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EE.LL. - LA DISCIPLINA DELL’INDENNITA’ DI TURNO
Con la nota del 24 giugno scorso sono state descritte, non senza qualche perplessità sulla
“continuità” dell’orario di servizio sostenuta dalla nota sentenza n. 8254 del 23 febbraio
2010 della Corte di Cassazione, le condizioni previste dall’articolo 22 del CCNL del 1-
4.9.2000 perché si possa affermare che si è in presenza di un orario articolato in turni,
occorre, ora, verificare la disciplina della relativa indennità quando si è in presenza di
detta articolazione dell’orario di lavoro.
L’indennità di turno è disciplinata integralmente dai commi 5 e 6 dell’art. 22 del citato
CCNL del 14.9.2000 che dispongono:
“5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio de-
rivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come
segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10-
% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52,
comma 2, lett. c);
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 52, com-
ma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di
servizio in turno.”
L’indennità di turno è sicuramente una delle indennità più consistenti, dal punto di vista
economico, previste dai contratti collettivi di lavoro e, per esplicita previsione contrattua-
le, compensa integralmente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ora-
rio di lavoro. Tale precisazione elimina alla radice qualsiasi richiesta di cumulo con e-
ventuali altre indennità giustificate sulla base del disagio prodotto dall’articolazione
dell’orario di lavoro giornaliero. Chi lavora in turni, in sostanza, non può rivendicare
altre indennità collegate alle condizioni disagiate dell’orario di lavoro svolto.
Inoltre, che si tratti dell’orario di lavoro giornaliero, lo si evince in modo inequivocabile
sia dall’articolazione dell’orario imprescindibilmente collegata a turni antimeridiani po-
meridiani e notturni (il cui riferimento è ovviamente alla giornata), sia all’articola-
zione della maggiorazione oraria collegata ai menzionati turni, sia alla corresponsio-
ne dell’indennità correlata all’effettiva prestazione lavorativa, indennità che non vie-
ne percepita in caso di assenza dal servizio, come risulta dal parere ARAN RAL -
1410 in cui si legge: “Si coglie l’occasione per ricordare che nel caso di assenza dal servi-
zio, qualunque sia la motivazione della stessa, al lavoratore turnista non può essere u-
gualmente riconosciuta l’indennità di turno, in quanto l’art. 22, comma 6, del CCNL del
14.9.2000 espressamente prevede che: “L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo
per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno”.
L’indennità consiste, come indicato in precedenza, in una maggiorazione oraria che
varia al variare della collocazione del turno, se in orario antimeridiano o pomeridia-
no, festivo o notturno, festivo-notturno. Vale la pena, peraltro, precisare che la base
su cui operare il calcolo della maggiorazione fa riferimento alla nozione di retribu-
zione di cui all’art. 52, comma 1, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 (ora art. 10, comma 2,
lett. c) del CCNL del 9.5.2006) che comprende: “la retribuzione iniziale prevista per il
profilo assegnato, gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, l'in-
dennità integrativa speciale, gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e
non riassorbibile.”- come precisato dall’ARAN con parere RAL – 763 e la retribuzione
di anzianità. Si ricorda, in proposito, che l’indennità integrativa speciale è stata rias-
sorbita nel tabellare, mentre la citata base di calcolo per la determinazione dell’in-
dennità di turno non coincide, ad esempio, con quella per il calcolo del lavoro stra-
ordinario il cui riferimento è all’art. 52 lett. b) del citato CCNL incrementata dal rateo
di tredicesima, ma in cui non figurano l’indennità di anzianità e gli eventuali assegni
ad personam.
Uno dei problemi più dibattuti in materia di attribuzione dell’indennità di turno è
certamente quello rappresentato dall’alternatività tra l’indennità di turno e l’inden-
nità prevista dal l’art. 24 del CCNL del 14.9.2000 per prestazioni rese in via occasio-
nale o straordinaria la domenica o in giorno festivo.
In merito la Corte di Cassazione, con sentenza 22799 del 6 novembre 2012, in linea
con l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, ha ricordato che: “…
nella ricerca della comune volontà delle parti stipulanti un contratto collettivo, criterio
prioritario di ermeneutica è il senso letterale delle pattuizioni.” (non sempre applica-
to anche dalla stessa Cassazione, aggiungiamo noi, considerato che nell’individuazio-
ne della “continuità” del servizio quale caratteristica essenziale della turnazione la
Corte sembra aver abbandonato tale “criterio prioritario”) e ritenuto che: “Nel caso in
esame, la previsione di cui all'art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti di attribuire
al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità
con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazio-
ne dell'orario di lavoro.”
“Quella di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dal ricorrente, – continua la Corte di Cas-
sazione - presuppone infatti che "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che
esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situa-
zioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno
destinato a riposo settimanale.
Pertanto, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non
può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22.”
“In conclusione – afferma ancora la Cassazione - in relazione al lavoro prestato in giorni
festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al comma 1, art. 24
c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settima-
nale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla
corresponsione del compenso di cui al comma 2, art. 24 (in alternativa al riposo compensativo)
quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha
diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno
festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
L'ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del comma 4, dell'art. 24, il quale
fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con altri
trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che il
lavoratore versi nell'ipotesi regolata dal comma 1 e dunque che abbia lavorato in giorno
destinato a riposo settimanale.”
Ora, sull’interpretazione della Cassazione circa l’alternatività tra prestazione ordina-
ria in turno la domenica o durante i giorni festivi, da un lato, e applicazione dell’art.
24, comma 1 (prestazione lavorativa per particolari esigenze di servizio nel giorno
di riposo) e comma 2 (prestazione straordinaria durante un giorno festivo) si può
anche convenire, malgrado esistano sentenze favorevoli alla cumulatività delle di-
verse indennità, considerato che a sostegno di tale interpretazione depone il tenore
letterale della disposizione contrattuale, in particolare l’articolo 22, comma 5, del
CCNL del 14.9.2000. E’ necessario, tuttavia, che vi sia chiarezza su alcune aspetti
essenziali. Chiarezza che non pare emergere in alcune, anche recenti, sentenze emes-
se dai giudici del lavoro e che, a giudizio di chi scrive, riguarda i seguenti aspetti es-
senziali:
• la programmazione dell’orario in turni di lavoro è elemento essenziale e pro-
pedeutico allo svolgimento della prestazione. Tale programmazione va portata
a conoscenza del lavoratore come afferma la Corte di Cassazione con sentenza
depositata il 21 maggio 2008 n. 12962. La citata sentenza va al di là della sua ap-
plicazione al settore dei trasporti ed enuncia un principio generale;
• la programmazione dei turni è volta ad individuare all’interno dell’articolazio-
ne dell’orario di servizio con le caratteristiche indicate dal citato contratto collet-
tivo nazionale di lavoro, turni di lavoro dei dipendenti che affermino il princi-
pio secondo cui i lavoratori turnisti hanno l’obbligo di lavorare ordinariamente
tanti giorni quanti quelli dei lavoratori non turnisti, con la possibilità di pre-
vedere da parte dell’ente che la prestazione lavorativa possa essere svolta ordi-
nariamente per cinque o sei giorni settimanali e per un numero complessivo di
36 ore, diversamente si tratterebbe di un’evidente disparità di trattamento;
• una disparità di trattamento, peraltro, evidenziata dal contrasto con la discipli-
na dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, laddove quest’ultimo afferma che l’in-
dennità dovuta per l’attività lavorativa prestata in turno compensa interamente
la particolare articolazione giornaliera dell’orario di lavoro e non anche una
prestazione per un numero di giorni maggiore nell’arco dell’anno rispetto a-
gli altri lavoratori (insomma non sta scritto da nessuna parte che il lavoratore
turnista deve obbligatoriamente lavorare il 25 aprile o il primo maggio o il gior-
no di Santo Stefano, ecc.);
• spetta all’ente di appartenenza stabilire, a parità di giorni lavorativi con gli altri
lavoratori, fatta salva la possibile diversa organizzazione dell’orario di lavoro
su cinque o sei giorni settimanali, se il dipendente turnista debba prestare la
propria ordinaria attività la domenica o durante la festività infrasettimanale,
considerato che in entrambi i casi occorrerà prevedere un altro giorno di riposo du-
rante la settimana e una diversa giornata in cui fruire della mancata festività
infrasettimanale (che non significa effettuare il riposo compensativo a fronte di
una prestazione straordinaria, posto che non si è in presenza di lavoro straordi-
nario, ma di una semplice diversa articolazione diversa dell’orario di lavoro nell’-
ambito della programmazione dei turni).
In realtà, a ben guardare tali concetti sono contenuti sia nella citata sentenza 22799-
/2012 della Cassazione, che, con chiarezza, nella sentenza della stessa Corte di Cassa-
zione n. 8458 del 9 aprile 2010 nella quale la Corte ha avuto modo di precisare che:
“In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale di-
sciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed
ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via ecce-
zionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che
gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al
di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2.
Infatti l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro
prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art.
22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festi-
ve infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro”.
Quindi non è affatto vero che il lavoratore turnista debba obbligatoriamente lavora-
re durante le festività infrasettimanali, come anche qualche giudice pare avere inte-
so, considerato che, per la Cassazione, ben può essere chiamato a prestare tale attività
in orario straordinario (con le diverse maggiorazioni della prestazione straordinaria
a seconda di quando è richiesta nella giornata) con applicazione dell’ art. 24, comma
2, del CCNL del 14.9.2000. Tale eventualità dipende, come s’è detto, dalle scelte in
materia di orario di servizio operate dall’ente e dal tipo di servizio offerto.
Infatti: “Nel caso in cui una festività cade in un giorno della settimana previsto come
lavorativo, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro percependo la relativa retribu-
zione, salvo diverso accordo con il datore di lavoro o diversa previsione del contratto col-
lettivo nazionale di riferimento”.
Concetti, peraltro, desumibili anche dal tenore letterale dei pareri ARAN. Così, infat-
ti, nel parere RAL – 765 si legge: “La disciplina dell'art. 24, comma 3, del CCNL del 1-
4.9.2000 prende in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ov-
vero occasionale, in un giorno feriale non lavorativo, in presenza di una articolazione
dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni; il giorno feriale non lavorativo, peraltro,
non necessariamente deve coincidere con il sabato, ma potrebbe essere, ad esempio, anche un
lunedì, qualora in via ordinaria l'articolazione dell'orario settimanale ricomprendesse le gior-
nate dal martedì al sabato.
La predetta disciplina, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i la-
voratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chia-
mati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia "nei giorni feriali non lavorativi" sia
nelle stesse giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predi-
sposizione dei predetti turni di lavoro.”
Altrettanto dicasi per il parere RAL – 746: “L’indennità di turno viene corrisposta
solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell’ambito del turno e vale a
compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell’orario; per il
medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in
base alla disciplina dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le misure ivi espressamente
previste, diverse da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno;”.
Le stesse considerazioni, infine, valgono anche per il parere RAL – 759: “Se così fosse,
- scrive l’ARAN - abbiamo avuto modo di chiarire che l'indennità di turno deve essere cor-
risposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a
compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario; per il
medesimo personale, le prestazioni di lavoro straordinario devono essere compensate esclusi-
vamente in base alla disciplina dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le misure ivi
previste, diverse da quelle stabilite per le prestazioni effettuate in turno.
Sussiste, altresì, l’impossibilità di corrispondere l’indennità di turno nei giorni di fruizione
del riposo compensativo concesso ai sensi dell’art. 38, comma 7 del CCNL del 14.9.2000”.
Il fatto che sia diffusa l’idea che i lavoratori turnisti degli enti locali debbano ordina-
riamente lavorare per tutte le settimane dell’anno, con esclusione delle ferie, come
se non esistessero le festività, a differenza dei loro colleghi, perché il contratto na-
zionale di lavoro non menziona esplicitamente la fruizione compensativa di tali festi-
vità in altri giorni (tesi che per chi scrive è in contrasto con il disposto dell’art. 22 del
CCNL del 14.9.2000, per le ragioni in precedenza indicate) ha dato luogo, peraltro, a
quesiti quanto meno “buffi”, quale quello rivolto all’ARAN che si riporta di seguito:
“Il lavoratore, inserito in una organizzazione di lavoro per turni e tenuto alla ordinaria
prestazione lavorativa anche nella giornata della domenica, ha ugualmente diritto alla
fruizione del riposo settimanale (in altro giorno, secondo il turno assegnato) ove nel suddetto
giorno della domenica lo stesso si sia assentato per malattia, per congedo ex lege
n.104/1992, o per congedo parentale?”
Sembrerebbe proprio che lavoratori turnisti e non abbiano gli stessi diritti degli altri
lavoratori pur lavorando nello stesso ente.
Bergamo, 27 giugno 2013
Per la FP-CGIL di Bergamo
F.to Gian Marco Brumana