 a3240 dell’ADR);

- i perossidi organici per i quali è richiesta una regolazione di tempe-ratura (classe 5.2, marg. 2551, 11° a 20°, numeri di identificazione 3111 a3120 dell’ADR);

- 1829 triossido di zolfo puro almeno al 99,5%, senza inibitore, traspor-tato in cisterne [classe 8, marg. 2801, 1° a) dell’ADR].Esplicita dichiarazione di conformità alle norme ADR deve essere rilascia-ta dal proprietario del veicolo. Tale dichiarazione deve essere allegata allalettera di vettura.

15 (3) I carri utilizzati per il traffico strada-rotaia devono recare sulle due fian-cate le etichette di pericolo prescritte dal RID/RMP per le merci trasportate.L’etichettatura di pericolo dei carri portanti non è necessariaa) nel caso di sistema di trasporto “strada viaggiante” (carico di

autocarri con o senza rimorchio nonché di semirimorchi con trattore suicarri utilizzati per tale sistema di trasporto), salvo diversa decisione dellaferrovia, anche relativamente ad una determinata relazione di trasporto, e

b) per gli altri trasporti di veicoli stradali cisterna.

15 (4) Le consegne scritte prescritte dal marg. 10385 dell’ADR devono esse-re allegate alla lettera di vettura.

1.4 TRASPORTO MARITTIMO

I trasporti internazionali via mare delle merci pericolose sono regolati da raccoman-dazioni elaborate in sede IMO, con riferimento alla

• Convenzione SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana inmare), adottata dall’Italia con L. 23.5.1980 n. 313

• Convenzione MARPOL, (adottata dall’Italia con con Legge 28.9.1980 n. 462)Annesso III è stato è stato recepito con circolare n. 45 del 1.7.92 MinisteroMarina Mercantile.

La convenzione SOLAS si occupa degli aspetti della sicurezza del trasporto maritti-mo in senso “esteso” ed in particolare di tutto ciò che concerne impianti antincendio

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1) Questo accordo comprende anche gli accordi particolari firmati dai Paesi interessati al trasporto.

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RID e per l’ADR. Peraltro, detti regolamenti RID ed ADR non trovano applicazionein linea di massima al di fuori dei Paesi Europei, sicchè un trasporto intermodaledestinato a Paesi delle Americhe, dell’Africa, dell’Asia e dell’Australia deve necessa-riamente tener conto delle normative colà esistenti qualora dopo la tratta marittimasia previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto ferroviario e stradale di quei Paesi.

Pare evidente la necessità di addivenire, individuando la sede internazionale piùopportuna, a normative identiche per il trasporto stradale e ferroviario in tutto ilmondo, a similitudine di quanto avviene per il trasporto marittimo. Ancora più evi-dente appare poi la necessità di estendere gli accordi RID e ADR perlomeno aipaesi dell’ex URSS e di tutto l’arco sud del Mediterraneo.

Le Convenzioni Internazionali, nonchè le norme discendenti (Raccomandazioni,Risoluzioni, Direttive e relativi Emendamenti) trovano applicazione nei vari Stati,allorchè gli stessi provvedono a recepirle nel proprio ordinamento legislativo.Questo vale anche per l’Italia.

Le procedure di recepimento legislativo variano da Stato a Stato e, comunque, poi-chè raramente i tempi sono simultanei, può risultare che una norma recepita da unoStato, non sia invece recepita in un altro Stato con evidenti difficoltà nei trasportiinternazionali.

Pare evidente pertanto la necessità di addivenire, perlomeno a livello europeo, alrecepimento simultaneo delle norme da parte dei vari Stati. A tal fine risulta quantomai opportuna una azione promossa dall’Unione Europea, tendente all’inserimentonelle Convenzioni Internazionali di una clausola che preveda l’automatico recepi-mento degli Emendamenti/Raccomandazioni ecc.

L’Unione Europea, al momento, non ritiene di dover emettere direttive “tecniche” inmateria di trasporto di merci pericolose, ma adotta l’applicazione delle disposizionidel RID, ADR e dell’IMDG Code; ha inoltre emanato direttive riguardanti la forma-zione di diverse figure professionali che operano nel campo del trasporto merci peri-colose, quali patentino ADR per autisti, formazione per “consulenti della sicurezza”.

Nella tabella 1.1 sono indicati gli organismi preposti all’emissione delle norme ditrasporto delle merci pericolose, e le interazioni tra essi.

1.6.2 ORGANISMI NAZIONALI

In questi ultimi tempi si sta assistendo ad una razionalizzazione dal punto di vista dellecompetenze, anche se non completamente definite, circa il trasporto in generale(Finanziaria ‘96) ed in particolare per il trasporto delle merci pericolose. L’ente normato-re, relativamente al trasporto delle merci pericolose, in ambito nazionale è il Ministerodei Trasporti e della Navigazione (attraverso i suoi dipartimenti in via di organizzazione)che, in relazione alle funzioni in materia di trasporto, emana norme riguardanti il tra-sporto stradale, aereo e marittimo. Per il trasporto ferroviario le FS, ormai diventate unaS.p.A., operano con proprie strutture all’aggiornamento e diffusione delle norme.

Competenze particolari in materia di trasporto, talvolta in sovrapposizione e conscarso coordinamento con quanto già fatto dal Ministero sopraccitato, hanno anche iMinisteri degli Interni, dell’Industria, della Sanità, delle Finanze, dei Lavori Pubblicie dell’Ambiente.

1.6.3 ORGANISMI LOCALI

Organismi locali o periferici (Comuni, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, USL,

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ecc.) possono regolamentare aspetti collateriali al trasporto che riguardano prevalen-temente le attività di transito, movimentazione e stoccaggio delle merci pericolose.

STATI ADERENTI ALLE CONVENZIONI SOLAS E MARPOL 1.7

Nelle tabella 1.2 sottoriportata sono elencati gli Stati che hanno ratificato leConvenzioni SOLAS 1974 e MARPOL 73/78.È opportuno rimarcare che sia la Reg. 54.2 del Capitolo II-2 che il Capitolo VII dellaSOLAS 1974, nel trattare il trasporto via mare delle merci pericolose, fanno ancheriferimento all’IMDG Code. Sulla base di questa indicazione la maggior parte degliStati che hanno ratificato la SOLAS stanno via via inserendo nella propria normativanazionale l’IMDG Code stesso.Purtroppo non è questo il caso degli Stati Uniti che, pur avendo adottato sia laSOLAS che la MARPOL hanno una propria normativa per le merci pericolose conte-nute nel CFR n. 46.

STATI ADERENTI ALLE CONVENZIONI ADR E RID 1.8

Nella tabella 1.3 sottoriportata sono elencate gli stati che hanno ratificato le conven-zioni RID ed ADR.

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TABELLA 1.1 - MAGGIORI ORGANISMI INTERNAZIONALI COIN-VOLTI NELLA DEFINIZIONE DI NORMATIVE RIGUARDANTI IL TRA-SPORTO DI MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 1.2 - STATI FIRMATARI DELLE CONVENZIONI MARPOL ESOLAS

Page 20: MERCI PERICOLOSE

STATO ADR (*) RID (**) STATO ADR (*) RID (**)

Albania Si Lituania SI SI

Algeria Si Si Lussemburgo Si Si

Austria Si Si Macedonia SI

Belgio Si Si Marocco Si

Bosnia e Erzegovina Si SI Monaco Si Si

Bielorussia Si Norvegia Si Si

Bulgaria Si Si Olanda Si Si

Croazia SI Si Polonia Si Si

Danimarca Si Si Portogallo Si Si

Estonia Si Regno Unito Si Si

Federazione Russa Si Romania SI

Finlandia Si Si Rep. Ceca Si Si

Francia Si Si Siria Si

Germania Si Si Slovacchia Si Si

Grecia Si Si Slovenia Si Si

Iran Si Spagna Si Si

Iraq Si Svezia Si Si

Irlanda Si Svizzera Si Si

Italia Si Si Tunisia Si

Lettonia Si Turchia Si

Libano Si Ungheria Si Si

Liechtenstein Si Si Yugoslavia Si

NOTE:(*) aggiornamento al 1/1/1997(**) aggiornamento al 1/1/1997

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TABELLA 1.3 - NAZIONI ADERENTI ALLE CONVENZIONI RID E ADR

Page 21: MERCI PERICOLOSE

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LA CLASSIFICAZIONEDELLE MERCI PERICOLOSE

INTRODUZIONE 2.1

Le merci ritenute pericolose ai fini del trasporto via mare e via terra (*) sono suddivi-se in classi secondo le indicazioni riportate nella tab. 2.1.Scopo di questo capitolo è presentare le modalità di classificazione in campo marit-timo e terrestre che esprimono l’appartenenza di una sostanza ad una determinataclasse, seguendo il criterio del pericolo prevalente.I criteri adottati in campo marittimo e terrestre non sono tuttavia tra loro equivalenti,anche se la tendenza delle norme è di utilizzare uguali definizioni di classe sia perla modalità terrestre che marittima.Rimangono però notevoli difformità tra le norme terrestri e marittime nel descriverenon tanto l’appartenenza di una sostanza ad una classe quanto nell’evidenziare rag-gruppamenti a sottoclassi omogenee di pericoli secondari o nell’esprimere livelli dimaggiore o minore pericolosità delle sostanze stesse.

È di fondamentale importanza definire la corretta classificazione delle merci perico-lose, in quanto determina la scelta della tipologia delle forme di contenimento, leindicazioni di pericolo, le modalità di stivaggio e segregazione, le informazioni dadare ai trasportatori, operatori ed autorità e necessarie sia per una corretta routinedel trasporto che per la gestione di eventuali emergenze.La classificazione delle merci deve essere effettuata di norma a cura e sotto laresponsabilità del produttore, mittente o caricatore.

(*) N.B.: In seguito nel testo per “via terra” si intende “via strada” e “via ferrovia”

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE VIA TERRA 2.1.1

Le classificazioni via terra, “RID” per la ferrovia e “ADR” per la strada, delle mercipericolose sono praticamente equivalenti.La classificazione “via terra” di una sostanza pericolosa è di norma rappresentata dadue parametri:

1) CLASSE indicata da un numero di 1 o 2 cifre, tra cui è sempre interpostoun punto, come si può notare nella tabella 2.1La classe esprime sempre il pericolo primario della sostanza.

2) ORDINALE costituito da:

- un numero che indica l’appartenenza della sostanza a sottosistemi omogeneiper caratteristiche chimico-fisiche o per pericoli di natura secondaria

- da una lettera che indica il livello di pericolo della sostanza nell’ambitodella classe e cioè:

a) molto pericolosob) mediamente pericolosoc) poco pericoloso

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 2

Page 24: MERCI PERICOLOSE

Per le sostanze appartenenti alle classi 1 (esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) nonviene espresso il livello di pericolo e non vengono pertanto impiegate le lettere a, b,c.Per le sostanze della classe 6.2 (sostanze infettanti) talvolta non viene indicato illivello di pericolo.Per le sostanze delle classi 2 (gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione), èstata adottata, con decorrenza 1.1.97, una nuova modalità di classificazione indivi-duata al punto 2.3.2.1

Nei regolamenti ADR e RID e nelle norme nazionali in vigore dall’1.1.97 le seguen-ti classi 1 e 7 sono definite “limitative”. Tale limitazione è riferita al fatto che lematerie ammesse al trasporto, alle condizioni indicate, sono solo quelle esplicita-mente elencate nelle rispettive classi ed è vietato il trasporto per altre materie ameno di ricorrere ad accordi di deroga bilaterali o multilaterali tra gli Stati interessatio ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione per ilterritorio nazionale.Le altre classi sono “non limitative” e possono comprendere materie non espressa-mente menzionate ma che per caratteristiche di pericolosità sono assimilabili a quel-le elencate nelle diverse classi e sono quindi soggette alle stesse condizioni di tra-sporto. In altri termini, i proprietari, i mittenti e/o i caricatori possono classificare,direttamente e sotto la propria responsabilità, le merci presentate al trasporto, peranalogia, tenendo conto delle caratteristiche di pericolosità della classe e materia diriferimento e presentarle al trasporto con gli imballaggi scelti fra quelli indicati nelleprescrizioni generali della classe e materia di riferimento.

2.1.2 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE VIA MARE

2.1.2.1 Classificazione dei pericoli intrinseci

La classificazione delle merci pericolose per il trasporto marittimo presenta analogieal sistema terrestre nella definizione ed attribuzione alla classe di pericolo.Ad una sostanza si attribuisce di norma la classe di pericolo di appartenenza, costi-tuita da 1 cifra o da 2 cifre, cui è sempre interposto un punto (tab. 2.1).Nella classificazione via mare non viene formalmente ed esplicitamente attribuitol’ordinale come nella classificazione terrestre, ma viene fatto esplicito riferimentoalle “schede di classificazione” del prodotto, riportate sull’IMDG Code.Nelle schede, riportate per pagine numerate, vengono indicate, oltre gli eventualipericoli secondari, anche una serie di informazioni, quali:

- classe di appartenenza- nome chimico- formula chimica- principali dati chimico-fisici- sistemi di imballaggio- gruppo di imballaggio- criteri di stivaggio- etichette/pannelli di pericolo- norme particolari.

La nuova edizione del codice IMDG ha eliminato la necessità di indicare il riferi-mento alla pagina del codice stesso.Assieme alla classificazione della sostanza, è opportuno citare anche la paginadell’IMDG Code relativa alla scheda del prodotto; (è peraltro opportuno indicareanche l’Amdt (emendamento di riferimento): ciò per consentire alla nave destinata al

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Page 25: MERCI PERICOLOSE

trasporto l’individuazione della merce pericolosa anche in presenza di vecchie indi-cazioni.Per le navi che trasportano merci pericolose è obbligatoria la presenza a bordo deltesto dell’IMDG Code.

Nel trasporto via mare, con esclusione delle classi 1 (esplosivi), 2 (gas compressiliquefatti o disciolti sotto pressione), 7 (materiali radioattivi) viene ammesso l’impie-go di tre gruppi di imballaggio (gruppo I, gruppo II e gruppo III) aventi caratteristichedi resistenza meccanica decrescente in relazione alla pericolosità propria dellamerce.Il concetto di classe limitativa non viene espressamente introdotto nell’IMDG Code.Ciò potrebbe far pensare che i criteri di classificazione adottati per il trasporto viamare siano più “permissivi”.Nella pratica invece l’IMDG Code tratta tutte le classi come se fossero limitative,ovvero esige che tutti i prodotti o le miscele, a qualunque classe di pericolo appar-tengano, siano individuati e vengano classificati secondo le indicazioni del codiceIMDG.L’IMDG Code consente tuttavia per talune classi una “scappatoia” nella classifica-zione delle sostanze o miscele non elencate, facendo ricorso a famiglie di sostanzechiamate in inglese N.O.S. (Not Otherwise Specified) in italiano N.A.S. (non altri-menti specificate), individuate da apposito numero ONU. È consentito il ricorso allaclassificazione N.O.S. (o N.A.S.) solo dopo aver esaurito negativamente la ricerca trale sostanze elencate nell’IMDG Code.

N.B.: Amdt Amendment indica l’emendamento di riferimento, riguardante l’ul-timo aggiornamento delle pagine, ad esempio 27-95 sta ad indicare l’emendamenton. 27 uscito nell’anno ‘95.

Classificazione ai fini di pericolo per l’ambiente 2.1.2.2

Nell’ambito del trasporto è in vigore l’Annesso III della Convenzione Marpol chefissa i criteri di pericolosità dei prodotti per l’ambiente marino. Nelle schede prodot-to dell’IMDG Code sono individuati, come segue, i prodotti pericolosi per l’ambien-te marino:- Il simbolo “P” indica il prodotto “inquinante “ per l’ambiente marino- Il simbolo “PP” indica quello “altamente inquinante” per l’ambiente marino.

I criteri in questione sono recepiti nell’IMDG Code cosicchè attenendosi alle disposi-zioni dello stesso si rispettano anche le disposizioni dell’Annesso III della MARPOL.

IL NUMERO ONU 2.1.3

A livello internazionale moltissime sostanze pericolose o miscele di sostanze sonoindividuate da un numero di “catalogo” di 4 cifre, chiamato Numero ONU, assegna-to dagli esperti ed i cui elenchi sono aggiornati e riportati nel Libro Arancio.I numeri ONU sono talvolta relativi ad una sostanza in un determinato stato fisico(es. il numero ONU 1038 è relativo all’etilene refrigerato, il numero ONU 1962 èriferito all’etilene compresso).

In altri casi vengono adottati numeri ONU di “gruppo” o per “famiglie di prodotti”non definibili in modo univoco in quanto in genere non sono prodotti puri mamiscele di prodotti, per esempio il n. ONU 1268 raggruppa “prodotti petroliferidistillati infiammabili”. Sui testi delle Convenzioni e Raccomandazioni si troverannodetti numeri ONU sempre affiancati alle dizioni italiane N.A.S. (Non Altrimenti

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DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI MERCI PERICOLOSE 2.3

In questo paragrafo viene fatta un’illustrazione di carattere generale delle classi dellemerci pericolose. Per approfondimenti si rimanda direttamente alle rispettive norme.Come appare evidente da quanto di seguito illustrato vi sono differenze fra i criteri diidentificazione delle classi di sostanze pericolose nelle modalità di trasporto via terrae via mare.

CLASSE 1 - ESPLOSIVI 2.3.1

Trasporto via terra (classe limitativa) 2.3.1.1

Sono merci ed oggetti della classe 1:

a) Materie esplosive: merci solide o liquide (o miscela di materie) che sono suscetti-bili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura, una pressioneed una velocità tali che possono derivarne danni nelle vicinanze.Materie pirotecniche: merci o miscele di merci destinate a produrre un effettocalorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di talieffetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche autosostentantesi non detonanti.

b) Oggetti esplosivi: Oggetti contenenti una o più sostanze esplosive e/o merci piro-tecniche.

c) Materie ed oggetti non menzionati né sotto a) né sotto b): che sono fabbricati invista di produrre un effetto pratico per esplosione o a fini pirotecnici.

Le materie e gli oggetti della classe 1 sono assegnati al gruppo di imballaggio II.

Sottoclassi 2.3.1.1.1

Per le modalità di trasporto via strada e ferrovia sono state definite 6 sottoclassi (divi-sioni) in base al livello di pericolo:

Divisione 1.1 Sostanze ed oggetti che hanno un pericolo di esplosione che inte-ressa l’intera massa praticamente nello stesso istante.

Divisione 1.2 Sostanze ed oggetti che presentano pericolo di proiezione ma nondi esplosione dell’intera massa.

Divisione 1.3 Sostanze ed oggetti che presentano pericoli di incendio con minimorischio di esplosione o di proiezione od entrambi, ma non di esplo-sione dell’intera massa.

Divisione 1.4 Sostanze ed oggetti che non presentano rischi significativi. Gli effettisono essenzialmente limitati al collo.

Divisione 1.5 Sostanze molto insensibili che presentano un rischio di esplosionedell’intera massa ma che sono così poco sensibili che nelle condi-zioni normali di trasporto le probabilità di innesco o di una transi-zione dalla combustione alla detonazione sono molto ridotte.

Divisione 1.6 Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio diesplosione in massa. Questi oggetti non contengono che merci deto-nanti estremamente poco sensibili e presentanti una probabilità tra-scurabile di innesco o di propagazione accidentale.

Gruppi di compatibilità 2.3.1.1.2

Per definire gli esplosivi occorre inoltre tener presente i seguenti gruppi di compatibilità:

Page 28: MERCI PERICOLOSE

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A Materia esplosiva primaria.B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due effi-

caci dispositivi di sicurezza.C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o

oggetto contenente una tale materia esplosiva.D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenente una

materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco nécarica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e aventealmeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi diinnesco, con carica propulsiva.

F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi pro-pri mezzi di innesco, con o senza carica propulsiva.

G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica ooggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composi-zione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena.

H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bian-co.

J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido oun gel infiammabili.

K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chi-mico tossico.

L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante unrischio particolare.

N Oggetto non contenente che materie detonanti poco sensibili.S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all’interno del collo

ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale.

Le materie del gruppo di compatibilità A non sono ammesse al trasporto ferroviarioe gli oggetti del gruppo di compatibilità K non sono ammessi al trasporto ferrovia-rio e stradale

2.3.1.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

La classe 1 comprende:

Sostanze esplosive, ad esclusione di quelle che sono troppo pericolose per il traspor-to o quelle che presentano un rischio predominante indicato in altre classi,

Oggetti esplosivi, ad esclusione di dispositivi contenenti sostanze esplosive in quan-tità o aventi caratteristiche tali che, in caso di accensione accidentale durante il tra-sporto ,non diano luogo ad alcun effetto esterno al dispositivo sia per fuoco, fumo,proiezione o effetto sonoro,

Sostanze ed oggetti indicati precedentemente che sono manufatti per produrre uneffetto esplosivo o effetto pirotecnico.

DEFINIZIONI

a) È materia esplosiva una sostanza sia solida che liquida (o una miscela di sostanze)che sia capace di una reazione chimica in grado di produrre gas a temperatura,pressione e velocità tali da causare danni all’ambiente circostante.

Page 29: MERCI PERICOLOSE

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Materie pirotecniche sono incluse in questa definizione anche se non produconogas.

b) È sostanza pirotecnica una materia o miscela di materie che producono effettiluminosi sonori e di calore o combinazione di questi effetti come risultato di rea-zione esotermica autosostentata non detonante.

c) Sono oggetti esplosivi gli oggetti contenenti una o più sostanze esplosive.

d) Una esplosione di massa è quella che interessa pressoché tutta la massa virtual-mente in modo istantaneo.

Le materie e gli oggetti della classe 1 sono di norma assegnati al gruppo di imballoII, salvo diversamente prescritto nelle schede sostanze.

Sottoclassi 2.3.1.2.1

Gli esplosivi sono suddivisi in un sistema di sottoclassi, analogamente a quantoavviene nel sistema via terra; si veda pertanto il punto 2.3.1.1.1

Gruppo di compatibilità 2.3.1.2.2

Analogamente al sistema di classificazione via terra, anche nella classificazione viamare valgono gli stessi gruppi di compatibilità; vedasi punto 2.3.1.1.2

Classificazione secondo il regolamento marittimo nazionale 2.3.1.2.3

Il regolamento del Ministero della Marina Mercantile, ora dei Trasporti e dellaNavigazione, fornisce una definizione diversa rispetto a quella internazionale inquanto fa riferimento al Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che definisce comeesplosiva quelle sostanze o miscele di sostanze che esplodono per contatto confiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilità all’urto o allo sfregamento èsuperiore al dinitrobenzene, anche quando tali caratteristiche sono da esso perdutein modo permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze. La suddi-visione di questa classe è effettuata in 5 sotto gruppi. Per il trasporto nazionale diesplosivi si dovrà fare pertanto riferimento alle norme nazionali.

Osservazioni sulla classe 1 per il trasporto intermodale terra-mare2.3.1.3

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 1, non risultano evidenti disomogeneità tra i criteri di classificazioni adottatidalle convenzioni ADR, RID, Raccomandazioni ed IMDG Code; tuttavia, considera-ta l’esigenza di rispettare nel tratto nazionale del trasporto quanto previsto dal TestoUnico di Pubblica Sicurezza, si dovrà procedere a classificare gli esplosivi secondo icriteri ivi definiti.

CLASSE 2 - GAS COMPRESSI LIQUEFATTI O DISCIOLTI SOTTO 2.3.2PRESSIONE

Trasporto via terra 2.3.2.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID (CON DECORRENZA 1.1.97)

Page 30: MERCI PERICOLOSE

Con decorrenza 1.1.97 l’ADR e il RID mutano completamente i criteri di classifica-zione dei gas, classe 2, rispetto alle precedenti edizioni. La classe non è più limitativa.

Per gas si intende una materia che:- a 50°C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar)

oppure- è completamente allo stato gassoso a 20°C alla pressione standard di 101,3 kPa.

Sotto il titolo della classe 2 rientrano i gas puri e le miscele di gas.Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue:

Ord. Denominazione Caratteristiche

1° gas compressi: gas la cui temperatura criticaè inferiore a 20°C;

2° gas liquefatti: gas la cui temperatura criticaè uguale o superiore a 20°C;

3° gas liquefatti refrigerati: sono i gas che, allorché venganotrasportati, sono in parte liquefatti inragione della loro bassa temperatura;

4° gas disciolti sono i gas che, allorché sono sotto pressione: trasportati, sono disciolti in un

solvente

5° generatori di aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti deigas (cartucce per gas);

6° altri oggetti contenenti gas sotto pressione;

7° gas non compressi sottoposti a prescrizioni particolari(campioni di gas);

8° recipienti vuoti e cisterne vuote (non bonificati).

N.B.: L’acido fluoridrico (UN 1052) è una materia della classe 8

Le materie e gli oggetti classificati sotto le diverse cifre sopraindicate, da 1 a 8 sonoaffiancati ad uno dei gruppi sotto indicati, in funzione delle proprietà pericolose chepresentano:

A asfissiante

O comburente

F infiammabile

T tossico

TF tossico infiammabile

TC tossico corrosivo

TO tossico comburente

TFC tossico infiammabile corrosivo

TOC tossico comburente corrosivo

(tutte le lettere sono maiuscole)

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Page 31: MERCI PERICOLOSE

Per gas e miscele di gas che presentano, secondo questi criteri, delle proprietà peri-colose relative a più di un gruppo, i gruppi che riportano la lettera T sono predomi-nanti su tutti gli altri gruppi, i gruppi che portano la lettera F sono predominanti suigruppi designati con la lettera A o O.

I gas corrosivi sono considerati come tossici e pertanto appartenenti al gruppo TC,TFC e TOC.

Definizione delle proprietà pericolose dei gas

asfissianti sono gas non comburenti, non infiammabili e non tossicie che diluiscono o rimpiazzano normalmente l’ossigenopresente nell’atmosfera

infiammabili sono gas che, alla temperatura di 20°C ed alla pressionestandard di 101, 3 kPa

a) sono infiammabili in una miscela contenente il 13% o più(in volume) di aria;

b) hanno un punto di infiammabilità con l’aria di almeno 12 puntipercentuali che sono il loro limite inferiore di infiammabilità

comburenti sono gas che possono, in generale per apporto di ossigeno,causare o favorire, più dell’aria, la combustione di altre materie.Il potere comburente è determinato sia con metodo di prova siaper calcolo secondo metodi approvati dall’ISO.

tossici a) sono conosciuti poter essere tossici o corrosivi per l’uomo alpunto di presentare pericolo per la salute

b) sono presunti tossici o corrosivi per l’uomo, in quanto il loroCL50 per la tossicità è inferiore o uguale a 5000 ml/mc.

NOTA L’infiammabilità è determinante sia per metodi di prova, sia per calcolosecondo metodi approvati dall’ISO (vedere le norme ISO 10156: 1990)

Per classificare una miscela di gas (compresi i vapori della materia di altre classi)può essere utilizzata la seguente formula:

1CL50 (miscela) tossica =

n fci∑

i=1 tci

dove:fci è la frazione molare dell’iesimo costituente della miscela.tci è l’indice di tossicità dell’iesimo costituente della miscela.

Gas corrosivi sono i gas o le miscele di gas che rispondono interamente ai criteridi tossicità: per effetto della loro corrosività devono essere classificaticome tossici con il rischio sussidiario della corrosività.

Una miscela di gas è considerata come tossica a causa dei suoi effet-ti combinati di corrosività e di tossicità; presenta un rischio seconda-rio di corrosività allorché è noto per esperienza che esercita un effet-to distruttivo sulla pelle, gli occhi o le mucose o allorché il valore

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Page 32: MERCI PERICOLOSE

CL50 degli elementi costituenti la miscela è inferiore od uguale a 5000 ml/mc (ppm),quando è calcolato secondo la formula:

1CL50 (miscela) corrosiva =

n fci∑

i=1 tci

dove:fciè la frazione molare del costituente iesimo corrosivo della miscelatciè l’indice di tossicità della materia costituente la miscela ed è uguale a CL50

CLASSIFICAZIONE GAS PRIMA DELL’1.1.97

Sono materie della classe 2, quelle che hanno una temperatura critica inferiore a50°C oppure una tensione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar) a 50°C.Le materie ed oggetti della classe 2 sono ripartite come segue:

A) Gas compressi la cui temperatura critica è inferiore a -10°C.B) Gas liquefatti la cui temperatura critica è uguale o superiore a -10°C.

a) gas liquefatti aventi una temperatura critica uguale o superiore a 70°C;b) gas liquefatti aventi una temperatura critica uguale o superiore

a -10°C, ma inferiore a 70°C.C) Gas liquefatti fortemente refrigerati.D) Gas disciolti sotto pressione.E) Aerosol pressurizzati e cartucce di gas sotto pressione.F) Gas sottoposti a particolari prescrizioni.G) Recipienti vuoti.

Secondo le loro proprietà chimiche, le materie e oggetti della classe 2 sono suddivisicome segue:

a) non infiammabili;at) non infiammabili, tossici;b) infiammabili;bt) infiammabili, tossici;c) chimicamente instabili;ct) chimicamente instabili, tossici;

Salvo indicazioni contrarie, le materie chimicamente instabili devono essere consi-derate come infiammabili.I gas corrosivi o comburenti nonché gli oggetti carichi di tali gas sono designati conil termine “corrosivo” o “comburente” tra parentesi.Le materie della classe 2 che sono enumerate tra i gas chimicamente instabili sonoammesse al trasporto solo se sono state prese la misure necessarie per impedire laloro decomposizione, dismutazione o polimerizzazione pericolosa durante il tra-sporto.A tal fine, bisogna curare in particolare che i recipienti non contengano sostanze taliche possano favorire tali reazioni.

NOTA IMPORTANTE:

Nel primo semestre del 1997 nei trasporti via strada e ferrovia potranno essere adot-

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Page 33: MERCI PERICOLOSE

tati i criteri vecchi o nuovi di classificazione.

Trasporto via mare 2.3.2.2

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

Un gas è una sostanza che:

1) a 50°C ha una tensione di vapore superiore a 300 Kpaoppure

2) è completamente allo stato gassoso a 20°C ad una pressione di 101,3 KPaI gas vengono distinti in:

a) gas compressi (quelli che non possono essere liquefatti a temperatura ambiente20°C)

b) gas liquefatti (quelli che possono diventare parzialmente liquidi sotto pressionea temperatura ambiente 20°C)

c) gas disciolti (quelli che possono essere sciolti sotto pressione in un solvente, chepuò essere assorbito in un materiale poroso)

d) gas fortemente refrigerati come aria liquida, ossigeno.

In relazione alle proprietà chimiche ed agli effetti fisiologici i gas possono essere:

• infiammabili• non infiammabili, non tossici• velenosi• di sostegno nella combustione• corrosivi.

Ai fini della segregazione e stivaggio il codice IMDG classifica i gas come segue:

Classe 2.1 - Gas infiammabili

Sono quelli che a 20°C hanno pressione di 101,3 Kpa e

sono infiammabili con una miscela in volume contenente il 13% o meno di ariaoppurehanno nell’intervallo di infiammabilità in aria il punto inferiore almeno del 12%.

Classe 2.2 - Gas non infiammabili non velenosi

Sono i gas che trasportati ad una pressione non inferiore a 280 Kpa a 20°C o si pre-sentano come liquidi refrigerati o

sono asfissianti ovvero possono diluire o sostituire l’aria nell’ambiente circostante.

Classe 2.3 - Gas velenosi

Sono i gas che:

• sono conosciuti per essere velenosi o corrosivi per l’uomo o per rappresentare unpericolo per la saluteoppure

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Page 34: MERCI PERICOLOSE

• sono sotto pressione e presentano caratteristiche di corrosività e tossicità per l’uo-mo, con valore di LC50 uguale o minore di 5000 ppm secondo i metodi indicatialla classe 6.1.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

Il regolamento del Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero dei Trasporti eNavigazione, classifica i gas destinati al trasporto se contenuti in recipienti sino a1000 litri. Per il trasporto in contenitori aventi capacità superiore, è necessario rife-rirsi a successive circolari del Ministero della Marina Mercantile.

2.3.2.3 Osservazioni sulla classe 2 per il trasporto intermodale terra-mare

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 2, risultano evidenti disomogeneità nelle classificazioni “via terra” e “viamare”.È necessario pertanto porre particolare attenzione nell’analisi della documentazioneche riporta le classificazioni.

Per il passaggio da una modalità di trasporto all’altra è utile avere come “elementodi riferimento” il numero ONU della sostanza. Il numero ONU è infatti comune allaclassificazione via terra e via mare.

2.3.3 CLASSE 3 - MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI

2.3.3.1 Trasporto via terra

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

Sono materie e miscele infiammabili quelle che, ad una temperatura non superiore a20°C, sono liquide o viscose, e che a 50°C, hanno una tensione di vapore massimadi 300 kPa (3 bar) e che presentano un punto di infiammabilità fino a 61°C (vasochiuso).La classe 3 comprende ugualmente le materie liquide infiammabili e le materie soli-de infiammabili allo stato fuso il cui punto di infiammabilità è superiore a 61°C eche sono presentate al trasporto o trasportate a caldo ad una temperatura uguale osuperiore al loro punto di infiammabilità.Sono escluse le materie liquide infiammabili che, a causa delle loro ulteriori pro-prietà pericolose, sono elencate in altre classi, o assimilabili a queste ultime.Alle materie della classe 3 vengono assegnati, secondo il loro grado di pericolo:

a) materie molto pericolose: materie liquide infiammabili aventi un punto di ebolli-zione o inizio di ebollizione non superiore a 35°C, materie liquide infiammabiliaventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C, che sono sia molto tossiche,secondo i criteri del marg. 600 [marg. 2600 ADR], sia molto corrosive secondo icriteri del marg. 800 [marg. 2800 ADR];

b) materie pericolose: materie liquide infiammabili aventi un punto di infiammabi-lità inferiore a 23°C che non sono classificate sotto a), ad eccezione delle materiedel marg. 301 [2301 ADR], 5° c);

c) materie presentanti un minor grado di pericolo: materie liquide infiammabiliaventi un punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 61°C, nonché le materiedel marg. 301 [2301 ADR], 5° c).

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Quando il punto di infiammabilità, il punto di ebollizione, o la tensione di vapore diuna materia della classe 3, in seguito a miscelazioni con altre materie, non si collocanei limiti fissati per i differenti ordinali, questa miscela deve essere classificata sullabase del valore realmente determinato del suo punto di infiammabilità, del suopunto di ebollizione o della sua tensione di vapore.Le materie chimicamente instabili della classe 3 possono essere trasportate solo sesono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizio-ne o polimerizzazione. A questo fine si deve, in particolare, aver cura che i recipien-ti non contengano sostanze che possano favorire queste reazioni.

Trasporto via mare 2.3.3.2

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

Campo di applicazione

La classe 3 comprende i liquidi, le miscele di liquidi, i liquidi contenenti solidiin soluzione o sospensione (es. lacche, vernici, etc.) con punto di infiammabilitàinferiore o uguale a 61°C (determinazione in vaso chiuso) oppure a 66°C (determi-nazione in vaso aperto).Una sostanza liquida con punto di infiammabilità superiorea 61°C (vaso chiuso) non è considerata pericolosa ai fini del trasporto marittimo.

La classe 3 comprende altresì le sostanze liquide che devono essere trasportate etenute a temperature elevate in fase liquida e che possono emettere vapori infiam-mabili.

Questa classe è suddivisa in “sottoclassi”:

3.1 Gruppo a basso punto di infiammabilità ovvero liquidi, miscele di liquidi,liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione, con un punto di infiam-mabilità inferiore a - 18° C (vaso chiuso).

3.2 Gruppo a punto di infiammabilità intermedio ovvero liquidi, miscele di liqui-di, liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione, con punto di infiam-mabilità compreso tra - 18°C incluso e 23°C escluso (vaso chiuso);

3.3 Gruppo ad alto punto di infiammabilità ovvero liquidi, miscele di liquidi,liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione, con punto di infiamma-bilità compreso tra 23° C incluso e 61° C incluso (vaso chiuso).

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

Il regolamento DPR 1008 del Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero deiTrasporti e Navigazione, riprende la stessa classificazione del Codice IMDG, ma rac-comanda per i prodotti liquidi aventi punto di infiammabilità tra 61° e 100°C l’im-piego di recipienti robusti. (Art. 2 - Norme particolari provvisorie per l’imbarco iltrasporto delle merci pericolose i colli appartenenti al gruppo III).

Osservazioni sulla classe 3 per il trasporto intermodale terra-mare 2.3.3.3

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 3, risultano le disomogeneità collegate ai differenti sistemi “di scrittura” delleclassificazioni via terra e via mare.Nella tabella 2.2 si evidenziano le correlazioni nelle classificazioni via terra e via mare.

Page 36: MERCI PERICOLOSE

Si raccomanda di analizzare sempre la documentazione che riporta la classificazio-ne. È utile nel passaggio da una modalità all’altra avere come “elemento di riferi-mento” il numero ONU della sostanza.

TAB. 2.2 - CORRELAZIONI NELLE CLASSIFICAZIONI PER LA CLASSE 3(LIQUIDI INFIAMMABILI)

Classe VIA MARE Temperatura CORRELAZIONE Classe VIA TERRA Temperatura Temperaturadi (ordinale) di di

infiammabilità ebollizione infiammabilità

3.1 Gruppo a < - 18 °C) Il Gruppo di 3, .. a): fortemente < 35 * < 23°C *basso punto di imballaggio infiammabiliinfiammabilità

3.2 Gruppo a > - 18 °÷23 ° C II Gruppo di 3, .. b): mediamente > 35* < 23°C punto di imballaggio infiammabiliinfiammabilitàintermedio

3.3 Gruppo ad alto > 23 °÷61 °C III Gruppo di 3, .. c): poco > 23° C÷ 61 °Cpunto di imballaggio infiammabiliinfiammabilità

NOTA * Per identificare una sostanza nella lettera a) deve essere tenuto in conside-razione il valore del punto di infiammabilità solo se la sostanza presenta rischisecondari di elevata tossicità o di elevata corrosività

2.3.4 CLASSE 4.1 - MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

2.3.4.1 Trasporto via terra

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

La classe 4.1 comprende le materie ed oggetti che hanno un punto di fusione supe-riore a 20°C e che sono pastosi ad una temperatura di 20°C .Appartengono alla Classe 4.1:

- le materie e oggetti solidi facilmente infiammabili e quelli che si infiammano pereffetto di una proiezione di scintille o che possono causare un incendio per sfrega-mento o possono favorirlo.- le materie autoreattive, suscettibili di subire (a temperature normali o elevate)una decomposizione fortemente esotermica causata da temperature di trasportoeccessivamente elevate o per contaminazione.- le materie simili a quelle autoreattive ma distinte dalle precedenti per un punto didecomposizione esotermica superiore a 75°C e suscettibili di dare luogo a decom-posizione fortemente esotermica. Per queste materie possono essere richiesti imbal-laggi impiegati, ove prescritto, per la classe 1 (esplosivi).- le materie esplosive che sono umidificate con sufficiente acqua o alcool o checontengono sufficiente flemmatizzante o plastificante mediante i quali le loro pro-prietà esplosive sono neutralizzate.Le prove relative alle materie solide ed infiammabili della classe 4.1 sono riportatein Manuale delle Prove e Criteri Parte III Sezione. 33.2.1) o RID (Appendice IIImarg. 1320 e 1321) (*).

Vengono assegnati gli ordinali a), b), c), in funzione del seguente grado di pericolo:

a) alta pericolositàb) media pericolosità

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Page 37: MERCI PERICOLOSE

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c) bassa pericolosità

(*) N.B.: Le materie della Classe 4.1 marg. 2401 dell’ADR dal 41° al 50° ( N ONU3231 3241) non sono ammesse al trasporto secondo il RID e pertanto non sonoammesse al traffico strada-rotaia.

La lettera a) (alto grado di pericolo) viene assegnata a tutte le materie solide umidifi-cate che allo stato secco sono classificate come esplosivi.La lettera b) (grado di pericolo medio) viene assegnata alle materie autoreattive.L’assegnazione di materie o sostanze non nominativamente specificate ai marginalida 3° a 8°, dall’11° al 14°, 16° e 17°, cosi come l’assegnazione del livello di perico-losità deve essere basata sull’esperienza o sui risultati di prove eseguite con quantoprevisto dal Manuale delle Prove e Criteri Parte III Sezione. 33.2.1 dell’ONU o RID(Appendice III marg. 1320 e 1321) (*).

Trasporto via mare 2.3.4.2

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

La classe 4.1 comprende le materie solide facilmente infiammabili per contatto consorgenti di accensione, quali fiamme libere o fiammiferi, materiali che possano pren-dere fuoco a seguito di sfregamento; comprendono esplosivi umidificati, materieautoreattive, solidi facilmente combustibili e solidi che possono contribuire all’in-cendio, prendere fuoco per sfregamento.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

Osservazioni sulla classe 4.1 per il trasporto intermodale terra-mare 2.3.4.3

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 4.1, risultano disomogeneità collegate sia ai differenti sistemi di “scrittura”delle classificazioni via terra e mare, sia a criteri diversi di definizione della classedella sostanza.È pertanto necessario fare particolare attenzione nell’analisi della documentazioneche riporta la classificazione. Per il passaggio da una modalità di trasporto all’altra, ènecessario avere come “elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza che,come è noto, è comune nella classificazione via terra e via mare.

CLASSE 4.2 - MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA 2.3.5

Trasporto via terra 2.3.5.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

La classe 4.2 comprende:

- le materie, ivi comprese le miscele e soluzioni (liquide o solide), che a contattocon l’aria, anche in piccole quantità, si accendono entro 5 minuti. Esse sonodenominate “materie soggette ad accensione spontanea” (materie piroforiche);

- le materie ed oggetti, ivi comprese le miscele e soluzioni, che a contatto con l’a-ria, senza apporto di energia, sono suscettibili di autoriscaldarsi. Queste materienon possono accendersi che in grande quantità (più chilogrammi) e dopo un

Page 38: MERCI PERICOLOSE

lungo intervallo di tempo (ore o giorni). Esse sono denominate materie autoriscal-danti.

Le prove, relative alla materie di classe 4.2, al fine di verificare fenomeni di accen-sione spontanea o temperature del campione superiori a 200°C nel corso delle 24ore del test, sono riportate nel Manuale delle Prove e Criteri Parte III Sezione.33.2.1dell ONU e nel RID al capitolo D.Per l’assegnazione delle materie della classe 4.2 si applicano i seguenti criteri:

- le materie solide spontaneamente infiammabili (piroforiche) devono essere asse-gnate alla classe 4.2 quando esse si incendiano cadendo da una altezza di 1metro o entro un tempo di 5 minuti;

- le materie liquide spontaneamente infiammabili (piroforiche) devono essere asse-gnate alla classe 4.2 quando:

1) versate su un supporto inerte si incendiano entro un tempo massimo di 5 minutioppure

2) in caso di risultato negativo della prova secondo 1), versate su una carta da filtro,secca, intagliata (filtro Whatman n° 3), si incendiano o carbonizzano entro untempo massimo di 5 minuti;

- le materie nelle quali, in un campione cubico di 10 cm di lato, a 140°C di tem-peratura di prova, nello spazio di 24 ore, si è osservata una accensione spontaneaod un aumento della temperatura oltre 200°C, devono essere assegnate alla classe4.2. Questo criterio si basa sulla temperatura di accensione spontanea del carbo-ne di legna, che è di 50°C, per un campione cubico di 27 m3. Le materie aventiuna temperatura di accensione spontanea superiore a 50°C per un volume di 27m3 non devono essere raggruppate nella classe 4.2.

Vengono assegnati in funzione del grado di pericolo:

- ordinale a): le materie spontaneamente infiammabili (piroforiche) - ordinale b): le materie ed oggetti autoriscaldanti nelle quali, in un campione cubico

di 2,5 cm di lato, a 140°C di temperatura di prova, nello spazio di 24 ore, si è osser-vata una accensione spontanea od un aumento della temperatura a più di 200°C,

- ordinale c): le materie poco autoriscaldanti nelle quali, in un campione cubico di2,5 cm di lato, non sono osservati i fenomeni citati su b) nelle condizioni date, main un campione cubico di 10 cm di lato, a 140°C di temperatura di prova, nellospazio di 24 ore, si è osservata una accensione spontanea od un aumento dellatemperatura a più di 200°C.

2.3.5.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

Le sostanze appartenenti a questa classe sono sia solide che liquide e sono suscetti-bili di combustione spontanea per effetto del calore nelle normali condizioni riscon-trabili durante il trasporto e per contatto con l’aria.Questa classe comprende:

• sostanze piroforiche• sostanze autoriscaldanti

Le sostanze autoriscaldanti, che danno luogo a combustione spontanea, sono sog-

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Page 39: MERCI PERICOLOSE

gette a reazione con l’ossigeno. La combustione spontanea avviene quando la velo-cità del calore prodotto supera la velocità del calore disperso e si raggiunge la tem-peratura di autoignizione.Si possono distinguere due tipi di sostanze con proprietà di combustione spontanea:

1) sostanze che comprendono miscele e soluzioni di liquidi e solidi, che inpiccole quantità prendono fuoco entro un tempo massimo di 5 minuti se vengono acontatto con l’aria. Queste sono le sostanze piroforiche.

2) altre sostanze che, a contatto con l’aria e senza apporto di energia, sono ingrado di autoriscaldarsi. Queste sostanze possono prendere fuoco solo in grandiquantità (ordine di kg) e dopo lungo periodo (ore o giorni); sono chiamate sostanzeautoriscaldanti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

Osservazioni sulla classe 4.2 per il trasporto intermodale terra-mare 2.3.5.3

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 4.2, risultano disomogeneità attribuibili ai differenti sistemi di “scrittura” delleclassificazioni via terra e via mare.È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della documentazioneche riporta la classificazione.Per il passaggio dalla modalità di trasporto via terra a quella via mare e viceversa, ènecessario utilizzare come “elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza.

CLASSE 4.3 - MATERIE CHE A CONTATTO CON L’ACQUA 2.3.6SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI

Trasporto via terra 2.3.6.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

La classe 4.3 comprende materie organiche ed inorganiche, combinazioni organo-metalliche e materie in solventi organici che, per reazione con l’acqua, sviluppanogas infiammabili suscettibili di formare miscele esplosive con l’aria.Le prove relative alle materie di classe 4.3 sono riportate nel Manuale delle Prove eCriteri Parte III Sezione. 33.2.1) e nell’ Appendice III RID, al capitolo E.

Per l’assegnazione delle materie alla classe 4.3 si applicano i seguenti criteri:

• il gas sviluppato si infiamma spontaneamente nel corso di una qualunque fasedella prova, oppure

• è registrato uno sviluppo di gas infiammabile superiore ad 1 litro per chilogram-mo di materia per ora.

Gli ordinali di assegnazione, in funzione del livello di pericolo sono:

ordinale a) ogni materia che reagisce facilmente con l’acqua a temperaturaambiente sviluppando gas suscettibile di incendiarsi spontaneamente,od ancora che reagisce facilmente con l’acqua a temperatura ambiente,con un vigore tale che l’erogazione di gas sviluppato in un tempo di unminuto, durante la prova, è uguale o superiore a 10 litri per chilogram-mo di materia

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Page 40: MERCI PERICOLOSE
Page 41: MERCI PERICOLOSE

1, in massa, la seconda con un rapporto campione/segatura di 4 a 1, in massa. Lecaratteristiche di combustione di ciascuna delle due miscele sono comparate conquelle di una miscela testimone di 1 a 1, in massa, di perfosfato di ammonio/sega-tura.Una materia deve essere classificata nella classe 5.1 se, per una o l’altra delle con-centrazione provate, la durata media di combustione della segatura, media stabilitasu tre prove, è inferiore o uguale alla durata media di combustione della miscelasegatura/perfosfato di ammonio.

Per l’attribuzione del gruppo di imballaggio si applicano i seguenti criteri:

è assegnata al gruppo a) ogni materia che, per l’una o l’altra delle concentrazioniprovate, ha una durata di combustione inferiore a quelladella miscela bromato di potassio/cellulosa in rapporto3:2;

è assegnata al gruppo b) ogni materia che, per l’una o l’altra delle concentrazioniprovate, ha una durata di combustione uguale od inferiore aquella della miscela bromato di potassio/cellulosa in rap-porto 2:3 e che non risponde ai criteri dell’ordinale a);

è assegnata al gruppo c) ogni materia che, per l’una o l’altra delle concentrazioneprovate, ha una durata di combustione uguale od inferio-re a quella della miscela di bromato di potassio /cellulosain rapporto 3:7 e che non risponde ai criteri degli ordinalia) o b).

Le materie comburenti liquide non nominativamente citate possono essere assegna-te alla classe 5.1 sia sulla base dell’esperienza che conformemente al metodo diprova di cui al Manuale delle Prove e Criteri Parte III Sezione. 3.4.4.2 ) e nell’Appendice III RID al capitolo F. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’e-sperienza acquisita, prevale il giudizio fondato su quest’ultima.Il metodo di prova sopraccitato serve a determinare l’attitudine di una materia liqui-da comburente miscelata con una materia combustibile ad accrescere il valore dellapressione in un tempo uguale o minore della miscela di riferimento.

è assegnata al gruppo a) ogni materia che, in miscela con cellulosa alla concentra-zione 1:1 mostra una pressione uguale o superiore a2070 kPa in un tempo uguale od inferiore a quello dellamiscela 1:1 di acido perclorico in soluzione acquosa al50% e cellulosa

è assegnata al gruppo b) ogni materia che, in miscela con cellulosa alla concentra-zione 1:1 mostra una pressione uguale o superiore a2070 kPa in un tempo uguale od inferiore a quello dellamiscela 1:1 di clorato di sodio in soluzione acquosa al40% e cellulosa e che non risponde ai criteri dell’ordina-le a);

è assegnata al gruppo c) ogni materia che, in miscela con cellulosa alla concen-trazione 1:1 mostra una pressione uguale o superiore a2070 kPa in un tempo uguale od inferiore a quello dellamiscela 1:1 di acido nitrico in soluzione al 65%, e chenon risponde ai criteri degli ordinali a) o b).

Trasporto via mare 2.3.7.2.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

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Page 42: MERCI PERICOLOSE

La classe 5.1 comprende le materie che di per sé non sono combustibili, ma chepossono tuttavia sviluppare ossigeno ed altri gas capaci di accrescere la violenza e larapidità di propagazione di un incendio.Alcune materie comburenti sono tossiche o corrosive oppure sviluppano gas tossiciin caso di incendio.I miscugli di materie comburenti e materie combustibili si infiammano facilmente,anche per semplice sfregamento od urto. Tali miscugli possono bruciare con forzaesplosiva.La maggior parte degli acidi liquidi forti, reagiscono violentemente con le materiecomburenti sviluppando gas molto tossici.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

2.3.7.3 Osservazioni sulla classe 5.1 per il trasporto intermodale terra-mare

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 5.1 risultano disomogeneità collegate sia ai differenti “sistemi” di scritturadelle classificazioni via terra e via mare sia a criteri diversi di definizione della classedelle sostanze.È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della documentazioneche riporta la classificazione. Per il passaggio della modalità via terra a quella viamare e viceversa, è necessario avere come “elemento di riferimento” il numeroONU delle sostanze che, come è noto, è comune nella classificazione via terra e viamare.

2.3.8 CLASSE 5.2 - PEROSSIDI ORGANICI

2.3.8.1 Trasporto via terra

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

La classe 5.2 comprende le materie organiche che contengono la struttura bivalente-O-O- e che possono essere considerate come derivate dal perossido di idrogeno(acqua ossigenata) dove uno o più atomi di idrogeno sono stati sostituiti da radicaliorganici.I perossidi organici sono sostanze termicamente instabili soggette a decomposizioneesotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può produrre pereffetto del calore, di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti di metallipesanti, ammine), di sfregamento o di urto. Il tasso di decomposizione aumenta conla temperatura e varia con la formulazione del perossido organico.La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili onocivi. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva,soprattutto nelle condizioni di contenimento.

Questa caratteristica può essere modificata mediante l’aggiunta di diluenti o l’impie-go di imballaggi appropriati. Numerosi perossidi organici bruciano violentemente.Deve essere evitato il contatto dei perossidi con gli occhi; alcuni infatti provocanolesioni gravi alla cornea anche dopo contatto di breve durata, o sono corrosivi per lapelle.

Non sono considerate come materie della classe 5.2 i perossidi e i preparati diperossidi organici:

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F r e i g h t L e a d e r s C l u b

Page 43: MERCI PERICOLOSE

- che contengono non più del 1% di ossigeno attivo e allo stesso tempo non piùdel 1% di perossido d’idrogeno

- che contengono non più dello 0,5% di ossigeno attivo e allo stesso tempo piùdell’ 1% ma meno del 7% di perossido d’idrogeno

- quelli le cui prove hanno dimostrato che ne sono esenti (tipo G).

I perossidi organici sono classificati in sette tipi in funzione dei gradi di pericolo daessi rappresentato. I tipi variano da A, che non è ammesso al trasporto nell’imballag-gio in cui è stato sottoposto alle prove ed il tipo G che non è soggetto alle prescrizio-ni della classe 5.2. La classificazione dei tipi da B ad F è in funzione della quantitàmassima ammissibile in un singolo imballaggio.Premesso che un perossido organico o un preparato devono essere considerati comeaventi proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, sono soggetti a detona-zione, deflagrazione rapida o violenta reazione al riscaldamento sotto contenimento,la suddivisione in tipi è la seguente:

Tipo A Perossido organico che può detonare o deflagrare rapidamente. Il traspor-to è vietato

Tipo B Perossido organico con proprietà esplosive e che alle condizioni di imbal-laggio non può nè detonare nè deflagrare rapidamente ma è soggetto adesplosione termica

Tipo C Perossido organico con proprietà esplosive e che alle condizioni di imbal-laggio non è soggetto a detonazione deflagrazione o esplosione termica

Tipo D Perossido organico che nelle prove di laboratorio:

• detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non mostra effettoviolento quando riscaldato in spazi chiusi; o

• non detona, deflagra lentamente e non mostra effetto violento quandoriscaldato in spazi chiusi; oppure

• non detona, nè deflagra e mostra effetto medio quando riscaldato inspazi chiusi

Tipo E Perossido organico che nelle prove di laboratorio: non detona, nè deflagrae non mostra nessun effetto quando riscaldato in spazi chiusi

Tipo F Perossido organico che nelle prove di laboratorio non detona sotto vuoto,nè deflagra e mostra soltanto un debole effetto quando riscaldato in spazichiusi

Tipo G Perossido organico che nelle prove di laboratorio non detona sotto vuoto,né deflagra e non mostra alcun effetto quando riscaldato in spazi chiusi.Non è soggetto alla classe 5.2 in quanto non pericoloso purché tale formu-lazione risulti termicamente stabile (temperatura di decomposizioneautoaccelerata TDAA () di 60°C) per un imballo di 50 kg e, per i preparatiliquidi, se utilizzato un diluente di tipo A (liquidi organici compatibili conil perossido ed aventi punto di ebollizione di 150°C).

La classificazione dei perossidi organici o dei preparati di perossidi organici che nonsono nominativamente elencati deve essere eseguita dall’autorità competente del

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Page 44: MERCI PERICOLOSE

Paese d’origine sulla base delle prove previste dalle raccomandazioni ONU ed èpilotata dal diagramma decisionale reperibile nella convenzione (la prova scelta perdeterminare la temperatura di decomposizione autoaccelerata TDAA deve essereeseguita in modo che sia rappresentativa, per dimensioni e materiali, del collo datrasportare).

Oltre ai perossidi organici del tipo A non sono ammessi al trasporto:

• i perossidi organici del tipo B e C aventi una TDAA di 50°C;• i perossidi organici del tipo D presentanti un effetto violento medio durante il

riscaldamento sotto contenimento ed aventi una TDAA di ≤ 50°C, o presentantiun debole o nessun effetto durante il riscaldamento sotto contenimento ed aventiuna TDAA di ≤ 45°C;

• i perossidi organici del tipo E ed F aventi una TDAA di ≤ 45 °C

Il tenore di ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è datodalla formula 16 x (ni x ci/mi),

dove:

ni = numero dei gruppi perossi per molecola del perossido organico iesimo;ci = concentrazione (% in massa) del perossido organico iesimo;mi = massa molecolare del perossido organico iesimo.

N.B. Le materie della Classe 5.2 marg. 2551 dell’ADR dal 11° al 21° (ONU 3111 a 3120)non sono ammesse al trasporto secondo il RID e pertanto non sono ammesse al traffico strada-rotaia

2.3.8.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

La classe 5.2 comprende le materie organiche e loro miscele contenenti nella formu-la chimica il gruppo ossigeno-ossigeno (O-O) e possono essere considerate comederivate dal perossido di idrogeno (acqua ossigenata) dove uno o più atomi di idro-geno sono stati sostituiti da radicali organici. I perossidi organici sono sostanze ter-micamente instabili che possono essere soggetti a decomposizione termica autoac-celerata. Possono avere ulteriori proprietà: essere capaci di decomposizione esplosi-va di bruciare rapidamente, essere sensibili agli urti e sfregamenti ed al calore di rea-gire pericolosamente con altre sostanze, causare danni agli occhi.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

2.3.8.3 Osservazioni sulla classe 5.2 per trasporto intermodale terra-mare

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 5.2 risultano disomogeneità collegate sia ai differenti “sistemi” di scritturadella classificazione via terra e via mare sia a criteri diversi di definizione della clas-se della sostanza.Si deve fare particolare attenzione all’analisi della documentazione che riporta laclassificazione.Per il passaggio dalla modalità via terra a quella via mare e viceversa, è necessario

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Page 45: MERCI PERICOLOSE

avere come “elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza che, come ènoto, è comune nella classificazione via terra e via mare.

CLASSE 6.1 - MATERIE TOSSICHE 2.3.9

Le sostanze tossiche, a seguito degli effetti che possono avere sulla salute dell’uomoe degli animali e sull’ambiente, vengono trattate con grande e particolare attenzionenell’ambito dell’Unione Europea.Il livello di tossicità delle sostanze che compongono un rifiuto, per esempio, rappre-senta l’elemento determinante che caratterizza il rifiuto, fissando di conseguenza icriteri e le modalità da adottare nello smaltimento.

Spesso si ritiene che i criteri adottati per la classificazione delle sostanze tossiche aifini del trasporto siano univoci e corrispondenti a quelli adottati in ambito UE(Unione Europea, già Comunità Economica Europea).Ciò non è vero. Per motivi di chiarezza, è opportuno richiamare i criteri che caratte-rizzano la tossicità delle sostanze e preparati nell’ambito dell’Unione Europea equelli nell’ambito del trasporto.

Cenni alle normative UE 2.3.9.1

La Legge 29 maggio 1974 N° 256 recepisce la direttiva CEE e fa riferimento al conte-nuto della direttiva stessa.I successivi aggiornamenti assegnano i preparati e le sostanze chimiche a categoriedi pericolo definite: molto tossici, tossici, nocivi, sulla base dei valori di LD50 inge-stione ratto, LD50 assorbimento cutaneo ratto, LC50 inalazione ratto. Tali valorisono riportati nella tabella 2.3

TABELLA 2.3 - CLASSIFICAZIONE DELLA TOSSICITÀ SECONDO LADIRETTIVA 92/32/CEE RECANTE 7a. MODIFICA DELLA DIRETTIVACEE 67/548/CEE

Categoria del Valore LD50 Valore LD50 Valore LC50prodotto Ingestione ratto Assorbimento ratto Inalazione ratto

mg/kg mg/kg mg/l/4ore

Molto tossico < 25 < 50 < 0,5

Tossico 25 - 200 50 - 400 0,5 - 2

Nocivo 200 - 2000 400 - 2000 2 - 20

Classificazione trasporto via terra 2.3.9.2.

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

Le materie della classe 6.1, secondo il loro grado di tossicità si distinguono in:

a) molto tossiche,b) tossiche,c) presentanti un minor grado di tossicità

Quando le materie della classe 6.1, in seguito a miscele con altre materie presenta-no altri valori di tossicità o punto di ebollizione diversi da quelli delle classi alle

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Page 46: MERCI PERICOLOSE

quali appartengono le materie citate nominativamente, queste miscele o soluzionidevono essere raggruppate in base alla loro reale tossicità o al loro punto di ebollizione.Quando le materie della classe 6.1, in seguito a miscele con altre materie ne abbas-sano il punto di infiammabilità ad un valore inferiore a 23°C, queste miscele o solu-zioni devono essere raggruppate a quelle corrispondenti della classe 3, tenuto contodella loro tossicità.Le materie liquide infiammabili tossiche il cui punto di infiammabilità è inferiore a23°C, ad esclusione dell’acido cianidrico e delle sue soluzioni e dei metallo-carbo-nili, sono materie della classe 3.Quando le materie della classe 6.1, in seguito a miscele con materie della classe8, acquistano in modo preponderante proprietà corrosive, queste miscele o solu-zioni devono essere raggruppate negli ordinali e lettere corrispondenti della clas-se 8.Sono considerate come materie solide, ai sensi delle prescrizioni di imballaggiomaterie o miscele di materie aventi un punto di fusione superiore a 45°C.Le materie chimicamente instabili della classe 6.1 possono essere trasportate solo sesono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizio-ne o polimerizzazione. A questo fine si deve, in particolare, avere cura che i reci-pienti non contengano sostanze che possano favorire queste reazioni.Il punto di infiammabilità deve essere determinato come indicato nelle appositenorme.

Le materie non espressamente menzionate, ivi compresi i pesticidi dal 71º all’88°,devono essere classificate nell’ordinale e nella lettera corrispondenti secondo iseguenti criteri.

Per giudicare il grado di tossicità si deve tenere conto degli effetti constatati sull’uo-mo in alcuni casi di intossicazione accidentale, come pure delle particolari proprietàdelle singole materie come:

• stato liquido,• grande volatilità,• proprietà particolari di assorbimento cutaneo,• effetti biologici speciali.

In assenza di osservazioni fatte sull’uomo, il grado di tossicità deve essere stabilitoricorrendo alle informazioni disponibili provenienti dalle prove sugli animali,conformemente alla Tab. 2.4

NOTA: In ogni caso si tenga presente che la classe 6.1 comprende le materie tossi-che di cui si conosce, per esperienza, o di cui si può valutare, secondo le prove spe-rimentali fatte sugli animali, che esse possano, in quantità relativamente piccola, peruna azione istantanea o di breve durata, nuocere alla salute dell’uomo o causarne lamorte per inalazione, per assorbimento cutaneo o per ingestione.

Quando una materia presenta gradi differenti di tossicità per due o più modi di espo-sizione, ai fini della classificazione si deve considerare la tossicità più elevata.

Le materie che, in ragione dei criteri di tossicità, dovrebbero essere classificate nelgruppo c), devono essere raggruppate nel gruppo b) se la loro tensione di vapore a20°C è sufficiente a creare un’atmosfera avente sugli occhi effetti lacrimogeni irritan-ti comparabili a quelli dei gas lacrimogeni.

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Page 47: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 2.4 - CATEGORIE DI TOSSICITÀ ADOTTATE PER IL TRA-SPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE IN RELAZIONE AI VALORI DILD50 E LC50

Categoria del Grado di Tossicità per Tossicità per Tossicità perprodotto pericolo ingestione assorbimento inalazione LC50

negli LD50 (mg/kg) cutaneo polveri e nebbieordinali LD50 (mg/kg) (mg/l)

Molto tossiche a) < 5 <40 <0,5

Tossiche b) 5 - 50 40 - 200 0,5 - 2

Presentanti c) materie solide:un minor 50 - 200 200 - 1000 2 - 10grado materie liquide:di tossicita’ 50 - 500

Famiglie di pericoli 2.3.9.3

La classificazione delle materie tossiche avviene secondo le seguenti principaliaggregazioni:

A) Materie molto tossiche aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C ed unpunto di ebollizione inferiore a 200ºC che non sono materie della classe 3

B) Materie organiche aventi un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23°C, omaterie organiche non infiammabili

C) Composti organometallici e carboniciD) Materie inorganiche che a contatto con l’acqua (o con l’umidità dell’aria) con

soluzioni acquose o con acidi possono sviluppare gas tossiciE) Altre materie inorganicheF) Materie e preparati usati a scopi pesticidiG) Materie attive destinate ai laboratori ed agli esperimenti come pure alla fabbrica-

zione di prodotti farmaceutici, se non sono enumerate negli altri ordinali di que-sta classe

H) Imballaggi vuoti (non bonificati)

Trasporto via mare 2.3.9.4

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

La classe 6.1 comprende le materie che per ingestione anche in quantità minime,per inalazione o per contatto producono alterazioni, disfunzioni o danni gravi all’or-ganismo umano oppure effetto letale.

I criteri di classificazione ai fini del trasporto via mare di sostanze appartenenti allaclasse 6.1 sono praticamente quelli già espressi nel trasporto via terra al punto2.3.9.2

Numerose materie tossiche sono anche infiammabili oppure sviluppano gas o vaporitossici quando sono coinvolte in un incendio o quando sono riscaldate fino alladecomposizione. I rischi che presenta il trasporto delle materie tossiche riguardanoprincipalmente il pericolo di inalazione di gas o vapori tossici anche ad una certadistanza dal carico ed il pericolo di intossicazione per contatto delle materie con ilcorpo umano. Questi pericoli debbono essere tenuti presenti in previsione dei possi-bili incidenti che possono verificarsi durante il trasporto.

Page 48: MERCI PERICOLOSE

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

2.3.9.5 Osservazioni sulla classe 6.1 per trasporto internazionale terra-mare

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 6.1 risultano disomogeneità collegate sia ai differenti “sistemi” di scritturadelle classificazioni via terra e via mare sia a criteri diversi di definizione della classedella sostanza.È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della documentazioneche riporta la classificazione.Per il passaggio della modalità via terra a quella via mare e viceversa, è necessarioavere come “elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza che, come ènoto, è comune nella classificazione via terra e via mare.

2.3.9.6 Comparazione valori tossicità secondo norme UE con valori tossicitàprevista da norme di trasporto

Confrontando i valori di tossicità fissati per stabilire i diversi livelli di pericolosità aifini del trasporto riportati nella tabella 2.4 (definizione della classe 6.1), si possonoosservare le differenze tra i diversi limiti di tossicità stabiliti dalle norme UE.

La comparazione grafica indicata nella tabella 2.5 evidenza tali differenze di cui sidovrà tenere conto specialmente nella definizione di pericolosità applicata per lanormativa riguardante il trasporto dei rifiuti.

TABELLA 2.5 - COMPARAZIONE GRAFICA DEI VALORI DI TOSSICITÀ

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INGESTIONE LD50

ASSORBIMENTO LD50

INALAZIONE LC50polveri e nebbie mg/litrovapori ml/mc

molto tossicotossicoa bassa pericolosità

0 25 200 2000

0 50 400 2000

0 0,5 2 20

0 0,5 2 10

0 5 50 200

0 40 200 1000

T+ T Xn

T+ T Xn

T+ T Xn

500Liquidi

CEE

CEE

CEE

ADR / RID

ADR / RID

ADR / RID

Solidia) b) c)

a) b) c)

a) b) c)

mg/kg

Page 49: MERCI PERICOLOSE

CLASSE 6.2 - MATERIE INFETTANTI 2.3.10

Classificazione via terra 2.3.10.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

La classe 6.2 comprende:

• sostanze infettanti contenenti micro organismi vitali, inclusi batteri, virus (agentibiologici), parassiti, funghi ed anche come combinazioni di microrganismi ibridio mutanti che siano conosciuti o ragionevolmente ritenuti capaci di poter provo-care infezioni ad animali od essere umani.

• microrganismi od organismi geneticamente modificati• prodotti biologici• campioni diagnostici• rifiuti provenienti da interventi medici su animali e persone o da ricerche biologiche

N.B.: per le sostanze infettanti la WHO (Word Healt Organization) definisce iseguenti gruppi di rischio:

• gruppo di rischio IV con alto rischio individuale ed alto rischio collettivo• gruppo di rischio III con alto rischio individuale e moderato rischio collettivo• gruppo di rischio II con moderato rischio individuale e limitato rischio collettivo• gruppo di rischio I con basso rischio individuale e collettivo.

Nell’ambito dei sistemi/forme di contenimento (imballi) si deve tener conto dei grup-pi di rischio.

Classificazione via mare 2.3.10.2

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

È sostanzialmente identica a quella indicata al punto 2.3.10.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La normativa nazionale, contenuta in una circolare a stampa dell’ex Ministro dellaMarina Mercantile, prevede “famiglie” di materie infettanti diverse da quelle indicatenel Codice IMDG. Trattasi di un’elencazione “limitativa” comprendente:

- ossa fresche e comunque non sgrassate o calcinate- pelli fresche e non salate- residui di macellazione animale ed avanzi di animali in genere non in frigorifero- cascami di pesce- setole, crine, peli, unghie e piume animali- capelli- letame e grasso- rifiuti (immondizie)- stracci e vestiario usato- farine animali di carne, ossa e sangue- sacchi vuoti che abbiano contenute le materie precedenti- copertoni che abbiano ricoperto le materie precedenti

Osservazioni sulla classe 6.2 per trasporto intermodale terra-mare 2.3.10.3

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Page 50: MERCI PERICOLOSE

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 6.2 risultano disomogeneità collegate ai differenti sistemi di scrittura delleclassificazioni via terra e via mare, sia ai criteri di definizione della materia infet-tante.

È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della documentazioneche riporta la classificazione.

Per il passaggio dalla modalità via terra a quella via mare e viceversa, è necessario,ma non sufficiente, avere come “elemento di passaggio” il numero ONU dellasostanza che, come è noto, è comune nella classificazione via terra e via mare(IMDG CODE).Per la normativa italiana via mare non è applicabile il numero ONU; peraltro moltedi queste materie rientrano nella vasta categoria dei “rifiuti”.

2.3.11 CLASSE 7 - MATERIE RADIOATTIVE

2.3.11.1 Trasporto via terra (classe limitativa)

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

Rientrano in questa classe le materie la cui attività di emissione specifica di radiazio-ni risulta superiore a 70 kBq/kg, nonché gli oggetti contenenti tali materie.Il trasporto delle materie radioattive è regolamentato dall’IAEA che è uno degli orga-nismi specializzati operanti nell’ambito ONU. Per opportuni approfondimenti, sirimanda ai testi sotto elencati:

- Regolamento per il trasporto delle materie radioattive, Collezione di Sicurezza n°6, edizione del 1985 che comprende anche i principi generali di protezione con-tro l’irraggiamento

- Regolamento per il trasporto delle materie radioattive, Collezione di Sicurezza n°6, Supplemento del 1988.

Spiegazioni ed informazioni su questi regolamenti possono essere trovati sui seguen-ti documenti:

1. IAEA “Advisory Material for the Application of the IAEA Transport Regulations”Safety Series n° 37, Edizione 1987

2. IAEA “Explanatory material for the Application of the IAEA Transport Regulations”Safety Series n° 7, Edizione 1987

3. IAEA “Basis Safety Standard of Radiation Protection” Safety Series n°9, Edizione1992

4. IAEA “Emergency Response Planning and Preparedness for Transport Accidentsinvolving Radioactive Materials” Safety Series n° 87, edizione 1988.

2.3.11.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

È sostanzialmente identica a quella indicata al punto 2.3.11.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La materia è tuttora disciplinata dalle Norme provvisorie particolari per l’imbarco, il

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trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli apparte-nenti alla classe 7 (materie radioattive). Trattasi di una circolare a stampa dell’exMinistro della Marina Mercantile, in cui sono elencate nominativamente le materieradioattive che sono ammesse all’imbarco e sbarco nei porti italiani, nonché al tra-sporto sulle navi italiane. In questo senso si può parlare anche per la normativamarittima italiana di “classe limitativa”.Tali norme fanno riferimento anche a:

- Legge 31.12.1962, n. 1860 “impiego pacifico dell’energia nucleare”- D.P.R. 30.12.1965, n. 1704 “Modifiche ed integrazioni alla L. 31.12.1962, n.

1860- D.M. 27.07.1966 “Determinazione dei valori di quantità totale di radioattività ai

sensi dell’art. 5, comma secondo, della L. 31.12.1962, n. 1860- D.M. 27.07.1966 “Modalità relative alla denuncia ed alla determinazione dei

valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per glieffetti degli art. 3 o 13 della L. 31.12.1962, n. 1860

- D.M. 18.07.1967 “Aggiornamento della tabella di raggruppamento dei nuclidiradioattivi, allegato al D.M. 27.07.1966”

Osservazioni sulla classe 7 per il trasporto intermodale terra-mare 2.3.11.3

Dall’esame dei criteri e modalità dei prodotti appartenenti alla classe 7 non risultanoevidenti disomogeneità nella classificazione “via terra” e “via mare”, anche se per lanormativa nazionale occorre compiere un lavoro di parificazione fra le varie classifi-cazioni.

CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE 2.3.12

Trasporto via terra 2.3.12.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

Il titolo della classe 8 comprende le materie che, per la loro azione chimica,attaccano i tessuti epiteliali della pelle, delle mucose o degli occhi con le quali essisono in contatto o, in caso di dispersione, possono causare danni ad altre merci o aimezzi di trasporto, o distruggerli, e possono anche creare altri pericoli. Sono ugual-mente contemplate dal titolo della presente classe le materie che formano unamateria liquida corrosiva in presenza di acqua o che, in presenza dell’umidità dell’a-ria, producono vapori o nebbie corrosivi.

In assenza di altre esperienze, l’azione corrosiva può essere determinata medianteesperimenti sugli animali.

Le materie della classe 8 sono raggruppate nei diversi ordinali e devono essere attri-buite ad uno dei seguenti gruppi, secondo il loro grado di corrosività.

a) molto corrosiveb) corrosivec) presentanti un minore grado di corrosività

L’appartenenza alla classe 8 si basa su esperienza acquisita, tenendo conto anche difattori supplementari, quali il rischio di inalazioni e l’idroreattività.

Quando le materie della classe 8, in seguito a miscele con altre materie, passano in

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altre categorie di corrosività diverse da quelle alle quali appartengono le materiecitate nominativamente, queste miscele o soluzioni devono essere raggruppate negliordinali e lettere alle quali appartengono in base alla loro reale corrosività.

Quando le materie della classe 8, in seguito a miscele con altre materie della classe3, passano nelle categorie di punto di infiammabilità inferiore a 23°C, queste misce-le o soluzioni devono essere raggruppate negli ordinali e lettere corrispondenti dellaclasse 3, tenuto conto della loro corrosività.

Quando le materie della classe 8, in seguito a miscele con altre materie della classe6.1, acquistano in modo preponderante proprietà tossiche, queste miscele o solu-zioni devono essere raggruppate negli ordinali e lettere corrispondenti alla classe6.1.Le materie che provocano una visibile necrosi del tessuto cutaneo nel punto diapplicazione durante una prova di applicazione sulla pelle intatta di un animale perun massimo di 4 ore, sono materie del gruppo c).Sono ugualmente materie del gruppo c) le materie che non sono pericolose per i tes-suti epiteliali ma che sono corrosive per l’acciaio o l’alluminio.

Le materie che provocano una visibile necrosi del tessuto cutaneo nel punto diapplicazione durante una prova di applicazione sulla pelle intatta di un animale perperiodo compreso tra 3 minuti e 60 minuti, sono materie del gruppo b).

Le altre materie comprese nel titolo della classe 8 e che, allo stesso tempo, sonopiù corrosive delle materie del gruppo b), sono materie del gruppo a).Sono considerate come materie solide, ai sensi delle prescrizioni di imballaggio, lematerie o miscele di materie aventi un punto di fusione superiore a 45°C.

Le materie chimicamente instabili della classe 8 possono essere trasportate solo sesono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizio-ne o polimerizzazione. A questo fine si deve, in particolare, aver cura che i recipien-ti non contengano sostanze che possano favorire queste reazioni.

Oltre al grado di corrosività, nell’ambito della classe sono raggruppate le seguenti materie:• materie di carattere acido• materie di carattere basico• altre materie corrosive• imballaggio vuoto (non bonificato)

2.3.12.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

Nella classe 8 sono comprese le sostanze solide e liquide capaci di danneggiare itessuti epiteliali della pelle, delle mucose, degli occhi o che sono corrosive per l’ac-ciaio e l’alluminio.

Occorre tenere presente che la perdita di sostanze corrosive dal proprio imballo oforma di contenimento può causare danno al carico, ad altri carichi o alla nave.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

La classificazione delle norme italiane è la stessa del Codice IMDG.

Page 53: MERCI PERICOLOSE

La classe 8 comprende le materie che per la loro proprietà di attaccare i tessuti orga-nici, animali e vegetali, nonché i materiali metallici o di altro genere, possono pro-vocare, in caso di dispersione, danni alle persone, alle strutture della nave ed allemerci.

Alcune materie sono sufficientemente volatili ed emettono vapori irritanti per lemucose e per gli occhi, oppure, oltre a causare danni alla pelle e alle mucose percontatto diretto, sono anche tossiche per ingestione o per inalazione dei vapori; altrematerie possono essere assorbite attraverso la pelle. Queste caratteristiche sono indi-cate nelle singole tabelle allegate alle norme.Alcune materie sono corrosive anche nei confronti del vetro, delle porcellane e simi-li materiali a base di silicio; altre sono corrosive in presenza di acqua o di umidità ereagiscono emettendo vapori irritanti e corrosivi; altre, ancora, emettono calore rea-gendo con l’acqua o con materie organiche, inclusi il legno, la carta, le fibre, alcunimateriali di imbottitura, alcuni grassi ed oli. Queste caratteristiche sono indicatenelle schede di classificazione delle merci appartenenti alla classe 8.

Quando nelle schede si trova l’espressione “corrosivo per la maggior parte deimetalli”, si intende che la materia o i suoi vapori sono suscettibili di attaccare tutti imetalli che si possono trovare su una nave o nel carico. L’espressione “corrosivo perl’alluminio, lo zinco, lo stagno” significa che il ferro e l’acciaio non subiscono alcuneffetto corrosivo a contatto con la materia.

L’indicazione dell’eventuale punto di infiammabilità dei corrosivi liquidi, intesecome tali anche le soluzioni o sospensioni di corrosivi solidi, può essere seguita dal-l’annotazione “v.c.” oppure “v.a.”.Tali annotazioni indicano che il punto di infiammabilità è stato determinato, rispet-tivamente, con il metodo a “vaso chiuso” oppure a “vaso aperto”, come specificatonelle norme particolari per l’imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordodelle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 3 (liquidi infiammabili).

Osservazioni sulla classe 8 per il trasporto intermodale terra-mare 2.3.12.3

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti alla classe8 risultano disomogeneità collegate sia ai differenti sistemi di scrittura delle classifica-zioni via terra e via mare sia a criteri diversi di definizione della classe della sostanza.È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della documentazioneche riporta la classificazione.Per il passaggio dalla modalità via terra a quella via mare e viceversa, è necessarioavere come “elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza che, come ènoto, è comune nella classificazione via terra e via mare.

CLASSE 9 - SOSTANZE CON VARIE CARATTERISTICHE DANNOSE 2.3.13

Trasporto via terra 2.3.13.1

CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/RID

Appartengono a questa classe materie che presentano tipi di pericolo non riscontra-bili nelle definizioni delle altre classi. Attualmente sono elencate in questa classe ipoliclorofenili, l’amianto, le pile al litio, i polimeri espandibili in granuli e i congegnidi salvataggio, i microrganismi geneticamente modificati.

Rientrano altresì in questa classe le materie e miscele considerate inquinanti per

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Page 54: MERCI PERICOLOSE

l’ambiente acquatico (da non confondere con quanto indicato al punto 2.1.2.2).

Si tenga presente che relativamente al trasporto ferroviario nazionale è stata intro-dotta la classe 9 bis che regolameta il trasporto per ferrovia dei rifiuti che non sonoassimilabili alle classi RID in quanto non rientrano nei criteri di pericolosità definitidalle stesse.

2.3.13.2 Trasporto via mare

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CODICE IMDG

Appartengono a questa classe sostanze che per esperienza risultano o possono risul-tare dannose, ma che non rientrano nelle definizioni di pericolosità formulate per lealtre classi e sostanze o materie che vengono considerate nocive solamente perl’ambiente marino in applicazione dell’Annesso III della Convenzione Marpol.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO MARITTIMO NAZIONALE

Nell’ambito di questa classe talune sostanze presentano un basso grado di pericolo-sità ai fini del trasporto marittimo, altre sono caratterizzate da caratteristiche specifi-catamente dannose per l’ambiente marino.Il trasporto è ammesso solo per le materie indicate in questa classe.

2.3.13.3 Osservazioni sulla classe 9 per il trasporto intermodale terra-mare

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti appartenenti allaclasse 9 risultano sensibili disomogeneità collegate sia ai differenti sistemi di scritturadelle classificazioni via terra e via mare sia a criteri diversi di definizione di classedelle sostanze.È pertanto necessario fare molta attenzione all’analisi della documentazione relativaa trasporti intermodali di prodotti appartenenti alla classe 9.Per il passaggio dalla modalità via terra a quella via mare, è necessario avere come“elemento di passaggio” il numero ONU della sostanza che, come è noto, è comunenella classificazione via terra e via mare.

N.B.: Parecchi prodotti riportati nella classe 9 via mare non sono presenti nella clas-se 9 via terra.

2.4 CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELLA PROTEZIONEDELL’AMBIENTE

2.4.1 TRASPORTO VIA TERRA

Nelle edizioni 1.1.97 dell’ADR e RID sono state classificate alcune sostanze perico-lose per l’ambiente acquatico.Il loro elenco è riportato nella classe 9 (vedi testo ADR e RID).

2.4.2 TRASPORTO VIA MARE [Allegato 1]

Una particolare rilevanza ai fini della protezione dell’ambiente marino viene dataalle norme riguardanti il trasporto via mare. La convenzione MARPOL 73/78 (Marine Pollutant), entrata in vigore all’inizio deglianni ‘80, è finalizzata a stabilire criteri, regole, modalità e comportamenti per preve-nire l’inquinamento del mare. Nell’allegato 1 sono riportate informazioni di carattere

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Page 55: MERCI PERICOLOSE

generale riguardanti questa convenzione, nonché quelle relative al trasporto dellesostanze inquinanti via mare.Nel trasporto intermodale di merci pericolose via terra e via mare ha rilevanza etrova applicazione, per la parte via mare, l’Annesso III della MARPOL.

CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE ED OGGETTI CHE PRESENTANO 2.5PIÙ TIPI DI PERICOLO

MISCELE E SOLUZIONI 2.5.1

Una miscela o una soluzione contenente una materia classificata pericolosa e unao più sostanze non pericolose devono essere trattate conformemente alle disposizio-ni relative alla sostanza pericolosa a meno che:

a) siano specificamente classificate nominativamente come merci pericolose;b) esista una nota nelle raccomandazioni che impedisca l’estensione alle miscele /

soluzioni di quanto previsto per la sostanza pura;c) la classe di rischio, lo stato fisico, il gruppo di imballaggio della miscela / solu-

zione non siano differenti da quelli della sostanza pura; d) le misure da prendere in caso di emergenza non siano sensibilmente diverse.

ORDINE DI PRIORITÀ ONU 2.5.2

Quando occorre classificare sostanze, miscele, soluzioni che presentano più di unrischio e che non sono elencate ci si deve riferire alla tabella 2.6 (Precedence of hazard)appositamente elaborata ed estratta dal Libro Arancio, che stabilisce la priorità.

TABELLA 2.6 - ORDINE DI PRIORITÀ DEL LIBRO ONU

* Substances of Division 4.1 other than self-reactive and related substances and desensitized explosives.** 6.1 for pesticides. – Denotes an impossible combination.

5.1 5.1 5.1 6.1,I 6.1,I 6.1 6.1 8,I 8,I 8,II 8,II 8,III 8,III4.2 4.3 I II III Dermal Oral II III Liquid Solid Liquid Solid Liquid Solid

3.2 I 3 3 3 3 3 3 3 3

3.2 II 3 3 3 3 8 8 3 3

3.2 III 6.1 6.1 6.1 3** 8 8 8 3

4.1 II* 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 4.1 4.1 4.1 4.1

4.1 III* 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8 4.1

4.2 II 4.3 5.1 4.2 4.2 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2

4.2 III 4.3 5.1 5.1 4.2 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2

4.3 I 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

4.3 II 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3

4.3 III 5.1 5.1 4.3 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3

5.1 I* 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5.1 II* 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1

5.1 III* 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1

6.1 I, Dermal 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 I, Oral 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 II, Inhalation 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 II, Dermal 8 6.1 8 6.1 6.1 6.1

6.1 II, Oral 8 8 8 6.1 6.1 6.1

6.1 III 8 8 8 8 8 8

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Page 56: MERCI PERICOLOSE

2.5.3 ORDINE DI PRIORITÀ ADR/RID

Soluzioni e miscele contenenti un solo componente pericoloso, sono classificate inrelazione alla pericolosità del componente pericoloso.Soluzioni e miscele contenenti due o più componenti pericolosi sono classificate inbase alle caratteristiche chimiche e fisiche del formulato mediante misure o calcoloe in accordo ai criteri che determinano l’appartenenza delle materie alle classi dipericolosità.

Se tale procedura non fosse possibile, perchè non giustificata in termini di costi o didifficoltà tecniche (per esempio nel caso di alcune tipologie di rifiuti), la classifica-zione risultante è estrapolata da quella del componente con effetto “domino”.

Nel caso di miscele a più componenti quali:

• materie e oggetti della Classe 1,• materie e oggetti della Classe 2,• materie autoreattive, materie simili alle materie autoreattive e materie esplosive

allo stato non esplosivo (materie esplosive umidificate o flemmatizzate) dellaclasse 4.1,

• materie piroforiche della Classe 4.2,• materie della Classe 5.2,• materie della classe 6.1 molto tossiche all’inalazione secondo i criteri del marg.

600 (3) [ad eccezione delle materie, soluzioni e miscele (come i preparati e rifiu-ti) che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano unatossicità alla inalazione di polveri e fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppoa) ma la cui tossicità all’ingestione o all’assorbimento cutaneo corrisponda soloal gruppo c) o che presentano un grado di tossicità meno elevato; queste mate-rie, soluzioni e miscele (come i preparati e rifiuti) devono essere assegnate allaclasse 8,

• materie della Classe 6.2.

La scala di priorità della classificazione, in assenza di effetto domino di un compo-nente sugli altri, è nell’ordine discendente sopra enunciato.Nel caso di miscele a più componenti diversi dalle materie di cui sopra, in assenzadi effetto domino di un componente sugli altri, la classificazione è quella del perico-lo prevalente determinato dalla lettura incrociata delle varie classi opportunamenteinserite in una griglia di cui alla tabella allegata 2.6.Per le Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 e 9 occorre tener conto del grado di pericoloespresso in ordine decrescente dalle lettere a) b) c).

ESEMPI

Una soluzione di fenolo (classe 6.1, 13ºb) in benzene (classe 3, 3ºb) è da inserirenella classe 3, ord. 17º b) in ragione della tossicità del fenolo.

Una miscela di arseniato di sodio (classe 6.1, 51º b) e di idrossido di sodio (classe8, 41º b) deve essere inserita nella classe 6.1, 51º b).

Una soluzione di naftalina (classe 4.1, 11º b) in benzina (classe 3, 3º b) deve essereinserita nella classe 3, 3º b).

Quando nel RID e ADR è menzionata la massa dei colli, si tratta, salvo indicazionecontraria, del peso lordo.

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Page 57: MERCI PERICOLOSE

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Salvo indicazione esplicita contraria, il segno “%” rappresenta, nel RID e ADR, perle miscele di materie solide o di materie liquide, come pure per le soluzioni e per lematerie solide umidificate con un liquido: la parte di massa indicata in percentualerapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia bagnata.

ORDINE DI PRIORITÀ IMDG Code 2.5.4

La classificazione riportata nel Codice IMDG relativamente a miscele e soluzionicon pericoli multipli è determinata facendo riferimento alla relativa tabella nei dueregolamenti che stabilisce la priorità di rischio in relazione alla Classe e al gruppodi imballaggio.La tabella non si applica a:

• sostanze e articoli di Classe 1,• gas di Classe 2,• sostanze spontaneamente reattive e esplosivi desensitivizzati di Classe 4.1• sostanze piroforiche della Classe 4.2,• sostanze di Classe 5.2,• sostanze di Classe 6.1 di gruppo di imballaggio I per effetto di tossicità inalatoria,• sostanze della Classe 6.2,• sostanze di Classe 7.

La priorità sopra individuata ha maggior valenza di quella determinata con l’ausiliodelle tabelle.Soluzioni e miscele contenenti un solo componente pericoloso classificato dalla nor-mativa in esame, si identificano con quest’ultimo (per esempio “miscela di butano”),a meno che:

• la soluzione o miscela sia rubricata tra le materie classificate• la classificazione del componente pericoloso sia specificatamente riferita alla

sostanza pura o tecnicamente pura• classe, stato fisico o gruppo di imballaggio della soluzione o della miscela non

siano le stesse di quelle del componente pericoloso• la gestione delle emergenze richieda modalità di intervento sostanzialmente

diverse.

In questi casi la soluzione o miscela ricade in una delle rubriche collettive dellematerie “Non Altrimenti Specificate” (N.A.S.), seguita dalla indicazione del compo-nente pericoloso;

Per esempio: liquido corrosivo, N.A.S. (contiene cloruro di caprile) - il cloruro dicaprile è un liquido corrosivo non listato tra le materie classificate.

La stessa procedura di identificazione mediante rubriche collettive relative a“materie non altrimenti specificate”, si applica a soluzioni o miscele a più compo-nenti pericolosi:

Per esempio: liquido infiammabile, tossico, N.A.S. (contiene isopropanolo e fenolo),la classificazione è determinata con riferimento alla tabella di cui si evince, in basealla classificazione dei componenti, l’attribuzione della miscela alla Classe 3 e ilcontenimento della 6.1 a rischio secondario.Con riferimento al Codice IMDG, soluzioni e miscele ricadono tra gli “inquinantimarini” quando contengono il 10% o più di inquinanti (P) o l’1% o più di inqui-nanti (PP).

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TABELLA 2.7 - ORDINE DI PRIORITÀ DEL CODICE IMDG

* * * 6.1 for pesticides.* * * Substances of class 4.1 other than self-reactive and related substances and desensitized explosives.* * * There are at present no established criteria for determining packaging groups for liquids in class

5.1. For the time being, the degree of hazard is to be assessed by analogy with listed substances,allocating the substance to packaging group I (great), II (medium) or III (minor) danger.

– Denotes an impossible combination.

2.5.5 OSSERVAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZEOD OGGETTI CHE PRESENTANO PIÙ TIPI DI PERICOLO

Dall’esame dei criteri e modalità di classificazione dei prodotti od oggetti che pre-sentano più tipi di pericolo, risultano sensibili disomogeneità collegate alle prioritàdi pericolo nelle differenti classificazioni tra terra e mare.È pertanto necessario fare particolare attenzione all’analisi della modalità di classifi-cazione e della documentazione utilizzata per la classificazione via terra e via mareche riporta la classificazione.

Per il passaggio dalla modalità terrestre a quella marittima, può essere utile averecome “elemento di passaggio” il numero ONU della miscela (composizione dellamiscela).

Class and 4.2 4.3 6.1, I 6.1,I 6.1, 6.1, 8, I 8, I 8, II 8, II 8, III 8, IIIpackaging group Dermal Oral II III Liquid Solid Liquid Solid Liquid Solid

3.1 III 3 3 3 3 3 - 3 - 3 -

3.1 III 3 3 3 3 8 - 3 - 3 -

3.1 III 6.1 6.1 6.1 3* 8 - 8 - 3 -

4.1 III * * 4.2 4.3 6.1 6.1 4.1 4.1 - 8 - 4.1 - 4.1

4.1 III * * 4.2 4.3 6.1 6.1 6.1 4.1 - 8 - 8 - 4.1

4.2 III - 4.3 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2

4.2 III 4.3 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2

4.3 III 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

4.3 III 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3

4.3 III 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3

5.1 III * * * 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5.1 III * * * 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1

5.1 III * * * 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1

6.1 III, Dermal 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 III, Oral 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 III, Inhalation 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 III, Dermal 8 6.1 8 6.1 6.1 6.1

6.1 III, Oral 8 8 8 6.1 6.1 6.1

6.1 III, 8 8 8 8 8 8

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Page 61: MERCI PERICOLOSE

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTODELLE MERCI PERICOLOSEIN COLLI

INTRODUZIONE 3.1

Il corretto contenimento e protezione delle merci pericolose durante il trasporto e lamovimentazione è elemento fondamentale per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.In questo capitolo vengono illustrati i requisiti tecnici e normativi per un imballoidoneo allo scopo.

Gli imballaggi per merci pericolose, come sotto definiti, sono soggetti a regolamen-tazioni ben precise. Nell’ambito delle norme (via terra) ADR e RID le regolamenta-zioni sono praticamente corrispondenti.Dal punto di vista tecnico esiste una corrispondenza abbastanza stretta tra le normevia terra e via mare; le differenze esistenti sono perlopiù di ordine ammini-strativo/autorizzativo e legate al codice di omologazione degli imballaggi.

Alcuni materiali per imballaggio ed alcuni tipi di imballaggio ammessi al trasportovia terra non sono accettati per il trasporto via mare.Gli imballaggi ammessi al trasporto intermodale terra-mare sono pertanto solo quelliammessi sia dalle norme via terra sia dalle norme via mare.

GENERALITÀ 3.2

Il concetto di base cui si ispira il LIBRO ARANCIO delle Nazioni Unite, in materia diimballaggio, vista la rapida evoluzione della tecnica che determina l’uso di semprenuovi tipi di imballaggi, è di lasciare margine operativo ai regolamenti nazionali e dievitare specifiche dettagliate dei tipi di imballaggio da impiegare, ma rispettare treprincipi:

• i materiali utilizzati per gli imballaggi devono essere chimicamente resistenti aiprodotti contenuti

• tutti i tipi di imballaggi che si possono impiegare devono superare precise provei collaudo ed essere omologati

• gli imballaggi che si usano devono corrispondere esattamente al modello che si èimostrato valido attraverso le prove di cui sopra (Vedi Libro Arancio Capitolo 9Raccomandazioni di carattere generale).

CAMPO DI APPLICAZIONE 3.3

Secondo le norme, ADR/RID ed IMDG Code per imballaggi si intendono contenitoricon capacità sino a 400 kg o volume sino a 450 l. con esclusione delle merci peri-colose appartenenti alla classe 2 (gas compressi, liquefatti , refrigerati, disciolti sottopressione) ed alla classe 7 (sostanze radioattive) per le quali valgono norme specifi-che. Le disposizioni ADR,RID,IMDG Code ammettono il trasporto di merci pericolose inquantità superiore (in contenitori cisterna, in contenitori alla rinfusa, in contenitori

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 3

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intermedi, in veicoli cisterna, ecc. ecc.); in questo capitolo viene esaminato sola-mente il trasporto di merci pericolose “in colli” aventi, come già detto, lecapacità/pesi fino a 400 kg o 450 litri.

3.4 GRUPPI DI IMBALLAGGIO

Nelle norme via terra (ADR e RID) e nelle norme via mare (IMDG CODE) le sostan-ze di tutte le classi, tranne quelle delle classi 1 (esplosivi), 2 (gas) e 7 (materialiradioattivi), sono considerate, in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche etossicologiche,

- molto pericolose- mediamente pericolose- poco pericolose.

Nelle norme via terra ricordiamo che il livello di pericolo viene esplicitamenteespresso dalle lettere a, b, c riportate negli ordinali di classificazione.Nelle norme via mare il livello di pericolo non viene espresso in modo esplicito, maviene dedotto da informazioni che si ricavano dalle schede prodotto.

Nelle norme via terra e via mare gli imballaggi devono presentare resistenza mecca-nica “adeguata” al livello di pericolosità della sostanza.Devono pertanto essere utilizzati imballaggi molto robusti per merci molto pericolo-se, imballaggi con caratteristiche di buona resistenza per merci mediamente perico-lose ed imballaggi di una certa robustezza per merci poco pericolose.

Sia le norme via terra che via mare attribuiscono le seguenti dizioni/definizioni alletre tipologie di imballaggi utilizzati:

Gruppo di imballaggio I imballaggi molto robusti

Gruppo di imballaggio II imballaggi di buona robustezza

Gruppo di imballaggio III imballaggi di una certa robustezza

3.5 TIPI DI IMBALLAGGIO

3.5.1 AMMESSI VIA TERRA E VIA MARE

Le norme per gli imballaggi utilizzabili via terra e via mare ammettono al trasporto,con riserva delle disposizioni particolari di ogni classe, gli imballaggi definiti qui diseguito:

➪ Fusti:imballaggi rigidi cilindrici a fondo piatto o bombato, di metallo, cartone, materiaplastica o legno compensato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventialtre forme di metallo o di materia plastica, per esempio gli imballaggi a sezione cir-colare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientra-no in questa definizione i barili di legno e le taniche.

➪ Barili di legno:imballaggi rigidi di legno naturale, di sezione circolare, a pareti bombate, fabbricaticon doghe e fondi, muniti di cerchi.

➪ Taniche:

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Page 63: MERCI PERICOLOSE

imballaggi rigidi di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligona-le, muniti di una o più aperture.

➪ Casse:imballaggi rigidi a pareti piene, rettangolari o poligonali, di metallo, legno naturale,legno compensato, legno ricostituito, cartone, materia plastica o altro materialeappropriato, senza aperture.

➪ Sacchi:imballaggi non rigidi di materia plastica (tessuto o pellicola ) materiale tessile, carta.

➪ Imballaggi compositi: imballaggi costituiti da un recipiente interno e da un imballaggio esterno. Una voltaassemblati, tali imballaggi restano, in seguito, come un elemento indissociabile;come tale l’imballaggio è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato.

IMBALLI METALLICI LEGGERI 3.5.2

Gli imballi metallici leggeri sono previsti solo dalle norme ADR e RID; hanno leseguenti caratteristiche significative:

1) Capacità max 40 l2) Peso max 50 kg3) Resistenza alla caduta per:

liquidi3.1 gruppo di imballaggio II = 0.60 m

gruppo di imballaggio III = 0.40 msolidi3.2 gruppo di imballaggio II = 0.50 m

gruppo di imballaggio III = 0.40 m

Trovano principalmente impiego nel trasporto delle vernici.Detti imballi non sono previsti dall’IMDG Code.Per viaggi nazionali via mare possono essere autorizzati previo consensodell’Autorità Marittima nazionale.

DEFINIZIONI DEGLI IMBALLAGGI 3.6

Le seguenti definizioni si applicano agli imballaggi:

➪ Collo:prodotto finale dell’operazione di imballaggio pronto per la spedizione, costituitodall’imballaggio stesso con il suo contenuto.

➪ Capacità massima:volume interno massimo dei recipienti e degli imballaggi, espresso in litri.

➪ Chiusura:dispositivo che serve a chiudere l’apertura di un recipiente.

➪ Imballaggio:recipiente e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere al recipientedi soddisfare la sua funzione di contenimento.

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➪ Imballaggio esterno:protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, coni materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per conteneree proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni.

➪ Imballaggio interno:imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto.

➪ Imballaggi combinati:combinazione di imballaggi per il trasporto, costituita da uno o più imballaggi inter-ni sistemati come prescritto.

➪ Imballaggi ricondizionati: includono imballi metallici che sono stati ripristinatiallo stato originale e ripuliti da etichette, dal contenuto, da eventuali corrosioniinterne ed esterne, da vernice interna ed esterna; sono stati ripristinati alla forma ori-ginale con relativi accessori e guarnizioni sono stati ispezionati dopo il processo dipulizia e prima della verniciatura con l’esclusione di quegli imballi che presentasse-ro difetti significativi, quali danneggiamenti , corrosioni tali da ridurre la resistenzameccanica ecc.

➪ Imballaggi ricostruiti :includono imballi metallici prodotti come imballi marcatiONU da imballi non ONU; convertiti da un tipo ONU ad un altro tipo ONU; sotto-posti a sostituzione di componenti strutturali.

➪ Imballaggi riutilizzati :imballi che sono stati esaminati e che sono stati giudicati privi di difetti tali da pre-giudicare il superamento delle prove previste per il loro impiego.

➪ Imballaggi di salvataggio :imballi particolari conformi alle norme in cui possono essere contenuti imballaggidanneggiati difettosi o che perdono.

NOTA : Durante il trasporto di colli danneggiati in imballaggi di salvataggio, l’imballaggio di salvataggiodeve recare il numero di identificazione preceduto dalle lettere “UN” e tutte le etichette di pericolo delcollo danneggiato che contiene come pure la dicitura “SALVATAGGIO” [ved. Marg. 9 (2) RID]

Oltre le indicazioni prescritte nelle differenti classi per le merci trasportate, il mitten-te deve aggiungere nella lettera di vettura la dicitura “Imballaggio di salvataggio”.

➪ Peso netto massimo:peso netto massimo del contenuto di un imballaggio unico o peso combinato massi-mo degli imballaggi interni e del loro contenuto, espresso in kg.

➪ Recipiente:involucro di contenimento destinato a ricevere materie o oggetti, ivi compresi, seesistenti, i mezzi di chiusura.

➪ Recipiente interno:recipiente che deve essere munito di un imballaggio esterno per soddisfare la suafunzione di contenimento.

NOTA: L’elemento “interno” degli “imballaggi combinati” si definisce sempre“imballaggio interno” e non “recipiente interno”. Una bottiglia di vetro è un esempiodi “imballaggio interno”. L’elemento “interno” di un “imballaggio composito” si defi-

Page 65: MERCI PERICOLOSE

nisce normalmente “recipiente interno”. Per esempio l’ “elemento interno” di unimballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un “recipiente interno”, poi-ché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di “contenimento”senza il suo “imballaggio esterno”.

CODIFICA DEI TIPI DI IMBALLAGGIO (VIA TERRA E MARE) 3.7

Gli imballaggi per materie pericolose sono codificati secondo precisi criteri (veditab. 3.1).I criteri di codifica degli imballaggi utilizzati per il trasporto via terra e mare sonopressoché equivalenti.

Il codice è alfanumerico è costituito da:

- una cifra araba indicante il tipo di imballaggio: fusto, tanica, ecc.- una o più lettere maiuscole in caratteri latini indicante il materiale: acciaio,

legno, ecc.- se necessario, una cifra araba indicante la categoria dell’imballaggio tra quelle in

cui il tipo di imballaggio è suddiviso.

Nel caso di imballaggi compositi, si devono utilizzare due lettere maiuscole in carat-teri latini. La prima indica il materiale del recipiente interno e la seconda quella del-l’imballaggio esterno.Nel caso di imballaggi combinati, si deve utilizzare solo il codice indicante l’imbal-laggio esterno.:

Codice Tipo di imballaggio0 Imballaggi metallici leggeri (1)1 Fusto2 Barile di legno3 Tanica4 Cassa5 Sacco6 Imballaggi compositi

N.B.: (1) Non sono ammessi nel trasporto via mare; non potranno essere pertantoutilizzati nel trasporto intermodale terra mare (vedi punto 3.5.2).

Codice Tipo di materialeA Acciaio (comprende tutti i tipi e tutti i trattamenti superficiali)B AlluminioC Legno naturaleD Legno compensatoF Legno ricostituitoG CartoneH Materia plasticaL Materia tessileM Carta, multistratoN Metallo (escluso l’accaio e l’alluminio)P Vetro, porcellana, grès

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TABELLA 3.1- CODICI DEGLI IMBALLAGGI

A. Imballaggi recanti marchio “UN”

A. Acciaio

B. Alluminio

D. Legno compensato

G. Cartone

H. Materia plastica

C. Legno naturale

A. Acciaio

B. Alluminio

H. Materia plastica

A. Acciaio

B. Alluminio

C. Legno naturale

D. Legno compensato

F. Legno ricostituito

G. Cartone

H. Materia plastica

H. Tessuto di materiaplastica

H. Pellicola di materiaplastica

L. Materia tessile

M. Carta

1. Fusti

2. Barili

3. Taniche

4. Casse

5. Sacchi

ad apertura parziale

ad apertura totale

ad apertura parziale

ad apertura totale

ad apertura parziale

ad apertura totale

con foro

ad apertura totale

ad apertura parziale

ad apertura totale

ad apertura parziale

ad apertura totale

ad apertura parziale

ad apertura totale

con fodera interna

con fodera interna

ordinarie

a pannelli stagni allepolveri

espansa

rigida

senza fodera nèrivestimentointerno

stagni alle polveri

resistenti all’acqua

senza fodera nè rivestimentointerno

stagni alle polveri

resistenti all’acqua

multifoglio

multifoglio resistentiall’acqua

1A1

1A2

1B1

1B2

1D

1G

1H1

1H2

2C1

2C2

3A1

3A2

3B1

3B2

3H1

3H2

4A1

4A2

4B1

4B2

4C1

4C2

4D

4F

4G

4H1

4H2

5H1

5H2

5H3

5H4

5L1

5L2

5L3

5M1

5M2

Un fusto esterno di acciaio

Una gabbia o cassa esternadi acciaio

Un fusto esterno di alluminio

Una gabbia esternadi alluminio

Una cassa esterna di legno

Un fusto esterno di legnocompensato

Una cassa esterna di legnocompensato

Un fusto esterno di cartone

Una cassa esterna dicartone

Un fusto esterno dimateria plastica

Una cassa esterna dimateria plastica rigida

6. Imballaggicomposti

H. Recipientedi materiaplasticacon

O. Metallicileggeri

A. Acciaio

6. Imballaggicomposti

H. Recipientedi vetroporcellanagresconesterna-mente

6HA1

6HA2

6HB1

6HB2

6HB2

6HD1

6HD2

6HG1

6HG2

6HH1

6HH2

Un fusto esterno di acciaio

Una gabbia o cassa esternadi acciaio

Un fusto esterno di alluminio

Una gabbia esternadi alluminio

Una cassa esterna di legno

Un fusto esterno di legnocompensato

Un paniere esterno intrecciato

Un fusto esterno di cartone

Una cassa esterna dicartone

Un imballaggio esterno dimateria plastica espansa

Un imballaggio esterno dimateria plastica espansa

ad apertura parziale

ad apertura totale

6PA1

6HA2

6HB1

6HB2

6HB2

6HD1

6HD2

6HG1

6HG2

6HH1

6HH2

OA1

OA2

B. Imballaggi soggetti ad alcune condizioni

B. Imballaggi soggetti ad alcune condizioni

Page 67: MERCI PERICOLOSE

OMOLOGAZIONE 3.8

Tutti gli imballaggi impiegati per la movimentazione e per il trasporto delle materiepericolose devono avere accertati requisiti di validità che ne garantiscano la sicurez-za e la solidità.Conseguentemente i prototipi degli imballaggi sono sottoposti ad una serie di proveil cui esito favorevole porta all’omologazione del tipo di imballaggio e quindi allapossibilità di impiego.

Non vi è alcun obbligo di utilizzare imballaggi omologati nello Stato di origine dellamerce pericolosa; ciò che importa è che l’imballaggio sia omologato secondo leNorme ADR, RID od IMDG Code, da un ente autorizzato dallo Stato in cui si effet-tuano le prove. Gli utilizzatori possono usare imballi omologati all’estero.

È opportuno che l’utilizzatore richieda al fabbricante dell’imballaggio copia del cer-tificato di omologazione, da cui risulti chiaramente che l’Ente omologatore è auto-rizzato dall’Amministrazione dello Stato a compiere le prove tecniche di omologa-zione ed a rilasciare le relative certificazioni.

Le prove ai fini dell’omologazione debbono essere richieste dal fabbricante o dall’u-tilizzatore dell’imballaggio. Chi richiede l’omologazione è titolare della stessa.

In Italia spetta al Ministero dei Trasporti e della Navigazione rilasciare l’autorizzazio-ne all’impiego degli imballaggi, i cui prototipi abbiano superato positivamente leprove tecniche di omologazione presso Enti autorizzati dal Ministero stesso. Almomento sono autorizzati i seguenti Enti:

- Registro Italiano Navale (RINA)- Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (ISP)- SIVA S.p.A.: Centro Tecnico Industriale Locate Triulzi (CTIL)

Centro Tecnico Industriale Roma (CTIR)

L’omologazione è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.L’imballaggio omologato viene munito di apposita marcatura .Il titolare dell’omologazione è responsabile della continua corrispondenza qualitati-va tra il prototipo omologato e gli imballaggi prodotti. In base alle disposizionivigenti è obbligatoria l’omologazione degli imballaggi utilizzati per l’intermodalitàterra-mare.

I criteri per l’omologazione sono estrapolati da quanto indicato dal Libro Arancio.Tali criteri sono indicati per il RID nell’appendice V e per l’ADR nell’appendice A.5;con riferimento a questi regolamenti, nell’ambito di ciascuna classe, le sostanzesono suddivise in tre gruppi a) b) e c) cui corrispondono i gruppi di imballaggio I, II eIII e quindi serie di prove differenti.Nell’IMDG CODE i criteri adottati per l’omologazione di imballaggi utilizzati per iltrasporto merci pericolose sono riportati nell’Annesso I dello stesso.La scelta del gruppo di imballaggio per una determinata materia viene indicata nellascheda prodotto.I criteri per l’omologazione per gli imballaggi per trasporto via terra e via mare sonopraticamente equivalenti.

MARCATURA 3.9

Il marchio sull’imballaggio indica che esso corrisponde ad un prototipo che ha supe-

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Page 68: MERCI PERICOLOSE

rato con successo le prove e che è conforme alle prescrizioni stabilite dalle norme.

Le prescrizioni per l’omologazione sono finalizzate a garantire la robustezza del-l’imballaggio attraverso la sua corretta fabbricazione piuttosto che l’impiego del-l’imballaggio per una determinata materia pericolosa.

L’associazione “caratteristiche imballaggio con esigenze prodotto”, che garantisce lacorretta modalità di confezionamento e trasporto, si ricava dalle disposizioni, talvol-ta speciali, fissate per ogni materia negli appositi marginali (per il trasporto terrestre)o nelle schede prodotto (per il trasporto marittimo).

Ogni imballaggio deve portare dei marchi durevoli e ben visibili.La marcatura per gli imballaggi nuovi, fabbricati secondo un tipo di costruzioneapprovato, si compone di:

a) marchio convenzionale

per gli imballaggi metallici marcati in rilievo, tale marchio può essere sostituitodalla lettera UN oppure per i soli imballaggi tipo OA1 ed OA2 dalle lettere ADRo RID.

Gli imballaggi con simbolo ADR e RID non possono essere utilizzati nel trasportovia mare e non possono pertanto essere utilizzati nel trasporto intermodale terra-mare

b) il codice dell’imballaggio;c) un codice composto da due parti:

c1 una lettera (X, Y, Z ) indicante il o i gruppi di imballaggio per i quali il tipo dicostruzione è approvato (X per i gruppi I, II e III, Y per i gruppi II e III, Z per ilgruppo III)

c2 indicazione numerica indicante: - o la densità relativa della materia per la quale il tipo di costruzione è stato

approvato quando l’imballaggio senza recipienti interni è destinato a con-tenere liquidi se la densità è superiore a 1,2 kg/lt, arrotondata alla primacifra decimale

- oppure il peso lordo massimo in kg, quando l’imballaggio è destinato acontenere solidi o recipienti interi

d) un codice composto da :- o la lettera S quando l’imballaggio è destinato a contenere materie solide o

imballaggi interni, - oppure l’indicazione della pressione di prova idraulica in kPa, l’imballaggio

ha superato la prova di pressione interna (idraulica)e) anno di costruzione (le ultime due cifre) e mese di costruzione (per gli imballaggi

di tipo 1H1, 1H2, 3H1, 3H2).f) la sigla dello Stato nel quale è stata concessa l’omologazione, utilizzando il sim-

bolo dei veicoli a motore nel traffico internazionale.g) il numero di registrazione dell’omologazione.

N.B.: tale numero è valido solo per un tipo o per una serie di tipi intendendo per seriedi tipi imballaggi della medesima costruzione, del medesimo spessore, del medesimomateriale e della medesima sezione, che quindi si differenziano soltanto per l’altezza(inferiore a quella del tipo omologato). Differenti trattamenti superficiali non modifica-no il tipo di costruzione. Le prescrizioni relative a questo punto “g” non sono eplicita-mente previste nelle norme, ma spesso stabilite dalla Autorità competente.

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un

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h) Il nome o la sigla del fabbricante o dell’utilizzatore titolari dell’omologazione,oppure un’altra marcatura di identificazione specificata dall’Autorità competente.

i) Nel caso di imballaggi ricondizionati, il ricondizionatore deve riportare sugliimballaggi in prossimità dei marchi prescritti dai punti da a) ad e) una marcaturaindicante:- la sigla dello Stato in cui è stato fatto il ricondizionamento- il nome o la sigla del ricondizionatore- l’anno di ricondizionamento, - la lettera R e, - la lettera L per gli imballaggi sottoposti a prova di tenuta stagna.

Il codice dell’imballaggio può essere seguito dalla lettera W per indicare che l’im-ballaggio, benché sia dello stesso tipo di quello che é indicato dal codice, é statofabbricato secondo specifiche diverse ma considerate equivalenti dalla competenteAutorità.Viene usata la lettera V per imballaggi speciali, per il cui approfondimento si riman-da alle norme RID, ADR e IMDG CODE.

R Imballo ricondizionatoT Imballo di salvataggioV Imballo speciale; imballo combinato W Imballi aventi specifiche di costruzioni diverse da quelle indicate dalle norme

Occorre inoltre tenere presente che un imballaggio utilizzato per il trasporto prodottipericolosi non può essere riutilizzato per altro trasporto, salvo il suo condizionamen-to e rimarcatura (vedasi precedente lettera i)

Esempi di marcatura:

Per un fusto nuovo 1A1/Y1.4/150/83 a) , b), c1), c2), e) ,f), g)di acciaio: NL/VL123

Per un fustoricondizionato 1A1/Y1.4/150/83 a) b), c1), c2), d), e) , f), 9), i)di acciaio: L/RB/84/RL

Per una cassa diacciaio di tipo 4AW/Y136/S/90 a), b), c), d), e) ,f), g)equivalente GB/MC123

Per un fusto diacciaio ricostruitoper trasporto di 1A2/Y/100/91 a), b), c), d), e) ,f), g) materie liquide USA/MM5

Per una cassa nuovadi cartone destinataa contenereimballaggi interni 4G/Y145/S/83 a), b), c), d), e), f), g) o materie solide NL/VL823

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- prova di caduta- prova di tenuta stagna- prova idraulica- prova di impilaggio.

REQUISITI RICHIESTI PER GLI IMBALLAGGI 3.11

Come già detto all’inizio del capitolo, le norme non stabiliscono quali devono esserele specifiche degli imballaggi da impiegare, ma forniscono soltanto indicazioni dicarattere generale e alcune, più particolari, per ogni tipo di imballaggio.I materiali devono essere di buona qualità e compatibili con il contenuto, le apertu-re/chiusure devono avere dimensioni non superiori a certi valori (in genere di diame-tro non superiore a 7 cm), le capacità/pesi devono essere di massima le seguenti:

- fusti in metallo, cartone, plastica: 450 l / 400 kg- fusti in legno compensato: 250 l / 400 kg- barili: 250 l / 400 kg- taniche: 60 l / 120 kg- casse: 400 kg- sacchi: 50 kg.

CONDIZIONI GENERALI DI IMBALLAGGIO DELLE MERCIPERICOLOSE VIA TERRA E VIA MARE 3.12

CostruzioneGli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare, quando il collosia pronto per la spedizione, ogni dispersione che possa avvenire nelle normali con-dizioni di trasporto, in particolare a causa di cambiamenti di temperatura, umidità opressione. Nessuna materia pericolosa deve aderire all’ esterno del collo. Questedisposizioni sono applicabili sia agli imballaggi nuovi, sia a quelli riutilizzati e aquelli ricondizionati.

Parti dell’imballaggio a contatto con la merceLe parti degli imballaggi che sono direttamente a contatto con le materie pericolosenon devono essere alterate da queste per azione chimica o per una eventuale altracausa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento internoappropriato o devono aver subito un adeguato trattamento.Queste parti degli imballaggi non devono avere costituenti suscettibili di reagirepericolosamente con il contenuto, di formare materie pericolose o di indebolire gliimballaggi stessi in modo apprezzabile.

OmologazioneOgni imballaggio, ad eccezione dei recipienti interni degli imballaggi combinati,deve essere conforme ad un tipo di costruzione provato ed approvato secondo leprescrizioni. Gli imballaggi fabbricati in serie devono essere conformi ad un tipo dicostruzione approvato.

Coefficiente di riempimento Quando gli imballaggi sono riempiti con dei liquidi, è necessario lasciare un margi-ne di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido,né deformazione permanente dell’imballaggio in seguito alla dilatazione del liquidoa causa delle temperature che si possono incontrare durante il trasporto. Salvodisposizioni contrarie previste nelle differenti classi, il grado di riempimento massi-mo, basato su una temperatura di riempimento variabile tra 15°C e 50°C, non deve

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superare il più basso tra i limiti di seguito indicati:a)

b) Grado di riempimento (% della capacità dell’imballaggio) =

In questa formula

- rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido tra 15°C e50°C, vale a dire per una variazione massima della temperatura di 35°C ed ècalcolato secondo la formula

- d15 e d50 sono le densità relative del liquido a 15°C e 50°C

- tF è la temperatura media del liquido all’atto del riempimento.

Imballaggi interniGli imballaggi interni devono essere sistemati nell’imballaggio esterno in modo daevitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o ladispersione del contenuto nell’imballaggio esterno.

Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imbal-laggi di vetro, porcellana, grès o alcune materie plastiche, ecc., devono essere siste-mati nell’imballaggio esterno con interposizione di materiale di imbottitura appro-priato. Una perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le pro-prietà protettrici dei materiali di imbottitura e dell’imballaggio esterno.

Divieto di imballaggi in comuneUno stesso imballaggio esterno non deve contenere imballaggi interni che contenga-no, a loro volta, materie diverse che possono reagire pericolosamente tra loro.

ChiusureLa chiusura degli imballaggi contenenti materie bagnate o diluite deve essere taleche la percentuale del liquido (acqua, solvente o flemmatizzante) non sia mai infe-riore, durante il trasporto, ai limiti prescritti.

SfiatiNel caso in cui in un imballaggio si possa sviluppare un aumento di pressione in seguitoa sviluppo di gas da parte del contenuto (a causa di un aumento della temperatura o peraltri motivi), l’imballaggio può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso nongeneri alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, quantità sviluppata, ecc. Losfiato deve essere concepito in modo da evitare perdite di liquido e penetrazione disostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni, considerandoche l’imballaggio si trovi nella posizione prevista per il trasporto. Tuttavia, non si puòtrasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui sia prescritto unosfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente.

Punto di ebollizione (inizio di ≤60 60 -100 100 -200 200 -300 >300ebollizione) della materia in °C

Grado di riempimento in % 90 92 94 96 998della capacità dell’imballaggioo recipiente

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DEROGHE DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME PER IL TRASPORTO 3.13VIA TERRA E VIA MARE

Le norme ADR, RID e IMDG CODE ammettono deroghe nell’applicazione dellenorme per il trasporto di merci in “quantità limitate”. I criteri adottati in ambito ADRe RID sono equivalenti, ma differiscono in modo così accentuato dalle norme adot-tate nell’ambito del trasporto via mare (IMDG CODE) da rendere praticamente inuti-le il confronto delle norme via mare con quelle via terra.Per l’esame dei casi si rimanda direttamente alle norme.

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Page 75: MERCI PERICOLOSE

I CONTENITORI INTERMEDI(GRANDI RECIPIENTI)PER IL TRASPORTO DELLE MERCIPERICOLOSE

INTRODUZIONE 4.1

Come per gli imballi, i contenitori intermedi, quali sotto definiti, sono soggetti aregolamentazioni ben precise.In questo capitolo vengono illustrati i requisiti tecnici e normativi richiesti per i con-tenitori intermedi idonei allo scopo.

Dal punto di vista tecnico esiste una corrispondenza abbastanza stretta anche tra lenorme via terra con quelle via mare.Tra le norme via terra e via mare esistono tuttavia alcune differenze di ordine ammi-nistrativo ed autorizzativo, legate al sistema di omologazione dei contenitori inter-medi.Alcuni tipi di contenitori intermedi ammessi al trasporto via terra non sono accettatinel trasporto via mare.I contenitori intermedi ammessi al trasporto intermodale terra-mare sono pertantosolo quelli ammessi sia dalle norme via terra sia dalle norme via mare.

I prodotti pericolosi ammessi al trasporto in ‘’contenitori intermedi’’ sono nominati-vamente indicati dall’IMDG Code, che prevede, per ognuno di essi, il tipo di conte-nitore intermedio utilizzabile.La normativa italiana per il trasporto marittimo del contenitore intermedio è allineatacon l’IMDG Code; pertanto, nel caso di trasporto intermodale terra-mare, deve esse-re accertata la possibilità di impiego dei contenitori intermedi.

GENERALITÀ (VALIDE PER ADR, RID E IMDG CODE) 4.2

La normativa riguarda il trasporto di alcune merci pericolose in contenitori (interme-di) aventi capacità sino a 3000 l.

I contenitori intermedi sono chiamati IBC, dall’inglese Intermediate Bulk Container oGRV, dal francese Grand Recipient pour Vrac.

I contenitori intermedi hanno la seguente capacità:

Non più di 3000 l per materie solide e liquide che richiedano per il loro livello dipericolosità imballi del gruppo II e III.

Non più di 1500 litri per solidi che richiedono l’uso del gruppo di imballo I se i con-tenitori intermedi sono flessibili, di plastica rigida, composti, di cartone e di legno.

Non più di 3000 l per solidi che richiedono il gruppo di imballo I purchè metallici.

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 4

Page 76: MERCI PERICOLOSE

In Italia l’utilizzo di questi contenitori è ammesso a seguito dell’emanazione di:- Circolare del Ministero dei trasporti N ° 62/90 per il trasporto stradale- RMP (Regolamento Merci Pericolose) per il trasporto via ferrovia- D.M. 14/5/1990 per il trasporto marittimo.

Nelle predette circolari/norme non è previsto l’impiego dei contenitori citati ai punti4.2.2 e 4.2.3, in quanto l’uso è stato consentito a livello internazionale solo nellenorme RID, ADR e IMDG Code , emesse nel 1997.

4.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA COSTRUZIONE

I contenitori intermedi devono essere progettati costruiti e provati con un program-ma di controllo qualità che soddisfi le competenti Autorità in modo da assicurareche ciascun contenitore sia costruito secondo le norme.I contenitori intermedi sono progettati per essere movimentati meccanicamente e perresistere alle sollecitazioni previste durante la fase di trasporto.Devono essere resistenti ed essere adeguatamente protetti dal deterioramento provo-cato dall’ambiente esterno, devono essere costruiti e chiusi in modo tale che in nes-sun modo il contenuto possa fuoriuscire nelle normali condizioni di trasporto.

I contenitori intermedi e le chiusure devono essere costruiti con materiali compatibi-li con il proprio contenuto, od essere internamente protetti, in modo da evitare l’at-tacco da parte del contenuto. Le parti a contatto con il prodotto contenuto nondevono essere costruite con materiali che possano reagire pericolosamente con ilcontenuto, o formare composti pericolosi o che siano in grado di indebolire il conte-nitore intermedio.Anche le guarnizioni, quando usate, devono essere realizzate con materiale nonsoggetto all’attacco da parte del contenuto.

Tutti gli equipaggiamenti di servizio devono essere posizionati o protetti per mini-mizzare il rischio di fuoriuscita del contenuto a seguito di eventuali danni occorsidurante la movimentazione ed il trasporto.

I contenitori intermedi, gli attacchi e l’equipaggiamento strutturale e di serviziodevono essere progettati per resistere, senza perdita di contenuto, alla pressioneinterna del contenuto ed alle sollecitazioni di una normale movimentazione e tra-sporto.I contenitori intermedi destinati ad essere sovrapposti devono essere specificatamen-te progettati a tale scopo.Qualsiasi dispositivo costruito per il sollevamento e per la sicurezza dei contenitoriintermedi deve essere in grado di resistere alle normali condizioni di movimentazio-ne e trasporto senza grosse distorsioni e danneggiamenti e deve essere posizionatoin modo che nessuna sollecitazione impropria venga causata a parti del contenitoreintermedio.

Qualora un contenitore intermedio sia costruito con un involucro posizionato all’in-terno di una intelaiatura, il contenitore deve essere costruito in modo che:

- l’involucro non strisci contro l’intelaiatura per evitare danneggiamenti allo stesso,- l’involucro sia sempre sostenuto all’interno della intelaiatura,- gli elementi dell’equipaggiamento devono essere fissati per evitare danneggia-

menti e i collegamenti tra l’involucro e la struttura e devono permettere le relati-ve espansioni o movimenti.

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Qualora sia installata una valvola di fondo per lo scarico, questa deve essere blocca-ta nella posizione di chiusura e l’intero sistema di scarico deve essere adeguatamen-te protetto dai danni.Le valvole che hanno una leva per le operazioni di chiusura o apertura devono esse-re munite di dispositivi che impediscano le aperture accidentali e che diano facil-mente le indicazioni di valvola aperta e valvola chiusaSui contenitori intermedi realizzati per contenere liquidi deve essere prevista unaseconda chiusura come ad esempio una flangia cieca o analogo dispositivo.Ogni IBC deve essere realizzato per superare le relative prove di collaudo previste.

TIPI DI CONTENITORI INTERMEDI 4.4

Tenendo presente le disposizioni particolari per ogni classe possono essere usati iseguenti tipi di contenitori intermedi:

• METALLICI• FLESSIBILI• DI PLASTICA RIGIDA• DI CARTONE• DI LEGNO• COMPOSITI

Quest’ultimo tipo di contenitori (compositi) sono costruiti in modo tale che, unavolta assemblati, il recipiente interno e l’imballaggio esterno formino, e siano usati,come un’unica unità integrata la quale venga riempita, immagazzinata, trasportata esvuotata come tale. Si distinguono quindi:

IMBALLAGGIO INTERNOIl recipiente interno non può essere utilizzato per funzioni di contenimento se privodi imballaggio esterno.

IMBALLAGGIO ESTERNOL’imballaggio esterno consiste normalmente in un materiale rigido formato in mododa proteggere il recipiente interno da danni fisici durante la movimentazione ed iltrasporto, ma non è progettato per svolgere una funzione di contenimento. Esso puòcomprendere alla base una paletta.

L’imballaggio esterno può essere:

• IMBALLAGGIO ESTERNO DI ACCIAIO • IMBALLAGGIO ESTERNO DI LEGNO • IMBALLAGGIO ESTERNO DI CARTONE • IMBALLAGGIO ESTERNO DI PLASTICA

Quando è previsto l’impiego di paletta che costituisce parte integrante del contenito-re intermedio, questa deve essere adatta alla movimentazione meccanica con il con-tenitore intermedio riempito fino al suo peso lordo massimo ammissibile.La paletta deve essere progettata in modo da evitare ogni sporgenza della base delcontenitore intermedio che possa essere soggetta a danni durante la movimentazio-ne.L’involucro deve essere fissato alla paletta in modo da garantire stabilità nella movi-mentazione e nel trasporto.Quando i contenitori intermedi sono progettati per l’impilamento la superficie di

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Page 78: MERCI PERICOLOSE

appoggio deve essere tale da distribuire il carico in modo da garantire sicurezza.

4.5 CODIFICAZIONE DEI TIPI DI CONTENITORI INTERMEDILa codificazione consiste in:

1) due cifre arabe indicanti il tipo di contenitore intermedio come specificato nellatabella 4.1

2) una o più lettere maiuscole indicanti la natura del materiale di costruzione comespecificato nella tabella 4.2

3) se del caso, una cifra araba indicante la categoria del contenitore intermedio;nel caso di contenitori intermedi compositi, devono essere utilizzate due letteremaiuscole; la prima indica il materiale del recipiente interno e la seconda quellodell’imballaggio esterno del contenitore.

4) una lettera maiuscola indicante il gruppo d’imballaggio per il quale il prototipo èstato approvato:

X per le materie dei gruppi di imballaggio I, II e III (unicamente per i GRV desti-nati al trasporto di materie solide)

Y per le materie dei gruppi di imballaggio II e IIIZ per le materie del gruppo di imballaggio III

TABELLA 4.1 - CODIFICA DEL TIPO DI CONTENITORE INTERMEDIO

TABELLA 4.2 - CODIFICA DEL TIPO DI MATERIALE IMPIEGATO

La codifica dei contenitori intermedi è riportata in tabella 4.3

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rigido 11 21 31semirigido 12 22 32flessibile 13 — —

Tipodi

contenitore per gravità sotto pressione superiore a 10 kPa (0,1 bar)Materieliquide

Materie solide, caricate e/o scaricateCODICE

CODICE MATERIALEA Acciaio (tutti i tipi e trattamenti di superficie)B AlluminioC Legno naturaleD Legno compensatoF Legno ricostituitoG CartoneH Materiale plasticoL Materiale tessileM Carta a più stratiN Metallo (diverso da acciaio o alluminio)

Page 79: MERCI PERICOLOSE

Genere Materiale Categoria Codice11 rigido acciaio metallico 11A

alluminio 11Blegno naturale legno 11Clegno compensato 11Dlegno ricostituito 11Fcartone cartone 11Gplastica plastica rigida (con 11H1

ossatura)plastica rigida 11H2(autoportante)

composito con recipiente interno (rigida) 11HZ1di plastica

(flessibile) 11HZ2altro metallo metallico 11N

13 flessibile tessuto di plastica senza rivestimentointerno o fodera flessibile 13H1tessuto di plastica con rivestimentointerno 13H2tessuto di plastica con fodera 13H3tessuto di plastica con rivestimentointerno e fodera 13H4pellicola di plastica 13H5tessile senza rivestimentointerno o fodera 13L1tessile con rivestimento interno 13L2tessile con fodera 13L3tessile con rivestimento interno e fodera 13L4carta multifoglio 13M1carta multifoglio resistente all’acqua 13M2

2. GRV per materie solide caricate / scaricate a pressione superiore a 10 kPa (0,1 bar)

Genere Materiale Categoria Codice21 rigido acciaio metallico 21A

alluminio 21Bplastica plastica rigida (con ossatura) 21H1

plastica rigida (autoportante) 21H2composito con recipiente internodi plastica (rigida) 21HZ1

(flessibile) 21HZ2altro metallo metallico 21N

3. GRV per materie liquide

Genere Materiale Categoria Codice31 rigido acciaio metallico 31A

alluminio 31Bplastica plastica rigida (con 31H1

ossatura)plastica rigida 31H2(autoportante)

composito con recipiente interno (rigida) 31HZ1di plastica

(flessibile) 31HZ2altro metallo metallico 31N

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TABELLA 4.3 CODIFICA DEI CONTENITORI INTERMEDI

1. GRV per materie solide caricate o scaricate per gravità

Page 80: MERCI PERICOLOSE

4.6 OMOLOGAZIONE

Per tutti i contenitori intermedi utilizzati per la movimentazione ed il trasporto dimerci pericolose devono essere accertati i requisiti di validità che ne garantiscano lasicurezza e la solidità.

I prototipi dei contenitori intermedi devono essere sottoposti e superare una serie diprove definite da specifici regolamenti in funzione del gruppo di imballo da utilizza-re e del tipo di contenitore.A seguito di tali prove i prototipi ottengono il certificato di omologazione che vienerilasciato da organismi riconosciuti dalle Autorità dello Stato presso i quali vengonoeseguiti i diversi test.

Non vi è alcun obbligo di utilizzare ‘’contenitori intermedi’’ omologati nello Stato diorigine della merce pericolosa; ciò che importa è che il ‘’contenitore intermedio’’ siaomologato secondo le norme ADR, RID o IMDG CODE da un Ente autorizzato dallostato in cui si effettuano le prove.È opportuno che l’utilizzatore richieda al fabbricante del ‘’contenitore intermedio’’copia del certificato di omologazione da cui risulti chiaramente che l’Ente omologa-tore è autorizzato dallo Stato a compiere le prove tecniche di omologazione ed arilasciare le relative certificazioni, e a compiere le prove/controlli periodici.Le prove ai fini dell’omologazione debbono essere richieste dal fabbricante o dall’u-tilizzatore del contenitore intermedio. Chi richiede l’omologazione è titolare dellastessa.

In Italia spetta al Ministero dei Trasporti e della Navigazione rilasciare l’autorizzazio-ne all’impiego dei ‘’contenitori intermedi’’, i cui prototipi abbiano superato le provetecniche di omologazione.In Italia le prove tecniche di omologazione debbono essere effettuate presso gli Entiautorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione; al momento sono auto-rizzati i seguenti Enti:

- Registro Italiano Navale (RINA)- Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (ISP)- SIVA S.p.A.: Centro Tecnico Industriale - Locate Triulzi (CTIL)

Centro Tecnico Industriale - ROMA (CTIR)- ANPA

L’omologazione è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.Il fabbricante e l’utilizzatore dell’omologazione sono responsabili della corrispon-denza qualitativa tra il prototipo omologato ed i ‘’contenitori intermedi’’ prodotti.L’utilizzatore deve accertare l’idoneità del contenitore omologato prima del suoimpiego.

I contenitori intermedi, dopo che sono state superate le prove di collaudo e dopoaver ottenuto la relativa certificazione, sono muniti di apposita marcatura secondo loschema riportato al punto 4.7

4.6.1 CONFORMITÀ AL PROTOTIPO

La marcatura indica che il contenitore intermedio corrisponde ad un prototipo cheha superato le prove con esito positivo e che risponde ai requisiti cui si fa riferimen-to nel certificato di omologazione.

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MARCATURA 4.7

MARCATURA DI BASE 4.7.1

Ogni contenitore intermedio fabbricato e destinato all’uso secondo le presentinorme deve avere marcatura durevole e visibile costituita da:

(1) Il simbolo convenzionale delle Nazioni Unite:

Per i contenitori intermedi di tipo metallico per i quali la marcatura è stampata oimpressa, le lettere maiuscole “UN” possono essere applicate al posto del simbolo.

(2) Il numero di codice designante il tipo di contenitore secondo il punto 4.5(3) Una lettera maiuscola indicante il gruppo d’imballaggio per il quale il prototipo e

stato approvato:X per le materie dei gruppi di imballaggio I, II e III (unicamente per i GRV destinati

al trasporto di materie solide)Y per le materie dei gruppi di imballaggio II e IIIZ per le materie del gruppo di imballaggio III

(4) Il mese e l’anno (ultime due cifre) di fabbricazione.(5) Lo Stato che ha autorizzato l’apposizione della marcatura (sigla internazionale

automobilistica).(6) Il nome od il simbolo del richiedente, l’omologazione ed altri tipi di identifica-

zione, come specificato dall’Autorità competente (spesso qui si è indicata la sigladell’Ente che ha effettuato le prove tecniche di omologazione)

(7) Il carico espresso in kg della prova di impilamento (La normativa del trasporto viamare prevede la lettera “0” sui contenitori non impilabili).

(8) Il peso lordo massimo ammissibile o, per contenitori intermedi flessibili, il caricomassimo ammissibile in kg.

La marcatura di base deve essere apposta come di seguito indicato.

Esempi di marcatura principale

11A/Y/0289 GRV metallico di acciaio destinato al trasporto di I/(*) 007/5500/1500 solidi scaricati, per esempio, per gravità / per i gruppi

di imballaggio II e III / fabbricato nel febbraio 1989 /approvato in Italia / fabbricato da (*) conforme al tipodi costruzione 007 / carico utilizzato durante laprova di impilamento / massa lorda massima ammis-sibile in kg.

13H3/Z/0389 GRV flessibile destinato al trasporto di solidi scaricati,I/(*) 1713/1000/500 per esempio, per gravità e fabbricato in tessuto di

materia plastica con fodera.31H1/Y/0489 GRV di plastica rigida destinato al trasporto di liquidiI/(*)9099/10800/1200 fabbricato in materia plastica con equipaggiamento di

struttura resistente al carico di impilamento etc, etc.31HA1/Y/0589 GRV composito destinato al trasporto di liquidi conI/(*)1683/10800/1200 recipiente interno di materia plastica rigida e involu-

cro esterno di acciaio, etc, etc11C/X/0195 GRV di legno per le materie solide, con fodera inter-I/(*)/9876/3000/910 na e autorizzato per le materie del gruppo di imbal-

laggio I, etc, etc

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un

un

un

un

un

un

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4.7.2 MARCATURE ADDIZIONALI

La marcatura addizionale deve permettere, in ogni caso, una corretta identificazionedella marcatura principale.Per tutte le categorie di contenitori intermedi diversi da quelli flessibili:- tara in kgPer i contenitori metallici, di plastica rigida e compositi con recipiente interno diplastica:- contenuto in litri a 20 °C- data dell’ultima prova di tenuta stagna (mese, anno), se ha avuto luogo- data dell’ultima ispezione (mese, anno)- pressione massima di riempimento/svuotamento in kPa (o in bar) se ha avuto luogo

Per i contenitori intermedi metallici:- materiale utilizzato per il corpo - spessore minimo in mm- numero d’ordine di fabbricazionePer i contenitori di plastica rigida e compositi con recipiente interno di plastica:- pressione manometrica di prova in kPa (o in bar), se ha avuto luogo.

4.8 PROVE PER L’OMOLOGAZIONE

Ogni prototipo di contenitore intermedio per l’omologazione deve essere sottopostoalle prove indicate nella tabella 4.4. Per le prove di caduta può essere usato un altrocontenitore intermedio dello stesso tipo.

4.8.1 RAPPORTO DI PROVA

Deve essere redatto un rapporto di prova che comprenda almeno le seguenti indica-zioni.

1. Organismo che ha proceduto alla prova2. Richiedente3. N° del rapporto4. Data della prova5. Fabbricante6. Descrizione del contenitore7. Capacità massima8. Materie di riempimento autorizzate (viscosità e densità relative per i liquidi e

granulometria per le polveri)9. Descrizione della prova10. Nome, incarico e firma del collaudatore

Un esemplare del rapporto di prova deve essere conservato dall’Autorità competente.

4.9 CONTROLLI PERIODICI

I contenitori intermedi sono sottoposti a prove di collaudo e a controlli periodicicome indicato nelle tab. 4.4 e 4.5

4.10 REQUISITI OPERATIVI

Prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni contenitore intermedio

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Page 83: MERCI PERICOLOSE

deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione, da contaminazione o daaltri danni; deve essere verificato il buon funzionamento del suo equipaggiamento diservizio.Ogni contenitore intermedio che presenti segni di indebolimento in rapporto al tipodi costruzione approvato non deve più essere utilizzato o deve essere rimesso insesto in modo da poter resistere alle prove applicate sul tipo di costruzione. Se sonomontati in serie più sistemi di chiusura, deve essere chiuso per primo quello più vici-no alla materia trasportata.

Durante il trasporto nessun residuo pericoloso deve aderire all’esterno del contenito-re.Nel caso in cui in un contenitore intermedio si possa sviluppare un incremento dipressione a seguito di sviluppo di vapori gassosi da parte del contenuto (a causa diun aumento di temperatura o per altri motivi), il contenitore intermedio può esseremunito di uno sfiato purchè i vapori emessi non generino alcun pericolo per la lorotossicità, infiammabilità, quantità, fuoriuscita, ecc.. Lo sfiato deve essere concepitoin modo da evitare perdite di liquido e penetrazione di sostanze estranee durante iltrasporto effettuato in condizioni normali, considerando che il contenitore si trovinella posizione prevista per il trasporto. Tuttavia non si può trasportare una materiain un tale contenitore se non nel caso in cui è prescritto uno sfiato per tale materianelle condizioni di trasporto della classe corrispondente.

Quando i contenitori intermedi sono riempiti con materie liquide, è necessariolasciare un margine di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi disper-sione di liquido, nè deformazione permanente del contenitore in seguito a dilatazio-ne del liquido a causa delle temperature che si possono incontrare durante il traspor-to. Salvo disposizioni contrarie previste nelle differenti classi, il grado di riempimen-to massimo, basato su una temperatura di 15°C, deve essere determinato comesegue:a)a)

Punto di ebollizione ≤60 60 - 100 100 - 200 200 - 300 >300 (inizio di ebollizione)della materia in °C

Grado di riempimento in % 90 92 94 96 98della capacitàdell’imballaggio

b) Grado di riempimento (% della capacità dell’imballaggio) =

In questa formula - α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido tra 15°C e

50°C, vale a dire per una variazione massima della temperatura di 35°C.

- α è calcolato secondo la formula α =

- d15 e d50 sono le densità relative del liquido a 15°C e 50°C

- tF è la temperatura media del liquido all’atto del riempimento.

Quando i contenitori intermedi sono utilizzati per il trasporto di materie liquide ilcui punto di infiammabilità (in vaso chiuso) è eguale o superiore a 55 °C, o di polve

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981 + α (50 – tF)

d15 – d50

35 x d50

Page 84: MERCI PERICOLOSE

TIPO DI GRV GRV GRV GRV GRV GRVPROVA metallico flessibile di plastica composito con di

rigida recipiente interno cartone legnodi plastica

Sollevamento dal X 1 X X X Xbasso

Sollevamento X 1 X 4 X 1 X 1

dall’alto

Lacerazione X

Impilamento X X X X X 3 X

Tenuta stagna X 4 X 4 X 4

Pressione interna X 5 X 5 X 5

idraulica

Caduta X 6 X X X 6 X X

Ribaltamento X

Raddrizzamento X 2

ri suscettibili di formare nubi di polveri impalpabili esplosive, devono essere presedelle misure per di evitare qualsiasi carica elettrostatica pericolosa, durante il riem-pimento e lo svuotamento.La chiusura dei contenitori intermedi contenenti materie bagnate o diluite deve esse-re tale che la percentuale del liquido (acqua, solvente o flemmatizzante) non sia maiinferiore, durante il trasporto, ai limiti previsti.

I contenitori intermedi non possono essere usati per il trasporto di prodotti perico-losi liquidi che richiedono l’impiego di imballi del gruppo di imballaggio I

I ‘’contenitori intermedi’’ vuoti e non puliti, usati precedentemente per il trasporto dimerci pericolose, sono soggetti alle stesse disposizioni dei ‘’contenitori intermedi’’pieni, salvo che non siano adottate misure per annullare qualsiasi rischio.

TABELLA 4.4 - ELENCO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONEDEI DIVERSI TIPI DI CONTENITORI INTERMEDI

1) per i GRV concepiti per questo modo di movimentazione2) quando i GRV sono concepiti per essere sollevati dall’alto o da un fianco3) Quando i GRV sono concepiti per l’impilamento4) la prova di tenuta stagna non è richiesta per i GRV tipo 11A, 11B, 11N, 11H1,11H2, 11HZ1, 11HZ25) la prova di pressione interna idraulica non è richiesta per i GRV tipo 11A, 11B, 11N, 11H1, 11H2,

11HZ1, 11HZ26) un altro GRV dello stesso tipo di costruzione può essere utilizzato per la prova di caduta

Ogni “X” significa che la categoria di GRV indicata in testa alla colonna è sottoposta alla prova indicatanella linea, nell’ordine in cui essa è menzionata

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Page 85: MERCI PERICOLOSE

TABELLA 4.5 - ELENCO DEI CONTROLLI PERIODICI PREVISTI PER ICONTENITORI INTERMEDI

CONTROLLI PERIODICI OGNI

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METALLICO SI SI -prova di tenuta (*) -controllo di non è fissata-condizioni interne conformità (*) la durataed esterne -condizioni interne -funzionamento dell’ ed esterne (**)equipaggiamento -funzionamento(**) dell’equipaggia-

mento (**)

FLESSIBILE SI SI — — non è fissatala durata

PLASTICA SI SI come i metallici come i metallici max 5 annidalla data dicostruzione

COMPOSITO SI SI come i metallici come i metallici max 5 anniCON dalla data diINTERNO IN costruzionePLASTICA

CARTONE SI SI — —

LEGNO SI SI — — non è fissatala durata

TIPO DICONTENITORE

INTERMEDIO

PROVAPROTOTIPO

CONTROLLOIDONEITÀ ALLA

PRODUZIONE 2,5 ANNI 5 ANNI

PERIODOMASSIMO DI

SERVIZIO

Page 86: MERCI PERICOLOSE

76

Freight Leaders Club

Page 87: MERCI PERICOLOSE

CISTERNE E TANK CONTAINERUTILIZZATI PER IL TRASPORTOVIA TERRA E VIA MAREDELLE MERCI PERICOLOSE

INTRODUZIONE 5.1

Questo capitolo si propone di esaminare sia le tipologie di mezzi per il trasporto allarinfusa ammessi al traffico intermodale terra-mare, sia le relative condizioni/vincolidi natura amministrativa/normativa.

Le norme di riferimento ADR, RID e IMDG dedicano alle cisterne e/o ai tank contai-ner, utilizzati per il trasporto delle merci pericolose, grande attenzione.Queste forme di contenimento vengono infatti consideratei tipi di trasporto vengonoinfatti considerati particolarmente critici ai fini della sicurezza.

Ognuna delle norme ‘’monomodali’’ definisce in modo diverso le caratteristichestrutturali e dimensionali delle cisterne e tank container ammessi al trasporto, dedi-cando a questa tipologia di trasporto uno specifico capitolo/appendice (vedi tab.5.1). Ne consegue che l’effettuazione di trasporti intermodali con cisterne e tankcontainer richiede una conoscenza qualitativanalitica e qualificata delle norme cheentrano in gioco, tenendo conto che per la parte via mare la scelta delle cisterne etank container è determinata sia dal tipo di nave impiegata (es. Navi portacontainer,traghetti merci, traghetti passeggeri/merci) sia dalla lunghezza della tratta via mare(viaggio nazionale, internazionale lungo oppure breve).

Dal punto di vista pratico nei viaggi internazionali lunghi, come sotto definito, i tankcontainer devono rispondere alle norme stabilite dall’IMDG Code. Negli altri casi ditrasporti internazionali brevi, cisterne e tank container devono rispondere almenoalle norme ADR/RID con requisiti aggiuntivi stabiliti dalle norme marittime.In questo caso coesistono le norme via terra con quelle via mare.

N.B.: Per le norme stradali, ferroviarie e marittime sono considerate cisterne (perstrada e ferrovia) e tank container (per strada, ferrovia e mare) contenitori chiusi e atenuta con volume superiore a:• 0,45 mc se contenitori cisterna adibiti a trasportare prodotti pulverolenti, o liqui-

di o solidi allo stato fuso• 1000 litri se contenitori cisterna idonei a trasportare gas• 1000 litri se cisterne fisse o amovibili destinate a contenere materie liquide, soli-

de allo stato fuso, materie pulverolente e gas

Definizione di viaggio internazionale lungo e breve (estratto dai punti 13.1.2.17 e13.1.2.18 dell’IMDG Code)

Si definisce viaggio internazionale breve un viaggio nel corso del quale la nave nonsi allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove i passeggeri e l’equi-paggio possano trovare rifugio e per il quale la distanza tra l’ultimo porto di scalo,

77

Freight Leaders Club

QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 5

Page 88: MERCI PERICOLOSE

78

nello Stato ove il viaggio ha avuto inizio, ed il porto finale di destinazione non supe-ra le 600 miglia.Il porto finale di destinazione è l’ultimo porto di scalo del viaggio; da tale porto lanave inizia il suo viaggio di ritorno verso il paese nel quale il viaggio ha avuto ini-zio.Si definisce viaggio internazionale lungo un viaggio che non sia un viaggio brevecome sopra definito.

5.2 TRASPORTO VIA MARE

5.2.1 TRASPORTO VIA MARE (CON ESCLUSIONE DELLA CLASSE 2 GAS)

5.2.1.1 Trasporto in tank container rispondenti alle norme IMDG Code

Le norme applicabili ai tank container in questa forma di trasporto sono quelle previ-ste al punto 13.1 del capitolo 13 dell’Introduzione Generale dell’IMDG Code, dovevengono definiti criteri progettuali, norme costruttive, requisiti generali, equipaggia-menti di servizio, valvole o sistemi di sicurezza, sistemi di supporto, rinforzo, aggan-cio, movimentazione e sono riportati anche norme per l’approvazione dei prototipi eper il controllo iniziale e periodico dei tank container, etc.

2.1.1.1 Tipologia di tank container

TANK CONTAINER è un recipiente chiuso e a tenuta stagna che ha attrezzature ingrado di renderlo solidale alla struttura, ma non rimane permanentemente fissato abordo nave. È tale che il suo contenuto non deve essere di norma caricato o scarica-to mentre la cisterna è a bordo della nave, pertanto per le operazioni di scarico ecarico del contenuto è necessario rimuovere la cisterna da bordo nave.I tank container sono caratterizzati per tipologia che viene individuata attraverso unnumero.

Tank container di tipo IMO 1

Sono definiti come appartenenti a questo tipo i tank container dotati di valvola disicurezza aventi una pressione massima di esercizio uguale o maggiore di 1,75 bar.

Tank container di tipo IMO 2

Sono definiti come appartenenti a questo tipo i tank container dotati di valvole disicurezza, aventi una pressione massima di esercizio uguale o superiore ad 1 bar,ma inferiore a 1,75 bar, destinati al trasporto di alcuni prodotti liquidi che presenta-no un grado di pericolosità inferiore a quello trasportato nei tank container di tipoIMO 1.

5.2.1.1.2 Scelta dei tank container

La scelta del tipo di tank container viene effettuata principalmente in relazione alprodotto da trasportare facendo riferimento all’elenco di cui uno stralcio è riportatoin tabella 5.1Nella tabella sono individuati N. ONU, descrizione chimica della sostanza, classedella sostanza, etichette da applicare, tipo del tank container (1 oppure 2), pressioneminima di prova, sistemi di sicurezza, tipi di apertura, spessore, richieste specifiche.

Freight Leaders Club

F r e i g h t L e a d e r s C l u b

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Freight Leaders ClubSp

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No.

GENERAL INTRODUCTION

TABELLA 5.1 - STRALCIO DAL CODICE IMDG - ELENCO DEI TANKCONTAINER IMO1 E 2

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IMDG CODE - PAGE 0087a (page 0087b follows)Amdt. 28-96

Page 90: MERCI PERICOLOSE

5.2.1.1.3 Controllo dei tank container

Il controllo delle caratteristiche dei tank container deve essere effettuato attraverso ladocumentazione di approvazione del tank container, se disponibile: in ogni caso ilcontrollo delle caratteristiche deve essere effettuato sulla placca metallica su cuisono riportati i seguenti dati/informazioni.

Di seguito sono elencate le marcature richieste dal codice IMDG. Tali indicazionisono scritte su una placca metallica che deve essere facilmente individuabile. Adesempio, nel caso dell’IMDG Code, devono essere individuati i seguenti dati/infor-mazioni:

- Paese produttore- Tipo di tank container IMO- Paese collaudatore- Numero di Collaudo- Nome della ditta costruttrice- Numero di registrazione- Anno di produzione- Pressione di prova- Massima pressione di esercizio disponibile- Capacità della cisterna riferita all’acqua a 20° C. (Litri)- Tara massima- Peso massimo- Data della prima prova idrostatica ed indicazione del collaudatore- Temperatura di progetto- Materiale del serbatoio- Materiale di rivestimento- Capacitò di ogni comparto- Mese ed anno della prova periodica più recente- Marchio dell’esperto che ha eseguito la prova di cui sopra

5.2.1.1.4 Prove/verifiche

I tank container sono sottoposti alle seguenti prove/verifiche prima della messa inservizio:a) conformità al prototipob) prova di tenutac) controllo delle apparecchiatured) ispezione internae) ispezione esterna

Ogni due anni e mezzo deve essere effettuato quanto indicato ai punti b), c) ed e).

Con frequenza quinquennale vengono invece eseguiti test e controlli approfonditiper tutti i punti sopra indicati.

5.2.1.1.5 Altre informazioni

Altre importanti informazioni reperibili nel capitolo 13 dell’IMDG Code sono il coef-ficiente di riempimento max della sostanza, sistemi di segregazione e stivaggio e lenorme particolari per determinate classi.

N.B.: Nel riempimento dei tank container destinati al trasporto via mare, a differenza

80

Freight Leaders ClubFreight Leaders Club

Page 91: MERCI PERICOLOSE

del trasporto via strada, non sono prescritte norme relative al riempimento minimo(80% del volume) delle cisterne nei compartimenti con capacità superiore a 70500 lt.Un riempimento inferiore a quello previsto dalle norme e la mancanza di comparti-menti nel trasporto stradale, peraltro consentiti nelle norme marittime e ferroviarie,può creare condizioni di instabilità al complesso tank container/automezzo duranteil trasporto via strada.

Trasporti di merci in cisterne e tank container stradali 5.2.1.2

L’IMDG Code consente il trasporto di merci in tank container non rispondenti a tuttii requisiti previsti per i tank container del tipo IMO 1 e IMO 2, peurchè approvatidall’Autorità, fermo restando alcuni requisiti minimi.

Questi tank container sono denominati tipo IMO 4 rientrano in questa tipologiacisterne container fissate in modo sicuro ad una struttura adibita al trasporto stradalecon almeno 4 twist lock rispondenti alle norme ISO.

I tank container del tipo IMO 4 sono ammessi solo nei trasporti internazionali brevi,come definito al punto 5.1

È consentito altresì il trasporto con cisterne stradali che analogamente alle cisterne ditipo IMO 4 devono essere approvate dall’Autorità.In linea di massima rientrano tra le cisterne approvate dall’Autorità quelle autorizza-te al trasporto internazionale per merci pericolose e rispondenti alle normative ADRper quanto riguarda il corpo vero e proprio della struttura di contenimento dellamerce pericolosa.

Le strutture veicolari dell’autocisterna e degli automezzi che trasportano tank contai-ner di tipo IMO 4 devono essere predisposte per un rizzaggio sicuro alle strutturedella nave, così da assicurare stabilità durante il trasporto marittimo. I mezzi impie-gati a questi tipi di trasporto devono così rispondere a quanto illustrato nel piano dirizzaggio approvato dall’Autorità e che diventa documento essenziale del veicolonel caso del trasporto via mare.

I trasporti esaminati al presente punto sono prevalentemente effettuati su navi tra-ghetto.

Per Autorità si intende l’Autorità Marittima Statale (o un Ente autorizzato da e sottola responsabilità dell’Autorità) di un paese contraente la SOLAS in cui sia stato col-laudato il tank container.

In Italia è il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e per esso il RINA (RegistroItaliano Navale).

TRASPORTO VIA MARE DI GAS NON REFRIGERATI LIQUEFATTI 5.2.2

Trasporti di gas in tank container conformi alle norme dell’IMDG Code 5.2.2.1

Le norme applicabili ai tank container per questa forma di trasporto sono quelle pre-viste nel punto 13.100 del capitolo 13 dell’IMDG Code, dove vengono definiti crite-ri progettuali, norme costruttive, requisiti generali, equipaggiamenti di servizio, val-vole o sistemi di sicurezza, sistemi di supporto, di rinforzo e movimentazione,norme per l’approvazione dei prototipi e per il controllo iniziale e periodico dei tankcontainer.

81

Freight Leaders Club

Page 92: MERCI PERICOLOSE

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Freight Leaders Club

5.2.2.1.1 Trasporto di gas non refrigerati-liquefatti della classe 2 in tank container

Le norme si applicano a cisterne con capacità superiore a 1000 lt e sono definite alpunto 13.100 del capitolo 13 dell’IMDG Code.I ‘’tank container’’ idonei al trasporto di gas non refrigerati e liquefatti sono definiti di tipo IMO 5.

5.2.2.1.2 Scelta del tank container

Le caratteristiche, dotazioni e particolarità di questo tipo di tank container si ricava-no facendo riferimento all’elenco di cui uno stralcio è riportato nella tab. 5.2.Nella tabella sono disposte una serie di informazioni/indicazioni tra cui N. ONU,descrizione chimica del gas, classe della sostanza e rischio secondario, pressioni infunzione di dimensioni e protezioni termiche, posizione delle aperture, sistemi dicontrollo della pressione, coefficiente di riempimento, disposizioni speciali.

Page 93: MERCI PERICOLOSE

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Freight Leaders Club

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7.0

GENERAL INTRODUCTION

TABELLA 5.2 - STRALCIO DAL CODICE IMDG - ELENCO DEI TANKCONTAINER PER GAS NON REFRIGERATI

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IMDG CODE - PAGE 0106 (first of twelve pages)Amdt. 28-96

Page 94: MERCI PERICOLOSE

5.2.2.1.3 Controllo dei tank container

Il controllo delle caratteristiche dei tank container deve essere effettuato attraverso ladocumentazione di approvazione del tank container, se disponibile; in ogni caso ilcontrollo delle caratteristiche deve essere effettuato sulla placca metallica su cuisono riportati i seguenti dati/informazioni:

- Paese produttore- Tipo di tank container- Paese collaudatore- Numero di collaudo- Nome della ditta costruttrice- Numero di registrazione- Anno di produzione- Pressione di prova- Massima pressione di esercizio disponibile- Capacità della cisterna riferita all’acqua a 20c.°C (Litri) (misurata praticamente

piuttosto che calcolata)- Data della prima prova idrostatica ed indicazione del collaudatore- Temperatura di progetto- Temperatura del trattamento metallurgico (se inferiore a -30°C)- Materiale del serbatoio - Materiale di rivestimento- Mese ed anno della prova periodica più recente- Marchio dell’esperto che ha eseguito la prova di cui sopra

5.2.2.1.4 Prove/verifiche

I tank container sono sottoposti alle seguenti prove/verifiche prima della messa inservizio:

a) conformità al prototipob) prova di tenutac) controlli delle apparecchiatured) ispezione internae) ispezione esterna

Ogni due anni e mezzo deve essere effettuato quanto indicato ai punti b), c) ed e).Vengono eseguiti test e controlli approfonditi per tutti i punti indicati con frequenzaquinquennale.

5.2.2.1.5 Altre informazioni

Altre informazioni reperibili nel capitolo 13 dell’IMDG Code sono i sistemi di segre-gazione e stivaggio.

5.2.2.2 Trasporti di gas non refrigerati-liquefatti in tank container, cisterne stradali

L’IMDG Code consente il trasporto di merci in tank non rispondenti a tutti i requisitiprevisti per i tank del tipo IMO 5, ma approvate dall’Autorità prima dell’entrata invigore della norma.L’IMDG Code definisce una tipologia di tank denominata tipo IMO 6, stabilendo cherientrano in questa tipologia cisterne container fissate in modo sicuro ad una struttu-ra idonea di trasporto stradale.

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Page 95: MERCI PERICOLOSE

I tank del tipo IMO 6 sono ammessi solo nei trasporti internazionali brevi, comedefiniti al punto 5.1È consentito altresì il trasporto con cisterne stradali che omologamente alle cisternedi tipo 5analogamente ai tank di tipo IMO 6 devono essere approvate dall’Autorità.In linea di massima rientrano tra le cisterne approvate dall’Autorità quelle autorizza-te al trasporto internazionale per merci pericolose, in conformità alle normativeADR.

Le strutture dell’autocisterna (tank container di tipo IMO 56) devono essere predi-sposte per un rizzaggio sicuro alle strutture della nave, così da assicurare stabilità delcarico durante il trasporto marittimo. I mezzi impiegati a questi tipi di trasportodevono rispondere a quanto illustrato nel piano di rizzaggio approvato dalla Autoritàe che diventa documento essenziale del veicolo nel caso di trasporto via mare.I trasporti esaminati al presente punto sono prevalentemente effettuati su navi tra-ghetto.

N.B.: Nel riempimento dei tank container destinati al trasporto via mare, a differenzadel trasporto via strada, non sono prescritte norme relative al riempimento minimo(80% del volume) delle cisterne nei compartimenti con capacità superiore a 70500 lt.Un riempimento inferiore a quello previsto dalle norme e la mancanza di comparti-menti nel trasporto stradale, peraltro consentiti nelle norme marittime e ferroviarie,può creare condizioni di instabilità al complesso tank container/automezzo duranteil trasporto via strada

TRASPORTO VIA MARE DI GAS REFRIFGERATI E LIQUEFATTI 5.2.3

Trasporto di gas refrigerati-liquefatti della classe 2 in tank container 5.2.3.1

Le norme si applicano a cisterne con capacità superiore a 1000 lt e sono definite alpunto 13.200 del capitolo 13 dell’IMDG Code.I tank container idonei al trasporto di gas refrigerato e discioltoi e disciolti sono defi-niti tipo IMO 7.

Scelta del tank container 5.2.3.1.1

Le caratteristiche, dotazioni e particolarità di questo tipo di tank container si ricava-no facendo riferimento all’elenco di cui uno stralcio è riportato nella tab. 5.3.Nella tabella sono disposte una serie di informazioni/indicazioni tra cui N. ONU,descrizione chimica del gas, classe della sostanza e rischio secondario, disposizionispeciali.

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Page 96: MERCI PERICOLOSE

TABELLA 5.3 - STRALCIO DAL CODICE IMDG - ELENCO DEI TANKCONTAINER PER GAS REFRIGERATI

GENERAL INTRODUCTIOIN

86

Freight Leaders Club

1003 AIR, refrigerated liquid 2.2 Lubrificants for joints or other devices shallOxidizing be inert to oxygen.

agent

1038 ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID 2.1

1073 OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.2 Lubricants for joints or other devices shallOxidizing be inert to oxygen.

agent

1913 NEON, REFRIGERATED LIQUID 2.2

1951 ARGON, REFRIGERATED LIQUID 2.2

1961 ETHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.1

1963 HELIUM, REFRIGERATED LIQUID 2.2

1966 HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.1 Carriage only permitted under specialconditions prescribed by the competentauthority. Frangible discs are allowed atthe discretion of the competent authority.

1970 KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID 2.2

1972 METHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.1

1972 NATURAL GAS with a high methane content, 2.1REGRIGERATED LIQUID

1977 NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.2

2187 CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID 2.2

2201 NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID 2.2 Lubricants for joints or other devices shallOxidizing be inert to oxygen.

agent

2591 XENON, REFRIGERATED LIQUID 2.2

3136 TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.2

3138 ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE 2.1MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing atleast 71,5% ethylene with not more than 22.5%acetylene and not more than 6% propylene

UN No.

Appendix to subsection 13.200

LIST OF REFRIGERATED LIQUEFIED GASES OF CLASS 2SUITABLE FOR TRANSPORT IN TANKS

SubstanceClass andsubsidiary

riskSpecial requirements

IMDG CODE - PAGE 0121Amdt. 27-94

Page 97: MERCI PERICOLOSE

Controllo dei tank container 5.2.3.1.2

Il controllo delle caratteristiche dei tank container deve essere effettuato attraverso ladocumentazione di approvazione del tank container, se disponibile; in ogni caso ilcontrollo delle caratteristiche deve essere effettuato sulla placca metallica su cuisono riportati i seguenti dati/informazioni:

- Paese produttore- Tipo di tank container- Paese collaudatore- Numero di collaudo- Nome della ditta costruttrice- Numero di registrazione- Anno di produzione- Pressione di prova- Massima pressione di esercizio disponibile- Capacità della cisterna riferita all’acqua a 20c. (Litri) (misurata praticamente piut-

tosto che calcolata)- Data della prima prova idrostatica ed indicazione del collaudatore- Temperatura di progetto- Temperatura del trattamento metallurgico (se inferiore a -30°C)- Materiale del serbatoio - Materiale di rivestimento- Mese ed anno della prova periodica più recente- Marchio dell’esperto che ha eseguito la prova di cui sopra- Nome del gas per cui è autorizzato il trasporto se termicamente isolato o sotto

vuoto.

Prove/verifiche 5.2.3.1.3

I tank container sono sottoposti alle seguenti prove/veriverifiche prima della messain servizio:

a) conformità al prototipob) prova di tenutac) controlli delle apparecchiatured) ispezione internae) ispezione esterna

Vengono eseguiti test e controlli approfonditi per tutti i punti indicati con frequenzaquinquennale.

Ogni due anni e mezzo deve essere effettuato quanto indicato ai punti b), c) ed e).

Altre informazioni 5.2.3.1.4

Altre informazioni reperibili nel capitolo 13 dell’IMDG Code sono i sistemi di segre-gazione e stivaggio.

Trasporti in cisterne e tank container stradali 5.2.3.2

L’IMDG Code consente il trasporto di merci in tank non rispondenti a tutti i requisitiprevisti per i tank container del tipo IMO 7, ma approvati dall’Autorità.L’IMDG Code definisce una tipologia di tank container denominata tipo IMO 8. S,

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Freight Leaders Club

Page 98: MERCI PERICOLOSE
Page 99: MERCI PERICOLOSE

- una verifica della conformità al prototipo approvato- una verifica delle caratteristiche di costruzione- un esame dello stato interno ed esterno- una prova di pressione idraulica alla pressione di prova indicata sulla placca

segnaletica- una verifica del buon funzionamento dell’equipaggiamento

La prova di pressione idraulica deve essere effettuata prima della sistemazione dellaprotezione calorifuga eventualmente necessaria.Quando i serbatoi ed i loro equipaggiamenti sono stati sottoposti separatamente alleprove, essi devono essere sottoposti, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta stagna.

Controlli periodici

I serbatoi ed i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti a controlli periodici adintervalli determinati.I controlli periodici comprendono l’esame dello stato interno ed esterno e, comeregola generale, una prova di pressione idraulica.

La protezione calorifuga o altra protezione non devono essere rimosse se non nellamisura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione delle caratteristichedel serbatoio.Per i serbatoi destinati al trasporto di materie polverulente o granulari, e d’accordocon l’Autorità competente, le prove di pressione idraulica periodiche possono esseresostituite da prove di tenuta stagna.

I controlli periodici per i contenitori cisterna vengono effettuati con frequenza quin-quennale e riguardano il controllo completo delle cisterne. Ogni 2,5 anni si effettua il controllo di tenuta stagna.

Le cisterne stradali sono sottoposte a controllo completo ogni 6 anni e a quello ditenuta stagna ogni 3 anni.

Certificazione dei controlli

Le prove, i controlli e le verifiche devono essere effettuati da un esperto riconosciutodall’Autorità competente.Devono essere rilasciati attestati indicanti i risultati di dette operazioni (es. MC 813per cisterne stradali per liquidi e polveri in Italia).

Marcatura delle cisterne 5.3.2.3

Ogni cisterna deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata inmodo permanente sul serbatoio in un punto facilmente accessibile ai fini dell’ispezione.

Si devono far figurare su detta placca, mediante stampaggio o altro mezzo equiva-lente, almeno le indicazioni di cui appresso.È ammesso che queste indicazioni siano incise direttamente sulle pareti del serbatoiostesso, se sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza del serbatoio:

- numero di approvazione- nome o sigla del fabbricante- numero di fabbricazione- anno di costruzione

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- pressione di prova- capacità (di ogni compartimento per i serbatoi a più compartimenti)- temperatura di calcolo (se superiore a +50 C o inferiore a - 20 C)- data (mese, anno) della prova iniziale e dell’ultima prova periodica subita- punzone dell’esperto che ha proceduto alle prove- materiale del serbatoio e, se il caso, del rivestimento protettivo.

Inoltre, sui serbatoi a riempimento o svuotamento sotto pressione, deve essere scrittala massima pressione di servizio autorizzata.Nel caso di contenitori cisterna sulla fiancata deve essere indicato il nome del pro-prietario.

5.3.2.4 Condizioni di esercizio

Lo spessore delle pareti del serbatoio deve, durante tutta la sua utilizzazione, restaresuperiore o uguale al valore minimo definito in progetto.I serbatoi devono essere caricati unicamente con le sole materie pericolose per cuisono stati approvati e che, a contatto del materiale del serbatoio e dei giunti di tenu-ta, degli equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, non sono suscettibi-li di reagire pericolosamente con le stesse, di formare prodotti pericolosi o di inde-bolire in modo apprezzabile il materiale.

In funzione dei prodotti contenuti, vengono fissati i gradi di riempimento ammissibilie le temperature massime di caricazione.

In caso di caricazione di prodotti caldi, la temperatura esterna dei serbatoi o dellaprotezione calorifuga non deve mai superare i 70 C.I serbatoi devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi inmodo incontrollato all’esterno. Gli orifizi dei serbatoi a svuotamento dal basso devo-no essere chiusi mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari effica-cia.

I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide, se non sono suddivisi in scompartidella capacità massima di 7500 lt per mezzo di paratie o frangiflutti, devono essereriempiti almeno all’80% della loro capacità, oppure praticamente vuoti.

La tenuta dei dispositivi di chiusura dei serbatoi, in particolare alla parte superioredel tubo pescante, deve essere verificata dal mittente dopo il riempimento del serba-toio. Se più sistemi di chiusura sono sistemati gli uni di seguito agli altri, deve esserechiuso in primo luogo quello che si trova più vicino alla merce trasportata.

Durante il trasporto di carri carichi o vuoti, nessun residuo della merce trasportatadeve aderire all’esterno dei serbatoi.I serbatoi vuoti, non ripuliti, devono, per poter essere inoltrati, essere chiusi nellostesso modo e presentare le stesse garanzie di tenuta stagna come se fossero pieni.

5.4 TRASPORTO VIA FERROVIA

5.4.1 DEFINIZIONI DI CISTERNE E CONTENITORI CISTERNA FERROVIARI

In ambito ferroviario, quando vengono utilizzate forme di contenimento aventivolume superiore a 3000 lt (1000 lt per i gas), si parla di trasporto in cisterna e con-tenitori cisterne.Le forme di contenimento fissate in modo permanente alla struttura del veicolo ferro-

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viario definiscono le cisterne ferroviarie.Forme di contenimento fissate mediante apposito sistema di aggancio normalizzate erispondenti alle norme ISO e tali da renderle solidali alla struttura del veicolo ferro-viario, sono definite contenitori cisterna.

NORME DI RIFERIMENTO 5.4.2

I contenitori cisterna e le cisterne ferroviarie devono rispondere alle norme stabiliterispettivamente nelle appendici X RID e XI RID.Le appendici stabiliscono.

Norme costruttive 5.4.2.1

I contenitori cisterna e le cisterne ferroviarie devono essere realizzate in relazionealle materie trasportate, secondo modalità e criteri stabiliti.Tali criteri trovano applicazione a livello nazionale nel RMP (con esclusione per iltrasporto gas).

Controlli e certificazioni 5.4.2.2

I contenitori cisterna e le cisterne ferroviarie sono sottoposte a controlli iniziali eperiodici.

Controllo iniziale

I serbatoi ed i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti sia insieme che separa-tamente ad un controllo iniziale prima della loro messa in esercizio. Questo control-lo comprende:

- una verifica di conformità al prototipo approvato- una verifica delle caratteristiche di costruzione- un esame dello stato interno ed esterno- una prova di pressione idraulica alla pressione di prova indicata sulla placca

segnaletica- una verifica di buon funzionamento dell’equipaggiamento.

La prova di pressione idraulica deve essere effettuata prima della sistemazione dellaprotezione calorifuga eventualmente necessaria.

Quando i serbatoi e il loro equipaggiamento sono stati sottoposti separatamente alleprove, essi devono essere sottoposti dopo assemblaggio ad una prova di tenuta stagna.

Controlli periodici

I serbatoi ed i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti a controlli periodici adintervalli determinati.I controlli periodici comprendono l’esame dello stato interno ed esterno e, comeregola generale, una prova di pressione idraulica.La protezione calorifuga o altra protezione non devono essere rimosse se non nella misurain cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione delle caratteristiche del serbatoio.Per i serbatoi destinati al trasporto di materie polverulente o granulari e d’accordocon l’Autorità competente, le prove di pressione idraulica possono essere sostituiteda prove di tenuta stagna.I vagoni cisterna sono sottoposti a prove con intervalli di 8 anni.

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Page 102: MERCI PERICOLOSE

La prova di tenuta stagna deve essere effettuata al massimo ogni 4 anni.

I contenitori cisterna sono sottoposti a prove con intervalli di 5 anni; la prova ditenuta stagna deve essere effettuata al massimo ogni 2,5 anni.

Certificazione dei controlli

Le prove, i controlli e le verifiche devono essere effettuate da un esperto riconosciu-to dall’Autorità competente.

5.4.2.3 Marcatura

Ogni carro cisterna deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata inmodo permanente sul serbatoio in un punto facilmente accessibile ai fini dell’ispezione.Si devono far figurare su detta placca, mediante stampaggio o altro mezzo equiva-lente, almeno le indicazioni di cui appresso.È ammesso che queste indicazioni siano incise direttamente sulle pareti del serba-toio stesso, se sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza del ser-batoio:

- numero di approvazione- nome o sigla del fabbricante- numero di fabbricazione- anno di costruzione- pressione di prova- capacità (di ogni compartimento per i serbatoi a più compartimenti)- temperatura di calcolo (se superiore a +50 C o inferiore a - 20 C)- data (mese, anno) della prova iniziale e dell’ultima prova periodica subita- punzone dell’esperto che ha proceduto alle prove- materiale del serbatoio e, se il caso, del rivestimento protettivo

Inoltre, sui serbatoi a riempimento o svuotamento sotto pressione, deve essere scrittala massima pressione di servizio autorizzata.Nel caso di contenitori cisterna sulla fiancata deve essere indicato il nome del proprietario.

5.4.2.4 Condizioni di esercizio

Lo spessore delle pareti del serbatoio deve, durante tutta la sua utilizzazione, restaresuperiore o uguale al valore minimo definito in progetto.I serbatoi devono essere caricati unicamente con le sole materie pericolose per cuisono stati approvati e che, a contatto del materiale del serbatoio, dei giunti di tenuta,degli equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, non sono suscettibili direagire pericolosamente con le stesse, di formare prodotti pericolosi o di indebolirein modo apprezzabile il materiale.

In funzione dei prodotti contenuti, vengono fissati i gradi di riempimento ammissibilie le temperature massime di caricazione.

In caso di caricazione di prodotti caldi, la temperatura esterna dei serbatoi o dellaprotezione calorifuga non deve mai superare i 70° C.

I serbatoi devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modoincontrollato all’esterno. Gli orifizi dei serbatoi a svuotamento dal basso devono esserechiusi mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia.

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Page 103: MERCI PERICOLOSE

La tenuta dei dispositivi di chiusura dei serbatoi, in particolare alla parte superiore del tubo pescante, deve essere verificata dal mittente dopo il riempimento del serba-toio. Se più sistemi di chiusura sono sistemati gli uni di seguito agli altri, deve esserechiuso in primo luogo quello che si trova più vicino alla merce trasportata.Durante il trasporto di carri carichi o vuoti, nessun residuo della merce trasportatadeve aderire all’esterno dei serbatoi.I serbatoi vuoti, non ripuliti, devono, per poter essere inoltrati, essere chiusi nellostesso modo e presentare le stesse garanzie di tenuta stagna come se fossero pieni.

RIEPILOGO DEI CONTROLLI PERIODICI 5.5

Nella tab 5.5 vengono riepilogati le prove ed i controlli periodici relativi ai diversitipi di contenitori utilizzati per il trasporto strada ferrovia

Tipo di contenitore Intervallo di visita Intervallo di collaudoContenitori cisterna stradali e ferroviari per liquidi e materie polverulentea prova di tenuta Ogni 2,5 annib controlli delle apparecchiature Ogni 2,5 annic ispezione esterna Ogni 2,5 annid ispezione interna Ogni 5 anni

Cisterne stradali per liquidi e materie polverulente a prova di tenuta Ogni 3 annib controlli delle apparecchiature Ogni 3 annic ispezione esterna Ogni 3 annid ispezione interna Ogni 6 anni

Cisterne stradali per gasa prova di tenuta Ogni 3 annib controlli delle apparecchiature Ogni 3 annic ispezione esterna Ogni 3 annid ispezione interna Ogni 6 anniNota : per alcuni gas esistono condizioni particolari

Contenitori cisterna stradali per gasa prova di tenuta Ogni 2,5 annib controlli delle apparecchiature Ogni 2,5 annic ispezione esterna Ogni 2,5 annid ispezione interna Ogni 5 anniNota: per alcuni gas esistono condizioni particolari relativamente agli intervalli di prova

Cisterne ferroviarie per liquidi e materie polverulentea prova di tenuta Ogni 4 annib controlli delle apparecchiature Ogni 4 annic ispezione esterna Ogni 4 annid ispezione interna Ogni 8 anni

Cisterne ferroviarie per gas a prova di tenuta Ogni 4 annib controlli delle apparecchiature Ogni 4 annic ispezione esterna Ogni 4 annid ispezione interna Ogni 8 anniNota : per alcuni gas esistono condizioni particolari relativamente agli intervalli di prova

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TABELLA 5.4 - ANALISI COMPARATIVA DEGLI INTERVALLIDI TEMPO DELLE PROVE PERIODICHE

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container e cisterna.È molto importante da parte degli operatori conoscere in modo immediato e precisoil significato delle etichette di pericolo.

6.2.2 TRASPORTO STRADALE

6.2.2.1 La normativa

La normativa internazionale relativamente al trasporto stradale è contenuta nell’ ADR.Per quanto riguarda la normativa nazionale, il nuovo Codice della strada, fa riferimen-to alle merci pericolose all’art. 168 che prevede l’emanazione di decreti attuativi suspecifici argomenti (etichettatura, imballaggi, equipaggiamento dei veicoli ecc.).La normativa nazionale per il trasporto in cisterne e in tank-container è contenuta nei:

- DM 8.8.80, 21.3.86, 23.2.90 materie con pericolo di incendio- DM 9.8.80. 25.2.86, 24.2.90 materie tossiche e corrosive,

che distinguono i casi di merce in colli e di merce trasportata alla rinfusa in contai-ner o cisterna.La normativa ADR è stata aggiornata a livello internazionale con decorrenza 1.1.97.

6.2.2.2 Modalità di applicazione della norma

Di seguito vengono riassunte quali debbano essere le varie marcature da apporre infunzione della forma di condizionamento delle merci e dell’unità di trasporto concui vengono trasportate.MERCE IN COLLIUNICO PRODOTTO DA TRASPORTARE ➪ 2 PANNELLI ARANCIO NON NUMERATI SUL VEICOLO (avanti e dietro)➪ 1 ETICHETTA SUI COLLI PER CIASCUN TIPO DI PERICOLO (*)MERCE A COLLETTAME➪ 2 PANNELLI ARANCIO NON NUMERATI SUL VEICOLO (avanti e dietro)➪ 1 ETICHETTA SUI COLLI PER CIASCUN TIPO DI PERICOLO (*)MERCE IN CISTERNE E TANK CONTAINERUNICO PRODOTTO PERICOLOSO DA TRASPORTARE CON VEICOLO CISTERNA:➪ 2 PANNELLI NUMERATI SUL VEICOLO (avanti e dietro)➪ 3 ETICHETTE SULLA CISTERNA PER CIASCUN TIPO DI PERICOLO (sui due lati

e dietro)UNICO PRODOTTO PERICOLOSO DA TRASPORTARE CON TANK CONTAINER:➪ 2 PANNELLI NON NUMERATI SUL VEICOLO (avanti e dietro)➪ 3 ETICHETTE SUL TANK CONTAINER PER CIASCUN TIPO DI PERICOLO (sui

due lati e dietro) (*)➪ 2 PANNELLI NUMERATI SUL TANK CONTAINER (sui due lati)PIÙ’ PRODOTTI PERICOLOSI DA TRASPORTARE:➪ 2 PANNELLI NON NUMERATI SUL VEICOLO (avanti e dietro)➪ 2 PANNELLI NUMERATI SULLA CISTERNA/CONTAINER PER OGNI PRODOT-

TO TRASPORTATO (sui due lati)➪ 3 ETICHETTE SULLA CISTERNA PER OGNI PRODOTTO TRASPORTATO PER

CIASCUN TIPO DI PERICOLO (sui due lati e dietro) (*)OPPURE

➪ 2 ETICHETTE SUL CONTAINER PER OGNI PRODOTTO TRASPORTATO PERCIASCUN TIPO DI PERICOLO (sui due lati) (*)

(*) NOTA: primario e secondario se previsto

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Descrizione delle caratteristiche del sistema di segnalazione 6.2.2.3

Pannelli di segnalazione marg. 10500 (1) ADR (Tab. 6.1) 6.2.2.3.1

Hanno forma rettangolare, di dimensioni minime 400 x 300 mm.Sono retro riflettenti, di colore arancione con un bordo nero di larghezza non infe-riore a 15 mm.Il pannello che si applica ai veicoli cisterna deve inoltre recare due numeri:

- superiormente, il numero di identificazione del pericolo o numero Kemler- inferiormente, il numero ONU di identificazione del prodotto trasportato.

I numeri sono scritti in nero, di altezza 100 mm e spessore 15 mm.Il numero di identificazione del pericolo ed il numero di identificazione del prodottosi desumono, utilizzando i seguenti elenchi:

- Norme nazionali: DM del 23 e 24.2.90- Norme internazionali: ADR Annesso B Appendice B.5.

I numeri di identificazione del pericolo o NUMERI KEMLER (vedi tabella 6.2) sonocomposti di 2 o 3 cifre, che indicano i seguenti stati di pericolo:

2 Emanazione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica 3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materie liquide autoriscaldanti4 Infiammabilità di materie solide o materie solide autoriscaldanti5 Comburenza (favorisce l’incendio) 6 Tossicità o pericolo di infezione7 Radioattività 8 Corrosività 9 Pericolo di violenta reazione spontanea

N.B.: Il rischio di reazione spontanea violenta, rappresentato dal numero 9, include,in relazione alla natura della sostanza, il rischio di esplosione, disintegrazione epolimerizzazione con il rilascio di una considerevole quantità di calore, o di gasinfiammabili e/o tossici.

La ripetizione di una cifra indica una intensificazione del pericolo segnalato.Quando il pericolo può essere indicato da una sola cifra, il numero deve esserecompletato dalla cifra 0.

Le seguenti combinazioni di numeri hanno uno speciale significato: 22, 323, 333,362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 e 90.

Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera X signifi-ca che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua. Per tali materie, l’acquanon può essere utilizzata. Solo dopo l’approvazione di esperti può essere consentitoil suo impiego.

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TABELLA 6.1 - PANNELLO DI SEGNALAZIONE NUMERATO

TABELLA 6.2 - ELENCO DEI NUMERI DI PERICOLO (KEMLER)

20 gas inerte 22 gas refrigerato 223 gas refrigerato infiammabile225 gas refrigerato comburente (favorisce l’incendio)23 gas infiammabile 239 gas infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta25 gas comburente (favorisce l’incendio)26 gas tossico 263 gas tossico infiammabile 265 gas tossico e comburente (favorisce l’incendio)268 gas tossico e corrosivo30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C a

61°C) o materia liquida infiammabile o materia solida infiammabile o materiasolida allo stato fuso avente un punto di infiammabilità superiore a 61°C,riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabi-lità, o materia liquida autoriscaldante

323 materia liquida infiammabile che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gasinfiammabili

X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili

33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C) 333 materia liquida piroforicaX333 materia liquida piroforica reagente pericolosamente con l’acqua336 materia liquida molto infiammabile e tossica338 materia liquida molto infiammabile e corrosivaX338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente

con l’acqua

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331088

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339 materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente unareazione violenta

36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C a61°C), presentante un minor grado di tossicità o materia liquida autoriscal-dante e tossica

362 materia liquida infiammabile e tossica, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l’ac-qua, con sviluppo di gas infiammabili

368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva38 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C a

61°C), presentante un minor grado di corrosività, o materia liquida autoriscal-dante e corrosiva

382 materia liquida infiammabile e corrosiva, reagisce con l’acqua, con sviluppodi gas infiammabili

X382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente conl’acqua, con sviluppo di gas infiammabili

39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazioneviolenta

40 materia solida infiammabile o autoriscaldante o autoreattiva 423 materia solida, che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabiliX423 materia solida infiammabile, che reagisce pericolosamente con l’acqua, con

sviluppo di gas infiammabili43 solido spontaneamente infiammabile (piroforico)44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso 446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo

stato fuso 46 materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica462 materia solida tossica, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili X462 materia solida tossica, reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di

gas tossici48 materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva482 materia solida corrosiva, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili X482 materia solida corrosiva, reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo

di gas corrosivi50 materia comburente (favorisce l’incendio)539 perossido organico infiammabile 55 materia molto comburente (favorisce l’incendio)556 materia molto comburente (favorisce l’incendio) e tossica558 materia molto comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva559 materia molto comburente (favorisce l’incendio) può produrre spontaneamen-

te una reazione violenta56 materia comburente (favorisce l’incendio) e tossica568 materia comburente (favorisce l’incendio) e tossica e corrosiva58 materia comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva59 materia comburente (favorisce l’incendio) può produrre spontaneamente una

reazione violenta60 materia tossica o presentante un minor grado di tossicità 606 materia infettante623 materia tossica liquida, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili63 materia tossica o presentante un minor grado di tossicità infiammabile

(punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C) 638 materia tossica o presentante un minor grado di tossicità infiammabile (punto

di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C) e corrosiva

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639 materia tossica o presentante un minor grado di tossicità infiammabile (puntodi infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C), può produrre spontaneamenteuna violenta reazione

64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante642 materia tossica solida, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili 65 materia tossica e comburente (favorisce l’incendio) 66 materia molto tossica663 materia molto tossica infiammabile (punto di infiammabilità non superiore a

61°C) 664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante665 materia molto tossica e comburente (favorisce l’incendio)668 materia molto tossica e corrosiva669 materia molto tossica, può produrre spontaneamente una reazione violenta68 materia tossica e corrosiva 69 materia tossica, può produrre spontaneamente una reazione violenta70 materia radioattiva72 gas radioattivo723 gas radioattivo, infiammabile73 materia liquida radioattiva, infiammabile (punto di infiammabilità non supe-

riore a 61°C) 74 materia solida radioattiva, infiammabile 75 materia radioattiva, comburente76 materia radioattiva, tossica78 materia radioattiva, corrosiva80 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività X80 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività, che reagisce

pericolosamente con l’acqua823 liquido corrosivo che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili83 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e infiammabile

(punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C) X83 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e infiammabile

(punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C), che reagisce pericolosa-mente con l’acqua

839 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e infiammabile(punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C), può produrre spontanea-mente una reazione violenta

X839 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e infiammabile(punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C), può produrre spontanea-mente una reazione violenta, che reagisce pericolosamente con l’acqua

84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante842 materia corrosiva solida, reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili 85 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e comburente

(favorisce l’incendio) 856 materia corrosiva o presentante un basso grado di corrosività e comburente

(favorisce l’incendio) e tossica86 materia corrosiva o presentante un minor grado di corrosività e tossica 88 materia molto corrosiva X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra

23°C a 61°C)884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l’incendio)886 materia molto corrosiva e tossicaX886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l’acqua

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89 materia corrosiva o presentante un grado minore di corrosività, può produrrespontaneamente una reazione violenta

90 materia pericolosa dal punto di vista dell’ambiente, materia pericolosa diversa99 Materie pericolose diverse trasportate ad alta temperatura

Etichette di pericolo 6.2.2.3.2

Le etichette di pericolo prescritte dall’ADR Appendice A.9 (RID/RMP Appendice IX)sono riportate nella Tabella 6.3.2 e le relative descrizioni nella tabella 6.3.1Hanno forma di un quadrato avente il lato disposto su un vertice, salvo le etichetten° 10, 11 e 12 che devono avere la forma di un rettangolo di formato normalizzatoUNI A5 (148 mm x 210 mm), riducibili per i colli al formato UNI A7.Le dimensioni minime del lato del quadrato sono in funzione del tipo di imballaggioe della unità di trasporto:- Su colli e sui container contenenti colli: 100 mm.- Su cisterne e sui grandi tank-container (capacità superiore a 3000 litri): 250 mm.- Su piccoli tank-container: 100 mm.

È ammesso far figurare nella parte inferiore delle etichette di pericolo una iscrizione,in cifre o in lettere relativa alla natura del pericolo.Le etichette devono essere incollate o fissate su cartoni o tavolette attaccate solida-mente al contenitore.Al posto delle etichette il mittente può apporre marchi di pericolo indelebili corri-spondenti esattamente ai modelli di etichette prescritti.

Etichette supplementari 6.2.2.3.3

È prevista l’applicazione di etichette supplementari per la segnalazione di particolariesigenze. Vedi tab. 6.3

Responsabilità relativa al sistema di segnalazione del pericolo 6.2.2.4

È a cura e responsabilità dello speditore applicare le apposite segnalazioni neiseguenti casi:- sul collo- sui container a carico completo e sui tank containerIn tutti gli altri casi è a cura e responsabilità del trasportatore.

TABELLA 6.3 - ETICHETTE SUPPLEMENTARI

Trasporto liquidi ad elevata temperatura Tenere verso l’alto

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➡ ➡

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TABELLA 6.3.1- ETICHETTE DI PERICOLO ADR/RID - SPIEGAZIONEDEI SIMBOLI:

N° 1 soggetto all’esplosione,divisioni 1.1, 1.2 e 1.3.

N° 1.4 soggetto all’esplosione,divisione 1.4.

N° 1.5 soggetto all’esplosione,divisione 1.5.

N° 1.6 soggetto all’esplosione,divisione 1.6.

N° 01 pericolo di esplosione

N° 2 gas non infiammabile e nontossico;

N° 3 pericolo di incendio (materie liquide infiammabili)

N° 4.1 pericolo di incendio (materie solide infiammabili);

N° 4.2 spontaneamente infiammabile;

N° 4.3 pericolo di emanazione digas infiammabili a contattocon l’acqua;

N° 5.1 materia comburente;

N° 5.2 perossido organico;

(nera su fondo arancio; bomba esplo-dente nella metà superiore, numero didivisione e lettera del gruppo di com-patibilità appropriate nella metà infe-riore; piccola cifra “1” nell’angoloinferiore):

(nera su fondo arancio; numero delladivisione “1.4” che occupa la maggiorparte della metà superiore, lettera delgruppo di compatibilità appropriatanella metà inferiore; piccola cifra “1”nell’angolo inferiore):

(nera su fondo arancio; numero delladivisione “1.5” che occupa la maggiorparte della metà superiore, lettera delgruppo di compatibilità appropriatanella metà inferiore; piccola cifra “1”nell’angolo inferiore):

(nera su fondo arancio; numero delladivisione “1.6” che occupa la maggiorparte della metà superiore, lettera delgruppo di compatibilità appropriatanella metà inferiore; piccola cifra “1”nell’angolo inferiore):

(nera su fondo arancio; bomba esplo-dente nella metà superiore):

(bombola per gas nera o bianca sufondo verde con una piccola cifra “2”nell’angolo inferiore):

(fiamma nera o bianca su fondo rosso):

(fiamma nera su fondo costituito dabande verticali equidistanti alternativa-mente rosse e bianche):

(fiamma nera su fondo bianco, il trian-golo inferiore dell’etichetta di colorerosso):

(fiamma nera o bianca su fondo blu):

(fiamma su un cerchio, nero su fondogiallo con una piccola cifra “5.1” nel-l’angolo inferiore):

(fiamma su un cerchio, nero su fondogiallo con una piccola cifra “5.2” nel-l’angolo inferiore):

segue

Page 113: MERCI PERICOLOSE

N° 05 pericolo di attivazionedi un incendio;

N° 6.1 materia tossica;da tenere isolata da derratealimentari, altri oggetti diconsumo e alimenti peranimali nei carri e neimagazzini merci;

N° 6.2 materia infettante;da tenere isolata da derratealimentari, altri oggetti diconsumo e alimenti peranimali nei carri e neimagazzini merci; in caso didanno o di perdita, avvertireimmediatamente le autorità di pubblica sanità;

N° 7A materia radioattiva in colli dicategoria I-BIANCA, in casodi avaria dei colli pericolo per la salute a causa diingestione inalazione ocontatto con la materia che si trova sparsa

N° 7B materia radioattiva in colli dicategoria II-GIALLA, colli datenere lontano da colli cheportano una etichetta con laiscrizione FOTO, in caso diavaria dei colli pericolo per lasalute a causa di ingestione,inalazione o contatto con lamateria che si trova sparsacome pure rischio diradiazione esterna a distanza

N° 7C materia radioattiva in colli dicategoria III-GIALLA, colli datenere lontano da colli cheportano una etichetta conl’iscrizione FOTO, in caso diavaria dei colli pericolo per lasalute a causa di ingestione,inalazione o contatto con lamateria che si trova sparsacome pure rischio diradiazione esterna a distanza;

N° 7D materia radioattiva chepresenta i pericoli descrittinelle etichette N° 7A, 7B e7C;

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(fiamma su un cerchio, nero su fondogiallo):

(testa di morto su due tibie; nero sufondo bianco):

(tre cornetti in un cerchio nero sufondo bianco con una piccola cifra“6” nell’angolo inferiore):

(trifoglio schematizzato, iscrizione “RA-DIOATTIVO”, una banda verticale nellametà inferiore, con il seguente testo*):Contenuto ... Attività .... Piccola cifra “7” nell’angolo inferiore. Simbolo e iscrizioni nere su fondobianco, banda verticale rossa):

(come la precedente, ma con duebande verticali, con il seguente testo*): Contenuto ... Attività ... Indice di trasporto ... (nella casella ret-tangolare bordata di nero), piccolacifra “7” nell’angolo inferioreSimbolo e iscrizioni nere, fondo metàsuperiore: gialla, fondo metà inferiore:bianco, bande verticali rosse):

(come la precedente, ma con trebande verticali nella metà inferiore):

Trifoglio schematizzato, iscrizione“RADIOATTIVO” e cifra 7; simbolo eiscrizione neri;Metà superiore fondo giallo, inferiorefondo bianco. L’utilizzazione dell’iscrizione “RADIO-ATTIVO” nella metà inferiore è opzio-nale al fine di permettere l’utilizzazio-ne di questa etichetta per affiggere ilnumero di identificazione della materiacorrispondente alla spedizione.

segue

Page 114: MERCI PERICOLOSE

6.2.3 IL TRASPORTO VIA FERROVIA

6.2.3.1 La normativa

La normativa internazionale è contenuta nel RID- Annesso I - Appendici VIII e IX -Edizione 1° Gennaio 1997.La normativa nazionale è contenuta nel Regolamento per il trasporto delle mercipericolose “RMP” - Edizione 1° Gennaio 1995, che costituisce il nuovo Allegato 7alle “Condizioni e tariffe per il trasporti delle cose sulle Ferrovie delle Stato”.

6.2.3.2 Modalità di applicazione della norma

Di seguito vengono riassunte quali debbano essere le varie marcature da apporre infunzione della forma di condizionamento delle merci e dell’unità di trasporto concui vengono trasportate.

Devono essere muniti di una segnalazione conforme alle disposizioni dell’Ap-pendice VIII (Pannello arancio con numeri ONU e numero di pericolo ed etichette)- i carri cisterna,- i carri batteria,- i carri con cisterne amovibili,- i contenitori cisterna,- i grandi e i piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa,quando trasportino una merce pericolosa contemplata nel marg. 1802 della suddettaAppendice.

I carri completi costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosacontemplata nel marg. 1802 della Appendice VIII possono essere muniti della segna-lazione conforme alle disposizioni della citata Appendice.

6.2.3.3 Descrizione delle caratteristiche del sistema di segnalazione

6.2.3.3.1 Pannelli di segnalazione

Sono identici a quelli prescritti per il trasporto su strada, salvo che non devono esse-re retro riflettenti.

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N° 8 materia corrosiva;

N° 9 materie e oggetti diversi, chedurante il trasporto,presentano un pericolodiverso da quelli che sonocontemplati dalle altre classi.

N° 10

N° 11 alto, apporre le etichette conle punte delle frecce in altosu due facce laterali oppostedei colli;

(gocce colanti da una provetta su unalastra e da un’altra provetta su unamano; nere su fondo bianco, il trian-golo inferiore dell’etichetta di colorenero bordato di bianco):

(fondo bianco con sette bande verticalinere nella metà superiore e piccolacifra “9” in nero nella metà inferiore):

(riservata)

(due frecce nere su fondo bianco o sufondo contrastante appropriato):

Page 115: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 6.3.2 - ETICHETTE PREVISTE DALL’ACCORDOADR - RID - RMP

1 1.4 1.5 1.6

01 2 2 3

3 4.1 4.2 4.3

5.2 05

6.1 6.2 7A 7B

7C

1

1.4

1

1.5

1

1.6

1

EXPLOSIVE

2

FLAMABLE SOLID

5.1 5.2

6

TOXIC

7

RADIOATTIVO IContenuto

Attività

7

RADIOATTIVO IIContenuto

AttivitàIndice di trasporto

7

RADIOATTIVO IIIContenuto

AttivitàIndice di trasporto

SOSTANZE INFETTIVE

97

RADIOATTIVO

7D

2

4.3

8 9

Page 116: MERCI PERICOLOSE

Per le materie e oggetti della classe 1, deve essere utilizzato come numero di identi-ficazione del pericolo il codice di classificazione secondo il marg. 100 (4). Il codicedi classificazione si compone:— del numero della divisione secondo il marg. 100 (6) e— della lettera del gruppo di compatibilità secondo il marg. 100 (7).

6.2.3.3.2 Etichette di pericolo

Sono identiche a quelle prescritte per il trasporto su strada, salvo l’aggiunta delle eti-chette rettangolari n. 13 e n.15, con triangolo/i rossi e punti esclamativi neri (mano-vrare con precauzione) di formato UNI A7, vedi tabelle 6.3, 6.3.1 e 6.4.

TABELLA 6.4 - ETICHETTE AGGIUNTIVE PER IL TRASPORTOFERROVIARIO

Le dimensioni del lato del quadrato dell’etichetta sono:

- sui colli: 100 mm (sono ammesse dimensioni inferiori)- sui carri e carri - cisterna: 150 mm- sul container di capacità inferiore a 3000 lt: 150 mm- sul container di capacità superiore a 3000 lt: 250 mm

Quando è etichettato il container, è ammesso di non etichettare il carro.

6.2.3.4 Responsabilità relativa al sistema di segnalazione del pericolo

È a cura e responsabilità dello speditore applicare le apposite segnalazione neiseguenti casi:

- sul collo- sui container e tank container- sui carri a carico completo- sui carri caricati esclusivamente con merce dello speditore.

In tutti gli altri casi è a cura e responsabilità delle Ferrovie.

6.2.4 TRASPORTO VIA MARE

6.2.4.1 La normativa

La normativa internazionale è contenuta nell’IMDG Code, emendamento 27-94.Nel trasporto via mare è obbligatorio che su ogni etichetta di pericolo venga indica-to il numero della classe di pericolo di appartenenza da riportare nell’angolo piùbasso della etichetta romboidale (es. 2 per i gas; 3 per i liquidi infiammabili).A metà etichetta deve essere riportata un’indicazione sintetica di pericolo: es. corro-

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N° 13 (etichetta triangolare rossa Da manovrare con precauzionecon un punto esclamativonero, su fondo bianco):

N° 15 (tre triangoli, rossi con un Vietata manovra per lancio o a gravità.punto esclamativo nero): Deve essere accompagnato da un mezzo

motore. Non deve urtare, né essere urtato.

Page 117: MERCI PERICOLOSE

sivo, infiammabile, ecc. Le etichette previste nel trasporto marittimo sono riportatenella tabella 6.5

Modalità di applicazione 6.2.4.2

Le etichette di pericolo devono essere sempre applicate sui colli, sui container e suitank container secondo le seguenti modalità:

1) Merce in colli (unico prodotto) posto in container.1 etichetta di pericolo su ogni lato del container ed il numero ONU dellamateria contenuta all’interno del container. Ogni imballo/contenitore interme-dio deve riportare la/e etichetta/e di pericolo

2) Merce in colli (prodotti diversi) posta in container.Ogni imballo/contenitore intermedio deve riportare le etichette di pericolo,relative al prodotto contenuto; sul container oppure riportare le etichette dipericolo delle merci contenute (il relativo numero ONU non è richiesto).

3) Merce in colli (unico prodotto) su veicoli stradali.Etichetta/e di pericolo su ogni imballo/contenitore intermedio. Etichette dipericolo sui lati lunghi e lato posteriore del veicolo, con il relativo numeroONU.

4) Merce in colli (prodotti diversi) posta sul veicolo stradale.Ogni imballo/contenitore intermedio deve riportare le etichette di pericolorelative al prodotto contenuto. Sul veicolo devono essere riportate le etichettedi pericolo delle merci trasportate ( il relativo numero ONU non è richiesto)

5) Merce in colli (unico prodotto) posti sul veicolo ferroviario.Ogni imballo/contenitore intermedio deve riportare l’etichetta di pericolorelativa al prodotto contenuto. Sul veicolo ferroviario deve essere riportataun’etichetta di pericolo su ogni lato lungo con relativo numero ONU.

6) Merce in colli (prodotti diversi) posti sul veicolo ferroviario.Ogni imballo/contenitore intermedio deve riportare le etichette di pericolorelative al prodotto contenuto. Sul veicolo devono essere riportate le etichettedi pericolo delle merci trasportate sui due lati lunghi (il relativo numero ONUnon è richiesto).

7) Merce alla rinfusa (unico prodotto) in tank container.Etichette di pericolo relative al prodotto contenuto sui quattro lati con relativonumero ONU (*).

8) Merce alla rinfusa (prodotti diversi) in tank container.Etichette di pericolo delle merci corrispondenti ai compartimenti delle cister-ne con relativo numero ONU (*).

(*) Per il caso 7, su veicolo stradale caricato a bordo, nessuna etichetta aggiunti-va; per il caso 8 applicazione delle etichette di pericolo sulla parte posterioredel tank container.

9) Merce alla rinfusa (unico prodotto in veicolo cisterna).Etichetta di pericolo relativa al prodotto contenuto sui due lati lunghi e poste-riori con relativo numero ONU.

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Page 118: MERCI PERICOLOSE

10) Merce alla rinfusa (prodotti diversi) in veicolo cisterna. Etichette di pericolo corrispondenti ai compartimenti delle cisterne con relati-vo numero ONU, etichette di pericolo poste sulla porte posteriore.

11) Merce alla rinfusa (unico prodotto) su cisterna ferroviaria.Etichetta di pericolo relativa al prodotto contenuto sui due lati lunghi conrelativo numero ONU.

12) Merce alla rinfusa (prodotti diversi) su cisterna ferroviaria.Etichette di pericolo corrispondenti ai compartimenti delle cisterne con relati-vo numero ONU.

N.B.: Nel caso sul carro ferroviario vengano posti tank container, l’etichettatura sultank container è quella dei casi 7 e 8.

6.2.4.3 Descrizione delle caratteristiche dei sistemi di segnalazione

6.2.4.3.1 Pannelli di segnalazione

Sono quelli presenti per indicare il n. ONU della sostanza trasportata.Le dimensioni dei pannelli di segnalazione del n. ONU devono essere le dimensionipreviste nel trasporto stradale.

6.2.4.3.2 Etichette di pericolo

Sono molto simili a quelle del trasporto stradale; è obbligatorio indicare il numerodella classe del prodotto nella parte inferiore del rombo dell’etichetta e la descrizio-ne del pericolo (es. Corrosivo) nella parte mediana dell’etichetta.Le dimensioni minime del lato delle etichette sono:

- 100 mm per colli- 250 mm per container, tank container e veicoli

Etichette aggiuntive per il trasporto marittimo

Etichette e marcature aggiuntive nel trasporto marittimo

Nel trasporto marittimo sono previste, come riportato in tab 6.5 le seguenti etichetteaggiuntive:

- etichetta triangolare per inquinanti marini - etichetta indicante prodotti ad alta temperatura - pannello che segnala la fumigazione dei prodotti

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Page 119: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 6.5 - ETICHETTE PREVISTE DAL CODICE IMDG

1 1.4 1.5 1.6

01 2 2 2

3 4.1 4.2 4.3

5.1 5.2 6.1 6.2

I II III 8

9 MARINE POLLUTANT ELEVATED TEMPERATURE FUMIGATION WARNING

1

1.4

1

1.5

1

1.6

1

EXPLOSIVE

1

2

2

P O I S O N G A S

24F L A M A B L E S O L I D

Page 120: MERCI PERICOLOSE

6.2.4.3.3 Responsabilità relativa al sistema di segnalazione del pericolo

È a cura e responsabilità dello speditore applicare le apposite segnalazioni di perico-lo nei seguenti casi:

- sui colli- sui container- sui tank container

a cura del vettore stradale:

- etichette e pannelli di pericolo sulle autocisterne.

6.2.5 TRASPORTI INTERMODALI VIA TERRA E VIA MARE

Come già anticipato le etichette romboidali di pericolo utilizzate nell’ambito del tra-sporto merci pericolose, via terra e via mare, sono sufficientemente normalizzate dalpunto di vista grafico/simbolico e dei colori impiegati.È tuttavia necessario ricordare, per un corretto impiego delle etichette nei trasportiintermodali via terra e via mare, quanto segue:

1) le etichette romboidali utilizzate nel trasporto via mare contengono un maggiornumero di informazioni rispetto a quelle via terra. Tali informazioni sono:

- il numero della classe della sostanza, da porre nel vertice inferiore della etichettaromboidale.

- l’indicazione scritta nella posizione mediale dell’etichetta della descrizione delpericolo della sostanza, es. corrosivo, infiammabile, tossico

Nel trasporto intermodale via terra e via mare devono essere pertanto usatesolo etichette ammesse al trasporto via mare.

2) nei trasporti via terra non vengono impiegate le etichette di inquinamento mari-no. Apposite etichette dovranno essere sistemate esclusivamente per il tratto viamare, quando previsto

3) nei trasporti via terra non sono previste etichette che indichino operazioni difumigazione. La presenza della predetta segnalazione utilizzata esclusivamentevia mare deve indurre a comportamenti ispiranti a grande prudenza nell’aperturadei container.

L’ingresso nei container deve avvenire dopo che sono state verificate le condizionidi abitabilità.

4) nei trasporti via mare non è prevista l’apposizione del numero di pericolo (oKemler) obbligatorio nei trasporti via terra. Detto numero dovrà essere posto almomento dello sbarco dei tank container prima dell’inizio del trasporto via terra.Particolare attenzione dovrà essere posta in presenza di prodotti molto caldisegnalati via mare da apposita etichetta, che invece non è prevista nei trasportivia terra.

N.B.: Le etichette di ‘’marine pollutant’’ sono relative esclusivamente al tratto viamare; l’applicazione delle etichette può comunque avvenire all’inizio del trasporto

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Page 121: MERCI PERICOLOSE

intermodale, analogamente per l’esportazione si può procedere al termine del tra-sporto intermodale.

ALTRE FORME DI ETICHETTATURA PER LE SEGNALAZIONI DI 6.3PERICOLO DELLE MATERIE

IN AMBITO EUROPEO 6.3.1

Si ritiene opportuno per completare il quadro normativo, riguardante le merci peri-colose, riportare le segnalazioni previste dalle normative dell’Unione Europea, preci-sando sin da ora che la normativa detta ‘’della etichettatura’’ è finalizzata a tutelare iconsumatori o gli utilizzatori che impiegano determinate sostanze.

Anche se l’argomento non é di stretta pertinenza del “Trasporto delle merci pericolo-se”, si ritiene opportuno trattarlo qui di seguito, in forma sintetica, considerato che ilproduttore o speditore di merce pericolosa in colli deve normalmente affrontare,congiuntamente, il problema della etichettatura della merce per il trasporto e quellodella etichettatura per il consumo.

Forma e dimensione dell’etichetta 6.3.1.1

La forma dell’etichetta é rettangolare, completamente aderente all’imballaggio. Ledimensioni minime variano in relazione alla capacità dell’imballaggio (Leggi n°. 256del 29.5.1974 Art. 7)

Capacità dell’imballaggio Dimensioni (in mm)inferiore o pari a 3 litri possibilmente 52 x 74superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri almeno 74 x 105superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri almeno 105 x 148superiore a 500 litri almeno 148 x 210

Quando l’imballaggio é di dimensioni ridotte é possibile optare tra due altre moda-lità (DM n. 84 del 23.02.88): mantenere invariata la dimensione minima (52 x 74mm), con l’adozione di una etichetta volante, saldamente legata al collo; utilizzareetichette aderenti, anche parzialmente, con dimensioni inferiori a quelle stabilite,purché mantengano la forma rettangolare e una superficie totale minima di 38 cmq.

Indicazioni richieste 6.3.1.2

Le indicazioni vanno riportate nella lingua del Paese consumatore del prodotto esono:1) Il nome della sostanza o del preparato2) La provenienza3) I simboli di pericolo4) Le frasi di rischio5) I consigli di prudenza6) Il quantitativo nominale del contenuto

1)Il nome della sostanza o del preparatoIl nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese neidecreti di classificazione.Il nome del preparato deve essere accompagnato dall’indicazione del nome chimico

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Page 122: MERCI PERICOLOSE

delle sostanze pericolose in esso presenti, che ne determinano la classificazione.

2) La provenienzaDevono essere indicati: il nome e la Sede del produttore o importatore o distributoredella sostanza, il nome e l’indirizzo completo (compreso il numero di telefono) delproduttore importatore o distributore del preparato.

3) I simboli dei pericoli connessi con l’utilizzazione del prodotto (vedi tabella 6.6)Vengono scelti in relazione alla classificazione CEE del prodotto

esplosivo: bomba che esplode (E)comburente: fiamma sopra un cerchio (O)facilmente infiammabile: fiamma (F)tossico: teschio su tibie incrociate (T)nocivo: croce di S. Andrea (Xn)corrosivo: raffigurazione dell’azione di un acido (C)irritante: croce di S. Andrea (Xi)altamente infiammabile: fiamma (F+)altamente tossico: teschio su tibie incrociate (T+)pericoloso per l’ambiente: albero rinsecchito e pesce morto

TAB 6.6 - SIMBOLOGIA CEE PER LA SEGNALAZIONE DEI PERICOLI

(Nota) I simboli sono stampati in nero su fondo gialloarancio e accompagnati dalla(indicazione scritta per esteso di come il prodotto é classificato: infiammabile, irri-tante, nocivo, ecc.).

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Esplosivo

EstremamenteinfiammabileFacilmenteinfiammabileInfiammabile

Comburente

Molto tossico

Tossico

Nocivo

Irritante

Corrosivo

Pericoloso per

l’ambiente

Page 123: MERCI PERICOLOSE

Quando sono attribuibili più simboli di pericolo valgono le seguenti regole:l’obbligo di T rende facoltativo X e Cl’obbligo di C rende facoltativo Xl’obbligo di E rende facoltativo F ed O

4) Le frasi di rischio (frasi R)Sono frasi tipo che indicano specificatamente i rischi cui il consumatore va incontronell’utilizzare il prodotto.

5) I consigli di prudenza (frasi S)Sono frasi tipo che forniscono consigli al consumatore nell’utilizzo del prodotto. Lefrasi di rischio e dei consigli di prudenza e le loro combinazioni sono complessiva-mente oltre duecento.L’elenco completo delle frasi R ed S é riportato nelle Norme; esse sono contraddi-stinte rispettivamente dalle lettere R e S seguite da numeri. Le frasi sono standardiz-zate. Quando il prodotto é compreso nell’elenco delle sostanze classificate pericolo-se, le frasi (R) e (S) da apporre nell’etichetta sono indicate a fianco del prodotto.Quando il prodotto non é compreso, vanno seguiti nella scelta i seguenti principalicriteri. Le informazioni occorrenti devono essere espresse con un numero minimo difrasi: in generale sono sufficienti al massimo quattro frasi di rischio (R) e quattro con-sigli di prudenza (S).Quando a un prodotto si assegnano più di quattro frasi (R) é possibile eliminarequelle che si riferiscono al pericolo meno grave.

La scelta dei consigli di prudenza (S) deve tenere conto anche delle frasi di rischio (R).

6) Il quantitativo nominalePer i preparati venduti al dettaglio occorre indicare la massa o il volume nominaledel contenuto.

IN AMBITO USA 6.3.2

Il trasporto di merci pericolose in ambito USA è regolamentato dalle norme DOT(Department Of Transport) per la parte trasporti e delle norme OSHA per la partemanipolazione. Per approfondimento si rimanda alle apposite norme.

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TABELLA 6.7 - INDICAZIONE DI PERICOLO IN VIGORE NEGLI USA

FIRE HAZARDFlash point4 Below 73 oF (Boiling point below 100 oF)3 Below 73 oF (Boiling point at / above 100 o F)

and /or at/above 73o F not exceeding 100 o F2 Above 100 oF not exceeding 200 oF1 Above 200 oF0 Will not burn

HEALT HAZARD3 Extreme danger2 Hazardous1 Slightly hazardous0 Normal material

REACTIVITY4 May detonate3 Shock and heat may detonate2 Violent chemical change1 Unstable if heated0 Stable

SPECIFIC HAZARDOxidizer OXAcid ACIDAlkali ALKCorrosive CORUse NO WATER WRadioactive �

Page 124: MERCI PERICOLOSE

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Page 125: MERCI PERICOLOSE

IDONEITÀ MEZZIDI CONTENIMENTOE DI TRASPORTO

INTRODUZIONE 7.1

Dopo aver trattato gli aspetti normativi che riguardano imballi, contenitori intermedi,cisterne e tank container, in questo capitolo ci si propone di esaminare la regola-mentazione che interessa altre forme di contenimento delle merci e l’idoneità deimezzi di trasporto impiegati nei sistemi intermodali.

ALTRE FORME DI CONTENIMENTO 7.2

Per altre forme di contenimento si intendono:

7.2.1 CONTAINER7.2.2 CASSE MOBILI7.2.3 VEICOLI UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERMODALI

CONTAINER 7.2.1

I container rappresentano un elemento fondamentale nella catena logistica dell’in-termodalità. Sono destinati a creare unità di carico uniformi, movimentabili solo conmezzi meccanici e destinate prevalentemente al trasporto di merci imballate.

La costruzione, il controllo, la manutenzione e l’impiego di container è regolamen-tato dalla convenzione CSC 1972, International Convention for Safe Container, adot-tata in Italia con Legge 67 del 3/2/79. L’ultima edizione internazionale è del 1992.Le caratteristiche dei container sono riportate su una targhetta (Safe Approval Plate)normalizzata, conforme a quanto indicato nella tab. 7.1, scritta in lingua inglese.La relativa traduzione in italiano si trova nella tab. 7.2Gli elementi identificativi dei container, posizionati sulle diverse pareti, sono rileva-bili sullo sviluppo in pianta del container riportato nella tab. 7.3Le modalità dei controlli periodici sulla sicurezza dei container sono stabilite dallenorme.

N.B.: Non sono richieste specifiche autorizzazioni/collaudi per i container destinatial trasporto merci pericolose, escluso esplosivi, per trasporto via mare.

CASSE MOBILI 7.2.2

Hanno strutture simili ai container di cui al punto 7.2.1; non sono soggette allenorme CSC, pertanto non sono ammesse ai trasporti internazionali lunghi via mare(per definizioni vedi punto 5.1).L’impiego è prevalente in ambito stradale e ferroviario e sui percorsi marittimi inter-nazionali brevi previa autorizzazione da parte delle Autorità, che in Italia è ilMinistero dei Trasporti e della Navigazione.In altri paesi l’individuazione dell’Autorità preposta può essere effettuata tramite lo

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 7

Page 126: MERCI PERICOLOSE

shipper che potrà dare delucidazioni in merito.

Devono rispondere alle norme fissate da ADR e RID.

7.2.3 VEICOLI UTILIZZATI NEI TRASPORTI VIA TERRA E VIA MARE

I veicoli possono essere:

7.2.3.1 FERROVIARI7.2.3.2 STRADALI

7.2.3.1 VEICOLI FERROVIARI

I veicoli ferroviari ammessi al trasporto intermodale terra-mare devono essere appro-vati dalle Autorità (ferroviaria e marittima) ed avere caratteristiche che assicurino lastabilità del veicolo e del relativo carico, specialmente durante il trasporto marittimo(idoneità al rizzaggio).

7.2.3.2 VEICOLI STRADALI

I veicoli stradali ammessi al trasporto intermodale terra-mare devono soddisfare irequisiti stabiliti dalle Autorità nazionali ed internazionali.Grande attenzione deve essere attribuita ai dispositivi che assicurano stabilità al vei-colo ed al relativo carico, in particolare durante il trasporto via mare.I veicoli ammessi al trasporto via mare devono disporre di apposita autorizzazione,che indichi l’idoneità del veicolo all’imbarco ed al rizzaggio sulla nave.

I veicoli stradali, salvo quelli di proprietà delle Forze Armate o dei Corpi armatidello Stato Italiano, debbono essere riconosciuti idonei al trasporto di merci perico-lose (art. 168 C.S. D.L. 3014192 N 385 e successivo emendamento) mediante appo-sita annotazione sulla carta di circolazione.I veicoli stradali delle Forze Armate o dei Corpi Armati dello Stato debbono riporta-re, sul documento di circolazione della propria Amministrazione, l’annotazione rela-tiva all’idoneità a trasportare merci pericolose, specie se esplosivi.

I veicoli cisterna, oltre a riportare sulla Carta di circolazione l’annotazione circa laloro idoneità al trasporto merci pericolose, debbono essere in possesso, per potereffettuare viaggi via mare, di:

- copia della ‘’Dichiarazione di omologazione’’ del prototipo- copia della ‘’Distinta di collaudo’’- copia del ‘’Piano di rizzaggio’’

rilasciati dall’Autorità competente o da un Ente dalla stessa riconosciuto, del Paesedi immatricolazione del veicolo.In Italia, questa documentazione è richiesta solamente all’imbarco.

I veicoli immatricolati all’estero che sbarcano in Italia debbono soddisfare tutte ledisposizioni in vigore sul territorio nazionale in materia di circolazione stradale(Codice della Strada - ADR); in particolare i veicoli cisterna ed i veicoli che trasporta-no contenitori-cisterna che contengono merci pericolose debbono essere in possessodella copia del ‘’Certificato di conformità per i veicoli che trasportano merci pericolo-se’’ rilasciato ai sensi dell’App. B.3 dell’ADR, emesso dall’Autorità competente di unPaese che sia parte dell’ADR, se tali veicoli provengono da Paesi extra - ADR.

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Page 127: MERCI PERICOLOSE

CARICO E SCARICO DI MERCI PERICOLOSE SU CONTAINER, CASSE MOBILI E VEICOLI 7.3

Le normative richiedono particolare attenzione, cura e competenza nelle operazionidi carico e scarico di container e veicoli che trasportano merci imballate ‘’tradizio-nali’’.Nel merito si ritiene opportuno fare riferimento alla pubblicazione ‘’Guidelines forpacking cargo in freight container or vehicles’’, pubblicata dall’IMO.

Si deve operare in modo che, una volta effettuata la caricazione dei container o deiveicoli, l’operazione successiva sia quella di scarico del container. Si devono pertan-to evitare operazioni di movimentazione intermedie.

Si deve avere consapevolezza che le condizioni climatiche e meteo di un trasportomarittimo sono fortemente diverse da quelle di un trasporto via terra e spesso entra-no in gioco forze che sottopongono merci e contenitori a sollecitazioni elevateanche per periodi prolungati.

La caricazione di un veicolo e di un container deve essere pertanto effettuata avendoben presente che le condizioni di calma si verificano solo raramente nel trasportovia mare.Prima di iniziare la caricazione deve essere effettuato un controllo interno ed esternodei container e dei veicoli con esito positivo, verificando lo stato di idoneità deimezzi e delle attrezzature e dotazioni, secondo elenchi predisposti e di cui vengonoriportati i punti più salienti:

a) deve essere esaminata la targa di approvazione di sicurezza per verificare che ilcontainer non risulti ‘’scaduto’’ (vedere targhetta di cui alla tab. 7.1).

b) lo stato di integrità interna ed esterna è relativa al fondo, tetto, pareti, porte edangoli di presa (per container e casse mobili). Le parti devono risultare in buonecondizioni e non presentare significative distorsioni.

c) devono essere rimosse indicazioni, etichette, tabelle esterne, etc., che non hannoniente a che fare con il tipo di carico da effettuare.

d) container, casse mobili, veicoli devono risultare, specialmente all’interno, pulitied asciutti in ogni loro parte.

e) i container e le casse mobili devono essere privi di sporgenze specialmente inter-ne che possono danneggiare il carico.

f) container, casse mobili e veicoli devono essere muniti di dispositivi interni checonsentono di fissare ed ancorare in modo sicuro il carico.

g) la caricazione di container, casse mobili e veicoli deve essere pianificata.

h) nel caso di più carichi, questi devono essere compatibili tra di loro.

i) il peso del carico deve risultare equamente distribuito e sufficientemente equili-brato.

l) le modalità di carico devono seguire idonee condizioni di sicurezza che devonoconservarsi anche per gli operatori che effettueranno le operazioni di scarico(evitare ad esempio di appoggiare merci sulle porte di chiusura del container).

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Page 128: MERCI PERICOLOSE

m) particolare attenzione deve essere posta per il carico di sostanze in imballi che,se danneggiati, possono dare luogo a perdite e spargimento.

n) non devono essere caricati imballi rotti o scondizionati.

o) nei container caricati con merce od imballaggi soggetti a fumigazione, questasituazione dovrà essere segnalata con apposita etichetta prevista dalle normeIMDG Code e posta sulla porta di apertura del container (vedi facsimile tab 6.5

p) i container, casse mobili e veicoli, caricati con le merci pericolose dovrannoessere tassativamente segnalati con le etichette di pericolo ed i relativi numeriONU.

q) deve essere proibito fumare nelle aree non consentite e nei container durante ilcarico/scarico delle merci.

r) nei container, casse mobili e veicoli non possono essere stivate insieme mercipericolose e derrate alimentari.

s) i fusti debbono essere stivati sempre in posizione verticale.

t) nei container, casse mobili e veicoli non debbono essere posti insieme alle mercipericolose, carichi unitariamente pesanti che possano danneggiare gli imballidelle merci pericolose.

u) debbono essere sempre soddisfatte le condizioni previste dai paragrafi 12.3.7(per i freight container) e 17.7.7 (per i veicoli) dell’IMDG Code - GeneralIntroduction.

7.4 I MEZZI DI TRASPORTO INTERMODALE VIA MARE

Le merci pericolose imballate/confezionate vengono di norma trasportate prevalen-temente su navi, portacontainer e traghetti:

È importante segnalare che la nave con la quale si intende effettuare il trasporto deveessere in possesso di una attestazione di idoneità (Certificate of Compliance), rila-sciata dalla o per conto dell’Autorità competente attestante il rispetto di quanto pre-visto o nelle già citate circolari ministeriali n. 310474/pM del 01.08.74 (relativa aitank container) e n. 310476/MP dell’01.08.74 (relativa alle autocisterne) o, nel casodi navi costruite dopo il 1° luglio ‘86, nella SOLAS 1974, come emendata.

Nei documenti di idoneità o di ‘’compliance’’ sono indicate le classi di pericolositàdelle merci pericolose che la nave può trasportare e gli spazi (sopra o sotto il ponte)in cui i contenitori/veicoli cisterna possono essere stivati.

Qualora una nave battente bandiera estera costruita prima del 01.09.1984, oppureNON-SOLAS, debba imbarcare in un porto italiano merci pericolose e sia sprovvistadella documentazione prescritta, può essere richiesta l’effettuazione di un ‘’viaggiooccasionale’’. Tale possibilità è consentita per un unico viaggio all’anno.

Per le navi che debbono trasportare merci pericolose allo stato liquido o gassoso incontenitori-cisterna od in veicoli-cisterna (stradali o ferroviari) è richiesto il possessodi uno specifico documento denominato ‘’ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRA-SPORTO DI MERCI PERICOLOSE ALLO STATO LIQUIDO (o GASSOSO) IN CONTE-

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Page 129: MERCI PERICOLOSE

NITORI (o VEICOLI CISTERNA). Tale documento è rilasciato dal RINA, sia per lenavi italiane che straniere.Tale documento obbligatorio, sempre, per le navi italiane e solo in caso di imbarconei porti italiani per le navi straniere, indica nominativamente le merci trasportabili egli spazi in cui i contenitori/veicoli cisterna possono essere stivati.Per le navi straniere, costruite il, o dopo il 01.09.1984, munite del CERTIFICATE OFCOMPLIANCE attestante l’idoneità al trasporto di contenitori/veicoli cisterna,l’ATTESTAZIONE predetta non è necessaria.

Le navi da carico straniere uguali o sup. a 500 tsl ante 01.07.1986, le navi da caricostraniere inf. a 500 tsl e le navi da passeggeri straniere ante 25.05.1980 che imbarca-no nei porti italiani merci pericolose poste su veicoli stradali e le navi italiane diqualsiasi stazza che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli debbono esse-re in possesso dell’ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI AUTOVEICO-LI CON CARBURANTE NEL SERBATOIO rilasciata dal RINA.

È importante nel fissare uno spazio per il carico su una nave e cautelarsi circa l’ido-neità della stessa (tenendo conto che alcune merci possono essere stivate solamen-te ‘’sopra il ponte’’ ed altre, in funzione dell’imballaggio, non possono essere stivate‘’sopra il ponte’’) al fine di evitare l’annullamento della spedizione con merce già inporto.

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Page 130: MERCI PERICOLOSE

APPENDICE

La targa di approvazione per la sicurezza, conforme al modello sottoriportato, dovràavere la forma di una targa rettangolare duratura, non soggetta a corrosione, resisten-te al fuoco, dovrà misurare non meno di 200 x 100 mm.Le parole ‘’CSC SAFETY APPROVAL’’ (approvazione secondo la convenzione CSC aifini della sicurezza) devono avere un’altezza minima di 8 mm, tutte le altre parole enumeri, di altezza minima 5 mm, saranno stampate, impresse o indicate sulla super-ficie della targa in modo permanente e leggibile.

TABELLA 7.1 - PLACCA DI APPROVAZIONE CSC

Descrizione del contenuto della placca e relativo significato

1) Parere di approvazione e riferimento di approvazione è indicato come esempiosulla linea 1 (il paese di approvazione sarà indicato utilizzando i segni distintiviutilizzati per indicare il paese di registrazione delle targhe automobilistiche neltraffico stradale internazionale)

2) Data (mese ed anno) di costruzione3) Numero di identificazione del costruttore del container o, in caso di container esi-

stenti per i quali il numero è sconosciuto, il numero assegnato dell’Amministrazione4) Peso lordo massimo (kg e lb)5) Peso ammesso di sovrapposizione per 1,8 (kg e lb)6) Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (kg e lb)7) La resistenza della parete di fondo deve essere indicata sulla targa solo se le pare-

ti di fondo sono progettate per resistere ad un peso minore o più grande di 0,4volte il peso massimo ammissibile, cioè o,4 P

8) La resistenza delle pareti laterali deve essere indicata sulla targa solo se le paretilaterali sono progettate per resistere ad un peso minore o più grande di 0,6 volteil peso massimo ammissibile, cioè 0,6 P

9) Data della prima manutenzione (mese ed anno) per i nuovi container e data delle manu-tenzioni (mese ed anno) se la targa viene utilizzata anche per questo scopo.

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200 mm.

100

mm

.

CSQ SAFETY APPROVAL

GB - L/249/2/7/75DATE MANIFACTURED …………………………………IDENTIFICATION NUMBERMAXIMUM GROSS WEIGHT kg lbALLOWABLE STACKING WEIGHT

FOR 1.8 g…………kg…………lbRAKING TEST LOAD VALUE kg……… lb

Page 131: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 7.2 - I CONTAINER - ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Zona riservata ad ulterioriapprovazioni (Merci pericolose,UIC, National Standard)

Zona riservata a marcaturetemporanee

ABZU 001 234 3

ABZU 001 234 3

AB

ZU

001

234

3

AB

ZU

001 234 3

PARTE SUPERIORE

ABZU 001 234 3

MAX GROSS 00 000 kg00 000 lb

TARE 00 000 kg00 000 lb

PARTE POSTERIORE

ABZU 001 234 3

Placca delproprietario

Placca di approvazionedella dogana

Placca diapprovazione CSC

▲▲

Page 132: MERCI PERICOLOSE

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Page 133: MERCI PERICOLOSE

INTERMODALITÀ TERRA - MARECOMBINAZIONI DI TRASPORTOADEMPIMENTI NORMATIVI

INTRODUZIONE 8.1

Questo capitolo si propone di analizzare la catena logistica del trasporto intermoda-le terra-mare ed evidenziare le diverse combinazioni di trasporto che sono funzionesia della tipologia di mezzi utilizzati, specialmente nel trasporto marittimo, sia delleforme di contenimento impiegate per le merci pericolose.

COMBINAZIONI DI TRASPORTO 8.2

Vengono di seguito elencate 9 combinazioni, di più frequente interesse, ma nonesaustive da tutti i possibili casi che possono presentarsi nel trasporto terra-mare emare-terra:

1° caso: Trasporto strada-mare-strada di merce imballata, caricata su veicoli stra-dali o container posti su veicoli con semirimorchio imbarcati su navi tra-ghetto del tipo RO-RO

2° caso: Trasporto ferrovia-mare-ferrovia di merce imballata caricata su veicoliferroviari o su container posti su vagoni imbarcati su navi traghetto tipoferry-boat

3° caso: Trasporto strada-mare-strada di merce caricata in veicoli cisterna stradalio tank container posti su veicoli stradali imbarcati su navi traghetto ditipo RO-RO

4° caso: Trasporto ferrovia-mare-ferrovia di merce caricata su cisterne ferroviarieoppure in tank container posti su veicoli ferroviari imbarcati su navi tra-ghetto del tipo ferry-boat

5° caso: Trasporto strada-mare-strada di merce imballata, caricata in containerimbarcati su navi portacontainer o general-cargo o multi purpose

6° caso: Trasporto strada-ferrovia-mare di merce imballata, caricata in containered trasportata su navi portacontainer o general cargo o multi purpose

7° caso: Trasporto strada-ferrovia-mare di merce in tank container, imbarcata sunave portacontainer o general-cargo o multi purpose

8° caso: Trasporto mare-ferrovia-strada di merce imballata, caricata in container esbarcata da navi portacontainer o general-cargo o multi purpose

9° caso: Trasporto mare-ferrovia-strada di merce caricata in tank container e sbar-cata da navi portacontainer o general-cargo o multi purpose

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 8

Page 134: MERCI PERICOLOSE

L’esame delle combinazioni evidenzia, dal punto di vista normativo, l’esigenza didover sempre associare le normative secondo i due binomi ADR-IMDG Code oppu-re RID-IMDG Code oppure il trinomio ADR-RID-IMDG Code.Emerge in tutti i casi la centralità del ruolo dell’IMDG Code, ovvero del trasporto viamare nel trasporto intermodale terra-mare e quindi l’esigenza, da parte degli opera-tori, di conoscere gli elementi che maggiormente caratterizzano l’IMDG Code.

Nella tabella 8.1, in funzione dei casi elencati di combinazioni intermodali, sonoriportate le sequenze applicative delle norme.

8.3 ADEMPIMENTI NORMATIVI

Il trasporto intermodale terra-mare, esposto nelle diverse forme applicative, elencatenella tab. 8.1, richiede il rispetto di diversi adempimenti normativi che sono, comegià detto, funzione delle norme da applicare in modo coerente, avendo presentequanto segue:

8.3.1 È sempre obbligatoria e preliminare ad ogni forma di trasporto intermodale terra-mare la classificazione delle merci e tipologia di imballo consentita.

- sia secondo le norme ADR/RID che sono praticamente equivalenti ed applicatenei paesi sottoscrittori delle convenzioni,

- sia secondo le norme IMDG che, non essendo equivalenti con le norme RID edADR, comportano la necessità di usare le due classificazioni.

Per facilitare l’attività di classificazione e di raccolta di informazioni, si veda ilmodulo scheda ‘’Classificazione per trasporto intermodale (terra-mare) di merci peri-colose’’, riportata in tab. 8.2Il modulo può essere anche ugualmente utilizzato per gli adempimenti normativi neltrasporto mare-terra.

8.3.2 È sempre obbligatorio determinare e conoscere il n. ONU che, ricordiamo, è l’unicodato comune nella intermodalità terra-mare.

8.3.3 È sempre obbligatorio consultare le schede prodotti sull’IMDG Code, indicando n°di pagina ed emendamento di riferimento per determinare modalità di stivaggio abordo nave.

8.3.4 È sempre obbligatorio riportare su imballi, container, tank container le indicazionidi pericolo, etichette romboidali, avendo cura di adottare le etichette di tipo maritti-mo che sono ‘’più ricche’’ di informazioni e comprendono l’indicazione della classenell’angolo inferiore del rombo, l’indicazione scritta del tipo di pericolo, quale adesempio ‘’infiammabile’’ nella posizione orizzontale e mediana dell’etichetta e,quando previsto, l’etichetta di ‘’marine pollutant’’ e/o ‘’fumigation warning’’.

8.3.5 Per cisterne e tank container è sempre obbligatorio l’indicazione del numero ONUsu pannello.

8.3.6 Gli imballi e gli IBC utilizzati devono essere omologati con relativi estremi di omolo-gazione e si deve sempre riportare l’indicazione del nome appropriato di spedizionedella merce pericolosa.

8.3.7 Devono essere sempre definite le schede MFAG ed EmS obbligatorie per il trasportomarittimo.

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Page 135: MERCI PERICOLOSE

Nei viaggi internazionali lunghi le norme di trasporto fissate sull’IMDG hanno preva-lenza sulle norme ADR e RID; pertanto tank container e container dovranno rispon-dere alle norme IMDG e CSC rispettivamente. Non è mai consentito l’impiego dicasse mobili.

Nei viaggi internazionali brevi (es. mediamente area mediterranea) cisterne, tankcontainer e container/casse mobili devono rispondere almeno alle norme RID edADR, salvo ulteriori indicazioni richieste dall’Autorità Marittima/Portuale.

In relazione alla tipologia di trasporto terrestre (strada, ferrovia) si darà corso agliadempimenti propri per ciascuna modalità, quali ad esempio:

- l’indicazione numero pericolo o numero Kemler per tank container e cisterne peril trasporto stradale e ferroviario.

- la consegna delle schede di sicurezza nel trasporto stradale (es. Tipo CEFIC/-TREMCARD).

- l’utilizzo di particolari indicazioni di etichette tipiche del trasporto ferroviario suivagoni.

- l’impiego di cartelli arancioni per indicare condizioni di pericolo nei trasporti stra-dali.

- l’impiego di personale patentato ADR per il trasporto via strada.

- l’impiego di mezzi stradali rispondenti alle norme con le previste dotazioni disicurezza (cunei, estintori, attrezzi, etc.).

- la compilazione corretta della documentazione di accompagnamento delle mercirelativamente alle modalità stradali, ferroviarie e marittime (quali BDA, L/V,CMR, P/C, IMO DECLARATION, etc.)

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8.3.8

8.3.9

8.3.10

Page 136: MERCI PERICOLOSE

TABELLA 8.1 - TABELLA RIEPILOGATIVA APPLICAZIONE NORME

COMBINAZIONI NORME DA APPLICAREINTERMODALI SECONDO SEQUENZA NUMERICA) (*)

IMBALLAGGIO NAVE

ADR RID IMDG CODE SOLAS - Norme MinisterialiMARPOL 73/78

1° CASO 1°, 3° 2° (**)

2° CASO 1°, 3° 2° ‘’

3° CASO 1°, 3° 2° ‘’

4° CASO 1°, 3° 2° ‘’

5° CASO 1° 3° 2° ‘’

6° CASO 1° 2° 3° ‘’

7° CASO 1° 2° 3° ‘’

8° CASO 3° 2° 1° ‘’

9° CASO 3° 2° 1° ‘’

NOTE ESPLICATIVE

(*) La numerazione indicata in sequenza sta ad indicare, per ciascuna tratta di viag-gio, quale normativa debba essere rispettata.Nel 1° caso (trasporto strada-mare-strada), per esempio, dovrà essere applicatonella prima parte del trasporto (via strada) la norma ADR (1°), nella secondaparte (via mare), la norma IMDG (2°) e nella terza parte (via strada), nuovamen-te la norma ADR (3°) per paesi aderenti all’ADR.

(**) Il trasporto navale può essere effettuato solamente se la nave è in posses-so del documento di cui al paragrafo 7.4 del Cap. VII. Nel caso poi che si trattianche di prodotti ‘’inquinanti marini’’ la nave deve essere fornita di un manife-sto del carico sul quale siano indicate, come richiesto dall’Allegato III alla MAR-POL 73/78, le sostanze inquinanti e loro ubicazione a bordo.

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Page 137: MERCI PERICOLOSE

Trasporto terrestre Classificazione ADR/RID

Lingua Nome tecnico di Numero Classe Gruppo Etichetta Scheda Pannellospedizione ONU ordinale di trasporto arancione(da impiegare come imballo strada (6)descrizione sui (5)documentidi trasporto) (4)

Italiano

Inglese (1)

Francese(1) (2)

Tedesco(2) (3)

(1) Lingue ufficiali ADR(2) Lingue ufficiali RID(3) Lingua riconosciuta dall’ADR(4) Sui documenti di trasporto internazionale deve essere indicato il nome tecnico in

una delle lingue ufficiali o nella lingua riconosciuta(5) Scheda del trasporto stradale del tipo CEFIC o equivalente (6) Nella parte superiore indicare numero di pericolo o numero Kemler, nella parte

inferiore il numero ONU per cisterne e tank container

Trasporto marittimo Classificazione IMDG CodeNome tecnico Numero Classe IMDG Code Etichetta Gruppo EmS N° MFAG Classdi spedizione ONU Page (9) di Table MARPOL(6) (7) imballo (8)

(6) La SOLAS stabilisce come lingue ufficiali l’inglese, francese, spagnolo, russo ecinese, sono accettate le lingue araba, tedesca ed italiana.Per la normativa italiana possono essere usate la lingua italiana ed inglese

(7) Vengono di norma riportate le condizioni di stivaggio e relativo emendamento ese previsto il getto in mare in caso di emergenza

(8) P = Marine Pollutant; PP = Severe marine pollutant(9) Se previsto anche l’etichetta di Marine Pollutant

N.B.: I dati qui indicati sono obbligatori per un trasporto in corrette condizioni disicurezza

TABELLA 8.2 - SCHEDA CLASSIFICAZIONE PER TRASPORTOINTERMODALE (TERRA-MARE) DI MERCI PERICOLOSE

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Page 138: MERCI PERICOLOSE

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Page 139: MERCI PERICOLOSE

DOCUMENTAZIONENEL TRASPORTO

INTRODUZIONE 9.1

La documentazione di accompagnamento delle merci svolge un ruolo di grandeimportanza nel trasporto delle merci pericolose sotto il profilo della sicurezza, com-merciale ed amministrativa.Questo capitolo si propone di fornire una panoramica sull’argomento.

La documentazione utilizzata nel trasporto intermodale terra-mare si differenziaanche in modo sensibile se il trasporto ha carattere nazionale od internazionale.

Ogni modalità di trasporto di merce (pericolosa e non) via strada, ferrovia e mareutilizza una propria modulistica, spesso non standardizzata, nella quale vengonoriportati gli elementi salienti che caratterizzano il trasporto, che sono:

- nome del destinatario- luogo di destinazione- la natura della merce- il peso- la quantità- il numero delle cose da trasportare- ed altri estremi necessari per eseguire il trasporto

Nel caso di trasporto di merci pericolose, le ulteriori informazioni obbligatorie daindicare su ‘’documenti rappresentativi del trasporto’’ sono:

- nome tecnico corretto della merce pericolosa (i nomi commerciali non possono enon debbono essere usati in sostituzione dell’eventuale nome tecnico )

- classificazione della merce (classe di pericolosità)- il numero ONU- altre informazioni specifiche di caso in caso.

TRASPORTO VIA STRADA 9.2

Nel trasporto su strada, sia nazionale che internazionale, la classificazione dellematerie trasportate deve essere quella prevista dall’ADR; questa classificazione deveessere riportata sul documento di trasporto che accompagna la merce, quale la bolladi accompagnamento o la lettera di vettura, documento che deve trovarsi a bordodel veicolo durante il trasporto.Per il traffico nazionale occorre indicare, oltre ai dati caratteristici da citare sullebolle di accompagnamento, ovvero DdT Documento di Trasporto, i seguenti dati:

- il nome del prodotto con la sua denominazione chimica- la classe di pericolosità- l’ordinale

Per il traffico internazionale occorre indicare nell’ordine:

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 9

Page 140: MERCI PERICOLOSE

1 nome del prodotto con la denominazione chimica riportata nell’ADR2 il numero ONU obbligatorio per tutte le classi esclusa, per ora, la classe 23 la classe di pericolosità4 l’ordinale5 la scritta ‘’ADR’’6 il numero e la descrizione dei colli o dei contenitori intermedi7 il nome e l’indirizzo di chi spedisce la merce8 il nome e l’indirizzo di chi riceve la merce.

I dati 1 e 6 devono essere scritti, oltre che in italiano, in una delle lingue accettatedall’ADR, cioè in francese o inglese o tedesco.

Ad esempio, per il cloruro ferrico in soluzione (colli), occorre indicare:- Trasporto nazionale: Cloruro ferrico soluzione, 8,5°c)- Trasporto internazionale: UN 2582 Cloruro ferrico soluzione, Chlorure ferrique

solution, 8,5°c) ADR

Per il clorato di sodio in soluzione (cisterne), occorre indicare:- Trasporto nazionale: Clorato di sodio soluzione, Classe 5.1,11°b)- Trasporto internazionale: 50/2428 Clorato di sodio in soluzione, Chlorate de

sodium solution, 5.1, 11°b) ADR

Per il traffico internazionale occorre, inoltre, aggiungere sullo stesso documento unafrase con la quale chi spedisce dichiara:‘’La materia indicata può essere trasportata per strada secondo le condizioni previ-ste dall’ADR e il suo stato, l’eventuale condizionamento chimico-fisico, il suoimballo e l’etichettatura sono conformi alle prescrizioni dell’ADR.Dichiara inoltre (nel caso in cui più materie pericolose siano contenute in un mede-simo imballaggio comune o in un contenitore) che l’imballaggio in comune non èproibito’’.

La dichiarazione suddetta deve essere riportata sui documenti in una delle tre linguericonosciute, francese, inglese e tedesco.Per motivi di opportunità, si riportano i testi nelle tre lingue:

FRANCESE

..... declare que les marchandises, selon le marg. 2002 de l’ADR, sont admises parl’ADR et que l’emballage et l’etiquetage sont conformes aux prescriptions del’ADR.

INGLESE

..... certify that goods, according to marg. 2002 ADR, may be carried by road and itspackaging and labelling comply with the provisions of ADR.

TEDESCO

..... bestatigt, dass die Guter bezuglich Rn. 2002 der ADR-Vorschriften, in strassen-verkehr befordert werden konnen und dass deren Verpackung und etikettierungden ADR-Vorschriften entsprechen.

A volte esiste la necessità di effettuare il trasporto di merce pericolosa non elencatanell’ADR prevalentemente per prodotti/oggetti appartenenti alle classi limitative 1 e

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Page 141: MERCI PERICOLOSE

7 (esplosivi e radioattivi); in regime internazionale ciò può essere effettuato attraver-so accordi, in deroga, tra le Autorità competenti degli Stati interessati al trasporto.

Se vengono effettuati trasporti in deroga alle norme ADR, ma secondo disposizionibilaterali e multilaterali, si avrà cura di citare la predetta autorizzazione sui docu-menti di trasporto.

Un documento di trasporto contenente tutti i dati sin qui citati diventa il‘’Documento di trasporto ADR’’ di cui al marginale 2002 (3).

Per il viaggio di cisterne vuote e non bonificate, sul documento di trasporto occorrecitare l’ultimo prodotto caricato e si lascerà sul mezzo la relativa segnaletica di peri-colo (pannelli ed etichette).

Ad esempio, se si tratta del cloruro ferrico in soluzione:- Cisterna vuota, 8,91° ADR ultimo prodotto caricato 80/2582 cloruro ferrico solu-

zione, 5°c)

Se la materia trasportata non è espressamente citata negli elenchi della normativaADR, come nel caso di miscele di materie in regime ADR, ma può essere classificatain uno dei gruppi o sottogruppi collettivi, la stessa deve essere indicata, citando icomposti che hanno dato luogo alla classificazione ADR e che presentano pericolopredominante. Generalmente non è necessario riferirsi a più di due componenti,seguiti dalla indicazione della classe e dell’ordinale del gruppo collettivo.

Vi sono alcune materie per le quali la normativa prevede che possano essereammesse al trasporto solo se si sono prese particolari precauzioni, ad esempio lematerie che devono viaggiare in condizioni di temperatura controllata o con unaparticolare stabilizzazione, (es. nei prodotti che possono polimerizzare) ecc. In que-sti casi occorre che sul documento di trasporto sia riportata una frase che confermache dette precauzioni sono state effettivamente prese.Es. In caso di materie instabili: Sono state prese misure in accordo con il marginale2800 ADR

Chi spedisce, nel caso in cui non prepari il documento di trasporto e incarichi uncaricatore, è tenuto a fornirgli tutti i dati necessari per la corretta compilazione deldocumento stesso.

TRASPORTO VIA FERROVIA 9.3

Per le spedizioni via ferrovia valgono le stesse istruzioni fornite per il traffico su stra-da, solo che in questo caso il documento di trasporto sul quale vanno riportate tuttele informazioni citate è la ‘’LETTERA DI VETTURA’’. Il RID/RMP richiede di indicarei diversi riferimenti in relazione alla modalità di condizionamento.Si rammenta che, per i trasporti in regime internazionale le diciture sulla lettera divettura devono essere, oltre che in italiano, anche in una delle lingue ufficiali dellaCOTIF (francese o tedesco).

Relativamente ai trasporti intermodali strada / ferrovia - ferrovia / mare valgono leseguenti indicazioni: a) Trasporti precedenti o seguenti un percorso marittimo o aereo : [marg. 14] oltre

alle indicazioni prescritte dal RID/RMP, la lettera di vettura deve recare la dicitu-ra “Trasporto secondo marg. 14 RID/RMP”.

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Page 142: MERCI PERICOLOSE

b) Traffico strada-rotaia : [marg. 15 (5)] Oltre alle iscrizioni sulla lettera di vetturaprescritte nelle diverse classi del RID/RMP per le merci trasportate, il mittentedeve riportare nello spazio della lettera di vettura riservato alla designazionedella merce la dicitura “Trasporto secondo marg. 15 RID/RMP”. Per il trasporto di cisterne che, conformemente al marg. 10500, alinea da (2) a (5)dell’ADR, devono recare i pannelli, nella lettera di vettura i numeri di dentifica-zione del pericolo e della materia devono inoltre essere riportati prima della desi-gnazione della merce.

Una ulteriore precisazione riguardo il trasporto via ferrovia nel caso in cui precedail trasporto marittimo od aereo come indicato ai marginali 14 e 16 del RID

“ MARG. 14 - I colli, ivi compresi i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa(GRV), i grandi e piccoli contenitori e i contenitori cisterna, come pure i carri com-pleti costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosa, che nonsoddisfano interamente le prescrizioni di imballaggio, di etichettatura, di iscrizionisui colli, di imballaggio in comune o di segnalazione del RID/RMP, ma che sonoconformi alle prescrizioni concernenti i trasporti marittimi o aerei delle merci peri-colose, sono ammessi per trasporti precedenti o seguenti un percorso marittimo oaereo alle seguenti condizioni:a) i colli o i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GRV) devono essere mar-

cati ed etichettati conformemente alle disposizioni del trasporto marittimo oaereo, se non sono etichettati conformemente al RID/RMP;

b) per l’imballaggio in comune in un collo si devono applicare le disposizioni deltrasporto marittimo o aereo;

c) soltanto per i trasporti precedenti o seguenti un percorso marittimo, i grandi epiccoli contenitori, i contenitori cisterna e i carri completi costituiti di colli con-tenenti una sola e medesima merce pericolosa, se non sono segnalati ed etichet-tati conformemente al RID/RMP, devono essere segnalati ed etichettati (“plac-che-etichette”) conformemente alle disposizioni applicabili al trasporto maritti-mo;

d) oltre alle indicazioni prescritte dal RID/RMP, la lettera di vettura deve recare ladicitura “Trasporto secondo marg. 14 RID/RMP”.

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a8 del RID/RMP e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioniapplicabili al trasporto marittimo o aereo.

MARG 16 - Se un trasporto di merci pericolose in un grande contenitore precedeun percorso marittimo, deve essere fornito con la lettera di vettura un certificato dicarico conforme al paragrafo 12.3.7 dell’introduzione generale al Codice IMDG.

Un unico documento può soddisfare le funzioni della lettera di vettura e del certifi-cato di carico di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere unitigli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documen-ti, è sufficiente, per fare questo, inserire nella lettera di vettura una dichiarazioneindicante che il carico del contenitore è stato effettuato conformemente ai regola-menti applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato dicarico del contenitore. Si può ricorrere alle tecniche del trattamento elettronico del-l’informazione (TEI) o di scambio informatizzato di dati (EDI) per facilitare la reda-zione dei documenti o per sostituirli.

NOTA. Il certificato di carico non è richiesto per i contenitori cisterna.

Relativamente al trasporto di merci in cisterne/tank container sui documenti di tra-sporto oltre alla indicazione della merce e relativa classificazione deve essere indi

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Page 143: MERCI PERICOLOSE

cato anche il numero di pericolo della materia ed il numero ONU della materia.

Esempi di diciture da riportare nella lettera di vettura:

- Trasporto di merci in colli: 1089 Acetaldeide 3,1° a) RID o RMP- Trasporto di merci in cisterne: 33/1089 Acetaldeide 3,1°a) RID o RMP- Trasporto di materie instabili: 1280 Ossido di propilene stabilizzato 3,2°a) RID o

RMP

TRASPORTO VIA MARE 9.4

Per il trasporto di merci pericolose via mare, i documenti rappresentativi del carico(es. P/C - Polizza di Carico) non sono normalizzati ma vengono compilati secondoindicazioni previste dalle convenzioni internazionali o dalla legislazione nazionale.

GENERALITÀ 9.4.1

A livello internazionale le seguenti disposizioni:

- Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (FAL 1965)- IMDG CODE

prevedono che le merci pericolose siano accompagnate da alcune dichiarazioni diresponsabilità riguardanti l’applicazione delle norme previste dal codice IMDG. Tali dichiarazioni che comprendono la classificazione della merce, devono essereindicate nel documento di trasporto; se il documento di trasporto non viene impie-gato per riportare le dichiarazioni previste per il trasporto internazionale di mercipericolose, deve essere utilizzato un documento ‘’normalizzato’’ denominato IMODANGEROUS GOODS DECLARATION (vedi Tab. 9.1). Questo documento soddisfale richieste poste dalle Convenzioni SOLAS e MARPOL, Annex III, per le informazio-ni da fornire relativamente alle merci pericolose oggetto del trasporto marittimo.

La normativa italiana - D.M. 04.05.1995 ‘’Procedure per il rilascio dell’autorizzazio-ne all’imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci perico-lose’’ pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n. 114 del 18.05.1995 - ha recepito l’IMODangerous Goods Declaration.La stessa normativa riepiloga tutti i documenti aggiuntivi da allegare all’IMODangerous Goods Declaration (IMO D.G.D.), come necessario.

Sia la IMO D.G.D. che la documentazione aggiuntiva possono essere presentate infotocopia - anche non autenticata - oppure inviate via fax o posta elettronica.I dati (nome e cognome, status, società di appartenenza) relativi alla persona cheappone la firma sull’IMO D.G.D e sui documenti aggiuntivi devono essere in carat-teri stampatello.

Pertanto:

per i porti italiani (imbarco e sbarco) deve essere sempre predisposta la IMO DAN-GEROUS GOODS DECLARATION, unitamente agli altri eventuali documentiaggiuntivi previsti dal D.M. 04.05.1995;

per i porti stranieri (imbarco o sbarco) deve essere sempre predisposta la IMO DAN-GEROUS GOODS DECLARATION, unitamente agli altri eventuali documentiaggiuntivi richiesti dalla legislazione del Paese del porto. Per tali documenti aggiun-

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Page 144: MERCI PERICOLOSE

tivi è necessario chiedere, per tempo, informazioni all’agenzia marittima locale.

La POLIZZA DI CARICO (Bill of Loading) (P/C, B/L), pur essendo obbligatoria per iltrasporto marittimo delle merci, non è documento utile ai fini del trasporto marittimodi merci pericolose. Tuttavia, sulla P/C le merci pericolose debbono essere sempreindicate con il loro nome tecnico corretto.

9.4.2 LA IMO DANGEROUS GOODS DECLARATION

Tale documento deve essere sempre compilato, sia per le merci ‘’a collettame’’(breakbulk cargo), sia per le merci poste ‘’in container o su veicoli’’ (unitized cargo),sia per i tank-container o veicoli-cisterna (bulk packages).

Il documento deve essere compilato in lingua italiana ed inglese.Il documento reca dei codici numerici cui si fa riferimento nelle spiegazioni seguenti.

La prima parte del documento deve essere compilata dallo ‘’shipper’’ (o dal produt-tore della merce pericolosa) e comprende le seguenti informazioni:

- nome ed indirizzo dello shipper (o del produttore) (1)- nome ed indirizzo del ricevitore della merce (3)- nome ed indirizzo del trasportatore marittimo (4)- nome della nave su cui viene trasportata la merce (6)- porto di imbarco (7)- porto di sbarco (8)- marche e numeri posti sui colli (9)- codice alfanumerico ISO del container (9) (se la merce è posta in container)- targa del veicolo stradale o sigla del veicolo ferroviario (9) (se la merce, containe-

rizzata o meno, è posta su veicolo stradale o ferroviario)- codice alfanumerico ISO del tank container (9) (se trattasi di merce allo stato

liquido o gassoso in tank container)- targa del veicolo cisterna stradale o sigla del veicolo cisterna ferroviario (9) (se

trattasi di merce allo stato liquido o gassoso in veicolo cisterna stradale o ferro-viario)

- numero e natura dei colli (9)- nome tecnico corretto (9)- classe IMO (9)- numero ONU (9)- gruppo di imballaggio (9)- punto di infiammabilità in gradi centigradi a vaso chiuso (9)- temperatura di controllo e di emergenza (9)- identificazione della merce come MARINE POLLUTANT, se necessario (9)- numero tabella EmS (9)- numero tabella MFAG (9)- peso lordo (in kg) (9)- quantità netta/massa (9)- se trattasi di merce a collettame, unitizzata, carico completo (9)- tipo di unità di carico (container, rimorchio, veicolo cisterna, contenitore cister-

na, etc.) (9)- se trattasi di container/veicolo chiuso od aperto (9)- estremi dell’omologazione UN degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs)

utilizzati per confezionare le merci pericolose (9)

Questa parte si conclude con una dichiarazione:

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‘’Io sottoscritto dichiaro che le merci sopraindicate relative a questa spedizione sonostate pienamente ed accuratamente descritte con il nome tecnico (corretto nome dispedizione) e sono state classificate, imballate, marcate ed etichettate nel rispetto ditutte le condizioni richieste delle norme nazionali ed internazionali applicabili altrasporto’’.

Questa dichiarazione deve essere firmata (11) dallo Shipper (o dal produttore dellamerce), inteso come rappresentante della società; deve essere indicato:

- nome e cognome, posizione nella società, organizzazione del firmatario- luogo e data di compilazione dell’IMO D.G.D.

La seconda parte del documento (5) deve essere compilata unicamente nel caso dimerce in collettame posta in container o su veicoli stradali/ferroviari nel centro diconsolidamento (unitized cargo). Consiste in una dichiarazione a firma del responsa-bile (packer) del riempimento del container o del veicolo stradale/ferroviario atte-stante il rispetto delle norme previste dai paragrafi 12.3.7 (container) e 17.7.7 (veico-li) dell’Introduzione Generale dell’IMDG CODE.Questa dichiarazione deve essere firmata dal packer, inteso come rappresentantedella società; deve essere indicato:

- nome e cognome, posizione nella società, organizzazione del firmatario- luogo e data di riempimento del container/veicolo

L’IMO D.G.D. prevede spazi per altre informazioni eventuali:

(2) numero di riferimento societario della pratica, assegnato dallo shipper(7) riservato per ulteriori informazioni. In questo spazio deve essere indicato se vi

sono documenti aggiuntivi allegati10)riservato per informazioni addizionali, quali previste dalle Norme Generali

dell’IMDG CODE, paragrafi 9.7.1 / 9.7.2. Se lo spazio non è sufficiente si posso-no allegare fogli aggiuntivi.

Deve essere compilata una IMO D.G.D. per ogni partita di merce ‘’a collettame’’ oper ogni container o per ogni tank-container o per ogni veicolo o per ogni veicolocisterna.

Nel caso di container-groupage deve essere compilata da parte dello Shipper, unaIMO D.G.D. per ogni partita ‘’a collettame’’, mentre il ‘’Centro di consolidamento’’assolve la funzione di Packer e compila su ogni IMO D.G.D la Dichiarazione (10) ecompleta (9) le notizie relative al:

- codice ISO alfanumerico del container o- targa del veicolo stradale o sigla del veicolo ferroviario- tipo di unità di carico (container o veicolo)- se trattasi di container/veicolo aperto o chiuso

Nella tab. 9.2 è riportato un esempio compilato di IMO D.G.D.

DOCUMENTI AGGIUNTIVI 9.4.3

Le Procedure approvate con D.M. 04.05.1995 prevedono i documenti aggiuntivi daallegare all’IMO D.G.D. qualora necessari, per l’imbarco/sbarco delle merci perico-lose nei porti italiani.

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Sono previste:

1. Dichiarazione di assimilazione, necessaria per poter imbarcare merci pericolosenon elencate nominativamente (tab. 9.3) nella normativa italiana. Questa dichia-razione può essere by-passata qualora sia possibile inserire la merce pericolosafra i prodotti N.O.S. elencati nell’IMDG CODE.

2. Dichiarazione relativa ai piccoli quantitativi, prevista nei casi citati dall’art. 3 delD.M. 05.11.1973 e dal paragrafo 1B dell’IMDG CODE, General Introduction

3. Documentazione prevista dall’art. 86 delle norme particolari per la classe 7(materie radioattive)

4. Copia della ‘’carta di circolazione’’ del veicolo (vedi Cap. VII, punto 7.2.3.2)

5. Copia della ‘’scheda di sicurezza’’ (tab. 9.4) della merce da imbarcare. Tale sche-da non è richiesta se sull’IMO D.G.D. sono riportati i numeri delle tabelle EmS eMFAG o qualora il codice IMDG non richieda nessuna informazione data la scar-sa pericolosità del prodotto per la salute o ai fini delle procedure di emergenza .

6. Dichiarazioni per gli esplosivi

7. Dichiarazioni per i rifiuti

8. Dichiarazioni per i veicoli cisterna

9. Dichiarazioni per i tank container

Nella tab. 9.5 è riportato l’elenco completo dei documenti aggiuntivi previsti dalleProcedure approvate con D.M. 04.05.1995.

Come già detto, per l’imbarco/sbarco nei porti stranieri è necessario informarsi pres-so la locale Agenzia Marittima circa eventuali dichiarazioni aggiuntive richiestedall’Autorità Marittima - Portuale.

9.4.4 PROCEDURE PER L’IMBARCO/SBARCO

Nei porti italiani si applicano le procedure approvate con D.M. 04.05.1995Tali procedure, in sintesi, prevedono che il Raccomandatario Marittimo (ol’Armatore) della nave, ricevuta l’IMO D.G.D e le eventuali dichiarazioni aggiuntivedallo shipper (o dal produttore) della merce, presenti all’Autorità Marittima del portodi imbarco/sbarco la domanda, su modello normalizzato previsto dalle stesse proce-dure, per ottenere l’autorizzazione all’imbarco/sbarco della merce pericolosa.

L’Autorità Marittima, accertata l’idoneità della nave e la regolarità della documenta-zione e di quanto ivi dichiarato, rilascia l’autorizzazione richiesta, su modello nor-malizzato previsto dalle stesse procedure, fissando le eventuali disposizioni da osser-vare.

Le procedure prevedono il previo nullaosta dell’Autorità di Polizia perl’imbarco/sbarco degli esplosivi (classe IMO 1); non è previsto l’intervento delConsulente Chimico del Porto.

Nei porti stranieri si applicano le procedure previste dalla legislazione del Paese.

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ENTRATA, SOSTA, USCITA DAI PORTI 9.4.5

Con Circ. MSC/675 del 30.01.1995 ‘’Recomendations on the safe transport of dan-gerous cargoes and related activities in port areas’’, l’IMO ha suggerito i criteri perdisciplinare:

- entrata delle merci pericolose, destinate all’imbarco, in porto- sosta delle merci pericolose, destinate all’imbarco o provenienti da sbarco, in

porto- uscita delle merci pericolose, provenienti da sbarco, dal porto- fumigazione in aree portuali

I criteri contenuti nelle Recomendations debbono essere recepiti dai singoli Stati.Al momento l’Italia NON ha recepito le ‘’Recomendations’’, per cui non esiste, per iporti italiani, una legislazione uniforme che preveda procedure e disposizioni daosservare per quanto attiene questa materia.

Questa materia è disciplinata dall’Autorità Marittima locale con apposita Ordinanza;in taluni porti italiani l’Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima si ispira alleRecomendations.Normalmente l’Ordinanza è correlata con le Procedure approvate con D.M.04.05.1995 e, raramente, prevede documentazione aggiuntiva rispetto a quella pre-vista dalla Procedura.

Le operazioni coinvolgono, ognuno per la parte di propria competenza, Autoritàpubbliche (Autorità Marittima, Dogana) e soggetti privati (terminalista, vettore strada-le o ferroviario, raccomandatario marittimo nave, spedizioniere doganale, shipper,centro di consolidamento). Normalmente il compito di coordinamento è assuntodallo spedizioniere, cui, salvo acquisire le informazioni direttamente pressol’Autorità Marittima locale, è necessario rivolgersi per conoscere le procedure e ledisposizioni applicabili nel porto di imbarco/sbarco della merce pericolosa.

TRASPORTO INTERMODALE TERRA-MARE 9.5

Come già detto, la dichiarazione sulla natura delle merci pericolose deve essereriportata per iscritto sui documenti rappresentativi del carico, che in sintesi sono:

- per il trasporto nazionale strada-mare: BDA, DdT, IMDG D.G.D e P/C

- per il trasporto internazionale strada-mare: CMR, IMO D.G.D e P/C

- per il trasporto nazionale ferrovia-mare: L/V, IMO D.G.D e P/C

- per il trasporto internazionale ferrovia e mare: CIM, IMO D.G.D e P/C

BDA Bolla di accompagnamento,oppure DdT Documento di trasporto (strada)

CIM Lettera di vettura internazionale (ferrovia)CMR Documento di trasporto (strada)L/V Lettera di vettura nazionale (ferrovia)P/C Polizza di carico (mare)

Tenuto conto che la P/C (Polizza di Carico) è un documento avente valore di creditoreale nel trasporto marittimo di ogni tipologia di merce, non solo pericolosa, non è

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assolutamente pensabile di uniformare tale documento a quelli previsti per i trasportistradali o ferroviari.Sarebbe invece auspicabile un’integrazione dei documenti CIM - CMR - L/V ed IMOD.G.D in un unico documento valevole per tutte le tipologie di trasporto. Ciò com-porta una modifica, contestuale, alle Convenzioni ADR-RID-FAL 65 ed all’IMDGCODE.

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TABELLA 9.1 - DICHIARAZIONE IMO PER MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 9.2 - ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI DICHIARAZIONEIMO PER MERCI PERICOLOSE

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Il sottoscritto Dott. Iscrittoall’albo Professionale dei Chimici della al n.

D I C H I A R Oche il prodotto denominato è assimilabile al prodotto denominatoclassificato alla sigla del Regolamento M.M.M. (IMDG page U.N n. )Si forniscono i dati richiesti dalle vigenti disposizioni1 Denominazione tecnica del prodotto.2 Eventuale nome o sigla commerciale.3 Formula chimica (bruta e di struttura) del prodotto.4 Stato fisico del prodotto in condizioni di trasporto.5 Punto di ebollizione.6 Valori della densità del prodotto riferiti allo stato fisico ed alle temperature

nelle condizioni del trasporto; per i liquidi almeno i valori della densità a 15 ° C ed a 45° C).7 Densità dei vapori (riferiti all’aria).8 Valori della tensione di vapore riferiti alle temperature nelle condizioni del trasporto.9 Punto di fusione.10 Punto di infiammabilità (in vaso chiuso e/o aperto specificando il metodo di

determinazione). 11 Punto di autoaccensione.12 Limiti di esplosività, inferiore e superiore( percentuale in volume in miscela

con l’aria).13 Solubilità in acqua.14 Stabilità chimica(comportamento rispetto all’aria , all’umidità, al calore, ten-

denza alla polimerizzazione ed all’autodecomposizione).15 Reattività con l’acqua.16 Azione corrosiva e comportamento rispetto all’acciaio comune, ad altri metalli o

ad altri materiali usati nei recipienti e nelle apparecchiature connesse al trasporto.17 Incompatibilità chimica con altri prodotti.18 Tossicità per inalazione (Valore MAC o TLV in parti per milione o mg/m3).19 Tossicità per ingestione (Valore DL50 in mg. per kg di peso dell’animale usato

per la prova).20 Azione esercitata per contatto (sulla pelle, sugli occhi, sulle mucose ecc.).21 Mezzi antincendio : a) ritenuti idonei; b) ritenuti controindicati.22 Altri eventuali dati (odore, colore, emanazione di fumi) ecc.23 Ove il prodotto sia costituito da una miscela di diversi componenti oi da una

soluzione , indicare la denominazione chimica , la formula chimica(bruta e distruttura) e le percentuali in peso o in volume dei componenti.

(nome, cognome)(firma)

1) Qualora i dati siano determinati direttamente devono essere fornite notiziesulle sperimentazioni

2) I dati dedotti dalla letteratura devono essere completati con i riferimentibibliografici.

TABELLA 9.3 - DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE REDATTAIN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE 3103118 IN DATA 12.01.1980DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE,AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 09.06.1968 N. 1008

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TABELLA 9.4 - SCHEDA DI SICUREZZA

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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI IMBARCO/SBARCO (comenecessario)

5.1 Dichiarazione IMO per merci pericolose (IMO dangerous goods declaration)emessa dal, o per conto del, produttore o dallo speditore (shipper) della mercepericolosa. Tale dichiarazione deve essere firmata, per la parte di competenza,dal, o per conto del, responsabile del riempimento (packer) del contenitore o delveicolo.

5.2 Dichiarazione di assimilazione di cui all’art.5 del D.P.R. 9.5.1968, n.1008.

5.3 Dichiarazione relativa ai piccoli quantitativi, di cui all’art.3 del decretoMinisteriale 5 novembre 1973.

5.4 Documentazione prevista dall’art.86 delle norme particolari per la classe 7(materie radioattive).

5.5 Copia della “carta di circolazione” del veicolo, attestante l’idoneità dellostesso al trasporto di merci pericolose, secondo le vigenti norme in materia di cir-colazione stradale.

5.6 Copia della “scheda di sicurezza “ (Safety data sheet) del prodotto da imbar-care.La scheda non deve essere presentata qualora sulle dichiarazioni compaiano inumeri di identificazione MFAG (Medical First Aid Guide for use in accidentsinvolving dangerous goods) ed Ems (Emergency procedure for ships carrying dan-gerous goods) indicati nell’IMDG Code.

5.7 Per gli esplosivi:5.7.1 Dichiarazione di cui all’art.25 del Decreto Ministeriale 20.9.1986 che haapprovato le “Norme particolari per il trasporto marittimo in colli degli esplosivi”;

5.7.2 Copia della licenza di trasporto rilasciata dal Ministero dell’Interno o dalPrefetto, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. La documentazione dicui ai punti 5.7.1 e 5.7.2 non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuatocon navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze Armate dello Stato edei Corpi Armati dello Stato.

5.7.3 Documentazione prevista dall’art.7 del Decreto Ministeriale 10.1.1985 cheha approvato le “Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati incontenitori” o dagli articoli 7 e 19 del Decreto Ministeriale 10.1.1985 che haapprovato le “Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su vei-coli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili”. La documenta-zione prevista dal citato art.19 non è necessaria per i veicoli stradali appartenentialle Forze Armate dello Stato o ai Corpi Armati dello Stato.

5.7.4 Copia del benestare all’imbarco rilasciato dall’Autorità Consolare Italiana,solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti esteri.

5.7.5 Dati relativi all’ora di arrivo in porto degli esplosivi da imbarcare.

TABELLA 9.5 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE COMEINDICATO DAL D.M. 4/5/95 (ESTRATTO)

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5.7.6 Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l’afflusso/deflusso degliesplosivi da imbarcare/sbarcare.

5.8 Per i rifiuti:

5.8.1 Copia del formulario di identificazione,solo per rifiuti tossici o nocivi ai fini del D.P.R. 10.9.1982, n.915.

5.8.2 Copia del “bollettino di spedizione”.

5.8.3 Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione, o dalla Provincia, relati-va all’impianto di smaltimento cui sono destinati i rifiuri, solo per l’imbarco dirifiuti originati e destinati nel territorio nazionale.

5.8.4 Copia dell’iscrizione all’ “Albo nazionale delle imprese esercenti servizi dismaltimento dei rifiuti” di cui all’articolo 10 della legge 29.10.1987, n.441.

5.8.5 Dichiarazione integrativa di cui all’art.5.2 del Decreto Ministeriale31.10.1991, n.459, citato nelle premesse alle presenti norme, sottoscritta a termi-ni dell’art.6 del Decreto stesso, solo per l’imbarco.

5.8.6 Copia della comunicazione effettuata alla competente Autorità di destina-zione, solo per l’imbarco e il trasporto verso Paesi dell’Unione Europea odell’OCSE.

5.8.7 Copia dell’attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazio-ni, solo per l’imbarco e il trasporto verso Paesi dell’Unione Europea.

5.8.8 Copia dell’atto di assenso, comunque espresso, solo per l’imbarco e traspor-to verso Paesi dell’OCSE.

5.8.9 Copia dell’autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministerodell’Ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazio-ne, solo per l’imbarco e il trasporto verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea eall’OCSE.

5.8.10 Copia autenticata della comunicazione effettuata alla Regione nel cui ter-ritorio e ubicato l’impianto di smaltimento al quale sono destinati i rifiuti e copiadell’attestato o dell’autorizzazione di ricevimento della Regione stessa, solo perlo sbarco di rifiuti provenienti da porti stranieri.

5.8.11 Limitatamente al trasporto su veicoli ferroviari, la documentazione indica-ta ai precedenti punti 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 e sostituita da quella prevista dall’art.3,comma 1 lettera b del D.P.C.M. 7.6.1991, n.308 che adotta il “Regolamento con-cernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e noci-vi, classificati dal D.P.R. 10.9.1982, n.915”.

5.9 Per i veicoli cisterna:

5.9.1 Copia della “Dichiarazione di omologazione”, della “Distinta di collau-do” e del “Piano di rizzaggio”, rilasciati dalla Autorità competente o da un Entedalla stessa riconosciuto, del Paese di immatricolazione del veicolo, solo perl’imbarco.

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5.9.2 Copia del “Certificato di conformità per i veicoli che trasportano mercipericolose” rilasciato ai sensi dell’Appendice B.3 dell’A.D.R. “Accordo europeorelativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada” ratificato conlegge 12.8.1962, n.1839, emesso dall’Autorità competente di un Paese che siaparte contraente dell’A.D.R., solo per lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanticontenitori cisterna provenienti da Paesi extra-ADR.

5.10 Per i contenitori cisterna:

5.10.1 Copia del “Certificato di collaudo” con l’indicazione delle merci pericolo-se trasportabili o delle classi di pericolosità, emesso dall’Autorità competente diun Paese contraente la SOLAS ‘74, come emendata, o da un Ente autorizzato da esotto la responsabilità di detta Autorità.

5.11 Per alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni aggiuntive, comeindicato nelle singole tabelle relative alle merci stesse; tali dichiarazioni possonoessere trascritte sulla dichiarazione di cui al punto 5.1 oppure su foglio a parte.

5.12 La documentazione indicata nel presente punto 5 può essere presentata infotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via fac-simile o posta elettroni-ca.

5.13 I documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare in corrispon-denza di ogni firma, in carattere stampatello, il nome ed il cognome di chiappone la firma, nonchè il suo status all’interno dell’organizzazione o società diappartenenza.

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SEQUENZEOPERATIVE / DOCUMENTALIAPPLICAZIONE DELLE NORMEDI SICUREZZARESPONSABILITÀ ED AZIONISCHEDE DI SICUREZZA

INTRODUZIONE 10.1

Le migliori condizioni di sicurezza nel trasporto intermodale sono assicurate quandoogni sequenza operativa e documentale individuata nella catena intermodale (terra-mare, carico-scarico, aree di movimentazione stoccaggio o transito) avviene sia nelrispetto di norme già stabilite sia nel rispetto di idonee procedure per le sequenzenon coperte dalle norme e qui illustrate con l’esame dei casi di intermodalità piùimportanti.

La gestione del trasporto intermodale terra-mare richiede una buona conoscenza siadelle norme ADR e RID sia dell’IMDG Code: quest’ultima norma condiziona, difatto, l’esecuzione del trasporto intermodale terra-mare.

Come già detto, nei trasporti internazionali lunghi via mare, le norme dedottedall’IMDG Code prevalgono in modo determinante su quelle dell’ADR e RID.Nei trasporti internazionali brevi via mare (es. area mediterranea) e nei trasportinazionali terra-mare, tra cui rientrano a pieno titolo le attività di traghettamentodelle merci, sussiste un maggior ‘’equilibrio’’ normativo tra ADR e RID da una partee IMDG Code dall’altra, specialmente per quanto riguarda gli imballaggi. Per la defi-nizione dei viaggi internazionali brevi e lunghi, vedasi punto 5.1

Per assicurare buone condizioni di sicurezza, in ogni segmento della catena inter-modale terra-mare è necessario che gli addetti ai lavori, oltre ad una conoscenza diordine generale e globale delle norme, conoscano tutto l’iter operativo, in modo cheogni scelta effettuata per un determinato segmento (es. trasporto via strada) sia coe-rente e si integri con gli altri segmenti della catena (es. via mare, gestione area inter-modale, gestione documentazione, etc).

ESAME DELLE SEQUENZE OPERATIVE/DOCUMENTALI 10.2

Vengono di seguito esaminati i casi di trasporto intermodale terra-mare consideratipiù significativi dal punto di vista pratico:

CASO 1

Trasporto intermodale strada-mare-strada di merce pericolosa ‘’a collettame’’ oppure‘’a collettame’’ posta in container o veicolo stradale; il trasporto stradale inizia in un

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QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 10

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Paese ADR (ITALIA) e prosegue, dopo la tratta maritti-ma, in un Paese ADR.

CASO 2

IdemIl trasporto stradale inizia in un Paese ADR (ITALIA) e prosegue, dopo la tratta marit-tima, in un Paese non-ADR.

CASO 3

Trasporto intermodale strada-mare-strada di merce pericolosa allo stato liquido postain un tank container; il trasporto stradale inizia in un Paese ADR (ITALIA) e prose-gue, dopo la tratta marittima, in un Paese ADR.

CASO 4

IdemIl trasporto stradale inizia in un Paese non-ADR e prosegue, dopo la tratta marittima,in un Paese ADR (ITALIA)

CASO 5

Trasporto intermodale strada-ferrovia-mare-strada di merce pericolosa ‘’a colletta-me’’ oppure ‘’a collettame’’ posta in container.Il trasporto stradale inizia in un PAESE ADR (ITALIA), prosegue via ferrovia in unPaese RID e dopo la tratta marittima prosegue via strada in un Paese ADR.

CASO 6

Trasporto intermodale strada-ferrovia-mare-strada di merce pericolosa posta in tankcontainer. Il trasporto stradale inizia in un Paese ADR (ITALIA), prosegue via ferroviain un Paese RID e dopo la tratta marittima prosegue via strada in un Paese non-ADR.

Le sequenze operative e documentali, relative ai casi 1 e 2 sono elencate nella tabel-la 10.1, quella per i casi 3 e 4 nella tabella 10.2. Nella tabella 10.3 vengono esami-nate le sequenze relative al caso 5. Nella tabella 10.4 vengono riportate le sequenzeriguardanti il caso 6.Alle sequenze indicate sono da aggiungere operazioni ‘’dovute’’ indipendenti dallanatura della merce, quali:

- operazioni doganali- operazioni di ormeggio- operazioni di controllo (sanitario, ruolo, equipaggio, etc.)

Possono altresì verificarsi casi particolari, quali spedizioni di esplosivi, cianuri, dovequeste merci sono soggette a ulteriori autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità diPubblica Sicurezza. Per determinate destinazioni e provenienze sono previste opera-zioni di fumigazione degli imballi con conseguenti precauzioni da adottare.Per talune classi, deve essere prevista la sorveglianza da parte delle squadre antin-cendio durante le operazioni a bordo e sottobordo.

Non sono riportate le operazioni elementari connesse all’importazione / esportazio-ne, quali autorizzazione Ministero Commercio Estero, certificati di origine, operazio-ni bancarie, etc.

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Page 159: MERCI PERICOLOSE

ANALISI ‘’CASO 1’’ 10.2.1

Nella tabella 10.1 sono descritte le operazioni elementari relative alle sequenze ope-rative documentali individuate.Le sequenze sono riportate, dove possibile, nella successione con cui dovrebberoavvenire dal punto di vista organizzativo, per esempio dopo la classificazione dellamerce secondo le norme ADR ed IMDG CODE è prevista la ricerca della lineamarittima / spazio nave quale esigenza preliminare allo svolgimento del trasportointermodale (tratto marittimo) che di norma rappresenta una criticità.Dal punto 9 in poi le sequenze seguono prevalentemente il criterio di successionetemporale nella catena logistica. Dal punto di vista pratico è opportuno che le ope-razioni di richiesta di imbarco e relative autorizzazioni vengano possibilmente anti-cipate a guadagno di tempo.Nella tabella 10.1 colonna caso 1 vengono individuate 56 sequenze operative/docu-mentali.Gli attori interessati a questa sequenza sono:

- il produttore/caricatore/mittente della merce- il trasportatore stradale iniziale- lo spedizioniere marittimo- l’operatore portuale alla caricazione (terminalista)- il trasportatore marittimo- il raccomandatario marittimo o rappresentante dell’armatore- l’operatore portuale alla discarica (terminalista)- il trasportatore stradale finale

ANALISI ‘’CASO 2’’ 10.2.2

Il ‘’Caso 2’’ è molto simile al ‘’Caso 1’’, avendo in comune ben 55 sequenze su 56.Differisce dal ‘’caso 1’’ per la sequenza esclusiva 54. Un punto delicato del Caso 2 èrappresentato dalla ‘’classificazione merce’’ e relativi conseguenti adempimenti,necessari per il trasporto stradale finale. È opportuno evidenziare che è buona normaa cura del proprietario/mittente/caricatore effettuare la classificazione della merceprima di dare corso alla spedizione intermodale; ciò al fine di non dover incorrere indisposizioni o norme di difficile applicazione e che possano pregiudicare o dilatare itempi di trasporto.

Come nel ‘’Caso 1’’, gli attori interessati nella catena logistica intermodale del ‘’Caso2’’ in esame sono quelli già individuati.

ANALISI ‘’CASO 3’’ 10.2.3

Nella tabella 10.2 sono descritte le operazioni elementari relative alle sequenze ope-rative-documentali individuate.Le sequenze sono riportate, dove possibile, nella successione con cui dovrebberoavvenire dal punto di vista organizzativo, per esempio dopo la classificazione dellamerce secondo le norme ADR ed IMDG Code è prevista la ricerca della linea marit-tima/spazio nave, quale esigenza preliminare allo svolgimento del trasporto intermo-dale, tratto marittimo, che di norma rappresenta la maggiore criticità nella catenalogistica.

Sono pertinenti 56 operazioni elementari delle 58 elencate, alcune operazioni effet-

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tuate nel paese di partenza aderente all’ADR sono valide anche per il paese di desti-nazione e pertanto non richiedono di essere effettuate.Anche in questo caso gli attori della catena logistica sono gli stessi del ‘’Caso 1’’.

10.2.4 ANALISI ‘’CASO 4’’

Le operazioni elementari relative alle sequenze operative documentali individuate,sono elencate nella tab. 10.2Le sequenze sono riportate in successione secondo i criteri indicati al precedentepunto 10.2.3; nel caso in esame si rilevano 56 operazioni pertinenti. Particolareattenzione deve essere posta nelle fasi che riguardano il trasporto stradale dopo losbarco della merce, per quanto attiene la classificazione della merce per il tratto viastrada, classificazione che deve essere effettuata secondo i criteri ADR, con tutte leconseguenti azioni previste, es. Corretta etichettatura del mezzo, consegna scheda ditrasporto, patentino ADR autista, etc.Per quanto riguarda gli attori operanti nella catena di questo caso, vedasi quantoriportato nel ‘’Caso 1’’.

Rientrano in questo caso l’arrivo di merci da paesi quali USA, Giappone e da moltipaesi fuori dall’Unione Europea, etc. non sottoscrittori delle norme ADR/RID. È uncaso molto frequente e richiede una gestione corretta del trasporto specialmente perla parte stradale/ferroviaria.

Considerato il ruolo fondamentale della classificazione delle merci pericolose, perdeterminare le migliori condizioni di sicurezza nel trasporto, a questo fine gli opera-tori incaricati della caricazione dei mezzi stradali e della compilazione della relativadocumentazione potranno avvalersi della tab. 8.1

Nel caso vengano sbarcate da navi tipo Ro-Ro veicoli con merci pericolose (in col-lettame, in collettame poste in container, in tank container) o dei veicoli-cisterna conmerci pericolose, tali veicoli debbono soddisfare le pertinenti norme ADR.

10.2.5 ANALISI ‘’CASO 5’’

Nella tabella 10.3 sono descritte le operazioni elementari relative alle sequenze ope-rative-documentali individuate. La successione delle operazioni rispetta, dove possi-bile, il criterio della successione operativa; tuttavia alcune operazioni, quali la ricer-ca spazi nave, sono individuate tra le operazioni iniziali, in quanto considerate criti-che nella catena logistica in esame.

Il caso 5 presenta una sequenza di operazioni più lunga rispetto ai casi precedentiper effetto delle complessità dell’attività intermodale nella cui catena viene previstoanche il trasporto ferroviario. Le sequenze elencate sono 69.

In merito agli attori partecipanti alla sequenza prevista nella catena logistica, biso-gna notare il loro incremento per effetto della presenza del ‘’segmento ferroviario’’nel caso in esame. Riassumendo essi risultano:

- produttore/caricatore/mittente della merce- trasportatore stradale iniziale- trasportatore ferroviario- operatore area intermodale strada-ferrovia- spedizioniere marittimo- operatore portuale alla caricazione (terminalista)

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- trasportatore marittimo- raccomandatario marittimo, rappresentante armatore- operatore portuale alla discarica (terminalista)- trasportatore stradale finale

L’insieme delle operazioni elencate evidenzia un sistema articolato e complesso chenecessita di una regia operativa, organizzativa e documentale, particolarmente qua-lificata e versatile.

ANALISI ‘’CASO 6’’ 10.2.6

Le operazioni relative a questo caso sono elencate nella tabella 10.4.Anche questo caso presenta una certa complessità operativa, sia per effetto dellapresenza del trasporto ferroviario nella catena intermodale, sia per la destinazionefinale della merce in un paese non aderente all’ADR.

Gli attori interessati a tutta la catena sono gli stessi del ‘’Caso 5’’. Per gli aspetti ditipo gestionale, vedasi le considerazioni già espresse nel caso precedente. Lesequenze operative sono 67.

APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITÀ 10.3ED AZIONI

L’analisi seguente è finalizzata ad evidenziare i ruoli dei diversi attori che partecipa-no alle operazioni elementari elencate nella Tab. 10.5, dedotte dal ‘’Caso 6’’, inquanto rappresentativo di una modalità di trasporto intermodale strada-ferrovia-mare-strada sufficiente ampia per sequenze.

Nella Tab. 10.5, per ogni operazione elementare è stata riportata l’applicabilità dellenormative ufficiali internazionali (ADR, RID, IMDG CODE) e nazionali, l’individua-zione degli ‘’attori’’ dell’attività intermodale, l’attribuzione delle responsabilità nelciclo logistico, le azioni necessarie o raccomandate.

Gli ‘’attori coinvolti’’ nell’attività intermodale sono:

1) Produttore/caricatore/mittente/shipper2) Vettore stradale (di norma sono 2)3) Terminalista (operatore intermodale)4) Vettore ferroviario5) Vettore marittimo6) Raccomandatario marittimo7) Spedizioniere marittimo/doganale

Nella Tab. 10.5 gli attori sono indicati con i codici numerici sopraindicati.

Nell’ultima colonna della Tab. 10.5 sono evidenziate le operazioni elementari chepresentano criticità, per mancanza di normativa o per normativa insufficiente e,nelle note in calce alla stessa Tab. 10.5, sono riportate le azioni proposte per supera-re queste criticità.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 10.4

Page 162: MERCI PERICOLOSE

10.4.1 TRASPORTO VIA STRADA

10.4.1.1 Adempimenti previsti

Oltre alle sequenze direttamente descritte, rientranotra gli adempimenti previsti per la corretta applicazio-ne, la formazione professionale degli autisti di auto-mezzi per merci pericolose (patentino ADR) nel tra-sporto stradale. Si ricorda altresì l’obbligo di conserva-re le schede di sicurezza nella cabina di guida degliautomezzi.In particolare questo obbligo deve essere soddisfatto sia durante il trasporto stradaleiniziale che finale, specialmente nelle nazioni aderenti all’ADR.Relativamente al contenuto delle schede ed altri aspetti, si rimanda al punto succes-sivo 10.4.1.3

10.4.1.2 Consegne schede di sicurezza

TRASPORTO STRADALE

Tali istruzioni devono essere fornite al trasportatore almeno all’atto dell’ordine perconsentire i necessari adempimenti informativi e formativi del proprio personale,come previsto dall’art. 365 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada edal marginale 10385 dell’ADR.Le schede delle merci caricate devono essere fornite all’autista dell’inizio del tra-sporto.È buona norma che venga richiesta al trasportatore ricevuta scritta di avere avuto lascheda (norma aziendale).Queste istruzioni e solo queste si devono trovare a bordo del mezzo, nella cabinadi guida del conducente, al fine di essere rintracciate dai soccorritori in caso di indi-sponibilità del conducente a seguito di incidente.

10.4.1.3 Contenuto schede di sicurezza

Per il trasporto delle merci pericolose in colli e alla rinfusa, cisterne, autobotti e con-tainer via strada è preciso dovere del mittente o del caricatore fornire al trasportatoreschede scritte, che dovranno essere tenute sempre aggiornate, nelle quali venganoindicate le caratteristiche del prodotto, le norme di comportamento da tenersi incaso di incendio o di spargimento della merce.Le schede di sicurezza devono essere compilate in previsione di qualsiasi incidenteod infortunio che possa sopravvenire durante il trasporto e devono precisare inmodo conciso:

a) la natura del pericolo rappresentata dalle materie o oggetti trasportati

b) le disposizioni da prendere e le precauzioni da adottare, nell’eventualità che per-sone venissero a contatto con le merci trasportate o con i prodotti che da questepossano sprigionarsi

c) le misure da adottare in caso di incendio ed in particolare i mezzi di estinzioneda impiegare nonché quelli di cui è escluso l’impiego

d) le misure da adottare in caso di rottura o di deterioramento degli imballaggi odelle merci trasportate, particolarmente allorché queste si siano sparse sulla strada.

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Page 163: MERCI PERICOLOSE

Una copia delle istruzioni deve trovarsi nella cabina del conducente.Il trasportatore deve curare che il personale interessato prenda conoscenza delleistruzioni e che sia in grado di applicarle convenientemente.

Con il decreto del 22 febbraio 1990 all’art. 2 viene richiesto per i trasporti di mercipericolose in veicoli cisterna che nelle istruzioni scritte per il conducente venganospecificati anche: IL NOME TECNICO DELLA MATERIA, L’ORDINALE E LA CLASSEDI APPARTENENZA, IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E DELLAMATERIA TRASPORTATA NONCHÉ’ IL NUMERO DELLA ETICHETTA DI PERICOLO.

Le istruzioni sopra indicate si integrano e sono analoghe a quelle previste al marg.10385 dell’ADR.

Le norme ADR stabiliscono inoltre che per il trasporto internazionale le istruzionivengano redatte, dal produttore o dallo speditore, non solo nella lingua del paese diorigine, ma anche, nel caso in cui questa lingua non sia la stessa dei paesi di transitoo di destinazione, in queste altre lingue.

Tali istruzioni devono rispondere a requisiti di:

- completezza delle informazioni- estrema chiarezza- immediata comprensione- facile e rapida applicazione- essenzialità.

Le schede dovranno quindi riportare le informazioni essenziali per i seguenti argo-menti:

1) Descrizione e classificazione della merce2) Natura del prodotto3) Mezzi protettivi4) Provvedimenti urgenti5) Norme di comportamento in caso di perdite6) Norme di comportamento in caso di incendio7) Norme di comportamento da attuare per un primo soccorso8) Altre informazioni ritenute importanti9) Etichette e numeri di pericolo

Le schede redatte in lingua straniera devono essere tradotte correttamente.Fatta salva la responsabilità del produttore o del caricatore di fornire la miglior docu-mentazione informativa all’autista ed al vettore, si richiama l’azione che il CEFIC haeffettuato nel preparare apposite schede con le istruzioni scritte chiare, comprensibi-li ed accessibili al livello culturale degli autisti, la cui preparazione resta comunqueuna azione fondamentale a carico del datore di lavoro.

Le istruzioni scritte preparate dal CEFIC, note anche come ‘’TREMCARDS’’ ovveroTRansports EMergency CARDS, sono redatte e disponibili nelle principali lingue deipaesi aderenti al CEFIC per numerosi prodotti. Un crescente interesse viene mostratoper questo tipo di schede anche da paesi dell’est europeo.Le schede preparate dal CEFIC possono essere per singole sostanze, di gruppo o percarichi misti.Facsimile di scheda di sicurezza è riportata in tab. 10.6

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10.4.2 TRASPORTO VIA FERROVIALa normativa RID non prevede consegna delle schede di sicurezza per il trasportoferroviario.Le informazioni riguardanti la natura delle merci pericolose avvengono mediante laclassificazione riportata sulla L/V o CIM e l’applicazione delle etichette e cartelli perla segnalazione di pericolo.

10.4.3 TRASPORTO VIA MARE

Qualora sulla IMO DANGEROUS GOODS DECLARATION siano riportate le indica-zioni relative ai codici delle tabelle EmS ed MFAG non è necessario compilareun’apposita scheda di sicurezza. Altrimenti la IMO D.G.D. deve essere accompa-gnata dalla Scheda di Sicurezza redatta in conformità al modello ‘’normalizzato’’,riportata quale Annesso n. 5 alle Procedure approvate con D.M. 04.05.1995. Unmodello della scheda di sicurezza è riprodotto nella tab. 10.7

Per i terminali portuali italiani trovano applicazione anche le disposizioni delCodice della Navigazione e le Ordinanze di Polizia Portuale emanate a livello loca-le dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.

Normalmente le Ordinanze di Polizia Portuale non richiedono documentazioneaggiuntiva a quella prevista per il trasporto marittimo, tenuto conto che spetta al ter-minal garantire la sicurezza del lavoro per i propri dipendenti e per coloro che ope-rano all’interno del terminal stesso (vedi D.Leg. 626/1994). In questa logica il termi-nale portuale deve essere dotato della documentazione necessaria (EmS, MFAG,IMDG CODE, etc.)

Per i terminal portuali stranieri trovano applicazione anche le normative nazionali inmateria.

Un utile riferimento per la normativa dei terminal portuali in cui vengono movimen-tate merci pericolose, è costituito dalle ‘’Recomendations on the safe transport ofdangerous cargoes and related activities in port area’’ (circ. IMO MSC/675 del30.01.1995).

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TABELLA 10.1 - ESAME DEI CASI 1 e 2

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SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI CASO1 2

1 Classificazione merce ADR - IMDG CODE x x2 Scelta imballo e preparazione merce x x3 Imballaggio ed etichettaggio (ADR/RID) - IMDG CODE - CEE)

merce a ‘’collettame’’ x x4 Ricerca linea marittima e vettore marittimo x x5 Prenotazione spazio stiva nave (booking) x x6 Consenso vettore marittimo per il trasporto marittimo x x7 Contratto trasporto marittimo x x8 Contratto trasporto via strada x x9 Verifica idoneità container/veicolo stradale x x10 Posizionamento merce ‘’a collettame’’ in container/ veicolo stradale x x11 Etichettaggio (ADR/RID e IMDG CODE) container e veicolo stradale x x12 Sistemazione pannelli arancione su veicolo stradale x x13 Verifica patentino ADR conducente stradale x x14 Compilazione documenti trasporto stradale (BDA oppure CMR) e

preparazione IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva x x15 Consegna Scheda trasporto stradale tipo CEFIC (TremCard) x x16 Trasporto stradale x x17 Contratto per sosta al terminal portuale x x18 Contratto per ‘’handling’’ portuale (THC) x x19 Richiesta di accesso al porto ed eventuale sosta in area portuale

(salvo che non si proceda per imbarco diretto) x x20 Autorizzazione all’accesso al porto e all’eventuale sosta in area portuale x x21 Entrata in porto x x22 Consegna al terminal portuale x23 Scaricazione della merce ‘’a collettame’’ o del container con merce

‘’a collettame’’ dal veicolo stradale (salvo che il veicolo non imbarchisu nave Ro-Ro) x x

24 Posizionamento a piazzale, determinato, della merce ‘’a collettame’’ o delcontainer/veicolo con merce ‘’a collettame’’ x x

25 Verifica etichette IMDG CODE x x26 Consolidamento (groupage) della merce ‘’a collettame’’ in container, previa

verifica dell’idoneità dello stesso (eventuale) x x27 Etichettaggio IMDG CODE del container-groupage x x28 Preparazione ‘’Piano di carico nave’’ x x29 Preparazione sequenza di caricazione nave x x30 Preparazione ‘’polizza di carico’’ x x31 Consegna al Raccomandatario Marittimo dell’IMO D.G.D. e relativa

documentazione aggiuntiva x x32 Richiesta autorizzazione all’imbarco e trasporto x x33 Autorizzazione all’imbarco e trasporto x x34 Consegna autorizzazione all’imbarco e trasporto, al Comandante della nave

ed in copia al terminal x x

foglio 1 di 2

Page 166: MERCI PERICOLOSE

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SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI CASO1 2

35A Afflusso sottobordo veicolo stradale con merce ‘’a collettame’’ o con container(1) con merce ‘’a collettame’’ (per navi tipo Ro-Ro che imbarcano veicoli), secondo

sequenza caricazione x x35B Afflusso sottobordo della merce ‘’a collettame’’ oppure ’ a collettame’’(1) in container, con mezzi del terminal, secondo sequenza caricazione x x36 Verifica dello stato degli imballaggi della merce ‘’a collettame’’,

del veicolo stradale, del container, da parte del personale nave x x37 Verifica etichette IMDG CODE da parte del personale nave x x38 Caricazione merce secondo sequenza caricazione x x39 Stivaggio secondo autorizzazione Autorità Marittima x x40 Consegna ‘’Polizza di carico’’ a Comandante nave x x41 Rilascio ‘’Polizza di carico imbarcato’’ x x42 Compilazione ‘’manifesto speciale merci pericolose presenti a bordo’’ da parte

del Comandante nave e sua affissione all’albo di bordo x x43 Trasporto marittimo x x44 Consegna IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva al

Raccomandatario Marittimo x x45 Richiesta nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale x x46 Rilascio nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale x x47 Consegna nulla osta allo sbarco al Comandante della nave ed in copia

al terminale x x48 Consegna ‘’polizza di carico’’ al destinatario x x49 Sbarco merce da nave x x50 Verifica imballaggi merce ‘’a collettame’’ x x51 Verifica container contenente merce ‘’a collettame’’ x x52 Verifica veicolo stradale x x53 Caricazione merce ‘’a collettame’’ oppure container con merce a collettame

su veicolo stradale x x54A Consegna documenti ADR (BDA o CMR e schede sicurezza trasporto(1) stradale x54B(1) Consegna documenti non-ADR per trasporto stradale/Eventuale nuova

classificazione x55 Verifica che il conducente sia in possesso del patentino ADR o

patentino equivalente se necessario per paese non ADR x x56 Uscita dal terminal e dall’area portuale x x57 Trasporto stradale x x

(1) L’attività 35B è alternativa all’attività 35A; l’attività 54A è alternativa a 54B

TABELLA 10.1 - ESAME DEI CASI 1 e 2 foglio 2 di 2

Page 167: MERCI PERICOLOSE

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SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI CASO3 4

1 Classificazione merce ADR - IMDG CODE (1) x x2 Ricerca linea marittima e vettore marittimo x x3 Prenotazione spazio stiva nave (booking) x x4 Consenso vettore marittimo per il trasporto marittimo x x5 Contratto trasporto marittimo x x6 Caricazione tank container x x7 Etichettaggio (ADR e IMDG CODE) tank container (1) x8 Verifica idoneità tank container x9 Sistemazione pannelli arancione su veicolo stradale x10 Verifica idoneità veicolo stradale x13 Verifica patentino ADR conducente x14 Compilazione documenti trasporto stradale (BDA oppure CMR) e

preparazione IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva x x15 Consegna Scheda trasporto stradale tipo CEFIC (TremCard) x x(2)16 Contratto trasporto via strada x x17 Trasporto stradale x x18 Contratto per sosta al terminal portuale x x19 Contratto per ‘’handling’’ portuale (THC) x x20 Richiesta di accesso al porto ed eventuale sosta in area portuale (salvo

che non si proceda per imbarco diretto) x x21 Autorizzazione all’accesso al porto e all’eventuale sosta in area portuale x x22 Entrata in porto x x23 Consegna al terminal portuale x x24 Scaricazione del tank container dal veicolo stradale (salvo che il veicolo

non imbarchi su nave Ro-Ro) x x25 Posizionamento a piazzale, determinato, del tank container/ veicolo x x26 Verifica etichette IMDG CODE x x27 Preparazione ‘’Piano di carico nave’’ x x28 Preparazione sequenza di caricazione nave x x29 Preparazione ‘’polizza di carico’’ x x30 Consegna al Raccomandatario Marittimo dell’IMO D.G.D. e relativa

documentazione aggiuntiva x x31 Richiesta autorizzazione all’imbarco e trasporto x x32 Autorizzazione all’imbarco e trasporto x x33 Consegna autorizzazione all’imbarco e trasporto, al Comandante della

nave ed in copia al terminal x x34 Afflusso sottobordo veicolo stradale con tank container secondo

sequenza caricazione x x35 Verifica dello stato del tank-container, da parte del personale nave x x36 Verifica etichette IMDG CODE da parte del personale nave x x37 Caricazione merce secondo sequenza caricazione x x38 Stivaggio secondo autorizzazione Autorità Marittima x x39 Consegna ‘’Polizza di carico’’ a Comandante nave x x40 Rilascio ‘’polizza di carico imbarcato’’ x x41 Compilazione ‘’manifesto speciale merci pericolose presenti a bordo’’

da parte del Comandante nave e sua affissione all’albo di bordo x x

TABELLA 10.2 - ESAME DEI CASI 3 e 4 foglio 1 di 2

Page 168: MERCI PERICOLOSE

SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI CASO3 4

42 Trasporto marittimo x x43 Consegna IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva al

Raccomandatario Marittimo x x44 Richiesta nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale x x45 Rilascio nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale x x46 Consegna nulla osta allo sbarco al Comandante della nave

ed in copia al terminale47 Sbarco tank container e suo avvio fuori porto (salvo autorizzazione

sosta in porto) x x48 Consegna ‘’polizza di carico’’ al destinatario x x49 Sbarco merce dalla nave x x50 Verifica tank container x x51 Verifica veicolo stradale x x52 Caricazione tank container su veicolo stradale x x53 Verifica etichette ADR su tank container x x54 Sistemazione pannello arancione su veicolo x x55 Consegna documenti ADR (BDA o CMR e schede sicurezza trasporto

stradale x x56 Verifica che il conducente sia in possesso del patentino ADR o patentino

equivalente se necessario x x57 Uscita dal terminal e dall’area portuale x x58 Trasporto stradale x x

(1) Per il caso 4 la classificazione stradale e relativa etichettatura devono essere quellepreviste nel Paese di partenza

(2) Documento equivalente se previsto

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TABELLA 10.2 - ESAME DEI CASI 3 e 4 foglio 2 di 2

Page 169: MERCI PERICOLOSE

SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI

1 Classificazione merce ADR - RID - IMDG CODE2 Scelta imballo e preparazione merce3 Imballaggio ed etichettatura ADR - RID - IMDG CODE - CEE merce a ‘’collettame’’’4 Ricerca linea marittima e vettore marittimo5 Prenotazione spazio stiva nave (booking)6 Consenso vettore marittimo per il trasporto marittimo7 Contratto trasporto marittimo8 Verifica idoneità container/veicolo stradale9 Etichettatura ADR - RID e IMDG CODE container e veicolo stradale10 Contratto trasporto via strada11 Caricazione merce in container / veicolo stradale12 Caricazione container su veicolo stradale (eventuale)13 Applicazione pannelli arancione (ADR) su veicolo stradale e/o container14 Verifica patentino ADR conducente15 Compilazione documenti trasporto stradale (BDA oppure CMR) e preparazione

IMO D.G.D e relativa documentazione aggiuntiva16 Consegna Scheda trasporto stradale tipo CEFIC (TremCard)17 Trasporto stradale18 Accesso al terminale intermodale strada-ferrovia19 Sosta in area intermodale strada-ferrovia20 Scarico container da veicolo stradale21 Contratto di trasporto ferroviario22 Compilazione documentazione per trasporto ferroviario (LV o CIM)23 Verifica imballaggi merce ‘’a collettame’’ (eventuale)24 Verifica container per merce ‘’a collettame’’25 Verifica etichette RID26 Verifica idoneità veicolo ferroviario27 Caricazione merce ‘’a collettame’’ o container con merce ‘’ a collettame’’ su

veicolo ferroviario28 Consegna documentazione per il trasporto (L/V o CIM)29 Trasporto ferroviario30 Contratto per sosta al terminal portuale31 Contratto per ‘’handling’’ portuale (THC)32 Richiesta di accesso al porto ed eventuale sosta in area portuale (salvo che non si proceda

per imbarco diretto)33 Autorizzazione all’accesso al porto e all’eventuale sosta in area portuale34 Entrata in porto35 Scaricazione della merce ‘’a collettame’’ o del container con merce ‘’a collettame’’

dal veicolo ferroviario36 Verifica etichette IMDG CODE

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TABELLA 10.3 - ESAME CASO 5 foglio 1 di 2

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SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI

37 Consolidamento (groupage) della merce ‘’a collettame’’ in container, previa verificadell’idoneità dello stesso (eventuale)

38 Etichettaggio IMDG CODE del container (eventuale)39 Preparazione ‘’Piano di carico nave’’40 Preparazione sequenza di caricazione nave41 Preparazione ‘’polizza di carico’’42 Consegna al Raccomandatario Marittimo dell’IMO D.G.D. e relativa documentazione

aggiuntiva43 Richiesta autorizzazione all’imbarco e trasporto44 Autorizzazione all’imbarco e trasporto45 Consegna autorizzazione all’imbarco e trasporto, al Comandante della nave ed in copia

al terminal46 Afflusso sottobordo veicolo stradale con merce ‘’a collettame’’ o con container,(1) secondo sequenza caricazione se proveniente da sosta in porto47 Verifica dello stato degli imballaggi della merce ‘’a collettame’’, del container,

da parte del personale nave48 Verifica etichette IMDG CODE da parte del personale nave49 Caricazione merce secondo sequenza caricazione50 Stivaggio secondo autorizzazione Autorità Marittima51 Consegna ‘’Polizza di carico’’ a Comandante nave52 Rilascio ‘’polizza di carico imbarcato’’53 Compilazione ‘’manifesto speciale merci pericolose presenti a bordo’’ da parte del

Comandante nave e sua affissione all’albo di bordo54 Trasporto marittimo55 Consegna IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva al Raccomandatario Marittimo56 Richiesta nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale57 Rilascio nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale58 Consegna nulla osta allo sbarco al Comandante della nave ed in copia al terminal59 Sbarco container60 Consegna ‘’polizza di carico’’ al destinatario61 Verifica imballaggi merce ‘’a collettame’’ (eventuale)62 Verifica container contenente merce ‘’a collettame’’63 Verifica veicolo stradale64 Caricazione merce ‘’a collettame’’ oppure container con merce a collettame su veicolo

stradale65 Consegna documenti ADR (BDA o CMR) e schede sicurezza trasporto stradale66 Verifica etichetta ADR67 Verifica che il conducente sia in possesso del patentino ADR68 Uscita dal terminal e dall’area portuale69 Trasporto stradale

(1) Può esserci sbarco diretto da vagone ferroviario

TABELLA 10.3 - ESAME CASO 5 foglio 2 di 2

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SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI

1 Classificazione merce ADR - IMDG CODE2 Ricerca linea marittima e vettore marittimo3 Prenotazione spazio stiva nave (booking)4 Consenso vettore marittimo per il trasporto marittimo5 Contratto trasporto marittimo6 Posizionamento a piazzale, determinato, del container7 Verifica idoneità tank container8 Caricazione tank container / veicolo stradale9 Etichettaggio (ADR/RID e IMDG CODE) tank container10 Contratto trasporto via strada11 Verifica idoneità veicolo stradale12 Caricazione tank container su veicolo stradale13 Sistemazione pannelli arancione su veicolo stradale14 Verifica patentino ADR conducente15 Compilazione documenti trasporto stradale (BDA oppure CMR) e preparazione IMO D.G.D.

e relativa documentazione aggiuntiva16 Consegna Scheda trasporto stradale tipo CEFIC (TremCard)17 Trasporto stradale18 Contratto di trasporto ferroviario19 Compilazione documentazione per trasporto ferroviario (LV o CIM)20 Accesso al terminale intermodale strada-ferrovia21 Sosta in area intermodale strada-ferrovia22 Compilazione documentazione per trasporto ferroviario (LV o CIM)23 Verifica tank container24 Controllo etichette RID (n. ONU e Kemler)25 Verifica idoneità veicolo ferroviario26 Caricazione tank container/veicolo ferroviario27 Consegna documentazione per il trasporto (L/V o CIM)28 Trasporto ferroviario29 Contratto per sosta al terminal portuale30 Contratto per ‘’handling’’ portuale (THC)31 Richiesta di accesso al porto ed eventuale sosta in area portuale (salvo che non si proceda

per imbarco diretto)32 Autorizzazione all’accesso al porto e all’eventuale sosta in area portuale33 Entrata in porto34 Scaricazione del tank container dal veicolo ferroviario35 Posizionamento tank container nel porto36 Verifica etichette IMDG CODE37 Preparazione ‘’Piano di carico nave’’38 Preparazione sequenza di caricazione nave39 Preparazione ‘’polizza di carico’’40 Consegna al Raccomandatario Marittimo dell’IMO D.G.D. e relativa documentazione

aggiuntiva

TABELLA 10.4 - ESAME CASO 6 foglio 1 di 2

Page 172: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 10.4 - ESAME CASO 6 foglio 2 di 2

SEQ. DESCRIZIONE OPERAZIONI ELEMENTARI

41 Richiesta autorizzazione all’imbarco e trasporto42 Autorizzazione all’imbarco e trasporto43 Consegna autorizzazione all’imbarco e trasporto, al Comandante della nave ed in copia

al terminal44 Afflusso sottobordo veicolo stradale con tank container, secondo sequenza caricazione (1)45 Verifica dello stato del tank container, da parte del personale nave46 Verifica etichette IMDG CODE da parte del personale nave47 Caricazione merce secondo sequenza caricazione48 Stivaggio secondo autorizzazione Autorità Marittima49 Consegna ‘’Polizza di carico’’ a Comandante nave50 Rilascio ‘’polizza di carico imbarcato’’51 Compilazione ‘’manifesto speciale merci pericolose presenti a bordo’’ da parte del

Comandante nave e sua affissione all’albo di bordo52 Trasporto marittimo53 Consegna IMO D.G.D. e relativa documentazione aggiuntiva al Raccomandatario Marittimo54 Richiesta nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale55 Rilascio nullaosta allo sbarco ed all’eventuale sosta in area portuale56 Consegna nulla osta allo sbarco al Comandante della nave ed in copia al terminal57 Sbarco tank container58 Consegna ‘’polizza di carico’’ al destinatario59 Verifica tank container60 Classificazione merce non ADR61 Verifica veicolo stradale62 Caricazione tank container su veicolo stradale63 Consegna documenti trasporto stradale con documenti sicurezza64 Verifica etichetta non ADR (se prevista)65 Verifica che il conducente sia in possesso del patentino ADR equivalente se necessario66 Uscita dal terminal e dall’area portuale67 Trasporto stradale

(1) Se proveniente da stoccaggio portuale

Page 173: MERCI PERICOLOSE

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TABELLA 10.5 - ESAME CASO 6

163

Freight Leaders Club

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5

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(2)

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Foglio 1 di 6

Page 174: MERCI PERICOLOSE

12C

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5

164

Freight Leaders Club

APP

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TABELLA 10.5 - ESAME CASO 6 Foglio 2 di 6

Page 175: MERCI PERICOLOSE

165

Freight Leaders Club

32R

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TABELLA 10.5 - ESAME CASO 6 Foglio 3 di 6

Page 176: MERCI PERICOLOSE

166

Freight Leaders Club

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TABELLA 10.5 - ESAME CASO 6 Foglio 4 di 6

Page 177: MERCI PERICOLOSE

167

Freight Leaders Club

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A

TABELLA 10.5 - ESAME CASO 6 Foglio 5 di 6

Page 178: MERCI PERICOLOSE

168

Freight Leaders Club

NOTE ALLA TABELLA 10.5

Colonna 1 Numerooperazione

(A,B,C,D) Le lettere di fianco al numero indicano attivitàequivalenti es. Carico cisterna e carico tank container

Colonna 2 Descrizioneoperazione

TISF

W

X

Y

Z

Terminale intermodale strada ferrovia

Colonna 3 Normativaufficiale

Colonna 4 Responsabilità

Colonna 6 Azioni proposte

CNRIV

CN

RIV

1

2

3

4

5

6

7

*

AM

Codice della NavigazioneNorma per la verifica del carro

Codice della Navigazione

Norma per la verifica del carro

Produttore /caricatore /mittente/shipper

Vettore stradale (di norma sono 2)

Terminalisti (operatore intermodale)

Vettore ferroviario

Vettore marittimo

Raccomandatario marittimo

Spedizioniere

Da definire

Autorità Marittima

È necessario procedere ad un allineamento dellenormative in materia di classificazione, imballaggio edetichettatura delle merci pericolose indipendentementedalle modalità di trasporto.Per quanto attiene l’etichettatura sarebbe opportunauna raccomandazione U.N. al fine di rendere uniformila simbologia delle etichette anche per i paesi nonaderenti alle convenzioni ADR e RIDPer quanto riguarda le modalità di classificazione e diimballaggio è necessario operare a livello IMO(Organizzazione che emana l’IMDG Code) eCommissione Economica U.N. per l’Europa (organismoresponsabile dell’emanazione delle Norme ADR edADN) e il COTIF (Organismo responsabiledell’emanazione delle Norme RID) per giungere aduna armonizzazione delle Norme.

È necessario uniformare, salvo i casi di reale esigenzalocale, quanto disciplinato attualmente dalleCapitanerie di Porto con ordinanza di Polizia Portuale.Poichè l’esigenza è anche quella di uniformità a livelloeuropeo si ritiene opportuno attivarsi presso lacompetente Commissione UE per l’emanazione diapposita Direttiva che dia l’attuazione alla Circ. IMOMSC/675 del 30/10/1995 “Reccomandation on the safetransport of dangerous cargoes and related activities inport area”.

È necessario regolamentare, con intese fra leAssociazioni di categorie, la materia .Per quanto riguarda la sosta in area portuale (perimbarco o sbarco ) ferma restando la competenza dellaCapitaneria di Porto o Autorità Portuale per quantoriguarda la sicurezza portuale deve essereregolamentata con intese fra le associazioni dicategoria la parte commerciale di detta sosta.

Le attività di trasferimento navi - mezzi stradali -container - veicolo ferroviario non sonoadeguatamente regolamentate sia per le competenzesui controlli sia per la gestione dei documenti diaccompagnamento del trasporto.

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LE AREEDI INTERMODALITÀ(INFORMAZIONI,ASPETTI GESTIONALI)

INTRODUZIONE 11.1

Questo capitolo si propone di completare la panoramica delle problematiche colle-gate al trasporto intermodale terra-mare di merci pericolose secondo il principio, giàespresso, per cui migliori condizioni di sicurezza, intese in senso lato, si raggiungo-no con una visione completa di tutta la catena logistica.

Si ritiene pertanto opportuno dare ulteriori informazioni sulle aree di intermodalitàdove avvengono le operazioni di ricevimento, movimentazione, stoccaggio, carico,scarico delle merci per il cambio di modalità di trasporto tra strada, ferrovia e mare.Le aree di intermodalità sono di vario tipo come indicato al precedente punto10.4.4:

- interporti (strada-ferrovia)- terminali portuali/porti (terra-mare)- centri intermodali (strada-ferrovia)- centri di consolidamento (groupage)

In tutte le aree di intermodalità trova applicazione il D.L. 626/94 ‘’Attuazione delladirettiva 89/391/CEE’’.

AREE INTERMODALI STRADA-FERROVIA 11.2

ASPETTI GESTIONALI DELL’AREA DI INTERMODALITÀ 11.2.1STRADA-FERROVIA

All’interno della catena intermodale, viene individuata un’area di intermodalità nellaquale avvengono le operazioni di ricevimento, manutenzione, stoccaggio, carico,consegna dei mezzi “stradali”, destinati al trasferimento con ferrovia. Questa doppiaarea di attività è di transizione tra il trasporto via strada e quello ferroviario.

Le attività operative documentali nell’area di intermodalità non risultano regolamen-tate in ambito RID ed ADR; è di conseguenza opportuno dare indicazioni/suggeri-menti mirati a ridurre l’attuale carenza normativa.

Le principali sequenze individuate sono:

1) nell’area intermodale avviene la consegna del mezzo e relativo carico di mercepericolosa all’operatore intermodale; le schede di sicurezza obbligatorie per iltrasporto stradale accompagnano il carico

2) il mezzo e la relativa merce rimane in sosta per tempi più o meno lunghi in atte-sa di inoltro/carico su mezzo ferroviario

QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 11

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3) i mezzi meccanici dell’operatore intermodale o suo delegato prelevano la mercedella zona di stoccaggio ed effettuano la caricazione del veicolo stradale o con-tainer sul vagone ferroviario, provvedendo alle operazioni di fissaggio del mezzostradale/container su quello ferroviario

4) il mezzo ferroviario viene movimentato a cura dell’operatore intermodale odoperatore di manovra ferrovia per la composizione dei treni

5) al termine del percorso ferroviario, nell’intermodalità strada-ferrovia-mare ilmezzo ferroviario perviene in porto per lo scarico o per eventuale sosta, indi ilcarico viene imbarcato sulla nave.

11.2.2 DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ NELL’AREA DI INTERMODALITÀSTRADA-FERROVIA

L’attività nell’area di intermodalità deve essere disciplinata in modo da assicurare atutto il sistema le migliori condizioni di sicurezza.

1) L’operatore intermodale che riceve il mezzo stradale con merce pericolosa deveaccertare la regolarità del carico, del mezzo e la corrispondenza con l’indicazio-ne dei documenti di trasporto e delle schede di sicurezza.

2) I mezzi stradali con merci pericolose devono sostare in apposite aree attrezzatee ad accesso controllato.L’operatore intermodale deve essere in grado di riconoscere le merci pericolose,definire l’idonea collocazione nelle aree di stoccaggio, deve inoltre essere ingrado di fissare criteri per la rintracciabilità ed evitare stoccaggi/soste tra merciincompatibili.Deve disporre di piani di intervento per la gestione di situazioni di emergenza.

3) Il personale addetto alla caricazione mezzi con merci pericolose deve saperriconoscere le merci ed operare secondo procedure stabilite.

4) Il personale addetto alla manovra dei carri deve essere consapevole della naturadelle merci contenute nei mezzi ed operare secondo procedure prefissate.

5) Devono essere stabilite procedure per il controllo sui mezzi caricati, sulla corret-ta ed integra presenza di etichette, numeri di identificazione e numeri ONU,quando previsto.

Devono essere definite procedure per la consegna delle schede di sicurezza pre-viste dal marginale 10385 dell’ADR, al responsabile del convoglio.Nella aree intermodali è opportuna la presenza di etichette di pericolo di riserva,per integrare quelle eventualmente danneggiate o perse.

6) I mezzi con le merci pericolose devono essere controllati all’arrivo per verificarela corrispondenza con quanto stabilito nei documenti e nelle schede di sicurezza.

7) Devono essere previste procedure per la consegna delle schede di sicurezza daparte della struttura ferroviaria all’operatore intermodale.

8) Le operazioni di scarico dei mezzi stradali dai vagoni devono avvenire secondoprocedure. Il personale addetto alle operazioni di scarico e movimentazionedeve essere opportunamente addestrato.

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9) Lo stoccaggio delle merci deve avvenire in aree delimitate, dedicate ed apposita-mente attrezzate. L’accesso deve essere controllato.

10) La consegna dei mezzi al vettore stradale deve avvenire secondo procedurechiare che devono prevedere la consegna delle schede di sicurezza ed il con-trollo dei simboli e marcature di sicurezza.Il controllo del veicolo dovrà avvenire in contraddittorio con il vettore che dovràrilasciare apposita dichiarazione liberatoria.

AREE PORTUALI, INTERMODALITÀ TERRA-MARE 11.3

ASPETTI GESTIONALI DELLE AREE PORTUALI 11.3.1

La conoscenza, anche sommaria, delle numerose attività proprie di un porto, aiuta acapire l’insieme di disposizioni e vincoli che spesso vengono intesi più come fruttodi un processo burocratico che come l’esigenza di gestire un sistema organizzativo,amministrativo ed operativo estremamente complesso, articolato e differenziato.

Un’area portuale, nella prevalenza dei casi, è una zona di confine e come tale sog-getta alla sorveglianza dell’Autorità di Polizia e Doganale.Il traffico via mare è prevalentemente di tipo internazionale.Il traffico riguarda di norma passeggeri e merci.

Le navi esigono una serie di servizi, quali approvvigionamenti, bunkeraggi, manu-tenzioni, controlli, rifornimenti tecnici, pilotaggio, ormeggi, assistenza rimorchiatori,servizi per l’equipaggio e controllo sanitario, etc.

L’area portuale è, per ragioni storico-geografiche, un’area limitata, talvolta inade-guata alle attività di traffico.Il controllo dell’uso degli spazi diventa un’esigenza di tipo primario per ottimizzarel’uso ed accontentare il maggior numero di utenti.Alle numerose attività operative sono spesso affiancate altrettante od ancora piùnumerose attività amministrative che hanno lo scopo principale di tenere sotto con-trollo quanto avviene nell’area portuale.

Le principali attività svolte nelle aree portuali sono indicate di seguito:

1. l’ingresso e la presenza di carichi pericolosi nelle aree portuali ed ogni conse-guente attività di movimentazione devono essere controllati per assicurare lasicurezza generale dell’area, la containerizzazione delle merci, la sicurezza ditutte le persone nell’area portuale e nelle vicinanze nonché la protezione del-l’ambiente (vedasi anche quanto riportato al punto 9.4.5).

2. la sicurezza della vita umana in mare e la sicurezza di una nave, il suo carico edil suo equipaggio in un’area portuale sono direttamente collegati all’attenzioneposta nei riguardi delle merci pericolose durante lo scarico, il carico e la movi-mentazione.

3. un requisito essenziale per la sicurezza del trasporto e della movimentazione dicarichi pericolosi è la loro corretta identificazione, contenimento, imballaggio,sicurezza, marcatura, etichettatura, cartellonistica e documentazione.

Questo si applica sia alle operazioni che hanno luogo in area portuale, sia allezone limitrofe fuori dall’area portuale.

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4. nell’area portuale è essenziale che ogni cura sia posta a carico di chi èresponsabilie che ogni informazione importante sia trasmessa a coloro che sonocoinvolti nella catena di trasporto ed al consegnatario finale.Attenzione dovrà essere posta sulle possibili diverse esigenze per le differentimodalità di trasporto.

5. le aree per carichi pericolosi dovrebbero essere separate e con tutte le attrezza-ture necessarie ed idonee ad affrontare i rischi che possono generarsi dai carichipericolosi. Quando opportuno, queste attrezzature devono includere sistemi diventilazione separata, di drenaggio, pareti e coperture resistenti al fuoco.

6. la quantità ed il tipo di merce pericolosa, le aree dedicate possono variare daporto a porto e dipendono dai volumi e tipi di carichi ivi movimentati. In alcuniporti può bastare avere aree aperte dedicate che siano recintate o chiaramentesegnalate.Carichi più pericolosi o sensibili hanno necessità di essere tenuti in box permerci pericolose costruiti allo scopo.Nelle zone per sosta prolungata, nelle aree di magazzini per carichi generali,devono essere individuate le merci pericolose. Talune merci pericolose possonoesigere di essere tenute in aree coperte.Devono essere valutate le massime quantità di carichi posti nelle aree e la massi-ma altezza di stivaggio di tali carichi.

7. gli spazi dovranno essere idonei ad una adeguata segregazione delle merci peri-colose in accordo con le disposizioni emesse dall’Autorità.

8. dovrebbero essere previste aree speciali per interventi su merci pericolose dan-neggiate o mezzi contaminati da merci pericolose.

9. chi ha responsabilità delle attività operative in ambito portuale deve operare imodo consapevole, professionalmente corretto per la salute e la sicurezza delpersonale dipendente, che deve essere adeguatamente preparato ai compiti dasvolgere tramite la conoscenza dei rischi associati alla tipologia delle merci peri-colose movimentate.

10. devono essere assicurati i collegamenti ed informazioni con la nave per assicu-rare le migliori e più sicure condizioni per operare.

11. situazioni di pericolo devono essere tempestivamente segnalate alle Autorità peri provvedimenti ritenuti più opportuni.

12. devono essere ben conosciute le procedure e le strutture preposte alle situazionidi emergenza.

13. entrata, uscita e presenza di merci pericolose a bordo devono essere notificate intempo utile all’Autorità da chi interessato ai carichi e/o dalle navi.

14. ordinanze e regolamenti emessi dall’ Autorità Marittima disciplinano di norma leattività portuali che riguardano lo stoccaggio, la sosta e la movimentazione dellemerci pericolose.

15. rientrano nel ruolo e nelle competenze dell’Autorità Marittima, il controllo e laregolamentazione delle tematiche che riguardano le merci pericolose.

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DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PORTUALI 11.3.2

La regolamentazione delle attività sopra accennate è spesso difforme tra gli stessiporti nazionali e spesso molto diversa con i porti stranieri. Non esiste a tutt’oggi undenominatore comune nel regolamentare le attività portuali nei diversi Paesi.Peraltro le ‘’Regolamentazioni’’ non potranno non tener conto delle condizioni alcontorno che possono caratterizzare un porto, quali insediamenti abitativi, aree sen-sibili, infrastrutture, impianti produttivi.

La sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali è attualmente regolamentata dal D.L.626/94 come attuazione della direttiva CE 89/391.Altri aspetti sono disciplinati dal Codice della Navigazione, dal Regolamento di sicurez-za, con una visione sostanzialmente frammentaria del problema della movimentazionemerci pericolose nei porti, che sono a tutti gli effetti centri intermodali per eccellenza.

Alcuni maggiori porti nazionali hanno regolamentato l’attività relativa alle merci pericolo-se con ordinanze che hanno come riferimento la pubblicazione IMO ‘’Recomandationson the safe transport of dangerous cargoes and related activities in port areas’’.In altri porti l’attività si svolge in condizioni critiche, specialmente sotto il profilooperativo.

CENTRI DI CONSOLIDAMENTO 11.3.3

Nei centri di consolidamento si effettuano prevalentemente operazioni di containe-rizzazione. I container possono essere caricati con un solo tipo di prodotto o conmateriale in ‘’groupage’’ (reggruppamento di materiale diverso nello stesso contai-ner).Nei centri di consolidamento, che operano su merci pericolose, devono essere noteed applicate le normative di trasporto intermodale in modo particolarmente attento,avendo cura di avere non solo una buona conoscenza delle norme e dei relativiaspetti applicativi ma un’adeguata conoscenza sui principi di compatibilità tra pro-dotti, in particolare nelle operazioni di groupage.

Per le attività nei centri di consolidamento deve essere impiegato personale con spiccatapreparazione per far fronte alle numerose casistiche di spedizione merci pericolose.

CRITICITÀ 11.3.4

Il ricorso alle raccomandazioni sviluppate in ambito portuale nasce dalla mancanzadi norme italiane apposite.La causa è probabilmente da attribuire alla frammentarietà del sistema normativonazionale in questo campo, legato spesso ad un concerto decisionale in cui devonoesprimere pareri la Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Enti locali ed altre Autorità.Basti pensare che varie Autorità centrali non si sono per esempio ancora espresse su con-cetti base, quali la definizione di sosta operativa e sosta prolungata, che rappresentanoelementi progettuali importanti nella organizzazione delle attività con merci pericolose.

Sono poi da definire ruoli e responsabilità chiari a carico dei vari operatori e criteridi gestione operativa delle aree per la giacenza delle merci pericolose, con relativiservizi collaterali; tra questi ricordiamo interventi su imballi e contenitori danneggia-ti, aree di manutenzione, oltre che attività di controllo per situazioni non conformi.

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FORMAZIONEPROFESSIONALE

INTRODUZIONE 12.1

L’esame degli aspetti tecnici e normativi che concorrono al trasporto intermodaleterra-mare di merci pericolose evidenzia una situazione certamente complessa e cherichiede una conoscenza approfondita ed allargata delle diverse fasi della catenalogistica da parte degli addetti ai lavori che, a diverso titolo, concorrono al buonoesito di tutto il trasporto.Questo ultimo capitolo è riservato al tema di fondamentale importanza in questo set-tore: la formazione professionale.

SITUAZIONE ATTUALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 12.2

TRASPORTO STRADALE 12.2.1

È prevista la formazione professionale per conducenti di veicoli che trasportanomerci pericolose secondo le indicazioni del DM 571 del 30.12.92, in attuazionedella direttiva comunitaria 89/684 che prevede la partecipazione a corsi specializza-ti ed il superamento di un apposito esame per il conseguimento del patentino ADR.La direttiva 89/684 verrà sostituita dalla 94/55, che prevede un programma di forma-zione più specifico ed orientato alle diverse specializzazioni per il trasporto.

TRASPORTO FERROVIARIO 12.2.2

La normativa non prevede corsi di formazione per personale addetto al trasporto dimerci pericolose via ferrovia.

N.B. Sono stati effettuati dei corsi di formazione del personale FS in occasione dellaentrata in vigore del RMP (1.1.93), per l’aggiornamento 1.1.95 e relativa Istruzioneper l’applicazione del regolamento merci pericolose (IRMP) e per l’applicazionedell’Accordo di fiducia nei trasporti internazionali .

TRASPORTO MARITTIMO 12.2.3

Non è previsto uno specifico corso professionale per il personale addetto al trasportomerci pericolose in packaged form (colli, container o tank container) Tuttavia laconvenzione IMO STCW 78 come emendata nel 1995 ha stabilito un livello mini-mo di preparazione professionale di cui i marittimi debbono essere in possesso perattestare la loro capacità professionale.Il certificato è costituito da un modello normalizzato a livello internazionale.Il comandante ed il primo ufficiale di coperta in servizio di guardia per poter eserci-tare la loro professione debbono essere in possesso di un certificato il cui rilasciopresuppone la conoscenza della tematica merci pericolose in packaged form.Per imbarcare su navi passeggeri RO-RO abilitate al trasporto di merci pericolose inpackaged form il comandante , il direttore di macchine, il 1° ufficiale di coperta, dimacchina ed ogni marittimo addetto alle operazini di imbarco e sbarco devono aversuperato un training comprendente tra l’altro la problematica delle merci pericolose.

QUADERNINUMERO 7

CAPITOLO 12

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Tale convenzione, pur con tutte le deroghe previste, è entrata in vigore nel febbraio1997.

12.2.4 AREA INTERMODALITÀ

La formazione è prevista dal D.L. 626/94 secondo programmi da stabilire.

12.3 SITUAZIONE FUTURA

12.3.1 TRASPORTO STRADA-FERROVIA

Fatto salvo quanto già riportato al punto 12.2, è prevista, in attuazione della direttiva96/35 in vigore dal 1/1/2000, la presenza di una nuova figura professionale il‘’consulente per la sicurezza dello stoccaggio, movimentazione trasporto mercipericolose’’.Il consulente dovrà aver frequentato un corso di formazione e superato il relativoesame.Ogni tre anni dovrà frequentare un corso di aggiornamento.

12.3.2 TRASPORTO MARITTIMO

È prevista l’applicazione della convenzione STCW 78 come emendata nel 1995; eper i paesi della CE l’entrata in vigore della direttiva della CE 94/58 del 22/11/94 (esuoi aggiornamenti) concernente i requisiti minimi di formazione della gente dimare.

12.3.3 AREE DI INTERMODALITÀ

Deve essere attuato quanto previsto al punto 12.3.1 e dal D.L. 626/94.

12.4 PROPOSTE

12.4.1 TRASPORTO STRADALE

Le attuali regolamentazioni per la formazione professionale dei conducenti possonoessere considerate adeguate.

12.4.2 TRASPORTO FERROVIARIO

È auspicabile prevedere anche a livello di norma la formazione professionale delpersonale operante con merci pericolose, in particolare per il personale addetto allemanovre di composizione/scomposizione dei treni.

12.4.3 AREE INTERMODALITÀ

La formazione prevista dal D.L. 626/94 dovrebbe essere orientata ai:

1) capi piazzale2) operatori addetti al carico ed allo scarico dei carri e movimentazione delle merci3) operatori addetti all’emissione/ricevimento documenti

con programmi differenziati tra attività nelle aree intermodali strada-ferrovia e porti.I contenuti della formazione devono essere orientati in modo da fornire:

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F r e i g h t L e a d e r s C l u b

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1. Consapevolezza generale, formazione di familiarizzazione

Ogni persona deve ricevere una formazione sulla sicurezza del trasporto e sullamovimentazione delle merci pericolose commisurata ai suoi compiti. La forma-zione deve essere progettata per fornire familiarità con i pericoli generali dellemerci pericolose e conoscenze circa le disposizioni di ordine legislativo. Tale for-mazione dovrebbe comprendere una descrizione delle classi di merci pericolose,le marcature, l’etichettatura e la pannellatura, l’imballaggio, la segregazione ed irequisiti di compatibilità; una descrizione dello scopo e dei contenuti dei docu-menti di trasporto ed una descrizione dei documenti disponibili per la gestionedelle emergenze.

2. Formazione per funzioni specifiche

Ogni persona deve ricevere una particolare formazione riguardante specifichedisposizioni per il trasporto e la movimentazione di merci pericolose che sianoapplicabili alla funzione che esercita.

3. Formazione sulla sicurezza

Ogni persona deve ricevere una formazione commisurata ai rischi in caso di unevento con rilascio di merci pericolose ed alle funzioni che svolge su:

1. i pericoli di ordine generale delle varie classi di merci pericolose, come preveni-re l’esposizione ai pericoli, incluso, se opportuno, l’uso di indumenti protettivi edequipaggiamento,

2. i metodi e le procedure per evitare incidenti come l’uso appropriato di attrezza-ture di movimentazione imballi o metodi adeguati di stivaggio e segregazione dimerci pericolose,

3. le procedure immediate da seguire in caso di un rilascio imprevisto di merci peri-colose, inclusa ogni procedura di risposta all’emergenza per cui la persona èresponsabile e procedure di protezione personale.

Tale formazione deve essere fornita o verificata per sviluppo professionale di unaposizione coinvolta nel trasporto o movimentazione di merci pericolose e deve esse-re periodicamente aggiornata con nuova formazione.

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ACRONIMIADR Accord europeen relatif au trasport international des marchadises

Dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasportointernazionale delle merci pericolose per strada)

BIMCO Baltic and International Maritime CouncilB/L Bill of LadingBreak Bulk Cargo Merce caricata a bordo nella stiva della nave non in containerCEFIC Conseil Europeen des de l’Industrie Chemique; (Chemical

Industry Council); (Consiglio europeo delle industrie chimiche)CIM Contrat de trasport internazional des marchandises (Contratto di

trasporto Internazionale delle Merci)CMR Convention relative au contract de transport international des

Marchandises par Route COTIF Convention relative aux Transport Internazionaux Ferroviaires

(Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali)CSC Container Safety ConventionCTO Combined Transport operatorDOT Department of TransportECE Economic Commission for EuropeEDI Electronic Data InterchangeEC European CommunityIAEA International Atomic Energy Agency (Agenzia Internazionale per

l’energia atomica)IATA International Air Transport Organization (Organizzazione inter-

nazionale per il trasporto aereo)ICAO International Civil Aviation Organization (Organizzazione inter-

nazionale per il trasporto aereo civile)IMO International Maritime Organization (Organizzazione Marittima

Internazionale)IMDG Code International Maritime Dangerous Goods CodeLO/LO Lift -On /Lift-Off (Nave porta container in cui e da cui i container

sono caricati e scaricati a mezzo gru)MMO Multi Modal TrasportOECD Organization for Economic Cooperation and Devolopment

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico)RO/RO Roll On-Roll Off (Nave traghetto in cui le merci ed i container

vengono caricate a mezzo di rampa di accesso)RID Reglement International concernant le transport des marchandis

Dangereus par chemin de fer (regolamento internazionale con-cernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia)

RMP Regolamento per il trasporto ferroviario di merce pericolosaTEU Twenty-foot Equivalen Unit ( es 1 x 40 ft = 2TEU)TIR Transport International RoutierUN United Nation

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GLOSSARIODefinizione di alcuni termini impiegati nel testo:LD50 (dose letale mediana) è la dose singola di una sostanza ingerita o assorbitaattraverso la pelle, che provoca la morte nel tempo di osservazione considerato del50% degli animali testati. Il valore di LD50 viene espresso in termini di peso dellasostanza saggiata per unità di peso dell’animale sottoposto all’esperimento (mg/kg).LC50 (concentrazione letale mediana) è la concentrazione di una sostanza,assorbitaper inalazione, che provoca la morte nel tempo di osservazione del 50% degli ani-mali esposti.Il valore di LC50 viene espresso in termini di peso della sostanza in esame per volu-me standard di aria (mg/l).Il livello senza effetti tossici è la dose o il livello di esposizione massimo usato, chenon produce effetti avversi individuabili.La dose massima tollerata (D.M.T.) è il livello massimo di dose che provoca segni ditossicità senza avere maggiori effetti sulla sopravvivenza, in relazione al saggio incui viene usata.L’irritazione cutanea è la produzione di cambiamenti infiammatori reversibili aseguito di applicazione sulla cute della sostanza in esame.L’irritazione oculare è la produzione di cambiamenti reversibili nell’occhio a seguitodell’applicazione della sostanza in esame sulla superficie anteriore dell’occhio.La sensibilizzazione cutanea (dermatite allergica da contatto) è una reazione cuta-nea ad una sostanza mediata da fattori immunologici.L’intervallo d’infiammabilità è il campo compreso fra il limite minimo e il limitemassimo di concentrazione in aria dei vapori di gas o di liquido combustibile in cui,al raggiungimento della temperatura di accensione, possono formare miscela infiam-mabile.

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INDICE TABELLE

PAG.8 1.1 MAGGIORI ORGANISMI INTERNAZIONALI COINVOLTI

NELLA DEFINIZIONE DI NORMATIVE RIGUARDANTIIL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

9 1.2 STATI FIRMATARI DELLE CONVENZIONI MARPOL E SOLAS10 1.3 NAZIONI ADERENTI ALLE CONVENZIONI RID E ADR16 2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE22 2.2 CORRELAZIONI NELLE CLASSIFICAZIONI PER LA CLASSE 335 2.3 CLASSIFICAZIONI DELLA TOSSICITÀ SECONDO LA DIRETTIVA

92/32/CEE37 2.4 CATEGORIE DI TOSSICITÀ ADOTTATE PER IL TRASPORTO

DELLE MERCI PERICOLOSE38 2.5 COMPARAZIONE GRAFICA DEI VALORI DI TOSSICITÀ TRA LA

NORMA CEE E LA NORMA DEL TRASPORTO45 2.6 ORDINE DI PRIORITÀ DEL LIBRO ONU48 2.7 ORDINE DI PRIORITÀ DEL CODICE IMDG56 3.1 CODICI DEGLI IMBALLAGGI68 4.1 CODIFICA DEL TIPO DI CONTENITORE INTERMEDIO68 4.2 CODIFICA DEL TIPO DI MATERIALE IMPIEGATO69 4.3 CODIFICA DEI CONTENITORI INTERMEDI74 4.4 ELENCO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE DEI DIVERSI TIPI

DI CONTENITORI INTERMEDI75 4.5 ELENCO DEI CONTROLLI PERIODICI PREVISTI PER I CONTE-

NITORI INTERMEDI79 5.1 ELENCO TANK CONTAINER PER TRASPORTO MATERIE LIQUI-

DE E PULVERULENTE ESTRATTO DAL CODICE IMDG83 5.2 ELENCO TANK CONTAINER PER TRASPORTO MATERIE GAS-

SOSE NON LIQUEFATTE ESTRATTO DAL CODICE IMDG 86 5.3 ELENCO TANK CONTAINER PER TRASPORTO GAS FORTE-

MENTE REFRIGERATI ESTRATTO DAL CODICE IMDG93 5.4 COMPARAZIONE DEGLI INTERVALLI DI TEMPO DELLE PROVE

PERIODICHE98 6.1 PANNELLO DI SEGNALAZIONE NUMERATO98 6.2 ELENCO DEI NUMERI DI PERICOLO (KEMLER)

101 6.3 ETICHETTE SUPPLEMENTARI 102 6.3.1 ETICHETTE DI PERICOLO ADR/RID - SPIEGAZIONE DEI

SIMBOLI105 6.3.2 ETICHETTE PREVISTE DALL’ACCORDO ADR - RID - RMP106 6.4 ETICHETTE AGGIUNTIVE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO109 6.5 ETICHETTE PREVISTE DAL CODICE IMDG112 6.6 SIMBOLOGIA CEE PER LA SEGNALAZIONE DEI PERICOLI113 6.7 INDICAZIONE DI PERICOLO IN VIGORE NEGLI USA120 7.1 PLACCA DI APPROVAZIONE CSC121 7.2 I CONTAINER - ELEMENTI IDENTIFICATIVI

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126 8.1 TABELLA RIEPILOGATIVA APPLICAZIONE NORME127 8.2 SCHEDA CLASSIFICAZIONE PER TRASPORTO INTERMODALE

(TERRA-MARE) DI MERCI PERICOLOSE 139 9.1 DICHIARAZIONE IMO PER MERCI PERICOLOSE140 9.2 ESEMPIO DI DICHIARAZIONE IMO PER MERCI PERICOLOSE141 9.3 DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE REDATTA139 IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE 3103118 DEL MINISTERO

MARINA MERCANTILE142 9.4 SCHEDA DI SICUREZZA143 9.5 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ALL’ISTANZA DI IMBARCO/SBARCO155 10.1 ESAME DEI CASI 1 E 2157 10.2 ESAME DEI CASI 3 E 4159 10.3 ESAME DEL CASO 5161 10.4 ESAME DEL CASO 6163 10.5 ESAME DEL CASO 6 - APPLICABILITÀ DELLE NORME

DI SICUREZZA , RESPONSABILITÀ ED AZIONI169 10.6 ESEMPIO DI SCHEDA DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO

DI MERCE PERICOLOSA ELABORATA DAL CEFIC

INDICE TABELLE

PAG.

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