Dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu1 LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE...
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu1 LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu2 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.25 lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla: valutazione dei rischi programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori, attivit di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalit organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilit sociale lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivit ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu3 D.Lgs. 81/08 Titolo I Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonch QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALLET, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu4 Gruppi particolari di lavoratori Lavoratrici in stato di gravidanza Differenze di genere Differenze di et Differente provenienza geografica Lavoratori ipersuscettibili Lavoratori patologici Lavoratori disabili (L. 68/99)
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu5 1. Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico 2. Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali 3. Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico 4. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che riporta i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata 5. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 6. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR 7. NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro Medico Competente e DVR: documentazione
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu6 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilit, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria La cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nellall. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 rischi fisicie 230 agenti chimici D.Lgs 81/08) COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu7 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. Loriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu8 3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellattivit che comporta l'esposizione a tali agenti Fornisce altres a richiesta informazioni analoghe agli Rls Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui allarticolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu9 4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi Lindicazione di una periodicit diversa dallannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu10 Sopralluogo degli ambienti di lavoro Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni gi acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali. Durante il sopralluogo il MC verifica le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizza il ciclo produttivo, verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche con il DDL.
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu11 Sopralluogo degli ambienti di lavoro Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano: - data, - ambito e motivo del sopralluogo, - presenti al sopralluogo, - eventuali osservazioni ed emergenze, - azioni da intraprendere, - responsabili delle azioni - tempi di attuazione..
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu12 5. SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi avanzati COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu13 D.Lgs. 81/08 Titolo I Capo I Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit di svolgimento dell'attivit lavorativa
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu14 SCOPO Sorveglianza Sanitaria valutare lidoneit specifica al lavoro scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce); prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria); valutare lefficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro; rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute; La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo lunico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu15 Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione : I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali istituita la Sorveglianza Sanitaria, la periodicit della visita medica, gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicit. Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 SORVEGLIANZA SANITARIA
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu16 gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008) si ritiene che il MC possa inserire, in accordo con la Direzione Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato, anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute SORVEGLIANZA SANITARIA
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu17 Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati: effetti avversi/organi bersaglio accertamenti mirati di primo livello altri eventuali accertamenti di secondo livello eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida) periodicit suggerite (in rapporto alle fasce di intensit di esposizione) SORVEGLIANZA SANITARIA
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu18 Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste attivit in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dellattivit lavorativa. Si concorda di considerare occasionale: per le attivit di MMC: operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attivit svolta alcune volte nellarco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore da considerarsi occasionale) per le attivit di MMP: si considerano attivit occasionali quelle situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da considerarsi non autosufficienti) sia
- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu19 1. Apparato locomotore, specie rachide LS; 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Effetti avversi/organi bersaglio Accertamenti mirati di primo livello 1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; 2. ECG se la MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi) Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista; visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo Eventuali riferimenti (leggi, linee guida) - D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d; -Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94, Documento n. 14, 1996 -Linee guida SIMLII vol. 10, 2004 Periodicit suggerite in rapporto alle fasce di intensit di esposizione Se Indice Sintetico di Rischio NIOSH: >1: biennale >0.75: almeno quadriennale Movimentazione Manuale Carichi SORVEGLIANZA SANITARIA
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu20 1. Apparato locomotore, specie rachide LS; Effetti avversi/organi bersaglio Accertamenti mirati di primo livello 1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi) Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista; Eventuali riferimenti (leggi, linee guida) - D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d; -Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94, Documento n. 14, 1996 -Linee guida SIMLII vol. 23, 2008 Periodicit suggerite in rapporto alle fasce di intensit di esposizione se Indice MAPO: >5: biennale; compreso fra 1.5 e 5: almeno quadriennale Movimentazione Manuale Pazienti SORVEGLIANZA SANITARIA
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu21 La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore destinato al fine di valutare la sua idoneit alla mansione specifica; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneit alla mansione speci f i c a visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal m. c. correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dellattivit lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneit alla mansione specifica
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu22 La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica preventiva in fase preassuntiva visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare lidoneit alla mansione specifica
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu23 Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non incompatibile con le disposizioni dellarticolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08 Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu24 Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nellall. 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53) Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneit relativi alla mansione specifica : - idoneit parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni - inidoneit temporanea - inidoneit permanente Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro Nei casi di giudizio di inidoneit temporanea vanno precisati i limiti temporali di validit
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu25 6. RICORSO ALLORGANO DI VIGILANZA Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, allorgano di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu26 7. TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALLISPESL Entro il primo trimestre dellanno successivo allanno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu27 8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale riportata lattivit svolta, lagente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove possibile. Detto registro istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia allISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu28 1. Protocollo Sanitariopresente (di solito) 2. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento chepresente (di solito) riporta i risultati sanitari anonimi collettivi 3. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro,eccezioni i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 4. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVReccezioni SORVEGLIANZA SANITARIA: ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE 5.Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro talvolta assente/ carente
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu29 SORVEGLIANZA SANITARIA: ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE 6. Firma del DVR da parte del M.C.talvolta assente 7.Indicazioni del M.C. Sul Primo Soccorsoassenti 8.Formazione addetti Primo Soccorso da parte del M.C.eccezione 9.Promozione della salute: interventi del M.C.eccezione 10.Segnalazioni M.P. da parte del M.C.eccezioni
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu30 SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE punito: Con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellart.25, comma 1, lettere d (a cessazione dellincarico consegna documentazione sanitaria al d.l.), ed e, primo periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione sanitaria al lavoratore). Con larresto fino a due mesi o con lammenda da 300 a 1200 euro per la violazione dellart.25, comma 1, lettere b (programma ed effettua la sorveglianza sanitaria), c (istituisce aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie), g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria,...ed, a richiesta ai RLS). Con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 400 a 1600 euro per la violazione allart. 25, comma 1, lettera a con riferimento alla valutazione dei rischi, e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta lanno).
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu31 Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per la violazione dellart.25 comma 1, lettere h (informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della documentazione sanitaria), i (comunica per iscritto i risultati della sorveglianza sanitaria), Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro per la violazione dellart. 40, comma 1 (entro il primo trimestre dellanno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41, commi 3 (casi di divieto di visita medica),5 (esiti allegati alla cartella) e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto). SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
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- dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu32 Con larresto fino a tre mesi o con lammenda da euro 400 a euro 1600 (art.220) per la violazione degli artt.. 185 ( sorveglianza sanitaria agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio). Con larresto fino a due mesi o con lammenda da euro 300 a 1200 (art.264) per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo (monitoraggio biologico agenti chimici) e comma 6 (informazione individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o del superamento di un valore limite biologico agenti chimici), 230 (cartelle sanitarie e di rischio agenti chimici) e 242 comma 4 (informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli accertamenti sanitari-cancerogeni/mutageni). Con larresto fino a un mese o con lammenda da euro 200 a 800 euro (art.264) per la violazione dellart. 243, comma 2 (cartelle sanitarie e di rischio cancerogeni/mutageni). SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE