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EDIZIONE IN VIGORE DAL ORDINE DI SERVIZIO REGISTRAZIONE

1 01/03/2010 n. 1 del 28/01/2010 Serie 3 m. 4629 del 26/02/2010

2 01/03/2012 n. 1 del 23/02/2012 Serie 3 m 1354 del 27/02/2012

Documento Istruzioni >3

INDICE Istruzione 1 (art. 11 CGCTM) Pagamenti pag. 5

Istruzione 2 (art. 12 CGCTM) Festività e sospensioni

(art.18 CGCTM) Modifiche alla programmazione ordinaria

(art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione

ordinaria

(art 20 CGCTM) Programmazione straordinaria

(art. 25 CGTM) Richiesta di Trasporto

pag. 6

Istruzione 2bis (art. 24 CGCTM) Trasporti in ambito internazionale – Generalità pag. 10

Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri pag. 11

Istruzione 4 (art. 30 CGCTM) Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in

relazione al carico/scarico

(art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico/scarico

pag. 13

Istruzione 5 (art. 32 CGCTM) Penali per sosta pag. 16

Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all’accettazione dei carri per

il carico/scarico da parte del mittente/destinatario

pag. 17

Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci pag. 18

Istruzione 8 (art.35 CGCTM) Sovraccarico pag. 19

Istruzione 9 (art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV – Trasmissione dati LDV pag. 20

Istruzione 10 (art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV pag. 21

Istruzione 11 (art. 40 CGCTM) Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV pag. 32

Istruzione 12 (art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del

trasporto

pag. 33

Istruzione 13 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti all’ esecuzione del trasporto pag. 35

4 > Documento Istruzioni

Istruzione 14 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti alla riconsegna pag. 36

Istruzione 15 (art. 45 CGCTM) Riconsegna delle merci

(art. 46 CGCTM) Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore

pag. 37

Istruzione 16 (art. 50 CGCTM) Reclami per risarcimento danni pag. 38

Istruzione 17 (art.51 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione contabile pag. 40

Istruzione 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori pag. 41

Documento Istruzioni >5

Istruzione 1 (art. 11 CGTM) Pagamenti

§ 1 Entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun mese il vettore emette fattura relativa ai

trasporti effettuati nel mese precedente.

Entro la fine del mese indicato nella data di fattura, il cliente dovrà provvedere al pagamento,

mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell’accordo

cliente.

§ 2 In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, in misura pari

al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, aumentato di 7

punti percentuali, senza necessità di formale costituzione in mora.

§ 3 Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve consegnare, presso la

gestione merci indicata nell’accordo cliente, copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.

6 > Documento Istruzioni

Istruzione 2 (art.12 CGCTM) Festività e sospensioni, (art. 18 CGCTM) Modifiche alla

programmazione ordinaria, (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della

programmazione ordinaria, (art. 20 CGCTM) Programmazione straordinaria, (art. 25

CGCTM) Richiesta di Trasporto

§ 1 Richiesta del trasporto a treno completo

1.1 Le richieste per l’effettuazione di treni completi in programmazione ordinaria e/o

straordinaria devono essere presentate, per iscritto, alla struttura indicata nell’accordo

cliente avendo cura di indicare :

a) numero di accordo cliente;

b) natura e peso delle merci da trasportare;

c) relazione origine/destino;

d) luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore;

e) tipologia, quantità, detentore ed ECM dei carri;

f) frequenza settimanale con indicazione dei giorni di circolazione e delle fasce

orarie desiderate di HLR/MAD;

g) luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario;

h) modalità di terminalizzazioni in partenza ed in arrivo ( stradale, carrellamento).

Qualora il trasporto fosse in partenza/destino da/per stabilimento raccordato ovvero su

binari non nella disponibilità del vettore, il cliente è tenuto anche ad indicare la

denominazione e la ragione sociale dell’operatore di manovra incaricato, dal cliente

stesso, di consegnare/ricevere il trasporto.

1.2 Nel caso di merci pericolose, oltre alle informazioni di cui sopra, occorre indicare :

generalità del mittente e del destinatario (nome, indirizzo e CAP), nonché il codice

ONU, la classe di pericolo, il gruppo imballaggio, il numero di identificazione del

pericolo e l’etichetta di pericolo. Qualora il trasporto fosse in arrivo presso uno

stabilimento raccordato ovvero su binari non nella disponibilità del vettore, il cliente

deve, altresì, presentare la dichiarazione di ricettività degli stessi, utilizzando il modello

Allegato 1 delle presenti Istruzioni.

Documento Istruzioni >7

§ 2 Trasporto a treno completo in programmazione ordinaria

Le richieste dei trasporti a treno completo in programmazione ordinaria devono essere

presentate alla struttura indicata nell’accordo cliente entro il giorno 10 del mese A per

attivazione del trasporto entro il mese C.

Il vettore esaminerà la richiesta e comunicherà al cliente con almeno una settimana di

anticipo rispetto alla data di attivazione prevista, fatti salvi i ritardi imputabili al Gestore

dell’Infrastruttura, l'accoglimento o meno della domanda.

§ 3 Trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria

La richiesta per un trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria

deve essere presentata per iscritto alla struttura indicata nell’accordo cliente, rispettando le

seguenti modalità:

a) Opzione settimanale

Il cliente deve presentare la richiesta, entro le ore 12 del lunedì della settimana A, per i treni

da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì

della settimana C, fornendo gli elementi di cui al precedente § 1.

Il vettore fornisce risposta entro le ore 18 del giovedì successivo alla richiesta, tramite

conferma/rifiuto scritto, fatte salve situazioni particolari quali giornate precedenti o seguenti

a festività nel qual caso la risposta potrà ritardare di una ulteriore giornata lavorativa. In caso

di conferma Trenitalia fornirà l’indicazione specifica dei trasporti da eseguire.

b) Opzione giornaliera

Il cliente deve presentare la richiesta entro le ore 18 del terzo giorno lavorativo precedente

quello di partenza.

Il vettore fornisce conferma /rifiuto scritto, entro 24 ore dalla partenza del treno.

Nel caso di trasporti da effettuarsi nella giornata di domenica o di lunedì, la risposta sarà

fornita dal vettore entro il venerdì precedente la partenza.

§ 4 Trasporto a carro singolo

4.1 La richiesta di trasporto a carro singolo deve essere indirizzata, almeno 6 (sei) giorni

lavorativi prima della data richiesta di partenza, alla gestione merci presso la quale si

effettuano le operazioni amministrative dell’ impianto ferroviario di partenza.

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4.2 Per la richiesta di trasporto a carro singolo, il cliente deve compilare la parte A del

modulo riportato in Allegato 2 indicando:

• numero di accordo cliente;

• generalità del mittente (nome, indirizzo e CAP);

• natura e peso delle merci da trasportare;

• tipologia, quantità, detentore ed ECM dei carri;

• luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore (in caso di

terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP);

• giorno di effettuazione del carico;

• giorno richiesto per la partenza;

• relazione origine/destino;

• luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario (in caso

di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP);

• generalità del destinatario (denominazione e ragione sociale, indirizzo e CAP);

• eventuali necessità di servizi accessori di cui agli artt. 34 e 52 delle CGCTM.

Nel caso il cliente richieda la messa a disposizione di uno o più carri da parte del vettore, deve

compilare la parte B dell’Allegato 2 secondo quanto indicato nell’Istruzione 3, par. 3.

§ 5 Trasporti eccezionali (MaxiCargo)

5.1 Per i trasporti eccezionali per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del

gestore dell’infrastruttura interessata allo stesso, la richiesta di trasporto potrà riguardare

la modalità di inoltro a carro singolo oppure a treno completo, così come definito alla

Sezione III – Maxi Cargo del documento “Prodotti”.

5.2 Carro singolo

La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e, oltre ai dati già previsti al

precedente paragrafo 2.2, deve contenere:

a) le dimensioni della merce da trasportare: nel caso di merce avente forma regolare (ad

es. casse di forma parallelepipeda, oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente

indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm;

in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze

oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno quotato della merce nelle

tre viste, possibilmente in scala 1:20;

Documento Istruzioni >9

b) la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare, oppure una

distribuzione della masse non omogenea.

c) copia dell’autorizzazione del gestore dell’infrastruttura, se già in possesso del Cliente.

d) nominativo personale di scorta del cliente.

5.3 Treno completo

La richiesta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data

di partenza richiesta dal cliente, corredata degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3.2.

Il vettore comunica l’accettazione della richiesta e i termini di fattibilità tecnica con almeno

due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza.

§ 6 Festività e sospensioni

Il vettore non effettua, di norma, trasporti a treno completo o a carro singolo in

partenza/arrivo dagli impianti ferroviari nelle giornate di seguito elencate:

• 1° e 6 gennaio

• Pasqua e Lunedì dell’Angelo

• 25 aprile

• 1° maggio

• 2 giugno

• 15 agosto

• 1° novembre

• 8 dicembre

• 25 e 26 dicembre

All’atto della definizione della programmazione o della riprogrammazione ordinaria dei

trasporti a treno completo, il vettore ed il cliente possono concordare le

sospensioni/riduzioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie,

dell’interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario;

tali modifiche saranno inserite nel programma orario.

Il vettore può decidere eventuali ulteriori sospensioni/riduzioni dei trasporti a treno

completo e le sospensioni dei trasporti a carro singolo nei suddetti periodi; tali sospensioni

verranno comunicate ai clienti con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

10 > Documento Istruzioni

Istruzione 2 bis (art. 24 CGCTM) Trasporti in ambito internazionale – Generalità

Operazioni e formalità doganali

§ 1 Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità

doganali. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in

concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite dal vettore.

§ 2 Il vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di

trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato.

§ 3 Dopo lo svincolo, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni

doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del vettore, in

un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell’ambito ferroviario, depositando

presso l’impianto ferroviario destinatario copia dell’autorizzazione o del nulla osta della

dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura "Operazioni doganali a destino

- Autorizzazione n. ......" sui documenti di trasporto.

§ 4 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in

occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del

mittente/destinatario o del terzo incaricato, vengono effettuate dal vettore.

Documento Istruzioni >11

Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri

§ 1 Esclusivamente per le esigenze di carri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo cliente, il

vettore mette a disposizione il materiale alle condizioni e con le procedure di assegnazione

appresso descritte.

§ 2 I carri vanno richiesti:

• per il traffico a carro singolo tramite gli sportelli delle gestioni merci, che provvedono

ad inoltrare le richieste alle altre strutture interne del vettore;

• per il traffico a treno completo secondo quanto disciplinato dai relativi accordi clienti.

§ 3 I carri, per il traffico a carro singolo, vanno richiesti alla gestione merci dell’impianto

ferroviario di partenza, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data prevista di partenza.

Le richieste hanno tutte una validità di 7 (sette) giorni lavorativi. Se la richiesta non viene

soddisfatta, completamente o anche solo parzialmente, entro tale termine, il vettore ne dà

comunicazione al richiedente. La richiesta può essere ripresentata con le stesse modalità.

Le richieste possono essere inviate via web, utilizzando l’apposita funzione disponibile sul

sito internet del vettore, oppure per e-mail, agli indirizzi di posta elettronica delle gestioni

merci disponibili sul sito web del vettore, utilizzando il previsto modulo (Allegato 2 alle

presenti Istruzioni).

Le richieste sono organizzate e smaltite dalla gestione merci con criteri di priorità, legati al

livello di programmazione ed alla tipologia dei carri, criteri che possono essere modificati da

disposizioni operative emanate dal vettore.

§ 4 Il richiedente deve, obbligatoriamente, indicare nella parte B del modulo di richiesta:

• Il numero di accordo cliente;

• il codice di ripartizione dei carri richiesti o concordati con il vettore, come previsto al

successivo paragrafo 5;

• la quantità dei carri per ciascun codice di ripartizione;

• la data di messa a disposizione, come previsto al successivo paragrafo 5;

• l’impianto ferroviario di partenza ed il luogo effettivo di carico.

• l’impianto ferroviario di destinazione,

• la merce,

12 > Documento Istruzioni

Le ulteriori richieste di carri rispetto a quella iniziale sono da considerare come nuove

richieste.

§ 5 In assenza di disponibilità totale o parziale di carri del codice di ripartizione richiesto, ovvero

nel caso in cui il materiale non sia disponibile per la data richiesta, il vettore ne informa

tempestivamente il richiedente proponendo carri alternativi oppure un’altra data di messa a

disposizione. Il richiedente è tenuto a comunicare al vettore entro le successive 8 (otto) ore

lavorative, anche a mezzo di fax o via e-mail, la propria eventuale accettazione ai sensi del

terzo comma del paragrafo 26.2 delle CGCTM.

§ 6 Tutti gli annullamenti o modifiche alla richiesta carri vengono accettati solo se presentati per

iscritto alla struttura di cui al paragrafo 2 ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 3,

prima delle ore 12 (dodici) del giorno precedente quello previsto per la messa a disposizione.

§ 7 Annullamenti o modifiche effettuati, dopo le ore 12 del giorno precedente, o dopo la messa a

disposizione dei carri, danno luogo al pagamento di una penale pari ad € 100,00 (Euro

cento/00) per ciascun carro.

§ 8 Il carro è messo a disposizione del mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al

carico delle merci.

Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del mittente nel

giorno fissato, il vettore informa tempestivamente il mittente, il quale è tenuto a comunicare

al vettore entro la medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale

rinuncia.

Qualora il mittente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si

intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi

alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta.

Qualora il vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e,

ciononostante, il mittente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà

essere prolungata per un ulteriore periodo da concordare tra il mittente ed il vettore.

§ 9 Nel caso in cui il mittente richieda al vettore la messa a disposizione di carri di tipo speciale,

ovvero atti a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di

volta in volta concordati tra il mittente ed il vettore.

Documento Istruzioni >13

Istruzione 4 (art. 30 CGCTM) Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in

relazione al carico/scarico, (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico / scarico

§ 1 Carico/scarico

1.1 Il mittente/destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le

operazioni di carico/scarico della merce:

a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;

b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;

c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;

d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo.

1.2 Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, i

termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di:

a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo;

b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri;

c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.

Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari

rimangono aperti per le operazioni di carico/scarico. I termini di cui ai precedenti

punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il sabato se non

lavorativo e nei giorni festivi.

1.3 Nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali, i termini previsti al

precedente punto 1.1 sono aumentati di ulteriori 24 ore solari. Le ulteriori 24 ore non

sono concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di

accertamento.

1.4 Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente è tenuto a restituire i carri carichi o

vuoti con la stessa modalità di inoltro (carro singolo, gruppi di carri o treno completo)

con la quale gli sono stati consegnati dal vettore. Nel caso il cliente non rispettasse tale

disposizione, è tenuto a rispondere dei maggiori costi sopportati dal vettore in

conseguenza di tale inadempienza.

14 > Documento Istruzioni

1.5 La decorrenza dei termini di carico coincide con la data e l’orario di fornitura del

carro vuoto da parte del vettore e termina nel momento in cui il mittente dichiara di

aver completato il carico e consegnato al vettore la LDV.

1.6 La decorrenza dei termini di scarico coincide con la data e l’orario di messa a

disposizione del carro carico al destinatario e termina nel momento in cui il

destinatario stesso rimette il carro vuoto nella disponibilità del vettore.

1.7 Il vettore ed il cliente, tramite l’apposita funzione nell’area riservata del sito internet

del vettore ovvero tramite posta elettronica/modulistica, si scambiano le informazioni

relative ai paragrafi 1.5 e 1.6.

1.8 L’insieme dei dati permette al vettore di valutare l’eventuale sosta ed il numero di

giorni della sosta stessa. Il mittente/destinatario ha sei giorni lavorativi di tempo per

eventuali contestazioni nei confronti del vettore. Decorso tale termine, in assenza di

obiezioni da parte del mittente/destinatario, i dati si intendono accettati ed il vettore

procede alla fatturazione del quantum delle penali per sosta che dovranno essere pagate

entro fine mese data fattura ovvero secondo le modalità ed i termini definiti

nell’accordo cliente.

1.9 I termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet

del vettore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell’avviso al

mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e

consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo

trasporto i termini sono aumentati di 8 ore lavorative.

§ 3 Autoveicolo presso il domicilio indicato dal mittente

Salvo diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore

lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce per ciascun autoveicolo.

§ 4 Carro scudo

Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l’utilizzo di un carro scudo,

quest’ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce

sia diretta allo stesso destinatario del carico principale

Documento Istruzioni >15

§ 5 Piombatura

Nel caso di carico di carri coperti e di UTI, il mittente deve provvedere, a sua cura e spese,

alla chiusura degli stessi ed alla loro piombatura, utilizzando piombi conformi al modello

standard “Europlomb” come previsto dalle disposizioni della Fiche UIC 426 OR.

Inoltre il mittente deve assicurare la chiusura delle UTI stesse con idonee barre fermaporta, in

funzione di deterrente contro eventuali furti e/o atti vandalici.

16 > Documento Istruzioni

Istruzione 5 (art. 32 delle CGCTM) Penali per sosta

§ 1 Penale a carro/giorno :

Sui binari : nella disponibilità del vettore

stabilimenti

raccordati o non

nella

disponibilità del

vettore

Carro messo a

disposizione : dal vettore dal cliente dal vettore

per i primi 5 gg

a 2 assi € 18,70 € 16,50 € 9,90

a 4 assi € 44,00 € 39,60 € 38,50

più di 4 assi € 63,80 € 57,20 € 58,30

per i successivi

a 2 assi € 44,00 € 39,60 € 38,50

a 4 assi € 63,80 € 57,20 € 58,30

più di 4 assi € 94,60 € 84,70 € 89,10

§ 2 Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari.

§ 3 Penale per autoveicolo :

€ 60,00 per ciascuna ora

Documento Istruzioni >17

Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il

carico/scarico da parte del mittente /destinatario

Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, secondo quanto previsto dall’art. 33

delle CGCTM, il vettore ha diritto a percepire una penale pari a € 52,00 (euro

cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per

tutto il periodo in cui si registra la situazione

18 > Documento Istruzioni

Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci

§ 1 Il vettore può provvedere alla verifica del peso delle merci nell’impianto ferroviario di

partenza o in quello di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il vettore può provvedere

all’operazione nell’impianto ferroviario da esso ritenuto più opportuno.

§ 2 Il risultato della verifica del peso è iscritto in LDV, nello spazio previsto allo scopo,

convalidato con il bollo dell’ufficio competente dell’ impianto ferroviario presso il quale ha

avuto luogo la verifica.

§ 3 Il peso delle merci oggetto di trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico

la tara iscritta sul medesimo o quella verificata.

§ 4 In caso di verifica del peso effettuata di iniziativa del vettore, quest’ultimo ha diritto alla

riscossione del compenso solo quando risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in

più o in meno fra quanto dichiarato e quanto accertato.

§ 5 Se il mittente o il destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita

d’iniziativa del vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa

risulti confermata la differenza di peso rispetto alla dichiarazione del mittente, deve essere

corrisposto al vettore quanto dovuto per questa ulteriore verifica.

§ 6 Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal mittente in LDV e la

differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà l’art. 48

CGCTM ovvero, qualora applicabile, l’art. 31 CIM.

Documento Istruzioni >19

Istruzione 8 (art. 35 CGCTM) Sovraccarico

§ 1 Qualora, in esito alla verifica del peso, il vettore accerti un peso superiore al limite di carico

stabilito, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico eccedente su

altro carro. Se la verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere

direttamente il mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal vettore a spese del mittente,

fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa

provvedere, il vettore procederà ai sensi della successiva Istruzione 13.

§ 2 Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro,

quest’ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di

trasbordo parziale in un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto

ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza

modificarne i contenuti.

§ 3 In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al vettore, oltre ai costi da

questi sostenuti per le operazioni di trasbordo, un importo pari alla differenza tra il prezzo

del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordo

(carro originario + carro dell’eccedenza peso), calcolato sulla base del documento “Listino

Prezzi”

Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 50

% (cinquantaper cento) del corrispettivo del nuovo trasporto .

20 > Documento Istruzioni

Istruzione 9 (art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV - Trasmissione dati LDV

§ 1 Il mittente che voglia provvedere alla compilazione via web della LDV deve utilizzare il software predisposto nella propria area riservata del sito internet del vettore, alla voce “LDV”.

Per ottenere l’abilitazione all’accesso all’area riservata, il mittente deve rivolgersi alla struttura commerciale del vettore, competente territorialmente, il cui elenco è disponibile sul sito internet del vettore, che fornirà anche l’eventuale necessaria assistenza per l’utilizzo del programma.

§ 2 Nel caso in cui si avvalga della trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà rivolgersi alla suddetta struttura commerciale per concordare le modalità di attivazione della procedura.

§ 3 Per ogni trasporto deve essere trasmessa dal mittente una LDV. La LDV può riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario e che risponda alle specifiche di cui all’Istruzione 10 par. 7. In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo.

§ 4 L’utilizzo di un’unica LDV per più carri deve essere preventivamente autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie partecipanti al trasporto.

§ 5 Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto.

§ 6 In mancanza di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore, ancorché in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati ovvero di compilazione via web della LDV, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione della copia cartacea della stessa.

§ 7 Qualora specifiche disposizioni di legge o accordi tra il cliente ed il vettore, prevedano che per ogni singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all’insieme del trasporto.

Documento Istruzioni >21

Istruzione 10 (Art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV

§ 1 Per i trasporti convenzionali, nonché per quelli di carri vuoti, in servizio nazionale,

internazionale e cumulativo nazionale, qualora scelga di presentare la LDV in formato

cartaceo, il mittente è tenuto a presentare il modello unificato di LDV disponibile sul sito

internet del vettore

Salvo specifico accordo fra mittente e vettore, le caselle da 1 a 30 sono compilate dal mittente.

Le indicazioni nelle caselle 7, 13, 14, 55, 56 e 57 sono riportate in codice e in parte in lettere.

Le caselle da 70 a 94 sono dedicate agli elementi di calcolo o agli importi del prezzo di

trasporto.

I codici devono essere indicati in ogni scambio di corrispondenza con il numero della casella

(es.: il cod. 1 nella casella 7 deve essere indicato da: « Codice 7.1 »).

§ 2 Per i trasporti combinati, in servizio nazionale ed internazionale, qualora scelga di presentare

la LDV in formato cartaceo, il mittente deve utilizzare la specifica LDV disponibile sul sito

internet del vettore, costituita da 7 fogli di cui quelli numerati da 1 a 5 sono relativi al

trasporto oggetto dell’accordo cliente concluso tra il vettore ed il proprio cliente (operatore

intermodale), mentre quelli contrassegnati dai numeri romani I e II hanno carattere

probatorio del contratto di spedizione concluso tra l’operatore intermodale ed il suo cliente.

I fogli I e II sono facoltativi. Sul retro di questi fogli l’operatore intermodale può stampare le

proprie Condizioni Generali o un estratto di queste ultime.

§ 3 La LDV deve essere compilata come di seguito indicato:

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

Casella 1 Mittente: Nome, indirizzo postale, firma e, se possibile, n. di telefono o di fax (con prefisso internazionale) o indirizzo e-mail del mittente. La firma può essere sostituita con un timbro, con un’indicazione della macchina contabile o con qualunque altro modo appropriato. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il

O O

22 > Documento Istruzioni

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

mittente indica inoltre il suo n. di Partita IVA, se gli è stato attribuito.

Casella 2 Codice-cliente del mittente: Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore O O

Casella 3 Codice-cliente del pagatore delle spese affrancate se non si tratta del mittente.

Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14.

O O

Casella 4 Destinatario: Nome, indirizzo postale e, se possibile, n. di telefono o di fax o indirizzo e-mail del destinatario. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il mittente indica inoltre il n. di Partita IVA del destinatario, se tale numero è stato attribuito al destinatario e se conosciuto dal mittente.

O O

Casella 5 Codice-cliente del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore. O F

Casella 6 Codice-cliente del pagatore delle spese non affrancate se non si tratta del destinatario.

Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14.

O F

Casella 7 Dichiarazioni del mittente che impegnano il trasportatore. In caso di utilizzazione dei codici 1, 2, 6, 7 e 8, indicare il codice e il suo significato. In caso di utilizzazione degli altri codici è sufficiente indicare il codice e completarlo con l’ informazione corrispondente. Codice Dichiarazione

1 Destinatario non autorizzato a disporre della merce

2 Destinatario autorizzato (secondo il diritto doganale)

3 Accompagnatore/i …… (cognome/i, nome/i)

4 Peso caricato … [per i carri-cisterna caricati senza essere stati bonificati – vedere sottosezione

C C

Documento Istruzioni >23

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

5.4.1.2.2 c) RID]

5 Numero di telefono di emergenza in caso d’irregolarità o di incidente con merci pericolose

6 Vietato ricorso a un sous-traitant

7 Carico effettuato dal trasportatore

8 Scarico effettuato dal trasportatore

9 Termine di resa convenuto: …

10 Adempimento delle formalità amministrative: … (vedere art. 15 CIM)

11 Trasporto eccezionale: … (numero d’inoltro di tutti i trasportatori ferroviari / gestori di infrastruttura partecipanti)

12 Numero di palette semplici contrassegnate « EUR » interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Palette

13 Numero di box-palette contrassegnate « EUR » interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Box-Palette

14 In caso di utilizzazione di copertoni del trasportatore: numero di copertoni, abbreviazione del trasportatore e numero/i dei copertoni

15 In caso di utilizzazione di cinghie di stivaggio: numero e abbreviazione del trasportatore

16 Altre dichiarazioni: … (designazione di un mandatario, designazione di un sous-traitant, richiesta di cure da fornire alla spedizione di viaggio, ecc.)

Casella 8 Riferimento mittente, n. F F

Casella 9 Allegati: Elenco di tutti i documenti d’accompagnamento necessari all’esecuzione del trasporto, che sono allegati alla LDV . Per la LDV cartacea, eventuale indicazione di fogli complementari. Qualora il mittente utilizzi una dichiarazione di merce pericolosa secondo la sottosezione 5.4.4 del RID, questo documento è utilizzato come foglio complementare. Gli allegati sono indicati in codice ed in lettere per esteso sulla LDV cartacea e solo in codice sulla LDV

C C

24 > Documento Istruzioni

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

elettronica. Indicazioni complementari possono essere aggiunte in un campo libero in corrispondenza di ciascun codice. La lista dei codici UN/EDIFACT 1001 è applicabile alla codifica degli allegati.

Casella 10 Luogo di riconsegna, completato dall’indicazione della stazione d’arrivo e del paese. O O

Casella 11 Codice del luogo di riconsegna Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore F F

Casella 12 Codice della stazione che serve il luogo di riconsegna: Codice internazionale della stazione che serve il luogo di riconsegna della merce. Se il codice manca, deve essere iscritto dal trasportatore.

O O

Casella 13 Condizioni commerciali:

Codice Condizione

1 Itinerario …

2 Flusso di traffico …

3 Trasportatori incaricati d’effettuare il trasporto, percorso, qualità

4 Stazioni di frontiera stabilite … (per trasporti eccezionali)

5 Altre condizioni richieste …

C C

Casella 14 Numero dell’accordo cliente o della tariffa: Indicazione del numero dell’accordo cliente o della tariffa preceduta dal codice 1 per gli accordi cliente o 2 per le tariffe

O O

Casella 15 Informazioni per il destinatario: Comunicazioni del mittente al destinatario in relazione al trasporto. Queste comunicazioni non vincolano il trasportatore.

F F

Casella 16 Presa in carico: Luogo (compreso stazione e Paese) e data (mese,giorno e ora) della presa in carico della merce. Nota: quando le informazioni relative alla presa in carico effettiva sono diverse da quelle del mittente il trasportatore che prende in carico la merce lo constata nella casella 56 “Dichiarazione

O O

Documento Istruzioni >25

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

del trasportatore “.

Casella 17 Codice del luogo della presa in carico: Il trasportatore comunica il codice al mittente per mezzo dell’accordo cliente. Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore.

F F

Casella 18 Carro n.: indicazione del numero del carro in caso di trasporto a carro completo. Il numero del carro indica anche il tipo di carro. Vedere il commento alla casella 30.

C C

Casella 19 Fatturazione transito: Quando la fatturazione per un percorso di transito è effettuata separatamente, indicare il codice del percorso nella colonna di sinistra, utilizzando il codice impresa del trasportatore o il codice del nazione, e nella colonna di destra, il codice impresa del trasportatore che fattura il relativo ammontare.

C

Casella 20 Pagamento delle spese: Indicazione relativa al pagamento delle spese. In assenza di una nota si intende che le spese sono prese in carico dal mittente.

C

Casella 21 Descrizione della merce :

- Trasporto a carro :

quantità dei cari , quando sono caricati ed affidati al trasporto in quanto mezzo di trasporto;.

numero di identificazione dei carri, quando sono affidati al trasporto in quanto merce –vedere il commento alla casella 30:

- Numero e descrizione delle UTI:

Numero dei colli, segni e numeri particolari necessari all’identificazione delle spedizioni non a carro completo;

- Natura dell’imballaggio;

- Descrizione della merce; per le merci pericolose, descrizione prevista per il RID:

Indicazione del codice merce secondo il Système Harmonisé nei casi in cui questo è richiesto dal diritto doganale (p.es. per le merci deperibili).

C

C

C

C

O

C

C

C

C

O

26 > Documento Istruzioni

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

All’occorrenza indicazione del numero e della descrizione dei sigilli apposti dal mittente sul carro o sull’UTI.

All’occorrenza apposizione di un’etichetta o di un timbro con pittogramma per le spedizioni con procedura semplificata di transito ferroviario.

C

C

Casella 22 Trasporto eccezionale: Tracciare una croce quando le disposizioni applicabili nel traffico internazionale per i trasporti eccezionali prevedono tale indicazione

C C

Casella 23 RID: Tracciare una croce quando la merce è sottoposta al RID. C C

Casella 24 Codice NHM a 6 posizioni. O O

Casella 25 Massa: Indicare

il peso lordo della merce (compreso l’imballaggio) o la quantità della merce espressa sotto altre forme, separatamente per posizione NHM;

- la tara delle UTI, strumenti, contenitori e attrezzi scambiabili o non scambiabili;

- il peso totale della spedizione.

O O

Casella 26 Dichiarazione di valore: Indicazione del valore della merce eccedente il limite secondo l’art. 30 § 2 CIM e del codice valuta.

C

Casella 27 Interesse alla riconsegna: Non previsto per trasporti interessanti il vettore

Casella 28 Assegno: Non previsto per trasporti interessanti il vettore

Casella 29 Luogo e data della compilazione : Luogo e data (anno, mese, giorno) della compilazione della LDV .

O O

Casella 30 Designazione del documento : Apporre una croce nella casella da contrassegnare CIM (il documento è utilizzato come lettera carro CUV solo nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV). Quando la spedizione è

O O

Documento Istruzioni >27

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

costituita solo da merce, il numero del carro è iscritto solo nella casella 18. In tal caso il carro è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV. Quando la spedizione comprende la merce e il carro o quando un carro vuoto è consegnato al trasporto come merce, il numero del carro è indicato nelle caselle 18 e 21. Il carro in tal caso non è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV. Clausole di rinvio (a sinistra della casella 30) : queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica.

Casella 40 Codifica 1 : Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore a partenza. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno.

C C

Casella 41 Codifica 2 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. F F

Casella 42 Codifica 3 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. F F

Casella 43 Codifica 4 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. F F

Casella 44 Codifica 5 : Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno.

F F

Casella 45 Codifica 6 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo F F

Casella 46 Codifica 7 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo F F

Casella 47 Codifica 8 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo. F F

Casella 48 Verifica : Indicazione del risultato della verifica e del trasportatore (abbreviazione o codice) che procede alla verifica (vedere art. 11, §§ 2 e 3 CIM).

C C

Casella 49 Codice d’affrancazione : Codifica della prescrizione relativa al pagamento O

28 > Documento Istruzioni

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

delle spese (2 posizioni per il codice della prescrizione, 5 x 2 posizioni per i codici delle spese prese in carico dal mittente, 2 posizioni per il codice del Paese + 6 posizioni per il codice della stazione (prescrizione fino a …).

Casella 50 Itinerari : Indicazione dell’itinerario effettivo utilizzando i codici frontiera.

Tale indicazione può essere completata in lettere. In caso di impedimento al trasporto, indicare all’occorrenza il nuovo itinerario e l’annotazione « Deviato a seguito di … ».

O

Casella 51 Operazioni doganali : Nome e codice della stazione in cui devono essere espletate dove le formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative.

C C

Casella 52 Bollettino d’affrancazione :

- Apporre una croce se un Bollettino d’Affrancazione è allegato alla LDV .

- Indicare la data in cui il bollettino d’affrancazione è restituito (mese,giorno).

C

Casella 53 Avviso d’incasso - non previsto per trasporti interessanti il vettore

Casella 54 Processo verbale: Indicazione del numero e della data di redazione del verbale (mese, giorno) e del codice del trasportatore che lo redige.

C C

Casella 55 Prolungamento del termine di resa : in caso di prolungamento del termine di resa conformemente all’art. 16, § 4 CIM, indicare il codice della causa,

l’inizio e la fine (mese, giorno, ora) nonché il luogo del prolungamento:

C C

Casella 56 Dichiarazione del trasportatore C C

Casella 57 Altri trasportatori : Codice impresa ed eventualmente nome e indirizzo postale in lettere dei trasportatori diversi da quello contrattuale; percorso effettuato, in codice ed eventualmente in

C

Documento Istruzioni >29

Legenda dei codici :

O = dato obbligatorio ;

C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ;

F = dato facoltativo

Da compilare nella LDV in servizio

Naz. Internaz.

lettere; qualità dei trasportatori (1 =trasportatore successivo, 2 = trasportatore sostituto).

Casella 58

Trasportatore contrattuale : Codice impresa ed eventualmente nome ed indirizzo postale in lettere per esteso del trasportatore contrattuale e firma. La firma può essere sostituita da un timbro, un’indicazione della macchina contabile o in qualunque altro modo appropriato.

O

Casella 59 Data di arrivo : Data d’arrivo (anno, mese, giorno) della spedizione alla stazione d’arrivo. Il trasportatore può aggiungere il numero d’arrivo. Nella parte inferiore di questa casella, numero e indicazione del foglio della LDV. Queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica.

O O

Casella 60 Messa a disposizione : Data (mese, giorno, ora) di messa a disposizione della spedizione al destinatario. Questa indicazione sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo

C C

Casella 61 Ricevuta del destinatario : Data e firma del destinatario al momento della riconsegna.

La ricevuta del destinatario sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo

C C

Casella 62 Identificazione della spedizione : Indicazione del numero di identificazione della spedizione (codici del Paese e della stazione, codice del trasportatore, o del trasportatore sostituto a partenza e numero di spedizione). Sulla LDV cartacea, l’etichetta di controllo è apposta sui fogli 2 (foglio di via) e 5 (bollettino di spedizione). Qualora l’identificazione delle spedizioni sia effettuata a mezzo computer, non si devono utilizzare etichette di controllo

O O

§ 4 In ogni caso, il mittente è obbligato, per il trasporto:

• a treno completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del treno

completo e il peso lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e

il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro).

30 > Documento Istruzioni

• in arrivo/partenza in un’area portuale, a specificare in LDV il sito dell’area portuale di

destinazione/origine del trasporto, in relazione all’ impianto ferroviario

mittente/destinatario, scelto tra quelli messi a disposizione del vettore, il cui elenco è

pubblicato sul sito internet dello stesso e sul quale è altresì evidenziata la possibilità di

effettuare trasporti di merci pericolose.

§ 4 Copia dell’autorizzazione per un trasporto eccezionale rilasciata da parte del gestore

dell’infrastruttura ferroviaria deve essere allegata, a cura del mittente, alla LDV.

§ 5 Nel caso di merci provenienti da Paesi terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo

doganale, il documento di trasporto da utilizzare è la LDV denominata “CIM Speciale”,

simile a quella utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione.

§ 6 Nel caso di trasporto cumulativo di merci, il mittente deve utilizzare la LDV mod. Ci 96.

§ 7 Nel caso in cui sia stato concordato tra il cliente ed il vettore la predisposizione di una unica

LDV per la spedizione di un carro multi-modulo, di più di un carro, ovvero di un treno

completo, è obbligo del cliente medesimo allegare un’apposita distinta, riportante i seguenti

dati :

a) numero totale dei carri,

b) numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli,

c) numero progressivo del carro,

d) matricola numerica del carro.

e) tara e peso lordo del carro.

Per i carri multi-modulo, indicazione del modulo con lettera progressiva :

• “A” per il primo modulo,

• “B” per il secondo modulo,

• “C” per il terzo modulo,

• “D” per il quarto modulo,

• “E” per il quinto modulo.

Per ciascun carro o modulo :

a) descrizione della merce caricata,

b) peso netto in chilogrammi della merce,

Documento Istruzioni >31

c) eventuale codice del raccordo mittente,

d) eventuale codice del raccordo destinatario.

Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun

carro o modulo dovranno essere indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse :

a) il codice della lunghezza : 20, 30, 40, 45 o 70 (per i semirimorchi);

b) l’indicazione se carica o vuota;

c) la tara;

d) il peso in chilogrammi di ciascuna merce contenuta e la relativa descrizione

merceologica.

Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel

commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID

completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata ( n.a.s.),

con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU.

In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la

designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a

meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto

prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque

sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla classificazione prevista

dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi);

e) il numero del sigillo;

f) il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario;

g) l’effettiva destinazione.

§ 8 Qualora il trasporto sia scortato da personale del cliente, il passeggero è assoggettato alla

seguente normativa :

a) in servizio nazionale:

Le “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia” in vigore al momento

dell’effettuazione del trasporto disponibili sul sito internet del vettore.

b) in servizio internazionale:

“Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori” (CIV)

Appendice A alla COTIF 1999.

In LDV deve esserne annotato il nominativo dell’agente di scorta al trasporto con la dicitura

seguente:

32 > Documento Istruzioni

Per il servizio nazionale:

Il Trasporto è sottomesso alle “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia“

Per il servizio internazionale :

Il trasporto è sottomesso alle “Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale

ferroviario dei viaggiatori” (CIV) .

Alla LDV deve essere allegato il Modello (Allegato 2) di cui alle presenti Istruzioni

Il prezzo del viaggio per il personale di scorta è incluso nel corrispettivo del trasporto

Istruzione 11 (art. 40 CGCTM) Accettazione del Trasporto - Incomplete o inesatte

dichiarazioni in LDV

§ 1 Il mittente è responsabile delle indicazioni fornite in LDV, ivi comprese quelle relative alla

natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei

colli nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto.

§ 2 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in LDV dia

luogo all’ap-plicazione di un corrispettivo per il trasporto ferroviario inferiore a quello che

sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, va corrisposto al vettore un importo

pari alla differenza tra il prezzo applicato e quello previsto dall’accordo cliente, nel caso la

merce oggetto del trasporto sia ammessa dallo stesso, ovvero tra il prezzo applicato e quello

calcolato sulla base dei corrispettivi del documento “Listino Prezzi” nel caso detta merce non

sia prevista nell’accordo cliente.

E’ inoltre dovuta una penale pari al doppio di tale differenza.

§ 3 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all’accettazione di merci che il

vettore, ai sensi dell’ art. 4 delle CGCTM, non avrebbe altrimenti accettato od avrebbe

accettato a diverse condizioni, sono dovuti al vettore:

a) il corrispettivo per il trasporto ferroviario calcolato per tutto il percorso con

riferimento a quanto dovuto in base al documento “Listino Prezzi”;

b) un importo, a titolo di penale, del 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo previsto

nell’accordo cliente;

c) il rimborso delle ulteriori spese sostenute dal vettore a causa dell’inesatta o incompleta

dichiarazione.

Documento Istruzioni >33

§ 4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 della presente Istruzione, qualora il vettore si

avveda dell’incompletezza o dell’inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà

interrompere il trasporto stesso e mettere la merce a disposizione del mittente o, se

necessario, della Pubblica Autorità. In tal caso saranno dovuti al vettore, a titolo di penale e

salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali ai precedenti paragrafi 2 e 3, oltre a

un importo pari al corrispettivo del trasporto ferroviario per il percorso effettuato.

Istruzione 12 (art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del

trasporto

§ 1 Il mittente, con riguardo all’intero quantitativo di merce oggetto del trasporto, può impartire

eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al trasporto comunicandoli alla gestione merci

dell’impianto ferroviario di partenza, di arrivo o intermedio, posto lungo il percorso, usando

il previsto modulo (Allegato 4 alle presenti Istruzioni) e presentando il duplicato della LDV,

che gli viene restituito con l’annotazione delle disposizioni impartite.

Una diversa procedura potrà essere stabilita tra le parti nel caso di trasmissione elettronica dei

dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata secondo la procedura

concordata con il vettore.

§ 2 In particolare, e nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 18 CIM, il mittente può disporre che:

a) prima dell’inizio del trasporto, la merce sia ritirata nell’impianto ferroviario di partenza,

previa rinuncia al trasporto;

b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nell’impianto

ferroviario di partenza;

c) la merce sia fermata in un impianto ferroviario intermedio, o non sia consegnata al

destinatario in attesa di ulteriori disposizioni;

d) la merce sia consegnata ad altro destinatario e/o in altra destinazione;

e) dietro versamento del corrispettivo, il trasporto in assegnato diventi trasporto in

affrancato.

34 > Documento Istruzioni

§ 3 L’ordine ulteriore e/o la modifica del trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non

produca-no, come effetto, il frazionamento della spedizione.

§ 4 Il vettore può rifiutare l’ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il mittente abbia richiesto

l’inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso

l’impianto di nuova destinazione sia stata sospesa l’accettazione della categoria di merci alla

quale appartiene quella oggetto della spedizione.

Nel caso in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal vettore, ma gli stessi

non possano più essere eseguiti presso l’impianto di nuova destinazione, a causa della

sopravvenuta sospensione dell’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene

quella oggetto della spedizione, il vettore ne dà notizia al mittente con il mezzo più sollecito,

invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all’impianto di destinazione.

§ 5 Il vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al trasporto a condizione che

le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio e non ostino alla loro

esecuzione disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il vettore comunica al mittente la

mancata esecuzione dei predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto,

precisandone il motivo.

§ 6 Il vettore si riserva di subordinare l’esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui

al precedente paragrafo 2 al pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione degli stessi,

indicato nel documento Listino Prezzi.

Documento Istruzioni >35

Istruzione 13 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti alla esecuzione del trasporto

§ 1 In caso di impedimento all’esecuzione del trasporto, il mittente ricevutane comunicazione da

parte del vettore, impartisce le proprie istruzioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla

comunicazione esibendo il duplicato della LDV, ovvero immediatamente, nel caso di

trasporti di merci pericolose o di rifiuti.

Una diversa procedura potrà essere stabilita dal vettore nel caso di trasmissione elettronica dei

dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata, secondo la procedura

concordata con il vettore.

§ 2 Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni

previste dalla Istruzione 12.

§ 3 Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli, o dia istruzioni che

non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi della successiva Istruzione 14

ed i termini di resa resteranno conseguentemente sospesi.

§ 4 Qualora l’impedimento al trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del mittente, il

trasporto prosegue per la destinazione originaria.

§ 5 Nel caso di istradamento del trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del vettore,

nessun ulteriore corrispettivo graverà il trasporto. I termini di resa saranno tuttavia calcolati

con riguardo all’itinerario effettivamente percorso.

36 > Documento Istruzioni

Istruzione 14 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti alla riconsegna

§ 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di:

a) impossibilità di rintracciare il destinatario,

b) rifiuto da parte del destinatario di svincolare la merce,

c) sequestro della merce da parte dell’Autorità,

d) pignoramento della merce da parte di terzi.

§ 2 Nei casi di cui al paragrafo precedente, il vettore comunica al mittente, in forma scritta e con

il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce.

§ 3 Ricevuta comunicazione, il mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel

caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla

comunicazione dell’impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della LDV. Qualora il

mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dall’

Istruzione 12.

§ 4 Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che

non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi dell’ art. 47 delle CGCTM.

§ 5 Qualora l’impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del

mittente, que-ste si considerano come non date.

§ 6 Nel caso in cui il vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del mittente, annota le

variazioni sul duplicato della LDV, che restituisce al mittente. In caso contrario, il vettore

procederà, dopo averne informato il mittente, a dar corso alle operazioni di cui all’art. 47

delle CGCTM.

Documento Istruzioni >37

Istruzione 15 (art. 45 CGCTM) Riconsegna delle merci, (art. 46 CGCTM) Restituzione

dei carri messi a disposizione dal vettore

§ 1 I carri devono essere riconsegnati al vettore in buono stato e puliti.

§ 2 La restituzione dei carri implica anche lo scarico, a cura e spese del destinatario, degli

imballaggi, dei sigilli ed etichette, dei mezzi di assicurazione ivi compresi i piombi

§ 3 Qualora il mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa

tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo.

§ 4 Ad operazioni ultimate, il destinatario restituisce il carro alla gestione merci dell’impianto

ferroviario di arrivo, la quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna.

§ 5 Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto

ad operazioni di bonifica, è dovuto al vettore il rimborso delle spese da questi sostenute.

§ 6 Qualora i carri vengano riconsegnati non puliti e il destinatario, nonostante l’invito del

vettore, non provveda immediatamente alla pulizia, il vettore vi provvederà a propria cura,

addebitandogli i corrispettivi previsti nel documento “Listino Prezzi”.

§ 7 L’addebito dei costi dovuti per la mancata pulizia o per danneggiamento può avvenire anche a

seguito di verifica da parte del vettore ed emissione di processo verbale (All. 4 CUU) in un

impianto ferroviario diverso da quello di riconsegna, a condizione che il carro non abbia

effettuato, nel frattempo, alcun viaggio a carico.

38 > Documento Istruzioni

Istruzione 16 (art. 50 CGCTM) Verbale di accertamento danni e reclami per

risarcimento danni

a) Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria

§ 1 L’accertamento ha luogo in stazione all’atto della riconsegna, o presso il domicilio del

destinatario, se questi ne abbia fatto richiesta tempestivamente e comunque non oltre sette

giorni dalla riconsegna della merce. In quest’ultimo caso, incombe al destinatario l’onere di

provare che la perdita o l’avaria siano derivate da cause intervenute dopo la presa in carico

della merce da parte del vettore e prima della riconsegna della merce al destinatario.

Nel verbale di accertamento sono evidenziati la natura e le cause dell’evento e, se possibile, il

momento in cui si è verificato.

§ 2 Il vettore e l’avente diritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni,

anche se espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la

perizia sono ripartite tra il vettore e l’avente diritto in proporzione delle rispettive

responsabilità e non entrano a far parte della liquidazione del danno.

§ 3 Il verbale è sottoscritto dal vettore, dal destinatario e dai periti di parte, ove intervenuti, i

quali redigeranno apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e

viene allegata ad esso.

§ 4 Ove necessario, vengono altresì allegati al verbale documenti contabili, fotografie, disegni,

analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall’Autorità che le parti ritengono necessari

ai fini dell’accertamento.

§ 5 Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce

oggetto del trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e

le conclusioni ivi espresse, ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità

e dell’eventuale quantificazione del danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale

redatto d’iniziativa del vettore in assenza dell’avente diritto quando quest’ultimo lo abbia

accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione.

L’avente diritto può chiedere l’accertamento del danno anche dopo l’accettazione della merce

alle condizioni e limiti previsti dall’art. 47 § 2 b) della CIM.

Documento Istruzioni >39

§ 6 Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti.

.

b) Reclamo per risarcimento danni

§ 1 Il reclamo deve essere spedito tramite raccomandata a/r all’indirizzo indicato nel sito internet

del vettore.

§ 2 Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata del cliente In esso, il

cliente descrive i motivi per i quali presenta il reclamo, riportando tutti gli elementi necessari

alla valutazione del fondamento della richiesta di risarcimento. Il reclamo relativo alla

richiesta di risarcimento dei danni è corredato dall’originale del verbale di cui all’art. 42 CIM,

dall’originale del duplicato della LDV nel caso sia presentato da parte del mittente, o del

bollettino di consegna se da parte del destinatario, nonché di eventuali documenti utili ai fini

della liquidazione del danno.

§ 3 Su indicazione del vettore, il reclamo potrà essere trasmesso con altra modalità, anche di tipo

informatico.

40 > Documento Istruzioni

Istruzione 17 (art. 51 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione contabile

§ 1 L’avente diritto, in base all’art. 51 delle CGCTM può presentare la richiesta di

regolarizzazione utilizzando l’apposita funzione prevista nel sito internet dello stesso.

In alternativa, la richiesta può essere inviata :

a) per e-mail all’ indirizzo di posta elettronica indicato nel sito internet del vettore;

b) per posta ordinaria a:

POLO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE NORD/OVEST

Via Chisola 5 – 10126 Torino

Fax 011 6655615 e-mail [email protected]

§ 2 Il vettore procederà dando corso alla regolarizzazione nei confronti dell’avente diritto solo

nel caso in cui la differenza in più o in meno superi l’importo di € 30,00 (euro trenta/00). Nel

caso in cui gli errori interessino più trasporti, consegnati al vettore dallo stesso mittente o

diretti allo stesso destinatario, gli errori saranno corretti solo se cumulativamente superano

l’importo di € 30,00 (euro trenta/00).

§ 3 Il vettore comunica l’esito dell’accertamento all’avente diritto e accredita eventuali importi da

rimborsare mediante nota contabile da conteggiare nell’ambito della prima liquidazione di

conto corrente utile.

Documento Istruzioni >41

Istruzione 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori

Fornitura di carri per il trasporto stradale

§ 1 Qualora il cliente richieda il trasferimento stradale di carri, da utilizzare o utilizzati per il

trasporto ferroviario, ne deve assicurare la riconsegna entro 27 ore solari, ovvero 30 ore solari

in caso di ricarico, dalla loro messa a disposizione o dallo svincolo. In caso di superamento dei

suddetti termini si applicano le penali per la sosta di cui alla precedente Istruzione 5.

Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni festivi.

§ 2 Il destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l’eventuale

annotazione delle anomalie riscontrate, chiedendo al vettore la redazione di apposito verbale.

In caso contrario, decade dalla possibilità di contestare eventuali anomalie.

§ 3 Nel caso di utilizzo di carrello stradale per la riconsegna dei carri carichi di GPL, le

operazioni di traslazione delle ferrocisterne dai binari a raso sugli appositi carrelli stradali

dovranno avere inizio subito dopo la messa a disposizione delle ferrocisterne sui citati binati e

proseguire fino al completamento senza soluzione di continuità. Non appena le ferrocisterne

risultino traslate sui carrelli, con gli stessi agganciati alla motrice (in configurazione, quindi, di

trasporto stradale) esse dovranno essere allontanate dallo scalo e non dovrà essere consentita

la permanenza nell’area ferroviaria di cisterne carrellate senza la motrice agganciata al

carrello.

42 > Documento Istruzioni

Istruzioni - Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE/GESTORE DEL RACCORDO/TERMINAL DESTINATARIO DI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Prescr. RFI n. 1681 del 27/05/2011) Il sottoscritto Nome: ___________ Cognome: _____________ nella sua qualità di ___________della Società __________ con sede legale in ________ via_________

� Titolare del raccordo :___________ � Gestore del raccordo :___________ � Titolare del Terminal di: ________ � Gestore del Terminal:___________

collegato all’Impianto Ferroviario di _______, in relazione alla richiesta di programmazione del Treno Comm.le nr _________ con trasporti di merce pericolosa, dal punto di presa: _________ al punto di consegna: ____________ Treno Fisico n. (se disp.)______ valida per il periodo dal ______ al ________ in arrivo nel/i giorno/i: della settimana : Cliente titolare del contratto di trasporto con Trenitalia __________ Accordo cliente nr. _______

dichiara

• l’adeguatezza della capacità ricettiva del terminale tenendo conto della movimentazione complessiva di tutti i carri carichi o vuoti nel terminale medesimo;

• di essere in grado di garantire il ricevimento del/i treno/i all’interno del raccordo/terminal nella fascia oraria dalle _______ alle _________;

• che provvederà all'immediato ricevimento integrale del materiale trasportato all'interno del raccordo, non appena messo a disposizione da Trenitalia, nell' orario di Messa a Disposizione (MAD indicante l’orario puntuale di messa a disposizione del treno al destinatario da parte di Trenitalia nel punto di consegna concordato per lo scarico della merce) che verrà definito dopo il rilascio della traccia del treno da parte del Gestore dell’Infrastruttura. Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare prima dell’orario previsto per la consegna del treno a Trenitalia nell’impianto di partenza il verificarsi di eventuali situazioni ostative al ricevimento dei trasporti in questione. Detta comunicazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica ai referenti sotto indicati: a) Cliente titolare dell’accordo cliente che ne informerà il referente commerciale Trenitalia;

b) Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) territorialmente competente (rispetto all’impianto di partenza e di arrivo del treno completo);

c) per conoscenza :Gestione Operativa e Riprogrammazione (GOR) di Milano Data____________________ In fede ___________________________

1 2 3 4 5 6 7

Documento Istruzioni >43

Impianto ferroviario di destinazione …………………………

Impianto ferroviario di partenza …………………………

Riferimento del mittente (nominativo, n” tel, e mail) ………………………………

Destinatario (Ditta , sede sociale, P.IVA) ………………………………………………….. …………………………………………………..

Da compilare a cura del mittente

Natura, quantità e qualità della merce ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Richiesta Trasporto

Luogo di consegna della merce(indirizzo,CAP, tel.) ………………………………………………….. …………………………………………………..

Luogo di ritiro della merce (indirizzo, CAP, tel.) ………………………………………………….. …………………………………………………..

Cliente titolare di accordo cliente (Ditta e codice)

Mittente (Ditta , sede sociale, P.IVA) ………………………………………………….. …………………………………………………..

Timbro e firma della Gestione Merci ………………………………………..

Data e ora di consegna della richiesta ……………………………………….

Parte A

Giorno di effettuazione del carico …………………………

Giorno richiesto per la partenza ……………………………

Parte B Richiesta carri Da compilare a cura del mittente

Timbro e firma del mittente ………………………………………..

Servizi accessori …………………………………………………………

Luogo effettivo di scarico

Impianto ferroviario di destinazione

Data di messa a disposizione del

carro

Luogo effettivo di

carico

Impianto ferroviario di

partenza

Quantità

Merce Codice ripartizione

N. accordo cliente

Istruzioni - Allegato 2

Modulo per richiesta trasporto/carri

44 > Documento Istruzioni

Istruzioni - Allegato 3

Legittimazione per accompagnatore Mod. C.Acc Mittente (nome, indirizzo) Expediteur (nom, adresse)

Identificazione della spedizione – Identification de l’envoi Paese - Pays Impianto - Gare Impresa - Enterprise Sped. N° - exp. N.°

Destinatario (nome, indirizzo, paese) Destinatarie (nom, adresse, pays)

Presa in carico, luogo, data – Prise en charge, lieu, date Mese – giorno – ora Mois – jour - heure

Luogo di riconsegna – Lieu de livraison Impianto - Gare Paese- Pays Accompagnatore della merce (cognome, nome) Convoyeur de la marchandises (nom, prenom)

Carro N° Wagon N°

Indicazione della merce –designation de la marchandises Legittimazione per accompagnatore valida – Légitimation pour convoyeur valable Da/de a/à Questa legittimazione conferisce al suo detentore il diritto di esercitare tutte le funzioni attribuite all’accompagnatore nei treni con i quali la spedizione accompagnata è trasportata. Essa non costituisce titolo di trasporto. L’accompagnatore deve perciò essere in possesso anche di un titolo di trasporto valido. Se è accordata all’accompagnatore la gratuità del trasporto su tutto il percorso o su una parte di questo, in virtù degli accordi conclusi fra i trasportatori interessati, i titoli di trasporto corrispondenti saranno rilasciati all’accompagnatore dalla stazione mittente e/o dalle stazioni intermedie competenti. La legittimazione per accompagnatore deve essere presentata su richiesta; alla fine del viaggio questa deve essere consegnata al servizio merci competente o al personale di controllo. Il capotreno (controllore) può attribuire un posto all’accompagnatore, per esempio nel carro nel quale è caricata la merce accompagnata, o nel bagagliaio, o nel carro di servizio, o ancora in una vettura viaggiatori del treno in questione; l’accompagnatore deve uniformarsi agli ordini ricevuti. L’accompagnatore deve osservare le seguenti istruzioni per quel che concerne il suo comportamento nell’esercizio delle sue funzioni (prescrizioni di sicurezza). Prescrizioni di sicurezza Il viaggio nei treni e nei carri merci comporta un maggior rischio di incidenti; una particolare prudenza si rende pertanto necessaria al momento dell’entrata e dell’uscita dai veicoli all’atto della partenza e dell’arresto del treno, durante le manovre nonché in occasione dell’apertura e della chiusura delle porte! E’ pericolosissima e di conseguenza vietato: - salire sui tetti dei veicoli o sul carico dei carri di merci scoperti o procedere al riordino del carico spostato quando il carro si trova sotto la linea di contatto; - omettere la distanza di sicurezza minima di m. 1,50 – anche con degli oggetti – in occasione di lavori in prossimità di impianti e di linee sotto tensione; - fumare nei carri in cui si trovano materie facilmente infiammabili o animali. L’accompagnatore deve: - annunciarsi al capotreno prima della partenza del treno (nei treni non scortati, al macchinista); - prestare attenzione ai segnali di richiamo delle locomotive e agli avvertimenti del personale ferroviario; - impedire la chiusura intempestiva delle porte scorrevoli; - evitare, se possibile, di sostare fra i binari; - restare nel carro in caso di arresto in piena via; - portare per la notte fanali o lanterne luminose, che non diffondano alcuna luce colorata e che non presentino nessun rischio di esplosione o di incendio.

Cette légitimation confère a son détenteur le droit d’exercer toutes les fonctions dévolues au convoyeur dans les trains par lesquels l’envoi accompagné est transporté. Elle ne constitue pas un titre de transport. Le convoyer doit donc aussi être en possession d’une titre de transport valable. Si la gratuité du transport est accordée au convoyeur sur tout le parcours ou sur une partie de celui-ci, en vertu des accords conclus entre les transporteurs intéressés, les titres de transport correspondent seront délivrés au convoyer par la gare de départ et/ou par les gares intermédiaires compétentes. La légitimation pour convoyeur doit être présentée sur demande : à la fin du voyage, elle doit être remise au service marchandises compétent ou/au personnel de contrôle. Le chef de train (contrôleur) peut attribuer une place au convoyer, p.ex. dans le wagon dans lequel est chargée la marchandise accompagnée, ou dans le fourgon à bagage, ou dans le wagon d’accompagnement, ou encore dans une voiture à voyageurs du train en question ; le convoyeur doit se conformer aux ordres reçus. Le convoyeur doit observer les instructions ci – après au sujet de son comportement dans l’exercice de ses fonctions (prescriptions des sécurité). Prescriptions des sécurité Le voyage dans les trains et wagons de marchandises engendre en risque accru d’accident ; une prudence particulière s’impose donc lors de l’entrée dans le véhicules et lors de la sortie des véhicules, lors du départ et de l’arrêt du train, pendant les manœuvres ainsi que lors de l’ouverture et de la fermeture des portes. Il est très dangereux et par conséquent est interdit - de monter sur les toits des véhicules ou sur le chargement des wagons de marchandises

ouverts ou de procéder à la refection de chargements déplacés lorsque les wagons se trouvent sous la caténaire ;

- de négliger la distance de sécurité minimale de 1,50m.- même avec des objet – lors de travaux à proximité d’installation et des lignes sous tension;

- de fumer dans les wagons où se trouvent de matières facilement inflammables ou des animaux.

Le convoyeur doit - s’annoncer ou chef de train avant le départ du train (dans les trains non accompagnés, ou

mecanicien) ; - prendre garde aux signaux avertisseurs des locomotives et aux avertissements du personnel

ferroviaire ; - empêcher la fermeture intempestive des portes coulissantes ; - éviter si possible de stationner entre les voies ; - rester dans les wagons en cas d’arrête en pleine voie ; - emporter pour la nuit des lampes ou lanternes éclairant bien ne diffusant aucune lumiere

colorée et ne présentant aucune risque d’explosion ou d’incendie

Indirizzo e firma del trasportatore/Adresse et signature du transporteur Firma dell’accompagnatore/Signature du convoyeur

Documento Istruzioni >45

Istruzioni - Allegato 4

Modulo per Ordini ulteriori / modifiche al trasporto