D.LGS. 39 / 2010 del 27/1/2010 In vigore dal 27/4/2010 ALCUNI TEMI SPECIFICI E RILEVANTI

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D.LGS. 39 / 2010 del 27/1/2010 In vigore dal 27/4/2010

ALCUNI TEMI SPECIFICI E RILEVANTI

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D.LGS. 39/2010

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1. Attuazione ottava direttiva comunitaria (direttiva CE n. 2006/43) in tema di “Controllo legale dei conti annuali e consolidati”, già in vigore nella maggior parte dei paesi CE

2. Armonizza l’attività e la professione di revisore legale

3. Adatta la direttiva alla nostra realtà

(collegio sindacale revisione legale)

1. Avvicina la normativa civilistica al TUF tenendo conto delle PMI

2. Rappresenta una specie di T.U. della revisione legale

3. Introduce il concetto di revisione legale dei conti, che sostituisce i precedenti riferimenti al controllo contabile e alla revisione legale

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Aspetti positivi

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1. Regola chiaramente ed in modo sistematico l’attività di revisione legale

2. Definisce gli standards professionali di riferimento

3. Introduce obblighi di formazione professionale e controllo di qualità

4. Estende l’obbligo di nomina del collegio sindacale e della revisione legale a molte Srl

5. Consente la risoluzione dell’incarico anche da parte del revisore

6. Rafforza il ruolo del collegio sindacale

7. Introduce gli EIP

8. Riduce la distanza tra TUF e normativa civilistica

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Criticità sulla normativa

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1. Parte del decreto è immediatamente applicabile, parte sarà vigente solo dopo la pubblicazione dei regolamenti attuativi (MEF, CONSOB, MIN. GIUSTIZIA); ugualmente, alcune norme vengono immediatamente abrogate dal decreto, mentre altre sopravvivono per un periodo transitorio fino all’emanazione dei futuri regolamenti

2. Il decreto si aggiunge e non sostituisce TUF e codice civile (artt. 2409 bis e seguenti), il che rende particolarmente onerosa la lettura, il coordinamento e l’interpretazione delle norme

3. Alcuni dubbi interpretativi

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Ruolo del collegio sindacale

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1. Proposta motivata del revisore legale (per tutte le tipologie di incarico)

2. La proposta del collegio sindacale può essere accettata o meno dall’assemblea che delibera in modo difforme

3. Parere sulla revoca del revisore legale (viene eliminato l’intervento del tribunale)

4. Ha il ruolo di “Comitato per il controllo interno e la revisione legale”negli EIP vigila sulla revisione legale dei conti

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Svolgimento dell’attività di revisione legale

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1. Al momento doppio esame e tirocinio (3 anni)

2. ISA REGOLAMENTO MEF

3. Controllo qualità (3 o 6 anni)

4. Formazione continua – crediti formativi anche durante tirocinio

5. Conservazione 10 anni carte lavoro e documenti; prescrizione 5 anni

6. Solidarietà con gli amministratori (nei limiti del contributo effettivo al danno causato)

7. Abolizione art. 2409 ter cc. (libro della revisione) sostituito dall’art. 14 d.lgs. 39/2010

8. Abolizione libro della revisione

9. Istituzione del Registro dei revisori legali

10. Informativa in nota introduttiva dei corrispettivi

11. Indipendenza, servizi vietati (art. 10 commi 2 e 3)

12. Corrispettivo adeguato

13. Revoca, dimissione, risoluzione consensuale dell’incarico

14. Rete

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Conferimento incarico

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E’ regolato dall’art. 13 D.lgs. 39/2010 e prevede:

1. conferimento da parte di assemblea, su proposta motivata organo di controllo

2. determinazione del corrispettivo

3. durata: tre esercizi (rinnovabile)

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Revoca incarico

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E’ regolato dall’art. 13 D.lgs. 39/2010 e prevede:

1. decisione dell’assemblea, sentito organo di controllo

2. per giusta causa (divergenze su trattamenti contabili o procedure di revisione non possono considerarsi giusta causa)

3. nomina contestuale altro revisore

NB – non più necessaria l’autorizzazione del tribunale

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Dimissioni dall’incarico di revisore legale

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E’ regolato dall’art. 13 D.lgs. 39/2010 e prevede:

1. possibilità per il revisore di dimettersi, con tempi e modalità idonei

2. possibilità di risoluzione consensuale o per giusta causa, con eventuale risarcimento

3. modalità da definire da MEF

4. revisore uscente resta in carica fino a nuova nomina

5. informativa al MEF con spiegazioni

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Controllo qualità su revisori legali

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1. Ogni sei anni non EIP, tre se EIP

2. Team specialistico con adeguata formazione ed esperienza professionale da definire con regolamento MEF

3. Consob definisce criteri svolgimento

4. Svolto da MEF su non EIP e da Consob su EIP

5. Finanziato da contributo degli iscritti al registro

6. Relazione annuale MEF su attività svolta

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Rete

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La struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di

revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue

chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà,

un controllo o una direzioni comuni e condivide prassi e procedure comuni di

controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una

parte rilevante delle risorse professionali

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Svolgimento attività di revisione

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1. Deontologia, riservatezza, segreto professionale

2. Correttezza dei rapporti tra revisori

3. ISA (international standards on auditing):• alla revisione legale si applicano gli ISA (international standard on auditing)• processo di introduzione in corso• ad oggi traduzione in italiano degli ISA sottoposta alla UE• fino all’adozione valgono principi di revisione CNDCEC e Consob

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Indipendenza ed obiettività

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Il revisore legale per essere indipendente deve evitare:

1. relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o altro genere dalle quali un terzo informato trarrebbe la conclusione che l’indipendenza risulta compromessa

2. casi di autoesame, interesse personale, esercizio di patrocinio, familiarità,

fiducia eccessiva o intimidazione 3. il revisore si deve dotare di procedure idonee ad individuare problemi di

indipendenza

4. procedura di analisi dei rischi documentata

5. corrispettivi non subordinati a condizioni o altri servizi

6. il corrispettivo deve garantire qualità ed affidabilità dei lavori

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Responsabilità

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1. Responsabilità del revisore solidale con gli amministratori, nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato

2. Responsabilità del revisore e dei dipendenti che hanno collaborato

3. Prescrizione in 5 anni

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Enti di Interesse Pubblico – E.I.P. (1/2)

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La direttiva prevede tre categorie:• quotate• enti creditizi• imprese di assicurazione

L’art 16 D.lgs. 39/2010 prevede 14 fattispecie

Tutti quegli enti o società che direttamente o indirettamente hanno un interesse pubblico in quanto operano sulla gestione del risparmio

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Enti di Interesse Pubblico – E.I.P. (2/2)

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1. Definiti dall’art. 16 D.lgs. 39/2010

2. Revisione legale non affidata al collegio sindacale (anche nelle controllate e controllanti)

3. Regolamento CONSOB su significatività

4. In attesa del regolamento si applica il decreto

5. Servizi vietati

6. Incarico: 9 esercizi

7. Bilancio IFRS

8. Rotazione responsabile dei revisori (7 esercizi)

9. Relazioni di trasparenza da parte del revisore legale

10. Vigilanza CONSOB

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E.I.P.: indipendenza

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• Conferma annuale scritta del revisore• Discussione con organo di controllo per valutazione rischi indipendenza

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E.I.P.: servizi vietati

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1. Tenuta libri contabili

2. Progettazione e realizzazione sistemi informativi

3. Servizi di valutazione e pareri

4. Servizi attuariali

5. Gestione esterna servizi controllo interno

6. Consulenza organizzazione, formazione, selezione, gestione del personale

7. Intermediazione titoli, consulenza finanziaria

8. Difesa giudiziale

9. Altri servizi di consulenza individuati da Consob

Sono regolati nell’art. 17 D.lgs. 39/2010

Applicabile a tutte le società del gruppo e della rete del revisore

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E.I.P.: relazione sulla trasparenza

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1. Pubblicata annualmente dal revisore di E.I.P.

2. Pubblicata su sito internet

3. Contenuti definiti art .18 D.lgs. 39/2010

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E.I.P.: Comitato per il controllo interno

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Ruolo di vigilanza su :• processo informativa finanziaria • efficacia sistemi controllo interno• attività di revisione legale• indipendenza del revisore legale

Esercitato da collegio sindacale (sistema tradizionale), consiglio di sorveglianza (sistema dualistico),comitato di controllo sulla gestione (sistema monistico)

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SRL (1/2)

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In tema di revisione legale delle Srl, la normativa:

1. conferma la disciplina dei parametri di cui all’art. 2435 bis c.c., che prevede il bilancio in forma abbreviata se la società, nel primo esercizio o successivamente per 2 esercizi consecutivi, non ha superato 2 dei seguenti limiti:

• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

2. ribadisce che la revisione legale viene effettuata dal collegio sindacale, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo

3. In caso di superamento dei limiti di cui all’art. 2435 bis c.c. l’assemblea deve provvedere alla nomina del collegio sindacale entro i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio dal quale risulti il superamento dei detti limiti

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SRL (1/2)

4. prevede la nomina obbligatoria del collegio sindacale in presenza di un obbligo di redazione del bilancio consolidato; in questo caso, la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale

5. prevede la nomina obbligatoria del collegio sindacale nel caso in cui la Srl controlli una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti

6. nel caso in cui una Srl rientri nella categoria degli E.I.P., la revisione legale deve essere svolta solo da una società di revisione

7. nel caso di una Srl (che non sia una E.I.P.) controllata da una E.I.P., controllante di una E.I.P. o sottoposta a comune controllo con una E.I.P., la revisione legale non può essere svolta dal collegio sindacale, ma solo da un revisore legale o da una società di revisione legale

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Sanzioni

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1. Irregolarità accertate da MEF o Consob

2. Pena pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro

3. Sospensione dal registro per periodo non superiore a 5 anni per responsabile revisione

4. Revoca uno o più incarichi

5. Divieto di accettare nuovi incarichi

6. Cancellazione dal registro

7. Ricorso in corte d’appello senza sospensione della sanzione

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Corruzione del revisore

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1. Non Eip sino a tre anni di reclusione

2. Eip da uno a cinque anni

3. Si procede d’ufficio

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Impedito controllo al revisore

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1. Ammenda sino a 705 k euro

2. Con danno 705 k euro e arresto fino a 18 mesi

3. Si procede d’ufficio

4. Pene e ammende raddoppiate se Eip

5. Possibilità di rinuncia a incarico

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Compensi illegali

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1. Reclusione da uno a tre anni e multa da 1000 a 100,.000 euro

2. Illeciti rapporti patrimoniali per prestiti o garanzie ai revisori: reclusione da uno a tre anni, multa da euro 206 a euro 2.065

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Corrispettivi

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1. Il D.lgs. 39/2010 inserisce la tematica dei corrispettivi nell’art. 10 che tratta dell’indipendenza

2. I corrispettivi non possono essere condizionati o legati a servizi diversi dalla revisione

3. Devono garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori

4. Basati su qualifica delle risorse professionali e delle ore da impiegare nell’incarico

5. Definiti in base a:• dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze patrimoniali,

economiche e finanziarie del bilancio• preparazione tecnica e esperienza che il lavoro richiede• attività di supervisione e indirizzo che devono essere assicurate

6. Definiti per la durata dell’incarico con clausola di variabilità

7. Elementi verificati nell’ambito dei controlli qualità

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Onorari DM 169 del 2.9.2010

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1. Art. 32 DM 169/2010 – Revisioni contabili: onorari delle revisioni contabili e legali determinati in funzione del tempo impiegato

2. Art. 37 DM 169/2010 – Funzione sindaco e revisore: onorari commisurati sull’ammontare componenti positivi di reddito e patrimonio netto

3. Solo aspetti quantitativi senza valutazione rischiosità

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Incarichi revisione legale (1/2)

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• DECRETO APPLICABILE ANCHE IN ATTESA DI DECRETI ATTUATIVI

• SRL (NON EIP) NON ASSOGGETTATA PRECEDENTEMENTE A REVISIONE LEGALE E SENZA COLLEGIO SINDACALE

ASSEMBLEA BILANCIO O TRENTA GIORNI SUCCESSIVI NOMINA COLLEGIO SINDACALE (CON REVISIONE LEGALE) – INCARICO TRIENNALE

• SRL EIP NON ASSOGGETTATA PRECEDENTEMENTE A COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

ASSEMBLEA BILANCIO O TRENTA GIORNI SUCCESSIVI NOMINA COLLEGIO SINDACALE (TRIENNALE) E REVISIONE LEGALE (NOVENNALE) – FASARE INCARICHI

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Incarichi revisione legale (2/2)

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• SRL/SPA (NON EIP) GIA’ CON COLLEGIO SINDACALENESSUNA VARIANTE (INCARICO TRIENNALE) – SE BILANCIO CONSOLIDATO REVISORE

• EIP – INCARICO CONTROLLO LEGALE A COLLEGIO SINDACALENOMINA REVISORE LEGALE (INCARICO NOVENNALE) IN ATTESA DI REGOLAMENTO DEVE ESSERE

SOCIETA’ ISCRITTA ALBO CONSOB

• EIP CON INCARICO TUFNESSUNA VARIANTE

• INCARICO 2409 TER CC – CON INCARICO IN CORSO O ASSEGNATO ASSEMBLEA 2010PROSEGUE FINO ALLA SCADENZAVARIAZIONE DA TRIENNALE A NOVENNALE (PROROGA)