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IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

a) segni che non possono essereriprodotti graficamente

b) i marchi privi di carattere distintivo

c) i marchi composti esclusivamente da segnio indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenutidi uso comune nel linguaggio correnteo nelle consuetudini leali e costanti del commercio

f) i segni costituiti esclusivamentedalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto,•del prodotto necessaria per ottenereun risultato tecnico,•che dà un valore sostanziale al prodotto

g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienzageografica del prodotto o del servizio

(anche se le cause d’impedimentoesistono soltanto per una parte della Comunità)

impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

(ed altre ipotesi)

(Art.7 RMC)

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Art. 9 Codice Proprietà Ind.Marchi di forma1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valoresostanziale al prodotto.

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IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE

esclusione dalla registrazionein seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore

(Art.8 Reg.40/94)

se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici

se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste

UN RISCHIO DI CONFUSIONE

per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato;

il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE

con il marchio anteriore.

di marchio identico osimile al marchio anteriore

per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore

•il marchio gode di notorietà

SE

•E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto

possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore

possa recare pregiudizioagli stessi.

oppure

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IMPEDIMENTIRELATIVI

MARCHIO : IDENTICO

P/S : IDENTICI SI

MARCHIO : IDENTICO O

SIMILE

P/S : NON SOMIGLIANTI

MARCHIO: SOMIGLIANTEP/S : SOMIGLIANTI

SE RISCHIO DI CONFUSIONE(RICOMPRENDENTE IL RISCHIODI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI)

SE MARCHIO ANTECEDENTE ÈNOTORIO E DALL’USO SI TRAEINDEBITO VANTAGGIO DALCARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO

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LIMITAZIONI: non puòessere vietato ai terzi l’uso

in commercio

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà

in campo industriale o commerciale

del loro nome o indirizzo

di indicazioni relative alla specie, alla qualità, allaquantità, alla destinazione, al valore, alla provenienzageografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o diprestazione del servizio o ad altre caratteristiche delprodotto o servizio

del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, inparticolare accessori o pezzi di ricambio

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DECADENZA DAL DIRITTODI MARCHIO REGISTRATO

(Art.50 RMC)

per NON USO(entro 5 anni)

se il marchio è divenutoDENOMINAZIONE

ABITUALE

se per l’uso che ne è stato fattoil marchio è tale da POTER INDURRE

IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S

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PRECLUSIONE PER TOLLERANZA

tollerato l’uso di un marchio comunitarioposteriore nella Comunità, essendo al

corrente di tale uso

NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso

SALVO deposito inmala fede

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“marchi sia comunitari che francesi, per cui, con i rinvii pregiudiziali,

si chiede un’interpretazione della direttiva 89/104, sul

ravvicinamento delle normative

degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (5),

e del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario” 

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La Google gestisce inoltre un sistema di pubblicità denominato «AdWords», che, in risposta alle parole chiave, consente di visualizzare annunci, oltre ai risultati naturali. Gli annunci consistono tipicamente in un breve messaggio commerciale e in un collegamento al sito dell’inserzionista; essi vengono mantenuti distinti dai risultati naturali attraverso la loro collocazione, sotto il titolo «lien(s) commercial(aux)», in cima alla pagina, su sfondo giallo, o sul lato destro 

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 Attraverso l’AdWords, la Google consente agli inserzionisti di selezionare le parole chiave, di modo che i loro annunci vengano visualizzati dagli utenti di Internet in risposta all’inserimento di tali parole chiave nel motore di ricerca Google. Ogni volta che un utente di Internet seleziona successivamente il collegamento dell’annuncio pubblicitario, la Google viene remunerata con il pagamento di un prezzo concordato in anticipo («prezzo per click»).

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dibattuto sulla legittimità dell’uso di parole chiave

che coincidono con marchi di impresa.

quest’uso, quale descritto, consiste nella selezione di tali parole in modo che come risultati vengano presentati annunci, nonché nella visualizzazione di annunci unitamente ai risultati naturali forniti per tali parole. I rinvii non riguardano l’uso dei marchi sui siti degli inserzionisti, né i prodotti venduti su detti siti, e non riguardano Neppure l’uso dei termini che costituiscono i marchi nel testo degli annunci

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Lo scopo dei titolari dei marchi è estendere la tutela del marchio in

modo da includere gli atti di una parte idonei a contribuire a una

violazione di marchio da parte di un terzo. Ciò è comunemente

noto negli Stati Uniti come « contributory infringement »

(concorso nella violazione)

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quattro condizioni cumulative affinché i titolari dei marchi possano

vietare l’uso degli stessi in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104

(o, in altre parole, perché sussista una violazione di marchio).

Una di tali condizioni è chiaramente soddisfatta in quanto l’uso

da parte della Google, nell’AdWords, di parole chiave che coincidono

con marchi di impresa è manifestamente non autorizzato dai titolari

degli stessi. Rimane quindi da accertare se siano soddisfatte le altre

tre condizioni, vale a dire: se tale uso i) abbia luogo nel commercio,

ii) sia fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti

dal marchio; e iii) pregiudichi o sia idoneo a pregiudicare la funzione

essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori

l’origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione

per il pubblico 

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NOMI A DOMINIO

•natura

•rapporto con il marchio registrato

•la politica di cancellazione- riassegnazione in caso di conflitto con un marchio registrato

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•nome a dominio identico ad un marchio o ad esso tanto simile da creare confusione

•chi ha registrato il nome a dominio non vanta né diritti né interessilegittimi nei suoi confronti

•il nome a dominio è stato registrato ed utilizzato in mala fede

-„cybersquatting“

- volontà di ledere un concorrente

- attratti utilizzatori verso il proprio sito creando un rischio di confusione con il marchio

-utilizzo o preparazioni al fine dell‘utilizzodel nome a dominio in relazione ad un‘offertain buona fede di beni e servizi

-notoriamente conosciuto con quel nome a dominio

- utilizzo legittimo e corretto del nome a dominiosenza intenti di carattere commerciale o lesivi neiconfronti del marchio

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Articolo 64Marchi comunitari collettivi1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’atto del depositoe idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.

Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori diservizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprionome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri attigiuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico

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2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensidel paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geograficadei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l’uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica

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Art. 11 CPInd.Marchio collettivo1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dideterminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentaridevono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda

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4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

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DISEGNO OMODELLO

protezione dell‘ASPETTOESTERIORE di un prodotto(le CARATTERISTICHE)

non la funzione

delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme, della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento

DURATA

5 ANNI, MAX 25

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DISEGNI E MODELLI

Art. 31 c.p.ind.(Oggetto della registrazione)1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli

l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

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Art. 33 c.p.ind. (Carattere individuale)1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscitanell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore daqualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione delladomanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazioneil margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

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Art. 36 (Funzione tecnica)1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattereindividuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

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Art.37 (Durata della protezione)1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data dipresentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o piùperiodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazionedella domanda di registrazione.

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la tutela di diritto d‘autore dell‘industrial design

• anche se la il valore artistico nonè scindibile dal carattere industriale

• purché con valore artistico

• non soluzioni tecniche(caratteristiche formali che assolvono unafunzione utilitaria solo se la stessa può essererealizzata con efficacia equivalente da un numero potenzialmente illimitato di formealternative)

PRESUPPOSTI

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Il brevetto per invenzioniindustriali

La tutela nazionale

•Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.)• La Convenzione d’unione di Parigi•TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property)

•La Convenzione sul brevetto europeo

codice della proprietàindustriale

tutelainternazionale

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ART. 56 c.p.ind.(Diritti conferiti dal brevetto europeo)1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel BollettinoEuropeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.….2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

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MCCCCLXXIII die XVIII MartijEl sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.

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BREVETTO

DOCUMENTO

rilasciato da •uno Stato o •da un ufficio regionale che opera per un insieme di Stati

che descrive l’invenzione

E

che crea una situazione giuridica in base alla quale l’invenzione può normalmente essere sfruttata solo con l’autorizzazione del titolare del brevetto

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INVENZIONE

soluzione ad un problema specifico nel campo della

tecnologiatecnologia

trattamento sistematicodelle tecniche per fare

delle cose derivate dall’esperienza delle arti e dei mestieri e dalla

scienza applicata

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Art. 45.Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.

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oggetto delbrevetto

prodotto

procedimento

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Le condizioni di brevettabilità

• oggetto brevettabile

• utilità (applicabilità industriale)

• novità

• non ovvietà (attività inventiva)

• pubblicazione dell’invenzione

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ART. 52 CBE

I brevetti europei sono rilasciati per delle

INVENZIONI

nuove

implicanti una attivitàinventivasuscettibili di applicazioneindustriale

INVENZIONIBREVETTABILI

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ART. 54 CBE NOVITÀ

Un’invenzione è considerata nuova se non forma parte dello

« stato della tecnica »

ricomprende tutto quanto sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo di descrizioneorale o pubblica oppure attraverso l’utilizzo od

in qualsiasi altro modo in un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di brevetto europeo

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ART. 56CBE ATTIVITÀINVENTIVA

l’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva

SE

per un uomo o donna di mestiere essa non discende

direttamente dallo stato della tecnica (non ovvietà della stessa)

difficoltà vintarisultato inatteso

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ART. 57 CBE APPLICAZIONEINDUSTRIALE

un’invenzione è consideratasuscettibile di applicazione

industriale

SE

può essere fatta o utilizzata in un qualsiasi tipo di industria, compresal’agricoltura

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Art. 51.Sufficiente descrizione1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

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Art. 68.Limitazioni del diritto di brevetto1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

(poche)

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F D I

PRINCIPIO DELL‘ESAURIMENTO DEL BREVETTO

TITOLARE

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PROPRIETÀINTELLETTUALE

effetti economici ?

- stimolo all‘innovazione, alla creatività-incentivi grazie al diritto esclusivo-„dazio“ per innovazioni successive-utilizzo strategico (ampio portfolio per licenze incrociate e cause a danno dei concorrenti)-ecc.

?

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- protezione troppo estesa?

- non si tiene conto del carattere cumulativo delle innovazioni?

-la produzione di conoscenza va incentivata attraverso laconcessione di un diritto ad un utilizzo esclusivo?

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INNOVAZIONE

fenomeno complesso

quali incentivi?

quali forme organizzative?