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172. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 9 maggio 2019 ............................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ............. 3, 4 Progetti di atti dell’Unione europea (An- nunzio) .......................................................... 4 Autorità garante per l’infanzia e l’adole- scenza (Trasmissione di un documento) . 5 Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo ......................................................... 5 PAG. Atti di controllo e di indirizzo .................... 6 Proposta di legge: S. 881 – D’iniziativa dei senatori: Perilli ed altri: Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi eletto- rali indipendentemente dal numero dei parlamentari (Approvata dal Senato) (A.C. 1616) .............................................................. 7 Parere della V Commissione ......................... 7 Articoli e relative proposte emendative Articolo 1 ......................................................... 7 Articolo 2 ......................................................... 9 Articolo 3 ......................................................... 11 Ordini del giorno ............................................ 12 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2019 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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172. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 9 maggio2019 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Assegnazionea Commissioni in sede referente) ............. 3, 4

Progetti di atti dell’Unione europea (An-nunzio) .......................................................... 4

Autorità garante per l’infanzia e l’adole-scenza (Trasmissione di un documento) . 5

Richiesta di parere parlamentare su atti delGoverno ......................................................... 5

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

Proposta di legge: S. 881 – D’iniziativa deisenatori: Perilli ed altri: Disposizioni perassicurare l’applicabilità delle leggi eletto-rali indipendentemente dal numero deiparlamentari (Approvata dal Senato) (A.C.1616) .............................................................. 7

Parere della V Commissione ......................... 7

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 ......................................................... 7

Articolo 2 ......................................................... 9

Articolo 3 ......................................................... 11

Ordini del giorno ............................................ 12

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2019

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 9 maggio 2019.

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,Bitonci, Boldrini, Bonafede, Borghese,Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Busina-rolo, Caiata, Campana, Cantalamessa, Car-fagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti,Colucci, Cominardi, Corda, Covolo, DavideCrippa, D’Incà, D’Uva, Del Re, DelmastroDelle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, DiStefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferra-resi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lo-renzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli,Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava,Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Gue-rini, Guidesi, Invernizzi, Lattanzio, Liuni,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin,Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo,Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Or-sini, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi,Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini,Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, So-dano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Ta-teo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Vil-larosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóf-fili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 maggio 2019 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d’iniziativa dei deputati:

LOTTI ed altri: « Disposizioni per lasemplificazione procedimentale e il finan-ziamento della realizzazione di grandieventi nazionali e internazionali » (1835);

LEDA VOLPI: « Modifiche alla tabellaA allegata al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e allalegge 3 aprile 2001, n. 120, per la promo-zione della diffusione e dell’impiego deidefibrillatori semiautomatici e automa-tici » (1836);

PETTARIN: « Modifica all’articolo1130 del codice civile, in materia di do-cumentazione delle spese del condominio »(1837);

SIRACUSANO: « Modifica all’articolo5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge15 ottobre 2013, n. 119, concernente laprevenzione della violenza contro le donnemediante la promozione di corsi di difesapersonale » (1838);

RIZZO NERVO ed altri: « Disposi-zioni concernenti l’installazione obbligato-ria di defibrillatori semiautomatici negliistituti scolastici e presso le imprese conpiù di quindici dipendenti e l’introduzionedi corsi di primo soccorso nelle scuolesecondarie di secondo grado » (1839).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputatia proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono statesuccessivamente sottoscritte dalla deputataLapia:

VALLASCAS ed altri: « Disposizioniper promuovere la riqualificazione ener-

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getica e il rinnovo edilizio degli edifici »(693);

TESTAMENTO ed altri: « Disposi-zioni per la pubblicità delle informazioniraccolte nelle attività di ricerca e scavoarcheologico e istituzione del Portale unicodella ricerca archeologica » (1112);

CATALDI ed altri: « Disposizioni ur-genti per la semplificazione e l’accelera-zione delle procedure di ricostruzionenelle aree dell’Italia centrale colpite daglieventi sismici del 2016 » (1153).

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LOLLOBRIGIDA: « Modifiche al codicecivile e alle disposizioni per la sua attua-zione, in materia di disciplina del condo-minio negli edifici » (1490) Parere delleCommissioni I, V, VIII, X, XI e XII;

VI Commissione (Finanze):

GUSMEROLI ed altri: « Istituzione del-l’imposta municipale sugli immobili(nuova IMU) » (1429) Parere delle Commis-sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, delRegolamento, per le disposizioni in materiadi sanzioni), III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII,XIII e della Commissione parlamentare perle questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

D’UVA ed altri: « Disposizioni per ilrisanamento delle aree degradate dellacittà di Messina » (1739) Parere delle Com-missioni I, II, V, VII, XI, XIV e dellaCommissione parlamentare per le questioniregionali.

XII Commissione (Affari sociali):

CARNEVALI ed altri: « Disposizioniconcernenti la realizzazione di reparti di

terapia intensiva aperta » (1215) Pareredelle Commissioni I, V, VIII, XI e dellaCommissione parlamentare per le questioniregionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) eXII (Affari sociali):

MANDELLI: « Disposizioni relative allacorresponsione di borse di studio ai fisicispecializzandi in fisica medica ammessialle scuole di specializzazione di areasanitaria » (1443) Parere delle CommissioniI, V, XI, XIV e della Commissione parla-mentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) eX (Attività produttive):

MELICCHIO ed altri: « Istituzione dellecomunità dell’energia per la gestione dellefonti energetiche e la distribuzione dell’e-nergia senza fine di lucro » (1483) Pareredelle Commissioni I, II, V, VII, IX, XII, XIVe della Commissione parlamentare per lequestioni regionali.

Annunzio di progettidi atti dell’Unione europea

La Commissione europea, in data 8maggio 2019, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-toindicate Commissioni, con il parere, senon già assegnati alla stessa in sede pri-maria, della XIV Commissione (Politichedell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Con-siglio e al Parlamento europeo sull’appli-cazione nel 2017, da parte delle istituzioni,dei regolamenti del Consiglio n. 495/77,modificato da ultimo dal regolamenton. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso)e n. 300/76, modificato da ultimo dal rego-lamento n. 1873/2006 (sul servizio conti-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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nuo o a turni) (COM(2019) 217 final), cheè assegnata in sede primaria alla XIVCommissione (Politiche dell’Unione euro-pea);

Relazione congiunta della Commis-sione europea e dell’Alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politicadi sicurezza al Parlamento europeo e alConsiglio – Regione amministrativa spe-ciale di Macao: relazione annuale 2018(JOIN(2019) 7 final), che è assegnata insede primaria alla III Commissione (Affariesteri).

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 7 maggio 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti diatti dell’Unione europea, nonché atti pre-ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-missioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa insede primaria, della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-verno ha altresì richiamato l’attenzione suiseguenti documenti, già trasmessi dallaCommissione europea e assegnati allecompetenti Commissioni, ai sensi dell’ar-ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attua-zione della dichiarazione congiunta e del-l’orientamento comune sull’ubicazionedelle sedi delle agenzie decentrate(COM(2019) 187 final);

Proposta di direttiva del Consigliorecante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’im-posta sul valore aggiunto e della direttiva2008/118/CE relativa al regime generaledelle accise per quanto riguarda lo sforzodi difesa nell’ambito dell’Unione(COM(2019) 192 final);

Comunicazione della Commissione alParlamento europeo, al Consiglio, al Co-mitato economico e sociale europeo, alComitato delle regioni e alla Corte deiconti – Strategia antifrode della Commis-sione: un’azione più incisiva a tutela delbilancio dell’Unione europea (COM(2019)196 final).

Trasmissione dall’Autorità garanteper l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’a-dolescenza, con lettera in data 29 aprile2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettera p), della legge 12 luglio2011, n. 112, la relazione sull’attivitàsvolta dalla medesima Autorità nell’anno2018 (Doc. CCI, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla ICommissione (Affari costituzionali) e allaXII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentaresu atti del Governo.

Il Ministro della difesa, con lettera indata 30 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensidell’articolo 32, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448, la richiesta diparere parlamentare sullo schema di de-creto ministeriale concernente il ripartodello stanziamento iscritto nello stato diprevisione della spesa del Ministero delladifesa per l’anno 2019 relativo a contributiad associazioni combattentistiche e d’arma(83).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-lamento, alla IV Commissione (Difesa), chedovrà esprimere il prescritto parere entroil 29 maggio 2019.

Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, con lettera in data 2 maggio 2019,

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ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta diparere parlamentare sullo schema di de-creto ministeriale per l’individuazionedelle manifestazioni da abbinare alle lot-terie nazionali da effettuare nell’anno2019 (84).

Questa richiesta è assegnata, ai sensidel comma 4 dell’articolo 143 del Rego-

lamento, alla VI Commissione (Finanze),che dovrà esprimere il prescritto parereentro l’8 giugno 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

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PROPOSTA DI LEGGE: S. 881 – D’INIZIATIVA DEI SENATORI:PERILLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L’AP-PLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTE-MENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI (APPROVATA DAL

SENATO) (A.C. 1616)

A.C. 1616 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall’Assem-blea:

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nelfasciolo.

A.C. 1616 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 1.

(Disposizioni per assicurare l’applicabilitàdelle norme per l’elezione della Camera deideputati indipendentemente dal numero dei

parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera deideputati, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2, le parole: « 231collegi uninominali » sono sostituite dalleseguenti: « un numero di collegi uninomi-nali pari ai tre ottavi del totale dei seggida eleggere nelle circoscrizioni elettorali dicui alla tabella A allegata al presente testounico, con arrotondamento all’unità infe-riore, » e le parole da: « le circoscrizioniTrentino-Alto Adige/Südtirol » fino allafine del comma sono sostituite dalle se-guenti: « la circoscrizione Trentino-AltoAdige/Südtirol è ripartita in un numero dicollegi uninominali pari alla metà dei seggiassegnati alla circoscrizione medesima,con arrotondamento all’unità pari supe-riore. Le circoscrizioni cui sono assegnatitre deputati sono ripartite in due collegiuninominali; le circoscrizioni cui sono as-segnati due deputati sono costituite in uncollegio uninominale »;

2) al comma 4, le parole: « 231seggi » sono sostituite dalle seguenti: « iseggi corrispondenti ai collegi uninominalidi cui al comma 2 »;

b) all’articolo 83:

1) le parole: « due collegi uninomi-nali della circoscrizione ai sensi dell’arti-

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colo 77 », ovunque ricorrono, sono sosti-tuite dalle seguenti: « un quarto dei collegiuninominali della circoscrizione ai sensidell’articolo 77, con arrotondamento all’u-nità superiore »;

2) al comma 1, lettera f), le parole:« di 617 seggi » sono sostituite dalle se-guenti: « dei seggi assegnati nelle circoscri-zioni del territorio nazionale, con esclu-sione del seggio assegnato alla circoscri-zione Valle d’Aosta » e la parola: « 231 » èsoppressa;

c) la tabella A.1 è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Disposizioni per assicurare l’applicabilitàdelle norme per l’elezione della Camera deideputati indipendentemente dal numero dei

parlamentari)

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 2 e 3.

* 1. 2. Speranza, Fornaro, Occhionero.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 2 e 3.

* 1. 53. Sisto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli arti-coli 2 e 3.

* 1. 60. Migliore, Ceccanti, Marco DiMaio, Fiano, Giorgis, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: tre ottavi con le se-guenti: tre quarti.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:tre ottavi con le seguenti: tre quarti.

1. 3. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: la circoscrizione Tren-tino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in unnumero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore con le seguenti: nella cir-coscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol ilnumero di collegi uninominali è pari aquello previsto dall’articolo 1 del testounico delle leggi recanti norme per l’ele-zione del Senato della Repubblica, di cuial decreto legislativo 20 dicembre 1993,n. 533.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungereil seguente:

« 2-bis) i collegi uninominali delle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzanosono definiti ai sensi della legge 30 dicem-bre 1991, n. 422 ».

1. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Ema-nuela Rossini, Fatuzzo.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: la circoscrizione Tren-tino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in unnumero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore con le seguenti: nella cir-coscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol iseggi sono interamente attribuiti con ilmetodo proporzionale ai sensi del comma4, ultimo periodo.

1. 52. Biancofiore, Fatuzzo.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sopprimere le parole: ; le circoscrizioni cuisono assegnati due deputati sono costituitein un collegio uninominale.

1. 7. Testamento, Occhionero, EnricoBorghi, Marco Di Maio.

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Al comma 1, lettera b), dopo il numero1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, lettera e), ai numeri1) e 2), sono aggiunte, in fine, le parole:« ovvero, nella regione Friuli Venezia Giu-lia, le liste rappresentative delle mino-ranze linguistiche riconosciute che ab-biano conseguito almeno l’1 per cento deltotale dei voti validi nell’ambito territo-riale nel quale si applicano le misure ditutela della minoranza linguistica slovena,a norma degli articoli 4 e 26 della legge 23febbraio 2001, n. 38 »;

Conseguentemente, alla medesima let-tera, dopo il numero 2) aggiungere il se-guente:

2-bis) al comma 1, lettera g) primoperiodo, sono aggiunte, in fine, le parole:« nonché, nella regione Friuli Venezia Giu-lia, le liste rappresentative delle mino-ranze linguistiche riconosciute che ab-biano conseguito l’1 per cento del totaledei voti validi nell’ambito territoriale nelquale si applicano le misure di tutela dellaminoranza linguistica slovena, a normadegli articoli 4 e 26 della legge 23 febbraio2001, n. 38 ».

1. 8. Serracchiani, Fatuzzo.

A.C. 1616 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 2.

(Disposizioni per assicurare l’applicabilitàdelle norme per l’elezione del Senato dellaRepubblica indipendentemente dal numero

dei parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recantinorme per l’elezione del Senato della Re-pubblica, di cui al decreto legislativo 20dicembre 1993, n. 533, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2, le parole: « Il ter-ritorio nazionale, con eccezione della Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-AltoAdige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegiuninominali nell’ambito delle circoscri-zioni regionali. Nella regione Molise ècostituito un collegio uninominale. I » sonosostituite dalle seguenti: « Il territorio na-zionale è suddiviso in un numero di collegiuninominali pari ai tre ottavi del totale deiseggi da eleggere nelle circoscrizioni re-gionali, con arrotondamento all’unità piùprossima, assicurandone uno per ogni cir-coscrizione. Fatti salvi i collegi uninomi-nali delle regioni che eleggono un solosenatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i »;

2) al comma 3, le parole: « Laregione Valle d’Aosta è costituita » sonosostituite dalle seguenti: « Le regioni cheeleggono un solo senatore sono costituite »;

3) al comma 4, dopo le parole:« legge 30 dicembre 1991, n. 422 » sonoinserite le seguenti: « , ovvero in un nu-mero di collegi uninominali individuatonel numero pari più alto nel limite deiseggi assegnati alla regione »;

b) all’articolo 16-bis, le parole: « duecollegi uninominali della circoscrizione re-gionale ai sensi dell’articolo 16 » e « duecollegi uninominali della circoscrizione aisensi dell’articolo 16 », ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: « un quartodei collegi uninominali della circoscrizioneregionale ai sensi dell’articolo 16, conarrotondamento all’unità superiore »;

c) all’articolo 17, le parole: « duecollegi uninominali della regione ai sensidell’articolo 16 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « un quarto deicollegi uninominali della circoscrizione re-gionale ai sensi dell’articolo 16, con arro-tondamento all’unità superiore »;

d) alla rubrica del titolo VII, le pa-role: « Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e »sono sostituite dalle seguenti: « che eleg-gono un solo senatore e per la regione »;

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2019 — N. 172

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e) all’articolo 20, comma 1:

1) all’alinea, le parole: « nel collegiodella Valle d’Aosta » sono sostituite dalleseguenti: « nei collegi delle regioni cheeleggono un solo senatore »;

2) alla lettera a), le parole: « nellaregione Valle d’Aosta » sono sostituite dalleseguenti: « nelle regioni che eleggono unsolo senatore » e le parole: « di Aosta »sono sostituite dalle seguenti: « del capo-luogo di regione »;

3) alla lettera c), le parole: « dueregioni » sono sostituite dalle seguenti:« regioni di cui al presente articolo »;

4) alla lettera d), le parole: « diAosta » sono sostituite dalle seguenti: « delcapoluogo di regione »;

f) all’articolo 21-ter, comma 1, leparole: « della Valle d’Aosta » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di una regione cheelegge un solo senatore ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

(Disposizioni per assicurare l’applicabilitàdelle norme per l’elezione del Senato dellaRepubblica indipendentemente dal numero

dei parlamentari)

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: quelli del Trentino-AltoAdige/Südtirol, i con le seguenti: la circo-scrizione Trentino-Alto Adige/Südtiroldove la ripartizione dei seggi è effettuatainteramente con metodo proporzionale, i.

Conseguentemente, alla medesima let-tera, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è abrogato;

2. 50. Biancofiore.

Al comma 1, lettera a), numero 3),aggiungere, in fine, le parole: ove superiorea sei.

2. 5. Gebhard, Plangger, Schullian, Ema-nuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 16-bis comma 1,sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le parole: « ovvero, nella RegioneFriuli Venezia Giulia, le liste rappresen-tative delle minoranze linguistiche ricono-sciute che abbiano conseguito almeno l’1per cento del totale dei voti validi nel-l’ambito territoriale nel quale si applicanole misure di tutela della minoranza lin-guistica slovena, a norma degli articoli 4 e26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 »;

2) alla lettera e), numero 1, sonoaggiunte, in fine le parole: « ovvero, nellaRegione Friuli Venezia Giulia, le liste rap-presentative delle minoranze linguistichericonosciute che abbiano conseguito al-meno l’1 per cento del totale dei voti validinell’ambito territoriale nel quale si appli-cano le misure di tutela della minoranzalinguistica slovena, a norma degli articoli 4e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 »;

3) alla lettera e), numero 2), sonoaggiunte, in fine, le parole: « ovvero, nellaRegione Friuli Venezia Giulia, le liste rap-presentative delle minoranze linguistichericonosciute che abbiano conseguito al-meno l’1 per cento del totale dei voti validinell’ambito territoriale nel quale si appli-cano le misure di tutela della minoranzalinguistica slovena, a norma degli articoli 4e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ».

2. 6. Serracchiani.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: ovvero, nella re-gione Friuli Venezia Giulia, le liste rap-presentative delle minoranze linguistichericonosciute che abbiano conseguito al-

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meno l’1 per cento del totale dei voti validinell’ambito territoriale nel quale si appli-cano le misure di tutela della minoranzalinguistica slovena, a norma degli articoli 4e 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. 7. Serracchiani, Pettarin.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Garanzia di una congrua rappresentanzaalle minoranze per il mantenimento diun’equa rappresentatività parlamentare)

1. Dall’applicazione degli articoli 1 e 2deve comunque essere garantita una con-grua rappresentanza ai partiti, ai movi-menti e alle forze politiche minoritari,evitando in ogni caso un ridimensiona-mento del livello della rappresentativitàdell’organo parlamentare.

2. 01. Speranza, Fornaro, Occhionero, DeFilippo.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. L’attuazione degli articoli 1 e 2 dellapresente legge deve in ogni caso garantireun’adeguata rappresentanza parlamentaredi tutte le forze politiche in ciascunaregione.

2. 052. Prisco.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. – 1. Al testo unico delle leggirecanti norme per l’elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, all’articolo 18-bis, comma 1, laparola: « 1500 » è sostituita dalla seguente:« 750 » e la parola: « 2000 » è sostituitadalla seguente: « 1000 ».

2. 050. Speranza, Fornaro, Occhionero.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. – 1. Al testo unico delle leggirecanti norme per l’elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, all’articolo 18-bis, comma 2, leparole: « in entrambe le Camere all’iniziodella legislatura in corso » sono sostituitedalle seguenti: « in almeno uno dei duerami del Parlamento ».

2. 051. Speranza, Fornaro, Occhionero.

(Inammissibile)

A.C. 1616 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazionedei collegi uninominali e plurinominali)

1. Qualora, entro ventiquattro mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sia promulgata una legge co-stituzionale che modifica il numero deicomponenti delle Camere di cui agli arti-coli 56, secondo comma, e 57, secondocomma, della Costituzione, il Governo èdelegato ad adottare un decreto legislativoper la determinazione dei collegi unino-minali e plurinominali per l’elezione dellaCamera dei deputati e del Senato dellaRepubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge costi-tuzionale di cui al medesimo comma 1,sulla base dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) ai fini dell’elezione della Cameradei deputati:

1) nelle circoscrizioni del territorionazionale è costituito un numero di collegi

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uninominali pari a quello risultante dal-l’applicazione dell’articolo 1, comma 2, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

2) si applicano i princìpi e i criteridirettivi di cui all’articolo 3, comma 1,lettere b), c), d) ed e), della legge 3novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell’elezione del Senatodella Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddivisonel numero di collegi uninominali cherisulta dall’applicazione dell’articolo 1,comma 2, del testo unico di cui al decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

2) si applicano i princìpi e i criteridirettivi di cui all’articolo 3, comma 2,lettere b), c), d) ed e), della legge 3novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017,n. 165. È fatto salvo quanto disposto dalcomma 6 del medesimo articolo 3 dellalegge 3 novembre 2017, n. 165.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazionedei collegi uninominali e plurinominali)

Al comma 2, lettera a), al numero 1)premettere il seguente:

01) attraverso la determinazione deicollegi uninominali e plurinominali è ga-rantita l’elezione di almeno un deputatoper ciascuna provincia;

3. 50. Fragomeli, Fornaro.

Al comma 2, lettera a), al numero 1)premettere il seguente:

01) attraverso la determinazione deicollegi uninominali e plurinominali è ga-

rantito un numero adeguato di eletti inrappresentanza dei territori montani e diquelli con una bassa intensità abitativa;

3. 60. De Menech, Fornaro.

Al comma 2, lettera a), numero 1)aggiungere, in fine, le parole: e comunquein modo tale da garantire che a ciascunaprovincia corrisponda un collegio;

3. 3. Trancassini, Prisco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nella regione Friuli Venezia Giu-lia deve comunque essere garantito uncollegio uninominale al fine di favorirel’accesso alla rappresentanza dei candidatiespressione della minoranza linguisticaslovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge23 febbraio 2001, n. 38.

3. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

A.C. 1616 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l’A.C. 1585 ha previsto la riduzionedel numero dei parlamentari nell’ordine diun terzo, senza che siano state previstecontestualmente misure atte a compensarele conseguenze negative nella composi-zione delle due Camere, in termini diapplicazione dei principi fondamentalidettati dall’articolo 6 della Costituzionecome attuato dall’articolo 26 della leggen. 38 del 2001 a tutela della minoranzalinguistica slovena della Regione a Statutospeciale Friuli Venezia Giulia;

la riduzione di un terzo del nu-mero dei parlamentari, in assenza di mi-sure di compensazione, è tale da compri-mere le forme di tutela delle minoranzelinguistiche riconosciute nelle Regioni adautonomia speciale, in base agli articoli 2,

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3 e 6 della Costituzione, e per la mino-ranza slovena, dall’articolo 3 della leggecostituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 diadozione dello Statuto speciale della Re-gione Friuli-Venezia Giulia;

il testo approvato, infatti, è tale danon consentire alla minoranza linguisticae nazionale slovena di partecipare informa libera e autonoma alle competizionielettorali e concorrere, in ossequio ai prin-cipi costituzionali – come tradotti informa positiva dal già citato articolo 26della legge n. 38 del 2001 – ad eleggere unrappresentante in Parlamento che possaportare nel dibattito democratico l’esi-genza della comunità autoctona di man-tenere e valorizzare le relazioni sociali, lavita e la cultura minoritaria;

contestualmente all’A.C. 1585 sullariduzione del numero dei parlamentari, èall’esame della Camera anche l’A.C. 1616,che ha lo scopo di accompagnare il pro-cesso di revisione costituzionale con lemodifiche alle leggi per l’elezione dellaCamera dei deputati e del Senato dellaRepubblica necessarie per consentirnel’applicazione senza alterarne gli equilibrie, fermo restando, il quadro costituzionalee la legislazione di diretta attuazione apresidio dei diritti fondamentali previstidalla Costituzione Repubblicana;

l’articolo 3 dell’A.C. 1616, in par-ticolare, conferisce al Governo la delegalegislativa per la determinazione dei col-legi uninominali e plurinominali da ride-finire in relazione alla riduzione del nu-mero dei parlamentari;

la Regione a Statuto speciale FriuliVenezia Giulia avrà una riduzione allaCamera dei deputati del 38,5 per cento,passando dai 13 seggi attualmente spet-tanti a 8 seggi e, al Senato della Repub-blica, una riduzione del 42,9 per cento,passando dagli attuali 7 a 4 seggi;

i princìpi di delega previsti dalsuddetto articolo 3 comma 2 lettera a) n. 2prevedono tra l’altro che nelle zone in cuisiano presenti minoranze linguistiche ri-conosciute, la delimitazione dei collegi,

anche in deroga ai principi e criteri di-rettivi di cui al presente comma, devetenere conto dell’esigenza di agevolare laloro inclusione nel minor numero possi-bile di collegi; e che nella circoscrizioneFriuli Venezia Giulia uno dei collegi uni-nominali sia costituito in modo da favorirel’accesso alla rappresentanza dei candidatiche siano espressione della minoranzalinguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

sono quindi previsti strumenti spe-cifici e derogatori, rispetto ai normalicriteri seguiti per la determinazione deicollegi, per assicurare le forme di tutelaaccordate dalla Costituzione e dalla legi-slazione alla minoranza linguistica slovenaper la determinazione dei collegi in ma-niera da rendere effettiva alla minoranzanazionale autoctona di lingua slovena lapossibilità di accesso alla rappresentanzain Parlamento,

impegna il Governo

nell’esercizio della delega, ad assicurareche il territorio in cui la minoranza ètradizionalmente presente, che include icomuni o le frazioni individuati ai sensidell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001,n. 38, faccia parte del medesimo collegio,escludendo comuni o frazioni non com-prese nella tabella.

9/1616/1. Serracchiani, Rosato.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 della proposta di leggeall’esame dell’Aula modifica gli articoli 1 e83 del testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, ver-tenti sulla modalità di determinazione delnumero dei collegi uninominali e dellesoglie di sbarramento per le liste rappre-sentative di minoranze linguistiche;

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in particolare, con le modifiche(articolo 1, comma 1, lettera a) dellaproposta di legge) all’articolo 1 del testounico della Camera si prevede che ilnumero complessivo di collegi uninominalisia pari a tre ottavi del totale dei seggi daeleggere nelle circoscrizioni, con arroton-damento all’unità inferiore (per il Senatol’arrotondamento è previsto all’unità piùprossima);

le modifiche disposte all’articolo 1del testo unico della Camera specificanoaltresì che la circoscrizione Trentino-AltoAdige è ripartita in un numero di collegiuninominali pari alla metà dei seggi asse-gnati alla circoscrizione medesima, conarrotondamento all’unità pari superiore;

nel caso in cui il rapporto frazio-nario di 3/8 sia rapportato al numero dideputati previsti dal progetto di legge co-stituzionale A.C. 1585, approvato dal Se-nato (400, di cui 392 deputati eletti nelterritorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – sarebbeinvece ripartita in 4 collegi uninominalialla luce delle previsioni recate dall’arti-colo 1 della proposta di legge. Ciò consi-derato che in base al riparto proporzio-nale dei seggi tra le circoscrizioni elettoralialla regione spettano, tenuto conto dellapopolazione risultante dal censimento2011, 7 seggi e la proposta di legge prevedeche « la circoscrizione Trentino-Alto Adi-ge/Südtirol è ripartita in un numero dicollegi uninominali pari alla metà dei seggiassegnati alla circoscrizione medesima,con arrotondamento all’unità pari supe-riore »;

per il Senato invece la proposta dilegge in esame fa riferimento al numero dicollegi determinati dalla citata leggen. 422 del 1991 3 pari, quindi, a 6 collegiuninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebberocomplessivamente pari a 6 in base allamodifica costituzionale disposta dal testoapprovato dal Senato C. 1585-rectius 3 perla Provincia autonoma di Bolzano e 3 perla Provincia autonoma di Trento);

al fine di tutelare la rappresen-tanza della comunità italiana in Alto Adige

sarebbe senz’altro auspicabile prevedereche per le elezioni in entrambi i rami delParlamento si stabilisca che nella circo-scrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol iseggi siano interamente attribuiti con ilmetodo proporzionale;

a ciò si aggiunge che i collegi mag-gioritari così come designati non consen-tono in Alto Adige l’elezione di esponentidella comunità linguistica italiana;

per consentire la rappresentanzadella comunità italiana, senza interferenzedel partito di maggioranza assoluta tede-sco, in entrambi i rami del Parlamento, ilcollegio dovrebbe essere circoscritto allacittà di Bolzano e al comune italiano diLaives,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziativelegislative volte a prevedere che nella pro-vincia autonoma di Bolzano sia garantitoil collegio a maggioranza italiana delimi-tato alle città di Bolzano e Laives al finedi tutelare la rappresentanza della comu-nità italiana in Alto Adige;

a valutare gli effetti applicativi delledisposizioni in esame, al fine di adottareulteriori iniziative normative volte a preve-dere che per le elezioni riguardanti la Ca-mera dei deputati e del Senato della Repub-blica i seggi della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol siano interamente at-tribuiti con il metodo proporzionale.

9/1616/2. Biancofiore, Pella, Pettarin.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1 della proposta di leggeall’esame dell’Aula modifica gli articoli 1 e83 del testo unico delle leggi recanti normeper la elezione della Camera dei deputati,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361, ver-tenti sulla modalità di determinazione del

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numero dei collegi uninominali e dellesoglie di sbarramento per le liste rappre-sentative di minoranze linguistiche;

in particolare, con le modifiche(articolo 1, comma 1, lettera a) dellaproposta di legge) all’articolo 1 del testounico della Camera si prevede che ilnumero complessivo di collegi uninominalisia pari a tre ottavi del totale dei seggi daeleggere nelle circoscrizioni, con arroton-damento all’unità inferiore (per il Senatol’arrotondamento è previsto all’unità piùprossima);

le modifiche disposte all’articolo 1del testo unico della Camera specificanoaltresì che la circoscrizione Trentino-AltoAdige è ripartita in un numero di collegiuninominali pari alla metà dei seggi asse-gnati alla circoscrizione medesima, conarrotondamento all’unità pari superiore;

nel caso in cui il rapporto frazio-nario di 3/8 sia rapportato al numero dideputati previsti dal progetto di legge co-stituzionale A.C. 1585, approvato dal Se-nato (400, di cui 392 deputati eletti nelterritorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – sarebbeinvece ripartita in 4 collegi uninominalialla luce delle previsioni recate dall’arti-colo 1 della proposta di legge. Ciò consi-derato che in base al riparto proporzio-nale dei seggi tra le circoscrizioni elettoralialla regione spettano, tenuto conto dellapopolazione risultante dal censimento2011, 7 seggi e la proposta di legge prevedeche « la circoscrizione Trentino-Alto Adi-ge/Südtirol è ripartita in un numero dicollegi uninominali pari alla metà dei seggiassegnati alla circoscrizione medesima,con arrotondamento all’unità pari supe-riore »;

per il Senato invece la proposta dilegge in esame fa riferimento al numero dicollegi determinati dalla citata leggen. 422 del 1991 3 pari, quindi, a 6 collegiuninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebberocomplessivamente pari a 6 in base allamodifica costituzionale disposta dal testo

approvato dal Senato C. 1585-rectius 3 perla Provincia autonoma di Bolzano e 3 perla Provincia autonoma di Trento);

al fine di tutelare la rappresen-tanza della comunità italiana in Alto Adigesarebbe senz’altro auspicabile prevedereche per le elezioni in entrambi i rami delParlamento si stabilisca che nella circo-scrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol iseggi siano interamente attribuiti con ilmetodo proporzionale;

a ciò si aggiunge che i collegi mag-gioritari così come designati non consen-tono in Alto Adige l’elezione di esponentidella comunità linguistica italiana;

per consentire la rappresentanzadella comunità italiana, senza interferenzedel partito di maggioranza assoluta tede-sco, in entrambi i rami del Parlamento, ilcollegio dovrebbe essere circoscritto allacittà di Bolzano e al comune italiano diLaives,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legisla-tive volte a prevedere che nella provinciaautonoma di Bolzano sia costituito uncollegio che includa i comuni contigui neiquali il gruppo linguistico italiano siapercentualmente più consistente.

9/1616/2. (Testo modificato nel corsodella seduta) Biancofiore, Pella, Petta-rin.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge all’esame del-l’Assemblea reca modifiche alla disciplinaelettorale delle Camere al fine di preve-derne un’applicazione commisurata ad unnumero non già fisso bensì percentuale traseggi e numero dei deputati o del senatori;

essa modifica gli articoli 1 e 83 deltesto unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati di cuial decreto del Presidente della Repubblica

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30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano lamodalità di determinazione del numerodei collegi uninominali e delle soglie disbarramento per le liste rappresentative diminoranze linguistiche. In particolare siprevede che il numero complessivo dicollegi uninominali sia pari a tre ottavi deltotale del seggi da eleggere nelle circoscri-zioni, con arrotondamento all’unità infe-riore;

l’intervento normativo recato dallaproposta di legge consiste, in sostanza,nella sostituzione delle disposizioni dellalegge n. 165 del 2017, che ha modificato iltesto unico della Camera e il testo unicodel Senato, che prevedono un numerofisso di collegi uninominali, con la previ-sione del rapporto di tre ottavi, sopraricordato. Viene, in tal modo, meno, lapuntuale e prestabilita determinazione nu-merica di collegi uninominali: 232 collegie seggi alla Camera (comprensivi di 1collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi inTrentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi alSenato (comprensivi di 1 collegio in Valled’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige)prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alladeterminazione in un numero fisso deicollegi uninominali verrebbe sostituito uncalcolo frazionario riferito al numero to-tale (quale che esso sia) dei deputati esenatori;

si specifica altresì che la circoscri-zione Trentino-Alto Adige è ripartita in unnumero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore. In base a tale previsione, aCostituzione invariata, tale regione – perla Camera – sarebbe ripartita in 6 collegiuninominali, come previsto dalla legisla-zione elettorale vigente;

viene altresì precisato che la circo-scrizione Trentino-Alto Adige è ripartita inun numero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore. In base a tale previsione, aCostituzione vigente, tale regione – per laCamera – sarebbe ripartita in 6 collegi

uninominali, come previsto dalla legisla-zione elettorale vigente. Alla luce del ri-parto proporzionale dei seggi tra le dispo-sizioni per assicurare l’applicabilità delleleggi elettorali indipendentemente dal nu-mero dei parlamentari le circoscrizionielettorali del territorio nazionale alla re-gione spettano infatti, tenuto conto dellapopolazione risultante dal censimento2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nelcollegio plurinominale e 6 nei collegi uni-nominali). Per il Senato invece la propostadi legge in esame fa riferimento al numerodi collegi determinati dalla citata leggen. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegiuninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebberocomplessivamente pari a 6 in base allamodifica costituzionale sulla riduzione delnumero dei parlamentari prevista dall’A.C.1585);

norme di dettaglio sono, dunque,previste per la sola Regione Autonoma delTrentino Alto Adige, nulla, ad esempio, peril Friuli Venezia Giulia, anch’essa Regionea Statuto Speciale;

le minoranze presenti in tali re-gioni saranno, dunque destinatarie delledisposizioni previste dalla presente propo-sta, in tema di minoranze;

la Pdl in esame, invero, prevededelle soglie di sbarramento, sia per laCamera che per il Senato, per le liste(singole o collegate ad una coalizione)rappresentative di minoranze linguistichericonosciute, presentate esclusivamente inuna Regione ad autonomia speciale il cuiStatuto o le relative norme di attuazioneprevedano, per tali minoranze, una parti-colare tutela;

per tali liste, la legge n. 165 del2017 individua una clausola aggiuntivarispetto alla soglia di sbarramento (20 percento dei voti validi espressi nella Regione)valevole per tali coalizioni e liste: l’averconseguito eletti « in almeno due » collegiuninominali della circoscrizione;

per le altre zone in cui siano pre-senti minoranze linguistiche riconosciute,

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la delimitazione dei collegi, anche in de-roga ai princìpi e criteri direttivi di cui alpresente comma, deve tenere conto dell’e-sigenza di agevolare la loro inclusione nelminor numero possibile di collegi;

questo provvedimento, unitamentea quello che prevede la riduzione delnumero del parlamentari, l’A.C. 1585, ri-schia di minare alle fondamenta i principisanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costi-tuzione, annullando, di fatto, la rappre-sentanza parlamentare di molte di taliminoranze;

come detto, l’articolo 6 della CartaFondamentale, recepito dalla legge 15 di-cembre 1999, n. 482 tutela la lingua e lacultura delle popolazioni albanesi, cata-lane, germaniche, greche, slovene e croate;nonché quelle parlanti il francese, il fran-co-provenzale, il friulano, il ladino, l’occi-tano e il sardo;

in quattordici regioni italiane esi-stono dodici gruppi linguistici minoritari,rappresentati da circa 2,5 milioni di per-sone, distribuite in 1.171 comuni;

i principali insediamenti dei gruppilinguistici sono: l’Alto Adige per la linguatedesca e il ladino, con una presenza delgruppo linguistico ladino anche in Veneto;il Friuli Venezia Giulia per la linguaslovena e il friulano; la Valle d’Aosta perla lingua francese e franco-provenzale,quest’ultima presente anche in Piemonte ein Puglia; il Meridione, in genere, per lalingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Ca-labria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia);la Sardegna per la lingua sarda e perquella catalana; la Calabria, la Puglia e laSicilia per la lingua greca; il Molise per lalingua croata; infine la Calabria, la Liguriae il Piemonte per la lingua occitana;

è infatti una tendenza abbastanzaaccertata che le minoranze geografica-mente collocate siano spesso dotate diforme di autonomia su determinate unitàterritoriali, ma questo fenomeno non ècorrelato in maniera biunivoca alla pre-senza di un favor promozionale nella sferaelettorale;

sotto tale punto di vista, infatti,anche gli stati unitari possono e debbonogarantire una speciale tutela elettoraledelle minoranze (sia concentrate che non,anche mediante la cosiddetta rappresen-tanza garantita);

in tal senso le leggi elettorali e,segnatamente, la legge 3 novembre 2017,n. 165 (cosiddetta Rosatellum), hannoespresso l’esigenza di prevedere, medianteun’operazione di affirmative racialgerrymandering, la formazione di un col-legio uninominale in Friuli Venezia Giulia« in modo da favorire l’accesso alla rap-presentanza dei candidati che sianoespressione della minoranza linguisticaslovena » ed ha inoltre garantito la rap-presentanza (politicamente) assicurata perla minoranza tedesca e francese, così comeaccaduto con la precedente legge elettorale(cosiddetta Italicum) con la previsione delcollegi uninominali, poi confermati dal« Rosatellum »;

il Friuli-Venezia Giulia costituisce,da secoli, uno spazio di complesso contattointerlinguistico. Le basi dell’attuale situa-zione sono da ricondurre a fatti storici diimmigrazione e insediamento che hannocollocato uno a fianco all’altro i Romani,i Germani e gli Slavi: la regione rappre-senta così un esempio interessante – pervarietà di fenomeni e per l’estensionetemporale in cui possiamo osservarli – dicomunità plurilingue di notevole interessestorico e socio-linguistico;

è evidente la ricaduta che possonoavere la significativa riduzione del numerodei parlamentari e la modifica dell’attualelegge elettorale sulla rappresentanza poli-tica della minoranza friulana, al pari dellealtre minoranze linguistiche che, nellostratificarsi dei diversi sistemi elettorali,possono non trovare il dovuto riconosci-mento e legittimazione democratici;

si deve ulteriormente evidenziarequanto i sistemi elettorali abbiano gravi edirette ripercussioni sulla rappresentanzadei partiti nel Parlamento. Questo ri-guarda proprio, ed in modo peculiare, leminoranze riconosciute;

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2019 — N. 172

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è evidente, infatti, che dal modo incui è congegnato un sistema elettorale,quest’ultimo può rafforzare o indebolireuna minoranza, o addirittura farla scom-parire del tutto dal Parlamento, e ciò piùche mai con l’attuale provvedimento;

appare improcrastinabile affer-mare e rendere effettivi i principi sancitidagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, ditalché ogni legge ordinaria che dovesseintervenire a modificare i sistemi per l’e-lezione dei membri del Parlamento, ivicompresa quella all’odierno esame, debbaadeguarsi ai menzionati princìpi di tutelae riconoscimento delle minoranze etnichenel rispetto del fondamentale principio diuguaglianza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogniiniziativa legislativa utile al fine di tutelarele minoranze linguistiche Friulane ed an-che quelle non tutelate da specifiche leggi,garantendone la rappresentanza nel Par-lamento.

9/1616/3. Sandra Savino, Novelli, Pella,Pettarin.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge all’esame del-l’Assemblea reca modifiche alla disciplinaelettorale delle Camere al fine di preve-derne un’applicazione commisurata ad unnumero non già fisso bensì percentuale traseggi e numero dei deputati o del senatori;

essa modifica gli articoli 1 e 83 deltesto unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano lamodalità di determinazione del numerodei collegi uninominali e delle soglie disbarramento per le liste rappresentative diminoranze linguistiche. In particolare siprevede che il numero complessivo dicollegi uninominali sia pari a tre ottavi del

totale del seggi da eleggere nelle circoscri-zioni, con arrotondamento all’unità infe-riore;

l’intervento normativo recato dallaproposta di legge consiste, in sostanza,nella sostituzione delle disposizioni dellalegge n. 165 del 2017, che ha modificato iltesto unico della Camera e il testo unicodel Senato, che prevedono un numerofisso di collegi uninominali, con la previ-sione del rapporto di tre ottavi, sopraricordato. Viene, in tal modo, meno, lapuntuale e prestabilita determinazione nu-merica di collegi uninominali: 232 collegie seggi alla Camera (comprensivi di 1collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi inTrentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi alSenato (comprensivi di 1 collegio in Valled’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige)prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alladeterminazione in un numero fisso deicollegi uninominali verrebbe sostituito uncalcolo frazionario riferito al numero to-tale (quale che esso sia) dei deputati esenatori;

si specifica altresì che la circoscri-zione Trentino-Alto Adige è ripartita in unnumero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore. In base a tale previsione, aCostituzione invariata, tale regione – perla Camera – sarebbe ripartita in 6 collegiuninominali, come previsto dalla legisla-zione elettorale vigente;

viene altresì precisato che la circo-scrizione Trentino-Alto Adige è ripartita inun numero di collegi uninominali pari allametà dei seggi assegnati alla circoscrizionemedesima, con arrotondamento all’unitàpari superiore. In base a tale previsione, aCostituzione vigente, tale regione – per laCamera – sarebbe ripartita in 6 collegiuninominali, come previsto dalla legisla-zione elettorale vigente. Alla luce del ri-parto proporzionale dei seggi tra le dispo-sizioni per assicurare l’applicabilità delleleggi elettorali indipendentemente dal nu-mero dei parlamentari le circoscrizionielettorali del territorio nazionale alla re-

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gione spettano infatti, tenuto conto dellapopolazione risultante dal censimento2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nelcollegio plurinominale e 6 nei collegi uni-nominali). Per il Senato invece la propostadi legge in esame fa riferimento al numerodi collegi determinati dalla citata leggen. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegiuninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebberocomplessivamente pari a 6 in base allamodifica costituzionale sulla riduzione delnumero dei parlamentari prevista dall’A.C.1585);

norme di dettaglio sono, dunque,previste per la sola Regione Autonoma delTrentino Alto Adige, nulla, ad esempio, peril Friuli Venezia Giulia, anch’essa Regionea Statuto Speciale;

le minoranze presenti in tali re-gioni saranno, dunque destinatarie delledisposizioni previste dalla presente propo-sta, in tema di minoranze;

la Pdl in esame, invero, prevededelle soglie di sbarramento, sia per laCamera che per il Senato, per le liste(singole o collegate ad una coalizione)rappresentative di minoranze linguistichericonosciute, presentate esclusivamente inuna Regione ad autonomia speciale il cuiStatuto o le relative norme di attuazioneprevedano, per tali minoranze, una parti-colare tutela;

per tali liste, la legge n. 165 del2017 individua una clausola aggiuntivarispetto alla soglia di sbarramento (20 percento dei voti validi espressi nella Regione)valevole per tali coalizioni e liste: l’averconseguito eletti « in almeno due » collegiuninominali della circoscrizione;

per le altre zone in cui siano pre-senti minoranze linguistiche riconosciute,la delimitazione dei collegi, anche in de-roga ai princìpi e criteri direttivi di cui alpresente comma, deve tenere conto dell’e-sigenza di agevolare la loro inclusione nelminor numero possibile di collegi;

questo provvedimento, unitamentea quello che prevede la riduzione del

numero del parlamentari, l’A.C. 1585, ri-schia di minare alle fondamenta i principisanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costi-tuzione, annullando, di fatto, la rappre-sentanza parlamentare di molte di taliminoranze;

come detto, l’articolo 6 della CartaFondamentale, recepito dalla legge 15 di-cembre 1999, n. 482 tutela la lingua e lacultura delle popolazioni albanesi, cata-lane, germaniche, greche, slovene e croate;nonché quelle parlanti il francese, il fran-co-provenzale, il friulano, il ladino, l’occi-tano e il sardo;

in quattordici regioni italiane esi-stono dodici gruppi linguistici minoritari,rappresentati da circa 2,5 milioni di per-sone, distribuite in 1.171 comuni;

i principali insediamenti dei gruppilinguistici sono: l’Alto Adige per la linguatedesca e il ladino, con una presenza delgruppo linguistico ladino anche in Veneto;il Friuli Venezia Giulia per la linguaslovena e il friulano; la Valle d’Aosta perla lingua francese e franco-provenzale,quest’ultima presente anche in Piemonte ein Puglia; il Meridione, in genere, per lalingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Ca-labria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia);la Sardegna per la lingua sarda e perquella catalana; la Calabria, la Puglia e laSicilia per la lingua greca; il Molise per lalingua croata; infine la Calabria, la Liguriae il Piemonte per la lingua occitana;

è infatti una tendenza abbastanzaaccertata che le minoranze geografica-mente collocate siano spesso dotate diforme di autonomia su determinate unitàterritoriali, ma questo fenomeno non ècorrelato in maniera biunivoca alla pre-senza di un favor promozionale nella sferaelettorale;

sotto tale punto di vista, infatti,anche gli stati unitari possono e debbonogarantire una speciale tutela elettoraledelle minoranze (sia concentrate che non,anche mediante la cosiddetta rappresen-tanza garantita);

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in tal senso le leggi elettorali e,segnatamente, la legge 3 novembre 2017,n. 165 (cosiddetta Rosatellum), hannoespresso l’esigenza di prevedere, medianteun’operazione di affirmative racialgerrymandering, la formazione di un col-legio uninominale in Friuli Venezia Giulia« in modo da favorire l’accesso alla rap-presentanza dei candidati che sianoespressione della minoranza linguisticaslovena » ed ha inoltre garantito la rap-presentanza (politicamente) assicurata perla minoranza tedesca e francese, così comeaccaduto con la precedente legge elettorale(cosiddetta Italicum) con la previsione delcollegi uninominali, poi confermati dal« Rosatellum »;

il Friuli-Venezia Giulia costituisce,da secoli, uno spazio di complesso contattointerlinguistico. Le basi dell’attuale situa-zione sono da ricondurre a fatti storici diimmigrazione e insediamento che hannocollocato uno a fianco all’altro i Romani,i Germani e gli Slavi: la regione rappre-senta così un esempio interessante – pervarietà di fenomeni e per l’estensionetemporale in cui possiamo osservarli – dicomunità plurilingue di notevole interessestorico e socio-linguistico;

è evidente la ricaduta che possonoavere la significativa riduzione del numerodei parlamentari e la modifica dell’attualelegge elettorale sulla rappresentanza poli-tica della minoranza friulana, al pari dellealtre minoranze linguistiche che, nellostratificarsi dei diversi sistemi elettorali,possono non trovare il dovuto riconosci-mento e legittimazione democratici;

si deve ulteriormente evidenziarequanto i sistemi elettorali abbiano gravi edirette ripercussioni sulla rappresentanzadei partiti nel Parlamento. Questo ri-guarda proprio, ed in modo peculiare, leminoranze riconosciute;

è evidente, infatti, che dal modo incui è congegnato un sistema elettorale,quest’ultimo può rafforzare o indebolireuna minoranza, o addirittura farla scom-parire del tutto dal Parlamento, e ciò piùche mai con l’attuale provvedimento;

appare improcrastinabile affer-mare e rendere effettivi i principi sancitidagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, ditalché ogni legge ordinaria che dovesseintervenire a modificare i sistemi per l’e-lezione dei membri del Parlamento, ivicompresa quella all’odierno esame, debbaadeguarsi ai menzionati princìpi di tutelae riconoscimento delle minoranze etnichenel rispetto del fondamentale principio diuguaglianza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogniiniziativa legislativa utile al fine di tutelarele minoranze linguistiche Friulane ed an-che quelle non tutelate da specifiche leggi,favorendone la rappresentanza nel Parla-mento.

9/1616/3. (Testo modificato nel corsodella seduta) Sandra Savino, Novelli,Pella, Pettarin.

La Camera,

in sede di esame della proposta dilegge n. 1616, recante Disposizioni perassicurare l’applicabilità delle leggi eletto-rali indipendentemente dal numero deiparlamentari;

premesso che:

la proposta di legge, già approvatadal Senato il 19 febbraio 2019, apportamodificazioni alle vigenti leggi elettoraliper la Camera dei deputati e per il Senatodella Repubblica al fine di assicurare l’ap-plicabilità delle norme per l’elezione didue Camere indipendentemente dal nu-mero dei parlamentari;

l’articolo 1 della proposta di legge,in particolare, apporta modificazioni altesto unico per le elezioni della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361;

il medesimo articolo novella ilprimo articolo del testo unico delle leggiper l’elezione della Camera, prevedendo

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che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sia ripartita in un numero dicollegi uninominali pari alla metà dei seggiassegnati alla circoscrizione medesima,con arrotondamento all’unità pari supe-riore;

l’articolo 3 della proposta di leggedispone invece che, qualora entro venti-quattro mesi dalla data di entrata invigore della legge sia promulgata una leggecostituzionale che modifichi il numero deicomponenti delle Camere, il Governo èdelegato ad adottare un decreto legislativoper la determinazione dei collegi unino-minali e plurinominali per l’elezione dellaCamera dei deputati e del Senato dellaRepubblica;

ai sensi del richiamato articolo 3,per la determinazione dei collegi si appli-cano i princìpi e i criteri direttivi di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ede), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

la lettera c), in particolare, prevedeche la popolazione di ciascun collegiouninominale e di ciascun collegio plurino-minale possa scostarsi dalla media dellapopolazione, rispettivamente, dei collegiuninominali e dei collegi plurinominalidella circoscrizione di non oltre il 20 percento in eccesso o in difetto;

nel caso di approvazione di unalegge costituzionale che riduca il numerodei componenti della Camera dei deputati,nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero dei collegi uninominalisarebbe verosimilmente ridotto e tale danon consentire una adeguata rappresen-tanza dei candidati espressione del gruppolinguistico italiano della Provincia Auto-noma di Bolzano,

impegna il Governo

a prevedere, anche in deroga ai princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 3, comma1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3novembre 2017, n. 165, richiamati in pre-messa, che ai fini della determinazione deicollegi uninominali nella circoscrizioneTrentino-Alto Adige/Südtirol, per la Ca-

mera dei deputati, uno dei collegi unino-minali sia costituito in modo da favorirel’accesso alla rappresentanza dei candidatiespressione del gruppo linguistico italianodella Provincia Autonoma di Bolzano, in-cludendovi solo i comuni nei quali ilmedesimo gruppo linguistico è prevalente.

9/1616/4. Maturi, Iezzi, Bordonali, DeAngelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Ste-fani, Tonelli, Vinci.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, già ap-provato dal Senato il 19 febbraio 2019,reca disposizioni per assicurare l’applica-bilità delle leggi elettorali indipendente-mente dal numero dei parlamentari;

in particolare, la finalità del prov-vedimento è quella di sostituire l’attualeimpostazione – che affida alla legge ladeterminazione del numero (fisso) deiseggi da attribuire nei collegi uninominali– con una determinazione rapportata alnumero di parlamentari. In tal modo ilsistema elettorale potrà trovare applica-zione indipendentemente dal numero deiparlamentari in modo che non si rendanonecessarie modifiche alla normativa elet-torale qualora il numero dei parlamentaridovesse essere modificato con riforma co-stituzionale;

la riforma proposta rischia di de-terminare l’introduzione nelle regioni me-die e piccole di una soglia di sbarramentoimplicita molto elevata, nonché si po-trebbe concretizzare il rischio che alcuneprovince non siano rappresentate;

sarebbe un fatto davvero grave se, in nomedella revisione della spesa pubblica, terri-tori periferici ed a bassa densità di popo-lazione venissero ulteriormente e definiti-vamente penalizzati,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, an-che di carattere normativo, volta a favorire

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che a ciascuna provincia corrisponda uncollegio, al fine di salvaguardarne la rap-presentanza in Parlamento.

9/1616/5. Trancassini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, giàapprovato dal Senato il 19 febbraio 2019,reca disposizioni per assicurare l’applica-bilità delle leggi elettorali indipendente-mente dal numero dei parlamentari;

in particolare, la finalità del prov-vedimento è quella di sostituire l’attualeimpostazione – che affida alla legge ladeterminazione del numero (fisso) deiseggi da attribuire nei collegi uninominali– con una determinazione rapportata alnumero di parlamentari. In tal modo ilsistema elettorale potrà trovare applica-zione indipendentemente dal numero deiparlamentari in modo che non si rendanonecessarie modifiche alla normativa elet-torale qualora il numero dei parlamentaridovesse essere modificato con riforma co-stituzionale;

pur ritenendo condivisibile l’obiet-tivo della riforma proposta, non si possonoignorare temi quali il peso della rappre-sentanza regionale in sede di elezione delPresidente della Repubblica, né si possonoomettere di considerare le possibili riper-cussioni della riduzione del numero deiparlamentari sulla legge elettorale, in par-ticolare sulle soglie di sbarramento impli-cite, che saranno sostanzialmente innal-zate in danno delle formazioni politicheminori, nonché sulla capacità di rappre-sentanza dei candidati,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, an-che di carattere normativo, volta a favorire

un’adeguata rappresentanza parlamentaredi tutte le forze politiche in ciascunaregione.

9/1616/6. Prisco.

La Camera,

premesso che:

con l’approvazione delle « disposi-zioni per assicurare l’applicabilità delleleggi elettorali indipendentemente dal nu-mero dei parlamentari », si interviene sullaapplicabilità delle leggi elettorali anche incaso di riduzione del numero dei parla-mentari;

la Camera dei deputati e il Senatodella Repubblica hanno differenti disposi-zioni nella composizione dei gruppi;

la presenza di gruppi costituiti inParlamento incide sulla necessità o menodi raccogliere le firme per la presentazionedelle liste alle elezioni;

considerata la necessità di consen-tire ai gruppi presenti in uno dei rami delParlamento di poter accedere alla compe-tizione elettorale,

impegna il Governo

a intervenire, attorno l’adozione di oppor-tune iniziative normative, affinché i gruppiparlamentari presenti in almeno uno deidue rami del Parlamento, siano esentatidalla raccolta delle firme per la presen-tazione delle liste alle elezioni politiche.

9/1616/7. Fornaro.

La Camera,

premesso che:

l’A.C. 1585 approvato dalla Camerain prima lettura ha previsto la riduzionedrastica nella nostra Costituzione di 200parlamentari presso la sola Camera deideputati, senza prevedere peraltro nessunintervento sulla funzionalità o sull’effi-cienza delle nuove Camere;

la riforma in esame, limitandosi aprevedere una mera riduzione quantitativa

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e numerica della nostra rappresentanza,non ha previsto alcun criterio compensa-tivo atto ad assicurare una giusta edequilibrata rappresentanza anche dei ter-ritori, in maniera particolare dei territoridi montagna, e più in generale di tutti queiterritori scarsamente abitati e con unabassa densità abitativa che, già svantag-giati, saranno ulteriormente penalizzati –in maniera più che proporzionale – dallariduzione prevista; il limite di questa ri-forma risiede proprio nell’essere essa unariforma meramente numerica, senza chesia stato previsto alcun valido aggiorna-mento o efficientamento delle istituzionidella nostra democrazia, senza la previ-sione di alcun criterio compensativo atto agarantire una giusta ed equilibrata rap-presentanza anche dei territori, e quindisenza alcun ragionamento né una visioneorganica della nostra democrazia e del-l’importanza e funzionalità delle nostreistituzioni per il Paese; contestualmenteall’A.C. 1585 sulla riduzione del numerodei parlamentari, è all’esame della Cameraanche l’A.C. 1616, che ha lo scopo diaccompagnare il processo di revisione co-stituzionale con le modifiche alle leggi perl’elezione della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica necessarie perconsentire l’immediata applicazione dellalegge elettorale a fronte della riduzione delnumero dei parlamentari;

l’articolo 3 dell’A.C. 1616, in par-ticolare, conferisce al Governo una delegalegislativa per la determinazione dei col-legi uninominali e plurinominali da ride-finire, in relazione alla riduzione del nu-mero dei parlamentari

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, nellarideterminazione dei collegi uninominali eplurinominali, a tener conto in particolaredelle esigenze di rappresentanza dei ter-ritori di montagna.

9/1616/8. De Menech, Enrico Borghi, DelBarba.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame contienele disposizioni per assicurare l’applicabi-lità delle legge elettorali indipendente-mente dal numero dei parlamentari, in-fatti le modifiche proposte non incidonosul vigente sistema elettorale, come defi-nito dalla legge 165 del 2017, ma deter-minano il numero dei seggi da attribuirenei collegi uninominali e plurinominali,sulla base di un rapporto frazionario enon più in numero fisso;

nel caso in cui il numero dei par-lamentari venga modificato con riformacostituzionale, il sistema elettorale potràtrovare ugualmente applicazione con laprevisione che il numero complessivo dicollegi uninominali sia pari a tre ottavi deltotale dei seggi da eleggere nelle circoscri-zioni;

la riduzione dei parlamentari con-tenuta nell’A.C. 1585, approvato ieri dallaCamera, senza modifiche rispetto al testoinviato dal Senato, dispone una riduzionedel numero dei parlamentari elettivi da945 a 600. Il numero dei deputati passe-rebbe a 400 e i senatori a 200;

le circoscrizioni elettorali non ver-ranno modificate da questa proposta mala determinazione dei confini territorialidei collegi verrà, invece, definita con de-creto legislativo in attuazione di una de-lega contenuta nell’articolo 3 del provve-dimento al nostro esame;

nel caso in cui il rapporto frazio-nario di 3/8 sia rapportato al numero dideputati previsti dall’A.C. 1585 (400 di cui392 deputati eletti nel territorio nazionale)la regione Trentino-Alto Adige – per laCamera – verrebbe ripartita in 4 collegiuninominali;

per il Senato, invece, la proposta dilegge fa riferimento al numero di collegideterminati dalla legge 422 del 1991 paria 6 collegi uninominali, quindi nella pro-posta di modifica costituzionale i seggispettanti al Trentino-Alto Adige per il

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Senato sono tre per la provincia autonomadi Bolzano e 3 per la provincia autonomadi Trento;

quindi, per la Camera, i collegi 01Bolzano 02 Merano e 03 Bressanone do-vranno diventare due in tutto, nel casovenisse approvata la modifica costituzio-nale;

si fa presente che l’Alto Adige èuna zona interamente montana, la popo-lazione residente ammontava nel 2018 a531.178 con una densità demografica, afronte di una superficie di 7.400,43 chilo-metri quadrati, pari a 71,8 abitanti perchilometri quadrati. Più della metà dellapopolazione altoatesina (56,1 per cento)vive sul territorio rurale, mentre nel ca-poluogo Bolzano vivono 2.058,4 personeper chilometro quadrato;

il deputato che si troverà a dovercurare tutto il territorio di uno dei duecollegi incontrerà non poche difficoltà diviabilità dovute, nei mesi invernali, allecondizioni atmosferiche, mentre in estate,al notevole flusso turistico;

a titolo di esempio dal capoluogodella Val Venosta Silandro al capoluogodella Val Pusteria Brunico ci sono 136chilometri, pari a 2 ore e 10 minutiminimo di viaggio. Da Silandro al capo-luogo della Val d’Isarco Vipiteno la di-stanza ammonta a 130 chilometri pari aaltrettante ore di spostamento;

l’articolo 3 reca la delega al Go-verno per la determinazione dei collegiche dovrà essere esercitata entro sessantagiorni dall’entrata in vigore della eventualelegge costituzionale;

la norma contiene i criteri e prin-cipi direttivi per la determinazione deicollegi con un rinvio all’articolo 3, comma1, lettere b) c) d) e) della legge 165 del 2017che, in particolare alla lettera d), prevedeuna coerenza del bacino territoriale diciascun collegio, la sua omogeneità sottogli aspetti economico-sociale e delle carat-teristiche storico-culturali, nonché la con-tinuità del territorio. Inoltre per le mino-ranze linguistiche si deve tenere in consi-derazione l’esigenza di agevolare l’inclu-sione delle stesse nel minor numeropossibile di collegi,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nella determi-nazione dei collegi della circoscrizioneTrentino-Alto Adige, del particolare pro-filo orografico del territorio e al fatto chesiano inseriti, nello stesso collegio, territoriomogenei adeguatamente comunicanti, inmodo da rendere possibile per il deputatocurare nella stessa misura l’intero territo-rio del collegio.

9/1616/9. Plangger, Schullian, Gebhard,Emanuela Rossini.

Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

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