diritto privato

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 INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO 1. DI RITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COSTITUZIONE EUROPEA 29-10-2004 capi di stato e di governo e ministri degli affari esteri hanno partecipato alla cerimonia e firma del Trattato e dell’Atto Finale che stabiliscono una Costituzione x l’Europa. DIRITTO PRIVATO NEL MOMENTO ATTUALE 1700distacco dal diritto comune e pone basi x la codificazione 1800grandi codificazioni (Code Napolèon); unificazione nazionale (Codice Civile unitario) 1900modif iche nella str uttura economico sociale, nella 2° metà creazi one di un diritto comune europeomercato unico e diritto internazionale privato. PROSPETTIVE FUTURE Diritto comunitarioincide su sistema economicodisciplinare la concorrenza e i mercati LE ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Codice civile = fonte prima del diritto privato, è un insieme sistematico di norme. Istituto giuridico = complesso di norme coordinate in modo da perseguire un unico fine. Il diritto vigente è suddiviso in codice, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinate per istituto giuridico: codice civile, penale, di procedura civile, di procedura penale, della navigazione. DIRITTO PRIVATO COME DIRITTO DEI PRIVATI DIRITTO = insieme delle regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale. Il diritto pr es up po ne lo Stato e ne è l’es pr essi on e(la so cietà non pu ò vi vere senza regole).Funz ione primaria: la pace sociale. DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO Diritto pubblico: regola i rapporti tra cittadino e Stato; Diritto privato: regola i rapporti tra i privati. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL DIRITTO PRIVATO 1. Il diritt o privat o è rappor to inters ogg ettivo (richiede la società) 2. Non ogni rapporto tra priva ti è reg olat o dal diritto 3. Il diritto è soluzione concret a di un conflit to di interes si che si impon e come rilevante alla società: è scienza pratica. NORMA, CONFLITTO DI INTERESSI, AUTONOMIA PRIVATA Il diritto è scienza sociale, presuppon e la giuridicità del rapporto e è scienza pratica. DIRITTO PRIVATO = insieme delle regole, delle norme, dei comandi che regolano i rapporti umani nel vivere sociale. È la base dello studio di diritto civile, commerciale, industriale, del lavoro, agrario e della navigazion e. È frutto di evoluzione storica, si modifica con il flusso della storia. 2. DIRITTO PRIVATO E ECONOMIA La preparazione di un giurista include nozioni di economia e quella dell’economista di regole giuridiche. 3. DIRITTO PRIVATO E ERARIO Le norme tributarie influenzano le scelte privatistiche e non viceversa (regime fiscale sulle successioni, …), alcune volte vanno in conflitto, altre volte gli adempimenti fiscali divengono strumento x ottenere effetti privatistici. Gli atti di diritto privato sono a forma libera (salvo quelli da farsi per iscritto o ad probationem)il tributario ha mutato: ricevute, fatture… 4. DIRITTO PRIVATO E SCIENZE SOCIALI La regola giuridica è norma di comportamentocorrelazioni tra diritto e sociologia. (diritto di famiglia) 5. DIRITTO E PROCESSO Il diritto pr ivato è di ritto sostanziale (diritto che regola la vi ta dei pr ivati nei rapp or ti intersoggettivi) occorre ricorrere allo Stato x accertare un diritto o x ottenerne l’esecuzio ne il processo civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privato diritto processuale: codice di procedura civile (4 libri: disposizioni generali, processo di cognizione, processo di esecuzione, procedimenti speciali). PROCESSO Giudice di Pace e Tribunale sono organi monocratici; la Corte d’Appello è organo di appello del  Tribunale ed è composta da un collegio di magistrati. Il processo è instaurato con l’atto di citazione (attore espone i fatti su cui si basa l’azione, indica le prove, formula la domanda ed invita il convenuto a costituirsi), il convenuto si costituisce davanti al Giudice depositando comparsa di costituzione e risposta si apre la fase istruttoria udienze fino a quando il 1

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INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PRIVATO

1. DIRITTO PRIVATO

DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COSTITUZIONE EUROPEA29-10-2004 capi di stato e di governo e ministri degli affari esteri hanno partecipato allacerimonia e firma del Trattato e dell’Atto Finale che stabiliscono una Costituzione x l’Europa.DIRITTO PRIVATO NEL MOMENTO ATTUALE

1700distacco dal diritto comune e pone basi x la codificazione1800grandi codificazioni (Code Napolèon); unificazione nazionale (Codice Civile unitario)1900modifiche nella struttura economico sociale, nella 2° metà creazione di un dirittocomune europeomercato unico e diritto internazionale privato.PROSPETTIVE FUTUREDiritto comunitarioincide su sistema economicodisciplinare la concorrenza e i mercatiLE ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATOCodice civile = fonte prima del diritto privato, è un insieme sistematico di norme.Istituto giuridico = complesso di norme coordinate in modo da perseguire un unico fine.Il diritto vigente è suddiviso in codice, che costituiscono una raccolta sistematica di norme,ordinate per istituto giuridico: codice civile, penale, di procedura civile, di procedura penale,della navigazione.

DIRITTO PRIVATO COME DIRITTO DEI PRIVATIDIRITTO = insieme delle regole giuridiche di comportamento che regolano il vivere sociale. Ildiritto presuppone lo Stato e ne è l’espressione(la società non può vivere senzaregole).Funzione primaria: la pace sociale.DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICODiritto pubblico: regola i rapporti tra cittadino e Stato;Diritto privato: regola i rapporti tra i privati.LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL DIRITTO PRIVATO1. Il diritto privato è rapporto intersoggettivo (richiede la società)2. Non ogni rapporto tra privati è regolato dal diritto3. Il diritto è soluzione concreta di un conflitto di interessi che si impone come rilevante alla

società: è scienza pratica.NORMA, CONFLITTO DI INTERESSI, AUTONOMIA PRIVATA

Il diritto è scienza sociale, presuppone la giuridicità del rapporto e è scienza pratica.DIRITTO PRIVATO = insieme delle regole, delle norme, dei comandi che regolano i rapportiumani nel vivere sociale.È la base dello studio di diritto civile, commerciale, industriale, del lavoro, agrario e dellanavigazione. È frutto di evoluzione storica, si modifica con il flusso della storia.2. DIRITTO PRIVATO E ECONOMIA

La preparazione di un giurista include nozioni di economia e quella dell’economista di regolegiuridiche.3. DIRITTO PRIVATO E ERARIO

Le norme tributarie influenzano le scelte privatistiche e non viceversa (regime fiscale sullesuccessioni, …), alcune volte vanno in conflitto, altre volte gli adempimenti fiscali divengonostrumento x ottenere effetti privatistici. Gli atti di diritto privato sono a forma libera (salvo

quelli da farsi per iscritto o ad probationem)

il tributario ha mutato: ricevute, fatture…4. DIRITTO PRIVATO E SCIENZE SOCIALI

La regola giuridica è norma di comportamentocorrelazioni tra diritto e sociologia. (diritto difamiglia)5. DIRITTO E PROCESSO

Il diritto privato è diritto sostanziale (diritto che regola la vita dei privati nei rapportiintersoggettivi)occorre ricorrere allo Stato x accertare un diritto o x ottenerne l’esecuzioneilprocesso civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privatodiritto processuale:codice di procedura civile (4 libri: disposizioni generali, processo di cognizione, processo diesecuzione, procedimenti speciali).PROCESSOGiudice di Pace e Tribunale sono organi monocratici; la Corte d’Appello è organo di appello del Tribunale ed è composta da un collegio di magistrati. Il processo è instaurato con l’atto di

citazione (attore espone i fatti su cui si basa l’azione, indica le prove, formula la domanda edinvita il convenuto a costituirsi), il convenuto si costituisce davanti al Giudice depositandocomparsa di costituzione e risposta si apre la fase istruttoria udienze fino a quando il

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Giudice ritiene matura la decisione. Le decisioni di 1°grado sono soggette ad appello (appellonon sospende l’efficacia della sentenza).Giudice di Pace Tribunale Corte d’Appello Corte Suprema di Cassazione CorteCostituz Corte di Giustizia CEGiudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello sono giudici di merito. Corte di Cassazione ègiudice di legittimità. Corte Costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità Europeegiudicano sulla costituz delle norme e la conformità al Trattato.GIUDICE DI PACE: È giudice monocratico, i suoi uffici hanno sede in tutti i capoluoghi:

- competenza per valore: competente x cause relative a beni mobili di valore non superiore a2500€ e x incidenti stradali di valore non superiore a 15000€.- competenza funzionale: x cause riguardanti distanze, condomini di case, immissioni di fumo ocalore, rumori, esalazioni, scuotimenti, e per opposizioni a sanzioni amministrative.TRIBUNALE: È magistrato di carriera, ha sede in ogni capoluogo e competenza riguardantetutto ciò a cui non compete il Giudice di Pace, funziona anke da appello.CORTE D’APPELLO: sede in ogni capoluogo di distretto, funziona da appello.CORTE DI CASSAZIONE: sede a Roma, cassa (cancella) le sentenze. È giudice di legittimità.Sentenze possono essere impugnate con ricorso x cassazione x: motivi attinenti lagiurisdizione, x violazione competenza, x violazione norme, x nullità sentenza, x omessa,insuff o contraddittoria motivazione. Decide in merito di questioni di diritto.CORTE COSTITUZIONALE: giudica la costituzionalità di una norma, è il massimo organogiurisdizionale della Repubblica.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE: sede a Lussemburgo, compete apronunciarsi sull’interpretazione del Trattato, sulla validità e l’interpretazione degli atticompiuti dalle altre istituzioni della Comunità. ALTRO ORGANI: Tribunale per i minorenni: ha sede in ogni Corte d’appello.SENTENZA = decisione che risolve la controversia sottoposta all’organo giudiziale. La sentenzafa stato e ha efficacia esclusivamente tra le parti del giudizio (art. 2909). Non è norma mametodo o criterio di soluzione del caso concreto. La sentenza passa in giudicato quando non èpiù appellabile. Nei Common Law è fonte del diritto.

IL DIRITTO PRIVATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

DIRITTO PRIVATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALEPrincipi comuni alla tradizione europea, ma ogni ordinamento ha storia, tradizioni, cultura e finidiversi.Diritto internazionale pubblico = fissa i principi dei rapporti tra Stati e attiene al dirittopubblico.Diritto internazionale privato = regola i rapporti tra privati nel traffico internazionale.(Insegnamenti: diritto internazionale, internazionale privato, privato comparato, comunitario,privato comunitario).Il diritto internazionale privato ha come funzione di regolare i conflitti di leggi,determinando ildiritto applicabile, a rapporti giuridici attinenti al traffico internazionale o ai rapporti trasoggetti di nazionalità diversa.Il diritto interno degli Stati aderenti ad una Convenzione viene modificato per adeguarlo aiprincipi fissati dalla Convenzione stessa processo di armonizzazione degli ordinamenti.CONFLITTI DI LEGGI E LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. La nuova disciplinacostituisce un vero e proprio codice dei rapporti internazionali idoneo a regolare i conflitti di

leggi. È composta da 74 art e divisa in 5 titoli. Divisa in 3 parti: 1. attiene alla giurisdizioneitaliana (capacità di un giudice italiano di conoscere una controversia); 2. disciplina la leggeapplicabile e attiene al diritto internazionale privato classico; 3. efficacia delle sentenze e degliatti stranieri.Norme più impo:1. società: disciplinate dalla legge dello Stato in cui si trova l’amministrazione (si presume che

ci sia anke la sede).2. contratti: contratti e obbligazioni regolati dalla Convenzione di Roma 19803. titoli di credito: la legge richiama le Convenzioni internazionali.4. illecito civile: regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto; si ammette che il

danneggiato possa chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato ildanno

5. responsabilità del produttore: v.illecito civile, il danneggiato può anke chiedere

l’applicazione dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore o dellalegge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato.

6. diritti reali: legge del luogo dove si trova la cosa.7. beni immateriali: i diritti sui beni immateriali sono regolati dallo Stato di utilizzazione.

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LA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E IL DIRITTO PRIVATO COMPARATOLa comparazione ha effettuato una suddivisione degli ordinamenti in gruppi con caratteristichegenerali comuni 4 famiglie di ordinamenti:

• famiglia romano germanica (Civil Law): (Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo eAmerica latina) sono a diritto codificato, sentenza fa stato tra le parti del processo, giudice èfunzionare il cui compito è applicare la legge, sistema delle fonti più articolato, si basano sulCode Napoleon.

• famiglia dei paesi di Common Law: (Regno Unito, USA, Australia, Nuova Zelanda, Canada,

Kenia e Sudafrica) non hanno un codice, precedente giudiziario ha valore di norma giuridicae vincola le corti inferiori, giudice crea la norma giuridica, fonte del diritto è il precedentegiudiziario, si basano sul modello anglosassone.

• ordinam a fondamento religioso: ordin che pongono i principi religiosi a fondamentodell’ordin giuridico(mussulmani).

• ordinamenti socialisti.UNIONE EUROPEA E DIRITTO COMUNITARIO25 marzo 1957 rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Benelux sottoscrivono a Roma il Trattato che istituiva tra loro la Comunità Economica Europea.Unione Europea compito: promuovere, mediante instaurazione mercato comune eavvicinamento politiche economiche, uno sviluppo delle attività economiche, una espansionecontinua, stabilità accresciuta e un miglioram sempre + rapido.

Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda; Danimarca, Grecia,Inghilterra, Irlanda, Portogallo, Spagna; Austria, Finlandia, Svezia; Cipro, Estonia, Lettonia,Lituania, Malta, Polonia, Rep Ceca, Slovacchia e Slovenia.ORGANI COMINUTARI:Parlamento Europeo: eletto dai cittadini, sede a Strasburgo, composto da rappr dei popoli degliStati membri, poteri deliberativi e di controllo.Consiglio dell’UE: rappresenta i governi degli Stati membri, competenze normative, compostoda 12 membri, ciascuno delegato dal governo di ogni Stato membro.Commissione: motore ed organo esecutivo, composto da 17 membri, nominati di comuneaccordo dai governi, funzioni deliberative limitate, potere di impulso al Consiglio.Corte di Giustizia: garantisce la conformità con il diritto comunitario, sede a Lussemburgo,composta da 13 giudici.Corte dei Conti: verifica la gestione del bilancio dell’UE.

LE QUATTRO LIBERTA’ FONDAMENTALI:libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.REGOLAMENTI = hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sonodirettamente applicabili.DIRETTIVE = vincolano gli Stati membri cui sono rivolte, salva restando la competenza degliorgani nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.Il diritto privato comunitario include la disciplina della concorrenza e le norme antitrust.Il Governo ha inventato la “Legge Comunitaria” annuale per adempiere alle norme comunitarie,il parlamento deve deliberarla ogni anno denominandola “disposizione x l’adempimento degliobblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE”. (tappe significative)

LE GRANDI CODIFICAZIONI

DAL DIRITTO ROMANO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE

Diritto privato romano: Corpus Iuris Civilis = opera legislativa condotta da Giustiniano nel VIsec; composto da Codex e Novellae (raccolgono la legislazione imperiale), da Digesta (casi) edalle Institutiones (manuale x studenti).Regni barbarici: assorbirono il diritto privato romano divenne diritto comune anche dopol’anno mille.Il diritto canonico sviluppa il settore del diritto di famiglia e delle persone.Diritto commerciale: Lex Mercatoria = fondata su usi comuni, mercanti si danno le regoledell’arte. Nascono istituti come banche, titoli di credito, prime società commerciali.LE GRANDI CODIFICAZIONIDiffondersi delle consuetudini locali ne determina la raccolta in testi organici: in Francianascono le Ordonnances Royales.È dal 1776, Riv Americana, che nasce e si afferma il principio che tutti gli uomini sonougualicostituzione americana.

Con la Riv Francese nasce il principio di uguaglianza davanti alla legge. Droit Intermédiarie =diritto elaborato nelle varie assemblee durante la riv, fino alla promulgazione del CodeNapoléon (aboliti diritti feudali, nuovo sistema giudiziario, dichiarazione dei diritti dell’uomo edel cittadino e nuova Costituzione).

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Code Napoléon = entra in vigore il 21 marzo 1804 come Codice civile dei francesi, nel 1807diventerà Code Napoléon.IL CODICE NAPOLEONICORagioni di successo: abrogazione del diritto comune, chiarezza e semplicità espositiva, elevatolivello tecnico e solide radici romanistiche, principio di completezza dell’ordinamento.Fonti: diritto romano, Ordonnances Royales, consuetudini, Droit Intermediaire.Struttura: 1° libro si occupa delle persone; 2° libro si occupa dei beni e delle modificazioni dellaproprietà, 3° libro dei modi di acquisto della proprietà.

LE CODIFICAZIONI PREUNITARIE E IL CODICE CIVILE DEL 1942

LE CODIFICAZIONI PREUNITARIE E L’UNIONEIl Code Napoléon entrò in vigore nel Regno D’Italia (Codice di Napoleone il Grande pel RegnoD’Italia)il 1-04-1806, e nel Regno di Napoli il 1-01-1806; nel resto c’era un codice civile che nonconteneva il divorzio.Regno Delle Due Sicilie: 1819 prima codificazione nazionale post napoleonica.Ducato Di Parma, Piacenza e Guastallia: 1820 Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza eGuastalla.Regno Di Sardegna: Codice Albertino (1° delle persone, 2° dei beni e del dominio, 3° dei modidi acquisire il dominio e obbligazioni) nel 1838.Modena e Reggio: Codice Civile per gli stati Estensi nel 1852.Granducato di Toscana: fu abolito il codice francese e tornò la legislazione precedente.Ducato di Lucca: si mantenne il Code Napoléon.

Stati della Chiesa: si richiamarono la legislazione pontificia e il diritto comune.Lombardo-Veneto: Codice Civile Generale Austriaco.CODICE CIVILE UNITARIO DEL 1865: 1° delle persone; 2° dei beni, della proprietà e delle duemodificazioni; 3° dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose.CODICE DEL COMMERCIO DEL 1882: 1° del commercio in generale; 2° del commerciomarittimo e della navigazione; 3° fallimento; 4° dell’esercizio delle azioni commerciali e dellaloro durata.IL CODICE CIVILE DEL 19425 codici del sistema attuale: civile, di procedura civile, penale, di procedura penale, dellanavigazione.L’unificazione del diritto privato in un solo codice è una caratteristica peculiare del sistemaitaliano. Negli altri paesi a diritto codificato a tradizione romanista è conservata la partizionetra codice civile e codice di commercio.

CODICE CIVILE DEL 1942: 1° persone e famiglia; 2° delle successioni; 3° della proprietà; 4°delle obbligazioni; 5° del lavoro; 6° della tutela dei diritti. Rispetto a quello del 1865 lesuccessioni divengono a collocazione autonoma, la proprietà non è + il centro del codice, il 4°libro è del tutto nuovo, il 5° raccoglie l’ex codice del commercio e il 6° è nuovo.LEGGI SPECIALI COEVE AL CODICE CIVILE DEL 1942Settori regolati prima del codice: Legge sulla cittadinanza italiana, legge sulla cambiale e leggesull’assegno bancario.Leggi coeve al codice (= leggi dirette a regolare un settore, una materia che non aveva trovatocollocazione all’interno del codice): legge fallimentare(era nel codice del commercio, ora èfuori), sulla cambiale, sull’assegno, sui brevetti e marchi d’impresa, sui brevetti per invenzioneindustriale, sul diritto d’autore.LA COSTITUZIONEEntrò in vigore il 1-01-1948, composta da 139 art, suddivisa in 2 parti e aperta dai principifondamentali.Parte I: diritti e doveri dei cittadini (rapporti civili, etico sociali, eco, politici); Parte II:ordinamento della Repubblica (Parlamento, PdR, Governo, Magistratura, Regioni,Province eComuni, Garanzie Costit); Disposizioni transitorie.LEGGI SPECIALI SUCCESSIVE AL CODICE CIVILELe riforme possono esser effettuate dal legislatore in due modi: 1. operando sul codice,abrogando art o sostituendoli con nuovi o modificandone il testo; 2. operando al di fuori delcodice con leggi speciali.Leggi Speciali: 1962 Affitto di fondi rustici, 1963 Avviamento commerciale, 1964 Contrattiagrari, 1966 Licenziamenti, 1967 Adozione, 1969 Assicurazione obbligatoria, 1970 Divorzio,Statuto dei Lavoratori, 1971 Commercio, Affitto di fondi rustici, 1974 Consob, 1975 Riforma deldiritto di famiglia, Privilegi, 1976 Usucapione speciale x la piccola proprietà rurale, 1976

Consorzi, 1977 Edificabilità dei suoli, 1978 Locazioni urbane, 1979 Ammin straordinaria, 1982Contratti agrari, Tfr, 1983 Riforma dell’adozione, 1983 Fondi comuni di investimento, 1986Monte titoli, 1990 Licenziamenti, Concorrenza e antitrust, Assegni, 1991 Intermediazionemobiliare, Factoring, Insider trading, Antiriciclaggio, 1992 Società cooperative, Cittadinanza, Trasparenza, Valori mobiliari, 1993 fondi pensione, testo Unico Banche e Credito, Registro delle

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imprese, 1994 Cambiali finanziarie, Privatizzazioni, 1995 Riforma del diritto internazionaleprivato, 1996 usura, 1997 firma digitale, elettronica e doc elettronico, 1998 statuto deiconsumatori, contratto di subfornitura, testo unico della Intermediazione finanziaria, 1999cartolarizzazione dei crediti, 2000 statuto del contribuente, 2001 riforma del turismo, 2003codice delle comunicazioni elettroniche, codice in materia di protezione dei dati personali, 2004codice dei beni culturali e del paesaggio, amministrazione di sostegno, franchising.Internazionali: 1988 Responsabilità del produttore, 1991 bilanci di società, 1992 contrattinegoziati fuori dei locali commerciali, credito al consumo, pubblicità commerciale, 1995 viaggituristici, responsabilità civile da prodotti pericolosi, 1996 clausole vessatorie nei contratti deiconsumatori, privacy, 1998 riservatezza nelle telecomunicazioni e nella attività giornalistica,euro e sistema europeo delle banche centrali, multiproprietà, 1999 banche dati, vendita adistanza, 2000 ritardo nei pagamenti.

IL DIRITTO E LA NORMA

I FATTI GIURIDICI

FATTO E ATTO GIURIDICOPersone = soggetti del traffico giuridico.Diritti reali = oggetto del rapporto giuridico.Obbligazioni = regolano i rapporti tra i soggetti.Contratto = strumento per modificare la realtà giuridica.ISTITUTI GIURIDICI = meccanismi tipici, in cui si estrinseca il modificarsi della realtà giuridica,gli “atti o fatti” che, con il loro realizzarsi, determinano il mutamento della realtà giuridica, imeccanismi tipici che regolano il vivere sociale.Nel nostro ordinamento ogni  persona fisica può essere soggetto di diritti. Capisaldi del dirittoprivato:- teoria delle persone e distinzione tra persona fisica e giuridica;- concetto statico di diritto reale come rapporto del soggetto con la cosa;- contratto come strumento di modificazione della realtà giuridica;- impresa e concorrenza, che costituiscono il motore dell’attività economica;- i principi generali in materia di resp civile.FATTO GIURIDICO = evento, avvenimento, azione, fenomeno che, in presenza di determinatecircostanze, produce conseguenze giuridiche, tra cui l’acquisto, la perdita o la modifica di undiritto soggettivo.

FATTISPECIE = complesso di fatti a cui la norma giuridica, dato il suo carattere condizionale oipotetico, ricollega o la vicenda del rapporto o l’assenza del rapporto stesso: semplice (unsingolo fatto determina l’astratta applicazione della norma e l’effetto giuridico) o complessa (xl’astratta applicazione della norma occorre il concatenarsi di più fatti o atti).La TEORIA DEL FATTO o ATTO GIURIDICO serve ad individuare quelle circostanze chedeterminano l’astratta applicazione della norma giuridica al fatto concreto. Comprende in sédue categorie: atto giuridico e fatto giuridico in senso stretto.Fatto giuridico = fatti o situazioni rispetto ai quali l’ordinamento collega effetti giuridiciprescindendo dalla volontà dell’uomo. Atto giuridico = fatto o situazione al quale l’ordinamentoricollega effetti giuridici in quanto espressione della volontà o del comportamento consapevoledell’uomo (atti negoziali, non negoziali, atto dovuto).Atto giuridico non negoziale = modificazioni materiali del mondo esterno collegabili alcomportamento dell’uomo ma non alla sua volontà: atti reali o materiali o operazioni, es.

trasferimento del domicilio; comunicazioni (atti diretti a comunicare il proprio pensiero, ainformare o a intimare), es. intimazione; e dichiarazioni di scienza (comunicazioni di purocontenuto informativo), es. confessione.Atto dovuto = adempimento di un obbligo giuridico(es. pagamento); è un atto giuridico.CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI• Fatti costitutivi: fatti dai quali dipende la nascita o il formarsi di una situazione giuridica.• Fatti modificativi: fatti da cui dipende una modificazione, soggettiva o oggettiva, del

rapporto giuridico.• Fatti estintivi: fatti il cui effetto consiste nel venir meno a una situazione giuridica

determinata.

• Fatti impeditivi: fatti che al loro verificarsi determinano l’impedimento del sorgere di unrapporto o situazione giuridica.

Atti leciti: comportamento dell’uomo conforme al diritto.• Atti illeciti: comportamento non conforme al diritto: illecito civile (violazione di una norma

civile, comporta come sanzione la comminazione di una sanzione privatistica); illecito penale

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(violazione di una norma penale, comporta la comminazione di una pena o l’applicazione diuna misura di sicurezza).

• Atti a formazione istantanea: quelli il cui ciclo formativo si esaurisce in un intervallo ditempo non apprezzabile.

• Atti a formazione successiva: quelli il cui ciclo formativo si protrae nel tempo (es.usucapione).

• Atto semplice: quando a formarlo concorre la volontà di un solo soggetto (es. confessione).• Atto composto: quando a formarlo concorre la volontà di più soggetti.

• Atto complesso:quando le + volontà che concorrono a formarlo si fondono in una comune(es. delibere assemblee).

L’atto può costituire un rapporto tra soggetti. Un rapporto può estinguersi come conseguenzadell’atto o continuare.FATTO E DIRITTO: RAPPORTI DI CORTESIA.Meri fatti = non sono fatti giuridici in quanto l’ordinamento non gli ricollega alcun effettogiuridico. (es: valigia).Intento giuridico negativo è rispettato dall’ordinamento con molte cautele (prudenza) e conqualche preciso limite (se il rapporto ha rilevanza patrimoniale allora può assumere naturavincolante anke contro la volontà del soggetto).

IL DIRITTO E LA NORMA

DIRITTO E NORMA

Diritto e autonomia privata• Diritto in senso oggettivo: insieme di norme giuridiche• Diritto in senso soggettivo: pretesa che un soggetto ha che altri assuma il comportamento

prescritto dalla norma.Il diritto privato è espressione di autonomia privata = il singolo soggetto è in grado di valutareal meglio il proprio interesse ed è libero di regolare come meglio crede i propri rapportigiuridici. Il principio di autonomia privata si manifesta:

- Nel negozio giuridico = manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.- Nel contratto = art. 1321, accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere

tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.- Nel principio di autonomia contrattuale = principio generale secondo il quale le parti

possono determinare il contenuto del contratto.

Diritto soggettivo ed interesse legittimoDIRITTO SOGGETTIVO = potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protettodall’ordinamento giuridico diritto privato.INTERESSE LEGITTIMO = situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da unanorma volta a proteggere un interesse pubblico o generale; è un interesse che è protettodall’ordinamento solo in via indiretta: oppositivo (interesse alla conservazione del bene dellavita), pretensivo (interesse all’acquisizione del bene della vita) diritto pubblico.• Giurisdizione ordinaria: competente a decidere le controversie tra privati ma anke tra i

singoli privati e la PA là dove la PA agisca come privato;• Giurisdizione amministrativa: competente a dirimere le controversie tra privato e PA.Diritti assoluti e diritti relativiI diritti soggettivi si distinguono in:

Diritti assoluti: diritto che attribuisce al titolare un potere erga omnes (nei confronti di tutti),es. diritto reale di proprietà, i diritti di personalità, al nome, alla privacy.

• Diritti relativi: diritto che attribuisce un potere che il titolare può esercitare solo nei confrontidi una o più persone determinate.

FACOLTA’, ONERE, POTESTA’, ASPETTATIVA E STATUSFacoltà = comportamento che un soggetto può lecitamente porre in essere, può esercitarla ono.Onere = necessità di un comportamento per realizzare un interesse proprio (es. onere allaprova art. 2697).Potestà = potere-dovere che si esercita non solo nell’interesse proprio, ma anche nell’interessealtrui.Aspettativa = durante il periodo di pendenza della condizione, il soggetto è in una posizione diattesa che viene tutela. Il titolare di aspettativa ha il potere, durante il periodo di pendenza

della condizione, di compiere atti conservativi (atti necessari o utili ad evitare la distruzione, ildanneggiamento o la perdita della cosa.

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Status = fascio di rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto, in quanto appartenente ad ungruppo sociale; situazione di una persona connessa alla sua appartenenza alla famiglia, ad unacomunità politica.LA NORMA GIURIDICALa norma è comando. La norma giuridica è generale, astratta e provvista di sanzione.Caratteristiche:

• Sanzionabilità: la norma prevede una sanzione in caso di violazione.

• Generalità: la norma è rivolta ad una generalità di destinatari.

•  Astrattezza: la norma prevede una ipotesi astratta e vale per una serie di infinita di casiconcreti.

La sanzione può essere: civile (risarcitoria (2043) il soggetto è obbligato a corrispondere unasomma di denaro; invalidatoria (1341-1350) atto compiuto in violazione della norma è invalido;esecutiva in forma specifica (2932)); penale (x delitti: ergastolo, reclusione, multa; xcontravvenzioni: arresto e ammenda; accessorie: interdizione dai pubblici uffici, …).

• Norma derogabile: norme di cu l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti nondispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma derogabile con altradisposizione legale o negoziale.

• Norma inderogabile: contiene un comando assoluto, i destinatari del comando non possonosostituire la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale.

• Norma suppletiva: norme che integrano la volontà negoziale, se essa è mancante oincompleta.

LE FONTI DEL DIRITTO

FONTI DEL DIRITTO• Fonti di cognizione: strumenti che concorrono alla conoscenza della norma giuridica. Insieme

dei mezzi materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto (es. codice civile,leggi speciali,…)

• Fonti di produzione: concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme.Meccanismi di formazione delle norme giuridiche. (disciplinate dalla costituzione).

L’ignoranza delle norme giuridiche non può essere invocata come scusa o giustificazione. Leleggi sono pubblicate sulla GU e diventano obbligatorie dal 15° giorno dalla pubblicazione.Sistema delle fonti: 1. Costituzione della Repubblica; 2. Trattato CEE e norme comunitarie(regolamenti e direttive); 3. Codici; 4. leggi ordinarie dello Stato; 5. leggi regionali; 6.

regolamenti; 7. usi e consuetudine.Regolamenti = norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo nell’esercizio dellaloro potestà regolamentare.Consuetudine = generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento,nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. Non sono scritte. Consuetudo contralegem (in contrasto con norme di legge), consuetudo secundum legem (richiamata dalla leggestessa), consuetudo praeter legem (oltre la legge stessa). La raccolta degli usi è di solito dataattraverso le raccolte pubblicate dalle camere di commercio.L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE• Letterale: attribuisce alla legge il suo senso palese del significato proprio delle parole.• Funzionale: ricerca la ragione della legge, l’intenzione del legislatore.• Autentica: interpretazione che proviene dall’autore della norme (legislatore).

Restrittiva: attribuisce alla legge un significato meno ampio di quello risultantedall’interpretazione letterale.• Estensiva: attribuisce alla legge un significato più ampio di quello risultante

dall’interpretazione letterale.• Sistematica: colloca la norma nel contesto generale del testo legislativo.• Evolutiva: adegua la norma alla mutata realtà sociale.LA GIURISPRUDENZA COME FONTE DEL DIRITTOCommon law giurisprudenza o case law ha una posizione privilegiata, il precedentegiudiziario è fonte prima del diritto.Civil law la legge svolge il ruolo di fonte principe, seguita da consuetudine e principigenerali.SENTENZA = decisione che decide la controversia sottoposta all’organo giudiziale. Valgono ilimiti soggettivi del giudicato, secondo i quali la sentenza fa stato e ha efficacia esclusivamentetra le parti.Funzione creatrice della giurisprudenza in civil law è impo per settori di diritto privato dove c’èun vuoto normativo.

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EQUITA’ = giustizia nel caso concreto, principio creato dal giudice nel caso concreto x risolvereuna controversia (in common law è alla base della decisione del giudice, crea diritto; in civil lawha una posizione marginale).

PROVA E PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI

EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NEL TEMPO E NELLO SPAZIOORDINAMENTO GIURIDICO = insieme delle norme. Il corpo principale delle normedell’ordinamento è costituito dalle leggi dello Stato e dall’UE.Le norme giuridiche non hanno efficacia universale nel tempo e nello spazio (territorialitànel

territorio della Repubblica, di regola non hanno efficacia extraterritoriale). Le leggi sonopubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° gg successivo allapubblicaz. (vacatio legis), salvo si stabiliscano termini diversi.Principio di retroattività = la legge dispone per l’avvenire, non può aver effetto retroattivo.Abrogazione della legge = perdere d’efficacia:• Espressa: dichiarata espressamente con una legge successiva.

•  Tacita: qnd una legge ridisciplina una materia precedente x casi + ristrettilegge specialeprevale su quella generale.

• Referendum popolare: una legge può essere abrogata con referendum(art.75 Cost: 500000elettori o 5 consigli reg).

• Dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale• Contrasto con norme comunitarie.

Una legge non può essere abrogata per desuetudine.PRESCRIZIONE E DECADENZAOgni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempodeterminato dalla legge (art.2934).• Prescrizione estintiva: inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio.• Prescrizione presuntiva: presunzione di adempimento all’obbligo.La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere(art.2935). La prescrizione è interrotta se il titolare del diritto lo esercita. È sospesa se il titolaredel diritto si trova nell’impossibilità di esercitarlo.Sospensione della prescrizione: per rapporto tra le parti (2941); per la condizione del titolare(2942).La prescrizione può essere interrotta per atto del titolare (2943) o per effetto di riconoscimento(2944).

Durata della prescrizione: (2946) i diritti si estinguono con il decorso di 10 anni, i diritti reali sucosa altrui in 20 anni, il diritto al riconoscimento del danno derivante dal fatto illecito siprescrive in 5 anni (2947) e altri (2948); in sei mesi il diritto di albergatori e osti (2954).La decadenza è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine (di regolabreve) stabilito dalla legge.LA PROVA DEI FATTI GIURIDICIPrincipio dell’onere della prova (2697): chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare ifatti che ne costituiscono il fondamento. Mezzi di prova:• prova documentale• scritture contabili• prova testimoniale

• presunzioni: conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un

fatto ignorato (2727): legali (dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali essesono stabilite(2728), non ammettono prova contraria); semplici (sono lasciate alla prudenzadel giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti(2729),ammettono prova contraria).

• Confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli efavorevoli all’altra parte(2730): giudiziale (resa in giudizio, 2733); stragiudiziale (fatta al difuori del processo dalla parte o a chi la rappresenta, 2735).

• Giuramento: dichiarazione solenne della veridicità di un fatto(2736): decisorio (una partedeferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa); suppletorio(deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando ladomanda o le eccezioni non sono pienamente provate).

LA PUBBLICITA’ DEL FATTI GIURIDICI E LA TRASCRIZIONE

La pubblicità dei fatti giuridiciStrumenti di pubblicità: registri dello stato civile, registro delle imprese, registri immobiliari,pubblico registro automobilistico, registro navale e il registro degli aeromobili.

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• Pubblicità notizia: non ha altro scopo che rendere nota a terzi una determinata vicenda,senza che della mancanza dell’adempimento possa derivare l’invalidità o l’inefficaciadell’atto da pubblicizzare.

• Pubblicità costitutiva: l’adempimento è un elemento integrante di una fattispecie negoziale.La mancanza della pubblicità impedisce il prodursi degli effetti dell’atto da pubblicizzare.

• Pubblicità dichiarativa: l’adempimento pubblicitario determina la possibilità di opporre undeterminato atto nei confronti dei terzi, atto che, prima della pubblicità, è come se non fossemai stato compiuto.

La trascrizione TRASCRIZIONE = forma specifica di pubblicità per le vicende che riguardano diritti realiimmobiliari, si colloca nell’ambito della pubblicità dichiarativa (2644). La trascrizioneimmobiliare è strumento di risoluzione di conflitti: è un onere per l’acquirente, un adempimentoche dovrà curare se vorrà consolidare il proprio acquisto o renderlo opponibile a chiunque.La trascrizione nei Registri Immobiliari si effettua tramite la predisposizione e la presentazionepresso l’Agenzia del Territorio del titolo che dà luogo alla trascrizione e della nota ditrascrizione (2659)(sorta di schema o estratto del contenuto del titolo, in cui vengonoevidenziati gli elementi cui deve essere data pubblicità). Il nostro è un sistema di trascrizione abase soggettiva (prende le persone, non i beni). Continuità delle trascrizioni (2650). L’acquistodi un diritto reale può avvenire anke x successione, in entrambi i casi la legge prevede lapossibilità di trascrizione (2648).La trascrizione delle domande giudiziali e del contratto preliminare ha una efficaciaprenotativa.

I SOGGETTI

I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO. LA PERSONA FISICA

IL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILEIl 1° libro tratta la disciplina delle persone e della famiglia.SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO: è soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridiche: personafisica (l’uomo); persona giuridica (complesso organizzato di persone o beni destinati ad unoscopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto).LA PERSONA FISICA

• CAPACITA’ GIURIDICA: idoneità ad essere soggetti di diritti e obblighi. Si acquista con lanascita (1). Il concepito è già soggetto i diritti, ma sono condizionati all’evento della nascita.Il concepito è capace di succedere se nasce entro 300 gg dalla morte della persona; ilconcepito può esser beneficato di donazione (462).

• CAPACITA’ DI AGIRE: idoneità di un soggetto ad acquistare, disporre, esercitare, da solo, conil proprio volere, i propri diritti ed assumere obblighi. Si raggiunge con la maggiore età (2).Per alcuni atti, la legge stabilisce un’età diversa: capacità di contrarre matrimonio (16 anni,ma sentito il Tribunale); riconoscimento del figlio naturale (16 anni); esercizio di una impresa(397); diritti d’autore (16 anni); adozione (35 anni, 291); milizia (minore); lavoro (15 anni).

• DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari ointeressi, una persona fisica può avere + domicili.

• RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la dimora abituale, la residenza è una sola.• DIMORA: luogo dove la persona si trova.

PARENTELA: vincolo di sangue che unisce persone discendenti dalla stessa persona o stipite(74) parenti in linea retta: persone di cui l’una discende dall’altra (padre, figlio, nonno);parenti in linea collaterale (non discendono l’una dall’altra (fratelli, cugini, zii, nipoti).

• AFFINITA’: vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (78).• CONIUGIO: rapporto che lega i coniugi.Computo dei gradi: linea rettasi computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,escluso lo stipite; linea collateralei gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno deiparenti fino allo stipite comune e da questo discendendo dall’altro parente, sempre restandoescluso lo stipite. Art. 77 fissa il limite di parentela al 6°.CITTADINANZA: il cittadino italiano è cittadino dell’UE. Acquisto:• Per nascita (jus sanguinis): figlio di padre o di madre cittadino; chi è nato nel territorio della

Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti.

•Per matrimonio: coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza serisiede legalmente almeno 6 mesi nel territorio, o dopo 3 anni dal matrimonio se non c’èstato scioglimento, annullamento o cessazione effetti.

• Per concessione: con decreto del PdR, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministrodell’Interno, nelle ipotesi di cui all’art. 9 della nuova legge.

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MORTE pone termine alla capacità giuridica. La COMMORIENZA è la morte simultanea di due opiù persone (presunzione legalese non è possibile accertare la sopravvenienza di una odell’altra, si presume siano morti entrambi).

• SCOMPARSA (48): persona fisica che non appare + nella sua ultima residenza o domicilio enon se ne hanno + notizie si nomina un curatore che provvede a compiere atti di gestionee conservazione dei beni dello scomparso.

• ASSENZA (49): Tribunale dichiara assenza, a richiesta degli interessati, dopo 2anni dallascomparsa. Gli eredi sn immessi nel possesso temporaneo dei beni, non possono alienarli,

ipotecarli o sottoporli a pegno. Il coniuge non è libero.• MORTE PRESUNTA (58): Tribunale dichiara con sentenza la morte presunta nel giorno in cui

risale l’ultima notizia qnd sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa. I successori possonodisporre liberamente dei beni. Il coniuge è libero di stato.

L’INCAPACITA’Incapace = chi non è in grado di curare i propri interessimancanza della capacità d’agire.• Incapacità assoluta:

• Incapacità legale: minore età (non può effettuare atti giuridici, ma può porre in esserefatti giuridici; è soggetto alla potestà dei genitori o da un tutore, ha la capacità naturale),interdizione giudiziale(414, lo stato viene accertato in giudizio e dichiarato con sentenza,dura fino alla revoca), interdizione legale (deriva dalla legge, soggetto viene condannatoalla reclusione x un tempo non inferiore a 5 anni, ha natura sanzionatoria, è una pena

accessoria, duro fino alla fine della pena).• Incapacità naturale: situazione temporanea di incapacità di intendere o di volere

(ubriachezza, droga,…).

• Incapacità relativa: emancipazione (quando si sposa un minore) e inabilitazione(alcolizzato,x alcuni atti ha bisogno di una protezione giuridica ha un curatore, l’inabilitatoconserva piena capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, nonpuò compiere quelli di straordinaria).

Chi x effetto di una infermità, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi èassistito dall’amministratore di sostegno.Istanza di interdizione o inabilitazione: promosse dai familiari o d’ufficio dal pubblico ministero.Pronuncia dell’interdizione e dell’inabilitazione: pronunciate dal Tribunale al termine di unaattenta e complessa procedura, il soggetto deve essere posto sotto esame, durante lo

svolgimento il giudice può nominare un tutore o curatore provv.Assistenza all’interdetto e all’inabilitato: interdettotutore; inabilitatocuratore x ilcompimento di atti giuridici. Amministrazione di sostegno: protegge la persona che si trova nella impossibilità, ancheparziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Deve informare il beneficiario circa gliatti da compiere.ATTI DELLO STATO CIVILEL’Ufficio di Stato Civile si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di StatoCivile: Registro delle Nascite, della Cittadinanza, dei Matrimoni, delle Morti. Sono tenuti in ognicomune (449), sono pubblici (450). Gli atti dello stato civile fanno prova (451).

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’Sono diritti soggettivi assoluti: alla vita e all’integrità fisica (trapianto di organi tra personeviventi è vietato, salvo rene), al nome (la moglie aggiunge il cognome del marito), all’identitàpersonale (sintesi degli elementi che concorrono a formare la personalità dell’individuo),all’immagine e al ritratto (il ritratto non può essere esposto senza il consenso di questa,l’immagine non può essere esposta con pregiudizio al decoro o alla reputazione di questa),all’onore e alla reputazione(diritto soggettivo alla reputazione generale), al segreto, allariservatezza.Art.2 Cost “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolosia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Diritti inviolabili: libertà personale,religiosa, di espressione e di divulgazione del pensiero, di associazione. Caratteristiche deidiritti della personalità:• Assoluti: possono essere esercitati nei confronti di tutti• Inviolabili: protezione costituzionale.

• Indisponibili: il titolare non ne può disporre.• Intrasmissibili: nascono con la persona e si estinguono con essa.• Inalienabili: il titolare non ne può disporre verso un corrispettivo.

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• Imprescrittibili: non si perdono ne per non uso, ne la tolleranza alla violazione del diritto lo faestinguere.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZADiritto di essere lasciati in pace mentre si vive la propria vita privata.La tutela della riservatezza informatica è regolata dal Codice in materia di protezione dei datipersonalicodice della privacy: chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che loriguardano. Trattamento = qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di

mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, il blocco,l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.Dato personale = qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente oassociazione, identificate o identificabili, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,compreso un num di identificazione personale.Applicazione:nel territorio dello Stato anke se i dati sono detenuti all’estero.Obblighi x il titolare del trattamento: notificazione al garante, nomina di un responsabile,custodia dei dati, controllo, fornire info all’interessato, diritti dell’interessato e diritto d’accesso,risarcimento danni, e divieto di comunicaz e diffusione.I dati sensibili (origine razziale, religiosità,…) hanno un particolare trattamento.I diritti dell’interessato possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorsoal Garante.

LA PERSONA GIURIDICAPERSONE ED ENTIPERSONA: fisica o giuridicaENTE = persone fisiche che si organizzano in centri di interesse: pubblico (con fini di interessegenerale o pubblico) o privato (con fini di interesse privato o particolare). Persone giuridiche:enti cui l’ordinamento ha attribuito capacità giuridica generale; Non personificati: enti chehanno capacità giuridica parziale e non hanno personalità giuridica.PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cuil’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. È dotata di capacità giuridicae capacità d’agire.Teoria della finzione: la persona giuridica è il frutto di una finzione giuridica, è un soggettoartificiale creato dal diritto, per riferire, per far capo a questa creazione del diritto un fascio dirapporti giuridici.Teoria organica: le persone giuridiche sono veri e propri organismi sociali che si distinguono,nella volontà e negli interessi, dalle persone fisiche che li compongono.• Persone giuridiche pubbliche (11): regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici.

• Persone giuridiche private (12) senza personalità giuridica:Persone giuridiche (capacità giuridica generale): fondazioni, associaz riconosciute, società dicapitali (spa, srl, sapa).Enti non personificati (capacità giuridica parziale): associaz non riconosciute, comitati,società di persone (ss,snc,sas).

La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nel registro delle imprese, il notaio divienegarante di legittimità. L’iscrizione ha valore costitutivo. Le associazioni e le fondazioni laacquistano mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.ASSOCIAZIONI = ente con personalità giuridica, costituito da un’organizzazione e da un

complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo.Atto costitutivo = negozio giuridico plurilaterale costitutivo di una associazione (per attopubblico redatto da un notaio).Statuto = insieme delle norme, volute dai fondatori dell’associaz, che regolano la vitadell’associaz stessa, indicano e regolano l’organizzaz, ne determinano i fini, fissano la strutturae disciplinano i rapporti interni. Contiene denominaz, scopo, patrimonio, sede, normesull’ordinam, sull’amministraz, diritti e obblighi degli associati e condiz per l’ammissione dinuovi.Amministratori = organi dell’associazione che gestiscono e rappresentano l’associazione,hanno potere di rappresentanza, limitazione rispetto ai terzi (19), responsabilità (18), azione diresponsabilità contro gli amministratori(22).Associati = compongono associazione, qualità non trasmissibile salvo sia espressa nellostatuto.L’associazione si estingue x (27): cause previste da atto cost o statuto, scopo raggiunto, scopoimpossibile, tutti gli associati sono morti, delibera di scioglimento votata da ¾ degli associati.FONDAZIONI = ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato alperseguimento di uno scopo non lucrativo.

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Atto costitutivo x atto pubblico. Atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino aquando non è stato riconosciuto o fino a quando il fondatore non ha fatto iniziare l’attività.Statuto: denominaz, scopo, patrim, sede, norme. Atto costit o statuto possono contenerenorme relative alla trasformazione della fondazione, ma devono contenere i criteri e lemodalità di erogazione delle vendite.Patrimonio: costituito dal fondatore; organi: amministratori; controllo: esercitate dall’autoritàgovernativa.ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)= associazioni, riconosciute e non,comitati, fondazioni, cooperative e altri enti che prevedono lo svolgimento di attività inassistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport, beni culturali eambientali, arte, diritti civili e ricerca scientifica.Struttura democratica, devono redigere bilancio e rendiconto annuale, non possono distribuireutili o avanzi di gestione.ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE = organizzazione di persone che persegue uno scopocomune non lucrativo che non è iscritta nel registro delle persone giuridiche ed è priva dipersonalità giuridica.Atto costitutivo e statuto accordi tra associati. Hanno capacità processuali (risponde ilpresidente o direttore). patrimonio: contributi associati. Responsabilità: i terzi possono farvalere i loro diritti sul fondo comune o patrimonio, solidalmente e personalmente rispondono lepersone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (non gli associati).COMITATO = organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico mediante la

raccolta pubblica di fondi. Responsabilità: personalmente e solidalmente gli organizzatori versoil comitato, i componenti del comitato se verso terzi.SOCIETA’IMPRESA = elemento dinamico, strumento moderno di produzione di ricchezza.IMPRENDITORE = colui che esercita professionalmente un’attività economica diretta allaproduzione o allo scambio di beni o servizi (2082). AZIENDA = complesso di beni organizzatidall’imprenditore x l’esercizio dell’impresa (2555).Società = modo di esercitare l’impresa in forma collettiva (2247). Si costituisce x contratto, ilcui oggetto è il conferimento di beni o servizi x un determinato fine.Società di persone: non hanno personalità giuridica, ma autonomia patrimoniale imperfetta(responsabilità illimitata dei soci); il socio è amministratore, intrasferibilità della qualit di socio.Società di capitali: acquistano personalità giuridica con iscrizione al registro delle imprese,hanno responsabilità limitata, i soci nominano gli amministratori, trasferibilità della qualità di

socio.Società europea: permette a società di stati membri differenti di fondersi, di formare unaholding o una filiale comune. Si costituisce per fusione, costituz di una holding, di un’affiliatacomune o x trasformazione di una spa di diritto nazionale.

IL NEGOZIO GIURIDICO E L’AUTONOMIA PRIVATA

IL NEGOZIO GIURIDICO = manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici, chel’ordinamento riconosce come meritevole di tutela. È manifestazione di autonomia privata.Unilaterale: con 1 sola manifestazione di volontà (testamento, atto di fondazione, procura,promossa unilaterale,…);Bilaterale: con 2 manifestazione di volontà (contratto, matrimonio);Plurilaterale: con + manifestazione (contratto di società con + di 2 soci, consorzi, contratto diassociazione).

•Negozio giuridico unilaterale recettizio: rivolto ad un determinato soggetto. Per produrreeffetti deve pervenire a conoscenza del destinatario.

• Negozio giuridico unilaterale non recettizio: è rivolto a soggetti indeterminati. Produce effettinel momento in cui la manifestazione di volontà si è formata ed esteriorizzata, senzabisogno di giungere a conoscenza del destinatario (promessa al pubblico,1989).

Classificazione negozi giuridici:- tra vivi: disciplinano una determinata situazione giuridica prescindendo dal fatto della

morte.- A causa di morte: disciplinano una determinata situazione dopo la morte di un soggetto.

• Patrimoniale: producono immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto:• di disposizione (comportano una diminuzione patrimoniale);• di attribuzione patrimoniale (abdicativi, traslativi, di accertamento).

• A titolo gratuito (attribuzione patrimoniale cui non fa riscontro un’attribuzionepatrimoniale del soggetto beneficiato): comodato (1803); donazione (769); deposito(1709).

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• A titolo oneroso (trova riscontro): compravendita (1470), permuta (1552). Si distinguonoin commutativi (se vantaggio e il sacrificio patrimoniale sono certi) e aleatori (sevantaggio e sacrificio dipendono dalla sorte).

• Non patrimoniale: attengono a rapporti giuridici non economici valutabili.ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICOElementi essenziali determinano il sorgere del negozio:

• Volontà: può essere espressa o tacita. (non è vero che chi tace acconsente) (riserva mentale= riserva che il soggetto collega alla manifestazione di volontà, ma che non si

estrinsecaconta qnt dico esteriormente).• Forma: essenziale solo se espressamente prevista dalla legge a pena di nullità; la volontà

negoziale può esprimersi in forma libera. 1. ai fini della sostanza dell’atto: o il negozio sorgein tale forma o non viene ad esistenza; 2. ai fini probatori: il negozio può essere posto inessere validamente senza forma ma x provarlo occorre che sia stato stipulato nel rispettodella forma.

• Oggetto• CausaElementi accidentali non sono necessari al sorgere del negozio:

• Condizione: un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi (risolutiva) o il nonrealizzarsi (sospensiva) del negozio. Può essere casuale (vera condizione, è un fatto futuroed incerto che dipende dalla volontà o dal caso), potestativa (meramentepotestativa:dipende dalla volontà del soggetto; potestativa propria: condizione che dipendedal soggetto ma che non è x il soggetto indifferente compiere o non compiere), mista(collegato alla volontà del soggetto e del terzo).

•  Termine: avvenimento futuro certo dal o fino al quale debbono prodursi gli effetti delnegozio.

• Modo: peso che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla.INVALIDITA’ E APPARENZA

INVALIDITA’L’invalidità è una sanzione. Negozio invalido: atto che non è idoneo a produrre gli effettigiuridici previsti dall’ordinam.Negozio inefficace: negozio che non produce effetti tipici. Negozio inesistente: un non-negozio.Negozio nullo: negozio che è avvenuto, ma che l’ordinam vuole distruggere e considerare come

non avvenuto, ha effetto retroattivo.Matrimonio putativo (credo che matrimonio sia valido, invece non lo è) matrimonio nullo:può produrre gli effetti del matrimonio putativo; matrimonio inesistente: non produce alcuneffetto.NULLITA’ E ANNULLABILITA’Nullità e annullabilità sono sanzioni.1. CAUSE: nullità: mancanza di uno degli elementi essenziali o violazione di norme;

annullabilità: violazione di norma x interesse, vizio da errore, violenza o dolo.2. NATURA DELL’INTERESSE PROTETTO: nullità: protezione di un interesse generale;

annullabilità: protezione di un interesse particolare riferito ad un determinato soggettotipico.

3. SOGGETTI E LEGITTIMAZIONE ATTIVA: nullità: fatta valere da chiunque ha interesse;

annullabilità: solo dal soggetto protetto.4. PRESCRIZIONE: nullità: non è soggetta a prescriz; annullabilità: in 5 anni.5. CONVALIDA: nullità: non è mai convalidabile; annullabilità: può essere convalidato.6. EFFETTI: nullità: non produce effetti fin dal suo nascere; annullabilità: fino all’azione di

annullamento.I VIZI DEL CONSENSO: ERRORE, VIOLENZA E DOLOLa volontà negoziale deve essere libera e consapevole, ed esente da vizi.ERRORE = falsa conoscenza della realtà. Quando è essenziale e riconoscibile determinal’annullabilità del contratto (1428). Errore vizio = è l’errore che incide sulla formazione dellavolontà, vizio del volere. Errore ostativo = errore che cade sulla dichiarazione.Errore essenziale (1429): cade sulla natura o oggetto del contratto, sull’identità dell’oggettodella prestazione, sull’identità o sulle qualità del contraente, quando è stata la ragione unica

del contratto.Errore riconoscibile (1431): quando, in relazione al contenuto, alle circostanze o alle qualità deicontraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.Errore di diritto: ignoranza o falsa conoscenza di una norma giuridica, è essenziale se è statoragione unica o principale.

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Errore di calcolo (1430): non dà luogo all’annullamento del contratto, ma solo alla rettifica (se èsulla quantità ed è determinante del consenso, si annulla).VIOLENZA = coercizione della volontà.

• Violenza fisica: irresistibile coercizione materiale che esclude e cancella ogni volontà nullità del negozio.

• Violenza morale: minaccia di un male ingiusto x ottenere una dichiarazione negoziale chesenza la minaccia non si avrebbe espresso (azione diretta ad incutere timore) annullabilità del negozio.

Minaccia: proviene dal contraente e o dal terzo ed è a esso riferibile.Male ingiusto: oggetto della minaccia deve essere un male ingiusto.Stipulazione dl contratto: la minaccia deve giungere al risultato di far stipulare o emettere unadichiarazione negoziale.Violenza contro terzi (1436): coniuge, discendenti, ascendenti, altre persone (prudentevalutazione del Giudice). Timore riverenziale = timore che una persona incute ad un’altra a causa della sua età, dellasua posizione, della sua influenza, prestigio, condizione. Non è causa di annullamento.(matrimonio è un caso particolare).Metus ab intrinseco = pericolo che esiste ma che non deriva dalla minaccia del contraente(elementi esterni).DOLO = artifici e raggiri posti in essere per coartare o alterare la volontà negoziale dellavittima.

• Dolo determinante: causa la conclusione del contratto, che senza il dolo non sarebbe statoraggiunto annullamento.

• Dolo incidente: il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverseil contraente inmala fede risponde dei danni.

Dolus bonus = dichiarazioni iperboliche che un soggetto fa per magnificare il proprio prodotto oservizio, al fine di indurre un potenziale cliente alla stipulazione del contratto è lecito. Lapubblicità non è proposta, ma invito ad offrire.APPARENZAIl principio dell’apparenza postula una divergenza tra situazione di diritto e situazione di fatto,così com’è percepita dal terzo. La teoria dell’apparenza è diretta a tutelare il traffico e sicollega alla tutela dell’affidamento incolpevole.

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

FAMIGLIA E MATRIMONIO

INTRODUZIONE AL DIRITTO DI FAMIGLIA E SINTESI STORICAMatrimonio romano classico è basato sul consenso degli sposi e sussiste in quanto vi siaconsumazione e affetto. Fino alla riv francese era regolato dal diritto canonico. Con la riv francdivenne contratto e il Code Napolen introdusse il divorzio. I patti Lateranensi introdussero ilmatrimonio concordatario (prete legge art del c.c.).Art. 29Cost: la Rep riconosce i diritti di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.FAMIGLIA = costituita dalla famiglia nucleare (padre, madre e figli). La legge non riconosce ilvincolo di parentela oltre il 6°, salvo x effetti specialmente determinati. Dove il legislatoredelinea gli impedimenti al matrimonio, si arresta al 3° x il rapporto di parentela e al 2° perquello di affinità.Diritto di famiglia = regola il matrimonio (formazione e validità del vincolo, i suoi effetti e lacrisi) e la filiazione (filiazione legittima e naturale e gli istituti di assistenza ai minori).Caratteristiche dei negozi familiari:

• Personalissimi: possono essere perseguiti solo dalla persona alla quale è riconosciuto ilpotere. Si esclude la rappresentanza volontaria.

• Formali: validità condizionata all’uso di una determinata forma.• Nominati: i privati possono utilizzare esclusivamente quelli previsti dalla legge.• Legittimi: l’autonomia privata non può modificare gli effetti del negozio.STATO DI FAMIGLIA = pluralità di rapporti famigliari che si instaura con il matrimonio, traconiugi, tra genitori e figli, tra i figli e i parenti dei genitori. Individua la posizione che spetta adun individuo come membro della famiglia.IL MATRIMONIO

Promessa di matrimonio: fidanzamento ufficiale volontà dei nubendi deve essere libera finoalla fine. Gli ex possono chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa dimatrimonio (80).Condizioni necessarie x contrarre matrimonio: 

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Condizione Art. ContenutoEtà 84 I minori non possono. (maturità psicofisica) (eccez. Dopo i 16 anniInterdizione per infermità dimente

85 non può contrarre matrimonio

Libertà di stato 86 Non può chi è vincolato da un matrimonio precedenteParentela, affinità, affiliazione 87 Non possono fra loro: 1. ascendenti e discendenti in linea retta; 2

fratelli e sorelle; 3. zii e nipoti; 4. affini in linea retta e collateralin 2°; 5. adottante e adottato e discendenti; 6. figli adottivi.

Delitto 88 Le persone con le quali l’una è stata condannata x omicidiconsumato o tentato omicidio sul coniuge dell’altra.Divieto temporaneo di nuovenozze

89 La donna, se non dopo 300gg dallo scioglimento, annullamentocessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. (tempdel lutto).

Celebrazione del matrimonio: la celebrazione deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta acura dell’ufficiale di stato civile (93) (affissione alla porta della casa comunale per 8gg).Il matrimonio è un negozio di diritto familiare formale e solenne. Deve essere celebratopubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta larichiesta di pubblicazione (106). La dichiarazione di prendersi marito e moglie non può esseresottoposta ne a termine ne a condizione (108).I genitori o gli altri ascendenti e collaterali entro il 3° possono fare opposizione al matrimoniodei loro parenti x qualunque causa osti alla sua celebrazione. L’atto deve essere compilato

immediatamente dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni.LA NULLITA’ DEL MATRIMONIO E LE INVALIDITA’ MATRIMONIALI1. requisito della libertà di stato (86). L’assenza (2 anni dalla scomparsa o ultima notizia) non

libera, la sentenza eseguibile di morte presunta sì (se il morto torna il matrimonio èimpugnabile, 117).

2. vincoli di parentela: (87) vincoli di sangue e di diritto durante il 1° anno il matrimonio puòessere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti, dal pubblico ministero e da tutti coloro nehanno interesse.

3. delitto (88): invalidità è insanabile.4. età (84): si convalida in caso di procreazione, volontà del minore o decorso del tempo.5. interdizione (85): finché dura l’interdizione il matrimonio è impugnabile.6. invalidità consensuali: fusioni di volontà libere e consapevoli.7. incapacità di intendere e di volere (120): il matrimonio contratto da chi x qualunque causa,

anke transitoria, era al momento della celebrazione del matrimonio, incapace di intendere edi volere è invalido.

8. violenza e timore (122): violenza morale (perché qlla fisica determina una mancanzaassoluta del consenso), timore (impulso psicologico che la percezione di un pericoloesercita sulla persona, è causa di invalidità solo quello di eccezionale gravità).

9. errore e dolo: errore deve essere essenziale e riguardare: esistenza di una malattia o di unasentenza x delitto o delinquenza abituale o condanna x delitti o gravidanza (“corna”).

10. simulazione (123): se gli sposi hanno convenuto di non adempiere agli obblighi e nonesercitare i diritti, il matrimonio è invalido e può essere impugnato.

MATRIMONIO PUTATIVOMatrimonio putativo = matrimonio nullo contratto in buona fede. Accertata la nullità, ilmatrimonio putativo produce gli effetti di un matrimonio valido per il periodo che va dallacelebrazione alla sentenza.Buona fede ignoranza dell’esistenza di una causa di invalidità al momento della celebrazionedel matrimonio. Il coniuge in mala fede deve apportare una congrua indennità anke inmancanza di prove del danno subito.FAMIGLIA DI FATTOFamiglia di fatto = convivenza come marito e moglie di persone non coniugate. Si differenziadalle relazioni per i caratteri di durata e stabilità. L’efficacia giuridica della famiglia di fatto èstata ricostruita su effetti prevalentemente settoriali (donazioni tra conviventi, domicilio,risarcimento danni in seguito a morte, …)

IL MATRIMONIO: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI

IL MATRIMONIO: I RAPPORTI PERSONALI

Rapporti personali tra coniugi: complesso di situazioni giuridiche attive e passive che sicostituiscono reciprocamente in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, prive dicontenuto patrimoniale.

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Rapporti patrimoniali tra i coniugi: complesso di situazioni giuridiche attive e passive che sicostituiscono reciprocamente in capo ai due coniugi in seguito al matrimonio, aventi contenutopatrimoniale.Diritti e doveri reciproci dei coniugi (143). La moglie aggiunge al proprio cognome quello delmarito (143-bis).Principio di eguaglianza dei coniugi (art. 29 Costit) indirizzo unitario alla famiglia. Art.144 iconiugi concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famigliasecondo le esigenze di entrambi.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la proletenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (147).IL MATRIMONIO: I RAPPORTI PATRIMONIALIRegimi patrimoniali = effetti del matrimonio sui beni dei coniugi.COMUNIONE LEGALE costituisce il regime patrimoniale della famiglia.Beni che costituiscono oggetto della comunione (177): acquisti durante il matrimonio, i fruttidei beni propri, i proventi dell’attività separata, aziende gestite da entrambi e costituite dopo ilmatrimonio.Comunione differita (178) ha la peculiarità di formarsi al momento dello scioglimento delmatrimonio (es. utili azienda).Beni personali (179): beni di cui prima il coniuge era proprietario, beni acquisistisuccessivamente al matrimonio x successione o donazione, beni di uso personale, beni di usoprofessionale, beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, beni acquistati scambiando beni

sopraelencati purché questo sia dichiarato nell’atto d’acquisto.L’amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi. Loscioglimento di comunione legale (191) avviene x dichiarazione di assenza o morte presunta,annullamento, scioglimento, cessazione effetti civili, … .SEPARZIONE DEI BENI (215) costituisce il secondo regime patrimoniale. I coniugi possonoconvenire che ciascuno di essi conservi la propria titolarità esclusiva dei beni acquistatidurante il matrimonio.COMUNIONE CONVENZIONALE (210) terzo regime, i coniugi possono modificare il regime dellacomunione legale.FONDO PATRIMONIALE (167) quarto regime, ciascuno o entrambi i coniugi, x atto pubblico, oun terzo, anke x testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinatibeni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni dellafamiglia.

L’IMPRESA FAMILIARE E LA COMUNIONE TACITA FAMILIAREImpresa familiare (230 bis): le norme sull’impresa familiare disciplinano il lavoro nella famiglia,in mancanza di diverso rapporto. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività dilavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizionepatrimoniale della famiglia.La comunione tacita familiare: struttura associativa elementare regolata da un insieme dinorme, a prevalente formazione consuetudinaria, dirette a regolare i rapporti tra i membri dellafamiglia che insieme vivono e producono un patrimonio comune. fine assistenziale. Lacostituzione della comunione tacita familiare avviene per comportamento concludente.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

LA CRISI DEL MATRIMONIOINVALIDITA’ = attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando

o l’esistenza di un vizio genetico, e pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fossemai esistito.SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI = strumento per ovviare l’intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza (151). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente ad unaauspicata riconciliazione (157) oppure allo scioglimento del matrimonio.DIVORZIO = sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materialetra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Scioglie i legami di legge con effetto“da ora”, e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato.Cause della separazione personale (151): quando si verificano fatti tali da rendere intollerabilela prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.Cause del divorzio (art.1 L. 1-12-1970): fallimento del matrimonio, la comunione materiale espirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.LA SEPARZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Origine nel diritto canonico, come sanzione che il coniuge innocente può chiedere nei confrontidell’altro. Oggi è un rimedio e non una punizione: art. 150 stabilisce che può essere giudizialeo consensuale.

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• Separazione giudiziale (151): consegue ad un procedimento contenzioso. Pronuncia peraddebito: il giudice dichiara a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, inconsiderazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Ilconiuge ritenuto responsabile non ha diritto al mantenimento da parte dell’altro, avràunicamente diritto agli alimenti se bisognoso e perderà diritto alla successione se gode diassegno alimentare vitalizio.

• Separazione consensuale (158): è frutto dell’accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale.

• Separazione di fatto: interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si

realizza senza che vi sia stata pronunciata separazione giudiziale o accordo omologato al  Tribunale. Effetti: attenuati i doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, dicollaborazione nell’interesse familiare, l’obbligo di coabitazione è sospeso. Non determina ilvenir meno della presunzione di concepimento (232).

Effetti della separazione: • Di natura personale: cessa l’obbligo di coabitazione, si attenua l’obbligo di fedeltà, è causa

di divorzio, fa venir meno la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, haeffetti sul cognome della moglie.

• Di natura patrimoniale: obbligo di mantenimento e alimentare, è causa di scioglimento dellacomunione legale (191).

Provvedimenti riguardo ai figli (155): affidamento, contributo al mantenimento, all’istruzione eall’educazione, diritto di visita, assegnazione della casa famigliare, disposizioni circa

l’amministrazione dei beni dei figli.MANTENIMENTO (156)= determinato in relazione ai redditi dell’obbligato, ha come fine diconsentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica di cuigodeva in costanza di matrimonio.ALIMENTI (156)= sono rapportati a quanto è necessario per la vita dell’alimentandoRiconciliazione: ricostituz della comunione spirituale. Fa cessare gli effetti della separaz e ildiritto di chiedere il divorzio.IL DIVORZIO E LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIOCause: morte del coniuge, scioglimento x divorzio, morte presunta, rettificazione di sesso.DIVORZIO = il giudice accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possaessere mantenuta o ricostituita. Cause:

- quando dopo la celebrazione l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata ingiudicato, anke x reati prima.

- Nei casi in cui il coniuge è stato assolto x vizio totale di mente da un delitto previsto, èstata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra iconiugi, o è stata omologata la separazione consensuale o è intervenuta separazione difatto (ininterrottamente x 3 anni), per delitti …

Procedimento: uno dei coniugi prende iniziativa di chiedere il divorzio, se però entrambi sonod’accordo possono presentare domanda congiunta.Effetti: il divorzio ha effetto estintivo, ma non retroattivo, su tutti i rapporti derivanti dalmatrimonio. (ultrattività del matrimonio = effetti patrimoniali che resistono al divorzio). Tutti glieffetti della sentenza di divorzio si producono dal momento del suo passaggio in giudicato.Matrimonio sciolto gli ex coniugi riacquistano la libertà di stato, la donna perde il cognome,se un coniuge non ha mezzi o non può procurarseli x ragioni oggettive il Tribunale disponel’obbligo x l’altro coniuge di un assegno (se passa a nuove nozze non gli spetta +); il coniuge acui non spetti l’assistenza sanitaria x nessun altro titolo, conserva il diritto nei confrontidell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge; casa coniugale a chi ha i figli. I genitoridivorziati restano genitori: obbligo di mantenere, educare e istituire; affidamento in genere èalla madre o al max congiunto; il genitore a cui è affidato ha la patria potestas.

FILIAZIONE E ADOZIONE

LA FILIAZIONE LEGITTIMAFiliazione = rapporto giuridico che lega i genitori al figlio. Figlio legittimo = colui che nasce incostanza di matrimonio. figlio naturale = colui che nasce al di fuori del matrimonio.Presunzioni in tema di filiazione legittima: 1. presunzione di concepimento durante ilmatrimonio (232 trascorsi 180gg dal matrimonio e non ancora 300gg dall’annullamento); 2.presunzione di paternità del marito (231).La filiazione legittima si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (236), semanca la prova può esser data da testimoni, la prova contraria con ogni mezzo.

Disconoscimento paternità (235): consentita in 3 casi: se i coniugi non hanno coabitato nelperiodo tra il 300 e il 180 gg prima della nascita, se il marito è affetto da impotenza, se lamoglie ha commesso adulterio o tenuta nascosta la gravid.Contestazione di legittimità (239): lo status di figlio legittimo può esser contestato laddove visia stata supposizione di parto o sostituzione di neonato.

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Reclamo di legittimità (238-239): mira ad ottenere un accertamento positivo, sentenza cheaccerti che è titolare di uno status di figlio legittimo. L’azione è imprescrittibile riguardo alfiglio.LA FILIAZIONE NATURALEIl riconoscimento non è obbligo e consiste in una dichiarazione solenne con la quale unapersona dichiara di essere genitore di un’altra. Può esser fatto: nell’atto di nascita, condichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, in atto pubblico, in testamento. Ilriconoscimento di figlio di 16 anni non produce effetti senza il suo assenso. Il figlio naturalericonosciuto ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di un figlio legittimo. La legittimazioneattribuisce al figlio naturale riconosciuto lo status di figlio legittimo (280) e può essere xmatrimonio o x provved del giudice.La madre ha diritto a non essere nominata nell’atto di nascita. La ricerca della paternità e dellamaternità ha dei limiti, la prova può essere fornita con ogni mezzo.LA POTESTÀ DEI GENITORI, TUTELA E EMANCIPAZIONEÈ dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli (30 Cost.). il figlio deverispettare i genitori e deve contribuire al mantenimento della famiglia finchè convive con essa(315). Se minorenne, non può abbandonare la casa dei genitori (318). Il figlio è soggetto allapotestà dei genitori sino all’età maggiore o all’emancipazione. La potestà è esercitata dicomune accordo (316).Usufrutto legale (324): tutti i beni del figlio, eccetto beni acquistati dal figlio con proventi delproprio lavoro, beni donati per intraprendere una carriera o una professione, beni donati con la

condizione che i genitori non ne abbiano l’usufrutto, beni pervenuti in eredità contro la volontàdei genitori. Tutela se genitori sono morti o non possono esercitare la potestà. Il tutore ha la cura delminore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (357). Alla maggiore età iltutore deve presentare il conto finale al giudice tutelare (385). L’emancipazione conferisce alminore la capacità di compiere atti non eccedenti l’ordinaria amministraz, x quelli eccedenti ènecessario il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice tutelare. TUTELA DEI MINORI E ADOZIONE1. Adozione di persone maggiori di età permessa a chi non ha ascendenti legittimi.2. Adozione a favore di minori in stato di adottabilità.3. Adozione in casi particolari a favori di minori anke se non sono in stato di adottabilità.4. Adozione internazionale adozione del minore cittadino italiano da parte di adottanti

cittadini stranieri, e l’adozione di un minore straniero da parte di cittadini italiani.(Commissione x le adozioni internazionali)ADOTTANTI = coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista separazionepersonale nemmeno di fatto. (età: devono avere almeno 18 anni in + dell’adottando).ADOTTANDO = minori “abbandonati” dichiarati in stato di adottabilità.Dichiarazione di adottabilità:• condizione: minore in stato di abbandono• presupposto: dichiarazione di stato di adottabilità• requisisti adottanti: coniugi ritenuti idonei, uniti da almeno 3 anni.• Provvedimento: il Tribunale dei minori decorso un anno dall’affidamento, verifica le

condizioni, e da luogo all’adozione.• Effetti x la famiglia: l’adottato acquista il titolo di figlio legittimo dei quali assume e

trasmette il cognome.• Effetti x la famiglia d’origine: cessano i rapporti, salvi i rapporti matrimoniali.  Affidamento dei minori: minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiareidoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, od a una persona singola, o ad una comunitàfamiliare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. L’affidamento èdisposto dal servizio sociale locale.GLI ALIMENTI = prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovain stato di bisogno economico. Persone obbligate agli alimenti (433): coniuge, figli ediscendenti prossimi, genitori o discendenti prossimi o adottanti, generi e nuore, suocero esuocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

IL LIBRO 2° DEL CODICE CIVILE E LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSALe successioni regolano le modalità di attribuzioni dei beni dopo la morte. Delazione

dell’eredità (457):1. successione testamentaria (come da testamento)2. successione legittima (stabilita per legge).

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La successione necessaria (o dei legittimari) è un limite hai due precedenti, è la quota dieredità riservata ai legittimari.Se il testatore contempla nel testamento solo alcuni legittimari e ne tralascia altri, il“legittimario” che sia stato pretermesso deve rifarsi su quanto ricevuto dagli altri esercitandol’azione di riduzione (è un diritto, non un dovere).SUCCESSIONE NECESSARIA = ordinam protegge l’interesse collettivo alla conservazioneeconomico sociale della famiglia. La quota di riserva ha carattere collettivo.SUCCESSIONE INTESTATA o legittima = è direttamente tutelato l’interesse individuale deiparenti e del coniuge ad acquistare nel proprio patrimonio i beni lasciati dal defunto.La successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto(456). L’eredità si acquista con l’accettazione (459), espressa o tacita (474). La dichiarazionecon beneficio d’inventario (484) deve essere preceduta dall’inventario. Accettazione espressa (475): quando, in atto pubblico o scrittura privata, il chiamato all’ereditàha dichiarato di accettarla o ha assunto il titolo di erede.  Accentazione tacita (476): quando il chiamato all’eredità compie un atto che presupponenecessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto a fare se non nellaqualità di erede.IL TESTAMENTO = atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessatodi vivere, di tute le proprie sostanze o di parte di esse (587). Le disposizioni testamentarie(588) possono essere a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (legato).EREDE = chi è stato istituito per l’universalità dei beni o per una quota di essi, risponde sia nei

rapporti attivi che passivi.LEGATARIO = chi ha ricevuto un bene specifico, non risponde delle passività ereditarie.

•  Testamento olografo (602): scritto x intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore (postaalla fine delle disposizioni). La mancanza di autografia e sottoscrizione portano a nullità,mancanza data annullabilità.

•  Testamento pubblico (603): ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatoredichiara al notaio la sua volontà, il quale la trascrive e lo rilegge davanti ai testimoni. Deveindicare luogo, data del ricevimento, ora della sottoscrizione, sottoscrizione del testatore,notaio e testimoni.

•  Testamento segreto (604): scritto dal testatore o da un terzo, deve essere sottoscritto inogni foglio dal testatore. Va sigillato e consegnato al notaio che redige l’atto di ricevimento.

Incapaci di testare sono i minorenni e gli infermi di mente annullabile.

Il testatore può cambiare idea e modificare il testamento revocabilità del testamento (669).L’ordin vieta i patti successori e il testamento congiunto o reciproco.• Legato in sostituzione di legittima (551) = attribuzione testamentaria a titolo particolare

(legato) che tacita il diritto alla quota riservata del legittimario.• Legato in conto di legittima (552) = attribuzione testamentaria a titolo particolare (legato)

disposta senza la dispensa dall’imputazione.LA SUCCESSIONE LEGITTIMAPresupposti: evento della morte; mancanza, in tutto o in parte, della successionetestamentaria; titolo a succedere.Categorie dei successibili (565): coniuge (581-582-584-585), discendenti legittimi e naturali(566), ascendenti legittimi (568), collaterali (569), altri parenti (572), Stato (586).Coniuge + un figlio ½ coniuge; ½ figlioConiuge + due o più figli 1/3 coniuge; 2/3 figliConiuge + ascendenti legittimi + fratelli esorelle

2/3 coniuge; 1/3 ascendenti legittimi e fratelli esorelle

Mancanza di figli, ascendenti, fratelli esorelle

 Tutto al coniuge

SUCCESSIONE NECESSARIA O DEI LEGITTIMARISuccessione necessaria = successione che si ha contro la volontà del testatore.LEGITTIMARI(536) = persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altridiritti di successione. Sono: coniuge, figli legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. Tutti ilegittimari sono anke eredi legittimi.La riunione fittizia (556): il patrimonio del morto può dividersi in 2 quote: patrimonio disponibile(quella con cui può liberamente disporre) e indisponibile (quota riservata ai legittimari). Attivo –Passivo + donazioni = quota disponibile.

Riserva a favore dei figli legittimi (537): metà del patrimonio se è unico, i 2/3 se di +.Riserva a favore degli ascendenti legittimi (538): ne figli legittimi ne naturali, è riservato 1/3agli ascendenti.Riserva a favore del coniuge (540): metà del patrimonio, i diritti di abitazione e d’uso sui mobili.Riserva a favore del coniuge separato (548): ha gli stessi diritti del coniuge non separato.

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Concorso di coniuge e figli (542): coniuge e un figlio 1/3 figlio, 1/3 coniuge, 1/3 disponibile.Coniuge e più figli ½ figli, ¼ coniuge, ¼ disponibile.

Concorso di coniuge e ascendenti legittimi (544): ½ coniuge, ¼ ascendenti e ¼ disponibile. Azione di riduzione può essere esercitata o nei confronti di riposizioni testamentarie (avvieneproporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (558)) o nei confronti di donazioni(si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (559)). Ha come fine faracquistare al legittimario pretermesso la quota riservata.LA DIVISIONE = istituto mediante il quale si provvede allo scioglimento di una comunione.

I coeredi possono sempre domandare la divisione ereditaria (713), la divisione è un diritto.• Divisione contrattuale = contratto con il quale i coeredi dividono i beni della comunione

ereditaria, detta anke divisione amichevole o stragiudiziale.• Divisione giudiziale = pronunciata dal giudice con sentenza a richiesta di un coerede.• Divisione testamentaria = il testatore può stabilire particolari norme x formare le porzioni

(733).I figli legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione sono tenuti allacollazione (737) (conferimento alla massa ereditiera dei beni donati).Le successioni x causa morte sono regolate dalla legge nazionale del soggetto della cui ereditàsi tratta, al momento della morte (46).DONAZIONI = contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra,disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione(769). Caratteristiche: consensuale, gratuito, a prestazioni a carico del solo donante, formale(atto pubblico). È nullo il mandato a donare (778).La donazione può essere impugnata per errore sul motivo (787) e diventa nulla x motivo illecito(788).Il donante non garantisce nulla né è responsabile x i vizi sulla cosa, eccetto evizione (797).Revoca delle donazioni solo in caso di ingratitudine del donatario (801) o x sopravvenienza difigli (803).1. donazione remuneratoria (770) = attribuzione gratuita compiuta spontaneamente nella

consapevolezza di non dover adempiere nessun obbligo giuridico, morale, sociale percompensare i servizi resi o promessi dal donatario.

2. donazione in riguardo di matrimonio (785).Se la donazione è modale il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti delvalore della cosa donata.

Donazione indiretta (immobile intestato ad un altro).DIRITTI REALI

L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

LIBRO 3° DEL COD. CIVILE- Re-Propria (proprietà)- Re-Aliena:

• di godimento: usufrutto(981:diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazioneeconomica), uso (1921: diritto di servirsi di un bene e di raccogliere i suoi fruttilimitatamente ai bisogni propri e della famiglia), abitazione (1022: diritto di abitare la casaaltrui limitatamente ai bisogni propri ed della famiglia), superficie (952: diritto di proprietàsu una costruzione separata dalla proprietà del suolo), servitù prediali (1027: peso impostosul fondo servente x l’utilità del fondo dominante), enfiteusi (959: diritto leale che

attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti di un proprietario salvo l’obbligo di migliorare il fondoe di pagare il canone).

• di garanzia: impegno (2784: diritto reale che il debitore o il terzo concede al creditore su unacosa mobile a garanzia di un credito), ipoteca(2808: diritto reale che attribuisce al creditoreil potere di espropriare l’immobile su cui l’ipoteca è costituita e di essere soddisfatto conpreferenza sul prezzo ricavato con l’espropriazione).

CARATTERISTICHE: pienezza, assolutezza (protetto contro i terzi), esclusività (potere di farvalere il diritto nei confronti di tutti), realità (diritto reale, relazione con cosa, diritto di creditocon debitore), elasticità (comprime, poi riacquista pienezza). Numero chiuso dei diritti reali,mentre numero aperto dei diritti di credito.

OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO: I BENICosa = qualsiasi oggetto di individuazione fisicaBene = cose che possono formare oggetto di diritto (810). Beni privati ( dei privati); Benipubblici (fanno capo allo Stato e agli enti) distinzione collegata ad un vincolo di destinazione.Beni pubblici: beni demaniali (822, demanio necessario: lido del mare, opere destinate alladifesa nazionale, spiaggia,porti,fiumi,laghi; demanio accidentale: strade e autostrade,

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aerodromi, acquedotti, immobili di interesse storico, archeologico e artistico, musei,pinacoteche, archivi e biblioteche); beni del patrimonio dello stato (826, patrimonio disponibile,patrimonio indisponibile).BENI MOBILI E IMMOBILI• beni immobili: costruzioni, mulini, bagni e altri edifici galleggianti se assicurati a riva; suolo,

sorgenti e corsi d’acqua, edifici, tutto ciò che è incorporato al suolo (812). Circolazioneimmobiliare è lenta, soggetta a controlli e formalità. Pubblicità immobiliare (2643). L’ipotecaè un diritto reale di garanzia x immobili.

•Beni mobili: i rimanenti. Rapidità e semplicità dei trasferimenti. Vale il principio possessovale titolo. La proprietà di mobili di nessuno si acquista con l’occupazione (923). Il pegno èun diritto reale di garanzia x mobili. Ci sono beni mobili iscritti in pubblici registri (auto).

• Energie: elettrica, eolica o atomica (814). Sono sia mobili che immobili.• Beni o cose fungibili (o di genere): sono quelli che si possono sostituire gli uni agli altri (1l di

benza, un frigo nuovo, un tv nuovo,…).• Beni o cose infungibili (o di specie): sono cose uniche o determinate. Sono beni che non è

indifferente sostituire l’uno con l’altro (quadro di autore, frigo usato, auto usata, …).La distinzione tra fungibili e infungibili corrisponde a una diversa disciplina:

 Adempimentodell’obbligazione

Momento dell’acquistodella proprietà

Distruzione della cosa

Coseinfungibili

Il debitore si liberadell’obbligazione soloconsegnando proprio

quella cosa.

Effetto traslativo si ha nelmomento dellaconclusione del

contratto.

Non è possibile il risarcimento informa specifica, si pagal’equivalente in denaro.

Cosefungibili

Il debitore deve prestarecose di qualità noninferiore alla media.

Effetto traslativo siverifica nel momento

dell’individuazione di uncontratto

Debitore deve prestare la cosadello stesso genere.

• Beni divisibili: cose suscettibili di essere suddivise in parti senza che se ne alteri ladestinazione economica.

• Beni indivisibili: cose, che se suddivise, perderebbero la loro destinazione economica.• Beni esistenti: esistenti in natura. Possono essere oggetto di diritti reali o di proprietà.• Beni futuri: beni non ancora venuti a esistenza. Non possono essere oggetto di proprietà o

diritti reali (sl d obbligaz).

FRUTTI, PATRIMONIO, PERTINENZE, UNIVERSALITA’ DI MOBILIPATRIMONIO = complesso di rapporti attivi e passivi facenti capo ad una persona, comprendedebiti e crediti.FRUTTI (820) = beni che provengono da un altro bene. Frutti naturali (provengonodirettamente da un altro bene, vi concorra l’opera dell’uomo o no); frutti civili (si traggono dallacosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia).PERTINENZE (817) = cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento della cosa,detta principale (es. statua che orna il giardino o la discarica per l’industria o le autorimesse-box).UNIVERSALITA’ DI MOBILI (816) = pluralità di cose che appartengono alla stessa persona,hanno una destinazione unitaria (tutto il gregge, tutta la biblioteca).BENI IMMATERIALI = descrive i diritti della proprietà industriale (marchi, brevetti, …).

LA PROPRIETA’

LA PROPRIETA’: NOZIONE E MODI DI ACQUISTOPROPRIETA’ (832) = il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pienoed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordin (art. 42 Costit).Modi di acquisto della proprietà: • A titolo derivativo: contratti e successioni• A titolo originario:

- occupazione (923): presa di possesso della cosa mobile priva di proprietario con lavolontà di impadronirsene.

- Invenzione (927): ritrovamento della cosa smarrita. Il ritrovatore deve restituirla alproprietario o se non lo conosce deve consegnarla al Sindaco (928 – il Sindaco pubblica ilritrovamento; 929 – dopo un anno la cosa diviene proprietà del trovatore; 930 – se ilproprietario la rivendica, al ritrovatore va un premio). Casi particolari: tesoro (932, metàal trovatore e metà al proprietario del fondo); sciame d’api (924, se il proprietario dellosciame d’api non lo insegue x 2gg, il proprietario del fondo acquista la proprietà); animalimansuefatti (925, il proprietario può reclamarli entro 20gg, altrimenti chi ne è in possessoacquista la proprietà); colombi,conigli,pesci (926, i conigli che passano ad altra conigliera,

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i pesci e i colombi si acquistano dal proprietario di queste purché non siano state attiratecon arte o frode); piccioni o colombi viaggiatori(norme particolari); oggetti di interessestorico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico (fanno parte del patrimonioindisponibile dello Stato); relitti o rigetti di mare, relitti di aeromobili (933, denuncia econsegnarli al proprietario, riceve rimborso e premio).

- Accessione (934) = qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sottoil suolo appartiene al proprietario del suolo: mobile a immobile (935-936), immobile aimmobile (alluvione 941, avulsione 944, terreno abbandonato dall’acqua corrente 942,

alveo abbandonato 946, occupazione di porzione di fondo attiguo 938), mobile a mobile(separabili senza deterioramento 939, uno separabile 932, specificazione 940).- Specificazione (940): se un soggetto utilizza cose di proprietà altrui x formare una cosa

nuova, egli ne acquista la proprietà a meno che il valore della materia non prevalga dimolto su quello della mano d’opera.

- Usucapione (1158).- Unione (939).- Commistione (939).

LA PROPRIETA’ FONDIARIA: PROPRIETA’ IMMOBILIAREProprietà mobiliare ha x oggetto beni mobili; proprietà immobiliare ha x oggetto beniimmobili: proprietà fondiaria(fondo e suolo) e proprietà che ha x oggetto immobili ad usoabitativo.La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene e si estende allo

spazio sovrastante (840). Il proprietario del suolo non può opporsi a attività di terzi che sisvolgono a profondità o altezze tali che egli non abbia interesse ad escludere.Il proprietario ha diritto di chiudere il fondo (841) (limiti posti da caccia, pesca, x riparazionemuro confinante o x riprendere cose o animali, 842); il proprietario deve permettere l’accessoal fondo x riparazioni o x far riprendere cose o animali (843); immissioni normale tollerabilità(844).La proprietà rurale: i terreni destinati a coltura non possono essere frazionati oltre il compendiounico (= estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivitàdeterminato dai piani regionali di sviluppo rurale, una volta era fissata la minima unitàcolturale). I fondi possono essere soggetti a bonifica integrale e a consorzi, oppure a vincoliidrogeologici.DISTANZE TRA COSTRUZIONI (art. 873-899)Distanza minima di 3 metri evita formazione di intercapedini dannose e tutela igiene, decoroe sicurezza. costruzione = ogni opera edilizia che abbia carattere di consistenza e stabilità e siainfissa al suolo. Se è stata violata una norma di edilizia riduzione in pristino. Il muro di cintao isolato non superiore a 3 metri non è considerato x il computo delle distanze. Se il muro ècostruito sul confine, il proprietario del fondo confinante può chiedere la comunione forzosa delmuro, pagando metà muto e metà suolo su cui il muro è costruito (874). Il muro divisorio traedifici si presume comune (880), quello tra campi, cortili, giardini o orti si presumeappartenente al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente (881). Il proprietario delfondo contiguo al muro posto sul confine può costruire in aderenza, invece che chiedere lacomunione (877). Principio della prevenzione temporale  è favorito chi costruisce x prima.Per aprire pozzi, cisterne, fabbriche e depositi, canali e fossi deve rispettare particolari distanze(889-891).Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare distanze stabilite dai regolamenti o

dagli usi locali (892); in mancanza: 3m x gli alberi ad alto fusto, 1.5m x quelli a basso fusto,0.5m x viti arbusti e siepi. È possibile l’acquisto x usucapione del diritto di mantenere alberi adistanza inferiore dal confine del vicino, quale servitù apparente. Il proprietario del fondo puòcostringere il proprietario contiguo a recidere rami e radici che protendono verso il suo fondo (ifrutti di questi sono suoi) (896).LUCI E VEDUTE (art. 900-907)Porta = apertura praticata in una parete o recinzione al fine di creare un passaggio.Finestra = apertura praticata nelle pareti esterne di un edificio al fine di consentire l’aerazionee l’illuminazione interna:

• Luce = permette il passaggio di aria e luce, ma non lo sporgersi e vedere in tutte le direzionie vedere il fondo del vicino senza mezzi artificiali.

• Veduta = dà la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole su fondo del

vicino e potersi sporgere.ACQUE E STILLICIDIO (art. 908-921)Il proprietario ha il diritto di utilizzare le acque esistenti nel fondo (909); inoltre deve costruiretetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non nel vicino (908).LA PROPRIETA’ EDILIZIA NEI GRANDI CENTRI E IL DIRITTO DI COSTRUIRE

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Il diritto di costruire tramite concessione edilizia (legge Bucalossi) oggi, alcuni interventiedilizi sono soggetti a una comunicazione al Comune (silenzio assenso), violazione normeedilizie risarcimento (872).AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’1. Azione di rivendicazione (948): azione concessa al proprietario della cosa x recuperarla a sé

da chi la possiede o detiene. Il proprietario deve provare di essere tale.2. Azione negatoria (949): azione concessa al proprietario x far dichiarare l’inesistenza di

diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio.

3. Azione di regolamento dei confini (950): presuppone l’incertezza del confine tra due parti.4. Azione x apposizione di termini (951): presuppone che i termini tra due fondi contigui sianomancanti o siano divenuti irriconoscibili.

Proprietà fiduciaria Trust (acquirente assume l’obbligazione di ritrasferire il bene stesso).I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

DIRITTI REALI IN RE ALIENA.• Diritti reali di godimento: diritto di godere della cosa altrui(usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie e servitù).• Diritti reali di garanzia: limiti al diritto reale altrui a scopo di garanzia (pegno e ipoteca).SUPERFICIE = diritto di proprietà su una costruzione, separata dalla proprietà del suolo (952). Ildiritto di superficie può essere costituito senza termine (perpetuo) o per un tempo determinato.Es. parcheggi sotterranei.

ENFITEUSI = diritto reale che attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe ilproprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico (959). Durata:perpetua o temporanea 8ma x un periodo non inferiore a 20 anni) (958). L’enfiteuta puòdisporre del proprio diritto sia x atto tra vivi che x atto di ultima volontà, ma non puòsubcedere il diritto (968). Diritti dell’enfiteuta (959): frutti, tesoro, sottosuolo e accessioni.Obblighi dell’enfiteuta (960): miglioramento del fondo e pagamento di un canone periodico.Estinzione enfiteusi (963):• X affrancazione (971): affranca il fondo, acquistandone la piena proprietà.

• X devoluzione (972): Si può chiedere solo se l’enfiteuta deteriora il fondo o non lo migliora ose è in mora con il pagamento del canone. Il rapporto si risolve, l’enfiteusi cessa e ilproprietario riacquista la piena proprietà.

• X scadenza del termine: se è stata costruita stabilendo un tempo.• X prescrizione (970): si prescrive x effetto del non uso protratto x 20 anni.• X perimento totale del fondo (936).USUFRUTTO = diritto di godere la cosa altrui rispettandone la destinazione economica (981). Alproprietario resta la nuda proprietà, può essere x qualsiasi bene. Durata: non può eccedere lavita dell’usufruttuario e se è costituito x una persona giuridica non può superare i 30 anni.L’usufrutto è stabilito dalla legge (324), dalla volontà dell’uomo o per usucapione.Diritti nascenti dall’usufrutto:• Possesso della cosa (982).• Frutti naturali e civili (984).• Deve fare l’inventario dei beni e deve dare idonea garanzia.• Può dare in locazione il bene (999).• Può cedere il proprio diritto per un tempo determinato o per tutta la sua durata (988).

• Miglioramenti e addizioni (985-986) al termine può chiedere una indennità.Obblighi nascenti dall’usufrutto:• Deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1001)• Al termine deve restituire le cose date in usufrutto (1001)• Al momento della costituzione deve fare a sue spese l’inventario dei beni (1002).Spese a carico del proprietario: riparazioni straordinarie, imposte e altri carichi che gravanosulla proprietà.Spese a carico dell’usufruttuario: spese e oneri relativi alla custodia, amministraz e manutenzordinaria, riparazione straordinarie dovute dall’inadempimento di obblighi di ordinariaamministrazione.Modi di estinzione (1014): x prescrizione (non uso x 20 anni), x riunione dell’usufrutto e dellaproprietà della stessa xsona, x totale perimento della cosa, x morte dell’usufruttuario (979), xabuso dell’usufruttuario (1015), x scadenza termine.

Si ammette il quasi usufrutto di cose consumabili.USO ED ABITAZIONE (art. 1021-1026)USO (1021) = diritto di servirsi di un bene e, se questo è fruttifero, di raccogliere i frutti,limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

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ABITAZIONE (1022) = diritto di abitare la altrui limitatamente ai bisogni propri e della propriafamiglia.Ambito familiare (1023) = nucleo familiare del titolare di diritto. I diritti di uso e abitazione nonsi possono cedere o dare il locazione.SERVITU’ (art. 1027-1099)SERVITU’ (1027) = la servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente x l’utilitàdel fondo dominante. utilità = vantaggio, anke non economico, ma che migliori l’utilizzazione del fondo dominante

(può essere anke futuro 1029). Es: servitù di passaggio, di serra, servitus altius non tollendi. peso = grava sul fondo.Presupposti x la servitù: 1. fondi devono essere contigui; 2. fondi devono essere di diversoproprietario; 3. ci deve essere una utilità (maggior comodità o amenità del fondo dominante, oessere inerente alla destinaz indust del fondo); 4. peso.Può nascere da: 1. contratto; 2. testamento (il testatore può gravare una parte con una servitùa favore di un’altra parte); 3. legge (anke contro la volontà del fondo servente); 4. xdestinazione del padre di famiglia; 5. x usucapione.• Servitù apparenti: si manifestano in opere visibili.• Servitù non apparenti: non si manifestano in opere visibili (condotta sotterranea).• Servitù positive: quando il proprietario del fondo dominante le esercita con un proprio

comportamento.• Servitù negative: quando impongono al proprietario del fondo servente di non fare qualcosa

(es. non edificare).• Servitù coattive (per sentenza o per atto amministrativo)(1033-1046) = dell’acquedotto e

dello scarico; dell’appoggio e dell’infissione di chiusa; della somministrazione coattiva diacqua ad un edificio o ad un fondo; del passaggio coattivo(1051-1055): servitù di passo(fondo intercluso interclusione assoluta o relativa), chi ha una servitù di passaggio puòampliarla x il transito di veicoli a trazione meccanica(ampliamento coattivo).

• Servitù volontarie (1058) = costituite x contratto o x testamento, sia a titolo oneroso che atitolo gratuito.

• (Servitù convenzionali)• Servitù per destinazione del padre di famiglia = quando due fondi, attualmente divisi, sono

stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello statodal quale risulta la servitù.

• Servitù per usucapione = le servitù possono acquisirsi x usucapione, ma non quelle nonapparenti.

Esercizio delle servitù (art. 1063-1071): il titolo può essere il testamento, la convenzione, ilcontratto o la sentenza, o legge. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario perusarne (1064). Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù (1067).Estinzione della servitù (art. 1072-1078): x confusione (1072, quando si unisce in una solapersona la proprietà dei due fondi); x prescrizione (1073, non uso x 20a); x impossibilità d’uso(1074); x mancanza di utilità (1074). Azioni a difesa della servitù (art. 1079): il titolare della servitù può farne riconoscere in giudiziol’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio.

LA COMUNIONE

COMUNIONE (1100) = quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.

La partecipazione alla comunione è pienamente libera. Ciascun comunista è titolare di unaquota del bene o del diritto comune. Quota = unità di misura di una frazione che regola lafacoltà di godimento e di disposizione spettante a ciascun soggetto sulla cosa comune. Sipresumono eguali (1101). La cosa in comunione spetta x intero a tutti i partecipanti. La quotaattribuisce la misura dei pesi che nascono dalla comunione.

• Comunione volontaria sorge x volontà dei soggetti.

• Comunione forzosa è imposta dalla legge e il suo titolo riposa nella legge.

• Comunione incidentale non dipende dalla volontà dei soggetti, ma da una situazione difatto o giuridica.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione enon impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1102).Spese ed oneri dei partecipanti (1104): spese necessarie al godimento della cosa, per la

conservazione della cosa e quelle deliberate a maggioranza. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune (1105):

• Atti di ordinaria amministrazione maggioranza di quote: manutenzione e conservazionedella cosa, uso comune della cosa, migliorie sulla cosa;

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• Atti di straordinaria amministrazione e innovazioni doppia maggioranza di quote (2/3valore) e di persone (metà +1): innovazioni x il miglioramento della cosa e x rendere +comodo e redditizio il godimento.

• Atti di alienazione della cosa, atti di costituzione di diritti reali sul fondo comune,stipulazione di contratti di locazione ultra9ennale unanimità dei consensi.

  Atti di disposizione e di scioglimento: libera disponibilità della quota (1103) senza che ipartecipanti abbiano il diritto di opporsi. Atti di disposizione del bene unanimità (1108).Ciascun partecipante ha il diritto di chiedere la divisione della cosa comune (1111). La

comunione si scioglie con la divisione fatta x contratto o dal giudice: 1. cose divisibili in natura(quote parti materiali della cosa); 2. cose non soggette a divisione (o vendita della cosa esuccessiva divisione della somma ricavata dalla vendita o attribuzione della cosa a uncondividente con liquidazione della quota degli altri).IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICICONDOMINIO DEGLI EDIFICI = particolare modo di essere della comunione, in relazione adalcune parti dell’edificio, dette parti comuni. Negli edifici ciascun condomino ha l proprietàesclusiva di uno o + appartamenti, e un diritto di comproprietà (comunione) sulle parti comuni.Proprietà solitaria appartamento; comunione forzosa parti comuni.

Comunione CondominioQuote e millesimi

natura formalePartecipazione espressa in quote Quota di partecipazione è espressa in

millesimi.

Presunzione dieguaglianza nelle quote misura dellapartecipazione

Presunzione di uguaglianza di quote(1101) Il diritto viene calcolatoproporzionalmente al valore del pianoche a ciascuno appartiene in proprietàesclusiva.

Origine Origine volontaria o incidentale Origine forzosaRegime della divisibilità Diritto di chiedere la divisione Non c’è il diritto di chiedere la divisioneSpese Obbligo di rimborso delle spese solo

se sn necessarieObbligo del rimborso delle spesesoltanto se urgenti.

Per subentrare in un rapporto di condominio acquistare un appartamento. La misura dipartecipazione dei condomini al condominio si estrinseca nelle tabelle millesimali.Estinzione del condominio viene meno la pluralità dei proprietari; perimento totaledell’edificio ciascuno può richiedere la vendita del suolo; crollo parziale decide

l’assemblea (1128).• Parti necessarie alla struttura e all’esistenza dell’edificio (suolo, muri maestri, tetti e lastricisolari, scale e portone).

• Locali destinati ai servizi x consentire una migliore utilizzazione del condominio (portineria ealloggio portiere, locali x il riscaldamento e x la lavanderia).

• Opere ed impianti che servono all’uso e godimento comune (ascensori, pozzi e cisterne,acquedotti, fognature, impianto di riscaldamento).

Le parti comuni sono inalienabili e indivisibili, ogni partecipante ha il diritto sulle parti comuni(1118).ASSEMBLEA (1135)= organo deliberante. Tutti i condomini devono essere invitati.Regolarmente costituita se presenti i 2/3 delle quote e i 2/3 dei condomini. Provvede allaconferma dell’amministratore e alla sua retribuzione, approva i preventivi delle spese, ilrendiconto annuale e provvede alle opere di manutenzione straordinaria.AMMINISTRATORE (1129) = se i condomini sono più di 4 l’assemblea deve nominare unamministratore, altrimenti provvede il giudice. Carica di 1 anno e può essere revocato in ognitempo dall’assemblea. Deve eseguire le delibere dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cosecomuni, riscuotere i contributi ed erogare le spese e compiere gli atti conservativi. Deverendere il conto della sua gestione.REGOLAMENTO DI CONDOMINIO (1138) = se i condomini sono + di 10. Contiene le norme circal’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, le norme x la tutela del decoro dell’edificioe dell’amministrazione.Le spese sono irrinunciabili, il condomino non può sottrarsi alle spese x le parti comuni,rinunciando al diritto.Criteri di riparto degli oneri: 1. riparto in misura proporzionale al valore delle proprietàesclusive; 2. riparto in base all’uso; 3. riparto per gruppi di condomini. Casi particolari: - scale

(1124, mantenute dai proprietari dei piani a cui servono); - soffitti, volte e solai (1125,sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti); - lastrici esolari di uso esclusivo (1126, 1/3 a chi ne ha l’uso esclusivo e 2/3 a carico di tutti o della partea cui il lastrico serve); - riscaldamento e ascensore (in genere come x le scale x l’ascensore, x ilriscaldamento non c’è un criterio).

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Innovazioni (1120-1121): maggioranza dei partecipanti che rappresentano almeno i 2/3 delvalore complessivo dell’immobile. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizioalla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendanoalcune parti inservibili all’uso anke di un solo condomino. Ammodernamento: opera che lascia inalterata la consistenza e la destinazione, ma apportauna sostituzione di materiale con uno più moderno. Maggioranza semplice (1136).MULTIPROPRIETA’Fenomeno consistente nella coesistenza sulla medesima unità immobiliare di diritti digodimento facenti capo a soggetti diversi, ognuno destinato a ripetersi negli anni, ma limitatonell’esercizio ad uno o più periodi nell’arco dell’anno. Il venditore può utilizzare il termine“multiproprietà” solo quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.• Multiproprietà reale: il titolare è proprietario di una quota di un appartamento e ne gode in

determinati periodi dell’anno in virtù di un “regolamento di comunione”. (è sottoposto ankeal regolamento di condominio).

• Multiproprietà azionaria: la proprietà degli immobili è in capo ad una società. Gli azionisti negodono in maniera turnaria in forza di prestazioni annesse ad azioni privilegiate o percontratto. (anke se la proprietà è unica: della società).

• Multiproprietà alberghiera: è una variante, risente dei vincoli di destinazione derivanti da“alberghiera”.

IL POSSESSO

IL POSSESSO = potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondenteall’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (1140). Il possessore non ha un diritto sullacosa che possiede, ma una signoria di fatto.Possesso = materiale disponibilità della cosa + animo di possedere.Prova: si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che hacominciato a esercitarlo come detenzione. il detentore si presume possessore.DETENZIONE = materiale disponibilità della cosa. Non è possessore chi detenga la cosa sullabase di un titolo che implichi il riconoscimento dell’altruità della cosa; ma è detentore.Mutamento della detenzione in possesso: se alcuno ha incominciato a detenere, non puòacquistare il possesso della osa finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da unterzo (= qualsiasi atto di trasferimento idoneo a legittimare il possesso) o in forza diopposizione da lui fatta al possessore. (1141.2, interversione del possesso). Acquisto del possesso: •

A titolo originario: apprensione materiale della cosa (impossessamento) o, se si tratta di undiritto, con l’uso o l’esercizio dello stesso.• A titolo derivativo: per trasmissione del precedente possessore.

Per i mobili il possesso si acquista con la consegna della cosa o dei documenti (diritti); pergli immobili il possesso si acquista con la traditio ficta: traditio brevi manu (mutamentoconsensuale del diritto di detenzione) e il costituto possessorio (quando il possessore cessadi possedere per se e inizia a possedere per altri; si distinguono in: traditio reale: consegnamateriale della cosa; traditio longa manu: consegna non è materiale, ma la cosa vieneindicata e messa a disposizione).

Presunzioni del possesso (1141-1142-1143-1147):1. Presunzione di possesso: possesso si presume in chi detiene la cosa.2. Presunzione di possesso intermedio: il possessore attuale di presume che abbia posseduto

anke nel tempo intermedio.

3. Presunzione di possesso anteriore: l’attuale possessore si presume che abbia possedutodalla data del titolo.

4. Presunzione di buona fede: la buona fede si presume, e basta che vi sia stata al momentodell’acquisto del possesso.

Successione e accessione (1146):• Successione: se vi è successione mortis causa a titolo universale, il possesso del deceduto

continua automaticamente nell’erede con effetto dell’apertura della successione.

• Accessione: se il possesso è acquisito per atto tra vivi (contratto) o la successione è a titoloparticolare (legato), il possesso continua automaticamente nell’avente causa (contraente olegatario).

 Atti di tolleranza (1144) = sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietàcomportano un godimento di modesta portata. Atti compiuti con altrui tolleranza non possono

servire di fondamento all’acquisto del possesso.Proprietà è un diritto possesso è una situazione di fatto.EFFETTI DEL POSSESSO

• Possesso continuato nel tempo acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione.

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• Per i beni mobili possesso vale titolo.

• Frutti (1148-1149): il possessore di buona fede fa i suoi frutti naturali e i frutti civili dellacosa. Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti, ha però diritto alrimborso spese.

• Riparazioni, miglioramenti, addizioni (1150): il possessore ha diritto al rimborso alle spesefatte x le riparazioni straordinarie. Ha anke diritto a indennità x i miglioramenti recati allacosa, purché sussistano al tempo di restituzione.

• Ritenzione (1152): possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli sianocorrisposte le indennità dovute.

chi acquista il bene mobile da proprietario acquista la proprietà sulla base del titolo. Se peròil proprietario ha venduto lo stesso bene mobile a + persone, chi ha acquistato in buona fede ilpossesso è preferita alle altre, anke se ha acquistato per ultima (1155). Possesso prevale sultitolo. chi acquista il bene mobile a non domino, acquista la proprietà mediante il possesso, se vi èun titolo idoneo e è in buona fede. chi acquista il bene mobile a non domino, non acquista la proprietà mediante il possesso, seè in mala fede. Però il possesso continuato nel tempo determina l’acquisto della proprietà dellacosa per usucapione.USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà a titolo originario, si basa sul possesso dellacosa continuato nel tempo, deve essere pacifico, non interrotto e pubblico.• Dei beni immobili: possesso continuato x 20 anni.• Dei beni mobili: per 10 anni (se vi è buona fede) e 20 anni (se vi è mala fede).Al comportamento del possessore deve corrispondere l’inerzia del proprietario. Acquisto usucapione:• Usucapione ventennale (1158): proprietà e altri diritti di godimento su beni immobili.• Usucapione decennale (1159): se vi è titolo idoneo, la proprietà e altri diritti di godim su beni

immobili.• Usucapione speciale agraria• Usucapione speciale quindicennale x la piccola proprietà rurale (1159)• Usucapione speciale quinquennale x la piccola proprietà rurale (1159 bis)• Usucapione dei beni mobili: buona fede 10, mala fede 20.Vizi del possesso a usucapione (1163): il possesso ventennale non deve essere viziato ne da

violenza ne da clandestinità.Il possesso a usucapione è interrotto quando il possessore sia privato del possesso della cosa xoltre un anno, non valgono x interrompere il possesso: atti di contestazione e diffida, atti chevalgono a mettere in mora il debitore, atti di intimazione, turbative di fatto.AZIONI A DIFESA DEL POSSESSOSe il proprietario della cosa la smarrisce, conserva la proprietà, ma perde il possesso. Chi laritrova, ne acquista il possesso (927)e, dopo l’anno, ne acquista la proprietà (929).• Azione di reintegrazione o di spoglio (1168): diretta a tutelare il possessore contro lo spoglio

violento o clandestino del possesso. Mira a far riacquistare il possesso a chi ne è statoprivato.

• Azione di manutenzione (1170): diretta a tutelare il possessore contro chi lo molestanell’esercizio del possesso. Mira alla protezione della proprietà immobiliare (va chiesta entrol’anno).

• Azioni di nunciazione: Denuncia di nuova opera (1171, presuppone una attività posta inessere sulla cosa propria o altrui); Denuncia di danno temuto (1172, postula un rapporto tracosa e cosa da cui possa arrivare danno; futuro, un grave pericolo e la prossimità in ordinespazio temporale).

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