Disposizioni di recepimento della Direttiva...

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Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM Roma, 15 novembre 2013 Avv. Agostino Papa

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Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM

Roma, 15 novembre 2013

Avv. Agostino Papa

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Premessa• Il presente documento, premessi alcuni brevi cenni introduttivi sul

quadro normativo attuale di recepimento della Direttiva 2011/61/UEdell’8 giugno 2011 (la "Direttiva" o "AIFMD"), analizza i principaliimpatti della stessa, del regolamento europeo di attuazione e dellenormative italiane attualmente in fase di consultazione, conriferimento ai profili inerenti:

– l’assetto organizzativo e procedurale dei gestori dei fondi di investimentoalternativi ("GEFIA") e specificamente delle SGR; e

– le nuove regole armonizzate di commercializzazione e gestione dei FIA.

• L’AIFMD è volta, tra l’altro, a creare un mercato unico per lacommercializzazione di fondi di investimento alternativi ("FIA") ainvestitori professionali

• la AIFMD prevede l’applicazione ai gestori di regole di condotta, di trasparenzainformativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischioanaloghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.

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QUADRO NORMATIVO

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TimelineData Evento21.7.2011 • Entrata in vigore dell’AIFMD22.7.2013 • Termine ultimo per il recepimento dell’AIFMD

• Entrata in vigore dell’AIFMR• Entrata in vigore del passaporto UE per la commercializzazione di

FIA UE gestiti da GEFIA UE22.7.2014 • Termine ultimo per la presentazione, da parte dei GEFIA, delle

richieste di autorizzazione ad operare secondo il regimedell’AIFMD

22.10.2015 • In caso di parere positivo dell’ESMA (da rilasciarsi entro il22.7.2015), la Commissione decide, con un atto delegato, seestendere il passaporto a GEFIA e FIA non europei

• Dal 2015 al 2018, gli Stati membri avranno la possibilità dimantenere i regimi autorizzativi nazionali per i GEFIA e i FIA noneuropei

22.1.2019 • In base al parere rilasciato dall’ESMA (entro il 22.10.2018), laCommissione decide se mantenere o far cessare i regimiautorizzativi nazionali in relazione a GEFIA e FIA non europei

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Quadro normativo• La Direttiva introduce un quadro normativo armonizzato per i

GEFIA;

– vi rientrano, in prima approssimazione, tutti i gestori di fondi di privateequity, fondi hedge, fondi immobiliari, etc.;

• la nozione di FIA prescinde dalla forma (fondo comune, società, trust oaltro) e dalle caratteristiche (aperti o chiusi);

• sono FIA gli OICR che 1. raccolgono capitali da una pluralità di investitoriin conformità di una politica di investimento definita a beneficio di questi; e2. non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della Dir. UCITS;

– a differenza della Dir. UCITS, l’AIFMD è una direttiva (quasi)esclusivamente del "gestore" e non anche una direttiva del"prodotto".

• Il termine di recepimento per gli Stati è scaduto il 22.07.2013 ed ilregime transitorio (art. 61(1) AIFMD) si estende fino al 22.07.2014;

– nel frattempo c’è un best effort nell’adeguamento alle disposizioni della Direttiva(cfr. Q&A sull’AIFMD della Commissione Europea).

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Quadro normativo• La Direttiva AIFMD non si applica ("negative scope") a una serie di

soggetti espressamente esclusi, quali ad esempio:• società di partecipazione finanziaria («holding companies» quotate o con

finalità di investimento industriale stabile);• enti pensionistici aziendali o professionali regolati dalla Direttiva

2003/41/CE;• società veicolo di cartolarizzazione;• Joint ventures e Family office vehicles (cfr. Considerando 7 e 8 della

Direttiva);

– infine, si prevede un’esenzione per i GEFIA che prestino attività digestione a beneficio esclusivo di entità appartenenti al propriogruppo (analogamente a quanto previsto dalla MiFID per i servizi diinvestimento).

– L’AIFMD ha esenzione (c.d. "de minimis exemption") per i GEFIA conAUM inferiore a 100 o 500 mln di Euro (a certe condizioni) che:

• sono soggetti soltanto ad obblighi minimali di registrazione e trasparenza(salve le facoltà degli Stati membri);

• non beneficiano del passaporto comunitario, salvo opt-in volontario (Cfr.regolamento n. 447/2013 per l’ opt-in).

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Quadro normativo• Anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2013 ("AIFMR" o

«Regolamento 231") – che recepisce, con qualche differenza, iltechnical advice dell’ESMA – è entrato in vigore il 22 luglio 2013;

– non sono state previste disposizioni di attuazione o transitorie per il Regolamento231.

• Il 3 luglio 2013 è stato pubblicato dal MEF un documento diconsultazione sulle modifiche al TUF e la disciplina transitoria(«Disposizioni Transitorie») (di seguito «Documenti inConsultazione») per recepire la Direttiva e i Regolamenti nn.345/2013 (EuVECA*) e 346/2013 (EuSEF*), direttamente applicabilia decorrere dal 23 luglio 2013;

– la consultazione è scaduta il 26 luglio 2013;

– dovranno essere pubblicate anche le norme di coordinamento con ladisciplina fiscale vigente in materia di OICR.

*: Il Regolamento EUVECA riguarda fondi che investono prevalentemente in imprese piccole (meno di 250 dipendenti) e nelle fasi iniziali dellapropria esistenza (fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni); Il Regolamento EUSEFriguarda fondi che investono prevalentemente in imprese che puntano al raggiungimento di impatti sociali positivi (servizi o merci a targetsvantaggiati) o finanziano soggetti della specie.

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Quadro normativo• A livello di normativa secondaria:

le proposte di modifica non sono ancora pubblicate e continuano adapplicarsi le disposizioni precedenti (cfr. Disposizioni Transitorie, co.1);

il DM 228/1999, secondo quanto chiarito dal MEF, è «fatto salvo» inattesa nei prossimi mesi di una sua complessiva revisione con appositaconsultazione.

• Il 26 luglio BdI e Consob hanno emanato la ComunicazioneCongiunta che chiarisce le regole applicabili dal 22 luglio finoall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento,

e ciò per l’efficacia diretta del Regolamento UE e delle disposizioni self-executing della direttiva.

• Il 1°agosto l’ESMA è intervenuta sulla «late trasposition of theAIFMD» (l’ «Opinion dell’ESMA»);

contiene indicazioni su commercializzazione e gestione di FIA UE in casodi recepimento tardivo da parte dello Stato membro ospitante.

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Impatti procedurali e organizzativi

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA • Nelle Disposizioni Transitorie è chiarito che le SGR esistenti:

– si intendono autorizzate ai sensi della Direttiva;

– possono continuare a gestire FIA, ma possono fare le SGR dipromozione solo fino al 22 luglio 2014;

– entro il 22 luglio 2014 adottano le misure necessarie per rispettare leDisposizioni di Recepimento della Direttiva;

– le SGR che alla data di entrata in vigore del Decreto svolgono per alcuniOICR unicamente l’attività di promozione possono continuare fino al 22luglio 2014.

• Il Regolamento, però, è direttamente applicabile e sebbene ledisposizioni introdotte siano «sostanzialmente in linea» (cfr. Com.Congiunta) con quelle già applicabili alle SGR italiane, è necessarioun assessment iniziale per la verifica delle procedure edell’assetto organizzativo in essere e il loro eventualeaggiornamento.

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA • Più in dettaglio:

– Attività Esercitabili

• servizio di ricezione e trasmissione di ordini;

• viene eliminata la possibilità di scindere la promozione dalla gestione;

• le SGR possono istituire e gestire anche SICAF (eterogestite);

– Capitale iniziale, requisiti patrimoniali e responsabilità professionale

• disciplina in materia di requisiti patrimoniali;

• apposita copertura contro i rischi derivanti da responsabilità professionale;

– Remunerazione

• regole di dettaglio in materia di remunerazione (cfr. linee guida ESMA);

– Principio di parità di trattamento e possibili deroghe

• divieto di riservare un trattamento di favore a taluni investitori, salvo che siaprevisto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA;

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA – Valutazione degli assets

• nella Direttiva le responsabilità connesse alla valutazione degli assets e alcalcolo del NAV vengono accentrate in capo al GEFIA, che deve adottareapposite procedure;

• i criteri di valutazione dei beni restano quelli individuati dalla normativa nazionale;• la valutazione degli assets può essere affidata a “valutatori esterni” al

ricorrere di determinate condizioni. Scompare il calcolo del NAV in regime di“affidamento”;

– Relazione annuale• disciplina dettagliata dei contenuti della relazione annuale del FIA,

• vanno incluse informazioni, tra l’altro, sulla remunerazione corrisposta, il carriedinterest, etc.);

• deve essere predisposta entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno di riferimento;• le disposizioni di attuazione saranno adottate dalla Commissione;

– Trasparenza• la Direttiva impone specifici obblighi di trasparenza nei confronti degli

investitori, prima che questi effettuino l’investimento e in occasione disignificative modifiche alle informazioni in precedenza fornite;

• inoltre, vi sono obblighi di disclosure periodica in caso di ricorso alla levafinanziaria;

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA – Depositario

• eliminazione dell’obbligo di deposito “accentrato” della liquidità dell’OICR;• passaggio a un regime di controlli (tendenzialmente) ex post;

– Disclosure per acquisto di partecipazioni rilevanti e divieto di assetstripping

• obblighi di comunicazione/informativa verso le società target, i relativi soci elavoratori, in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti e/o di controllo insocietà non quotate o di acquisto del controllo di emittenti quotati;

• è previsto il c.d. divieto di asset stripping (2 anni successivi al controllo);– non si applicano alle SPV immobiliari;

– Delega di funzioni• si richiedono, tra l’altro, condizioni oggettive per la delega, l’accertamento di

particolari requisiti in capo al delegato, la notifica all’autorità di vigilanza, etc.);• disposizioni ad hoc si applicano in caso di delega delle funzioni di gestione

del portafoglio e del rischio (in particolare, si richiede l’autorizzazionepreventiva dell’autorità di vigilanza in talune circostanze);

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA – Requisiti organizzativi

• le norme in materia di requisiti organizzativi sono in larga parte in linea con ilquadro MiFID / UCITS e dunque con la normativa italiana; occorre però:

– realizzare un assessment fra procedure esistenti e nuovi procedure e obblighiorganizzativi richiesti (operazioni personali, conflitti di interessi, gestione ordini,gestione liquidità, incentivi, gestione del rischio, funzioni controllo, esecuzioneordini, procedure contabili, controllo dell’organo di gestione, politica di valutazionedegli assets, remunerazioni);

– verificare i contratti di outsourcing rispetto ai requisiti del Regolamento 231 eprocedere all‘assessment della struttura di deleghe, governance e organizzazionerispetto alle regole in materia di delega di funzioni e ai criteri di dettaglio contenutinel Regolamento 231 rispetto alle c.d. "ghost companies";

– aggiornare l’informativa periodica agli investitori;

– valutare il rapporto con il depositario e sollecitare l'avvio della negoziazione dellanuova convenzione e dei relativi SLAs;

– valutare gli adeguamenti alle segnalazioni di vigilanza.

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Novità per SGR italiane che gestiscono FIA – Passaporto del gestore

• le SGR italiane potranno istituire e gestire FIA UE in altri Stati membri, previanotifica “regulator-regulator”, in regime di «LPS» o di stabilimento;

– la Com. Congiunta precisa che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizionidi recepimento, le SGR italiane non possono gestire FIA in via transfrontalieranegli altri Stati Membri dell’UE mediante la procedura di notifica prevista dallaAIFMD (art. 33 dell’AIFMD);

– l’Opinion dell’ESMA ha chiarito che se lo Stato membro di origine del GEFIA ha giàtrasposto l’AIFMD, lo stato membro ospitante del GEFIA che ancora non hatrasposto l’AIFMD (per es. l’Italia) non può rifiutare la procedura di notifica previstadalla AIFMD per la commercializzazione di FIA UE (art. 31 e 32 dell’AIFMD) e perla gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri (art. 33 dell’AIFMD);

• al contrario, a partire dal 22 luglio 2013, i GEFIA UE, stabiliti in uno Statomembro in cui la AIFMD è già stata trasposta nel quadro normativonazionale, che intendano gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento,possono applicare la procedura di comunicazione ex art. 33 dell’AIFMD(Autorità nazionale vs. Banca d’Italia).

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Gli impatti sui Fondi

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22/07

sett/ott (?) nov/dic (?)

Com Congiunta

Nuovo TufNuovo

Tuf

Vecchio Tuf

Vecchie Secondari

eVecchio Tuf

Vecchie Secondari

e

Disp Transitorie

com

mer

cial

izza

zion

e

Disp Transitorie

Nuove Secondarie

com

mer

cial

izza

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e

Schema semplificato sulla base delle disposizioni in consultazione già pubblicate

Schema del regime applicabile ai FIA Italiani

FIA:

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Gli impatti sui Fondi• I FIA italiani già commercializzati al 22.07.2013 o all’entrata in

vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimentodella AIFMD (“Disposizioni di Recepimento”) possono continuaread essere commercializzati in Italia in base al quadro normativonazionale vigente;

– anche l’istituzione di nuovi FIA continua ad essere regolata dalledisposizioni nazionali vigenti fino all’entrata in vigore delle Disposizioni diRecepimento;

– le SGR devono adottare le misure di recepimento entro luglio 2014;– non è chiaro, inoltre, se la procedura di autorizzazione alla

commercializzazione seguita fino ad oggi sarà accettata dalle Autoritàdegli Stati Membri in cui si svolge l’offerta.

• Fino all’entrata in vigore delle Disposizioni di Recepimento, le SGRnon possono commercializzare FIA in via transfrontaliera neglialtri Stati membri dell’UE mediante la procedura di notifica (ex art.32 dell’AIFMD).

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Gli impatti sui Fondi• A partire dal 22 luglio 2013, infatti, i GEFIA UE, stabiliti in uno Stato

membro in cui la AIFMD è già stata trasposta, che intendano:– commercializzare in Italia, a investitori professionali, i FIA dagli

stessi gestiti, applicano già l’art. 32 dell’AIFMD (Autorità nazionale vs.CONSOB);

• si applica anche ai FIA UE «feeder» con master che sia FIA UE gestito daGEFIA UE;

• se l’offerta era già iniziata possono continuare senza necessità di nuovaprocedura;

– commercializzare in Italia, a investitori al dettaglio, i FIA dagli stessigestiti, applicano l’art. 42, co. 5, TUF (autorizzazione + notifica ex art.32 dell’AIFMD).

– gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento, applicano già la proceduradi comunicazione ex art. 33 dell’AIFMD (Autorità nazionale vs. Bancad’Italia);

• Se la AIFMD non è stata ancora trasposta, il GEFIA UE applical’art. 42, co. 5, TUF per la commercializzazione in Italia di FIA UE;

• l’art. 42 Tuf si applica anche ai GEFIA Non-UE, fino alle nuove disposizioni.

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Gli impatti sui Fondi• Con l’entrata a regime delle Disposizioni di Recepimento,

invece:

– anche le SGR italiane potranno commercializzare o gestire FIA Ita o UE,riservati a investitori professionali, in tutto il territorio dell’Unione, previaprocedura di notifica “regulator-regulator”, avvalendosi del c.d.“passaporto del prodotto”;

• si prevede una procedura di notifica preventiva (20 gg lavorativi) per lacommercializzazione, da parte delle SGR, di FIA italiani o UE, a investitoriprofessionali in Italia e nell'Unione Europea;

• si prevede una procedura di notifica preventiva (10 gg lavorativi) per lacommercializzazione di FIA italiani agli investitori retail (secondo unaprocedura differente da quella di cui al precedente alinea).

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Focus: Commercializzazione e gestione 1/3DAL 22/07/2013 E FINO

ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

DAL 22/07/2014

SGR italiane

autorizzate alla gestione/commercializz

azionecontinuano ad operare

continuano ad operare. Adeguano

procedure

regime di autorizzazione:

- di nuovi gestori - istituzione/

commercializzazione nuovi fondi

continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti

applicano le nuove disposizioni

gestione/commercializzazione stati UE

non applicano notifica ex artt. 32 e 33 AIFMD e

continuano ad applicare le disposizioni previgenti

applicano le nuove disposizioni

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Focus: Commercializzazione e gestione 2/3DAL 22/07/2013 EFINO ALLEDISPOSIZIONIATTUATIVE

DAL 22/07/2014

GEFIA UE gestore di FIA UE

Offerta del fondo UE già autorizzata

Continuanocommercializzazionea investitoriprofessionali

1. Adottano le misure necessarie per rispettare normativa di recepimento2. Ottengono autorizzazione ex AIFMD 3. Effettuano notifica ex 32 AIFMD

Se stato membro giàha trasposto

Possonocommercializzare inItalia a investitoriprofessionali ex 32AIFMD

Possono gestire unFIA italiano in LPS omediante succursaleex 33 AIFMD

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Focus: Commercializzazione e gestione 3/3DAL 22/07/2013 E FINOALLE DISPOSIZIONIATTUATIVE

DAL 22/07/2014

GEFIA UE gestore di FIA UE

Se stato membro non ha

trasposto

Procedura diapprovazione ex 42,comma 5, TUF per istanzedi commercializzazione inItalia di FIA UE

1. Adottano le misurenecessarie per rispettarenormativa di recepimento2. Ottengonoautorizzazione ex AIFMD3. Effettuano notifica ex 32AIFMD

Se procedura diautorizzazione ex 42 è incorso e si applica laprocedura di notifica:attestazione del GEFIAalla BDI e CONSOB diessere stabilito in StatoUE in cui ancora non èstata recepita l’AIFMD

GEFIA NON UE GEFIA UE gestore di FIA NON UE

Istanza di commercializzazione in Italia di FIA UE e non UE

autorizzazione ex 42, comma 5 TUF

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Gli impatti sui Fondi• La struttura e la composizione del portafoglio dei FIA continuerà

ad essere disciplinata a livello nazionale;– si introduce la nozione di “FIA italiano riservato”, offerto unicamente a

investitori professionali ex Mifid;• tali Fia riservati dovrebbero, a regime, poter derogare ai limiti di

investimento;• le Disposizioni Transitorie precisano che gli OICR italiani riservati e gli

OICR italiani speculativi (ex DM 228) esistenti alla loro entrata in vigore, sono«FIA italiani riservati»;

– dalla data di entrata in vigore del Decreto, le loro quote possono essere«commercializzate» esclusivamente nei confronti di investitori professionali;

– non è chiaro se ciò faccia riferimento solo all’offerta di nuove quote insottoscrizione o anche al mercato secondario (cessione di quote esistenti);

• la nuova definizione non è immediatamente in contrasto con quella di fondoriservato ex DM 228: il concetto di investitore qualificato attiene ai limiti dirischiosità, quello di professionale ex AIFMD alle regole dicommercializzazione;

– gli investitori qualificati ex DM 228/1999 includono anche soggetti che nonrispettano i requisiti dimensionali e operativi previsti per essere investitoriprofessionali.

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Investitori Professionali Vs. Qualificati• In altri termini, per investitori qualificati ex DM 228 si intendono:

• le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

• i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

• le fondazioni bancarie; • le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza

ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. • Si intendono quelli, privati e pubblici, di diritto e su richiesta di cui alla Mifid. In particolare, vi rientrano, ad esempio:

– i soggetti autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari;– le imprese che hanno almeno 2 requisiti: totale di bilancio: 20 mln EUR; fatturato netto: 40 mln EUR; fondi

propri: 2 mln EUR;– gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari;– i clienti che richiedano tale trattamento e che abbiano almeno 2 requisiti: effettuato operazioni significative con

frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti; valore minimo del portafoglio di strumenti finanziari e depositi di contante superiore a 500 mila EUR; esperienza nel settore finanziario in posizione idonea;

– Regioni, Provincie, Enti pubblici nazionali e regionali che ne facciano richiesta e che soddisfino certi requisiti dimensionali (in termini di ammontare delle entrate, operazioni effettuate, numero di addetti a tale attività);

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Impatti Ulteriori• Offerta fuori sede:

– verranno modificate la norme di cui agli artt. 30 e 31 del TUF in modo daconsentire espressamente alle SICAF, ai GEFIA UE e non UE, diprocedere all’offerta fuori sede di quote o azioni di OICR avvalendosi dipromotori finanziari;

• Assemblea dei fondi chiusi:– il MEF ha posto in consultazione l’eventuale abrogazione delle norme

del TUF in materia di assemblea dei fondi chiusi,

• “stante le difficoltà riscontrate, per i fondi immobiliari destinati al pubblicoretail, nel coinvolgimento dei quotisti alla vita del fondo. Con l’istituzione delleSICAF potrebbe non essere necessaria l’assemblea per i fondi chiusi, inquanto l’investitore che volesse partecipare alle decisioni di policy aziendalepotrebbe scegliere la forma societaria. Se, viceversa, si volesse mantenerel’assemblea, si potrebbe limitarne il mandato alla sostituzione della SGR”.

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Focus: Trasparenza

• L’AIFMD (artt. 26 – 30) e i Documenti in Consultazione prevedono: obblighi di informativa e disclosure dai gestori di fondi di private

equity; divieto di asset stripping sulle società (quotate e non) di cui si acquisisca

il controllo*.

• Si applicano ai GEFIA che: gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente, in

base a un accordo, acquisiscono il controllo di società quotate o nonquotate;

hanno un accordo di cooperazione con altri GEFIA perché i FIA daquesti gestiti acquisiscano il controllo di società quotata o nonquotata;

sono esenti le partecipazioni acquisite in PMI** (cfr. Raccomandazione2003/361/CE) e in SPV immobiliari.

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*: Per controllo si intende (i) per le società non quotate la detenzione di oltre il 50% dei diritti di voto nella società; per le società quotate invecesi rinvia alla definizione richiamata in materia di OPA obbligatoria (Direttiva 2004/25/CE – cfr. art. 106 TUF che prevede la soglia del 30% perl’obbligo OPA).**: PMI sono le società che, anche relativamente ad eventuali imprese “collegate” o “associate”, (i) impiegano meno di 250 persone e (ii) hannoun fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di Euro.

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Focus: Trasparenza (2/3)

• Il GEFIA deve notificare all’autorità competente le partecipazionirilevanti (10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto) in societànon quotate del FIA gestito:

l’acquisto o la cessione vanno comunicati all’autorità dello Statomembro d’origine del GEFIA entro 10 giorni lavorativi dalla datarilevante.

• Il GEFIA deve notificare l’acquisto del controllo di società nonquotate da parte del FIA alla società, ai relativi azionisti e alleautorità competenti del proprio Stato membro d’origine:

trasmette entro 10 giorni dalla data rilevante, apposita comunicazionesu (i) la situazione risultante in termini di diritto di voto; (ii) le condizioniin base alle quali è stato acquisito il controllo; (iii) la data di acquisto delcontrollo;

richiede al CdA della società di comunicare l’acquisizione anche ailavoratori della stessa (o ai loro rappresentanti ove presenti).

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Focus: Trasparenza (3/3)

• Inoltre in caso di acquisto del controllo di una società nonquotata o anche di una società quotata da parte del FIA il GEFIAdeve dare (a) alla target (con informativa anche ai lavoratori), (b)agli azionisti e (c) all’autorità, informazioni su:

i GEFIA che, individualmente o in accordo, gestiscono i FIAcontrollanti;

le policy sui conflitti di interesse (in particolare tra il GEFIA, il FIA e latarget);

le politiche di comunicazione (esterna e interna) relative alla società, inparticolare per quanto riguarda i lavoratori;

in aggiunta, in caso di controllo in società non quotate, vanno resedisponibili ulteriori informazioni (es. programmi di sviluppo futuro,ripercussioni probabili sull’occupazione, modalità di finanziamentodell’acquisizione);

infine, dopo l’acquisto del controllo, specifiche informazioni (ad es.sull’andamento e il prevedibile sviluppo della società) vanno inclusenella relazione annuale del FIA o nella relazione annuale dellasocietà target.

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Focus: Divieto di asset stripping • Per 24 mesi dall’acquisto del controllo di una società quotata o

non da parte del FIA, il relativo GEFIA:

non può “facilitare, sostenere o istruire” né votare:• distribuzioni (compresi dividendi e interessi delle azioni) (i) se l’attivo netto

è o diventerebbe inferiore al totale del capitale sottoscritto e delle riservenon disponibili, o (ii) se l’importo supera i profitti aumentati degli utili riportatie dei relativi prelievi effettuati su riserve disponibili

• riduzione del capitale esclusi i casi di: (i) riduzione per perdite; (ii)iscrizione delle somme liberate a riserve indisponibili il cui importo, a seguitodi tale operazione, non sia superiore al 10% del valore del capitalesottoscritto risultante dall’operazione di riduzione;

• rimborso di azioni e/o acquisto di azioni proprie (comprensive delleazioni già acquisite e detenute in precedenza dalla società, anche dapersona che agisca in nome proprio ma per conto della stessa);

è tenuto ad adoperarsi al meglio per impedire che le operazioni di cuisopra siano realizzate.

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Focus: Politiche di remunerazione• Le procedure per la remunerazione debbono essere chiare, ben

documentate e trasparenti (e devono prevedere ad es. ladocumentazione del processo decisionale, l’individuazione delpersonale più rilevante, le misure per evitare conflitti di interesse).

• La struttura della remunerazione prevede una parte fissa e unaparte variabile. In materia di remunerazione variabile:

– vige il principio della flessibilità collegato con l’allineamento del rischio:

• la remunerazione fissa deve essere sufficiente a remunerare i serviziprofessionali prestati;

• la parte variabile deve essere ponderata ai processi di gestione del rischio edi governance;

– l’allineamento al rischio è basato su processi di (i) quantificazione deirisultati e del rischio, (ii) attribuzione, (iii) erogazione.

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Focus: Politiche di remunerazione• È richiesto il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti

(compliance, HR, pianificazione e controllo etc.) nell’elaborazione econtrollo delle politiche retributive.

• Si applica il principio di proporzionalità:

– le politiche di remunerazione devono essere adottate proporzionalmenteai seguenti «criteri rilevanti» relativi al GEFIA:

• dimensioni;

• organizzazione interna;

• natura, portata e complessità delle attività.

– ad alcune condizioni alcuni GEFIA possono non applicare le prescrizioniriguardanti (i) il processo di erogazione e (ii) il comitato per leremunerazioni.

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Focus: Politiche di remunerazione• Orientamenti specifici per gli organi del GEFIA, tra cui:

– l’organo di amministrazione non dovrebbe determinare la propriaremunerazione;

– l’organo di sorveglianza ha la responsabilità di approvare emantenere una politica retributiva adeguata nel tempo, di controllarnel’attuazione e il riesame;

– gli organi di controllo interno sono associati al riesame periodico;– il comitato per le remunerazioni che supporta l’organo di sorveglianza.

• Disposizioni normative: – art. 13 dell’AIFMD; – allegato II dell’AIFMD (che si applica a tutti i GEFIA); – «Orientamenti per sane politiche retributive» dell’ESMA del 3 luglio

2013;• applicazione limitata, finché il regime del passaporto non diventerà

obbligatorio, è prevista per i GEFIA non UE che commercializzano in UE ainvestitori professionali senza passaporto ex 42 AIFMD;

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Focus: Politiche di remunerazione• Criteri:

– una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasiremunerazione variabile, è composta da quote o azioni del FIAinteressato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alleazioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestionedel FIA rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalGEFIA, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica;

– una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, dellacomponente variabile della remunerazione, è differita su un periodoappropriato – compreso tra i tre e i cinque anni (a meno che il ciclo divita del FIA interessato non sia più breve) – in considerazione del ciclo divita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamenteallineata al tipo di rischi del FIA in questione.

• la remunerazione, pagabile secondo meccanismi di differimento, èattribuita non più velocemente che pro rata;

• qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti unimporto particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

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Focus: Politiche di remunerazione– Le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva devono

essere oggetto di disclosure in un’apposita relazione predisposta su baseannuale, che indichi il numero di beneficiari e gli eventuali interessicorrisposti dal fondo.

• Sono previste diverse opzioni per la divulgazione delle suddette componenti;tuttavia, la sede preferibile per tale disclosure sembra essere il rendicontoannuale del fondo.

• Impatto:

– Carried interest – ove le modalità di remunerazione esistenti soddisfinorequisiti della AIFMD