DTO 7-2018 L.R. n. 24-2017. Prima Circolare …...PRIMA CIRCOLARE ESPLICATIVA: IL PERIODO...
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Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1
LEGGE REGIONALE N. 24/2017
PRIMA CIRCOLARE ESPLICATIVA: IL PERIODO TRANSITORIO
Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 7/2018)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
PREMESSA: La Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, entrata in vigore il 01.01.2018, al suo interno prevede, per la sua attuazione ,ben 20 successivi atti di indirizzo, e precisamente:
N. Riferimento Tipo di atto Oggetto Cogenza Scadenza
1 Art. 6, c. 5, lett.
c) Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale
Definizione dei requisiti per il riconoscimento degli insediamenti produttivi di interesse strategico regionale
obbligatorio Non
stabilita
2 Art. 7, c. 5 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione delle linee guida per assicurare l’uniforme definizione e qualificazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana
eventuale Non
stabilita
3 Art. 8, c. 1, lett.
f) Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Stabilire parametri uniformi per la valutazione della qualità progettuale degli interventi
eventuale Non
stabilita
4 Art. 9, c. 1 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico‐ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale, differenziando le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana
obbligatorio Non
stabilita
5 Art. 12, c. 3 Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale
Individuazione delle modalità e dei criteri al fine della concessione del fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito per l’attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana
eventuale Non
stabilita
6 Art. 18, c. 8 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Individuazione dei contenuti del documento di Valsat e della dichiarazione di sintesi, in conformità per gli aspetti ambientali all’allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché disposizioni per semplificare e uniformare gli indicatori e le modalità di monitoraggio dei piani
obbligatorio Non
stabilita
7 Art. 22, c. 2 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione dei criteri per la predisposizione del Quadro Conoscitivo
obbligatorio Non
stabilita
8 Art. 22, c. 5 Art. 23, c. 2
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione delle modalità tecniche per la messa a disposizione tra i vari Enti dei quadri conoscitivi e degli strumenti tecnologici, il modello dati, i formati e le regole di interscambio delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e stabilisce e le modalità di collaborazione di ARPAE alla predisposizione dei documenti di Valsat dei piani
obbligatorio Non
stabilita
1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza
Settore IV: Sviluppo Urbano
N. 7/2018
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territoriali e urbanistici
9 Art. 29, c. 2 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione degli indirizzi sui contenuti dei piani urbanistici e sulle politiche generali che li caratterizzano
obbligatorio Non
stabilita
10 Art. 34, c. 2 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione dei criteri uniformi per la definizione dei contenuti della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
eventuale Non
stabilita
11 Art. 36, c. 1 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione delle linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano
obbligatorio Non
stabilita
12 Art. 36, c. 2 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione di criteri uniformi per l’individuazione dei fabbricati aziendali rurali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione dello stesso
eventuale Non
stabilita
13 Art. 37, c. 6 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione degli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli e delle prescrizioni
eventuale Non
stabilita
14 Art. 40, c. 2 Deliberazione programmatica della Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale
Definizione degli indirizzi per la redazione del PTR obbligatorio Entro il
30.06.2019
15 Art. 46, c. 9 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione dei formati e delle specifiche tecniche per la predisposizione dei piani e per il loro invio
obbligatorio Non
stabilita
16 Art. 47, c. 2 Delibera della Giunta Regionale Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici
obbligatorio Non
stabilita
17 Art. 54, c. 2 Delibera della Giunta Regionale
Specificazione dei criteri di classificazione delle opere aventi rilievo nazionale o regionale, ai fini del riparto delle competenze di cui al comma 1 dello stesso articolo
obbligatorio Non
stabilita
18 Art. 55, c. 5 Delibera della Giunta Regionale
Definizione degli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali e con riferimento alla dimensione demografica e territoriale del Comune e della forma associativa
obbligatorio Non
stabilita
19 Art. 57, c. 4 Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale
Definizione dei criteri e delle regole generali per lo scambio e l’interoperabilità degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione, nonché gli standard per la comunicazione e le regole con cui le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali per la consultazione e il riuso
obbligatorio Non
stabilita
20 Art. 71, c. 5 Delibera della Giunta Regionale Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio
obbligatorio Non
stabilita
Mancano dunque ben 20 atti attuativi della Legge Urbanistica Regionale. Oltretutto, di questi 20, solo per uno è stato fissato un termine massimo per la sua emanazione. Inoltre, di questi 20, 6 sono addirittura facoltativi, per cui la Regione potrebbe anche non emanarli mai o emanarli chissà quando e non sono proprio atti di dettaglio. Per cui ai Comuni, con la legge, sono stati fissati termini temporali precisi e stringenti per la predisposizione del PUG, che dovrà avvenire nella totale incertezza: • di quanti atti attuativi verranno emanati; • di quali atti attuativi saranno emanati; • di come verranno emanati (quali contenuti); • di quando saranno emanati. Nella precedente Legge Regionale Urbanistica, n. 20/2000, gli atti di coordinamento che avrebbero dovuto essere emanati erano soltanto 32.
2 In seguito ne vennero emanati effettivamente cinque:
1. Atto di indirizzo sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione: Delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio");
2. Atto di indirizzo: Coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione: Delibera del Consiglio regionale n. 484 del 2003. Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A‐27, recante Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione;
3. Atto di indirizzo in merito alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate in Emilia‐Romagna Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 13 giugno 2007, n. 118: "Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia‐Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A‐14)”. (Proposta della Giunta regionale in data 7 maggio 2007, n. 631);
4. Circolare prot. 17564/2003 L.R. 24 marzo 2000, n. 20:
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In data 14.03.2018, l’Assessore regionale ai trasporti, reti, infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale, ha emanato, con n. PG/2018/0179478, una Circolare avente ad oggetto: “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)”. Vi è da far osservare come tale Circolare, non sia tra quelle 20 “preannunciate” dalla Legge Regionale 24/2017, ma si aggiunga invece a queste, portando così, al momento, gli atti di coordinamento necessari per consentire alla Legge di andare a regime, a 21. La Circolare è suddivisa in 10 parti:
I. Premessa: L'entrata in vigore della legge ed i primi effetti; II. L'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente (art. 3}; III. La possibilità di completare i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge (artt. 3 e 4); IV. La possibilità di modificare e di attuare gli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio; V. L'attuazione del PSC, del POC e del PRG mediante delibera di indirizzo e accordi operativi o permessi di costruire
convenzionati (art. 4, commi 1, 2 e 3}; VI. Il termine massimo per l'approvazione degli strumenti attuativi e per la stipula della convenzione (art. 4, comma
7); VII. Gli effetti delle scadenze del periodo transitorio sulla pianificazione urbanistica vigente; VIII. Gli effetti dell'approvazione del PUG; IX. Riepilogo: i primi adempimenti dei Comuni od Unioni; X. l Compiti degli altri enti territoriali.
Oltre ad una tabella riassuntiva di sintesi della fase transitoria della L.R. n. 24/2017. Di seguito si procede a commentare, brevemente, la Circolare, anche facendo riferimento alle considerazioni che erano state proposte in sede di seminario “Towards the PUG”, tenutosi in data 03.02.2018.
I. PREMESSA: L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ED l PRIMI EFFETTI 1. Viene chiarito che dal 1 gennaio 2018, data della sua entrata in vigore, la L.R. n. 24/2017 opera quale nuova legge urbanistica regionale, sostituendo la previgente L.R. n. 20/2000, nonché la L.R. n. 19/1998 sulla riqualificazione urbana. A questo proposito si riporta il testo dell’art. 79 della L.R. n. 24/2017:
Art. 79 ‐ Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente
articolo e dall’articolo 4, comma 4, lettera d), della presente legge; b) la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29,
comma 3, della presente legge; c) il comma 5 dell’articolo 1 e l’articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale
strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); d) i titoli I e II della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio); e) la legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142 e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia). 2. Ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli avviati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate. 3. I programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 1998.
Con particolare riferimento alla precedente legge urbanistica regionale, la L.R. n. 20/2000, il punto b), del comma 1, fa salvo quanto disposto dai seguenti articoli: 1. art. 3: Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso:
nella sostanza, per il nostro Comune, la salvaguardia di cui all’art. 3 non riguarda, in quanto attiene essenzialmente ai Comuni che prima dell’entrata in vigore della legge abbiano adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Ed Edilizio (RUE), i quali possono concludere il procedimento di approvazione di tali strumenti secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente, vale a dire la L.R. n. 20/2000. Così come i Comuni dotati di PSC che prima dell’entrata in vigore della legge, abbiano adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani, ovvero varianti al PSC, e che possono completare l’iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000;
2. art. 4: Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti: riguarda la vera e propria prima fase transitoria triennale, all’interno della quale è possibile dare attuazione: a) a parte delle previsioni di PSC: tramite avviso pubblico, manifestazione di interesse e delibera di indirizzi; b) alle previsioni di POC: tramite permessi di costruire convenzionati.
Adempimenti successivi all'approvazione di PSC, POC, RUE e PUA ‐ Indicazioni operative per la trasmissione degli atti alla Regione ‐ Modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi relativi alla formazione e alla variazione degli strumenti urbanistici ‐ Azioni di monitoraggio;
5. Modalità operative di deposito di strumenti urbanistici in formato digitale presso la Regione Emilia‐Romagna: Circolare trasmessa ai Comuni dell’Emilia‐Romagna con nota PG/2013/242180 del 03/10/2013, ed alle Unioni di Comuni, Comunità Montane e Province con nota PG/2013/243225 del 07/10/2013.
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Inoltre attiene a quanto disposto dal comma 4, vale a dire alla possibilità nel periodo transitorio, di approvare (o completarne l’approvazione, con le procedure di cui alla L.R. n. 20/2000), limitandoci a prendere in considerazione solo le ipotesi che riguardano il nostro Comune: a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente (PSC, POC, RUE), tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali; b) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della L.R. n. 20/2000; c) i Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), di cui alla L.R. n. 19/1998; d) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 3. art. 29, comma 3: Piani urbanistici e territoriali;
Stabilisce che, fino all’emanazione dell’atto di coordinamento tecnico di cui al punto 10 della precedente tabella, continuano a trovare applicazione le “definizioni uniformi” contenute nell’allegato A della L.R. n. 20/2000. Interpretato letteralmente tale comma 3, sembrerebbe fare salve le sole “definizioni uniformi” dell’Allegato alla L.R. n. 20/2000 e non tutto il complessivo Allegato; tuttavia in tale Allegato non è agevole discernere quali siano le “definizioni uniformi” e quali no. Pertanto si ritiene che sia temporaneamente fatto salvo l’intero Allegato A alla L.R. n. 20/2000.
2. La Circolare chiarisce poi che il processo di adeguamento definitivo degli attuali strumenti urbanistici (PSC, POC e RUE) che dovranno confluire nel PUG entro il termine massimo del 01.01.2023 (scadenza del periodo transitorio di 3 + 2 anni dalla entrata in vigore della legge), dovrà tenere conto delle politiche di scala territoriale, che saranno oggetto del Piano Territoriale Metropolitano PTM (in merito alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 41, commi 5 e 6) e del Piano Territoriale di Area Vasta PTAV (in merito all'assegnazione di quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile e alla disciplina degli insediamenti di rilievo sovracomunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b. e c.). E’ evidente quindi che, prima di approvare il PUG (entro il 01.01.2023), ma addirittura prima di assumere la proposta di PUG (entro il 01.01.2021), dovranno essere propedeuticamente approvati: 1. il PTM (che però non riguarda il nostro Comune, ma solo i Comini facenti parte dell’area metropolitana di Bologna); 2. il PTAV (a cura dell’Amministrazione Provinciale)3; i cui contenuti infatti dovranno essere ripresi dal PUG stesso. La L.R. n. 24/2017 tuttavia, a differenza di quanto puntualmente fa per i Comuni, stabilendo tutta una serie di limitazioni in caso di mancato adeguamento dei propri strumenti urbanistici nei termini stabiliti, non stabilisce alcun termine alle Province per l’approvazione del PTAV. 3. La Circolare conferma che il primo adempimento richiesto ai Comuni, propedeutico alla elaborazione, approvazione e gestione del PUG, è la costituzione del nuovo Ufficio di Piano. Pertanto sarebbe stato ragionevole ed opportuno, che la prima e più urgente Circolare esplicativa della L.R. 24/2017 fosse dedicata a questo argomento. La Circolare invece si limita a preannunciare l’emanazione “a breve” di uno specifico atto della Giunta Regionale (si veda il punto 18 della precedente tabella). Viene precisato, opportunamente, che la costituzione dell'Ufficio di Piano non rappresenta un requisito per la legittimità delle attività che possono essere svolte nel corso del periodo transitorio, in quanto le stesse sono dirette all'attuazione della pianificazione vigente o alla modifica della stessa e, di conseguenza, non necessitano delle modalità organizzative e operative previste dalla nuova legge. L’Ufficio di Piano pertanto, è dedicato esclusivamente alla nuova pianificazione urbanistica (PUG) e non anche all’attuazione di quella vigente. 4. La Circolare conferma che, dal 01.01.2018, sono entrate in vigore le seguenti limitazioni alla pianificazione comunale: il divieto di adottare nuovi PSC e nuovi POC, per i Comuni che non ne siano dotati, e varianti generali ai medesimi piani4; il nostro POC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, del 18.09.2013 ed entrato in vigore il 29.01.2014 (con la pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. n. 27‐parte seconda), cesserà la sua efficacia il 29.01.2019; dopo la sua scadenza pertanto, non sarà possibile l’approvazione di un nuovo POC, sarà invece possibile, nel triennio, quindi fino al 01.01.2021, portare a termine le previsioni del POC vigente, anche dopo la sua formale scadenza, attraverso permessi di costruire convenzionati.
3 L'art. 76, c. 1, della L.R. n. 24/2017 dispone che l'approvazione dei nuovi piani avvenga entro il 01.01.2021, e che comunque, fino all'entrata in vigore del nuovo PTM o PTAV, conservano piena efficacia le previsioni degli attuali PTCP relative ai contenuti conferiti dalla legge al nuovo piano, PTM o PTAV. Analogamente, i contenuti degli attuali PTCP relativi alla tutela e valorizzazione del paesaggio conservano efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo PTR. 4 La Circolare precisa che per “varianti generali” si intendono le varianti che comportino la completa rielaborazione e sostituzione de i piani vigenti; per “varianti specifiche” invece, tutte le altre modifiche ai piani vigenti. Dal 01.01.2018 quindi, e fino all’approvazione del PUG, sono ancora consentite le varianti specifiche al PSC ed al POC vigenti.
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Dal 01.01.2021 (scadenza del triennio transitorio) invece, scatta una ulteriore limitazione: l'azzeramento di tutte le previsioni in espansione presenti nei piani urbanistici generali (PSC) delle quali non sia stata avviata l'attuazione nelle forme previste dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, nonché il loro completo azzeramento dal 01.01.2023 (scadenza del quinquennio transitorio), se entro tale data non siano stati approvati e convenzionati i relativi strumenti attuativi, con la previsione dell'immediata attuazione degli interventi attraverso la presentazione o il rilascio dei relativi titoli edilizi.
II. L'ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE (ART. 3) 1. La L.R. n. 24/2017, all’art. 3, definisce tre diverse modalità di transizione dagli attuali strumenti urbanistici al nuovo PUG, a seconda degli strumenti vigenti nel Comune o nell'Unione, e dei procedimenti in corso al 1 gennaio 2018. In particolare, per quanto riguarda la situazione del Comune di Castel San Giovanni, PSC, POC e RUE tutti approvati e vigenti, opera la modalità definita dal comma 2. A questo proposito la Circolare chiarisce che i Comuni sono tenuti ad avviare entro il 01.01.2021 (primo periodo triennale della fase transitoria) un'unica “variante generale” alla strumentazione urbanistica vigente (PSC‐POC‐RUE) diretta a unificare e conformare le previsioni di tali strumenti ai contenuti del nuovo PUG. Il nuovo piano dovrà essere approvato con il procedimento unico previsto dalla L.R. n. 24/2017 nella forma semplificata (destinata solo ai Comuni che si trovano nella condizione del nostro Comune), in quanto non deve essere svolta la consultazione preliminare di cui all'art. 44 e i termini (di pubblicazione e di esame del piano da parte del CU) di cui agli artt. 45 e 46 sono ridotti della metà. In tal modo i Comuni già dotati di PSC, come il nostro, potranno pervenire all'approvazione del nuovo PUG attraverso la conversione delle previsioni degli attuali strumenti vigenti, purché risultino coerenti con gli obiettivi generali e i principi informatori della nuova legge e siano conformi alle disposizioni della medesima legge (tra cui innanzitutto la significativa riduzione del consumo di suolo e l'incentivazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana). In tal modo i Comuni potranno valorizzare opportunamente il Quadro Conoscitivo, la Valsat, i contenuti del RUE, la tutela del centro storico e degli edifici di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale, ed il sistema strutturale già previsti nella strumentazione urbanistica vigente, implementandoli con i contenuti che caratterizzano il nuovo strumento urbanistico (strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale; disciplina analitica degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, ivi compresi i relativi incentivi, deroghe, limiti alle previsioni insediative al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato; la necessaria natura ideogrammatica della cartografia di piano che inerisca alle previsioni strategiche per il territorio urbanizzato e per le nuove urbanizzazioni; ecc.). In ogni caso, la Circolare precisa che il Comune potrà svolgere interamente l'ordinario procedimento per l'approvazione del PUG, qualora ritenga invece di procedere all'intera riconsiderazione delle previsioni del PSC vigente, e quindi alla formazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica non in continuità con i precedenti strumenti.
III. LA POSSIBILITÀ DI COMPLETARE l PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (ARTT. 3 E 4) 1. La Circolare ricorda che, nel corso del periodo transitorio, la L.R. n. 24/2017 consente ai Comuni di completare l'iter approvativo di tutti i piani urbanistici adottati prima della entrata in vigore della nuova legge (per i piani attuativi di iniziativa privata fa fede la data di presentazione dello strumento al Comune), con la precisazione che anche in tali casi rimane fermo l'obbligo di dotarsi del PUG entro il 01.01.2023. Il Comune di Castel San Giovanni non ha in corso, alla data di entrata in vigore della legge (01.01.2018), alcun procedimento finalizzato all’approvazione di PUA.
IV. LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE E DI ATTUARE GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI NEL CORSO DEL PERIODO TRANSITORIO 1. Nel corso del periodo transitorio (fermo restando l'obbligo di predisporre e approvare il PUG e, fintanto che non sia approvato lo stesso PUG), i Comuni o le loro Unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente (PSC e POC in particolare). La Circolare precisa, rispetto a quanto previsto dalla lettera a), del comma 4, dell’art. 4, che è inoltre possibile apportare alla pianificazione vigente quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente. In questa prospettiva e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, la Circolare ritiene che le varianti specifiche al PSC non possano avere ad oggetto l'introduzione nel medesimo PSC di ambiti residenziali totalmente nuovi, non previsti dal piano vigente alla data di entrata in vigore della legge, bensì modifiche parziali alle previsioni insediative residenziali già in essere. In particolare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (quindi entro il 01.01.2021), nelle more dell'approvazione del nuovo PUG, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4, ossia i procedimenti relativi a:
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a) varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti. (tra le quali rientrano le varianti necessarie all'adeguamento a nuove previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali, specificamente richiamate dalla legge5, ma anche le varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC "stralcio" o POC "anticipatori"6, relativi a singole opere pubbliche o insediamenti privati previsti dal PSC, ovvero POC "tematici"6 diretti alla pianificazione di specifiche tipologie di insediamenti (aree per impianti di distribuzione carburanti, progetti di valorizzazione commerciale, ecc.);
b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e altri strumenti attuativi del PRG, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 46/19887 (fattispecie che comunque non riguarda il nostro Comune);
c) PUA di iniziativa pubblica o privata, anche in variante al POC, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000; d) Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), di cui alla L.R. n. 19/1998; e) i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante alla pianificazione: accordi di programma, conferenze di
servizi, procedimenti ex art. 8, del D.P.R. 160/2010 (Varianti specifiche SUAP), e ogni altro atto negoziale e procedimento di approvazione di progetti ,ai quali la legge vigente attribuisce l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
La Circolare evidenzia poi che in vista della elaborazione e approvazione degli strumenti sopra elencati, il Comune può, secondo la disciplina previgente, sottoscrivere accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000. Viceversa, si evidenzia che detti accordi non possono essere diretti a concordare preventivamente i futuri contenuti del PUG, in quanto la nuova legge consente di stipulare accordi con i privati solo "nel corso della fase di formazione del piano" (art. 61, comma 1) e dunque dopo l'assunzione della proposta completa di PUG da parte della Giunta comunale (che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, avvia formalmente la fase di formazione del piano).
V. L'ATTUAZIONE DEL PSC, DEL POC E DEL PRG MEDIANTE DELIBERA DI INDIRIZZO E ACCORDI OPERATIVI O PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (ART. 4, COMMI 1, 2 E 3) 1. Nel corso del periodo transitorio (01.01.2018 – 01.01.2023) durante il quale i Comuni sono chiamati a predisporre e approvare il PUG, oltre alla ordinaria possibilità di portare ad esecuzione una parte della pianificazione vigente, esaminata alla precedente sezione IV, la L.R. n. 24/2017 consente ai Comuni di individuare una parte delle previsioni del piano vigente (con “piano vigente” debbono intendersi sia il PSC sia il POC) da attuare con percorsi procedurali più celeri, cioè attraverso la stipula di accordi operativi (PSC), ovvero il rilascio di permessi di costruire convenzionati (POC), in quanto ritenuti dall’Amministrazione Comunale, prioritari rispetto alle esigenze della comunità locale. Le modalità per l’attuazione (parziale) della pianificazione vigente, sono differenziate. 2. Attuazione di parte delle previsioni del PSC: La Circolare afferma che “l'art. 4 richiede al Comune di definire, attraverso una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale la parte delle previsioni del PSC di cui consentire l'immediata attuazione attraverso questa speciale disciplina pianificatoria e di indicare i criteri di priorità, i requisiti e i limiti con cui saranno valutate le proposte avanzate dai privati e verificata la loro rispondenza all'interesse pubblico”. In realtà l’art. 4 non lo chiede affatto. O meglio, più semplicemente, lo consente. Per cui questa “speciale disciplina pianificatoria” è solo facoltativa (ma comunque opportuna) e non affatto cogente.
5 Tra le attività che possono essere attuate nel periodo transitorio, il comma 6 dell'art. 36, relativo al territorio rurale, prevede che, nelle more dell'adozione del PTM e del PUG, i Comuni possano adeguare la disciplina del territorio rurale prevista nei propri strumenti di pianificazioni, ed in particolare nel RUE (come nel nostro caso), alle disposizioni della nuova legge. La Circolare evidenzia che tale facoltà è posta direttamente in capo alla Città metropolitana di Bologna, in quanto la legge all'articolo 41, comma 6, lettera h), attribuisce alla stessa la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, in luogo dei Comuni facenti parte della Città metropolitana. 6 Definizioni del tutto assenti nella L.R. n. 20/2000 e che, francamente, non si comprende di cosa si tratti, 7 Tale Legge è stata abrogata dall’art. 49 della L.R. n. 31/2002. A seguito dell'art. 31 della L.R. n. 37/2002 e della lett. b), comma 1, dell'art. 4 della L.R. n. 23/2009, continua a trovare applicazione l'articolo 3 della legge di cui si riporta il testo: Art. 3 1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonché contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi: a) comportino varianti al P.R.G., peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della L.R. 47/1978, come sostituito; b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni. 2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia. 3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel Comune interessato. 4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito.
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Per assicurare l'imparzialità e trasparenza delle scelte operate dalla delibera di indirizzo consiliare, il comma 3, dell'art. 4 prescrive ai Comuni che intendano avvalersi di tale disciplina speciale, di pubblicare preventivamente un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse dei privati. Il comma 3 fissa un breve termine sollecitatorio per la pubblicazione dell'avviso, di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge (e quindi entro il 01.07.2018). Pertanto la Circolare sottolinea che i Comuni sono tenuti, in prima applicazione, alla pubblicazione dell'avviso entro il termine semestrale appena indicato, ma che possono motivatamente assumere tale atto anche successivamente alla scadenza di tale termine. Si tratta quindi di un termine ordinatorio e non perentorio. E quindi, nell’ipotesi in cui un Comune non pubblichi l’avviso entro tale data, ciò non significa affatto che gli venga preclusa per sempre tale possibilità in futuro. L'avviso8, che dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale (è questo il passaggio istituzionale che acclara la volontà dell’Amministrazione di dare attuazione a parti del PSC prima dell’assunzione della proposta di PUG), deve indicare i termini (comunque non superiori a 90 giorni) entro i quali le manifestazioni di interesse dei privati devono essere presentate e specificare, secondo criteri di semplificazione ed essenzialità, gli elaborati richiesti per esplicitare tale manifestazione. Inoltre la Giunta Comunale, in considerazione dei contenuti del PSC e dei propri indirizzi politici nel campo del governo del territorio, è necessario che definisca già nel bando i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali saranno valutate le manifestazioni di interesse avanzate dai privati e che dovranno essere, al termine di questa “speciale disciplina pianificatoria”, recepite dal Consiglio Comunale nel suo atto di indirizzo. Il Consiglio Comunale dovrà definire e approvare la delibera di indirizzo entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse dei privati, esprimendosi sulle stesse e tenendo conto anche degli altri atti o fatti dai quali possa derivare una posizione giuridica differenziata e qualificata di soggetti privati di cui l'art. 4, comma 2, fornisce una puntuale elencazione: a) gli accordi con i privati già stipulati ai sensi dell'art. 18, della L.R. n. 20/2000 (al momento, nel nostro Comune, ne
esiste uno solo, quello relativo all’Ambito ANIR2.2); b) gli esiti di procedure a evidenza pubblica espletate per la definizione del POC (il nostro POC, a suo tempo, tenne
conto ed approvò, tutte le richieste che vennero avanzata a seguito della procedura di evidenza pubblica propedeutica ad esso);
c) le previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie previste da previgenti PRG; la Circolare, opportunamente, evidenzia che il testo della legge, all'art. 4, comma 2, lettera c), presenta un refuso redazionale veramente clamoroso, riportando erroneamente il termine "PUG" in luogo di "PRG". Pertanto l'enunciato corretto è il seguente: "c) Previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PRG previgente"; ovviamente tale fattispecie non riguarda il nostro Comune, ma solo quelli in cui il PSC è solo adottato e non ancora approvato;
d) i vincoli preordinati all'esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche già programmate, e i vincoli decaduti che si intendano reiterare.
Tali punti rappresentano dei veri e propri criteri di priorità e di preferenza, prestabiliti direttamente dalla L.R. n. 24/2017. Qualora la delibera di indirizzo ammetta l'attuazione di insediamenti di rilievo sovracomunale disciplinati dal PTCP (nel nostro caso, ad esempio, il Polo Logistico di rilievo infraregionale), la stipula dei relativi accordi operativi richiederà l'assenso esplicito del rappresentante della Provincia, nell'ambito del Comitato urbanistico (CU) di cui all'art. 47, in merito alla conformità dell'intervento urbanistico alla pianificazione di area vasta. La delibera di indirizzo dovrà precisare che le proposte di Accordi Operativi dovranno essere presentate, complete degli elaborati indicati dall'art. 38, comma 3, lettere a), b) c) e d), entro e non oltre il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (01.01.2021) e saranno valutate e stipulate sulla base dei criteri, requisiti e limiti stabiliti nella delibera di indirizzo. Il procedimento che porta alla stipula degli accordi è quello stabilito dai commi da 4 a 16 dell'art. 38 e dall'art. 39 nel caso di accordi operativi all'interno del territorio urbanizzato per trasformazioni urbanistiche che presentino i caratteri degli interventi di riuso e rigenerazione urbana. 3. Attuazione del POC: La Circolare chiarisce quali siano le modalità che il Comune deve seguire per “promuovere” il rilascio dei permessi di costruire convenzionati per attuare le previsioni del POC vigente. La L.R. n. 24/2017 infatti non ne fa alcun accenno. La Circolare allora consente di utilizzare la stessa procedura speciale indicata dalla L.R. n. 24/2017 per l’attuazione parziale del PSC, per assicurare l'immediato avvio dell'attuazione del POC vigente, direttamente attraverso il rilascio di permessi di costruire convenzionati (omettendo quindi, rispettivamente, la presentazione e approvazione del PUA eventualmente previsti dal POC). Anche in tali ipotesi il Consiglio Comunale deve approvare una delibera di indirizzo che selezioni la parte di previsioni del POC di cui si vuoi consentire l'attuazione immediata attraverso la presentazione di permessi di costruire convenzionati e
8 La bozza dell’Avviso Pubblico viene riportata in allegato alla presente DTO, allo scopo di dare preventiva informazione a chi ne fosse interessato.
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che indichi i criteri di priorità, i requisiti e i limiti con cui saranno valutati i permessi di costruire convenzionati presentati dai privati e verificata la loro rispondenza all'interesse pubblico. In tale caso, precisa inoltre la Circolare, non è obbligatorio procedere preventivamente alla procedura di avviso pubblico di cui all'art. 4, comma 3, (prevista espressamente solo per l'attuazione delle previsioni del PSC) e la delibera di indirizzi può essere approvata dal Consiglio Comunale in qualunque tempo nel corso del periodo transitorio, (ferma restando, evidentemente, la necessità di assicurare un periodo libero per consentire ai privati la predisposizione e presentazione dei permessi di costruire convenzionati che deve avvenire entro e non oltre il 01.01.2021). Naturalmente non è affatto vietato, ed anzi appare opportuno, che con lo stesso Avviso Pubblico, la Giunta Comunale proceda a: a) richiedere la manifestazione di interesse per dare attuazione a quelle parti di PSC non ricomprese nel POC; b) promuovere la presentazione di richieste di permessi di costruire convenzionati, per attuare le previsioni di POC non
ancora attuate. Anche le istanze di permessi di costruire convenzionati devono essere presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, complete di tutti gli elaborati richiesti dalla modulistica regionale9 e della convenzione urbanistica, entro il 01.01.2021 e i permessi devono essere rilasciati e convenzionati entro i due anni successivi (art. 4, commi 1 e 5).
VI. IL TERMINE MASSIMO PER L'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (ART. 4, COMMA 7) 1. Per tutti gli strumenti attuativi richiamati alle precedenti sezioni IV e V, l'iter approvativo potrà essere avviato formalmente (con la loro presentazione al Comune ovvero con la loro adozione) entro e non oltre il termine perentorio di 3 anni dall'entrata in vigore della legge (entro quindi il 01.01.2021) e si dovrà pervenire alla loro approvazione e alla stipula delle relative convenzioni entro il termine perentorio del 01.01.2023 (termine quinquennale di chiusura del periodo transitorio), a pena di perdita di efficacia degli stessi strumenti urbanistici attuativi. La Circolare precisa inoltre che le convenzioni allegate agli strumenti attuativi, dovranno prevedere, ancora a pena di decadenza, termini perentori, per la presentazione dei titoli abilitativi occorrenti (PdC/SCIA), in modo da assicurare una immediata attuazione degli interventi. Quindi, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'avvio ed il completamento dei lavori entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e rilevanza degli interventi da realizzare. La Circolare tuttavia ha perso la fondamentale ed assolutamente necessaria occasione per definire un termine massimo per tali termini perentori. Per cui, di fatto, essi restano indeterminati e a discrezione dei proponenti e del Comune. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera c), questo termine perentorio quinquennale (entro il quale i piani predisposti secondo la legislazione previgente devono essere convenzionati con la previsione di tempi certi e brevi per la presentazione dei titoli edilizi necessari per l'esecuzione degli interventi previsti) opera anche nei confronti dei PUA "approvati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge" (e dunque anche per quelli risalenti nel tempo) e non convenzionati (non vi sono casi del genere nel nostro Comune): anche tali piani alla data del 1 gennaio 2023 devono risultare (oltre che ancora efficaci) dotati di una convenzione che richieda la tempestiva presentazione dei titoli edilizi necessari, pena la definitiva perdita di efficacia degli stessi. Ciò non opera per i piani attuativi che prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 siano stati approvati e convenzionati, purché, precisa la Circolare, la convenzione disciplini specificamente termini obbligatori per l'attuazione degli interventi (termini che possono anche andare oltre al 1 gennaio 2023 e generalmente sono decennali). In caso contrario (quando cioè detta convenzione non preveda termini obbligatori di attuazione degli interventi), gli interessati devono richiedere al Comune la modifica della convenzione, per adeguarla a quanto prescritto dalla legge, e detta modifica deve essere stipulata entro il citato termine perentorio quinquennale, scaduto il quale perdono efficacia ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera c).
VII. EFFETTI DELLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE 1. Allo scadere del periodo transitorio quinquennale (01.01.2023), decadono automaticamente tutte le previsioni in espansione dei piani predisposti ai sensi delle L.R. n. 20/2000 (PSC), ad esclusione di quelle per le quali nello stesso periodo siano stati avviati i percorsi di immediata attuazione, regolati dall'art. 4 della L.R. n. 24/2017 e richiamati ai precedenti paragrafi IV, V e VI (cioè attraverso gli ordinari strumenti attuativi, ovvero attraverso il procedimento speciale fondato sulla delibera di indirizzi e gli accordi operativi‐ per le previsioni di PSC ‐ o i permessi di costruire convenzionati ‐ per le previsioni di POC).
9 Si precisa tuttavia che il Modulo 1 “Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi” (versione dicembre 2017), della modulistica edilizia regionale unificata, non prevede l’ipotesi del permesso di costruire convenzionato. Tanto è vero che l’elaborato “convenzione” neppure compare nel “quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il comune e allegata”. Si deve pertanto concluderne che occorrerà utilizzare tale modulo barrando l’opzione “PDC ordinario” ed allegando, sul portale CPortal dello SUE, la convenzione come integrazione volontaria.
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2. La Circolare riporta, in modo schematico, gli effetti che derivano dalla scadenza delle due fasi in cui si articola il periodo transitorio, sulla base delle norme di cui gli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017: A. trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 (ossia a partire dal 01.01.2021):
A.1: in tutti i Comuni della Regione, non potranno più essere adottate varianti specifiche agli strumenti urbanistici (PSC‐POC‐RUE nel nostro caso) secondo la normativa previgente (L.R. n. 20/2000) [art. 4, comma 4];
A.2: in tutti i Comuni della Regione, non può più essere avviato l'iter per l'attuazione dei piani urbanistici vigenti (né con le modalità ordinarie descritte alla precedente sezione IV; né mediante la delibera di indirizzo e gli accordi operativi o i permessi di costruire convenzionati, come descritto alla sezione V);
A.3: nei Comuni che al 01.01.2021 non avranno formalmente avviato l'iter approvativo del PUG, ai sensi dell'art. 4, comma 7, decadranno (cioè perderanno efficacia automaticamente, per effetto di legge, senza alcuna necessità di acclararlo formalmente in alcun modo) tutte le previsioni in espansione degli strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE e POC), fatta eccezione solo per quelle previsioni che siano state oggetto di accordi operativi e altri piani attuativi adottati/presentati nel corso del periodo transitorio con le modalità descritte nelle precedenti sezioni IV e V, o che siano state oggetto di piani attuativi (PUA, PRU e altri strumenti equivalenti) approvati prima dell'entrata in vigore della legge (01.01.2018) e conseguentemente decadranno tutte le previsioni in espansione e, coerentemente, potranno essere adottati/presentati e approvati solo strumenti urbanistici attuativi delle previsioni del piano vigente che interessino aree all'interno del territorio urbanizzato e che abbiano le caratteristiche degli interventi di riuso e rigenerazione urbana.
Conseguentemente, alla conclusione della prima fase di 3 anni dalla entrata in vigore della legge, non sarà più consentito variare i piani formati nella vigenza della L.R. n. 20/2000 ed avviarne l'attuazione. Si potrà solo concludere l'iter approvativo delle varianti e dei piani attuativi e convenzionare gli strumenti attuativi adottati/presentati (ed eventualmente anche approvati) in precedenza.
B. trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 (ossia a partire dal 01.01.2023): B.1: nei Comuni che a tale data non avranno completato l'iter di approvazione del PUG (pur avendone avviato
formalmente l'iter approvativo prima del 01.01.2021) decadranno tutte le previsioni in espansione e, conseguentemente, potranno essere adottati/presentati e approvati solo strumenti urbanistici attuativi delle previsioni del piano vigente che interessino aree all'interno del territorio urbanizzato e che abbiano le caratteristiche degli interventi di riuso e rigenerazione urbana;
B.2: nei Comuni che a tale data non avranno completato l'iter approvativo degli strumenti attuativi e che non abbiano stipulato la relativa convenzione (pur avendone formalmente avviato l'iter approvativo entro il 01.01.2021) decadranno gli effetti degli atti assunti fino a quel momento e sarà preclusa la possibilità di approvare e convenzionare tardivamente i medesimi strumenti attuativi (art. 4, comma 5);
B.3: decadranno inoltre tutti gli strumenti attuativi per i quali siano scaduti i termini perentori stabiliti in convenzione senza che sia stata presentata l'istanza di rilascio dei necessari titoli edilizi (art. 4, comma 5);
C. interventi subordinati a titoli abilitativi edilizi (edilizia diretta): in tutti i Comuni, per tutto il periodo transitorio e anche dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge (quindi fino al 01.01.2023), sono sempre ammessi gli interventi previsti dai piani vigenti che siano attuabili con intervento diretto (cioè soggetti a titolo edilizio abilitativo: permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività).
VIII. EFFETTI DELL’APPROVAZIONE DEL PUG 1. In primo luogo, la Circolare precisa che con l'entrata in vigore del PUG si concluderà il periodo transitorio disciplinato dagli articoli 3 e 4, anche nel caso in cui ciò avvenga prima della scadenza dei termini quinquennali di durata massima del periodo transitorio stesso (01.01.2023). Pertanto, a quel momento, verrà meno la possibilità di continuare ad applicare le leggi previgenti, per l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani previgenti e per portare ad esecuzione le previsioni degli stessi (cosa che invece era possibile con la L.R. n. 20/2000 fintanto che non sarebbe stato approvato il POC). 2. In secondo luogo, secondo i principi generali che regolano la successione nel tempo degli strumenti di pianificazione, la Circolare precisa che, per effetto dell'entrata in vigore del PUG, perderanno efficacia i piani urbanistici generali previgenti e tutti i relativi strumenti attuativi che contengano previsioni incompatibili col nuovo strumento, fatta eccezione per i titoli abilitativi edilizi per i quali alla data di efficacia del nuovo piano siano già iniziati i lavori. Tuttavia, per una evidente esigenza di coerenza delle scelte pianificatorie e per assicurare la tutela dell'affidamento dei privati sulla attuabilità degli interventi assentiti dall'Amministrazione Comunale nel corso del periodo transitorio, la nuova legge stabilisce che le previsioni dei PUG adottati e approvati devono comunque "fare salva la definizione e l'attuazione" degli strumenti attuativi approvati e convenzionati nel corso del periodo transitorio (art. 4, comma 6). Pertanto, sia nei Comuni che si siano avvalsi delle modalità speciali di attuazione del piano di cui all'art. 4, commi 1, 2, e 3 (delibera di indirizzo e accordi operativi per il PSC o permessi di costruire convenzionati per il POC) sia nei Comuni che abbiano avviato l'iter approvativo degli strumenti attuativi ordinari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere b), c) e d), il PUG
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dovrà consentire l'approvazione, il convenzionamento e l'attuazione dei medesimi strumenti attuativi (purché avvenga nel rispetto della scansione temporale esaminata in precedenza). Ciò vale, precisa la Circolare, anche nel caso in cui il Comune attivi il meccanismo di salvaguardia anticipata del PUG di cui all'art. 27, comma 2, assumendo la proposta del nuovo piano in Consiglio Comunale. A questo proposito l’Art. 27 «Misure di salvaguardia», al comma 2, stabilisce: 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, l’amministrazione procedente può disporre che gli effetti della salvaguardia di cui al comma 1 siano prodotti sin dalla assunzione della proposta di piano di cui all’articolo 45, comma 2. In tale caso, la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, è assunta con le modalità stabilite dal medesimo articolo 45, comma 2, dall’organo consiliare dell’amministrazione procedente.
Il Consiglio Comunale quindi interviene sulla proposta di PUG solo se la Giunta Comunale ha deciso di far decorrere la salvaguardia fin dalla assunzione della proposta di piano da parte della Giunta stessa. Di fatto l’assunzione della proposta di PUG, in questo caso, la fa il Consiglio Comunale e non la Giunta Comunale. L’assunzione della proposta di piano da parte del Consiglio Comunale è, di fatto, la «vecchia» adozione del documento preliminare (da parte della Giunta Comunale ex art. 12 L.R. n. 20/2000), per la quale però non si poteva stabilire alcuna salvaguardia. Ordinariamente invece, la salvaguardia decorre dall’adozione del PUG, a norma del comma 1, dell’art. 27 L.R. n. 24/2017: Art. 27, c. 1: 1. A decorrere dalla data di adozione, da parte dell’organo consiliare competente, di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti ai sensi dell’articolo 46, comma 1, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito: a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani e delle varianti adottati,
incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione; b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla
variante adottati.
3. La Circolare sottolinea poi che il comma 6, dell'art .4 non si applica ai piani particolareggiati e ai PUA approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della legge, con l'effetto che l'entrata in salvaguardia e poi l'approvazione del PUG: a) precludono l'attuazione di tutte le previsioni in espansione stabilite dei piani attuativi previgenti, se le stesse non
sono fatte salve espressamente dal PUG ed inserite, di conseguenza, nel territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b);
b) mentre gli strumenti attuativi relativi ad interventi nel territorio urbanizzato che presentino i caratteri degli interventi di riuso e rigenerazione urbana possono essere attuati, con il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi, se risultino compatibili con le previsioni del nuovo piano.
Infatti, dal momento che la L.R. n. 24/2017 fissa direttamente specifici limiti e condizioni alla attuazione delle previsioni in espansione e subordina tali interventi alle previsioni del PUG, non ci possono essere dubbi, sottolinea la Circolare, sul fatto che le nuove urbanizzazioni disciplinate dai piani previgenti decadono per effetto dell'approvazione del PUG, fatta eccezione per quelle per le quali il Comune abbia avviato nel corso del periodo transitorio i procedimenti (esaminati alle sezioni IV e V) che consentono di dare immediata attuazione alle stesse e per quelle che, pur essendo state approvate e convenzionate prima dell'entrata in vigore della legge, siano espressamente fatte salve dal PUG stesso. Viceversa, può riconoscersi una continuità ordinamentale tra gli interventi di qualificazione edilizia e di riqualificazione urbana previsti dalla disciplina urbanistica previgente e gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, che consente di considerare attuabili anche dopo l'approvazione del PUG, gli interventi diretti e i piani attuativi nel territorio urbanizzato che risultino conformi alle previsioni del nuovo piano. Per evitare le evidenti difficoltà interpretative e il possibile contenzioso è opportuno, specifica da ultimo la Circolare, che nelle norme tecniche di attuazione del PUG, adottato e approvato, sia inserita una apposita norma transitoria, che individui dettagliatamente sia gli strumenti attuativi per nuove urbanizzazioni di cui sia fatta salva l'approvazione, il convenzionamento e l'attuazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge, sia gli strumenti attuativi e gli interventi diretti nel territorio urbanizzato che possono continuare a trovare attuazione, in quanto conformi alla scelte di riuso e di rigenerazione urbana stabilite dal PUG stesso.
IX. RIEPILOGO: l PRIMI ADEMPIMENTI DEI COMUNI O UNIONI La Circolare, nell’ultima sezione, riassume i primi adempimenti organizzativi e amministrativi ai quali i Comuni, e le loro Unioni devono provvedere ai fini della transizione nel nuovo sistema di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, definito dalla L.R. n. 24/2017. 1. La costituzione dell'Ufficio di Piano, a norma dell'art. 55 (si veda il punto 18 della tabella) e secondo gli standard
minimi che saranno definiti dalla Giunta Regionale. La L.R. n. 24/2017 precisa che la costituzione dell'Ufficio di Piano debba avvenire in ogni caso entro la prima fase del periodo transitorio (01.01.2021), ritenendo tale misura organizzativa propedeutica all'avvio del procedimento di approvazione del PUG. In altri termini: non è possibile avviare la fase di formazione del PUG se prima non è stato formalmente costituito e se non è operativo, l’Ufficio di Piano. Tale adempimento è ritenuto infatti così rilevante dal legislatore regionale che, in caso di non costituzione dello stesso, il comma 1 dell'art. 55 prevede l'applicazione delle medesime limitazioni stabilite per i Comuni che non abbiano avviato tempestivamente l'iter approvativo del PUG
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(qualora al 01.01.2021 l'Ufficio di Piano non sia costituito, i Comuni interessati potranno attuare unicamente gli interventi urbanistici rientranti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7), vale a dire: a) le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso
e di rigenerazione urbana; b) gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente; c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti, unicamente i PUA e gli
altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in data antecedente all’entrata in vigore della legge, a condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.
2. Il monitoraggio del consumo di suolo. Tale monitoraggio deve avvenire secondo parametri e le modalità che saranno indicate dalla Giunta Regionale (si veda il punto 6 della tabella), con apposito atto di coordinamento tecnico. Durante il periodo transitorio questo monitoraggio ha una duplice valenza: sia di quantificare gli effetti derivanti dalla nuova legge regionale sull'andamento delle trasformazioni edilizie previste dal piano vigente; sia di individuare con esattezza gli immobili interessati dalle trasformazioni avviate dopo l'entrata in vigore della legge (dopo il 1 gennaio 2018) che NON devono essere inseriti (e dunque computati) nel territorio urbanizzato esistente a quella data, ai fini del calcolo del valore del 3 % entro cui deve essere contenuto il nuovo consumo di suolo fino al 2050. Pertanto, tale monitoraggio deve interessare gli strumenti attuativi predisposti, approvati e convenzionati secondo quanto previsto alle precedenti sezioni IV e V, e deve espletarsi con le modalità che saranno indicate dall'atto di coordinamento tecnico in corso di predisposizione. Nel corso del periodo transitorio, i dati del monitoraggio dovranno essere raccolti, elaborati e resi pubblici sul sito web del Comune ed inviati alla Regione con cadenza semestrale ("dalla data di approvazione della presente legge"), e dunque con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2018. A conclusione del periodo transitorio il rilevamento deve avvenire con cadenza annuale e riferito al 31dicembre (art. 5, comma 6). La Regione provvederà a pubblicare sul proprio sito web i dati raccolti e le relative elaborazioni ed analisi. Trattandosi di informazioni che il Comune ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, e che risultano essenziali per valutare l'attuazione di una delle politiche principali perseguite dalla legge, la mancata disponibilità di dette informazioni sarà preclusiva della possibilità di valutare, in sede di Comitato Urbanistico, sia gli strumenti urbanistici che saranno elaborati dai Comuni nel corso del periodo transitorio, sia il PUG.
X. COMPITI DEGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI La legge affida numerosi compiti alle Province, alla Città metropolitana di Bologna ed alla Regione per l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, generale e settoriale, nonché per l'esercizio delle funzioni valutative e concertative inerenti al nuovo sistema di pianificazione urbanistica. La Circolare si limita a richiamare i principali adempimenti richiesti per la prima applicazione della legge. 1. Il Comitato urbanistico (CU). La legge, all'art. 47, chiama ogni Provincia (nonché la Città metropolitana di Bologna e la
Regione), a costituire un Comitato Urbanistico (CU), quale organo deputato ad integrare ed esercitare tutte le funzioni di valutazione e di concertazione previste in ordine ai procedimenti di pianificazione condotti, nel proprio ambito territoriale, dagli enti del livello territoriale meno ampio (quindi, per quanto riguarda gli atti del Comune, il CU della Provincia). Allo scopo di uniformare la composizione e le modalità di funzionamento del CU è previsto che la Giunta Regionale debba regolare nel dettaglio, con propria delibera (si veda il punto 16 della tabella), la composizione e le modalità operative dei CU, in conformità ai principi di cui all'art. 47, comma 2. La Circolare rileva l'opportunità che le Province, la Città metropolitana di Bologna e la Regione stessa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, riconducano alla competenza del CU anche le attività istruttorie dei piani posti in essere nel corso del periodo transitorio in applicazione della disciplina previgente.
2. L’Ufficio di Piano. Anche le Province, la Città metropolitana e la Regione devono costituire al proprio interno un Ufficio di Piano, a norma dell'art. 55, comma 3, il quale deve assolvere alle funzioni tecniche attinenti, non soltanto alla predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale di loro competenza, ma anche alle funzioni conferite dall'art. 47, comma 2, lettera i), alla struttura tecnica operativa di supporto a ciascun Comitato Urbanistico, attinenti all'istruttoria dei piani degli enti territoriali aventi competenza territoriale meno ampia, sia per quanto attiene alla conformità alla disciplina in materia di governo del territorio e alla pianificazione territoriale e settoriale sia per quanto attiene alla valutazione ambientale (per i piani per i quali le Province, la Città metropolitana e la Regione hanno assegnato dall'art. 19, commi 3 e 5, la funzione di autorità competente).
3. Il nuovo Piano Territoriale Regionale. La legge, all'art. 40, prevede un nuovo PTR, costituito da una componente strategica ed una strutturale, il quale integri in un unico strumento, per l'intero territorio regionale, i contenuti propri dell'attuale PTR, di cui all'art. 23, L.R. n. 20/2000, con la componente paesaggistica di cui all'art. 64 della stessa L.R. n. 24/2017 (PTPR) e con la componente territoriale del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) di cui all'art. 5, L.R. n. 30/1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”.
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Entro il 01.07.2019 la Giunta Regionale dovrà adottare una delibera programmatica e di indirizzo volta a precisare obiettivi e modalità di formazione del nuovo PTR (si veda il punto 14 della tabella). Lo stesso nuovo PTR dovrà essere approvato ed entrare in vigore entro il 01.01.2021.
4. La nuova pianificazione di area vasta (dal PTCP al PTM/PTAV). La legge, agli articoli 41 e 42, definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale di area vasta, ossia il Piano territoriale metropolitano (PTM), per il territorio della Città metropolitana di Bologna, ed il Piano territoriale di area vasta (PTAV) per il territorio di ogni Provincia, i quali dovranno sostituire gli attuali Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 26 della L.R. n. 20/2000. L'art. 76 della nuova legge dispone che l'approvazione dei nuovi piani avvenga entro il 01.01.2021, e che comunque, fino all'entrata in vigore del nuovo PTM o PTAV, conservano piena efficacia le previsioni degli attuali PTCP relative ai contenuti conferiti dalla legge al nuovo piano, PTM o PTAV. Analogamente, i contenuti degli attuali PTCP relativi alla tutela e valorizzazione del paesaggio conservano efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo PTR. Invece, per assicurare la continuità della regolazione del territorio, nelle materie che la L.R. n. 24/2017 conferisce alla competenza pianificatoria comunale e regionale, la legge ha introdotto un "meccanismo di cedevolezza", secondo il quale le attuali previsioni dei PTCP continuano a trovare applicazione fino a quando non saranno sostituite dai PUG e dal nuovo PTR. In ordine a queste disposizioni transitorie sull'efficacia delle previsioni degli attuali PTCP, la Circolare rileva l'opportunità che le Province e la Città metropolitana di Bologna assumano atti ricognitivi volti a individuare dettagliatamente quali previsioni siano destinate a perdere efficacia a seguito dell'approvazione dei PUG e del PTR, e quali mantengono la loro efficacia e vincolatività fino all'approvazione del PTM e del PTAV, così da garantire certezza, trasparenza ed imparzialità nel medesimo discrimine. Viene inoltre ricordato che lo stesso art. 76, comma 4, stabilisce che per i procedimenti in corso al 01.01.2018 relativi a varianti ai PTCP e agli altri piani ai quali si applica la disciplina procedurale della L.R. n. 20/2000, l'amministrazione procedente possa scegliere se concluderne l'iter approvativo secondo la disciplina previgente, o se avvalersi del procedimento di piano unificato definito dalla nuova legge agli articoli 43 e seguenti.
5. Il riparto di competenze per le intese sulla localizzazione delle opere di interesse statale. La legge, all'art. 54, comma 2 (si veda il punto 17 della tabella), prevede che la Giunta Regionale specifichi i criteri di classificazione delle opere di interesse statale ai fini del riparto delle competenze tra la Regione e la Città metropolitana di Bologna o i soggetti di area vasta territorialmente interessati. In proposito la Circolare opportunamente precisa che, nelle more di tale specificazione, continua a trovare applicazione l'omologo riparto di competenze stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 4 luglio 2000 “Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 ‐ definizione delle competenze della giunta regionale e delle province in ordine alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici”.
COSA NON HA CHIARITO LA PRIMA CIRCOLARE La prima Circolare esplicativa della L.R. n. 24/2017, ha tuttavia tralasciato di chiarire alcuni aspetti fondamentali riguardanti il periodo transitorio, ovvero, comunque, aspetti di valenza urgente10, e precisamente: 1. Definire limiti e criteri minimi ai quali dovranno attenersi le proposte di Accordi Operativi che danno attuazione alle
previsioni di PSC nel primo triennio e, segnatamente, se tale parziale attuazione può riguardare anche parte degli Ambiti di PSC e non invece interi Ambiti;
2. Chiarire inequivocabilmente se la data massima per l’approvazione dei PUA riferiti agli ambiti di POC è il 01.01.2021, oppure la data di validità del POC vigente (29.01.2019), ciò anche ai fini della determinazione della assoggettabilità o meno alla fiscalità immobiliare locale di tali Ambiti;
3. Chiarire se le varianti speciali SUAP ex art. 8 del DPR 160/2010 possono essere approvate anche dopo il 01.01.2021; la parte IV della Circolare infatti sembra circoscrivere tale possibilità solo fino a tale data. Se così fosse, tale interpretazione sembrerebbe in palese contraddizione con il parere regionale n. 78464, del 20.03.2014;
4. Chiarire la contraddizione tra la definizione di «ristrutturazione urbanistica» e quella di «addensamento o sostituzione urbana», che sono in parte sovrapponibili perfettamente;
5. Dettare criteri un uniformi e limiti per gli incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana; 6. Dettare criteri uniformi per la individuazione delle altre confessioni religiose, oltre alla Chiesa Cattolica, in
considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse; 7. Stabilire il valore della quota di oneri U2 da destinare alle confessioni religiose; 8. Dare criteri, limiti e metodi per l’attribuzione dei diritti edificatori da parte degli Accordi Operativi; 9. Stabilire un termine esatto di deposito del PUG ai fini delle osservazioni; 10. Chiarire le competenze del Responsabile del Procedimento, visto che sembrano essere state tutte assegnate al
Garante della comunicazione e della partecipazione; 11. Stabilire un termine entro il quale la G.C. esaminate le osservazioni, trasmette al C.C. la proposta di Piano ai fini della
sua adozione;
10 Si rimanda in proposito, per un approfondimento, alle slides del seminario “Towards the PUG”.
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12. Chiarire se per gli Ambiti di POC, da attuarsi entro il 01.01.2021, il permesso di costruire convenzionato sia l’unica modalità attuativa possibile, oppure possano ancora essere approvati i PUA previsti dal POC (come consentito dalla lett. c, del comma 4, dell’art. 4);
13. Chiarire se il permesso di costruire convenzionato è comunque sempre soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, oppure potrebbe essere approvato anche dalla Giunta Comunale, se conformi alla strumentazione urbanistica generale, come stabilito dal Decreto‐Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 5 “Costruzioni private”, comma 13;
14. Chiarire inequivocabilmente che il termine del 01.07.2018, allo scopo di pubblicare è ordinatorio e non perentorio (non sono infatti stabilite conseguenze per la mancata pubblicazione dell’avviso entro tale data);
15. Stabilire comunque un termine massimo per la previsione perentoria dei tempi di presentazione delle richieste di PDC, a pena di decadenza, da inserire nelle convenzioni di cui agli strumenti urbanistici dei commi da 1 a 4, dell’art. 4.
16. Stabilire criteri e limiti massimi chiari, determinati e certi per le premialità edificatorie stabilite dall’art. 8; 17. Chiarire se le deroghe di cui all’art. 10 al D.I. 02.04.1968, n. 1444, operano a partire già dal 01.01.2018; 18. Dettare criteri inequivocabili allo scopo di stabilire limiti e condizioni per l’attribuzione dei diritti edificatori da parte
degli Accordi Operativi; 19. Chiarire se tale potere di assegnazione dei diritti edificatori, che spetta, a norma dell’art. 26, a regime, agli Accordi
Operativi, vale a dire quelli previsti dal PUG, sia applicabile anche agli Accordi Operativi “pre PUG”11 (ossia quelli di cui all’art. 412), oppure se questi ultimi debbono limitarsi all’attuazione del PSC (e quindi con la previsione della distribuzione dei diritti edificatori così come previsti dal PSC).
LA BOZZA DI AVVISO PUBBLICO In allegato alla presente DTO, a scopo di preventiva informazione, si riporta la bozza di quello che sarà l’Avviso Pubblico di cui all’articolo 4, c. 3, della L.R. n. 24/2017. martedì 20 marzo 2018
11 A norma del comma 5, dell’art. 4 infatti, la stipula della convenzione relativa a tali Accordi Operativi (che, in questo caso, altro non è che l’Accordo Operativo stesso), deve avvenire entro il termine del 01.01.2023, cioè il termine massimo per l’approvazione del PUG. 12 Il comma 1, dell’art. 4, stabilisce che questi Accordi Operativi “pre PUG” debbano avere i “contenuti e gli effetti di cui all’art. 38”, ossia l’articolo che regola il nuovo strumento dell’Accordo Operativo e dunque parrebbe che, dovendo avere gli effetti del PUG, tra questi via sia anche l’attribuzione dei diritti edificatori (analogamente al POC nel quadro della L.R. 20/2000) i quali, peraltro però, nel caso degli AO pre PUG, sono già fissati dal PSC. Non pare quindi che nel caso degli AO pre PUG, questi possano, a differenza degli AO post PUG - a norma dell’art. 26 - stabilire il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi (ma invece limitarsi ad attuare quello stabilito dal PSC - dopotutto essi sono destinati solo ad attuare le previsioni di PSC), relativa sia agli usi ammissibili e alle modalità di attuazione sia alla definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla loro localizzazione. Il problema sorge allorquando questi AO pre PUG, se si dovesse ad essi applicare letteralmente la disciplina dell’art. 26, sono chiamati anche a stabilire gli indici ed i parametri edilizi. Appare ragionevole intendere che gli AO pre PUG debbano rappresentare solo una modalità attuativa diversa e più celere da quella ordinariamente prevista per i nuovi Ambiti residenziali ed extraresidenziali dal PSC (accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 e successivo PUA), ma che per quanto riguarda i loro contenuti (in particolare dotazioni territoriali ed indici edificatori), essi debbano limitarsi ad attuare, pedissequamente, quanto stabilito dal PSC.
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AVVISO PUBBLICO 1. DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’IMMEDIATA ATTUAZIONE DI PARTI DELLE
PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDI OPERATIVI;
2. DI PROMOZIONE DELLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI PERMESSI DI COSTRUIRE
CONVENZIONATI, PER ATTUARE LE PREVISIONI DI PIANO OPERATIVO COMUNALE.
IL SINDACO
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24, del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, entrata in vigore il 1 gennaio 2018; RICORDATO Che l’Amministrazione Comunale è dotata di tutti gli strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale n. 20, del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e precisamente: 1. Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, del
12.07.2012, in vigore dal 21.11.2012; 2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, del
18.09.2013, in vigore dal 29.01.2014; 3. Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, del
18.09.2013, in vigore dal 29.01.2014; RICHIAMATO il comma 1, dell’articolo 3, della L.R. n. 24/2017, il quale stabilisce: “I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo”; DATO ATTO che tale termine perentorio è fissato nel giorno 1 gennaio 2021; VISTO in particolare, quanto disposto dall’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” a) al comma 1:
“Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune, attraverso l’atto di indirizzo di cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, e può promuovere il rilascio di permessi
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza
Settore IV: Sviluppo Urbano
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di costruire convenzionati, di cui all’articolo 28‐bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti”;
b) al comma 2: “Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, il Consiglio Comunale assume un’apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. La delibera di indirizzo che preveda l’immediata attuabilità di un insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula dell’accordo operativo all’assenso del rappresentante della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, circa la conformità dell’intervento alla pianificazione di area vasta, nell’ambito del parere del Comitato urbanistico (CU), di cui all’articolo 38, comma 9. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio comunale tiene altresì conto: a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20
del 2000; b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della
legge regionale n. 20 del 2000; c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PRG previgente; d) delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 del presente articolo; e) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica
differenziata e qualificata del privato; f) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata
programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare”; c) al comma 3:
“Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di approvazione del PSC nei casi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque non superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni”;
d) al comma 5: “La stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi”;
RICHIAMATO il citato articolo 38 “Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica”, della L.R. n. 24/2017, ed in particolare i commi da 1 a 3, relativi ai contenuti degli Accordi Operativi: “1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico‐artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi. 2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 11,
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comma 3, della legge n. 241 del 1990. 3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati: a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico ed edilizio
dell’ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21;
b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);
c) la relazione economico‐finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;
d) il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 39”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n…., del………….., con la quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere: 1. a dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, come concesso dalla prima
proposizione del comma 1, dell’art. 3, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, come stabilito dal comma 3, e successiva deliberazione di indirizzi, come prescritto dal comma 2;
2. a promuovere anche le previsioni ancora inattuate del POC, utilizzando, sebbene non specificato dalla nuova Legge Regionale, lo stesso avviso pubblico di cui al punto 1, il rilascio di Permessi di Costruire convenzionati di cui all’art. 28‐bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
DATO ATTO che il termine ultimo, per la pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 citato, è fissato nel giorno del 1 luglio 2018; PRECISATO 1. che in ordine ai contenuti delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati, la citata
delibera di Giunta Comunale ha stabilito: La manifestazione di interesse per promuovere l’immediata attuazione di parte delle previsioni del Piano Strutturale Comunale vigente, attraverso la presentazione, da parte dei soggetti legittimati, di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, della L.R. n. 24/2017, dovrà avere riguardo agli Ambiti per Nuovi Insediamenti residenziali e produttivi previsti dal PSC e non ricompresi nel Piano Operativo Comunale vigente, vale a dire i seguenti:
ANIR01;
ANIR03.2;
ANIR04;
ANIR05;
ANIR06;
ANIR08;
ANIR09.2;
ANIR10;
ANIR11;
ANIR15;
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ANIR16. Tali proposte dovranno essere conformi e coerenti con quanto disposto dalla Schede Norma di Riferimento Progettuale del PSC, in termini di:
Perimetrazione degli Ambiti;
Dimensionamento;
Dotazioni Territoriali;
Invarianti strutturali;
Funzioni insediabili;
Modalità attuative;
Caratteri fisici e condizionamenti;
Principi progettuali e relativi livelli di cogenza;
Indicazioni di mitigazione ambientale per la progettazione edilizia. La proposta di Accordo Operativo dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti elaborati: a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico ed edilizio
dell’ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 24/2017;
b) la proposta di convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);
c) la relazione economico‐finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione dovrà essere corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;
d) il documento di Valsat dell’Accordo Operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 24/2017.
2. Che per quanto invece riguarda la presentazione di eventuali richieste di rilascio di Permessi di Costruire convenzionati, ai sensi dell’art. 28‐bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli Ambiti di POC interessati sono i seguenti:
ANIR02.2;
ANIR3.1;
ANIR9.1;
ANIR19;
ANIS01;
ANIP03;
ANIP04;
ANIP05;
ANIP06;
ANIP07;
ANIP08;
ANIP09; 3. che in ordine alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, la citata
delibera di Giunta Comunale ha individuato il giorno …………………..; 4. che in ordine alle forme di pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, la citata
delibera di Giunta Comunale ha individuato il sito istituzionale comunale, all’indirizzo: http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/ :
5. che in ordine ai termini concessi per la manifestazione di interesse e la presentazione delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati, la citata delibera di Giunta Comunale ha stabilito il
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termine massimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso, e quindi il giorno …………………..; 6. che in ordine alle modalità per proporre la manifestazione di interesse, la citata delibera di Giunta
Comunale ha stabilito: a) la manifestazione di interesse dovrà essere avanzata, in formato PDF/A, via PEC all’indirizzo PEC
istituzionale del Comune: [email protected] e sottoscritta con firma digitale.
b) la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato potrà essere avanzata entro e non oltre il 01.01.2021.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale assumerà le proprie determinazioni sulle proposte avanzate ai sensi del punto 6.a precedente, ed adotterà la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni, vale a dire entro il giorno ………………., stabilendo, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare, ad opera dell’Ufficio di Piano, che sarà stato nel frattempo istituito, la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati, tenendo conto: a) degli accordi con i privati stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2017, ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000; b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della legge
regionale n. 20 del 2000; c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PRG previgente; d) delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della L.R. n. 24/2017; e) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica
differenziata e qualificata del privato; f) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata
programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare;
TUTTO CIO’ PREMESSO
AVVISA
1. che entro la data del ……………………, con i contenuti e le modalità sopra precisate, chiunque sia interessato, potrà avanzare la propria manifestazione di interesse circa l’immediata attuazione di previsioni di Piano Strutturale Comunale da attuarsi mediante Accordi Operativi;
2. che tale manifestazione di interesse dovrà essere costituita dai seguenti elaborati minimi obbligatori: a. stralcio planimetrico dell’Ambito di PSC interessato; b. stralcio catastale; c. relazione illustrativa; d. schema di impianto planivolumetrico;
3. che entro la data del 01.01.2021, potrà essere avanzata la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato, per l’attuazione degli Ambiti di Piano Operativo Comunale.
ED INFORMA Che i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali saranno valutate le manifestazioni di interesse avanzate dai privati, al fine di essere recepite nella delibera di indirizzi di Consiglio Comunale, sono i seguenti: 1. coerenza delle proposte con le invarianti strutturali e gli obiettivi strategici del PSC; 2. proposte che non accrescano la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a
insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell’armatura territoriale esistente;
3. previsione delle dotazioni territoriali richieste e relativi livelli di cogenza, per ogni ambito interessato;
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4. rispetto dei parametri di dimensionamento, delle funzioni insediabili e dei principi progettuali dell’Ambito, così come stabiliti nelle Schede Norma di Riferimento Progettuale del PSC;
5. proposte coerenti con le Indicazioni di mitigazione ambientale per la progettazione edilizia, stabilite per ogni Ambito di PSC.
Che per ogni eventuale informazione o chiarimento occorre fare riferimento: al Settore Sviluppo Urbano ‐ Sportello Unico per l’Edilizia Responsabile: ing. Silvano Gallerati Piazza XX Settembre, 7/b Tel. 0523/889793 Mail: [email protected] ‐ [email protected] ‐ [email protected]