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Doveri del dipendente Doveri del dipendente pubblico pubblico Art. Art. 28. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo responsabili, secondo le leggi penali, le leggi penali, civili e amministrative civili e amministrative , degli atti , degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit casi la responsabilit à à civile si estende civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. allo Stato e agli enti pubblici.

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Doveri del dipendente Doveri del dipendente pubblicopubblico

Art.Art. 28.28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo responsabili, secondo le leggi penali, le leggi penali, civili e amministrativecivili e amministrative, degli atti , degli atti

compiuti in violazione di diritti. In tali compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilitcasi la responsabilitàà civile si estende civile si estende

allo Stato e agli enti pubblici.allo Stato e agli enti pubblici.

Doveri del dipendente pubblicoDoveri del dipendente pubblico

�� Art.Art. 54. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggila Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono . I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. legge.

Doveri del dipendente Doveri del dipendente pubblicopubblico

�� Art.Art. 97.97.�� I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialitandamento e l'imparzialitàà dell'amministrazionedell'amministrazione..

�� Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilitresponsabilitàà proprie dei funzionari. proprie dei funzionari.

�� Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. legge.

Doveri del dipendente Doveri del dipendente pubblicopubblico

�� Art.Art. 98.98.�� I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Nazione.

�� Se sono membri del Parlamento, non possono Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianitconseguire promozioni se non per anzianitàà. .

�� Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.all'estero.

RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE PUBBLICO

FORMEFORME

PENALEPENALE CIVILECIVILEAMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVO

CONTABILECONTABILE DISCIPLINAREDISCIPLINARE

RESPONSABILITARESPONSABILITA ’’DISCIPLINAREDISCIPLINARE

�� Rapporti di lavoro Rapporti di lavoro contrattualizzaticontrattualizzati

�� Fonti normative:Fonti normative:

�� Art.Art. 55 55 d.lgs.d.lgs. 165/2001165/20011.1. Conferma disciplina in materia di responsabilitConferma disciplina in materia di responsabilitàà civile, civile,

amministrativa, penale e contabile;amministrativa, penale e contabile;

2.2. Art.Art. 2106 c.c. (violazione del dovere di diligenza e 2106 c.c. (violazione del dovere di diligenza e delldell’’obbligo di fedeltobbligo di fedeltàà););

3.3. Art.Art. 7legge 7legge nn°° 300/1970 (commi 1,5,8);300/1970 (commi 1,5,8);

4.4. Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

RESPONSABILITARESPONSABILITA ’’DISCIPLINAREDISCIPLINARE

�� Art.Art. 2106 2106

�� Sanzioni disciplinariSanzioni disciplinariL'inosservanza delle disposizioni L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la sanzioni disciplinari, secondo la gravitgravitàà dell'infrazione (e in dell'infrazione (e in conformitconformitàà delle norme corporative) delle norme corporative) (att. 97).(att. 97).

RESPONSABILITARESPONSABILITA ’’DISCIPLINAREDISCIPLINARE

�� Art.Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro2104 Diligenza del prestatore di lavoroIl prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).nazionale (1176).Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.dipende.

�� Art.Art. 2105 Obbligo di fedelt2105 Obbligo di fedeltààIl prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nproprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, néédivulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.recare ad essa pregiudizio.

CODICE DISCIPLINARECODICE DISCIPLINARE�� Art.Art. 54. Codice di comportamento.54. Codice di comportamento.�� 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confedera1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni zioni

sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce usindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di n codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancomportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in che in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al firelazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di ne di assicurare la qualitassicurare la qualitàà dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. cittadini.

�� 2. Il codice 2. Il codice èè pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinchdell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinchéé il codice il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perchvenga recepito nei contratti, in allegato, e perchéé i suoi i suoi princprincììpipi vengano vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsacoordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilitbilitààdisciplinare. disciplinare.

�� 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sotassociazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto toposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Iall'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di n caso di inerzia il codice inerzia il codice èè adottato dall'organo di autogoverno. adottato dall'organo di autogoverno.

�� 5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione veri5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, fica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delsentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 l'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilite le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilitàà del codice di cui al del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazcomma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al ioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codicefine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di di comportamento per ogni singola amministrazione.comportamento per ogni singola amministrazione.

�� 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigi6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti lano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. responsabili di ciascuna struttura.

�� 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivit7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivitàà di formazione del di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codicpersonale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al i di cui al presente articolo.presente articolo.

ART.ART. 55 55 D.LGSD.LGS. 165/2001. 165/2001Articolo sostituito dallArticolo sostituito dall ’’art. 68 del art. 68 del d.lgsd.lgs n. 150 del 2009n. 150 del 2009

�� Art.Art. 5555-- ResponsabilitResponsabilitàà, infrazioni e sanzioni, procedure , infrazioni e sanzioni, procedure conciliative conciliative

�� 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, f1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino ino all'articolo 55all'articolo 55--octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codicgli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice e civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolocivile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'ar2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo ticolo 1, comma 2.1, comma 2.

�� 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilit2. Ferma la disciplina in materia di responsabilitàà civile, civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cuiamministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quancomma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto to previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia dellprevisto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle e infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti cinfrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. ollettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione delLa pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'isanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso ngresso della sede di lavoro.della sede di lavoro.

ART.ART. 55 55 D.LGSD.LGS. 165/2001. 165/2001Articolo sostituito dallArticolo sostituito dall ’’art. 68 del art. 68 del d.lgsd.lgs n. 150 del 2009n. 150 del 2009

�� 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di i3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione mpugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltdei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltàà di disciplinare mediante di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatori contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi ia, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamenper i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da to, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trentinstaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni a giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazidalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della one della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di talsanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure i procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla leggenon può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede econtratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restanoad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendonodalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettnel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli ivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.la conclusione.

�� 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni dis4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55--bis, comma 7, e 55bis, comma 7, e 55--sexies, sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contracomma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto tto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articcollettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55olo 55--bis, ma bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articologenerale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.19, comma 3.

Art.Art. 55 55 -- bis Forme e termini del procedimento disciplinarebis Forme e termini del procedimento disciplinare

dal 55dal 55--bis al 55bis al 55--nonies sono stati inseriti dallnonies sono stati inseriti dall’’art. 69 del art. 69 del d.lgsd.lgs n. 150 del 2009n. 150 del 2009

�� 1. Per le infrazioni di minore gravit1. Per le infrazioni di minore gravitàà, per le quali e' , per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piprivazione della retribuzione per piùù di dieci giorni, il di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piinfrazioni punibili con sanzioni piùù gravi di quelle indicate gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.disciplina stabilita dal contratto collettivo.

Art.Art. 55 55 -- bis Forme e termini del procedimento bis Forme e termini del procedimento disciplinaredisciplinare

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruoldipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando o, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni dha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di isciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltrcui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti e venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo egiorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacprocuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il ale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di allavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci meno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se nogiorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende n intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di gravepresentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventualel'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore ulteriore attivitattivitàà istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedistruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, imento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entcon l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta ro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimentgiorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a o superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendentdieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine e, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corriper la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. spondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corsoIl differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente cprocedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma omma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione discipcomporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare linare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Art.Art. 55 55 -- bis Forme e termini del procedimento bis Forme e termini del procedimento disciplinaredisciplinare

�� 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenz3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se iale ovvero se la sanzione da applicare e' pila sanzione da applicare e' piùù grave di quelle di cui al comma 1, primo grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia dperiodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, el fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestualall'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale e comunicazione all'interessato.comunicazione all'interessato.

�� 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, ind4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua ividua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, l comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipesecondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo ndente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e concludconvoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il e il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzprocedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da ione da applicare e' piapplicare e' piùù grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti eapplicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55--ter. Il termine per la ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione deglcontestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti i atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'utrasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha fficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenaltrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del za del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissatermine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla ta alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lda parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La avora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero,l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Art.Art. 55 55 -- bis Forme e termini del procedimento bis Forme e termini del procedimento disciplinaredisciplinare

�� 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettroniprocedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica ca certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea cascertificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di ella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresindicare, altresìì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore , un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilitabbia la disponibilitàà. In alternativa all'uso della posta elettronica . In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altrescertificata o del fax ed altresìì della consegna a mano, le della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti ti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di terministruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini i diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente artdiversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.icolo.

�� 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'uffic6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i io per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti peramministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti perla definizione del procedimento. La predetta attivitla definizione del procedimento. La predetta attivitàà istruttoria non istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento ddetermina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei ei relativi termini.relativi termini.

Art.Art. 55 55 -- bis Forme e termini del procedimento bis Forme e termini del procedimento disciplinaredisciplinare

�� 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla st7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa essa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, eamministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a ssendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificaun procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la to motivo, la collaborazione richiesta dall'autoritcollaborazione richiesta dall'autoritàà' disciplinare procedente ovvero rende ' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, ddichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte a parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinardell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commsospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata isurata alla gravitalla gravitàà dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.quindici giorni.

�� 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviatamministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o o o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In taliconcluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono aprocedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere decorrere alla data del trasferimento.alla data del trasferimento.

�� 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione com9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' messa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata diprevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinaresospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo eegualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giudeterminazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non ridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art.Art. 5555--ter Rapporti fra procedimento disciplinare e ter Rapporti fra procedimento disciplinare e

procedimento penaleprocedimento penale�� 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in o in

parte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritparte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritàà' giudiziaria, e' ' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.Per le infrazioni di minore gravitPer le infrazioni di minore gravitàà, di cui all'articolo 55, di cui all'articolo 55--bis, comma bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravitprocedimento. Per le infrazioni di maggiore gravitàà, di cui , di cui all'articolo 55all'articolo 55--bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessitnei casi di particolare complessitàà dell'accertamento del fatto dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria nonaddebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria nondispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilittermine di quello penale, salva la possibilitàà di adottare la di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.dipendente.

�� 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimentl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento o penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluziopenale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione ne che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussisteche riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo nonnon costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo lo ha commesso, l'autoritha commesso, l'autoritàà' competente, ad istanza di parte da ' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilitdall'irrevocabilitàà' della pronuncia penale, riapre il procedimento ' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.relazione all'esito del giudizio penale.

Art.Art. 5555--ter Rapporti fra procedimento ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penaledisciplinare e procedimento penale

�� 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazio3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il ne ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autprocesso penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autoritoritàà' ' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procdeterminazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento edimento disciplinare e' riaperto, altresdisciplinare e' riaperto, altresìì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna , se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplirisulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta nare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.diversa.

�� 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinar4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', e e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenzacomunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riaperturalavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertuconcluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ra. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione estazione dell'addebito da parte dell'autoritdell'addebito da parte dell'autoritàà' disciplinare competente ed il ' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55--bis. Ai fini bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autoritdelle determinazioni conclusive, l'autoritàà' procedente, nel procedimento ' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'ardisciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, ticolo 653, commi 1 ed 1commi 1 ed 1--bis, del codice di procedura penalebis, del codice di procedura penale

Art.Art. 5555--quater Licenziamento disciplinarequater Licenziamento disciplinare�� 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per o per

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contrgiustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, atto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nsi applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei ei seguenti casi:seguenti casi:

�� a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alta) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei erazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitsistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitàà fraudolente, fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una ceovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione rtificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

�� b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorb) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche ni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunon continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per nque per pipiùù di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancatdi sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa a ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termindel servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato e fissato dall'amministrazione;dall'amministrazione;

�� c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amminic) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per strazione per motivate esigenze di servizio;motivate esigenze di servizio;

�� d) falsitd) falsitàà documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressionidell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;di carriera;

�� e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggrese) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o sive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore emoleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della della dignitdignitàà personale altrui;personale altrui;

�� f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' previsf) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista ta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque comunque denominata, del rapporto di lavoro.denominata, del rapporto di lavoro.

Art.Art. 5555--quater Licenziamento disciplinarequater Licenziamento disciplinare�� 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' 2. Il licenziamento in sede disciplinare e'

disposto, altresdisposto, altresìì, nel caso di prestazione , nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.codici di comportamento di cui all'articolo 54.

�� 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.f), il licenziamento e' senza preavviso.

Art.Art. 5555--quinquies False attestazioni o certificazioniquinquies False attestazioni o certificazioni�� 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore

dipendente di una pubblica amministrazione che attesta dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitaltre modalitàà fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.nella commissione del delitto.

�� 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilitresponsabilitàà penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali siacorrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali siaaccertata la mancata prestazione, nonchaccertata la mancata prestazione, nonchéé il danno all'immagine il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.subiti dall'amministrazione.

�� 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, lpena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la a sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altressanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresìì, se , se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se iconvenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il l medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.constatati ne' oggettivamente documentati.

CIRCOLARE 9/2009CIRCOLARE 9/2009

�� CIRCOLARE 9CIRCOLARE 9--2001.pdf2001.pdf