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    DDDiiirrriiittttttooo

    ppprrriiivvvaaatttooocccooommmpppaaarrraaatttooo

    Istituti e problemi

    Sunti

    Autore Fabiana D'Orsogna

    Corso Diritto Privato Comparato

    Data 21.05.2004

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    indice

    I COMPARAZIONE GIURIDICA E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO ................................................................................... 2

    II IL MODELLO INGLESE DI PROPRIET............................. 10III LINEAMENTI DI DIRITTO CONTRATTUALE....................... 38

    IV LA RESPONSABILIT CIVILE ........................................... 59

    V LE SOCIET PER AZIONI ................................................... 79

    Comparazione giuridica e unificazione deldiritto - M.J.Bonell

    Il cresecente fenomento della internazionalizzazione e della

    globalizzazione rendono di particolare interesse, soprattutto sul

    versante pratico, discipline, quali il diritto uniforme e quello

    comparato.

    Il diritto privato comparato in particolare si propone di individuare e

    spiegare sia le concordanze che le divergenze formali e sostanziali

    riscontrabili tra i vari diritti nazionali, e crea inoltre le le premesse

    per un linguaggio e un sistema di comunicazione transnazionali tra i

    giuristi.

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    Il diritto uniforme propone una normativa comune al fine di superare

    i contrasti esistenti tra le varie esperienze giuridiche nazionali.

    Il rapporto intercorrente tra unificazione (diritto uniforme) e

    comparazione (diritto privato comparato) di tipo interazionale: gli

    apporti che la comparazione fornisce sono spesso utili nelle

    formulazioni di soluzioni uniformi, per cui non sussiste alcuna

    incompatibilit.

    Il movimento di unificazione internazionale del diritto prende lavvio

    sul finire del diciannovesimo secolo, in concomitanza con la

    conclusione delle grandi codificazioni nazionali. In questo contestosi registra il passaggio definitivo da uneconomia agricola ad una

    industriale, si intensificano gli scambi commerciali al di l delle

    frontiere nazionali. I singoli diritti nazionali sono tuttavia tra di loro in

    conflitto, non solo formalmente, ma anche nei contenuti ponendo

    cos un notevole ostacolo allo svolgimento degli affari.

    In ragione di una simile situazione si tenta di tornare ad una

    uniformit a livello internazionale: i primi tentativi furono attuati nel

    settore delle creazioni intellettuali, a tutela della propriet

    industriale1e sulla protezione delle opere letterarie e artistiche 2, in

    questi settori era particolarmente avvertita infatti lesigenza di

    evitare che a causa delle differenze esistenti tra le varie discipline

    nazionali il titolare di un diritto di esclusiva restasse senza

    protezione al di fuori del confine del paese di origine.

    A queste susseguirono iniziative riguardanti svariate materie:

    trasporto ferroviario, navigazione marittima, diritto di famiglia, tutela

    1Convenzione di Parigi 18832Convenzione di Berna 1886

    Cenni storici sulmovimento diunificazioneinternazionale deldiritto

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    degli incapaci, assistenza giudiziaria internazionale. Nel quadro di

    entusiasta ottimismo della belle epoque si profil in alcuni persino

    lidea di un codice universale, tuttavia simili proposte sin troopo

    utopistiche furono travolte dallo scoppio delle guerre mondiali.

    A seguito di questi eventi la cesura tra gli ordinamenti si fece

    sempre pi marcata: profonde diversit tra paesi occidentali e

    socialisti circa la regolamentazione interna dei rapporti economici e

    sociali fecero si che il tantativo di unificazione in tali materie fosse

    circoscritto ai rapporti internazionali; inoltre lacquisizione da parte

    dei paesi del Terzo mondo di un maggiore potere contrattuale in

    seno alla comunit internazionale port ad una accresciutaattenzione verso le esigenze e gli interessi di questi paesi, comincia

    a delinearsi quella volont di un nuovo ordine economico

    internazionale, adeguato al nuovo contesto storico e capace di

    rispondere a valori ed esigenze del mutato equilibrio storico-politico.

    Un esempio pu essere dato dalle vicende che hanno caratterizzato

    la regolamentazione della vendita internazionale di cose mobili. Nel

    1929 Ernst Rabel propose al consiglio di direzione dellUNIDROIT di

    intraprendere i necessari studi preparatori in vista dellelaborazione

    di una legge uniforme riguardante la vendita di beni mobili. Le scelte

    di fondo della normativa uniforme, quali la delimitazione del suo

    oggetto alla sola vendita cd internazionale erano dettate da ragioni

    di carattere tecnico: vi erano profonde differenze strutturali tra le

    operazioni di importazione e esportazione di merci da un paese

    allaltro e le normali compravendite, i diritti nazionali concepiti infunzione delle compravendite locali si mostravano inadeguati

    rispetto ai problemi sollevati in caso di scambi internazionali.

    Persino nella conferenza dellAja del 64 si discusse sul come

    riuscire a superare le divergenze che in ordine a tutta una serie di

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    aspetti particolari dividevano i paesi di tradizione continental-

    europea da quelli anglosassoni, concludendosi con lapprovazione

    da parte di una trentina di stati di due leggi uniformi in materia. Il

    quadro mut nel 68: le due leggi riportarono un limitato successo, si

    opt dunque per una revisione delle stessee ad opera della

    UNCITRAL3, con attiva partecipazione anche dei paesi socialisti e di

    quelli del terzo mondo. In quella sede, al di l dei problemi di civil

    law e common law, si tent di sciogliere anche una serie di nodi

    politici quali il principio della libert di forma o la necessit di

    determinazione del prezzo ai fini della valida conclusione del

    contratto, la rilevanza degli usi, i termini per la denuncia della cosa.

    Alle soglie del duemila peraltro il quadro appare differente a seguito

    degli eventi registratisi: il crollo dei regimi socialisti, il tramonto nella

    stessa Cina del monopolio e dirigismo statale nelleconomia sono

    fattori che hanno sicuramente attutito il divario con loccidente. In

    questo senso pu dirsi che sia in atto una unificazione,

    unarmonizzazione spontanea. Diversa invece la situazione circa i

    rapporti nord-sud: il divario tra paesi industrializzati occidentali e

    quelli del Terzo mondo tende ad aumentare, anzich diminuire.

    Lunificazione del diritto pu essere attuata attraverso differenti

    tecniche:

    Unificazione legislativa;

    Unificazione giurisprudenziale;

    Unificazione contrattuale;

    3Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale

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    Unificazionedottrinale

    Unificazione legislativa

    Lunificazione avviene sul piano legislativo, attraverso convenzioni e

    leggi uniformi. Si tratta, ancora oggi della forma pi diffusa di

    unificazione. Accanto al diritto uniforme cd convenzionale assume

    importanza rilevante il cd diritto uniforme sovranazionale. Il primo

    approvato con un vero e proprio trattato di diritto internazionale e

    successivamente incorporato dagli stati aderenti a seconda dei casi

    con legge ordinaria o semplice ordine di esecuzione; il secondo

    invece promana da unautoreit sovranazionale cui gli Statitrasferiscono parte delle prerogative sovrane. Esempio tipico il

    diritto comunitario nelle sue due fonti del regolamento e della

    direttiva.

    Unificazione giurisprudenziale

    Lunificazione legislativa rappresenta solo la prima fase del

    procedimento di unificazione: per la completa realizzazione di

    questo occorre che la disciplina uniforme, una volta introdotta nei

    singoli ordinamenti riceva interprertazione e applicazione uniforme

    ad opera dei giudici o degli arbitri. In ragione di ci un tribunale

    internazionale decide in via preliminare le questioni relative

    allinterpretazione dei singoli prodotti del diritto uniforme, imponendo

    ai giudici nazionali di sospendere la decisione fino alla sua sentenza

    e poi conformarvisi. Nellambito dellUE tale compito spetta allaCorte di giustizia. Le pronunce date da tale corte spesso non sono

    vincolanti solo nei confronti del giudice de quo, linterpretazione data

    finisce infatti per farsi sentire ben oltre il singolo caso concreto:

    qualsiasi giudice nazionale posto di fronte allo stesso problema

    interpretativo dovr seguire la precedente pronuncia, a meno che

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    non intenda nuovamente rimettere la questione alla corte.

    Peraltro appare di essenziale importanza il modo in cui la stessa

    Corte ha esercitato le proprie prerogative: si pensi allinterpretazione

    della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisprudenziale

    e lesecuzione delle sentenze, la corte non si soffermata sul solo

    significato letterale e grammaticale del testo, ma ha avuto riguardo

    agli obiettivi perseguiti dalle singole disposizioni, rappresentando in

    tal modo una novit per quei paesi di common law, dove anche i

    giudici nazionali hanno cominciato ad assumere un simile

    atteggiamento. La corte inoltre svolge un importante ruolo nel

    chiarire ed integrare il contenuto della Convenzione, essa hasviluppato, nelle decisioni sinora prese una serie di importanti

    principi che dovrebbero presiedere allinterpretazione della

    disciplina convenzionale.

    Centrale dunque il ruolo dei giudici nazionali: questi, investiti di

    una questione riguardante un determinato testo di diritto uniforme,

    devono tener conto delle soluzioni elaborate fino a quel momento

    dagli stati contraenti, se si gi formato un indirizzo

    giurisprudenziale, questo pu essere accettato come una sorta di

    precedente vincolante. Un simile approccio tuttavia incontra notevoli

    difficolt dovute alla insufficiente diffusione delle decisioni relative

    alle varie convenzioni e leggi uniformi in vigore. Alcuni organismi

    internazionali (Ufficio intern. del lavoro, ufficio intern. per la

    protezione della propriet intellettuale) provvedono alla raccolta

    delle sentenze emanate negli Stati contraenti in ordine allanormativa uniforme, UNIDROIT e lAsser Institute dellAja

    pubblicano periodicamente selezioni di decisioni rese per

    lapplicazione delle pi importanti convenzioni. Di particolare

    importanza appare il contributo che in tal senso possono offrire gli

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    strumenti informatici e di comunicazione elettronica: si pensi

    allUNILEX, una banca dati creata e aggiornata continuamente dal

    centro studi e ricerche di diritto comparato e straniero in Roma.

    Finora il metodo appare limitato alla convenzione di Vienna sulla

    vendita internazionale, ma pu essere esteso anche ad altri

    strumenti normativi. Esso offre allutente un sistema intelligente di

    ricerca della giurisprudenzaa statale e arbitrale dei vari stati.

    Unificazione contrattuale

    Essa si attua attraverso limpiego di strumenti negoziali largamente

    diffusi a livello internazionale in occasione delle singole operazionitipiche del commercio internazionale.

    Il settore commerciale ed economico sempre apparso fervido sul

    piano della produzione legislativa: in risposta allinadeguatezza dei

    diritti tradizionali, sin dal diciannovesimo secolo, gli stessi ambienti

    economici interessati avevano cominciato a sostituirsi al legislatore

    dando vita a clausole standard, condizioni generali, contratti-tipo,

    insomma ad una serie di regole oggettive del commercio

    internazionale. Queste erano in gran parte espressione di imprese,

    associazioni di categoria o borese merci operanti in Europa e

    America del Nord, il loro contenuto dunque rifletteva i concetti e i

    principi dei rispettivi paesi dorigine, ma non solo, spesso

    contenevano clausole compromissorie, per cui le controversie

    insorte tra le parti erano di compeetenza esclusiva di organismi

    arbitrali istituiti a tal fine presso le stesse associazioni o borse. Perovviare a questo stato di cose, alcuni organismi internazionali

    neutrali hanno preso liniziativa di elaborare strumenti contrattuali

    autenticamente internazionali, senza cio legami con istituti e

    concetti propri di questo o quel sistema giuridico.

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    Unificazione dottrinale

    Importante contributo poi recato dalla dottrina, in particolare per ci

    che attiene allinterpretazione. Esempi di unificazione legislativa ad

    opera della scienza sono:

    Restatements of the Law vengono redatti a cura dell

    american Law institute. Lobiettivo quello di esporre in

    maniera sistematica lo stato del diritto nordamericano nelle

    materie tradizionalmente ddi competenza del common law

    nellambito dei singoli stati dellunione.

    Principi di diritto europeo dei contratti si propone

    lelaborazione di principi e di regole in materia di contratti in

    generali comuni a tutti gli stati membri. A tal fine stata

    costituita unapposita commissione per ildiritto europeo dei

    contratti. I Principi europei, una volta ultimati dovrebbero

    costituire uno strumento valido per assicurare una maggiore

    uniformit e coerenza sistematica nellelaborazione e

    interpretaz ione dei songoli provvedimenti di diritto

    comunitario.

    Principi dei contratti commerciali internazionali iniziativa

    dellUNIDROIT, rappresentano una sorta di codice del diritto

    dei contratti a vocazione universale, inteso a rispecchiare tutti i

    principali sistemi giuridici del mondo e a soddisfare le

    esigenze dei rapporti commerciali Est-Ovest non meno cheNord-Sud. Nella loro versione definitiva, il cui ampito di

    applicazione circoscritto ai contratti commerciali

    internazionali, i Principi UNIDROIT si compongono di un

    preambolo e 119 articoli divisi in sette capitoli (validit,

    interpretazione, contenuto, adempimento, inadempimento).

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    Essi hanno ricevuto una favorevole accoglienza: in una serie

    di Paesi sono stati scelti in tutto o in parte come modelloper la

    riforma della legislazione interna in materia di contratti.

    Per quanto concerne la circolazione dei modelli di unificazione

    legislativa pu dirsi che una prima ipotesi sicuramente data dalla

    trasfusione di modelli dagli ordinamenti nazionali, verso la disciplina

    del diritto uniforme, altra ipotesi rappresentata dal ccaso contrario,

    cio dallimitazione a livello interno di soluzioni adottate in sede

    sovranazionale. Pu parlarsi di circolazione formale o palese e

    circolazione informale o non dichiarata dai modelli. La prima ipotesi si

    verifica in occasione di ogni iniziativa di unificazione del diritto a livellolegislativo; la seconda si ha invece quando si colloca in una fase

    successiva allemanazione della legge uniforme, ad opera ad

    esempio della dottrina o della giurisprudenza.

    Il modello inglese di propriet L. Moccia

    Il confronto tra modello romanistico e modello inglese di propriet

    solleva particolari problemi soprattutto in ragione della differente

    grammatica delluno rispetto allaltro.

    Nel modello romanistico la nozione di propriet intesa nel significato

    di diritto assoluto ed esclusivo del soggetto sulla cosa.

    Nel modello inglese invece il termine propertyriveste una marcata

    connotazione patrimonialistica, rendendolo ambiguo agli occhi del

    giurista continentale per la sua ambivalenza di usi: in senso

    soggettivo con riguardo ad una variet di diritti reali concernenti in

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    complesso le utilit di una cosa, in senso oggettivo, con riguardo a

    beni materiali e immateriali, inclusi anche i diritti personali. Ne risulta

    dunque una nozione complessa per la quale il termine property pu

    significare sia una cosa fisicamente considerata sia i diritti riguardo

    una cosa, sia i diritti relativamente ai quali non esiste una cosa fisica,

    ad esempio un credito.

    Propertynon ha il senso giuridico in cui nei sistemi civilistici inteso

    il termine propriet, ma un senso pi ampio e sfumato: esso pu

    riferirsi al dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, ma indica per

    lo pi diritti meno intensi, non tali da escludere di necessit altri dalla

    cosa. I problemi di traducibilit del termine property attengonoinnanzitutto allla non coincidenza di piani e contenuti tra law of

    property da un lato e diritto, regime delle cose dallaltro. Mentre infatti

    nei paesi di civil law la principale articolazione della materia

    costituita dalla distinzione delle cose immobili e mobili, nellesperienza

    inglese la principale articolazione dei beni e dei diritti non si colloca

    sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale dei rimedi,

    nel senso di law of remedies, dove viene riferita alle categorie della

    real propertye dellapersonal propertycostruite appunto in relazione

    alle categorie realepersonal actions, a loro volta con riguardo non

    gi al diritto, ma al tipo di tutela per loro mezzo conseguibile.

    La categoria della realty, attiene storicamente alle situazioni

    possessorie interne al mondo delle concessioni feudali. Essa era

    tutelabile con il writ of right o i writ of entry, qualificati come real

    actions non tanto perch perseguissero la res presso qualsiasisoggetto che ne avesse il possesso, quanto perch permettevano di

    recuperare effettivamente tale res. La categoria dellapersonaltysi

    formata storicamente in negativo rispetto la precedente categoria

    comprendendo una eterogenea gamma di beni, cose mobili o diritti

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    noti come goods o chattels, tradizionalmente tutelati a mezzo di

    personal actions, azioni che non assicuravano la restituzione in forma

    specifica, ma attraverso azioni di detinuee di troverche conducevano

    alla condanna della persona convenuta al pagamento di una somma

    di denaro.

    Nellodierno diritto inglese tuttavia la contrapposizione tra realty e

    personalty si notevolmente attenuata risolvendosi nella distinzione

    tra beni mobili e immobili allinterno della stessa disciplina della

    property in generale, in ragione di una serie di fattori quali la

    scomparsa del regime feudatario, labolizione delle antiche real

    actions. Peraltro la classificazione romanistico-continentale dei beni inmobili ed immobili stata riconosciuta dalle corti di giustizia inglesi in

    materia di diritto internazionale privato, al fine di risolvere casi di

    conflitto tra leggi nazionali, tuttavia si tratta di termini che non hanno

    alcun significato.

    Il law of property complessivamente articolato, riguarda non solo il

    regime dei beni, ma investe anche settori da noi intesi

    autonomamente: il diritto di famiglia e successorio, il fallimento4,

    come conseguenza, soprattutto della propriet immobiliare di istituti

    quali il trust. Per ci che concerne la ricchezza mobiliaredeve essere

    detto che in questa categoria inclusa una gran variet di elementi,

    per cui suole essere definita in negativo a partire dalla realty, finendo

    per accogliere in tal modo oggetti eterogenei suddivisi in due maggiori

    sottocategorie: le cose corporali, choseso things in possession; cose

    incorporali choseso things in action5.

    4inteso come ipotesi di trasferimento involontario.5I cd beni immateriali: brevetti, creazioni intellettuali, ma anche debs, rents aventi adoggetto un credito. Di recente nellaccezione sono confluiti anche diritti di assistenzasociale connessi a status personali derivanti da provvedimenti di p.a.

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    Lapersonaltyindica dunque sia i diritti patrimoniali che i beni che ne

    sono oggetto. Non deve con ci ritenersi che la distinzione tra diritti

    reali e personali sia sconosciuta completamente ai giuristi di common

    law: equiparando le due categorie come oggetti incorporali di property

    nellambito di una concezione di questa quale sinonimo di patrimonio-

    ricchezza individuale sembrano voler ignorare la distinzione stessa,

    ovvero non interessarsi ai suoi risvolti teorici secondo un

    atteggiamento pragmatico che plasma le classificazioni dal basso

    delle esigenze e convenienze pratiche. Latteggiamento dei giuristi di

    common law sottende dunque lassimilazione dellidea di property a

    quella di patrimonio, svuotando in tal modo il contentuto tecnico-

    sistematico della distinzione-opposizione tra dominium e obligationestra rights in rem e rights in personam.

    Con lapparire e il diffondersi delle consuetudini germanichesi deline

    peraltro una differente cultura proprietaria modellata sul possesso,

    per la quale il concetto di dominio fu modificato per essere calato

    nello schema del rapporto di concessione feudale, schema nel quale

    rientravano i diritti relativi alla terra non solo concernenti il godimento

    del fondo, ma anche privilegi, titoli, uffici, ecc.

    Questo schema fu recepito nel modello inglese, per cui le situazioni

    soggettive finirono per essere considerate oggetto di rapporti di

    appartenenza a carattere proprietario.

    Sin dal 600-700 si deline una classificazione della real property in

    corporeal hereditamentse incorporeal hereditaments, dovehereditaments allude alla madalit di devoluzione di beni e diritti a

    causa di morte direttamente allerede, modalit sostituita nell800 dal

    trasferimento dei beni costituenti lasse ereditario ai beneficiari

    mediante interposizione di figure quali lexecutor oppure

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    ladministrator6.

    Nella categoria corporeal hereditamentssono ancora oggi inclusi i

    diritti maggiori sulla terra implicanti un godimento effettivo del fondo o

    bene immobile che sia (estates in the land). La corporeit si risolve in

    un rapporto di utilizzazione del bene stesso a vantaggio del titolare

    del diritto corrispondente. Questa veniva percepita secondo la

    mentalit medievale per via del tipico atto di costituzione o

    trasferimento della infeudazione con cosegna di possesso.

    Nella categoria incorporeal hereditaments, in origine era riferita a tutti

    i beni inseriti nel rapporto di concessione, in particolare alle funzioni,cariche o altre posizioni e situazioni attributive di vantaggi patrimoniali

    collegate o meno al possesso fondiario, ritenuti insuscettibili di

    consegna reale a meno che non trasferiti contestualmente al

    possedimento attraverso un grant, atto unilaterale di concessione

    effetttuato nella forma solenne del deed. Nel novero di questa

    categoria, estremamente variegato e lungo in epoca medievale

    rientravano diritti di patronato, franchigie, decime, dignit e uffici.

    Tuttora vi permangono tre figure di importanza pratica: rent-charges7,

    easements8, profits perdre 9. Di fatto tale categoria atttualmente

    tende a restringersi ai rights in alieno solo. Questi diritti, parziari, che

    non conferiscono posesso pieno ed esclusivo sono riguardati come

    incorporali e considerati ugualmente oggetto di property.

    Anche il termine ownershipsi presenta poco compatibile con il lessico

    6le due figure sono anche conosciute come personal representatives, dove laggetttivopersonal indica appunto loriginario utilizzo delle stesse per la sola figura della personalproperty7rendite gravanti sul fondo8servit prediali9diritti di appropriazione dei frutti

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    giuridico romanistico-continentale, rispetto al quale sconta una

    genericit e ambiguit di impieghi: si parla di owner of goods per

    indicare il proprietario della res in senso fisico, ma owneranche

    colui che ha uno o pi interessi di tipo proprietario, intendendosi con

    ci indicare come oggetto di ownership un bene astrattamente

    concepito alla stregua di un interesse, di un titolo avente rilevanza

    patrimoniale, ad esempio si parla di estate owner, qualificando in tal

    modo il titolare di quello che sarebbe un diritto di locazione.

    Nellesperienza di common law il termine ownership, lungi dal

    trovare una esatta corrispondenza sul piano concettuale e sistematico

    tende ad assumere valore descrittivo di una situazione diappartenenza genericamente intesa come titolarit di diritti sui beni,

    mobili o immobili.

    Nel campo della real property vige il principio, dimpronta feudale, per

    cui tutto il suolo terra regis, di propriet cio della Corona: ogni

    proprietario terriero ha, come in passato, la posizione formale di chi

    possiede alle dipendenze del sovrano. In Inghilterra, come negli altri

    paesi di common law nessun soggetto giuridicamente parlando

    lassoluto proprietario di una terra, egli pu averne soltanto il

    possesso. Si tratta tuttavia di un possesso coincidente con il

    contenuto della propriet, quale diritto di usare, godere e disporre

    della cosa propria a piacimento, ma anche di esclusione dagli altri

    nella misura in cui lultimate ownerwship costituisce un residuo di

    importanza pratica nulla o quasi. Di propriet immobiliare, ownership

    of land si parla per designare una situazione di appartenenza a talunodi un fondo o di altro immobile. Si registrano dunque usi pratici del

    termine ownership come sinonimo di propriet.

    Del resto ripercorrendo le tappe storiche si nota che in epoca

    medievale la terra e i suoi prodotti costituivano la ricchezza materiale

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    del paese e che era pi usuale assicurarsi la prestazione di servizi

    mediante la concessione di terre in cambio piuttosto che con

    pagamento di denaro: lintera organizzazione sociale era basata sul

    possesso di fondi in cambio di servizi. Lattivit del governo era

    condotta assegnando a ciascu lord il controllo sui propri tenant,

    vassalli.

    Ed proprio in ragione di ci che lidea di ownership pu associarsi al

    bene fisico land. Il principio di attribuzione medievale alla Corona sui

    suoli ha finito con lattenuarsi e farsi evanescente sul piano formale a

    seguito del processo di decadenza dei rapporti di concessione

    feudale, in particolare circa gli oneri e servigi vari divenuti desueti, econvertiti nel 1646 in free and common socage, rapporto

    caratterizzato dallobbligo del pagamento di una rendita. Il principio

    feudale del dominio eminente della Corona valso a mantenere il

    modello inglese immune dallidea di una propriet assoluta.

    A differenza dei beni mobili corporali, goods, suscettibili di essere

    oggetto di propriet assoluta, gli immobili, land, non sono considerati

    tecnicamente oggetto di siffatta propriet, ma solo rapporto di tenure,

    concessione. Lunica specie feudale oggi rimasta la freehold tenure

    in socage. Lidea di tenure rimane centrale come base del modello

    proprietario di common law circa il diritto cd estatescaturente da tale

    concessione e consistente nelluso e godimento dellimmobile per un

    certo periodo di tempo. questo diritto che formalmente costituisce

    oggetto di ownership invece del bene fisico terra, con la conseguenza

    che su uno stesso bene immobile possono esisterecontemporaneamente molteplici estates.

    Il concetto di propriet appare alluomo comune un semplice concetto

    legato alla questione del mio e del tuo, talvolta il diritto si conforma a

    questo modo semplice di guardare la propriet, ad esempio quando

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    taluno abita una casa che ha comprato versandone il prezzo. In

    questi semplici casi la parola assoluto riferita alla propriet in due

    differenti significati: inattaccabile e indivisa. Il proprietario asserisce di

    avere diritto alla cosa e che tale suo diritto pieno ed esclusivo.

    In sostanza vi una nozione elementare di propriet, quella della

    gente comune, dove per assolutezza si intende lopponibilit a

    chiunque del titolo di proprietario e lindivisibilit del contenuto della

    propriet. Da una simile concezione partono gli ordinamenti che

    affermano come principio base in materia quello per cui ogni cosa

    debba avere un unico proprietario assoluto, costruendo su ci lintero

    impianto concettuale e sistematico della materia stessa. Si tratta delloschema del dominio maturato dallesperienza romano-giustinianea,

    tornato in auge con le codificazioni e le elaborazioni dottrinali

    giusnaturalistica e pandettistica. Uno schema che dal punto di vista

    inglese appare infantile, adagiato sulla distinzione tra mio e tuo, la

    quale traduce sul linguaggio giuridico solo una delle facce del

    fenomeno dellappartenenza, quella pi semplice e volgare. Nel

    mondo giuridico inglese la disciplina dei diritti sui beni immobili di

    ascendenza feudale, continua ad essere caratterizzata dallassenza

    di unidea di propriet intesa come rapporto appropriativo che lega

    integralmente un oggetto al soggetto proprietario assoluto.

    Il termine ownership suole essere riferito anzich direttamente ai beni,

    alla mera titolarit dei diritti su di essi: lownership ammessa nel

    common law quella sui diritti.

    Altro tratto caratteristico del sistema inglese dato dalla stretta

    connessione tra ownershipe possession, contrariamente a quanto

    accade negli ordinamenti continentali. Negli ordinamenti di civil law

    propriet e possesso sono termini che esprimono una netta dicotomia

    sul piano sostanziale che si riflette sul piano processuale nella

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    distinzione tra azioni petitorie e azioni possessorie. Nellordinamento

    inglese ownership e possession si pongono in rapporto di

    implicazione reciproca a formare una nozione composita sintetizzabile

    nella nozione di possessory ownership. Si basa sul principio del

    possesso come presunzione di propriet, che trova esplicazione

    sotto il profilo processuale in una tutela in cui aspetti possessorii e

    petitori tendono ad essere confusi insieme.

    Deve comunque essere detto che nelle varie esperienze di civil law la

    dicotomia propriet-possesso ha soprattutto valore teorico e

    dogmatico, spesso si registrano eccezioni e limitazioni a questa, si

    pensi allactio publiciana o alla stessa regola possesso vale titolo. Di

    contro nellesperienza del common law non pu totalmente sottacersi

    la differenza tra oenership e possession, solo la prima infatti oggetto

    di un apposita tutela attraverso declaratory judjment.

    Nel campo immobiliare, della real property, la situazione di

    appartenenza a qualcuno di un fondo, anche se definita come

    ownership, non assume il rilievo di una propriet assoluta ed

    esclusiva sul bene materialmente inteso, ma solo di diritto al suopossesso. Sotto linfluenza del regime feudale la tradizione di

    common law ha accolto lidea di title to land, di titolarit al possesso,

    uso o godimento di un fondo, da cui limpiego di ownership come

    sinonimo di title ad un certo diritto su un immobile, estate, interest.

    In questo senso viene in rilievo il rapporto tra title e possession:

    deve essere osservato che tutti i titles to land sono fondati sul

    possesso, cio il titolo della persona che attualmente possiede un

    bene immobile prevale nei confronti di chiunque altro, tranne su colui

    che dimostri di avere un titolo basato su un possesso anteriore,

    insomma il possesso conferisce per s un titolo valido erga omnes,

    ad eccezione di chi pu vantare un diritto migliore al possesso

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    dellimmobile. La concezione di title to land di carattere possessorio si

    sviluppa nel mondo feudale in collegameento con la nozione di seisin,

    forma esteriore di attribuzione, di riconoscimento dei diritti in

    particolare immobiliari.

    A tutela della seisin, possesso feudale vi erano una serie di azioni

    tipiche, real actions, distinte in due specie: le azioni a competenza

    delle corti feudali, aventi la natura di proprietary actions (es. writ of

    right), e le possessory assizes di competenza delle corti regie,

    inizialmente concesse per reagire ai casi di spoglio e

    successivamente ampliatesi fino a sostituire alle altre pi antiche

    azioni. Caratteristica comune alle real actions era che il title to landveniva fatto dipendere dal better right to possession con cui il titolo

    stesso si identificava. Ne risultava una inversione in chiave

    processualistica del modo di intendere il rapporto di diritto sostanziale

    tra ownership e possesion, l dove il concetto di propriet finiva per

    essere assorbito in quello di possesso: si era owner in quanto si

    possedeva e non viceversa. Tutto ci in conformit con

    latteggiamento medievale incapace di concepire un diritto astratto di

    propriet senza il supporto concreto ovvero, fuori dallinvolucro visibile

    di un esercizio effettivo o possesso che ne facesse da titolo. La

    tradizione di common law peraltro non ha mai avuto un procedimento

    adeguato nel caso degli immobili e nel caso dei mobili addirittura

    nessuno, per la rivendicazione della propriet pura e semplice, quale

    la vindicatio.

    Action of ejectment: aveva allorigine natura delittuale e funzionerisarcitoria, era concessa a favore del fittavolo, titolare di un diritto di

    leasehold, insuscettibile dii un possesso feudale tutelabile con real

    actions, per reagire contro il trespass, cio contro la sua

    estromissione dal fondo da parte del concedente e dei suoi

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    successori. Successivamente il rimedio si estese a tutela di qualsiasi

    illecita estromissione da chiunque perpetrata ai danni del tenant,

    assumendo carattere di real action e divenendo mezzo di tutela

    generale, utilizzabile anche da i tenants e dai loro aventi causa per

    far valeere la titolarit del proprio diritto nei confronti di qualunque

    possessore abusivo del fondo. Dallevoluzione di questa azione e

    dalla progressiva soppressione delle real actions derivato lodierno

    rimedio, in funzione sia petitoria che possessoria dellaction for

    recovery of land.

    Ci che deve essere sottolineato la persistenza nel diritto medievale

    del principio per il quale il possesso, anche se ottenuto illecitamente,viene considerato, nellordinamento inglese, idoneo a fondare titolo

    giuridicamente valido e come tale opponibile nei confronti di terzi,

    tranne di colui che dimostri di avere dalla sua un diritto migliore a

    possedere la cosa, il cd true owner, si tratta del principio better right

    to possession, il quale trova espressione nella regola tradizionale per

    cui il possesso fondamento del titolo, o meglio il possesso

    presunzione di propriet. In common law non esiste il concetto di

    titolo assoluto: quando sorgono questioni concernenti il titolo di

    propriet riguardo ad un immobile, la corte ha a che fare soltanto con

    la forza relativa dei titoli vantati dalle parti in causa, ciascuna nei

    confronti dellaltra. Lo stesso pu dirsi a proposito della

    corrispondente azione recuperatoria di beni mobili corporali dalle

    mani di chiunque se ne sia illegittimamente appropriato. Anche qui un

    possesso anteriore sufficiente a conferire un diritto valido erga

    omnes ad eccezione di chi possa vantare uno migliore. Per cui pu

    dirsi che il diritto inglese pone laccento sul principio di relativit dei

    titoli piuttosto che sullidea di propriet assoluta. A differenza dello

    schema teorico della rei vindicatio dove il diritto unico assoluto e

    astratto di propriet sta di fronte al possesso o detenzione e dove chi

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    agisce affermandosi proprietario pretende il riconoscimento del suo

    diritto nei confronti di chiunquel, nellazione recuperatoria immobiliare

    e mobiliare di common law oggetto di decisione sempre e solo il

    valore dei titoli al possesso in rapporto tra loro. Il sistema giuridico

    inglese non conosce lidea di diritto astratto di propriet per contrasto

    con il diritto del possesso, con la conseguanza che qualunque

    soggetto privato pu essere owner di un determinato fondo stante la

    possibilit tuttavia che qualcun altro si faccia avanti e dimostri di

    avere un titolo migliore. Il modello inglese irsulta dunque

    caratterizzato dal principio di molteplicit dei titoli concorrenti su uno

    stesso bene, nellidea che qualunque titolo valido agli effetti del

    possesso, tranne nei confronti di chi possa vantare il migliore.

    Appare evidente che lequazione ownership-title-possession d come

    risultato finale quello di una nozione di propriet relativa, concepita

    quale possesso provvisto di un titolo migliore al diritto corrispondente,

    tutti i title to land cos fondati si dimostrano essenzialmente relativi,

    graduati in un ordine di priorit. Deve essere sottolineato che la

    possibilit sempre aperta di un titolo migliore oggi ridotta

    grandemente da sistemi di pubblicit immobiliare organizzati allo

    scopo di assicurare entro certi limiti laffidabilit delle risultanze

    contenute. Nellordinamento inglese inoltre il possesso continuato per

    il tempo stabilito per legge annzich produrre leffetto dellusucapione,

    opera invece come causa di estinzione del diritto superiore e rivale

    rispetto al diritto spettante gi al possessore sin dallinizio del suo

    possesso.

    Per quanto poi riguarda i beni mobili anche qui si registrano difficolt

    ad attribuire una rilevanza autonoma al concetto di propriet, anche

    qui possession is root of title, il possesso lunico elemento a base

    del titolo delle cose mobili.

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    Altra idea centrale in materia di real property quella di estate, dal

    latino status, alla quale si riconnette laltra fondamentale caratteristica

    della fragmentation of ownership. Anche in questo caso, punto di

    partenza il contesto storico politico e istituzionale del feudalesimo: a

    partire dallinvasione normanna, per mano di Guglielmo si registra un

    importante passaggio per il sistema del common law, venne assorbito

    sotto la corona ogni rapporto avente ad oggetto possesso o

    godimento di fondi, senza alcuna esclusione. Si trattava di un

    principio strategico per la monarchia normanna, che faceva del

    sovrano lunico proprietario assoluto dei suoli, ma in senso pi politico

    che giuridico, per cui lallocazione delle terre non poteva che

    avvenire nella forma della concessione o donazione, sulla base ciodi un rapporto di tenuta in forza del quale un sovrano stesso investiva

    taluno del potere di godimento e sfruttamento di un feudo, cio di un

    fondo dipendente secondo le regole feudali, conferendogli il relativo

    possesso in cambio di servigi e prestazioni da rendere al signore

    concedente. Linfluenza dellesperienza romana, la concezione del

    dominium rei, non attecchirono, la mentalit del tempo eluse il

    problema di chi fosse il proprietario della cosa in senso fisico,

    spostando invece lattenzione sulle utilizzazioni effettive della stessa

    e sui relativi diritti: la terra finiva per essere assunta a comune

    denominatore di una serie di rapporti di appartenenza nel significato

    piuttosto di titolarit. Ne derivava non una pluralit di situazioni

    soggettive proprietarie incidenti su ununica cosa, ma una pluralit di

    cose ognuna con un suo titolare.

    Occorre in tal senso soffermarsi sulle figure del tenant in fee e del

    tenant for life. Il primo colui che ha e tiene il fondo feudale per s o

    per i suoi eredi sulla base di una concessione del godimento ad

    infinitum, egli ha il diritto pieno di usarne e abusarne nonch di

    escludere ogni altrui ingerenza. Il secondo colui che ha il titolo di

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    tenere il fondo for his life, cio fino al termine della sua vita, dunque

    per un periodo di tempo indeterminato ma non infinito. I due diritti

    differiscono piuttosto sul piano quantitativo che su quello qualitativo,

    inoltre possibile la loro coesistenza: l dove vi un tenant for life vi

    sempre un tenant in fee dello stesso appezzamento di terreno. Il

    diritto di questultimo tuttavia tende a proiettarsi in una dimensione

    futura, come diritto suscettibile di ritornare al suo titolare originario e

    attuale.

    La coesistenza di diritti su uno stesso fondo poneva dunque il

    problema della qualificazione giuridica delle posizioni dei rispettivi

    titolari. La figura del tenant for life appariva essere unimmagine moltovicina a quella del proprietario in ragione di una serie di potere e

    doveri ad esso attribuiti. Questi non fu dunque ritenuto dai giuristi alla

    stregua di un titolare di un ius in re aliena, ma piuttosto fu concepito

    come un proprietario temporaneo. Il fenomeno della coesistenza in

    capo a pi soggetti di una pluralit di diritti su uno stesso fondo si

    mostrava peraltro variegato e complesso, caratterizzato da una

    variet di situazioni soggettive di godimento delle utilit di un fondo

    poco maneggevole. Per lorganizzazione e la razionalizzazione di tale

    fenomeno i giuristi inglesi adottarono le categorie di estatee seisin,

    ossia una concezione temporale dei diritti reali svincolata dalla

    corporeit del bene fisico e imperniata sulleffettivit del godimento.

    Le varie situazioni soggettive riguardanti il godimento della terra

    venivano ad essere tra loro diversificate sotto il profilo quantitativo, in

    base alla loro durata, o dislocazione nel tempo.

    Lelemento tempo dunque la chiave di volta dellarchitettura di

    regole e concetti della doctrine of estates. Lessenza concettuale

    rappresentata dallidea per la quale si profila una netta distinzione tra

    terra come oggetto fisico e estates, oggetto di propriet: la terra in s

    doctrine of estates

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    stessa una cosa, e il diritto su di essa unaltra cosa, poich un

    estate in land un tempo concesso sulla terra, ovvero una terra

    concessa per tempo, la variet di diritti altro non che variet di

    tempo di durata del diritto.

    Gli estatessono concepiti come porzioni temporali di godimento di un

    fondo, sono dunque distinti a seconda della loro durata e

    collocazione nel tempo, formando in tal modo gradi o livelli, o modi di

    propriet tra loro sovrapposti e disposti in successione cronologica.

    Lastrazione dellelemento temporale dalla fisicit del bene

    rappresenta la risposta dei giuristi inglesi medievali al fenomeno dellaripartizione delle utilit del bene e della coesistenza delle

    corrispondenti situazioni di appartenenza in capo a pi soggetti,

    ciascuno dei quali titolare di un proprio status giuridico rispetto al

    bene stesso. Da un estate massimo, fee simple, sono ricavabili a

    favore di altri soggetti, varie specie di estates, tra loro differenziabili

    sotto il profilo cronologico.

    Sono annoverabili in tal senso i legal estates, oggetto di una

    titolariit legale a numero chiuso, riconosciuti e protetti at law; vi sono

    poi gli equitable interests, sono interests riconosciuti e protetti in

    equity, cio dalla corte di equity tenuta dal cancelliere. Tra i legal

    estates devono essere menzionati i freehold estates, relativi al

    possesso libero, classificati alla stregua della quantit di interesse

    attribuito al tenant, misurata in base alla durata e ai limiti soggettivi

    della devoluzione e del momento di inizio effettivo di godimento: sottoil primo aspetto vi sono le figure di tenant in fee e tenant for life.

    Lestate in fee simple costituisce il massimo del quantum temporale di

    concessione del godimento a durata indefiniota tanto quanto la

    discendenza; lestate in fee simple conditional, noto ance come fee

    tail ugualmente ereditario ma caratterizzato dalla

    classificazione

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    predeterminazione della classe di eredi limitatamente ai discendenti

    diretti del tenant; lestate for life di durata limitata, anche se

    indeterminata, estesa fino alla permanenza in vita del titolare, simile

    appare lestate pur autre vie, legato alla permanenza in vita di un altro

    soggetto. Si tratta di estates caratterizzati dalla indeterminatezza

    temporale del godimento.

    Al di fuori dei diritti relativi al possesso libero di un fondo vi sono poi

    altre situazioni caratterizzate ugualmente da un possesso di un fondo,

    si pensi ad esempio alla tenancy at will, a volont suscettibile di

    essere fatta cessare in qualunque momento ad arbitrio delle parti; la

    tenancyper tolleranza, at sufferance, posta in essere alllorquando,terminato il periodo di concessione del fondo il tenant continua a

    rimanere nel possesso senza lassenzo n il dissenso del signore; vi

    poi il term of yearo lease hold riguardante la concessione a taluno

    del diritto al possesso esclusivo di terre o case per un tempo

    determinato. Inizialmente, in epoca feudale un rapporto relativo ad

    affitti rustici, non veniva fatto rientrare nel novero della reaal property,

    nazi, secondo i giuristi inglesi medievali esso apparteneva al novero

    dei chattels, cio alla categoria residuale dei beni oggetto di personal

    property. Dapprincipio esso fu dunque tutelato con azione a carattere

    personale e risarcitorio, divenuta in seguito sotto il nome di ejectment

    azione per eccellenza di tutela della titolarit del right to possess nei

    confronti dei beni immobili. Durante il XVIII sec. si venne affermando

    la tendenza a riconoscere valore di property right al lease, quale

    diritto al possesso esclusivo di un immobile, ossia carattere di estate

    in land, senza che ci lo facesse transitare nella real property. In base

    a ci si comprende come il diritto di leasehold sia stato

    tradizionalmente classificato e tuttora conosciuto come estate less

    than freehold, avuto riguardo non tanto alla sua durata

    predeterminata, quanto piuttosto alla sua diversa origine e natura. Ci

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    che riveste importanza nella condizione di inferiorit del leasehold

    estate la distinzione tra chattel interest del term of year e freehold

    interest.

    Altro criterio di classificazione deegli estates riguarda la disponibilit

    presente o futura del godimento. In proposito assumen importanza la

    distinzione tra estates in possession, presenti, suscettibili di

    immediato godimento e estates in expectancy, relativi ad un

    godimento e possesso futuro, eventuale, subordinato a contingenze a

    venire. Alla prima categoria appartengono le figure di legal estates

    quali il fee simple, in tail o for years delle quali sono per attualmente

    ammesse solo due figure il fee simple absolute in possesiondi durataindefinita il term of year absolute di durata predeterminata. Nella

    seconda categoria rientrano i diritti di reversion e quello du

    remainder. Con il nome reversion si indica il diritto spettante al titolare

    di estate e ai suoi eredi di riottenere il possesso e godimento del

    fondo a cui lestate medesimo si riferisce allorquando siano venuti a

    cessare gli estates concessi. Con il nome remainder si indica

    lidentico diritto del titolare dellestate originario concedente di

    riottenere il suo posseso e godimento, ma come diritto che anzich

    ritornare allo stesso concedente viene invece da questi sin dallinizio

    attribuito a un terzo con la particolarrit ulteriore che lattribuzione pu

    riguardare una persona non identificata al momento dellattribuzione

    stessa o pu essere fatta dipendere dallavverarsi di un evento futuro.

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    Legal estates Equitable interest

    freehold

    durata eai limitisoggettivi

    - estate infee simple

    - estate infee simpleconditional

    - estate forlife

    - estate purautre vie

    momentoeffettivo digodimento

    estates inpossesion

    - fee simpleabsolute inpossession

    - term ofyearsabsolute

    estates inexpectory

    -reversion

    -remainder

    - tenancy atwill

    - tenancy atsufferance

    - term ofyears

    La distinzione tra legal e equitable estates riguarda la diversa fonte di

    riconoscimento dei property rights e la differente tutela ad essi

    accordata rispettivamente at law e in equity. Deve essere sottolineatoche con le leggi di riforma del sistema giuridico inglese del 1873-75 e

    la fusione in un unico apparato giudiziario delle corti di common law e

    di equity venuta meno la matrice giurisdizionale della distinzione,

    mentre rimasta la diversa natura dei mezzi di tutela riconducibili

    sotto luno o laltro di tali corpi normativi: i legal remedies sono

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    automaticamente attribuibili, la loro concessione consegue di diritto

    allaccertamento giudiziale dei fatti a base della pretesa, mentre gli

    equitable remedies sono concessi discrezionalmente, sono rimessi ad

    una valutazione di opportunit compiuta dal giudice a seconda delle

    circostanze del caso di specie alla luce delle regole guida

    consolidatesi. Nellordinamento inglese medievale prima e moderno

    poi si contemplavano varie specie di estate in land. Questo stato di

    cose complicava notevolemente i trasferimenti immobiliari:

    lacquirente si vedeva costretto a lunghe e costose indagini

    riguardanti una pluralit di co-titolari rivolte a scoprire le vicende

    traslative e costitutive dei diritti sullimmobile. Per conseguire un legal

    title valido egli doveva assicurarsi non solo la sottoscrizione dellattodi trasferimento da parte di tutti i cotitolari, ma anche che il titolo di

    propriet di ciascuno fosse doverosamente indagato. Lesigenza di

    ammodernare lassetto dei diritti reali immobiliari port sul finire del

    diciannovesimo secolo ad una serie di interventi legislativi, tra i primi

    la legge in materia di conveyancing, cio sui rasferimenti che nel

    1925 si tradussero in un organico disegno riformatore: la property

    legislation. Il modello di property stato sostanzialmente mantenuto

    inalterato, per essere piuttosto semplificato e razionalizzato in

    funzione di una maggiore facilit e sicurezza dei trasferimenti

    immobiliari, si cio cercato di favorire la libera alienabilit o

    commerciabilit dei titoli e corrispondenti diritti di propriet

    immobiliare. Ci a fronte di una elevata possibilit di frammentazione

    delluso e godimento del bene tra una pluralit di titolari e della

    connessa esigenza di sicurezza di quegli stessi diritti.

    stata operata una classificazione dei diritti reali immobiliari

    suscettibili di sussistere at law, i ncd legal rights in land, che prevede

    una loro drastica riduzione di numero, nonch la loro distinzione in

    due categorie: quella dei legal estates e quella dei legal interest.

    Secondo quanto stabilito dal Law of property act i soli estates capaci

    Law of PropertyAct 1925

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    di sussistere e essere trasferiti o costituiti secondo lo stesso diritto

    sono lestate in fee simple absolute in possession, il term of years. A

    questi legal estates vanno aggiunti una serie di altri diritti,

    tassativamente enumerati, noti in dottrina come lesser rights, diritti

    minori, cio interessi od oneri su o relativi ad un immobile che sono

    capaci di sussistere o di essere trasferiti o costituiti secondo lo stretto

    diritto: le servit prediali, easements, i diritti di pascolo, pesca,

    raccolta di prodotti della terra od asportazione di minerali, le rendite di

    carettere perpetuo o per un periodo di tempo determinato, gli oneri

    costituiti in forma di garanzia reale ed ogni altro simile onere,

    consistente in una prestazione di denaro connessa al fondo, i rights of

    entry esercitabili con riferimento ad un rapporto di affitto od annessi auna rendita fondiaria. La particolarit del right of entry data dal suo

    atteggiarsi a forma di autotutela consistente nel riprendere possesso

    dellimmobile, facendo cos cessare lestate su di esso costituito in

    cambio della prestazione pecuniaria e nel caso di inadempimento

    della relativa obbligazione: nellipotesi di affitto di un immobile, il

    proprietario pu riservarsi il diritto di rientrare in possesso del bene

    allorquando il tenant non adempie le proprie obbligazioni, tale diritto

    opponibile erga omnes, sicch ha natura di diritto reale. Il suo

    esercizio prescinde da intervento giudiziale, che pu invece essere

    invocato dallaltra parte interessata.

    Dal punto di vista sistematico la distinzione tra legal estates e legal

    interest sembra rispecchiare la classificazione dei rights in land a

    seconda del carattere possessory o non possessory degli stessi: i

    legal interest differiscono dagli estates per ci che essi non hanno

    carattere di possessory rights in land, essendo invece accomulabili

    alla stregua di non possessory rights in land. Essi non si estrinsecano

    in un potere duso e godimento diretto dellimmobile, contemplano

    piuttosto un rapporto con un immobile da altri posseduto. In tal senso

    la distinzione sembra avvicinabile a quella tra diritti su cosa propria e

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    diritti su cosa altrui, tuttavia la non corrispondenza allo schema

    romanistico appare evidente per alcuni legal interest, come ad

    esempio il mortage, lipoteca, che non ha come diritto reale di

    garanzia una configurazione autonoma, assumendo nella sua

    versione odierna la veste di lease.

    Al di fuori del fee simple e del lease e dei legal interest menzionati

    stabilito peraltro che tutti gli altri diritti, interessi e oneri su o relativi ad

    un immobile valgano come equitable interest.

    La denominazione equitable interests include sia equitable estates in

    land, sia i diritti di contenuto minore ai quali pi esattamente si addice

    la qualificazione di equitable interests. Da un punto di vista

    terminologico un estate sia esso legal o equitable connota un diritto di

    contenuto siminle alla propriet mentre un interest in land pu

    includere un estate, ma include altres diritti di contenuto minore di

    propriet.

    Si tratta di un istituto che presenta una ricca e variegata tipologia sia

    di configurazioni che di applicazioni. Secondo la dottrina inglese esso

    rileva nel senso della duplicazione delle situazioni di appartenenza o

    titolarit concernenti un certo bene oppure un insieme di beni.

    Un aspetto peculiare del diritto inglese che presenta due concetti

    completamente diversi di propriet e che ambedue i tipi di propriet

    possono sussistere contemporaneamente, cio uno stesso bene pu

    apparetenere a pi persone in pi dun modo.

    Si pu osservare che nel caso in cui il titolare di un estate in the land

    avesse alienato formalmente il suo estatea taluno sulla base di un

    rapporto di fiducia che obbligava costui in qualit di trustee a tenere la

    Trust

    Nel trust esistono tre figure: il settlor, ossia il disponente; il trustee, ossia ilgestore nominato dal settlor che ha la gestione del bene contenuto nel

    trust, dunque piena facolt di gestire i beni e infine il cd beneficiary, ilbeneficiario cio colui che gode della gestione del trustee.

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    titolarit legale del bene per leffettivo vantaggio o godimento ovvero

    nellinteresse di un altro soggetto indicato dallo stesso alienante, le

    corti di common law riconoscevano come titolare dellestate di specie

    unicamente il fiduciario. Nel caso in cui il cancelliere, fosse chiamato

    ad intervenire in sede di equity jurisdiction nei confronti del trustee

    inadempiente per tutelare la posizione del beneficiario, questi, in base

    alla massima equity acts in personam riconosceva al beneficiario la

    posizione di equitable owner, accordandogli in tal modo tutela di

    carattere relativo, circoscritta alla sola persona del trustee. Questo

    modo di operare dellequity valse storicamente a dare ingresso

    nellordinamento inglese a mezzi di tutela in forma specifica alternativi

    rispetto al rimedio dei danni in common law. In progresso di tempo latutela del diritto di godimento esistente sullimmobile a favore del

    beneficiary stata ampliata nei confronti di chiunque avesse

    acquistato un legal estate sapendo dellesistenza di un tale beneficio,

    oppure indipendentemente da questa conoscenza, oppure ancora a

    chi avesse ricevuto a titolo gratuito limmobile, fino ad arrivare in

    epoca moderna alla regola per la quale i legal rights sono validi nei

    confronti di tutti, gli equitable rights sono validi nei confronti di

    chiunque, eccetto un compratore a titolo oneroso e di buona fede del

    legal estate e i suoi aventi causa. Da semplici rights in personam,

    suscettibili di essere fatti valere solo nei confronti dei trustees, i diritti

    del beneficiario hanno assunto la consistenza di veri e propri rights in

    rem, o comunque ad essi assimilabili: gli equitable interest divennero

    molto pi che semplici diritti personali nei confronti dei fiduciari, erano

    una nuova specie di property rights, veri diritti in rem. Di qui la

    possibilit di ricomprendere insieme le due distinte categorie dei

    legal estates e degli equitable interest in ragione del loro proprietary

    character, ossia del loro configurarsi come diritti reali.

    Invero appare controversa in dottrina la natura dei beneficial rights o

    interest alla luce della divisione tra diritti reali e personali secondo lo

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    schema romanistico. Deve dirsi piuttosto che dal punto di vista storico

    si tratta di ius in personam, trattato alla stregua di ius in rem: un diritto

    primariamente valido nei confronti di certa persona, cio del fiduciario,

    ma trattato in modo da essere equivalente a un dominium che esiste

    comunque solo in equity. Ci appare dimostrato dal fatto che il diritto

    del beneficiario di pretendere che i beni siano amministrati come

    richiede il vincolo fiduciario viene considerato ai fini dellequity come

    equivalente al diritto sui beni stessi.

    Il trust dunque un ibrido di contratto e propriet, riconoscerne gli

    elementi personali non significa disconoscerne le componenti

    proprietarie.

    Con ci ben si delinea il carattere sfuggente e particolare di quella

    che sembra essere unaltra dimensione, al di l della classica

    divisione dei diritti e delle azioni in rem e in personam, rappresentata

    appunto dallequity, con il suo apparato di principi e rimedi.

    La chiave per comprendere listituto del trust sembra essere quella

    che lega lobbligo del trustee, concernente la gestione dei beni a lui

    alienati a questi stessi beni, anzich alla persona del beneficiario. In

    conseguenza di ci il complesso di beni oggetto di trust appare

    completamente separato dal resto delle propriet del trustee che,

    come corollario dei propri obblighi non ha alcun interesse personale,

    inoltre a fronte del trust duty si ravvisa un diritto del beneficiary

    altrettanto incidente sui beni alienati al trustee, al fine di assicurarne

    lappartenenza al trust, cio di mantenere la destinazione vincolata a

    vantaggio dello stesso beneficiario mediante tutela capace di

    perseguire i beni oggetto di trust nelle mani di chiunque li abbia

    indebitamente ricevuti. Il mezzo elaborato a tal fine il tracing, da non

    confondere con il common law tracing (che ha natura di azione di

    ingiustificato arricchimento). Esso ha natura di azione reipersecutoria

    con cui viene fatto valere un diritto reale, applicabile oltre ai casi di

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    illegittimo trasferimento dei beni oggetto del trust avvenuto in caso di

    violazione dei doveri fiduciari connessi agli stessi beni, anche ai casi

    di confusione di tali beni con quelli del trustee.

    Con il tracing possibile seguire le tracce dei beni di cui si tratta,siano essi individuati oppure fungibili. Il diritto e lazione di tracing

    possono essere fatti valere fin tanto che sia possibile lidentificazione

    dei beni del trust in una qualche forma, ancorch non nella stessa

    identica forma fisica dei beni originari.

    Deve essere fatta menzione di delle ipotesi nelle quali i diritti del

    beneficiario verso terzi sono protetti dallequity attraverso il ricorso

    alla finzione per cui un soggetto estraneo, il cd stranger pu essere

    reso responsabile in veste di fiduciario presunto, ad esempio qaundo

    abbia collaborato con il trustee nella violazione degli obblighi fiduciari,

    o ricevuto beni rientranti nel trust sapendo della violazione commessa

    in tal modo.

    Grazie al mezzo del tracing la posizione del beneficiario tende ad

    essere salvaguardata non solo in chiave di tutela personale, ma come

    tutela reale, poich il diritto viene fatto valere come proprietary

    remedy.

    Il risultato cui ci sembra condurre agli occhi di un giurista

    continentale quello di una propriet senza propreitario. La mentalit

    inglese impedisce di consiiderare il legal owner come proprietario

    assoluto della cosa. Il punto su cui occorre insistere allora quello del

    coollegamento dei doveri fiduciari con i beni oggetto di trust, in modo

    da orientare il rapporto formale di appartenenza di tali beni in

    direzione allo scopo per cui sono stati affidati: poich gli obblighi

    gravanti sul trust sono collegati con i beni oggetto di trust, questi non

    sono considerati come propri del trustee, essi sono di propriet del

    trust che il trustee si trova solo ad amministrare. Peraltro il

    beneficiario pu chiedere di porre termine al trust dando istruzioni e

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    direttive allo stesso fiduciario circa il modo di disporre dei beni. Il

    diritto del beneficiary comunque finisce per coincidere con una

    situazione dimezzata di appartenenza assistita da una tutela solo

    parzialmente reale.

    Il trust dunque contribuisce a caratterizzare quella flessibilit sul piano

    funzionale tipica del sistema inglese, nel quale si ravvisa una

    duplicazione di situazioni di titolarit dei diritti sui beni: legal

    ownership e equitable ownership, relative rispettivamente

    allamministrazione e alleffettivo godimento degli stessi diritti.

    La costruzione del trust comporta una divisione della propriet sulla

    cosa o sul fondo tra poteri di amministrazione, inclusi i poteri di

    alienazione attribuiti al trustee e i diritti di godimento attribuiti al

    beneficiario.

    Con la riforma del 1925 tutto il tradizionale apparato di strumenti e

    figure riguardanti la frazionabilit dei property rights in land trova

    applicazione come equitable interests.

    Ci vale in particolare per i beni mobili oggetto di personal property,

    per i quali la possibilit di trarre in successione cronologica le utilit,esclusa at law, si realizza medinte ricorso al trust.

    Deve essere premesso che i giuristi di common law non prendono

    cos sul serio la distinzione tra diritti reali e diritti personali, la

    distinzione da loro considerata sul piano dei rimedi, cio sotto il

    profilo dellassolutezza o relativit. Laspetto che svuota limportanza

    della distinzione tra diritti reali e diritti personali dato dalla

    concezione patrimonialistica caratteristica del common law.Questa concezione, a differenza dei paesi di civil law, vale

    nellordinamento inglese quale premessa concettuale e sistematica

    su cui si fonda lintera struttura tecnico-giuridica del regime dei beni,

    ossia la grammatica della propriet.

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    Nel common law, accade ad esempio che il diritto del lessee, figura

    assimilabile al nostro conduttore viene considerato di natura reale; il

    diritto al possesso di colui che riceve materialmente nella proprie

    mani una cosa mobile corporale per un determinato scopo, raggiunto

    il quale questa deve essere restituita al possessore originario ha

    carattere di realit. I diritti contrattuali capaci di essere ceduti vengono

    inclusi sotto il nome di choses in action, beni oggetto di property al

    pari dei diritti di privativa, di sfruttameento delle opere di ingegno.

    La natura proprietaria di questi diritti di choses in action nella misura

    in cui essi hanno rilievo patrimonialistico di fonti di reddito.

    Si parla spesso del beeneficiario come di un proprietario equitativo

    dellimmobile, si tratta tuttavia di una forma di espressione inaccurata:

    il trustee il proprietario dellimmobile, poich due soggetti con

    interessi opposti non possono essere considerati proprietari della

    stessa cosa. Il beneficiario possiede il dirittto di credito nei confronti

    del trustee, poich questo diritto verameente oggetto di propriet

    come una qualunque res fisica.

    Il meccanismo del trust, che scinde la titolarit dei beni dal loro valore

    duso, appare utile e opportuno per comprendere la distinzione tra

    legal e equitable rights.

    Giova in tal senso ricordare che in et medievale il trust trovava

    applicazione solo in campo immobiliare per fini di conservazione e

    perpetuazione nellambito familiare del patrimonio, costituito

    principalmente da possedimenti fondiari: mediante la tecnica del

    family settlements, cio sulla base di disposizioni del settlor attraverso

    deed oppure testamento venivano a combinarsi trust e estates,

    formando una catena di assegnazioni di interest in land presenti e

    futuri tendenti ad assicurare attraverso le generazioni il trasferimento.

    Col passare del tempo, mutato il contesto economico-sociale, la

    ricchezza mobiliare divenne anchessa oggetto di trust: questo

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    cessava di essere uno strumento traslativo per il mantenimento della

    propriet immobiliare e divenne un espediente gestionale per il

    mantenimento del patrimonio finanziario, il managemente trust la

    risposta al tramonto definitivo del patrimonio familiare immobiliare

    come forma di ricchezza dominante.

    Si spostava in tal modo laccento dai beni individualmente considerati

    allinsieme di volta in volta scaturente dalle operazioni economiche

    efffetuate dai trustees, il cd trust fund, avente natura e funzione di

    patrimonio separato dalle propriet del trustee, caratterizzato e

    garantito dal principio di surrogazione reale come possibilit di

    modificazione dei singoli beni oggetto del rapporto di trust, ferma

    restando lidentit complessiva del fund.

    Di qui lidea di equitable interest, cio di diritto completamente

    sganciato dalla fisicit e dallindividualit del suo oggetto, inteso cos

    per essere riferito ad unentit astratta, il trust fund, concepito

    semplicemente come diritto a un reddito da esso ricavabile, ma per

    questo non meno reale, si tratta infatti pur sempre di un diritto legato

    allattuale consistenza del fund, caratterizzato dunque da una tutela

    che si esplica in via di sequela, tracing, cio di recupero al patrimonio

    dei beni facenti originariamente parte del fund stesso.

    Linterpretazione che si delinea del regime dei property rights in land

    nellodierno ordinamento inglese, dopo le recenti riforme quella che

    pone come criterio base la distinzione tra property rights cha hanno

    valore in quanto restano collegati al bene fisico immobile cui si

    riferiscono e property rights capaci invece di tollerare, senza danno

    per il loro valore, la modificazione del proprio oggetto, attraverso

    conversione dellimmobile cui si riferiscono in una somma di denaro o

    in altre forme di capitale idonee a costituire e garantire per il titolare

    dei diritti stessi una fonte di reddito.

    Riassumendo pu dirsi che lesperienza dei commkon law, per

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    contrasto con quella di civil law appare caratterizzata da un modo di

    percepire la propriet basata sullabdicazione del concetto stesso di

    propriet della cose e dallaccettazione dellidea di titolarit di diritti

    ovvero di stati giuridici, cio di poteri relativi alle cose, anche

    immateriali.

    Ci che sembra pi importante al giurista inglese la valenza

    patrimonialistica, nonch la possibilit di tutela giudiziale in forma

    specifica che consenta al titolare del diritto di preservare e recuperare

    la cosa o il suo valore, oppure che gli garantisca continuit e

    congruit del reddito.

    Cos concepiti gli equitable interest finiscono per somigliare piuttosto

    a diritti di credito.

    Si pensi allodinamento scozzese: qui si afferma chiaramente che il

    diritto del beneficiario non ha nulla a che fare con la teoria della

    propriet divisa e che non si configura come propriet equitativa, ma

    che il suo invece un diritto personale, ferma restando la tutela del

    tracing. Si tratta di un esempio riguardante un ordinamento misto, nel

    quale cio trovano accoglimento stili e modelli, regole e principi,

    istituti e categorie di entrambe le tradizioni, come accade in Quebec.

    Per quanto concerne la recezione della figura del trust neglim

    ordinamenti di diritto civile, giova richiamare la Convenzione dellAja

    del 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e appunto al loro

    riconoscimento. Questa a fronte di una definizione del trust come

    patrimonio separato imperniata sui poteridoveri del trustee, prevede

    che il riconoscimento del trust debba implicare in particolare la

    possibilit di agire per il recupero del trust asset, che in violazione

    degli obblighi nascenti dal rapporto stesso siano stati confusi con beni

    propri o alienati a terzi circoscrivendone per la portata con riguardo

    alla legge regolatrice dei diritti o obblighi dedl terzo acquirente.

    In questo modo, secondo la dottrina inglese, si limita fortemente il

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    diritto di sequela dove la legge regolatrice sia quella di un paese di

    civil law il cui ordinamento non contempli il meccanismo del tracing

    insieme al trust.

    Lineamenti di diritto contrattuale G.Alpa

    possibile ravvisare delle radici comuni al diritto contrattuale dei

    diversi modelli normativi nel diritto romano giustinianeo. Si tratta

    comunque di una opinione che solo parzialmente corrisponde alla

    verit storica. La teoria generale del contratto infatti stata sviluppata

    sopratttutto per merito della pandettistica, la quale andata molto pi

    in l delle fonti romane, costruendo la categoria generale di rapporto

    giuridico, di dichiarazione e di negozio giuridico.

    Opinione altres poco fondata quella che vede la disciplina del

    contratto nei diversi ordinamenti basata su valori comuni: se da un

    lato possibile, intendendo il contratto come operazione economica,

    riscontrare valori comuni intesi a dare valore al consenso, alla libert

    di contrarre o allesigenza di conservare loperazione economica,

    altrettanto vero che in alcune esperienze si enfatizzano o si

    sottolineano valori come ad esempio il valore della persona, che in

    altre esperienze non sono tutelati in materia contrattuale.

    I processi di unificazione e armonizzazione della disciplina del

    contratto pertanto non si realizzano in ragione di asserite radici

    comuni n sotto una fittizia trama di valori comuni, ma attraverso

    propositi pratici ed economici che animano i giuristi nel tentativo di

    agevolare gli scambi di beni, servizi e capitali.

    Si soliti muovere dalla formula contenuta nel code Napolon per il

    quale il contratto una convenzione in virt della quale una o pi

    persone si obbligano nei confronti di una o pi altre a dare, fare o a

    non fare qualcosa.

    Contratto neldiritto francese

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    Lespressione convenzione generica, la formula menzionata

    potrebbe dunque sembrare una tautologia se si arrestasse alla

    qualificazione del contratto come convenzione. Esso inoltre definito

    come atto giuridico, che si qualifica per il fatto che gli effetti prodotti

    da esso prodotti derivano da un atto di volont.

    Nella definizione del contratto la dottrina francese cerca di dare la

    risposta a due essenziali interrogativi: da dove discende il potere

    delle parti di vincolarsi e che tipo di effetti e quali sono gli effetti che il

    contratto produce.

    Per ci che riguarda il primo interrogativo deve essere detto che

    laccordo di volont, ci da cui discende il potere di vincolarsi. Esso

    vincola le parti in quanto sia socialmente utile, persegua cio uno

    scopo ritenuto meritevole dalla legge e in quanto sia giusto. Laccordo

    delle volont lelemento qualificante del contratto, la procedura

    che porta agli effetti giuridici, perci necessario che le volont siano

    manifestate sabbene non sia necessaria una trattativa, una

    negoziazione. Ma a qualificare un contratto non sufficiente il mero

    accordo di volont, altres necessario che questo produca effetti

    giuridici. Gli accordi morali non sono giuridicamente vincolanti,

    dunque non sono azionabili in giudizio.

    La definizione che ne deriva tuttavia si attaglia perfettamente ai

    contratti sinallagmatici, ma non alle donazioni e agli atti che danno

    vita ad una istituzione o ad uno statuto. Per le donazioni si dice che

    pur essendo la volont del donante notevolmente pi importante del

    donatario un accordo vi sempre, dal momento che il donatario non

    pu rifiutaree la donazione. Per le istituzioni, le societ e le

    associazioni si ha altres contratto.

    Di notevole importanza appare la revisione del principio

    dellautonomia della volont, dunque del valore vincolante del

    consenso ad opera di Rouchette.

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    A suo avviso la dottrina della vincolativit del consenso era estranea

    ai redattori del Code Napolon: essi facevano riferimento alla parola

    data, alla giustizia naturale, alle regole elementari di giustizia ecc. per

    fondare la vincolativit del contratto. Il vincolo era affidato alla

    coscienza delle parti piuttosto che alla loro volont, coscienza peraltro

    orientata, limitata governata dalla legge. Il contratto produce in

    questottica effetti giuridici non in virt del semplice consenso, ma per

    volont della legge. La lettera del Code stata dunque travisata dalla

    dottrina successiva: ben pochi sono infatti gli autori che hanno

    attribuito al consenso un ruolo proprio e fondamentale. La prassi dei

    tribunali conferma questi assunti: la concezione soggettiva dellerrore

    minoritaria, la sopravvenienza non causa di nullit o risoluzione,la stessa corte di cassazione ha sempre preferito usare lespressione

    libert contrattuale piuttosto che non quella di autonomia della

    volont. Questa formula proviene piuttosto dalla dottrinba

    internazionale, lidea di autonomia di origine tedesca e affonda le

    sue radici nel diritto internazionale e sulla costruzione della categoria

    di negozio giuridico, mentre autonomia delle volont espressione

    tipicamente francese.

    Consenso e causa sono indissolubilmente legati, il ruolo

    dellordinamento quindi consiste in una finalit definitoria di contratto

    nella quale consenso deve inglobare la causa o dove necessario la

    forma, in una finalit di cristallizzazione delle operazioni diffuse nella

    prassi attraverso la disciplina dei tipi legali, in una finalit tipizzante,

    attraverso il riconoscimento della vincolativit dei tipi liberamente

    creati dalle parti, in una finbalit di controllo senza un serio intento di

    obbligarsi.

    Alla disciplina del contratto in generale dedicato un intero titolo del

    codice civile10: si tratta di una serie di disposizioni con cui il legislatore

    10il titolo II del libro IV del codice civile

    Il modello italiano

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    ha inteso dettare principi generali. La materia riguarda la nozione del

    contratto elautonomia contrattuale, i requisiti del contratto e la sua

    formazione, la condizione, linterpretazione, gli effetti , le invalidit, la

    rescissione e la risoluzione.

    Il legislatore d una definizione di contratto come accordo di due o pi

    parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico

    patrimoniale, ma anche come vincolo: il contratto ha forza di legge tra

    le parti. Le parti sono libere di concludere accordi diversi da quelli

    regolati dalla legge; gli effetti del contratto riguardano solo le parti che

    lo hanno concluso e non possono spiegarsi nei confronti di terzi,

    salvo i casi previsti dalla legge11; le parti possono inoltre sciogliersi

    volontariamente dal vincolo del contratto solo in casi di eccezione o

    perch hanno deciso di comune accordo di estinguere il rappporto,

    inoltre devono comportarsi secondo correttezza e buona fede sin dal

    momento in cui pongono in essere il contratto.

    Possono essere dunque individuati alcuni principi generali: il principio

    di vincolativit del contratto, il principio di relativit del contratto, il

    principio di autonomia contrattuale, il principio di buona fede.

    Contratto = accordo di due o pi parti per costituire, regolare o

    estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

    Il contratto pu essere inteso come atto o come rapporto: latto

    riguarda lincontro delle volont dei contraenti, il rapporto riguarda le

    conseguenze giuridiche che derivano dallatto.

    Il termine accordo assume un significato diverso e pi ampio

    rispetto al termine contratto, per cui questultimo una sottocategoriadellaccordo. Esso definito dalla dottrina come unespressione

    generica che allude allincontro di due o pi volont. In questo novero

    rientrano gli accordi collettivi di lavoro, le intese, gli accordi

    11contratto a favore di terzi

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    programmatici, il matrimonio, il gentlements agreement.

    Il contratto si distingue dallatto unilaterale poich il risultato

    dellincontro dellee volont di due o pi soggetti. Il concetto di parte

    inteso come centro di interessi.Le funzioni del contratto accolote nella definizione sono molteplici: le

    parti possono concludere un contratto per costituire un rapporto,

    modificarlo oppure estinguerlo.

    Per ci che attiene al diritto inglese la trattazione della tematica del

    diritto contrattuale, trattandosi di un diritto essenzialmente di

    formazione giurisprudenziale, deve partire dallanalisi dei textbooks,

    dalle riviste e dalle raccolte di cases materials, dagli statutes che

    hanno introdotto i contratti speciali.

    Gli autori inglesi esprimono diversi metodi e diverse concezioni del

    contratto, si pensi allopera di Atiyah e allopera del Treitel,

    emblematiche di differenti tecniche di approccio alle classificazioni

    della materia.. Tali tecniche possono essere ricondotte a due indirizzi

    fondamentali: uno che enfatizza del contratto soprattutto latto diautonomia privata, laltro che muove dalla considerazione che il

    contratto sia un atto esposto a tutti gli interventi esterni consentiti

    dallordinamento, per cui pu essere fatto dalle corti, pu essere

    variamente inciso dal legislatore.

    La nozione di contratto derivata dallesperienza inglese coincide solo

    parzialmente con quella continentale, di accordo che crea diritti e

    obblighi tra le parti contraenti.

    Nella dottrina inglese si distingue il contract dalla convention, termine

    pi ampio e generico inclusivo di accordo di cui una delle parti la

    p.a.; si distingue il contract dalla promise, dichiarazione di assumere

    un obbligo; si distingue il contract dalla obligation, che il singolo

    Il contratto neldiritto inglese

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    obbligo creato dal contratto; si distingue il contract dal bargain che

    un accordo tra due parti per uno scambio di prestazioni eseguite o

    promesse. Per cui pu dirsi che nella dottrina e giurisprudenza

    inglese non vi unanimit sulla definizione di contratto. Ci inoltre

    appare maggiormente complicato rispetto allesperienza continentale

    per il fatto che nel diritto inglese non vi sia una definizione legislativa

    di contratto, che seppure discutibile e non vincolante, come accade in

    Italia, costituisca un punto di riferimento.

    La nozione di contract varia a seconda dellidea che gli autori tendono

    ad esprimere. Burke d definizioni molteplici e giustapposte di

    contratto: si parla di agreement enforceable at law, insistendo sul

    fatto non ogni accordo contratto: sua caratteristica essenziale una

    promise, destinata a creare unobbligazione che le parti devono

    eseguire. Nel diritto inglese gli atti che per il diritto continentale sono

    intitolati promesse unilaterali costituiscono una categoria interna al

    genere contract.

    Secondo Treitelil contratto un agreement giving rise to obligation

    which are enforced or recognised by law12, il contratto dunque si

    distingue da altri tipi di vincoli obbligatori poich nasce sulla base di

    nun accordo fondato sulla volont delle parti. Laccertamento della

    volont proposto da Trietel si basa su una nozione oggettiva, colleata

    con lapparenza allesterno della volont ragionevole di contrarre.

    Pollock incentra invece la nozione di contratto sulla promessa

    definendolo come a promise or a set of promises cui il diritto

    riconosce forza vincolante.

    Atiyah respinge d