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Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 1 EDUCAZIONE STRADALE La possibilità di muoversi, di spostare persone e cose da un luogo all’altro costituisce una delle attività più diffuse e di maggiore rilievo in una società moderna come la nostra. Per farlo si utilizzano spazi pubblici e mezzi di trasporto che agevolano i trasferimenti consentendo lo svolgimento delle molteplici attività della vita quotidiana. Muoversi è dunque un’esigenza fondamentale per tutti che lo Stato ha il compito di garantire e disciplinare perché essa possa svolgersi in maniera ordinata e soprattutto sicura, come testimonia l’art. 1 del Codice della strada: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”. La circolazione stradale, infatti, comporta notevoli rischi per l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, e per questo essa può ben definirsi “attività pericolosa”. Il Codice della strada (così denominato con l’emanazione del d.lgs n. 285 del 1992) è il testo normativo che disciplina in maniera organica la circolazione stradale. Il Codice della strada è composto da 240 articoli suddivisi in 7 titoli concernenti rispettivamente: le disposizioni generali; la costruzione e tutela delle strade; i veicoli; la guida dei veicoli e la conduzione degli animali; le norme di comportamento; gli illeciti amministrativi e penali e le relative sanzioni; le disposizioni finali e transitorie. Al Codice della strada fa da completamento il relativo Regolamento di attuazione, che contiene una serie di importanti norme complementari che specificano e chiariscono il contenuto e l’applicazione delle disposizioni del Codice. Si tratta di un corpo normativo più volte integrato ed aggiornato che non esaurisce in sé l’intera disciplina della circolazione stradale, la quale trova regolamentazione anche nella Costituzione (art. 16), nonché nel Codice civile e nel Codice penale, per quanto concerne gli aspetti di responsabilità per i danni e per i reati da essa derivanti. Le norme sulla circolazione stradale sono rivolte a tutti coloro (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli a motore o trazione animale) che usufruiscono delle strade pubbliche. È da rammentare, inoltre, che l’Italia, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’UE, è tenuta ad uniformare la propria legislazione alle norme comunitarie in materia di sicurezza stradale, patenti e tutela dell’ambiente. Conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale è il primo dovere di ogni utente della strada, ma la sola esistenza di un “codice” e di sanzioni anche molto severe non assicurano l’incolumità: è infatti il senso di responsabilità di ciascuno l’elemento fondamentale per la salvaguardia di tutti. Il comportamento stradale, quindi, non basta che sia conforme alle regole della circolazione, ma deve tendere alla prudenza ed al rispetto degli altri, anche “oltre” la stretta osservanza delle regole: è per questo che esistono ordinamenti, come quello francese, in cui sono sanzionate non solo le violazioni delle norme stradali ma anche quei comportamenti che manifestano la cosiddetta “arroganza stradale”. Con questa efficace espressione ci si riferisce a tutte quelle condotte che, pur rispettando formalmente le norme, sono fonte di disturbo e di pericolo per gli utenti della strada, come

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EDUCAZIONE STRADALE La possibilità di muoversi, di spostare persone e cose da un luogo all’altro costituisce una delle attività più diffuse e di maggiore rilievo in una società moderna come la nostra. Per farlo si utilizzano spazi pubblici e mezzi di trasporto che agevolano i trasferimenti consentendo lo svolgimento delle molteplici attività della vita quotidiana. Muoversi è dunque un’esigenza fondamentale per tutti che lo Stato ha il compito di garantire e disciplinare perché essa possa svolgersi in maniera ordinata e soprattutto sicura, come testimonia l’art. 1 del Codice della strada: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”. La circolazione stradale, infatti, comporta notevoli rischi per l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, e per questo essa può ben definirsi “attività pericolosa”. Il Codice della strada (così denominato con l’emanazione del d.lgs n. 285 del 1992) è il testo normativo che disciplina in maniera organica la circolazione stradale. Il Codice della strada è composto da 240 articoli suddivisi in 7 titoli concernenti rispettivamente: le disposizioni generali; la costruzione e tutela delle strade; i veicoli; la guida dei veicoli e la conduzione degli animali; le norme di comportamento; gli illeciti amministrativi e penali e le relative sanzioni; le disposizioni finali e transitorie. Al Codice della strada fa da completamento il relativo Regolamento di attuazione, che contiene una serie di importanti norme complementari che specificano e chiariscono il contenuto e l’applicazione delle disposizioni del Codice. Si tratta di un corpo normativo più volte integrato ed aggiornato che non esaurisce in sé l’intera disciplina della circolazione stradale, la quale trova regolamentazione anche nella Costituzione (art. 16), nonché nel Codice civile e nel Codice penale, per quanto concerne gli aspetti di responsabilità per i danni e per i reati da essa derivanti. Le norme sulla circolazione stradale sono rivolte a tutti coloro (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli a motore o trazione animale) che usufruiscono delle strade pubbliche. È da rammentare, inoltre, che l’Italia, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’UE, è tenuta ad uniformare la propria legislazione alle norme comunitarie in materia di sicurezza stradale, patenti e tutela dell’ambiente. Conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale è il primo dovere di ogni utente della strada, ma la sola esistenza di un “codice” e di sanzioni anche molto severe non assicurano l’incolumità: è infatti il senso di responsabilità di ciascuno l’elemento fondamentale per la salvaguardia di tutti. Il comportamento stradale, quindi, non basta che sia conforme alle regole della circolazione, ma deve tendere alla prudenza ed al rispetto degli altri, anche “oltre” la stretta osservanza delle regole: è per questo che esistono ordinamenti, come quello francese, in cui sono sanzionate non solo le violazioni delle norme stradali ma anche quei comportamenti che manifestano la cosiddetta “arroganza stradale”. Con questa efficace espressione ci si riferisce a tutte quelle condotte che, pur rispettando formalmente le norme, sono fonte di disturbo e di pericolo per gli utenti della strada, come

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prendersi di forza una precedenza, frenare solo all’ultimo momento per far passare un pedone sulle strisce, sorpassare sfiorando il veicolo superato ecc. Tutti esempi che fanno intendere come il grado di civiltà di un Paese e dei suoi cittadini si misuri anche attraverso il modo di comportarsi quando si è alla guida o comunque quando si usa quello spazio comune che è la strada. Nelle sezioni che seguono trattiamo alcune delle principali regole della circolazione stradale, ricordando però che esse sono esposte a puro titolo esemplificativo e che non possono in alcun modo prescindere dallo studio e dalla conoscenza del testo ufficiale del Codice della strada e della normativa complementare. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE Si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: a) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; e) strade urbane di quartiere; f) strade locali f-bis) itinerari ciclopedonali. Le strade così classificate devono avere le seguenti caratteristiche minime: a) autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. b) strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. c) strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

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d) strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. e) strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. f) strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. f-bis) itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. Le strade sono poi completate da diversi tipi di aree di varia funzione, in particolare vi sono: area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi; banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine; centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

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b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. LA SEGNALETICA STRADALE La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 1. segnali verticali; 2. segnali orizzontali; 3. segnali luminosi; 4. segnali ed attrezzature complementari. 1. Segnali verticali I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; d) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti. I segnali di indicazione a loro volta si suddividono in: a) segnali di preavviso; b) segnali di direzione; c) segnali di conferma; d) segnali di identificazione strade; e) segnali di itinerario; f) segnali di località e centro abitato; g) segnali di nome strada; h) segnali turistici e di territorio; i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali che indicano installazioni o servizi. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 2. Segnali orizzontali I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. I segnali orizzontali si dividono in: a) strisce longitudinali; b) strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce direzionali; e) iscrizioni e simboli;

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f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti dal regolamento. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua. 3. Segnali luminosi I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di indicazione; c) lanterne semaforiche veicolari normali; d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; f) lanterne semaforiche pedonali; g) lanterne semaforiche per velocipedi; h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; l) lanterne semaforiche speciali; m) segnali luminosi particolari. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore: a) rosso, con significato di arresto; b) giallo, con significato di preavviso di arresto; c) verde, con significato di via libera. 4. Segnali complementari I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti critici; c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

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b) ai Comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al Comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del Comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del Comune. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Segnalazioni degli agenti del traffico Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: a) braccio alzato verticalmente significa «attenzione, arresto» per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa; b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: «arresto» per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro «via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia. Violazione della segnaletica stradale L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 del Codice della strada e delle relative norme del regolamento. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00. I VEICOLI Si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. Classificazione dei veicoli Il Codice della strada classifica i veicoli come segue: a) veicoli a braccia;

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b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. Caratteristiche dei veicoli a) Veicoli a braccia: sono quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. b) Veicoli a trazione animale: sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

c) Velocipedi: sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: di un dispositivo per la frenatura. Devono poi essere equipaggiati di un campanello per le segnalazioni acustiche e, per le segnalazioni visive, di luci bianche o gialle anteriormente e di luci rosse e di catadiottri rossi posteriormente. Inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. d) Slitte: i veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte; la circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. e) Ciclomotori: sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

f) Motoveicoli: sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore

a due compreso il conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di

contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

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d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di

determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h.

g) Autoveicoli: sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;.i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione

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mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unadi una somma da €78,00 a €311,00. La misura della sanzione è da €1.088,00 a €10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni vietate. Identificazione Al fine di consentirne l’identificazione (ad esempio per riconoscere un veicolo rubato) la legge impone per i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi: a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito,.se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.455,00 a €9.825,00. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Per rendere identificabili da chiunque i veicoli che circolano sulle strade pubbliche, la legge impone l’applicazione anche delle targhe di immatricolazione. In particolare: gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa

contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di

immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono

essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

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La carta di circolazione Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il D.T.T. L'ufficio del D.T.T. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 1. un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del

veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

2. una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.

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NORME DI COMPORTAMENTO Principio informatore della circolazione Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Velocità È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Il conducente non deve gareggiare in velocità. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. Limiti di velocità Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni

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atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati dal Codice, in determinate strade e tratti di strada quando ciò appaia opportuno per garantire la sicurezza. Limiti di velocità per i veicoli Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montate su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. Sanzioni per il superamento dei limiti di velocità Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370,00 a € 1.485,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €2.000,00. Dalla violazione

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consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI . Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione dei limiti di velocità, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del limite massimo di velocità di oltre 60 km/h, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Posizione dei veicoli sulla carreggiata I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Precedenza I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione. Sorpasso Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

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c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso; d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Distanza di sicurezza tra veicoli Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

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I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata; b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza; c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

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e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. È vietato ai conducenti di motocicli e ciclomotori a due ruote di trainare o farsi trainare da altri veicoli. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

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Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €779,00 a €3.119,00. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. 8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza; b i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122,

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comma 2; e le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12; f le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza; g i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. 9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €299,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €37,00 a €150,00. 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €779,00 a €3.119,00. 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali: a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico; b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg; c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole e macchine operatrici; e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

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f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione; g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. Possesso dei documenti di circolazione e di guida Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. Guida sotto l'influenza dell'alcool È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

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Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Accertamenti sul tasso alcolemico Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza Per completezza si trascrive il contenuto dell’art. 6, commi 2-5, e dell’art.6-bis D.L. 03/08/2007 n.117, convertito con modificazioni con legge 2.10.2007, n.160: Art.6 1. omissis 2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

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3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico. Comportamento in caso di incidente L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

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Chiunque non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €272,00 a €1.088,00. Chiunque in caso di incidente con danno alle persone non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Comportamento dei pedoni I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli

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attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative

alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di

segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi

siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di € 23,00 ed il limite massimo generale di € 9.825,00. Tale limite

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massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal Codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. Pagamento in misura ridotta Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé. Ricorso al prefetto Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Ricorso al giudice di pace Alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. LE PATENTI Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis dell’art. 116 del Codice della strada. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.

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I corsi per il “patentino” Gli aspiranti al conseguimento del certificato possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, stabilisce, con proprio decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. Le patenti di guida La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

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Guida senza patente Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da €2.257,00 a €9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per tali violazioni è competente il tribunale in composizione monocratica. Il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di Pace). Le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 CDS relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento I conducenti che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00; in aggiunta è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Limitazioni alla guida per i neopatentati

E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali 2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t.

Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 1° gennaio 2010.

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Il rinnovo della patente

La patente B va rinnovata ogni 10 anni; al raggiungimento dei 50 anni di età, ogni 5 anni; dopo i 70 anni, ogni 3. In ogni caso, la validità della patente è chiaramente indicata sulla patente stessa, dove è scritta la data di scadenza.

Il rinnovo - o revisione - ha lo scopo di stabilire la persistenza dei requisiti psicofisici necessari a potere guidare. Consiste dunque in una visita medica da effettuarsi presso una delle seguenti autorità sanitarie: la ASL; un medico militare; un medico del Ministero della Sanità; un medico della Polizia; un ispettore medico del ministero del Lavoro.

Prima di tutto, occorre fare un versamento di 5,19 euro sul c/c 9001 intestato alla Direzione generale della Motorizzazione Civile. Dopo di che, si prenota la visita presso una delle autorità sanitarie accreditate. Il giorno della visita, ci si dovrà presentare con una marca da bollo da 10,33 euro e il proprio codice fiscale. Il certificato medico che verrà rilasciato al momento della visita è valido fintanto che non arriverà, direttamente dagli Uffici Centrali di Roma, il bollino da apporre sulla propria patente.

In media occorre attendere circa un mese, durante il quale si può comunque continuare a guidare portando, insieme alla patente, il certificato medico (anche se non si può guidare all'estero).

Le autoscuole e le agenzie di pratiche auto permettono di effettuare la pratica del rinnovo nelle proprie sedi, ad un costo di poco superiore a quello sostenuto con il "fai da te".

Modificare la patente Cambio di residenza Per il cambio di residenza è sufficiente recarsi in Comune e comunicare il nuovo indirizzo; negli uffici comunali si compila un modulo che viene inviato - a cura del Comune - alla Motorizzazione Civile. La Motorizzazione prenderà nota del cambiamento e provvederà a spedire direttamente al nuovo indirizzo il tagliando adesivo da applicare alla patente. Annullare la dicitura "obbligo di guida con lenti" Con le moderne operazioni laser, è possibile riacquistare i 10 decimi di vista e dunque non essere più obbligati a portare gli occhiali mentre si guida. Per togliere tale dicitura sulla patente, occorre richiedere il rinnovo della patente.

Smarrimento, sottrazione o distruzione della patente

In questi casi ecco come procedere:

1) fare la denuncia presso gli organi di Polizia. Presentarsi con documento di identità valido e due fotografie formato tessera a fondo bianco. Viene rilasciato un permesso provvisorio di guida;

2) il duplicato della patente arriverà direttamente al proprio domicilio, via posta. Se, passati 45 giorni dalla data del documento provvisorio, il duplicato ancora non è stato

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consegnato, occorre telefonare al numero verde 800/232323 per avere informazioni sulla pratica in atto.

La patente europea

La patente europea formato "carta di credito" è disponibile solamente per i neopatentati.

I titolari di una patente "normale" possono farsela sostituire con quella di nuovo formato solo in questi casi:

facendo denuncia di smarrimento; dichiarando che la patente vecchia è deteriorata e inoltrando la richiesta alla

Motorizzazione (costo 100 euro circa).

Attenzione però: nel primo caso, inoltrando una denuncia di "smarrimento" presso le Autorità Pubbliche, non è legittimo dire il falso; nel secondo caso, la Motorizzazione valuta lo stato di deterioramento secondo parametri piuttosto precisi. Meglio, dunque, chiedere consulenza a un'autoscuola o ad un ufficio di pratiche auto.

La patente a punti All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Possono essere decurtati un massimo di quindici punti qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni La decurtazione dei punti non avviene nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. La mancata identificazione del conducente Nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La Legge 184/22.09.2005 art. 1, comma 2, ha però stabilito che il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo (cosa che accade qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione) e' riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Nuova attribuzione dei punti Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

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La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti, a condizione però che il punteggio non sia esaurito. Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Decurtazione doppia per i neo-patentati Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti decurtati per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

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SAPERNE DI PIÙ SULLA PATENTE DI GUIDA: DOMANDE E RISPOSTE

1. Quali veicoli posso guidare con la patente B?

2. Per guidare una moto quale patente devo possedere?

3. A quale età posso prendere la patente B?

4. A quale età posso prendere la patente A?

5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B?

6. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero?

7. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B?

8. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B?

9. Come si svolge l’esame per la patente B?

10. Come si svolge l’esame per la patente A?

11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato?

12. Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e autobus e quali i limiti di età previsti?

13. Come posso conseguire la patente C e D?

14. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C?

15. È possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica on line per le varie pratiche?

16. Dove posso fare la visita medica per il rilascio del certificato richiesto per la patente di guida?

17. Come presentare una richiesta alla motorizzazione se non posso andare personalmente?

18. Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta?

19. Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita medica di rinnovo patente in Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità inferiore alle mie aspettative?

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1. Quali veicoli posso guidare con la patente B? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente; • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg; • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto; • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw; • tricicli e quadricicli.

In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).

2. Per guidare una moto quale patente devo possedere? E’ necessario avere la patente A. Con la patente B, invece, si possono condurre solo moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.

3. A quale età posso prendere la patente B? Si può prendere la patente B dopo aver compiuto 18 anni.

4. A quale età posso prendere la patente A? A 16 anni è possibile prendere la patente cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw. A 18 è possibile prendere la patente cosiddetta “A ad accesso graduale”, che abilita alla guida di moto di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16. Per poter condurre moto di qualsiasi cilindrata e potenza è necessario avere 20 anni ed aver conseguito da due anni la patente “A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21 anni.

5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B? Per prendere la patente occorre presentare domanda ad un ufficio della motorizzazione e quindi sostenere un esame di teoria ed uno di pratica di guida. Nel dettaglio la procedura prevede: • pagamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti; • pagamento di € 15,00 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti; • visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada. Deve inoltre essere presentata una domanda ad un ufficio della motorizzazione utilizzando l’apposito modulo, il “TT2112”, in distribuzione presso gli uffici.

Al modulo compilato occorre allegare: • le attestazioni dei due pagamenti effettuati; • il certificato della visita medica, in bollo e con data non anteriore a 6 mesi; • 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata l’attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.

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Documentazione aggiuntiva è prevista per le domande presentate da minorenni per la patente di categoria A1. In questo caso è necessario esibire un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore, ad esempio il genitore, relativa alla residenza del candidato.

A chi ha fatto domanda e, in base alla visita medica, risulta in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida, chiamata “foglio rosa”. L’autorizzazione è valida 6 mesi e consente di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente. Occorre quindi prenotare l’esame presso l’ufficio della motorizzazione dove è stata fatta la domanda.

6. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero? I cittadini extracomunitari, al momento della domanda, devono portare in visione il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento. Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida. Per i cittadini comunitari residenti in Italia è sufficiente l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di residenza.

7. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B? L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova pratica di guida. Può essere sostenuto non prima di un mese dalla data di presentazione della domanda ed entro i 6 mesi di validità del "foglio rosa": in questo periodo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di categoria B. Se non si supera la prova pratica e il "foglio rosa" è scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico, se ancora valido, che potranno essere riutilizzati per successive richieste. Se si supera la prova pratica la patente viene rilasciata immediatamente.

8. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B ? Per la patente B è possibile esercitarsi alla guida purché a fianco del guidatore si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o con patente valida per la categoria superiore. Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non deve avere età superiore a 60 anni. Sugli autoveicoli per le esercitazioni, nella parte anteriore e posteriore, deve essere esposto un contrassegno con la lettera “P”, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Per la patente A le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati.

9. Come si svolge l’esame per la patente B? L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al

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massimo 4 errori. La prova pratica deve essere sostenuta con un veicolo dotato di doppi comandi.

10. Come si svolge l’esame per la patente A? L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori. La prova pratica prevede diverse modalità a seconda del tipo di patente e dell’età: Tra i 16 ed i 18 anni deve essere usata una moto di cilindrata fino a 125 cc e 11 Kw di potenza (patente categoria A1). Per chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni non compiuti è necessario utilizzare una moto di potenza uguale o inferiore a 25 Kw, non inferiore a 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h (patente A “ad accesso graduale”) I candidati di età superiore ai 21 anni possono sostenere la prova oltre che su una moto con le caratteristiche previste per la patente A “ad accesso graduale”, anche su una moto di potenza uguale o superiore a 35 Kw (patente A “ad accesso diretto”). Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone l'abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.

L'esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell'arco della stessa giornata La prima è una prova di abilità da effettuarsi in area chiusa e prevede:

• Slalom 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile.

• Otto 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

• Passaggio in corridoio stretto Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.

• Frenatura Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in seconda marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

La seconda prova viene effettuata su strada e per questa prova il candidato deve mettere a disposizione dell'esaminatore un'auto con conducente per consentirgli di seguirlo.

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11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato? Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni dal conseguimento non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw per tonnellata. Questa limitazione si applicherà a chi conseguirà la patente dal 1° gennaio 2010. La data del 1° gennaio 2010 è stata fissata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art.24, comma 1), che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, effettuata sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008. Si tratta dell'ulteriore proroga di un termine, inizialmente previsto al 1° febbraio 2008, poi spostato al 1° luglio 2008 (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - articolo 22, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e successivamente al 1° gennaio 2009 (decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 - articolo 4, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.

Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.

12. Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e autobus e quali i limiti di età previsti? La patente D permette di condurre autoveicoli per il trasporto di persone (autobus) con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto. Questo tipo di autoveicolo può anche avere agganciato un rimorchio leggero. Per sostenere l’esame per la patente D occorre essere già in possesso della patente B ed aver compiuto 21 anni.

In più con la patente DE è possibile guidare autoarticolati e autosnodati per il trasporto di persone composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg. La patente DE può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso della patente D che sostengono la prova di guida su un autobus con rimorchio. Inoltre chi ha la patente CE e sostiene l’esame per la patente D ottiene anche la patente DE.

Chi ha superato i 60 anni non può più guidare gli autoveicoli previsti dalla patente D e DE. Questo limite di età può essere elevato di anno in anno, fino a 65 anni, a seguito di una visita specialistica presso una commissione medica locale.

Con la patente C è possibile guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la patente D di massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg Per sostenere l’esame per la patente C occorre essere già in possesso della patente B. La patente C viene rilasciata a:

• 18 anni per guidare mezzi fino a 7500 Kg;

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• 21 anni o 18 se in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per condurre mezzi di peso superiore a 7500 Kg. In più con la patente CE, che può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso di patente C, è possibile guidare autotreni ed autoarticolati composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria C e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg. Chi ha superato i 65 anni non può più guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate.

13. Come posso conseguire la patente C e D? Per conseguire la patente C e D la procedura è identica a quella prevista per le altre categorie di patente (link faq), tranne che per la visita medica nella quale viene effettuata la verifica dei tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi. Inoltre è necessario possedere la patente B non scaduta di validità da allegare in fotocopia fronte-retro in occasione della presentazione della domanda e da esibire quando si sostiene l’esame.

14. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C ? Dal 1° ottobre 2004, a seguito del recepimento di una nuova direttiva comunitaria, chi consegue la patente D non ottiene automaticamente anche la patente C. Invece la patente D conseguita prima del 1° ottobre 2004 continua ad abilitare alla guida dei veicoli previsti dalla patente C.

15. È possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica on line? Modulistica e pagamento dei bollettini sono alcune delle pratiche che è possibile svolgere on line su “Il portale dell’automobilista”, sito web curato dal ministero dei Trasporti in collaborazione con Poste italiane. Il portale offre una serie di informazioni e servizi dedicati a diversi tipi di utenti del ministero per il settore motorizzazione. Alcune funzionalità sono a disposizione di tutti, altre richiedono una registrazione gratuita. Oltre a bollettini e modulistica, è possibile, ad esempio, ottenere l’estratto conto dei punti patente, conoscere le officine autorizzate per la revisione o esercitarsi nell’esame per la patente tramite una simulazione dei quiz.

16. Dove posso fare la visita medica per il rilascio del certificato richiesto per la patente di guida? Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, ci si può rivolgere ad uno dei seguenti medici: • Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale; • Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; • Medico militare; • Medico della Polizia di Stato; • Medico del ruolo dei medici del ministero della Salute; • Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; • Ispettore medico del ministero del Lavoro.

17. Come presentare una richiesta all’ufficio della motorizzazione se non posso andare personalmente? Se non si ha la possibilità di andare personalmente presso un ufficio della motorizzazione

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per presentare o concludere una pratica è possibile servirsi della delega. Si può infatti incaricare un’altra persona a svolgere le procedure previste per le pratiche di motorizzazione, l’importante è che questa persona sia munita di un documento di identità valido e di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità. 18. Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta? La Commissione medica locale è una struttura costituita presso le autorità sanitarie di ogni capoluogo di provincia. Questa Commissione è chiamata ad accertare i requisiti psico-fisici previsti per la guida di veicoli nei riguardi di categorie di utenti con situazioni cliniche o di età che possano far sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

19. Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita di rinnovo patente in Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità inferiore alle mie aspettative ? Chiunque debba sostenere una visita in Commissione medica locale, ad esempio per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, ha la possibilità di presentare un ricorso avverso il giudizio della stessa. Nel caso in cui l’esito dell’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti non sia considerato “giusto”, infatti, si può fare opposizione presso il ministero dei Trasporti entro 30 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione.

Il ricorso dovrà riportare i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato, completo di data ed autorità che lo ha emanato, le motivazioni del ricorso, data e firma del ricorrente. Al ricorso dovranno essere allegati l’originale o la copia autenticata del certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale e ogni altra documentazione si ritenga utile per la definizione del ricorso. A seguito del ricorso il ministero dispone una visita collegiale che effettuata dalla Commissione medica superiore (presso l'Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato). La Commissione medica superiore invita l'interessato a sottoporsi a visita collegiale e l’esito della visita viene inviato al Dipartimento trasporti terrestri, che predispone apposito decreto a firma del ministro o di viceministro/sottosegretario di Stato delegato.