Disciplina tempi guida e riposo Autisti · 1 Disciplina tempi guida e riposo Autisti Il 13 agosto...
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Disciplina tempi guida e riposo Autisti
Il 13 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 175 del 29/07/2010 –
Suppl. Ordinario n. 171) che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice
della strada), con particolare riferimento all’impianto sanzionatorio. L’orario di lavoro e i tempi di
guida nel settore dell’autotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal D. Lgs. 234/2007 e
dal Regolamento CE n. 561/2006. A tali disposizioni si aggiungono, inoltre, le disposizioni contenute
nell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti
internazionali su strada (AETR) – Art. 178 D. Lgs. 285/1992 (2). Le normative citate – D. Lgs. 234/2007
e dal Regolamento CE n. 561/2006, pur sovrapponendosi, vanno accordate e connesse per definire i
limiti alla durata del lavoro del personale addetto a mansioni di autotrasportatore. Da ciò consegue che
le sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 234/2007 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire,
le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/2006. Pertanto, l’apparato sanzionatorio di cui al
D. Lgs. 234/2007 deve essere integrato con i precetti previsti dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada
per le violazioni di cui al Reg. CE n.561/2006), che, successivamente alle modifiche introdotte con la
Legge n. 120/2010, si basano, fra l’altro, su soglie percentuali, del 10% - >10%<20% e >20%,
1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo
impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza. 2 Per approfondimenti in materia si rimanda al contributo del Prof. Pierluigi Rausei in ADAPT Working Paper del 08/09/2010, n. 112
rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della
violazione commessa. L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale, nonché alla tutela
del lavoro svolto dai soggetti addetti all’autotrasporto di cose e persone, è stata evidenziata con la
previsione di cui all’art. 179, co. 8 bis, del D. Lgs. 285/1992, il quale espressamente prevede che in
caso di incidente con danno a persone o a cose, l’organo accertatore, la polizia stradale, i vigili urbani, i
carabinieri, deve segnalare il fatto alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente,
che, a sua volta, procederà alle verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
Segue una disamina delle discipline citate e delle principali sanzioni applicate, corredate da tabelle
riepilogative, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla L. 120/2010.
Regolamento CE n.561/2006
del 15 marzo 2006
L’art. 1 del Regolamento CE n. 561/2006 definisce che lo stesso disciplina
periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che
effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le
condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo
al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza
stradale. In particolare, il Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (art. 2) si applica
al trasporto su strada:
a) di merci, sia in conto terzi che in conto proprio, effettuato da veicoli di massa
massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5
tonnellate;
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro
attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.
Per ciò che attiene l’ambito territoriale, il Reg. CE 561/2006, art. 2, par. 2, prevede che
lo stesso si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all’interno
della Comunità Europea o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi che sono parte
dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l’applicazione da parte degli Stati
membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di
controlli statali e comunitari.
Disciplina “tempi guida”
prevista dal regolamento
CE n.561/2006
Conformemente a quanto normativamente previsto all’art. 6 del Regolamento Ce n
561/2006, il periodo di guida giornaliero non può superare le nove ore, ovvero, può
essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. Il
periodo di guida settimanale, invece, non deve superare le 56 ore e non deve
superare l’orario di lavoro massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE, e cioè 60 ore (art. 4
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D. Lgs 234/2007). Il periodo di guida complessivamente accumulato in un
periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore (3).
Limiti al lavoro
giornaliero e
settimanale
Riposi intermedi
Per “settimana” deve intendersi il periodo di tempo <<compreso tra le ore 00:00 di
lunedì e le ore 24:00 della domenica>>. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il limite
giornaliero di durata per chi guida è 9 ore al giorno, e al massimo 10 ore per 2 volte alla
settimana. Il limite settimanale è di 56 ore, e non più di 60, o comunque, nell’arco
di due settimane, non più di 90 ore.
Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, l’autista deve fermarsi per almeno 45
minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7). Tale interruzione
può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione
di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono comunque essere intercalate nel periodo
di 4 ore e mezza.
OSSERVA
Da ciò ne consegue che un lavoratore ben può guidare per 2 ore e poi fermarsi
per 15 minuti, riprendere a guidare e rifermarsi dopo altre 2 ore mezza per
30 minuti, oppure guidare 4 ore e mezza e poi fermarsi per 45 minuti.
Riposi giornalieri
In riferimento ai riposi giornalieri, il Regolamento stabilisce che nell’istante in cui il
conducente prende in consegna il veicolo deve godere di un periodo di riposo giornaliero
“regolare” pari ad 11 ore, oppure, in alternativa, di due periodi di riposo , il primo di
almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione (art. 8,
par. 2, Reg. CE 561/2006).
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore
è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo
giornaliero ridotto; ciò è possibile fino a massimo di tre volte tra due periodi di riposo
settimanale.
In caso di multi presenza, cioè a bordo del veicolo sono presenti almeno due
conducenti, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero
di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o
settimanale (art. 8 par. 5).
3 R. Covino “Tempi di guida e orario di lavoro: le ispezioni nell’autotrasporto”in “La Circolare e Previdenza“, 2010, 8, 40 e ss.
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Riposi settimanali
Schemi applicativi delle nuove sanzioni
Il riposo settimanale, disciplinato dall’art. 8, par. 6, Reg. CE n. 561/2006, prevede
che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due
periodi di riposo settimanale “regolare” (pari a 45 ore), oppure, un periodo di riposo
settimanale regolare (45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24
ore.
La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la
fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo
settimanale deve essere usufruito nei periodi di guida giornaliera decorrenti dal
precedente periodo di riposo settimanale.
In trasferta il periodo di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere
effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo
di tutti i conducenti e sia in sosta.
Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006, concernente
l’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che modifica il Reg. CEE n. 3821/85 Regolamento Ce
n°2135/98, ed abroga il Reg. CEE n. 3820/85 :
(a carico del datore di lavoro)
A carico del datore di lavoro
Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006
1) Art.6 par.1, c.1
2) e 2
Reg. 561/06
Per aver fatto superare il periodo di guida di 9 ore giornaliere,
calcolate tra due periodi di riposo giornaliero (o tra un periodo
di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale).
E’ ammessa la prestazione di 10 ore per due volte in una
settimana.
3) Art. 8 p.6,
Reg.561/06
Per non aver concesso il periodo di riposo settimanale di 45
ore consecutive, dopo sei periodi di guida giornalieri. Nell’arco
di 2 settimane può essere concesso un riposo settimanale
regolare, 45 ore, ed uno ridotto, 24 ore; la riduzione deve
essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso
entro la fine della terza settimana successiva.
4) Art. 6 par. 2 e 3
Reg.561/06
Per aver fatto eseguire il periodo complessivo di guida
settimanale superiore alle 56 ore ovvero in un periodo di due
5
settimane ha fatto eseguire 90 ore di guida;
5) Art. 7 par. 1 e 2
Reg.561/06
Per non aver fatto osservare, dopo un periodo di guida di 4
ore e mezza, una interruzione di almeno 45 minuti, né, in
alternativa, ha provveduto a far sostituire la predetta
interruzione da una interruzione di almeno 15 minuti ed una
successiva di almeno 30 minuti intercalate nel periodo di
guida;
6) Art. 8 par.2, 3 e 4
Reg.561/06
Per non aver concesso, nell’arco delle 24 ore, un periodo
minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive (le 11 ore
consecutive possono essere ridotte a 9 ore consecutive non
più di tre volte in una settimana; in alternativa due periodi di
riposo, il primo di 3 ore ininterrotte e il secondo di almeno 9
ore consecutive);
Sanzioni per violazioni
commesse prima del 13 agosto 2010
Nel caso di violazioni dei precetti normativi appena visti (inerenti il superamento
dei limiti al lavoro giornaliero e settimanale, il mancato rispetto dei riposi intermedi,
giornalieri e settimanali) la sanzione amministrativa DA APPLICARE FINO ALLA
DATA DEL 12 AGOSTO 2010, unica nell’importo, è stabilita dall’art. 174, 9° comma,
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’importo:
da € 78,00 a € 311,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al
decreto del Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008 - G.U. 30 dicembre 2008, n.
303) che, ridotto ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è pari a € 78,00 per
ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola
violazione (Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le
indicazioni già riportate nella nota n. 13587 del 2 agosto 2010).
Inoltre, anche il conducente del veicolo che supera i periodi di guida prescritti,
ex art 174, comma 4° del Codice della Strada, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
da euro 150,00 a € 599,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono
aggiornate al decreto del Ministero della giustizia 17 dicembre 2008 G.U. 30
dicembre 2008, n. 303) che, ridotta ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è
pari a € 150,00 per ciascuna infrazione commessa.
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OSSERVA
Ai sensi dell’art. 174, 8° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le violazioni
appena esaminate l’impresa, da cui dipende il lavoratore, è obbligata in
solido con l’autore della violazione stessa al pagamento della somma
dovuta.
Sanzioni per violazioni
commesse dopo il 13
agosto 2010: L.120/2010
Successivamente alle modifiche operate all’art. 174 D. Lgs 285/1992 con L. 120/2010,
sono state aumentate le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
superamento dei limiti massimi dei tempi di guida e di violazioni dei tempi di
riposo, giornalieri e settimanali, dei CONDUCENTI graduandole a seconde
dell’entità della violazione in soglie percentuali <10%; >10%<20%; >20%.
Per tali violazioni l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta (art. 174, comma 13, D. Lgs 285/1992) per ogni giornata
lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione (Nota
del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le indicazioni già riportate nella
nota n. 13587 del 2 agosto 2010),
Per l’IMPRESA, invece, che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel Reg. CE n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 307 a Euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto
costituisca reato (Art. 174, comma 14, D. Lgs. 285/1992).
OSSERVA
E’ opportuno evidenziare come nell’attuale testo normativo dell’art. 174, cosi come
novellato, non è stata richiamata, per un probabile refuso, la violazione inerente il
mancato rispetto del riposo settimanale, ipotesi espressamente prevista dal Reg. CE
n. 561/2006. Si attendono, a tal fine, chiarimenti dal Ministero del Lavoro.
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ILLECITO
RIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
PREVISTA
Superamento del periodo Art. 174, co. 4, primo Da €. 38 a €. 152
massimo di guida giornaliera
consentita entro il 10%
periodo D. Lgs. 285/1992
Superamento del periodo
Art. 174, co. 5,
Da €. 300 a €. 1.200 massimo di guida giornaliera D. Lgs. 285/1992
consentita da oltre al 10% al
20%
Superamento del periodo
Art. 174, co. 6,
Da €. 400 a €. 1.600 massimo di guida giornaliera D. Lgs. 285/1992
consentita da oltre il 20% in su
Superamento del periodo
Art. 174, co. 4, secondo
Da €. 38 a €. 132 massimo di guida settimanale periodo D. Lgs. 285/1992
entro il 10%
Superamento del periodo
Art 174, co. 7,
Da €. 250 a €. 1.000 massimo di guida settimanale da D. Lgs. 285/1992
oltre il 10% al 20%
Superamento del periodo
Art. 174, co. 7,
Da €. 400 a €. 1.600 massimo di guida settimanale da D. Lgs. 285/1992
oltre il 20% in su
Mancato rispetto del riposo
Art. 174, co. 4, secondo
Da €. 200 a €. 800 giornaliero entro il 10% periodo, D. Lgs. 285/1992
Mancato rispetto del riposo
Art. 174, co. 5,
Da €. 350 a €. 1.400
Schema
riepilogativo
Segue uno schema riepilogativo circa illeciti previsti dall’art. 174 D. Lgs.
285/1992, cosi come novellato dalla L. 120/2010, oltre l’indicazione delle
relative sanzioni.
Schema riepilogativo
Illeciti previsti dall’art. 174 D.Lgs. 285/1992, cosi come
novellato dalla L. 120/2010, e indicazione delle relative
sanzioni
8
giornaliero da oltre il 10% al
20%
D. Lgs. 285/1992
Mancato rispetto del riposo
giornaliero da oltre il 20% in su
Art. 174, co. 6,
D. Lgs. 285/1992
Da €. 400 a €. 1.600
Mancato rispetto del risposo
settimanale o bisettimanale da
oltre il 10% al 20%
Art. 174, co. 7, secondo
periodo D. Lgs. 285/1992
Da €. 350 a €. 1.400
Mancato rispetto del riposo
settimanale o bisettimanale da
oltre il 20% in su
Art. 174, co. 7, secondo
periodo D. Lgs. 285/1992
Da €. 400 a €. 1.600
Omissione delle interruzioni alla
guida continua
Art. 174, co. 8,
D. Lgs. 285/1992
Da €. 155 a €. 620
OSSERVA
Tutte la sanzioni sopra esaminate sono aumentate di un terzo quando la
violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7.
Come si stabilisce il
limite del 10% e del 20% rispetto ai
tempi di giuda
Come si stabilisce il limite del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida
stabiliti dal Regolamento CE 561/2006? Segue uno schema, basato su una
proporzione, circa la percentualizzazione del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida
stabiliti dal Regolamento CE 561/2006.
TABELLA RIEPILOGATIVA – PERCENTUALI di RIFERIMENTO
ESUBERI di GUIDA E DIFETTO di RIPOSO
TEMPI DI GUIDA, RIPOSO
GIORNALIERI E
SETTIMANALI
TRASGRESSIONE 10% TRASGRESSIONE AL 20%
MINUTI ORE INFRAZIONE MINUTI ORE INFRAZIONE
ore di guida 9 54 00:54 09:54 108 01:48 10:48
ore di guida 10 60 01:00 11:00 120 2 12:00
ore di riposo 9 54 00:54 08:06 108 01:48 07:12
9
ore di riposo 11 66 01:06 09:54 132 02:12 08:48
ore di guida
settimanale
56 336 05:36 61:36 672 11:12 67:12
ore di guida
bisettimanale
90 540 09:00 99:00 1080 08:00 108:00
ore di riposo
settimanale
regolare
45 270 04:30 40:30 540 09:00 36:00
ore di riposo
settimanale
ridotto
24 144 02:24 21:36 288 04:48 19:12
Contestazione
delle sanzioni e procedura per
esperire eventuali ricorsi
La L. n. 120/2010, nel modificare l’art. 200 Codice della Strada, ha previsto che le
sanzioni fin qui esaminate devono essere, quando possibili, immediatamente
contestate.
Le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può
essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, deve contenere:
la sommaria descrizione del fatto accertato,
gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con
cui è stata commessa la violazione,
le dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserirvi (Art. 200, comma 2, D. Lgs.
285/1992).
Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il
verbale <<con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata>>, deve essere
notificato <<entro novanta giorni>> dall’accertamento (Art. 201, comma 1, del
d. Lgs. 285/1992, come modificato dall’art. 36 della Legge 120/2010).
Avverso i verbali degli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 203 del D. Lgs.
30/04/1992, n. 285, il trasgressore nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione della violazione può proporre ricorso al
Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la
violazione da presentarsi, nel caso di Processo verbale / contestazione redatto dagli
Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del
Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l’atto.
Ai sensi dell’art. 204-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (aggiunto dall’art. 1 septies della
Legge n. 214 dell’1/8/2003) in alternativa al ricorso, di cui all’art. 203, il trasgressore
o gli altri soggetti indicati dall’art. 196, possono proporre ricorso al Giudice di Pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel
termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.
Sfere di applicazione
del D.Lgs. n.234/2007
Il D. Lgs. 19 novembre 2007 n° 234 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 novembre
2007) entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, ha
stabilito l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, ponendosi altresì l’obiettivo di uniformare la
materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale.
La disciplina in esame completa, inoltre, quanto già stabilito in tema di periodi di guida,
d’interruzioni e riposi dal Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 el’AETR.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.n. 234/2007 le disposizioni concernenti l’organizzazione
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si
applicano, rispettivamente:
dal 1º gennaio 2008 ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in
uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto
di persone e merci su strada (comma 1), contemplate dal Regolamento Ce n.
561/2006 del 15 marzo 2006. relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall’11 aprile 2007,
oppure, in difetto, dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ai sensi del
Decreto in esame, s’intende poi per lavoratore mobile “un lavoratore facente parte
del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è
al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto
proprio o di terzi” (lett. d);
dal 23 marzo 2009 agli autotrasportatori autonomi (comma 2). Secondo
quanto disposto dal successivo art. 3, lett. e), del D. Lgs. n. 234/2007 deve
intendersi tale “una persona la cui attività professionale principale consiste nel
trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della
legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un’altra
autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a
lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto
di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di
organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili
realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una
cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti”
(lett. e).
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Definizioni
terminologiche
Orario di lavoro
L’art. 3 del D. Lgs. n. 234/2007, oltre alla definizioni di lavoratore mobile e lavoratore
autonomo prima viste, sulla base anche di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE,
ad eccezione delle terminologie dei tempi di inattività e dei contratti collettivi di lavoro,
chiarisce il significato di alcuni termini ai fini dell’applicazione del
provvedimento legislativo in esame. Si riportano di seguito le più rilevanti.
Viene definito orario di lavoro “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro
durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di
lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.
Definizioni
ORARIO DI
LAVORO:
tale
definizione
ricomprende
Orario di lavoro
1. il tempo dedicato a tutte le operazioni di
autotrasporto. Queste vengono ricondotte alle seguenti
operazioni:
la guida;
il carico e lo scarico;
la supervisione della salita o discesa dei passeggeri dl
veicolo;
la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
ogni altra operazione volta garantire la sicurezza del
veicolo e del carico e dei passeggeri o di adempiere agli
obblighi legali o regolamentari direttamente legati al
trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle
operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di
polizia, di dogana, o altro;
1. i periodi di tempo .durante i quali il lavoratore mobile non può
disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul
posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale,
occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in
particolare periodi di attesa per carico o scarico, qualora non
sia determinata in anticipo la loro probabile durata (4).
Non rientrano nell’orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 Regolamento CE
n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e, fatte salve le clausole di indennizzo
o limitazione di previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità. Questi
ultimi sono i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a
4 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. a), punto nn. 1 e 2;
rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate. Si
tratta, ad esempio, dei periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo
a bordo di una nave traghetto o di un treno, o ancora, i periodi di attesa alle frontiere e
quelli dovuti ai divieti di circolazione. Nel caso di lavoratori mobili che guidano in
squadre, rientra nell’ambito dei periodi di disponibilità, il tempo trascorso a fianco del
conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. Si precisa, inoltre, che tali
periodi per essere considerati tali, anche in riferimento alla loro probabile durata,
devono essere comunicati prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del
periodo considerato, oppure secondo le disposizioni generali negoziate tra le parti sociali
(5).
In tema di orario di lavoro il concetto di settimana comprende il periodo fra le ore
00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica. Viene definita, invece, notte un periodo
di almeno 4 ore consecutive tra le 00:00 e le ore 07:00.
Posto di lavoro Per posto di lavoro s’intende:
Definizioni
Posto di lavoro
Si intende il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell’impresa,
nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal
fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno allo
stabilimento principale dell’impresa;
il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento delle sue
mansioni;
qualsiasi altro luogo in cui si svolgono attività connesse
all’esecuzione del trasporto (6).
Disciplina “orario lavoro”
prevista dal D.Lgs.
237/2007
Durata massima della
prestazione
La durata media della settimana lavorativa non può superare la 48 ore; la durata
massima può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la durata media
delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore. Pertanto, una settimana lavorativa
può prevedere un impegno massimo del lavoratore fino a 60 ore soltanto a condizione
che nell’arco di un periodo pari a quattro mesi la media delle ore lavorate non supera in
ogni caso il limite delle 48 ore settimanali.
Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di
5 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. b), punto n. 1;
6 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. c), punti nn. 1, 2 e 3;
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ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che
oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro; il periodo
temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa
media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi (7).
Qualora il lavoratore/conducente presti la propria attività lavorativa per
conto di più datori di lavoro, la durata della prestazione lavorativa è pari alla somma
di tutte le ore di lavoro effettuate. A tal fine il datore di lavoro deve chiedere per iscritto
al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro.
Incombe, in tal caso, in capo al lavoratore mobile fornire tali informazioni per iscritto.
Riposi intermediari
Salvo quanto previsto dal regolamento CE n. 561/2006 (vedi infra), le persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun
caso più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve
essere interrotto da appositi riposi intermedi per un totale di almeno:
30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le sei e nove ore;
45 minuti se supera le nove ore.
I riposi intermedi, in generale, possono essere suddivisi in periodi non inferiori 15
minuti ciascuno.
OSSERVA
Anche gli apprendisti sono soggetti alle medesime disposizioni di cui beneficiano gli
altri lavoratori mobili, anche con riferimento alle prescrizioni contenute nell’Art. 8 del
Reg. CE n. 561/2006 con particolare riferimento ai riposi giornalieri e settimanali;
diversa, tuttavia, è la sanzione comminata nel caso in cui il datore di lavoro non
concede i prescritti riposi intermedi (vedi infra).
Lavoro notturno Nel caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore
nell’arco delle 24 ore. In merito alla definizione di lavoro notturno in materia di
autotrasporto, è intervenuto, di recente, il Ministero del Lavoro con nota n, 12009
del 9 luglio 2010 e poi, successivamente, con nota n, 13587 del 2010.
7 D. Lgs n. 234, art. 4 comma 2°;
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Nella prima nota il Ministero del Lavoro, oltre ad invitare il personale ispettivo a
prestare particolare attenzione anche all’osservanza del lavoro notturno, entra nel
merito del coordinamento tra le definizioni di “lavoro notturno” e “notte”, contenute nel
D. Lgs. 234/2007, per stabilire che <<deve essere considerata irregolare la prestazione
di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario dalle 00.00 e
le ore 07:00, qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il
limite delle dieci ore per ciascun eriodo di ventiquattro ore>>.
Tale posizione è stata ribadita anche nella successiva nota ministeriale, la n.
13587 del 2010, dove viene confermato che la nozione di lavoro notturno, necessaria
per la corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 234/2007 <<deriva dalla
lettura coordinata delle disposizioni contenute nella lettera h) e i) dell’art. 3, D. Lgs. N.
234/2007, concernenti le definizioni di “notte” (periodo di almeno quattro ore
consecutive fra le ore 00.00 e le ore 07:00) e di “lavoro notturno” (ogni prestazione
espletata durante la notte)>>. Pertanto <<deve essere considerata irregolare (art. 7 D.
Lgs. 234/2007), la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore per ciascun
periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore nella fascia
oraria tra le ore 00:00 e le ore 07:00>>.
Informazioni
Registrazioni
dell’orario di lavoro svolto
dai lavoratori mobili
I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni
nazionali, del regolamento interno dell’impresa e degli accordi tra parti sociali,
in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali applicabili al
proprio rapporto di lavoro.
Riguardo alle registrazioni dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili
dell’autotrasporto e all’istituzione dl previgente Registro dell’orario di lavoro
(art. 8 D. Lgs. 234/2007), necessita fare riferimento alla nota prot. 4103 del 19
marzo 2008 del Ministero del Lavoro con la quale si era precisato che per la tenuta
di tale registro “in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione
quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la
distribuzione multi periodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile
procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di
lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo,
potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della
lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto. Tale facoltà è
comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei
cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi ai tempi di guida
giornalmente effettuato dal personale autista”.
Attualmente, posta la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico
del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del
14
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D.L. n. 112/2008, si può continuare ad applicare la medesima disciplina dettata
dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di
lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa
avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”
(8). Si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate incrociando
le registrazioni del Libro Unico del Lavoro (con la “P” per la presenza al lavoro) con
quelle del cronotachigrafo, analogico o digitale, che riporta l’esatto numero di ore
lavorate. Ciò è stato altresì ribadito con la risposta con l’Interpello n. 63/2009,
attraverso il quale il Ministero del Lavoro ha affermato che:
“nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del
Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del
D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima
disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione
dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che
la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della
causale “P”. Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle
seguenti considerazioni. In primo luogo per la modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa, la quale comporta, come già rilevato da questo Ministero
nella nota sopra indicata, non già una rilevazione quotidiana ma mensile
dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di
riferimento. Ciò, tra l’altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel
Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.L. citato, deve
avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo”.
In secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall’art. 2 del D.Lgs.
n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire
la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con l’indicazione della presenza
al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle analitiche ora di lavoro effettuate).
Inoltre, l’utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente l’individuazione
delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile. Pertanto, si potrà
risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le
registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del
cronotachigrafo (che riporta l’esatto numero di ore di lavoro prestate) proprio come
avviene nel caso citato degli insegnanti degli istituti religiosi per i quali il riscontro
delle ore di lavoro avviene analizzando i documenti di programmazione didattica
pianificati annualmente. Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria
tradotta nel nostro ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con
la “P” di presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili
dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto, a
8 Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 63/2009;
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Principali sanzioni
Durata media e
massima della
settimana lavorativa
(FINO AL 10%)
Art. 4, c. 1, D.Lgs. n.
234/2007
Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 260
Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1.560, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 520
Art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 100
Durata media e
massima della
settimana lavorativa
(OLTRE IL 10%)
Art. 4, c. 1, D.Lgs. n.
234/2007
Riposi intermedi
Art. 5, D.Lgs. n.
234/2007
Riposi degli Art. 9, c. 3, D.Lgs. n. 234/2007
cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione, quindi, di
tutte le ipotesi contemplate dall’art. 3, D.Lgs. citato”.
Contestazione delle sanzioni di
cui al D.Lgs.
234/2007
Schema riepilogativo
delle principali sanzioni
Il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta rilevate
inosservanze alle disposizioni contenute nel Decreto in esame, provvede all’adozione
dell’atto di diffida, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 124/2004, per effetto del quale
l’ottemperanza all’ordine impartito dall’Ispettore del Lavoro incaricato consentirà al
datore di lavoro di estinguere la procedura sanzionatoria pagando una somma pari al
minimo edittale previsto dalla norma (9).
Si precisa, tuttavia, che tale procedura di estinzione agevolata non potrà trovare
applicazione nella generalità delle violazioni contenute nel D. Lgs. 234/2007, ma
soltanto per quelle relative a: mancato indennizzo dell’orario di lavoro e omesse
informazioni obbligatorie.
Di seguito si riporta uno schema contenete le principali sanzioni.
9 Pierluigi Rausei, Il sistema sanzionatorio “Orario di lavoro nell’autotrasporto”, pubblicato in Diritto & Pratica del Lavoro riv. n. 5/2008.
apprendisti
Art. 6, D.Lgs. n.
234/2007
Sanzione amministrativa da euro 105 a euro 630
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 210
Lavoro notturno:
superamento dei
limiti
Art. 7, c. 1, D.Lgs. n.
234/2007
Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300
Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300
Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari euro
300
Lavoro notturno:
mancato indennizzo
Art. 7, c. 2, D.Lgs. n.
234/2007
Informazioni
obbligatorie
Art. 8, c. 1, D.Lgs. n.
234/2007
Art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 234/2007
Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 500
Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari a euro
250
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