Divieti botti di fine anno 3

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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Provincia di Bari) __________ Ordin. n. 91 Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI GIOIA DEL COLLE DAL 24 DICEMBRE 2015 AL 1 GENNAIO 2016. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Premesso - Che negli ultimi anni è diffusa la consuetudine di festeggiare le festività natalizia e quelle di fine anno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; - Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell’utilizzo di simili prodotti; - Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; - Che sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e con la presenza anche di bambini; DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria sicurezza e per quella degli altri; CONSIDERATO, che - l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro potrebbe causare danni all’incolumità delle persone, danneggiamenti a cose nonché pericolo di incendio; DATO ATTO pertanto dell’urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l’incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone molto affollate;

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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Provincia di Bari)

__________

Ordin. n. 91

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E

SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI GIOIA DEL

COLLE DAL 24 DICEMBRE 2015 AL 1 GENNAIO 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- Che negli ultimi anni è diffusa la consuetudine di festeggiare le festività natalizia e quelle

di fine anno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle

persone, nell’utilizzo di simili prodotti;

- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita

trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono in grado di

provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse

fortuitamente colpito;

- Che sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a

produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano

utilizzati in luoghi affollati e con la presenza anche di bambini;

DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo

scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e di

lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone

che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, ritenendo comunque insufficiente e

inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di

responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia

pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria

sicurezza e per quella degli altri;

CONSIDERATO, che

- l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro potrebbe causare danni all’incolumità

delle persone, danneggiamenti a cose nonché pericolo di incendio;

DATO ATTO pertanto dell’urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per

l’incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone

molto affollate;

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RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo

previste dall’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. non si applicano alle ordinanze rivolte alla

generalità ai sensi dell’art. 13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito, fatte salve le competenze in

materia affidate al Sig. Prefetto dalla normativa vigente;

VISTO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, che attribuisce al Sindaco il

compito di emanare atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell’ordine e della

sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;

VISTO lo statuto Comunale

O R D I N A

1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalla emissione della

presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2016, di ogni tipo di fuochi d’artificio

ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all’art. 3 del D.LGS. 4 aprile 2010, n. 58 e

comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano

effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, esclusi i petardini da ballo

di cui all’allegato I, lettera A, n. 1, punto IV della direttiva sopra menzionata;

2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del

D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benchè di

libera vendita, in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso,

possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi

privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre

ed il 1 gennaio p.v. a partire dalla ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno

successivo;

3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi

privati, senza licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S. nel corso della notte tra il 31

dicembre ed il 1 gennaio p.v. a partire dalla ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno

successivo;

4. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori

degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli degli anni 18 i fuochi di

categoria 2 e 3 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico

dei prodotti destinati ai professionisti;

5. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi,

lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree

private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione

degli spari vietati dalla presente ordinanza;

6. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire

dall’emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1 gennaio 2016, di articoli

pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli

articoli stessi sono espressamente destinati.

INFORMA CHE

salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni amministrative e penali ed in particolare

di quelle previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) n. 773 del 1931

e dal D. Lgs. N. 123 del 29/7/2015, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite

con la sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) e un

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massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267 del

18.8.2000.

All’accertamento della violazione consegue, ove sia necessario a giudizio dell’accertatore e

possibile procedervi in sicurezza e salve le eventuali ipotesi di obbligatorietà previste dalle

norme di settore, anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli

pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare

degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

TRASMETTE

al Sig. Prefetto della Provincia di Bari come previsto dall’art. 54 comma 4 anche ai fini

della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari al rispetto dell’ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di

rispettiva competenza: alla locale Compagnia Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia

di Finanza, al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Gioia del Colle, al Gruppo

Comunale Volontari di Protezione Civile;

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio

on-line, inserita sul sito internet del Comune di Gioia del Colle, nonché data ampia

diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto, e trasmessa agli organi di stampa locale,

anche on-line.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al TAR della Puglia nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

recante il “Codice del processo amministrativo”;

- entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DÀ ATTO

Della preventiva comunicazione al Prefetto di Bari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma

4 dell’art. 54 del T.U.EE.LL.

Gioia del Colle, 23 dicembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa

Rossana Riflesso