Disciplina tempi guida e riposo Autisti · 1 Disciplina tempi guida e riposo Autisti Il 13 agosto...

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1 Disciplina tempi guida e riposo Autisti Il 13 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 175 del 29/07/2010 Suppl. Ordinario n. 171) che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice della strada), con particolare riferimento allimpianto sanzionatorio. L’orario di lavoro e i tempi di guida nel settore dellautotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal D. Lgs. 234/2007 e dal Regolamento CE n. 561/2006. A tali disposizioni si aggiungono, inoltre, le disposizioni contenute nellAccordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada (AETR) Art. 178 D. Lgs. 285/1992 (2). Le normative citate D. Lgs. 234/2007 e dal Regolamento CE n. 561/2006, pur sovrapponendosi, vanno accordate e connesse per definire i limiti alla durata del lavoro del personale addetto a mansioni di autotrasportatore. Da ciò consegue che le sanzioni previste dallart. 9 del D. Lgs. n. 234/2007 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/2006. Pertanto, lapparato sanzionatorio di cui al D. Lgs. 234/2007 deve essere integrato con i precetti previsti dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada per le violazioni di cui al Reg. CE n.561/2006), che, successivamente alle modifiche introdotte con la Legge n. 120/2010, si basano, fra laltro, su soglie percentuali, del 10% - >10%<20% e >20%, 1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza. 2 Per approfondimenti in materia si rimanda al contributo del Prof. Pierluigi Rausei in ADAPT Working Paper del 08/09/2010, n. 112

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Disciplina tempi guida e riposo Autisti

Il 13 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 175 del 29/07/2010 –

Suppl. Ordinario n. 171) che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice

della strada), con particolare riferimento all’impianto sanzionatorio. L’orario di lavoro e i tempi di

guida nel settore dell’autotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal D. Lgs. 234/2007 e

dal Regolamento CE n. 561/2006. A tali disposizioni si aggiungono, inoltre, le disposizioni contenute

nell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti

internazionali su strada (AETR) – Art. 178 D. Lgs. 285/1992 (2). Le normative citate – D. Lgs. 234/2007

e dal Regolamento CE n. 561/2006, pur sovrapponendosi, vanno accordate e connesse per definire i

limiti alla durata del lavoro del personale addetto a mansioni di autotrasportatore. Da ciò consegue che

le sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 234/2007 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire,

le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/2006. Pertanto, l’apparato sanzionatorio di cui al

D. Lgs. 234/2007 deve essere integrato con i precetti previsti dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada

per le violazioni di cui al Reg. CE n.561/2006), che, successivamente alle modifiche introdotte con la

Legge n. 120/2010, si basano, fra l’altro, su soglie percentuali, del 10% - >10%<20% e >20%,

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo

impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza. 2 Per approfondimenti in materia si rimanda al contributo del Prof. Pierluigi Rausei in ADAPT Working Paper del 08/09/2010, n. 112

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rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della

violazione commessa. L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale, nonché alla tutela

del lavoro svolto dai soggetti addetti all’autotrasporto di cose e persone, è stata evidenziata con la

previsione di cui all’art. 179, co. 8 bis, del D. Lgs. 285/1992, il quale espressamente prevede che in

caso di incidente con danno a persone o a cose, l’organo accertatore, la polizia stradale, i vigili urbani, i

carabinieri, deve segnalare il fatto alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente,

che, a sua volta, procederà alle verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

Segue una disamina delle discipline citate e delle principali sanzioni applicate, corredate da tabelle

riepilogative, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla L. 120/2010.

Regolamento CE n.561/2006

del 15 marzo 2006

L’art. 1 del Regolamento CE n. 561/2006 definisce che lo stesso disciplina

periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che

effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le

condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo

al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza

stradale. In particolare, il Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (art. 2) si applica

al trasporto su strada:

a) di merci, sia in conto terzi che in conto proprio, effettuato da veicoli di massa

massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5

tonnellate;

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro

attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

Per ciò che attiene l’ambito territoriale, il Reg. CE 561/2006, art. 2, par. 2, prevede che

lo stesso si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all’interno

della Comunità Europea o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi che sono parte

dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l’applicazione da parte degli Stati

membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di

controlli statali e comunitari.

Disciplina “tempi guida”

prevista dal regolamento

CE n.561/2006

Conformemente a quanto normativamente previsto all’art. 6 del Regolamento Ce n

561/2006, il periodo di guida giornaliero non può superare le nove ore, ovvero, può

essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. Il

periodo di guida settimanale, invece, non deve superare le 56 ore e non deve

superare l’orario di lavoro massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE, e cioè 60 ore (art. 4

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D. Lgs 234/2007). Il periodo di guida complessivamente accumulato in un

periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore (3).

Limiti al lavoro

giornaliero e

settimanale

Riposi intermedi

Per “settimana” deve intendersi il periodo di tempo <<compreso tra le ore 00:00 di

lunedì e le ore 24:00 della domenica>>. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il limite

giornaliero di durata per chi guida è 9 ore al giorno, e al massimo 10 ore per 2 volte alla

settimana. Il limite settimanale è di 56 ore, e non più di 60, o comunque, nell’arco

di due settimane, non più di 90 ore.

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, l’autista deve fermarsi per almeno 45

minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7). Tale interruzione

può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione

di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono comunque essere intercalate nel periodo

di 4 ore e mezza.

OSSERVA

Da ciò ne consegue che un lavoratore ben può guidare per 2 ore e poi fermarsi

per 15 minuti, riprendere a guidare e rifermarsi dopo altre 2 ore mezza per

30 minuti, oppure guidare 4 ore e mezza e poi fermarsi per 45 minuti.

Riposi giornalieri

In riferimento ai riposi giornalieri, il Regolamento stabilisce che nell’istante in cui il

conducente prende in consegna il veicolo deve godere di un periodo di riposo giornaliero

“regolare” pari ad 11 ore, oppure, in alternativa, di due periodi di riposo , il primo di

almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione (art. 8,

par. 2, Reg. CE 561/2006).

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore

è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo

giornaliero ridotto; ciò è possibile fino a massimo di tre volte tra due periodi di riposo

settimanale.

In caso di multi presenza, cioè a bordo del veicolo sono presenti almeno due

conducenti, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero

di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o

settimanale (art. 8 par. 5).

3 R. Covino “Tempi di guida e orario di lavoro: le ispezioni nell’autotrasporto”in “La Circolare e Previdenza“, 2010, 8, 40 e ss.

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Riposi settimanali

Schemi applicativi delle nuove sanzioni

Il riposo settimanale, disciplinato dall’art. 8, par. 6, Reg. CE n. 561/2006, prevede

che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due

periodi di riposo settimanale “regolare” (pari a 45 ore), oppure, un periodo di riposo

settimanale regolare (45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24

ore.

La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la

fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo

settimanale deve essere usufruito nei periodi di guida giornaliera decorrenti dal

precedente periodo di riposo settimanale.

In trasferta il periodo di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere

effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo

di tutti i conducenti e sia in sosta.

Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006, concernente

l’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei

trasporti su strada e che modifica il Reg. CEE n. 3821/85 Regolamento Ce

n°2135/98, ed abroga il Reg. CEE n. 3820/85 :

(a carico del datore di lavoro)

A carico del datore di lavoro

Violazioni al Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006

1) Art.6 par.1, c.1

2) e 2

Reg. 561/06

Per aver fatto superare il periodo di guida di 9 ore giornaliere,

calcolate tra due periodi di riposo giornaliero (o tra un periodo

di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale).

E’ ammessa la prestazione di 10 ore per due volte in una

settimana.

3) Art. 8 p.6,

Reg.561/06

Per non aver concesso il periodo di riposo settimanale di 45

ore consecutive, dopo sei periodi di guida giornalieri. Nell’arco

di 2 settimane può essere concesso un riposo settimanale

regolare, 45 ore, ed uno ridotto, 24 ore; la riduzione deve

essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso

entro la fine della terza settimana successiva.

4) Art. 6 par. 2 e 3

Reg.561/06

Per aver fatto eseguire il periodo complessivo di guida

settimanale superiore alle 56 ore ovvero in un periodo di due

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settimane ha fatto eseguire 90 ore di guida;

5) Art. 7 par. 1 e 2

Reg.561/06

Per non aver fatto osservare, dopo un periodo di guida di 4

ore e mezza, una interruzione di almeno 45 minuti, né, in

alternativa, ha provveduto a far sostituire la predetta

interruzione da una interruzione di almeno 15 minuti ed una

successiva di almeno 30 minuti intercalate nel periodo di

guida;

6) Art. 8 par.2, 3 e 4

Reg.561/06

Per non aver concesso, nell’arco delle 24 ore, un periodo

minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive (le 11 ore

consecutive possono essere ridotte a 9 ore consecutive non

più di tre volte in una settimana; in alternativa due periodi di

riposo, il primo di 3 ore ininterrotte e il secondo di almeno 9

ore consecutive);

Sanzioni per violazioni

commesse prima del 13 agosto 2010

Nel caso di violazioni dei precetti normativi appena visti (inerenti il superamento

dei limiti al lavoro giornaliero e settimanale, il mancato rispetto dei riposi intermedi,

giornalieri e settimanali) la sanzione amministrativa DA APPLICARE FINO ALLA

DATA DEL 12 AGOSTO 2010, unica nell’importo, è stabilita dall’art. 174, 9° comma,

del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell’importo:

da € 78,00 a € 311,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al

decreto del Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008 - G.U. 30 dicembre 2008, n.

303) che, ridotto ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è pari a € 78,00 per

ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola

violazione (Nota del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le

indicazioni già riportate nella nota n. 13587 del 2 agosto 2010).

Inoltre, anche il conducente del veicolo che supera i periodi di guida prescritti,

ex art 174, comma 4° del Codice della Strada, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma:

da euro 150,00 a € 599,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono

aggiornate al decreto del Ministero della giustizia 17 dicembre 2008 G.U. 30

dicembre 2008, n. 303) che, ridotta ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. n. 285/92, è

pari a € 150,00 per ciascuna infrazione commessa.

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OSSERVA

Ai sensi dell’art. 174, 8° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le violazioni

appena esaminate l’impresa, da cui dipende il lavoratore, è obbligata in

solido con l’autore della violazione stessa al pagamento della somma

dovuta.

Sanzioni per violazioni

commesse dopo il 13

agosto 2010: L.120/2010

Successivamente alle modifiche operate all’art. 174 D. Lgs 285/1992 con L. 120/2010,

sono state aumentate le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di

superamento dei limiti massimi dei tempi di guida e di violazioni dei tempi di

riposo, giornalieri e settimanali, dei CONDUCENTI graduandole a seconde

dell’entità della violazione in soglie percentuali <10%; >10%<20%; >20%.

Per tali violazioni l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si

riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della

somma da questi dovuta (art. 174, comma 13, D. Lgs 285/1992) per ogni giornata

lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione (Nota

del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2010 che conferma le indicazioni già riportate nella

nota n. 13587 del 2 agosto 2010),

Per l’IMPRESA, invece, che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni

contenute nel Reg. CE n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene

scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da Euro 307 a Euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si

riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto

costituisca reato (Art. 174, comma 14, D. Lgs. 285/1992).

OSSERVA

E’ opportuno evidenziare come nell’attuale testo normativo dell’art. 174, cosi come

novellato, non è stata richiamata, per un probabile refuso, la violazione inerente il

mancato rispetto del riposo settimanale, ipotesi espressamente prevista dal Reg. CE

n. 561/2006. Si attendono, a tal fine, chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

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ILLECITO

RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE

PREVISTA

Superamento del periodo Art. 174, co. 4, primo Da €. 38 a €. 152

massimo di guida giornaliera

consentita entro il 10%

periodo D. Lgs. 285/1992

Superamento del periodo

Art. 174, co. 5,

Da €. 300 a €. 1.200 massimo di guida giornaliera D. Lgs. 285/1992

consentita da oltre al 10% al

20%

Superamento del periodo

Art. 174, co. 6,

Da €. 400 a €. 1.600 massimo di guida giornaliera D. Lgs. 285/1992

consentita da oltre il 20% in su

Superamento del periodo

Art. 174, co. 4, secondo

Da €. 38 a €. 132 massimo di guida settimanale periodo D. Lgs. 285/1992

entro il 10%

Superamento del periodo

Art 174, co. 7,

Da €. 250 a €. 1.000 massimo di guida settimanale da D. Lgs. 285/1992

oltre il 10% al 20%

Superamento del periodo

Art. 174, co. 7,

Da €. 400 a €. 1.600 massimo di guida settimanale da D. Lgs. 285/1992

oltre il 20% in su

Mancato rispetto del riposo

Art. 174, co. 4, secondo

Da €. 200 a €. 800 giornaliero entro il 10% periodo, D. Lgs. 285/1992

Mancato rispetto del riposo

Art. 174, co. 5,

Da €. 350 a €. 1.400

Schema

riepilogativo

Segue uno schema riepilogativo circa illeciti previsti dall’art. 174 D. Lgs.

285/1992, cosi come novellato dalla L. 120/2010, oltre l’indicazione delle

relative sanzioni.

Schema riepilogativo

Illeciti previsti dall’art. 174 D.Lgs. 285/1992, cosi come

novellato dalla L. 120/2010, e indicazione delle relative

sanzioni

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giornaliero da oltre il 10% al

20%

D. Lgs. 285/1992

Mancato rispetto del riposo

giornaliero da oltre il 20% in su

Art. 174, co. 6,

D. Lgs. 285/1992

Da €. 400 a €. 1.600

Mancato rispetto del risposo

settimanale o bisettimanale da

oltre il 10% al 20%

Art. 174, co. 7, secondo

periodo D. Lgs. 285/1992

Da €. 350 a €. 1.400

Mancato rispetto del riposo

settimanale o bisettimanale da

oltre il 20% in su

Art. 174, co. 7, secondo

periodo D. Lgs. 285/1992

Da €. 400 a €. 1.600

Omissione delle interruzioni alla

guida continua

Art. 174, co. 8,

D. Lgs. 285/1992

Da €. 155 a €. 620

OSSERVA

Tutte la sanzioni sopra esaminate sono aumentate di un terzo quando la

violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7.

Come si stabilisce il

limite del 10% e del 20% rispetto ai

tempi di giuda

Come si stabilisce il limite del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida

stabiliti dal Regolamento CE 561/2006? Segue uno schema, basato su una

proporzione, circa la percentualizzazione del 10% e del 20% rispetto ai tempi di guida

stabiliti dal Regolamento CE 561/2006.

TABELLA RIEPILOGATIVA – PERCENTUALI di RIFERIMENTO

ESUBERI di GUIDA E DIFETTO di RIPOSO

TEMPI DI GUIDA, RIPOSO

GIORNALIERI E

SETTIMANALI

TRASGRESSIONE 10% TRASGRESSIONE AL 20%

MINUTI ORE INFRAZIONE MINUTI ORE INFRAZIONE

ore di guida 9 54 00:54 09:54 108 01:48 10:48

ore di guida 10 60 01:00 11:00 120 2 12:00

ore di riposo 9 54 00:54 08:06 108 01:48 07:12

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9

ore di riposo 11 66 01:06 09:54 132 02:12 08:48

ore di guida

settimanale

56 336 05:36 61:36 672 11:12 67:12

ore di guida

bisettimanale

90 540 09:00 99:00 1080 08:00 108:00

ore di riposo

settimanale

regolare

45 270 04:30 40:30 540 09:00 36:00

ore di riposo

settimanale

ridotto

24 144 02:24 21:36 288 04:48 19:12

Contestazione

delle sanzioni e procedura per

esperire eventuali ricorsi

La L. n. 120/2010, nel modificare l’art. 200 Codice della Strada, ha previsto che le

sanzioni fin qui esaminate devono essere, quando possibili, immediatamente

contestate.

Le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può

essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, deve contenere:

la sommaria descrizione del fatto accertato,

gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con

cui è stata commessa la violazione,

le dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserirvi (Art. 200, comma 2, D. Lgs.

285/1992).

Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il

verbale <<con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei

motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata>>, deve essere

notificato <<entro novanta giorni>> dall’accertamento (Art. 201, comma 1, del

d. Lgs. 285/1992, come modificato dall’art. 36 della Legge 120/2010).

Avverso i verbali degli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 203 del D. Lgs.

30/04/1992, n. 285, il trasgressore nel termine di sessanta giorni dalla

contestazione o dalla notificazione della violazione può proporre ricorso al

Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la

violazione da presentarsi, nel caso di Processo verbale / contestazione redatto dagli

Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del

Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l’atto.

Ai sensi dell’art. 204-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (aggiunto dall’art. 1 septies della

Legge n. 214 dell’1/8/2003) in alternativa al ricorso, di cui all’art. 203, il trasgressore

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o gli altri soggetti indicati dall’art. 196, possono proporre ricorso al Giudice di Pace

competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel

termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

Sfere di applicazione

del D.Lgs. n.234/2007

Il D. Lgs. 19 novembre 2007 n° 234 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 novembre

2007) entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, ha

stabilito l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano

operazioni mobili di autotrasporto, ponendosi altresì l’obiettivo di uniformare la

materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale.

La disciplina in esame completa, inoltre, quanto già stabilito in tema di periodi di guida,

d’interruzioni e riposi dal Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 el’AETR.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.n. 234/2007 le disposizioni concernenti l’organizzazione

dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si

applicano, rispettivamente:

dal 1º gennaio 2008 ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in

uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto

di persone e merci su strada (comma 1), contemplate dal Regolamento Ce n.

561/2006 del 15 marzo 2006. relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in

materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall’11 aprile 2007,

oppure, in difetto, dall’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli

equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ai sensi del

Decreto in esame, s’intende poi per lavoratore mobile “un lavoratore facente parte

del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è

al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto

proprio o di terzi” (lett. d);

dal 23 marzo 2009 agli autotrasportatori autonomi (comma 2). Secondo

quanto disposto dal successivo art. 3, lett. e), del D. Lgs. n. 234/2007 deve

intendersi tale “una persona la cui attività professionale principale consiste nel

trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della

legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un’altra

autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a

lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto

di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di

organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili

realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una

cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti”

(lett. e).

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Definizioni

terminologiche

Orario di lavoro

L’art. 3 del D. Lgs. n. 234/2007, oltre alla definizioni di lavoratore mobile e lavoratore

autonomo prima viste, sulla base anche di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE,

ad eccezione delle terminologie dei tempi di inattività e dei contratti collettivi di lavoro,

chiarisce il significato di alcuni termini ai fini dell’applicazione del

provvedimento legislativo in esame. Si riportano di seguito le più rilevanti.

Viene definito orario di lavoro “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro

durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di

lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.

Definizioni

ORARIO DI

LAVORO:

tale

definizione

ricomprende

Orario di lavoro

1. il tempo dedicato a tutte le operazioni di

autotrasporto. Queste vengono ricondotte alle seguenti

operazioni:

la guida;

il carico e lo scarico;

la supervisione della salita o discesa dei passeggeri dl

veicolo;

la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;

ogni altra operazione volta garantire la sicurezza del

veicolo e del carico e dei passeggeri o di adempiere agli

obblighi legali o regolamentari direttamente legati al

trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle

operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di

polizia, di dogana, o altro;

1. i periodi di tempo .durante i quali il lavoratore mobile non può

disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul

posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale,

occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in

particolare periodi di attesa per carico o scarico, qualora non

sia determinata in anticipo la loro probabile durata (4).

Non rientrano nell’orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 Regolamento CE

n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e, fatte salve le clausole di indennizzo

o limitazione di previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità. Questi

ultimi sono i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a

4 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. a), punto nn. 1 e 2;

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rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate. Si

tratta, ad esempio, dei periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo

a bordo di una nave traghetto o di un treno, o ancora, i periodi di attesa alle frontiere e

quelli dovuti ai divieti di circolazione. Nel caso di lavoratori mobili che guidano in

squadre, rientra nell’ambito dei periodi di disponibilità, il tempo trascorso a fianco del

conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. Si precisa, inoltre, che tali

periodi per essere considerati tali, anche in riferimento alla loro probabile durata,

devono essere comunicati prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del

periodo considerato, oppure secondo le disposizioni generali negoziate tra le parti sociali

(5).

In tema di orario di lavoro il concetto di settimana comprende il periodo fra le ore

00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica. Viene definita, invece, notte un periodo

di almeno 4 ore consecutive tra le 00:00 e le ore 07:00.

Posto di lavoro Per posto di lavoro s’intende:

Definizioni

Posto di lavoro

Si intende il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell’impresa,

nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal

fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno allo

stabilimento principale dell’impresa;

il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento delle sue

mansioni;

qualsiasi altro luogo in cui si svolgono attività connesse

all’esecuzione del trasporto (6).

Disciplina “orario lavoro”

prevista dal D.Lgs.

237/2007

Durata massima della

prestazione

La durata media della settimana lavorativa non può superare la 48 ore; la durata

massima può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la durata media

delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore. Pertanto, una settimana lavorativa

può prevedere un impegno massimo del lavoratore fino a 60 ore soltanto a condizione

che nell’arco di un periodo pari a quattro mesi la media delle ore lavorate non supera in

ogni caso il limite delle 48 ore settimanali.

Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di

5 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. b), punto n. 1;

6 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, art. 3, comma 1° lett. c), punti nn. 1, 2 e 3;

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ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che

oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto

dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,

determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro; il periodo

temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa

media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi (7).

Qualora il lavoratore/conducente presti la propria attività lavorativa per

conto di più datori di lavoro, la durata della prestazione lavorativa è pari alla somma

di tutte le ore di lavoro effettuate. A tal fine il datore di lavoro deve chiedere per iscritto

al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro.

Incombe, in tal caso, in capo al lavoratore mobile fornire tali informazioni per iscritto.

Riposi intermediari

Salvo quanto previsto dal regolamento CE n. 561/2006 (vedi infra), le persone che

effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun

caso più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve

essere interrotto da appositi riposi intermedi per un totale di almeno:

30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le sei e nove ore;

45 minuti se supera le nove ore.

I riposi intermedi, in generale, possono essere suddivisi in periodi non inferiori 15

minuti ciascuno.

OSSERVA

Anche gli apprendisti sono soggetti alle medesime disposizioni di cui beneficiano gli

altri lavoratori mobili, anche con riferimento alle prescrizioni contenute nell’Art. 8 del

Reg. CE n. 561/2006 con particolare riferimento ai riposi giornalieri e settimanali;

diversa, tuttavia, è la sanzione comminata nel caso in cui il datore di lavoro non

concede i prescritti riposi intermedi (vedi infra).

Lavoro notturno Nel caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore

nell’arco delle 24 ore. In merito alla definizione di lavoro notturno in materia di

autotrasporto, è intervenuto, di recente, il Ministero del Lavoro con nota n, 12009

del 9 luglio 2010 e poi, successivamente, con nota n, 13587 del 2010.

7 D. Lgs n. 234, art. 4 comma 2°;

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Nella prima nota il Ministero del Lavoro, oltre ad invitare il personale ispettivo a

prestare particolare attenzione anche all’osservanza del lavoro notturno, entra nel

merito del coordinamento tra le definizioni di “lavoro notturno” e “notte”, contenute nel

D. Lgs. 234/2007, per stabilire che <<deve essere considerata irregolare la prestazione

di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario dalle 00.00 e

le ore 07:00, qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il

limite delle dieci ore per ciascun eriodo di ventiquattro ore>>.

Tale posizione è stata ribadita anche nella successiva nota ministeriale, la n.

13587 del 2010, dove viene confermato che la nozione di lavoro notturno, necessaria

per la corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 234/2007 <<deriva dalla

lettura coordinata delle disposizioni contenute nella lettera h) e i) dell’art. 3, D. Lgs. N.

234/2007, concernenti le definizioni di “notte” (periodo di almeno quattro ore

consecutive fra le ore 00.00 e le ore 07:00) e di “lavoro notturno” (ogni prestazione

espletata durante la notte)>>. Pertanto <<deve essere considerata irregolare (art. 7 D.

Lgs. 234/2007), la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore per ciascun

periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore nella fascia

oraria tra le ore 00:00 e le ore 07:00>>.

Informazioni

Registrazioni

dell’orario di lavoro svolto

dai lavoratori mobili

I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni

nazionali, del regolamento interno dell’impresa e degli accordi tra parti sociali,

in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali applicabili al

proprio rapporto di lavoro.

Riguardo alle registrazioni dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili

dell’autotrasporto e all’istituzione dl previgente Registro dell’orario di lavoro

(art. 8 D. Lgs. 234/2007), necessita fare riferimento alla nota prot. 4103 del 19

marzo 2008 del Ministero del Lavoro con la quale si era precisato che per la tenuta

di tale registro “in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione

quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la

distribuzione multi periodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile

procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di

lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo,

potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della

lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto. Tale facoltà è

comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei

cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi ai tempi di guida

giornalmente effettuato dal personale autista”.

Attualmente, posta la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico

del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del

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D.L. n. 112/2008, si può continuare ad applicare la medesima disciplina dettata

dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di

lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa

avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”

(8). Si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate incrociando

le registrazioni del Libro Unico del Lavoro (con la “P” per la presenza al lavoro) con

quelle del cronotachigrafo, analogico o digitale, che riporta l’esatto numero di ore

lavorate. Ciò è stato altresì ribadito con la risposta con l’Interpello n. 63/2009,

attraverso il quale il Ministero del Lavoro ha affermato che:

“nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del

Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del

D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima

disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione

dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che

la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della

causale “P”. Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle

seguenti considerazioni. In primo luogo per la modalità di svolgimento della

prestazione lavorativa, la quale comporta, come già rilevato da questo Ministero

nella nota sopra indicata, non già una rilevazione quotidiana ma mensile

dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di

riferimento. Ciò, tra l’altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel

Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.L. citato, deve

avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo”.

In secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall’art. 2 del D.Lgs.

n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire

la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con l’indicazione della presenza

al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle analitiche ora di lavoro effettuate).

Inoltre, l’utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente l’individuazione

delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile. Pertanto, si potrà

risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le

registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del

cronotachigrafo (che riporta l’esatto numero di ore di lavoro prestate) proprio come

avviene nel caso citato degli insegnanti degli istituti religiosi per i quali il riscontro

delle ore di lavoro avviene analizzando i documenti di programmazione didattica

pianificati annualmente. Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria

tradotta nel nostro ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con

la “P” di presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili

dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto, a

8 Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 63/2009;

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Principali sanzioni

Durata media e

massima della

settimana lavorativa

(FINO AL 10%)

Art. 4, c. 1, D.Lgs. n.

234/2007

Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni

lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 260

Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1.560, per ogni

lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 520

Art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 100

Durata media e

massima della

settimana lavorativa

(OLTRE IL 10%)

Art. 4, c. 1, D.Lgs. n.

234/2007

Riposi intermedi

Art. 5, D.Lgs. n.

234/2007

Riposi degli Art. 9, c. 3, D.Lgs. n. 234/2007

cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione, quindi, di

tutte le ipotesi contemplate dall’art. 3, D.Lgs. citato”.

Contestazione delle sanzioni di

cui al D.Lgs.

234/2007

Schema riepilogativo

delle principali sanzioni

Il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta rilevate

inosservanze alle disposizioni contenute nel Decreto in esame, provvede all’adozione

dell’atto di diffida, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 124/2004, per effetto del quale

l’ottemperanza all’ordine impartito dall’Ispettore del Lavoro incaricato consentirà al

datore di lavoro di estinguere la procedura sanzionatoria pagando una somma pari al

minimo edittale previsto dalla norma (9).

Si precisa, tuttavia, che tale procedura di estinzione agevolata non potrà trovare

applicazione nella generalità delle violazioni contenute nel D. Lgs. 234/2007, ma

soltanto per quelle relative a: mancato indennizzo dell’orario di lavoro e omesse

informazioni obbligatorie.

Di seguito si riporta uno schema contenete le principali sanzioni.

9 Pierluigi Rausei, Il sistema sanzionatorio “Orario di lavoro nell’autotrasporto”, pubblicato in Diritto & Pratica del Lavoro riv. n. 5/2008.

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apprendisti

Art. 6, D.Lgs. n.

234/2007

Sanzione amministrativa da euro 105 a euro 630

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 210

Lavoro notturno:

superamento dei

limiti

Art. 7, c. 1, D.Lgs. n.

234/2007

Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300

Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 300 a euro 900

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 300

Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari euro

300

Lavoro notturno:

mancato indennizzo

Art. 7, c. 2, D.Lgs. n.

234/2007

Informazioni

obbligatorie

Art. 8, c. 1, D.Lgs. n.

234/2007

Art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 234/2007

Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250

Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a euro 500

Diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) pari a euro

250

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