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213. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2019 ............................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) ............ 3, 4 Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 4 Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 6 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 6 Richieste di parere parlamentare su atti del Governo ......................................................... 7 PAG. Atti di controllo e di indirizzo .................... 8 Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, re- cante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (A.C. 1913-A) ......................................................... 9 Parere della V Commissione ......................... 9 Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 9 Modificazioni apportate dalle Commissioni . 16 Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge ................................................. 23 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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213. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio2019 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Assegnazionea Commissione in sede referente) ............ 3, 4

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 4

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 6

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 6

Richieste di parere parlamentare su atti delGoverno ......................................................... 7

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo .................... 8

Disegno di legge: Conversione in legge deldecreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, re-cante disposizioni urgenti in materiadi ordine e sicurezza pubblica (A.C.1913-A) ......................................................... 9

Parere della V Commissione ......................... 9

Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 9

Modificazioni apportate dalle Commissioni . 16

Proposte emendative riferite agli articoli deldecreto-legge ................................................. 23

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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PAGINA BIANCA

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 23 luglio 2019.

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Bor-ghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancel-leri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli,Colucci, Cominardi, Davide Crippa, Covolo,D’Incà, D’Uva, Del Re, Delmastro DelleVedove, Delrio, Luigi di Maio, Di Stefano,Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Ga-lizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi,Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin,Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari,Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Parolo,Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, PaoloRusso, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto,Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente,Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi,Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Bor-ghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancel-leri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli,Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa,D’Incà, D’Uva, Del Re, Delmastro Delle Ve-dove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-caro, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella,

Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini,Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande,Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Inver-nizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida,Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato,Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Mor-rone, Orsini, Parolo, Picchi, Rampelli,Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Salta-martini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibi-lia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto,Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa,Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 luglio 2019 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d’iniziativa dei deputati:

LOLLOBRIGIDA ed altri: « Istitu-zione di una Commissione parlamentaredi inchiesta sull’affidamento di minori esulle comunità di tipo familiare destinatealla loro accoglienza » (2007);

SIRAGUSA ed altri: « Istituzionedella Giornata nazionale degli italiani al-l’estero » (2008).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputatia proposte di legge.

La proposta di legge CASA ed altri:« Disposizioni per la prevenzione e la curadella nomofobia » (1840) è stata successi-vamente sottoscritta dal deputato Nitti.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

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Assegnazione di disegni di leggea Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti disegni dilegge sono assegnati, in sede referente, allasottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

S. 987. – « Ratifica ed esecuzione deiseguenti Trattati: a) Trattato di estradi-zione tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblicafederale della Nigeria, fatto a Roma l’8novembre 2016; b) Accordo di mutua as-sistenza in materia penale tra il Governodella Repubblica italiana e il Governodella Repubblica federale della Nigeria,fatto a Roma l’8 novembre 2016; c) Ac-cordo sul trasferimento delle persone con-dannate tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblicafederale della Nigeria, fatto a Roma l’8novembre 2016 » (approvato dal Senato)(1988) Parere delle Commissioni I, II, V eVI;

S. 1014. – « Ratifica ed esecuzione delTrattato sul trasferimento delle personecondannate o sottoposte a misure di sicu-rezza tra la Repubblica italiana e la Re-pubblica argentina, fatto a Buenos Airesl’8 maggio 2017 » (approvato dal Senato)(1989) Parere delle Commissioni I, II e V;

S. 1015. – « Ratifica ed esecuzione delTrattato di estradizione tra la Repubblicaitaliana e la Repubblica orientale dell’U-ruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio2017 » (approvato dal Senato) (1990) Pa-rere delle Commissioni I, II e V;

S. 1016. – « Ratifica ed esecuzione deiseguenti Trattati: a) Trattato di estradi-zione tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblicadell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre2015; b) Trattato di assistenza giudiziariain materia penale tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il

25 novembre 2015 » (approvato dal Se-nato) (1991) Parere delle Commissioni I, II,V e VI;

S. 1017. – « Ratifica ed esecuzione deiseguenti Trattati: a) Trattato di estradi-zione tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblica delCosta Rica, fatto a Roma il 27 maggio2016; b) Trattato di assistenza giudiziariain materia penale tra il Governo dellaRepubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica del Costa Rica, fatto a Roma il27 maggio 2016 » (approvato dal Senato)(1992) Parere delle Commissioni I, II, V eVI;

S. 1138. – « Ratifica ed esecuzionedell’Accordo di cooperazione culturale escientifica tra il Governo della Repubblicaitaliana ed il Governo della Repubblicadominicana, fatto a Santo Domingo il 5dicembre 2006 » (approvato dal Senato)(1993) Parere delle Commissioni I, V, VII,X e XIV;

S. 1170. – « Ratifica ed esecuzionedell’Accordo in materia di cooperazione dipolizia tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo della Repubblica diCuba, fatto a L’Avana il 16 settembre2014 » (approvato dal Senato) (1994) Pa-rere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 16 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaFondazione ”Rossini Opera Festival”, perl’esercizio 2018, cui sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 183).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

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Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 16 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria del Cen-tro italiano di ricerche aerospaziali(CIRA), per l’esercizio 2017, cui sono al-legati i documenti rimessi dall’ente ai sensidell’articolo 4, primo comma, della citatalegge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 184).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla X Commis-sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 16 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaCONI Servizi Spa, per l’esercizio 2017, cuisono allegati i documenti rimessi dall’enteai sensi dell’articolo 4, primo comma, dellacitata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,n. 185).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 16 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria del-l’Ente nazionale di assistenza per gli agentie rappresentanti di commercio (ENA-SARCO), per l’esercizio 2017, cui sonoallegati i documenti rimessi dagli enti aisensi dell’articolo 4, primo comma, dellacitata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,n. 186).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla XI Commis-sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 18 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria del Con-siglio nazionale delle ricerche (CNR), perl’esercizio 2017, cui sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 187).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 18 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria delFondo agenti spedizionieri e corrieri(FASC), per l’esercizio 2017, cui sono al-legati i documenti rimessi dall’ente ai sensidell’articolo 4, primo comma, della citatalegge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 188).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla XI Commis-sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 18 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaRAI - Radiotelevisione italiana Spa, perl’esercizio 2017, cui sono allegati i docu-menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-colo 4, primo comma, della citata leggen. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 189).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio), alla VII Commis-sione (Cultura) e alla IX Commissione(Trasporti).

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Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 19 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-tuto nazionale di studi romani, per l’eser-cizio 2017, cui sono allegati i documentirimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,primo comma, della citata legge n. 259 del1958 (Doc. XV, n. 190).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 19 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-tuto nazionale di studi verdiani, per l’e-sercizio 2018, cui sono allegati i documentirimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,primo comma, della citata legge n. 259 del1958 (Doc. XV, n. 191).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 19 luglio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dellaSocietà generale di informatica (SOGEISpa), per l’esercizio 2017. Alla determina-zione sono allegati i documenti rimessidall’ente ai sensi dell’articolo 4, primocomma, della citata legge n. 259 del 1958(Doc. XV, n. 192).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VI Commis-sione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, con lettera indata 9 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensidell’articolo 6, comma 5, della legge 22febbraio 2001, n. 36, la relazione sullostato di attuazione della medesima leggen. 36 del 2001, in materia di protezionedalle esposizioni a campi elettrici, magne-tici ed elettromagnetici, predisposta dalComitato interministeriale per la preven-zione e la riduzione dell’inquinamentoelettromagnetico, riferita all’anno 2017(Doc. CXLVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIIICommissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazio-nale.

Il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, con lettera indata 22 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensidell’articolo 1, comma 1075, della legge 27dicembre 2017, n. 205, la relazione con-cernente lo stato di avanzamento degliinterventi di competenza del Ministerodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale finanziati con le risorse delfondo per gli investimenti e lo sviluppoinfrastrutturale del Paese, di cui all’arti-colo 1, comma 140, della legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, riferita all’anno 2018(Doc. CCXL, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla IIICommissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione

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del Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alla IIICommissione (Affari esteri), con il pareredella XIV Commissione (Politiche dell’U-nione europea):

proposte di decisione del Consigliorelative rispettivamente alla firma, anome dell’Unione europea, nonché allaconclusione di un accordo con gli StatiUniti d’America per l’assegnazione agliStati Uniti di una quota del contingentetariffario di cui al regolamento (CE)n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recanteapertura di un contingente tariffario au-tonomo per le importazioni di carni bo-vine di alta qualità (COM(2019) 296 fi-nal/2 e COM(2019) 297 final/2), corredatedai rispettivi allegati (COM(2019) 296 fi-nal/2 – Annex e COM(2019) 297 final/2– Annex);

proposta di decisione del Consigliorelativa alla posizione che dovrà essereassunta a nome dell’Unione europea nelcomitato APE istituito dall’accordo di par-tenariato economico interinale tra ilGhana, da una parte, e la Comunità eu-ropea e i suoi Stati membri, dall’altra, perquanto riguarda l’adozione del protocollon. 1 relativo alla definizione della nozionedi « prodotti originari » e ai metodi dicooperazione amministrativa (COM(2019)341 final), corredata dal relativo allegato(COM(2019) 341 final – Annex);

relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio relativaalla verifica congiunta dell’attuazione del-l’accordo tra l’Unione europea e gli StatiUniti d’America sul trattamento e il tra-sferimento di dati di messaggistica finan-ziaria dall’Unione europea agli Stati Unitiai fini del programma di controllo delletransazioni finanziarie dei terroristi(COM(2019) 342 final);

proposta di decisione del Consigliorelativa alla posizione che dovrà essereassunta a nome dell’Unione europea nel

sottocomitato per le questioni sanitarie efitosanitarie istituito dall’accordo di asso-ciazione tra l’Unione europea e la Comu-nità europea dell’energia atomica e i loroStati membri, da una parte, e l’Ucraina,dall’altra (COM(2019) 344 final), corredatadal relativo allegato (COM(2019) 344 final– Annex).

Richieste di parere parlamentaresu atti del Governo.

Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, con lettera in data 17luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5giugno 1998, n. 204, la richiesta di parereparlamentare sullo schema di decreto mi-nisteriale per il riparto del Fondo ordina-rio per gli enti e le istituzioni di ricercaper l’anno 2019 (100).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla VII Commissione (Cultura),che dovrà esprimere il prescritto parereentro il 22 agosto 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento e la democrazia diretta, con let-tera in data 22 luglio 2019, ha trasmesso,ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dellalegge 7 ottobre 2015, n. 167, la richiesta diparere parlamentare sullo schema di de-creto legislativo recante disposizioni inte-grative e correttive al decreto legislativo 3novembre 2017, n. 229, concernente revi-sione ed integrazione del decreto legisla-tivo 18 luglio 2005, n. 171, recante codicedella nautica da diporto ed attuazionedella direttiva 2003/44/CE (101).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla IX Commissione (Trasporti)nonché, per le conseguenze di carattere

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finanziario, alla V Commissione (Bilancio),e, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126del Regolamento, alla XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea), che do-vranno esprimere i prescritti pareri entroil 12 agosto 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTIIN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (A.C. 1913-A)

A.C. 1913-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1913-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DILEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO

DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 giugno 2019,n. 53, recante disposizioni urgenti in ma-teria di ordine e sicurezza pubblica, èconvertito in legge con le modificazioniriportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NELTESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIADI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE

ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZAPUBBLICA

Articolo 1.

(Misure a tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica e in materia di immigrazione)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Il Ministro dell’interno, Auto-rità nazionale di pubblica sicurezza aisensi dell’articolo 1 della legge 1o aprile1981, n. 121, nell’esercizio delle funzionidi coordinamento di cui al comma 1-bis enel rispetto degli obblighi internazionalidell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso,il transito o la sosta di navi nel mareterritoriale, salvo che si tratti di navigliomilitare o di navi in servizio governativonon commerciale, per motivi di ordine esicurezza pubblica ovvero quando si con-cretizzano le condizioni di cui all’articolo19, comma 2, lettera g), limitatamente alleviolazioni delle leggi di immigrazione vi-genti, della Convenzione delle NazioniUnite sul diritto del mare, con allegati eatto finale, fatta a Montego Bay il 10dicembre 1982, ratificata dalla legge 2dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento èadottato di concerto con il Ministro delladifesa e con il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, secondo le rispettive com-petenze, informandone il Presidente delConsiglio dei ministri. ».

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

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Articolo 2.

(Inottemperanza a limitazioni o divieti inmateria di ordine, sicurezza pubblica e

immigrazione)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 èinserito il seguente:

« 6-bis. Salvo che si tratti di navigliomilitare o di navi in servizio governativonon commerciale, il comandante dellanave è tenuto ad osservare la normativainternazionale e i divieti e le limitazionieventualmente disposti ai sensi dell’arti-colo 11, comma 1-ter. In caso di violazionedel divieto di ingresso, transito o sosta inacque territoriali italiane, notificato al co-mandante e, ove possibile, all’armatore eal proprietario della nave, si applica aciascuno di essi, salve le sanzioni penaliquando il fatto costituisce reato, la san-zione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 10.000 a euro 50.000.In caso di reiterazione commessa conl’utilizzo della medesima nave, si applicaaltresì la sanzione accessoria della confi-sca della nave, procedendo immediata-mente a sequestro cautelare. All’irroga-zione delle sanzioni, accertate dagli organiaddetti al controllo, provvede il prefettoterritorialmente competente. Si osservanole disposizioni di cui alla legge 24 novem-bre 1981, n. 689, ad eccezione dei commiquarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis. ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari a 500.000 euro per il2019 e a 1.000.000 di euro annui a de-correre dall’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2019-2021, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero dell’interno. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare con propri decreti le occorrentivariazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Modifica all’articolo 51 del codice di pro-cedura penale)

1. All’articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale, dopo le parole« articolo 12, commi » è inserita la se-guente: « 1, ».

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica solo ai procedimenti ivi conside-rati, iniziati successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Potenziamento delle operazioni di poliziasotto copertura)

1. Al fine di implementare l’utilizzodello strumento investigativo delle opera-zioni sotto copertura di cui all’articolo 9della legge 16 marzo 2006, n. 146, anchecon riferimento alle attività di contrastodel delitto di favoreggiamento dell’immi-grazione clandestina, è autorizzata laspesa di 500.000 euro per l’anno 2019, di1.000.000 di euro per l’anno 2020 e di1.500.000 euro per l’anno 2021, da iscri-vere nello stato di previsione del Ministerodell’interno, per gli oneri conseguenti alconcorso di operatori di polizia di Staticon i quali siano stati stipulati appositiaccordi per il loro impiego sul territorionazionale. Alla relativa copertura si prov-vede mediante corrispondente utilizzo diquota parte delle entrate di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), della legge 23febbraio 1999, n. 44, affluite all’entratadel bilancio dello Stato, che restano ac-quisite all’erario.

Articolo 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, all’articolo 109,comma 3, dopo le parole « successive al-

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l’arrivo, » sono inserite le seguenti: « e conimmediatezza nel caso di soggiorni nonsuperiori alle ventiquattro ore, ».

Articolo 6.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975,n. 152)

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al secondo comma, la parola« Il » è sostituita dalle seguenti: « Nei casidi cui al primo periodo del comma pre-cedente, il »;

2) dopo il secondo comma è inse-rito il seguente: « Qualora il fatto è com-messo in occasione delle manifestazionipreviste dal primo comma, il contravven-tore è punito con l’arresto da due a treanni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000euro. »;

b) dopo l’articolo 5 è aggiunto ilseguente:

« Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fattocostituisca più grave reato e fuori dai casidi cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nelcorso di manifestazioni in luogo pubblicoo aperto al pubblico, lancia o utilizzaillegittimamente, in modo da creare unconcreto pericolo per l’incolumità dellepersone o l’integrità delle cose, razzi, ben-gala, fuochi artificiali, petardi, strumentiper l’emissione di fumo o di gas visibile oin grado di nebulizzare gas contenentiprincìpi attivi urticanti, ovvero bastoni,mazze, oggetti contundenti o, comunque,atti a offendere, è punito con la reclusioneda uno a quattro anni. ».

Articolo 7.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 339, primo comma,dopo le parole « è commessa » sono ag-

giunte le seguenti: « nel corso di manife-stazioni in luogo pubblico o aperto alpubblico ovvero »;

b) all’articolo 340, dopo il primocomma, è aggiunto il seguente: « Quandola condotta di cui al primo comma è postain essere nel corso di manifestazioni inluogo pubblico o aperto al pubblico, siapplica la reclusione fino a due anni. »;

c) all’articolo 419, secondo comma,dopo le parole « è commesso » sono ag-giunte le seguenti: « nel corso di manife-stazioni in luogo pubblico o aperto alpubblico ovvero »;

d) all’articolo 635:

1) al primo comma le parole « dimanifestazioni che si svolgono in luogopubblico o aperto al pubblico o » sonosoppresse;

2) dopo il secondo comma è inse-rito il seguente: « Chiunque distrugge, di-sperde, deteriora o rende, in tutto o inparte, inservibili cose mobili o immobilialtrui in occasione di manifestazioni che sisvolgono in luogo pubblico o aperto alpubblico è punito con la reclusione da unoa cinque anni. »;

3) al quarto comma le parole « alprimo e al secondo comma » sono sosti-tuite dalle seguenti: « , di cui ai commiprecedenti ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTEN-ZIAMENTO DELL’EFFICACIA DELL’A-ZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO

DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 8.

(Misure straordinarie per l’eliminazionedell’arretrato relativo all’esecuzione dellesentenze penali di condanna definitive)

1. Al fine di dare attuazione ad unprogramma di interventi, temporaneo ed

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eccezionale, finalizzato ad eliminare, an-che mediante l’uso di strumenti telematici,l’arretrato relativo ai procedimenti di ese-cuzione delle sentenze penali di condanna,nonché di assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati, il Ministero della giustizia èautorizzato ad assumere, per il biennio2019-2020, con contratto di lavoro atempo determinato di durata annuale, an-che in sovrannumero rispetto all’attualedotazione organica e alle assunzioni giàprogrammate, in aggiunta alle facoltà as-sunzionali ordinarie e straordinarie pre-viste a legislazione vigente, un contingentemassimo di 800 unità di personale ammi-nistrativo non dirigenziale, di cui 200unità di Area I/F2 e 600 unità di AreaII/F2. L’assunzione di personale di cui alprimo periodo è autorizzata, ai sensi del-l’articolo 36, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e in derogaai limiti di spesa di cui all’articolo 9,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con lemodalità semplificate di cui all’articolo 14,comma 10-ter, del decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,nonché mediante l’avviamento degli iscrittinelle liste di collocamento secondo le pro-cedure previste dall’articolo 35, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonché mediante lo scorri-mento delle graduatorie vigenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.L’amministrazione giudiziaria può indi-care l’attribuzione di un punteggio aggiun-tivo in favore dei soggetti che hannomaturato i titoli di preferenza di cuiall’articolo 50, commi 1-quater e 1-quin-quies, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni del comma 1, quantifi-cati in euro 3.861.324 per l’anno 2019 e ineuro 27.029.263 per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente utilizzodelle risorse iscritte sul Fondo per ilfederalismo amministrativo di parte cor-

rente, di cui alla legge 15 marzo 1997,n. 59, dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

Articolo 9.

(Rifissazione e proroga di termini in ma-teria di protezione di dati personali e di

intercettazioni)

1. Il previgente articolo 57 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, abro-gato, a decorrere dall’8 giugno 2019, dal-l’articolo 49, comma 2, del decreto legi-slativo 18 maggio 2018, n. 51, riprendevigenza dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e fino al 31 dicembre2019.

2. All’articolo 9 del decreto legislativo29 dicembre 2017, n. 216, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « dopo il 31luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« dopo il 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 2, le parole « a decorreredal 1o agosto 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « a decorrere dal 1o gennaio2020 ».

Articolo 10.

(Misure urgenti per il presidio del territorioin occasione dell’Universiade Napoli 2019)

1. Al fine di corrispondere alle esigenzedi sicurezza connesse allo svolgimento del-l’Universiade Napoli 2019, il contingente dipersonale delle Forze armate di cui all’ar-ticolo 1, comma 688, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, limitatamente ai ser-vizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,è incrementato, a partire dal 20 giugno2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori500 unità. Si applicano le disposizioni dicui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. L’impiego del predettocontingente è consentito nei limiti dellaspesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1è autorizzata la spesa di 1.214.141 europer l’anno 2019 per il personale di cui alcomma 74 dell’articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102. Ai relativi oneri si provvede me-diante corrispondente utilizzo delle risorseiscritte sul Fondo per il federalismo am-ministrativo di parte corrente di cui allalegge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato diprevisione del Ministero dell’interno.

Articolo 11.

(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge28 maggio 2007, n. 68, le parole « visite,affari, turismo e studio » sono sostituitedalle seguenti: « missione, gara sportiva,visita, affari, turismo e studio ».

Articolo 12.

(Fondo di premialità per le politiche dirimpatrio)

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, un fondo conuna dotazione di 2 milioni di euro perl’anno 2019, destinato a finanziare inter-venti di cooperazione mediante sostegno albilancio generale o settoriale ovvero intesebilaterali, comunque denominate, con fi-nalità premiali per la particolare collabo-razione nel settore della riammissione disoggetti irregolari presenti sul territorionazionale e provenienti da Stati non ap-partenenti all’Unione europea.

2. La dotazione di cui al comma 1 puòessere incrementata da una quota annuanon superiore a euro 50 milioni, indivi-duata annualmente con decreto del Mini-stro dell’interno, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sentito

il Ministro degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, mediante uti-lizzo di quota parte delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 767, secondo pe-riodo, della legge 30 dicembre 2018,n. 145. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

3. Alla copertura degli oneri di cui alcomma 1, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delFondo speciale di parte corrente iscritto,ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma « Fondi di ri-serva e speciali » della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo alMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIADI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OC-CASIONE DI MANIFESTAZIONI SPOR-

TIVE

Articolo 13.

(Misure per il contrasto di fenomeni diviolenza connessi a manifestazioni sportive)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Il questore può disporre il divietodi accesso ai luoghi in cui si svolgonomanifestazioni sportive specificamente in-dicate, nonché a quelli, specificamenteindicati, interessati alla sosta, al transito oal trasporto di coloro che partecipano oassistono alle manifestazioni medesime,nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati peraver preso parte attiva a episodi di vio-

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lenza su persone o cose in occasione o acausa di manifestazioni sportive, o chenelle medesime circostanze abbiano inci-tato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementidi fatto, risultino avere tenuto, anche al-l’estero, sia singolarmente che in gruppo,una condotta evidentemente finalizzataalla partecipazione attiva a episodi diviolenza, di minaccia o di intimidazione,tali da porre in pericolo la sicurezzapubblica o da creare turbative per l’ordinepubblico nelle medesime circostanze di cuialla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati ocondannati, anche con sentenza non de-finitiva, nel corso dei cinque anni prece-denti per alcuno dei reati di cui all’articolo4, primo e secondo comma, della legge 18aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 dellalegge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2,comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993,n. 122, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presentelegge, per il reato di cui all’articolo 2-bisdel decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitticontro l’ordine pubblico o dei delitti dicomune pericolo mediante violenza, di cuial libro secondo, titoli V e VI, capo I, delcodice penale o per il delitto di cui all’ar-ticolo 588 dello stesso codice, ovvero peralcuno dei delitti di cui all’articolo 380,comma 2, lettere f) e h), del codice diprocedura penale, anche se il fatto non èstato commesso in occasione o a causa dimanifestazioni sportive;

d) ai soggetti di cui all’articolo 4,comma 1, lettera d), del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, anche se la condotta non è stataposta in essere in occasione o a causa dimanifestazioni sportive. »;

2) dopo il comma 1-bis è inserito ilseguente:

« 1-ter. Il divieto di cui al comma 1può essere disposto anche per le manife-

stazioni sportive che si svolgono all’estero,specificamente indicate. Il divieto di ac-cesso alle manifestazioni sportive che sisvolgono in Italia può essere disposto an-che dalle competenti autorità degli altriStati membri dell’Unione europea, con iprovvedimenti previsti dai rispettivi ordi-namenti. Per fatti commessi all’estero, ac-certati dall’autorità straniera competente odagli organi delle Forze di polizia italianeche assicurano, sulla base di rapporti dicooperazione, il supporto alle predetteautorità nel luogo di svolgimento dellamanifestazione, il divieto è disposto dalquestore della provincia del luogo di re-sidenza ovvero del luogo di dimora abi-tuale del destinatario della misura. »;

3) al comma 5, terzo periodo, leparole « inferiore a cinque anni e supe-riore a otto anni » sono sostituite dalleseguenti: « inferiore a sei anni e superiorea dieci anni » e, al quinto periodo, leparole « otto anni » sono sostituite dalleseguenti: « dieci anni »;

4) al comma 7, le parole « da duea otto anni » sono sostituite dalle seguenti:« da due a dieci anni »;

5) al comma 8-bis dopo le parole« se il soggetto » e prima delle parole « hadato prova » sono aggiunte le seguenti: « haadottato condotte di ravvedimento ope-roso, quali la riparazione integrale deldanno eventualmente prodotto, medianteil risarcimento anche in forma specifica,qualora sia in tutto o in parte possibile,nonché la concreta collaborazione conl’autorità di polizia o con l’autorità giudi-ziaria per l’individuazione degli altri au-tori o partecipanti ai fatti per i quali èstato adottato il divieto di cui al comma 1e »;

6) dopo il comma 8-bis è aggiuntoil seguente:

« 8-ter. Con il divieto di cui al comma1 il questore può imporre ai soggetti cherisultano definitivamente condannati perdelitti non colposi anche i divieti di cuiall’articolo 3, comma 4, del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-

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zione, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, avverso i quali puòessere proposta opposizione ai sensi delcomma 6 del medesimo articolo 3. Nelcaso di violazione dei divieti di cui alperiodo precedente, si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 76, comma 2, del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 159del 2011. »;

b) all’articolo 6-quater è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 1-ter. Le disposizioni del comma 1,primo e secondo periodo, si applicanoaltresì a chiunque commette uno dei fattiprevisti dagli articoli 336 e 337 del codicepenale nei confronti degli arbitri e deglialtri soggetti che assicurano la regolaritàtecnica delle manifestazioni sportive. »;

c) all’articolo 6-quinquies è aggiunto,in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1si applicano altresì a chiunque commetteuno dei fatti previsti dall’articolo 583-quater del codice penale nei confrontidegli arbitri e degli altri soggetti cheassicurano la regolarità tecnica delle ma-nifestazioni sportive. ».

2. All’articolo 8 del decreto-legge 8febbraio 2007, n. 8, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. È vietato alle società sportivecorrispondere, in qualsiasi forma, diretta oindiretta, sovvenzioni, contributi e facili-tazioni di qualsiasi natura, compresa l’e-rogazione di biglietti e abbonamenti o dititoli di viaggio a prezzo agevolato o gra-tuito:

a) ai destinatari dei provvedimentiprevisti dall’articolo 6 della legge 13 di-cembre 1989, n. 401, per la durata delprovvedimento e fino a che non sia inter-venuta la riabilitazione ai sensi dell’arti-colo 6, comma 8-bis, della medesima leggen. 401 del 1989;

b) ai destinatari dei provvedimentiprevisti dall’articolo 6 del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, per la durata del provvedimento efino a che non sia intervenuta la riabili-tazione ai sensi dell’articolo 70 del mede-simo codice di cui al decreto legislativon. 159 del 2011;

c) ai soggetti che siano stati condan-nati, anche con sentenza non definitiva,per reati commessi in occasione o a causadi manifestazioni sportive ovvero per reatiin materia di contraffazione di prodotti odi vendita abusiva degli stessi. »;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Alle società sportive è vietatoaltresì stipulare con soggetti destinatari deiprovvedimenti di cui all’articolo 6 dellalegge 13 dicembre 1989, n. 401, per ladurata del provvedimento e fino a che nonsia intervenuta la riabilitazione, contrattiaventi ad oggetto la concessione dei dirittiprevisti dall’articolo 20, commi 1 e 2, delcodice della proprietà industriale, di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.È parimenti vietato alle società sportivecorrispondere contributi, sovvenzioni e fa-cilitazioni di qualsiasi genere ad associa-zioni di sostenitori, comunque denomi-nate, salvo quanto previsto dal comma 4. »;

c) al comma 3, le parole « di cui alcomma 1 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui ai commi 1 e 1-bis ».

Articolo 14.

(Ampliamento delle ipotesi di fermo diindiziato di delitto)

1. All’articolo 77, comma 1, del codicedelle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, dopo le parole « dicui all’articolo 4 » sono inserite le seguenti:« e di coloro che risultino gravementeindiziati di un delitto commesso in occa-sione o a causa di manifestazioni spor-tive ».

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Articolo 15.

(Disposizioni in materia di arresto in fla-granza differita)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 6-ter, le parole « fino al30 giugno 2020 » sono soppresse;

b) al comma 6-quater, il secondoperiodo è soppresso.

Articolo 16.

(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis delcodice penale)

1. Al codice penale, approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 61, dopo il numero11-sexies) è aggiunto il seguente:

« 11-septies) l’avere commesso ilfatto in occasione o a causa di manifesta-zioni sportive o durante i trasferimenti dao verso i luoghi in cui si svolgono dettemanifestazioni. »;

b) all’articolo 131-bis, secondocomma, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’offesa non può altresì essereritenuta di particolare tenuità quando siprocede per delitti, puniti con una penasuperiore nel massimo a due anni e seimesi di reclusione, commessi in occasioneo a causa di manifestazioni sportive. ».

Articolo 17.

(Modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2003, n. 88)

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,n. 88, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, le parole « nei luoghiin cui si svolge la manifestazione sportivao in quelli interessati alla sosta, al transitoo al trasporto di coloro che partecipano oassistono alla manifestazione medesima, »sono sostituite dalle seguenti: « alle mani-festazioni sportive »;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1,primo e secondo periodo, si applicanoanche ai soggetti di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231. ».

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

A.C. 1913-A – Modificazioni delle Com-missioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLECOMMISSIONI

All’articolo 1:

al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, le parole: « comma 2 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « paragrafo 2 » e leparole: « ratificata dalla » sono sostituitedalle seguenti: « resa esecutiva dalla ».

All’articolo 2:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « è inserito ilseguente » sono sostituite dalle seguenti:« sono inseriti i seguenti »;

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al capoverso 6-bis:

i periodi secondo e terzo sonosostituiti dai seguenti: « In caso di viola-zione del divieto di ingresso, transito ososta in acque territoriali italiane, salve lesanzioni penali quando il fatto costituiscereato, si applica al comandante della navela sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 150.000 a euro1.000.000. La responsabilità solidale di cuiall’articolo 6 della legge 24 novembre 1981,n. 689, si estende all’armatore della nave.È sempre disposta la confisca della naveutilizzata per commettere la violazione,procedendosi immediatamente a sequestrocautelare. A seguito di provvedimento de-finitivo di confisca, sono imputabili all’ar-matore e al proprietario della nave glioneri di custodia delle imbarcazioni sot-toposte a sequestro cautelare. »;

al quinto periodo, le parole: « , adeccezione dei commi quarto, quinto esesto dell’articolo 8-bis » sono soppresse;

dopo il capoverso 6-bis sono ag-giunti i seguenti:

« 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi delcomma 6-bis possono essere affidate dalprefetto in custodia agli organi di polizia,alle Capitanerie di porto o alla Marinamilitare ovvero ad altre amministrazionidello Stato che ne facciano richiesta perl’impiego in attività istituzionali. Gli onerirelativi alla gestione dei beni sono posti acarico dell’amministrazione che ne hal’uso, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

6-quater. Quando il provvedimento chedispone la confisca diviene inoppugnabile,la nave è acquisita al patrimonio delloStato e, a richiesta, assegnata all’ammini-strazione che ne ha avuto l’uso ai sensi delcomma 6-ter. La nave per la quale non siastata presentata istanza di affidamento oche non sia richiesta in assegnazione dal-l’amministrazione che ne ha avuto l’uso aisensi del comma 6-ter è, a richiesta, as-segnata a pubbliche amministrazioni perfini istituzionali ovvero venduta, anche perparti separate. Gli oneri relativi alla ge-stione delle navi sono posti a carico delle

amministrazioni assegnatarie. Le navi nonutilmente impiegabili e rimaste invendutenei due anni dal primo tentativo di venditasono destinate alla distruzione. Si appli-cano le disposizioni dell’articolo 301-bis,comma 3, del testo unico delle disposizionilegislative in materia doganale, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato per essere riassegnate a unapposito fondo istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’interno, da ri-partire, su richiesta delle amministrazioniinteressate, ai fini del concorso agli oneridi gestione, di custodia e di distruzionedelle navi ad esse assegnate. Entro il 31ottobre di ciascun anno, con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, con il Ministro della difesa e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, lerisorse del fondo di cui al primo periodosono ripartite tra le amministrazioni in-teressate che abbiano comunicato al Mi-nistero dell’interno, entro il 31 luglio delmedesimo anno, ai fini della partecipa-zione al riparto del fondo stesso, gli onerisostenuti per la gestione, la custodia e ladistruzione delle navi ad esse assegnate. Lesomme non impegnate entro la fine del-l’esercizio possono esserlo nell’eserciziosuccessivo. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio, anche in conto residui »;

al comma 2, il primo periodo è so-stituito dal seguente: « Agli oneri derivantidall’attuazione del comma 1, valutati in

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euro 650.000 per l’anno 2019 e in euro1.300.000 annui a decorrere dall’anno2020, si provvede, rispettivamente, quantoa euro 500.000 per l’anno 2019 e a euro1.000.000 annui a decorrere dall’anno2020, mediante corrispondente riduzionedel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondidi riserva e speciali” della missione “Fondida ripartire” dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dell’interno, e, quanto a euro150.000 per l’anno 2019 e a euro 300.000annui a decorrere dall’anno 2020, me-diante utilizzo delle risorse iscritte, perl’anno 2019, nel Fondo per il federalismoamministrativo di parte corrente, di cuialla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell’am-bito dello stato di previsione del Ministerodell’interno ».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Modifica all’articolo 380del codice di procedura penale) – 1. Al-l’articolo 380, comma 2, del codice diprocedura penale, dopo la lettera m-qua-ter) è aggiunta la seguente:

“m-quinquies) delitto di resistenza odi violenza contro una nave da guerra,previsto dall’articolo 1100 del codice dellanavigazione” ».

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – (Potenziamento delle opera-zioni di polizia sotto copertura) – 1. Aglioneri derivanti dall’implementazione del-l’utilizzo dello strumento investigativodelle operazioni sotto copertura di cuiall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006,n. 146, anche con riferimento alle attivitàdi contrasto del delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, in relazioneal concorso di operatori di polizia di Staticon i quali siano stati stipulati appositiaccordi per il loro impiego nel territorionazionale, valutati in euro 500.000 perl’anno 2019, in euro 1.000.000 per l’anno

2020 e in euro 1.500.000 per l’anno 2021,si provvede mediante corrispondente uti-lizzo di quota parte delle entrate di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), dellalegge 23 febbraio 1999, n. 44, affluiteall’entrata del bilancio dello Stato, cherestano acquisite all’erario. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio ».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: « e con imme-diatezza » sono sostituite dalle seguenti: « ecomunque entro le sei ore successive al-l’arrivo »;

dopo il comma 1 sono aggiunti iseguenti:

« 1-bis. Le modalità di comunicazione,con mezzi informatici o telematici, dei datidelle persone alloggiate sono integrate condecreto del Ministro dell’interno al fine diconsentire il collegamento diretto tra isistemi informatici delle autorità di pub-blica sicurezza e i sistemi gestionali dellestrutture ricettive.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma1 entrano in vigore il novantesimo giornosuccessivo alla data della pubblicazionedel decreto di cui al comma 1-bis nellaGazzetta Ufficiale ».

All’articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso Art.5-bis, comma 1, le parole: « o l’integritàdelle cose » sono soppresse ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Quando il fattoè commesso in modo da creare un con-creto pericolo per l’integrità delle cose, lapena è della reclusione da sei mesi a dueanni ».

All’articolo 7:

al comma 1, dopo la lettera b) sonoinserite le seguenti:

« b-bis) all’articolo 341-bis, primocomma, le parole: “fino a tre anni” sonosostituite dalle seguenti: “da sei mesi a treanni”;

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b-ter) all’articolo 343, primo comma, leparole: “fino a tre anni” sono sostituitedalle seguenti: “da sei mesi a tre anni” ».

All’articolo 8:

al comma 2, le parole: « dello stato diprevisione » sono sostituite dalle seguenti:« nell’ambito dello stato di previsione ».

Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. – (Potenziamento deipresìdi delle Forze di polizia) – 1. Al finedi agevolare la destinazione di immobilipubblici a presìdi delle Forze di polizia,all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: “Ai fini della predisposizionedella progettazione necessaria agli entiprevidenziali pubblici per la valutazionedegli investimenti immobiliari di cui alpresente articolo sono utilizzate le risorsedisponibili a legislazione vigente iscrittenei pertinenti capitoli dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze trasferite o da trasferire all’Agen-zia del demanio, previo accordo tra gli entiinteressati e la medesima Agenzia limita-tamente al processo di individuazione deipredetti investimenti.

Art. 8-ter. – (Incremento del monte oredi lavoro straordinario per il personaleoperativo del Corpo nazionale dei vigili delfuoco) – 1. Per fronteggiare imprevedibilie indilazionabili esigenze di servizio delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, l’at-tribuzione annua di ore di lavoro straor-dinario prevista dall’articolo 11 della legge10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 259.890ore per l’anno 2019 e a 340.000 ore adecorrere dall’anno 2020.

2. All’onere derivante dal comma 1,pari a 380.000 euro per l’anno 2019 e a1.910.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 380.000 euro per l’anno2019, mediante utilizzo delle risorseiscritte per l’anno 2019 nel Fondo per ilfederalismo amministrativo di parte cor-

rente, di cui alla legge 15 marzo 1997,n. 59, nell’ambito dello stato di previsionedel Ministero dell’interno;

b) quanto a 1.910.000 euro annui adecorrere dall’anno 2020, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondidi riserva e speciali” della missione “Fondida ripartire” dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dell’interno.

Art. 8-quater. – (Disposizioni urgenti inmateria di personale dell’Amministrazionecivile dell’interno) – 1. Successivamentealla data di entrata in vigore del regola-mento di organizzazione di cui al comma4 dell’articolo 32 del decreto-legge 4 otto-bre 2018, n. 113, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al fine di assicurare una maggiorefunzionalità delle attività economico-fi-nanziarie derivanti dalla predetta riorga-nizzazione, la dotazione organica del Mi-nistero dell’interno può essere incremen-tata di un posto di funzione dirigenziale dilivello generale da assegnare al personaledell’area delle funzioni centrali, i cui mag-giori oneri, al fine di assicurare l’inva-rianza finanziaria, sono compensati dallasoppressione di un numero di posti difunzione dirigenziale di livello non gene-rale equivalente sul piano finanziario. Levariazioni della dotazione organica di cuial primo periodo sono attuate con rego-lamento di organizzazione, da adottare aisensi della legislazione vigente.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 deldecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13aprile 2017, n. 46, è inserito il seguente:

“1.1. All’atto della cessazione dell’atti-vità delle Commissioni territoriali per ilriconoscimento della protezione interna-zionale, determinata con provvedimento dinatura non regolamentare, il personale iviassegnato, previo eventuale esperimento di

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una procedura di mobilità su base volon-taria, è ricollocato, nel rispettivo ambitoregionale, presso le sedi centrali e perife-riche dell’Amministrazione civile del Mi-nistero dell’interno, sulla base di critericonnessi alle esigenze organizzative e fun-zionali dell’Amministrazione stessa. Incaso di ricostituzione delle Commissioniterritoriali per il riconoscimento della pro-tezione internazionale, il personale di cuial periodo precedente è ricollocato pressole sedi di provenienza, ferma restando ladotazione organica complessiva del Mini-stero dell’interno” ».

All’articolo 10:

al comma 2, secondo periodo, le pa-role: « dello stato di previsione » sono so-stituite dalle seguenti: « nell’ambito dellostato di previsione ».

Dopo l’articolo 10 sono inseriti i se-guenti:

« Art. 10-bis. – (Misure per l’approvvi-gionamento dei pasti per il personale dellaPolizia di Stato impegnato in servizi diordine pubblico fuori sede) – 1. Al fine digarantire al personale delle Forze di po-lizia la fruizione dei pasti in occasione diservizi di ordine pubblico svolti fuori sedein località in cui non siano disponibilistrutture adibite a mensa di servizio ov-vero esercizi privati convenzionati di ri-storazione, è autorizzata la spesa di1.330.000 euro per l’anno 2019, di 4 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma “Fondi di riserva e spe-ciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno.

Art. 10-ter. – (Raccordo e coordina-mento degli istituti, scuole e centri di

formazione e addestramento della Polizia diStato) – 1. All’articolo 6 della legge 31marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sonoinseriti i seguenti:

“2-bis. Al fine di assicurare il coordi-namento delle attività di formazione e diaddestramento del personale della Poliziadi Stato, è istituito l’Ispettorato dellescuole della Polizia di Stato, cui è prepostoun dirigente generale di pubblica sicu-rezza, nell’ambito della dotazione organicavigente e fermo restando il numero com-plessivo degli uffici dirigenziali non gene-rali in cui si articola il Dipartimento dellapubblica sicurezza del Ministero dell’in-terno. Attraverso l’Ispettorato le compe-tenti articolazioni del Dipartimento dellapubblica sicurezza espletano le funzioni diraccordo e di uniformità di azione degliistituti, scuole, centri di formazione eaddestramento della Polizia di Stato.Ferma restando la diretta dipendenza dalDipartimento delle scuole di cui all’arti-colo 22 della legge 1o aprile 1981, n. 121,e all’articolo 67 del decreto legislativo 5ottobre 2000, n. 334, dall’Ispettorato di cuial primo periodo del presente commadipendono i predetti istituti, scuole e cen-tri di formazione della Polizia di Stato,nonché, limitatamente allo svolgimentodelle attività di formazione e di addestra-mento, i centri che svolgono anche attivitàoperative di tipo specialistico.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’in-terno sono definite l’articolazione e lecompetenze dell’Ispettorato delle scuoledella Polizia di Stato.

2-quater. Dall’attuazione dei commi2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica. Ai relativi adempimenti si provvedecon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente” ».

All’articolo 11:

al comma 1, le parole: « missione,gara sportiva, visita, affari, turismo e stu-dio » sono sostituite dalle seguenti: « mis-sione, gara sportiva, visita, affari, turismo,ricerca scientifica e studio ».

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Nel capo II, dopo l’articolo 12 sonoinseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. – (Misure urgenti perassicurare la funzionalità del Ministerodell’interno) – 1. Al fine di accelerare ilmiglioramento e il ricambio del vestiariodel personale della Polizia di Stato èautorizzata la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2019 e di 4,5 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimotrattamento a tutto il personale del com-parto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o

settembre 2019 fino alla data di adozionedei provvedimenti di cui all’articolo 46,commi 3 e 6, del decreto legislativo 29maggio 2017, n. 95, fatta salva l’autonomianegoziale, l’importo del buono pasto spet-tante al personale di cui al predetto arti-colo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneriderivanti dal primo periodo, pari a euro298.544 per l’anno 2019 e a euro 895.632annui a decorrere dall’anno 2020, com-prensivi degli effetti indotti sulla carrieradirigenziale penitenziaria, si provvede me-diante utilizzo delle risorse di cui all’ar-ticolo 3, comma 1, del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 21 marzo2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 107 del 10 maggio 2018, per la quotaparte destinata a ciascuna Forza di poli-zia, alle Forze armate, compreso il Corpodelle capitanerie di porto, nonché aglieffetti indotti sulla carriera dirigenzialepenitenziaria, come incrementata dall’ar-ticolo 1, comma 442, lettera a), della legge30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al fine di favorire l’ottimale funzio-nalità del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all’articolo 9,commi 1 e 2, del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti dispesa per la retribuzione del personalevolontario del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’interno, nell’ambitodella missione “Soccorso civile”, sono in-crementati di 449.370 euro per l’anno2019, di 407.329 euro per l’anno 2020, di1.362.890 euro per l’anno 2021 e di

1.500.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2022. L’impiego del personale vo-lontario, ai sensi del citato articolo 9 deldecreto legislativo n. 139 del 2006, è di-sposto nel limite dell’autorizzazione an-nuale di spesa, pari a euro 27.520.213 perl’anno 2019, a euro 21.578.172 per l’anno2020, a euro 22.533.733 per l’anno 2021 ea euro 22.670.843 annui a decorrere dal-l’anno 2022;

b) al capo VI del decreto legislativo 6ottobre 2018, n. 127, sono apportate leseguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: “Disposizioni transitorie, finali ecopertura finanziaria”;

2) la rubrica dell’articolo 12 è so-stituita dalla seguente: “Disposizioni tran-sitorie e finali”;

3) al comma 1 dell’articolo 12 èpremesso il seguente:

“01. In sede di prima applicazione elimitatamente al biennio 2019-2020, ladurata del corso di formazione di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 13ottobre 2005, n. 217, è determinata in seimesi, di cui almeno uno di applicazionepratica”;

c) per l’attuazione delle disposizionidi cui alla lettera b), numero 3), è auto-rizzata la spesa di 350.630 euro per l’anno2019, di 592.671 euro per l’anno 2020 e di137.110 euro per l’anno 2021.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 149 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “È istituito unfondo con una dotazione di 1,5 milioni dieuro per l’anno 2019, di 2,5 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021, da de-stinare all’incremento del Fondo per laretribuzione di posizione e la retribuzionedi risultato del personale della carrieraprefettizia e del Fondo per la retribuzionedi posizione e la retribuzione di risultato

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del personale di livello dirigenziale con-trattualizzato dell’Amministrazione civiledell’interno. Con decreto del Ministro del-l’interno, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, si provvede alriparto delle predette risorse tra i fondi dicui al secondo periodo”;

b) il comma 152 è sostituito dalseguente:

“152. I fondi di cui al primo e alsecondo periodo del comma 149 possonoessere ulteriormente incrementati, rispet-tivamente, fino a un massimo di 3,5 mi-lioni di euro e fino a un massimo di 1,5milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2019, mediante risparmi strutturalidi spesa corrente derivanti dall’ottimizza-zione e dalla razionalizzazione dei settoridi spesa relativi all’acquisizione dei servizidi noleggio e assicurazione degli automezzidel programma ‘Contrasto al crimine, tu-tela dell’ordine e della sicurezza pubblica’nell’ambito della missione ‘Ordine pub-blico e sicurezza’, iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’interno. Lemisure e i conseguenti risparmi sono in-dividuati con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, da adottare entroil 31 ottobre 2019. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio”.

5. Il fondo di cui all’articolo 23, comma1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, èincrementato di 4.500.000 euro annui peril biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro perciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di7 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3,lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e5, pari a 8,8 milioni di euro per l’anno2019, a 12,5 milioni di euro per l’anno2020 e a 14,5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2019-2021, nell’am-bito del programma “Fondi di riserva e

speciali” della missione “Fondi da ripar-tire” dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno.

Art. 12-ter. – (Alimentazione del fondorisorse decentrate per il personale contrat-tualizzato non dirigenziale dell’Amministra-zione civile dell’interno) – 1. Allo scopo dialimentare il fondo risorse decentrate perla remunerazione delle maggiori attivitàrese dal personale contrattualizzato nondirigenziale dell’Amministrazione civiledell’interno, è autorizzata la spesa di100.000 euro per l’anno 2019 e di 1milione di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1 si provvede:

a) quanto a 100.000 euro per l’anno2019, mediante utilizzo delle risorseiscritte nel Fondo per il federalismo am-ministrativo di parte corrente, di cui allalegge 15 marzo 1997, n. 59, nell’ambitodello stato di previsione del Ministerodell’interno;

b) quanto a 1 milione di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021, mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma “Fondi di riserva e spe-ciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno ».

All’articolo 13:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso, lettera d),le parole: « ai soggetti » sono sostituite dallaseguente: « soggetti »;

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il numero 3) è sostituito dal se-guente:

« 3) al comma 5, il terzo periodo èsostituito dal seguente: “Nei confronti dellapersona già destinataria del divieto di cuial primo periodo è sempre disposta laprescrizione di cui al comma 2 e la duratadel nuovo divieto e della prescrizione nonpuò essere inferiore a cinque anni e su-periore a dieci anni” »;

il numero 5) è sostituito dal se-guente:

« 5) al comma 8-bis, dopo le parole:“se il soggetto” e prima delle parole: “hadato prova” sono aggiunte le seguenti: “haadottato condotte di ravvedimento ope-roso, quali la riparazione integrale deldanno eventualmente prodotto, medianteil risarcimento anche in forma specifica,qualora sia in tutto o in parte possibile, ola concreta collaborazione con l’autorità dipolizia o con l’autorità giudiziaria perl’individuazione degli altri autori o parte-cipanti ai fatti per i quali è stato adottatoil divieto di cui al comma 1 o lo svolgi-mento di lavori di pubblica utilità, secondomodalità stabilite con decreto del Ministrodell’interno, previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e senza oneri a carico della finanza pub-blica, consistenti nella prestazione diun’attività non retribuita a favore dellacollettività presso lo Stato, le regioni, leprovince e i comuni, e” ».

All’articolo 16:

al comma 1, lettera b), dopo le parole:«manifestazioni sportive » sono aggiunte leseguenti: « , ovvero nei casi di cui agliarticoli 336, 337 e 341-bis, quando il reatoè commesso nei confronti di un pubblicoufficiale nell’esercizio delle proprie fun-zioni ».

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. – (Modifica all’articolo 9del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,convertito, con modificazioni, dalla legge 18

aprile 2017, n. 48) – 1. All’articolo 9,comma 2, del decreto-legge 20 febbraio2017, n. 14, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo leparole: “di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285,” sono inserite le se-guenti: “e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile2003, n. 88,” ».

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (Procedura concorsualeper l’accesso alla qualifica di capo squadradel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) –1. Le disposizioni di cui all’articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29maggio 2017, n. 97, si applicano anche allaprocedura concorsuale per l’accesso allaqualifica di capo squadra del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco con decorrenzadal 1o gennaio 2019 per un numero diposti corrispondente a quelli vacanti al 31dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadrae dei capi reparto.

2. All’onere derivante dal comma 1,pari a 260.000 euro per l’anno 2019, siprovvede mediante utilizzo delle risorseiscritte per il medesimo anno nel Fondoper il federalismo amministrativo di partecorrente, di cui alla legge 15 marzo 1997,n. 59, nell’ambito dello stato di previsionedel Ministero dell’interno ».

A.C. 1913-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITEAGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Giorgis, Migliore, Ceccanti, MarcoDi Maio, Fiano, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio, Ungaro,Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali,Bordo, Vazio, Ferri.

Sopprimerlo.

* 1. 3. Speranza, Conte.

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Sopprimerlo.

* 1. 4. Vizzini, Benedetti, Cunial.

Sopprimerlo.

* 1. 5. Magi.

Sopprimerlo.

* 1. 200. Sarli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Proclamazione formale della zona conti-gua)

1. La zona contigua dell’Italia siestende per 24 miglia marine dalla linea dibase da cui si misura la larghezza delmare territoriale.

Conseguentemente sopprimere l’articolo2.

1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro dell’interno, il Mi-nistro della difesa e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, può conprovvedimento motivato, fermo restando ilrispetto degli obblighi internazionali, in-clusi quelli che vietano le espulsioni e irespingimenti di stranieri verso Paesi incui i migranti siano esposti al rischio disubire trattamenti inumani o degradanti overso Paesi in cui i migranti siano espostial rischio di essere riespulsi verso Paesi incui subirebbero persecuzioni e/o tratta-menti inumani o degradanti, limitare iltransito o la sosta di navi nel mare ter-ritoriale, esclusivamente per comprovatimotivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 2con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 7. Pollastrini, Migliore, Ceccanti,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro dell’interno, il Mi-nistro della difesa e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, può conprovvedimento motivato, fermo restando ilrispetto degli obblighi internazionali del-l’Italia, anche con riferimento a quelli inmateria di salvataggio marittimo, limitareil transito o la sosta di navi nel mareterritoriale, esclusivamente per comprovatimotivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 2con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto a osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 8. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Fiano, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro dell’interno, il Mi-nistro della difesa e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, può conprovvedimento motivato, fermo restando ilrispetto degli obblighi internazionali, in-clusi quelli che vietano le espulsioni e irespingimenti collettivi di stranieri, limi-tare il transito o la sosta di navi nel mareterritoriale, esclusivamente per comprovatimotivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 2con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 9. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. Presidente del Consiglio dei ministri,sentito il Ministro dell’interno, il Ministrodella difesa e il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, può con provvedi-mento motivato, fermo restando il rispettodegli obblighi internazionali, inclusi quellistabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SO-LAS, limitare il transito o la sosta di navinel mare territoriale, esclusivamente percomprovati motivi di ordine e sicurezzapubblica.

Conseguentemente, l’articolo 2 è sosti-tuito dal seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante della

nave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 10. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro dell’interno, il Mi-nistro della difesa e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, può conprovvedimento motivato, fermo restando ilrispetto degli obblighi internazionali, in-clusi quelli stabiliti dalla Convenzione diGinevra sullo statuto dei rifugiati, fatta aGinevra nel 1951, limitare il transito o lasosta di navi nel mare territoriale, esclu-sivamente per comprovati motivi di ordinee sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 2con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il Ministro dell’interno, il Mi-nistro della difesa e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, può conprovvedimento motivato, fermo restando ilrispetto degli obblighi internazionali, in-

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clusi quelli relativi al principio di nonrefoulement, limitare il transito o la sostadi navi nel mare territoriale, esclusiva-mente per comprovati motivi di ordine esicurezza pubblica.

Conseguentemente sostituire l’articolo 2con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo n. 286 del 1998.

1. 12. Orfini, Migliore, Ceccanti, MarcoDi Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pol-lastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All’articolo 5 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 èsostituito dal seguente:

« Il rifiuto o la revoca del permesso disoggiorno possono essere altresì adottatisulla base di convenzioni o accordi inter-nazionali, resi esecutivi in Italia, quando lostraniero non soddisfi le condizioni disoggiorno applicabili in uno degli Staticontraenti ».

02. Il comma 3 dell’articolo 32 deldecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,è abrogato.

03. I permessi di soggiorno per motiviumanitari rilasciati dal questore alla datadi entrata in vigore della presente leggerestano validi fino alla scadenza prevista.

1. 13. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 1,sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L’ingresso nel territorio delloStato è consentito allo straniero che atte-sti, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere stato condannato,anche con sentenza non definitiva, perviolazione delle disposizioni in materia diarmi e stupefacenti o per un delitto di cuiall’articolo 407, comma 2, del codice diprocedura penale;

b) di non essere coinvolto o di nonessere stato coinvolto in attività di sabo-taggio o spionaggio, di genocidio o diterrorismo e di non essere in contatto conpersone aderenti o contigue a gruppi ter-roristici;

c) di non essere stato espulso orifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasialtro Stato ».

1-ter. La falsa dichiarazione relativaall’attestazione di cui al comma 1-bis èpunita con la reclusione da uno a cinqueanni e con la multa da 5.000 a 10.000euro. In ogni caso, l’attestazione di falsedichiarazioni di cui al citato comma 1-biscomporta l’arresto obbligatorio e l’espul-sione dello straniero dal territorio italiano,previa espiazione della pena detentiva, senon sussistono accordi internazionali tra iPaesi interessati nonché il diniego di con-cessione del visto di ingresso per i suc-cessivi cinque anni. Lo straniero devealtresì dichiarare di impegnarsi, per ladurata del periodo di permanenza nelterritorio italiano, a riconoscere e a ri-spettare la Costituzione, a non compiereatti criminali, di violenza, di istigazioneall’odio razziale o religioso. La violazionedegli impegni di cui al presente commacomporta l’espulsione ai sensi dell’articolo13. Con decreto del Presidente della Re-pubblica, da emanare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, ai sensi dell’articolo 17,

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comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, previa deliberazione del Consigliodei ministri su proposta del Ministro del-l’interno, di concerto con il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale e con il Ministro della giustizia,sono disciplinate le procedure e le moda-lità di attestazione di cui al presentecomma, individuando l’ente preposto asvolgere tali attività. Le disposizioni delpresente comma si applicano, in quantocompatibili, anche ai casi di cui agli ar-ticoli 5 e 9, nonché allo straniero chefaccia domanda di protezione internazio-nale;

b) l’articolo 10-bis, comma 1, è so-stituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, lo straniero che fa ingressoovvero si trattiene nel territorio delloStato, in violazione delle disposizioni delpresente testo unico nonché di quelledell’articolo 1 della legge 28 maggio 2007,n. 68, è punito con la reclusione da uno acinque anni e con la multa da 5.000 a10.000 euro. Al reato di cui al presentecomma non si applica l’articolo 162 delcodice penale »;

c) all’articolo 11, dopo il comma 1-bisè inserito il seguente:

« 1-ter. Il Ministro dell’interno, Autoritànazionale di pubblica sicurezza ai sensidell’articolo 1 della legge 1o aprile 1981,n. 121, nell’esercizio delle funzioni di co-ordinamento di cui al comma 1-bis e nelrispetto degli obblighi internazionali del-l’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, iltransito o la sosta di navi nel mare ter-ritoriale, salvo che si tratti di navigliomilitare o di navi in servizio governativonon commerciale, per motivi di ordine esicurezza pubblica ovvero quando si con-cretizzano le condizioni di cui all’articolo19, comma 2, lettera g), limitatamente alleviolazioni delle leggi di immigrazione vi-genti, della Convenzione delle NazioniUnite sul diritto del mare, con allegati eatto finale, fatta a Montego Bay il 10dicembre 1982, ratificata dalla legge 2dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è

adottato di concerto con il Ministro delladifesa e con il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, secondo le rispettive com-petenze, informandone il Presidente delConsiglio dei ministri. ».

1. 14. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:« è inserito il seguente » con le seguenti:« sono inseriti i seguenti »;

Conseguentemente, dopo il capoverso1-ter aggiungere i seguenti:

« 1-quater. Alle organizzazioni umani-tarie che svolgono attività di ricerca esalvataggio in mare e che intendono en-trare, transitare o sostare nel mare terri-toriale italiano è fatto obbligo di procederealla identificazione e registrazione dei ri-chiedenti asilo, attraverso la presenza ob-bligatoria a bordo di personale specializ-zato e la dotazione dei mezzi adeguati, edi trasmettere le richieste di asilo alleautorità competenti del Paese di naziona-lità della nave. Il mancato rispetto delpresente comma è causa di divieto diingresso, transito o sosta, ai sensi delcomma 1-ter. Per la mancata presenza abordo della nave di personale specializzatoe dei mezzi adeguati alle procedure diidentificazione e registrazione dei richie-denti asilo si applica la confisca dellanave ».

« 1-quinquies. Con decreto del Mini-stro della difesa, di concerto con il Mini-stro dell’interno e della sanità, sono disci-plinate le caratteristiche, le dotazioni mi-nime e le qualifiche obbligatorie del per-sonale di bordo delle navi di nazionalitàitaliana impiegate per le attività di ricercae salvataggio in mare da parte di organiz-zazioni umanitarie. Per il mancato rispettodi quanto previsto dal decreto ministerialesi applica la confisca della nave ».

1. 51. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bar-tolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli,Pittalis, Siracusano, Zanettin.

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole:« è inserito il seguente » con le seguenti:« sono inseriti i seguenti »;

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso 1-ter aggiungere i se-guenti:

« 1-quater. Le navi appartenenti a or-ganizzazioni non governative che inten-dono fare ingresso nelle acque nazionalihanno l’obbligo di comunicare al Mini-stero dell’interno le proprie fonti di finan-ziamento, ricevute a qualunque titolo, e dachi provengono. ».

1. 53. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollo-brigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-tercon il seguente:

1-ter. Il Ministro dell’interno, autoritànazionale di pubblica sicurezza ai sensidell’articolo 1 della legge 1o aprile 1981,n. 121, nelle funzioni di coordinamento dicui al comma 1-bis e nel rispetto degliobblighi internazionali dell’Italia, in par-ticolare la Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e la Convenzione in-ternazionale sulla ricerca ed il salvataggiomarittimo (SAR),può limitare o vietarel’ingresso, il transito o la sosta di navi nelmare territoriale, salvo che si tratti dinaviglio militare o di navi in serviziogovernativo non commerciale, per motividi ordine e sicurezza pubblica ovveroquando si concretizzano le condizioni dicui all’articolo 19, comma 2, lettera g),limitatamente alle violazioni delle leggi diimmigrazione vigenti, della Convenzionedelle Nazioni Unite sul diritto del mare,con allegati e atto finale, fatta a MontegoBay il 10 dicembre 1982, ratificata dallalegge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provve-dimento è adottato, previa autorizzazionedel Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, con il Ministrodella difesa e con il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, secondo le rispet-tive competenze.

1. 15. Speranza, Conte.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-tercon il seguente:

1-ter. Il Ministro dell’interno, autoritànazionale di pubblica sicurezza ai sensidell’articolo 1 della legge 1o aprile 1981,n. 121, nelle funzioni di coordinamento dicui al comma 1-bis e nel rispetto degliobblighi internazionali dell’Italia, in par-ticolare la Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e la Convenzione in-ternazionale sulla ricerca ed il salvataggiomarittimo (SAR), può limitare o vietarel’ingresso, il transito o la sosta di navi nelmare territoriale, salvo che si tratti dinaviglio militare o di navi in serviziogovernativo non commerciale, quando siconcretizzano le condizioni di cui all’ar-ticolo 19, comma 2, lettera g), limitata-mente alle violazioni delle leggi di immi-grazione vigenti, della Convenzione delleNazioni Unite sul diritto del mare, conallegati e atto finale, fatta a Montego Bayil 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimentoè adottato, previa autorizzazione del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, con il Ministro delladifesa e con il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, secondo le rispettive com-petenze.

1. 16. Conte, Speranza.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-tercon il seguente:

1-ter. Il Ministro dell’interno, autoritànazionale di pubblica sicurezza ai sensidell’articolo 1 della legge 1o aprile 1981,n. 121, nelle funzioni di coordinamento dicui al comma 1-bis e nel rispetto degliobblighi internazionali dell’Italia, in par-ticolare la Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e la Convenzione in-ternazionale sulla ricerca ed il salvataggiomarittimo (SAR), può limitare o vietarel’ingresso, il transito o la sosta di navi nel

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mare territoriale, salvo che si tratti dinaviglio militare o di navi in serviziogovernativo non commerciale, per motividi comprovate ed evidenti minacce all’or-dine e alla sicurezza pubblica ovveroquando si concretizzano le condizioni dicui all’articolo 19, comma 2, lettera g),limitatamente alle violazioni delle leggi diimmigrazione vigenti, della Convenzionedelle Nazioni Unite sul diritto del mare,con allegati e atto finale, fatta a MontegoBay il 10 dicembre 1982, ratificata dallalegge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provve-dimento è adottato, previa autorizzazionedel Consiglio dei ministri, di concerto conil Ministro degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, con il Ministrodella difesa e con il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, secondo le rispet-tive competenze.

1. 17. Speranza, Conte.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-tercon il seguente:

1-ter. Il Presidente del Consiglio deiministri, sentiti il Ministro dell’interno, ilMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale, il Ministro delladifesa e il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, secondo le rispettive compe-tenze, nel rispetto degli obblighi interna-zionali dell’Italia, in particolare la Cartadei diritti fondamentali dell’Unione euro-pea e la Convenzione internazionale sullaricerca ed il salvataggio marittimo (SAR),può limitare o vietare l’ingresso, il transitoo la sosta di navi nel mare territoriale,salvo che si tratti di naviglio militare o dinavi in servizio governativo non commer-ciale, per motivi di ordine e sicurezzapubblica ovvero quando si concretizzanole condizioni di cui all’articolo 19, comma2, lettera g), limitatamente alle violazionidelle leggi di immigrazione vigenti, dellaConvenzione delle Nazioni Unite sul dirittodel mare, con allegati e atto finale, fatta aMontego Bay il 10 dicembre 1982, ratifi-cata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

1. 18. Speranza, Conte.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, premettere le parole: « Fatto salvoquanto previsto dall’articolo 10-ter, »;

Conseguentemente, medesimo capoverso,medesimo periodo, dopo le parole:« n. 689 » aggiungere le seguenti: « salvoche ricorrano i casi di cui all’articolo 18della stessa ».

1. 19. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, premettere le parole: « Fatto salvoquanto previsto dall’articolo 10-ter ».

1. 20. Magi.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, alprimo periodo, dopo le parole: nel rispettodegli obblighi internazionali dell’Italia ag-giungere le seguenti: e delle convenzioniinternazionali sul diritto del mare in ma-teria di soccorso e del principio di non-refoulement.

1. 23. Sarli.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter,primo periodo, dopo le parole: nel rispettodegli obblighi internazionali dell’Italia ag-giungere le seguenti: e del principio dinon-refoulement.

1. 24. Magi.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter,primo periodo, sopprimere le parole: l’in-gresso, il transito o »;

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, dopo le parole: « non commerciale »aggiungere le seguenti: « o navi impegnatein attività di soccorso ».

1. 25. Sarli, Gallo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, sostituire le parole: salvo che si

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tratti di naviglio militare o di navi inservizio governativo non commerciale conle seguenti:tranne che si tratti di navigliomilitare, di navi in servizio governativonon commerciale oppure di navi ONGimpegnate in operazioni di ricerca e soc-corso in mare in attuazione delle norme didiritto internazionale.

1. 26. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, sostituire le parole: salvo che sitratti di naviglio militare o di navi inservizio governativo non commerciale conle seguenti: salvo che si tratti di navigliomilitare, di navi in servizio governativonon commerciale oppure di navi coinvoltein operazioni Sar.

1. 27. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo,sostituire le parole: salvo che sitratti di naviglio militare o di navi inservizio governativo non commerciale conle seguenti: salvo che si tratti di navigliomilitare, di navi in servizio governativonon commerciale oppure di navi battentibandiera italiana.

1. 28. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo,sostituire le parole: salvo che sitratti di naviglio militare o di navi inservizio governativo non commerciale conle seguenti: salvo che si tratti di navigliomilitare, di navi in servizio governativonon commerciale oppure di navi ONG.

1. 29. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo leparole: « non commerciale », aggiungere leseguenti: « o impegnate in operazioni cherientrano nell’ambito della Convenzioneinternazionale sulla ricerca ed il salvatag-gio marittimo (SAR) ».

Conseguentemente, al medesimo capo-verso:

dopo le parole: « di concerto con »,aggiungere le seguenti: « il Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, ».

sostituire le parole: « informandone ilPresidente del Consiglio dei ministri » conle seguenti: « previa autorizzazione delConsiglio dei ministri ».

1. 30. Speranza, Conte.

Al comma 1 capoverso 1-ter, primoperiodo, dopo le parole: non commercialeaggiungere le seguenti: o di navi sia italianeche straniere, impegnate in operazioni disalvataggio in cui sia necessario portare aterra persone in grave pericolo per lapropria salute e per la vita stessa o di navicomunque utilizzate quando dal punto divista tecnico-operativo, possono utilmenteintervenire alla stregua di altre navi mer-cantili presenti in zona.

1. 31. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cu-nial.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, dopo le parole: non commercialeaggiungere le seguenti: o di navi impegnatein attività di soccorso di naufraghi e ditrasporto degli stessi verso il porto sicuropiù vicino.

1. 32. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, dopo le parole: non commercialeaggiungere le seguenti: o di navi coinvoltein attività di soccorso in mare.

1. 33. Giorgis, Migliore, Ceccanti, MarcoDi Maio, Fiano, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

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Al comma 1, capoverso comma 1-ter,primo periodo, dopo le parole: non com-merciale, aggiungere le seguenti: o naviimpegnate in attività di soccorso.

1. 34. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, dopo le parole: non commercialeaggiungere le seguenti: o di navi impegnatein operazioni SAR.

1. 35. Orfini, Migliore, Ceccanti, MarcoDi Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pol-lastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo sostituire le parole: per motivi diordine e sicurezza pubblica con le se-guenti: qualora si concretizzi un’effettivaminaccia all’ordine e alla sicurezza pub-blica.

1. 36. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, sostituire le parole: per motivi diordine e sicurezza pubblica con le se-guenti: per motivi di comprovate e palesiminacce all’ordine e alla sicurezza pub-blica.

1. 37. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo, sopprimere le parole: ovveroquando si concretizzano le condizioni dicui all’articolo 19, comma 2, lettera g),limitatamente alle violazioni delle leggi diimmigrazione vigenti, della Convenzionedelle Nazioni Unite sul diritto del mare,con allegati ed atto finale, fatta a MontegoBay il 10 dicembre 1982, ratificata dallalegge 2 dicembre 1994, n. 689.

1. 38. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primoperiodo sostituire la parola: ovvero con laseguente: e.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-riodo: « Il provvedimento deve essere im-mediatamente comunicato all’autorità giu-diziaria competente la quale provvede en-tro il termine perentorio di 48 ore aconvalidarlo o rigettarlo con motiva-zione ».

1. 39. Benedetti, Giannone, Cunial, Viz-zini.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituirela parola: ovvero con la seguente: e.

1. 40. Sarli.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo leparole: n. 689 aggiungere le seguenti: salvoche ricorrano i casi di cui all’articolo 18della stessa.

1. 41. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituirel’ultimo periodo con il seguente:

« Il provvedimento è adottato di con-certo con il Presidente del Consiglio deiMinistri e, secondo le rispettive compe-tenze, con il Ministro della difesa e con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti. ».

1. 42. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituirel’ultimo periodo con il seguente: « Il prov-vedimento è adottato di concerto con ilPresidente del Consiglio dei ministri, ilMinistro della difesa e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, secondo lerispettive competenze. ».

1. 43. Magi.

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Al comma 1 al capoverso 1-ter sostituirel’ultimo periodo con il seguente: « Il prov-vedimento è adottato di concerto con ilMinistro della difesa, con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e con ilMinistro degli esteri, sentito il Presidentedel Consiglio dei ministri ».

1. 44. Cunial, Giannone, Vizzini, Bene-detti.

Al comma 1, capoverso 1-ter, secondoperiodo, sostituire la parola: informandonecon le seguenti: in accordo con.

1. 45. Sarli, Gallo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, ultimoperiodo, sostituire la parola: informandonecon la seguente: sentito.

1. 46. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: « È in ognicaso necessario un atto motivato dall’au-torità giudiziaria qualora dal provvedi-mento derivi, anche indirettamente, la pri-vazione della libertà personale per le per-sone a bordo. »

1. 47. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: « Il prov-vedimento non si applica qualora vi sianominori a bordo, nel rispetto degli articoli30 e 31 della Costituzione e della Conven-zione universale sui diritti del fanciullo del20 novembre 1989. ».

1. 48. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: « Il prov-vedimento non si applica qualora vi sianofamiglie a bordo, nel rispetto del articolo29 della Costituzione. ».

1. 49. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: « Il prov-

vedimento non si applica qualora vi sianoa bordo potenziali richiedenti asilo ai sensidell’articolo 10, terzo comma, della Costi-tuzione ».

1. 50. Magi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Ministro della giustizia e ilMinistro dell’interno emanano entro 30giorni dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, un de-creto per la individuazione delle modalitàdi installazione ed uso e descrizione deitipi e delle caratteristiche dei mezzi elet-tronici e degli altri strumenti tecnici de-stinati al controllo delle persone sottopostealla misura cautelare degli arresti domi-ciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario deidispositivi elettronici sia minore qualeonere ai costi giornalieri della permanenzadi un detenuto in carcere calcolato sumedia mensile degli ultimi 5 anni dallaentrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei di-spositivi elettronici secondo il calcolo dellerichieste formulate, tenuto conto delle ri-chieste rigettate e dei casi di mancatadisponibilità, così come risultanti negliultimi 5 anni dalla entrata in vigore dellapresente legge;

c) effettuare il monitoraggio annualeavente ad oggetto i risparmi di spesa dadestinarsi alle misure per la efficienza delsistema giudiziario.

1. 56. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l’articolo 11 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ag-giunto il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per le finalità di cui all’articolo 11che precede, sono istituiti nell’Area me-

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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tropolitana di Cagliari, nell’isola di Lam-pedusa e nel territorio della provincia diTrapani, appositi nuclei interforze, dipronto intervento, per il pattugliamento ela difesa della linea di delimitazione delleacque territoriali.

2. I predetti nuclei, su ordine delMinistro della difesa, anche conseguentead apposita richiesta in tal senso delMinistro dell’interno, previa comunica-zione al Presidente del Consiglio dei mi-nistri, sono autorizzati ad intervenire peril rispetto dei divieti e/o delle limitazionidisposte dall’Autorità Nazionale di Pub-blica Sicurezza, ai sensi del comma 1-ter,dell’articolo 11, del decreto legislativon. 286 del 1998.

3. Entro 20 giorni dall’approvazionedel presente provvedimento, il Ministrodella difesa, d’intesa con il Capo di StatoMaggiore della difesa, individua gli uominie i mezzi militari da assegnare a ciascunnucleo, nonché l’indennità spettante agliuomini assegnati alle predette strutture.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno.

1. 52. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 11 del decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo ilcomma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. 01. Al fine di individuare l’en-tità e la natura del fenomeno dell’immi-grazione clandestina, i Prefetti eseguonotrimestralmente un monitoraggio sui flussimigratori verso l’Italia.

5-bis. 02. Con decreto del Ministrodell’interno, sentiti i questori e i dirigentidelle zone di polizia di frontiera e la

Conferenza unificata, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge individua le modalitàe le procedure da seguire per le finalità dicui al comma 1 ».

1. 22. Santelli, Siracusano, Sisto, Cala-bria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 12, del decreto-legge4 ottobre 2018, n. 113, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1o dicembre2018, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: « riman-gono nel Sistema di protezione di cui alcomma 4 », sono sostituite con le seguenti:« sono trasferiti immediatamente nel Si-stema di protezione per adulti »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente: « 5-ter. Il richiedente asilo cheabbia dichiarato in maniera mendace lapropria minore età, al fine di ottenere irelativi benefici previsti dalla legge, èespulso con provvedimento immediato ».

1. 60. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, il comma 2 è sostituito con ilseguente:

« 2. Al fine di garantire la effettivadisponibilità dei braccialetti elettronici,anche in considerazione di quanto previstoal comma 1, la somma attualmente im-piegata a tal fine è aumentata della metà.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione delle proiezionidello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero della giusti-zia ».

1. 61. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All’articolo 17 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole:« e comunque con congruo anticipo ri-spetto al momento della consegna delveicolo »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di-sponibili a legislazione vigente. » inserire leseguenti: « Il Dipartimento provvede altresìad impartire le disposizioni con modalitànon onerose per gli esercenti. ».

1. 62. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2-bis, comma 2, deldecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,e successive modificazioni, le parole: « si

può dimostrare che », sono sostituite conle seguenti: « consta che ».

1. 64. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 28 gennaio2008, n. 25, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo leparole: « di frontiera » sono inserite leseguenti: « ed esclusivamente », e le paroleda « o presso l’ufficio della questura », finoalla fine del periodo sono soppresse;

b) all’articolo 8, il comma 1 è sop-presso.

1. 65. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 28-bis, del decretolegislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo ilcomma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Per motivi imperativi di pubblicasicurezza, le autorità competenti di cuiall’articolo 3, ritenuta la straordinaria ne-cessità ed urgenza di integrare gli stru-menti di prevenzione e contrasto all’im-migrazione clandestina, al fine di assicu-rare l’effettività delle espulsioni, nel ri-spetto delle garanzie costituzionali,possono disporre l’immediato allontana-mento del clandestino appartenente ai pa-esi di origine sicuri di cui all’articolo 2-bis,perché la sua ulteriore permanenza sulterritorio è incompatibile con la civile esicura convivenza ».

1. 66. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 29, comma 1, deldecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) il richiedente sia stato condannato,per uno o più reati contro la persona ocontro il patrimonio o per detenzione ospaccio di sostanze stupefacenti, o comun-que per aver commesso un grave criminecomune, con sentenza di condanna penalepassata in giudicato. Ai fini della valuta-zione dell’inammissibilità della domandala Commissione territoriale tiene conto dieventuali denunce a carico del richiedenteanche in assenza di una sentenza di con-danna definitiva.

1. 67. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministro dell’interno nell’ambitodelle operazioni di cui al comma prece-dente, garantisce la piena applicazionedella legge 7 aprile 2017, n. 47 « Disposi-zioni in materia di misure di protezionedei minori stranieri non accompagnati »,in particolare assicurandosi che venga ri-spettato il divieto assoluto di respingi-mento alla frontiera dei minori stranierinon accompagnati.

1. 57. Pollastrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme di cui al presente articolonon si applicano in presenza di accordiinternazionali sottoscritti dall’Italia cheprevedano l’obbligo del salvataggio inmare di essere umani e il loro conseguentetrasferimento presso il porto sicuro piùvicino.

1. 54. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme di cui al presente articolonon si applicano qualora le navi abbianoeffettuato il salvataggio in mare di essereumani in concreto pericolo di vita.

1. 55. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 14 del decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 5,al quinto e al sesto periodo, le parole:« centottanta giorni » sono sostituite dalleparole: « diciotto mesi ».

1. 58. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 13 della legge 1o

aprile 1981, n. 121, dopo il quinto commaè inserito il seguente:

« Il questore, può disporre, con attomotivato, perquisizioni di dettaglio di de-terminate aree occupate da immigraticlandestini e o presunti tali e contestual-mente il rimpatrio immediato degli stessipresso i Paesi di origine sicuri ».

1. 59. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge, è adottato l’e-lenco di cui all’articolo 2-bis, comma 1, deldecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,e successive modificazioni.

1. 63. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell’articolo 6 deldecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,alla lettera c) sono aggiunte in fine leseguenti parole: « o per reati contro lapersona o contro il patrimonio; ».

1. 68. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 6 deldecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,le parole: « centottanta giorni » sono sosti-tuite dalle parole: « diciotto mesi ».

1. 69. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al presentearticolo il Governo italiano adotta le ini-ziative di competenza, anche in sede eu-ropea, volte a promuovere l’avvio di unamissione militare europea, con la parteci-pazione di tutti gli Stati membri, per lacreazione di un blocco navale davanti allecoste libiche.

1. 225. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Var-chi, Donzelli, Maschio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di acquisizione erevoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, il comma 2 è abro-gato;

b) dopo l’articolo 9 è inserito ilseguente:

« Art. 9.1. – 1. La concessione dellacittadinanza italiana ai sensi degli articoli

5 e 9 è subordinata al possesso, da partedell’interessato, di un’adeguata conoscenzadella lingua italiana, non inferiore al li-vello B1 del Quadro comune europeo diriferimento per la conoscenza delle lingue(QCER), e al rilascio di una dichiarazionescritta che attesti la conoscenza e la con-divisione dei princìpi e dei diritti fonda-mentali sanciti dalla Costituzione. A talfine, i richiedenti, che non abbiano sotto-scritto l’accordo di integrazione di cuiall’articolo 4-bis del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oche non siano titolari di permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo di cui all’articolo 9 del medesimotesto unico, sono tenuti, all’atto della pre-sentazione dell’istanza, ad attestare il pos-sesso di un titolo di studio rilasciato da unistituto di istruzione pubblico o paritarioriconosciuto dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e dal Mini-stero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale o dal Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,ovvero a produrre apposita certificazionerilasciata da un ente certificatore ricono-sciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca e dal Ministerodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale o dal Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca ».

1. 01. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di diniego e revocadella protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre2007, n. 251, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 12, al comma 1, letterac), le parole: « del codice di procedurapenale » sono sostituite dalle seguenti: « delcodice di procedura penale ovvero dagliarticoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo625, primo comma, numero 3), e 624-bis,primo comma, del codice penale, nonchéper i delitti previsti dall’articolo 3 dellalegge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cuiall’articolo 407, comma 2, lettera a), nu-meri 2), 6) e 7-bis), del codice di proce-dura penale, sono rilevanti anche nellefattispecie non aggravate »;

b) all’articolo 16, al comma 1, letterad-bis) le parole: « del codice di procedurapenale » sono sostituite dalle seguenti: « delcodice di procedura penale ovvero dagliarticoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo625, primo comma, numero 3), e 624-bis,primo comma, del codice penale, nonchéper i delitti previsti dall’articolo 3 dellalegge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cuiall’articolo 407, comma 2, lettera a), nu-meri 2), 6) e 7-bis), del codice di proce-dura penale, sono rilevanti anche nellafattispecie non aggravate. ».

1. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di diniego e revocadella protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre2007, n. 251, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 12, al comma 1, letterac), le parole « del codice di procedurapenale » sono sostituite dalle seguenti: « delcodice di procedura penale ovvero dagliarticoli 336, 414, 583, 583-bis, 583-quater,624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo625, primo comma, numero 3), e 624-bis,primo comma, del codice penale. I reati dicui all’articolo 407, comma 2, lettera a),numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di pro-cedura penale, sono rilevanti anche nellefattispecie non aggravate »;

b) all’articolo 16, al comma 1, letterad-bis) le parole « del codice di procedurapenale » sono sostituite dalle seguenti: « delcodice di procedura penale ovvero dagliarticoli 336, 414, 583, 583-bis, 583-quater,624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo625, primo comma, numero 3), e 624-bis,primo comma, del codice penale. I reati dicui all’articolo 407, comma 2, lettera a),numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di pro-cedura penale, sono rilevanti anche nellefattispecie non aggravate. ».

1. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Diniego dello status di rifugiato)

1. All’articolo 12, comma 1, la lettera c)del decreto legislativo 19 novembre 2007,n. 251, le parole: « essendo stato condan-nato con sentenza definitiva per i reatiprevisti dall’articolo 407, comma 2, letteraa), del codice di procedura penale » sonosostituite dalle seguenti: « avendo il pub-blico ministero competente esercitato l’a-zione penale ai sensi dell’articolo 405 delcodice di procedura penale per i reatiprevisti dall’articolo 407, comma 2, letteraa), del medesimo codice ».

1. 04. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica al decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113, come convertito nella legge 1o di-

cembre 2018, n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o dicembre 2018, n. 132, l’articolo14 è abrogato.

1. 05. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

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Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Ai fini del potenziamento e coordi-namento dei controlli di frontiera, di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, è autorizzata, a de-correre dal 1o settembre 2019 e fino al 31dicembre 2020, la spesa di euro 688.000per l’istituzione della missione di pattu-gliamento coordinata dalle Capitanerie diporto e dal Corpo della Guardia di finanzaper intercettare le piccole imbarcazioniche entrano o transitano nelle acque ter-ritoriali. Per consentire lo sbarco e laidentificazione presso i centri per l’iden-tificazione ed espulsione (CIE), le Autoritàintervenute sono tenute a comunicaretempestivamente alle competenti Prefet-ture il numero e qualsiasi altra informa-zione di cui vengano a conoscenza relativaai migranti presenti sulle medesime im-barcazioni intercettate.

2. Per l’attuazione del comma 1 èautorizzata la spesa di euro 688.000 per il2019. Ai relativi oneri si provvede me-diante corrispondente riduzione della do-tazione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 748, della legge 30 dicembre 2018,n. 145. »

1. 0200. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Ai fini del potenziamento e coordi-namento dei controlli di frontiera, di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, è istituita, a decorreredal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicem-bre 2020, la missione di pattugliamentocoordinata dalle Capitanerie di porto e dalCorpo della Guardia di finanza per inter-cettare le piccole imbarcazioni che en-trano o transitano nelle acque territoriali.

Per consentire lo sbarco e la identifica-zione presso i centri per l’identificazioneed espulsione (CIE), le Autorità interve-nute sono tenute a comunicare tempesti-vamente alle competenti Prefetture il nu-mero e qualsiasi altra informazione di cuivengano a conoscenza relativa ai migrantipresenti sulle medesime imbarcazioni in-tercettate. »

1. 0201. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1. Magi.

Sopprimerlo.

* 2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio, Bazoli, Ve-rini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo,Vazio, Ferri.

Sopprimerlo.

* 2. 4. Speranza, Conte.

Sopprimerlo.

* 2. 212. Sarli.

Sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con ilseguente:

1. Fermo restando il rispetto degli ob-blighi internazionali, il comandante dellanave è tenuto ad osservare i divieti e lelimitazioni eventualmente disposti ai sensidell’articolo 11, comma 1-ter del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 29. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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Sostituire il comma 1, con il seguente:

All’articolo 12 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 èaggiunto il seguente:

a) dopo il comma 6 è inserito ilseguente:

« 6-bis. Salvo che si tratti di navigliomilitare o di navi in servizio governativonon commerciale, il comandante dellanave è tenuto ad osservare la normativainternazionale e i divieti e le limitazionieventualmente disposti ai sensi dell’arti-colo 11, comma 1-ter. In caso di violazionedel divieto di ingresso, transito o sosta inacque territoriali italiane, notificato al co-mandante e, ove possibile, all’armatore eal proprietario della nave, si applica aciascuno di essi, salve le sanzioni penaliquando il fatto costituisce reato, la san-zione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 250.000 a euro500.000, nonché la sanzione accessoriadella confisca della nave, procedendo im-mediatamente a sequestro cautelare. Allenavi confiscate, si applica quanto previstodai commi 8 e seguenti. È altresì dispostala revoca della licenza, autorizzazione oconcessione rilasciata dall’autorità ammi-nistrativa italiana, inerenti all’attività pro-fessionale svolta e al mezzo di trasportoutilizzato. La violazione di cui al secondoperiodo comporta per il comandante ildivieto d’accesso alle acque territoriali ita-liane per anni 5.

All’irrogazione delle sanzioni, accertatedagli organi addetti al controllo, provvedeil prefetto territorialmente competente. Siosservano le disposizioni di cui alla legge24 novembre 1981, n. 689, ad eccezionedei commi quarto, quinto e sesto dell’ar-ticolo 8-bis. ».

2. 19. Santelli, Siracusano, Sisto, Cala-bria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Zanettin.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-biscon il seguente:

« 6-bis. Salvo che si tratti di navigliomilitare o di navi in servizio governativo

non commerciale, il comandante dellanave è tenuto ad osservare la normativainternazionale, i divieti e le limitazionieventualmente disposti ai sensi dell’arti-colo 11, comma 1-ter. In caso di violazioniaccertate del divieto di ingresso, traffico ososta in acque territoriali italiane, notifi-cato al comandante e, ove possibile all’ar-matore e al proprietario della nave, siapplica, salve le sanzioni penali quando ilfatto costituisce reato, la sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma daeuro 1.000 a 2.000. All’irrogazione dellesanzioni, accertate dagli organi addetti alcontrollo, provvede il prefetto territorial-mente competente. Si osservano le dispo-sizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,n. 689 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma1-bis

2. 5. Speranza, Conte.

Al comma 1, capoverso 6-bis sostituire ilprimo periodo con il seguente: Fermo re-stando il rispetto della normativa interna-zionale, il comandante della nave è tenutoad osservare i divieti e le limitazionieventualmente disposti ai sensi dell’arti-colo 11, comma 1-ter, salvo che si tratti dinaviglio militare, di navi in servizio gover-nativo non commerciale o di navi impie-gate in attività di soccorso.

2. 47. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole:salvo che si tratti di naviglio militare o dinavi in servizio governativo non commer-ciale sono sostituite dalle seguenti: tranneche si tratti di naviglio militare, di navi inservizio governativo non commerciale op-pure di navi ONG impegnate in operazionidi ricerca e soccorso in mare in attuazionedelle norme di diritto internazionale.

2. 30. Bordo.

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Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole:salvo che si tratti di naviglio militare o dinavi in servizio governativo non commer-ciale sono sostituite dalle seguenti: salvoche si tratti di naviglio militare, di navi inservizio governativo non commerciale op-pure di navi ONG.

2. 31. Bordo.

Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole:salvo che si tratti di naviglio militare o dinavi in servizio governativo non commer-ciale sono sostituite dalle seguenti: salvoche si tratti di naviglio militare, di navi inservizio governativo non commerciale op-pure di navi battenti bandiera italiana.

2. 32. Bordo.

Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole:salvo che si tratti di naviglio militare o dinavi in servizio governativo non commer-ciale sono sostituite dalle seguenti: salvoche si tratti di naviglio militare, di navi inservizio governativo non commerciale op-pure di navi coinvolte in operazioni Sar.

2. 33. Bordo.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primoperiodo, sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) dopo le parole: « di navi in serviziogovernativo non commerciale », aggiungerele seguenti: « o di navi impiegate in attivitàdi soccorso in mare »;

b) dopo le parole: « il comandantedella nave è tenuto ad osservare la nor-mativa internazionale », aggiungere le se-guenti: « le convenzioni internazionali suldiritto del mare in materia di soccorso, ilprincipio di non-refoulement ».

* 2. 25. Sarli, Gallo.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo pe-riodo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di navi in serviziogovernativo non commerciale », aggiungere

le seguenti: « o di navi impiegate in attivitàdi soccorso in mare »;

b) dopo le parole: « il comandantedella nave è tenuto ad osservare la nor-mativa internazionale », aggiungere le se-guenti: « le convenzioni internazionali suldiritto del mare in materia di soccorso, ilprincipio di non-refoulement ».

* 2. 28. Pollastrini, Migliore, Ceccanti,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primoperiodo, aggiungere, in fine, le seguentiparole: fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 4 della legge 24 novembre 1981,n. 689.

2. 46. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo sopprimere le parole: al coman-dante della nave.

Conseguentemente,

al medesimo capoverso sopprimere ilquarto e il quinto periodo.

sopprimere i capoversi 6-ter e 6-qua-ter;

sostituire il comma 1-bis con il se-guente:« 1-bis Le somme derivanti dallesanzioni amministrative per le violazionidi cui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo nazionale perl’accoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati di cui all’articolo 23, comma11, quinto periodo, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.Il Ministro dell’economia e delle finanze è

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autorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 229. Pollastrini, Bazoli, Migliore,Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Anni-bali, Vazio, Ferri, Miceli.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis,sopprimere il secondo, il terzo e il quartoperiodo.

Conseguentemente, il comma 2 è sop-presso.

2. 38. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco DiMaio, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis,sopprimere il secondo periodo.

2. 202. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sopprimere le parole: salve le san-zioni penali quando il fatto costituiscereato.

* 2. 48. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sopprimere le parole: salve le san-zioni penali quando il fatto costituiscereato.

* 2. 45. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cu-nial.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: euro48.000.000 a euro 49.000.000.

2. 210. Palazzotto, Fratoianni.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: euro 49 aeuro 49.000.

2. 201. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti euro 100 aeuro 500.

2. 57. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000. con le seguenti: euro 250 aeuro 1.000.

2. 56. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: euro 500 aeuro 1.500.

2. 55. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1,capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: da euro1.000 a euro 5.000.

2. 39. Magi.

Al comma 1,capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: da euro5000 a euro 25.000.

2. 40. Magi.

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Al comma 1,capoverso 6-bis, secondoperiodo, sostituire le parole: euro 150.000 aeuro 1.000.000 con le seguenti: da euro10.000 a euro 15.000.

2. 41. Magi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il terzo e il quinto periodo.

2. 54. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », terzoperiodo, dopo le parole: a sequestro cau-telare aggiungere le seguenti: e alla inter-dizione per anni 10 all’ingresso, al transitoo alla sosta in acque territoriali italiane acarico del comandante della nave e acarico di qualsivoglia nave del medesimoarmatore e del medesimo proprietario.

2. 14. Delmastro Delle Vedove, Meloni,Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo ilterzo periodo, aggiungere il seguente: Incaso di violazione del divieto di ingresso,transito o sosta in acque territoriali ita-liane, notificato al comandante e, ovepossibile, all’armatore e al proprietariodella nave, chiunque compiendo atti direttia procurare l’ingresso illegale in violazionedelle leggi dello Stato, di persona che nonè cittadina o che non ha titolo di residenzapermanente, è punito con la reclusione daquattro a dodici anni e con la multa di50.000 euro per ogni persona, la pena siapplica anche quando il fatto è commessoda più persone in concorso tra loro.

2. 12. Meloni, Lollobrigida, Silvestroni,Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo per le misureanti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003,n. 228. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 220. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini,Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli,Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate al fine di ga-rantire un efficiente servizio scorte per laprotezione personale dei magistrati impe-gnati nella lotta alle organizzazioni crimi-nali. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 221. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore,Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

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Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate al fine di ga-rantire un efficiente servizio scorte per laprotezione personale dei giornalisti minac-ciati da gruppi organizzati di estremadestra. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 222. Verini, Fiano, Bazoli, Bordo, Mi-gliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio,Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate al fine di ga-rantire un efficiente servizio scorte per laprotezione personale dei giornalisti minac-ciati dalla criminalità organizzata. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 223. Verini, Bazoli, Bordo, Morani,Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate per il finan-ziamento degli interventi di assistenza eriabilitazione nonché per il trattamentodei disturbi psichici dei titolari dello statusdi rifugiato e dello status di protezionesussidiaria che hanno subito torture, stu-pri o altre forme gravi di violenza psico-logica, fisica o sessuale. Il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 224. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Morani, Pollastrini, Annibali, Miceli,Vazio, Ferri.

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Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate per garantiree implementare la funzionalità e l’orga-nizzazione degli uffici e delle strutture diesecuzione penale esterna e per la messaalla prova, anche al fine di favorire ildecremento della popolazione penitenzia-ria e concorrere così a determinare posi-tivi effetti anche in termini di complessivasicurezza sociale in ragione della conse-guente riduzione della recidiva. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare le occorrenti variazioni dibilancio, anche in conto residui.

2. 225. Bazoli, Verini, Bordo, Morani,Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno delle vittime dei reati intenzionaliviolenti. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 226. Bazoli, Verini, Morani, Bordo,Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate al fine di ga-rantire e implementare la presenza diprofessionalità psicologiche esperte all’in-terno degli istituti penitenziari per con-sentire un trattamento intensificato cogni-tivo-comportamentale nei confronti degliautori di reati contro le donne e per laprevenzione della recidiva. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 227. Annibali, Bazoli, Verini, Morani,Bordo, Vazio, Miceli, Ferri.

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Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno degli orfani di crimini domestici. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 228. Bazoli, Annibali, Morani, Bordo,Verini, Miceli, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo nazionale per

l’accoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati di cui all’articolo 23, comma11, quinto periodo, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto resi-dui. »

2. 230. Pollastrini, Bazoli, Migliore,Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Anni-bali, Vazio, Ferri, Miceli.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate, per l’acco-glienza dei migranti richiedenti protezioneinternazionale esclusi dal sistema di pro-tezione per i richiedenti asilo e rifugiati(SPRAR) ai sensi dell’articolo 12 del de-creto decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2018, n. 132. Il Ministro dell’e-conomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui. »

2. 231. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini,Morani, Giorgis, Pollastrini, Miceli, Va-zio, Annibali, Ferri.

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Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno delle vittime di usura. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare le occorrenti variazioni dibilancio, anche in conto residui.

2. 232. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno delle vittime di richieste estorsive. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 233. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno delle vittime dei reati di tipo mafioso.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 234. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

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Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive, del-l’usura e dei reati intenzionali violentinonché agli orfani per crimini domestici dicui all’articolo 1, comma 6-sexies, dellalegge 26 febbraio 2011 n. 10 per il soste-gno delle donne vittime di violenza o dialtro reato doloso commesso con violenzaalle persone. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare leoccorrenti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 235. Annibali, Bazoli, Morani, Verini,Bordo, Miceli, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delle

amministrazioni interessate al fine di ga-rantire un efficiente servizio scorte per laprotezione personale degli imprenditoriminacciati dalla criminalità organizzata. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 250. Miceli, Bazoli, Verini, Morani,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente,

1) sopprimere i capoversi 6-ter e6-quater;

2) sostituire il comma 1-bis con ilseguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato delleamministrazioni interessate al fine di ga-rantire un efficiente servizio scorte per laprotezione personale degli amministratoriche gestiscono i beni confiscati alle orga-nizzazioni criminali. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 251. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore,Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, soppri-mere il terzo, quarto e quinto periodo.

2. 53. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

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Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituirel’ultimo periodo con il seguente: Si osser-vano le disposizioni di cui ai commi 4, 5e 6 dell’articolo 8-bis della legge 24 no-vembre 1981, n. 689.

2. 44. Giannone, Cunial, Vizzini, Bene-detti.

Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimoperiodo, sopprimere le parole: ad eccezionedei commi quarto, quinto e sesto dell’ar-ticolo 8-bis.

2. 52. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: L’even-tuale sentenza di condanna a seguito deiprocedimenti instaurati ai sensi degli ar-ticoli 22 e 24 della legge 24 novembre1981, n. 689, dispone, su richiesta deicondannati, il pagamento della sanzionepecuniaria erogata in 80 rate con cadenzaannuale ciascuna di pari importo.

2. 211. Palazzotto, Fratoianni.

Al comma 1, sopprimere i capoversi6-ter e 6-quater.

2. 203. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

Al comma 1 sopprimere il capoverso6-quater.

Conseguentemente, sostituire il comma1-bis con il seguente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, sono versate al Fondo nazionale per

l’accoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati di cui all’articolo 23, comma11, quinto periodo, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto resi-dui »

2. 245. Pollastrini, Bazoli, Migliore,Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Anni-bali, Vazio, Ferri, Miceli.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire e implemen-tare la presenza di professionalità psico-logiche esperte all’interno degli istituti pe-nitenziari per consentire un trattamentointensificato cognitivo-comportamentalenei confronti degli autori di reati contro ledonne e per la prevenzione della recidiva.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 236. Annibali, Bazoli, Verini, Morani,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme

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sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate per garantire e implementare lafunzionalità e l’organizzazione degli ufficie delle strutture di esecuzione penaleesterna e per la messa alla prova, anche alfine di favorire il decremento della popo-lazione penitenziaria e concorrere così adeterminare positivi effetti anche in ter-mini di complessiva sicurezza sociale inragione della conseguente riduzione dellarecidiva. 11 Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 237. Bazoli, Verini, Bordo, Morani,Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo nazionale per l’accoglienza deiminori stranieri non accompagnati di cuiall’articolo 23, comma 11, quinto periodo,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui »

2. 238. Pollastrini, Bazoli, Migliore,Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Anni-bali, Vazio, Ferri, Miceli.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime deireati di tipo mafioso. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 239. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime deireati intenzionali violenti. Il Ministro del-

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l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 240. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

1-bis Le somme derivanti dalle sanzioniamministrative per le violazioni di cui alcomma 6-bis dell’articolo 12 del testounico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle donnevittime di violenza o di altro reato dolosocommesso con violenza alle persone. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 241. Annibali, Bazoli, Morani, Verini,Bordo, Miceli, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietà

alle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno degli orfani dicrimini domestici. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare le occorrenti variazioni di bilancio,anche in conto residui.

2. 242. Bazoli, Annibali, Morani, Bordo,Verini, Miceli, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime diusura. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le oc-correnti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 243. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui al

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decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo di rotazione per la solidarietàalle vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dirichieste estorsive. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare le occorrenti variazioni di bilancio,anche in conto residui.

2. 244. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate per l’accoglienza dei migrantirichiedenti protezione internazionaleesclusi dal sistema di protezione per irichiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) aisensi dell’articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 1 dicembre2018, n. 132. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare leoccorrenti variazioni di bilancio, anche inconto residui »

2. 246. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini,Morani, Giorgis, Pollastrini, Miceli, Va-zio, Annibali, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versateal Fondo per le misure anti-tratta di cuialla legge 11 agosto 2003, n. 228. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 247. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli,Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate per il finanziamento degli inter-venti di assistenza e riabilitazione nonchéper il trattamento dei disturbi psichici deititolari dello status di rifugiato e dellostatus di protezione sussidiaria che hannosubito torture, stupri o altre forme gravi diviolenza psicologica, fisica o sessuale. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 248. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini,Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli,Vazio, Ferri.

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Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire un efficienteservizio scorte per la protezione personaledei giornalisti minacciati da gruppi orga-nizzati di estrema destra. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 249. Verini, Fiano, Bazoli, Bordo, Mi-gliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio,Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire un efficienteservizio scorte per la protezione personaledegli imprenditori minacciati dalla crimi-nalità organizzata. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare le occorrenti variazioni di bilancio,anche in conto residui.

2. 252. Miceli, Bazoli, Verini, Morani,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire un efficienteservizio scorte per la protezione personaledegli amministratori che gestiscono i beniconfiscati alle organizzazioni criminali. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare le occorrenti va-riazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. 253. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore,Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire un efficienteservizio scorte per la protezione personale

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dei magistrati impegnati nella lotta alleorganizzazioni criminali. Il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio, anche in conto residui.

2. 254. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore,Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

Sostituire il comma 1-bis con il se-guente:

« 1-bis Le somme derivanti dalle san-zioni amministrative per le violazioni dicui al comma 6-bis dell’articolo 12 deltesto unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,introdotto dal comma 1 del presente ar-ticolo, nonché quelle derivanti dalla ven-dita delle navi o di parti di esse, dispostaai sensi del citato articolo 12, sono versatead apposito capitolo dell’entrata del bilan-cio dello Stato delle amministrazioni in-teressate al fine di garantire un efficienteservizio scorte per la protezione personaledei giornalisti minacciati dalla criminalitàorganizzata. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare leoccorrenti variazioni di bilancio, anche inconto residui.

2. 255. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Mo-rani, Annibali, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle donnevittime di violenza o di altro reato dolosocommesso con violenza alle persone.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 608. Annibali, Bazoli, Verini, Morani,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Pollastrini,Migliore, Giorgis.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime diusura.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 611. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime deireati di tipo mafioso.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 612. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,

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comma 6-sexies della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime dirichieste estorsive.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 613. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle vittime deireati intenzionali violenti.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 614. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà allevittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno degli orfani dicrimini domestici.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 615. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo di rotazione per la solidarietà alle

vittime dei reati di tipo mafioso, dellerichieste estorsive, dell’usura e dei reatiintenzionali violenti nonché agli orfani percrimini domestici di cui all’articolo 1,comma 6-sexies, della legge 26 febbraio2011 n. 10 per il sostegno delle donnevittime di violenza o di altro reato dolosocommesso con violenza alle persone.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 616. Annibali, Bazoli, Verini, Morani,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: a un apposito fondo finoalla fine del periodo, con le seguenti: alFondo per le misure anti-tratta di cui allalegge 11 agosto 2013, n. 228. Il Ministrodell’economia e delle finanze

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 606. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: ad apposito capitolo finoalla fine del periodo con le seguenti: alFondo nazionale per le politiche e i servizidell’asilo di cui all’articolo 1-septies deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 619. Magi.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: ad apposito capitolo finoalla fine del periodo con le seguenti: alFondo per l’accoglienza dei minori stra-nieri non accompagnati di cui all’articolo1, commi 183. e 182 della legge 23 dicem-bre 2014.

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

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Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 620. Magi.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da: ad apposito capitolo finoalla fine del periodo con le seguenti: alFondo nazionale per le politiche migrato-rie di cui all’articolo 45 del Testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condi-zione dello straniero di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 621. Magi.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti alfine di garantire un efficiente servizioscorte per la protezione personale deimagistrati impegnati nella lotta alle orga-nizzazioni criminali.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 602. Bazoli, Verini, Miceli, Morani,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti alfine di garantire un efficiente servizioscorte per la protezione personale deigiornalisti minacciati da gruppi organiz-zati di estrema destra

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 603. Verini, Fiano, Bazoli, Morani, An-nibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Mi-gliore.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti:al fine di garantire un efficiente servizioscorte per la protezione personale deigiornalisti minacciati dalla criminalità or-ganizzata.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 604. Verini, Bazoli, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti:al fine di garantire un efficiente servizioscorte per la protezione personale degliimprenditori minacciati dalla criminalitàorganizzata.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 609. Bazoli, Verini, Miceli, Morani,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti:al fine di garantire un efficiente servizioscorte per la protezione personale degliamministratori che gestiscono i beni con-fiscati alle organizzazioni criminali.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 610. Bazoli, Verini, Miceli, Morani,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti:al fine di garantire e implementare lapresenza di professionalità psicologicheesperte all’interno degli istituti peniten-ziari per consentire un trattamento inten-sificato cognitivo-comportamentale nei

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confronti degli autori di reati contro ledonne e per la prevenzione della recidiva.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 617. Annibali, Bazoli, Verini, Morani,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, per essere riassegnatefino alla fine del periodo, con le seguenti:al fine di garantire e implementare lafunzionalità e l’organizzazione degli ufficie delle strutture di esecuzione penaleesterna e per la messa alla prova, anche alfine di favorire il decremento della popo-lazione penitenziaria e concorrere così adeterminare positivi effetti anche in ter-mini di complessiva sicurezza sociale inragione della conseguente riduzione dellarecidiva.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 618. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, essere riassegnate finoalla fine del periodo, con le seguenti: ilfinanziamento degli interventi di assi-stenza e riabilitazione nonché per il trat-tamento dei disturbi psichici dei titolaridello status di rifugiato e dello status diprotezione sussidiaria che hanno subitotorture, stupri o altre forme gravi diviolenza psicologica, fisica o sessuale.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 605. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole da:, essere riassegnate finoalla fine del periodo, con le seguenti: l’ac-coglienza dei migranti richiedenti prote-

zione internazionale esclusi dal sistemaSPRAR ai sensi dell’articolo 12 del decretodecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2018, n. 132.

Conseguentemente, sopprimere il se-condo periodo.

2. 607. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole: « fondo istituito nello statodi previsione del Ministero dell’Interno »con le seguenti: « Fondo istituito nello statodi previsione del Ministero della Difesa ».

Conseguentemente, al secondo periodo,sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre diciascun anno, con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, con ilMinistro della difesa e con il Ministrodell’economia e delle finanze, le risorse delfondo di cui al primo periodo sono ripar-tite tra le amministrazioni interessate cheabbiano comunicato al Ministero dell’in-terno » con le seguenti: « Entro il 31 ot-tobre di ciascun anno, con decreto delMinistro della Difesa, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, con il Ministro dell’Interno e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, lerisorse del fondo di cui al primo periodosono ripartite tra le amministrazioni in-teressate che abbiano comunicato al Mi-nistero della Difesa ».

2. 257. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1-bis, primo periodo, sosti-tuire le parole: « Fondo istituito nello statodi previsione del Ministero dell’Interno »con le seguenti: « Fondo istituito nello statodi previsione del Ministero delle Infra-strutture e trasporti ».

Conseguentemente, al secondo periodo,sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre di

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ciascun anno, con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, con ilMinistro della difesa e con il Ministrodell’economia e delle finanze, le risorse delfondo di cui al primo periodo sono ripar-tite tra le amministrazioni interessate cheabbiano comunicato al Ministero dell’in-terno » con le seguenti: « Entro il 31 ot-tobre di ciascun anno, con decreto delMinistro Ministero delle Infrastrutture etrasporti, di concerto con il Ministro dellaDifesa, con il Ministro dell’Interno e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, lerisorse del fondo di cui al primo periodosono ripartite tra le amministrazioni in-teressate che abbiano comunicato al Mi-nistero delle Infrastrutture e trasporti ».

2. 258. Bazoli, Verini, Morani, Annibali,Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 29-bis, comma 1, let-tera a), capoverso 1), comma 1-ter deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, con-vertito con modificazioni dalla legge 1o

dicembre 2018, n. 132, dopo le parole:« impresa costituita » sono inserite le se-guenti: « nella Repubblica di San Marinoo ».

2. 37. Migliore, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 29-bis, comma 1, let-tera a), capoverso 1), comma 1-ter deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 con-vertito con modificazioni dalla legge 1o

dicembre 2018, n. 132, dopo le parole:« impresa costituita » sono inserite le se-guenti: « nella Repubblica di San Marino,nella Città del Vaticano, in Svizzera, nelPrincipato di Monaco o ».

2. 36. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente ar-ticolo non si applicano in presenza diaccordi internazionali sottoscritti dall’Ita-lia che prevedano l’obbligo del salvataggioin mare di essere umani e il loro conse-guente trasferimento presso il porto sicuropiù vicino.

2. 35. Bordo.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le disposizioni previste dal pre-sente articolo non si applicano qualora lenavi abbiano effettuato il salvataggio inmare di essere umani in concreto pericolodi vita.

2. 34. Bordo.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione di corridoi umanitari europei)

1. Al fine di evitare i viaggi con ibarconi, ridurre il più possibile il numerodi morti nel Mediterraneo e contrastareefficacemente lo sfruttamento dei traffi-canti di esseri umani, entro 30 giornidall’entrata in vigore della legge di con-versione, il Presidente del Consiglio deiMinistri, sentiti i ministri interessati, adot-terà le necessarie iniziative, nelle oppor-tune sedi europee e internazionali, sentitele organizzazioni interessate come ONG,associazioni, organismi internazionali,chiese e organismi ecumenici, per realiz-zare un numero adeguato di corridoi uma-nitari europei, atti a garantire un ingressolegale sui territori nazionali, tramite laconcessione di visto umanitario e la pos-sibilità di presentare successivamente do-manda di asilo, alle persone in condizionidi vulnerabilità, con particolare attenzionealle vittime di persecuzioni, torture e vio-lenze, famiglie con bambini, anziani, ma-lati, persone con disabilità.

2. 01. Pollastrini, Migliore, Ceccanti,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113)

1. Il comma 8 dell’articolo 1 del de-creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, conver-tito con legge 1o dicembre 2018, n. 132 èsostituto dal seguente:

« 8. Fermo restando i casi di conver-sione, ai titolari di permesso di soggiornoper motivi umanitari già riconosciuto aisensi dell’articolo 32, comma 3, del de-creto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,previgente alla data di entrata in vigoredel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,convertito con legge 1o dicembre 2018,n. 132, è rilasciato un permesso di sog-giorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3,del decreto legislativo 28 gennaio 2008,n. 25, di durata triennale, non rinnovabile,e convertibile in permesso di soggiorno permotivi di lavoro autonomo o subordinato,in deroga a quanto stabilito dall’articolo32 medesimo. »

2. Le disposizioni di cui al comma 8dell’articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre2018, n. 113, convertito con legge 1o di-cembre 2018, n. 132, come modificato dalcomma 1 del presente articolo si applicanoai titolari di permesso di soggiorno permotivi umanitari già riconosciuto ai sensidell’articolo 32, comma 3, del decretolegislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previ-gente alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, an-cora validi alla data di entrata in vigoredel presente decreto.

2. 03. Pollastrini, Migliore, Ceccanti,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente

Art. 2-bis.

1. L’articolo 13, comma 3, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, è cosìsostituito:

« 3. L’espulsione è disposta in ogni casocon decreto motivato immediatamente

esecutivo, anche se sottoposto a gravame oimpugnativa da parte dell’interessato.Quando lo straniero è sottoposto a pro-cedimento penale e non si trova in stato dicustodia cautelare in carcere, il questore,prima di eseguire l’espulsione, richiede ilnulla osta all’autorità giudiziaria, che puònegarlo solo in presenza di inderogabiliesigenze processuali valutate in relazioneall’accertamento della responsabilità dieventuali concorrenti nel reato o imputatiin procedimenti per reati connessi, e al-l’interesse della persona offesa. Nondi-meno, anche nei casi di diniego del nullaosta, se il questore ravvisa la sussistenza dicondizioni straordinarie di necessità e ur-genza, dispone comunque, con atto moti-vato, l’espulsione nelle quarantotto oresuccessive. In caso di diniego del nullaosta, e salva la diversa determinazione delquestore di cui al periodo precedente,l’esecuzione del provvedimento è sospesafino a quando l’autorità giudiziaria comu-nica la cessazione delle esigenze proces-suali, e comunque per un periodo mas-simo non superiore a un anno. Il questore,ottenuto il nulla osta, provvede all’espul-sione con le modalità di cui al comma 4.Il nulla osta si intende concesso qualoral’autorità giudiziaria non provveda entrosette giorni dalla data di ricevimento dellarichiesta. In attesa della decisione sullarichiesta di nulla osta, il questore puòadottare la misura del trattenimentopresso un centro di permanenza tempo-ranea, ai sensi dell’articolo 14 ».

2. 012. Costa, Sisto, Calabria, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 ag-

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giungere il seguente periodo: « Il tratteni-mento di cui al presente comma avviene incarcere e fino all’effettuazione dell’allon-tanamento quando il provvedimento diespulsione sia stato emesso ai sensi del-l’articolo 13, comma 1 e comma 2, letterac), del presente decreto ovvero ai sensidell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge27 luglio 2005, n. 144, convertito con mo-dificazioni dalla legge 155/2005. Lo stra-niero, gravato da provvedimento di espul-sione, a qualunque titolo fermato o indi-viduato sul territorio nazionale, e per ilquale il provvedimento di espulsione siastato emesso ai sensi delle disposizioni dicui al precedente periodo, è sottoposto amisura detentiva fino alla effettuazionedell’allontanamento. ».

2. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, al comma 4, dopoil terzo periodo: « Lo straniero è altresìammesso al gratuito patrocinio a spesedello Stato, e, qualora sia sprovvisto di undifensore, è assistito da un difensore de-signato dal giudice nell’ambito dei soggettiiscritti nella tabella di cui all’articolo 29delle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di proce-dura penale, di cui al decreto legislativo 28luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessa-rio, da un interprete », è aggiunto il se-guente: « Nei casi in cui lo straniero abbiagià riportato in precedenza una condannapenale definitiva, il gratuito patrocinio aspese dello Stato non è ammesso. ».

2. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, comma 5, dopo ilperiodo: « La convalida comporta la per-manenza nel centro per un periodo dicomplessivi trenta giorni » è aggiunto ilseguente: « Nei casi in cui il provvedimentodi espulsione, oggetto di convalida, siastato emesso ai sensi dell’articolo 13,comma 1 e comma 2, lettera c), delpresente decreto ovvero ai sensi dell’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 27luglio 2005, n. 144, convertito con modi-ficazioni dalla legge n. 155 del 2005, iltrattenimento avviene in carcere e finoall’effettuazione dell’allontanamento. ».

2. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, comma 6, è ag-giunto il seguente periodo: « Non è am-messo il gratuito patrocinio a spese delloStato. ».

2. 011. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. L’articolo 20-bis del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni, è abrogato.

2. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza,l’ordine pubblico e l’incolumità di cittadinied operatori medico sanitari presso le strut-

ture ospedaliere)

1. All’articolo 336, primo comma, delcodice penale, dopo le parole: « a unpubblico ufficiale » sono inserite le se-guenti: « o a un operatore medico-sanita-rio ».

2. Presso ogni pronto soccorso dei pre-sidi ospedalieri di primo e secondo livelloè istituito un presidio fisso di polizia, chetuteli l’ordine e la sicurezza pubblica,composto da almeno un ufficiale di Poliziagiudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell’in-terno nonché nei piani coordinati di con-trollo del territorio predisposti dai prefettisi prevede che nei presìdi ospedalieri dibase, ove non sia possibile, per ragioniorganizzative o economiche, istituire ilpresidio fisso di polizia di cui al comma 2,gli agenti di polizia sorveglino i suddettipresìdi di base, anche attraverso contattidiretti e frequenti con il personale sani-tario, al fine di tutelare l’ordine e lasicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, con decreto del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’interno, sono stabilite le modalità at-traverso le quali i presìdi ambulatoriali diguardia medica sono ricollocati in am-biente protetto.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

2. 013. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il comma 1 dell’articolo 5, delleNorme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, è sostituito con il seguente:

« 1. Le sezioni di polizia giudiziariasono composte dagli ufficiali e dagli agentidi polizia giudiziaria della polizia di Stato,dell’Arma dei carabinieri; del corpo dellaguardia di finanza e del corpo di poliziapenitenziaria ».

2. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. L’articolo 5 del decreto-legge 26giugno 2014, n. 92, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 117, è abrogato.

2. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2011,n. 48, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-sexies. Al fine di concorrere agliobiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b),per le spese di cui alla lettera f) dell’ar-ticolo 16-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e successive modificazioni ed integrazioni,finalizzati alla sicurezza nelle abitazioniper prevenire il rischio di rapine, furti, ecomunque di violazioni di domicilio, spettauna detrazione dall’imposta lorda per una

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

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quota pari al 100 per cento degli importirimasti a carico del contribuente nel limitemassimo complessivo di 15 milioni di europer l’anno 2019. Alla copertura dell’onere,valutato in 15 milioni di euro a decorreredall’anno 2019, si provvede mediante cor-rispondente riduzione della proiezionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2018-2019, nell’ambito del pro-gramma ’Fondi di riserva e speciali dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero.Con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti i criteri e leprocedure per l’accesso ai benefici di cuial presente comma, nonché le ulterioridisposizioni ai fini del contenimento dellaspesa nei limiti di 15 milioni di euro. ».

2. 016. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni percomportamenti lesivi della sicurezza e del

decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 deldecreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il giudice di pace nel procedi-mento penale può altresì applicare lapermanenza, fino a dieci giorni, pressocamere di sicurezza della polizia giudizia-ria appositamente attrezzate dei soggetticolti in flagranza o ritenuti responsabilimediante presentazione di evidenze audio-

visive non contestabili, dei seguenti com-portamenti:

a) esercizio o fruizione della prosti-tuzione su strada all’interno dei centriurbani;

b) accattonaggio continuativo o mo-lesto, o condotto avvalendosi di minori odisabili o compagnandosi con minori odisabili, o simulando deformità o malattie,o adoperando altri mezzi fraudolenti perdestare l’altrui pietà;

c) comportamenti violenti o di di-sturbo nei confronti di persone o cose inluogo pubblico come conseguenza dell’a-buso di assunzione di sostanze alcoliche ostupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cosepubblici o privati, previa presentazione diquerela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico inambito urbano da parte di soggetti senzafissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati,pubblici o privati, per realizzare la propriadimora anche temporanea, previa presen-tazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itineranteabusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabilidei comportamenti di cui al comma 3-bissono compagnati presso la polizia giudi-ziaria e ivi trattenuti fino a un massimo diventiquattro ore per essere condotti da-vanti al primo giudice di pace competenteper territorio che tiene udienza. Dell’ac-compagnamento è data immediata notiziaal pubblico ministero il quale, se ritieneche non ricorrono le condizioni previstedal comma 3-bis, ordina il rilascio dellapersona compagnata.;

3-quater. I soggetti ritenuti responsa-bili dei comportamenti in flagranza di cuial comma 3-bis possono, previa valuta-zione del giudice di pace e previo versa-mento di una cauzione da un minimo dieuro 500 a un massimo di euro 1.500,richiedere l’applicazione del lavoro di pub-blica utilità. Il versamento della cauzione

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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può comportare la rimessione in libertàdei soggetti ritenuti responsabili, fattosalvo l’obbligo di rispettare quanto stabi-lito dal giudice di pace.

3-quinquies. Il giudice di pace puòdisporre la permanenza presso la poliziagiudiziaria fino a dieci giorni dei soggettiritenuti responsabili, nel caso in cui talisoggetti non si avvalgano della facoltà dicui al comma 3-quater, valutate le lorocondizioni oggettive e la gravità dei fattidella causa.

3-sexies. Le disposizioni del comma3-bis si applicano anche ai reati di attiosceni e di atti contrari alla pubblicadecenza di cui agli articoli 527 e 529 delcodice penale, nonché al reato di accat-tonaggio di cui all’articolo 669-bis delmedesimo codice penale nei casi in cui ilresponsabile sia senza fissa dimora o privodel titolo di risiedere nel territorio nazio-nale o sia privo di documenti che neattestino l’identità o fornisca generalitàfalse o non sia obiettivamente in grado dicorrispondere la sanzione pecuniaria iviprevista o intenda sottrarvisi.

3-septies. Per i procedimenti instau-rati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexiessi applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del libro quinto del codice diprocedura penale, nonché le altre dispo-sizioni del medesimo codice.

3-octies. Per i provvedimenti di cui alcomma 3-bis del presente articolo si ap-plicano le disposizioni dell’articolo 37 ».

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 2 deldecreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8,sono abrogati. A decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, riacquistano efficaciale disposizioni degli articoli 527 e 528 delcodice penale nel testo vigente prima delladata di entrata in vigore del citato decretolegislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell’articolo529 del codice penale è inserito il se-guente:

« Rientra altresì nella nozione di attiosceni l’esercizio dell’attività di prostitu-zione o l’offerta di prestazioni sessuali in

luogo pubblico o aperto o esposto alpubblico. Colui che beneficia della presta-zione soggiace alla medesima pena di chioffre la prestazione. ».

4. Il Ministro della giustizia assicura,con propri provvedimenti, che il serviziodel giudice di pace di cui al comma 3-bisdell’articolo 4 del decreto legislativo 28agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma1 del presente articolo, sia assicurato dalleore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventiderivanti dall’attuazione del comma3-quater del medesimo articolo 4 del de-creto legislativo n. 274 del 2000 sono de-stinati alla copertura degli oneri per ilservizio del giudice di pace.

5. I comuni, anche associati, mettono adisposizione della polizia giudiziaria ap-positi locali idoneamente attrezzati perl’applicazione delle misure restrittive dicui al comma 3-bis dell’articolo 4 deldecreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.A tal fine è assegnata ai medesimi comuniquota parte, non superiore a 10 milioni dieuro per ciascun anno, delle risorse finan-ziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e2020 nell’ambito dei patti di solidarietànazionali di cui all’articolo 10, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. Al comma 2 dell’articolo 380 delcodice di procedura penale sono apportatele seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e-bis) è inserita laseguente:

« e-ter) delitto di furto quando ricorrela circostanza aggravante prevista dall’ar-ticolo 625, primo comma, numero 4), delcodice penale »;

b) la lettera h) è sostituita dallaseguente:

« h) delitti previsti dall’articolo 73 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

2. 017. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disciplina sulla presenza delle popolazioninomadi e di etnia tradizionalmente nomade

o seminomade nel territorio italiano)

1. Ferma restando la competenza re-gionale in materia di interventi per lepopolazioni nomadi e seminomadi, sonoammessi all’assegnazione di aree neicampi di sosta o di transito i soggettinomadi e seminomadi che:

a) sono cittadini italiani o di unoStato aderente all’Unione europea in pos-sesso di un documento idoneo ad attestarel’identità personale del titolare, ai sensidegli articoli 35 e 36 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministra-tiva, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sono stranieri in possesso di do-cumenti idonei a comprovare il regolaresoggiorno nel territorio dello Stato in basealla normativa vigente.

2. I comuni nel cui territorio insistonoi campi di sosta o di transito disciplinanocon proprio regolamento:

a) le modalità per l’ammissione alcampo di sosta assegnato;

b) le modalità di utilizzo del campodi sosta assegnato, delle attrezzature e deiservizi presenti nonché le modalità dicompartecipazione degli utenti ai costi diutilizzo dello stesso campo;

c) l’istituzione di un comitato di ge-stione al quale sono affidati i compiti dicura del campo di sosta, di vigilanza sulrispetto delle norme regolamentari, di ve-rifica delle condizioni di sicurezza delcampo e di promozione di interventi pergarantire l’assolvimento dell’obbligo scola-stico da parte dei minori di età. Al comi-tato partecipano dirigenti e funzionari de-signati dall’amministrazione comunale. Ilcomitato effettua controlli periodici anche

in collaborazione con le Forze dell’ordine,con i vigili del fuoco e con la polizia locale;

d) le fattispecie che comportano l’al-lontanamento dal campo di sosta.

3. Fermo restando quanto disposto daicommi 1 e 2, la permanenza all’interno deicampi di sosta è prevista per la duratamassima di sei mesi. In caso di mancatorispetto di tale limite è assicurato l’allon-tanamento forzato dal campo.

2. 018. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione del Registro pubblico delle mo-schee e disposizioni in materia di imam)

1. Al fine di assicurare il rispetto delleesigenze di trasparenza e di sicurezza èistituito presso il Ministero dell’interno ilRegistro pubblico delle moschee presentinel territorio nazionale, di seguito deno-minato « Registro ».

2. Coloro che esercitano la funzione diimam o sono comunque responsabili delladirezione del luogo di culto chiedono alMinistro dell’interno l’iscrizione della mo-schea nel Registro, mediante apposita do-manda presentata alla prefettura – ufficioterritoriale del Governo competente per ilterritorio in cui è ubicato il luogo di culto,secondo le modalità stabilite dal presentearticolo.

3. Nelle moschee e in qualunque altroluogo in cui si svolgono sermoni è obbli-gatorio l’uso della lingua italiana.

4. Chi intende esercitare la funzione diimam o, comunque, di guida spiritualeall’interno delle moschee o di altri luoghi,anche occasionalmente, adibiti al culto, èaltresì tenuto a comunicare immediata-mente l’inizio dell’attività alla prefettura –ufficio territoriale del Governo competenteper il territorio in cui è ubicato il luogo diculto.

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

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5. Chi già esercita le funzioni di cui alcomma 4 è tenuto alla comunicazione iviprevista entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni deicommi 4 e 5 è punita con la reclusionefino a otto mesi e con la multa da 800 a1.500 euro.

7. Per esigenze di pubblica sicurezza, ilprefetto può in qualsiasi momento di-sporre ispezioni nelle moschee e in qua-lunque altro luogo, anche occasional-mente, adibito a culto.

8. Con regolamento emanato ai sensidell’articolo 17, comma 1, lettera b), dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su propostadel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro della giustizia, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le proceduree le modalità di attuazione del presentearticolo.

2. 019. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sezioni specializzate in materia di immi-grazione)

1. Il Governo, entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, prov-vede all’istituzione di sezioni specializzatein materia di immigrazione presso le pro-cure della Repubblica.

2. 020. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per l’attuazione dei rimpatri)

1. Il Governo ogni sei mesi presentauna relazione alle Camere in merito allostato di attuazione delle politiche di rim-

patrio e alle iniziative assunte previste dainegoziati per la definizione di forme dicooperazione e la revisione degli accordiinternazionali.

2. 0200. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 1. Fornaro, Occhionero, Speranza,Conte.

Sopprimerlo.

* 3. 2. Sarli.

Sopprimerlo.

* 3. 3. Magi.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L’articolo 275-bis del Codice di Pro-cedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 275-bis. – (Particolari modalità dicontrollo). – 1. Nel disporre la misuradegli arresti domiciliari anche in sostitu-zione della custodia cautelare in carcere, ilgiudice, salvo che le ritenga non necessariein relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel casoconcreto, prescrive procedure di controllomediante mezzi elettronici o altri stru-menti tecnici, quando ne abbia accertatola disponibilità da parte della polizia giu-diziaria. L’accertamento della disponibilitàda parte della polizia giudiziaria deveessere preventivo e deve avere ad oggettouna tempistica certa. Qualora il Giudiceaccerti la indisponibilità, anche tempora-nea, del dispositivo elettronico, deve valu-

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tare se la misura, ai fini della applicazioneo della sostituzione della misura coercitivaabbia la specifica idoneità, adeguatezza eproporzionalità in relazione alle esigenzecautelari da soddisfare nel caso concreto.Con lo stesso provvedimento il giudiceprevede l’applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcere qualora l’im-putato neghi il consenso all’adozione deimezzi e strumenti anzidetti.

2. L’imputato accetta i mezzi e glistrumenti di controllo di cui al comma 1ovvero nega il consenso all’applicazione diessi, con dichiarazione espressa resa al-l’ufficiale o all’agente incaricato di ese-guire l’ordinanza che ha disposto la mi-sura. La dichiarazione è trasmessa al giu-dice che ha emesso l’ordinanza ed alpubblico ministero, insieme con il verbaleprevisto dall’articolo 293, comma 1.

3. L’imputato che ha accettato l’ap-plicazione dei mezzi e strumenti di cui alcomma 1 è tenuto ad agevolare le proce-dure di installazione e ad osservare lealtre prescrizioni impostegli ».

3. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

All’articolo 380, comma 2, del codice diprocedura penale, dopo la lettera m-qua-ter) sono aggiunte le seguenti:

«m-quinquies) reato di ingresso esoggiorno illegale nel territorio dello Stato,ai sensi dell’articolo 10-bis del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286;

m-sexies) delitto di travisamento inoccasione di manifestazioni che si svol-gono in luogo pubblico o aperto al pub-

blico, di cui all’articolo 5, primo comma,della legge 22 maggio 1975, n. 152. ».

3. 02. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Pri-sco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Modifica all’articolo 398 del codice di pro-cedura penale)

1. All’articolo 398, comma 1, primoperiodo, del codice di procedura penale,dopo le parole: « il giudice », sono inseritele seguenti: « , a pena di decadenza, ».

3. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

* 3-bis. 200. Bazoli, Migliore, Bordo, Ve-rini, Morani, Pollastrini, Giorgis, Vazio,Annibali, Miceli, Ferri.

Sopprimerlo.

* 3-bis. 201. Speranza, Conte.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1. Magi.

Sopprimerlo.

* 4. 2. Giannone, Cunial, Vizzini, Bene-detti.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole« di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo

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2006, n. 146 » sopprimere le seguenti « ,anche con riferimento alle attività di con-trasto del delitto di favoreggiamento del-l’immigrazione clandestina, »;

b) sostituire il secondo periodo con ilseguente: « All’onere derivante dall’attua-zione del presente articolo si provvede avalere sullo stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto ai fini delbilancio 2019-2021 nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” dellamissione “Fondi da ripartire” dello stato diprevisione del Ministero dell’Economia edelle Finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’interno ».

4. 3. Pollastrini, Migliore, Ceccanti,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: di cuiall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006,n. 146 sopprimere le seguenti:, anche conriferimento alle attività di contrasto deldelitto di favoreggiamento dell’immigra-zione clandestina,

4. 5. Sarli.

Al comma 1, dopo le parole: favoreg-giamento dell’immigrazione clandestina,aggiungere le seguenti: ferme restando leattività di soccorso e assistenza umanitariain mare da parte delle navi nel rispettodelle norme internazionali e delle conven-zioni internazionali sul diritto del mare,

4. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000euro per l’anno 2019, di 1.000.000 di europer l’anno 2020 e di 1.500.000 euro perl’anno 2021 con le seguenti:1.000.000 europer l’anno 2019, di 2.000.000 di euro perl’anno 2020 e di 3.000.000 euro per l’anno2021.

4. 6. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: All’onere derivantedall’attuazione del presente articolo siprovvede a valere sullo stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto aifini del bilancio 2019-2021 nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze per l’anno 2019,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dell’in-terno.

4. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: corrispondente utilizzo di quotaparte delle entrate di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio1999, n. 44, affluite all’entrata del bilanciodello Stato, che restano acquisite all’era-rio. con le seguenti: mediante fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno.

4. 9. Sarli, Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020,è autorizzata la spesa di 1.300 milioni dieuro per il rinnovo del Contratto collettivonazionale di lavoro dei Comparti sicurezzae difesa e soccorso pubblico relativo altriennio 2019/2021.

1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2020,è autorizzata la spesa, oltre ai 210 milionidi euro non ancora fruibili, per le esigenzeconnesse all’articolo 19 della legge 4 no-vembre 2010, n. 183 (specificità delle

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Forze di Polizia e Forze Armate), di ul-teriori 190 milioni di euro.

4. 10. Fiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incrementare i servizidi prevenzione e di controllo del territorioe di tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica, connessi, in particolare, al con-trasto dell’immigrazione irregolare nellezone dove i flussi migratori in determinatiperiodi dell’anno aumentano, anche graziea condizioni meteorologiche favorevoli, ilMinistro dell’interno predispone entro enon oltre trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con proprio decreto,il trasferimento di cento unità delle forzedi polizia delle frontiere.

4. 200. Sabrina De Carlo.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disturbo all’esercizio e molestie agli eser-centi dell’attività venatoria e dell’attività

piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedireintenzionalmente l’esercizio dell’attivitàvenatoria e dell’attività piscatoria, pongain essere atti di ostruzionismo o di di-sturbo dai quali possano essere turbate ointerrotte le regolari attività di caccia epesca ovvero rechi molestie nell’eserciziodi queste attività, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 600 aeuro 3.600.

2. All’accertamento e alla contestazionedelle violazioni di cui al comma 1 possonoprocedere tutti gli organi ai quali sonodemandate funzioni di polizia. I proventidelle sanzioni sono devoluti alle regioninelle quali è stata commessa la violazione.

3. Non integrano, in ogni caso, lafattispecie di cui al comma 1 gli attirientranti nell’esercizio dell’attività agri-

cola, di cui all’articolo 2135 del codicecivile, nel rispetto di quanto disposto dal-l’articolo 842 del medesimo codice.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica ».

4. 01. Caretta, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis. Dopo il comma 1 dell’ar-ticolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113, convertito con modificazioni dallalegge 1 dicembre 2018, n. 132, è aggiuntoil seguente: “1-bis) Al fine di rafforzare leattività connesse al controllo del territorioe di potenziare gli interventi in materia disicurezza nelle zone di frontiera e nellezone di transito è istituito, nel novero delleforze di polizia, un nucleo di agenti spe-cializzati per i rimpatri e con funzioni dipolizia e di protezione dei confini nazio-nali” ».

4. 02. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis. – (Interventi volti al raf-forzamento e alla salvaguardia della sicu-rezza nazionale) – 1. Al fine di garantire lasicurezza nazionale quale bene prioritario,al comma 28-bis della legge 3 gennaio2019, n. 3, i periodi terzo, quarto e quintosono soppressi.

4. 0200. Ceccanti, Migliore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 2. Magi.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 18 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« Qualora nelle riunioni di cui alpresente articolo siano commessi i reati dicui agli articoli 635 e 419 del codice penalei contravventori di cui ai commi terzo equinto sono puniti con la reclusione finoa un anno »;

b) all’articolo 24 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« Nel caso di riunioni non preavvisateo autorizzate la pena per i contravventoriè della reclusione fino a un anno. »;

c) all’articolo 109, comma 3, dopo leparole: « successive all’arrivo », sono inse-rite le seguenti: « e con immediatezza nelcaso di soggiorni non superiori alle ven-tiquattro ore, ».

5. 22. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

Al testo unico delle leggi di PubblicaSicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 18 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« Qualora nelle riunioni di cui alpresente articolo siano commessi i reati dicui agli articoli 635 e 419 del codice penale

i contravventori di cui ai commi terzo equinto sono puniti con la reclusione finoa un anno. »;

b) all’articolo 24 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« Nel caso di riunioni non preavvisateo autorizzate la pena per i contravventoriè della reclusione fino a un anno. ».

5. 7. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773 in materia di comunicazione daparte dei gestori di strutture ricettive delle

generalità delle persone alloggiate)

1. All’articolo 109, comma 3, del testounico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno1931, n. 773, dopo le parole « successiveall’arrivo, » sono inserite le seguenti: « ecomunque entro sei ore dall’arrivo delcliente nel caso di soggiorni non superiorialle ventiquattro ore, ».

2. Le disposizioni di cui al presentearticolo entrano in vigore tre mesi dopo lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale del de-creto del Ministro dell’interno con cuisono integrate le modalità di comunica-zione dei dati degli alloggiati con mezziinformatici o telematici al fine di consen-tire l’interfacciamento diretto con i sistemigestionali delle strutture ricettive.

5. 10. Moretto, Bazoli, Benamati, Bo-nomo, Gavino Manca, Mor, Nardi,Noja, Zardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, approvato con regio decreto 18

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giugno 1931, n. 773, all’articolo 109,comma 3, dopo le parole « successive al-l’arrivo, » sono inserite le seguenti: « edentro 6 ore nel caso di soggiorni nonsuperiori alle ventiquattro ore mediantecollegamento tra sistemi informatici ».

5. 6. Giannone, Benedetti, Cunial, Viz-zini.

Al comma 1, sostituire le parole: conimmediatezza con le seguenti: e nelle suc-cessive otto ore.

5. 4. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole: e conimmediatezza, con le seguenti: e comunqueentro sei ore dall’arrivo del cliente.

5. 13. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 85-bis, comma 2, deltesto unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, aggiungere in fine il seguenteperiodo: « I soggetti di cui al presentecomma sono autorizzati ad installare si-stemi di videosorveglianza all’interno dellasala destinata al pubblico spettacolo, nelrispetto della disciplina vigente in materiadi protezione dei dati personali e dandoneavviso e comunicazione adeguata agliutenti ».

5. 16. Mollicone, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, approvato con regio de-creto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo109, comma 3, è in fine aggiunto il se-guente periodo: « I soggetti di cui alcomma 1 possono registrare i documenti

richiesti fino a 24 ore precedenti all’arrivo,anche per i soggiorni superiori alle 24ore ».

5. 8. Cattaneo, Sisto, Calabria, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bar-tolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli,Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Sostituire il comma 1-ter, con il se-guente:

1-ter. Le disposizioni di cui al presentearticolo entrano in vigore tre mesi dopo lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale del de-creto con il quale il Ministro dell’internointegrerà le modalità di comunicazione deidati degli alloggiati con mezzi informaticio telematici al fine di consentire l’inter-facciamento diretto con i sistemi gestionalidelle strutture ricettive.

* 5. 20. Zucconi, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Sostituire il comma 1-ter, con il se-guente:

1-ter. Le disposizioni di cui al presentearticolo entrano in vigore tre mesi dopo lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale del de-creto con il quale il Ministro dell’internointegrerà le modalità di comunicazione deidati degli alloggiati con mezzi informaticio telematici al fine di consentire l’inter-facciamento diretto con i sistemi gestionalidelle strutture ricettive.

* 5. 200. Enrico Borghi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All’articolo 171-ter, comma 1, dellalegge 22 aprile 1941, n. 633, dopo lalettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) abusivamente riproduce inlocali di pubblico spettacolo, in tutto o in

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parte, un’opera cinematografica o audio-visiva, per il tramite delle modalità di cuial primo comma dell’articolo 85-bis delTesto Unico per la Sicurezza, di cui alRegio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

5. 01. Mollicone, Rampelli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* 6. 16. Magi.

Sopprimerlo.

* 6. 15. Giannone, Cunial, Vizzini, Bene-detti.

Sopprimerlo.

* 6. 14. Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini,Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** 6. 13. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** 6. 200. Fratoianni, Palazzotto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) all’articolo 5:

1) al primo comma, primo periodo,le parole: « senza giustificato motivo. È inogni caso vietato l’uso predetto in occa-sione di » sono sostituite dalla seguente: « ein occasione della partecipazione a »; alprimo comma, secondo periodo, dopo leparole: « che tale uso comportino » sonoaggiunte le seguenti: « senza giustificatomotivo. »;

2) al secondo comma le parole: « da1000 a 2000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « da 500 a 1000 »;

3) dopo il secondo comma è inse-rito il seguente: « Qualora il fatto è com-messo in occasione delle manifestazionipreviste dal primo comma, il contravven-tore è punito con l’arresto da uno a dueanni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000euro ».

Conseguentemente, alla lettera b), capo-verso « Art. 5-bis », primo periodo, sosti-tuire le parole « gas visibile o » con leseguenti « gas visibile, ».

6. 201. Sarli, Gallo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) all’articolo 5:

1) il secondo e terzo comma sonosostituiti dal seguente: « Chiunque viola ildivieto di cui al primo comma è punitocon la reclusione da uno a quattro anni econ la multa da 3.000 a 10.000 euro. »;

2) dopo il secondo comma sonoinseriti i seguenti:

« Qualora il fatto è commesso inoccasione delle manifestazioni previste dalprimo comma, la pena è della reclusioneda due a sei anni e con la multa da 4.000a 12.000 euro. La pena prevista dalcomma precedente del presente articolo èaumentata fino a otto anni di reclusione efino a 15.000 euro di multa quando ilcolpevole porta con sé uno strumentocompreso tra quelli indicati nell’articolo 4,secondo comma, della legge 18 aprile 1975,n. 110. Nei suoi confronti è obbligatoriol’arresto in flagranza di reato. ».

6. 1. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 2),sostituire le parole: l’arresto da due a treanni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000

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euro con le seguenti: la reclusione da duea tre anni e con la multa da 2000 a 6000euro.

6. 4. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobri-gida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 2),sostituire le parole: l’arresto da due a treanni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000euro con le seguenti: la reclusione da unoa due anni e con la multa da 2.000 a 6.000euro.

6. 18. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollo-brigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 2),sostituire le parole: da due a tre anni e conl’ammenda da 2.000 a 6.000 euro con leseguenti: da tre a cinque anni e conl’ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

6. 8. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero2) aggiungere il seguente:

2-bis) l’ultimo comma è sostituitodal seguente: « Per il reato di cui alpresente articolo è obbligatorio l’arresto inflagranza. ».

6. 6. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobri-gida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero2) aggiungere il seguente:

2-bis) all’ultimo comma le parole« è facoltativo » sono sostituite dalle parole« è obbligatorio ».

6. 3. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobri-gida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) dopo l’articolo 5 sono aggiunti iseguenti:

« Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fattocostituisca più grave reato fuori dai casi dicui all’articolo 6-bis della legge 13 dicem-bre 1989, n. 401, chiunque, nel corso dimanifestazioni in luogo pubblico o apertoal pubblico, lancia o utilizza illegittima-mente, in modo da creare un concretopericolo per l’incolumità delle persone ol’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochiartificiali, petardi, strumenti per l’emis-sione di fumo o di gas visibile o in gradodi nebulizzare gas contenenti principi at-tivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, og-getti contundenti o, comunque, atti a of-fendere, è punito con la reclusione da unoa quattro anni; ».

« Art. 5-ter. – Salvo che il fattocostituisca più grave reato e fuori dai casidi cui all’articolo 6-ter della legge 13dicembre 1989, n. 401, chiunque, nelcorso di manifestazioni in luogo pubblicoo aperto al pubblico è trovato in possessodi razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,strumenti per l’emissione di fumo o di gasvisibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetticontundenti o, comunque, atti a offendere,è punito con la reclusione da sei mesi a treanni. ».

* 6. 2. Silvestroni, Prisco, Varchi, Don-zelli, Maschio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) dopo l’articolo 5 sono aggiunti iseguenti:

« Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fattocostituisca più grave reato fuori dai casi dicui all’articolo 6-bis della legge 13 dicem-bre 1989, n. 401, chiunque, nel corso dimanifestazioni in luogo pubblico o apertoal pubblico, lancia o utilizza illegittima-mente, in modo da creare un concretopericolo per l’incolumità delle persone ol’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi

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artificiali, petardi, strumenti per l’emis-sione di fumo o di gas visibile o in gradodi nebulizzare gas contenenti principi at-tivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, og-getti contundenti o, comunque, atti a of-fendere, è punito con la reclusione da unoa quattro anni; ».

« Art. 5-ter. – Salvo che il fattocostituisca più grave reato e fuori dai casidi cui all’articolo 6-ter della legge 13dicembre 1989, n. 401, chiunque, nelcorso di manifestazioni in luogo pubblicoo aperto al pubblico è trovato in possessodi razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,strumenti per l’emissione di fumo o di gasvisibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetticontundenti o, comunque, atti a offendere,è punito con la reclusione da sei mesi a treanni. ».

* 6. 9. Carfagna, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art.5-bis, sostituire le parole: da uno a quattroanni con le seguenti: da due a cinque anni.

6. 7. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoversoArt. 5-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 5-ter. Fuori dai casi di cui agliarticoli 336, 337 e 338 del codice penale,chiunque nel corso di manifestazioni inluogo pubblico o aperto al pubblico, peropporsi al pubblico ufficiale o all’incari-cato di pubblico servizio, mentre compieun atto di ufficio o di servizio, o a coloroche richiesti gli prestano assistenza, uti-lizza scudi o altri oggetti di protezionepassiva ovvero materiali imbrattanti o in-quinanti è punito con la reclusione da unoa tre anni. »

6. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

All’articolo 6, lettera b), dopo il capo-verso 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Codice identificativo degli operatori in ser-vizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia dicui all’articolo 16 della legge 10 aprile1981, n. 121, impegnati in servizio di or-dine pubblico, devono esporre un codicealfanumerico individuale, di materiale attoa consentirne la visibilità da almeno 15metri o in condizioni di scarsa illumina-zione, finalizzato a consentire l’immediataidentificazione dell’operatore che lo in-dossa durante il servizio di ordine pub-blico in relazione al reparto di apparte-nenza. Il codice è presente sui due lati esulla parte posteriore del casco di servizio,nella parte superiore dell’uniforme, sia sulpetto che sul dorso, e sul corpetto protet-tivo.

2. Per gli agenti esonerati dall’obbligodi indossare l’uniforme, l’identificativo al-fanumerico dovrà essere apposto sui di-spositivi di riconoscimento da questi uti-lizzati.

3. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del Pre-sidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’interno, di concertocon i Ministri della giustizia, della difesa edell’economia e delle finanze, sono deter-minati i criteri generali concernenti l’ob-bligo di utilizzo e le modalità d’uso delcodice di cui al comma 1, prevedendospecificamente che l’attribuzione del sud-detto codice identificativo avvenga secondocriteri di casualità e rotazione per ciascunservizio, nonché le modalità di tenuta delregistro delle assegnazioni.

4. È vietato al personale in servizio diordine pubblico l’uso di caschi e uniformiassegnati ad operatori di altro reparto,secondo quanto determinato dal decreto dicui al comma 2, nonché di indossarefazzoletti ed altri indumenti e mezzi di

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protezione non previsti o non autorizzatidai regolamenti di servizio atti ad oscurareil codice identificativo, ovvero ad alterarloo modificarne la sequenza.

5. Salvo che il fatto costituisca reato,per l’inosservanza delle disposizioni di cuial comma 4 si applica una sanzione am-ministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500,nonché la sanzione disciplinare previstadall’ordinamento di appartenenza.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazionedal presente articolo, valutati in 1 milionedi euro per il 2019, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2017, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimodell’Interno.

6. 17. Magi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Responsabilità dei promotori di manifesta-zioni per i danni cagionati alle Forze di

polizia)

1. I promotori delle manifestazioni inluogo pubblico con un numero di parte-cipanti superiore a 2.000 rispondono insolido per i danni cagionati al personaledelle Forze di polizia impiegate e ai mezzidi servizio in uso.

2. I promotori delle manifestazioni dicui al presente articolo rispondono in solido solo per i danni causati da violazionialle disposizioni del testo unico di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. 02. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Sanzione per violazione dei divieti di sta-zionamento o di occupazione di spazi du-

rante manifestazioni)

1. Chiunque violi i divieti di staziona-mento o di occupazione di spazi durantemanifestazioni in luogo pubblico non au-torizzate o non segnalate al questore, aisensi del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, è soggetto alla sanzione am-ministrativa del pagamento di una sommada euro 100 a euro 300.

6. 03. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 10, comma 6-quater, deldecreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,dopo le parole: « è obbligatorio l’arresto aisensi dell’articolo 380 del codice di pro-cedura penale » sono inserite le parole: « echiunque lancia o utilizza illegittimamenterazzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,strumenti per remissione di fumo o di gasvisibile o in grado di nebulizzare gascontenenti principi attivi urticanti, ovverobastoni, mazze, oggetti contundenti o, co-munque atti ad offendere, ».

* 6. 04. Silvestroni, Prisco, Varchi, Don-zelli, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 10, comma 6-quater, deldecreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,dopo le parole: « è obbligatorio l’arresto aisensi dell’articolo 380 del codice di pro-cedura penale » sono inserite le parole: « echiunque lancia o utilizza illegittimamenterazzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,strumenti per remissione di fumo o di gasvisibile o in grado di nebulizzare gas

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contenenti principi attivi urticanti, ovverobastoni, mazze, oggetti contundenti o, co-munque atti ad offendere, ».

* 6. 01. Carfagna, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7. 1. Pollastrini, Ceccanti, Migliore,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio, Ba-zoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali,Bordo, Vazio, Ferri.

Sopprimerlo.

* 7. 2. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cu-nial.

Sopprimerlo.

* 7. 3. Magi.

Sopprimerlo.

* 7. 200. Fratoianni, Palazzotto.

Sopprimerlo.

* 7. 5. Sarli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere laseguente:

« 0a) dopo il secondo comma dell’ar-ticolo 131-bis è inserito il seguente: “2-bis.L’offesa non può essere, altresì, ritenuta diparticolare tenuità, nei casi di cui agliarticoli 336, 337 e 341-bis. Quando il reatoè commesso nei confronti di un pubblicoufficiale nell’esercizio delle proprie fun-zioni.” »;

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis.) Al comma primo dell’articolo341-bis le parole: “fino a tre anni” sonosostituite dalle seguenti: “fino a quattroanni”; ».

7. 7. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, lettera a), premettere laseguente:

0a) l’articolo 336 è sostituito daiseguenti:

« Art. 336. – (Violenza a un pubblicoufficiale). – Chiunque usa violenza a unpubblico ufficiale o a un incaricato di unpubblico servizio, per costringerlo a fareun atto contrario ai propri doveri, o adomettere un atto dell’ufficio o del servizio,è punito con la reclusione da otto a dodicianni. La pena è della reclusione fino a seianni, se il fatto è commesso per costrin-gere una delle persone di cui al primocomma a compiere un atto del proprioufficio o servizio, o per influire, comun-que, su di essa.

Art. 336-bis. – (Minaccia a un pub-blico ufficiale). – La pena è della reclu-sione da tre a otto anni, se il fatto di cuiall’articolo 336 è commesso con minaccia.La pena è della reclusione da sei mesi atre anni, se il fatto è commesso percostringere una delle persone di cui alcomma 1 a compiere un atto del proprioufficio o servizio, o per influire, comun-que, su di essa. ».

7. 6. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), premettere laseguente:

0a) all’articolo 131-bis, dopo ilcomma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L’offesa non può essere, altresì,ritenuta di particolare tenuità, nei casi di

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cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quandoil reato è commesso nei confronti di unpubblico ufficiale nell’esercizio delle pro-prie funzioni. »;.

7. 8. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 7. 10. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 7. 11. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: nel corso di manifestazioni inluogo pubblico o aperto al pubblico con leseguenti: nell’esercizio di funzioni istitu-zionali.

7. 14. Magi.

Al comma 1, lettera a), b), c) d), numero2, dopo le parole: manifestazioni in luogopubblico o aperto al pubblico, aggiungerele seguenti: « ad esclusione di quelle cherientrano nell’ambito degli articoli 39, 40e 49 della Costituzione, relativi alle attivitàpolitiche e sindacali ».

7. 201. Fornaro, Occhionero, Conte, Spe-ranza.

Al comma 1, alle lettere a), b), c), d)numero 2, dopo le parole: manifestazioniin luogo pubblico o aperto al pubblico,aggiungere le seguenti: e che palesano con-tenuti di orientamento xenofobo e razzi-sta, fomentando la discriminazione, l’odioe la violenza per motivi razziali, etnici,nazionali o religiosi ».

7. 202. Fornaro, Occhionero, Conte, Spe-ranza.

Al comma 1, lettera a), sostituire laparola: ovvero con la parola: o.

7. 15. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 7. 16. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 7. 17. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** 7. 19. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** 7. 20. Magi.

Al comma 1, lettera c), sostituire laparola: ovvero con la parola: o.

7. 21. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungerele seguenti:

c-bis) all’articolo 609-bis del codicepenale, al comma 1, le parole: « da cinquea dieci anni » sono sostituite dalle seguenti:« da sei a dodici anni »;

c-ter) all’articolo 609-ter del codicepenale, al comma 1, le parole: « da sei adodici anni » sono sostituite dalle seguenti:« da sette a quindici anni » e all’ultimocomma le parole: « da sette a quattordici »sono sostituite dalle seguenti: « da nove adiciotto ».

7. 22. Deidda, Meloni, Prisco, Varchi,Donzelli, Maschio.

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* 7. 23. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* 7. 24. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera d), numero 2),sostituire le parole: da uno a cinque annicon le seguenti: da due a sei anni e siprocede d’ufficio.

7. 25. Prisco, Cirielli, Meloni, Lollobri-gida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera d), numero 2),sostituire le parole: da uno a cinque con leseguenti: da sei mesi a due.

7. 26. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiun-gere le seguenti:

d-bis) all’articolo 640 del codice pe-nale, al terzo comma le parole: « la cir-costanza aggravante prevista dall’articolo61, primo comma, numero 7 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « un’altra circostanzaaggravante »;

d-ter) all’articolo 640-ter del codicepenale, al quarto comma le parole: « ta-luna delle circostanze previste dall’articolo61, primo comma, numero 5, limitata-mente all’aver approfittato di circostanzedi persona, anche in riferimento all’età, enumero 7 » sono sostituite dalle seguenti:« un’altra circostanza aggravante »;

d-quater) all’articolo 646 del codicepenale, aggiungere in fine il seguentecomma: « Si procede d’ufficio, se ricorre lacircostanza indicata nel capoverso prece-dente o taluna delle circostanze indicatenel n. 11 dell’articolo 61 »;

d-quinquies) le disposizioni di cui aicommi d-bis), d-ter) e d-quater) si appli-

cano ai reati commessi successivamentealla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto;

d-sexies) al decreto legislativo 10aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10sono abrogati.

7. 27. Donzelli, Prisco, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiun-gere la seguente:

d-bis) all’articolo 131-bis, secondocomma, dopo le parole: « quando l’autoreha agito » sono inserite le seguenti: « neiconfronti di un pubblico ufficiale nell’e-sercizio delle proprie funzioni, o ».

7. 28. Maria Tripodi, Vito, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Programmazione dei flussi d’ingresso per iltriennio 2020-2022)

1. Al fine di contrastare l’immigrazioneirregolare e garantire adeguati canali legalid’ingresso, il documento programmaticorelativo alle politiche dell’immigrazione edegli stranieri nel territorio dello Stato, dicui all’articolo 3, comma 1 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, conte-nente la programmazione dei flussi per iltriennio 2020-2022, è adottato dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri entro il 31dicembre 2019.

7. 06. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Minori stranieri)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 7aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: « il

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minorenne » con le seguenti: « il minore dianni quattordici ».

2. All’articolo 19, comma 2, lettera a),del testo unico delle disposizioni concer-nenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, le parole: « di anni diciotto » sonosostituite dalle seguenti: « di anni quattor-dici ».

7. 064. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo25 luglio 1998 n. 286 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Il trattenimento di cuial presente comma avviene in carcere efino all’effettuazione dell’allontanamentoquando il provvedimento di espulsione siastato emesso ai sensi dell’articolo 13comma 1, del presente decreto, ovvero aisensi dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,con modificazioni, dalla legge 155 del2005, ovvero ai sensi dell’articolo 13,comma 2, lettera c), del presente decreto.Lo straniero, gravato da provvedimento diespulsione, a qualunque titolo fermato oindividuato sul territorio nazionale, e peril quale il provvedimento di espulsione siastato emesso ai sensi delle disposizioni dicui al precedente periodo, è sottoposto amisura detentiva fino alla effettuazionedell’allontanamento ».

b) al comma 4, dopo le parole: « Lostraniero è altresì ammesso al gratuitopatrocinio a spese dello Stato, e, qualorasia sprovvisto di un difensore, è assistitoda un difensore designato dal giudice nel-l’ambito dei soggetti iscritti nella tabella dicui all’articolo 29 delle norme di attua-zione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,nonché, ove necessario, da un interprete »è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi incui lo straniero abbia già riportato inprecedenza una condanna penale defini-tiva, il gratuito patrocinio a spese delloStato non è ammesso »;

c) al comma 5, dopo le parole: « Laconvalida comporta la permanenza nelcentro per un periodo di complessivitrenta giorni » è aggiunto il seguente pe-riodo: « Nei casi in cui il provvedimento diespulsione, oggetto di convalida sia statoemesso ai sensi dell’articolo 13 comma 1del presente decreto, ovvero ai sensi del-l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27luglio 2005, n. 144, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ov-vero ai sensi dell’articolo 13, comma 2,lettera c) del presente decreto, il tratteni-mento avviene in carcere e fino all’effet-tuazione dell’allontanamento ».

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Non è ammesso ilgratuito patrocinio a spese dello Stato ».

7. 038. Bignami, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Santelli, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 115 del 2002)

1. All’articolo 91, del DRP 30 maggio2002, n. 115 è aggiunta la seguente letterac):

c) fatte salve le disposizioni in ma-teria, derivanti da accordi internazionalidi reciprocità, per lo straniero indagato,imputato o condannato gravato da prov-

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vedimento di espulsione definitivo ed ese-guibile o la cui presenza sul territorionazionale sia irregolare.

7. 039. Bignami, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 5 della legge 22 maggio1975, n. 152, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« È vietato in luogo pubblico l’uso diqualunque mezzo che travisi e renda ir-riconoscibile la persona, senza giustificatomotivo. Costituiscono giustificato motivostati patologici del volto opportunamentecertificati, uso di caschi protettivi allaguida di motoveicoli, uso di apparati disicurezza nello svolgimento di determinatilavori, uso di passamontagna o simili contemperature inferiori ai 4 gradi Celsius,uso di maschere in luoghi aperti al pub-blico nei periodi dell’anno e con l’osser-vanza delle condizioni che possono esserestabilite dall’autorità locale di pubblicasicurezza. Non costituiscono giustificatomotivo esigenze legate a convinzioni reli-giose, politiche o sociali, o l’asserita tuteladel pudore »;

b) al secondo comma è aggiunto,infine, il seguente periodo: « Le sanzionisono raddoppiate se il travisamento av-viene durante la commissione di reati ».

2. All’articolo 85, secondo e quartocomma, del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-dificazioni, le parole: « da euro 10 (lire20.000) a euro 103 (200.000) », sono sosti-

tuite dalle seguenti: « da euro 50 a euro500 ».

7. 041. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7 –bis.

(Modifiche all’articolo 11 del decreto-legge21 marzo 1978, n. 59, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,n. 191, concernenti la durata del fermo perl’accertamento dell’identità personale daparte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 21marzo 1978, n. 59, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 18 maggio 1978,n. 191, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al primo comma, le parole: « ecomunque non oltre le ventiquattro ore »sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dalseguente: « Dell’accompagnamento e del-l’ora in cui è stato compiuto è data notiziaentro ventiquattro ore al procuratore dellaRepubblica, il quale, se riconosce che nonricorrono le condizioni di cui ai commiprimo e secondo, ordina il rilascio dellapersona compagnata entro le successivequarantotto ore ».

7. 060. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Codice identificativo e dotazioni degli ope-ratori delle Forze di Polizia in servizio di

ordine pubblico)

1. I caschi di servizio del personaledelle Forze di polizia ad ordinamentocivile o militare impegnato nelle attività di

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ordine pubblico sono dotate di bodycam,che sono accese al momento dell’inizio delservizio e spente al momento del termineeffettivo dello stesso. Le riprese sono re-gistrate su schede di memoria verginiassegnate agli agenti all’inizio del servizio.Al termine del servizio le schede sonoconsegnate al responsabile del reparto.

2. Le videocamere e le schede di me-moria sono contraddistinte da un numeroseriale trascritto in un apposito registroche riporti il giorno, l’orario, la qualifica eil nominativo del dipendente che firma lapresa in carico e la restituzione dellabodycam.

3. Le norme attuative di quanto previ-sto dai commi 1 e 2 del presente articolo,compresa la conservazione delle riprese aisensi del Regolamento 2016/679/UE inmateria di protezione dei dati personali,sono adottate previo parere del Garanteper la Protezione dei Dati Personali, condecreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’in-terno, di concerto con i Ministri dellagiustizia, della difesa e dell’economia edelle finanze.

4. Gli operatori delle Forze di polizia dicui all’articolo 16 della legge 10 aprile 1981,n. 121, impegnati in servizio di ordine pub-blico, devono esporre un codice alfanume-rico individuale, di materiale atto a consen-tirne la visibilità da almeno 15 metri o incondizioni di scarsa illuminazione, finaliz-zato a consentire l’immediata identifica-zione dell’operatore che lo indossa duranteil servizio di ordine pubblico in relazione alreparto di appartenenza. Il codice è pre-sente sui due lati e sulla parte posteriore delcasco di servizio, nella parte superiore del-l’uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sulcorpetto protettivo.

5. Per gli agenti esonerati, dall’obbligo diindossare l’uniforme, l’identificativo alfa-numerico dovrà essere apposto sui disposi-tivi di riconoscimento da questi utilizzati.

6. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del Pre-sidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro dell’interno, di concertocon i Ministri della giustizia, della difesa edell’economia e delle finanze, sono deter-minati i criteri generali concernenti l’ob-bligo di utilizzo e le modalità d’uso delcodice di cui al comma 1, prevedendospecificamente che l’attribuzione del sud-detto codice identificativo avvenga secondocriteri di casualità e rotazione per ciascunservizio, nonché le modalità di tenuta delregistro delle assegnazioni.

7. È vietato al personale in servizio diordine pubblico l’uso di caschi e uniformiassegnati ad altri operatori, secondoquanto determinato dal decreto di cui alcomma 2, nonché di indossare fazzolettied altri indumenti e mezzi di protezionenon previsti o non autorizzati dai regola-menti di servizio atti ad oscurare il codiceidentificativo, ovvero ad alterarlo o modi-ficarne la sequenza.

8. Salvo che il fatto costituisca reato,per l’inosservanza delle disposizioni di cuial comma 4 si applica una sanzione am-ministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500,nonché la sanzione disciplinare previstadall’ordinamento di appartenenza.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazionedal presente articolo, valutati in 5 milionidi euro per il 2019 e in 2 milioni di euroa decorrere dal 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2017, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimodell’interno.

7. 01. Magi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Dotazioni degli operatori delle Forze diPolizia in servizio di ordine pubblico nel

corso di manifestazioni)

1. Gli operatori delle Forze di polizia dicui all’articolo 16 della legge 10 aprile

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1981, n. 121, impegnati in servizio di or-dine pubblico, possono indossare sullapropria divisa microtelecamere, di seguitodenominate bodycam, per la ripresa diquanto accade in situazione di criticità perl’ordine pubblico.

2. Le bodycam di cui al comma 1saranno attivate da personale prepostodalle Forze dell’ordine solo in caso diconcrete e reali situazioni di pericolo diturbamento dell’ordine e della sicurezzapubblica nel corso di manifestazioni conpiù di 100 persone. Le riprese relative aservizi di ordine pubblico che non hannodato luogo a situazioni di pericolo vengonocancellate a fine servizio. Con decreto delPresidente della Repubblica, previa deli-berazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’interno, di con-certo con i Ministri della giustizia, delladifesa e dell’economia e delle finanze, daadottare entro novanta giorni dall’entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, previo parere del Ga-rante per la protezione dei dati personali,sono disciplinate le modalità di utilizzodelle bodycam con particolare riguardoalla conservazione del materiale registratoa fine servizio per un periodo di temponon superiore a ventiquattro mesi.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

7. 0200. Gallo, Sarli, Casa, Costanzo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di identificazionedel personale delle Forze di polizia in

servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia adordinamento civile o militare, impegnatoin servizi di ordine pubblico e sicurezzadei cittadini durante le manifestazioni dipiazza o sportive, è tenuto a indossarel’uniforme di servizio, secondo quanto

previsto dalle vigenti disposizioni in ma-teria, come integrate dal presente articolo.

2. Il casco di protezione indossato dalpersonale delle Forze di polizia di cui alcomma 1 deve riportare sui due lati e sullaparte posteriore un codice alfanumericoindividuale che consenta l’identificazionedell’operatore che lo indossa.

3. L’amministrazione di appartenenzatiene un registro aggiornato degli agenti,funzionari, sottufficiali o ufficiali ai qualiè stato assegnato il casco e i relativi codiciindividuali.

4. È fatto divieto di indossare caschi oaltri mezzi di protezione del volto cheimpediscano l’identificazione dell’opera-tore. È fatto altresì divieto di indossarecaschi assegnati ad altri operatori nonchédi indossare fazzoletti ed altri indumenti emezzi di protezione non previsti o nonautorizzati dai regolamenti di servizio attiad oscurare il codice identificativo, ovveroad alterarlo o modificarne la sequenza.

5. Il codice alfanumerico di cui alcomma 2 sarà applicato altresì:

a) all’uniforme indossata, nella partesuperiore dell’uniforme o di altro indu-mento identificativo in modo da esserechiaramente visibile sia davanti che datergo;

b) sul gilet tattico.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, incaso di violazione delle disposizioni di cuial presente articolo, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamentodi una somma da euro 3.000 a euro 6.000,nonché le sanzioni disciplinari previstedall’ordinamento di appartenenza.

7. Entro 60 giorni dall’entrata in vigoredella presente legge il Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dellaDifesa, stabilisce con proprio decreto lemodalità di tenuta del Registro di cui alcomma 2.

8. Al personale delle Forze di polizia adordinamento civile o militare impegnato inservizio di ordine pubblico, autorizzatoper ragioni di servizio ad operare non inuniforme, è fatto comunque divieto diindossare indumenti o segni distintivi che

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lo possano qualificare come appartenentealla stampa o ai servizi di pubblico soc-corso, quali medici, paramedici e vigili delfuoco.

9. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 1 milione di euro perl’anno 2019, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307.

7. 03. Pini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Codice identificativo degli operatori in ser-vizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia dicui all’articolo 16 della legge 10 aprile1981, n. 121, impegnati in servizio di or-dine pubblico, devono esporre un codicealfanumerico individuale, di materiale attoa consentirne la visibilità da almeno 15metri o in condizioni di scarsa illumina-zione, finalizzato a consentire l’immediataidentificazione dell’operatore che lo in-dossa durante il servizio di ordine pub-blico in relazione al reparto di apparte-nenza. Il codice è presente sui due lati esulla parte posteriore del casco di servizio,nella parte superiore dell’uniforme, sia sulpetto che sul dorso, e sul corpetto protet-tivo.

2. Per gli agenti esonerati dall’obbligodi indossare l’uniforme, l’identificativo al-fanumerico dovrà essere apposto sui di-spositivi di riconoscimento da questi uti-lizzati.

3. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del Pre-sidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro dell’interno, di concertocon i Ministri della giustizia, della difesa edell’economia e delle finanze, sono deter-

minati i criteri generali concernenti l’ob-bligo di utilizzo e le modalità d’uso delcodice di cui al comma 1, prevedendospecificamente che l’attribuzione del sud-detto codice identificativo avvenga secondocriteri di casualità e rotazione per ciascunservizio, nonché le modalità di tenuta delregistro delle assegnazioni.

4. È vietato al personale in servizio diordine pubblico l’uso di caschi e uniformiassegnati ad operatori di altro reparto,secondo quanto determinato dal decreto dicui al comma 2, nonché di indossarefazzoletti ed altri indumenti e mezzi diprotezione non previsti o non autorizzatidai regolamenti di servizio atti ad oscurareil codice identificativo, ovvero ad alterarloo modificarne la sequenza.

5. Salvo che il fatto costituisca reato,per l’inosservanza delle disposizioni di cuial comma 4 si applica una sanzione am-ministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500,nonché la sanzione disciplinare previstadall’ordinamento di appartenenza.

7. 02. Magi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Codice di identificazione per gli operatoridelle Forze di Polizia in servizio di ordine

pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di Poliziadevono esporre in maniera visibile uncodice di riconoscimento volto a consen-tirne l’identificazione durante il servizio diordine pubblico in relazione al reparto diappartenenza, prevedendo specificamenteche l’attribuzione del suddetto codiceidentificativo di reparto avvenga secondocriteri di rotazione per ciascun servizio,stabiliti dall’amministrazione. Gli opera-tori delle Forze di Polizia saranno altresìdotati di micro telecamere sul casco osull’equipaggiamento del personale impie-gato. È vietato al personale in servizio diordine pubblico l’uso di caschi e uniformiassegnati ad operatori di altro reparto.

7. 05. Ceccanti.

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contin-genti e straordinarie esigenze connesseall’espletamento dei compiti istituzionalidella Polizia di Stato, del Corpo nazionaledei vigili del fuoco e della Polizia peni-tenziaria, per l’acquisto e il potenziamentodei sistemi informativi per il contrasto delterrorismo internazionale, ivi compreso ilrafforzamento dei nuclei « Nucleare-Bat-teriologico-Chimico-Radiologico » (NBCR)del suddetto Corpo e il potenziamento deiNuclei investigativi Centrale e regionali e irelativi mezzi della Polizia penitenziaria,nonché per il finanziamento di interventidiversi di manutenzione straordinaria eadattamento di strutture ed impianti, èautorizzata in favore del Ministero dell’in-terno e del Ministeri della giustizia, laspesa complessiva di 19.000.000 euro perl’anno 2018 e di 61.150.000 euro perciascuno degli anni dal 2019 al 2025, dadestinare:

a) quanto a 10.500.000 euro perl’anno 2018 e a 36.650.000 euro per cia-scuno degli anni dal 2019 al 2025, allaPolizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno2018 e a 12.500.000 euro per ciascunodegli anni dal 2019 al 2025, al Corponazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l’anno2018 e a 12.000.000 euro per ciascunodegli anni dal 2019 al 2025, alla Poliziapenitenziaria.

2. All’articolo 39, comma 1, lettera b),del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, leparole: « quanto a 15.150.000 per l’anno2018 e a 49.150.000 euro per ciascunodegli anni dal 2019 a 2025 » sono sostituitedalle le seguenti: « quanto a 19.150.000 perl’anno 2018 e a 61.150.000 euro per cia-scuno degli anni dal 2019 a 2025. »

7. 046. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione dipersonale delle Forze armate, delle Forze dipolizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 299, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è incrementato di1.200.000.000 di euro per l’anno 2019 e di1.700.000.000 di euro a decorrere dal-l’anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l’anno 2019 e adecorrere dall’anno 2020, del finanzia-mento da destinare alle assunzioni di cuial comma 287, dell’articolo 1, comma 299,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non-ché a ulteriori assunzioni di personale atempo indeterminato, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali previste a legislazionevigente, nell’ambito delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, tenuto conto dellespecifiche richieste volte a fronteggiareindifferibili esigenze di servizio di parti-colare rilevanza e urgenza in relazione aglieffettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanzedi organico nonché nel rispetto dell’arti-colo 30 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125. Le assunzioni sono autoriz-zate con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri o con le modalitàdi cui all’articolo 66, comma 9-bis, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l’anno 2019 e adecorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi,rispetto a quelli previsti dall’articolo 1,comma 466, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, così come ricalcolati complessiva-mente ai sensi dell’articolo 1, comma 679,

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della legge 27 dicembre 2017, n. 205, postia carico del bilancio dello Stato per lacontrattazione collettiva del personaledelle Forze armate, delle Forze di poliziae del Corpo nazionale dei vigili del fuocorelativa al triennio 2018-2020 in applica-zione dell’articolo 48, comma 1, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eper i miglioramenti economici del mede-simo personale;

c) 200 milioni di euro a decorreredall’anno 2019 da destinare al personaledelle forze di polizia e delle forze armate,di cui all’articolo 1 del decreto legislativo12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare lespecifiche funzioni svolte per la tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, con-nesse anche con l’esigenza di innalzare larisposta al terrorismo internazionale e alcrimine organizzato, nonché alle attività ditutela economico-finanziaria e di difesanazionale, da utilizzare anche per le in-dennità accessorie relative ai servizi mag-giormente gravosi e disagiati, mediantel’attivazione delle procedure previste dallostesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorreredall’anno 2019 per l’attuazione dell’arti-colo 46 del decreto legislativo 29 maggio2017, n. 95, da destinare al personale iviprevisto, ripartiti tra le forze di polizia ele forze armate in proporzione del perso-nale complessivamente interessato, com-preso quello che, con decorrenza 1o gen-naio 2019, non rientra più nell’ambito diapplicazione del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione siprovvede con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta deiMinistri per la semplificazione e la pub-blica amministrazione e dell’economia edelle finanze, sentiti i Ministri dell’interno,della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l’anno 2019 e adecorrere dal 2020, del finanziamento dadestinare a specifici interventi volti adassicurare la piena efficienza organizzativadel dispositivo il soccorso pubblico delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, anchein occasione di situazioni emergenziali.

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 1.200.000.000 di euro perl’anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro adecorrere dall’anno 2020, si provvede avalere sulle maggiori risorse derivanti dainterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica. Entro la data del 15settembre 2019, mediante interventi dirazionalizzazione e di revisione della spesapubblica, sono approvati, provvedimentiregolamentari e amministrativi che assi-curano minori spese pari a 1.200.000.000di euro per l’anno 2019. Entro la data del15 gennaio 2020, sempre mediante inter-venti di razionalizzazione e revisione dellaspesa pubblica, sono approvati provvedi-menti normativi che assicurano1.700.000.000 di euro a regime. Qualora lemisure previste dal precedente periodonon siano adottate o siano adottate perimporti inferiori a quelli indicati, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri da adottare entro il 15 novembre2019, per la previsione relativa a quel-l’anno, e entro il 15 marzo 2020 per laseconda, su proposta del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, previo pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti per materia, sono disposte variazionidelle aliquote di imposta e riduzione dellamisura delle agevolazioni e delle detra-zioni vigenti, tali da assicurare maggiorientrate, pari agli importi di cui al prece-dente periodo, ferma restando la necessa-ria tutela, costituzionalmente garantita,dei contribuenti più deboli, della famigliae della salute, prevedendo un limite direddito sotto il quale non si applica lariduzione delle spese fiscali.

7. 034. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sonocomprensive, su tutto il territorio nazio-

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nale, della qualità di agente di poliziagiudiziaria e di agente di pubblica sicu-rezza.

2. Il prefetto conferisce al personaledella polizia locale, su indicazione delsindaco, la qualità di agente di pubblicasicurezza dopo aver certato che il desti-natario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a penadetentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misuredi prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione diobiezione di coscienza ovvero abbia revo-cato la stessa con le modalità previstedalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forzearmate o dai Corpi militarmente organiz-zati o destituito o licenziato per giustacausa o giustificato motivo soggettivo dapubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cuisono attribuite le qualifiche di poliziagiudiziaria e di pubblica sicurezza su tuttoil territorio nazionale, si applicano, inmateria previdenziale e infortunistica, ledisposizioni previste per il personale delleForze di polizia statali. Nei procedimenti acarico dei medesimi soggetti per fatti com-piuti in servizio e relativi all’uso delle armio di altro mezzo di coazione fisica siapplica l’articolo 32 della legge 22 maggio1975, n. 152. Si applica, altresì, la disci-plina vigente per le Forze di polizia stataliin materia di speciali elargizioni e diriconoscimenti per le vittime del dovere eper i loro familiari.

4. Alla copertura dell’onere del pre-sente articolo, valutato in 20 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

7. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

1. All’articolo 6 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, al comma 1, dopo le parole: « co-muni interessati » sono aggiunte le se-guenti: « e il comandante del corpo dipolizia locale del comune capoluogo ».

7. 047. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Abrogazione dell’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 aprile2017, n. 48, in materia di occupazioni

arbitrarie di immobili)

1. L’articolo 11 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, è abrogato.

7. 044. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sgombero e chiusura degli insediamentiabusivi)

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presente

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decreto, il Prefetto, sentito il ComitatoProvinciale per l’Ordine e la SicurezzaPubblica, trasmette al Ministro dell’internol’elenco degli insediamenti abusivi, ivicompresi quelli delle popolazioni nomadi edi etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade, individuati nel territorio di com-petenza.

2. Con decreto del Ministro dell’interno,da adottarsi entro i successivi sessantagiorni, sono stabilite le modalità per leoperazioni di sgombero del suolo pubblicodi cui al comma 1 che, in ogni caso,devono concludersi entro il 31 dicembre2019.

3. Dall’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono ai relativi adempi-menti con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

7. 071. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 11 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3.1, primo periodo,sostituire le parole: « novanta giorni », conle seguenti: « trenta giorni »;

b) al comma 3.2, primo periodo,sostituire le parole: « novanta giorni », conle seguenti: « trenta giorni »;

c) al comma 3.3, sostituire le parole:« un anno », con le seguenti: « novantagiorni ».

7. 043. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale èsottoposto al regime del contratto collet-tivo nazionale di lavoro di diritto pubblicoprevisto per il personale delle Forze dipolizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione delcontratto collettivo nazionale di lavoro perla polizia locale si articola nelle seguentifasi:

a) gli accordi sono stipulati da unadelegazione composta, per la pubblica am-ministrazione, dal Ministro per la sempli-ficazione e la pubblica amministrazione,che la presiede, dal Ministro dell’interno edal Ministro dell’economia e delle finanze,ovvero dai Sottosegretari di Stato rispet-tivamente delegati, nonché da una delega-zione composta dai sindacati della polizialocale più rappresentativi a livello nazio-nale;

b) gli accordi sono recepiti con de-creto del Presidente della Repubblica, pre-via deliberazione del Consiglio dei mini-stri;

c) le spese previste dagli accordi in-cidenti sul bilancio dello Stato sono sta-bilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizionidegli articoli 117, secondo comma, letterah), e 118, secondo comma, della Costitu-zione, gli oneri relativi alla copertura fi-nanziaria degli accordi di cui al comma 2sono ripartiti in misura pari tra lo Statoe le regioni.

4. Ogni regione, nell’esercizio delle pro-prie attribuzioni, pone a carico dei bilancidi pertinenza quote contributive di parte-cipazione finanziaria agli oneri di cui alcomma 3, calcolate in base a criteri diproporzionalità.

7. 049. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e as-sistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia localecompete il trattamento economico spet-tante agli appartenenti alla Polizia di Statoe agli organi equiparati, nei corrispondentiruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è,altresì, corrisposta l’indennità di pubblicasicurezza nella misura prevista per il per-sonale della Polizia di Stato e con con-formi procedure di adeguamento. Taleindennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesadegli enti locali di appartenenza, il perso-nale della polizia locale impiegato pressosedi distaccate, ovvero incaricato di man-sioni temporanee esterne al territorio del-l’ente di appartenenza, percepisce, rispet-tivamente, l’indennità di mobilità e quelladi missione.

4. I comuni provvedono, altresì, allacorresponsione dell’indennità di posizionespettante ai dirigenti e ai titolari di posi-zione organizzativa e di posizione di la-voro che ai sensi dell’articolo 15 dellalegge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensio-nabile, nonché dell’indennità di risultato,che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale chesvolge compiti di polizia con le qualifichedi agente e ufficiale di forza pubblica,agente e ufficiale di polizia giudiziaria, aisensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, delcodice di procedura penale, è riconosciutaun’indennità di rischio alla cui determi-nazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicura-tiva, al personale della polizia locale siapplica la legislazione statale vigente per icorpi di polizia ad ordinamento civile e, inparticolare, il decreto legislativo 30 aprile1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell’arti-colo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, al perso-

nale dei corpi e dei servizi di polizia localesi applicano gli istituti dell’accertamentodella dipendenza dell’infermità da causa diservizio, del rimborso delle spese di de-genza per causa di servizio, dell’equo in-dennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale siapplicano integralmente, altresì, i beneficie le provvidenze previsti dalla legge 23novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penaliintentati a carico degli appartenenti airuoli della polizia locale, in relazione aeventi verificatisi nel corso o a causa dimotivi collegati al servizio, è garantital’assistenza legale gratuita o il rimborsodelle spese di giudizio e degli onorari nelcaso di conferimento del mandato difen-sivo a professionisti privati, purché i fatticontestati non riguardino reati e danniarrecati all’amministrazione di apparte-nenza.

10. Alla copertura dell’onere del pre-sente articolo, valutato in 50 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 255, della legge 30 di-cembre 2018, n. 145.

7. 050. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Per il rafforzamento delle attivitàconnesse al controllo del territorio e alfine di dare massima efficacia alle dispo-sizioni in materia di sicurezza urbana, itrattamenti economici accessori del perso-nale delle polizie municipali, finanziati aisensi dell’articolo 208, comma 5-bis, deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,sono esclusi dalla contrattazione collettivaintegrativa.

7. 052. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Per il rafforzamento delle attivitàconnesse al controllo del territorio e alfine di dare massima efficacia alle dispo-sizioni in materia di sicurezza urbanacontenute nel presente provvedimento, ne-gli anni 2019, 2020 e 2021 i comuni che,nell’anno precedente, hanno rispettato gliobiettivi del pareggio di bilancio di cuiall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,n. 243, possono assumere a tempo inde-terminato personale di polizia locale inderoga ai vincoli assunzionali a legisla-zione vigente.

7. 053. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elet-trici da parte delle polizie locali)

1. All’articolo 8, comma 1-bis, del de-creto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17ottobre 2014, n. 146, le parole: « l’Ammi-nistrazione della pubblica sicurezza avvia »sono sostituite dalle seguenti: « l’Ammini-strazione della pubblica sicurezza e l’Am-ministrazione penitenziaria avviano ». Perl’attuazione del presente comma è auto-rizzata la spesa di 2 milioni di euro perl’anno 2018 e di 10 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019. Ai predetti onerisi provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2018-2020, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno

2018, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimoMinistero.

7. 073. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elet-trici da parte delle polizie locali)

1. All’articolo 19, comma 1, del decre-to-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertitocon modificazioni dalla legge 1o dicembre2018, n. 132, dopo le parole: « i comunicon popolazione superiore ai centomilaabitanti », sono inserite le seguenti: « , icomuni capoluoghi di provincia, nonchéquelli per i quali, previa loro motivatarichiesta, il Comitato provinciale per l’or-dine e la sicurezza pubblica ritenga sus-sistenti specifiche esigenze di prevenzione,vigilanza e controllo del territorio, indi-pendentemente dal numero di abitanti, ».

7. 074. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e deli-catezza dei compiti e delle funzioni quo-tidianamente svolti dagli appartenenti allapolizia locale, al fine di garantire l’appli-cazione anche nei loro confronti degliistituti dell’accertamento della dipendenzadell’infermità da causa di servizio, delrimborso delle spese di degenza per causadi servizio, dell’equo indennizzo e dellapensione privilegiata, attualmente ricono-sciuti dall’articolo 6 decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito in legge, conmodificazioni, dall’articolo 1, comma 1,della legge 22 dicembre 2011, n. 214, neiconfronti del personale appartenente al

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comparto sicurezza, difesa, vigili del fuocoe soccorso pubblico, è stanziata la sommadi 1.500.000 euro per ciascuno degli anni2019, 2020 e 2021.

2. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata una spesa pari a 2 milioniper l’anno 2019, 2 milioni per l’anno 2020e 2 milioni per l’anno 2021. Al relativoonere si provvede mediante corrispon-dente riduzione, nella misura corrispon-dente per ciascuno degli anni 2019, 2020e 2021, delle proiezioni dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale, nel-l’ambito del Programma « Fondi di riservae speciali » della Missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

7. 056. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di unnumero inferiore a cinque addetti al ser-vizio di polizia locale hanno l’obbligo diistituire strutture di gestione associativadel servizio stesso. Tali associazioni inter-comunali assumono la forma giuridica delconsorzio.

2. La regione, di concerto con i comuniinteressati e con propria legge, redige ipiani organizzativi dei consorzi di polizialocale.

3. Al consorzio di polizia locale sonopreposti un consiglio, composto dai sindacidei comuni associati, e un presidente,

eletto tra i membri del consiglio e rinno-vato con cadenza triennale.

7. 057. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Concessione di benefici previdenziali alpersonale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco esposto all’amianto)

1. Per il personale del Corpo nazionaledei vigili del fuoco che, in ragione delleproprie mansioni, ha contratto malattieprofessionali a causa dell’esposizione al-l’amianto, l’anzianità contributiva utile aifini pensionistici è computata moltipli-cando il periodo lavorativo di effettiva ecomprovata esposizione all’amianto per ilcoefficiente di 1,50.

2. L’anzianità contributiva utile ai finipensionistici del personale del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco che, in ragionedelle proprie mansioni, è esposto o è statoesposto all’amianto per un periodo noninferiore a dieci anni è computata molti-plicando il periodo lavorativo di effettiva ecomprovata esposizione all’amianto per iseguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazionedi anno, per il personale addetto alleattività di sorveglianza, manutenzione ecura dei magazzini adibiti a deposito ditute e di indumenti protettivi antincendioo anticalore prima che fosse introdottol’equipaggiamento protettivo sostitutivoesente da fibre di amianto, nonché per ilpersonale addetto alle attività di condu-zione, manutenzione e riparazione dei si-stemi di propulsione delle imbarcazioni amotore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazionedi anno, per il personale imbarcato conmansioni diverse da quelle indicate allalettera a) e per il restante personale ope-rativo, incluso quello di livello dirigenziale,

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addetto specificamente e direttamente alleattività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità con-tributiva di cui ai commi 1 e 2 sonocumulabili con eventuali altri benefici pre-videnziali che comportano l’anticipazionedell’accesso al pensionamento di anzianitào la concessione di periodi di contribu-zione figurativa da far valere ai fini dellamisura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco che alla data di entrata invigore della presente legge ha superato glianni di massima contribuzione ai finipensionistici, i coefficienti di cui ai commi1 e 2 possono essere applicati, a richiestadegli interessati, come periodi di riduzioneper il collocamento in congedo in anticiposui limiti di età prescritti. In tale caso, almedesimo personale competono, all’attodella cessazione dal servizio, il trattamentopensionistico e quello di fine rapporto cheallo stesso sarebbero spettati qualora fosserimasto in servizio fino al limite di etàprescritto.

5. Il collocamento in quiescenza inattuazione delle disposizioni di cui alcomma 4 è equiparato a tutti gli effetti dilegge a quello per raggiungimento deilimiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell’arti-colo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta dei Ministridell’interno e del lavoro e delle politichesociali, sono dettate le norme necessariead adeguare, per i periodi lavorativi dieffettiva e comprovata esposizione all’a-mianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, ledisposizioni della presente legge ai princìpie ai criteri contenuti nell’articolo 47 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e nell’articolo3, comma 132, della legge 24 dicembre2003, n. 350.

7. Dall’attuazione del regolamento dicui al comma 6 non devono derivare oneria carico della finanza pubblica ulterioririspetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge, pari a 20 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione delle proiezioni dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

7. 035. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

2. All’articolo 18 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da:« con popolazione superiore ai centomilaabitanti », fino alla fine del comma, con leseguenti: « in possesso della qualifica diagente di pubblica sicurezza, quando pro-cede al controllo ed all’identificazionedelle persone, accede, in deroga a quantoprevisto dall’articolo 9 della legge 1o aprile1981, n. 121, alla banca dati del PubblicoRegistro Automobilistico (PRA) dell’Auto-mobile Club d’Italia e del sistema infor-matico interforze C.E.D – S.D.I. del Di-partimento della Pubblica Sicurezza delMinistero dell’interno »;

b) al comma 2, sostituire le parole da:« nonché il numero degli operatori », finoalla fine del comma, con le seguenti:« nonché le modalità con cui tutte leinformazioni ed i dati in loro possesso inmateria di tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica e di prevenzione e repres-sione della criminalità nel territorio co-

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munale sono acquisiti dal Ministero del-l’interno al fine di essere inseriti negliarchivi del sistema, previa loro classifica-zione, analisi e valutazione »;

c) al comma 3, sostituire la cifra:« 150.000 », con la seguente: « 500.000 ».

7. 054. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 18 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: « con popo-lazione superiore ai centomila abitanti »,con le seguenti: « capoluogo di provincia »;

2) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « nonché alla banca dati del si-stema telematico per la comunicazione deidati degli alloggiati nelle strutture ricettive,conservati in una struttura informatica,presso il Centro Elettronico Nazionaledella Polizia di Stato. ».

b) al comma 3, sostituire le parole:« 150.000 euro », con le seguenti: « 200.000euro ».

7. 062. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 18, comma 3, del decre-to-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 1o dicembre

2018, n. 132, le parole: « 175.000 euro perl’anno 2019 », sono sostituite con le se-guenti: « 500.000 euro per l’anno 2019 ».

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 325.000 euro per il 2019, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

7. 045. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 19 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente:

« 4-bis. Gli ufficiali di polizia giudizia-ria di cui all’articolo 56, comma 1, letterea) e b) del codice di procedura penalepossono cedere, senza nuovi o maggiorioneri, al Sistema per l’interscambio diflussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate,quando ciò è necessario per acquisireinformazioni utili a proporre, ai soggetti dicui al comma 1, l’applicazione di unamisura di prevenzione patrimoniale ».

7. 042. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 33 del decreto-legge 4ottobre 2018 n. 113, convertito, con mo-

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

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dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. È altresì stanziata la somma di300 milioni di euro annui, a decorreredall’anno 2019, per gli aumenti stipendialiin favore del personale delle forze armatee di polizia. ».

7. 075. Montaruli, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 33 del decreto-legge 4ottobre 2018 n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al comma 1, le parole: « un ulte-riore importo di 38.091.560 euro » sonosostituite dalle seguenti: « un ulteriore im-porto di 70.000.000 euro ».

7. 076. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All’articolo 33, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. Al fine di garantire le esigenzedi sicurezza urbana, a decorrere dall’eser-cizio finanziario 2018 i compensi per leprestazioni di lavoro straordinario svoltedal personale appartenente ai corpi eservizi di polizia locale non sono compu-tati ai fini del rispetto del limite previstodall’articolo 23, comma 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

2-ter. All’onere derivante dal comma2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorreredal 2019, si provvede mediante corrispon-dente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento del fondo speciale di conto ca-pitale iscritto, ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze.

7. 061. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All’articolo 33, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Le risorse di cui al comma 1sono altresì destinate al monitoraggio delfenomeno del radicalismo islamico e dellacriminalità organizzata, nonché del con-trollo dei detenuti sottoposti al regime dicui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio1975, n. 354, e dei terroristi in carcere,oltre che all’espletamento delle attivitàinvestigative delegate al Corpo di Poliziapenitenziaria dall’autorità giudiziaria esvolte attraverso il Nucleo InvestigativoCentrale e i Nuclei investigativi Regionali ».

7. 058. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 35 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al comma 1, le parole: « alle quali

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

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si aggiunge una quota pari a 5.000.000euro » sono sostituite dalle seguenti: « allequali si aggiunge una quota pari a100.000.000 euro ».

7. 032. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 35, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al comma 1, le parole: « alle qualisi aggiunge una quota pari a 5.000.000euro » sono sostituite dalle seguenti: « allequali si aggiunge una quota pari a30.000.000 euro ».

7. 033. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 35, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli1 e 4 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, si applicano anche al per-sonale delle Forze di polizia e delle Forzearmate.

1-ter. L’articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 aprile2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell’onere deicommi precedenti, valutato in 20 milionidi euro a decorrere dall’anno 2019, siprovvede mediante corrispondente ridu-

zione delle proiezioni dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

7. 036. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin, Costa.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 168-bis del CodicePenale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All’articolo 168-bis del Codice pe-nale, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

al comma 1, dopo le parole: « delcodice di procedura penale » sono inseritele seguenti: « ad eccezione delle lettere a)e b) »;

7. 027. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l’articolo 270-septies del codicepenale è aggiunto il seguente:

Art. 270-octies (Integralismo islamico).

1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, è punito con la reclusione daquattro a sei anni chiunque, al fine di ocomunque in maniera tale da mettere in

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

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concreto pericolo la pubblica incolumità,propugna o propaganda idee dirette asostenere sotto qualsiasi forma:

a) l’applicazione della pena di morteper apostasia, omosessualità, adulterio oblasfemia;

b) l’applicazione di pene quali latortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta diesseri umani.

2. Nel caso di cui alla lettera d) delprimo comma la pena è aumentata ove lacondotta di cui al medesimo comma siriferisca a donne o a minori.

3. La stessa pena di cui al primocomma si applica a chiunque raccoglie,eroga o mette a disposizione beni o denarodestinati a essere in tutto o in parteutilizzati per sostenere organizzazioni chesvolgono, anche nell’ambito di luoghi diculto, attività dirette a commettere il reatodi cui al primo comma.

4. È punito con la pena della reclusioneda tre a cinque anni chiunque riceva dauno Stato straniero o da organizzazioni osoggetti stranieri beni o denaro destinati aessere in tutto o in parte utilizzati al finedi commettere il reato di cui al primocomma.

7. 070. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio, Delmastro DelleVedove.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 336 del Codice Pe-nale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All’articolo 336 del Codice penale,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da seimesi a cinque anni » sono sostituite dalleseguenti: « da quattro a dieci anni »;

b) al comma 2 la parola: « tre » èsostituita dalla seguente « sei »;

c) è aggiunto, infine, il seguentecomma: « La pena è della reclusione dacinque a venti anni se la violenza ominaccia è commessa con armi. »

7. 020. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 337 del Codice Pe-nale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All’articolo 337 del Codice penale,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da seimesi a cinque anni » sono sostituite dalleseguenti: « da quattro a dieci anni »;

b) è inserito, infine, il seguentecomma: « La pena è della reclusione dacinque a venti anni se la violenza ominaccia è commessa con armi. »

7. 021. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Introduzione del reato di terrorismo dipiazza)

1. Dopo l’articolo 337 del codice penale,è aggiunto il seguente:

Art. 337-bis.

1. Chiunque usa violenza o minacciaper opporsi a un pubblico ufficiale, in

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servizio di ordine pubblico in occasione dimanifestazioni pubbliche, è punito con lareclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1deriva una lesione personale grave, la penaè della reclusione da quattro a dieci anni;se deriva una lesione gravissima la pena èdella reclusione da otto a sedici anni.

3. Se i fatti di cui al primo commasono commessi nel corso di manifestazionivietate o che si svolgono in violazione dellemodalità previste dalle disposizioni di cuial T.U.L.P.S., si applica la pena dellareclusione da cinque a dodici anni. ».

7. 072. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 371-bis del CodicePenale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All’articolo 371-bis, comma 1, delCodice penale dopo le parole: « della Cortepenale internazionale » sono inserite leseguenti: « o dalla polizia giudiziaria ».

7. 017. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 341-bis del CodicePenale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All’articolo 341-bis del Codice pe-nale, al comma 3, le parole: « sia neiconfronti della persona offesa sia nei con-fronti dell’ente di appartenenza della me-desima, il reato è estinto. » sono sostituitedalle seguenti: « nei confronti dell’ente di

appartenenza della persona offesa, il reatoè estinto. »;

7. 022. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codicepenale in materia di atti, pubblicazioni e

spettacoli osceni)

1. All’articolo 527 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « èsoggetto alla sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 »sono sostituite dalle seguenti: « è punitocon la reclusione da tre mesi a tre anni »;

b) al secondo comma, le parole: « Siapplica la pena della reclusione da quattromesi a quattro anni e sei mesi » sonosostituite dalle seguenti: « La pena è au-mentata da un terzo alla metà » e dopo leparole: « è commesso » sono inserite leseguenti: « in presenza di minori ovvero ».

2. All’articolo 528 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « èsoggetto alla sanzione amministrativa pe-cuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 »sono sostituite dalle seguenti: « è punitocon la reclusione da tre mesi a tre anni econ la multa non inferiore a euro 103 »;

b) al secondo comma, le parole: « Allastessa sanzione » sono sostituite dalle se-guenti: « Alla stessa pena »;

c) al terzo comma, le parole: « Siapplicano la reclusione da tre mesi a treanni e la multa non inferiore a euro 103 »sono sostituite dalle seguenti: « Tale penasi applica inoltre ».

3. All’articolo 2, comma 2, lettera b),della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero1) è abrogato.

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

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4. All’articolo 2 del decreto legislativo15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sonoabrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano alle violazioni commessesuccessivamente alla data di entrata invigore della presente legge.

7. 069. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Introduzione del reato di bullismo nelcodice penale)

1. Dopo l’articolo 612-bis del Codicepenale è aggiunto il seguente:

Art. 612-ter. Bullismo.

1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, è punito con la reclusione dasei mesi a quattro anni chiunque, concondotte reiterate, mediante violenza, mi-naccia, atti ingiuriosi o diffamatori o co-munque mediante ogni altro atto idoneoad intimidire taluno, pone una persona instato di grave soggezione psicologica taleda escluderlo dal contesto sociale.

2. La pena è aumentata fino allametà se il fatto è commesso da due o piùpersone riunite, o in danno di una personaminore, o di una persona affetta da disa-bilità, o di una donna in stato di gravi-danza.

3. Il delitto è punito a querela dellapersona offesa. Il termine per la proposi-zione della querela è di sei mesi. Laremissione della querela può essere sol-tanto processuale.

4. Si procede d’ufficio se il fatto ècommesso nei confronti di un minore o diuna persona con disabilità di cui all’arti-colo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,nonché quando il fatto è connesso conaltro delitto per il quale si deve procedered’ufficio. ».

7. 077. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Var-chi, Donzelli, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III,sezione III, del codice penale, dopo l’arti-colo 613 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 613.1. – (Terrorismo di piazza). –

1. Chiunque, nel corso di manifesta-zioni pubbliche, cagiona alle forze di po-lizia, ivi preposte in servizio di ordine esicurezza pubblica, acute sofferenze fisi-che o psichiche, ledendo l’onore dellafunzione svolta, anche con il lancio dioggetti o sputi o con il compimento di attiprovocatori e di offesa rivolti alla persona,o mentre impediscono che venga messo inpericolo l’ordine pubblico, la sicurezza deicittadini o la commissione di delitti, èpunito con la reclusione da quattro a ottoanni.

2. Se i fatti di cui al primo commasono commessi nel corso di manifestazioninon preavvisate, o vietate o che si svolgonoin violazione delle modalità prescritte dalQuestore ai sensi dell’articolo 18 del Regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, si applicala pena della reclusione da cinque a dodicianni.

3. La stessa pena si applica peranaloghi fatti che avvengono nei luoghi incui si svolgono manifestazioni sportive,nonché in quelli interessati alla sosta, altransito o al trasporto di coloro che vipartecipano o assistono o, comunque, nelleimmediate vicinanze di essi.

4. Se dal fatto ne deriva una lesionepersonale grave, le pene di cui ai commi1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se nederiva una lesione gravissima le pene sonoaumentate della metà.

5. Se dal fatto deriva la morte qualeconseguenza non voluta, le pene sonoaumentate di due terzi. Se il colpevolecagiona volontariamente la morte, la penaè dell’ergastolo.

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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Art. 613.2. – (Istigazione a commettere ilreato di terrorismo di piazza). –

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo414, chiunque, nel corso di manifestazionipubbliche, istiga a commettere il delitto diterrorismo di piazza, se l’istigazione non ècolta ovvero se l’istigazione è colta ma ildelitto non è commesso, è punito con lareclusione da uno a sei anni. ».

2. Nei casi di cui all’articolo 613.1 delcodice penale, quando non è possibileprocedere immediatamente all’arresto perragioni di sicurezza o incolumità pubblica,si considera comunque in stato di fla-granza, ai sensi dell’articolo 382 del codicedi procedura penale, colui il quale, sullabase di documentazione video fotograficao di altri elementi oggettivi dai qualiemerga inequivocabilmente il fatto, ne ri-sulta autore, sempre che l’arresto sia com-piuto non oltre il tempo necessario allasua identificazione e, comunque, entro letrentasei ore dal fatto.

7. 048. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L’articolo 613-bis del codice penale èabrogato.

2. L’articolo 613-ter del codice penale èabrogato.

3. All’articolo 61 del codice penale èaggiunto, in fine, il seguente numero:

11-septies). L’avere commesso ilfatto infliggendo a una persona dolore osofferenze acuti, fisici o psichici, segnata-mente al fine di ottenere da questa o dauna terza persona informazioni o confes-sioni, di punirla per un atto che ella o unaterza persona ha commesso o è sospettatadi aver commesso, di intimidirla o eser-citare pressioni su di lei o di intimidire odesercitare pressioni su una terza persona,

o per qualunque altro motivo basato suuna qualsiasi forma di discriminazione,qualora tale dolore o tali sofferenze sianoinflitti da un funzionario pubblico o daqualsiasi altra persona che agisca a titoloufficiale, o sotto sua istigazione, oppurecon il suo consenso espresso o tacito.

4. Il comma 2-bis dell’articolo 191 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 2-bis. Le dichiarazioni o le informa-zioni ottenute mediante un delitto aggra-vato ai sensi dell’articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono co-munque utilizzabili, salvo che contro lepersone accusate di tale delitto e al solofine di provarne la responsabilità penale ».

7. 063. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l’articolo 613-ter del codicepenale, è aggiunto il seguente:

« Art. 613-quater. – 1. È punito con lareclusione da 4 a 10 anni chi, non rispet-tando i disposti di cui all’articolo 4 dellalegge 110 del 1975, all’articolo 2 della legge533 del 1977 che ha modificato l’articolo5 della legge 152 del 1975, all’articolo 20del TULPS e all’articolo 419 del codicepenale, reitera violenze nei confronti delleForze dell’ordine durante manifestazionidi piazza ovvero partite di calcio ovveroper resistere all’obbligo di procedere neipropri confronti da parte delle Forze del-l’ordine con il preciso intento di devastare,saccheggiare e perseverare nel reato.

2. Se i fatti di cui al comma prece-dente sono commessi per assicurarsi lafuga, la pena è della reclusione da 5 a 12anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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si applicano i disposti di cui all’articolo613-bis del codice penale ».

7. 055. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice diprocedura penale in materia di violazione

di domicilio)

1. All’articolo 614 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da seimesi a tre anni » sono sostituite dalleseguenti: « da due a sette anni »;

b) al quarto comma, le parole: « dauno a cinque anni » sono sostituite dalleseguenti: « da tre a nove anni ».

2. All’articolo 380, comma 2, del codicedi procedura penale, è aggiunta, in fine, laseguente lettera: «m-quinquies) delitto diviolazione di domicilio di cui all’articolo614, primo, secondo e quarto comma, delcodice penale ».

3. La lettera f-bis) del comma 2 del-l’articolo 381 del codice di procedurapenale è abrogata.

7. 068. Butti, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 171 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988,

n. 477))

1. All’articolo 171 del Codice di proce-dura penale, sono apportate le seguentimodificazioni:

dopo la parola: « legge, » sono inseritele seguenti: « fermo restando l’impiego

della polizia giudiziaria nei soli casi pre-visti dal c.p.p. [articoli 148 e 420-qua-ter], »;.

7. 029. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 247 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988,

n. 477))

1. All’articolo 247, comma 1-bis, delCodice di procedura penale sono apportatele seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « tracce comunquepertinenti al reato, » sono inserite le se-guenti: « anche se telematicamente conser-vati al di fuori del territorio nazionale,purché accessibili dal territorio nazio-nale »;

b) dopo le parole: « ne è disposta laperquisizione, » sono inserite le seguenti:« da eseguirsi a cura di ufficiali di poliziagiudiziaria, ».

7. 023. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 267 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988,

n. 477))

1. All’articolo 267, comma 4, del Codicedi procedura penale le parole: « avvalen-dosi di un ufficiale di polizia giudiziaria »

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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sono sostituite con le seguenti: « avvalen-dosi di ufficiali e agenti di polizia giudi-ziaria ».

7. 011. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 333 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988,

n. 477))

1. All’articolo 333, comma 2, del Codicedi procedura penale sono apportate leseguenti modificazioni:

le parole: « a un ufficiale di poliziagiudiziaria » sono sostituite con: « alla po-lizia giudiziaria ».

7. 024. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica agli articoli 352, 370, 353, 254 e248 del Codice di Procedura Penale (decretodel Presidente della Repubblica 22 settem-

bre 1988, n. 477))

1. Al codice di procedura penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 352, comma 2, dopo leparole: « una persona indiziata di delitto, »sono inserite le seguenti: « nonché fuoridai casi di flagranza per i delitti previstidall’articolo 380 quando vi sia fondatopericolo che le cose o le tracce pertinential reato si alterino, si disperdano o co-munque si modifichino, » e le parole: « ri-corrono i presupposti indicati nel comma1 e » sono soppresse;

b) all’articolo 370, comma 1, le pa-role: « che si trovi in stato di libertà », sonosoppresse;

c) all’articolo 353, comma 2, dopo leparole: « all’assicurazione di fonti diprova, » sono eliminate le seguenti: « chepotrebbero andare disperse a causa delritardo » e sono aggiunte: « ove ricorranole condizioni di necessità e urgenza »;

d) all’articolo 254, dopo il comma 2 èinserito il seguente: « 2-bis. Ove ricorranocondizioni di necessità e urgenza, l’uffi-ciale di polizia giudiziaria informa colmezzo più rapido il pubblico ministero ilquale può autorizzarne l’apertura imme-diata e l’accertamento del contenuto. »;

e) all’articolo 248, comma 2, il se-condo periodo è sostituito con il seguente:« In caso di rifiuto, ove ricorrano le con-dizioni di necessità e urgenza, l’ufficiale dipolizia giudiziaria informa col mezzo piùrapido il pubblico ministero il quale puòautorizzare la perquisizione ».

7. 012. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 352 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

1. All’articolo 352, comma 1-bis, delCodice di procedura penale sono apportatele seguenti modificazioni:

dopo le parole: « ancorché protetti damisure di sicurezza » sono inserite le se-guenti: « anche se i relativi dati sonotelematicamente conservati al di fuori delterritorio nazionale, purché accessibili dalterritorio nazionale, ».

7. 025. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica al Codice di Procedura Penale(decreto del Presidente della Repubblica 22

settembre 1988, n. 477)

1. Al Codice di procedura penale, dopol’articolo 370 è inserito il seguente:

« Art. 370-bis. – (Indagini tecnico-scien-tifiche) – 1. Il pubblico ministero puòdelegare l’esecuzione di indagini e accer-tamenti tecnico-scientifici ai servizi di in-vestigazione scientifica istituiti presso iservizi centrali e territoriali di poliziagiudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti dicui al comma 1 comportano modificazioniirreversibili dello stato dei luoghi o dellecose, si applicano le garanzie di cui al-l’articolo 360.

3. Le spese per le attività di cui alcomma 1 sono equiparate a quelle per laconsulenza tecnica e la perizia. ».

7. 016. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 406 del Codice diProcedura Penale (decreto del Presidentedella Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

1. All’articolo 406, comma 5-bis, delCodice di procedura penale sono apportatele seguenti modificazioni:

dopo le parole: « numeri 4 e 7-bis. »sono inserite le seguenti: « e negli articoli416-ter, 513-bis, 353, 644, 648-bis e 648-ter ».

7. 031. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 444 del codice diprocedura penale in materia di applicazione

della pena su richiesta)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 444 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente: « 1-bis. Sono esclusi dall’appli-cazione del comma 1 i procedimenti per idelitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e3-quater, per i delitti di cui agli articoli600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,relativamente alla condotta di produzioneo di commercio di materiale pornografico,600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-quinquies, 609-octies e609-undecies del codice penale, nonchéquelli contro coloro che siano stati dichia-rati delinquenti abituali, professionali eper tendenza, o recidivi ai sensi dell’arti-colo 99, quarto comma, del codice penale,qualora la pena superi due anni soli ocongiunti a pena pecuniaria. ».

7. 067. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica alle norme di attuazione, di co-ordinamento e transitorie del codice di

procedura penale)

1. Alle norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di pro-cedura penale, dopo l’articolo 73 è inseritoil seguente: « Articolo 73-bis. – Compensispettanti ai consulenti tecnici e ai peritiappartenenti ai servizi tecnico-scientifici dipolizia giudiziaria.

4. Per la liquidazione del compensodovuto per le attività di cui all’articolo370-bis del codice si osservano le dispo-sizioni previste per il perito.

5. Gli appartenenti ai servizi di inve-stigazione scientifica di cui all’articolo

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

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370-bis, comma 1, del codice, nominaticonsulenti tecnici ai sensi dell’articolo 360del codice o periti ai sensi dell’articolo 221del codice, sono tenuti a versare il 30 percento del compenso percepito al serviziodi polizia giudiziaria di appartenenza. ».

7. 013. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 147-bis delleNorme di attuazione del codice di proce-dura Penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271)

1. Al comma 5 dell’articolo 147-bisdelle norme di attuazione del codice diprocedura penale dopo la parola:« esame. » sono inseriti i seguenti periodi:« Ovvero sempre nel caso in cui devonoessere esaminati ufficiali o agenti di poli-zia giudiziaria, in ordine alle attività svoltedai medesimi, quando questi prestino ser-vizio in un Ufficio/Comando avente sedericadente in altro distretto di Corte d’Ap-pello. La medesima disposizione si applicaal personale in congedo delle Forze dipolizia, quando deve essere esaminato inordine alle attività svolte in servizio erisiede in località ricadente in altro di-stretto di Corte d’Appello ».

7. 018. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 4 del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

« codice delle leggi antimafia »)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, recante « Codice

delle leggi antimafia » al comma i-ter) leparole: « del delitto di cui all’articolo 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « deidelitti di cui agli articoli 336, 337 e 612-bis ».

7. 028. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 9 della legge 16marzo 2006, n. 146, recante « ratifica edesecuzione della convenzione e dei proto-colli delle nazioni unite contro il crimine

organizzato transnazionale »)

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecu-zione della convenzione e dei protocollidelle Nazioni Unite contro il crimine or-ganizzato transnazionale » sono apportatele seguenti modificazioni:

al comma 6 dopo le parole: « comma1, » è inserita la seguente: « dall’articolo51, comma 3-quater, del codice di proce-dura penale ».

7. 030. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 151 codice di pro-cedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940,

n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940))

1. All’articolo 151 del Codice di proce-dura civile, sono apportate le seguentimodificazioni:

dopo la parola: « legge, » sono inseritele seguenti: « fermo restando l’impiego

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

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della polizia giudiziaria nei soli casi pre-visti dal c.p.p. (articolo 148 e 420-qua-ter), ».

7. 019. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Introduzione del trattamento farmacolo-gico di blocco androgenico per i condannati

per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenzapassata in giudicato, per taluno dei delittiprevisti dagli articoli 609-bis, 609-ter e609-octies del codice penale sono sottopo-sti – in caso di recidiva – ad un pro-gramma terapeutico e socio-riabilitativopersonalizzato che prevede, altresì, untrattamento di blocco androgenico totaleattraverso la somministrazione di farmacidi tipo agonista dell’ormone rilasciantel’ormone luteinizzante (LHRH) ovvero dimetodi chimici o farmacologici equiva-lenti.

2. Il programma di cui al comma 1 èsvolto a cura dell’amministrazione peni-tenziaria, che a tale fine si avvale dell’au-silio di strutture del servizio pubblico o distrutture private autorizzate convenzio-nate, pubbliche e private, che dispongonodi professionisti specializzati in psicotera-pia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone lasottoposizione al trattamento farmacolo-gico di blocco androgenico totale, il giudicedeve indicare il metodo da applicare e lastruttura sanitaria pubblica nella qualesarà eseguito il trattamento stesso. Il sog-getto condannato può farsi assistere da unmedico di fiducia autorizzato a presen-ziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al presente articolo valutati in euro50.000 per l’anno 2018 e in euro 100.000per l’anno 2019 si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2018, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cuialla presente legge. Nel caso si verifichinoo siano in procinto di verificarsi scosta-menti rispetto alle previsioni di cui alcomma 4, provvede ai sensi dei commi12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

7. 065. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Introduzione del trattamento farmacolo-gico di blocco androgenico per i condannati

per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenzapassata in giudicato, per taluno dei delittiprevisti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, com-messi nei confronti di persona che, almomento del fatto, non ha compiuto glianni quattordici sono sottoposti ad unprogramma terapeutico e socio-riabilita-tivo personalizzato che prevede, altresì, untrattamento di blocco androgenico totaleattraverso la somministrazione di farmacidi tipo agonista dell’ormone rilasciantel’ormone luteinizzante (LHRH) ovvero dimetodi chimici o farmacologici equiva-lenti.

2. Il programma di cui al comma 1 èsvolto a cura dell’amministrazione peni-tenziaria, che a tale fine si avvale dell’au-silio di strutture del servizio pubblico o distrutture private autorizzate convenzio-

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

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nate, pubbliche e private, che dispongonodi professionisti specializzati in psicotera-pia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone lasottoposizione al trattamento farmacolo-gico di blocco androgenico totale, il giudicedeve indicare il metodo da applicare e lastruttura sanitaria pubblica nella qualesarà eseguito il trattamento stesso. Il sog-getto condannato può farsi assistere da unmedico di fiducia autorizzato a presen-ziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al presente articolo valutati in euro50.000 per l’anno 2018 e in euro 100.000per l’anno 2019 si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2018, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cuialla presente legge. Nel caso si verifichinoo siano in procinto di verificarsi scosta-menti rispetto alle previsioni di cui alcomma 4, provvede ai sensi dei commi12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

7. 066. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Var-chi, Donzelli, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 èabrogata.

7. 059. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 20 del Regio decreto 28febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

« Le domande di approvazione dellenomine dei ministri di culto sono accoltese sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l’aspirante ministro di culto:cittadinanza e residenza italiana, assenzadi qualsiasi collegamento con organizza-zioni terroristiche o criminalità organiz-zata, mancanza di elementi concreti e diprecedenti penali che indichino la possi-bilità di abuso della funzione di ministrodi culto, non partecipazione a episodi diincitamento all’odio, sussistenza di almenotrenta persone di cui si dovrà occuparecome ministro;

b) per il culto: assenza di precedentidi incitamento all’odio, di collegamenti conorganizzazioni terroristiche o di crimina-lità organizzata, di finanziamenti da paesidove non c’è libertà religiosa a meno chetale culto non ne sia la vittima, sussistenzadi almeno centoventi aderenti in Italia ».

7. 040. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucrodi ogni tipo non possono ricevere, neppureindirettamente, finanziamenti o supportomateriale provenienti da Stati o territori icui governi si trovano in una o più delleseguenti situazioni:

a) impediscono l’esercizio della li-bertà religiosa con leggi o altri provvedi-menti che impongono il carcere o più gravipene, ovvero attraverso atti violenti ordi-nati dalle autorità;

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

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b) limitano gravemente i diritti pre-visti dalla Dichiarazione universale deidiritti dell’uomo in ragione dell’apparte-nenza a determinati gruppi religiosi o allaprofessione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all’odio permotivi razziali o religiosi, in particolaretra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto-legge, il Ministero degliaffari esteri, di concerto con il Presidentedel Consiglio dei ministri, sentite le Com-missioni parlamentari competenti, defini-sce, e in seguito aggiorna quando neces-sario, le liste di Paesi, autonomie territo-riali e organizzazioni politiche di cui alcomma 1.

3. In caso di violazione della norma dicui al comma 1, ai soggetti che hannoerogato il finanziamento, alle persone chel’hanno ricevuto e all’organizzazione allaquale il finanziamento è diretto, è irrogatain solido una sanzione amministrativa pariall’ammontare di quanto indebitamentericevuto. Si applica l’articolo 7, comma 3,del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e successive modificazioni.

7. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo n. 192 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante

« nuovo codice della strada »)

1. All’articolo 192 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 recante « NuovoCodice della Strada », sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal se-guente:

« 6. Chiunque viola gli obblighi o ledisposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

è punito, è soggetto alla sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma daeuro 85 ad euro 338, ove il fatto noncostituisca più grave reato, con l’ammendada euro 800 ad euro 6.000 e l’arresto finoad un anno. All’accertamento del reatoconsegue in ogni caso la sanzione ammi-nistrativa accessoria della sospensionedella patente di guida fino a due anni.Competente a giudicare dei reati di cui alpresente articolo è il tribunale in compo-sizione monocratica. Le disposizioni rela-tive alle sanzioni accessorie di cui alpresente comma si applicano anche incaso di applicazione della pena su richie-sta delle parti. ».

b) il comma 7 è abrogato.

7. 026. Maria Tripodi, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All’articolo 93 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere, in fine,il seguente periodo: « Lo stesso divieto valein caso di veicoli concessi in leasing onoleggio da impresa estera, per oltre ses-santa giorni, a persona fisica residenteanagraficamente in Italia o a personagiuridica con sede legale o secondaria inItalia »;

b) al comma 1-ter le parole da:« Nella ipotesi » a: « nonché » sono sop-presse;

c) al comma 7-bis, secondo periodo,sono aggiunte in fine le parole: « trannecaso di veicolo concesso in leasing o no-leggio, cui, ritirando la carta circolazione,viene rilasciata con il verbale una auto-rizzazione a circolare valida sessantagiorni, mentre del ritiro e delle disposi-

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zioni italiane in materia viene data notiziaall’Autorità competente del Paese di im-matricolazione. ».

7. 04. Pagani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All’articolo 93 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere, in fine,il seguente periodo: « Lo stesso divieto valein caso di veicoli concessi in leasing onoleggio da impresa estera, per oltre ses-santa giorni, a persona fisica residenteanagraficamente in Italia o a personagiuridica con sede legale o secondaria inItalia »;

b) al comma 1-ter le parole da:« Nella ipotesi » a: « nonché » sono sop-presse;

c) al comma 7-bis, secondo periodo, èaggiunto in fine, il seguente periodo: « ,tranne nel caso di veicolo concesso inleasing o noleggio, cui, ritirando la carta dicircolazione, viene rilasciata con il verbaleuna autorizzazione a circolare valida ses-santa giorni, mentre del ritiro e delledisposizioni italiane in materia viene datanotizia all’Autorità competente del Paesedi immatricolazione ».

7. 037. Pentangelo, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell’ar-ticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, le parole da: « annualmente »fino alla fine del periodo, sono sostituitecon le seguenti: « per il triennio successivo,

con delibera della giunta, le quote dadestinare alle finalità di cui ai commi 4 e5-bis. ».

7. 051. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 11. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Al fine di dare attuazione agli in-terventi straordinari ed eccezionali, fina-lizzati al contenimento dell’emergenza giu-diziaria e ad eliminare, anche mediantel’uso di strumenti telematici, l’arretratorelativo ai procedimenti di esecuzionedelle sentenze penali di condanna, nonchédi assicurare la piena efficacia dell’attivitàdi prevenzione e repressione dei reati, ilMinistero della giustizia è autorizzato adassumere, per il biennio 2019/2020, concontratto di lavoro a tempo determinato didurata triennale, anche in sovrannumerorispetto all’attuale dotazione organica ealle assunzioni già programmate, in ag-giunta alle facoltà assunzionali ordinarie estraordinarie previste a legislazione vi-gente, un contingente di almeno 1600unità di personale amministrativo nondirigenziale, di cui 800 unità di Area I/F1e 800 unità di Area II/F1. L’assunzione dipersonale di cui al primo periodo è au-torizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cuiall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, ed è riservata solo ed esclusiva-mente ai Tirocinanti della Giustizia, na-

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zionali e regionali, di qualsiasi natura efattispecie, mediante:

a) procedura nazionale selettiva ri-servata per titoli comprovanti la forma-zione dei lavoratori da inquadrare neiprofili professionali dell’Area I/F1 per iquali è richiesto il solo requisito dellascuola dell’obbligo, che abbiano la profes-sionalità richiesta in relazione all’espe-rienza effettivamente maturata ai sensidell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, e successive modificazioni, dai sog-getti che hanno concluso il Tirocinio diperfezionamento negli uffici giudiziari anorma dell’articolo 1, comma 344 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in attua-zione dell’articolo 1, comma 25, legge 24dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazio-nali) o comunque aver conseguito espe-rienza formativa partecipando a progettiregionali di politiche attive tramite con-venzioni con gli uffici giudiziari (Tiroci-nanti regionali), iscritti nelle liste di col-locamento ed in possesso dei requisitirichiesti per l’accesso al pubblico impiego;

b) procedura nazionale selettiva ri-servata, per titoli complessivi e generali,dei lavoratori da inquadrare nei profiliprofessionali dell’area II/F1 per i quali èrichiesto il titolo di studio superiore aquello della scuola dell’obbligo, che ab-biano la professionalità richiesta in rela-zione all’esperienza effettivamente matu-rata ai sensi dell’articolo 37, comma 11,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, e successive modi-ficazioni, che abbiano concluso il Tirociniodi perfezionamento negli uffici giudiziari anorma dell’articolo 1, comma 344 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in attua-zione dell’articolo 1, comma 25, legge 24dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazio-nali), o comunque aver conseguito espe-rienza formativa partecipando a progettiregionali di politiche attive tramite con-venzioni con gli uffici giudiziari (Tiroci-nanti regionali), iscritti nelle liste di col-

locamento ed in possesso dei requisitiprevisti per l’accesso al pubblico impiego.

2. Nelle procedure, semplificate ed ac-celerate secondo le previsioni di legge dicui al comma 1, lettere a) e b), l’Ammi-nistrazione Giudiziaria può indicare l’at-tribuzione di un ulteriore punteggio ag-giuntivo paritario in favore dei soggetti chehanno maturato i titoli di preferenza dicui all’articolo 50, commi 1-quater e1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Le graduatorie nazionali approvateall’esito delle procedure di cui alle letterea) e b) del comma 1 sono impiegate,secondo l’ordine di merito, anche in rela-zione alle future vacanze in organico perla successiva programmazione di assun-zioni e di stabilizzazioni da parte dell’Am-ministrazione Giudiziaria.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni dei commi 1 e 2, quan-tificati in euro 7.722.648 per l’anno 2019e in euro 54.058.526 per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente utilizzodelle risorse iscritte sul Fondo per ilFederalismo amministrativo di parte cor-rente, di cui alla legge 15 marzo 1997,n. 59, dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, mentre per la restantesomma di euro 54.058.526 per l’anno2021, si provvede mediante corrispondenteutilizzo dei risparmi di gestione relativialle risorse di cui al decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioniurgenti in materia di reddito di cittadi-nanza e di pensioni », convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26.

5. Il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

8. 200. Pezzopane.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di dare attuazione, ad unprogramma di interventi, temporaneo ed

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eccezionale, finalizzato ad eliminare, an-che mediante l’uso di strumenti telematici,l’arretrato relativo ai procedimenti di ese-cuzione delle sentenze penali di condanna,nonché di assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati ed al fine di assicurare la rego-lare amministrazione della giustizia e l’or-dinato svolgimento dei processi penali imagistrati onorari in servizio come giudicionorari di tribunale, vice procuratori ono-rari o giudici di pace alla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto permangono nel possessodelle rispettive funzioni fino al raggiungi-mento dell’età pensionabile, salvo il venirmeno dei requisiti di idoneità, valutati converifiche di professionalità a cadenza qua-driennale. Ai soggetti di cui al presentecomma si applicano le incompatibilità, leguarentigie e il trattamento giuridico, eco-nomico, previdenziale e assistenziale pre-visti per gli altri magistrati ordinari del-l’ordine giudiziario.

8. 3. Delmastro Delle Vedove, Prisco,Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: sentenzepenali di condanna aggiungere le seguenti:e per l’esecuzione penale esterna.

Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: nonché perquello relativo all’esecuzione penaleesterna.

8. 10. Bazoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ,nonché di assicurare la piena efficaciadell’attività di prevenzione e repressionedei reati.

8. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: tempo determinato aggiungere leseguenti: e anche mediante l’impiego diforme contrattuali flessibili,.

8. 5. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Ma-schio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: di durata annuale.

Conseguentemente, il secondo periodo èsostituito dal seguente: Al reclutamento delpersonale si provvede prioritariamentemediante lo scorrimento della graduatoriadi cui al bando del 18 novembre 2016,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale– Concorsi ed esami, concorso per 800posti di Assistente giudiziario e, successi-vamente, mediante l’avviamento degliiscritti nelle liste di collocamento secondole procedure previste dall’articolo 35,comma 1, lettera b), del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165.

8. 9. Morani, Miceli, Bazoli, Verini, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: di durata annuale.

8. 4. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Ma-schio.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente:

3-bis. Al fine di garantire la pienaefficienza operativa degli uffici giudiziaried in particolare delle sedi maggiormenteinteressate dai fenomeni migratori, assi-curando la copertura dei posti vacantinell’organico della magistratura ordinaria,in via transitoria, per i concorsi a posti dimagistrato ordinario già banditi alla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, per i quali nonsia stata ancora approvata la graduatoriagenerale di merito, ove il numero degliammessi alla prova orale risulti inferioreai posti messi a concorso, conseguonol’idoneità e sono collocati in coda allagraduatoria, in deroga al disposto di cuiall’articolo 1, comma 5, del decreto legi-

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

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slativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipantiche abbiano superato le prove scritte eabbiano conseguito alla prova orale unpunteggio pari a non meno di sei decimiin almeno la metà più una delle materiedella prova orale di cui al comma 4,lettere da a) a l), del medesimo articolo 1,e un giudizio di sufficienza nel colloquiosulla lingua straniera prescelta. Dalla pre-sente disposizione non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

8. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, gli enti locali interessati,anche consorziati tra loro, possono richie-dere il ripristino degli uffici del giudice dipace, con competenza sui rispettivi terri-tori, soppressi ai sensi del decreto legisla-tivo 7 settembre 2012, n. 156, anche tra-mite eventuale accorpamento, facendosiintegralmente carico delle spese di funzio-namento e di erogazione del servizio giu-stizia nelle relative sedi, ivi incluso ilfabbisogno di personale amministrativoche sarà messo a disposizione dagli entimedesimi.

8. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza ur-bana)

1. Al fine di garantire la sicurezzaurbana, intesa come bene pubblico cheattiene alla vivibilità e al decoro delle cittàda perseguire anche attraverso interventi

di riqualificazione urbanistica, sociale eculturale, di recupero delle aree o dei siti,degradati, l’eliminazione dei fattori dimarginalità e di esclusione sociale, il ri-spetto della legalità e l’affermazione di piùelevati livelli di coesione sociale e convi-venza civile, ai cittadini singoli, associati oorganizzati in comitati di quartiere cheeffettuano interventi di pulizia, manuten-zione, abbellimento di aree verdi, piazze,strade ovvero interventi di decoro urbano,di recupero e riuso, con finalità di inte-resse generale, di aree e beni immobiliinutilizzati, e in genere la valorizzazione diuna limitata zona del territorio urbano oextraurbano, i Comuni applicano, appro-vando entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto le procedureamministrative previste dall’articolo 190del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, una riduzione, complessivamentenon inferiore all’1 per mille, dell’aliquotadell’Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cuil’Imu e la Tasi non siano dovute, unariduzione della Tari non inferiore al 40per cento dell’importo annuo a carico delsingolo contribuente.

8. 01. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza ur-bana)

1. Al fine di garantire la sicurezzaurbana, intesa come bene pubblico cheattiene alla vivibilità e al decoro delle cittàda perseguire anche attraverso interventidi riqualificazione urbanistica, sociale eculturale, di recupero delle aree o dei sitidegradati, l’eliminazione dei fattori dimarginalità e di esclusione sociale, il ri-spetto della legalità e l’affermazione di piùelevati livelli di coesione sociale e convi-venza civile, per l’anno 2019 è riconosciuto

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un contributo straordinario pari a 5 mi-lioni di euro in favore dei cittadini orga-nizzati in comitati di quartiere che effet-tuano nelle Città Metropolitane interventidi pulizia, manutenzione, abbellimento diaree verdi, piazze, strade ovvero interventidi decoro urbano, di recupero e riuso, confinalità di interesse generale, di aree e beniimmobili inutilizzati, e in genere la valo-rizzazione di una limitata zona del terri-torio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del Mi-nistero dell’interno sono disciplinate lemodalità di riconoscimento del contributodi cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo pari a 5 milioni di euro per l’anno2019 si provvede mediante corrispondenteriduzione delle disponibilità del fondo dicui all’articolo 1, comma 255, della legge30 dicembre 2018, n. 145.

8. 03. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza ur-bana)

1. Al fine di garantire la sicurezzaurbana, intesa come bene pubblico cheattiene alla vivibilità e al decoro delle cittàda perseguire anche attraverso interventidi riqualificazione urbanistica, sociale eculturale, di recupero delle aree o dei sitidegradati, l’eliminazione dei fattori dimarginalità e di esclusione sociale, il ri-spetto della legalità e l’affermazione di piùelevati livelli di coesione sociale e convi-venza civile, per l’anno 2019 è riconosciutoun contributo straordinario pari a 5 mi-lioni di euro in favore dei cittadini orga-nizzati in comitati di quartiere che effet-tuano nelle Città Metropolitane interventidi pulizia, manutenzione, abbellimento di

aree verdi, piazze, strade ovvero interventidi decoro urbano, di recupero e riuso, confinalità di interesse generale, di aree e beniimmobili inutilizzati, e in genere la valo-rizzazione di una limitata zona del terri-torio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del Mi-nistero dell’interno sono disciplinate lemodalità di riconoscimento del contributodi cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo pari a 5 milioni di euro per l’anno2019 si provvede mediante corrispondenteriduzione delle disponibilità del fondo dicui all’articolo 1, comma 748, della legge30 dicembre 2018, n. 145.

8. 02. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo fi-nalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati aobiettivi di potenziamento dei servizi dicontrollo finalizzati alla sicurezza urbanae stradale erogati a valere sulla quotapercentuale delle sanzioni amministrativeper violazione al codice della strada di cuiall’articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis,del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, possono essere destinati ad incre-menti qualitativi e quantitativi delle pre-stazioni ordinariamente richieste al per-sonale della polizia locale, anche in derogaalle limitazioni al lavoro straordinario sta-bilite dalla legge e dai contratti collettivi,e non sono soggetti al vincolo di finanzapubblica stabilito dall’articolo 23 comma 2del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

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Art. 8-ter.

(Disposizioni in materia di assunzioni atempo indeterminato di personale della po-

lizia locale)

1. L’articolo 35-bis del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, si interpreta nel senso che leassunzioni in esso disciplinate possonoessere effettuate in deroga alla disciplinadi cui all’articolo 14, comma 7, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e all’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, e successive modifi-cazioni.

Art. 8-quater.

(Piano straordinario di potenziamento deiservizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a pro-grammi di intervento, temporanei ed ec-cezionali, definiti dai Comuni per elimi-nare gli arretrati relativi agli accertamenticonnessi alla vigilanza del territorio, allaverifica degli abusi edilizi, all’accerta-mento delle violazioni e all’attuazionedelle misure sanzionatorie in materia dicommercio, ambiente, igiene, polizia am-ministrativa, urbana e rurale, i Comunisono autorizzati ad assumere, per il bien-nio 2019-2020, personale appartenente al-l’area di vigilanza con contratto di lavoroa tempo determinato o con contratto diformazione e lavoro, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali ordinarie e straordina-rie previste a legislazione vigente e inderoga ai limiti di spesa di cui all’articolo9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo ilrispetto delle limitazioni alla spesa dipersonale previste dall’articolo 1, commi557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296.

Art. 8-quinquies.

(Disposizioni in materia di assunzioni atempo determinato del personale degli uffici

di supporto)

1. All’articolo 90, comma 2, del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, le parole « contratto di la-voro subordinato a tempo determinato » siinterpretano nel senso che il contrattostesso non può avere durata superiore almandato elettivo del sindaco o del presi-dente della provincia in carica, anche inderoga alla disciplina di cui all’articolo 36del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e delle disposizioni del contrattocollettivo nazionale di lavoro che preve-dano specifiche limitazioni temporali alladurata dei contratti a tempo determinato.

Art. 8-sexies.

(Speciale ufficio di supporto)

1. All’articolo 90 del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, dopo il comma 3-bis è aggiunto ilseguente:

« 3-ter. La disciplina del presente arti-colo si applica anche per gli uffici disupporto per il funzionamento dei Consigliprevisti dall’articolo 38, comma 3 ».

Art. 8-septies.

(Assunzioni di personale nei comuni in basealla sostenibilità finanziaria)

1. All’articolo 33, comma 2, del decre-to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, le parole « icomuni possono procedere ad assunzioni »sono sostituite dalle seguenti: « i comuni ele città metropolitane possono procederead assunzioni »;

b) al primo periodo, dopo le parole« fondo crediti dubbia esigibilità » sonoinserite le seguenti: « di parte corrente »;

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c) al secondo periodo, dopo le parole« le fasce demografiche » sono inserite leseguenti: « , le componenti da neutraliz-zare ai fini della determinazione del valoresoglia »;

d) al terzo periodo le parole « ognicinque anni » sono sostituite dalle se-guenti: « , in sede di prima applicazioneentro 24 mesi e, successivamente, ogniquattro anni »;

e) al quarto periodo le parole « fino alconseguimento nell’anno 2025 del predettovalore soglia anche applicando un turno-ver inferiore al 100 per cento. » sonosoppresse, e dopo il medesimo periodo èinserito il seguente: « Con i provvedimentidi cui al secondo e terzo periodo possonoessere differenziati ed adeguati i valorisoglia di riferimento per gli enti che su-perano il rapporto determinato con iprimi decreti attuativi. »;

f) al quinto periodo, dopo le parole« un rapporto superiore al valore soglia »,sono inserite le seguenti: « eventualmentedifferenziato in base al periodo prece-dente, » e le parole « del predetto valoresoglia » sono sostituite dalle parole: « ditale valore »;

g) al sesto periodo, sono premesse leseguenti parole: « A decorrere dalla dataindividuata dal decreto di cui al secondoperiodo, » e sono aggiunte in fine le se-guenti: « , salvi comunque gli importi com-plessivamente determinati in sede diprima applicazione del predetto limite ».

2. All’articolo 33, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,dopo il comma 2-quater sono inseriti iseguenti:

« 2-quinquies. Il limite previsto dall’ar-ticolo 23, comma 2, del decreto legislativo25 maggio 2017, n. 75, non si applica altrattamento accessorio dei titolari di po-sizione organizzativa di cui agli articoli 13e seguenti del contratto collettivo nazio-nale di lavoro relativo al personale delcomparto funzioni locali – triennio 2016-

2018, limitatamente al differenziale tra gliimporti delle retribuzioni di posizione e dirisultato già attribuiti alla data di entratain vigore del predetto CCNL e l’eventualemaggiore valore delle medesime retribu-zioni successivamente stabilito dagli enti aisensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, delmedesimo CCNL.

2-sexies. Il decreto di cui al comma 2individua le disposizioni di legge limitativedelle assunzioni di personale che sonodisapplicate dai comuni e dalle città me-tropolitane, tra cui:

a) l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertitodalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e suc-cessive modificazioni;

b) l’articolo 1, commi 557, 557-ter,557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296;

c) l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito,con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,n. 122, e successive modifiche e integra-zioni;

d) l’articolo 243-bis, comma 8, letterag); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo259, comma 6 del decreto legislativon. 267 del 18 agosto 2000. ».

8. 027. Fiano.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo fi-nalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati aobiettivi di potenziamento dei servizi dicontrollo finalizzati alla sicurezza urbanae stradale erogati a valere sulla quotapercentuale delle sanzioni amministrativeper violazione al codice della strada di cuiall’articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis,del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, possono essere destinati ad incre-menti qualitativi e quantitativi delle pre-

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stazioni ordinariamente richieste al per-sonale della polizia locale, anche in derogaalle limitazioni al lavoro straordinario sta-bilite dalla legge e dai contratti collettivi,e non sono soggetti al vincolo di finanzapubblica stabilito dall’articolo 23 comma 2del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

* 8. 04. Cattaneo, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo fi-nalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati aobiettivi di potenziamento dei servizi dicontrollo finalizzati alla sicurezza urbanae stradale erogati a valere sulla quotapercentuale delle sanzioni amministrativeper violazione al codice della strada di cuiall’articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis,del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, possono essere destinati ad incre-menti qualitativi e quantitativi delle pre-stazioni ordinariamente richieste al per-sonale della polizia locale, anche in derogaalle limitazioni al lavoro straordinario sta-bilite dalla legge e dai contratti collettivi,e non sono soggetti al vincolo di finanzapubblica stabilito dall’articolo 23 comma 2del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

* 8. 020. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo fi-nalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati aobiettivi di potenziamento dei servizi dicontrollo finalizzati alla sicurezza urbana

e stradale erogati a valere sulla quotapercentuale delle sanzioni amministrativeper violazione al codice della strada di cuiall’articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis,del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, possono essere destinati ad incre-menti qualitativi e quantitativi delle pre-stazioni ordinariamente richieste al per-sonale della polizia locale, anche in derogaalle limitazioni al lavoro straordinario sta-bilite dalla legge e dai contratti collettivi,e non sono soggetti al vincolo di finanzapubblica stabilito dall’articolo 23 comma 2del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

* 8. 029. Fiano, Migliore, Verini, Ceccanti,Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Or-fini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni atempo indeterminato di personale della po-

lizia locale)

1. L’articolo 35-bis del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito con mo-dificazioni dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, si interpreta nel senso che leassunzioni in esso disciplinate possonoessere effettuate in deroga alla disciplinadi cui all’articolo 14, comma 7, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135 e all’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, e successive modifi-cazioni.

** 8. 021. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni atempo indeterminato di personale della po-

lizia locale)

1. L’articolo 35-bis del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito con mo-

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dificazioni dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, si interpreta nel senso che leassunzioni in esso disciplinate possonoessere effettuate in deroga alla disciplinadi cui all’articolo 14, comma 7, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135 e all’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, e successive modifi-cazioni.

** 8. 09. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di potenziamento deiservizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a pro-grammi di intervento, temporanei ed ec-cezionali, definiti dai Comuni per elimi-nare gli arretrati relativi agli accertamenticonnessi alla vigilanza del territorio, allaverifica degli abusi edilizi, all’accerta-mento delle violazioni e all’attuazionedelle misure sanzionatorie in materia dicommercio, ambiente, igiene, polizia am-ministrativa, urbana e rurale, i Comunisono autorizzati ad assumere, per il bien-nio 2019-2020, personale appartenente al-l’area di vigilanza con contratto di lavoroa tempo determinato o con contratto diformazione e lavoro, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali ordinarie e straordina-rie previste a legislazione vigente e inderoga ai limiti di spesa di cui all’articolo9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo ilrispetto delle limitazioni alla spesa dipersonale previste dall’articolo 1, commi

557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296.

* 8. 022. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Piano straordinario di potenziamento deiservizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a pro-grammi di intervento, temporanei ed ec-cezionali, definiti dai Comuni per elimi-nare gli arretrati relativi agli accertamenticonnessi alla vigilanza del territorio, allaverifica degli abusi edilizi, all’accerta-mento delle violazioni e all’attuazionedelle misure sanzionatorie in materia dicommercio, ambiente, igiene, polizia am-ministrativa, urbana e rurale, i Comunisono autorizzati ad assumere, per il bien-nio 2019-2020, personale appartenente al-l’area di vigilanza con contratto di lavoroa tempo determinato o con contratto diformazione e lavoro, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali ordinarie e straordina-rie previste a legislazione vigente e inderoga ai limiti di spesa di cui all’articolo9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo ilrispetto delle limitazioni alla spesa dipersonale previste dall’articolo 1, commi557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296.

* 8. 08. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di dare attuazione ad unprogramma straordinario di interventi, di-retto a potenziare le strutture della Poliziadi Stato, anche per assicurare la piena

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efficacia dell’attività di prevenzione e re-pressione dei reati, il Ministero dell’in-terno è autorizzato ad assumere ulteriori100 allievi agenti della Polizia di Stato,derogando al vigente limite d’età, che do-vranno essere individuati, tra i soggettiaventi diritto alla riserva di cui al comma7-bis, dell’articolo 2199 del codice dell’or-dinamento militare di cui al decreto legi-slativo 15 marzo 2010, n. 66, mediantescorrimento della graduatoria di cui alconcorso pubblico per titoli ed esami,indetto per l’assunzione di 1148 allieviagenti della Polizia di Stato, indetto con ilbando pubblicato nella Gazzetta Ufficialedel 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno.

8. 017. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo dellaGuardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività disupporto alle politiche di ordine e sicu-rezza pubbliche, le assunzioni nelle car-riere iniziali del corpo della guardia difinanza autorizzate con il decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 24ottobre 2018, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, pos-sono essere effettuate, in deroga all’arti-colo 2199 del codice dell’ordinamento mi-litare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimentodelle stesse, attingendo alle graduatorie

degli idonei non vincitori del corso banditoper l’anno 2018 ai sensi del medesimoarticolo 2199.

8. 031. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Mi-lanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni atempo determinato del personale degli uffici

di supporto)

1. All’articolo 90, comma 2, del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, le parole « contratto di la-voro subordinato a tempo determinato » siinterpretano nel senso che il contrattostesso non può avere durata superiore almandato elettivo del sindaco o del presi-dente della provincia in carica, anche inderoga alla disciplina di cui all’articolo 36del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e delle disposizioni del contrattocollettivo nazionale di lavoro che preve-dano specifiche limitazioni temporali alladurata dei contratti a tempo determinato.

8. 07. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Speciale ufficio di supporto)

1. All’articolo 90 del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, dopo il comma 3-bis è aggiunto ilseguente comma:

« 3-ter. La disciplina del presente arti-colo si applica anche per gli uffici di

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supporto per il funzionamento dei Consigliprevisti dall’articolo 38, comma 3 ».

8. 05. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Assunzioni di personale nei comuni in basealla sostenibilità finanziaria)

1. All’articolo 33, comma 2, del decre-to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, le parole « icomuni possono procedere ad assunzioni »sono sostituite dalle seguenti: « i comuni ele città metropolitane possono procederead assunzioni »;

b) al primo periodo, dopo le parole« fondo crediti dubbia esigibilità » sonoinserite le seguenti: « di parte corrente »;

c) al secondo periodo, dopo le parole« le fasce demografiche » sono inserite leseguenti: « , le componenti da neutraliz-zare ai fini della determinazione del valoresoglia »;

d) al terzo periodo le parole « ognicinque anni » sono sostituite dalle se-guenti: « , in sede di prima applicazioneentro 24 mesi e, successivamente, ogniquattro anni »;

e) al quarto periodo le parole « fino alconseguimento nell’anno 2025 del predettovalore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento. » sonosoppresse e dopo il medesimo periodo èinserito il seguente: « Con i provvedimentidi cui al secondo e terzo periodo possonoessere differenziati ed adeguati i valorisoglia di riferimento per gli enti che su-perano il rapporto determinato con iprimi decreti attuativi. »;

f) al quinto periodo, dopo le parole« un rapporto superiore al valore soglia »,inserire le seguenti: « eventualmente diffe-renziato in base al periodo precedente, » ele parole « del predetto valore soglia » sonosostituite dalle parole: « di tale valore »;

g) al sesto periodo, sono soppresse leseguenti parole: « A decorrere dalla dataindividuata dal decreto di cui al secondoperiodo, » e sono aggiunte in fine le se-guenti: « , salvi comunque gli importi com-plessivamente determinati in sede diprima applicazione del predetto limite ».

2. All’articolo 33, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,dopo il comma 2-quater sono inseriti iseguenti:

« 2-quinquies. Il limite previsto dall’ar-ticolo 23, comma 2, del decreto legislativo25 maggio 2017, n. 75, non si applica altrattamento accessorio dei titolari di po-sizione organizzativa di cui agli articoli 13e seguenti del contratto collettivo nazio-nale di lavoro relativo al personale delcomparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gliimporti delle retribuzioni di posizione e dirisultato già attribuiti alla data di entratain vigore del predetto CCNL e l’eventualemaggiore valore delle medesime retribu-zioni successivamente stabilito dagli enti aisensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, delmedesimo CCNL.

2-sexies. Il decreto di cui al comma 2individua le disposizioni di legge limitativedelle assunzioni di personale che sonodisapplicate dai comuni e dalle città me-tropolitane, tra cui:

a) l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito inlegge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, esuccessive modificazioni;

b) l’articolo 1, commi 557, 557-ter,557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296;

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

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c) l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertitoin legge n. 122 del 30 luglio 2010, esuccessive modifiche e integrazioni;

d) l’articolo 243-bis, comma 8, letterag); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo259, comma 6 del decreto legislativon. 267 del 18 agosto 2000. ».

* 8. 06. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Assunzioni di personale nei comuni in basealla sostenibilità finanziaria)

1. All’articolo 33, comma 2, del decre-to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo periodo, le parole « icomuni possono procedere ad assunzioni »sono sostituite dalle seguenti: « i comuni ele città metropolitane possono procederead assunzioni »;

b) al primo periodo, dopo le parole« fondo crediti dubbia esigibilità » sonoinserite le seguenti: « di parte corrente »;

c) al secondo periodo, dopo le parole« le fasce demografiche » sono inserite leseguenti: « , le componenti da neutraliz-zare ai fini della determinazione del valoresoglia »;

d) al terzo periodo le parole « ognicinque anni » sono sostituite dalle se-guenti: « , in sede di prima applicazioneentro 24 mesi e, successivamente, ogniquattro anni »;

e) al quarto periodo le parole « fino alconseguimento nell’anno 2025 del predettovalore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento. » sonosoppresse e dopo il medesimo periodo è

inserito il seguente: « Con i provvedimentidi cui al secondo e terzo periodo possonoessere differenziati ed adeguati i valorisoglia di riferimento per gli enti che su-perano il rapporto determinato con iprimi decreti attuativi. »;

f) al quinto periodo, dopo le parole« un rapporto superiore al valore soglia »,inserire le seguenti: « eventualmente diffe-renziato in base al periodo precedente, » ele parole « del predetto valore soglia » sonosostituite dalle parole: « di tale valore »;

g) al sesto periodo, sono soppresse leseguenti parole: « A decorrere dalla dataindividuata dal decreto di cui al secondoperiodo, » e sono aggiunte in fine le se-guenti: « , salvi comunque gli importi com-plessivamente determinati in sede diprima applicazione del predetto limite ».

2. All’articolo 33, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,dopo il comma 2-quater sono inseriti iseguenti:

« 2-quinquies. Il limite previsto dall’ar-ticolo 23, comma 2, del decreto legislativo25 maggio 2017, n. 75, non si applica altrattamento accessorio dei titolari di po-sizione organizzativa di cui agli articoli 13e seguenti del contratto collettivo nazio-nale di lavoro relativo al personale delcomparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gliimporti delle retribuzioni di posizione e dirisultato già attribuiti alla data di entratain vigore del predetto CCNL e l’eventualemaggiore valore delle medesime retribu-zioni successivamente stabilito dagli enti aisensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, delmedesimo CCNL.

2-sexies. Il decreto di cui al comma 2individua le disposizioni di legge limitativedelle assunzioni di personale che sonodisapplicate dai comuni e dalle città me-tropolitane, tra cui:

a) l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito inlegge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, esuccessive modificazioni;

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b) l’articolo 1, commi 557, 557-ter,557-quater e 562 della legge 27 dicembre2006, n. 296;

c) l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertitoin legge n. 122 del 30 luglio 2010, esuccessive modifiche e integrazioni;

d) l’articolo 243-bis, comma 8, letterag); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo259, comma 6 del decreto legislativon. 267 del 18 agosto 2000. ».

* 8. 023. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previstodalle disposizioni vigenti, i Prefetti delleprovince della regione Lazio, nell’ambitodelle operazioni di sicurezza e di controllodel territorio finalizzate alla prevenzionedei delitti di criminalità organizzata eambientale, e, in particolare, delle attivitàdi traffico e combustione illecita dei rifiuti,sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambitodelle risorse finanziarie disponibili, di uncontingente massimo di 850 unità di per-sonale militare delle Forze armate, posto aloro disposizione dalle competenti autoritàmilitari ai sensi dell’articolo 13 della legge1o aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale dicui al comma 1 deve essere impiegato nelterritorio di Roma Capitale.

3. Nel corso delle operazioni di cui alcomma 2 i militari delle Forze armateagiscono con le funzioni di agenti dipubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 èposto a disposizione dei prefetti interessatifino al 31 dicembre 2019.

5. Nell’ambito delle operazioni di sicu-rezza e di controllo di cui al comma 1, èautorizzato l’utilizzo di sistemi di video-sorveglianza anche tramite l’utilizzo diaeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di

cui al presente comma è autorizzata laspesa di euro 5 milioni a decorrere dal-l’anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 5, pari a 5 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, si provvede me-diante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo per il reddito dicittadinanza di cui all’articolo 1, comma255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Nel caso di reati emersi durante leoperazioni di cui al comma 1, svolte anchesecondo le modalità di cui al comma 4,quando non è possibile procedere imme-diatamente all’arresto, si considera co-munque in stato di flagranza ai sensidell’articolo 382 del codice di procedurapenale colui il quale, sulla base di docu-mentazione video fotografica o di altrielementi oggettivi dai quali emerga ine-quivocabilmente il fatto, ne risulta autore,sempre che l’arresto sia compiuto nonoltre il tempo necessario alla sua identi-ficazione e, comunque, entro le trentaseiore dal fatto.

8. 015. Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previstodalle disposizioni vigenti, i Prefetti delleprovince della regione Lazio, nell’ambitodelle operazioni di sicurezza e di controllodel territorio finalizzate alla prevenzionedei delitti di criminalità organizzata eambientale, e, in particolare, delle attivitàdi traffico e combustione illecita dei rifiuti,sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambitodelle risorse finanziarie disponibili, di uncontingente massimo di 850 unità di per-sonale militare delle Forze armate, posto aloro disposizione dalle competenti autoritàmilitari ai sensi dell’articolo 13 della legge1o aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale dicui al comma 1 deve essere impiegato nelterritorio di Roma Capitale.

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

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3. Nel corso delle operazioni di cui alcomma 2 i militari delle Forze armateagiscono con le funzioni di agenti dipubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 èposto a disposizione dei prefetti interessatifino al 31 dicembre 2019.

5. Nell’ambito delle operazioni di sicu-rezza e di controllo di cui al comma 1, èautorizzato l’utilizzo di sistemi di video-sorveglianza anche tramite l’utilizzo diaeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini dicui al presente comma è autorizzata laspesa di euro 5 milioni a decorrere dal-l’anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel precedente comma, pari a 5 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo per il redditodi cittadinanza di cui all’articolo 1, comma255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 024. Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previstodalle disposizioni vigenti, i Prefetti delleprovince della regione Lazio, nell’ambitodelle operazioni di sicurezza e di controllodel territorio finalizzate alla prevenzionedei delitti di criminalità organizzata eambientale, e, in particolare, delle attivitàdi traffico e combustione illecita dei rifiuti,sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambitodelle risorse finanziarie disponibili, di uncontingente massimo di 850 unità di per-sonale militare delle Forze armate, posto aloro disposizione dalle competenti autoritàmilitari ai sensi dell’articolo 13 della legge1o aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale dicui al comma 1 deve essere impiegato nelterritorio di Roma Capitale.

3. Nel corso delle operazioni di cui alcomma 2 i militari delle Forze armateagiscono con le funzioni di agenti dipubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 èposto a disposizione dei prefetti interessatifino al 31 dicembre 2019.

8. 025. Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. L’articolo 19-ter del decreto legisla-tivo 1o settembre 2011, n. 150, è sostituitodal seguente:

« Art. 19-ter. – (Disposizioni in materiadi immigrazione in funzione deflattiva delcontenzioso) – 1. Gli articoli 1 e 2 deldecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi ditribunale sezioni giudiziarie per l’immigra-zione, con funzione deflattiva del conten-zioso in materia di immigrazione e pro-tezione internazionale. Il presidente deltribunale compone le sezioni con magi-strati onorari, in deroga agli articoli 11 e12 del decreto legislativo 13 luglio 2017,n. 116.

3. All’attuazione delle disposizioni dicui al comma 2 si provvede nell’ambitodelle risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica né incrementi didotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giu-diziaria per l’immigrazione, di cui alcomma 2, coloro che abbiano frequentatocorsi di formazione per magistrati cheintendono acquisire una particolare spe-cializzazione in materia, organizzati dallaScuola superiore della magistratura incollaborazione con l’Ufficio europeo disostegno per l’asilo, istituito dal regola-mento (UE) n. 439 del 2010 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 19maggio 2010, e con l’Alto commissariatodelle Nazioni Unite per i rifugiati. Lafrequentazione dei corsi è gratuita.

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

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5. All’articolo 3 del decreto-legge 17febbraio 2017, n. 13, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,n. 46, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “Lesezioni specializzate” sono sostituite dalleseguenti: “Le sezioni giudiziarie per l’im-migrazione”;

b) il comma 4-bis è abrogato.

6. All’articolo 3 del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bisa 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:

3-bis. Le controversie aventi ad oggettol’impugnazione dei provvedimenti previstidall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge17 febbraio 2017, n. 13, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,n. 46, sono regolate dal rito sommario dicognizione.

3-ter. È competente il tribunale, incomposizione monocratica, del capoluogodel distretto di Corte d’appello in cui hasede la commissione territoriale per ilriconoscimento della protezione interna-zionale o la sezione che ha pronunciato ilprovvedimento impugnato.

3-quater. Il ricorso è proposto, a penadi inammissibilità, entro quindici giornidalla notificazione del provvedimento, ov-vero entro sessanta giorni se il ricorrenterisiede all’estero, e può essere depositatoanche a mezzo del servizio postale ovveroper il tramite di una rappresentanza di-plomatica o consolare italiana. In tal casol’autenticazione della sottoscrizione e l’i-noltro all’autorità giudiziaria italiana sonoeffettuati dai funzionari della rappresen-tanza e le comunicazioni relative al pro-cedimento sono effettuate presso la me-desima rappresentanza. La procura spe-ciale al difensore è rilasciata altresì di-nanzi all’autorità consolare.

3-quinquies. La proposizione del ri-corso non sospende l’efficacia esecutivadel provvedimento impugnato.

3-sexies. Il ricorso e il decreto difissazione dell’udienza sono notificati, acura della cancelleria, all’interessato e alMinistero dell’interno, presso la Commis-

sione nazionale o presso la competentecommissione territoriale, e sono comuni-cati al pubblico ministero.

3-septies. Il Ministero dell’interno, li-mitatamente al giudizio di primo grado,può stare in giudizio avvalendosi diretta-mente di propri dipendenti o di un rap-presentante designato dalla commissioneche ha adottato l’atto impugnato. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo417-bis, secondo comma, del codice diprocedura civile.

3-octies. La commissione che haadottato l’atto impugnato può depositaretutti gli atti e la documentazione cheritiene necessari ai fini dell’istruttoria e ilgiudice può procedere anche d’ufficio agliatti di istruzione necessari per la defini-zione della controversia.

3-novies. Entro trenta giorni dallapresentazione del ricorso, il tribunale de-cide con ordinanza motivata. La decisionenon è impugnabile in corte d’appello. Incaso di rigetto la Corte di cassazionedecide sulla impugnazione del provvedi-mento di rigetto pronunciato dal tribunale,entro sci mesi dalla presentazione delricorso.

3-decies. L’ordinanza di cui al comma3-novies è comunicata alle cancellerie.

3-undecies. La controversia è trattataa ogni grado in via di urgenza ».

8. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2-bisdell’articolo 11 del decreto-legge 14 dicem-bre 2018, n. 135, convertito con modifi-cazioni, dalla legge n. 12 del 2019, leparole da: « purché in possesso » sino allafine del periodo, sono soppresse.

8. 018. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Don-zelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Alla lettera b), del comma 2-bisdell’articolo 11 del decreto-legge 14 dicem-bre 2018, n. 135, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 12 del 2019, leparole da: « purché in possesso » sino allafine del periodo sono sostituite dalle se-guenti: « purché in possesso dell’idoneitàpsicofisica. ».

8. 019. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Don-zelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell’ar-ticolo 18, comma 1, del DL, 25 marzo 1997,n. 67, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 maggio 1997, n. 135 e disposizioniin materia di spese legali per giudizi pro-mossi nei confronti di dipendenti di am-

ministrazione statali)

1. Le disposizioni dell’articolo 18,comma 1, del decreto-legge 25 marzo1997, n. 67, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, siinterpretano nel senso che le spese legalirelative a giudizi per responsabilità civile,penale e amministrativa sono sempre rim-borsate ogni qualvolta siano sostenute inconseguenza di fatti ed atti connessi conl’espletamento del servizio o con l’assolvi-mento di obblighi istituzionali e conclusicon sentenza o provvedimento che escludala loro responsabilità, a prescindere dallacircostanza che per i medesimi fatti sianostate accertate eventuali responsabilità dinatura disciplinare, essendo sufficiente chel’evento avvenga durante o in ragione dellaprestazione lavorativa.

2. Ogni giudizio in ordine al diritto alrichiesto rimborso compete all’Ammini-strazione di appartenenza. All’Avvocaturadello Stato compete esclusivamente il giu-dizio di congruità sulle istanze di rim-borso. Nel caso in cui a seguito della

valutazione di congruità venga operatauna riduzione superiore al 10 per centodel rimborso richiesto, il dipendente inte-ressato potrà chiedere il parere al Consi-glio dell’Ordine degli Avvocati del Foropresso cui è stato celebrato il processopresupposto. In caso di contrasto prevarràil parere rilasciato dal Consiglio dell’Or-dine degli Avvocati. In analogia a quantoprevisto dall’articolo 8 della legge 26 aprile2019, n. 36, nel caso in cui il difensoreprescelto dal dipendente sottoposto a pro-cesso sia iscritto nell’albo degli avvocati diun distretto di Corte d’appello diverso daquello dell’autorità giudiziaria procedente,sono sempre dovute le spese documentatee le indennità di trasferta del difensorenella misura minima consentita.

8. 028. Fiano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica del decreto legislativo 15 dicem-bre 2017, n. 231)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo15 dicembre 2017, n. 231, il comma 3-terè sostituito dal seguente:

« 3.ter. I proventi derivanti dal paga-mento delle sanzioni amministrative pecu-niarie affluiti sul predetto capitolo dell’en-trata del Bilancio dello Stato, sono rias-segnati ad apposito capitolo dello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari, forestali e del turismo,per essere destinati alle spese di funzio-namento degli organismi operativi del Mi-nistero dell’Ispettorato centrale della tu-tela della qualità e della repressione frodidei prodotti agroalimentari nonché delComando Carabinieri per la tutela agroa-limentare, di cui all’articolo 6 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 27febbraio 2013, n. 105, come modificato daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri n. 143 del 17 luglio 2017. Ilriparto di tali risorse è definito con de-creto del Ministro per le politiche agricole,

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alimentari, forestali e del turismo, daadottare entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione ».

8. 030. Gadda.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure in materia di comunicazioni dovutealle persone offese dal reato)

1. Il comma 1 dell’articolo 90-ter delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 1. Fermo restando quanto previstodall’articolo 299, nei procedimenti per de-litti commessi con violenza alla personasono immediatamente comunicati alla per-sona offesa che ne faccia richiesta, conl’ausilio della polizia giudiziaria, i provve-dimenti di scarcerazione, compresi i per-messi di qualsiasi natura concessi dallamagistratura di sorveglianza durante l’e-secuzione della pena, e di cessazione dellamisura di sicurezza detentiva, ed è altresìdata tempestiva notizia, con le stesse mo-dalità, dell’evasione dell’imputato in statodi custodia cautelare o del condannato,nonché della volontaria sottrazione dell’in-ternato all’esecuzione della misura di si-curezza detentiva, salvo che risulti, anchenell’ipotesi di cui all’articolo 299, il peri-colo concreto di un danno per l’autore delreato ».

2. Al terzo comma dell’articolo 30-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole:« e all’interessato » sono sostituite dalle se-guenti: « , all’interessato e al difensore dellapersona offesa o, in mancanza di questo,alla persona offesa » ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Nel caso di condannatiper reati intenzionali violenti il provvedi-mento deve contenere il divieto di recarsinei luoghi abitualmente frequentati dallapersona offesa dal reato ».

8. 016. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate inmateria di mafie e altre associazioni cri-

minali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiorecelerità ed efficacia alle attività di preven-zione e contrasto delle nuove forme dicriminalità organizzata, anche in relazionealle straordinarie esigenze connesse al fe-nomeno crescente dell’immigrazione ille-gale e dell’infiltrazione, nel territorio ita-liano, di gruppi criminali nigeriani e ci-nesi, sono istituite – presso i tribunaliordinari del luogo nel quale hanno sede leCorti d’appello – sezioni specializzate inmateria di mafie e altre associazioni cri-minali straniere.

2. I giudici che compongono le sezionispecializzate sono scelti tra i magistratidotati di specifiche competenze. Ai finidell’assegnazione alle sezioni specializzate,è data preferenza ai magistrati che, peressere stati già addetti alla trattazione deiprocedimenti per i reati connessi a speci-fiche attività illecite, quali la tratta diesseri umani, il traffico e lo spaccio disostanze stupefacenti, lo sfruttamentodella prostituzione, anche minorile, e del-l’accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro;il favoreggiamento dell’immigrazione clan-destina, il riciclaggio per almeno cinqueanni ovvero per avere partecipato ai corsidi cui al periodo precedente o per altracausa, abbiano una particolare compe-tenza in materia.

3. All’organizzazione delle sezioni spe-cializzate provvede, nel rispetto del prin-cipio di specializzazione e anche in derogaalle norme vigenti relative al numero deigiudici da assegnare alle sezioni e fermirestando i limiti del ruolo organico dellamagistratura ordinaria, il Consiglio supe-riore della magistratura, con delibera daadottarsi entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto-legge.

4. Le sezioni specializzate sono com-petenti per le cause e i procedimenti di cui

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

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al comma 2 e per quelli che presentanoragioni di connessione con essi e si avval-gono di appositi nuclei operativi specialiistituiti all’interno delle sezioni di poliziagiudiziaria presso le procure della Repub-blica.

5. All’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo si provvede nel-l’ambito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica né incre-menti di dotazioni organiche.

8. 026. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

ART. 9.

Sopprimere il comma 2.

9. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: dopo il 31 dicembre 2019 con leseguenti: dopo il 1o settembre 2019.

Conseguentemente, alla lettera b), sosti-tuire le parole: a decorrere dal 1o gennaio2020 con le seguenti: a decorrere dal 30settembre 2019.

9. 2. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 2, dellalegge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: « 1o

gennaio 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2020 ».

Conseguentemente, alla rubrica, le pa-role: e di intercettazioni sono sostituite

dalle seguenti: di intercettazioni e di pre-scrizione del reato.

9. 3. Costa, Sisto, Calabria, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 29-bis della legge 1o

dicembre 2018, n. 132)

All’Articolo 29-bis (Modifiche al codicedella strada, in materia di circolazione diveicoli immatricolati all’estero) sono appor-tate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a) del comma 1, dopo ilcomma 1-bis è inserito il seguente periodo:

« Sono esclusi da tale divieto:

i componenti del nucleo familiareresidente in Italia di un cittadino iscrittoall’Aire il cui veicolo è immatricolato al-l’estero e concesso in comodato d’usogratuito;

i soggetti residenti anagraficamentein altro stato membro dell’Unione europeache si trovano in Italia per svolgere attivitàlavorative stagionali e che conducono iveicoli nella loro disponibilità immatrico-lati all’estero i quali, decorsi 185 giorni dipermanenza in Italia, possono acquisire laresidenza normale secondo le norme co-munitarie in materia;

i lavoratori frontalieri ovvero queisoggetti residenti in Italia che prestanoun’attività di lavoro dipendente, in viaesclusiva e continuativa, a favore di undatore di lavoro estero e che quotidiana-mente si recano all’estero in Paesi confi-nanti (Francia, Svizzera, Austria, Sloveniae San Marino, Stato Città del Vaticano)ovvero in Paesi limitrofi (Principato diMonaco) ».

9. 01. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

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Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All’articolo 14, comma 1, del decre-to-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 1o dicembre2018, n. 132, la lettera a-bis)è soppressa.

9. 02. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All’articolo 9-ter della legge 5 feb-braio 1992 n. 91, la parola: « quarantotto »è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

9. 03. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il contingente di personale delleForze armate di cui all’articolo 1, comma688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,è incrementato di 1.500 unità così ripar-tito:

a) 500 unità al fine di corrisponderealle esigenze di sicurezza connesse allosvolgimento dell’Universiade Napoli 2019,limitatamente ai servizi di vigilanza ai sitie obiettivi sensibili, a partire dal 20 giugno2019 e fino al 14 luglio 2019;

b) 1.000 unità, interamente destinatea servizi di perlustrazione e pattuglia inconcorso congiuntamente alle Forze diPolizia nei comuni ove si rende maggior-mente necessario per l’anno 2019.

2. Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. L’impiego del predetto

contingente è consentito nei limiti dellaspesa autorizzata ai sensi del comma 3 edel comma 4.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 1,lettera a) è autorizzata la spesa di1.214.141 euro per l’anno 2019 per ilpersonale di cui al comma 74 dell’articolo24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri siprovvede mediante corrispondente utilizzodelle risorse iscritte sul Fondo per ilfederalismo amministrativo di parte cor-rente di cui alla legge 15 marzo 1997,n. 59, dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno.

4. Per l’attuazione del comma 1, letterab), è autorizzata la spesa di 15 milioni dieuro per il 2019. Ai relativi oneri siprovvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cui alcomma 748 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145.

10. 1. Siracusano, Santelli, Sisto, Cala-bria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Con decreto del Ministro dell’interno,da adottare entro 30 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, l’Amministrazionedella pubblica sicurezza è tenuta ad av-viare la sperimentazione della pistola elet-trica Taser per il contingente di personaledelle Forze armate di cui all’articolo 1,comma 688, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, nei limiti di spesa di cui allamedesima disposizione.

10. 0200. Perego Di Cremnago, Sisto, Ca-labria, Milanato, Santelli, Sarro, Tarta-glione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano,Zanettin.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di rafforzare le misure dicontrasto nei confronti della criminalitàorganizzata e per un più efficace e capil-lare presidio del territorio della città me-tropolitana di Venezia e dell’intero Venetoa partire dall’anno 2019 ed entro il bien-nio 2020-2021 la dotazione di personaledelle forze dell’ordine è implementata di1/3 rispetto al contingente attuale.

10. 01. Pellicani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di corrispondere alle esigenzedi sicurezza connesse allo svolgimento del-l’evento « Matera capitale europea dellacultura 2019 » e per rafforzare l’azione dicontrasto nei confronti dei fenomeni cri-minali nell’ambito del territorio metapon-tino, la dotazione organica della Polizia diStato in provincia di Matera è incremen-tata, entro il 31 dicembre 2019, nellamisura di un terzo rispetto alle attualiunità in servizio.

10. 02. Losacco.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare la prosecuzionedel concorso delle Forze armate nel con-trollo del territorio, a decorrere dall’en-trata in vigore della presente legge, ilpiano di impiego di cui all’articolo 7-bis,comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125, è incrementato di 1.000unità, interamente destinate a servizi diperlustrazione e pattuglia in concorso con-giuntamente alle Forze di Polizia. Il per-sonale è posto a disposizione dei prefetti

delle province per l’impiego nei comuniove si rende maggiormente necessario. Aifini dell’impiego del personale delle Forzearmate nei servizi di cui al presentecomma, si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. L’impiego del predettocontingente è consentito nei limiti dellaspesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari ad euro 15 milioni peril 2019, si provvede mediante corrispon-dente riduzione della dotazione del Fondodi cui al comma 748 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. 05. Siracusano, Santelli, Sisto, Cala-bria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente, al fine digarantire gli standard operativi e i livelli diefficienza ed efficacia del Corpo nazionaledei vigili del fuoco in relazione alla cre-scente richiesta di sicurezza provenientedal territorio nazionale, agli idonei dellaprocedura di assunzioni in deroga è attri-buito il turn over al 50 per cento.

10. 011. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di non disperdere le compe-tenze acquisite di coloro che hanno peranni prestato servizio nel comparto volon-tario discontinuo del Corpo nazionale deivigili del fuoco e per provvedere allecarenze di organico della componente col-laboratori e sostituti direttori amministra-

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Page 124: DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA …€¦ · Trasmissione dalla Corte dei conti. Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera

tivo-contabili (SATI), ai non idonei alleprove fisiche ovvero alle visite medichedella procedura di assunzioni in deroga èattribuita una percentuale pari al 50 percento delle assunzioni nel ruolo SATI.

10. 012. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Su proposta del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, è istituitocon le parti sociali un Tavolo tecnicoincaricato di regolare in conformità all’ar-ticolo 36 della Costituzione i minimi re-tributivi da applicare al personale assuntonel settore privato dell’antincendio e pro-veniente dal comparto volontario discon-tinuo del Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

10. 013. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al comma 391, dell’articolo 1, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« 70 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « 50 per cento » e le parole: « 30per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 50 per cento ».

10. 014. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. È istituito presso il Ministero del-l’interno il tavolo tecnico permanente perla sicurezza di Roma Capitale denominato« Tavolo tecnico ».

2. Il tavolo tecnico è costituito da unrappresentante del Ministero dello svi-luppo economico, da un rappresentantedel Ministero dei beni e delle attivitàculturali, da un rappresentante del Mini-stero delle Infrastrutture e dei trasporti,da un rappresentante del Ministero del-l’Ambiente e Tutela del Territorio e delMare, da un rappresentante della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da un rappresentantedella Regione Lazio, da un rappresentantedella Città metropolitana di Roma, da unrappresentante delle maggiori associazionidi Roma Capitale.

3. Al tavolo tecnico sono attributi, inparticolare, i seguenti compiti:

a) individuare le aree critiche didegrado di Roma Capitale, con particolareattenzione alle implicazioni sociali e dellasicurezza legate anche ad una maggiorepresenza di stranieri residenti;

b) elaborare misure di contrasto e diprevenzione delle situazioni urbane di de-grado anche sociale in cui versa RomaCapitale, in considerazione delle oggettivee perduranti condizioni di criticità e invirtù della speciale autonomia, statutaria,amministrativa e finanziaria nei limiti sta-biliti dalla Costituzione, al fine di contra-stare i fenomeni di esclusione sociale neglispazi urbani, l’incuria e l’occupazioneabusiva di immobili tali da favorire l’in-sorgere di fenomeni criminosi;

c) elaborare misure per il sostegnodel patrimonio associativo esistente e delruolo fondamentale che esso svolge a so-stegno della sicurezza dei cittadini nonchédel miglioramento e della crescita deltessuto sociale;

d) programmare interventi strutturalivolti a potenziare la condizione infrastrut-turale e la mobilità di Roma Capitale.

4. Le modalità di funzionamento e leattività del Tavolo tecnico sono definitecon decreto del Ministro dell’interno diconcerto con il Presidente del Consiglio deiministri. La partecipazione al Tavolo tec-

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nico non comporta attribuzione di com-pensi e non deve determinare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

10. 07. Spena, Sisto, Calabria, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bar-tolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli,Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti per il potenziamentodei controlli nei Comuni frontalieri)

1. Il contingente di personale delleForze armate di cui al comma 688 del-l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,n. 205, limitatamente alle operazioni dicontrollo a tutela della popolazione deiComuni frontalieri, è incrementato di ul-teriori 1.000 unità. Si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125.

10. 016. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Installazione di sistemi di videosorve-glianza nei Comuni frontalieri)

1. Al fine della prevenzione e del con-trasto delle attività criminali e della tuteladella popolazione, è autorizzata la spesa di7 milioni di euro per l’anno 2019 e di 15milioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021 per l’installazione di sistemidi videosorveglianza da parte dei Comunifrontalieri.

2. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,sono definite le modalità di presentazione

delle richieste da parte dei Comuni inte-ressati nonché i criteri di ripartizione dellerisorse sulla base delle medesime richieste.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari ad euro 7.000.000 perl’anno 2019 e 15.000.000 rispettivamenteper gli anni 2020 e 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delleproiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021,dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019.

10. 017. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al CEDinterforze da parte del personale della po-

lizia municipale)

1. Al comma 1 dell’articolo 18, deldecreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, con-vertito con modificazioni dalla legge 1o

dicembre 2018, n. 132, dopo le parole:« dei comuni con popolazione superiore aicentomila abitanti », sono aggiunte le se-guenti: « , dei comuni capoluoghi di pro-vincia, nonché dei comuni per i quali,previa loro motivata richiesta, il ComitatoProvinciale per l’Ordine e la SicurezzaPubblica ritenga sussistenti specifiche esi-genze di prevenzione, vigilanza e controllodel territorio, indipendentemente dal nu-mero di abitanti, ».

10. 018. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Incremento del contingente impiegato nel-l’Operazione « Strade Sicure »)

1. Al primo periodo del comma 688,dell’articolo 1, della legge 27 dicembre

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2017, n. 205, le parole: « pari a 7.050unità » sono sostituite dalle seguenti: « paria 9.100 unità ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al comma 1, quantificati in euro3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 perl’anno 2019, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2018, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell’articolo17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,il Ministro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cuial presente articolo. Nel caso si verifichinoo siano in procinto di verificarsi scosta-menti rispetto alle previsioni di cui alcomma 2, provvede ai sensi dei commi12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

10. 019. Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Potenziamento dell’Operazione « Strade Si-cure »)

1. Al primo periodo del comma 688,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, leparole: « , limitatamente ai servizi di vigi-lanza di siti e obiettivi sensibili, » sonosoppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al comma 1, quantificati in euro3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 perl’anno 2019, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2018, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell’articolo17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,il Ministro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cuialla presente legge. Nel caso si verifichinoo siano in procinto di verificarsi scosta-menti rispetto alle previsioni di cui alcomma 2, provvede ai sensi dei commi12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

10. 020. Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Potenziamento dell’Operazione « Strade Si-cure »)

1. Al comma 688 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:« contrasto della criminalità e del terrori-smo », sono inserite le seguenti: « nonchédi prevenzione, controllo e contrasto del-l’immigrazione illegale e di tutela del de-coro urbano anche attraverso la preven-zione delle attività di combustione illecitadei rifiuti »;

b) al primo periodo, le parole: « li-mitatamente ai servizi di vigilanza di siti eobiettivi sensibili », sono sostituite dalleseguenti: « ivi comprese le attività di per-lustrazione, pattuglia e vigilanza delle ba-raccopoli e degli insediamenti, formali einformali, che si sviluppano abusivamentesu aree pubbliche ».

2. Ai fini dell’attuazione delle disposi-zioni di cui al comma 1, il contingente dicui all’articolo 1, comma 688, della legge27 dicembre 2017, n. 205, è incrementatodi 1.000 unità di personale delle Forze

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armate destinate specificatamente alle fi-nalità di cui alle lettere a) e b) del comma1.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizionidi cui ai commi 1 e 2 sono determinati nellimite massimo complessivo di euro3.000.0000 per l’anno 2018 e di euro20.000.000 per l’anno 2019. Ai predettioneri si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2018-2020, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno 2018, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

10. 021. Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Interventi urgenti per il Comune di CastelVolturno)

1. Al fine di rafforzare le attività con-nesse al controllo del territorio e di po-tenziare gli interventi in materia di sicu-rezza urbana ed extraurbana nell’area diCastel Volturno, è disposto il trasferimentodi un contingente aggiuntivo di agenti diCarabinieri e della Polizia di Stato nellesedi dislocate in quei territori.

2. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 1 le amministrazioni com-petenti possono disporre nuove assunzioniin deroga ai limiti assunzionali vigenti.

3. Il Comune di Castel Volturno puòeffettuare assunzioni a tempo indetermi-nato di personale di polizia municipale,anche in deroga ai vincoli del Patto distabilità.

4. Nell’ambito delle operazioni di sicu-rezza e di controllo del territorio finaliz-zate alla prevenzione dei delitti di crimi-nalità organizzata e ambientale, il contin-gente di personale militare che opera nella

Regione Campania ai sensi dell’articolo 3,commi 2-bis e seguenti del decreto-legge10 dicembre 2013, n. 136, convertito conmodificazioni dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è aumentato di 200 unità con laspecifica finalità di contrasto alle organiz-zazioni criminali straniere, e, in partico-lare, quella nigeriana, che operano nell’a-rea del litorale domitio e nelle aree limi-trofe. Il Ministro dell’interno, di concerto,con il Ministro della difesa, entro trentagiorni dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, con pro-prio decreto determina le modalità e lespecifiche finalità d’impiego del predettocontingente aggiuntivo.

5. Il Ministro dell’interno con propridecreti istituisce una sezione operativadella Direzione investigativa antimafia nelComune di Castel Volturno e ne disciplinala dotazione organica e strumentale.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al presente arti-colo, valutati in trenta milioni annui adecorrere dal 2019, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019 », allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno. Alle me-desime finalità sono inoltre destinate lerisorse residue a valere sull’autorizzazionedi spesa di cui al comma 4 dell’articolo 16,del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito con modificazioni dalla legge 3agosto 2017, n. 123.

10. 022. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Var-chi, Donzelli, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. La definizione delle procedure dicondono di cui all’articolo 25 del decreto-

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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legge 28 settembre 2018, n. 109, convertitocon modificazioni dalla legge 16 novembre2018, n. 130, nonché le relative proceduredi accesso da espletarsi entro 60 giornidall’entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto-legge, èestesa a tutti gli immobili, aventi unadestinazione d’uso residenziale, a condi-zione che siano stati acquistati in buonafede in base a un titolo astrattamenteidoneo e formalmente valido ad attestarnela proprietà, e che risultino regolarmenteaccatastati da più di 20 anni dalla data dientrata in vigore della presente legge com-presi quelli che, successivamente alla datadi acquisto, sono stati sottoposti a unprocedimento di accertamento di regola-rità amministrativa, anche se concluso consentenza sfavorevole. Le disposizioni di cuial precedente periodo non si applicanoagli immobili utilizzati per lo svolgimentodi attività criminali, anche se abusiva-mente occupati; agli immobili siti in com-plessi o villaggi turistici oggetto di lottiz-zazione abusiva; agli immobili in corso dicostruzione e non ancora ultimati; agliimmobili non utilizzati costantemente dalproprietario come dimora abituale, quelliin cui il proprietario non abbia la resi-denza anagrafica e comunque a quelli nonstabilmente abitati, quali le seconde case;agli immobili adibiti ad attività produttivedi tipo industriale o commerciale.

10. 06. Carfagna, Sisto, Paolo Russo, Ca-labria, Milanato, Santelli, Sarro, Tarta-glione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano,Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all’articolo 184-ter del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 3 dell’articolo 184-ter deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,come modificato dall’articolo 1, comma19, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge

14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dalseguente:

« 3. Nelle more dell’adozione di uno opiù decreti di cui al comma 2, continuanoad applicarsi, quanto alle procedure sem-plificate per il recupero dei rifiuti, ledisposizioni di cui ai decreti del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorioin data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Leautorizzazioni di cui agli articoli 208, 209,211 e di cui al Titolo III-bis, parte secondadel presente decreto per il recupero deirifiuti sono concesse dalle autorità com-petenti sulla base di istruttorie puntualiche verifichino il rispetto delle condizionidi cui al comma 1 della presente dispo-sizione o dei criteri indicati nell’allegato 1,suballegato 1, al decreto ministeriale 5febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, aldecreto ministeriale 12 giugno 2002,n. 161, e allegato 1, al decreto ministeriale17 novembre 2005, n. 269, per i parametriivi indicati relativi a tipologia, provenienzae caratteristiche dei rifiuti, attività di re-cupero e caratteristiche di quanto ottenutoda tale attività. Tali autorizzazioni indivi-duano le condizioni e le prescrizioni ne-cessarie per garantire l’attuazione deiprincipi di cui all’articolo 178 per quantoriguarda le quantità di rifiuti ammissibilinell’impianto e da sottoporre alle opera-zioni di recupero. Con decreto non aventenatura regolamentare del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare possono essere emanate linee guidaper l’uniforme applicazione della presentedisposizione sul territorio nazionale e te-nendo comunque conto dei valori limiteper le sostanze inquinanti e di tutti ipossibili effetti negativi sull’ambiente esulla salute umana. Entro dodici mesidalla data di entrata in vigore del decretodi cui al precedente periodo, i titolari delleautorizzazioni rilasciate successivamentealla presente disposizione presentano alleautorità competenti apposita istanza diaggiornamento ai criteri generali definitidalle Linee guida. ».

10. 015. Ferro, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di identificazionedel personale delle Forze di polizia in

servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di poliziaimpegnato in attività di servizio di ordinepubblico deve esibire sull’uniforme e sulcasco di protezione, sui due lati e sullaparte anteriore dello stesso, una siglaunivoca che consenta l’identificazione del-l’operatore che lo indossa.

2. L’amministrazione di appartenenzatiene un registro aggiornato degli agenti,funzionari, sottufficiali e ufficiali ai qualiè stato assegnato il casco di protezione.

3. È fatto divieto di indossare caschi oaltri mezzi di protezione del volto sprov-visti della sigla identificativa o di indossarecaschi o altri mezzi di protezione del voltoassegnati ad altri.

4. È fatto divieto al personale in ser-vizio di ordine pubblico di portare con séstrumenti, armi, indumenti e mezzi diprotezione non previsti dal regolamento.

5. In caso di violazione delle disposi-zioni dei commi 1, 3 e 4 si applica unasanzione amministrativa pecuniaria pari aeuro 3.000, nonché la sanzione discipli-nare prevista dall’ordinamento di appar-tenenza.

10. 0201. Palazzotto, Fratoianni, For-naro.

ART. 11.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine della semplificazione, di-gitalizzazione e dell’implementazione delleverifiche delle procedure amministrativedel Ministero dell’interno in materia diistanze, dichiarazioni o atti dei privatiinteressati e per lo svolgimento delle ope-razioni preliminari necessarie all’adozionedei provvedimenti richiesti nonché perl’inoltro ai medesimi soggetti dei provve-

dimenti o atti rilasciati, all’articolo 39della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altrisoggetti non pubblici » sono sostituite dalleseguenti: « dotati di una rete di sportellicapillare su tutto il territorio nazionale, diinfrastrutture logistiche e piattaforme tec-nologiche integrate, che siano identity pro-vider e che abbiano la qualifica di certi-fication authorityaccreditata dall’Agenziaper l’Italia Digitale, con esperienza plu-riennale nella ricezione, digitalizzazione egestione delle istanze e dichiarazioni allapubblica amministrazione e nei servizifinanziari di pagamento, »;

b) al comma 4-ter, le parole: « pos-sono essere autorizzati a procedere » sonosostituite dalle seguenti: « procedono » edopo le parole: « degli interessati, » sonoaggiunte le seguenti: « anche attraversoriconoscimento biometrico e firma grafo-metrica, ».

Conseguentemente alla rubrica è inse-rito, in fine, il seguente periodo: e modifi-che alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

* 11. 2. Pettarin, Ferraioli, Sisto, Cala-bria, Milanato, Santelli, Sarro, Tarta-glione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine della semplificazione, di-gitalizzazione e dell’implementazione delleverifiche delle procedure amministrativedel Ministero dell’interno in materia diistanze, dichiarazioni o atti dei privatiinteressati e per lo svolgimento delle ope-razioni preliminari necessarie all’adozionedei provvedimenti richiesti nonché perl’inoltro ai medesimi soggetti dei provve-dimenti o atti rilasciati, all’articolo 39della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altrisoggetti non pubblici » sono sostituite dalleseguenti: « dotati di una rete di sportelli

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

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capillare su tutto il territorio nazionale, diinfrastrutture logistiche e piattaforme tec-nologiche integrate, che siano identity pro-vider e che abbiano la qualifica di certi-fication authorityaccreditata dall’Agenziaper l’Italia Digitale, con esperienza plu-riennale nella ricezione, digitalizzazione egestione delle istanze e dichiarazioni allapubblica amministrazione e nei servizifinanziari di pagamento, »;

b) al comma 4-ter, le parole: « pos-sono essere autorizzati a procedere » sonosostituite dalle seguenti: « procedono » edopo le parole: « degli interessati, » sonoaggiunte le seguenti: « anche attraversoriconoscimento biometrico e firma grafo-metrica, ».

Conseguentemente alla rubrica è inse-rito, in fine, il seguente periodo: e modifi-che alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

* 11. 3. Gemmato.

Dopo l’articolo 11 aggiungere il se-guente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamentodei cittadini degli altri Stati membri del-l’Unione europea privi di risorse economi-

che sufficienti)

1. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Prefetto verificache i cittadini degli altri Stati membridell’Unione europea, che abbiano resi-denza o dimora nel proprio territorio dicompetenza dispongano della effettiva di-sponibilità di risorse economiche suffi-cienti per sé e per i propri familiari,dichiarata al momento dell’iscrizione ana-grafica come previsto dal decreto legisla-tivo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle con-dizioni che determinano il diritto di sog-giorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il

provvedimento di allontanamento ai sensidel citato decreto legislativo 6 febbraio2007, n. 30.

3. Dall’attuazione delle disposizioni dicui al comma 1 non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Le amministrazioni interessateprovvedono ai relativi adempimenti con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

11. 05. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-guente:

Art. 11-bis.

(Fondo per l’attuazione dei programmi disicurezza pubblica da destinare alle regioniper il finanziamento delle misure di sicu-

rezza locali)

1. Al fine di assicurare una gestione piùefficiente della sicurezza pubblica, nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze è istituito un Fondoper l’attuazione dei programmi di sicu-rezza pubblica da destinare alle regioniper il finanziamento delle misure di sicu-rezza locali. Per la dotazione del Fondo èstanziata la somma di 1 milione di europer ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a1 milione di euro per ciascuno degli anni2019 e 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del fondo speciale diparte corrente dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo almedesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

4. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro novanta

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

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giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalità ditrasferimento dalle regioni alle ammini-strazioni locali delle risorse del Fondo dicui al presente articolo.

11. 06. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 2. Magi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, un fondo condotazione di 2 milioni di euro per l’anno2019, per il finanziamento di interventi dicooperazione economica, sociale, sanitariae culturale indirizzata verso Stati nonappartenenti all’Unione europea. Tali in-terventi possono essere finalizzati ancheper la collaborazione nel settore dellariammissione di soggetti irregolari presentinel territorio nazionale e provenienti daStati non appartenenti all’Unione europeaad esclusione di quelli che si trovano incondizioni di conflitto militare, crisi ali-mentare, sanitaria e ambientale o che nongarantiscono la tutela dei diritti umanicome identificati dalle convenzioni inter-nazionali.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Fondo per interventi dicooperazione economica, sociale, sanitaria,culturale e per le politiche di rimpatrio.

12. 200. Fornaro, Occhionero, Speranza,Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: 2milioni con le seguenti: 4 milioni.

12. 4. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Del-mastro Delle Vedove, Rampelli, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: 2 milioniaggiungere le parole: e di 4 milioni di europer ciascuno degli anni 2020 e 2021.

12. 5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Del-mastro Delle Vedove, Rampelli, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: , comunquedenominate, aggiungere le seguenti: purchédotate di clausola che assicuri la salva-guardia e il rispetto dei diritti umanifondamentali,.

12. 6. Pollastrini, Ceccanti, Migliore,Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Mar-tina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: che abbiano sottoscritto laConvenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

12. 7. Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 nonsono erogate in assenza di una clausolanelle intese con gli altri Stati che assicurila salvaguardia e il rispetto dei dirittiumani fondamentali nonché il rispetto diquanto stabilito dalle Convenzioni di Gi-nevra in materia di Rifugiati.

12. 8. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio,Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 nonsono erogate in assenza di una clausolanelle intese con gli altri Stati che assicurila salvaguardia e il rispetto dei dirittiumani fondamentali.

12. 9. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco DiMaio, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-strini, Quartapelle Procopio.

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità, voltealla riammissione di soggetti irregolaripresenti sul territorio nazionale e prove-nienti da Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, la dotazione di cui al comma 1 èaltresì incrementata, per l’anno 2020, dal-l’intera somma eventualmente restituita albilancio dello Stato dalla Camera dei de-putati. La dotazione è individuata condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro del-l’interno, sentito il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,previa approvazione del Conto Consuntivoe del Bilancio della Camera dei deputatiper l’esercizio finanziario 2019 e il con-seguente trasferimento bancario dei rela-tivi risparmi al bilancio dello Stato. A talfine, il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

12. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria,Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tar-taglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano,Zanettin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità, voltealla riammissione di soggetti irregolaripresenti sul territorio nazionale e prove-nienti da Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, la dotazione di cui al comma 1 èaltresì incrementata, per l’anno 2020, dauna quota pari alla metà della sommaeventualmente restituita al bilancio delloStato dalla Camera dei deputati. La dota-zione è individuata con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze, di con-certo con il Ministro dell’interno, sentito ilMinistro degli affari esteri e della coope-razione internazionale, previa approva-zione del Conto Consuntivo e del Bilanciodella Camera dei deputati per l’eserciziofinanziario 2019 e il conseguente trasferi-mento bancario dei relativi risparmi albilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro

dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

12. 10. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria,Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tar-taglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano,Zanettin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità, voltealla riammissione di soggetti irregolaripresenti sul territorio nazionale e prove-nienti da Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, l’intera somma dei risparmi con-seguiti nell’esercizio finanziario 2018 dallaCamera dei deputati, previa approvazionedel Conto Consuntivo 2018 e del Bilanciodella Camera dei deputati per l’eserciziofinanziario 2019, è versata nell’eserciziofinanziario 2019 all’entrata del bilanciodello stato per la successiva riassegna-zione, nel medesimo anno, al fondo di cuial comma 1. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12. 201. Gregorio Fontana, Sisto, Cala-bria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro,Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità, voltealla riammissione di soggetti irregolaripresenti sul territorio nazionale e prove-nienti da Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, una quota pari alla metà deirisparmi conseguiti nell’esercizio finanzia-rio 2018 dalla Camera dei deputati, previaapprovazione del Conto Consuntivo 2018 edel Bilancio della Camera dei deputati perl’esercizio finanziario 2019, è versata nel-l’esercizio finanziario 2019 all’entrata delbilancio dello stato per la successiva rias-segnazione, nel medesimo anno, al fondodi cui al comma 1. Il Ministro dell’econo-

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

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mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

12. 202. Gregorio Fontana, Sisto, Cala-bria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro,Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Disciplina dell’attività di recupero crediti)

1. L’esercizio dell’attività di tutela e direcupero dei crediti per conto di terzi èsubordinato al rilascio della licenza delquestore, previo accertamento del possessodei requisiti stabiliti dal testo unico delleleggi di pubblica sicurezza, di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, e, inparticolare, dagli articoli 9 e 11 del me-desimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività ditutela e di recupero dei crediti nei con-fronti di imprese operanti in Italia o dipersone fisiche ovvero di un altro soggettocontrattualmente obbligato che sono pre-senti nel territorio nazionale, anche seaventi sede legale in uno Stato membrodell’Unione europea ovvero in uno Statonon appartenente all’Unione europea, de-vono munirsi della licenza prevista dalcomma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L’esercizio dell’attività di tutela e direcupero dei crediti per conto di terzicomprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzataal sollecito e al recupero del credito checomporti qualsiasi rapporto telefonico,epistolare, informatico, telematico, digi-tale, domiciliare o similare con l’obbligato,nel rispetto del codice in materia di pro-tezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, comemodificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, e dei provvedimenti emessidal Garante per la protezione dei datipersonali;

b) ogni altra attività connessa e stru-mentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avva-lendosi della consultazione di pubblici re-gistri, ovvero acquisendo informazionipresso fonti private, nel rispetto dellanormativa vigente, con le cautele previstedal codice di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, come modificato daldecreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,e dai provvedimenti emanati dal Garanteper la protezione dei dati personali. L’ac-quisizione dei dati deve avvenire secondoil principio di pertinenza e per esclusivafinalità del recupero dei crediti ed è pre-clusa ogni attività di natura puramenteinvestigativa o di informazione commer-ciale, per la quale l’ordinamento prevedal’obbligo di munirsi di un diverso titoloautorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ognialtra attività connessa, richiesta dal sog-getto mandante ovvero per conto e innome dello stesso. Ai fini della traspa-renza delle operazioni, l’agenzia di recu-pero dei crediti è tenuta a istituire unconto corrente esclusivamente destinatoalla gestione degli incassi acquisiti diret-tamente in nome e per conto dei soggettimandanti. La giacenza dovuta ai tempinecessari alla contabilizzazione e alla ve-rifica del buon fine degli incassi esclude ildiritto dei soggetti mandanti di chiederegli interessi sulle somme riscosse ai sensie per gli effetti dell’articolo 1714 delcodice civile e non costituisce concessionedi credito;

3) attività di consulenza per lavalutazione della recuperabilità o no deicrediti;

4) redazione della relazione di ine-sigibilità dei crediti nell’ipotesi di mancatosuccesso nell’attività di recupero. La rela-zione negativa può essere utilizzata ai finidella deducibilità fiscale delle perdite, pur-ché dalla stessa siano obiettivamente iden-

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

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tificabili i crediti presi in esame, l’attivitàsvolta ai fini del recupero e le motivazioniper cui l’inesigibilità sia divenuta definitivaa causa di un’oggettiva situazione di illi-quidità finanziaria e di incapienza patri-moniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto delcreditore, di ricerca e d’individuazione delbene locato da ritirare, richiesta di ricon-segna al soggetto che lo detiene, nonchéservizio di ritiro in conformità alla nor-mativa vigente e riconsegna al creditoreche ne sia il legittimo proprietario ovveroredazione della relazione scritta in caso diesito negativo dell’attività svolta;

6) servizio, svolto per conto delcreditore, di intimare ai soggetti debitoril’esecuzione di prestazioni concordate trale parti in sostituzione del pagamento,quale l’esecuzione di rese di merce.

4. L’attività delle imprese di tutela e direcupero dei crediti comprende anche l’ac-quisto pro soluto, ai sensi dell’articolo1260 del codice civile, di crediti conside-rati irrecuperabili dal cedente, ai sensidell’articolo 2, comma 2, lettera b), delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 2 aprile2015, n. 53.

6. Alle imprese di tutela e di recuperodei crediti non si applicano le disposizionidi cui all’articolo 24-bis, commi 5, 6 e 11,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134.

7. Fatte salve le disposizioni di leggeche riservano talune attività agli avvocatiiscritti nell’apposito albo, le imprese chesvolgono attività di tutela e di recupero deicrediti, titolari della licenza di cui allapresente legge, possono coordinare e ge-stire i servizi connessi al recupero giudi-ziale dei crediti, con facoltà di indicare aisoggetti mandanti il nominativo dell’avvo-cato che può provvedere allo svolgimentodell’incarico giudiziario e fatta salva ladiscrezionale facoltà dei soggetti mandantistessi di conferire o no il relativo mandato.Nel medesimo ambito di coordinamento edi gestione, il mandato all’avvocato può

essere conferito sia dalle agenzie di tutelae di recupero dei crediti in nome e perconto dei soggetti mandanti, giusta pro-cura appositamente rilasciata da questeultime, sia dai soggetti mandanti in viadiretta.

8. Al fine di fornire gli strumenti piùidonei per lo svolgimento dell’attività ditutela e di recupero dei crediti e ai soli finidel rintraccio del debitore, le imprese inpossesso della licenza di cui alla presentelegge sono autorizzate ad accedere, inregime di convenzione, all’anagrafe nazio-nale della popolazione residente, istituitadal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio1989, n. 223, nonché alla banca di datigestita dalla società Concessionaria serviziassicurativi pubblici (CONSAP) Spa per ilfurto d’identità, sempre in regime di con-venzione.

9. I dati acquisiti ai sensi del comma 6devono essere trattati nel rispetto delledisposizioni del codice di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, comemodificato dal decreto legislativo 10 agosto2018, n. 101.

10. Il titolare di un’impresa esercenteattività di tutela e di recupero dei creditiper conto di terzi deve essere in possesso,al momento della richiesta della licenza dicui alla presente legge, di un diploma diistruzione secondaria di secondo grado odi un titolo equipollente.

11. Il progetto organizzativo delle im-prese esercenti attività di tutela e di re-cupero dei crediti per conto di terzi èpredisposto dal soggetto che richiede lalicenza di cui alla presente legge ed èpresentato unitamente all’istanza di auto-rizzazione della quale costituisce parteintegrante.

12. Il progetto organizzativo deve illu-strare dettagliatamente:

a) il luogo dove l’imprenditore in-tende stabilire la sede principale, inten-dendo per tale la sede presso la qualehanno effettivo svolgimento le attività am-ministrative e di direzione dell’impresa;

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b) i requisiti del soggetto richiedentee la forma giuridica con la quale intendesvolgere l’attività;

c) la tipologia dei servizi che il sog-getto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui lecertificazioni di qualità e l’adesione e ilrispetto dei codici di condotta riconosciutidalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richie-dente intende impiegare, distinguendo l’e-ventuale e non obbligatoria nomina di unoo più rappresentanti ai quali è conferito ilrelativo potere di rappresentanza previstodalla presente legge e che devono posse-dere gli stessi requisiti professionali e dicapacità tecnica prescritti per il titolaredella licenza. Il loro nominativo deve es-sere espressamente specificato e oggetto diapprovazione da parte del questore che harilasciato l’autorizzazione. In caso di de-cesso ovvero di impedimento del titolaredella licenza, l’attività di tutela e di recu-pero dei crediti può comunque esseresvolta sotto la direzione e il coordina-mento di uno dei rappresentanti. I rap-presentanti possono essere revocati o so-stituiti dal titolare della licenza in ognimomento con contestuale comunicazionescritta alla questura competente e richie-sta di approvazione in caso di sostituzionecon un nuovo nominativo. Il titolare dellalicenza e i rappresentanti sono tenuti afrequentare periodici corsi di aggiorna-mento e di qualificazione al fine di ga-rantire la conoscenza e il rispetto dellanormativa vigente. Il titolare della licenzaè tenuto a comunicare preventivamentealla questura che ha rilasciato la licenzal’elenco dei propri agenti di esazione, in-tendendo per tali le persone fisiche inca-ricate dalle imprese esercenti attività direcupero dei crediti che effettuano taleattività presso la sede, il domicilio, laresidenza o la dimora del debitore, indi-candone il rispettivo ambito territoriale.Gli agenti di esazione sono tenuti a esibirecopia della licenza a ogni richiesta degliufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a

fornire alle persone con cui trattano com-piuta informazione della propria qualità edell’impresa esercente attività di tutela edi recupero dei crediti per la quale ope-rano;

g) la disponibilità economico-finan-ziaria per la realizzazione del progettoorganizzativo e per l’assolvimento deglioneri di legge, che può essere attestatadalla presentazione di una cauzione pari aeuro 20.000 rilasciata anche mediante fi-deiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e diattrezzature per lo svolgimento dei servizi,quali server, computer, fax, software esistemi di sicurezza informatica.

13. La licenza per lo svolgimento del-l’attività di tutela e di recupero dei creditirilasciata ai sensi della presente legge dalquestore competente, avuto riferimento alluogo dove è stata stabilita la sede legaledell’impresa, autorizza il titolare mede-simo a operare su tutto il territorio na-zionale. L’eventuale attivazione di sedisecondarie, anche in territorio estero, deveessere notificata al questore che ha rila-sciato la licenza.

14. La verifica della sussistenza deirequisiti stabiliti dalle disposizioni vigentiche disciplinano l’attività di tutela e direcupero dei crediti è demandata esclusi-vamente all’autorità di pubblica sicurezza,che può provvedere alla sospensione o allarevoca della licenza nelle ipotesi previstedal testo unico di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e dal relativo rego-lamento per l’esecuzione di cui al regiodecreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchédalla restante normativa vigente.

15. Il titolare della licenza di cui allapresente legge e i rappresentanti, se no-minati, hanno l’obbligo di frequentareperiodici corsi di aggiornamento e diqualificazione con cadenza triennale alfine di garantire la conoscenza e il ri-spetto della normativa vigente e dei prov-vedimenti in materia di attività di recu-pero dei crediti per conto di terzi, delcodice di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, della normativa an-

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tiriciclaggio, della normativa sulla ge-stione dei sistemi di informazione credi-tizia, del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, nonché dei principali provvedi-menti finalizzati alla tutela della riser-vatezza del debitore. I corsi sono orga-nizzati da strutture universitarie o dacentri di formazione professionale rico-nosciuti dalle regioni secondo le proce-dure individuate dal Ministero dell’in-terno – Dipartimento della pubblica si-curezza.

16. Il titolare della licenza e i rappre-sentanti, se nominati, hanno il compito difornire le corrette indicazioni operative alpersonale sottoposto, per il quale non vigel’obbligo di possedere i requisiti previstiper il titolare della licenza e per i rap-presentanti.

17. Le imprese esercenti attività ditutela e di recupero dei crediti hannol’obbligo di presentare con cadenza trien-nale al questore che ha rilasciato la li-cenza anche la certificazione attestante lapartecipazione ai corsi di aggiornamento edi qualificazione di cui al comma 13.

18. Per i requisiti formativi previsti dalpresente articolo la fase transitoria è sta-bilita in trentasei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge.

19. Le imprese esercenti attività ditutela e di recupero dei crediti sono ob-bligate a tenere un registro giornale degliaffari. L’obbligo si considera assolto, oltreche con la modalità cartacea, anche qua-lora l’impresa esercente attività di tutela edi recupero dei crediti abbia adottato ilsistema di registrazione relativo all’Archi-vio unico informatico (AUI), ottemperandoagli obblighi previsti dalla normativa an-tiriciclaggio, ai sensi dell’articolo 39,comma 1, del decreto legislativo 21 no-vembre 2007, n. 231.

20. L’obbligo di tenuta del registrogiornale degli affari si considera altresìassolto anche per le imprese esercentiattività di tutela e di recupero dei creditiche si muniscono di un programma infor-matico aziendale, diverso dall’AUI, che

consenta la registrazione delle operazionie dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degliaffari deve indicare:

1) se il committente è una personafisica: il nome, il cognome, il codice fiscale,il domicilio e gli estremi del documentod’identità; se il committente è una personagiuridica o un ente: la denominazione o laragione sociale, la sede legale e la partitadell’imposta sul valore aggiunto, nonché ilnome, il cognome, il codice fiscale, ildomicilio e gli estremi del documentod’identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione delrapporto;

3) l’importo previsto nel contratto.In caso di contratti con prestazioni con-tinuative e non occasionali non è neces-sario indicare né la specie dell’affare odell’operazione, né l’esito degli stessi ed èsufficiente richiamare gli estremi e lecondizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devonoessere inseriti nel registro giornale degliaffari entro trenta giorni dalla data diinstaurazione del rapporto continuativoovvero dal giorno del conferimento del-l’incarico;

c) formati. Per l’inserimento infor-matico delle annotazioni devono essereadottati formati che possiedano almeno irequisiti di leggibilità, interscambiabilità,non alterabilità durante le fasi di accessoe di conservazione, immutabilità neltempo del contenuto e della struttura. Invia preferenziale devono essere adottati iformati XML, PDF-A, HTML, TIFF o for-mati equipollenti;

d) sistema di gestione informatica delprotocollo. Il sistema operativo dell’elabo-ratore, su cui è realizzato il sistema digestione informatica del registro giornaledegli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali diaccesso relative a ciascun utente nei con-fronti degli altri;

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2) la garanzia di accesso alle ri-sorse esclusivamente agli utenti abilitati;

3) la registrazione delle attività ri-levanti ai fini della sicurezza;

4) la protezione delle annotazionida modifiche non autorizzate;

5) il controllo differenziato dell’ac-cesso alle risorse del sistema per ciascunutente o gruppi di utenti, il tracciamentodi qualsiasi evento di modifica delle in-formazioni trattate e l’individuazione delsuo autore;

6) la conformità del sistema ope-rativo alle disposizioni di cui alla presentelettera mediante attestazione del titolaredella licenza corredata di idonea docu-mentazione;

e) registro informatico. Al fine digarantire l’immodificabilità delle registra-zioni effettuate, il contenuto del registrogiornale degli affari deve essere riversato:

1) al termine della giornata lavo-rativa su supporti riscrivibili;

2) ogni trenta giorni su supportonon riscrivibile;

3) trimestralmente su supporto nonriscrivibile e conservato a cura del titolaredella licenza. Alla chiusura delle registra-zioni il contenuto annuale del registrodeve essere riversato su un supporto in-formatico non riscrivibile;

f) sicurezza fisica dei documenti. Iltitolare della licenza deve garantire lapuntuale esecuzione delle operazioni dibackup dei dati e dei documenti registrati.La copia di backup dei dati e dei docu-menti deve essere conservata a cura deltitolare della licenza presso la sede prin-cipale dell’impresa esercente attività ditutela e di recupero dei crediti;

g) gestione della riservatezza. Il tito-lare della licenza ha l’obbligo di predi-sporre un mansionario contenente le re-gole per l’accesso al registro giornale degliaffari da parte degli incaricati ai sensi delcodice di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico

deve assicurare la variazione sistematicadelle password assegnate agli utenti perl’accesso alle funzioni del sistema di pro-tocollo informatico;

h) supporti di memorizzazione. Perl’archiviazione ottica dei documenti de-vono essere utilizzati supporti di memo-rizzazione digitale che consentano la re-gistrazione mediante la tecnologia laser,quali WORM, CD-R e DVD-R;

i) tenuta del registro giornale degliaffari. Il titolare della licenza deve:

1) adottare le misure necessarie pergarantire la sicurezza fisica e logica delsistema preposto al processo di conserva-zione digitale e delle copie di sicurezza;

2) verificare periodicamente, concadenza non superiore a un anno, l’effet-tiva leggibilità dei documenti conservatiprovvedendo, se necessario, al riversa-mento diretto o sostitutivo del contenutodei supporti;

l) tempi di conservazione. Il registrogiornale degli affari deve essere conservatoper cinque anni decorrenti dalla data diinserimento dell’informazione, al fine diconsentire i controlli della pubblica auto-rità;

m) luogo di conservazione. Il registrogiornale degli affari deve essere tenutopresso la sede principale dell’impresa eser-cente attività di tutela e di recupero deicrediti indicata nel progetto organizzativo,redatto dal soggetto richiedente la licenza,al momento della richiesta dell’autorizza-zione, ovvero comunicata successivamentea seguito di modifica della sede regolar-mente iscritta nel registro delle imprese, alfine dei controlli della pubblica autorità.

21. L’impresa esercente attività di tu-tela e di recupero dei crediti deve tenerepermanentemente affissa nei propri locali,in modo visibile, la tabella delle operazionialle quali attende, con la tariffa dellerelative mercedi. Tale obbligo può essereassolto anche mediante l’esibizione o lacomunicazione al committente della li-

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cenza e delle relative prescrizioni, con lacompiuta indicazione delle operazioniconsentite e delle relative tariffe.

22. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge i commi quintoe sesto dell’articolo 115 del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, nonché le altre disposizioni delmedesimo testo unico e del relativo rego-lamento di cui al regio decreto 6 maggio1940, n. 635, incompatibili con quantodisposto dalla presente legge, sono abro-gati.

12. 065. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al fine di garantire una migliore epiù adeguata applicazione delle disposi-zioni in materia di circolazione di veicoliimmatricolati all’estero come introdottedall’articolo 29-bis del decreto-legge 4 ot-tobre 2018, n. 113, all’articolo 93 del co-dice della strada di cui al decreto legisla-tivo n. 285 del 1992, sono apportate leseguenti modifiche:

a) comma 1-ter, ovunque ricorrano,dopo le parole: « Spazio economico euro-peo » sono inserite le seguenti: « o nellaRepubblica di San Marino, nella Città delVaticano, in Svizzera, nel Principato diMonaco »;

b) dopo il comma 1-quater, è inseritoil seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si ap-plicano:

a) ai residenti nel comune di Cam-pione d’Italia;

b) ai residenti in Italia che condu-cono veicoli destinati al trasporto interna-zionale di persone o di merci su strada ai

sensi della normativa dell’Unione europeao internazionale in materia, esclusi i tra-sporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conduconoveicoli di interesse storico o collezionisticoe veicoli d’epoca immatricolati all’estero,limitatamente allo svolgimento di manife-stazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che condu-cono veicoli immatricolati all’estero impe-gnati in competizioni sportive su stradaautorizzate ai sensi dell’articolo 9, limita-tamente alla durata delle competizionistesse e delle relative tappe di trasferi-mento;

e) al personale civile e militare di-pendente da pubbliche amministrazioni inservizio all’estero, di cui all’articolo 1,comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470, nonché al personaledelle forze armate e di polizia in servizioall’estero presso organismi internazionalio basi militari. La medesima previsione siapplica anche nei confronti dei familiariconviventi all’estero con il personale di cuialla presente lettera;

f) al personale degli organismi inter-nazionali accreditato in Italia che prestaservizio e conduce sul territorio nazionaleveicoli immatricolati all’estero nella pro-pria disponibilità;

g) al personale dipendente di impreseaventi sede in Italia che, per brevi spo-stamenti strettamente legati allo svolgi-mento di prestazioni lavorative, conduceveicoli immatricolati all’estero apparte-nenti o nella disponibilità di clienti dellemedesime imprese. In tali ipotesi, a bordodegli stessi veicoli deve essere presente,durante la circolazione, un documentoattestante il rapporto di lavoro con l’im-presa e l’attualità del rapporto tra questae il cliente proprietario del veicolo o chene ha la legittima disponibilità. In man-canza di tale documento, la disponibilitàdei veicoli si considera in capo ai condu-centi;

h) alle persone residenti all’estero chelavorano o collaborano in modo stagionale

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con imprese aventi sede in Italia e che pertale motivo hanno la residenza tempora-nea ovvero normale in Italia, ad esclusionedi coloro che acquisiscono la residenzaanagrafica in Italia. ».

12. 059. Mulè, Calabria, Sisto, Milanato,Santelli, Sarro, Tartaglione, Bergamini,Sozzani, Rosso, Zanella, Paolo Russo,Pentangelo, Costa, Bartolozzi, Cassi-nelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sira-cusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All’articolo 93 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole:« impresa costituita » sono inserite le se-guenti: « nella Repubblica di San Marino,nella Città del Vaticano, in Svizzera, nelPrincipato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-quater è inseritoil seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si ap-plicano:

a) ai residenti nel comune di Cam-pione d’Italia;

b) ai residenti in Italia che condu-cono veicoli destinati al trasporto interna-zionale di persone o di merci su strada aisensi della normativa dell’Unione europeao internazionale in materia, esclusi i tra-sporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conduconoveicoli di interesse storico o collezionisticoe veicoli d’epoca immatricolati all’estero,limitatamente allo svolgimento di manife-stazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che condu-cono veicoli immatricolati all’estero impe-gnati in competizioni sportive su stradaautorizzate ai sensi dell’articolo 9, limita-tamente alla durata delle competizionistesse e delle relative tappe di trasferi-mento;

e) al personale civile e militare di-pendente da pubbliche amministrazioni inservizio all’estero, di cui all’articolo 1,comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470, nonché al personaledelle Forze armate e di Polizia in servizioall’estero presso organismi internazionalio basi militari. La medesima disposizionesi applica anche nei confronti dei familiariconviventi all’estero con il personale di cuialla presente lettera;

f) al personale degli organismi inter-nazionali accreditato in Italia che prestaservizio e conduce nel territorio nazionaleveicoli immatricolati all’estero nella pro-pria disponibilità;

g) al personale dipendente di impreseaventi sede in Italia che, per brevi spo-stamenti strettamente legati allo svolgi-mento di prestazioni lavorative, conduceveicoli immatricolati all’estero apparte-nenti o nella disponibilità di clienti dellemedesime imprese. In tali ipotesi, a bordodegli stessi veicoli deve essere presente,durante la circolazione, un documentoattestante il rapporto di lavoro con l’im-presa e l’attualità del rapporto tra questae il cliente proprietario del veicolo o chene ha la legittima disponibilità. In man-canza di tale documento, la disponibilitàdei veicoli si considera in capo ai condu-centi;

h) alle persone residenti all’estero chelavorano o collaborano in modo stagionalecon imprese aventi sede in Italia e che pertale motivo hanno la residenza tempora-nea ovvero normale in Italia, ad esclusionedi coloro che acquisiscono la residenzaanagrafica in Italia ».

12. 060. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli,Maschio.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All’articolo 93 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, al comma 1-ter, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ledisposizioni non trovano applicazione aiconducenti residenti da almeno un annonelle province o compartimenti più vicinidegli Stati esteri confinanti e neppure aiconducenti di veicoli intestati a parenti inlinea retta o collaterale sino al secondogrado di residenti da almeno un annonelle province o compartimenti più vicinidegli Stati esteri confinanti, limitatamentealle targhe estere rilasciate dalla motoriz-zazione/ente corrispondente della piùprossima provincia o compartimentoestero confinante oppure a carte di circo-lazione che attestino la residenza degliintestatari nelle province o compartimentidi Stati esteri confinanti. La medesimaesenzione si applica anche ai Principati diMonaco e San Marino. ».

12. 061. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICU-REZZA PUBBLICA IN MATERIA DI RI-

FIUTI

Art. 12-bis.

1. L’articolo 184-ter del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dalseguente:

« Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un’operazionedi riciclaggio o di recupero di altro tipo

cessano di essere considerati tali se sod-disfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinatoa essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domandaper tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa irequisiti tecnici per gli scopi specifici erispetta la normativa e gli standard esi-stenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’og-getto non porterà a impatti complessivinegativi sull’ambiente o sulla saluteumana.

2. I criteri dettagliati per l’applica-zione uniforme a livello europeo dellecondizioni di cui al comma 1 finalizzati agarantire un elevato livello di protezionedell’ambiente e della salute umana e adagevolare l’utilizzazione accorta e razio-nale delle risorse naturali sono quelliadottati, ove appropriato, dalla Commis-sione europea con atti di esecuzione. Essiincludono:

a) l’individuazione dei materiali dirifiuto in entrata, ammissibili ai fini del-l’operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di tratta-mento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materialidi cui è cessata la qualifica di rifiutoottenuti dall’operazione di recupero inlinea con le norme di prodotto applicabili,compresi, se necessario, i valori limite perle sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi digestione dimostrino il rispetto dei criterirelativi alla cessazione della qualifica dirifiuto, compresi il controllo di qualità,l’automonitoraggio e l’accreditamento, sedel caso;

e) un requisito relativo alla dichiara-zione di conformità.

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

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3. In mancanza dei criteri stabiliti alivello di Unione europea ai sensi delcomma 2, provvede per specifiche tipologiedi rifiuto, attraverso uno o più decreti, ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, tenendo conto di tutti i possibilieffetti negativi sull’ambiente e sulla saluteumana della sostanza o dell’oggetto e sod-disfacendo le condizioni di cui al comma1 e i requisiti di cui al comma 2, lettereda a) a e). L’operazione di recupero puòconsistere semplicemente nel controllare irifiuti per verificare se soddisfano le con-dizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell’adozione di uno opiù decreti di cui al comma 3, continuanoad applicarsi le disposizioni di cui aidecreti del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio in data 5 febbraio1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269,l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,con modificazioni, in legge 30 dicembre2008, n. 210. Restano fermi i decreti mi-nisteriali pubblicati e le autorizzazionirilasciate in materia di cessazione dellaqualifica di rifiuto alla data di entrata invigore della presente disposizione. Le au-torizzazioni rilasciate saranno rivalutatedalle autorità competenti in sede di rin-novo o riesame secondo i criteri deicommi sopra indicati e salvo la verificadell’assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteria livello dell’Unione europea o a livellonazionale ai sensi rispettivamente delcomma 2 e dei commi 3 e 4, le autoritàcompetenti di cui agli articoli 208, 209 e211 e quelle di cui al Titolo III-bis dellaparte seconda del presente decreto, prov-vedono caso per caso, adottando misureappropriate al fine di verificare che de-terminati rifiuti abbiano cessato di esseretali in base alle condizioni di cui al comma1 e i criteri di cui al comma 2, lettere daa) a e). Sulla base delle condizioni previsteal comma 1 e i criteri di cui al comma 2,lettere da a) a e), possono essere adottati,con decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare dinatura non regolamentare, sentita la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,indirizzi e linee guida al fine di garantireun’attuazione coordinata e omogenea delpresente comma.

6. È istituito presso il Ministero del-l’Ambiente e della tutela del territorio edel mare il Registro nazionale degli im-pianti di recupero dei rifiuti deputato allaraccolta delle Autorizzazioni rilasciate afini del rispetto del principio di traspa-renza e pubblicità. A tal fine le autoritàcompetenti al momento del rilascio comu-nicano al Ministero i nuovi provvedimentiautorizzatori emessi, riesaminati e rinno-vati. Le medesime autorità comunicanoentro 90 giorni dall’entrata in vigore delpresente comma anche le autorizzazioniprecedentemente rilasciate in corso di va-lidità. ».

Conseguentemente, al Titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:e di rifiuti.

12. 057. Mazzetti, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Misure per emergenza liquidità di entilocali commissariati per infiltrazione di tipo

mafioso o similare)

1. Nelle more della revisione degli ar-ticoli da 143 a 146 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, nonché della di-sciplina di risanamento degli enti locali icui organi sono stati sciolti per fenomenidi infiltrazione e condizionamento di tipomafioso o similare, si applicano le seguentidisposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell’articolo 6 deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

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parole: « a decorrere dall’anno 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « a decorrere dal-l’anno 2021 »;

b) al fine di garantire il rispetto deitempi di pagamento di cui all’articolo 4 deldecreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,agli enti locali che alla data di entrata invigore del presente decreto risultano com-missariati ai sensi dell’articolo 143 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,ovvero per i quali, alla medesima data, ilperiodo di commissariamento risulta sca-duto da non più di diciotto mesi, è attri-buita un’anticipazione di liquidità finoall’importo massimo complessivo di 40milioni di euro per l’anno 2019.

c) l’anticipazione di cui alla lettera b)è concessa, previa apposita istanza del-l’ente interessato da presentare entro 30giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,con decreto del Ministero dell’interno, diconcerto con il Ministero dell’economia edelle finanze, da emanarsi entro i 15giorni successivi. Qualora le istanze supe-rino il predetto importo di cui alla letterab), le anticipazioni di liquidità sarannoconcesse in misura proporzionale alle pre-dette istanze;

d) la restituzione dell’anticipazione èeffettuata, con piano di ammortamento arate costanti, comprensive degli interessi,in un periodo massimo di trenta anni adecorrere dal terzo esercizio successivo alprimo turno elettorale utile dopo la Com-missione straordinaria, con le medesimemodalità di cui all’articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

e) con decreto del Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze, possono esserestabilite ulteriori modalità attuative delledisposizioni di cui alle lettere da b) a d);

f) agli oneri derivanti dal presentearticolo determinati i 40 milioni di europer l’anno 2019, si provvede medianteriduzione di pari importo del fondo per lacompensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-leggen. 154 del 2008.

12. 041. Migliore.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 143 del decreto legi-slativo n. 267 del 2001)

All’articolo 143 del decreto legislativon. 267 del 2001 sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito ilseguente:

« 1-bis. L’ipotesi di cui al comma 1 siha nel caso in cui emergano condotteriscontrate in atti e documenti tali dadeterminare la mancata imparzialità delleamministrazioni comunali e provinciali daaddebitare ad amministratori in carica. »;

b) al comma 3, dopo le parole: « am-ministrativi ed elettivi, il prefetto », laparola: « sentito » è sostituita dalla se-guente: « sentiti » e dopo le parole: « ilcomitato provinciale per l’ordine e la si-curezza pubblica integrato con la parteci-pazione del procuratore della Repubblicacompetente per territorio, » sono inseritele seguenti: « nonché il rappresentante le-gale dell’ente per un contraddittorio, »;

c) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Gli atti conclusivi del procedi-mento di accertamento vengono trasmessial Segretario Comunale per darne cono-scenza all’amministrazione. Gli ammini-stratori nei trenta giorni successivi hannola facoltà di depositare memorie difensiveallegate agli atti del procedimento. »;

d) al comma 5 dopo le parole: « ele-menti di cui al comma 1 » sono inserite leseguenti: « che presentino un grado disignificatività e di concludenza grave edevidente » e dopo le parole: « da parte

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

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dell’autorità competente » sono inserite leseguenti: « o comunque tutte le misureidonee a far cessare il pregiudizio in attoe ricondurre alla piena normalità la vitaamministrativa dell’ente ».

12. 040. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisifinanziaria (anche a completamento dell’Ac-cordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 243-bis, al comma9-bis, sono aggiunte in fine le seguentiparole: « , nonché per la copertura, anchea titolo di anticipazione, di spese stretta-mente funzionali all’ordinato svolgimentodi progetti e interventi finanziati in pre-valenza con risorse provenienti dall’U-nione europea o da amministrazioni edenti nazionali, pubblici o privati. »;

b) all’articolo 249 sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché deimutui per la copertura, anche a titolo dianticipazione, di spese strettamente fun-zionali all’ordinato svolgimento di progettie interventi finanziati in prevalenza conrisorse provenienti dall’Unione europea oda amministrazioni ed enti nazionali, pub-blici o privati. »;.

12. 048. Migliore.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

1. Al comma 898 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: « Ai soli fini di un utilizzoulteriore della quota vincolata, al netto deivincoli formalmente attribuiti dall’ente, laquota applicabile di cui al periodo prece-dente è aumentata di un importo pariall’eventuale maggior recupero effettiva-mente realizzato, risultante dal rendicontodell’esercizio precedente, rispetto allaquota del disavanzo iscritta nel bilancio diprevisione. Parimenti, la quota applicabileè ridotta di un importo pari al minorrecupero effettivamente realizzato, risul-tante dal rendiconto dell’esercizio prece-dente, rispetto alla quota del disavanzoiscritta nel bilancio di previsione. In sededi prima applicazione dei commi prece-denti, la quota vincolata del risultato diamministrazione applicabile al bilancio diprevisione, al netto dei vincoli formal-mente attribuiti dall’ente, è ulteriormenteaumentata di un importo pari al maggiorrecupero del disavanzo, risultante dai ren-diconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017,rispetto alle quote del disavanzo iscrittenei bilanci di previsione delle medesimeannualità. ».

12. 052. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Interpretazione autentica indennità e get-toni di presenza amministratori locali)

L’articolo 2, comma 25, lettera d),della legge 24 dicembre 2007, n. 244 el’articolo 76, comma 3, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersiriferiti al divieto di applicare incrementiulteriori rispetto all’ammontare dei gettonidi presenza e delle indennità spettanti agliamministratori locali e già in godimentoalla data di entrata in vigore delle suddettedisposizioni, fermi restando gli incrementiqualora precedentemente determinati finoa tale data.

* 12. 043. Giorgis.

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Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Interpretazione autentica indennità e get-toni di presenza amministratori locali)

L’articolo 2, comma 25, lettera d),della legge 24 dicembre 2007, n. 244 el’articolo 76, comma 3, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersiriferiti al divieto di applicare incrementiulteriori rispetto all’ammontare dei gettonidi presenza e delle indennità spettanti agliamministratori locali e già in godimentoalla data di entrata in vigore delle suddettedisposizioni, fermi restando gli incrementiqualora precedentemente determinati finoa tale data.

* 12. 042. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Adeguamento della restituzione del Fondodi rotazione al piano di riequilibrio finan-ziario pluriennale rimodulato o riformulatoa seguito della sentenza della Corte Costi-

tuzionale n. 18/2019)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 38 deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, leparole: « per adeguarlo » sono sostituitedalle seguenti: « e il periodo di restituzionedel “Fondo di rotazione per garantire lastabilità finanziaria degli enti locali” di cuiall’articolo 243-ter del decreto legislativon. 267 del 2000, così da adeguarli ».

2. All’articolo 243-ter del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole:« per il risanamento finanziario degli entilocali » sono aggiunte le seguenti: « In

attuazione di quanto previsto al comma 5dell’articolo 119 della Costituzione, »; leparole: « prevede un’anticipazione a valeresul » sono sostituite con le seguenti: « isti-tuisce un »;

b) al comma 2, le parole: « di 10anni » sono sostituite con le seguenti: « nonsuperiore alla durata del piano di riequi-librio finanziario pluriennale deliberatodell’ente, e ».

3. All’articolo 243-sexies del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, al ter-mine del comma 1 sono aggiunte le se-guenti parole: « e al pagamento delle espo-sizioni eventualmente derivanti dal con-tenzioso censito nel piano di riequilibriopluriennale dell’ente ».

** 12. 044. Ceccanti.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Adeguamento della restituzione del Fondodi rotazione al piano di riequilibrio finan-ziario pluriennale rimodulato o riformulatoa seguito della sentenza della Corte Costi-

tuzionale n. 18/2019)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 38 deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, leparole: « per adeguarlo » sono sostituitedalle seguenti: « e il periodo di restituzionedel “Fondo di rotazione per garantire lastabilità finanziaria degli enti locali” di cuiall’articolo 243-ter del decreto legislativon. 267 del 2000, così da adeguarli ».

2. All’articolo 243-ter del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole:« per il risanamento finanziario degli entilocali » sono aggiunte le seguenti: « Inattuazione di quanto previsto al comma 5dell’articolo 119 della Costituzione, »; leparole: « prevede un’anticipazione a valeresul » sono sostituite con le seguenti: « isti-tuisce un »;

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

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b) al comma 2, le parole: « di 10anni » sono sostituite con le seguenti: « nonsuperiore alla durata del piano di riequi-librio finanziario pluriennale deliberatodell’ente, e ».

3. All’articolo 243-sexies del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, al ter-mine del comma 1 sono aggiunte le se-guenti parole: « e al pagamento delle espo-sizioni eventualmente derivanti dal con-tenzioso censito nel piano di riequilibriopluriennale dell’ente ».

** 12. 045. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Rimodulazione o riformulazione piani diriequilibrio)

La disciplina di cui al comma 2-bisdell’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito nella legge 28 giu-gno 2019, n. 58, si applica, sulla base diapposita deliberazione dell’organo consi-liare, da adottarsi entro il termine peren-torio del 31 ottobre 2019, a tutti gli entilocali che hanno adottato il piano diriequilibrio pluriennale di cui all’articolo243-bis del decreto legislativo n. 267 del2000.

* 12. 047. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Rimodulazione o riformulazione piani diriequilibrio)

La disciplina di cui al comma 2-bisdell’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito nella legge 28 giu-gno 2019, n. 58, si applica, sulla base diapposita deliberazione dell’organo consi-liare, da adottarsi entro il termine peren-torio del 31 ottobre 2019, a tutti gli entilocali che hanno adottato il piano diriequilibrio pluriennale di cui all’articolo243-bis del decreto legislativo n. 267 del2000.

* 12. 046. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Proroga termine affidamento lavori con-tributi ex comma 853 e successivi dellalegge di bilancio 2018 (nella nuova disci-plina dei commi 139 e successivi della legge

di bilancio 2019))

1. Al comma 143 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« otto mesi » sono sostituite dalle parole:« dodici mesi ».

12. 049. Pollastrini.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Abolizione del raddoppio degli accantona-menti obbligatori 2020 per persistenza deiritardi nei pagamenti dei debiti commer-ciali, in caso di mancato accesso alle an-ticipazioni di liquidità a breve termine dicui ai commi 849 e successivi della legge di

bilancio 2019)

1. Il comma 857 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, è abro-gato.

12. 050. Giorgis.

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Proroga della decorrenza del « fondo ga-ranzia debiti commerciali » e concertazionedi interventi per l’abbattimento dei ritardi

nei pagamenti dei comuni)

1. Al comma 859 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« A partire dall’anno 2020 » sono sostituitedalle parole: « A partire dall’anno 2021 ».

12. 051. Ceccanti.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Proroga termini per la realizzazione degliinterventi di messa in sicurezza della reteviaria di province e città metropolitane)

1. All’articolo 1, comma 1078, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, il primoperiodo è sostituito con il seguente: « Leprovince e le città metropolitane certifi-cano l’avvenuta realizzazione degli inter-venti di cui al comma 1076, per il 2018entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30giugno successivo all’anno di riferimentoper ciascuno degli anni dal 2019 al 2023,mediante apposita comunicazione al Mi-nistero delle infrastrutture e dei tra-sporti. ».

12. 055. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Condizioni per l’utilizzo avanzi vincolati incondizioni di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, la parola: « vincolata, » èsoppressa ed è aggiunto in fine il seguente

periodo: « Per quanto riguarda la quotavincolata del risultato di amministrazione,al netto dei vincoli formalmente attribuitidall’ente, non si applica il limite di cui alperiodo precedente ».

12. 053. Fiano.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Contributi alle fusioni di comuni)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Per l’anno 2019 il contributostraordinario a favore degli enti di cui alcomma 1 è incrementato di 31.631.951,25milioni di euro ».

Conseguentemente, il fondo per la com-pensazione degli effetti finanziari non pre-visti a legislazione vigente, di cui all’articolo6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del2008, è ridotto di pari importo.

12. 054. Migliore.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Sospensione dalla carica di sindaco a se-guito della dichiarazione dello stato di

emergenza)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22 « Attuazione delledirettive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugliimballaggi e sui rifiuti di imballaggio »,dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 9. In caso di dichiarazione dello statodi emergenza derivante dalla mancata rac-colta dei rifiuti, il prefetto può sospenderedalla carica il sindaco del comune e so-

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

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stituirlo con un commissario prefettiziofino alla cessazione dell’emergenzastessa ».

12. 058. Ferraioli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al Testo unico stupefacenti)

1. Al decreto del Presidente della Re-pubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, comma 1, sostituirele parole: « cinque tabelle » con le seguenti:« due tabelle »;

b) all’articolo 73:

« i. al comma 1, sostituire le parole:“di cui alla tabella I prevista dall’articolo14, è punito con la reclusione da sei aventi anni” con le seguenti: “è punito conla reclusione da otto a venticinque anni”;

ii. al comma 1-bis, lettera b), soppri-mere le parole: “elencate nella tabella II,sezione A,”;

iii. al comma 2, sostituire le parole:“indicate nelle tabelle I e II di cui all’ar-ticolo 14, è punito con la reclusione da seia ventidue anni” con le seguenti: “è punitocon la reclusione da dieci a ventisetteanni”;

iv. al comma 4, sopprimere le parole:“ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, Ce D, limitatamente a quelli indicati nelnumero 3-bis) della lettera e)del comma 1dell’articolo 14”;

v. al comma 5, sostituire le parole:“reclusione da sei mesi a quattro anni” conle seguenti: “reclusione da due a ottoanni”;

vi. sopprimere il comma 5-bis ».

2. Il Ministero della salute, con propriodecreto, da adottarsi entro 90 giorni dal-l’entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui al-l’articolo 14 per il completamento e l’ag-giornamento delle tabelle.

12. 012. Meloni, Lollobrigida, Prisco,Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al Testo unico in materia didisciplina degli stupefacenti del decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309)

1. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 73del decreto del Presidente della Repub-blica n. 309 del 1990 è introdotto il se-guente comma:

« 5-quater. Salvo che il fatto non costi-tuisca più grave reato, incorre nel delittodi spaccio di strada chiunque commette ifatti previsti dal comma 5 in luogo pub-blico o aperto al pubblico. Il delitto di cuial presente comma è punito con la reclu-sione da tre a sei anni. Nel caso dicondotta reiterata la pena è aumentata ».

12. 013. Bignami, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. L’articolo 9.1, della legge 5 febbraio1992, n. 91, e successive modificazioni eintegrazioni, è sostituito con il seguente:

« 9.1. La cittadinanza italiana ai sensidegli articoli 4, 5 e 9 è concessa soloqualora l’interessato:

a) conosca e i principi e gli elementiessenziale della Costituzione;

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

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b) conosca gli elementi essenziali distoria e geografia dell’Italia;

c) abbia una conoscenza della linguaitaliana, ovvero di lingua minoritaria ri-conosciuta nel territorio italiano di resi-denza non inferiore al livello B1 del Qua-dro Comune Europeo di Riferimento perle Lingue (QCER);

d) dichiari di voler fare dell’Italia lasua Patria e ne riconosca la bandiera, lostemma e l’inno ».

2. Entro tre mesi della data di entratain vigore del presente articolo il Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, individua, con proprio decreto, lemodalità di accertamento dei requisiti dicui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti dicui al presente articolo le persone di etàinferiore ai quattordici anni, e quelleincapaci di soddisfare ad essi in ragionedi grave e accertata condizione di disa-bilità.

12. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All’articolo 9.1, della legge 5 febbraio1992, n. 91, e successive modificazioni eintegrazioni, sono apportare le seguentimodificazioni:

a) dopo la parola: « (QCER) » sonoinserite le seguenti: « nonché degli ele-menti essenziali della Costituzione, dellastoria e della geografia dell’Italia, secondole modalità stabilite dal Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’i-struzione, dell’università e della ricerca,con proprio decreto ».

b) le parole: « che non abbiano sot-toscritto l’accordo di integrazione di cuiall’articolo 4-bis del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oche non siano titolari di permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo di cui all’articolo 9 del medesimotesto unico » sono soppresse.

12. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto allacriminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per lo svolgimento delle indaginianche relative al contrasto della crimi-nalità mafiosa e terroristica, gli ufficialidi polizia giudiziaria in servizio presso iservizi centrali e interprovinciali di cuiall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, possono accedere alle in-formazioni comunicate ai sensi dell’arti-colo 7, sesto comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605, e dell’articolo 11, commi da2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, earchiviate nell’apposita sezione dell’Ana-grafe tributaria. Il relativo accesso è di-sciplinato da apposite convenzioni da sti-pularsi tra i ministeri competenti e l’A-genzia delle entrate, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali. Al-l’attuazione della presente disposizione siprovvede attraverso le risorse umane estrumentali previste a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

12. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 2, aggiun-gere il seguente comma:

« 2-bis. Ferme restando le destinazionigià previste, la dotazione di cui al comma2 è altresì incrementata da una quotaannua non superiore a euro 50 milioni,individuata annualmente con decreto delMinistero della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,mediante utilizzo di quota parte dellerisorse di cui all’articolo 1, comma 767,secondo periodo, della legge 30 dicembre2018, n. 145. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio. »;

b) dopo l’articolo 14, aggiungere ilseguente articolo:

« Art. 14-bis. – (Autorità di assistenzadelle vittime). – 1. Presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri è istituita l’Au-torità di assistenza per le vittime deireati di tipo mafioso, delle richiesteestorsive, dell’usura e dei reati intenzio-nali violenti per garantire loro i necessariservizi di assistenza e di supporto, perfornire informazioni generali, d’orienta-mento sulla richiesta d’indennizzo, perl’accertamento, liquidazione e il paga-mento degli indennizzi.

2. Il Direttore dell’Autorità è nomi-nato dal Presidente del Consiglio deiministri, sentito il parere del Ministrodell’interno e del Ministro della giusti-zia. ».

12. 09. Mollicone, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Autorità di assistenza delle vittime)

1. Dopo l’articolo 14 della legge 7 luglio2016, n. 122, è aggiunto il seguente arti-colo:

« Art. 14-bis. – (Autorità di assistenzadelle vittime). – 1. Presso la Presidenza delConsiglio dei ministri è istituita l’Autoritàdi assistenza per le vittime dei reati di tipomafioso, delle richieste estorsive, dell’u-sura e dei reati intenzionali violenti pergarantire loro i necessari servizi di assi-stenza e di supporto, per fornire informa-zioni generali, d’orientamento sulla richie-sta d’indennizzo, per l’accertamento, liqui-dazione e il pagamento degli indennizzi.

2. Il Direttore dell’Autorità è nomi-nato dal Presidente del Consiglio dei mi-nistri, sentito il parere del Ministro del-l’interno e del Ministro della giustizia. ».

12. 010. Mollicone, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Fondo per l’indennizzo in favore dellevittime)

All’articolo 14, comma 2, della legge 7luglio 2016, n. 122, è aggiunto il seguentecomma:

« 2-bis. Ferme restando le destinazionigià previste, la dotazione di cui al comma2 è altresì incrementata da una quotaannua non superiore a euro 50 milioni,individuata annualmente con decreto delMinistero della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,mediante utilizzo di quota parte dellerisorse di cui all’articolo 1, comma 767,secondo periodo, della legge 30 dicembre2018, n. 145. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio. ».

12. 011. Mollicone, Rampelli.

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni per la tutela del personaledegli appartenenti alle Forze di Polizia,militari e del Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco)

1. All’articolo 3 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 ottobre 2001,n. 461, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-bis. In ipotesi di iniziativa d’ufficiodel procedimento il Comandante di livelloprovinciale di tutti i corpi della sede dovepresta servizio il dipendente interessatopredispone un adeguato e congruo parererelativo alla vicenda per cui è causa entro30 giorni dal verificarsi dell’evento. ».

2. All’articolo 11 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 ottobre 2001,n. 461, aggiungere, in fine, il seguentecomma:

« 4-bis. Nelle ipotesi di avvio d’ufficiodel procedimento per il riconoscimentodell’infermità da causa di servizio, di cuiall’articolo 3, qualora risulti che il dannosia di rilevante evidenza tanto da rendereimprobabile la riammissione in serviziodel dipendente o da poter posticipare lastessa a data di difficile ponderazione,ovvero che questo sia tale da comportareingenti spese sanitarie è possibile proce-dere senza il parere del Comitato. Ilriconoscimento dell’infermità rimessaesclusivamente alla relazione del Coman-dante provinciale e in ultima istanza alCapo Nazionale sulla base della relazionedel medico ».

3. Nei casi previsti dal comma pre-cedente, è attribuita al Capo dipartimentodelle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicu-rezza e del Capo dipartimento del Corponazionale dei Vigili del Fuoco, la com-petenza esclusiva in materia di procedi-menti connessi al riconoscimento delladipendenza di infermità o lesioni da

causa di servizio, ai fini della concessionee liquidazione dell’equo indennizzo rela-tivo a tutto il personale di cui all’articolo19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,risultando sufficiente la valutazione ope-rata dalla Commissione di cui all’articolo6 e il parere di cui all’articolo 3, comma3.

4. All’articolo 1-ter del decreto-legge 31marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delladifesa, da emanare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono istituite su tutto il territorionazionale le Commissioni di cui al comma1 ».

5. All’articolo 18 del decreto-legge 25marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997,n. 135, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-bis. Le spese legali relative a giudiziper responsabilità civile, penale e ammi-nistrativa, promossi nei confronti di di-pendenti di amministrazioni statali appar-tenenti ai Corpi di cui all’articolo 19 dellalegge 4 novembre 2010, n. 183, quandoconnesse con fatti od atti relativi all’esple-tamento del proprio servizio, o all’assol-vimento degli obblighi istituzionali o giu-ridici sugli stessi incombenti se conclusicon sentenza o provvedimento che escludala loro responsabilità, o se conclusi consentenza di non luogo a procedere o perqualsiasi causa di estinzione del reato, ivicompresa la prescrizione, ovvero anche seestinti per questioni pregiudiziali o preli-minari, sono rimborsate dalle amministra-zioni di appartenenza del loro ammontareintegrale ».

6. All’articolo 1, della legge 11 dicembre2016, n. 232, dopo il comma 389 è ag-giunto il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1o gennaio2019 sono erogate senza oneri a caricodell’assistito al momento della fruizione,le prestazioni specialistiche e di diagno-

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

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stica strumentale e di laboratorio, fina-lizzate alla diagnosi delle patologie edegli eventi traumatici o morbosi di gravee documentata entità strettamente con-nesse o direttamente derivanti da infor-tuni occorsi durante lo svolgimento del-l’attività di servizio a tutti gli operatori dicui all’articolo 19 della legge 4 novembre2010, n. 183 ».

7. All’articolo 1 della legge 14 gennaio1994, n. 20, dopo le parole: « alle omis-sioni commessi con dolo o colpa grave »sono aggiunte le seguenti: « , salvo sianoappartenenti ai Corpi di cui all’articolo 19della legge 4 novembre 2010, n. 183, edagiscano in adempimento dei propri do-veri od obblighi di servizio nei qual casorispondono esclusivamente a titolo didolo ».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009,n. 11, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 aprile, 2009, n. 38, l’articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,all’articolo 1, punto 22), le parole: « eccet-tuato il personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco » sono sostituite dalle se-guenti: « ivi compreso il personale delCorpo nazionale dei vigili del fuoco nel-l’espletamento dei compiti istituzionali ».

9. Alla copertura dell’onere del pre-sente articolo, valutato in 20 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

12. 027. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni per la tutela del personaledegli appartenenti alle Forze di Polizia, deimilitari e del Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 ottobre2001, n. 461, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 2-bis. In ipotesi di iniziativa d’ufficiodel procedimento, il questore della sededove presta servizio il dipendente interes-sato predispone un adeguato e congruoparere relativo alla vicenda per cui è causaentro trenta giorni dal verificarsi dell’e-vento »;

b) all’articolo 11 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 4-bis. Nelle ipotesi di avvio d’ufficiodel procedimento per il riconoscimentodell’infermità da causa di servizio, di cuiall’articolo 3, qualora risulti che il dannosia di rilevante evidenza tanto da rendereimprobabile la riammissione in serviziodel dipendente o da poter posticipare lastessa a data di difficile ponderazione, oche questo sia tale da comportare ingentispese sanitarie è possibile procedere senzail parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezzala competenza esclusiva in materia diprocedimenti connessi al riconoscimentodella dipendenza di infermità o lesioni dacausa di servizio, ai fini della concessionee liquidazione dell’equo indennizzo rela-tivo a tutto il personale della Polizia diStato, risultando sufficiente la valutazioneoperata dalla Commissione di cui all’arti-colo 6 e il parere di cui all’articolo 3,comma 2-bis ».

2. All’articolo 1-ter del decreto-legge 31marzo 2005, n. 45, convertito, con modi-

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ficazioni, dalla legge 31 maggio 2005,n. 89, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delladifesa, da adottare entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, sono istituite in tutto il ter-ritorio nazionale le commissioni di cui alcomma 1 ».

3. All’articolo 18 del decreto-legge 25marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997,n. 135, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-bis. Le spese legali relative a giudiziper responsabilità civile, penale e ammi-nistrativa, promossi nei confronti di di-pendenti di amministrazioni statali appar-tenenti alle Forze di polizia o al Compartosicurezza, ivi compreso il Corpo nazionaledei vigili del fuoco, quando connessi confatti o atti relativi all’espletamento delproprio servizio o all’assolvimento degliobblighi istituzionali o giuridici sugli stessiincombenti, se conclusi con sentenza oprovvedimento che escluda la loro respon-sabilità, o se conclusi con sentenza di nonluogo a procedere o per qualsiasi causa diestinzione del reato, ivi compresa la pre-scrizione, o anche se estinti per questionipregiudiziali o preliminari, sono rimbor-sate dalle amministrazioni di apparte-nenza del loro ammontare integrale ».

4. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, dopo il comma 389 è inseritoil seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1o gennaio2019 sono erogate, senza oneri a caricodell’assistito al momento della fruizione, leprestazioni specialistiche e di diagnosticastrumentale e di laboratorio finalizzatealla diagnosi delle patologie e degli eventitraumatici o morbosi di grave e documen-tata entità strettamente connessi o diret-tamente derivanti da infortuni occorsi du-rante lo svolgimento dell’attività di servizioa tutti gli operatori di Polizia o agli

appartenenti al Comparto sicurezza, iviprevisto il Corpo nazionale dei vigili delfuoco ».

5. All’articolo 1, comma 1, della legge14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole:« alle omissioni commessi con dolo o colpagrave » sono inserite le seguenti: « , salvoche siano appartenenti alle Forze di po-lizia o al Comparto sicurezza, ivi com-preso il Corpo nazionale dei vigili delfuoco, ed agiscano in adempimento deipropri doveri od obblighi di servizio nelqual caso rispondono esclusivamente atitolo di dolo ».

6. L’articolo 12-bis del decreto-legge 23febbraio 2009, n. 11, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,n. 38, è abrogato.

7. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 10 milioni di euro a decor-rere dal 2019, si provvede mediante cor-rispondente riduzione delle proiezionidello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’econo-mia e delle finanze.

12. 028. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza com-plementare integrativa per il personale delleForze di polizia, delle Forze armate e del

soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall’ar-ticolo 1, comma 12, della legge 8 agosto1995, n. 335, al personale delle Forze dipolizia, delle Forze armate e del soccorso

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pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o

gennaio 1996, che cessi dal servizio perlimiti di età, è riconosciuto un incrementoannuo figurativo del tasso di capitalizza-zione pari a 0,05, cumulabile con i beneficied istituti già previsti dalla vigente nor-mativa, con effetti a decorrere dal 1o

gennaio 1996 e sino alla costituzione deifondi di previdenza complementare dicomparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’ar-ticolo 24, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, al personale delle Forze dipolizia, delle Forze armate e del soccorsopubblico che cessi per raggiungimento deilimiti di età e che al 1o gennaio 2019 possafar valere un’anzianità in regime contri-butivo pari a cinque anni, è riconosciutol’incremento figurativo di cui al comma 1del presente articolo, con effetti a decor-rere dal 1o gennaio 2012 e sino allacostituzione dei fondi di previdenza com-plementare di comparto, cumulabile con ibenefici ed istituiti già previsti dalla vi-gente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2del presente articolo, che alla data dicostituzione dei fondi di previdenza com-plementare di comparto possa far valereun’anzianità contributiva pari ad anniventicinque, è riconosciuto il diritto diopzione tra l’adesione al costituito regimedi previdenza complementare e il mante-nimento del regime di incrementi figura-tivi del tasso di capitalizzazione che con-tinua a maturare sino alla data di cessa-zione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l’importo comples-sivo del trattamento pensionistico di cuialla presente legge non può eccederequello che sarebbe stato liquidato conl’applicazione delle regole di calcolo delsistema retributivo, di cui alla legge 30aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 delpresente articolo che eserciti l’opzione peril regime degli incrementi figurativi di cuiai commi 1 e 2 permane in regime di

trattamento di fine servizio sino alla ces-sazione per limiti di età.

12. 026. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e ilpotenziamento del Corpo Nazionale dei Vi-

gili del Fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienzaorganizzativa del dispositivo di soccorsopubblico del Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco, anche in occasioni emergenziali èautorizzato della dotazione organica dellaqualifica di Vigile del Fuoco del predettoCorpo di 350 unità. Conseguentemente ladotazione organica del ruolo dei Vigili delFuoco di cui alla Tabella A allegata aldecreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,e successive modificazioni, è incrementatadi 350 unità. Per la copertura dei postiportati in aumento nella qualifica di Vigiledel Fuoco ai sensi del presente comma èautorizzata l’assunzione dalla graduatoriarelativa al concorso pubblico a 814 posti diVigile del Fuoco indetto con decreto mi-nisteriale n. 5140 del 6 novembre 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a seriespeciale, n. 90, del 18 novembre 2008, condecorrenza 15 dicembre 2018, in caso diincapienza della predetta graduatoria lecapacità assunzionali residue saranno di-sponibili per l’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, determinati nel limite massimocomplessivo di euro 581.942 per l’anno2018 e di euro 11.971.383 a decorreredall’anno 2019, si provvede:

a) per l’anno 2019, mediante la cor-rispondente riduzione degli stanziamentidi spesa per la retribuzione del personalevolontario del Corpo Nazionale dei Vigilidel Fuoco, iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’interno, nell’ambitodella missione « Soccorso civile » nel limitemassimo di euro 581.942;

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b) a decorrere dall’anno 2019 si prov-vede:

1) mediante la corrispondente ri-duzione degli stanziamenti di spesa per laretribuzione del personale volontario delCorpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,iscritti nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, nell’ambito della mis-sione « Soccorso civile » nel limite massimodi euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 me-diante corrispondente riduzione delle pro-iezioni dello stanziamento del fondo spe-ciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo utilizzando l’apposito ac-cantonamento relativo al Ministero dell’in-terno.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

12. 031. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e ilpotenziamento del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienzaorganizzativa del dispositivo di soccorsopubblico del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, anche in occasione di situazioniemergenziali, la dotazione organica dellaqualifica di vigile del fuoco del predettoCorpo è incrementata di 350 unità; con-seguentemente la dotazione organica delruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella

A allegata al decreto legislativo 13 ottobre2005, n. 217, e successive modificazioni, èincrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati inaumento nella qualifica di vigile del fuocoai sensi del comma 1, è autorizzata l’as-sunzione, dal 15 dicembre 2018, di uncorrispondente numero di unità medianteil ricorso alla graduatoria relativa al con-corso pubblico a 814 posti di vigile delfuoco indetto con decreto ministerialen. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale,n. 90, del 18 novembre 2008. In caso diincapienza della predetta graduatoria leresidue facoltà assunzionali saranno di-sponibili per l’anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizionidi cui ai commi 1 e 2 sono determinati nellimite massimo complessivo di euro581.942 per l’anno 2018 e di euro11.971.383 a decorrere dall’anno 2019. Aipredetti oneri si provvede mediante cor-rispondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2018, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno.

12. 032. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Anticipo turnover vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico,in relazione alla crescente richiesta disicurezza proveniente dal territorio nazio-nale, è autorizzata, in via eccezionale,l’assunzione straordinaria, nei ruoli ini-ziali del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, di 400 unità, per l’anno 2018, avalere sulle facoltà assunzionali del 2019,con decorrenza non anteriore al 15 di-

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

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cembre 2018, attingendo dalla graduatoriarelativa al concorso pubblico a 814 posti divigile del fuoco indetto con decreto delMinistero dell’interno n. 5140 del 6 no-vembre 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale – 4a serie speciale – n. 90, del 18novembre 2008. Le residue facoltà assun-zionali relative all’anno 2019, tenuto contodelle assunzioni di cui al presente comma,sono esercitate non prima del 1o ottobre2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al comma 1 sono determinati nellimite massimo complessivo di euro665.076 per l’anno 2018. Ai predetti onerisi provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2018-2020, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2018, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero al-l’interno.

12. 034. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico,in relazione alla crescente richiesta disicurezza proveniente dal territorio nazio-nale, è autorizzata, in via eccezionale,l’assunzione straordinaria nei ruoli inizialidel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di300 unità, per l’anno 2018 a valere sullefacoltà assunzionali del 2019, con decor-renza non anteriore al 15 dicembre 2018,attingendo dalla graduatoria relativa alconcorso pubblico a 814 posti di Vigile delFuoco indetto con decreto ministerialen. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,n. 90, del 18 novembre 2008, le residuefacoltà assunzionali relative all’anno 2019,

tenuto conto delle assunzioni di cui alpresente comma, saranno esercitate nonprima del 1o ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, determinati nel limite massimocomplessivo di euro 498.807 euro perl’anno 2019, si provvede mediante la cor-rispondente riduzione degli stanziamentidi spesa per la retribuzione del personalevolontario del Corpo Nazionale dei Vigilidel Fuoco, iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’interno, nell’ambitodella missione « Soccorso civile ».

12. 033. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esau-rimento riservato al personale della excarriera direttiva di ragioneria ex decretodel Presidente della Repubblica n. 340 del

1982)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 èistituito, presso il Ministero dell’interno, ilruolo speciale ad esaurimento riservatoesclusivamente al personale della ex car-riera direttiva di ragioneria assunto aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica n. 340 del 1982.

2. Al suddetto personale è attribuito iltrattamento economico previsto dal com-binato disposto dell’articolo 17, comma 3,del decreto del Presidente della Repub-blica n. 340 del 1982 e dell’articolo 43legge n. 121 del 1981.

3. Le risorse necessarie saranno rica-vate da un uguale riduzione dello stanzia-mento dei capitoli di spesa del Ministerodell’interno.

12. 037. Marco Di Maio.

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di tra-sferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze ditutela dell’ordine e della sicurezza pub-blica, per l’anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni dilavoro straordinario svolte dagli apparte-nenti alle Forze di polizia, di cui all’arti-colo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,è autorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa perun ulteriore importo di 38.091.560 euro inderoga al limite di cui all’articolo 23,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento dicui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, èautorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa perun ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni delcomma 1, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo del Mi-nistero dell’interno.

* 12. 018. Fiano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di tra-sferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze ditutela dell’ordine e della sicurezza pub-blica, per l’anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni dilavoro straordinario svolte dagli apparte-

nenti alle Forze di polizia, di cui all’arti-colo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,è autorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa perun ulteriore importo di 38.091.560 euro inderoga al limite di cui all’articolo 23,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento dicui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, èautorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa perun ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni delcomma 1, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo del Mi-nistero dell’interno.

* 12. 019. Carfagna, Sisto, Calabria, Mi-lanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di tra-sferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze ditutela dell’ordine e della sicurezza pub-blica, per l’anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni dilavoro straordinario svolte dagli apparte-nenti alle Forze di polizia, di cui all’arti-colo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,è autorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa per

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

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un ulteriore importo di 38.091.560 euro inderoga al limite di cui all’articolo 23,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento dicui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, èautorizzata, a valere sulle disponibilitàdegli stanziamenti di bilancio, la spesa perun ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni delcomma 1, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo del Mi-nistero dell’interno.

* 12. 020. Silvestroni, Prisco, Varchi,Donzelli, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 33 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, dopo le parole: « 1o aprile 1981,n. 121 », sono aggiunte le seguenti: « alCorpo nazionale dei vigili del fuoco e aiCorpi di polizia municipale ».

12. 030. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 13 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 7-bis. La metà dell’importo delle san-zioni amministrative di cui al comma 6 delpresente articolo viene erogata alle Forzedi Polizia per il controllo del territoriocompetente tramite la corrispondenteQuestura ».

12. 038. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, della legge1o dicembre 2018, n. 132, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « , sentite leOO.SS. Polizie Civili e Co.Ce.R. ForzeArmate ».

12. 039. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016,n. 232)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre2016, n. 232, dopo il comma 389 è ag-giunto il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1o gennaio2019 sono erogate senza oneri a caricodell’assistito al momento della fruizione, leprestazioni specialistiche e di diagnosticastrumentale e di laboratorio, finalizzatealla diagnosi delle patologie e degli eventitraumatici o morbosi di grave e documen-tata entità strettamente connesse o diret-tamente derivanti da infortuni occorsi du-rante lo svolgimento dell’attività di servizio

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

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a tutti gli operatori di polizia ovvero degliappartenenti al comparto sicurezza, iviprevisto il Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco. ».

2. Alla copertura dell’onere del pre-sente articolo, valutato in 20 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2019, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

12. 063. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Le spese di cura, comprese quelleper ricoveri in istituti sanitari e per pro-tesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenutedal personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco, delle Forze armate e dipolizia e conseguenti a ferite o lesioniriportate nell’espletamento di servizi dipolizia o di soccorso pubblico, ovvero nellosvolgimento di attività operative o adde-strative, sono rimborsate a titolo di anti-cipo su richiesta dell’interessato ancheanteriormente all’avvenuto riconoscimentodi dipendenza da causa di servizio daparte del Comitato di verifica delle causedi servizio.

Nel caso in cui in esito al parere delComitato di verifica delle cause di serviziola dipendenza da causa di servizio vengaesclusa le somme corrisposte a titolo dianticipo dovranno essere ripetute.

Nel caso in cui il Comitato di verificadelle cause di servizio accerti la dipen-denza da causa di servizio, al dipendenteinteressato dovrà essere riconosciuto an-che il risarcimento del danno biologico edel danno morale subito.

12. 064. Fiano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure urgenti per garantire la sicurezzadei cittadini)

1. I titolari e i gestori degli esercizi ovesi svolgono, con qualsiasi modalità, spet-tacoli o altre forme di intrattenimento esvago, musicali o danzanti, muniti dellalicenza prevista dai commi primo e se-condo, dell’articolo 86 del testo unico delleleggi di pubblica sicurezza, di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-sive modificazioni e integrazioni, sottopon-gono i clienti, all’entrata del locale, allarilevazione del tasso alcolemico medianteapposito apparecchio. Qualora il tasso siasuperiore al limite di 0,5 grammi per litro,in deroga all’articolo 187 del regio decreto6 maggio 1940, n. 635, i titolari e i gestoridi cui al periodo precedente, hanno l’ob-bligo di rifiutare le prestazioni del proprioesercizio ai clienti stessi.

12. 016. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di occupazionearbitraria di immobili)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) i commi 2 e 3 sono soppressi;

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b) al comma 3.1, dopo le parole:« residenziale pubblica » sono inserite leseguenti: « e i rappresentanti della pro-prietà ».

12. 015. Foti, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 165 del codice penale,sesto comma, le parole: « il reato previstodall’articolo 624-bis » sono sostituite dalleseguenti: « i reati previsti dagli articoli 336,337 e 624-bis ».

12. 014. Fiano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la sicurezza degli spet-tacoli pubblici)

1. All’articolo 1, comma 545-bis, dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:« A decorrere dal 1o luglio 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « A decorrere dal31 dicembre 2019 ».

12. 017. Pettarin, Scoma, Sisto, Calabria,Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina,Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Per i miglioramenti economici delpersonale dei Corpi di polizia, delle Forzearmate e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, il Fondo di cui all’articolo 1, comma365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,è incrementato di 3.000 milioni di euro adecorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 3.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, si provvede a

valere sulle maggiori risorse derivanti dainterventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica. Entro la data del 30settembre 2019, mediante interventi dirazionalizzazione e di revisione della spesapubblica, sono approvati provvedimentiregolamentari e amministrativi che assi-curano minori spese pari a 3.000 milionidi euro per l’anno 2019. Entro la data del30 settembre 2019, sempre mediante in-terventi di razionalizzazione e revisionedella spesa pubblica, sono approvati prov-vedimenti normativi che assicurano 3.000milioni di euro per l’anno 2020 e 3.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

12. 021. Sisto, Calabria, Santelli, Sarro,Tartaglione, Milanato, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, dopo le parole: « vigili delfuoco e soccorso pubblico. », sono aggiuntele seguenti parole: « nonché agli apparte-nenti ai Corpi di polizia locale senza alcunonere a carico dei Comuni. ».

2. Alla copertura dell’onere di cui alcomma 1, valutato in 20 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, si provvede me-diante corrispondente riduzione delle pro-iezioni dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimoMinistero.

12. 022. Vietina, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 35-quater, comma 1, deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

dicembre 2018, n. 132, le parole: « 5 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2019e 2020 », sono sostituite con le seguenti:« 10 milioni di euro per ciascuno deglianni 2019 e 2020 ».

2. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, pari a 5 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2019 e 2020, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 023. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Per il rafforzamento delle attivitàconnesse al controllo del territorio e dipotenziare gli interventi in materia disicurezza urbana e al fine di dare massimaefficacia alle disposizioni in materia disicurezza urbana, i trattamenti economiciaccessori del personale delle polizie mu-nicipali, finanziati ai sensi dell’articolo208, comma 5-bis, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dallacontrattazione collettiva integrativa.

12. 024. Vietina, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All’articolo 13-bis, comma 1, letterab), del decreto-legge 16 ottobre 2017,

n. 148, convertito con legge 4 dicembre2017, n. 172, dopo le parole: « nel cuicapitale non figurino privati » sono ag-giunte le seguenti: « ad eccezione di formedi partecipazione, in ogni caso non supe-riori al 20 per cento del capitale sociale,che non comportano controllo o potere diveto e che non possono esercitare un’in-fluenza determinante sulla persona giuri-dica partecipata ».

12. 062. Vietina, Cattaneo, Sisto, Cala-bria, Milanato, Santelli, Sarro, Tarta-glione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli,Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano,Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Destinazione fondi FAMI e quote di rim-patrio)

1. Al fine di ridurre e rendere soste-nibile la spesa complessiva per l’acco-glienza, nell’ambito del programma nazio-nale FAMI (Fondo asilo migrazione e in-tegrazione) sono finanziati prioritaria-mente gli interventi di rimpatrio di cuiall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), delregolamento UE n. 516 del 2014. A talescopo la dotazione finanziaria del FAMI,ivi compreso il cofinanziamento statale, èdestinata, nella misura del 60 per centoper l’anno 2020, del 70 per cento perl’anno 2021, dell’80 per cento per l’anno2022, alle misure di accompagnamentodelle procedure di rimpatrio e alle misuredi rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 delregolamento UE n. 516/2014 e per il re-stante 40 per cento per l’anno 2020, 30 percento per l’anno 2021, 20 per cento perl’anno 2022, alle altre misure previste dalregolamento medesimo in tema di asilo eintegrazione.

2. Il Ministero dell’interno, in accordocon le Prefetture e sentita la ConferenzaStato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrioobbligatorie annue per singola regione de-

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

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finite all’interno di bandi specifici, a talescopo preposti, redatti dalle Prefetture.

12. 03. Bignami, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al fine di potenziare le misure dirimpatrio, il Fondo di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, è incrementato di unmilione di euro per il 2019 e di duemilioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, pari a 1.000.000 europer il 2019 e a 2.000.000 euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al medesimo Ministero.

12. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Costo dell’accoglienza dei richiedenti asilo)

1. Il costo medio mensile pro capite perl’accoglienza dei richiedenti asilo non puòessere superiore all’importo mensile del-l’assegno sociale di cui all’articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995,n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e

stranieri in condizioni economiche disa-giate.

12. 04. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Don-zelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Finanziamento di programmi di rimpatriovolontario assistito)

1. All’articolo 14-ter, comma 7, letteraa), del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, la parola: « delle » è sostituita dalleseguenti: « non meno del 50 per centodelle ».

12. 01. Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini,Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015,n. 142, dopo l’articolo 5-bis è inserito ilseguente:

« Art. 5-ter.

1. La domanda non costituisce titoloper richiedere l’iscrizione anagrafica aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 1989, n. 223, e del-l’articolo 6, comma 7, del decreto legisla-tivo 25 luglio 1998, n. 286. ».

12. 07. Montaruli, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), numero 1),capoverso comma 1, dopo la lettera d)aggiungere la seguente:

d-bis) il divieto di accesso in parola siestende ai luoghi specificatamente indicatidi particolare pregio storico, artistico, tu-

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ristico e monumentale delle città che ospi-tano eventi sportivi limitatamente algiorno in cui tali eventi sono calendariz-zati.

* 13. 1. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, lettera a), numero 1),capoverso comma 1, dopo la lettera d)aggiungere la seguente:

d-bis) il divieto di accesso in parola siestende ai luoghi specificatamente indicatidi particolare pregio storico, artistico, tu-ristico e monumentale delle città che ospi-tano eventi sportivi limitatamente algiorno in cui tali eventi sono calendariz-zati.

* 13. 5. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1-bis è premesso ilseguente periodo: « Gli incontri di calciocui prendono parte le formazioni giovanilicostituiscono a tutti gli effetti manifesta-zioni sportive. ».

13. 2. Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopoil comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Chiunque abbia posto in es-sere comportamenti violenti in ambitosportivo o comunque riferibili ad aventisportivi, contro appartenenti alle forzedell’ordine o al personale addetto al ser-vizio di accoglienza (steward), è sottopostodal questore territorialmente competentenel luogo ove è stata commessa la viola-zione, alla misura amministrativa del di-

vieto di accesso ad ogni manifestazionesportiva per un periodo non inferiore a 10anni.

13. 10. Siracusano, Santelli, Sisto, Cala-bria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Co-sta, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Fer-raioli, Pittalis, Zanettin.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) al comma 5, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Nei confrontidella persona già destinataria del divieto dicui al primo periodo, la durata del nuovodivieto e dell’eventuale prescrizione nonpuò essere inferiore a tre anni e superiorea dieci anni ».

* 13. 3. Frassinetti, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio, Montaruli.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) al comma 5, il terzo periodo èsostituito dal seguente: « Nei confrontidella persona già destinataria del divieto dicui al primo periodo, la durata del nuovodivieto e dell’eventuale prescrizione nonpuò essere inferiore a tre anni e superiorea dieci anni ».

* 13. 13. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Marco DiMaio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis,Martina, Orfini, Pollastrini, QuartapelleProcopio.

Al comma 1 lettera a), numero 3),sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

13. 4. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 5),sostituire la parola: nonché con la se-guente: ovvero.

* 13. 8. Magi.

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Al comma 1, lettera a), numero 5),sostituire la parola: nonché con la se-guente: ovvero.

* 13. 9. Frassinetti, Prisco, Donzelli, Var-chi, Maschio, Montaruli.

Al comma 1, lettera a), numero 5),sostituire la parola: nonché con la se-guente: ovvero.

* 13. 12. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Ceccanti,Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Gior-gis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quar-tapelle Procopio.

Al comma 2, lettera a), capoversocomma 1, alla lettera c) apportare le se-guenti modificazioni:

1) dopo la parola: « condannati »inserire le seguenti: « negli ultimi cinqueanni »;

2) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « salvo che non sia intervenutasentenza di riabilitazione ».

** 13. 16. Frassinetti, Prisco, Donzelli,Varchi, Maschio, Montaruli.

Al comma 2, lettera a), capoversocomma 1, alla lettera c) apportare le se-guenti modificazioni:

1) dopo la parola: « condannati »inserire le seguenti: « negli ultimi cinqueanni »;

2) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « salvo che non sia intervenutasentenza di riabilitazione ».

** 13. 19. Bazoli, Verini, Morani, Miceli,Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 2, lettera a), capoversocomma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le

parole: salvo che non sia intervenuta sen-tenza di riabilitazione.

13. 20. Magi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è inseritoil seguente comma:

« 1-ter. È istituito, presso il Ministerodell’interno, un Fondo nazionale di garan-zia, con una dotazione iniziale di euro500.000 volto a indennizzare soggetti pub-blici o a partecipazione pubblica che inoccasione, nel corso o durante lo svolgi-mento di manifestazioni pubbliche, anchea carattere sportivo, subiscono danni alloro patrimonio per reati i cui autori nonsia stato possibile individuare. Con decretoministeriale, entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto previa intesa in sededi Conferenza Stato-città ed autonomielocali sono definiti i criteri per la ripar-tizione del suddetto Fondo ».

* 13. 17. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è inseritoil seguente comma:

« 1-ter. È istituito, presso il Ministerodell’interno, un Fondo nazionale di garan-zia, con una dotazione iniziale di euro500.000 volto a indennizzare soggetti pub-blici o a partecipazione pubblica che inoccasione, nel corso o durante lo svolgi-mento di manifestazioni pubbliche, anchea carattere sportivo, subiscono danni alloro patrimonio per reati i cui autori nonsia stato possibile individuare. Con decretoministeriale, entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto previa intesa in sededi Conferenza Stato-città ed autonomie

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locali sono definiti i criteri per la ripar-tizione del suddetto Fondo ».

* 13. 18. Prisco, Donzelli, Varchi, Ma-schio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il questore, in occasione di ma-nifestazioni sportive considerate a rischio,può disporre il divieto di vendita e lasomministrazione di bevande alcoliche neiluoghi interessati dall’evento nonché suimezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.

13. 21. Bordo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Questore, sentito il parere delcomitato provinciale per l’ordine pubblicoe la sicurezza, può disporre il divieto divendita e la somministrazione di bevandealcoliche nei luoghi delle manifestazionisportive nonché sui mezzi di trasportoutilizzati dai tifosi.

13. 22. Bordo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sicurezza nel corso di manifestazioni inluoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 336,337 e 338 del codice penale, chiunque, nelcorso di manifestazioni in luogo pubblicoo aperto al pubblico, per opporsi al pub-blico ufficiale o all’incaricato di pubblicoservizio, mentre compie un atto di ufficioo di servizio, o a coloro che richiesti gliprestano assistenza, utilizza scudi o altrioggetti di protezione passiva ovvero ma-teriali imbrattanti o inquinanti è punitocon la reclusione da uno a tre anni.

Conseguentemente, il titolo del Capo IIIè sostituito dal seguente: disposizioni ur-genti in materia di contrasto alla violenza

in occasione di manifestazioni sportive edi manifestazioni in luogo pubblico oaperto al pubblico.

13. 01. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

ART. 14.

(Ampliamento delle ipotesi di fermo diindiziato di delitto)

Sopprimerlo

14. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All’articolo 48 del Codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, il comma 8-ter è sostituito dalseguente:

8-ter. Le aziende confiscate in via de-finitiva sono destinate, con provvedimentodell’Agenzia, entro sei mesi dalla confisca,alla vendita mediante procedura ad evi-denza pubblica. Qualora detta proceduravada deserta, l’Agenzia procede medianteprocedura negoziata senza bando ovveroprocedura competitiva con negoziazione,in conformità alla normativa di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Nel caso in cui anche tali procedureabbiano esito negativo, l’Agenzia, nei suc-cessivi trenta giorni, dà inizio alla proce-dura di liquidazione dell’azienda confi-scata.

14. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Tartaglione, Sarro, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 delcodice di procedura penale, in materiadiarresto in flagranza per il delitto di

violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell’articolo 380 delcodice di procedura penale è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«m-quinquies) delitto di violazione didomicilio previsto dall’articolo 614, commiprimo e secondo, del codice penale ».

2. La lettera f-bis) del comma 2 del-l’articolo 381 del codice di procedurapenale è abrogata.

3. Il comma 1 dell’articolo 383 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 1. Nei casi previsti dall’articolo 380,commi 1 e 2, o quando si tratta di delittiperseguibili di ufficio ogni persona è au-torizzata a procedere all’arresto in fla-granza ».

14. 02. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi,Maschio.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* 15. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Sopprimerlo.

* 15. 6. Sarli.

Sopprimerlo.

* 15. 8. Magi.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All’articolo 5 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), èaggiunta la seguente:

“a-bis) prevenzione dei fenomeni diterrorismo attraverso l’installazione pressostazioni ferroviarie e metropolitane, dimetal-detector (WTMD) controllati diretta-mente dalle forze dell’ordine e metal-detector portatili (HHMD)” ».

15. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All’articolo 10 del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n. 48, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 6-ter, le parole « fino al30 giugno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 30 giugno 2022 »;

b) al comma 6-quater, secondo pe-riodo, « fino al 30 giugno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno2022 ».

15. 7. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, An-nibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera a) le parole: sonosoppresse sono sostituite dalle seguenti:sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31dicembre 2020 ».

15. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) al comma 6-quater, è aggiunto ilseguente periodo: « Le disposizioni del

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presente comma hanno efficacia dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto fino al 30dicembre 2020 ».

15. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Magi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere laseguente:

0a) all’articolo 52 è aggiunto il se-guente comma:

« Non può essere citato in giudizio,nell’ambito di un procedimento civile peril risarcimento dei danni, colui che haagito per difendere la propria o l’altruiincolumità o i beni propri o altrui inpresenza delle condizioni di cui al pre-sente articolo ».

16. 2. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro,Milanato, Tartaglione, Santelli, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere laseguente:

0a) all’articolo 52 è aggiunto il se-guente comma:

« La costituzione di parte civile èesclusa per coloro dai quali la personaabbia avuto necessità di difendersi in pre-senza delle condizioni di cui al presentearticolo ».

16. 3. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro,Milanato, Tartaglione, Santelli, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16. 4. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Va-zio, Annibali, Miceli, Ferri.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all’articolo 7-bis del decreto le-gislativo 10 agosto 2000 n. 267)

L’articolo 7-bis del decreto legislativo10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dalseguente:

« Art. 7-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge,per le violazioni delle disposizioni deiregolamenti comunali e provinciali si ap-plica la sanzione amministrativa pecunia-ria da 50 euro a 1.000 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa dicui al comma 1 si applica anche alleviolazioni alle ordinanze adottate dal sin-daco e dal presidente della provincia sullabase di disposizioni di legge, ovvero dispecifiche norme regolamentari.

1-ter. Alle violazioni di cui ai commi1 e 1-bis del presente articolo si applica,laddove prevedibile, la sanzione accessoriadel rispristino dello stato dei luoghi per lefattispecie previste dai Regolamenti di Po-lizia Urbana.

2. L’organo competente a irrogare lasanzione amministrativa è individuato aisensi, dell’articolo 17 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689.

3. Gli Enti Locali con regolamento dicontabilità e per fattispecie specificata-mente indicate nei propri regolamenti pos-sono prevedere in caso di contestazioneimmediata della violazione la possibilitàdel pagamento in misura ridotta dellasanzione direttamente nelle mani dell’or-gano accertatore, sempre che il trasgres-sore vi provveda inderogabilmente me-

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diante strumenti di pagamento elettronici,la cui tracciabilità possa in qualunquemomento essere verificata ».

* 16. 03. Santelli, Sisto, Calabria, Mila-nato, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all’articolo 7-bis del decreto le-gislativo 10 agosto 2000 n. 267)

L’articolo 7-bis del decreto legislativo10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dalseguente:

« Art. 7-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge,per le violazioni delle disposizioni deiregolamenti comunali e provinciali si ap-plica la sanzione amministrativa pecunia-ria da 50 euro a 1.000 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa dicui al comma 1 si applica anche alleviolazioni alle ordinanze adottate dal sin-daco e dal presidente della provincia sullabase di disposizioni di legge, ovvero dispecifiche norme regolamentari.

1-ter. Alle violazioni di cui ai commi1 e 1-bis del presente articolo si applica,laddove prevedibile, la sanzione accessoriadel rispristino dello stato dei luoghi per lefattispecie previste dai Regolamenti di Po-lizia Urbana.

2. L’organo competente a irrogare lasanzione amministrativa è individuato aisensi, dell’articolo 17 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689.

3. Gli Enti Locali con regolamento dicontabilità e per fattispecie specificata-mente indicate nei propri regolamenti pos-sono prevedere in caso di contestazioneimmediata della violazione la possibilitàdel pagamento in misura ridotta dellasanzione direttamente nelle mani dell’or-

gano accertatore, sempre che il trasgres-sore vi provveda inderogabilmente me-diante strumenti di pagamento elettronici,la cui tracciabilità possa in qualunquemomento essere verificata ».

* 16. 09. Pollastrini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all’articolo 165 del codice penalee all’articolo 115-bis del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115, in materia di

legittima difesa)

1. All’articolo 165 del codice penale, ilsesto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per i reatiprevisti dagli articoli 624-bis e 628, lasospensione condizionale della pena è co-munque subordinata al pagamento inte-grale dell’importo dovuto per il risarci-mento del danno alla persona offesa. »;

2. All’articolo 115-bis, comma 1, primoperiodo, del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, le parole: « commi secondo,terzo e quarto, », ovunque ricorrono, sonosoppresse.

3. All’onere derivante dal presente ar-ticolo, valutato in 4 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 243-bis, al comma9-bis, sono aggiunte in fine le seguentiparole: « , nonché per la copertura, anchea titolo di anticipazione, di spese stretta-mente funzionali all’ordinato svolgimentodi progetti e interventi finanziati in pre-valenza con risorse provenienti dall’U-nione europea o da amministrazioni edenti nazionali, pubblici o privati. »;

b) all’articolo 249 sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché deimutui per la copertura, anche a titolo dianticipazione, di spese strettamente fun-zionali all’ordinato svolgimento di progettie interventi finanziati in prevalenza conrisorse provenienti dall’Unione europea oda amministrazioni ed enti nazionali, pub-blici o privati. ».

16. 05. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All’articolo 20 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Per l’anno 2019 il contributostraordinario a favore degli enti di cui alcomma 1 è incrementato di 31.631.951,25milioni di euro. ».

Conseguentemente, il fondo per la com-pensazione degli effetti finanziari non pre-visti a legislazione vigente, di cui all’articolo6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del2008, è ridotto di pari importo.

16. 06. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Responsabilità oggettiva delle società spor-tive per i danni cagionati alle Forze di

polizia)

1. Le società sportive rispondono og-gettivamente per i danni cagionati daitifosi al personale delle Forze di poliziaimpiegato nei servizi di ordine e sicurezzapubblica.

2. I soggetti proprietari di impianticalcistici sono obbligati a istituire pressogli stadi di calcio del campionato di serieA camere di sicurezza per la custodia degliarrestati e dei fermati da parte delle Forzedi polizia.

16. 07. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

ART. 17.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventidelle violazioni)

1. L’articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito conmodificazioni dalla legge 14 maggio 2005,n. 80 è sostituito dal seguente:

« 8. Le somme derivanti dall’applica-zione delle sanzioni previste dal comma 7sono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate ad appositicapitoli, anche di nuova istituzione, dellostato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e del Ministero degliaffari esteri, da destinare alla lotta allacontraffazione. Nel caso di sanzioni appli-cate da organi di polizia locale, le sommesono versate dal trasgressore direttamenteal competente Ente locale, che provvede atrattenere il 50 per cento e a versarne ilrestante 50 per cento, allo Stato, secondole modalità di cui al primo periodo ».

17. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Munici-pali)

1. All’articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, dopo le parole: « vigili delfuoco e soccorso pubblico. », sono aggiuntele seguenti: « nonché agli appartenenti aiCorpi di polizia locale senza alcun onerea carico dei Comuni. ».

2. Alla copertura dell’onere del pre-sente articolo, valutato in 20 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2019, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2018-2020, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2018, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

17. 010. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Concorso al finanziamento degli oneri disicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio(FIGC) e il Comitato olimpico nazionaleitaliano (CONI) sono responsabili in solidodell’ordine e della sicurezza pubblica du-rante gli eventi olimpici nelle città sedi distadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistichenazionali di Paesi esteri sono responsabili

in solido dell’ordine e della sicurezza pub-blica nelle città in cui si svolgono eventicalcistici internazionali.

3. Ai fini dell’ordine e della sicurezzapubblica, durante gli eventi olimpici di cuial comma 1 del presente articolo, le so-cietà sportive concorrono al finanziamentodegli oneri di sicurezza in base a princìpidi solidarietà e di sussidiarietà nella mi-sura del 75 per cento.

17. 05. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli,Maschio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All’articolo 48 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-terè sostituito dal seguente:

« 8-ter. Le aziende confiscate in viadefinitiva sono destinate, con provvedi-mento dell’Agenzia, entro sei mesi dallaconfisca, alla vendita mediante proceduraad evidenza pubblica. Qualora detta pro-cedura vada deserta, l’Agenzia procedemediante procedura negoziata senzabando ovvero procedura competitiva connegoziazione, in conformità alla normativadi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50. Nel caso in cui anche tali procedureabbiano esito negativo, l’Agenzia, nei suc-cessivi trenta giorni, dà inizio alla proce-dura di liquidazione dell’azienda confi-scata. ».

17. 013. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigoredella presente legge, è istituito, presso ilMinistero dell’interno, un numero verdefinalizzato a ricevere segnalazioni o de-

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

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nunce, anche in forma anonima, di episodidi violenza oppure di teppismo o di raz-zismo avvenuti nel corso di manifestazionisportive.

2. All’onere derivante dall’attuazionedel presente articolo quantificato in 0,5milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2019 si provvede a valere sullostanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno.

17. 016. Bordo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All’articolo 19 del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al comma 1, le parole: « , nonchéquelli con popolazione superiore a cento-mila abitanti possono » sono sostituitedalla seguente: « devono ».

17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elet-trici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della giu-stizia, da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, l’Ammi-nistrazione penitenziaria avvia, con le ne-cessarie cautele per la salute e l’incolumitàpubblica e secondo princìpi di precauzione

e previa intesa con il Ministro della salute;la sperimentazione dell’arma comune adimpulsi elettrici per le esigenze dei propricompiti istituzionali.

17. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accesso allebanche dati presso il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti)

1. All’articolo 1, comma 2, del decretodel Presidente della Repubblica 28 settem-bre 1994 n. 634, dopo le parole: « ammi-nistrazioni centrali e periferiche delloStato » sono aggiunte le seguenti parole:« nonché gli enti locali limitatamente al-l’espletamento delle funzioni di PoliziaLocale ».

17. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli,Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All’articolo 18 del decreto-legge, 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018,n. 132, al comma 1, le parole: « con po-polazione superiore ai centomila abitanti,addetto ai servizi di polizia stradale » sonosostituite con le seguenti: « capoluogo diprovincia ».

17. 011. Sisto, Calabria, Milanato, San-telli, Sarro, Tartaglione, Costa, Barto-lozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pit-talis, Siracusano, Zanettin.

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All’articolo 48 del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma15-quater è aggiunto il seguente:

« 15-quinquies. È prevista la facoltà diprocedere all’abbattimento dell’immobilequalora sussistano gravi elementi di im-patto ambientale ed ecologico ».

17. 012. Vietina, Sisto, Calabria, Mila-nato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa,Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferra-ioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. La dotazione finanziaria dei contri-buti straordinari di cui all’articolo 15,comma 3, del testo unico delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,è incrementata di 32 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019.

2. All’onere derivante dalla disposizionedi cui al comma precedente, pari a 32milioni a decorrere dal 2019, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 014. Marco Di Maio, Migliore, Cec-canti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini,Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Le società ovvero i proprietari o igestori degli impianti sportivi sono tenuti,entro cinque anni dall’entrata in vigoredella presente legge, previo parere favore-vole del comitato provinciale per l’ordinee la sicurezza pubbliche, ad eliminare lerecinzioni che separano gli spalti dal ter-reno di gioco.

17. 015. Bordo.

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019 — N. 213

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