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ETICHETTA DELLA CARNE ROSSA Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare: lo Stato dove l’animale è nato, è stato allevato, è stato macellato ed è stato sezionato il numero del passaporto del bovino o un numero progressivo di macellazione che lo identifichi il numero di approvazione e paese del macello (bollo CE) il numero di approvazione e paese del sezionamento (bollo CE) Per le carni rosse esiste la rintracciabilità completa, ogni singolo pezzo di carne deve poter essere collegato all’animale dal quale proviene. Le carni “preincartate” cioè esposte a libero servizio nei supermercati non hanno obbligo di riportare la data di scadenza. ETICHETTA DEL POLLAME Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare: la sigla IT oppure “ITALIA” ed il n° di registrazione dell’allevamento, la data o il n° di lotto di macellazione, il n° di riconoscimento dello stabilimento di macellazione, L’etichetta del pollame sezionato e preconfezionato deve indicare inoltre: - la sigla IT oppure “ITALIA” seguita dalla sigla della Provincia o delle Province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni, - data di sezionamento o numero di lotto di sezionamento, - n° di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. ETICHETTA DELLE UOVA Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare: la termine minimo di conservazione al massimo entro il 28 gg. dalla deposizione. La categoria di qualità extra gg dopo la deposizione o A fino alla data di scadenza. La categoria di peso XL grandissime, L grandi; M medie; S piccole Il tipo di allevamento, indicato con: - 0 Allevamento biologico - 1 Allevamento all’aperto - 2 Allevamento a terra - 3 Allevamento in gabbia Deve inoltre riportare sull’uovo un codice che identifichi: la nazione, la provincia, il comune e lo stabilimento di provenienza. ETICHETTA DEI PRODOTTI ITTICI Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare - per il PESCE : specie indicata con il nome commerciale (es. sogliola, branzino) stabilito dalle normative comunitarie il metodo di produzione per distinguere un pesce allevato da uno pescato in mare o in acque dolci: - se pescato in mare: pescato - se pescato in acque interne: pescato in acque dolci - se prodotto di acquacoltura: allevato Deve inoltre essere indicata la zona di cattura identificata secondo le 12 zone di pesca indicate dalla FAO (il Mar Mediterraneo è indicato con le zone n.37.1 n.37.2 e 37.3). - per i MOLLUSCHI BIVALVI (es. cozze, vongole, lupini) deve essere indicato il numero del centro di spedizione, il nome della specie dei frutti di mare, la data di scadenza o al suo posto la dicitura: “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto” Le etichette devono essere presenti in confezioni integre (retine, cassette di legno) o poste sopra il prodotto sfuso. ETICHETTATURA DEL MIELE Sull’etichetta devono essere obbligatoriamente indicate: la denominazione: “miele di castagno”, “miele di melata”, miele del Monte Baldo il peso netto il nome o la ragione sociale o il marchio depositato la sede del produttore o confezionatore o venditore il lotto il sigillo di garanzia per evitare manipolazioni, il Paese di origine del miele, e delle miscele termine minimo di conservazione

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ETICHETTA DELLA CARNE ROSSA Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare: • lo Stato dove l’animale è nato, è stato allevato, è stato

macellato ed è stato sezionato • il numero del passaporto del bovino o un numero

progressivo di macellazione che lo identifichi • il numero di approvazione e paese del macello (bollo

CE) • il numero di approvazione e paese del sezionamento

(bollo CE) Per le carni rosse esiste la rintracciabilità completa, ogni singolo pezzo di carne deve poter essere collegato all’animale dal quale proviene. Le carni “preincartate” cioè esposte a libero servizio nei supermercati non hanno obbligo di riportare la data di scadenza.

ETICHETTA DEL POLLAME Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare: la sigla IT oppure “ITALIA” ed il n° di registrazione dell’allevamento, la data o il n° di lotto di macellazione, il n° di riconoscimento dello stabilimento di macellazione, L’etichetta del pollame sezionato e preconfezionato deve

indicare inoltre: - la sigla IT oppure “ITALIA” seguita dalla sigla della Provincia o delle Province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni, - data di sezionamento o numero di lotto di sezionamento, - n° di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. ETICHETTA DELLE UOVA Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare:

• la termine minimo di conservazione al massimo entro il 28 gg. dalla deposizione. • La categoria di qualità extra 9°gg dopo la deposizione o A fino alla data di scadenza. • La categoria di peso XL grandissime, L grandi; M medie; S piccole • Il tipo di allevamento, indicato con:

- 0 Allevamento biologico - 1 Allevamento all’aperto - 2 Allevamento a terra - 3 Allevamento in gabbia

Deve inoltre riportare sull’uovo un codice che identifichi: la nazione, la provincia, il comune e lo stabilimento di provenienza.

ETICHETTA DEI PRODOTTI ITTICI Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare - per il PESCE :

• specie indicata con il nome commerciale (es. sogliola, branzino) stabilito dalle normative comunitarie

• il metodo di produzione per distinguere un pesce allevato da uno pescato in mare o in acque dolci:

- se pescato in mare: pescato - se pescato in acque interne: pescato in acque dolci - se prodotto di acquacoltura: allevato

Deve inoltre essere indicata la zona di cattura identificata secondo le 12 zone di pesca indicate dalla FAO (il Mar Mediterraneo è indicato con le zone n.37.1 n.37.2 e 37.3). - per i MOLLUSCHI BIVALVI (es. cozze, vongole, lupini) deve essere indicato il numero del centro di spedizione, il nome della specie dei frutti di mare, la data di scadenza o al suo posto la dicitura: “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto” Le etichette devono essere presenti in confezioni integre (retine, cassette di legno) o poste sopra il prodotto sfuso.

ETICHETTATURA DEL MIELE Sull’etichetta devono essere obbligatoriamente indicate:

• la denominazione: “miele di castagno”, “miele di melata”, miele del Monte Baldo

• il peso netto • il nome o la ragione sociale o il marchio depositato • la sede del produttore o confezionatore o venditore • il lotto • il sigillo di garanzia per evitare manipolazioni, • il Paese di origine del miele, e delle miscele • termine minimo di conservazione

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ETICHETTA DEL LATTE Oltre alle indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati deve riportare:

• il trattamento termico che ha subito: - fresco: nessun trattamento termico - Pastorizzato: elimina i germi patogeni - UHT: elimina i germi patogeni e allunga il periodo

di conservazione del latte. • il quantitativo di grassi presente nel latte:

- intero (grasso non inferiore a 3.5 %), - parzialmente scremato grasso fra 1,5-1,8 %) - scremato (grasso inferiore allo 0.3%)

• data di confezionamento (solo per il latte UHT) • zona di mungitura (per il latte fresco

pastorizzato)

L’etichetta offre al consumatore informazioni complete sui prodotti che acquista.

E’ definito “prodotto preconfezionato” l’unità di vendita confezionata in modo tale che il contenuto non può essere modificato senza rompere l’involucro.

E’ diverso il “prodotto preincartato” costituito dal prodotto alimentare avvolto in un involucro nello stesso esercizio di vendita. Nei prodotti preconfezionati devono essere indicati:

• denominazione di vendita che descrive il prodotto e i trattamenti che ha subito (pesce congelato, affumicato)

• elenco ingredienti indicati in ordine decrescente • quantita’ del prodotto • data di scadenza o termine minimo di

conservazione • “da consumarsi entro” per i prodotti che si

degradano facilmente (carne,latticini,ecc) e” preferibilmente “per quelli che durano più a lungo (biscotti riso ecc)

• sede dello stabilimento omissibile se è presente il bollo CE

• lotto prodotti fabbricati o confezionati tutti insieme Le sigle “E”, seguite da un numero, indicano gli additivi consentiti per legge per esempio:

• antiossidanti impediscono l’irrancidimento dei grassi, es. E330 acido ascorbico o vit. c

• coloranti sostituiscono il colore naturale che scompare con la cottura o la conservazione, es. caramello E150

• esaltatori di sapidita’ esaltano i sapori es. glutammato monosodico E621

• conservanti impediscono il deterioramento degli alimenti es. nella frutta l’anidride solforosa (E220) e nei salumi i nitriti e nitrati (E251- E252)

• dolcificanti al posto dello zucchero aspartame (E9521) saccarina (E954)

CONOSCIAMO LE ETICHETTE

ETICHETTE

DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE

Azienda U.S.L. 12 di Viareggio Dipartimento di Prevenzione

U.F.C. Sanità PubblicaVeterinaria Direttore Dott. I. Aragona

Info: Tel 0584 6058910-11 [email protected] [email protected] [email protected]

Opuscolo realizzato in collaborazione con

l’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio