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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Diritto Tributario

PARTE SPECIALE

Anno accademico 2013/14

Programma 9 CFU

Riassunto di “istituzioni di diritto tributario: parte speciale”

di Francesco Tesauro

Integrati con gli appunti presi a lezione

A cura di Ilaria Tranquillo

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Le imposte sul reddito: caratteri

generali

Il sistema di tassazione dei redditi si compone di due imposte, l’irpef che colpisce le

persone fisiche e l’ires che colpisce i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone

giuridiche e altri enti). In tal modo tutti i soggetti titolari di rapporti giuridici a contenuto

patrimoniale possono essere debitori di imposta (salvo i soggetti che optrano per la

trasparenza fiscale)

I soggetti passivi, ovvero i debitori dell’obbligazione tributari(sostanziali) sono

IRPEF: tutte le persone fisiche e i soggetti che rientrano nei casi di

trasparenza fiscale (soci di società di persone, ecc)

IRES: colpisce la società di capitali e i soggetti collettivi in genere. I

soggetti passivi sono classificati in 5 gruppi dall’airticolo 73 dei tuir:

1) Società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione

residenti fiscalmente in Italia

2) Altri enti collettivi aventi come oggetto principale lo

svolgimento di attività commerciale fiscalmente residenti in

Italia: vi rientrano i trust.

3) Enti non commerciali, residenti fiscalmente in Italia. La loro

attività principale non è commerciale ma istituzionale: ad

esempio l’università ha come attività principale la didattica e

la ricerca. L’attività istituzionale è fiscalmente irrilevante e non

da luogo a reddito tassabile. Per questo non vale la regola di

attrazione al reddito di impresa e il reddito mantiene la sua

natura. Solo quello proveniente da attività non fiscalmente

irrilevanti verrà tassato

4) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia: sono quei soggetti

che non hanno la residenza fiscale in Italia. In questa

categoria rientrano sia enti commerciali che non commerciali,

sia società di persone che di capitali

È inoltre soggetto passivo ires qualunque altra organizzazione

non appartenente alla categorie precedentemente

elencate, che realizzi in modo unitario ed autonomo il

presupposto di imposta (supersoggetti passivi).Non rientrano

in questa categoria ne la famiglia ne il gruppo di società:

sono titolari di redditi il cui possesso non si manifesta in via

uniforme.

(p 19 appunti)

LA RESIDENZA FISCALE Distinguiamo tra

Soggetti residenti fiscalmente in Italia: Un ente è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha

sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto della sua attività principale nel territorio dello

stato.

Disciplina unitaria nella

determinazione

dell’imponibile: tutti i ricavi

sono considerati reddito di

impresa attrazione al

reddito di impresa

Un soggetto è fiscalmente

residente in Italia se per la

maggior parte del periodo

di imposta ha sede legale,

dell’amministrazione o

l’oggetto della sua attività

principale nel territorio dello

stato

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Un soggetto è residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta è iscritto

all’anagrafe della popolazione residente o ha nello stato il domicilio o la residenza ai sensi del

codice civile. Per contrastare fittizi trasferimenti di residenza in paradisi fiscali si considerano

residenti in Italia i soggetti cancellati dalle anagrafi e emigrati in stati a regime fiscale

privilegiato: è onere del soggetto provare che a seguito del trasferimento non ha conservato

in Italia né la dimora abituale, né il centro dei suoi affari e interessi.

sono tassati in Italia tutti i redditi del soggetto, ovunque prodotti

Soggetti non residenti fiscalmente in Italia

sono tassati in Italia i redditi prodotti in Italia

Si stabiliscono criteri di collegamento che fissano quale legame oggettivo debba essere

considerato per determinare i redditi prodotti in Italia

Tipo di reddito criterio

Reddito di

impresa

Stabile organizzazione: si considera prodotto in Italia il reddito mediante una

stabile organizzazione, ovvero una base fissa di affari tramite cui l’impresa

esercita la sua attività. L’esercizio dell’attività di impresa di per sé non è

sufficiente. La stabile organizzazione può essere

- materiale: una succursale, un ufficio, un cantiere

- personale: soggetto che agisce per conto dell’impresa non residente,

concludendo contratti che impegnano quest’ultima.

In questo ambito vanno tassati gli utili che la stabile organizzazione avrebbe

prodotto se fosse un’entità indipendente, distinta e separata dalla casa

madre. Sono deducibili le spese anche generali sostenute nello stato e

altrove. Si suggerisce di imputare una quota di spese proporzionalmente

corrispondente al rapporto tra fatturato della casa madre e fatturato della

stabile organizzazione

Reddito di lavoro

autonomo

Svolgimento dell’attività in Italia: il reddito prodotto in Italia è tassato perché

frutto di un’attività svolta in Italia

Reddito di

capitali

Corrisposti da soggetti residenti in Italia o da una stabile organizzazione qui

residente

Reddito di lavoro

dipendente

Svolgimento dell’attività in Italia: attività svolta nello stato italiano

Reddito fondiario Localizzazione dell’immobile in Italia

Redditi diversi Derivano da beni qui localizzati o da plusvalenze derivanti da partecipazioni

in società residenti.

Per evitare la doppia imposizione, dato che il soggetto non residente è tassata sia dal Fisco

italiano che dal Fisco del paese di origine e viceversa l’Italiano all’estero è tassato sia in loco

per il reddito prodotto fuori dai confini che in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti (anche

all’estero), sono stati ideati due strumenti:

1) Convenzioni contro le doppie imposizioni: trattati bilaterali stipulati tra stati. Possono

prevedere criteri di collegamento diversi che prevalgono sulla normativa nazionale.

2) Istituti interni: viene riconosciuto un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.

Presunzione legale di residenza fiscale in italia: si presumono salvo prova contraria residenti

in Italia le società che sono controllate da soggetti residenti nel territorio dello stato, sono

amministrate da un organo di gestione composto per la maggior parte da consiglieri

residenti nel territorio dello stato. estero vestizioni (sentenza D&G, fatta nella parte

generale a lezione)

LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA Esistono soggetti fiscalmente trasparenti, ovvero il cui reddito non è tassato in capo loro

ma imputato per la tassazione a altri soggetti. La trasparenza consiste infatti nell’imputare

il reddito della società ai soci: la partecipata non è tassata perché il suo risultato fiscale è

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imputato ai soci. Anche le perdite sono immediatamente utilizzabili a compensazione dei

redditi del socio. Questo regime elimina la doppia tassazione dei redditi.

Società di persone: i redditi prodotti dalla società sono imputati ai soci come redditi di

partecipazione in base alla loro quota di partecipazione, a prescindere dalla loro

distribuzione. Sono assoggettati a irpef o ires insieme agli altri redditi del soggetto passivo.

La società è uno schermo trasparente, assoggettata solo agli obblighi formali di tenuta

della contabilità e di dichiarazione (strumentali per la determinazione dell’imponibile e

dell’imposta) ma non di liquidazione e versamento dell’imposta che ricadono in capo ai

soci. Anche le perdite sono ripartite tra i soci alla stessa maniera: se l’ammontare della

perdita supera i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta gli anni successivi (non

oltre il 5).

Sono fiscalmente assimilate in questo ambito alle società di persone gli studi professionali

associati (associazioni costituite da persone fisiche per lo svolgimento in forma associata

della professione) , le società di armamento e le società semplici. Quest’ultime non

producono redditi di impresa ma singoli redditi appartenenti a una delle categorie

(fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi); inoltre sempre in questo caso alcuni

costi sono deducibili dall’imponibile o detraibili dall’imposta dovuta dai soci.

Anche le associazioni professionali presentano alcune peculiarità: il reddito

dell’associazione è reddito di lavoro autonomo, determinato secondo il principio di cassa

(quando viene incassato non quando viene distribuito). I compensi percepiti

dall’associazione sono soggetti a ritenuta di acconto poi imputata agli associati nella

stessa proporzione con cui si attribuiscono i compensi.

Impresa famigliare: ai collaboratori viene attribuito una quota del reddito proporzionale al

lavoro svolto non superiore al 49% del reddito complessivo prodotto. Il 51% è imputato

all’imprenditore. Tale limite ha lo scopo di evitare manovre di splitting volte a eludere la

progressività. Non vi è in questo caso reddito di impresa ma netta separazione tra i redditi

imputati: solo la quota imputata all’imprenditore è qualificata come reddito di impresa. I

collaboratori in ogni caso non partecipano alle perdite.

Società di capitali: Dal 2004 anche le società di capitali possono optare per il regime di

trasparenza. Distinguiamo due ipotesi:

a) Regime ordinario: società di capitali delle quali sono socie altre società di capitali.

È un opzione che deve essere esplicitamente espressa, ha effetto per 3 esercizi e

non può essere revocata. La partecipazione dei soci deve essere compresa tra il

10 e il 50% (oltre abbiamo il consolidato). Inapplicabilità: redditi di un socio

sottoposti ad aliquota ridotta, adesione al consolidato (p 152-153),

assoggettamento della partecipata a procedura concorsuale. (altro p 153-154).

Le perdite e gli utili sono imputati in proporzione alla quota di partecipazione ed

entro il limine del patrimonio netto della partecipata. Le perdite anteriori

all’esercizio dell’opzione possono essere utilizzati a compensazione dei redditi della

partecipata. L’imputazione di utili e perdite si riflette sul valore fiscale della

partecipazione imponibile (p 155). La partecipante resta garante, in regime di

solidarietà dipendente, per i soci per i redditi a essa riferiti in caso di omessa,

infedele o incompleta dichiarazione.

b) Regime speciale per le piccole srl: il regime può essere adottato se sussistono 3

condizioni: volume dei ricavi non superiore alla soglia per l’applicazione degli studi

di settore, soci persone fisiche, al massimo 10, società non assoggettata a

consolidato o procedure concorsuali. Se non si opta per la trasparenza il reddito è

tassato prima in capo alla società e poi in capo al socio (altro p 157-158

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Applicazione ai fini antielusivi nella tassazione delle CFC (controller foreign companies): le

controllate estere sono tassate in regime di trasparenza fiscale, ovvero imputando il

reddito prodotto alla controllante Italiana quando esse sono localizzate in uno stato

paradiso fiscale. Si può richiedere interpello disapplicativo dando prova della reale

attività economica svolta nel paese estero (si dimostra che non è solo un aggiramento ai

fini di sottrarre materia imponibile). Applicata la trasparenza, se il reddito viene rimpatriato

si tiene conto della tassazione già applicata.

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L’IRPEF

PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI “REDDITO”

Presupposto di imposta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (anche dei

soggetti IRES) è il possesso dei redditi in denaro o in natura

tuttavia nel testo unico non troviamo una definizione di reddito generale: vi è la

definizione delle singole categorie reddituali.

Consideriamo reddito la ricchezza novella e non mere reintegrazioni patrimoniali

(esempio: pensioni di guerra). Non sono reddito le entrate patrimoniali: è reddito ciò che

costituisce un incremento del patrimonio sia i proventi effettivi che l’utilità derivanti

dall’uso del bene (reddito catastale imputato per la prima casa), non mere reintegrazioni.

Sono tassabili però i proventi conseguiti in sostituzione di reddito imponibile: sono quindi

tassabili le pensioni di vecchiaia e anzianità percepite al terminare del rapporto di

lavoro,non lo sono le pensioni risarcitorie come le pensioni di guerra

Le nozioni di reddito tassabile sono 3:

1. Reddito come prodotto: un’entrata ha natura di reddito se deriva da una fonte

produttiva. Questo è il concetto largamente adottato dal nostro sistema impositivo,

salvo qualche eccezione in cui si considera reddito entrata. Il reddito deve avere

come causa un titolo giuridico di natura onerosa: sono esclusi i proventi ricevuti a

titolo gratuito come donazioni e eredità ai fini dell’applicazione dell’IRPEF.

2. Reddito come entrata: qualsiasi entrata è considerata reddito. Questo principio si

applica

a. Reddito di impresa: qualunque entrata concorre a

formare l’imponibile

b. Reddito di lavoro dipendente: qualsiasi entrata

riconducibile al rapporto di lavoro è tassabile

c. Redditi diversi: le vincite e i premi sono entrate, non sono

reddito prodotto ma son comunque tassate

3. Reddito come consumo: è reddito tassabile la quota destinata al consumo.

Questa terza definizione più stretta non trova applicazione concreta.

REDDITI IN NATURA: i redditi in natura possono essere costituiti da beni o servizi e sono

tassabili in base al loro valore normale, ovvero al corrispettivo mediamente pagato per

ottenere il bene/servizio in condizioni concorrenziali nel tempo e luogo in cui è stato

acquistato/prestato. ad esempio fringe benefit destinati ai lavoratori dipendenti

I redditi sono suddivisi in sei categorie: a ciascuna di essere corrispondono una diversa

metodologia di determinazione dell’imponibile e regole formali diverse. Il concetto di

possesso di reddito varia a seconda delle diverse categorie: bisogna specificare qual è

l’accadimento che lo rende tassabile. Alcuni redditi sono tassati quando percepiti

secondo il principio di cassa, altri sono tassabili nel momento in cui giungono a

maturazione, sono tassati per competenza. Il possesso in questo secondo caso è riferito

alla fonte reddituale, ad esempio l’immobile o l’impresa. Il reddito è tassato al netto dei

costi sostenuti per produrlo: tuttavia non sempre i costi sono dedotti nel loro ammontare

effettivo: possono esserci forfetizzazioni.

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LE CATEGORIE REDDITUALI Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

fondiari

Sono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati

situati nel territorio dello Stato iscritti al catasto

dei terreni o al catasto edilizio. Gli immobili

strumentali utilizzati per l’esercizio di attività

commerciali o di arti e professioni non originano

reddito fondiario dato che concorrono alla

produzione di reddito di impresa o di lavoro

autonomo. L’imposta colpisce il proprietario o in

caso di usofrutto l’usofruttuario. In caso di

comproprietà, a ciascun proprietario è imputata

una quota del reddito dell’immobile. Il reddito è

determinato in modo presuntivo dal catasto

Non producono reddito fondiario gli

immobili che non producono un reddito

autonomo: quindi non son tassati i fabbricati

rurali e gli immobili strumentali per l’attività

di impresa o di lavoro autonomo. Sono

reputati tali se utilizzati esclusivamente dal

possessore per attività commerciali o di

lavoro autonomo. Sono strumentali per

natura gli immobili che non possono essere

destinati a diversa utilizzazione senza radicali

trasformazioni:: si reputano tali anche se non

utilizzati o dati in locazione/ comodato (42)

Per competenza: il

reddito catastale

è un reddito

figurativo che non

avrà mai

manifestazione

monetaria

Nessuna: il reddito

presunto dal

catasto è già

netto. C’è

riconoscimento di

alcune spese

straordinarie

sostenute

DA TERRENI

Reddito Dominicale: è dovuto dal proprietario

terriero in ragione del possesso della terra e del

capitale stabilmente investito nel fondo.

Reddito Agrario: reddito dell’impresa agraria,

derivante dall’esercizio di attività agricole e

attività connesse (coltivazione del fondo,

silvicoltura, allevamento, attività connesse). Le

imprese di allevamento vi rientrano quando l’attività è

svolta ricavando almeno ¼ dei mangimi dal terreno. Se si

superano i limiti il reddito eccedente è reddito di impresa

commerciale determinato moltiplicando ciascun capo

per un coefficiente dato dal Ministeri.

Il catasto dei terreni descrive la proprietà

terriera. I catasti forniscono la misura del

reddito imponibile da utilizzare in sede di

dichiarazione. Il reddito catastale è:

Ordinario: ottenuto da una

coltivazione a capacità normale

Medio: calcolato sulla produttività

media che tenga conto della

rotazione delle colture.

Non c’è reddito imponibile per perdita del

raccolto per cause naturali.

DA FABBRICATI: è un reddito medio ordinario

determinato secondo le tariffe di estimo. Il

reddito degli immobili locati è determinato

invece in base al canone se superiore al reddito

catastale il reddito della prima casa non è

tassato. Il reddito catastale delle seconde case

è maggiorato di 1/3 se sono non locate ma

tenute a disposizione

Il catasto urbano divide gli immobili in 5

categorie: A (abitazioni) B (edifici ad uso

collettivo) C (commerciali) D(industriali)

E(speciali). Le categorie sono divise in classi.

La determinazione del valore catastale ha

subito numerose riforme nelle modalità di

calcolo (p 39).

I redditi delle

locazioni sono

tassati per

competenza

anche se non

percepiti, salvo n

procedimento di

sfratto in corso.

Il canone d’affitto

per immobili locati

è ridotto del 5% a

titolo di deduzione

forfettaria delle

spese.

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

capitale

Non sono definiti ma elencati: in generale sono

tutti i redditi riferibili all’investimento di capitale.

Sono:

Proventi derivanti dalla partecipazione in

società e enti

Interessi e altri proventi derivanti da altre

forme di investimento di capitale: mutui,

obbligazioni, titoli similari. Sono componenti

del reddito complessivo, hanno natura

corrispettiva. In materia di interessi operano

due presunzioni legali relative: gli interessi

da mutui si presumono percepiti alla

scadenza e nella misura pattuite (scadenze

non definite: ci si riferisce al periodo di

imposta; misura non determinata: si applica

il saggio legale; p 51); le somme date da un

socio alla società si presumono date a titolo

di mutuo se dal bilancio della società non

risulta diversamente; tuttavia ciò non

impedisce la prova che il mutuo sia erogato

a titolo gratuito senza contropartita di

interessi Rendite e prestazioni annue perpetue

Compensi per la prestazione di fideiussioni

Proventi dalla gestione di patrimoni per conto terzi

Proventi da pronti contro termine

Redditi corrisposti da assicurazioni sulla vita e di

capitalizzazione

Non sono redditi di capitale

Le plusvalenze capital gain redditi

diversi

Interessi non derivanti da crediti di

capitale derivanti da credito di lavoro

o di imposta. Gli interessi moratori o per

i dividendi creano problemi di doppia

imposizione dato che è già tassato il reddito

in capo alla società che l’ha prodotto. Sono

stati detassati solo i divedendi percepiti dai

soggetti passivi ires. Per le persone fisiche, gli

imprenditori individuali e le società di

persone rimane la tassazione su una parte

dell’ammontare. La doppia imposizione

economica è eliminata solo in parte. (sistema

precedente – imputazione p 44-46: si imputava a chi

percepiva il dividendo un credito di imposta in ragione

della tassazione sugli utili già subita: i dividendi

formavano il reddito complessivo, da cui veniva tolto

quanto già pagato dalla società)

consideriamo alcune ipotesi:

1. il trattamento fiscale varia in base alla

percentuale di partecipazione detenuta:

persona fisica che percepisce il

dividendo non come imprenditore con

Partecipazioni qualificate (p 46 def.),

imprenditore, società di persone che

detengono partecipazioni anche non

qualificate: sul 49,72% dei dividendi

percepiti si applica l’aliquota progressiva

irpef

persona fisica che percepisce il

dividendo non come imprenditore con

Partecipazioni non qualificate: ritenuta

a titolo di imposta del 20%

Queste regole si applicano a tutti i titoli con

remunerazione completamente costituita

dalla partecipazione ai risultati economici.

RIPRENDIAMO L’ARGOMENTO a Pag 23

Per cassa: Si tassa

la somma

percepita nel

periodo di imposta,

non rileva il credito

maturato. Se riceve

una somma

maggiore ad

esempio per lo

scarto di emissione

di titoli

obbligazionari, tale

differenza è tassata

come reddito di

capitale

Tassazione al lordo:

non sono deducibili

né spese di

produzione (ad

esempio

commissioni

bancarie) né

perdite. Non sono

ammessi costi in

deduzione perché

di regola non vi

sono costi.

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cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

capitale (continua)

dilazioni previste da contratto

appartengono alla stessa categoria a

cui appartengono i redditi su cui sono

maturati tali interessi

Ciò che i soci ricevono a titolo di

ripartizione di riserve di capitale o altri

fondi costituiti con sovrapprezzi,

versamenti a fondo perduto o in conto

capitale, interessi di conguaglio (p 49).

Sono operazioni reputate

potenzialmente elusive.

Ciò che il socio riceve per il recesso, riduzione di

capitale esuberante, ecc per la parte che

corrisponde al costo delle partecipazioni: il

differenziale è reddito di capitale, per cui la

perdita non è deducibile.

Associazione in partecipazione

Il reddito dell’associato (p 50) è considerato

come dividendi, salvo che la partecipazione non

sia esclusivamente apporto di solo lavoro

rientra nei redditi di lavoro autonomo. Gli utili

sono così tassati solo per partecipazioni superiori

al 5%

REGIMI SOSTITUTIVI IN MATERIA DI REDDITI DI

CAPITALE

Non sempre i redditi di capitale son tassati in via

ordinaria, per ragioni di favor verso il risparmio in

linea con l’art 47 della Costituzione. (p 53).

Quindi vi sono

Regimi sostitutivi di ritenuta alla fonte a titolo di

imposta che esonerano il percettore da ogni

adempimento, sono realizzati direttamente

dall’intermediario. In alternativa il contribuente

dichiara i redditi in dichiarazione e opera

l’autotassazione col regime sostitutivo;

Aliquota ridotta: finalizzata a incoraggiare il

risparmio delle famiglie. Si applica ad esempio a

plusvalenze da cessione di partecipazioni non

qualificate. Il reddito percepito è tassato al 20%,

salvo alcuni casi in cui l’aliquota è del 12,5%.

Regimi particolari: (p 54-55)

risparmio amministrato: la tassazione è a carico

dell’intermediario (banca o altro che ha in

deposito i titoli). Il risparmiatore non ha obblighi

fiscali in merito.

Risparmio gestito: in caso di contratti di gestione

del risparmio individuale. Si applica sul maturato

(plus e minus non monetizzate

fondi comuni: tassazione solo al momento del

realizzo, percezione dall’investitore

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

lavoro dipendente

Sono quei redditi che derivano dai rapporti

aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con

qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la

direzione di altri. Sono sottoposti a ritenuta alla

fonte a titolo di acconto se percepiti da

residenti, di imposta se percepiti da non

residenti.

Vi rientrano:

Redditi di lavoro dipendente pubblico e

provato

Somme che il datore di lavoro deve

corrispondere a seguito di sentenza di

condanna per crediti di lavoro, interessi,

danni di svalutazione o corrisposte a titolo

transativo.

Redditi da lavoro a domicilio quando vi è

subordinazione tecnica del lavoratore

rispetto all’imprenditore.

Le pensioni riconducibili a un precedente

rapporto di lavoro (no risarcitorie) e gli

assegni ad essere equiparate

PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’: il reddito di

lavoro dipendente è costituito da tutte le

somme e i valori in genere, a qualunque titolo

percepiti nel periodo di imposta, anche

sottoforma di erogazioni liberali in relazione al

rapporto di lavoro. Sono tassabili tutti i compensi,

anche le indennità di malattia e maternità,

collegate al rapporto di lavoro ma non alla

prestazione, sia monetari che in natura.

REDDITI IN NATURA E FRIGE BENEFIT

I fringe benefit sono vantaggi concessi in

aggiunta alla normale retribuzione attribuite

ad alcune categorie di lavoratori: uso

privato dell’auto aziendale, telefoni cellulari,

assicurazioni mediche, dopolavoro, mense,

contributi scolastici, ecc.

Sono quantificati in base al valore normale .

Non sono tassati se non superano il valore di

258,23€ per periodo di imposta.

REDDITI ASSIMILATI: Compensi percepiti dai lavoratori soci delle

cooperative

Compensi corrisposti a terzi prestatori di

lavoro dipendente

Borse di studio

Remunerazione dei sacerdoti

Gettoni di presenza per l’esercizio di

pubbliche funzioni, compensi corrisposti ai

membri delle commissioni tributarie

Indennità parlamentari

Rendite vitalizie e a tempo determinato

costituite a titolo oneroso

Prestazioni erogate da fondi pensione

…..Ecc…

L’assimilazione comporta l’applicazione di

alcune regole diverse

Per taluni redditi la base imponibile non è

pari all’importo percepito

Anche essi sono soggetti a ritenuta

Ad alcuni non si applicano le detrazioni

di imposta previste per i redditi di lavoro

dipendente

Tassati per cassa. Il legislatore

prevede una

detrazione

forfetaria

dell’imposta lorda.

Quindi le somme

che il datore di

lavoro corrisponde

al lavoratore a

titolo di rimborso

spese sono

comprese nella

base imponibile e

le spese realmente

sostenute non sono

deducibili.

L’indennità di

trasferta non è

imponibile entro un

certo limite.

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

lavoro dipendente

(continua)

= salari e stipendi + indennità + scatti di

anzianità + straordinari + diarie + interessi +

rivalutazioni monetarie + tfr

Non sono tassabili

Gli assegni famigliari dovuti per legge

I contributi che il datore di lavoro versa a inps

e inail

Mensa aziendale e ticket fino a 5,29€ al

giorno

Servizi di trasporto collettivo

Somme per frequenza asilo nido

Azioni attribuite a fini retributivi se minori a

2065,83€, purchè non siano cedute prima di 3

anni dalla ricezione (p61)

Sono compresi:

Compensi ricevuti sottoforma di

partecipazione agli utili: restano compensi di

lavoro

Somme corrisposte da terzi ( INPS e INAIL)

Ai redditi da collaborazione coordinata e

continuativa, derivanti da un rapporto per

cui non c’è vincolo di subordinazione ma

svolti con retribuzione periodica prestabilita

e senza l’impiego di mezzi propri come

l’attività di amministratore, sindaco, revisore

di società, collaborazione a giornali e riviste,

partecipazioni a collegi e commissioni si

applicano le regole dei redditi da lavoro

dipendente

Redditi

di

Lavoro Autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti

dall’esercizio di arti e professioni non

occasionalmente. Se l’attività è occasionale i

redditi rientrano tra i redditi diversi.. L’attività di

lavoro autonomo è svolta in modo autonomo, è

abituale e di natura non commerciale. Si

reputano produttive di reddito di impresa le

attività elencate al 2195cc anche se organizzate

diversamente.

Redditi assimilati: per essi non c’è obbligo

contabile e vi sono regole diverse per la

determinazione dell’imponibile e per la

deducibilità dei costi. Le ipotesi particolari

sono

a) Diritti di autore: deduzione forfettaria del

25% delle spese (p68)

b) Contratti di associazione/partecipazione

con apporto esclusivo di lavoro

Tassazione per

cassa

Per i redditi di

lavoro autonomo

da esercizio di arti

e professioni c’è

obbligo contabile:

sono deducibili

quindi tutte le

spese sostenute

risultanti in

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

Lavoro Autonomo

(continua)

Lo svolgimento di attività non rientranti nel 2195

origina comunque reddito di impresa se svolta

con organizzazione sottoforma di impresa. Sono

quindi reddito di lavoro autonomo le attività non

organizzate come impresa e non subordinate.

La base imponibile

Il principale componente della base imponibile

sono i compensi ricevuti a titolo di

remunerazione dell’attività e cessioni di altri

elementi immateriali (contratto di leasing, ecc):

sono componenti positivi anche le plusvalenze

di beni strumentali (inclusi gli immobili).

(plusvalenza = corrispettivo/valore normale –

costo non ammortizzato) p 65.

Se il reddito di lavoro autonomo è di ammontare

ridotto si applica il regime dei contribuenti

minimi

c) utili spettanti ai promotori e ai soci

fondatori di società di capitali

Negli altri casi escluso il diritto di autorenon

sono ammesse altre deduzioni di costi.

eccezioni alla deducibilità per i redditi di

lavoro autonomo:

a) Costi pluriennali deducibili secondo il

principio di competenza: canoni di

leasing, ammortamento, accostamento

a tfr (p66)

b) Costi non deducibili affatto: di acquisto

degli immobili, compensi versati al

coniuge o ai figli o agli ascendenti per

evitare lo splitting

c) Costi non deducibili per intero: spese di

ammodernamento, ristrutturazione,

manutenzione straordinaria

d) Costi forfetarizzati: p 67

Contabilità e le

minusvalenze.

L’obbligo contabile

quindi non è solo

un onere ma

consente la

deducibilità e

maggiori difese dal

fisco

Di regola le spese

inerenti sono

integralmente

deducibili per

cassa: ci sono

tuttavia alcune

eccezioni

Redditi

di

Impresa

Ci riferiamo al reddito di impresa commerciale,

ovvero esercitazioni al 2195 c.c. Le società

costituite da imprenditori agricoli producono

reddito agrario. Abbiamo reddito di impresa a

fronte di un soggetto che svolge non

occasionalmente una delle attività comprese

nel 2195 c.c. (elenco p 70) anche se non

organizzate in forma di impresa (se manca il

requisito di organizzazione richiesto dalla

definizione civilistica). La forma organizzativa

rileva solo nell’inclusione di attività non elencate

nel 2195 c.c.

Le imprese minori sono sottoposte a una

disciplina speciale sia nella determinazione

del reddito sia dal punto di vista di obblighi

contabili e criteri di accertamento. Le

imprese minori sono quelle esercitate da

persone fisiche e da società di persone

ammesse al regime di contabilità

semplificata. Le regole considerano quindi

che non viene redatto il bilancio d’esercizio

Imputazione in base al principio di

competenza, reddito come differenza tra

componenti + e -

Il reddito è tassato

per competenza,

non è necessaria la

ripartizione degli

utili perché il

reddito sia

imputato al

socio/imprenditore

Non tutti i costi

sono deducibili per

l’intero ai fini anti

elusivi.

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

di

Impresa

(continua)

La prestazioni di servizi non compresi nell’articolo

2195 sono qui incluse se organizzata in forma di

impresa. Se non lo è si reputa reddito di lavoro

autonomo. Non c’è tuttavia una definizione

oggettiva di organizzazione che permetta una

distinzione chiara.

Il reddito di imprenditori individuali e società di

persone commerciali e srl che optano per la

piccola trasparenza (p 4 appunti) è imputato

all’imprenditore/socio ed è determinato con le

regole di quantificazione del reddito fiscale ai

fini IRES. Il reddito fiscale è determinato

partendo dal bilancio apportando alcune

modifiche, date le diverse finalità del reddito

civilistico (finalità informative) e fiscale (tassare la

reale capacità contributiva contrastando

l’elusione). Tuttavia ci sono alcune regole, valide

solo per il reddito di impresa tassato con IRPEF: Tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni

destinati all’autoconsumo e le plusvalenze da beni. È un

componente positivo ogni volta che un bene cessa di

appartenere all’impresa

Le plusvalenze che fruiscono del regime di partecipation

exemption non sono esenti per intero ma solo per il

50,28%

Le plusvalenze realizzate con la cessione di azienda

possono essere tassate separatamente

non sono ammessi in deduzione i compensi per il lavoro

prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari gli interessi passivi non sono deducibili per intero (p73-74)

le spese per acquisto e locazione di immobili sono

deducibili al 50% se il risultato è negativo la perdita può essere portata a

diminuizione del reddito complessivo al netto dei

proventi esenti da imposta (p 74)

gli unici accantonamenti consentiti sono

quelli di quiescenza e previdenza

gli ammortamenti sono consentiti solo se è

tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili

(p 75-76)

I contribuenti minimi sono coloro che

conseguono ricavi non superiori a 30.000€,

che hanno iniziato l’attività dopo il

31/12/2007, che non hanno effettuato

cessioni all’esportazione, che non abbiano

sostenuto spese per lavoratori dipendenti,

che non abbiano acquistato più di 15.000€

di beni commerciali.

Sul reddito così determinato si applica un

imposta sostitutiva del 5%. I contribuenti

minimi sono esenti dall’iva. Sono esonerati

dall’obbligo contabile ma devono

comunque presentare dichiarazione nei

termini e secondo modalità ordinarie.

Le società di comodo: le società

commerciali che non rispettano determinati

indici di redditività sono considerate non

operative e considerate di comodo. Sono

assoggettate ad imposta su un imponibile

minimo presunto in rapporto al loro

patrimonio. Sono reputate non operative le

società che presentano dichiarazione in

perdita fiscale per 3 anni successivi (p 77).

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Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per

cassa/

competenza

Deducibilità dei

costi

Redditi

diversi

P 81-83

Plusvalenze immobiliari: derivanti dalla cessione

di immobili non nel contesto di attività di impresa

(altrimenti è reddito di impresa). Non sono

tassabili

plusvalenze realizzate dalla cessione

dell’abitazione principale

plusvalenze realizzate da immobili

acquistati per investimento, se sono

passati più di 5 anni dall’acquisto (per

escludere intenzioni speculative)

plusvalenze da cessione di immobili

acquisiti per successione o donazioni

Sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante

la lottizzazione di terreni o esecuzione di opere

intese a renderle edificabili per la successiva

vendita.

Data

l’eterogeneità dei

redditi ricompresi le

modalità di

determinazione

non sono uniformi

Sono tassati al

momento del

realizzo secondo il

principio di cassa

Riconoscimento

delle spese di

produzione

sostenute

Plusvalenze dei titoli azionari e obbligazionari:

realizzate da cessione di azioni e obbligazioni, il

cosiddetto capital gain. Le plusvalenze da

cessione di plusvalenze non qualificate sono

soggette ad imposta sostitutiva del 20%. (p 80-

81) Rendite finanziari che non sono redditi di

capitale

Plusvalenze da cessione di contratti di

associazione in partecipazione: p 81

Redditi dallo svolgimento occasionale di attività

di impresa o di lavoro autonomo

Non c’è obbligo contabile per essi

Premi e vincite Reddito entrata = non sono prodotti

Da immobili situati all’estero

Reddito da affitto di azienda, usofrutto o

sublocazione di immobili

Vincite a lotterie, giochi a premio

Premi ricevuti per meriti artistici, scientifici…

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ANCORA SUI REDDITI

Redditi e deprezzamento monetario Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria. Il deprezzamento della

moneta pone problemi riguarda all’effettiva tassazione della capacità contributiva. In

generale il nostro sistema non da rilievo a situazioni del genere. Sono necessarie norme ad

hoc che diano rilievo alle conseguenze dell’inflazione. A causa della progressività di

imposta assistiamo al fenomeno di fiscal drag: l’aumento puramente nominale dei redditi

causa un aumento del peso dell’imposta. Alcuni parametri di liquidazione dell’imposta

sono soggetti a revisione quando la variazione dell’indice Istat supera il 2%

Redditi dei de cuius percepiti dagli eredi Gli eredi possono essere soggetti passivi a doppio titolo: subentrano al de cuius come

soggetti passivi per l’imposta dovuta in ragione dei presupposti realizzati da quest’ultimo.

Inoltre per i redditi prodotti dal de cuius tassati per cassa, la tassazione avviene a carico

degli eredi quando li percepiscono. Questi ultimi, proventi di natura patrimoniale derivanti

dalla realizzazione dei crediti facenti parte dell’asse ereditario, sono comunque tassati

come reddito perché se così non fosse si avrebbe un’ingiustificata disparità di

trattamento dato che il frutto dell’attività del de cuius che realizza il presupposto non

sarebbe tassato.

I redditi illeciti e i costi illeciti Per molto tempo si è discusso sulla tassabilità dei redditi provenienti da attività illecite. Nel

1993 la questione è stata chiarita, indicando che tali redditi debbano essere ricompresi

nelle sei categorie di reddito,se derivanti da attività illecite e non già sottoposti a

sequestro o confisca penale. Sono tassabili quando rimasti nella disponibilità del

contribuente, non sottoposti a sequestro nel periodo di imposta nel periodo in cui sono

stati conseguiti. In caso non siano classificabili tra quelli tipici, rientrano tra i redditi diversi.

I costi illeciti non sono ammessi in deduzione: in particolare non sono ammessi in

deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per il

compimento di delitti non colposi. Per applicare la norma occorre sia esercitata azione

penale. La maggiore imposta dovuta in forza dell’indeducibilità è restituita in caso di

sentenze di assoluzione (p 17-18).

IMPONIBILE E IMPOSTA

Reddito complessivo e perdite deducibili BASE IMPONIBILE LORDA

soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti

non residenti: redditi prodotti in Italia.

Per quantificare la base imponibile lorda occorre qualificare i singoli redditi aggregandoli

secondo le categorie di appartenenza. Poiché vi sono categorie reddituali il cui risultato

può essere una perdita il reddito complessivo è una somma algebrica di elementi positivi

e negativi.

In particolare sono deducibili

si deducono per intero le perdite dell’imprenditore individuale o esercenti arti e

professioni

le perdite delle snc e in accomandita semplice e delle società professionali sono

imputati pro quota

16 http://www.sharenotes.it

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La perdita può essere portata a nuovo se derivanti dall’esercizio di impresa commerciale.

(p27)

Dal reddito imponibile lordo si deducono gli oneri deducibili

Oneri deducibili L’IRPEF è un imposta personale perché la sua disciplina tiene conto di una serie di

circostanze di natura personale: per questo si consentono deduzioni dal reddito

complessivo e detrazioni di imposta. Il secondo strumento è privilegiato per evitare che il

vantaggio tratto dal contribuente sia crescente in base al reddito per effetto della

progressività di aliquota. Per ciò gli oneri deducibili sono meno degli oneri detraibili. Si

detassa la parte di reddito impiegata per finalità ritenute meritevoli di particolare

considerazione.

Sono deducibili spese mediche in caso di invalidità permanente

assegni periodici corrisposti all’ex coniuge

contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge

contributi versati per forme pensionistiche complementari

importo pari alla rendita catastale dell’abitazione principale (in modo da non colpire il

reddito della prima casa contato tra i fondiari)

spese di produzioni di reddito: di solito sono deducibili in sede di calcolo dei redditi netti.

Quando non sono deducibili come spese di produzione rientrano qui

o oneri fondiari non contemplati nelle stime catastali

o somme corrisposte a dipendenti chiamati a ricoprire incarichi elettorali

Calcolo dell’imposta Dopo aver dedotto dal reddito complessivo gli oneri si applicano alla base imponibile

netta le aliquote per scaglioni. Da questo calcolo si ottiene l’imposta lorda.ù

Detrazioni di imposta Dall’imposta lorda si sottraggono tre tipologie di detrazioni

1) per carichi di famiglia: a chi ha famigliari a carico. Il loro importo decresce al

crescere del reddito complessivo

2) per lavoratori dipendenti e pensionati, redditi di lavoro autonomo e di impresa

minimi: sono attribuiti a titolo di riconoscimento delle spese di produzione. Attua in

via forfettaria la detrazione dei costi. Si applica se il reddito non supera un certo

ammontare. Questa detrazione attiva una sorta di discriminazione qualitativa dei

redditi dato che non spetta ai possessori di altri redditi.

3) Per oneri: sono ammesse nella misura del 19% le detrazioni per diverse spese

sostenute a. Interessi passivi su mutui

b. Spese sanitarie

c. Spese funebri

d. Spese di istruzioni

e. Premi per assicurazioni sulla vita

f. Spese per manutenzioni e restauro immobili di interesse storico e artistico, recupero

e riqualificazione energetica degli edifici

g. Erogazioni liberali per finalità meritevoli

h. Spese veterinarie

i. Spese per badanti

j. Affitti pagati per la prima casa

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Imposta netta e imposta da versare Dallo scomputo delle detrazioni si ottiene l’imposta netta astrattamente dovuta nel

periodo: ad essa vanno sottratti, per ottenere l’imposta realmente da versare

Crediti di imposta

Versamenti di acconto

Ritenute subite a titolo di acconto

Se il saldo è a debito la differenza va versata prima di presentare dichiarazione. Se

l’importo è a credito può essere portato in detrazione al periodo successivo oppure

chiederne il rimborso in dichiarazione dei redditi.

Somma di tutti i redditi

----------------------------------------------

BASE IMPONIBILE LORDA

- oneri deducibili

-------------------------------------------------

BASE IMPONIBILE NETTA * Aliquote

----------------------------------------------------

IMPOSTA LORDA

- detrazioni di imposta

----------------------------------------------------

IMPOSTA NETTA

- crediti di imposta

- versamenti di acconto

- ritenute subite a titolo d’acconto

-----------------------------------------------------

IMPOSTA DA VERSARE

I redditi soggetti a tassazione separata Sono soggetti a tassazione separata i redditi che percepiti una tantum derivano da un

possesso pluriennale. Essi non concorrono a formare il reddito complessivo ma sono tassati

a parte con distinta aliquota e determinati con specifiche regole tenendo conto della

loro origine.

Sono sottoposti a tassazione separata

Tfr ricevuto dai dipendenti e altre categorie: vanno dedotte le rivalutazioni già

sottoposte a imposta.

Plusvalenze da cessione di azienda posseduta per più di 5 anni

Indennità per perdita dell’avviamento in caso di cessazione della locazione

Risarcimento a titolo di perdita di redditi pluriennali

Redditi di formazione pluriennali attribuiti ai soci in caso di recesso dalla società.

Modalità di calcolo p 32

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IRES e norme sul reddito di impresa

Art. 55 - Redditi d'impresa.

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di

imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle

attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.

32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla

prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e

altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui

all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in

accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti

esercenti attività di impresa.

N.B. Tutti i redditi prodotti dalle società commerciali sono reddito di impresa per il principio di

attrazione.

Le norme sulla determinazione del reddito di impresa di seguito esaminate si applicano,

con le eccezioni del caso opportunamente specificate, alle imprese che adottano

fiscalmente la contabilità ordinaria. Valgono sia per i soggetti passivi IRPEF (imprenditori

individuali e società di persone, srl tassate per trasparenza), sia i soggetti passivi IRES

(società di capitali, enti commerciali enti non commerciali, altri enti p 86-88 libro, pag 2

appunti).

Nel determinare il reddito fiscale il nostro sistema opta per una dipendenza parziale dal

reddito emergente dalla contabilità di bilancio. Ad esso vengono apportate variazioni in

aumento e in diminuzione.

L’articolo 83 infatti dispone il principio di dipendenza: il reddito complessivo è determinato

apportando all’utile o alla perdita risultante in conto economico le variazioni in aumento

e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti ai fini della determinazione

del reddito fiscale.

(p 96) Questa regola si applica anche ai soggetti IAS adopter? Il criterio di valutazione al fair value infatti

diverge dai criteri civilistici. L’applicazione degli IAS solleva rilevanti problemi di coordinamento con

la disciplina italiana riguardo a spese pluriennali, immobilizzazioni immateriali, avviamento,

strumenti finanziarie e minusvalenze I bilanci redatti secondo questi principi presentano numerose

differenze, alcuni componenti di reddito come le plusvalenze e le minusvalenze non transitano da

conto economico. La questione è stata più volte affrontata: attualmente, dopo la norma del 2008

che prevedeva l’applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione

ias per i soggetti ias, sono state apportate alcune modifiche nel 2010 volte a correggere la

disparità di trattamento. I soggetti IAS adopter non sono vincolati dal principio di previa

imputazione a C.E. (p. 27): alcuni componenti positivi e negativi infatti non transitano da conto

economico ma sono imputabili direttamente a patrimonio. Tali costi restano comunque deducibili.

Per i soggetti IAS cambia anche la definizione di immobilizzazione finanziarie, qualificate come

“strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione”. I dividendi non beneficiano della PEX se

detenuti a scopo di negoziazione. (altro p 144-147)

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I SOGGETTI IRES E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

(riprende concetti di pag 2)

SOGGETTO DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Società e enti

commerciali

Il reddito, da qualunque fonte provenga, per il principio

dell’attrazione è REDDITO DI IMPRESA: se la società possiede un

immobile, il reddito che ne deriva non è fondiario ma di impresa. Il

reddito complessivo è determinato sulla base del bilancio

d’esercizio

Enti non

commerciali

Enti che svolgono in via principale un’attività non commerciale.

L’oggetto dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto

costitutivo o allo statuto. Per oggetto essenziale si intende l’attività

essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla

legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto: un ente non è

commerciale se non è commerciale l’attività svolta per realizzare

direttamente gli scopi primari. Il reddito complessivo imponibile è la

somma dei redditi di capitale, fondiari, di capitale, di impresa e

diversi. Non vale la regola dell’attrazione. Ciascun reddito è

determinato con le regole previste per la sua categoria di

appartenenza.

I redditi di impresa sono determinati considerando le componenti

positive e negative. Le spese inerenti all’attività commerciale sono

deducibili per intero, le spese inerenti ad attività non imponibili non

sono deducibili e le spese a utilizzazione promiscua son deducibili

solo in parte. Gli enti ammessi alla contabilità semplificata possono

optare per la determinazione forfettaria del reddito. Le perdite sono

deducibili nei periodi successivi. Particolari disposizioni son dettate

per gli enti di tipo associativo (p 93)

L’ente è tenuto a tenere una contabilità separata dell’attività di

impresa eventualmente svolta, distinguendo ciò che inserisce

nell’attività di impresa da ciò che inserisce nell’attività istituzionale:

distinzione tra beni di impresa e beni estranei.

I BENI DI IMPRESA Un bene è definito “di impresa”quando è assoggettato al regime fiscale del reddito di

impresa.

Impresa commerciale ente non commerciale imprenditore individuale

La distinzione tra beni di impresa e beni non di impresa è molto rilevante ai fini della

determinazione del reddito di impresa perché i costi relativi a tali beni sono deducibili.

Tutti i beni sono

beni di impresa

beni di

impresa

beni di impresa:

crediti

nell’esercizio di

impresa, beni

inveriantati,

immobili inclusi in

inventario

beni

personali

beni

istituzionali

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L’uscita del bene dall’insieme dei beni di impresa determina componenti positivi o

negativi di reddito (minus-plusvalenze). L’uscita del bene dall’insieme dei beni non ti

impresa è fiscalmente rilevante salvo casi eccezionali (tassabilità delle plusvalenze tra i

redditi diversi). È necessario poi determinare il valore fiscalmente riconosciuto: non esiste

una definizione esplicita di tale valore. Di certo il valore contabile può non coincidere col

valore fiscalmente riconosciuto: inizialmente è il costo d’acquisto e le spese di

installazione (oneri accessori); aumenta per manutenzioni straordinarie e spese

incrementative, l’ammortamento riduce il valore fiscalmente riconosciuto del bene. Le

rivalutazioni e le svalutazioni non sono sempre riconosciute fiscalmente: le rivalutazioni

solitamente sono fiscalmente irrilevanti salvo disposizioni di legge espresse. La differenza

tra il costo di vendita/cessione, e il valore fiscalmente riconosciuto restituisce la

plusvalenza/minusvalenza fiscalmente rilevante.

I beni di impresa sono classificati come

beni merce: dalla cui cessione generano ricavi. Sono collocati nell’attivo

circolante. Equiparati ai beni merci sono le partecipazioni in attivo circolante,

costituenti un impiego temporaneo di attività. A fine esercizio sono rilevati come

plusvalenze (108-109). Le variazioni delle giacenze in magazzino concorrono a

formare il reddito

Beni patrimoniali: inseriti tra le immobilizzazioni. Le minusvalenze/plusvalenze

generate dalla cessione assumono valore quando realizzate

o Beni strumentali: inseriti nel processo produttivo dell’impresa in modo

durevole, destinati a contribuire alla produzione per più esercizi. Dalla loro

cessione si generano plusvalenze/minusvalenze

o Beni patrimoniali puri: le partecipazioni facenti parte dell’attivo

immobilizzato.

IL RISULTATO D’ESERCIZIO, VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Il bilancio d’esercizio, da cui si trae il risultato di conto economico, è disciplinato dal

codice civile. (p 97-100 descrive il bilancio, riprendendo i concetti di ragioneria).

Al reddito di conto economico vengono apportate variazioni in aumento e in

diminuzione: nel quadro RF del modello dichiarativo al risultato economico di bilancio si

apportano variazioni in aumento e variazioni in diminuzione.

+ VARIAZIONI IN AUMENTO

Aumentano il reddito emerso dal bilancio. Sono

Costi indeducibili o deducibili solo parzialmente: tutte le norme attinenti ai costi o

quasi attengono a questa fattispecie

Ricavi da assumere con valori maggiori: impongono di includere nel calcolo del

reddito imponibile componenti positivi non inclusi o inclusi in modo minore nel

conto economico. Ad esempio sono considerati ricavi i beni merce assegnati ai

soci o destinati all’autoconsumo

Motivazioni alla base di queste norme:

Finalità antielusive: indeducibilità dei costi telefonici ad esempio

Eliminare l’incertezza legata a valori frutto di stima: è il caso degli ammortamenti (%

deducibili definite per decreto), delle svalutazioni dei crediti.

Non inerenza

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+ VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Riducono il reddito emerso dal bilancio. Sono

Elementi positivi non tassabili: ad esempio per i dividendi è previsto un regime

fiscale particolare. Una parte è esente e sono tassabili per cassa anziché per

competenza (vedi redditi di capitale p 8 – 9). Alcuni ricavi sono esenti.

Tassazione che avviene in seguito: plusvalenze rateizzabili, sopravvenienze attive

tassabili nei 5 esercizi successivi all’incasso.

Motivazioni

Regimi particolari

Finalità agevolative: le plusvalenze da cessione sono rateizzabili in sede di

tassazione per agevolare gli investimenti. La rateizzazione della plusvalenza segue

questo schema:

variazione in diminuzione per la parte rateizzata non di competenza il 1 anno

variazione in aumento i restanti 4 anni per la parte di competenza di ciascun

anno (plusvalenza/5 = va fatta a quote costanti).

Principio generale di competenza e implicazioni sul reddito di impresa

Molte norme in materia di reddito fiscale disciplinano l’imputazione di componenti positivi

e negativi, specificando quando ritenere di competenza un costo/ricavo con riferimento

a un momento preciso; il costo/ricavo è di competenza del periodo di imposta in cui

avviene il fatto indicato: Cessioni di beni mobili: i corrispettivi sono di competenza quando avviene la consegna

Corrispettivi da cessioni di immobili o aziende: alla data di stipula dell’atto

Prestazioni di servizi: il ricavo è di competenza del periodo in cui la prestazione è ultimata

Per i costi si fa riferimento agli stessi eventi indicati per i ricavi

Queste regole fissano la competenza temporale: è opportuno ricordare che non tutti i

costi sono deducibili nel periodo in cui si ritengono sostenuti per il principio di correlazione

coi ricavi. I costi pluriennali sono dedotti ad esempio nei diversi esercizi in cui concorrono

a produrre ricavi.

Non sempre le norme fiscali imputano i redditi secondo il principio civilistico di

competenza economica: le problematiche di competenza determinano invece la

deducibilità del costo in periodo di imposta diverso determinando variazioni temporanee

(in diminuzione nel periodo non tassabile e in aumento quando sono tassabili: i dividendi

tassati per cassa ma imputati a conto economico con il criterio di competenza generano

queste variazioni).

inoltre

i costi sono di competenza solo se certi nell’esistenza e nella quantificazione. Se non sono

certi o oggettivamente qualificati non sono deducibili nell’esercizio di competenza ma nel

periodo di imposta in cui divengono certi e quantificabili. Questa dissimmetria è dovuta

che ai fini fiscali non rileva il principio di prudenza nell’imputazione dei costi a conto

economico

in deroga al principio di competenza, certi costi sono imputati con il principio di cassa

o compensi dovuti agli amministratori

o oneri fiscali e contributivi

o erogazioni liberali

gli utili da partecipazione in soggetti ires concorrono a formare il reddito nel periodo in cui

sono percepiti

22 http://www.sharenotes.it

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Violare le disposizioni di competenza fiscale può avere conseguenze pesanti: il soggetto,

oltre a essere sottoposto a sanzioni, può rendere alcuni costi indeducibili.

LE COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO

I RICAVI

Sono qualificati come ricavi

i corrispettivi da cessioni di beni e delle prestazioni di servizi prodotti o

commercializzati dall’impresa.

Corrispettivi da cessione di materie prime, azioni e quote di partecipazioni inclusi

nell’attivo circolante

Indennità conseguite a titolo di risarcimento: esse sostituiscono i mancati ricavi

I contributi in conto esercizio spettanti per norma di legge: spesso tali contributi

sono erogati per integrare mancati ricavi di imprese che operano a prezzo politico.

I contributi spettanti in base a contratto

Il valore normale (di mercato) dei beni fuoriusciti dall’impresa senza corrispettivo

(ad esempio per autoconsumo o più in generale destinazione a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa come la cessione gratuita).

Quantificazione: tutto il ricavo concorre per intero alla tassazione, non frazionabile.

Imputazione temporale: vale il principio di competenza senza alcuna eccezione. Per i

beni merce ci riferiamo in particolare al momento della consegna, prescindendo dalla

manifestazione finanziaria e dalla fatturazione

LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI E I DIVIDENDI

Sono qualificate come plusvalenze

Realizzate con la cessione a titolo oneroso di beni strumentali, azienda o ramo di

azienda. In caso di cessione di azienda e ramo aziendale si considera il blocco:

anche i beni merci inclusi nell’insieme concorrono alla formazione della

plusvalenza

Risarcimento a seguito di perdita o danneggiamento del bene strumentale

Quando i beni fuoriescono dall’insieme dei beni di impresa per assegnazione ai

soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa

Trasferimento all’estero, nel momento in cui la plusvalenza è realizzata (p 111): è un

uscita dal nostro regime fiscale di beni di impresa

Quantificazione: la plusvalenza è la differenza tra due valori dello stesso bene in momenti

diversi, in particolare

Incasso, corrispettivo, prezzo – valore fiscalmente riconosciuto

Se non c’è corrispettivo valore normale (costo d’acquisto – ammortamento fiscale)

La plusvalenza fiscale quindi può non coincidere con la plusvalenza contabile

Imputazione temporale: è possibile frazionare l’imputazione della plusvalenza in 5 esercizi

a partire da quello di realizzo, a quote costanti, a patto che il bene sia stato detenuto

almeno 3 anni. La ragione di questo regime è duplice: prima di tutto le plusvalenze sono

componenti pluriennali di reddito; in secondo luogo si desidera incentivare

l’autofinanziamento realizzato mediante il reinvestimento della plusvalenza.

Anno di realizzo

Variazione in diminuzione

di (Plusvalenza/5)*4

Anno 2

Variazione in aumento

pari a Plusvalenza/5

Anno 3

Variazione in

aumento pari a

Plusvalenza/5

Anno 5

Variazione in

aumento pari a

Plusvalenza/5

Anno 4

Variazione in

aumento pari a

Plusvalenza/5

23 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Passaggi di azienda generazionali: il passaggio è fiscalmente irrilevante, non da luogo a

plusvalenze fiscali. C’è neutralità fiscale per quella operazione.

PEX – REGIME DI ESENZIONE FISCALE SULLE PLUSVALENZE E SUI DIVIDENDI DA

PARTECIPAZIONI

Il reddito delle società di capitali è destinato ai soci: si pone il problema di evitare o

quanto meno attenuare la doppia tassazione economica coordinando la tassazione in

capo alla società con la tassazione in capo ai soci. Questo problema si pone sia sui

dividendi sia con riferimento alle plusvalenze: esse possono essere intese come utili del

passato non distribuiti e come utili futuri ipotizzati in ragione della capacità reddituale

dell’impresa che porta il mercato a riconoscerle un plusvalore.

A questo pro nel nostro sistema vi sono:

a) Il sistema della trasparenza: la società non è tassata, il reddito è tassato in capo ai

soci (pagina 3 degli appunti). Si applica alle società di persone e alle srl che

optano per la piccola trasparenza.

b) Il sistema del credito di imposta (o dell’imputazione), con cui si accredita al socio

l’imposta che colpisce i redditi della società: questo era il sistema in vigore fino al

31/12/2003 per le società di capitali. I redditi tassati a carico della società erano

tassati anche per la parte distribuita come redditi dei soci; la doppia tassazione era

eliminata riconoscendo al socio un credito di imposta pari all’imposta pagata dalla

società sugli utili distribuiti. In tal modo il prelievo subito dalla società operava come

acconto dell’imposta dovuta dal socio. L’imposta sugli utili veniva imputata

all’imposta dovuta dal socio, a cui era riconosciuto il credito di imposta. (p 46 per

dettagli)

Questa metodologia presenta problematiche quando socio e società

appartengono a due distinti regimi fiscali: è infatti necessario istituire un apposito

trattato per il riconoscimento transnazionale del credito di imposta al socio.

SOCIETA’

Utile 100, ipotizziamo

interamente

distribuito sottoforma

di dividendi all’unico

socio

SOCIO

Agli altri suoi redditi si somma il

dividendo percepito, che

concorre a definire il reddito

complessivo a cui si applica

l’aliquota

All’imposta da versare va sottratto il

credito di imposta di 36 riconosciuto dallo

stato (aliquota irpeg 36%), come imposta

versata dalla società, per evitare la

doppia tassazione sul dividendo

STATO

Versa il 36% degli utili

allo stato (irpeg)

Riconoscimento

credito di imposta

24 http://www.sharenotes.it

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c) Partecipation exemption (PEX): dal primo gennaio 2004 questo regime sostituisce il

meccanismo del credito di imposta per i dividendi. La società versa l’ires dovuta

sull’utile prodotto. Esso, qualora venga distribuito ai soci sottoforma di dividendi

prevede diversi regimi di tassazione a seconda che il socio sia una persona fisica o

una società e che la partecipazione sia o no qualificata. Analizziamo lo schema di

tassazione dei dividendi:

Il regime PEX per le plusvalenze: le plusvalenze realizzate da società di capitali

sono esenti nella misura del 95%. Di riflesso per l’acquirente non è deducibile il

costo sostenuto, né tanto meno le minusvalenze realizzate dalla cessione di

partecipazioni. I costi inerenti a plusvalenze esenti non sono quindi deducibili

Questo regime si applica se sono rispettate 4 condizioni:

L’esenzione è accordata solo per le partecipazioni durevoli:

devono essere state possedute per almeno 12 mesi

Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni

finanziarie nel bilancio chiuso nel primo periodo di possesso

La partecipata non deve aver sede in uno stato a regime

fiscale privilegiato si può chiedere interpello disapplicativo

(p 115-116).

La partecipata deve essere un’impresa commerciale.

L’esenzione è negata per le società senza impresa tipo le

società immobiliari di mero godimento. Queste ultime sono

SOCIO: chi è?

PERSONA FISICA:

soggetto passivo irpef,

che percepisce il

dividendo non in qualità

di imprenditore

PARTECIPAZIONI NON

QUALIFICATE: meno

del 5% in società

quotate, meno del 25%

del capitale in società

non quotate (p 46).

REGIME SOSTITUTIVO:

imposta sostitutiva

applicata con

ritenuta alla fonte a

titolo di imposta sui

dividendi con

aliquota del 20%

PARTECIPAZIONI

QUALIFICATE: piùdel

5% in società quotate,

più del 25% del capitale

in società non quotate

(p 46).

Base imponibile: 49,72% dei

dividendi

Alla quale si applicano le

aliquote progressive IRPEF.

Il 50, 28 è esente

SOCIETA’ DI PERSONE,

IMPRENDITORE

SOGGETTI PASSIVI IRES

Esclusione dalla tassazione del

95% dei dividendi. Sono tassati il

5% dei dividendi percepiti.

I costi inerenti, dato che si tratta di

esclusione e non di esenzione sono

deducibili: sono quantificati nella

misura forfettaria del 5% dei

dividendi. Per applicare

l’esenzione è necessario che i

redditi non provengano da un

paradiso fiscale, salvo interpello

(p 119)

In questo modo ci si assicura

che la plusvalenza rifletta utili

della partecipata e non

fluttuazioni di mercato

25 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

individuate mediante presunzione legale assoluta: si esclude

svolgano attività di impresa le società che hanno

prevalentemente nel loro patrimonio immobili patrimoniali

Sono in sintesi quindi tassabili le plusvalenze da

Partecipazioni immobilizzate possedute da meno di 12 mesi

Partecipazioni inizialmente classificate nell’attivo circolante

Partecipazioni in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato

Partecipazioni in società senza impresa

PLUSVALENZA

LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Sono qualificate come sopravvenienze attive ai fini fiscali

Sopravvenienze attive in senso proprio dovute a eventi che modificano

componenti attivi o passivi contabilizzati ai fini fiscali. In particolare possono essere

o Conseguimento di ricavi o altri proventi a seguito di costi dedotti o passività

iscritte in bilancio negli esercizi precedenti

o Conseguimento di maggiori ricavi rispetto a quelli computati nell’esercizio di

competenza

o Sopravvenuta insussistenza di componenti negative dedotte in precedenti

esercizi (riscossione di crediti reputati inesigibili per cui si era già imputato il

costo della perdita).

Sopravvenienze attive in senso lato derivanti da eventi estranei alla normale

gestione dell’impresa che non modificano voci precedentemente computate

come

o Indennità a titolo di risarcimento non legate a beni merci o beni strumentali

o patrimoniali (indennizzo per perdita di avviamento commerciale)

o Proventi ottenuti a titolo di liberalità, contributi di fonte legale in conto

capitale (non contrattuali, non in conto esercizio). Non vi rientrano i

versamenti dei soci e la riduzione dei debiti in caso di concordati preventivi

o fallimentari.

PEX: se verifica le condizioni

1. partecipazioni durevoli: devono

essere state possedute per almeno

12 mesi

2. devono essere iscritte tra le

immobilizzazioni finanziarie nel

bilancio chiuso nel primo periodo

di possesso

3. La partecipata non deve aver

sede in uno stato a regime fiscale

privilegiato

4. La partecipata deve essere

un’impresa commerciale

TASSAZIONE ORDINARIA

La plusvalenza che non rispetta i

requisiti pex è tassata come una

plusvalenza da cessione di beni

patrimoniali. Può essere frazionata in 5

anni se rispettato il requisito di

anzianità. La partecipazione deve

figurare in bilancio da almeno 3

esercizi

26 http://www.sharenotes.it

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INTERESSI ATTIVI

Formano l’imponibile per l’ammontare maturato nel periodo di imposta, salvo gli interessi

di mora, imponibili quando percepiti.

PROVENTI IMMOBILIARI

Gli immobili concorrono alla formazione del reddito di impresa. È importante distinguere

tra

immobili

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Sono una componente positiva derivante da costi che a fine esercizio non hanno

generato ricavi e sono quindi sospesi e rinviati all’esercizio successivo. Riguardano i beni

merce. Per espressa disposizione le rimanenze di beni fungibili sono quantificati col

metodo LIFO. È comunque consentita l’applicazione dei metodi FIFO e costo medio

ponderato o varianti del LIFO. Se il valore determinato al costo è superiore al valore di

presunto realizzo, le rimanenze sono valutate adottando il valore normale.

LE RIMANENZE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI

Derivano da titoli iscritti nell’attivo circolante, sono titoli assimilati alle merci (p 123). La

svalutazione ai fini fiscali è consentita solo per le obbligazioni ma non per le partecipazioni

che restano valutate al costo d’acquisto.

I LAVORI IN CORSO E LE OPERE DI DURATA ULTRANNUALE

Sono rilevate tra le rimanenze i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di

esecuzione. Le opere di durata ultrannuale vengono valutate in base ai corrispettivi

pattuiti. P 124-125

Beni merce Imprese di costruzione. L’attività di

produzione dell’impresa riguarda beni

immobili

Generano ricavi

Beni

patrimoniali

strumentali

Beni strumentali per natura Immobile strumentale dato in affitto

(capannone, magazzino). Non può

avere altra destinazione d’uso, non

sono suscettibili di altro utilizzo se non

con radicali trasformazioni. Sono

strumentali anche se non utilizzati dal

possessore per esercitare la sua

attività

Beni strumentali per destinazione Immobile destinato all’esercizio

dell’attività di impresa,

indipendentemente dalle sue

caratteristiche è reputato tale se

utilizzato dal possessore nell’esercizio

dell’attività di impresa

Generano ricavi e

proventi (affitto bene

strumentale per

natura)

I costi sono

deducibili (ammortamento)

Beni patrimoniali puri Fabbricati ad uso civile.

Il loro reddito, anche se facente parte del reddito

di impresa, è computato in base all’estimo

catastale seguendo le regole previste per i redditi fondiari

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PROVENTI NON REDDITUALI IRRILEVANTI AI FINI REDDITUALI I sovrapprezzi azionari e gli interessi di conguaglio sono entrate patrimoniali, non

concorrono a formare il reddito

La distribuzione ai soci di riserve sovrapprezzo non costituisce reddito perché figura come

restituzione di conferimenti. I soggetti che li ricevono devono ridurre il valore delle

partecipazioni

Annullamento azioni proprie: la riduzione di capitale sociale è un operazione patrimoniale

irrilevante ai fini fiscali

LE COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Possono essere dedotti ai fini fiscali, costi non esplicitamente previsti a condizione siano

soddisfatte alcune prescrizioni generali sulla deducibilità di seguito illustrate

Perché un costo sia deducibile occorre che rispetti 3 principi:

1.COMPETENZA appunti p.21

2.L’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

Possono essere dedotte le componenti negative imputate a conto economico

dell’esercizio di competenza. I costi, imputati secondo il principio di competenza, devono

essere iscritti nel conto economico: un costo non iscritto a conto economico non può

essere dedotto. Questa regola vale anche per i costi stimati: se essi sono più elevati di

quanto effettivamente deducibili la parte eccedente genera una variazione in aumento.

Vi sono 3 deroghe a questo principio

1. Componenti negativi iscritti a conto economico di un esercizio precedente, se la

deduzione è stata rinviata in conformità di norme di legge che consentono o

predispongono il rinvio. Se i costi non sono deducibili nell’esercizio di competenza,

ne è ammessa la deduzione in un esercizio successivo in cui diventano deducibili

anche se non imputati a conto economico.

2. Spese e componenti negativi deducibili anche se non imputabili a conto

economico, se la legge lo prevede. Ad esempio è il caso dei compensi versati ai

soci promotori e fondatori.

3. I costi neri: le spese e gli oneri specificamente riferiti a ricavi e proventi neri (non

risultanti in contabilità) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Restano indeducibili i costi neri generali, non ad imputazione specifica

28 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

3.L’INERENZA

Le spese e gli oneri sono deducibili se inerenti, ovvero nella misura in cui si riferiscono

all’attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che

non vi concorrono in quanto esclusi.

Non sono quindi deducibili i costi che si riferiscono ad attività o beni esenti. Tuttavia

nell’impresa vi sono costi generali che non sono direttamente riferibili a una determinata

attività: essi sono deducibili per la percentuale corrispondente ai ricavi imponibili o esclusi

sul totale dei ricavi.

L’inerenza è un nesso funzionale che lega il costo alla vita dell’impresa. Un costo non è

deducibile se non è sostenuto in funzione dei ricavi. Un costo è inerente anche se si tratta

di una elargizione a titolo gratuito.

Non sono deducibili perché non inerenti le somme dovute a titolo di sanzione perché non

sono funzionali alla produzione del reddito.

Gli uffici possono disconoscere la deducibilità di una spesa se non fatta in funzione

dell’impresa ma per scopi estranei. Un costo è inerente nella misura in cui è congruo non

antieconomico: un costo eccessivo è indeducibile per l’eccedenza. Non sono deducibili

componenti negativi che risultano di entità sproporzionata rispetto ai ricavi.

L’inerenza è la ratio di norme specifiche come:

Norma che limita all’80%la deducibilità di ammortamento, costi di acquiasto e

locazione di apparecchiature elettroniche

Limite alla deducibilità delle spese per taluni mezzi di trasporto

Limite deducibilità beni a uso promiscuo, sia per l’attività di impresa sia ad uso

personale

Esistono alcune eccezioni al principio come la deducibilità degli oneri di utilità sociali,

anche se sono spese non inerenti (v pagina seguente).

LE SINGOLE COMPONENENTI PASSIVE: REGOLE SPECIFICHE

REMUNERAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI ALLE AZIONI

I titoli e gli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici

sono assimilati alle azioni, per cui i proventi che ne derivano sono tassati come dividendi e

di conseguenza non è deducibile la remunerazione di questi strumenti finanziari. È

indeducibile anche la remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione.

(p 131)

COSTO DEL LAVORO

Sono integralmente deducibili, anche se si trattano di erogazioni liberali. Solo taluni fringe

benefit incontrano dei limiti:

Alcuni sono deducibili nella misura in cui sono tassabili in capo dei dipendenti

Altri sono deducibili entro determinati parametri come le spese di vitto e alloggio in

trasferta

Alcuni non sono deducibili (spese per foresteria).

I compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti per

cassa, per evitare deduzioni ad hoc a fini elusivi.

29 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

I compensi sottoforma di partecipazione agli utili sono deducibili indipendentemente

dall’imputazione a conto economico deroga al principio della previa imputazione a

conto economico

INTERESSI PASSIVI

Sono previsti limiti alla deducibilità degli interessi passivi per contrastare la

sottocapitalizzazione e stimolare le imprese al raggiungimento di un giusto equilibrio tra

capitale proprio e capitale di debito.

Deducibilità: gli interessi negativi sono deducibili per l’importo degli interessi attivi.

L’eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi entro il limite del 30% del ROL

(risultato operativo lordo della gestione caratteristica). La quota di interessi passivi che

supera tale misura è deducibile nei periodi successivi senza limiti di tempo, purché la

quota resti sempre al di sotto del 30% del ROL dell’anno.

Int. Passivi – int. Attivi = 35.000€ ROL = 100.000€ 30%del ROL = 30.000€

Sono deducibili nell’anno 30.000€. i 5000€ non deducibili vengono rinviati ai periodi di

imposta futuri.

T+1: int passivi – int attivi = 10.000€ ROL= 120.000€ 30% del ROL = 36000

Deduco i 10.000€ T+1 e i 5000€ residui dell’anno prima dato che rientro nei limiti

Eccezioni al regime:

Alcuni soggetti ires come le banche e le assicurazioni non sono soggetti ai limiti di

deducibilità perché la loro attività tipica non giustifica l’applicazione di norme sulla

sottocapitalizzazione.

Per le imprese minori la deducibilità non è limitata

(P 134)

ONERI FISCALI, CONTRIBUTIVI E DI UTILITA’ SOCIALE

ONERI FISCALI: le imposte sul reddito non sono deducibili perché non sono una spesa di

produzione del reddito. Le altre imposte invece, sono deducibili secondo il principio di

cassa se assumono rilievo di costi per la sua produzione. L’irap non è deducibile. Sono

ammessi accantonamenti per il pagamento dei tributi sulla base di dichiarazioni,

accertamenti e sentenze. L’iva non è deducibile perché, dato il meccanismo di rivalsa:

nei casi in cui l’iva sugli acquisti non è detraibile e l’iva sulle vendite non viene recuperata

dai clienti si profila un costo deducibile dal reddito.

ONERI CONTRIBUTIVI DI UTILITA’ SOCIALE: Sono deducibili anche se non inerenti gli oneri

contributivi di utilità sociale. Sono classificati come tali le spese a favore dei dipendenti a

finalità assistenziali, di ricerca scientifica e simili, restauro beni di interesse storico e artistico

MINUSVALENZE

Le minusvalenze deducibili assumono rilievo come componenti negativi di reddito solo

quando realizzate ossia a seguito di cessione a titolo oneroso, o di risarcimento, per un

controvalore inferiore al valore fiscalmente riconosciuto del bene. Non sono frazionabili.

30 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Non sono rilevanti come minusvalenza le svalutazioni, salvo quelle delle obbligazioni e titoli

similari iscritti nell’attivo immobilizzato. (P 136)

Le minusvalenze sono irrilevanti se realizzate nel regime pex: non sono deducibili dato

l’esenzione delle plusvalenze. Sono deducibili le minusvalenze da cessione di

partecipazioni non pex per l’importo che eccede il limite di non imponibilità dei dividendi

percepiti nel 36 mesi. (P 136)

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Le sopravvenienze passive deducibili sono

Mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il

reddito nei precedenti esercizi

Sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno

concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.

Sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

Sconti e abbuoni concessi alla clientela in un periodo di imposta successivo a

quello di contabilizzazione dei ricavi di vendita da beni merce.

LE PERDITE DI BENI e SU CREDITI

Le perdite sono componenti negativi che riguardano i beni strumentali e patrimoniali e i

crediti: sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi.

PERDITA DI BENI: è da intendere in senso fisico e comporta una perdita fiscale se avviene

nello stesso esercizio in cui i beni sono stati immessi nel patrimonio aziendale: se si verifica

negli esercizi successivi darà luogo a una sopravvenienza passiva

PERDITE SU CREDITI: deriva dall’insolvenza del debitore, dall’inesigibilità del credito. Per

ottenere la deducibilità fiscale occorre dimostrarne l’inesigibilità. Fino alla recentissima

modifica di marzo 2013, la perdita era deducibile se il debitore veniva assoggettato a

procedura concorsuali o se, a seguito di procedura di esecuzione forzata, essa si rivelava

infruttuosa. Ciò danneggiava i piccoli creditori, che non intraprendevano l’azione per

importi modesti: è possibile integrare il requisito di certezza per importi modesti senza

azione esecutiva. In caso di assoggettamento a procedura concorsuale non è chiaro se

la perdita è deducibile nel periodo di imposta in cui è dichiarato il fallimento o anche in

periodi successivi.

n.b. la perdita fiscale può non coincidere con la perdita imputata a conto economico

per la diversa disciplina prevista per il fondo svalutazione crediti.

GLI ACCANTONAMENTI

Sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente indicati dalla legge. Questo è un

riflesso della regola che sancisce la deducibilità solo per i costi certi nel loro an e

quantum: ecco perché non sono deducibili in generale.

Sono ammessi in deduzione

Gli accantonamenti a fondo tfr nei limiti delle quote maturate nell’esercizio: non

sono veri e propri fondi rischi ma accantonamenti che riflettono un debito certo

ma futuro.

Altre casistiche particolari e marginali che trovate a pagina 143

Fondo svalutazione crediti: ci sono notevoli limiti alla deducibilità di questi

accantonamenti.

L’accantonamento è deducibile per lo 0,50% del valore nominale dei crediti

commerciali, fino a un massimo del 5% del totale crediti commerciali.

31 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Crediti commerciali = 100.000€ accantonamento effettuato = 30.000€

Deducibilità ai fini fiscali = 500€ variazione in aumento per 29.500€

Non sono deducibili

Fondo garanzia prodotti

Fondo collaudo impianti

Fondo rischi contenzioso

GLI AMMORTAMENTI

Riflesso del principio di competenza economica è il fatto che i costi la cui utilità si estende

a più esercizi debbano essere ripartiti nei diversi esercizi in cui solo utilizzati.

AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI: solo per i beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

Fiscalmente i beni patrimoniali puri non sono ammortizzabili. le quote di ammortamento ai

fini fiscali sono calcolate in base ai coefficienti definiti da regolamenti ministeriali per

ciascun settore economico e tipologia di bene. Esprimono il consumo fisico e

l’obsolescenza tecnologica normale. Se la quota di ammortamento imputata in bilancio

è superiore a quella fiscalmente ammessa ai fini fiscali si genera una variazione in

aumento per la differenza. Tale eccedenza può essere dedotta dal primo esercizio in cui

termina l’ammortamento civilistico (data la % superiore terminerà prima

l’ammortamento). Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di

entrata in funzione del bene: nel primo esercizio, indipendentemente dall’entrata in

vigore, la quota di ammortamento deve essere ridotta a metà.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: le immobilizzazioni immateriali sono divise

in categorie

1) Diritti di utilizzazione, brevetti: deducibile il 50% del costo in due anni

2) Marchi di impresa: deducibile la quota di 1/18 del costo d’acquisto in 18 anni

3) Avviamento: deducibile in 18 anni per 1/18 all’anno se acquisito come costo

4) Concessioni: dedotte in base al contratto o alla legge (p 140)

AMMORTAMENTO FINANZIARIO (p 140): imprese che al termine della concessione devono

devolvere gratis i beni costruiti e gestiti in concessione allo stato.

LE SPESE INCREMENTATIVE

Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione possono

Essere patrimonializzate, incrementando il valore su cui viene calcolato

l’ammortamento

Non essere patrimonializzate: la quota deducibile nell’esercizio in cui sono state

sostenute è pari al massimo al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali

ammortizzabili risultanti a inizio anno. L’eccedenza è ammortizzabile a quote

costanti per i 5 anni successivi

Spese sostenute 60.000€ Totale cespiti: 1.000.000

Anno in cui sono state sostenute: deduzione ammessa per 50.000

variazione in aumento per 10.000 non deducibili quest’anno.

Anni successivi: variazione in diminuzione per dedurre i restanti 10.000€ per quote di

2000€ annui

32 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

LE SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI

Sono deducibili in base alla quota imputabile a ciascun esercizio. Per alcune spese è

consentita la deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono sostenute: sono studi e

ricerche,pubblicità (deducibili a scelta nell’esercizio in cui son sostenute o in quote

costanti nell’esercizio e nei 4 successivi). (p 142).

COSTI BLACKLIST

La deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni concluse tra

un’impresa italiana con un’impresa domiciliata in uno stato o territorio a regime fiscale

privilegiato è soggetta è subordinata alla prova che le imprese svolgano un’attività

commerciale effettiva o che le operazioni rispondono a un interesse economico effettivo,

e in entrambi i casi dimostrare che hanno avuto concreta esecuzione.

LA TASSAZIONE DEI GRUPPI

(da qui in poi svolto solo con il libro!)

Il diritto tributario prende in considerazione i gruppi di società per molteplici fini adottando

ogni volta una diversa definizione di controllo. Il legislatore adotta definizioni più o meno

rigide di gruppo a seconda del fine della norma. Il codice civile definisce il gruppo dando

una definizione di società controllata come

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili

nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di

particolari vincoli contrattuali con essa.

Con la riforma del 2004 i gruppi possono optare per il consolidato: se non sussistono i

requisiti i gruppi sono tassati per trasparenza come illustrato a pagina 4 degli appunti.

I prezzi di trasferimento intercompany tra impresa italiana e estera facenti parte dello

stesso gruppo

Questa norma opera qualora un impresa italiana ceda beni a un impresa estera

controllata e applichi prezzi inferiori al valore normale, comprimendo così gli utili a favore

della consociata o quando l’impresa italiana acquisti da una consociata estera a un

prezzo maggiore di quello normale. Ai fini fiscali si tiene conto, in luogo dei prezzi pattuiti,

del valore normale. Il valore normale è il prezzo di libera concorrenza: si considera il prezzo

pattuito da imprese per operazioni analoghe. L’impresa italiana deve apportare delle

variazioni in aumento al suo reddito: se non opera l’amministrazione finanziaria può

rettificare in aumento.

Si applica questa norma:

a) Tra imprese italiane e società non residenti che controllano/sono controllate

dall’italiana

b) Tra imprese italiane e estere controllate dalla medesima società

c) Tra società non residenti e imprese italiane quando le estere svolgono attività di

prima commercializzazione per le italiane

33 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

IL CONSOLIDATO NAZIONALE

La tassazione consolidata colpisce il risultato del gruppo visto come un unità economica.

Le diverse società che lo compongono conservano la loro soggettività, sia ai fini della

determinazione del reddito, sia ai fini della responsabilità. Il consolidato fiscale non è

basato sul consolidato civilistico, e non rilevano i rapporti tra società del gruppo. Il reddito

di ciascuna società, compresa la capogruppo, calcolato secondo le norme ordinarie,

confluisce nel risultato del gruppo, pari alla somma algebrica dei risultati reddituali delle

consolidate. Si ottiene il reddito complessivo globale su cui la controllante è debitrice di

imposta. I risultati delle partecipate sono imputate alla controllante, all’opposto della

trasparenza in cui i redditi sono imputate alle partecipanti i risultati della partecipata.

L’opzione per il consolidato è alternativa all’opzione per la trasparenza. Essa dipende

dalla volontà delle società del gruppo. L’opzione richiede, per essere esercitata

a) Esercizio coincidente per tutte le società

b) L’opzione per il consolidato va esercitata congiuntamente dalla capogruppo e da

almeno una controllata

c) Ciascuna controllata deve eleggere a domicilio ai fini della notifica degli atti e

provvedimenti presso la controllante

d) Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate entro i termini(p 159)

L’opzione è irrevocabile e valida per tre esercizi sociali

Non possono esercitare l’opzione

Società che fruiscono dell’aliquota ires ridotta

Società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o fallimento

Società che esercitano l’opzione della trasparenza

Società che optano per il consolidato mondiale

Esercitabile se

Controllo di diritto diretto o indiretto (tramite società interposte) ai sensi dell’art

2359: partecipazione diretta o indiretta al capitale e agli utili in misura superiore al

50% (p 160-161)

IL REDDITO CONSOLIDATO è calcolato apportando una rettifica di consolidamento per gli

interessi passivi. Dal reddito consolidato opportunamente rettificato si riducono le

eventuali perdite, ottenendo il reddito imponibile. (P 162 per dettagli). La perdita fiscale

del gruppo è imputata alla controllante che può riportarla a nuovo. Le perdite precedenti

all’esercizio dell’opzione possono essere usate in detrazione solo dalla società che le ha

prodotte.

Ciascuna società deve redigere la propria dichiarazione dei redditi da presentare al fisco

e alla capogruppo, che la utilizzerà per redigere la dichiarazione di gruppo. L’imposta è

liquidata nella dichiarazione della capogruppo.

Non hanno rilievo reddituale le somme ricevute o versate tra società del gruppo in

contropartita a vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti nell’ambito del gruppo (esempio p 163).

RESPONSABILITA’

La consolidante è debitrice in base al reddito complessivo del gruppo. Essa è tenuta a

versare gli acconti e a liquidare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione. Ad essa

compete il riporto a nuovo delle perdite. Le consolidate rispondono solo per la parte di

debito fiscale di loro competenza da ricollegare al reddito complessivo. Ciascuna

34 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

controllata deve corrispondere alla capogruppo i mezzi finanziari per assolvere il tributo in

ragione della quota parte del debito unitario a lei imputabile. Se non vengono forniti la

controllante ha diritto di rivalsa.

La tassazione comporta la compensazione tra risultati positivi e negativi: il vantaggio

fiscale procurato dalle imprese in perdita alle imprese in utile deve essere remunerato per

non danneggiare le minoranze: tale remunerazione però non deve incidere. (p 165)

L’onere economico delle sanzioni deve essere sopportato dalla società cui è imputabile

la violazione. La controllante risponde per le violazioni commesse in sede di dichiarazione

dell’imponibile consolidato.

CESSAZIONE DEL CONSOLIDATO

Il consolidato cessa, se nel corso del triennio, viene meno il rapporto di controllo o se non

è rinnovata l’opzione. Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di controllo, la

controllante e ciascuna controllante devono integrare i versamenti se inferiori a quelli

dovuti con il consolidato. Le perdite non utilizzate restano nella disponibilità della

consolidante o essere attribuite alle società che le hanno prodotte. (p 165)

L’AVVISO DI RETTIFICA DEL CONSOLIDATO

Dal controllo dell’Amministrazione Finanziaria potrà scaturire la rettifica del risultato

dichiarato delle singole società consolidate o la rettifica del risultato globale.

(altro, tralasciato qui a pagina 166)

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Le operazioni straordinarie

Consideriamo ora i profili fiscali delle operazioni straordinarie. Esse possono aver per

oggetto beni (aziende) o soggetti (fusioni, scissioni, liquidazione, ecc). occorre aver

presente che Le Operazioni fiscalmente neutrali non danno luogo al realizzo di

componenti positive fiscali. Inizialmente dovremmo fare alcune distinzioni:

Operazioni che comportano cambiamenti dell’assetto organizzativo per cui non è

da ritenersi sussistano ragioni per la neutralità fiscale dell’operazione nel periodo di

imposta in cui avviene cessione d’azienda

Liquidazione e fallimento: fasi transitorie che si considerano come un autonomo

periodo di imposta.

o Liquidazione: si interrompe il periodo di imposta. P 210-211

o Fallimento: 3 periodi di imposta prefallimentari (precedenti), mini

prefallimentare (1/1 a data di fallimento) e fallimentare. I crediti di imposta

dei periodi prefallimentari seguono le regole del fallimento, sono crediti

concorsuali. (P 211-212). Il reddito fallimentare è quantificato come

differenza tra residuo attivo e patrimonio netto, determinato in base ai valori

fiscalmente riconosciuti. Se c’è un’eccedenza positiva essa è tassata.

fusione, scissione, trasformazione (v dopo). Sono reputate mere riorganizzazioni

Quando l’operazione straordinaria produce i suoi effetti il periodo di imposta si spezza in

due:

1. Dal 1/1 alla data di realizzo dell’operazione

2. Periodo di imposta in cui avviene l’operazione

LE CESSIONI D’AZIENDA

L’azienda ha un valore fiscalmente riconosciuto, pari al costo. Se il cedente vende

a un prezzo superiore realizza una plusvalenza, tassata integralmente nel periodo di

realizzo. Chi ha posseduto l’azienda per più di 3 anni ha però alcune agevolazioni:

può frazionar la plusvalenza, e addirittura optare per la tassazione separata se ha

posseduto l’azienda per più di 5 anni.

L’azienda ceduta per causa di morte o a titolo gratuito non genera plusvalenze

tassabili

La tassazione non si applica se l’azienda è conferita in società in regime di

neutralità fiscale. Il conferimento è equiparato a altre operazioni straordinarie

come fusione e scissioni e reputato una mera riorganizzazione. Per la continuità, il

valore dell’impresa conferita diventa il valore della partecipazione (altro p 191-192-

193)

Chi acquista un’azienda è responsabile in solido con il cedente per l’imposta e le

sanzioni riferite all’anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti entro il

valore dell’azienda ceduta.

Operazioni di riorganizzazione societaria: la trasformazione

Trasformazioni omogenee (da un tipo all’altro di soc. commerciali): Sono operazioni

sempre neutrali. La trasformazione interrompe il periodo di imposta in corso e inizia un

nuovo periodo.( altro p 196-197)

Trasformazioni eterogenee: nulla cambia se il regime fiscale dell’ente di prima e quello

dell’ente trasformato coincidono. Se muta il regime le plusvalenze assumono rilievo (p

198-199)

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Operazioni di riorganizzazione societaria: la fusione

La fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, non da luogo né a

componenti positivi né a componenti negativi di reddito. La società

incorporata entra a far parte in tutte le situazioni giuridiche

riguardanti la società fusa. La fusione non costituisce realizzo di

plusvalenze e minusvalenze latenti. È un operazione fiscalmente

neutra anche per i soci (p 200- 201- avanzi e disavanzi p 201-204, altro ancora fino a 208

non considerato).

Operazioni di riorganizzazione societaria: la scissione

La scissione invece può essere

Totale: tutto il patrimonio trasferito al beneficiario/i (altre società). La società

originale si estingue. Le posizioni in capo a questa società passano ai beneficiari

Parziale: solo una parte del patrimonio trasferita al beneficiario/i (altre società),

resta comunque la società decurtata. Le posizioni in capo a questa società

passano ai beneficiari solo in parte.

In ogni caso genera degli spostamenti di masse reddituali: non da comunque luogo al

pagamento di imposte. I beni trasferiti mantengono il loro valore fiscalmente riconosciuto

per continuità di tali valori. È un’operazione fiscalmente neutraper i soci

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L’Imposta sul Valore Aggiunto L’imposta sul valore aggiunto è stata ideata in sede europea ed è stata introdotta in tutti

gli stati membri dell’unione in base a un modello tracciato nel 1967 da due direttive

comunitarie.

L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta sui consumi plurifase sul valore aggiunto.

Colpiscono solo il maggior valore che ciascuna fase aggiunge al bene. L’iva grava sul

consumatore in proporzione al prezzo finale del bene ed è neutrale rispetto al numero di

passaggi, per cui non interferisce con l’organizzazione delle imprese (a differenza

dell’imposta a cascata in cui il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri).

P 217

Per la Corte di Giustizia Europea l’iva ha quattro caratteristiche

1) Si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni e servizi

2) Proporzionale al corrispettivo di beni e servizi

3) Riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione

4) Gli importi sono detratti dall’imposta dovuta cosicché il tributo si applica solo al

valore aggiunto, il peso dell’imposta grava solo sul consumatore finale

Sul piano costituzionale l’iva trova giustificazione nell’identificazione del consumo come

fatto espressivo di capacità contributiva: il consumatore finale è portatore della capacità

colpita dal tributo. Ciò spiega la tassazione delle importazioni, beni destinati al consumo

interno.

La neutralità

Il sistema iva è fondato sulla neutralità: l’imposta, calcolata sul corrispettivo del bene

ceduto o del servizio reso, è dovuta allo Stato da ciascun soggetto passivo, che detrae

l’iva che ha gravato i suoi acquisti. A ogni passaggio lo Stato deve incassare la differenza

tra Iva sulle vendite e Iva sugli acquisti. L’iva è quindi neutrale per il soggetto passivo

(imprenditori e lavoratori autonomi) e incide solo sul consumatore finale che non ha il

diritto di detrarre l’iva: solo su di lui grava l’onere di pagare l’importo dell’iva

proporzionale al prezzo del bene acquistato. Quindi l’imposta ha come soggetti passivi

formali imprenditori e lavoratori autonomi, ma il soggetto passivo economico è il

consumatore finale.

Imprenditore

Paga l’iva sugli acquisti di materie prime (a

credito) e incassa l’iva sulle vendite (a

debito). Versa il saldo tra i due all’erario.

Consumatore finale

Paga l’iva sugli acquisti, non può detrarla.

L’onere economico grava su di lui

Distributore

Paga l’iva sugli acquisti di prodotti(a credito)

e incassa l’iva sulle vendite al consumatore

(a debito). Versa il saldo tra i due all’erario.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

I Soggetti passivi e il presupposto

L’iva ha come soggetti passivi gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Si applica alle

cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nell’esercizio di una professione abituale

(attività agricola o commerciale, anche non organizzata in forma di impresa o attività

non di impresa organizzata in forma di impresa, esercizio per professione abituale di

attività di lavoro autonomo) e alle importazioni da chiunque effettuate. Per gli enti non

commerciali sono imponibili solo le cessioni di beni e servizi nell’ambito di attività di

impresa (2195) o agricole (2135).

(altro p. 221)

Operazioni imponibili, non imponibili e esenti

Operazioni imponibili Operazioni non

imponibili

Operazioni esenti Operazioni escluse

Rientrano nel campo di

applicazione, realizzano

il presupposto.

Comportano il sorgere

del debito di imposta e

non limitano il diritto di

detrazione .

Non determinano il

sorgere del debito di

imposta ma obbligano

comunque il

contribuente a obblighi

formali

ESPORTAZIONI

Non determinano il

sorgere del debito di

imposta ma obbligano

comunque il

contribuente a obblighi

formali. Limitano il diritto

di detrazione

Non integrano il

presupposto, sono fuori

campo iva. Non

comportano ne il

sorgere del debito di

imposta né obblighi

formali. Non incidono sul

diritto di detrazione e

non rilevano ai fini del

calcolo del volume di

affari

OPERAZIONI IMPONIBILI

1) CESSIONI DI BENI all'interno del territorio nazionale: atti a titolo oneroso che

importano trasferimento della proprietà su beni di ogni genere.

Sono assimilate alle cessioni anche vendite con riserva di proprietà, cessione

gratuite di beni oggetto di attività tipica dell’impresa, destinazione di beni al

consumo personale dell’imprenditore, ecc (223)

Operazioni che pur presentando caratteristiche di cessione sono escluse dal

campo di applicazione Iva: cessioni gratuite di campioni di modico valore, cessioni

di denaro e valori bollati…

2) PRESTAZIONI DI SERVIZI all’interno del territorio nazionale: anche qui è richiesta

l’onerosità

Sono assimilate: concessione di beni in locazione, affitto, noleggio, cessioni di diritti

su beni immateriali, somministrazioni alimenti e bevande, ecc (224)

Operazioni campo di applicazione Iva: cessioni di diritto d’autore, prestiti

obbligazionari, ecc (224)

3) ACQUISTI INTRA UE

4) IMPORTAZIONI da paesi fuori UE

OPERAZIONI ESENTI (altre 225)

1) Alcune operazioni di carattere finanziario

39 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

2) Prestazioni sanitarie, educative, di tipo culturale

3) Operazioni relative alla Riscossione di tributi

4) Esercizio giochi e scommesse

5) Operazioni in oro

Le ragioni che giustificano l’esenzione sono molteplici: ragioni sociali (prestazioni sanitarie),

altre per ragioni di tecnica tributaria (op finanziarie soggette ad altri tributi).

Il soggetto che effettua operazioni esenti non può detrarre l’iva sugli acquisti: il tributo

diventa un costo. (altro p 225)

Momento impositivo

Il momento impositivo è quanto scatta l’esigibilità di imposta in quanto l’operazione

oggetto del presupposto si reputa effettuata (bla bla p 225 226).

operazione si considera effettuata quando:

cessione immobili Momento della stipula dell’atto

Beni mobili Consegna/spedizione. L’emissione della fattura e il pagamento del

corrispettivo prima della consegna realizzano l’effettuazione

dell’operazione (p 227)

Prestaz. di servizi Pagamento del corrispettivo

Base imponibile

È costituita, di regola, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al

prestatore secondo le condizioni contrattuali. Non ha rilievo il valore venale dell’oggetto

della cessione. Sono compresi nell’imponibile anche oneri e spese inerenti all’esecuzione.

Non formano l’imponibile gli interessi moratori e le penalità in genere, gli imballaggi a

rendere, gli sconti, i premi, gli abbuoni, le anticipazioni in nome e per conto altri.

Aliquota

3 aliquote 22%, 10%, 4%

Diritto/obbligo di rivalsa

Il soggetto passivo, come accennato, ha il diritto di rivalersi sul cessionario/committente: il

debito verso all’erario è neutralizzato dalla rivalsa. Il credito iva sorge addebitando l’iva in

fattura relativa a un’operazione imponibile. La rivalsa oltre che a un diritto è un obbligo: è

obbligatoria emettere la fattura con addebito della rivalsa. Ciò realizza un interesse

fiscale, per cui la mancata emissione della fattura e addebito della rivalsa è sanzionata.

(p 229-230)

Diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione ha per oggetto l’imposta assolta addebitata al soggetto passivo a

titolo di rivalsa. L’iva detraibile è un credito, che viene portata in detrazione all’iva da

versare sulle fatture emesse in sede di liquidazione periodica. Il diritto di detrazione spetta

solo per gli acquisti inerenti all’attività del soggetto passivo. Il diritto alla detrazione,

insieme al diritto di rivalsa, realizzano la neutralità dell’imposta. (p 231)

Esclusioni alla detrazione

Non è detraibile l’imposta relativa a beni esenti/non soggetti a imposta e ad

acquisti destinati direttamente al compimento di operazioni esenti, non soggette,

escluse

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Quando il legislatore suppone la non inerenza o l’inerenza parziale limita la

deducibilità: acquisto auto, spese trasporto persone (esempi p 233)

Gli enti non commerciali possono detrarre solo l’iva inerenti all’es di attività agricole

o commerciali

Il pro-rata

Quando non c’è un legame preciso tra acquisti legati a operazioni che danno diritto alla

detrazione e attività che non danno diritto alla detrazione, la quota di iva detraibile è

calcolata in modo forfettario: il criterio del pro-rata si usa quando non si può usare

l’indetraibilità specifica. La detrazione è proporzionale alle operazioni che danno diritto

alla detrazione sul totale delle operazioni, con l’esclusione di alcune di esse (p 233-234)

Rettifica della detrazione

Se il bene viene utilizzato in modo difforme da quanto ipotizzato all’acquisto e ciò incide

sulla deducibilità, la detrazione deve essere rettificata in aumento o in diminuizione

considerando l’effettivo utilizzo (p 234-235)

L’applicazione

Identificazione, fatturazione, registrazioni

Il primo adempimento imposto al soggetto passivo è la presentazione della dichiarazione

di inizio attività, per l’attribuzione di un numero di Partita Iva. (p 235-236).

I soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura per le operazioni che effettuano e a

registrarle nell’apposito registro delle fatture emesse. Questo obbligo riguarda operazioni

imponibili, non imponibili e esenti. La fattura non è obbligatoria per il commercio al

minuto. (contenuto fattura p 236-237)

Ogni soggetto passivo ai fini iva deve tenere due registri: uno per le operazioni attive e

uno per gli acquisti (per aver diritto alla detrazione di quest’ultime)

Dai due registri risultano l’iva a credito (registro acquisti) e l’iva a debito (registro vendite):

la differenza algebrica deve essere liquidata ogni mese/trimestre.

Ricordiamo l’obbligo di comunicazione al fisco le cessioni di importo superiore a 3000€. (p

237-238 – comunicazione)

Autofatturazione

Ci sono casi in cui l’obbligo di applicare l’imposta e emettere fattura è a carico del

cessionario/committente (colui che compra): c’è un inversione contabile. L’autofattura si

registra sia nel registro fatture emesse, sia nel registro fatture ricevute. Casi in cui si verifica

a) Se non si riceve fattura entro 4 mesi dall’operazione: deve regolarizzare l’operazione in

caso di inerzia del cedente (p 238-239)

b) Operazione effettuata da un residente senza stabile organizzazione, che non può emettere

fattura c) Altri casi marginali p 239

Note di variazione

Dopo che la fattura è stata emesse è possibile sia necessario apportare rettifiche

all’imponibile (resi, abbuoni, inesattezze ecc) p 240-241. La nota di variazione può essere

emessa anche in caso di insolvenza del debitore per evitare di dover pagare un iva a

debito mai incassata. Altro p 241

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

VOLUME DI AFFARI, CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI, REGIMI SPECIALI

Il regime di adempimenti varia in ragione del VOLUME DI AFFARI , pari a tutte le

operazioni con obbligo di registrazione effettuate nell’anno solare. In base a questo

parametro individuiamo

Contribuenti minori: volume di affari < di 309.000 per le imprese di servizi e

professionisti, <516.000 per le altre imprese. Possono effettuare liquidazioni

periodiche trimestrali.

Contribuenti minimi: volume di affari < 30.000€. non addebitano l’iva sulle

operazioni attive e non hanno diritto alle detrazioni a monte

Regimi speciali: per produttori agricoli, editoria, agenzie di viaggi.

Versamenti, eccedenze, rimborsi, dichiarazione annuale

Ogni mese i contribuenti soggetti a regime normale devono calcolare la differenza tra iva

a debito e iva a credito, da versare entro il 26 del mese successivo. Se la differenza è a

credito è riportata in avanti. A fine anno, entro il 27 dicembre deve essere fatto il

versamento d’acconto, pari a una % dell’iva di dicembre dell’anno precedente.

Con la presentazione della dichiarazione annuale è effettuato il versamento della

liquidazione finale che quantifica eventuali somme da versare in base a essa entro il 16

marzo dell’anno solare successivo. (p 243)

In caso di saldo a credito le eccedenze sono compensate con altre imposte o portate a

nuovo: solo in casi eccezionali si può chiedere il rimborso (cessazione attività, attività che

comporta vendite a aliquote inferiore degli acquisti, esportazioni per almeno il 25%

volume d’affari, ecc p 243, dichiarazione a credito per 3 anni di fila)

Altro sui rimborsi p 244.

La dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 settembre di ogni

anno, con trasmissione telematica. Sono esentati i soggetti che abbiano registrato solo

operazioni esenti. Occorre indicare l’ammontare delle operazioni attive e passive,

l’imposta dovuta e le detrazioni, i versamenti, l’imposta dovuta a conguaglio o la

differenza a credito. Essa può contenere delle opzioni (riportare il credito a nuovo o

chiederne il rimborso? Regime normale o speciale?) Altro p 244-245.

Presunzioni di acquisto e vendita

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi

ove il contribuente svolge la sua attività, salvo dimostrare che sono stati utilizzati, perduti,

distrutti, consegnati a terzi in lavorazione. Specularmente i beni che si trovano nei locali

del soggetto si presumono acquistati salvo provare la ricezione per titolo gratuito traslativo

di proprietà.

Fatture relative a operazioni inesistenti

In campo iva sono frequenti le frodi realizzate con false fatturazioni. Nelle frodi a

“carosello” ci sono società cartiere incaricate solo di emettere fatture false che le altre

imprese usano per detrarre l’iva. Il cessionario che partecipa alla frode non ha diritto di

detrazione, salvo provarne che ne era completamente estraneo.

P 246-247

Rimborso Iva non dovuta

Il cedente che abbia indebitamente versato l’imposta può chiederne il rimborso entro 2

anni. Il cessionario che abbia indebitamente pagato l’iva non può recuperarla in

detrazione: può agire nei confronti del cedente davanti al giudice ordinario entro 10 anni.

P 248-249 (cose non considerate)

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Profili internazionali

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’

campo di applicazione dell’IVA = Stato Italiano. Cessioni di beni e prestazioni di servizi

rilevano in quanto effettuate nel territorio dello stato. Per la localizzazione delle operazioni

sono fissate alcune regole

Per le cessioni di beni vale il luogo in cui si trovano al momento della cessione

Per le prestazioni di servizi dipende da chi riceve il servizio

o Business to business: luogo del committente. Se un impresa cinese presta

servizio all’impresa italiana, l’impresa italiana deve applicarsi l’imposta con

l’autofatturazione

o Privati: residenza di chi presta il servizio

Operazioni intra UE

Il trasferimento di beni all’interno della Comunità non è soggetto a controlli fiscali e

tassazione doganale. Gli scambi intracomunitari sono regolati dal principio di tassazione

nel paese di destinazione. Sono quindi tassati a carico del compratore nel paese di arrivo,

salvo che uno dei due non sia il consumatore finale: in questo ultimo caso l’operazione è

imponibile in capo al venditore. Il viaggiatore può fare acquisti in un paese comunitario e

portare liberamente il bene in Italia senza iva sulle importazioni.

Nel primo caso invece il venditore emette fattura per l’operazione non imponibile,

l’acquirente emette autofattura.

Altro p 251-253

Importazioni extra -UE

L’Ue adotta il principio di tassazione nel paese di destinazione: le esportazioni fuori UE

sono esenti, le importazioni sono tassate. Le importazioni sono operazioni imponibili. L’iva

sulle importazioni è un tributo doganale (diritto di confine) applicato secondo le leggi

doganali. L’iva è accertata, liquidata e riscossa secondo le norme doganali.

La base imponibile è il valore della merce determinato secondo le disposizioni doganali.

P 253-254

Il deposito Iva è un luogo fisico: l’immissione di un bene nel deposito Iva consente la

sospensione temporanea dell’imposta dovuta. Consento il differimento del pagamento

dell’imposta all’estrazione dal deposito. Quando il cessionario estrae il bene deve

emettere autofattura. Anche i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e i depositi

doganali sono depositi iva. (p 255)

Esportazioni fuori UE

Sono operazioni non imponibili. Alcune cessioni interne non sono imponibili in caso di

operazioni triangolari (p 256).

L’acquisto senza imposta è permesso anche agli esportatori abituali, ovvero soggetti che

in un periodo esportano per almeno il 10% del volume di affari. Ad essi viene consentito di

acquistare la stessa % di beni senza iva l’anno dopo (p 257).

Operazioni dei non residenti: la stabile organizzazione (257-260, non ci ho capito niente)

I non residenti possono agire in italia per adempiere obblighi e esercitare i diritti in 3 modi:

1) Identificazione diretta: attribuzione di partita iva al soggetto.

43 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

2) Rappresentante fiscale incaricato di adempiere obblighi ed esercitare diritti

derivanti dall’applicazione dell’imposta

3) Stabile organizzazione: in questo caso non si applica la doppia fatturazione a

carico del cessionario. Tutte le operazioni infatti confluiscono nella posizione iva

della stabile organizzazione, che è obbligata a fatturare. (Altro p 259-260)

Il commercio elettronico diretto

La tassazione del commercio elettronico diretto riguarda la cessione di prodotti

digitalizzati. La direttiva qualifica tali transazioni come transazioni di servizi per cui la

tassazione avviene nel luogo di residenza del cliente. Se il cliente risiede fuori UE la

prestazione non è tassata. Allo stesso modo le prestazioni da soggetti passivi extraUE a

cittadini italiani si considerano rese in italia. Secondo la direttiva gli operatori

extracomunitari se superano un dato volume annuo devono registrarsi ai fini Iva in uno

stato membro e le prestazioni sono tassate in quello stato.

Le frodi carosello

CONDUIT

COMPANY = Alfa CARTIERA = Beta

Residente in un altro

stato membro.

Acquista senza

pagare l’Iva e

rivende con Iva.

1. Effettua una cessione intracomunitaria

non imponibile

BROKER = Gamma

paga l’iva di rivalsa a Beta

e rivende il bene. Detrae

l’iva versata a Beta.

2. vende il bene

a Gamma

3. Beta incassa l’iva da

Gamma e non la versa

allo stato ma scompare

nel nulla

Delta:

Acquista da Gamma e

rivende ad Alfa

5. Gamma

vende a

delta

6. Delta vende ad

Alfa

N.B. i passaggi 5 e 6

sono tipici della

frode a carosello

chiusa BUFFER: società

frapponibili tra

Beta e Gamma.

Acquistano da

beta e vendono

a Gamma

Altro p 263

44 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

RIEPILOGO SULL’IVA

45 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

46 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

L’imposta di registro

L’imposta di registro rientra tra le imposte sugli affari, categoria che comprende le

imposte su atti e negozi giuridici, le imposte sugli scambi, sui trasferimenti e sulla

circolazione della ricchezza. L’imposta di registro viene solitamente definita come

appartenente come a quest’ultima categoria, anche se il suo campo di applicazione è

più ampio, si applica anche a atti non traslativi, purché abbiano contenuto economico.

Il tributo di registro può porsi

LA REGISTRAZIONE

Tipo di atto caratteristiche

A

registrazione

a termine

fisso

Determinati soggetti sono obbligati a richiedere la registrazione entro un termine fisso.

(20 giorni dalla redazione). Sono

atti scritti indicati nella tariffa (scritture private autenticate, atti pubblici),

contratti verbali (locazione, affitto beni immobili, trasferimento o affitto di aziende),

operazioni societarie (atti organizzativi come costituzione di società o aumento di

capitale,istituzione sede legale di enti o società estere),

atti formati all’estero (trasferimento di proprietà di beni immobili, affitto, ecc).

Di regola rientrano in questa casistica tutti gli atti a contenuto patrimoniale non

rientranti nelle successive due casistiche. L’atto, prima di essere depositato deve essere

registrato.

A

registrazione

in caso

d’uso

La registrazione è un onere. L’atto non è utilizzabile se non registrato. Vi rientrano gli atti

della vita commerciale come le scritture private riferite a operazioni soggette a iva e

contratti stipulati per corrispondenza. Quando un atto si deposita presso le cancellerie

per esplicare attività amministrative in procedimenti volontari (non c’è obbligo) deve

essere registrato a caso d’uso.

Non soggetti a registrazione

COME TASSA

È dovuta in misura fissa.

Ha come presupposto la

prestazione di un servizio, ovvero

la registrazione e conservazione

dell’atto.

COME IMPOSTA

È dovuta in misura proporzionale al

valore dell’atto registrato.

Il presupposto in questo caso è tassare

un atto a contenuto economico

indicatore di capacità contributiva

Applicazione

alternativa di

una delle due

forme.

Alternatività tra imposta di registro e IVA: in caso di scambio soggetto ad iva si applica la tassa

fissa. Tutte le operazioni rientranti nel campo iva, anche le

non imponibili e le esenti integrano questa casistica. Una

sentenza di condanna è soggetta a imposta fissa se ha

per oggetto un corrispettivo che rientra nel campo di

applicazione iva.

Problema della cessione di azienda/singoli beni: dato che

l’iva è neutrale per le aziende, può succedere che si

camuffi una cessione d’azienda soggetta a imposta di

registro e non a iva come una cessione di beni aziendali

soggetta a iva.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

La registrazione è effettuata presentando una richiesta nel rispetto delle modalità e dei

termini fissati dalla legge. La richiesta di registrazione comporta la materiale presentazione

dell’atto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che liquida l’imposta e ne chiede il

pagamento.

La registrazione di atti riguardanti immobili deve essere richiesta in via telematica, dopo

aver auto liquidato il tributo. Gli uffici verificano la correttezza del versamento e notificano

entro 30 giorni un avviso di liquidazione per l’integrazione qualora risulti una maggiore

imposta. Dovuta.

Esistono alcuni casi in cui la registrazione viene effettuata d’ufficio:

atti dei notai e pubblici ufficiali se si rinvengono estremi non registrati

scritture private non autenticate per cui non è stato osservato l’obbligo della

richiesta di registrazione entro un termine fisso se sono depositate presso pubblici

uffici o l’amministrazione finanziaria ne sia legittimamente in possesso per sequestro

o ne abbia avuto visione durante accessi, ispezioni e verifiche.

Per le operazioni societarie e i contratti verbali la registrazione può avvenire

mediante prove presuntive.

La registrazione avviene annotando in apposito registro dell’atto. Ha un doppio effetto di

natura probatoria dato che prova l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa. Vi

è un generale divieto di rilascio di atti non registrati per cui il pagamento dell’imposta di

registro condiziona l’utilizzo di atti giuridici, salvo eccezioni (p 271).

SOGGETTI PASSIVI

Distinguiamo tra tre tipologie di soggetto in base alle obbligazioni di cui sono titolari

Soggetto caso Obblig alla

registrazione

Obbligato al pagamento

SOGGETTI PASSIVI

Parti dell’atto Scritture private non autenticate,

atti formati all’estero, contratti

verbali

si si

Notai e pubblici

ufficiali

Atti pubblici e scritture private

autenticate

si Si, obbligati in solidarietà

dipendente per l’imposta

principale

cancellieri di organi giurisdizionali con

riferimento alle sentenze

si No:pagano le parti del

giudizio

fisco e gdf obbligati a richiedere la registrazione

d’ufficio di atti per cui è prevista

si No: pagano i soggetti che

hanno dato vita all’atto

ATTI COMPLESSI

Se in unico documento sono contenute più disposizioni, ciascuna con una propria

autonomia sotto il profilo causale, ogni disposizione è tassata distintamente. La

registrazione è unica ma si tassa ciascuna disposizione in modo autonomo (p 275). Se la

pluralità di disposizioni è riconducibile a un'unica causa, si tasserà questa causa.

(altro P 276)

RIQUALIFICAZIONE DEI NEGOZI E MISURE ANTIABUSO/ANTIELUSIVE

A finalità antielusiva, la sostanza dell’atto prevale sulla forma ai fini dell’applicazione

dell’imposta di registro: occorre riferirsi alla sostanza giuridica. È possibile in questo ambito

considerare una serie di atti successivi di cessione di beni strumentali verso lo stesso

soggetto come una cessione d’azienda dissimulata.: è possibile dare quindi rilievo al

collegamento tra più atti.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

norme specifiche volte a evitare condotte elusive

Presunzione di onerosità dei trasferimenti tra parenti/di liberalità: i trasferimenti immobiliari

e di partecipazioni tra parenti o coniugi si presumono donazioni se l’ammontare

complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta risulta minore a l’ammontare

delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito.

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze: nei trasferimenti

immobiliari supponiamo inclusi nel trasferimento pertinenze, accessioni e frutti pendenti a

meno che non si provi che appartengono a un terzo o sono stati ceduti dall’acquirente a

un terzo (p 277)

Contratto per persona da nominare e mandato irrevocabile: la dichiarazione di nomina se

fatta entro 3 giorni è tassata in misura fissa, altrimenti è tassata con la stessa imposta

dovuta per l’atto stipulato per persona da nominare (p 278). Il mandato irrevocabile con

dispensa dall’obbligo di rendiconto è soggetto alla stessa imposta stabilita per l’atto per il

quale è conferito.

Nullità dei patti contrari alla legge di registro: i patti contrari alle disposizioni del testo

unico sono nulli anche fra le parti. Si unisce alla nullità dei contratti contrari a norme

imperative.

ATTI INVALIDI

Se l’atto è invalido l’imposta è comunque dovuta, rileva l’atto a prescindere di validità e

efficacia. Le restituzione dell’imposta in caso di nullità o annullamento è accordata solo

quando sancita da una sentenza passata in giudicato e l’atto non sia rettificabile.. mai

accordata quando la nullità/ annullabilità è imputabile alle parti.

P 279-280

LA DIRETTIVA SULLA RACCOLTA DI CAPITALI E LA TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI

Secondo la direttiva c’è un'unica imposta sui conferimenti da applicare nello stato in cui

ha sede la direzione effettiva o statutaria della società. Sono presupposti di applicazione

di tale imposta:

a) costituzione di una società di capitali

b) trasformazione in società di capitali di un ente o persona giuridica

c) aumento di capitale sociale

d) aumento del patrimonio sociale remunerato attribuendo non quote di capitale ma

diritti della stessa natura di quella dei soci come voto, partecipazione agli utili, ecc.

e) trasferimenti di stato della sede di direzione effettiva o statutaria di una società

f) fusioni

coerentemente con quanto disposto, nel nostro ordinamento

fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimento di azienda da un’altra azienda son

tassate con imposta fissa

conferimenti di denaro, aziende beni mobili tassati con imposta fissa

conferimenti di immobili tassati con imposta proporzionale

TASSAZIONE DELLE SENTENZE

Quando si conclude un procedimento giudiziario l’atto viene trasmesso dalla cancelleria

all’agenzia delle entrate che liquida il tributo dovuto. P 282-283.

BASE IMPONIBILE E GIUDIZIO DI CONGRUITA’

La base imponibile è data dal valore dell’atto registrato. Per i contratti traslativi si fa

riferimento al valore del bene dichiarato dalle parti nell’atto. Tuttavia il valore dichiarato

può essere non ritenuto congruo dall’Agenzia delle entrate: in tal caso si rende necessario

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

un giudizio di congruità. Esso non è ammesso per cessioni di immobili ad uso abitativo tra

persone fisiche se l’acquirente chiede l’applicazione dell’imposta sul valore catastale e lo

scambio avviene non nell’esercizio di attività professionali. Vi sono anche atti per i quali

non è ammesso come cessioni di contratto, atti di garanzia, ecc. p 285

Altro p 284-285

IMPOSTA PRINCIPALE

Ciò che emerge dalla dichiarazione/atto da registrare. È quella liquidata in base all’atto

da registrare e riscossa in sede di registrazione

IMPOSTA SUPPLETIVA

Diretta a correggere errori e omissioni dell’ufficio, è richiesta dopo la registrazione.

IMPOSTA COMPLEMENTARE

Ogni imposta richiesta dopo la registrazione non avente carattere suppletivo.

Esempio: Rettifica in aumento della base imponibile

AVVISO DI ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO

Anche per l’imposta di registro gli uffici possono fare accessi, ispezioni e verifiche. Agli

effetti dell’imposta di registro l’ufficio può emettere

avviso di liquidazione: la base imponibile è già determinata (dichiarazione o avviso

di accertamento), si quantifica solo l’imposta. È un atto della riscossione: in caso di

mancato pagamento si procede con l’iscrizione a ruolo

avviso di accertamento: rettifica del valore dell’imponibile. Può essere definita la

questione con accertamento con adesione. P 287

RISCOSSIONE

imposta riscossione IMPOSTA PRINCIPALE

Ciò che emerge dalla dichiarazione/atto da

registrare. È quella liquidata in base all’atto da

registrare e riscossa in sede di registrazione

Dovuta in sede di registrazione: se non è

pagata è riscuotibile per intero anche se

c’è un giudizio pendente

IMPOSTA SUPPLETIVA

Diretta a correggere errori e omissioni

dell’ufficio, è richiesta dopo la registrazione.

Riscossa per intero dopo la decisione di

secondo grado

IMPOSTA COMPLEMENTARE

Ogni imposta richiesta dopo la registrazione

non avente carattere suppletivo.

Esempio: Rettifica in aumento della base

imponibile

Il ricorso sospende in parte la riscossione. In

pendenza di giudizio di primo grado

l’impresa può riscuotere un terzo della

maggiore imposta.

La registrazione a debito è effettuata senza contemporaneo pagamento: la riscossione è

rinviata. Realizza una sospensione della riscossione finché dura la pendenza della

situazione. Questa procedura è ammessa in tre casi

1) soggetto in pendenza di giudizio ammesso a gratuito patrocinio, o amministrazioni

statali: sarà chiesta alla parte soccombente.

2) atti relativi alla procedura fallimentare

3) sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da un reato

p 288

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L’imposta su successioni e donazioni

L'imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a

titolo gratuito e sulla costruzione di vincoli di destinazione.

Il presupposto quindi comprende

Trasferimento di beni e servizi mortis causa

Donazioni e liberalità tra vivi eccetto spese di mantenimento, di donazione, di

modico importo, abbigliamento, nozze

Liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione

Trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito: non prevedono

controprestazione e non integrano lo spirito di liberalità del punto b.

Costituzione di vincoli di destinazione (trust, intestazione fiduciaria)

Costituzione di diritti reali di godimento o loro rinuncia, costituzione di rendite o

pensioni

Non sono soggetti ad imposta il trasferimento di aziende o rami di aziende o quote a

favore del coniuge e dei discendenti (p291)

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari, dai soggetti immessi nel possesso

temporaneo in caso di assenza.

Sono tenuti a presentare dichiarazione, oltre ai soggetti elencati in precedenza, gli

amministratori e i curatori dell'eredità e gli esecutori testamentari.

Sono tenuti al versamento dell'imposta gli eredi in modo pieno. I legatari sono tenuti al

versamento dell'imposta relativa al legato mentre i chiamati all'eredità sono obbligati nel

limite dei beni ereditari posseduti.

Imposta sulle successioni

Base imponibile, quantificazione dell'attivo ereditario, valutazione dei beni

La base imponibile è pari al valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun

beneficiario, ottenuto sottraendo all'attivo passività e oneri deducibili.

Le passività deducibili sono i debiti del defunto alla data di apertura della successione,

spese mediche sostenute dagli eredi nei 6 mesi precedenti, spese funerarie. (P 294)

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale,

fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle

successioni.

Se alla data della morte il de cuius era residente all'estero l'imposta è dovuta soltanto sui

beni in Italia, se il soggetto era residente in italia l'imposta è dovuta su tutti i beni, anche se

all'estero.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Si presumono compresi nell'attivo ereditario

Gioielli e mobilia per il 10% del valore netto globale dell'asse, salvo presentazione di

inventario analitico

Partecipazioni di qualunque specie risultanti dall'ultima dichiarazione

Sono esenti, non compresi nell'attivo ereditario

Trasferimenti a favore di stato, enti locali, onlus, associazioni fondazioni (p293)

Titoli del debito pubblico e veicoli iscritti al pra

Beni culturali

La legge detta regole minuziose per la valutazione di alcuni beni. Per gli immobili la

valutazione è data dal valore venale in comune commercio alla data di apertura della

successione, aziende è dato dal valore complessivo di beni e diritti che compongono

l'azienda al netto della passività, senza considerare l'avviamento.

Franchigie e aliquote

La franchigia (cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta) riguarda le singole

quote:

Un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta

100.000 € per fratelli e sorelle

Aliquota

4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta

6% altri parenti entro il 4 grado e affini in linea retta senza franchigie

8% nei confronti degli altri senza franchigie

Procedimento applicativo

Entro 12 mesi dall’apertura della successione i soggetti sono obbligati a presentare la

dichiarazione.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte

all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.

Sono obbligati alla presentazione:

a) gli eredi;

b) i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un singolo bene, ad

esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità);

c) i curatori, in caso di eredità giacenti;

d) altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento;

e) i trust (il trust è il rapporto che sorge per effetto di un contratto o di un testamento,

con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee)

beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro

soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato,

sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano).

Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione il coniuge, i figli, i genitori e gli altri

parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 25.823,00 e non comprende

beni immobili.

Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi.

Essa contiene l’indicazione dei beni compresi nell’eredità, quelli alienati e donati negli

ultimi 6 mesi di vita, passività, ecc. Vi è indicato tutto ciò che rileva ai fini dell’applicazione

dell’imposta. Ad essa vanno allegati una serie di documenti come il certificato di morte,

lo stato di famiglia, testamento, ecc). Sulla base di quanto dichiarato l’ufficio liquida

Imposta

proporzionale

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

l’imposta principale e notifica l’apposito avviso di liquidazione entro il termine

decadenziale di tre anni dalla presentazione della dichiarazione. In sede di liquidazione

l’ufficio corregge gli errori di calcolo, esclude passività e oneri deducibili non provati. In

caso di accertamento di beni non dichiarati o da rettificare si emette un avviso di rettifica

e di liquidazione della maggiore imposta. In caso di omessa dichiarazione si ha

accertamento di ufficio.

La riscossione dell’imposta avviene previa emissione, da parte dell’ufficio,dell’avviso di

liquidazione: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di tali atti. Se non è

pagata si procede con l’iscrizione a ruolo. (p 296 per pendenze di giudizio)

Imposta sulle Donazioni

L’imposta si applica alle donazioni e, in generale, ai trasferimenti a titolo gratuito, oltre

che alla costituzione di vincoli di destinazione. Il presupposto è costituito dagli atti gratuiti

in generale che determinano il trasferimento di diritti e vincoli di destinazione. Franchigie e

aliquote sono identiche a quelle previste per l’imposta sulle successioni. Sono trattati in

modo analogo i due fenomeni per impedire il sorgere di una convenienza di uno

strumento traslativo piuttosto che un altro.

In tema di donazione viene ricavato un principio di alternatività tra imposta di registro ed

imposta di donazione per effetto del quale non risulta più dovuto il primo tributo neppure

in misura fissa.

I vincoli di destinazione e la disciplina dei trust

Sono soggetti passivi di imposta gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, ovvero negozi

giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse

meritevole di tutela. Ad esempio il vincolo sorge con la costituzione di un trust. I vincoli di

destinazione possono:

a) avere effetti traslativi: trasferiscono il bene a un soggetto diverso soggetta a

imposta su successioni o donazioni

b) non hanno effetti traslativi, il disponente conserva la titolarità del bene vincolato

soggetti a imposta di registro in misura fissa

(p 298)

L’atto con cui il disponente vincola i beni in trust è soggetto a imposta su successioni e

donazioni. Per determinare l’aliquota si guarda al rapporto tra disponente e beneficiario

(p 298-299)

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Altre imposte indirette

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI L’imposta di

bollo

Redazione o uso di atti,

documenti e registri (p 302).

Alcuni atti sono soggetti ad

imposta solo in caso d’uso .

Sono esenti gli atti processuali, i

titoli del debito pubblico ecc.

Bollo e Iva sono imposte

alternative: le fatture e gli altri

documenti soggetti a iva sono

esenti da bollo. Sono soggette a

bollo i documenti relativi a

operazioni non soggette a iva

(fattura prestazioni mediche).

C’è una lista che qualifica i vari

atti definendo anche le

fattispecie esenti

Sono obbligati in solido

tutte le parti che

sottoscrivono,

ricevono, accettano

o negoziano atti

tutti coloro che

fanno uso di un atto

chi riceve un atto non in

regola con il bollo è tenuto

a regolarizzarlo entro 15

giorni

Tramite l’apposizione del valore

bollato sul documento si assolve

l’imposta di bollo. Sono marche da

bollo anche etichette, fascette,

contrassegni di esenzione.

Oggi è assolta pagando l’imposta

a un intermediario autorizzato che

rilascia apposito contrassegno

telematico. È possibile anche

l’assolvimento telematico per atti

da presentare telematicamente.

L’imposta è dovuta in misura fissa

per un dato importo a foglio o

proporzionale al valore dell’atto

(bollo su cambiali)

Le marche da bollo sono uno

strumento con cui lo stato si

assicura un’entrata tributaria o non

tributaria (anche per altri tributi)

p.304

Imposta

ipotecaria e

catastale

Trasferimenti immobiliari (oltre

che imposta di registro o di

successione). L’imposta

ipotecaria non riguarda solo le

ipoteche ma tutte le formalità

eseguite nei registri della

proprietà immobiliare.

L’imposta sulle trascrizioni è

proporzionale e commisurata

all’imponibile determinato per

l’applicazione dell’imposta di

registro o di

successione/donazione. La

base imponibile per l’imposta

ipotecaria è proporzionale al

credito garantito

È fissa l’imposta per trascrizione

di contratti preliminari

Contributo

unificato x

spese

processuali

È previsto un contributo

unificato di iscrizione a ruolo

per ogni grado di giudizio

Deve essere pagato dalla

parte che da inizio al

processo. Può rivalersi sulla

parte soccombente

Il contributo è dovuto in misura

variabile in relazione al valore

della lite. Se non è assolto è

No nei processi penali

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

riscosso previo invito a pagamento

con successiva iscrizione a ruolo

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Tasse di

concessione

governativa

Colpiscono i provvedimenti

amministrativi emessi da

amministrazioni statali. Vi

rientrano tutti gli atti produttivi di

qualche vantaggio per

l’amministrato

A volte può essere assolto col

sistema del bollo. In alternativa

sono riscosse in modo ordinario

tramite versamento.

Gli atti non sono efficaci sino a

quando il tributo non è stato

assolto.

Distinguiamo tra

a) tasse di domanda: Devono

essere corrisposte prima della

presentazione della domanda

b) tasse di rilascio: prima del

rilascio di licenze

c) tasse periodiche: annualmente

per atti con efficacia che dura

nel tempo

d) tasse cui è estranea ogni forma

di attività amministrativa

Imposta sugli

intrattenimenti

Intrattenimenti in cui l’aspetto

ludico prevale su quello culturale.

Il presupposto è l’attività

spettacolaristica. Elemento

essenziale è l’organizzazione

dell’evento.

Colpisce proventi da sala giochi,

discoteche, ecc

Gli spettacoli non tassati da questa

imposta sono soggetti a iva

Accise e tributi ambientali (305-311)

I consumi possono essere tassati assumendo come presupposto d’imposta la produzione o la vendita di beni o servizi, o il passaggio

dalla linea doganali, o direttamente il consumo. Le imposte di fabbricazione sono adottate per colpire beni di grande diffusione con

produzione accentrata. Sono dette accise le imposte sulla fabbricazione di determinati prodotti: in particolare ricordiamo l’imposta

su ogni minerali, sull’alcool e le bevande alcoliche, consumo di energia elettrica, tabacchi, fiammiferi. L’obbligazione è generata

dalla fabbricazione ma resa esigibile dall’immissione in consumo. È dovuta nel paese in cui avviene l’immissione.

Il deposito fiscale (o deposito delle accise) è l’impianto dove vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti, spediti prodotti

sottoposti ad accisa. Data l’importanza del gettito delle accise ed il periodo di evasione, il meccanismo applicativo di queste

55 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

imposte comporta un vasto numero di obblighi formali e di poteri per gli uffici finanziari. Il pagamento deve avvenire da parte del

fabbricante deve avvenire entro il 16 del mese successivo l’immissione al consumo (diritto di rivalsa sul consumatore).

DOGANA: diritti doganali, diritti di confine, dazi doganali, procedure doganali (p 311-316)

Il testo unico delle leggi doganali denomina diritti doganali tutti i crediti sorti a favore della dogana a seguito di operazioni doganali.

Tra i diritti doganali vi rientrano i diritti di confine: essi includono

a) dazi doganali

esistono solo dazi sui commerci extra UE, sono versati all’UE. Distinguiamo tra

dazi di esportazione

dazi di transito

dazi di importazione: più importanti, di solito si applica il principio di tassazione nel paese di destinazione. I paesi

detassano i prodotti nel paese d’origine che vengono poi tassati in quello di destinazione. Le tariffe doganali sono

stabilite dall’UE

Alcuni dazi possono avere finalità antidumping (o compensativi) p 313

b) prelievi agricoli e altri prelievi previsti

c) prelievi corrispondenti ai tributi interni iva all’importazione, diritti di monopolio, ecc

Le procedure doganali

1) dichiarazione doganale, indica i dati relativi alla merce e la destinazione doganale

2) accettazione della dichiarazione: è la ricezione della dichiarazione al seguito della quale sorge l’obbligazione doganale.

L’obbligazione è commisurata a quanto dichiarato salvo non si accerti un valore superiore

3) si qualifica la merce, la si classifica individuando la voce tariffaria e si liquidano i diritti doganali

4) emissione della bolletta doganale: si pagano i diritti e si svincola la merce

5) procedura conclusa

(altro p 315 - 316)

56 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Fiscalità locale e regionale

A seguito del federalismo fiscale (già affrontato in parte generale), gli enti locali hanno autonomia impositiva.

Imposte comunali

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Imposta

municipale

propria

(attualmente

IMU)

Tassazione immobiliare, attualmente

realizzata dall’imu. Provvedimenti

legislativi in corso a dicembre 2013 non

rendono chiara l’applicabilità e i

presupposti. Il libro definisce l’imu

come un’imposta patrimoniale

speciale che ha come presupposto il

possesso di fabbricati, aree

fabbricabili, terreni agricoli

Sono soggetti passivi

di imposta il

proprietario

dell’immobile o il

titolare del diritto di

usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi,

superficie. Il locatario

non può rivalersi sul

conduttore in affitto

nel suo immobile.

La base imponibile è data dal

valore dell’immobile, determinato

partendo dalle rendite catastali (p

324). L’aliquota è dello 0,76%, a cui

si sommano o sottraggono le

variazioni sino a 0,3% apportate dai

singoli comuni

L’ici è stata sostituita dall’IMU. Non

è chiaro, allo stato delle cose, se

l’abitazione principale sia soggetta

o no a imu.

I comuni possono determinare

regole in materia di presupposto,

imponibile, accertamento e

riscossione.

Per l’accertamento i comuni si

avvalgono dei dati catastali gestiti

dall’agenzia del territorio.

Tributo

comunale su

rifiuti e servizi

(Res, Tares?

Tari? Tarsu?

Trise? Tuc?)

Anche in questo caso non c’è

chiarezza: in questi giorni si stanno

discutendo provvedimenti normativi

importanti e non c’è molta chiarezza al

riguardo.

Il tributo è dovuto da

chiunque possieda

occupi o detenga

locali o aree scoperte

suscettibili di produrre

rifiuti urbani. È a carico

degli occupanti,

anche locatari

La tariffa è stabilita dai comuni ed

è commisurata alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti. Alla tariffa rifiuti si somma

una maggiorazione per metro

quadro destinata a coprire i servizi

comunali indivisibili

326-328 (ho tagliato molto, tanto…

due minuti e cambia tutto!)

Imposta

municipale

secondaria

Il presupposto è l’occupazione di

qualsiasi natura, dei beni appartenenti

al demanio o al patrimonio

indisponibile dei comuni, suolo

pubblico, strade, corsi, piazze, beni

demaniali. Anche se l’occupazione è

L’imposta è quantificata in base a

durata dell’occupazione, entità,

tipologie e finalità. Modalità di

pagamento, modelli di

dichiarazione, accertamento, ecc

seguono la disciplina dell’imposta

Introdotta a partire dal 2014 per

sostituire la tassa e il canone per

l’occupazione di spazi e aree

pubbliche, imposta sulle affissioni,

ecc (p 328).

57 http://www.sharenotes.it

Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

abusiva l’imposta è dovuta municipale propria Altro 329-330

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Imposta di

scopo

I comuni possono deliberare imposte di

scopo destinate alla parziale

copertura delle spese per la

realizzazione di opere pubbliche

È dovuta per al massimo 5 anni. Si

applica alla base imponibile

all’imposta municipale propria si

applica un’aliquota dello 0,5 per

mille

Il regolamento che istituisce

l’imposta determina l’opera da

finanziare, l’ammontare, l’aliquota

di imposta, le esenzioni, riduzioni,

detrazioni e le modalità di

versamento

Imposta di

soggiorno

I comuni inclusi negli elenchi delle

località turistiche o città d’arte possono

istituire un’imposta di soggiorno

A carico di coloro che

alloggiano nelle

strutture ricettive del

territorio

Massimo 5€ per notte di soggiorno. Il gettito è destinato a finanziare

interventi in materia di turismo,

manutenzione, fruizione e recupero

dei beni culturali, ecc (p 331)

Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali con regolamenti comunali e hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno

di riferimento.

L’accertamento e la riscossione

Anche i tributi locali devono essere dichiarati dai contribuenti. Gli enti locali possono rettificare le dichiarazioni e emettere avvisi di

accertamento analogamente a come l’amministrazione finanziaria (termine di 5 anziché 4 anni). Gli avvisi di accertamento devono

essere motivati. Alla riscossione spontanea provvedono gli stessi comuni. Per la riscossione coattiva i comuni o i soggetti a cui è

affidata si avvalgono dell’ingiunzione fiscale. L’imposta è riscuotibile per intero anche se è stato promosso ricorso.

Altro p 333

Imposte provinciali imposta sulle RC auto

imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA. Questa si paga all’Aci.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

Imposte regionali (bla bla da pagina 334 a 337)

IRAP

L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita per dotare le regioni di una fonte di finanziamento della sanità. Resta allo

stato il potere di accertarla e riscuoterla secondo la disciplina statale, salvo emanazione di regolamenti regionali.

L’Irap ha come presupposto lo svolgimento di un attività autonomamente organizzata al fine di produrre beni e servizi. Vi sono quindi

tre categorie di soggetti passivi: imprenditori, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni. Sono colpiti tutti coloro che

producono reddito di impresa commerciale o agricola, di lavoro autonomo. Sono esclusi coloro che producono redditi occasionali,

fondi investimento, fondi pensione, ecc(p 338)

L’aliquota è del 3,9%

La base imponibile

per società di capitali e enti commerciali valore della produzione netta (A-B) a cui sommare i costi indeducibili (del

personale, perdite su crediti, accantonamenti, svalutazione crediti e immobilizzazioni, ecc a pagina 339)

per società di persone e per gli imprenditori individuali dai ricavi e dalle rimanenze si sottraggono i costi delle materie prime,

ammortamento, canoni di locazione, beni strumentali.

Per i lavoratori autonomi differenza tra compensi percepiti nel periodo di imposta e i costi inerenti all’attività e gli

ammortamenti. Non sono deducibili gli interessi e le spese per il personale dipendente.

Enti non commerciali e pubbliche amministrazioni spese per stipendi

La giustificazione costituzionale dell’irap è stata molto discussa, perché nella tassazione delle attività produttive è stato assunto una

grandezza economica che non coincide coi tradizionali indici di attitudine contributiva. La corte ha salvato l’imposta ritenendo il

parametro un indicatore idoneo trattandosi comunque di ricchezza novella. Dubbi sono sorti anche per il fatto che i lavoratori

autonomi siano equiparate alle imprese. (P 340-341 altro sul tema

TRIBUTI REGIONALI MINORI

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Imposta

regionale sulle

concessioni

statali

Si applica alle concessioni per

l’occupazione l’uso dei beni demaniali

siti nel territorio della regione.

L’imposta è dovuta al

concessionario ed è riscossa dallo

stato insieme al canone

P 341-342

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Tassa

automobilistica

Colpisce il possesso di autoveicoli,

ciclomotori, autoscafi immatricolati

nella regione

Le regioni ne disciplinano

riscossione, accertamento,

recupero, rimborsi, applicazione

sanzioni

Tassa

regionale per

occupazione

di spazi e aree

pubbliche

Ha oggetto spazi e aree appartenenti

alle regioni

Tassa

regionale per il

diritto allo

studio

Tributo di scopo dovuto per l’iscrizione

ai corsi universitari ed il suo gettito è

destinato all’erogazione di borse di

studio

Tributi

ambientali

+ Addizionale IRPEF, Sovraimposta sulla benzina

+ compartecipazioni al gettito: dell’iva e delle accise sui carburanti

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

La fiscalità internazionale

Dell’Unione Europea Per l’UE il problema è quello della compatibilità delle norme fiscali nazionali col mercato

comune europeo. Il trattato TFUE, già analizzato in parte generale, attribuisce al consiglio

UE il potere di armonizzare le imposte indirette; in materia di imposte dirette opera

all’interno della generale potestà di ravvicinamento delle legislazioni

Riprendendo molto in breve le norme del TFUE (p 349-355)

Applicazione tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi

Vietate imposizioni interne discriminatorie

Trattamento nazionale per non residenti che producono la maggior parte del

reddito nel paese in cui non son residenti

Diritto di stabilimento p 351-353

Servizi e capitali 353-354

Dividendi trattati nello stesso modo

Misure antifrode e antiabuso – rule of reason p 355-356

Sono giustificati trattamenti discriminatori (detti rule of reason) per contrastare frodi e

elusione fiscale, preservare l’efficacia dei controlli, protezione della salute pubblica, difesa

dei consumatori. Il CFC è ammesso per questo motivo (caso Schweppes p 356)

Principio di coerenza p 356

Deroghe per preservare la coerenza dei sistemi fiscali nazionali solo se c’è

collegamento diretto.

Principio di proporzionalità p 357

La misura discriminatoria o restrittiva deve essere effettivamente necessaria al fine di

raggiungere un obiettivo d’interesse generale e se non siano adottabili misure meno

restrittive

Divieto di aiuti di stato p 357-358-359 fatto in parte generale

ARMONIZZAZIONE (p 359-360)

L’UE può adottare disposizioni rivolte ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in

materia di imposte indirette, con delibere che vanno adottate all’unanimità. Essa

riguarda solo le imposte sulla cifra di affari, sui consumi: ci sono direttive per imposta col

valore aggiunto, accise e raccolta di capitali.

IVA: non sono ammesse imposte che sono doppioni dell’Iva. Sono vietate le

imposte con la stessa base imponibile (p 360-361). Tra paesi comunitari l’iva è

applicata nel paese d’origine. È applicato all’interno di ciascun paese. Il venditore

applica l’iva e il compratore potrà detrarla in via di rivalsa (p 361)

ACCISE E RACCOLTA DI CAPITALI: armonizzazione delle altre imposte indirette, nulla

specificato di più (361-362)

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

DIRETTIVE SUI GRUPPI IN AMBITO TRANSFRONTALIERO

Direttiva fusioni (p 362-366)

Eliminare le disparità di trattamento fiscale tra stati, dando vita a un regime fiscale

comune. La direttiva prevede la neutralità, non c’è imposizione delle plusvalenze ne

vanno applicate le altre norme impositive.

Direttiva madre-figlia (p 366-368)

Per incentivare la formazione di gruppi societari operanti in più Stati membri, la direttiva

sopprime la doppia tassazione dei dividendi infrasocietari

Direttiva su interessi e royalities (p 368-369)

Non c’è imposizione alla fonte su interessi e canoni, sono tassati una sola volta nello stato

di residenza del percettore

Direttiva sul risparmio (369-370)

Per consentire che i redditi da risparmio, sotto forma di interessi siano soggetti di

imposizione unicamente nello Stato di Residenza del beneficiario. La direttiva prevede

che venga comunicato allo stato di residenza l’erogazione degli interessi.

La fiscalità internazionale Le fonti del diritto internazionale tributario sono costituite principalmente da convenzioni.

In particolare sono volte a evitare i fenomeni di doppia imposizione che ostacolano la vita

economica internazionale: da tempo se ne occupano le organizzazioni internazionali. Le

misure unilaterali contro la doppia imposizione non sono un rimedio adeguato; per questo

si stipulano trattati. Le convezioni sono spesso predisposte sulla base di modelli elaborati

dalle organizzazioni internazionali

Modello OCSE: è adottato dall’Italia, anche coi paesi terzi non membri dell’ocse.

Attribuisce il rilievo preminente allo Stato di residenza fiscale del contribuente

Modello ONU: tutela i paesi in via di sviluppo

Modello USA: attribuisce rilievo alla cittadinanza

Le convenzioni internazionali, per effetto delle leggi che ne autorizzano la ratifica e ne

ordinano l’esecuzione, acquistano valore di legge di carattere speciale. Prevalgono sulle

norme interne ordinarie, salvo norme interne più favorevoli per il contribuente.

Se vi sono contrasti tra convenzioni e norme UE, prevalgono quest’ultime: lo stato membro

applica le norme UE, lo stato non membro applica la convenzione

NORME RELATIVE ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Si ripartisce il potere normativo tra gli stati contraenti. La doppia imposizione può essere in

senso giuridico (stesso presupposto, stesso soggetto) o economico (p 377-378 tralasciamo

i tipi di doppia imposizione). Possiamo quindi distinguere i redditi in 3 categorie:

1. Redditi tassabili esclusivamente nello Stato di residenza: il modello OCSE prevede

che lo Stato esenti il reddito prodotto all’estero o conceda una deduzione o

credito di imposta pari all’imposta pagata all’estero. Questo metodo assicura la

parità di trattamento tra residenti che producono redditi a casa o all’estero e tra

residenti e non residenti che producono reddito in un certo stato (p 381). Il credito

di imposta concesso può essere limitato o illimitato.

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Diritto tributario 2013/14 Parte speciale

2. Redditi tassabili da entrambi gli stati contraenti, il potere dello stato della fonte è

limitata

3. Redditi tassabili da entrambi gli stati contraenti senza limitazioni per lo stato fonte

Per risolvere eventuali controversie si ricorre a specifiche procedure amichevoli. L’Ue

prevede una successiva procedura arbitrale. P 382-383

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE

Il modello OCSE prevede lo scambio di informazioni rilevanti per applicare la convenzione

e le leggi interne. I contraenti si prestano reciproca assistenza per la riscossione dei propri

crediti tributari. p 383-384

I PARADISI FISCALI

I paradisi fiscali o paesi offshore sono stati definiti dall’OCSE in base a tre caratteristiche

a) Assenza di tassazione o livello di tassazione solo nominale

b) Assenza di un adeguato scambio di informazioni con altri Stati

c) Mancanza di trasparenza

d) Assenza di disposizioni interne che attribuiscano rilevanza all’attività effettivamente

svolta

In Italia

Paradisi fiscali: black list emesse ai fini dell’applicazione del regime delle imprese

estere partecipate (CFC) e presunzione di permanenza in Italia dei cittadini che

trasferiscono la residenza in paradisi fiscali

Una terza lista indica gli stati o territori a regime fiscale privilegiato a cui si applica la

regola dell’indeducibilità dei costi black list.