D.P.R. 05/01/1950, N° 180 - cqsprestiti.it · estinguersi con cessione di quote dello stipendio o...

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CQSPrestiti.it concede Finanziamenti a Dipendenti e Pensionati mediante la Cessione del Quinto Richiesta Preventivo Online, Gratuito e senza alcun Impegno www.cqsprestiti.it D.P.R. 05/01/1950, N° 180 TITOLO I DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI Art.1 (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti) Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende Private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, la pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo in caso di decesso del mutuatario. Art.2 (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità) Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni. Art.3 (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali) Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, dl bilancio e della programmazione economica, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’ufficio. Per il personale dipendente dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1994, n. 231, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l’organo dell’amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa. Art.4 (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni) Per gl’impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l’amministrazione della quale gl’impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l’amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

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D.P.R. 05/01/1950, N° 180 TITOLO I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI Art.1

(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti)

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende Private

corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento. I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, la pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo in caso di decesso del mutuatario.

Art.2 (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Art.3 (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali)

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, dl bilancio e della programmazione economica, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’ufficio. Per il personale dipendente dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1994, n. 231, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l’organo dell’amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.

Art.4 (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni)

Per gl’impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l’amministrazione della quale gl’impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l’amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

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Art.5 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

TITOLO II DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

Art.6 (Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Art.7 (Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione)

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Art.8 (Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)

Si considerano impiegati militari ai sensi dellart. 6; a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo. b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Art.9 (Personali speciali che godono della facoltà di cessione)

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Art.10 (Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi)

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Art.11 (Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato)

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art.12 Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione.

Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell’articolo 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dello Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

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Art.13 Personale assunto con contratto a tempo determinato.

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell’articolo 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art.14 Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione.

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell’articolo 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Art.15 (Istituti ammessi a concedere prestiti)

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Art.16 (Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)

E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo è destinato: 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

Art.17 (Contributi a favore del Fondo)

(Omissis) (1) (1) Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso all’articolo 1,1. 25 novembre 1957, n. 1139. Le sue attribuzioni sono state trasferite all’INPDAP.

Art.18 (Contributi dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo)

(Omissis) (1) (1) Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso all’articolo 1,1. 25 novembre 1957, n. 1139. Le sue attribuzioni sono state trasferite all’INPDAP.

Art.19 (Versamento dei contributi al Fondo)

[I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all’inizio dell’esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.

Art.21 (Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo)

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia. La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

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Art.23 (Casi di licitazione della durata dei prestiti)

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo. Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Art.24 (Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)

Non possono ottenere prestiti: a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica; b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne; c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.

Art.25 (Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art.26 (Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del prestito. L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

Art.27 (Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

Art.28 (Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

Art.29 (Versamento delle quote trattenute per cessione)

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello in cui si riferiscono. Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

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Art.30 (Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali - Azioni per mancato versamento)

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.

Art.32 (Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti)

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi. a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45.

Art.33 (Limiti per obblighi delle garanzie dal Fondo)

Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del Fondo stesso.

Art.34 ABROGATO DISEGNO DI LEGGE N° 3223-B (Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo)

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia, che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni delle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art.35 (Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.

Art.36 (Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate)

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Art.37 (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

Art.38 (Estinzione anticipata di cessione)

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto

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degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

. Iscri(Rinnovo di cessione) (Rinnovo di cessione)

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Art.40 (Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Art.41 (Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo)

Gli iscritti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato le ritenute eseguite a norma dell’art.27 sull’importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal fondo. In caso d’inadempimento, l’obbligo della garanzia da parte del fondo e l’obbligo dell’amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

Art.43 (Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza)

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.

Art.44 (Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza)

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

TITOLO III DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DALLO STATO NON GARANTITI DAL FONDO, DEGLI

IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DELLO STATO E DEI DIPENDENTI DI SOGGETTI PRIVATI Art.51

(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

Art.52 (Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro)

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

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I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo ti tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile.

Art.53 (Istituti autorizzati a concedere prestiti)

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15. Art.54

(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

Art.55

Applicabilità di disposizioni del titolo II – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni.

Per le operazioni do prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto al titolo stesso, si osservano, in quanto sia applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40, primo terzo comma, 42, 43, 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio. Alla cessazione del servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell’articolo 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’articolo 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del «Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolari, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall’articolo 14, del decreto stesso. Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo (1). (1) Vedi l’articolo unico, 1.3 febbraio 1957, n. 17.

Art.56 Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione.

[Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell’articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato (1). (1) Il Fondo di cui al presente articolo è stato soppresso all’articolo 1, 1. 25 novembre 1957, n. 1139. le sue attribuzioni sono state trasferite all’INPDAP.

Art.57 (Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi)

Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

TITOLO IV DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE' LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI

Art.58 (Facoltà e limiti delle deleghe)

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio.

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TITOLO V DEL CONCORSO DI VINCOLI

SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI Art.67

(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto) In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Art.68 (Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.

Art.69 (Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Art.70 (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

NOTA AL TITOLO V

Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito: 1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite previsto dall'art.5 del medesimo Decreto. 2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti dall'art.2 del medesimo Decreto. 3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello Stato). 4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta. 5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere la necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla quale fa carico la pensione.

TESTO DELLA LEGGE "895": IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE "180".

Art.13 (Determinazione delle quote cedibili)

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per, contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art.14 (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: a) nome, cognome e paternità dell'interessato;

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b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende; c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario; e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei ereditari. Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 e 18 del testo unico medesimo.

Art.15 (Certificato di sana costituzione fisica del cedente)

L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall’Amministrazione da cui dipende. Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato. Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la indennità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da parte del medici provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.

Art.17 (Conto del residuo debito per cessione preesistente)

L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente. Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.

Art.18 (Domande di prestito ad istituti autorizzati)

Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono risultare: a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente; b) l'amministrazione dalla quale dipende; c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce lo importo lordo del prestito. La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

Art.19 (Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito)

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità: a) l'esattezza delle generalità; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego;

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d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva; f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art.6 del testo unico; g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.

Art.20 (Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)

L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando; a) l'ammontare lordo del prestito; b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura: c) il saggio annuo dell'interesse; d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debiti per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti. Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.

Art.22 (Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia)

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico.

Art.23 (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso: a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore; b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente; c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario; d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore; e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante; f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.

Art.24 (Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)

Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.

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Art.27 (Istruttoria della domanda di prestito diretto)

L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.

Art.30 (Liquidazione ed ammortamento del prestito)

L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese. Sono liquidati distintamente: a) l'importo lordo del prestito; b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%; c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito; d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio; e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito; f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito; g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico. Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.

Art.31 (Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione)

L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento. Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dello istituto creditore.

Art.32 (Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute)

La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente. La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere: a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art.30; b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento; c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza; d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso. Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.

Art.36 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)

La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art.1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art.15 del testo unico, anche al cessionario.

Art.38 (Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)

Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'Istituto

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assicuratore operazioni di prestito o riscatto e non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata. Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.

Art.39 (Volontaria estinzione anticipata del prestito)

Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art.38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art.15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art.38 del testo unico.

Art.40 (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)

Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art.40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.

Art.41 (Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti)

Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art.42 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti)

Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art.35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente pendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

Art.43 (Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente)

Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art.44 (Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente)

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.

Art.45 (Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso dell'art.44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo.

Art.57

(Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario) Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art.1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art.14 del presente regolamento.Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.

Art.58 (Conto del residuo debito per cessione preesistente)

Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito,

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che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

Art.59 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)

La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art.1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Art.60 (Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti)

Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire. Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art.61 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti)

Per gli effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55 del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico, l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione. TESTO DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO SULLA CQS. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 21 settembre 1948 - Prot. n. 52407 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati contemplati dal Titolo III dei Testo Unico 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. Questo Ispettorato Generale ha esaminato attentamente la questione prospettata da codesta Cassa di Risparmio con il quesito del 26 agosto u.s., in merito all'interpretazione che alcuni Enti pubblici darebbero all'ultimo comma dell'articolo 59 dei R.D. 3 aprile 1942, n. 708, allorché si tratta di costituire la prova dell'estinzione di una cessione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto di mutuo. Intendere, secondo tali Enti, come prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione la materiale presentazione dell'atto di revoca e quietanza, sembra eccessivo ed arbitrario. Questo procedimento, oltre a rappresentare una funzione inutile, costituisce una perdita di tempo ed una vessazione di spese a carico del cedente e sarebbe, pertanto, da evitare. Esso, in ogni caso, non trova giustificazione nelle disposizioni di legge. Per prova dell'avvenuta estinzione della precedente cessione si ritiene debba intendersi la certezza di tale estinzione, così che l'amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo possa ritenersi sciolta dagli obblighi che le incombevano per effetto della precedente cessione e dare corso alla nuova. Nei casi prospettati da codesta Cassa di Risparmio si ritiene che l'amministrazione, cui viene notificato un contratto di mutuo stipulato da un impiegato o salariato di cui al Titolo III del T.U. citato, possa acquisire la certezza dell'avvenuta estinzione della precedente cessione quando al contratto di mutuo sia allegato un esemplare del Mod.220 completato con la dichiarazione di accettazione del cedente e integrato da un'esplicita dichiarazione e assicurazione del nuovo cessionario di avere detratto dall'ammontare lordo del prestito la somma occorrente all'estinzione della cessione in corso, precisando la decorrenza dell'estinzione stessa (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con lo stesso Istituto) o di aver pagato al precedente cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo, precisando anche qui la decorrenza dell'estinzione della precedente cessione (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con altro Istituto). Per pervenire a tali conclusioni questo Ispettorato Generale ha tenuto presenti le vigenti disposizioni di legge. L'art.59 del R.D. 3 aprile 1942, n. 708, infatti, che prevede il caso di rinnovazione di cessione con Istituto diverso da quello della cessione precedente tuttora in corso di ammortamento, fa soltanto obbligo al cedente di richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, e, se questo è riconosciuto regolare, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito. E, nel caso prospettato, per quanto riguarda gli obblighi dell'Istituto mutuante, l'art.41, terzo comma, del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 dispone: < L'Istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo>.

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Per il caso, poi, che la nuova cessione sia stipulata con lo stesso Istituto che ha consentito la cessione precedente non ancora estinta, ricorre l'art.40 dello stesso T.U., che, al secondo comma, subordina la stipulazione alla <condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione, della cessione in corso>. L'art. 56, primo comma, del T.U. sostituito dall'art.1 n.13 del D.L.L. 6 febbraio 1946, n. 103, stabilisce, infine, che per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel Titolo III, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute anche nello art.40 e nel primo e terzo comma dell'art.41 sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 16 novembre 1948 - Prot. n. 57201 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati e contemplati dal Titolo III del T.U. 5-6-1941 n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo.

La Società per Azioni......... ha sollevato alcune osservazioni circa la procedura consigliata da questo Ispettorato Generale, con la nota n. 52407 del 21 settembre u.s., per la prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione, che, ai sensi dell'art.59 del Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 708, dev'essere fornita all'Amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo. Pertanto, quanto consigliato dallo scrivente nella nota predetta va modificato nel senso che quando, l'operazione sia; rinnovata dallo stesso Istituto, questo, nel notificare il nuovo contratto, comunichi all'Amministrazione, dalla quale dipende il cedente, di avere, nel computare il netto ricavo dell'operazione, detratto l'importo del residuo, credito per precedente cessione, la quale, all'atto del pagamento, sarà, di conseguenza, estinta. Quando invece la cessione sia stata rinnovata, con altro Istituto, il precedente cessionario dovrebbe comunicare all'Amministrazione, e per conoscenza al nuovo mutuante, su moduli da questo rimessigli unicamente all'assegno, di aver ricevuto da detto nuovo mutuante l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di essere stato quindi soddisfatto di ogni suo credito verso il cedente. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito al dipendenti dello Stato - Risoluzione 4 maggio 1949 Prot. n. 37914 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati nel Titolo III dei T.U. 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. L'Istituto di Credito, cui la presente è, inviata per conoscenza, ha fatto presente come codesto Comune, allorché riceve la notifica di un nuovo atto di cessione consentita da un proprio dipendente che abbia già in corso di ammortamento un mutuo sullo stipendio o sul salario non voglia riconoscere altro documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.59 del Regolamento, approvato dal R.D. 3 aprile 1942, n. 708, se non la quietanza liberatoria relativa alla avvenuta anticipata estinzione del precedente mutuo. Si ritiene far. rilevare che il detto art.59, non richiedendo espressamente tale atto di quietanza, ammette che la prova dell'anticipata estinzione della precedente cessione, della quale vuole evitare il cumulo alla nuova, possa essere fornita anche da altro documento idoneo a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario. Questo Ispettorato Generale, considerato anche quanto disposto dagli art.56,e 43, terzo comma, del T.U. 5-6-1941, n. 874, ravvisa tale idoneità in una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente all'Amministrazione terza ceduta dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo è stato estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario, assicurerà, invece, di aver ricevuto da questo l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso un mutuo sul proprio stipendio o salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché l'Istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di tale comunicazione. Con la detta procedura potranno così essere evitate le quietanze liberatorie che, essendo ritenute le sole idonee dalla prassi finora adottata, o costringevano i dipendenti a contrarre dei debiti per provvedere alla effettiva anticipata estinzione della cessione in corso, oppure portavano i precedenti Istituti cessionari a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio, erano nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato - Serv. Rag. - Risoluzione 14 dicembre 1953 - Prot. n. 934/R - Pos. R. 58. OGGETTO: Procedimento da seguire nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati contemplati nel Titolo

III del T.U. 5-1-1950, n. 180 mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. Codesto Istituto Finanziario, con la nota cui si risponde, rende noto che alcune amministrazioni, e particolarmente l'A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R., cui la presente è diretta per conoscenza, ritengono non poter consentire il rilascio del benestare ad un'operazione di prestito contratto da un proprio dipendente verso cessione di quinto dello stipendio o del salario, se a prova dell'estinzione del precedente prestito, in corso di ammortamento, non sia prodotto l'atto di revoca e di quietanza del debito per cessione in corso. La questione prospettata da codesto Istituto è già stata esaminata da questo Ispettorato Generale, che, al riguardo, ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che l'aveva richiesto, nonché alla Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. A codesto stesso Istituto, in precedenza, è stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere il problema controverso. Per intendere, il, significato e la portata delle disposizioni contenute nell'ultima comma dell'art.58 del Regolamento 28.7.1950, n. 895, occorre collegare tale disposizione con l'art.39 del T.U. 5.1.1950, n. 180. Qui il relatore, dopo di aver indicato il periodo di tempo che

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deve trascorrere perché l'impiegato possa chiedere un nuovo prestito, avendone già contratto un altro che ancora non ha estinto per intero, subordina il rinnovo alla condizione che <il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso >. Tale norma, prevista per i dipendenti statali, è applicabile, ai sensi dell'art.55 del predetto T.U., a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, contemplati nell'art.1 dello stesso T.U. L'art.58 del Regolamento non autorizza, in modo alcuno, ad identificare la prova dell'estinzione della precedente cessione nell'esibizione dell'atto di revoca e quietanza, documento che è previsto dall'art.47 del T.U. solo per il caso di estinzione volontaria, mentre qui s'è nel campo dell'estinzione coatta; anzi deve dirsi che esclude una tale interpretazione, se detto articolo si mette in relazione con le altre norme, del Regolamento e del T.U. che concordemente sanciscono l'obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla somministrazione all'interessato del netto ricavo della, nuova operazione. Premesso quanto sopra, quest'Ispettorato Generale ravvisa come documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.58 del Regolamento, una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente alla Amministrazione terza debitrice dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo, è stato, estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della, nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario assicurerà di aver ricevuto da questi l’importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso di ammortamento un mutuo sul proprio stipendio o, salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché il nuovo istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di quella comunicazione che fornirà la prova dell'estinzione della cessione precedente. Con questo procedimento, nel più integro rispetto della legge, viene evitato l'inconveniente delle quietanze liberatorie che costringono i cedenti a contrarre debiti, ad esose condizioni, per provvedere all'effettiva anticipata estinzione delle cessioni in corso, oppure inducono gli Istituti delle precedenti cessioni a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio o sul salario, sono nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.

DPR 29 dicembre 1973, n. 1032

Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1 della suddetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: è approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE PRIMA Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

TITOLO I Soggetti del diritto

1. Dipendenti statali. I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie: ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808; ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376; vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia. Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

2. Categorie non aventi diritto. L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore

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del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971; ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto; salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.

TITOLO II Conseguimento del diritto e misura del trattamento

Capo I - Indennità di buonuscita 3. Indennità spettante al dipendente.

L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.

4. Riliquidazione e supplemento dell'indennità.

Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva. Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista. Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione. Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purché l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma. Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, si computa anche il servizio di cui al terzo comma.

5. Indennità spettante ai superstiti.

In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle. Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto previsto dal comma seguente. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue: se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano; se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani. Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite. Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.

6. Membri del governo e parlamentari. L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

Capo II - Assegno vitalizio 7. Assegno spettante al dipendente.

Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.

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L'assegno è pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente. Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000. Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per età nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.

8. Assegno di riversibilità. In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale. Il diritto alla riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte. In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo. Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo titolare. La misura dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante di annue L. 27.000. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilità è ripartito secondo le disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto. Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma. In tutti i casi di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno è aumentato di annue L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento è compreso nella ripartizione.

9. Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate.

Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

10. Tredicesima mensilità.

Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.

11. Cumulo con altri trattamenti. L'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta. L'assegno vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.

12. Opzione. Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.

13. Perdita del diritto. Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio spetta al trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato. Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilità.

Capo III - Servizi computabili 14. Disposizioni generali.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

15. Servizi e periodi riscattabili.

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I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la imputabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte. Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

16. Servizio ferroviario. Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.

17. Servizi ricongiungibili.

I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo all'indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti. Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

18. Arrotondamento. Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.

19. Divieto di valutazione.

La valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge. Capo IV - Disposizioni comuni 20. Cause di perdita del diritto.

Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.

21. Sequestro, pignoramento, cessione.

L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.

22. Assenza e irreperibilità. Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

TITOLO III Procedimento

23. Scheda personale. È istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico. La scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita. La scheda è compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova già in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

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24. Riscatto di servizi.

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio. Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni. Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio. Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore. La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

25. Competenza a liquidare il trattamento previdenziale.

L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.

26. Liquidazione dell'indennità di buonuscita.

L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata d'ufficio. A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suo i superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio. In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l'effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente. Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. Non si fa luogo alla corresponsione di acconti. Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.

27. Liquidazione dell'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio. A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente. È, altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonché lo stato di famiglia del dipendente. Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti. Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.

28. Pagamenti.

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L'indennità di buonuscita è pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza. La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati. Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio è eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza. In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

29. Ricorso.

Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo. Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

30. Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti. I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.

31. Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio.

Nulla è innovato per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di assegno vitalizio.

PARTE SECONDA Fondo di previdenza e credito

32. Denominazione.

L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. Il Fondo ha gestione autonoma.

33. Finalità. Il Fondo di previdenza e credito provvede: a) alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi; b) all'erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;

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c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento; e) al conferimento di borse di studio; f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi; g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti; h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.

34. Patrimonio.

Il patrimonio del Fondo è costituito da: 1) beni immobili; 2) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 3) disponibilità liquide; 4) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; 5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 6) fondi di riserva.

35. Entrate. Le entrate del Fondo sono costituite: 1) dal contributo previdenziale obbligatorio; 2) dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito; 3) dal contributo di riscatto; 4) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio; 5) dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo; 6) da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.

36. Riserve tecniche. Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche. Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.

37. Contributo previdenziale obbligatorio.

L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni.

38. Base contributiva. La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente

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e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

39. Categorie iscritte.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente. Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie: i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa; i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.

40. Iscrizione di categorie particolari. L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso: 1) per tutte le prestazioni: ai giudici della Corte costituzionale; ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente; 2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) per le sole prestazioni creditizie: ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.

41. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.

L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

42. Reiscrizione. Per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la loro misura.

43. Divieto di iscrizione. Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge.

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44. Assistenza creditizia. Per l'erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purché compatibili con le norme del presente testo unico.

45. Diritti e facilitazioni fiscali.

I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.

46. Interessi sui prestiti.

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.

47. Garanzia per i prestiti. ABROGATO DISEGNO DI LEGGE N° 3223-B Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

48. Comitato speciale per il credito. All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito: a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione; b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari; c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti; d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti; e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. È deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

49. Composizione del comitato.

Il comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto: 1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alla lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669; 2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma. Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo. Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del precedente art. 48.

50. Altre prestazioni.

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Per l'erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.

PARTE TERZA Disposizioni finali e transitorie

51. Entrata in vigore del testo unico.

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

52. Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Ai fini dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.

53. Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito.

Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo: Impiegati civili e operai: 1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918; 2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948; 3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967; 4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961; Personale militare: 5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918; 6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918; 7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923; 8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956; 9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963; 10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948; 11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970; 12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926; 15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932; 16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937; 17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939; 18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961; 20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e dell'articolo 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n. 408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n.888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date è subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso è stato conseguito; 21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni; Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici: 22) professori universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di statizzazione delle singole università;

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23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961; 24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato; 25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961; 26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961; 27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969; 28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942; 29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971; 30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre 1971; 31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750; 32) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi VI, VII e VIII, già a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933; 33) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e inferiori, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940; 34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948; 35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444; Categorie particolari: 36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina; 37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918; 38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927; 39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930; 40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951; 41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918; 42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918; 43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923; 44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; e fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268; 45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio 1927; 46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937; 47) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940; 48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940; 49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali; 50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948; 53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli statali; 55) personale degli istituti di incremento ippico, già depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954; 57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di impiegati;

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58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962; 59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826; 60) personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione; 61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.

54. Categorie cessate dall'iscrizione.

Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, già appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato: 1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria; 2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790; 3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria; 6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927; 7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.

55. Iscrizione al Fondo e compatibilità dei servizi.

Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione. I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili: per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952; per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952. Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio 1940; per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953; per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

56. Abrogazione.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.

57. Regolamento.

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

Titolo IV della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per

sottoscrizione a prestiti nazionali. Art. 58. (facoltà e limiti delle deleghe).

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

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Art. 59. (notificazione delle deleghe).

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge. Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore generale. Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

Art. 60. (ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione ). Il ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal ministero stesso o dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le amministrazioni dello stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione delle ferrovie dello stato e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato per la gestione propria e per quella del cessato istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti. L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni statali e qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 61. (autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio).

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie. La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati. Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo. Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

Art. 62. (facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità).

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità. Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'amministrazione delle ferrovie dello stato. Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

Art. 63. (effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega).

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso. In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette. Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Art. 64. (inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute).

Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.

Art. 65. (deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).

Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di

pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.

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Art. 66. (agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo).

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione. Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

Titolo V del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni Art. 67. (singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto).

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Art. 69. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni).

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Art. 70. (limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.)

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

Disposizioni generali e transitorie Art. 71. (crediti dello stato per responsabilità amministrative e contabili).

Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.

Art. 72. (personale daziario di cessate gestioni statali). Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

Art. 73. (personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).

Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato generale della presidenza della repubblica.

Art. 74. (rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del fondo).

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 75. (debito del fondo verso la cassa depositi e prestiti).

Per la graduale estinzione del residuo debito del fondo per il credito ai dipendenti dello stato verso la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

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Art. 76. (anticipazioni del tesoro a favore del fondo).

Il tesoro dello stato è autorizzato a fare anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive. La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956. Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato con le proprie disponibilità. Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1/a gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio. Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria _movimento di capitali_ dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, al conto corrente fruttifero che il fondo per il credito ai dipendenti dello stato tiene con il tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

Art. 77. (anticipazioni dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).

L'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, à termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà all'ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello stato.

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