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mensile di informazione tecnica I.P. Cartostampa Chiandetti Srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Udine - N. 9 - Anno sesto - Periodicità mensile - 5,16 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Collegio dei Geometri della Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA ORGANO UFFICIALE- Corso Sempione, 50 - 28883 GravellonaToce (VB) -Tel. 0323/864461 - Fax 0323/847626 - [email protected] - www.geometri.verbania.it PALLANZA, Piazza Garibaldi Il Municipio La Tramvia Omegna - Pallanza - Intra 1910

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Collegio dei Geometri della Provincia del

VERBANO CUSIO OSSOLAORGANO UFFICIALE - Corso Sempione, 50 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323/864461 - Fax 0323/847626 - [email protected] - www.geometri.verbania.it

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are Colleghe e Colleghi Geometri,

ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione in merito all’obbligo a ca-rico del geometra libero professionista di prestare adeguata garanzia per idanni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professio-nale. Il suddetto adempimento fa seguito alla previsione di cui all’art. 9 delCodice Deontologico approvato dal nostro Consiglio Nazionale e diramato aisingoli Collegi Provinciali ed a tutti i colleghi che impone in modo omogeneoper l’intera Categoria il rispetto dei termini e di massimali minimi di coper-tura assicurativa.A tale proposito il C.N.G. ha stipulato una Convenzione Quadro con la AECBroker avente per oggetto una polizza assicurativa di Assicurazioni e Riassicura-zioni per le Responsabilità Professionali S.p.A; il nostro Collegio in alternativasta definendo una convenzione con un altro Broker presente sul nostro territoriocon sedi in Omegna - Verbania - Villadossola - Domodossola; prossimamente sa-ranno presenti nel sito del Collegio tutte le relative informazioni e condizioni.Ricordo infine che in esito ai dettami di cui all’art. 9 del codice deontologico,dalla data dell’1/01/2007 decorre l’obbligo di dotarsi della polizza - quadro cheprevede i termini minimi di copertura indicati nella Convenzione stipulata dalConsiglio Nazionale dei Geometri.

Il PresidenteGeom. Roberto BRIGATTI

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Corso Sempione, 50 – 28883 Gravellona Toce (VB) – Tel. 0323/864461 – Fax 0323/847626 E-mail: [email protected] – Sito internet: www.geometri.verbania.it

SETTEMBRE 2006

S o m m a r i o2 Attivazione del servizio

di trasmissione telematica del modello unico informatico DOCFA (Catasto fabbricati)

3 A.G.I.A.I. ai nastri di partenza

4 Fiscalità immobiliare: le novità della manovra-bis

5 Sicurezza

6 Condono, sanzioni e rischi per documenti non presentati

8 Relazione paesaggistica, definiti finalità e contenuti

10 Giurisprudenza

11 Difendere la casa con l’assicurazione

12 La lavorazione del granito nel recente passato

14 Assograniti V.C.O. organizza una giornata incentrata sulle tecnologie e sulle attrezzature di cava

15 Autocertificazione IVA

16 Aggiornamento Indice ISTATRegistro Praticanti

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Consiglio Direttivo

Presidente: Roberto BRIGATTISegretario: Lidia CHIOVINI Tesoriere: Renzo VISCARDI Revisore Parcelle: Aldo DELGROSSO Consiglieri: Gabriele AIROLDI

Alessandro BIANCONI Alberto FRANCIOLI

Delegato Cassa: Luigi BORGHINI Componente per il Piemonte nellaCommissione Edilizia-Lavori Pubblicidel Consiglio Nazionale Lidia CHIOVINI

Commissione Stampa

Alessandro BIANCONI, Alberto FRANCIOLI,Luigi BORGHINI, Gabriele COMAITA, Ivano FRANCIOLI, Gianmario GAGLIARDI,Pier Paolo MAFFIOLI, Elisabetta PIAZZA.

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL

VERBANO CUSIO OSSOLA

C

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

LE FOTO DI COPERTINA

Verbania, è un Comune di 30.818 abitanti, capoluogo della provincia del Ver-bano Cusio Ossola, situato sulla sponda piemontese del lago Verbano.

La storiaIl Comune venne istituito nella prima metà del XX secolo durante il Fascismo:nel 1927 Arizzano, Trobaso e Zoverallo vennero aggregati a Intra, mentre Ca-vandone e Suna vennero aggregati a Pallanza. Nel 1929 Unchio venne aggre-gato a Intra. Infine con il regio decreto n. 702 del 4 aprile 1939 vennero uni-ti i due Comuni Intra e Pallanza. Fino ad allora in nome Verbania era co-munque rimasto legato a quest’era, pur senza avere una connotazione precisa,tanto che il lago stesso è noto anche col nome di lago Verbano.

La tramvia Omegna-Pallanza-IntraLo sviluppo urbanistico che interessa la parte meridionale della provinciaunendo i laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, ha cominciato a prendere cor-po con il primo periodo di sviluppo industriale, che ha visto l’espansione de-gli insediamenti produttivi lungo lo Strona, che ha realizzato la tramvia diOmegna-Intra, che ha visto la crescita di alcuni importanti servizi pubbliciquali quelli sanitari e scolastici.L’inaugurazione della Tramvia è avvenuta domenica 13 settembre 1910 congrande illuminazione generale di Pallanza e Suna e feste alla veneziana sul la-go, con ricchi premi alle ville, case e barche meglio illuminate.

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ome già preannunciato nel nostroNotiziario n. 8/2006, lunedì 25 Set-tembre 2006, alle ore 14,30 presso

la sala riunioni della Prefettura di Verbania,sotto l’egida di S.E. il Prefetto, si è svolto unincontro indetto dall’Ufficio del DirettoreProvinciale dell’Agenzia del Territorio rela-tivo all’Attivazione del servizio di trasmis-sione telematica del modello unico infor-matico DOCFA (catasto fabbricati).

I lavori presieduti dal Direttore Regionaleing. Marco Orsini, hanno visto presenti co-me relatori: l’ing. Giacomo Tarantino, re-sponsabile Gestione Banca Dati, il geom.Gerlando Alaimo, referente DOCFA, del-l’Ufficio Provinciale di Torino (curatoridella sperimentazione con il Collegio deiGeometri di Torino); il Direttore dell’A-genzia del Territorio di Verbania Dr. Rosa-rio Pucciarelli. Ai lavori hanno partecipato,oltre ad alcuni funzionari dell’Agenzia delTerritorio di Verbania e ad una poco nutri-ta rappresentanza di altre categorie profes-sionali invitate, una sessantina di Colleghiiscritti al nostro Albo Provinciale.

L’accogliente sala riunioni e gli ameni scor-ci del curatissimo parco hanno fatto dabella cornice all’incontro, senza tuttaviadistogliere l’attenzione dei partecipanti aicontenuti della presentazione delle proce-dure operative per l’invio del modello uni-co già battezzato come “DOCFA TELE-MATICO”.

L’estensione alla nostra Provincia dell’uti-lizzo della nuova procedura costituisce un

ulteriore passo avanti nel processo di dema-terializzazione dei documenti cartacei nellaPubblica Amministrazione oltre, natural-mente, al tanto auspicato e decantato “avvi-cinamento” tra la P.A. ed i cittadini. La no-stra Categoria è invitata ancora una volta, eci piace considerarlo un privilegio, ad esse-re protagonista di questo cambiamento.

Siamo tutti chiamati ad esprimere le nostrecapacità operative anche nel confronto conle innovazioni tecnologiche: in prima bat-tuta saranno 5 i Colleghi “sperimentatori”che potranno cimentarsi nei prossimi mesi,a nome di tutti i Geometri del V.C.O., conla novità; da qui l’invito a comunicare lapropria disponibilità alla Segreteria delCollegio. Avremo certamente modo di ap-profondire l’argomento, in queste pagine econ l’organizzazione di ulteriori incontri.

Attualmente, come primo passo, ci stiamoattivando per “mandare alle stampe” unaguida Operativa utile a guidarci nell’usodella nuova versione di DOCFA: sarebbebuona cosa conoscere il numero degli inte-ressati al fine di ottimizzare gli ordini (ed icosti) e per questo invitiamo a prenderecontatti con la Segreteria del Collegio perogni approfondimento.

Buon aggiornamento.

Alessandro Bianconie Alberto Francioli - Geometri

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

DEL MODELLO UNICO INFORMATICO DOCFA (CATASTO FABBRICATI)

NOTIZIE DELL’ULTIMO MINUTO

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2SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

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3SETTEMBRE 2006

ennesima associazione di amministratori condo-miniali? Forse sì, ma questa volta si tratta di am-ministratori tutti iscritti ad un Collegio dei Geo-

metri. Quindi con gli obblighi e le responsabilità, anchedeontologiche, dei professionisti che fanno parte di unAlbo. È questa la caratteristica della Associazione Geo-metri Italiani Amministratori Immobiliari (AGIAI), co-stituita a Roma il 29 marzo scorso, nella sede di via Bar-berini del Consiglio Nazionale dei Geometri, ad opera didodici soci fondatori che, preso atto di una realtà profes-sionale che vede, degli oltre 100mila geometri attivi inItalia, non meno di 30mila operanti nel segmento del-l’amministrazione di immobili, hanno deciso di fareemergere questa realtà dando vita ad una associazioneche tuteli, ma soprattutto valorizzi, le specificità dellaprofessione di amministratore.L’iniziativa, benché formalizzata a Roma, è partita tuttaviadal Collegio di Torino, e dal geometra Tommaso Mon-giovì, responsabile della Commissione immobiliare e oggineopresidente AGIAI, un professionista che da anni so-stiene la necessità di creare un fronte comune fra i tantigeometri che si dedicano all’attività di amministratore.“Un’associazione come l’AGIAI appena costituita – diceMongiovì – supera alla radice i problemi sollevati dalla re-cente proposta di legge in materia di riforma della disci-plina civilistica del condominio, che prevederebbe, fral’altro, l’obbligo di iscrizione, per chi esercita attività diamministrazione immobiliare, in un elenco tenuto dalleCamere di Commercio. Una disposizione che vuole tute-lare i consumatori, cioè i condomini, ma che è stata con-testata dall’Autorità antitrust”. E questo perché – precisaMongiovì – “gli amministratori-geometri che si iscrivonoalla AGIAI sono esclusivamente professionisti facenti par-te di un Ordine e come tali soggetti si severi obblighideontologici che, se violati a danno dei clienti-condomi-ni, possono portare a sanzioni disciplinari che sfocianoanche, nei casi più gravi, nella radiazione dall’Albo”.Gli associati alla neonata AGIAI pagheranno, natural-mente, una quota di iscrizione. L’importo (“modesto”,anticipa Mongiovì) è ancora da definire, ma in ogni casonon sarà una somma versata a fondo perduto, ma darà incambio una copertura assicurativa dell’associato per il re-cupero di perdite pecuniarie sopportate dal condomino-consumatore a seguito dell’operato dell’amministratore.Insomma una garanzia supplementare in più per i con-domini, senza alcun onere a loro carico.Mongiovì, che in passato aveva già proposto ai geometri-amministratori l’adozione di un rendiconto-tipo, sostie-ne anche la necessità di una crescita “culturale” degli am-ministratori in genere. “Le incombenze degli ammini-stratori – dice – sono diventate tante e complesse, ed una

preparazione sommaria non è più sufficiente. L’associa-zione darà vita a momenti di formazione ed a corsi di ag-giornamento, anche allo scopo di attenuare il contenzio-so, che spesso viene alimentato dall’impreparazione del-l’amministratore”. Non solo, ma anche “l’impreparazio-ne dei condomini – continua Mongiovì – deve esserecombattuta, e per questo solleciteremo le associazionidella proprietà a intraprendere iniziative per istruire icondomini circa i rispettivi diritti e doveri”.Fra gli scopi, anche se non formalizzati nell’atto costitu-tivo, dell’associazione vi è infine quello di ottenere prezzipiù favorevoli, presentandosi come contraente collettivonei confronti dei fornitori del condominio, assicurandocosì significative economie a favore dei consumatori. “Ifornitori - precisa Mongiovì - tratteranno con le emana-zioni locali dell’associazione, e saranno così invogliati aridurre le rispettive pretese economiche, ottenendo incambio, beninteso, una continuità nel tempo delle pre-stazioni loro richieste. E anche ciò, in definitiva, andrà abeneficio delle tasche dei nostri condomini”. Le iscrizioni all’AGIAI sono aperte.

da “Italia Casa” - maggio 2006

A.G.I.A.I. AI NASTRI DI PARTENZACOSTITUITA UNA NUOVA ASSOCIAZIONE DI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI.

PER FARNE PARTE È NECESSARIO ESSERE ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

L’

SOCI FONDATORI AGIAI

Geom. Panunzi Piero Presidente ConsiglioNazionale Geometri

Geom. Mascella Guido Vice Presidente Consiglio Nazionale Geometri

Geom. Moccia Vincenzo Consigliere Collegio di SalernoGeom. Mongiovì Tommaso Consigliere Collegio di TorinoGeom. Moretti Giacomo

Geom. Oberto Giuseppe Consigliere Collegio di TorinoGeom. Perra Carla Consigliere Collegio di CagliariGeom. Pino Salvatore Consigliere Collegio di CataniaGeom. Pietrocola Leo Presidente Collegio di FoggiaGeom. Salicini Vanni Consigliere Collegio di BolognaGeom. Tesio Ilario Presidente Collegio di TorinoGeom. Varacalli Ferdinando

CONSIGLIERI DIRETTIVO AGIAI

PRESIDENTE Mongiovì Tommaso

VICEPRESIDENTE Moretti Giacomo

SEGRETARIO Pino Salvatore

TESORIERE Moccia Vincenzo

CONSIGLIERI Oberto GiuseppeSalicini VanniVaracalli Ferdinando

REVISORI DEI CONTI Perra CarlaPietrocola Leo

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

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4SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

ra i numerosi provvedimenti adottati dall’esecutivocon il D.L. 223 varato venerdì 30 giugno 2006 e pub-blicato nella G.U. 153 del 4 luglio 2006, vi sono an-che importanti misure in campo fiscale nel settore im-

mobiliare. Se ci si pone come obiettivo di esaminarle, il primosforzo che deve essere compiuto è quello di individuare le nu-merose innovazioni disordinatamente disseminate qua e là trai vari articoli e commi del decreto, quindi coordinarle tra loroin modo da poterne dare una rappresentazione organica.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Partendo dalle modifiche più semplici, si rileva in primo luogol’intervento dell’esecutivo in tema di imposta comunale sugliimmobili, i cui pagamenti sono stati anticipati al 16 giugno e16 dicembre (comma 13 dell’art. 37). L’imposta potrà essereanche liquidata in sede di dichiarazione dei redditi con il mo-dello unico ovvero con il modello 730 (comma 55 dell’art. 37). Inoltre, a decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo dipresentazione della dichiarazione ICI, che si rendeva necessariaogniqualvolta i contribuenti modificavano la propria situazio-ne immobiliare (comma 53 dell’art. 37).L’ultima innovazione in tema di imposta comunale sugli immo-bili interessa quelli di proprietà degli enti ecclesiastici che do-vranno ricominciare a versare l’imposta (art. 39).

DETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Come si ricorderà con il comma 121 dell’art. 1 della legge 266 del23 dicembre 2005 è stata prorogata per l’anno 2006 la detrazioneIRPEF per una quota pari al 41% degli importi sostenuti dal con-tribuente, relativamente ad alcuni interventi di recupero di cui al-l’art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978. Ora l’esecutivo aggiun-ge, alla Finanziaria 2006, il nuovo comma 121-bis con il quale sicondiziona l’agevolazione alla circostanza che l’impresa che ha rea-lizzato i lavori indichi in fattura il costo della relativa manodopera. La mancata osservanza di questo nuovo adempimento cheopera per le spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006, datadi entrata in vigore del decreto, determina la perdita del dirit-to all’agevolazione.

IMMOBILI COMPRESI IN PIANI PARTICOLAREGGIATICon il comma 15 è stato abrogato l’art. 33, comma 3 della leg-ge 388 del 23 dicembre 2000, il quale prevedeva che i trasferi-menti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici par-ticolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvatiai sensi della normativa statale o regionale, fossero soggetti al-l’imposta di registro dell’1% e alle imposte ipotecarie e catasta-li in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoriadell’area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento.In questo caso la disposizione ha effetto per gli atti pubbliciformati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio2006. È il caso di ricordare come rimane operante l’agevolazione con-tenuta nell’art. 5 della legge 168 del 22 aprile 1982 la quale pre-vede che «nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubbli-

ca, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt.27 e seguenti della legge 457 del 5 agosto 1978, ai trasferimen-ti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupe-ro, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie inmisura fissa».

AREA FABBRICABILE Con il comma 2, dell’art. 36 viene data dall’esecutivo un’im-portante interpretazione autentica in tema di aree fabbricabiliai fini dell’imposta sul valore aggiunto, registro, redditi e ICI. Secondo questa disposizione «un’area è da considerare fabbri-cabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumentourbanistico generale adottato dal comune, indipendentementedall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti at-tuativi del medesimo».

PLUSVALENZA PER LA VENDITA DI IMMOBILIRICEVUTI PER DONAZIONE Con i commi 38 e 39 dell’art. 38 è previsto che è assoggettata atassazione la plusvalenza realizzata sulla vendita di un immobileche è stato ricevuto per donazione e ceduto entro 5 anni dalladata di acquisto da parte del donante. Per stabilire la plusvalenza si assume come valore dell’immobi-le il prezzo di acquisto o di costo di costruzione sostenuto daldonante.

CESSIONE DI IMMOBILI, VALORE DELLA TRANSAZIONE Dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. deldecreto in esame, secondo quanto stabilito nei commi 22 e 23,nei rogiti notarili relativi alle cessioni di immobili, anche sesoggetti a IVA, le parti «hanno l’obbligo» di rendere appositadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. artt. 38, 45,46 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) recante l’indi-cazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Inoltre, nel caso in cui le parti si siano avvalse di un mediatore,dovranno dichiarare, con le medesime modalità, l’ammontaredella spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalitàdi pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di par-tita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare. La sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento(omessa, incompleta o mendace) è stabilita nella misura da 500a 10 mila euro. Inoltre, nel caso in cui gli immobili trasferiti siano assoggettati aimposta di registro, opera l’accertamento di valore sulla base diquanto disposto dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. 131 del 26aprile 1986 (accertamento e rettifica del valore), pertanto l’attivi-tà non è più paralizzata dalla dichiarazione di un prezzo pari o su-periore al valore catastale. Da tenere presente, inoltre, che la mendacità nelle dichiarazio-ni sostitutive determina una responsabilità penale in capo al di-chiarante aggravata dalla circostanza che in queste ipotesi essesono dirette a pubblico ufficiale (il notaio), il quale è tenuto adenunciare i reati rilevanti nell’esercizio delle sue funzioni. Quanto alla disposizione prevista al comma 497 dell’art. 1 del-la Finanziaria 2006, che riconosce la possibilità di dichiarare

FISCALITÀ IMMOBILIARE: LE NOVITÀ DELLA MANOVRA-BIS

T

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5SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

nel rogito notarile tra privati di immobili a destinazione abita-tiva il valore di mercato continuando a pagare le imposte suquello catastale, è stata introdotta una sanzione per dichiara-zione mendace. In particolare è previsto che se viene occultato anche in parte ilprezzo effettivamente stabilito tra le parti, le imposte siano do-vute sull’intero importo del prezzo reale; inoltre si applica lasanzione amministrativa che va dal 50% al 100% della diffe-renza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al cor-rispettivo dichiarato.

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI Con i commi 7 e 8 dell’art. 36 del decreto viene stabilito che learee sulle quali insistono i fabbricati non sono più ammortiz-zabili e, conseguentemente nel calcolo delle quote d’ammorta-

mento fiscalmente deducibili, il costo dei fabbricati deve esse-re calcolato eliminando il costo delle aree occupate dalla co-struzione e delle aree pertinenziali. Questa disposizione opera dal periodo d’imposta in corso alladata di entrata in vigore del decreto, sicché non ha effetto re-troattivo, ma interviene a partire dal 2006 con riferimento allequote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acqui-stati nel corso di periodi d’imposta precedenti. Il costo, che deve essere scorporato, è assunto in via forfetarianella misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio equello corrispondente al 20% del costo complessivo, tuttavia,per i fabbricati industriali si considera il 30% del costo com-plessivo.

da “Consulente Immobiliare” n. 773 - luglio 2006

SICUREZZADECRETO BERSANI: INTRODOTTE NUOVE NORME IN TEMA “SICUREZZA”

CIRCOLARE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI DEL 7 OTTOBRE 2006

Si ritiene opportuno segnalare che in fase di conversione in Legge (n. 248/2006 - Supplemento Ordinario G.U. n.186 dell’11 agosto 2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006), con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006n. 223 (c.d. Bersani) è stato introdotto l’art. 36 bis - “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promo-zione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.Si evidenziano alcuni punti di tale articolo che meritano particolare attenzione:1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di con-

trastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia disicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza,il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Isti-tuto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei can-tieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazio-ne obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupa-ti nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempidi lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, e successive modificazioni.

2. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2006,il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità dellavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimen-to. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivi-tà nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contem-poraneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il com-mittente dell’opera (questa norma impone anche a noi geometri, quando entriamo nei cantieri, di essere muniti e diesporre le tessera di riconoscimento).

3. La mancata esposizione della tessera di riconoscimento comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, del-la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera diriconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da eu-ro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’arti-colo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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6SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

on il D.L. 273/2005, convertito nella legge 51del 23 febbraio 2006, il termine delle “Procedu-re di integrazione della documentazione in ma-

teria edilizia” dopo diverse proroghe è stato fissato al 30aprile 2006. Trattasi di documentazione descritta nel-l’art. 32, comma 37 della legge 326/2003 che recita te-stualmente: «Il pagamento degli oneri di concessione, lapresentazione della documentazione di cui al comma 4,della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’im-posta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 504 del30 dicembre 1992, nonché, ove dovute, delle denunce aifini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbanie per l’occupazione del suolo pubblico entro il 30 set-tembre 2004, nonché il decorso del termine di 24 mesida tale data senza l’adozione di un provvedimento nega-tivo del Comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizioin sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione dovutanon è stata interamente corrisposta o è stata determinatain forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzatesenza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle san-zioni richiamate all’art. 40 della legge 47 del 28 febbraio1985 e all’art. 48 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001».

Considerata la complessità della materia, divenuta caoti-ca a seguito delle continue emanazioni di leggi poco chia-re, mal coordinate e spesso contraddittorie tra di loro, ap-pare utile sviluppare a tutto campo un’analisi ragionatasulle conseguenze connesse alla mancata presentazionedella documentazione, al fine di fornire un indirizzoorientativo il più corretto possibile nel rispetto della leg-ge e le indicazioni della giurisprudenza. Per rendere meglio l’idea dei diversi adempimenti e con-seguenze che ne possono derivare per la sanatoria delleopere edilizie, in caso di inosservanza al termine di pre-sentazione della documentazione e relativi versamenti,appare utile ricordare che gli oneri concessori, la tassaraccolta rifiuti, l’ICI e l’accatastamento del bene condo-nato rientrano solo indirettamente nelle prescrizionidettate al momento della concessione, costituisconoadempimento successivo e non attengono alla perfezio-ne dell’atto amministrativo. Pertanto, la loro omissioneè un inadempimento formale costituente violazione am-ministrativa soggetta al pagamento di una sanzione pe-cuniaria sulla base della norma violata in ordine alla ma-teria (riquadro 1).

RIQUADRO 1

Ritardato pagamento oneriL’art. 1, comma 9, della legge 449/1997 prevede che,in caso di ritardato pagamento degli oneri, è dovutol’interesse legale annuo sulle somme da corrispondereentro 60 giorni dalla richiesta del Comune.Riguardo agli oneri occorre, inoltre, prestare attenzio-ne alla legislatura regionale, in quanto sono molte leregioni che, sulla base del disposto dell’art. 32, comma34, della legge 326/2003, hanno la facoltà di incenti-varli fino a un massimo del 100% e di stabilire termi-ni specifici inerenti i tempi e le modalità entro i qualidevono essere pagati.

Denuncia in catastoL’art. 1, comma 338, della legge 311/2004 prevede cheil mancato adempimento degli obblighi previsti dagliartt. 20 (variazioni sui fabbricati esistenti) e 28 (costru-zione nuovi fabbricati) del D.L. 652 del 13 aprile1939, convertito con modificazioni dalla legge 1249dell’11 agosto 1939, comporta l’applicazione di unasanzione rispettivamente di 258 euro e 2.066 euro.

Pagamento ICIL’art. 14 del D.Lgs. 473 del 18 dicembre 1997 stabili-sce che, per l’omessa presentazione della dichiarazione

o denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di100 mila lire (52 euro).Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si appli-ca la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dellamaggiore imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore at-tengono a elementi non incidenti sull’ammontare del-l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 100mila lire (52 euro) a 500 mila lire (258 euro).Va anche ricordato che, in caso di omesso o ritardatopagamento, il contribuente può usufruire del ravvedi-mento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs.472/1997 e successive modifiche, che prevedono unagraduale e consistente riduzione della sanzione (cheogni Comune più in dettaglio generalmente descrive).

Tassa per lo smaltimento dei rifiutiL’art. 76 del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, e suc-cessive modificazioni, prevede per l’omessa presenta-zione della denuncia, anche di variazione, la sanzioneamministrativa dal 100 al 200% della tassa o dellamaggiore tassa dovuta con un minimo di 52 euro. Se ladenuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al100% della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione ol’errore attengono a elementi non incidenti sull’am-montare della tassa si applica la sanzione amministrati-va da 52 a 258 euro.

CONDONO, SANZIONI E RISCHI PER DOCUMENTI NON PRESENTATI

C

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7SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

IMPROCEDIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SANATORIA

Dal quadro normativo sopra citato si può rilevare che laritardata presentazione della documentazione entro il 30aprile 2006 o il mancato pagamento dell’oblazione, siapure con qualche aggravio sui costi, può comunque por-tare alla sanatoria delle opere abusive. Occorre, però, pre-stare molta attenzione nei casi in cui l’Amministrazionecomunale ha chiesto agli interessati di produrre la docu-mentazione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, citan-do l’art. 2, comma 37, lett. d) della legge 662/1996, per-ché in tale ipotesi è prevista l’improcedibilità della do-manda e il conseguente diniego del titolo edilizio in sa-natoria (come in caso di mancato pagamento dell’obla-zione per intero).

Con la circolare esplicativa n. 2699 del 7 dicembre 2005,riguardo all’art. 32 della legge 326/2003, il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi anchealle sentenze della Corte Costituzionale n. 196, 198, 199emesse il 28 giugno 2004, ha fornito chiarimenti sui ter-mini per la presentazione delle domande di sanatoria,oblazione e oneri concessori, sulle tipologie di abuso sa-nabili e sui casi di esclusione della sanatoria senza, però,entrare nel dettaglio dei casi sopra descritti riguardo altermine ultimo di presentazione della documentazione ealle conseguenze che ne possono derivare. In ogni caso, dall’insieme dei dati forniti e da una analisilogica di fatti e circostanze sopra riportati è da ritenereche si possa arrivare a concludere le pratiche di sanatoria,in positivo o in negativo, nel rispetto dell’intendimentodel legislatore.

Oblazione non interamente corrispostaL’art. 52, comma 37, della legge 326/2003 disponeche, se nei termini previsti l’oblazione dovuta non èstata interamente corrisposta, le costruzioni sono as-soggettate alle sanzioni richiamate all’art. 40 della leg-ge 47/1985 (il Comune deve ordinare la demolizione).Se si considera, però, che la legge 326/2003 richiama econferma le modalità operative dei precedenti condo-ni e in particolare riguardo ai termini, l’art. 32, comma28, precisa che per quanto non previsto dal presenteprovvedimento si applicano, ove compatibili, le dispo-sizioni di cui alla legge 47 del 28 febbraio 1985 e art.39 della legge 724 del 23 febbraio 1994, in caso di ri-tardato pagamento dell’oblazione è da ritenere che cor-rettamente si debba tenere conto di quanto dispostodalla legge 449 del 27 dicembre 1997, la quale inci-dendo sulla disciplina della legge 662/1996 ha previstoche il termine perentorio stabilito per il versamentodell’oblazione indicata dall’art. 39, commi 5 e 6 dellalegge 724, non è ancorato a un dato certo, ma dipende

dal decorso di 60 giorni dalla data di notifica da partedel Comune dell’obbligo di pagamento, sicché si è in-dividuato un termine mobile, ampliando i poteri del-l’Amministrazione comunale e di fatto rimettendo neitermini gli inadempienti. In tal senso si è espressa anche la Cass. pen., Sez. III,sent. n. 12907, 13 ottobre 1998. Si tenga pure presen-te che per certi aspetti ciò si ricollega (come norma diprincipio) al disposto dell’art. 7 della legge 241/1990,in quale in ogni caso fa obbligo all’Amministrazionepubblica di notificare agli interessati l’avvio del proce-dimento.In pratica, l’Amministrazione comunale dovrà calcola-re l’oblazione in conformità al disposto dell’art. 39,comma 6 della legge 724/1994, cioè il triplo della dif-ferenza tra la somma dovuta e la somma versata.È bene anche verificare se la regione, in base al dispo-sto dell’art. 32, comma 33, della legge 326/2003, si èavvalsa della facoltà di incrementare l’oblazione nellamisura del 10% a favore dei Comuni.

PRINCIPALI CATEGORIE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA SANATORIA

I proprietari delle opere abusive. In situazioni dicondominio, l’istanza può essere presentata dall’am-ministratore previa delibera dell’assemblea condomi-niale o, in caso d’inerzia dell’assemblea, dallo stessoamministratore e da ogni singolo condomino, men-tre, nell’ipotesi di titolarità del diritto sull’immobileda parte di una persona giuridica, la richiesta deve es-sere presentata dalla persona fisica che ne ha la rap-presentanza legale.I soggetti individuati dall’art. 11 del T.U. edilizia,

quindi i titolari di un diritto reale sul bene, quale usu-frutto, uso, abitazione, diritto di superficie ecc.Qualsiasi soggetto interessato al conseguimentodella sanatoria ai sensi di quanto disposto dal comma3 dell’art. 31 della legge 47/1985, in quanto ne possatrarre un vantaggio giuridico ed economico.Il locatario, che può presentare la domanda di sanato-ria del bene abusivo, a fronte dell’inerzia del proprieta-rio, nonché dei congiunti o dei rappresentati legali ovolontari, dei creditori nei confronti del proprietariodell’immobile abusivo ecc.L’autore dell’illecito non più proprietario dell’im-mobile, in quanto avente interesse agli effetti estintividell’illecito di natura sia penale sia amministrativa.

da “Consulente Immobiliare” n. 774 - agosto 2006

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8SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

l D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (vedi notiziariomarzo 2006) ha previsto la relazione paesaggi-stica, da allegare obbligatoriamente all’istanza

per l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria perl’esecuzione di lavori su immobili soggetti a vincolopaesaggistico. Si intende in questo modo perseguire ilduplice scopo di fornire alle amministrazioni parame-tri certi per la definizione delle istanze consentendonel contempo agli interessati di valutarne l’operato. Viene anche introdotta una scheda semplificata per leopere di minore impatto paesaggistico la cui operativi-tà è però subordinata a futuri accordi tra le ammini-strazioni pubbliche coinvolte. Da segnalare, infine, i decreti del 20 e del 21 ottobre2005 del Direttore generale per i beni architettonici epaesaggistici di delega di numerose funzioni ai Diret-tori regionali (i decreti sono pubblicati entrambi nellaG. U. 39 del 16 febbraio 2005).

LA RELAZIONE PAESAGGISTICA

QUANDO È NECESSARIALa presentazione della relazione paesaggistica è semprenecessaria quando si intendano eseguire lavori su im-mobili vincolari sotto il profilo paesaggistico (art. 1 delD.P.C.M. 12 dicembre 2005, il quale a sua volta rinviaall’art. 159, comma 1, e all’art. 146, comma 2, del Co-dice sui beni culturali e del paesaggio contenuto nelD.Lgs. 42/2004). Il decreto costituisce adempimentodella prescrizione contenuta all’art. 146, comma 3,D.Lgs. 42/2004.

A COSA SERVELa relazione costituisce il parametro di riferimentoper la verifica della compatibilità paesaggistica dell’in-tervento da parte dell’amministrazione competente(art. 2).

COME DEVE ESSERE PRESENTATALa presentazione deve avvenire in allegato all’istanza diautorizzazione paesaggistica, unitamente al progettodell’intervento che si intende realizzare nonché alla re-lazione di progetto (art. 1).

COSA DEVE CONTENERELa relazione deve essere redatta secondo le specificheindicazioni nell’allegato al decreto e deve contenere

tutti gli elementi necessari alla verifica della compati-bilità paesaggistica dei lavori in rapporto alle indica-zioni del piano paesaggistico e del piano urbanisticoterritoriale.LA DIVERSA DISCIPLINA REGIONALEIl decreto riconosce alle regioni la possibilità (art. 3) di:• integrare i contenuti della relazione paesaggistica

(aggiungendo quindi ulteriori elementi oltre a quel-li già previsti dal decreto), senza l’adozione di parti-colari procedure;

• introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e aicontenuti della relazione ma in questo caso occorre-rà il preventivo accordo con la direzione regionaledel Ministero per i beni e le attività culturali.

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONEL’obbligo della presentazione della relazione diverràoperante (art. 3):• il 30 luglio 2006 (data di entrata in vigore del de-

creto, stabilita in 180 giorni dalla pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale).

I COSTI E I BENEFICI PER I PRIVATI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIL’obbligo della relazione comporterà sicuramentemaggiori costi a carico dei committenti. A fronte diciò, l’attività di valutazione degli uffici pubblici si svol-gerà su basi certe e predefinite, con maggiore certezzaanche per i privati interessati. I costi derivanti dallanuova normativa dovrebbero così risultare compensatidai benefici in termini di speditezza dei procedimentie di riduzione del contenzioso. Risulterà infatti agevo-lata la possibilità di verifica della correttezza delle valu-tazioni operate dall’amministrazione.

COM’È STRUTTURATO IL DECRETOIl decreto si compone di 3 articoli nonché di un alle-gato che individua esattamente i contenuti della rela-zione paesaggistica. L’allegato è strutturato come di se-guito indicato.Punto n. 1 - Finalità. Individua gli obiettivi essenziali della relazione.Punto n. 2 - Criteri per la redazione della relazione pae-saggistica.Dispone che la relazione paesaggistica dovrà rendereconto: a. dello stato dei luoghi prima della realizzazio-ne delle opere; b. delle caratteristiche progettuali del-

RELAZIONE PAESAGGISTICA, DEFINITI FINALITÀ E CONTENUTI

I

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9SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

l’intervento; c. dello stato dei luoghi dopo l’intervento,in modo chiaro ed esaustivo.Punto n. 3 - Contenuti della relazione paesaggistica. Definisce la documentazione tecnica minima della re-lazione. La documentazione tecnica, in particolare, do-vrà essere accompagnata:A) da adeguati elaborati di analisi dello stato attuale

mediante: a. la descrizione, anche attraverso estrat-ti cartografici, dei caratteri paesaggistici dell’area diintervento; b. l’indicazione e l’analisi dei livelli ditutela operanti nel contesto paesaggistico sul qualesi interviene; c. un’adeguata rilevazione fotografica;

B) da elaborati di progetto che illustrino l’inserimentodelle nuove opere nel contesto paesaggistico de-scritto nello stato di fatto e comprendenti: a. l’in-quadramento dell’area e dell’intervento in planime-tria generale; b. la planimetria dell’area di interven-to (contenente a sua volta la planimetria dell’interaarea; la sezioni della medesima; le piante e le sezio-ni quotate degli interventi di progetto; i prospettidell’opera prevista; il testo di accompagnamentocon la motivazione delle scelte progettuali operate).Nell’ambito di questa voce dovranno altresì essereindicati gli elementi per la valutazione di compati-bilità paesaggistica mediante: la simulazione detta-gliata dello stato dei luoghi a seguito del progettoresa attraverso foto modellazione realistica; la previ-sione degli effetti delle trasformazioni dal punto divista paesaggistico, ove significative; le eventualiopere di mitigazione per assicurare la compatibilitàpaesaggistica delle opere che si intende realizzare.

Punto n. 4 - Documentazione relativa a particolari tipo-logie di interventi od opere di grande impegno territoriale.Stabilisce la documentazione che deve accompagnaregli elaborati progettuali relativi agli interventi e/oopere di carattere areale (elencati al punto 4.1 e com-prendenti i complessi sportivi e parchi tematici; icomplessi residenziali, turistici, commerciali, direzio-nali e produttivi; i campeggi e caravaning; gli impian-ti agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura;gli impianti per la produzione energetica, di termova-lorizzazione, di stoccaggio; le dighe, gli sbarramenti egli invasi; i depositi di merci o di materiali; le infra-strutture portuali e aeroportuali; le discariche e gli im-pianti di smaltimento dei rifiuti; le attività minerariedi ricerca ed estrazione; le attività di coltivazione dicave e torbiere; le attività di escavazione di materialelitoide dall’alveo dei fiumi). Il punto 4 definisce inol-tre la documentazione che deve accompagnare gli ela-borati progettuali relativi per interventi e/o opere acarattere lineare o a rete che caratterizzano e modifi-cano vaste parti del territorio (elencati al punto 4.2 ecomprendenti le opere e infrastrutture stradali e ferro-

viarie; le reti infrastrutturali; le torri, i tralicci e i ripe-titori per la telecomunicazione; gli impianti di risalita;gli interventi di sistemazione idrogeologica; i sistemidi irrigazione agricola; gli interventi di urbanizzazioneprimaria).In allegato al decreto è altresì contenuta una “schedaper la presentazione della richiesta di autorizzazionepaesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico èvalutato mediante una documentazione semplificata”.

LA SCHEDA SEMPLIFICATA PER LE OPERE DI MINORE IMPATTO

PER QUALI TIPOLOGIE DI OPERE È UTILIZZABILEIl decreto contiene in allegato una scheda da utilizzareper la richiesta di autorizzazione paesaggistica con rife-rimento alle opere aventi un impatto paesaggistico ri-dotto. La procedura semplificata correlata alla scheda èutilizzabile in via di principio solamente per la realiz-zazione di interventi minori, accessori e di arredo chenon risultino suscettibili di alterare il complessivo sta-to dei luoghi. La nota alla scheda ricorda a mero titoloesemplificativo le antenne e le parabole; la cartelloni-stica stradale e pubblicitaria; i manufatti di arredo ur-bano; le strutture temporanee di grandi dimensioni didurata non inferiore a una settimana; le strutture sta-gionali collegate all’attività turistica e del tempo libero;le strutture di copertura non superiori a 10 mq; i pan-nelli solari e fotovoltaici fino a una potenza di 20Mwe; gli impianti di condizionamento (nota n. 1).

QUANDO È CONCRETAMENTE UTILIZZABILEL’elencazione operata dal decreto risulta priva di opera-tività immediata in quanto la scheda sarà utilizzabilesolamente con riferimento alle opere preventivamenteconcordate tra l’amministrazione competente, la Dire-zione regionale e le Soprintendenze di settore. In as-senza occorrerà percorrere la procedura ordinariamen-te prevista (nota 2 alla scheda)

CHI DEVE PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDAL’onere della compilazione spetta la soggetto che fa ri-chiesta dell’autorizzazione paesaggistica (nota n. 2)

da “Consulente Immobiliare” n. 764 - marzo 2006

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SENTENZA

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2006 nel pro-cedimento penale contro il Geom. .....

IMPUTATO

reato previsto e punito dall’articolo 348 codice penale,perché, redigendo un progetto per la costruzione di unfabbricato di civile abitazione, articolato in tre livelli,con opere in cemento armato, su un terreno sito in Gi-gnod frazione Chambavaz, distinti al catasto al foglio37, mappali 151, 152, 439 e 442, esercitava abusiva-mente, senza essere in possesso del relativo titolo abili-tativo dello Stato, la professione di ingegnere.Fatti commessi in Valle d’Aosta, fino al luglio 2004.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Ad esito della disposta perizia si è accertato che l’o-pera de qua può considerarsi “modesta”, sicché lasua progettazione e direzione lavori rientra nellecompetenze professionali del geometra.L’imputato va dunque mandato assolto dal reatoascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

..... dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.Aosta, 29.06.2006

10SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si riporta la Relazione del CTU

Il quesito posto dal Giudice:In data 12/04/2006 il Giudice pose il seguente quesito:Accertare se le opere per le quali è giudizio, sotto ilprofilo quantitativo e qualitativo, richiedessero la pro-gettazione da parte di un ingegnere e non da parte diun geometra. Precisi in particolare il perito se un geo-metra dispone delle tecniche necessarie per la proget-tazione di un’opera quale quelle di cui in imputazione.

Oggetto della perizia:Oggetto della perizia sono le opere in conglomeratocementizio armato esistenti nell’edificio di civile abi-tazione di proprietà della Sig.ra ..... sito nel comune diGignod, frazione Chambavaz, distinto in Catasto alfoglio 37, mappali 151-152-439-442.

La normativa analizzata per rispondere al quesito: La legge 5 Novembre 1971 n. 1086 detta una disci-plina generale in materia di “opere di conglomeratocementizio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica”. L’articolo 2 di tale legge così di-spone: “La costruzione delle opere di cui all’articolo 1deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redattoda un ingegnere o architetto o geometra o perito in-dustriale edile iscritto nel relativo Albo, nei limiti del-le rispettive competenze. L’esecuzione delle opere deve

aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o archi-tetto o geometra o perito industriale edile iscritto nelrelativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze”.A mio giudizio, la legge citata abroga implicitamentel’art. 1 del R.D. 2229 del 16 Novembre 1939 intito-lato: “Norme per l’esecuzione delle opere in conglo-merato cementizio semplice e armato”. Tale normainfatti non consentiva ai geometri di progettare o di-rigere i lavori relativi alle suddette opere, attribuendotale competenza, in esclusiva, ad ingegneri ed archi-tetti. La legge n. 1086 riconosce pertanto una normale egenerica competenza dei geometri a progettare ed adirigere i lavori relativi ad opere in cemento armato,ricollegandosi ai limiti stabiliti dall’art. 16, lettera m,del R.D. 11/2/1929 n. 274, che disciplina le compe-tenze professionali dei geometri (“modeste costruzio-ni civili”). Durante la 14-esima legislatura sono stati presentatidue progetti di legge per disciplinare le competenzeprofessionali dei geometri: il n. 991 (iniziativa del se-natore Rollandin) ed il n. 2592 (iniziativa dei senato-ri Brutti e Maschioni). In zona non sismica entrambiprevedono i seguenti limiti: “non più di tre piani fuo-riterra, oltre un piano seminterrato o interrato”. Seb-bene entrambi i progetti di legge non abbiano conclu-so il loro iter e quindi non siano diventati legge, ad es-si farò riferimento nel seguito.

GIURISPRUDENZAAL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA, RITO MONOCRATICO,

PROCESSO PENALE N. 339/06 NEI CONFRONTI DEL GEOM. ...

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11SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DIFENDERE LA CASA CON L’ASSICURAZIONE

Una buona copertura assicurativa contro danni da incendio e furto permette sonni tranquilli, ma sono ancora po-che le famiglie che sottoscrivono polizze di questo tipo per proteggere la propria abitazione. Eppure basterebbe po-co per mettersi al riparo dagli imprevisti. Oltre all’offerta basic, il mercato offre polizze fortemente personalizzabi-li come per esempio le “multirischio” che oltre a coprire danni da incendio e furto assicurano la responsabilità ci-vile e la tutela giudiziaria. Molti prodotti poi vanno oltre la semplice protezione della casa, includendo anche la ga-ranzia su scippi e rapine che possono verificarsi all’esterno. Particolarmente diffusa è inoltre la garanzia di assisten-za, con cui una compagnia si fa carico di fornire professionisti come idraulici, elettricisti o falegnami in caso di av-venuto danneggiamento, fino al rimborso delle spese alberghiere in caso di inagibilità dell’appartamento. Per ottenere tuttavia un adeguato rimborso è sempre bene denunciare con chiarezza tutto il valore dei beni perchésolitamente, in caso di furto, l’assicurazione provvede a una nuova stima e potrebbe non pagare o pagare meno serisultasse un valore più alto rispetto a quello dichiarato. Inoltre, molte compagnie applicano una franchigia qualo-ra avvenga un furto in una casa mal custodita mentre, al contrario, possono praticare qualche riduzione in presen-za di sistemi d’allarme o serramenti e infissi particolarmente robusti. Ma cosa determina il prezzo delle polizze? Ovviamente, vanno considerate diverse variabili: il tipo di abitazione, lacittà e la zona di residenza, il valore dei locali, e dei beni assicurati, la formula di risarcimento. In generale, per co-perture di base (solo incendio e furto senza particolari garanzie) e con un valore modesto di bene e locali assicura-ti, il premio può partire da 50 euro, fino ad arrivare a 150. Per pacchetti multirischio standard, in città mediamente pericolose, si può ipotizzare una spesa compresa fra 200e 300 euro l’anno, che sale a 600 - 800 euro in zone più rischiose e con un valore assicurato maggiore. Ma in casodi valori ingenti e una rosa molto ampia di garanzie i premi possono arrivare a 2 mila o 3 mila euro.

Italia Casa - n. 11/2006

Considerazioni quantitative sull’opera in esame: L’edificio è classificabile come villa monofamiliare co-stituita da un piano interrato, due piani fuori terra edun sottotetto non abitabile. La cubatura fuori terra ri-sulta:491 m3 piano terra505 m3 primo piano, in alcuni punti include la cu-

batura del sottotetto 3 m3 sottotetto 999 m3 totale.Confrontando quanto sopra con i già citati disegni dilegge n. 991 e n. 2592, concludo che, sotto il profiloquantitativo, l’opera può considerarsi modesta e quindila sua progettazione e direzioni lavori rientrano nellecompetenze professionali del geometra.

Considerazioni qualitative sull’opera in esame: Guardando l’edificio dall’esterno sono ben visibiliorizzontamenti di forma semicircolare e quindi traviad asse curvilineo, che, sotto l’effetto dei carichi verti-cali, si deformano con un comportamento tri-dimen-sionale. A tal proposito osservo che la progettazione ditali elementi rientra nelle competenze del geometrapoiché, in rapporto all’altezza del solaio, le luci risul-tano così modeste da rendere accettabile l’approssima-

zione mediante i classici schemi piani illustrati neicorsi per geometri.Le restanti travi, ad asse rettilineo, hanno anch’esseuna luce modesta in rapporto all’altezza del solaio.Analoghe considerazioni valgono per i restanti ele-menti strutturali come fondazioni, muri contro terra,scale e tetto. Concludo quindi che, anche sotto il profilo qualitati-vo, l’opera può considerarsi modesta ed il geometra di-spone delle tecniche necessarie alla sua progettazione,che, insieme alla direzioni lavori, rientra nelle compe-tenze professionali del geometra.Osservo infine che il collaudatore, Arch. ......., nellasua relazione, non ha sollevato alcun dubbio sulla va-lidità delle soluzioni tecniche adottate dal progettista. Formalità conclusive: Con quanto sopra esposto ritengo di aver compiuta-mente assolto il mandato ricevuto e rimango a dispo-sizione del Giudice per fornire i chiarimenti che fos-sero eventualmente necessari.

Ing. Silvio VALENTE Professore Ordinario di “Scienza delle Costruzioni”

presso la Prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Torino, 22/5/2006

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12SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

alla viva voce degli scalpellini più an-ziani e di chi ancora considera il lavo-ro nelle cave una tradizione di fami-

glia abbiamo raccolto queste notizie sulle cavee sui sistemi in uso fino a pochi decenni or so-no nella lavorazione del granito.

APERTURA DI UNA CAVADopo una accurata ispezione del luogo, veni-va effettuato un sondaggio preliminare delgiacimento con lo stacco dal banco di rocciadi un campione di materiale per analizzarne iltipo, la giacitura, lo stato di consistenza, il co-lore. Se la pietra risultava idonea alla lavora-zione si richiedeva alla Amministrazione co-munale ed alle competenti Autorità l’autoriz-zazione ad aprire la cava; la domanda venivacorredata da una relazione di perizia e dal «ti-po dimostrativo» della località ove si trovava ilgiacimento e dei suoi accessi; quando la cavaera posta in terreno del Comune il Consigliodoveva deliberare sulla forma del contratto esull’entità del canone da richiedere. Ottenutala concessione, si provvedeva a collegare la lo-calità al fondo valle con sen-tieri, il più delle volte per ter-reni ripidi e pericolosi, ed an-che per dirupi ove era neces-sario ricorrere a funi di appi-glio e a scale di corda fisse;dove la pendenza del terrenolo permetteva venivano apertepiccole mulattiere selciate,percorribili dagli animali da soma, o stradecon fondo in terra battuta sulle quali potesse-ro essere tramati i pesanti carri. Trasportate leattrezzature necessario, veniva costruita nelluogo più opportuno la forgia per l’indispen-sabile cura e manutenzione degli utensili dalavoro. Aveva quindi inizio l’escavazione: tolto il pri-mo strato di roccia, il “caplàsc”, generalmentedegradato dagli agenti atmosferici, si procede-va al taglio primario. Questo nei tempi più

antichi era praticato con le “cugnere”, cioè conuna serie di profondi e larghi fori nei quali ve-nivano introdotti cunei di betulla o rovere,che, successivamente bagnati con acqua, otte-nevano l’effetto di staccare dalla montagnagrossi blocchi per la spinta trasversale impres-sa dalla dilatazione del legno. Già nel secoloscorso si ricorreva tuttavia anche alle mine.Gli stampi, ferri tondi o esagonali il cui ter-

minale era forgiato e tempra-to così da formare un corpotagliente, la “mappa”, eranofatti penetrare nella pietra conla mazza a colpi alterni vibratida due “mineur”, mentre unterzo operaio impugnava e fa-ceva ruotare il ferro perchénon si incastrasse nella roccia.

I minatori si alternavano in turni, detti “leman”, che duravano venti minuti, pari a circa2.500 colpi di mazza; questa non superavamai i cinque chilogrammi. In un turno, se ilsasso non presentava eccessiva durezza si ri-usciva a praticare un foro anche di cm 12 diprofondità, ma la media variava da un mini-mo di cm 4 ad un massimo di cm 8 per ognimano. Gli stampi avevano diametro da cm 3a cm 10 e lunghezze diverse; il compito di sal-darli l’un l’altro spettava agli stessi minatori,

LA LAVORAZIONE DEL GRANITO NEL RECENTE PASSATO

D

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13SETTEMBRE 2006

COLLEGIO DEI GEOMETRIDELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

“inarsalà ij stamp”. Quando la mina diventavaprofonda (poteva raggiungere anche i diecimetri e più), si piazzava in “scima al parè lacrava”, un braccio a sbalzo con intagli in se-conda o in terza, o una carrucola che aiutassea sfilare gli stampi stessi da foro.Si introduceva quindi la miccia e la polvere ne-ra aiutandosi con il “pastoral”, lungo legno di-ritto nel limite del possibile, che serviva a “im-bonì” cioè a stivare, e si riempiva poi il foro conil “tassòn”, terra argillosa raccolta direttamentesul posto. L’operazione di brillamento era ripe-tuta più volte con quantità di polvere sempremaggiori, in modo da formare all’interno dellaroccia una camera di scoppio capace di conte-nere la carica di esplosivo necessaria a staccare efar cadere il masso sul piazzale sottostante.

ALCUNE FRASI FATTE TIPICHE DEGLI SCALPELLINI

(espressioni dialettali raccolte fra gli scalpellini di Mergozzo)

✑ Va pian, col che femm mia incoeuj femm domàn (Vai adagio, quello che non facciamo oggi facciamo domani).

✑ Ciapatla mia, che vott dì incoeuj l’è la smana che vegn (Non prendertela che fra otto giorni è la settimana ventura).

✑ Doman l’è Santa Laura(Domani è giorno di lavoro; gioco sulla diversa posizione dell’accento, “laurà” significa lavorare).

✑ L’a pianta lì da studia perché ga mangia i libar la vaca(Ha smesso di studiare perché la vacca gli ha mangiato i libri).

✑ Par trova l’ora pussée longa, as metevan na scaja sott a la testa (Per trovare più lunga l’ora del riposo al mezzodì si mettevano un sasso sotto la testa).

✑ Lavora par ciapà caud l’è mej morì dal frecc (È meglio morir dal freddo piuttosto che lavorare per prendere caldo)

✑ Con cuj boeucc lì ti voeu bé ciapà i ratt (Con quei buchi vuoi solamente prendere i topi:detto corrente per indicare il taglio di un blocconon riuscito).

Geom. Ernesto Maffioli

Il carro per il trasporto dei blocchi: disegno di Siro Stra-maccia in “Pietre vive” Calendario Bavenese 1991.

Il taglio dei blocchi con i “punciott”. Disegno Pier Ma-rio Locatelli SMS Baveno.

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14SETTEMBRE 2006

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ssograniti V.C.O., associazione di categoriadel comparto lapideo, ha tra i suoi obiettivila promozione e la valorizzazione non solo

delle 19 tipologie di pietre affioranti nel compren-sorio del Verbano Cusio Ossola, ma anche delle bel-lezze paesaggistiche e delle realtà artigiane tipichedel nostro territorio montano e delle nostre valli.Assograniti V.C.O. è alla costante ricerca di soluzio-ni tecniche e tecnologiche al fine di una sempremaggiore convivenza tra lo sfruttamento della risor-sa naturale ed il rispetto dell’ambiente.In quest’ottica di tutela ambientale e di riduzionedegli impatti sul territorio e sulla popolazione, As-sograniti V.C.O. organizza, per sabato 14 ottobre2006 “TECHNO QUARRY”, una giornata incen-trata sulle innovazioni tecnologiche e sulle attrezza-ture utilizzate in ambito di cava che verrà realizzatapresso la cava Fruetta nel Comune di Premia (VB)in località Cadarese.L’occasione risulterà anche unmomento di incontro con i tec-nici ed i progettisti presenti chepur non essendo direttamentecoinvolti con il settore estrattivos.s., potranno conoscere le tecni-che di coltivazione e di lavorazio-ne che vengono eseguite nell’am-bito dell’area di cava.La manifestazione ha lo scopo dirappresentare attivamente le me-todologie di escavazione e le at-trezzature di movimento terramediante dimostrazioni reali epossibilità di prova dei macchi-nari.Nel dettaglio alla giornata parte-ciperanno aziende leder nel set-tore del taglio del materiale lapi-deo come Marini Quarries Group (attrezzature diperforazione completamente robotizzate e con filodiamantato), Waterjet (taglio del materiale lapideoin cava con getto d’acqua ad alta pressione), Chimi-ca Edile (malta espansiva per taglio di rocce e perdemolizioni), la Forgia (attrezzature di cava e di ri-

quadratura tramite americane e martello a percus-sione) e società di fama consolidata come Maie(macchine industriali e civili di movimento terra)Borgoagnello (mezzi all’avanguardia per il trasportodi materiale lapideo) Guazzotti (tecnologie controla polverosità e metodi di stabilizzazione attiva del-le coltri detritiche).La manifestazione, organizzata con il patrociniodella Provincia del VCO, del Comune di Premia edella Banca Popolare di Intra, toccherà anche i temidella sicurezza con dimostrazioni in sito delle dele-gazioni locali della Croce Rossa Italiana e del Soc-corso Alpino che eseguiranno un salvataggio in pa-rete.Assograniti V.C.O. invita tutti i lettori di Geoide aprender parte alla manifestazione ed a parteciparealle prove di abilità con le attrezzature esposte conricchi premi.

Per informazioni inerenti il programma della mani-festazione rivolgersi alla segreteria di:ASSOGRANITI V.C.O. Via De Gasperi, 25 - 28851 DOMODOSSOLA Tel. 0324-482528, Fax 0324-227431 Web: www.assograniti.it, Mail: [email protected].

ASSOGRANITI V.C.O. ORGANIZZA UNA GIORNATA INCENTRATA SULLE TECNOLOGIE

E SULLE ATTREZZATURE DI CAVA

A

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15SETTEMBRE 2006

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AUTOCERTIFICAZIONE I.V.A. 4% (Costruzione di autorimessa o posto auto, unica pertinenza di “prima casa”)

COMUNE DI _________________________________

Permesso di costruire n. ________________ del ________________________________. Opere edilizie riguardanti la costruzione di autorimessa o posto auto, unica pertinenza dell’edificio di civile abitazione situatoin questo Comune, via __________________________________________ n. ____ avente i requisiti di “prima casa”Catasto Terreni foglio ________, particella ___________________

Catasto Fabbricati foglio _________________, particella ____________, subalterno ________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________________________ il giorno ____________________________,residente a ________________________ via ______________________________ n. ____________, codice fiscale __________________________________________,in qualità di proprietario dell’immobile di cui all’oggetto

DICHIARA

- che in data ________________________ è stato rilasciato dal Comune di _______________________________________ il Permesso di Costruiren. __________________ per opere edilizie che riguardano la costruzione di autorimessa o posto auto, unica pertinenza dell’edifi-cio di civile abitazione avente i requisiti di “prima casa”;

- di possedere le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposi-zioni concernenti l’Imposta di Registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (requisiti prima casa);

- che l’edificio a cui l’autorimessa o il posto auto è destinato a pertinenza, non è da considerarsi di lusso perché non possiedele caratteristiche definite dall’articolo 13 della Legge 22 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;

- che le opere rientrano fra gli interventi di nuova costruzione definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera “e.1” del Testo Unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- che detti lavori sono soggetti all’aliquota I.V.A. del 4% prevista per l’acquisto di beni (escluse le materie prime e semi-lavo-rate) e prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, ai sensi delle voci n. 24 e 39, Tabella A - Parte Seconda, alle-gata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

Inoltre il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il di-ritto alla sopra indicata agevolazione al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota se-condo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

______________________________ , ______________________________ Il Dichiarante ________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE I.V.A. 4%(Opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche)

COMUNE DI _________________________________

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), protocollo n. ______________________________ del ______________________________. Opere edilizie finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche relative all’edificio situato in via____________________________________________________________ e individuato al Catasto nel modo seguente. Catasto Terreni - foglio ______________________________ , particella ______________________________

Catasto Fabbricati foglio _________________ , particella ____________ , subalterno ________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________________________ il giorno ____________________________,residente a ________________________ via ______________________________ n. ____________, codice fiscale __________________________________________,in qualità di proprietario dell’immobile di cui all’oggetto

DICHIARA

- che in data ____________________________________, protocollo n. _______________________________________ è stata presentata al Comunedi ______________________________ la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per opere edilizie finalizzate al superamento o alla eli-minazione delle barriere architettoniche relative all’edificio di cui all’oggetto;

- che tali lavori sono soggetti all’aliquota I.V.A. del 4% prevista per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi dipendenti dacontratti d’appalto relativi alla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle bar-riere architettoniche, ai sensi delle voci n. 31 e 41-ter, Tabella A - Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633e successive modificazioni.

______________________________ , ______________________________ Il Dichiarante ____________________________________________

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16SETTEMBRE 2006

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Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente edi due anni precedenti risultano:

AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”)

REGISTRO PRATICANTI