Diventare cittadinni italiani - Prefettura di Alessandria · • Concetto di Cittadinanza, La...
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PREMESSA
• Le slides raccolte in questa pubblicazione sono quelle utilizzate dai alcuni dei diversi relatori che si sono succeduti nel corso degli incontri realizzati ad Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Novi, AcquiTerme e Ovada con i cittadini stranieri che avevano presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana nel corso degli ultimi due anni.
• Esse costituiscono solo un promemoria per coloro che hanno partecipato agli incontri e una occasione per ulteriori approfondimenti per chi ne avesse interesse, italiano o straniero che sia.
INDICE
• I principi teorici dello stato moderno e la Costituzione Italiana -Prof. Guido Firpo (slides n. 4 – 55)
• Organizzazione dello Stato Italiano ed Autonomie Locali - Dott.sa Antonella Valesio (slides n. 56 – 81)
• Concetto di Cittadinanza, La Costituzione, La Carta dei Valori –Dott.sa Enrica Montagna (slides n. 82 – 103)
• Diritti e doveri in ambito lavorativo - a cura di CGIL Alessandria per conto delle OO.SS. CGIL CISL UIL Provinciali di Alessandria (slidesn.104 –
• Diritti e doveri in ambito civile – Dott.sa Rita Camera (slides n. 135 –156)
• Diritto di famiglia, minorile, di parità. – Dott.sa Fulvia d’Addezio(slides n. 157 – 163)
Diventare Cittadini ItalianiLa cittadinanza come parte finale del percorso di
integrazione
Prof. Guido FirpoNovi Ligure 05 maggio 2011
• I PRINCIPI TEORICI DELLO STATO MODERNO
• LA COSTITUZIONE ITALIANA
A. L'idea liberale
• L'individuo ha un valore assoluto
• Esistono diritti naturali dell'individuo anteriori al
sorgere dello Stato, che lo Stato non può violare, anzi deve garantire nel loro libero esercizio (dottrina del diritto naturale)
• Lo Stato è il prodotto di un libero accordo tra gli individui
• lo Stato liberale è uno Stato limitato, cioè uno Stato in cui si tende ad eliminare il più possibile gli abusi del potere, e quindi ad garantire la libertà dei cittadini dall'ingerenza dei pubblici poteri.
limiti del potere dello Stato
• Le funzioni principali dello Stato, devono essere organizzate in modo che non vengano esercitate dalla stessa persona o dallo stesso organo (come accadeva nelle monarchie assolute), ma da diverse persone o organi
distinti, tra loro cooperanti (dottrina della separazione e dell'equilibrio dei poteri)
liberalismo economico
• l'individuo ha diritto alla disponibilità e alla circolazione dei beni (mercantilismo), senza i vincoli derivanti dal protezionismo statale, e può svolgere la propria iniziativa nel campo dell'economia, secondo le proprie capacità e non seguendo altra regola che quella del proprio interesse individuale sino al limite in cui questo non contrasta con l'interesse altrui
• Alla concezione liberale della vita economica èconnessa l'idea di concorrenza e quindi della lotta disciplinata dal diritto, come metodo di convivenza e pungolo del progresso sociale, e lo Stato, è inteso come arbitro nella gara degli interessi individuali e non come promotore esso stesso di interessi comuni
liberalismo politico,
• Il fine dello Stato non è dunque un fine positivo, quale quello di provvedere, ad esempio, al bene comune, di rendere i sudditi moralmente migliori, o più saggi, o più felici, o più ricchi,
• ma è il fine negativo di rimuovere gli ostacoli che impediscono al cittadino di migliorare moralmente, di diventare più saggio, più felice, più ricco, secondo le proprie capacità e a proprio talento.
liberalismo religioso
• il frutto più alto del liberalismo religioso è il principio di tolleranza, secondo cui nessuno deve essere perseguitato a causa della propria professione di fede.
L'idea democratica
• principio ispiratore dell'idea democratica èl'eguaglianza
• il potere deve appartenere non ad uno solo o a pochi, ma a tutti i cittadini
• fine principale dello stato democratico è la difesa dei diritti politici, con la quale espressione si intendono i diritti di partecipare direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica
Sovranità popolare
• Concetto fondamentale a tutti comune, èquello della sovranità popolare
• Il potere di dettar leggi e di farle eseguire, risiede nel popolo
• Il popolo può trasmettere l'esercizio di questo potere temporaneamente ad altri, per esempio ai suoi rappresentanti, come accade nel sistema parlamentare, ma non può rinunciarvi e alienarlo per sempre
Suffragio universale
• Il suffragio universale, è l'attribuzione dei diritti politici a tutti i cittadini con la sola limitazione dell'età, e quindi prescindendo da ogni differenza riguardante la ricchezza, la cultura o il sesso
Sistema elettivo
• l'esercizio del potere proviene dal basso ed èfondato sul consenso
• dal principio maggioritario, secondo cui le deliberazioni degli organi collegiali debbono essere prese a maggioranza, deriva il sistema del governo di maggioranza
L'idea socialista
• Per eliminare la causa delle ingiustizie sociali che generano disordine nella società, non èsufficiente eliminare la differenza tra governanti e governati, ma occorre instaurare un ordine che, oltre a garantire l'eguaglianza politica e giuridica, combatta la diseguaglianza economica
Collettivismo
• Ciò si può ottenere con l’abolizione, in tutto o in parte, della proprietà individuale
• 1) dei mezzi di produzione o dei prodotti (fattorie collettive, cooperazione)
• 2) dei mezzi di produzione e dei prodotti (collettivismo integrale)
• Nel primo caso si ha la socializzazione della proprietà
individuale
• Nel secondo caso si ha la statalizzazione o nazionalizzazione,
soprattutto delle grandi imprese che vengono gestite dallo
Stato o direttamente o attraverso enti pubblici.
Funzione dello Stato
• Lo stato ha il compito di indirizzare le attivitàeconomiche verso fini di interesse generale
• 1) proteggendo i più deboli economicamente con varie forme di assistenza (Stato assistenziale, nella espressione inglese Welfare State, cioè Stato-benessere)
• 2) dirigendo, attraverso una pianificazione parziale o totale, l'economia del paese (Stato collettivista)
Per ottenere questo scopo il socialismo si è dato due indirizzi
• l'indirizzo riformistico, che tende all'attuazione dello Stato socialista attraverso graduali riforme da ottenersi con metodo democratico e servendosi degli istituti caratteristici del governo parlamentare (labourismo);
• l'indirizzo rivoluzionario, per il quale la societàsocialista non può essere raggiunta se non attraverso lo scardinamento della società capitalista borghese, la distruzione dello Stato di classe, e la conseguente sostituzione della dittatura del proletariato alla dittatura della borghesia (comunismo)
D. Il cristianesimo sociale
• verso la metà del secolo XIX, si venne formando la dottrina sociale della Chiesa cattolica, nota col nome di cristianesimo
sociale con un programma di conciliazione tra liberalismo e socialismo.
• del liberalismo essa rifiuta il presupposto individualistico e la libertà di concorrenza, che condurrebbe ad una lotta di tutti contro tutti, nella quale il più povero è destinato a soccombere
• del socialismo, pur accettando l'esigenza di proteggere le classi più umili contro quelle dei piùpotenti (cioè l'impostazione di quella che si chiamò la "questione sociale“) rifiuta energicamente la tesi dell'abolizione della proprietà privata
• la dottrina del cristianesimo sociale considera la proprietàcome un diritto naturale, ed aspira, anziché alla sua soppressione, alla sua più ampia diffusione, in modo che il
maggior numero di individui possa diventare proprietario dei mezzi di produzione, attraverso forme che vanno dalla frantumazione della grande proprietà agricola alla partecipazione azionaria degli operai alle grandi imprese.
• distingue però il diritto di proprietà, che è privato, dall'uso di essa, che è sociale;
• non si può pertanto negare all'individuo di avere diritti individuali sui beni economici, ma gli si può precludere un uso di questi beni che sia nocivo alla società e contrario al bene comune, non solo con il richiamo al precetto evangelico della carità, ma ricorrendo alla regolamentazione coattiva dello Stato
• quanto allo Stato, contro il liberalismo, sostenne che lo Stato dovesse intervenire nella vita economica soprattutto per proteggere le classi più povere
• contro lo statalismo eccessivo dei socialisti, sostenne la necessità che si formassero fra l'individuo e lo Stato libere associazioni a scopo economico e sociale, che permettessero, da un lato, il superamento dell'individualismo e l'attuazione dell'idea solidaristica; dall’altro, evitassero il pericolo di cadere nel livellamento collettivistico
• auspicò che si costituissero associazioni di mestiere, composte sia da lavoratori sia da imprenditori, dette corporazioni, dalle quali ci si aspettava che la lotta di classe - che il liberalismo non voleva soffocata, perché causa di progresso economico e di elevazione dei ceti popolari, ma giuridicamente regolata, e il socialismo voleva eliminata alle radici mirando ad una società senza classi - fosse conciliata in una mutua comprensione dei rappresentanti del lavoro e del capitale, sottoposti alla stessa legge della morale cristiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
• L’Italia è costituita in Repubblica - forma di governo che esclude a priori che il “potere” sia esercitato da una sola persona (monarca o dittatore) - democratica – in quanto la sovranità (intesa come volontà della maggioranza secondo i principi affermatisi durante la Rivoluzione Francese) appartiene al popolo e si esprime “nelle forme e nei limiti della Costituzione”
• il lavoro è il fondamento dello stato, che si mantiene grazie al lavoro di tutti, ed ognuno di noi, impegnandosi al meglio delle sue possibilità, provvede a se stesso e contribuisce al bene della società
• Ciò significa che la sovranità (ossia l’esercizio del potere nell’ambito dei confini territoriali dello Stato) spetta al popolo (l’insieme dei cittadini a pieno titolo) che la esercita non attraverso l’applicazione immediata e diretta della volontà generale, ma mediante il ricorso alla delega di poteri decisionali a suoi rappresentanti, e comunque nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (ad es. negli articoli 48 - diritto di voto;49 - diritto di associazione in partiti politici;71/2 - proposta di legge di iniziativa popolare;75 - referendum abrogativo).
Art. 2
• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
• Lo Stato Italiano garantisce tutti i diritti inviolabili dell’uomo (ad es. la libertà di opinione - art. 21) sia esso preso in considerazione come singolo individuo, sia come organizzazione o gruppo di persone o aggregazione sociale (scuola, classe, squadra, famiglia, associazione, partito politico (art. 49), sindacato (art. 39).
• Poiché non possono esistere diritti senza doveri, né doveri senza diritti, in quanto la libertà di ciascuno è volta al miglioramento della società nel suo complesso, all’individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l’adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione come doveri di “solidarietà politica, economica e sociale”.
• La solidarietà, cui si fa riferimento nella seconda parte dell’articolo, significa condividere le necessità di tutti
• partecipando attivamente alla vita politica, ma anche esercitando semplicemente il diritto di voto (essere solidali politicamente)
• mediante contribuzioni proporzionate al proprio reddito (essere solidali economicamente)
• con attività sociali (essere solidali socialmente)
Art. 3
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
• Il primo comma dell’articolo dichiara formalmente il principio di uguaglianza dei cittadini “davanti alla legge”, riconoscendo cosìche i diritti dell’individuo preesistono allo Stato, che ne diventa il garante
• Il secondo indica sostanzialmente come la Repubblica, rimuovendo le barriere di ordine naturale, sociale ed economico, può consentire a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità nell’ambito della società
Art. 4
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
• L’articolo 4 della nostra Costituzione assegna al lavoro - che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica - il duplice ruolo di diritto e dovere, intesi come un fine cui lo Stato deve tendere ed un dovere morale cui ciascun individuo, cittadino o meno, dovrebbe adempiere.
• Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona e come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società.
Art. 5
• La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
• L’articolo 5 della nostra costituzione afferma che La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.
• Sancisce in tal modo la costituzionalizzazione del principio unitario e di indivisibilità che si articola in autonomie,
• ma esclude lo Stato federale composto da Stati indipendenti, ognuno con la sua peculiare organizzazione (civile, penale e amministrativa), ma unito agli altri Stati federati in materie fondamentali come l’economia, la finanzia, la politica estera, la sicurezza interna e la difesa.
• L’articolo 5 prefigura un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un autonomia anche finanziaria.
• Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l’articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
• Sempre il Titolo V della Parte seconda della Costituzione all’articolo 119 prevede che oltre all’autonomia amministrativa I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
• Questo principio non trova ancora applicazione piena nel nostro ordinamento e la legge in parlamento sul “federalismo fiscale”, ed il dibattito intorno ad essa, vuole attuare questo principio con una soluzione che deve tenere conto che il concetto “unitario” della nostra repubblica significa anche che i cittadini di tutta la repubblica hanno diritto agli stessi servizi e allo stesso standard di prestazione di questi servizi su tutto il territorio nazionale.
• Il “federalismo Fiscale” deve quindi prevedere meccanismi di ridistribuzione delle risorse dalle regioni economicamente ricche a quelle svantaggiate.
• L’articolo 6 stabilisce che l’Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali
• L’articolo 6, (collegandosi all’articolo 3 comma 2 che permette emanazione di norme e leggi volte a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini ne impediscono la piena partecipazione alla vita della Repubblica), prevede l’emanazione di apposite norme per tutelare le minoranze linguistiche.
• Per applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi:
• una maggiore autonomia• un autonomia differenziata a livello territoriale• un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle
minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Vald’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso un numero di seggi riservati alla Camera.
• Il principio di tutela delle minoranze linguistiche trova ulteriore applicazione negli statuti speciali che sono approvati con leggecostituzionale, come lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dove la lingua tedesca viene parificata a quella Italiana nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella provincia.
Art. 7
• Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
• Nell’articolo 7 si stabilisce la “separazione tra ordine religioso e ordine temporale”.
• Implicitamente sancisce il principio di laicità, che, pur non essendo citato espressamente, è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione e deriva dal fatto che il nostro ordinamento, ispirandosi al principio pluralista, non può dare prevalenza ad un orientamento ideologico rispetto ad un altro.
• Il principio di laicità si ricava dalla lettura combinata di numerose disposizioni della Costituzione contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 (Tuttihanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riticontrari al buon costume), e 21 (Tutti hanno diritto di manifestareliberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione), rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale
Art. 8
• Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
• Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
• L’articolo 8 si stabilisce il principio di “eguaglianza delle religioni fra di loro”
• Compito dello Stato deve essere garantire la parità tra le diverse confessioni religiose, impedendo sia che venga assicurato ad una fede un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato alle altre, sia che venga discriminata una confessione specifica rispetto alle altre.
• Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo principio di laicità impone di tutelare il sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei.
Art. 9
• La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
• L’articolo 9 pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale
• Il primo comma riguarda le “attività culturali”; il secondo protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse.
• Il 1° comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non consente alcuna ingerenza del potere politico sulla evoluzione della vitaculturale, poiché l’arte e la scienza sono valori assoluti, che non possono essere condizionati dall’esterno, ma devono essere lasciati alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della personalità del singolo.
• L’intervento pubblico deve essere imparziale e l’incentivazione culturale dello Stato, per essere legittima, non tendere a soddisfare le esigenze politiche della maggioranza o a realizzare interessieconomici privatistici.
• Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, come strumento di sviluppo della personalitàdei singoli e, conseguentemente, della collettività.
Art. 10
• L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
• L’articolo 10 comma 1 istituisce un dispositivo di adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale intendendo con questo riferirsi soltanto alle norme consuetudinarie ed ai principi generali di diritto internazionale
• Il richiamo all’obbligo di conformazione del diritto interno alle norme internazionali impegna l’intero ordinamento e riguarda sia la legislazione statale che quella regionale, essendo Stato e Regioni obbligati a garantire la conformità degli atti normativi interni con gli obblighi sovranazionali
• Di particolare rilievo è la disposizione del terzo comma dell’articolo 10: “Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La portata della protezione garantita dal nostro testo costituzionale è molto più ampia rispetto a quanto stabilito anche dalla Convezione di Ginevra del 1951, testo cardine del diritto internazionale per quanto riguarda i rifugiati.
• Mentre, infatti, la Convenzione non impone l’obbligo di ammettere nel proprio territorio richiedenti asilo e dà una definizione di rifugiato strettamente collegata alla persecuzione personale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche), il nostro art. 10/3 prevede sia dato asilo a chiunque non goda nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione
Art. 11
• L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
• L’articolo 11 sancisce il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo esprime la ferma opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla libertà dei popoli
• Ciò non significa che l’Italia non possa in nessun caso ricorrere alle forze armate. Tuttavia la partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.
• La clausola relativa alla accettazione di limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati, sottolinea la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso tale auto-limitazione, la Repubblica consente la cessione di ‘parti’ della propria sovranità ad istituzioni sovranazionali che si pongono lo scopo di creare un’integrazione sempre più stretta tra i popoli
Art. 12
• La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
• Questo articolo riconosce il tricolore italiano come simbolo del Paese e i colori di cui è composto stabiliscono e richiamano i diritti dell’uomo quali Giustizia, Uguaglianza e Fratellanza
• La bandiera italiana è il simbolo dell’unità e in essa tutti gli italiani si riconoscono.
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO ED AUTONOMIE
LOCALI
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione
Dott.sa Antonella Valesio
Dirigente Comune di Casale M.to
Casale M.to – 24 febbraio 2011
LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE
è la legge fondamentale di uno Stato
stabilisce i PRINCIPIPRINCIPIche devono regolare
l’attività di uno Statoe tutte le sue leggi.
La Costituzione italianaCostituzione italianaè stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, quando l’Italia è stata liberata dal
Fascismo ed è diventata una Repubblica.
La nostra Costituzione è entrata in vigore il 1°°°° gennaio del 1948.
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANASTRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. PRINCIPIO DEMOCRATICO
2. INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA
4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO
5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO
6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
7-8 RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
10. TUTELA DEGLI STRANIERI
11. TUTELA DELLA PACE
12. LA BANDIERA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ART. 1 ART. 1 –– 1212
ART. 13 ART. 13 –– 5454
ART. 55 ART. 55 –– 139139
PARTE PARTE PRIMAPRIMA
PARTE SECONDA
139139ARTICOLIARTICOLI
GLI ORGANI DELLO STATO
IL PARLAMENTO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL GOVERNO
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ED I MAGISTRATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il Parlamento italianoIl PARLAMENTO, eletto dal popolo, èl’organo legislativo.
È composto da due Camere, la Camera dei deputati e il Senato, che hanno le stesse funzioni (bicameralismo perfetto), operano in sede separata e rimangono in carica per cinque anni (legislatura).
Parlamento
hanno le stesse funzioni
operano in sede separata
rimangono in carica cinque anni
Camera dei
deputati
Senato
Ogni Camera elegge un suo Presidente, che coordina le attività interne. I parlamentari sono organizzati in gruppi, secondo l’orientamento politico. All’interno di ogni Camera operano le commissioni permanenti(competenti in specifiche materie) con importanti funzioni in sede di produzione delle leggi.
Per poter svolgerei compiti
istituzionaliogni Camera
si avvale di una propria
organizzazione:il Presidente,
i gruppi parlamentari,
le commissionipermanenti.
Il parlamento è composto da :630 deputati 315 senatori più 5 senatori a vita di nomina di ogni presidente della Repubblica, più ...tutti gli ex presidenti della repubblica.
Per poter svolgerei compiti
istituzionaliogni Camera
si avvale di una propria
organizzazione:il Presidente,
i gruppi parlamentari,
le commissionipermanenti.
pubblicazione
promulgazione
discussione e approvazione
iniziativa
Iter legislativo
iniziativa
discussione e approvazioneda parte di entrambe le Camere
promulgazione
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialetrascorsi 15 giorni dalla pubblicazione la legge è operante
La procedura per la formazione delle leggi (iter legislativo) si svolge in quattro fasi:
esercitata da Governo, parlamentari, Consigli regionali, CNEL, 50.000 cittadini
da parte del Presidente della Repubblica
2
I deputati e i senatori non sono perseguibili per i reati di opinione (insindacabilità) e possono essere arrestati solo con il consenso della Camera cui appartengono (immunitàdagli arresti).
insindacabilitàimmunità
dagli arresti
Immunitàparlamentari
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA rappresental’unità nazionale.
Per essere eletti a tale carica occorre avere compiuto 50 anni, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l’integrazione di rappresentanti regionali.Il Presidente della Repubblica ha importanti attribuzioni, tra cui, in particolare:
Requisiti per l’elezione a
Presidente della Repubblica
età minima 50 anni
cittadinanza italiana
pieno possesso di diritti civili e politici
lo scioglimento anticipato delle Camere
la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
L’ufficio di PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA èincompatibile con qualsiasi altra carica.
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
gode di un assegno e di una dotazione fissati per legge
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune prima di assumere le sue funzioni.La carica dura 7 anni e può essere immediatamenterieletto.Nel caso di impedimento temporaneo le funzionisono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86 Cost.).Gli ex PdR diventano senatori a vita
La responsabilità del Presidente della RepubblicaIl Presidente della Repubblica non risponde politicamente degli atti che firma. In sede penale può essere perseguito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
alto tradimento
attentato alla
Costituzione
Reati presidenziali
Presidente del Consiglio
ministri
Consiglio dei ministri
viceministri
sottosegretari
Il GOVERNO è l’organo esecutivo .
Composizione del
Governo
È composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri, dal Consiglio dei ministri. È integrato da altri organi, tra cui i viceministri e i sottosegretari.Il Presidente del Consiglio, nominato dal Capo dello Stato, sceglie i ministri. Il Presidente e i ministri giurano fedeltà allo Stato: con il giuramento il Governo entra in carica.Successivamente il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere sul proprio programma.
LE CRISI DI GOVERNO
Il Governo deve mantenere la fiducia da parte del Parlamento. Se il rapporto di fiducia viene a mancare, il Governo cade in seguito a un voto di sfiducia delle Camere (crisi di governo parlamentare) o per dimissioni del Presidente del Consiglio (crisi extraparlamentare).
parlamentari extraparlamentari
Crisi di
Governo
Al Governo compete la funzione esecutiva,
esecutiva
politica
Al Governo compete la funzione esecutiva, checonsiste nella direzione della Pubblica amministrazione. Ha inoltre una funzione politica, in quanto guida la politica sia interna sia estera dello Stato, e una funzione normativa, che comporta l’emanazione di decreti legge e di decreti legislativi.
normativa
Funzioni del Governo
13
La funzione dei magistrati
La funzione giudiziaria( giurisdizionale) compete ai MAGISTRATI.
civile penale
Giurisdizione
amministrativa
La giurisdizione civile si occupa delle cause tra privati, quella penale dei reati, quella amministrativa delle controversie tra i privati e la Pubblica amministrazione.
14
I magistrati sono indipendenti dagli altri organi dello Stato. Tutte le decisioni relative ai giudici competono al Consiglio superiore della Magistratura (CSM), composto da 27 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica.
Il CSM èl’organo da
cui dipendono
tutte le decisioni
relative ai giudici.
14
Al Ministro della Giustizia spettano i compiti relativi
all’organizzazione al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
(art. 110 Cost.).
15
La CORTE COSTITUZIONALE è composta da 15 giudici, che rimangono in carica per nove anni.
La Corte costituzionale
è compostada 15 giudici.
giudica le controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi
giudica il Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa dal Parlamento
risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
valuta l’ammissibilità del referendum abrogativo
La Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale quattro importanti funzioni:
La Corte costituzionale
Il decentramento amministrativo
• I poteri degli organi centrali dello Stato vengono delegati anche ad organi statali che agiscono su parti periferiche del suo territorio:
• REGIONI 20• PROVINCE 110• COMUNI 8.094
Art. 5 Costituzione della Repubblica ItalianaArt. 114 Costituzione della Repubblica Italiana
•
• Nel campo amministrativo, le decisioni vengono prese a livello di Governo piùvicino ai cittadini e solo se questo non raggiunge lo scopo, a livello del Governo superiore.
• ( Principio di Sussidiarietà – Art. 118 Costituzione della Repubblica Italiana
Le Regioni
Gli organi delle REGIONI sono il Consiglio regionale, la Giuntae il Presidente, eletto direttamente dai cittadini.
I Consigli regionali possono emanare leggi valide nel loro territorio e sulle materie non riservate allo Stato.
Consiglio Giunta
Organi regionali
Presidente
La provincia• La Provincia, costituita come entità geografica ed amministrativa verso la fine dell’ottocento, è un ente territoriale intermedio tra Regione e Comune, necessario
per
• risolvere problemi che il comune non può affrontare in quanto territorialmente troppo piccolo e quindi privo di strumenti tecnici necessari
• risolvere problemi che la Regione non può affrontare in quanto geograficamente ha un territorio troppo vasto rispetto ad esigenze specifiche
• fare da filtro tra Comune e Regione, evitando a questa di coordinare da sola l’attività dei numerosi Comuni che la compongono.
Gli organi delle PROVINCE sono il Consiglioprovinciale, la Giunta e il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. Le Province hanno attribuzioni principalmente in materia di ambiente, strade e beni culturali.
Tra le funzioni delle Province
rientra la tutela dell’ambiente.
I COMUNI operano attraverso un Consiglio comunale (organo deliberativo), una Giunta (organo esecutivo) e un Sindaco, che rappresenta il Comune e partecipa alla funzione politica. I Comuni svolgono funzioni proprie (ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti urbani) e funzioni delegate dallo Stato (ad esempio,l’anagrafe civile).
Il Sindaco èl’organo che rappresenta
il Comune; presiede inoltre la Giunta e
partecipa alla funzione
politica insieme con il Consiglio .
Diventare Cittadini ItalianiDiventare Cittadini ItalianiLa cittadinanza come parte finale del percorso di La cittadinanza come parte finale del percorso di
integrazioneintegrazione
MONTAGNA Enrica - Dirigente Immigrazione della Prefettura di Alessandria
Alessandria / Tortona 21 febbraio – 15 marzo 2011
Concetto di Cittadinanza
La Costituzione
La Carta dei Valori
Il concetto di cittadinanzaIl concetto di cittadinanzaCittadino italiano Cittadino italiano èè chi APPARTIENE allo Stato italianochi APPARTIENE allo Stato italiano,,ciocioèè ha un rapporto stabile e duraturo con lo Stato ha un rapporto stabile e duraturo con lo Stato italiano, caratterizzato da italiano, caratterizzato da dirittidiritti (il voto, la protezione (il voto, la protezione diplomatica) e da diplomatica) e da doveridoveri (fedelt(fedeltàà allo Stato)allo Stato)
Presupposto per lPresupposto per l’’acquisto della qualitacquisto della qualitàà di cittadino di cittadino èè la la condivisione di determinati valori ed interessi materiali e condivisione di determinati valori ed interessi materiali e spiritualispirituali
Quindi il popolo italiano Quindi il popolo italiano èè ll’’insieme di persone che condividono insieme di persone che condividono determinati valori ed interessi materiali e spiritualideterminati valori ed interessi materiali e spirituali
Lo Stato si compone di: territorio, popolo, sovranitLo Stato si compone di: territorio, popolo, sovranitàà..
Quali sono i doveri specifici del cittadino Quali sono i doveri specifici del cittadino italiano?italiano?
1.1. Dovere di fedeltDovere di fedeltàà alla Repubblica (art.54)alla Repubblica (art.54)
2.2. Dovere di difendere la Patria (art.52)Dovere di difendere la Patria (art.52)
3.3. Dovere del lavoro (art.4)Dovere del lavoro (art.4)
4.4. Dovere di voto (art.48)Dovere di voto (art.48)
La sua La sua storiastoria……
��Dopo la 2Dopo la 2°° Guerra Mondiale, lGuerra Mondiale, l’’Italia era un Paese Italia era un Paese distrutto: le invasioni prima degli distrutto: le invasioni prima degli ““alleatialleati”” tedeschi e tedeschi e poi delle truppe americane, la guerra civile che liberò poi delle truppe americane, la guerra civile che liberò ll’’Italia dalla dittatura fascista avevano lacerato lItalia dalla dittatura fascista avevano lacerato l’’ItaliaItalia��Era necessario rifondare lo Stato. Gli italiani Era necessario rifondare lo Stato. Gli italiani decisero con un referendum di costituire ldecisero con un referendum di costituire l’’Italia come Italia come una repubblica. Era il una repubblica. Era il 2 giugno 1946: finisce cos2 giugno 1946: finisce cosìì la la monarchiamonarchia..��La Costituzione La Costituzione èè stata scritta dall'stata scritta dall'Assemblea Assemblea CostituenteCostituente tra il 1946 e 1947 ed entra in vigore il tra il 1946 e 1947 ed entra in vigore il 11°°gennaio 1948gennaio 1948..
Caratteristiche della CostituzioneCaratteristiche della Costituzione��La Costituzione italiana La Costituzione italiana èè RIGIDARIGIDA, cio, cioèè non può non può
essere modificata da unessere modificata da un’’altra legge o regolamentoaltra legge o regolamento
��Nessuna norma può essere in contrastoNessuna norma può essere in contrasto con la con la Costituzione italiana e con i suoi principiCostituzione italiana e con i suoi principi
��La Costituzione italiana può essere modificata on La Costituzione italiana può essere modificata on
una procedura estremamente complessauna procedura estremamente complessa, che , che richiede un elevato richiede un elevato ““quorumquorum”” del Parlamentodel Parlamento
Sintesi del contenutoSintesi del contenuto
��Principi fondamentali art. 1Principi fondamentali art. 1--12 12
��PARTE IPARTE I
Diritti e doveri dei cittadini Diritti e doveri dei cittadini
1. Rapporti civili 1. Rapporti civili 2. Rapporti 2. Rapporti eticoetico--socialisociali3. Rapporti economici 3. Rapporti economici 4. Rapporti politici 4. Rapporti politici
��PARTE IIPARTE IIOrdinamento della Repubblica Ordinamento della Repubblica 1. Il Parlamento 1. Il Parlamento 2. Il Presidente della Repubblica 2. Il Presidente della Repubblica 3. Il Governo 3. Il Governo 4. La Magistratura 4. La Magistratura 5. Regioni, Province, Comuni 5. Regioni, Province, Comuni 6. Garanzie Costituzionali (Corte Costituzionale 6. Garanzie Costituzionali (Corte Costituzionale e procedimento di revisione della e procedimento di revisione della Costituzione)Costituzione)
��Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali
Articolo 1Articolo 1
LL’’Italia Italia èè una Repubblica democratica, una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. fondata sul lavoro.
La sovranitLa sovranitàà appartiene al popolo, che appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della la esercita nelle forme e nei limiti della
CostituzioneCostituzione..
……. qualche . qualche collegamentocollegamento……..
LL’’esercizio della democrazia esercizio della democrazia èè reso possibile anche da una serie reso possibile anche da una serie di diritti e libertdi diritti e libertàà garantite dalla Costituzione:garantite dalla Costituzione:Art.17: Art.17: il diritto di riunioneil diritto di riunione
Art. 18: Art. 18: il diritto di associazioneil diritto di associazione
Art. 21: Art. 21: il diritto di manifestare liberamente il proprio il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensieropensiero
…… ma anche dallma anche dall’’impegno che la Repubblica si assume di impegno che la Repubblica si assume di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertlimitando di fatto la libertàà e le l’’uguaglianza dei cittadini, uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e ll’’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alleffettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’’organizzazione organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3)politica, economica e sociale del Paese (art.3)
LL’’Italia Italia èè una Repubblica democratica una Repubblica democratica fondata sul lavoro fondata sul lavoro (art.1)(art.1)
-- Al lavoro Al lavoro èè attribuita una importanza attribuita una importanza costituzionale, fondamentalecostituzionale, fondamentale
-- Significa che nella Repubblica italiana Significa che nella Repubblica italiana solo il solo il
lavoro lavoro èè motivo della dignitmotivo della dignitàà del cittadinodel cittadino, il , il quale, proprio grazie al lavoro, concorre al quale, proprio grazie al lavoro, concorre al progresso spirituale e materiale della societprogresso spirituale e materiale della societàà
-- Non possono valere posizioni legate a titoli Non possono valere posizioni legate a titoli nobiliari o a privilegi economicinobiliari o a privilegi economici
Articolo 2Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dellinviolabili dell’’uomo, sia come singolo sia uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalitpersonalitàà, e richiede l, e richiede l’’adempimento dei adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietdoveri inderogabili di solidarietàà politica, politica,
economica e socialeeconomica e sociale
Articolo 3Articolo 3��Tutti i cittadini hanno pari dignitTutti i cittadini hanno pari dignitàà sociale e sono sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e socialidi condizioni personali e sociali
��EE’’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertla libertàà e le l’’uguaglianza dei cittadini, impediscono il uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e lpieno sviluppo della persona umana e l’’effettiva effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori allpartecipazione di tutti i lavoratori all’’organizzazione organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4Articolo 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo dirittoche rendano effettivo questo diritto
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilitsecondo le proprie possibilitàà e la propria e la propria
scelta, una attivitscelta, una attivitàà o una funzione che o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale concorra al progresso materiale o spirituale
della societdella societàà
Il principio di eguaglianzaIl principio di eguaglianza1. l1. l’’eguaglianza formaleeguaglianza formale
�� Il principio di eguaglianza ha carattere universale, riguarda Il principio di eguaglianza ha carattere universale, riguarda ciocioèè non solo i cittadini, ma tutti gli uomininon solo i cittadini, ma tutti gli uomini
�� Pari dignitPari dignitàà sociale significa che non esistono pisociale significa che non esistono piùù distinzioni in distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o allbase al titolo nobiliare, al grado o all’’appartenenza ad una appartenenza ad una classe socialeclasse sociale
�� Il legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini aIl legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini aseconda del loro sesso o razza o lingua o religione o ancora seconda del loro sesso o razza o lingua o religione o ancora delle loro opinioni politichedelle loro opinioni politiche
�� Ciò non significa, però, assoluta paritCiò non significa, però, assoluta paritàà di trattamento: la legge di trattamento: la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo deve trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse. Non possono però essere fatte diverso situazioni diverse. Non possono però essere fatte discriminazioni arbitrarie discriminazioni arbitrarie
Il principio di eguaglianzaIl principio di eguaglianza1. l1. l’’eguaglianza sostanzialeeguaglianza sostanziale
Il secondo comma dellIl secondo comma dell’’art.3 segna il passaggio dello art.3 segna il passaggio dello Stato di diritto allo Stato sociale: ha carattere Stato di diritto allo Stato sociale: ha carattere PROGRAMMATICO:PROGRAMMATICO:
��La Repubblica deve operare in modo da portare tutti i La Repubblica deve operare in modo da portare tutti i cittadini sullo stesso punto di partenza, godendo cittadini sullo stesso punto di partenza, godendo delle medesime opportunitdelle medesime opportunitàà e dei medesimi diritti e dei medesimi diritti formalmente riconosciuti dalla Costituzioneformalmente riconosciuti dalla Costituzione
�� Il fine Il fine èè operare per il pieno sviluppo della persona operare per il pieno sviluppo della persona umana e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini umana e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini allall’’organizzazione politica, economica e sociale del organizzazione politica, economica e sociale del PaesePaese
Quale Stato?Quale Stato?Da queste norme emerge:Da queste norme emerge:
Uno Stato SOCIALE e INTERVENTISTA, cioUno Stato SOCIALE e INTERVENTISTA, cioèè che che
riconosce sriconosce sìì la proprietla proprietàà privata e la libertprivata e la libertààdelldell’’iniziativa economica privata, ma non li considera iniziativa economica privata, ma non li considera come un valore intangibilecome un valore intangibile
Ritiene anzi necessario intervenire per coordinare Ritiene anzi necessario intervenire per coordinare ll’’attivitattivitàà economica ed indirizzarla verso il bene economica ed indirizzarla verso il bene comunecomune
LL’’Italia, uno Stato non confessionaleItalia, uno Stato non confessionaleLa Costituzione italiana stabilisce:La Costituzione italiana stabilisce:
��La piLa piùù ampia libertampia libertàà di religione ai singoli individui di religione ai singoli individui (art. 19: (art. 19: ““Tutti hanno diritto di professare Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, forma, invidualeinviduale o associatao associata””))
��La religione non può essere causa di discriminazione La religione non può essere causa di discriminazione delle persone (art.3)delle persone (art.3)
�� Il carattere o il fine religioso di un ente non può Il carattere o il fine religioso di un ente non può essere causa di limitazioni o oneri speciali (art.20) essere causa di limitazioni o oneri speciali (art.20)
��Ai sensi dellAi sensi dell’’art.8, tutte le confessioni art.8, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla religiose sono egualmente libere davanti alla leggelegge
��LL’’Italia Italia èè uno stato non confessionale in uno stato non confessionale in quanto non riconosce alcuna religione come quanto non riconosce alcuna religione come religione di Stato, ma la sua laicitreligione di Stato, ma la sua laicitàà non non significa disinteresse nei confronti del significa disinteresse nei confronti del problema religioso quale fatto privato di problema religioso quale fatto privato di ciascun cittadino, bensciascun cittadino, bensìì nel senso pinel senso piùù limitato limitato del riconoscimento della libertdel riconoscimento della libertàà religiosa religiosa degli uomini e delle confessioni religiose degli uomini e delle confessioni religiose
La Carta dei valori della La Carta dei valori della cittadinanza e dellcittadinanza e dell’’integrazioneintegrazione
Come nasce la CartaCome nasce la Carta
�� La decisione di elaborare la Carta dei La decisione di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dellvalori della cittadinanza e dell’’integrazione integrazione èè adottata dal Ministro delladottata dal Ministro dell’’Interno nel Interno nel 20062006
�� Con decretoCon decreto 13 ottobre13 ottobre 2006 viene 2006 viene istituitoistituito pressopresso ilil Ministero dell'interno il Ministero dell'interno il Comitato scientifico Comitato scientifico incaricatoincaricato didi elaborareelaborare lala CartaCarta dei dei valori della cittadinanza e dell'integrazione valori della cittadinanza e dell'integrazione
�� La Carta dei valori viene approvata con La Carta dei valori viene approvata con decreto del Ministro delldecreto del Ministro dell’’Interno in data 15 Interno in data 15 giugno 2007giugno 2007
Le finalitLe finalitàà
�� Enunciare i valori e principi validi per tutti coloro Enunciare i valori e principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di qualsiasi gruppo o comunitqualsiasi gruppo o comunitàà facciano parte, di facciano parte, di natura culturale, etnica o religiosa. La Carta, natura culturale, etnica o religiosa. La Carta, però, non haperò, non ha valore valore ““vincolantevincolante”” ma ma programmaticoprogrammatico
�� IlIl MinisteroMinistero dell'interno,dell'interno, nell'esercizionell'esercizio delledelleproprie attribuzioni,proprie attribuzioni, sisi ispiraispira alla Carta dei alla Carta dei valori valori
�� IlIl Ministero dell'interno orienta le relazioni con le Ministero dell'interno orienta le relazioni con le comunita'comunita' deglidegli immigratiimmigrati ee religiosereligiose al al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva dellnella prospettiva dell’’inteinte--grazione grazione ee della della coesione sociale. coesione sociale.
Il contenutoIl contenuto
EE’’ divisa in sette sezioni:divisa in sette sezioni:�� LL’’Italia, comunitItalia, comunitàà di persone e valori: i di persone e valori: i valori della comunitvalori della comunitàà italianaitaliana
�� l'eguaglianza dei diritti e dei doveri e la l'eguaglianza dei diritti e dei doveri e la dignitdignitàà della persona della persona
�� i diritti sociali, il lavoro e la salutei diritti sociali, il lavoro e la salute�� la scuola, l'istruzione e l'informazione la scuola, l'istruzione e l'informazione �� la famiglia e le nuove generazioni la famiglia e le nuove generazioni �� la laicitla laicitàà e la liberte la libertàà religiosa religiosa �� l'impegno internazionale dell'Italial'impegno internazionale dell'Italia
Diventare Cittadini ItalianiLa cittadinanza come fase finale del
percorso di integrazione
DIRITTI E DOVERI IN AMBITO LAVORATIVO
Elaborato a cura di CGIL Alessandria per conto delle OO.SS. CGIL CISL UIL Provinciali di Alessandria
Valore sociale del lavoroart.1 e 4 della costituzione
� Art. 1.
� L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
� Art. 4.
� La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Costituzione ItalianaQuindi …
�Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare una classe. È anche un dovere, ed eleva il singolo.
La Costituzione ItalianaPrincipio lavorista art. 1 e 3.
Il lavoratore ha generalmente una controparte, con la quale instaura un rapporto di lavoro.
� nel caso di lavoro subordinato è il datore di lavoro.
� Il rapporto è regolato da leggi e contratti stipulati su base nazionale e secondo il settore di attività.
� nel caso di lavoro autonomo e libera professione èil cliente. Il rapporto è regolato da accordi di fornitura di beni o servizi.
RAPPORTI ECONOMICIambiti in cui si esplica il rapporto di lavoroart.35,36,37,38,39,40
� Art. 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…….
� Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
RAPPORTI ECONOMICIambiti in cui si esplica il rapporto di lavoroart.35,36,37,38,39,40
� Art. 37.La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (…)
� Art. 38.Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (…)
� Art. 39.L’organizzazione sindacale è libera (…)
� Art. 40.Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Statuto dei lavoratori (Legge 300 /1970)
� È una delle norme principali del diritto del lavoro italiano.
� 1^ PARTE: LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Libertà di opinione - Limiti agli accertamenti sanitari - Regole per le sanzioni disciplinari -Divieto di indagini sulle opinioni - Mansioni del lavoratore
� 2^ PARTE: LIBERTÀ SINDACALEDiritto di associazione e di attività sindacale -
Divieto di discriminazione – Principio di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18)
� 3^ PARTE: ATTIVITÀ SINDACALERappresentanze sindacali – Diritto di assemblea, di
referendum, di affissione
Il rapporto di lavoro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
� il contratto collettivo di lavoro(CCNL) viene firmato a livello nazionale tre i Sindacati che rappresentano i lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
� Definiscono le regole per i rapporti individuali di lavoro :
� Regole economiche (salari, indennità, ….)
� Regole non economiche (orari, diritti e doveri, …)
Contratto di lavoro individuale
� Il contratto individuale di lavoro èstipulato tra datore di lavoro e lavoratoreper la costituzione di un rapporto di lavoro.
� Si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo).
� Non c’è una particolare forma però alcuni contratti nazionali prevedono la forma scritta.
� Devono essere scritti: il contratto di lavoro a tempo determinato e il patto di prova
� E’ obbligatoria la lettera d’assunzione
Principali tipologie di contratti di lavoro
� A termine o a tempo determinato� A tempo parziale (o ad orario ridotto, "part time") � Ripartito� Con funzione formativa
� di apprendistato� di formazione e lavoro� di inserimento
� A progetto� Intermittente o a chiamata� Di somministrazione di lavoro
Periodo di prova
� è regolato dai contratti collettivi � la durata varia a secondo del livello di inquadramento e del settore di appartenenza.
� durante tale periodo le parti possono risolvere il contratto di lavoro senza alcuna obbligazione.
Orario di lavoro
� L’orario normale di lavoro èfissato in 40 ore settimanali la durata media non può superare le 48 settimanali. I C.C.N.L. possono stabilire una durata inferiore.
� Lo straordinario è ammesso per cause particolari previo accordo fra le parti ed entro i limiti stabiliti dai C.C.N.L.
Retribuzione
� è stabilita, dalla contrattazione collettiva in funzione del tipo di lavoro e del livello.
� Gli istituti retributivi c.d. differiti compensano la prestazione effettuata nell'anno o nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità di anzianità, ecc)
Ferie permessi festività
� Annualmente il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
� Le ferie sono irrinunciabili
� Le festività cadenti in domenica, di norma, danno luogo ad una maggiorazione della retribuzione o ad una ulteriore giornata di permesso.
Norme di comportamento
� Il lavoratore deve osservare delle regole, altrimenti può ricevere sanzioni disciplinari. Esempio:
� diligenza: eseguire correttamente il lavoro affidato
� obbedienza: eseguire il lavoro secondo le direttive e le esigenze organizzative
� fedeltà: conservare i segreti professionali
evitare azioni concorrenti col datore di lavoro
sanzioni disciplinari
� Contestazione : il datore deve contestare (per iscritto quelle gravi) l’addebito in tempi ragionevoli rispetto al momento in cui ne è venuto a conoscenza
� Difesa: il lavoratore può difendersi presentanto le proprie controdeduzioni entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione.
� La sanzione deve essere proporzionale all’infrazione commessa
� Comunque il lavoratore può ricorrere entro 20 gg. dalla sanzione tramite collegio di conciliazione ed arbitrato.
Malattia
� Il lavoratore ammalato ha diritto ad una indennità di malattia fino ad un max di 180 gg. per anno solare (1.01-31.12)
� Deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e farsi rilasciare il certificato medico in duplice copia (1 copia al datore di lavoro e 1 copia all’Inps) entro 2 gg. dall’inizio della malattia.
� Durante la malattia occorre rimanere presso il proprio domicilio nelle fasce orarie (10-12 e 17-19) tutti i gg. della settimana per eventuali visite di controllo disposte dal datore di lavoro o dall’INPS.
Pagamento Malattia
� L’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga sia per la parte di competenza dell’INPS che per la propria parte. (nella maggior parte dei casi si ha diritto a percepire il 100% della retribuzione)
� In caso di insorgenza di malattia durante le ferie le stesse saranno sospese a condizione che sia superiore a 3 gg. e nel caso di ricovero ospedaliero.
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
� Il lavoratore in infortunio o malattia professionale ha diritto ad una indennità, secondo le norme previste dalla legge e dai C.C.N.L.
� INFORTUNIO= evento traumatico avvenuto per una causa violenta in occasione di lavoro e che abbia provocato una temporanea inabilitàdel lavoratore o addirittura la morte
Infortunio trattamento economico
� Il giorno dell’evento è retribuito al 100%� I 3 gg. successivi sono retribuiti almeno per il 60% dal datore di lavoro.
� Dal 4° al 90° gg. la quota è pari al 60%� Dal 91° gg. è pari al 75% a carico dell’INAIL.
� la Ditta integra la differenza secondo le percentuali stabilite dai C.C.N.L.
� I pagamenti sono, di norma, anticipati dal datore di lavoro (diversamente pagati direttamente dall’Inail per la quota dovuta)
Come leggere la busta paga
� Il lavoratore ha diritto di ricevere mensilmente un prospetto (busta paga) con indicato:
RETRIBUZIONE FISSA LORDA ………………………………… +
(paga base o minimo tabellare,
eventuali superminimi, scatti anzianità ecc.)
RETRIBUZIONE VARIABILE LORDA ……………………………-
(straordinari, indennità turni ecc., assegni familiari)
TRATTENUTE PREVIDENZIALI ………………………………... -
(utili ai fini della pensione)
TRATTENUTE FISCALI ……………………………………….. =
(le tasse da versare allo stato attraverso
le aliquote Irpef che variano in base a scaglioni di reddito)
IMPORTO NETTO SPETTANTE
L’assegno per il nucleo familiare
� E’ una prestazione (erogata dall’INPS) a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
� Diritto e l’importo dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
� Le tabelle contenenti gli importi e le fasce di reddito sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1°luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Deduzioni e detrazioni
� La deduzione fiscale èun'agevolazione che opera sul reddito imponibile.
� La detrazione fiscale èun'agevolazione che opera sull'imposta.
Detrazioni
� Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili").
� Es.:Per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a 1.000 euro, se la percentuale di detrazione prevista è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.
Le aliquote Irpef
� L’IMPOSIZIONE FISCALE E’ PROGRESSIVA
� Redditi da 0 a 15.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al 23% del reddito
� Redditi da 15.000,01 a 28.000 il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
� Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF lordo èpari a euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
� Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
� Redditi oltre 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 eur
Le addizionali Irpef
Addizionale regionale Piemonte fino a 15.000 € ����0,9%
da 15.000 a 22.000 € ���� 1,2% - oltre 22.000 € ����1,4%
� Calcolo:Addizionale Irpef regionale =[ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione
abitazione principale)] * (% addizionale regionale)
Addizionale comunale (es. Alessandria 0,5% -Tortona 0,8%)
� CalcoloAddizionale Irpef comunale = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione
abitazione principale)] * (% addizionale comunale)
TFR (Trattamento di fine rapporto)
� E’ una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.
� Si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo non superiore alla retribuzione lorda annua, divisa per 13,5 (cioè il 7,41% della retribuzione )
� E’ possibile ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato) per spese sanitarie o acquisto prima casa
� L’anticipazione può essere ottenuta una sola voltanel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
TFR e previdenza integrativa
� Ciascun lavoratore può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioèfuturo, alle forme pensionistiche integrative oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. La scelta va fatta entro sei mesi dall’assunzione. Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del silenzio assenso.
Previdenza integrativa
� Le forme pensionistiche integrative (o complementari) sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici.
Ammortizzatori sociali
� Sono misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i lavoratori rimangano privi di retribuzione quando il datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, di ricevere la prestazione lavorativa.
� Se la difficoltà aziendale è congiunturale: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.).
� Se la difficoltà aziendale è strutturale: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).
� Se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile: Mobilità (il lavoratore è licenziato dall’azienda)
� Eccezionalmente Ammortizzatori sociali in deroga.� Indennità di disoccupazione che interviene in generale
nel caso in cui il lavoratore subordinato perda l’occupazione involontariamente.
Diventare Cittadini ItalianiDiventare Cittadini Italiani
Diritti e Doveri in Ambito CivileDiritti e Doveri in Ambito Civile
Dott.ssa Rita Camera
Direttore Servizio Sociale
Prefettura di Alessandria
Alessandria/Novi Ligure 7 marzo/26 maggio 2011
EGUAGLIANZA
• art.3: Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali
davanti alla
legge
art.51: Tutti i cittadini dell’uno e
dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti dalla legge.
art.37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore
Uno Sguardo Femminile
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana
• A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne
• D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
• Consigliere di Parità
FAMIGLIA
Art. 29
• La Repubblica riconosce i diritti della FAMIGLIA
come società naturale fondata sul matrimonio
• Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza ,morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e dalla garanzia
dell’unità familiare
………….sempre a proposito di famiglia
• Il titolo primo del Codice Civile (raccolta di leggi
del1942) regola i rapporti giuridici nella famiglia
aggiornato da
• 1970: legge che istituisce la possibilità di
divorziare
• 1975: “Riforma del diritto di famiglia” ,
• 1985: nuova regolamentazione del matrimonio
concordatario (per i coniugi cattolici)
MINORI
Art 30
• E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i FIGLI, anche se nati fuori dal matrimonio
• Nei casi di incapacitàdei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
… sempre a proposito di figli
• La legge assicura anche ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale
• La Repubblica protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo(art. 31 Cost)
Ad es.
1. adozione (legge 184 del 1983)
2. affidamento (nelle sue varie forme sia in caso di sospensione della patria potestà che in caso di separazione coniugale)
3. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione (legge 8/03/2000 n. 53)
4. Provvedimenti locali (regionali e comunali)
LA SCUOLA• Art.33: La Repubblica detta
le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. L’arte e la scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento.
• Art.34: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria per tutti
La scuola è un momento fondamentale per la formazione della persona, nel rispetto dell ’altro e
nell ’educazione alla legalit à
Lo stato e gli enti locali garantiscono forme di sostegno affinch é anche gli studenti privi di
mezzi economici possano raggiungere i pi ù alti gradi di formazione
Attività di completamento della funzione scolastica dell’obbligo sono costituite da asili nido, scuole per l’infanzia (materne) e dal “doposcuola”
LA SALUTEArt. 32
• La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti
• Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
• Per garantire a tutti il diritto costituzionale alla tutela della salute è stato istituito nel 1978 il “Servizio Sanitario Nazionale”
• Il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato attraverso i contributi versati da tutti i lavoratori e dalle aziende e attraverso il pagamento dei ticket sanitari per alcuni tipi di farmaci e di prestazioni.
• In questo modo tutti i cittadini, senza discriminazioni di reddito, di genere o di anagrafe godono dell’assistenza sanitaria, per ricoveri ospedalieri, per le cure di emergenza, per le prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e per i farmaci.
Organizzazione dell’assistenza sanitaria
Primo livello di assistenza è costituito dalla medicina di base organizzata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
• Iscrizione al SSN e scelta del medico di base
•Prescrizione di farmaci
•Vaccinazioni
•Medicina legale
•Consultorio familiare e pediatrico
•Ambulatori e servizi specialistici (salute mentale, Sert, prevenzione dei tumori ecc)
•Veterinaria e igiene degli alimenti
Servizio ospedaliero
• L’assistenza ospedaliera è un servizio che affronta delle situazioni molto più complesse e difficili di quelle affrontate a livello di base
• In ospedale si possono fare anche accertamenti sanitari complessi senza ricovero o in day hospital
• Il ricovero ospedaliero è disposto su richiesta del medico di base o attraverso il pronto soccorso, per situazioni di emergenza (codici di accesso, 118,113)
• L’ospedale più importante della nostra provincia èquello di Alessandria ma anche in altre cittadine della provincia esistono piccoli ospedali
• riabilitazione
ASSICURAZIONE SOCIALE
• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale.
• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
Art. 38:
• Oltre al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attuando prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie tramite il Servizio Sanitario Nazionale, lo Stato si pone l’obbligo di garantire un adeguato benessere socio-economico mediante interventi erogati per sostituire, integrare o ripristinare la capacità economica di ciascuno, mediante la
• Previdenza sociale
• Assistenza sociale
La previdenza sociale• E’ costituita da un insieme di norme e interventi
riservati ai lavoratori e consiste in prestazioni che hanno lo scopo di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni specifici eventi.
• I principali sono costituiti da:
1. infortuni del lavoro e malattie professionali,
2. dall’invalidità o inabilità al lavoro,
3. dalla tubercolosi,
4. dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia.
• Il finanziamento delle prestazioni previdenziali èattuato dai contributi versati in parte dal lavoratore ed in parte dal datore di lavoro.
• L’assicurazione è obbligatoria in quanto legata al fatto stesso di sottoscrivere un contratto di lavoro, per cui la mancata iscrizione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro costituisce un reato
• I principali organismi che si occupano della previdenza sociale sono l’ INAIL (essenzialmente per gli infortuni)e INPS, (soprattutto per le pensioni e per il pagamento delle indennitàpreviste in caso di malattia e maternità)
L’ASSISTENZA SOCIALE
• Consiste in prestazioni di vario genere indirizzate al sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che si trovi in uno stato di bisogno.
• Essa viene attuata direttamente dagli organi di pubblica amministrazione e è finanziata dallo Stato attraverso le imposte.
• Tipici interventi di assistenza sociale sono l’assegno, la pensione o l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti oppure la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni
• A livello locale le prestazioni di assistenza sociale sono più numerose di quelle appena dette e sono garantite dai Comuni attraverso soldi propri o messi a disposizione dalla Regione e si caratterizzano per essere costituite da servizi che i cittadini possono utilizzare per migliorare il loro benessere piuttosto che da contributi monetari.
• Gli interventi più diffusi sono:
1. Assistenza gli anziani soli e senza mezzi (a domicilio
o i casa di riposo)
2. Assistenza ai minori e alle loro famiglie
3. Assistenza gli handicappati (a domicilio o in istituto)
• Ruolo del volontariato
L’insieme di tutte queste prestazioni è previsto e
garantito dall’art. 31 della Costituzione:
• La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
• Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Diritti e doveri dei Cittadini
• Art. 2 : la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo… e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale
• Art. 4: Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere una
attività che concorre al progresso della società, secondo le proprie capacità
• Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberalmente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
diritti e doveri dei Cittadini
• Art.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
• Art.54: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
Diritto di famiglia, minorile, di parità.
Dott. Fulvia D’Addezio
Assistente Sociale
Casale M.to 10-03-2011
Diventare Cittadini Italiani
La cittadinanza come parte finale del percorso di integrazione
Diritto di famiglia riguarda i rapporti familiari:
• Matrimonio
• Filiazione
• Parentele
• Separazione
• Divorzio
Costituzione dedica alla famiglia tre articoli:
• Art.29 “…diritti della famiglia fondata sul matrimonio… ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”
• Art.30 “dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli… anche naturali”
• Art.31 “la Repubblica agevola…la formazione della famiglia… protegge la maternità e
l’infanzia…”
Principi costituzionali
• di uguaglianza fra i coniugi
• di tutela dei figli (anche naturali)
• del sostegno pubblico ai compiti educativi delle famiglie
Codice Civile: 1° libro dedicato alle persone e alle famiglie
• Riforma del 1975
• Parità giuridica dei coniugi
• Tutela per figli legittimi e naturali
• Comunione dei beni
• Potestà genitoriale
Altre leggi del diritto di famiglia:
• Divorzio 1970; modifica 1982
• L’ affidamento condiviso 2006
• Adozione e affido. L.149/2001
Norme del Codice Civile:
- sui diritti e doveri dei genitori
- sui diritti e doveri dei figli
- sulla tutela dei minori
Parità
• QUESTIONE FEMMINILE
• 8 MARZO: Giornata Internazionale della donna ( origine e motivazione )
• ANNI SETTANTA: IL MOVIMENTO DELLE DONNE
divorzio (70), tutela lavoratrici madri (71), diritto di famiglia (75), consultori familiari (75), pari opportunità (77), l’ aborto (78)
• ANNI NOVANTA: PARI OPPORTUNITA’
consigliere di parità lavoro (1984), azioni positive (1991), consigliere di parità (2000), cariche pubbliche; riforma costituzionale (2003)
• VIOLENZA SESSUALE 1996; 2001; 2009;