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1 Sicurezza ing. M.C. Dejaco Organizzazione del cantiere – Tec. el. costruttivi prof. Maurizio Costantini D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 2 Sicurezza ing. M.C. Dejaco Organizzazione del cantiere – Tec. el. costruttivi prof. Maurizio Costantini Quadro normativo di riferimento legislazione anni ’50-’60 626/94 494/96 e 528/99 regolamenti attuativi previsti legge Merloni 109/94

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1 Sicurezzaing. M.C. Dejaco

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D.L. 494/96 e successive integrazioni D.L. 528/98Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni

minime di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

2 Sicurezzaing. M.C. Dejaco

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Quadro normativo di riferimento

legislazione anni ’50-’60 626/94 494/96 e 528/99 regolamenti attuativi

previsti legge Merloni109/94

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Il D.L. 626/94 prevede: …. Prevenzione “TOP” Totale Organizzata Preventiva Prevenzione “VIP” Valutata Informata Periodica

L’organizzazione del cantiereai fini della sicurezza non puòprescindere dallaconoscenza del rischio connesso

D.L. 6262/94

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Cosa dice la legge in merito: art.4, comma 1: “il datore di lavoro, in relazione alla natura

dell’attività dell’azienda, ovvero all’unità produttiva, valuta, nellascelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparatichimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, irischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresiquelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

Art.4, comma 2: “All’esito della valutazione di cui al primo commail datore di lavoro, elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per lasicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sonospecificati i criteri adottati per la valutazione stessa”

D.L. 626/94 – Concetto di rischio sul lavoro

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individuazione dei soggetti esposti e dellemisure di prevenzione

L’approccio metodologico per la valutazione del rischio

individuazione delle fonti di potenzialepericolo

valutazione del rischio

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identificazione dellefonti di pericolo

identificazione deilavoratori esposti a

rischi potenziali

valutazione dei rischi(qualitativa equantitativa)

introduzione nei processiproduttivi di procedure per

l’impiego di misure di protezioneper ridurre i rischi

obiettivo della valutazione: adozione daparte del datore di lavoro dei provvedimentinecessari per salvaguardare la sicurezza ela salute dei lavoratori

questi provvedimenti comprendono: la prevenzione dei rischi professionali l’informazione e la formazione dei

lavoratori l’organizzazione ed i mezzi di attuazione

La valutazione del rischio

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non esistono procedure prefissate riguardo alle modalità divalutazione, devono essere comunque comprese le seguenti fasi: esame dell’organizzazione del lavoro inventario dei luoghi di lavoro, impianti, attrezzature ispezione dei luoghi di lavoro identificazione del rischio redazione del piano di sicurezza con indicazione delle misure

di prevenzione

Valutazione del rischio

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“Manuale” di sicurezza di base: analisi delle diverse tipologie di lavoro svolte dall’impresa individuazione del settore lavorativo (demolizioni, scavi,

getti, finiture, impianti ...) individuazione dei mezzi, attrezzi e materiali da impiegare

nelle diverse fasi lavorativi individuazione dei possibili rischi individuazione delle misure di prevenzione (sulla base

della normativa vigente e delle regole di buona tecnica)

Il “manuale” di sicurezza

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comporta l’esame di ciascuna fonte di pericolo individuata al finedi giudicarne la possibile eliminazione

se la fonte di pericolo non è eliminabile si deve verificarel’esistenza di norme specifiche che regolino quella fonte di pericolo

per fare tutto ciò è però necessario conoscere le attività chevengono svolte dal lavoratore (in cantiere)

Individuazione delle fonti di pericolo

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inerenti all’impiego delle attrezzature di lavoro elementi in movimento rotatorio o traslatorio non protetto che

possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti ... elementi o materiali in movimento libero macchinari e veicoli in movimento apparecchi ed attrezzature che possono dar luogo ad incendi apparecchi e attrezzature che possono esplodere

Fonti potenziali di rischio (1)

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inerenti alla disposizione e collocazione degli impianti e dellepostazioni di lavoro oggetti e superfici pericolose in caso d’impatto superfici praticabili pericolose postazioni di lavoro che obbligano a movimenti e a posizioni

innaturali postazioni di lavoro in spazi limitati postazioni di lavoro potenzialmente instabili

inerenti all’impiego di elettricità pannello di comandi elettrici impianti elettrici attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando manuale attrezzi elettrici portatili

Fonti potenziali di rischio (2)

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inerenti all’esposizione a sostanze o preparati pericolosi per lasicurezza e la sanità materiale pericoloso per la salute a seguito di inalazione,

ingestione e assorbimento cutaneo (compresi aerosol e polveri) materiali infiammabili ed esplosivi mancanza di ossigeno (rischio di asfissia) sostanze corrosive sostanze reattive/instabili sostanze sensibilizzanti sostanze irritanti sostanze cancerogene presenza di agenti inquinanti

Fonti potenziali di rischio (3)

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imputabili ad agenti fisici radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X, radiazioni

ionizzanti) rumore vibrazioni meccaniche sostanze/mezzi ad alta temperatura fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi)

imputabili ad agenti biologici rischio di infezioni derivanti dall’esposizione non intenzionale a

microorganismi presenza di allergeni

Fonti potenziali di rischio (4)

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imputabili a fattori ambientali illuminazione non adeguata o tecnicamente errata temperatura non idonea umidità eccessiva ventilazione insufficiente

Fonti potenziali di rischio (5)

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Rischi antinfortunistici relativi a... strutture impianti attrezzature di lavoro

Rischi igienico-ambientali relativi a... microclima agenti fisici agenti chimici agenti biologici

Rischi trasversali relativi a... fattori psicologici fattori organizzativi

Tipologie di rischio (1)

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Rischio meccanico caduta dall’alto (di persone e/o di oggetti) scivolamenti e cadute a livello urti, colpi ed in generale impatti con pressione punture, tagli ed abrasioni vibrazioni

Rischio elettrico elettrocuzione

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Tipologie di rischio (2)

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Rischio termico calore fiamma freddo

Rischio incendio fiamma libera materiale infiammabile sostanze esplosive

Rischio rumore livelli di rumore elevati ultrasuoni

Tipologie di rischio (3)

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Rischio chimico aerosol (polveri, fibre, fumi e nebbie) liquidi (immersioni, getti, schizzi, sostanze imbrattanti) gas e vapori

Rischio biologico batteri patogeni virus patogeni funghi produttori di micosi antigeni biologici non microbici

Tipologie di rischio (4)

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Rischio microclima temperatura umidità ventilazione illuminazione

Rischio radiazioni non ionizzanti ionizzanti

Tipologie di rischio (5)

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personale impiegatizio ... luogo di lavoro (arredamento, ...) microclima (illuminazione, aerazione, temperatura, ventilazione) ergonomia (uso dei videoterminali, ...)

personale addetto al magazzino… movimentazione manuale dei carichi attrezzature di lavoro macchinari e veicoli microclima agenti chimici/biologici

Rischi connessi a specifiche mansioni (1)

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personale addetto al cantiere ... specifiche attività attrezzature di lavoro macchinari e veicoli rumore microclima agenti chimici/biologici organizzazione del lavoro movimentazione manuale dei

carichi

Rischi connessi a specifiche mansioni (2)

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appaltatore: lavoratori dipendenti: capo cantiere, operai

specializzati, manovali;sub-appaltatori e/o lavoratori autonomi

... in generale chiunque, in relazione alle attivitàsvolte, si trovi in cantiere

Soggetti esposti al rischio in cantiere

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Edilizia di nuova costruzione residenziale pubblica residenziale privata civile (ospedali, scuole, caserme, ...) terziaria industriale

Opere di manutenzione ordinaria e straordinariaOpere di ristrutturazione

Cantieri per … (1)

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Opere di restauro conservativoOpere civili infrastrutturali

strade, autostrade e piste aeroportuali linee ferroviarie e metropolitane acquedotti e fognature ponti elettrodotti, metanodotti

Cantieri per … (2)

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D.L. 494/96 e 528/99 (1)

di che cosa si occupa ...misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratoricampo di applicazione ...

nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 1,lettera a)

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campo di non applicazione ...lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze mineralilavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarielavori svolti nelle cavelavori di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli

idrocarburiquando é entrato in vigore ...

sei mesi dopo la data di pubblicazione (G.U. 23/9/1996)entro sei mesi, tramite DL., emanazione di un regolamento per il

contenuto minimo dei piani di sicurezzaper il settore pubblico, in relazione all’emanazione del

regolamento dell’art. 31 (piani di sicurezza) della legge 2 giugno1995, n. 216

D.L. 494/96 e 528/99 (2)

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art. 2: “cantiere temporaneo o mobile, in appressodenominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuanolavori edili o di genio civile il cui elenco è riportatoall’Allegato I”

Che cosa è un cantiere ….

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Allegato I, comma 1: “I lavori di costruzione, manutenzione,riparazione demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, inmetallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche egli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,marittime, idroelettriche di bonifica, sistemazione forestale e disterro”.

comma 2: “Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, ilmontaggio e lo smontaggio, la trasformazione, il rinnovamento, lariparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e ilmontaggio di impianti che comportano lavori cui al comma 1 oall’Allegato II”

Lavori edili e di genio civile

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lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento esprofondamento a profondità superiori a m 1,5 o di caduta dall’altoda altezza superiore a m 2;

lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologicheche presentano rischi particolari;

lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zonecontrollate o sorvegliate;

lavori in prossimità di linee elettriche in tensione; lavori che espongono al rischio di annegamento; lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;…….

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e lasalute dei lavoratori (Allegato II) (1)

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…… lavori subacquei con respiratori; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori comportanti l’impiego di esplosivi; lavori di montaggio o smontaggio di

elementi prefabbricati pesanti.

Lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e lasalute dei lavoratori (Allegato II) (2)

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“.. Tale elenco é da intendersi come tassativo e non meramenteesemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cuiviolazione é penalmente sanzionabile e pertanto non suscettibili diapplicazione analogica o estensiva”

... Pertanto le lavorazioni individuate nell’Allegato I e i lavori comportanti

rischi particolari di cui all’Allegato II rientrano nel campo di applicazionesolo nella ipotesi in cui si svolgano all’interno di un cantiere edile o digenio civile ovvero comportino lavori di tale genere.

A titolo esemplificativo, l’attività di manutenzione di un impianto, che dinorma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile,è assoggettata alle disposizioni del D.L.ivo 494/96 solo qualora vengasvolta all’interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori dibonifica e sistemazione forestale, .....”

Circolare n. 41/97 18 marzo 1997“Prime direttive di applicazione”

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committente: “il soggetto per conto del quale l’intera opera vienerealizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della suarealizzazione”

responsabile dei lavori: “soggetto incaricato dal committente per laprogettazione e/o per l’esecuzione e/o per il controllodell’esecuzione dell’opera”

datore di lavoro: “soggetto che sia titolare del rapporto di lavoro conil lavoratore e che abbia responsabilità dell’impresa”

lavoratore autonomo: “persona fisica (che non sia un lavoratore odatore di lavoro) la cui attività professionale concorre allarealizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”

I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (1)

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coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante laprogettazione dell’opera, denominato responsabile della sicurezzain fase di progettazione (R.S.P.): “soggetto (possono essere più diuno) incaricato dal committente e/o dal responsabile dei lavoridell’esecuzione dei compiti di cui all’art.lo 4”

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante larealizzazione dell’opera, denominato responsabile della sicurezzain fase di esecuzione dei lavori (R.S.E.): “soggetto (possono esserepiù di uno) incaricato, dal committente o dal responsabile deilavori, della esecuzione dei compiti di cui all’art.lo 5”

I soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere (2)

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Committente - Responsabile dei Lavori:nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera, devono:

attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cuiall’art.lo 3 del DL. 626/94

designare RSP ed RSEcomunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il

nominativo del coordinatore della sicurezza per la progettazione equello per l’esecuzione dei lavori

può sostituire, se in possesso dei requisiti, il coordinatore per laprogettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

chiedere (verificare) alle imprese esecutrici l’iscrizione allecamere di commercio, industria ed artigianato

pianificare e determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (1)

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chiedere l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratoridipendenti

trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente lanotifica preliminare del cantiere (prima dell’inizio dei lavori)

elaborare e valutare, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i seguentidocumenti:il piano di sicurezza e di coordinamentofascicolo contenente le informazioni utili ai fini della

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratoriin fase di manutenzione

trasmette il piano di sicurezza a tutte le imprese invitate a presentareofferte per l’esecuzione dei lavori

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (2)

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il coordinatore per la progettazione deve: coordinare l’applicazione delle misure generali di prevenzione

in materia di sicurezza (fasi di studio e progettazione dell’opera) redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini

della prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti ilavoratori all’atto di eventuali lavori successivi (gestione emanutenzione delle opere)

la sua presenza ed il suo intervento non modificano leresponsabilità di ciascuno dei partecipanti alle fasi diprogettazione delle opere

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (3)

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il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve: coordinare l’applicazione delle misure generali di prevenzione

in materia di sicurezza (fasi di realizzazione dell’opera) assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza e di

coordinamento se necessario aggiornare ed adeguare i piani di sicurezza

all’evoluzione dei lavori se necessario aggiornare il fascicolo dell’opera in funzione

delle modifiche apportate organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori

autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitànonchè la loro reciproca informazione

...

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (4)

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... assicurare, nel caso siano presenti più imprese, il coordinamento

tra i rappresentanti per la sicurezza proporre al committente, in caso di gravi inosservanze, la

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o deilavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singolelavorazioni fino all’avvenuto adeguamento effettuato dalleimprese interessate

la sua presenza ed il suo intervento non modificano leresponsabilità di ciascuno dei partecipanti alle fasi direalizzazione delle opere

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (5)

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o i datori di lavoro:adottano le misure conformi alle prescrizioni all’allegato IVla redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei

singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamentocostituisce adempimento delle norme previste dall’art.lo 4,commi 1,2 e 7 e dell’art.lo 7, commi 1, lettera b) e 2 del D.L. n.626/94

mantengono il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacentesalubrità

curano la scelta delle ubicazioni dei posti di lavoro e lecondizioni di accesso a tali posti

curano le condizioni di movimentazione dei materialicurano la manutenzione ed il controllo periodico degli impianti

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (6)

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I posti di lavoro devono soddisfare alle disposizioni previste dallalegislazioni vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II: posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali: porte di

emergenza; aerazione; illuminazione artificiale e naturale;pavimenti, pareti e soffitti; finestre e lucernari; porte e portoni;vie di circolazione; misure specifiche per le scale ed imarciapiedi mobili.

posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali: segnaletica;caduta di oggetti; lavori di demolizione; paratoie e cassoni.

Cosa dice l’Allegato IV

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art.4 concerne gli obblighi del datore di lavoro ed in particolare: elaborare il documento di sintesi della valutazione dei rischi nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione informare e formare ciascun lavoratore aggiornare le misure di prevenzione (sicurezza “in progress”) individuare e fornire ai lavoratori i mezzi di protezione più idonei

e sostituirli quando non adeguati art.7 riguarda i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori

autonomi o imprese appaltatrici ed in particolare: fornisce ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi

e sulle misure di prevenzione

Cosa dicono gli art.li 4 e 7 del D.L. 626/94

42 Sicurezzaing. M.C. Dejaco

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i lavoratori autonomi devono: cooperare all’attuazione delle disposizioni di sicurezza del

cantiere, coordinandosi con, ed informando gli altri operatori utilizzare le attrezzature di lavoro in modo conforme a quanto

stabilito dal D.L. n. 626/1994 utilizzare i dispositivi di protezione personale in modo

conforme a quanto stabilito dal D.L. n. 626/1994 si adeguano alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione

dei lavori, ai fini della sicurezza

Obblighi e responsabilità ai fini della sicurezza (7)

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Valutare ed eliminare i rischi (ove possibile) Ridurre/abbattere i rischi alla fonte Programmare e prevenire i rischi Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso Considerare l’evoluzione tecnologica ai fini di prevenzione e

miglioramento delle condizioni di lavoro Ergonomia (“adeguare” il lavoro all’uomo) Definire la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle

misure di protezione individuale

Misure generali di tutela (1)

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Limitare il numero di lavoratori esposti al rischio Limitare l’uso di agenti pericolosi Programmare la prevenzione: integrazione fra tecniche,

organizzazione, condizioni di lavoro, ... Operare un adeguato controllo sanitario Allontanare i lavoratori in caso di pericolo immediato o di

condizioni di emergenza Ottemperare a tutte le misure igieniche previste dalle norme

precedenti questa

Misure generali di tutela (2)

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Ottemperare a tutte le misure di protezione Ottemperare a tutte le misure d’emergenza Utilizzare adeguati segnali di sicurezza e avvertimento Individuare le esigenze ed effettuare una corretta e regolare

manutenzione delle apparecchiature Provvedere ad una corretta e completa informazione e formazione di

ciascun lavoratore Predisporre adeguate istruzioni operative per l’esecuzione delle

diverse attività

Misure generali di tutela (3)

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Piano di sicurezza e di coordinamentoSi articola in: individuazione, valutazione ed analisi rischi

procedure, approntamenti, attrezzature al fine di eliminare o ridurre irischi

stima dei costi della sicurezza

fascicolo dell’opera (prevenzione dei rischi per i lavori successivi)

Si presenta sotto forma di relazione tecnica contenente le prescrizionioperative correlate alla complessità dell’opera da realizzare

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (1)

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Piano di sicurezza e di coordinamento I contenuti minimi:

localizzazione del cantiere e suo contesto (indagini conoscitive) anagrafica soggetti coinvolti descrizione dell’opera: scelte architettoniche e tecnologiche analisi rischi intrinseci, contesto cantiere, interferenze e

sovrapposizioni organizzazione cantiere, procedure, misure preventive protettive modalità coordinamento, uso apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione modalità organizzative del coordinamento e cooperazione organizzazione soccorso stima analitica costi sicurezza non soggetti a ribasso contenuti minimi del POS (procedure complementari e di dettaglio)

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (2)

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Cronoprogramma

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8m

8m

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D

D

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8m

pianta piano terra scala 1: 300

D D CL Fe

B Dic UL

gru2

gru1

8m

D GSDO D

5m

D

D

gru3

D

area di sosta

per carico - scarico

uffici e presidi sanitari

deposito-stoccaggio

deposito inerti-cemento

spogliatoio-servizi igienici-mensaviabilità principale di cantiere

S

ambito di movimentazione

dei carichi con gli apparecchi

di sollevamento

deposito liquidi combustibili

D DbDl D

guardiania

deposito bombole gas

legnameL

Dl

Db

ferro

G

Fe

ponteggio

U uffici

betonaggio

carpenteria

B

C

Dic

D

impianto di cantiere

ingressi pedonali

ingressi carrai occasionali

ingresso carraio

cesata

gru

officina

U

O

gru a torre

8m

allegato 3

50 Sicurezzaing. M.C. Dejaco

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L’organizzazione della sicurezzasecondo il D.L. 494/96

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Cordinatore per la progettazione

Gara d’appalto

Esecuzione delle opere (cantiere)

Coordinatore per l’esecuzione

Il Committente o il responsabiledei lavori nomina:

1. Piano di sicurezza e coordinamento2. Fascicolo dell’opera3. (Piano operativo di sicurezza)

1. Coordina e assicura l’applicazione del piano di sicurezza2. Adegua i piani ed il fascicolo alla evoluzione del cantiere

datori di lavoro e lavoratoriautonomi devono attuarequanto contenuto nei PSC

l’impresa aggiudicatrice puòproporre integrazioni al PSC

le imprese ricevonocopia del PSC

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I doveri degli artigiani nei confronti del piano di sicurezza

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2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale disicurezza, quando previsti ai sensi del D.L. 494/96, ovvero il pianogenerale di sicurezza di cui alla lettera b. del comma 1-bis, nonché ilpiano operativo di sicurezza di cui alla lettera c. del comma 1-bisformano parte integrante del contratto di appalto o di concessione,

i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d’asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da partedell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione inmora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei vari piani disicurezza

Legge Merloni-ter (1)

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2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero incorso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzionedei lavori di cui al D.L. 494/96, proposte di modificazioni ointegrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento lorotrasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alletecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto dellenorme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute deilavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultimaipotesi le imprese esecutrici hanno il diritto al riconoscimento dieventuali maggiori costi.

Legge Merloni-ter (2)

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3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data dientrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi deipiani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contrattiin corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezzadi cui alla lettera c. del comma 1-bis, sono annullabili qualora nonintegrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata invigore del regolamento di cui al comma 1”.

Legge Merloni-ter (3)

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Legge Merloni-ter (3)