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Tratto da :

GIANCARLO NOVELLI, Compendio di diritto internazion ale privato e processuale, Napoli, Simone

Ultimi aggiornamenti:

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7

L. 76/2016 (Unioni civili – Contratti di convivenza)

Corte di cassazione, sez. I civile, sent. N. 15343/2016

CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

CAPITOLO 2 ➺ NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. IL RICHIAMO O IL RINVIO.

2. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

CAPITOLO 3 ➺ LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P.

CAPITOLO 4 ➺ FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.

1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO).

2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO E L’EVENTUALE MANCATA

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO.

3. LIMITI ALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

4. STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE.

5. RAPPORTI DI FAMIGLIA.

6. SEPARAZIONE E DIVORZIO

7. FILIAZIONE ED ADOZIONE.

8. SUCCESSIONI E DONAZIONI.

9. LE OBBLIGAZIONI

10. LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

11. LE SOCIETA’ E LE PROCEDURE DI INSOLVENZA

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CAPITOLO 5 ➺ CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PROCESSUALE

1. LA GIURISDIZIONE

2. LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE

3. IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

4. LE NOTIFICHE

5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE

6. IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO E IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

➺ LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Il termine diritto internazionale privato indica � il complesso delle norme giuridiche dello

Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso

ovvero di transnazionalità.

⇒ es. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini francesi oppure compravendita

immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Spagna.

In presenza di questo tipo di rapporti, si determina un potenziale conflitto tra le norme dei diversi

ordinamenti giuridici.

Le norme di d.i.p. (diritto internazionale privato), vengono definite come quelle con cui ciascuno

Stato risolve il conflitto di norme tra Stati, stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere

disciplinato dalle proprie norme e quali invece, dovranno essere applicate norme di un diritto

straniero.

Per alcuni autori, sembra inesatta la locuzione Diritto Internazionale Privato, in quanto le

disposizioni che ne fanno parte, sono norme di diritto interno, al pari di tutte le altre che ciascuno

Stato emana in campo civile, penale , commerciale ecc..

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Per questo, taluni autori, parlano di diritto interno in materia internazionale , per evidenziare che

tali norme, interne dal punto di vista della fonte di produzione e dell’ambito di applicazione,

� sono destinate a regolare rapporti e fattispecie che sono collegati ad una pluralità di Stati .

Tra i giuristi che hanno dato un contributo decisivo allo sviluppo degli studi

internazionalprivatistici, spiccano i nomi di STORY – SAVIGNY – MANCINI .

(o) Story :

- si deve a lui la denominazione di “diritto internazionale privato”

- ha individuato il fondamento dell’applicazione delle norme straniere nel rispetto reciproco degli

Stati dei propri ordinamenti giuridici.

(o) Savigny :

- sottolinea l’importanza di stabilire il criterio in funzione del quale i vari tipi di rapporto possono

essere ricondotti ad un sistema giuridico rispetto ad un altro.

(o) Mancini :

Per questo autore, il problema fondamentale della disciplina, consiste nella ricerca di principi in

base ai quali si può decidere quale legislazione debba applicarsi a ciascuna specie di rapporti di

diritto

Mancini individua 3 criteri:

1) Criterio della Nazionalità � per la disciplina dei rapporti di famiglia – persone e

successioni

2) Criterio di libertà � in cui il legislatore riconosce di non avere interesse nell’introdurre

limitazioni all’esercizio della libertà lecita ed inoffensiva dello straniero

3) Criterio di sovranità � che opera quando gli stranieri, vengono assoggettati ad es. alle

leggi penali.

1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

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5) per beneficio di legge: acquista la cittadinanza italiana lo straniero che nasce in Italia e vi risiede

fino alla maggiore età, lo straniero che ha prestato servizio militare per almeno 5 anni previa

dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.

Secondo l’art 19 della legge 218/95 n.2 se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di

quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto e se tra le

cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

4. STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE.

Per stato di una persona, si intende , la posizione giuridica che questa occupa in una società

organizzata ad ordinamento giuridico con conseguente titolarità di diritti ed obblighi.

Si è già detto che la cittadinanza è il criterio di collegamento per eccellenza per tutto ciò che

attiene alla capacità (giuridica e d’agire) ed ai diritti delle persone fisiche.

Capacità giuridica delle persone fisiche.

� astratta idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri

è regolata dalla legge nazionale della persona.

Per quanto riguarda il momento dell’acquisto della capacità giuridica esso coincide, nella

stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali, con il momento della nascita.

⇒ Vi sono però delle eccezioni: ad es., secondo il diritto spagnolo (art. 30 Còdigo Civil) il

neonato acquista la capacità soltanto dopo essere vissuto 24 ore distaccato dalla madre (se

muore medio tempore questi non riceve la disposizione testamentaria fatta a suo favore).

Capacità d’agire delle persone fisiche.

� attitudine del soggetto a disporre della propria sfera giuridica con atti di volontà

è anch’essa regolata dalla legge nazionale della persona (art. 23 L. 218/95).

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In applicazione del sistema descritto, lo straniero che contrae matrimonio in Italia deve presentare

un duplice ordine di requisiti:

in primis, quelli fissati dalla propria legge nazionale; di poi, quelli inderogabilmente richiesti

dall’art. 116 cod. civ. .

La celebrazione del matrimonio.

Secondo l’art. 28 L. 218/95:

“il matrimonio è valido, quanto alla forma (della celebrazione),

- se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione (lex loci celebrationis),

- o della legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione

- o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.

Il favor validitatis che ispira la disposizione in esame si spinge fino a consentire anche la

celebrazione in conformità alla legge dello stato di comune residenza.

L’utilizzazione di quest’ultimo criterio di collegamento costituisce un’assoluta novità per il

diritto internazionale privato .

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15343/2016, ha stabilito che il matrimonio

celebrato attraverso “Skype” secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero,

non contrasta con l’ordine pubblico italiano, per tale dovendosi intendere il nucleo essenziale dei

valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno

di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Ufficiale dello stato civile aveva rifiutato di trascrivere

l’atto di matrimonio celebrato via Skype e registrato dall’Autorità del Pakistan.

Il diniego era stato impugnato da uno degli sposi dinanzi al Tribunale, il quale, in accoglimento del

ricorso, aveva ritenuto valido per la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano il

matrimonio contratto secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge di quel Paese.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno.

La Suprema Corte, nel confermare il provvedimento della Corte territoriale, ha osservato che, ai

sensi dell’art. 28, L. n. 218/1995, il matrimonio celebrato in Pakistan e validamente secondo la

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1) L’impulso che consiste nella richiesta rivolta all’autorità competente del luogo ove è in

corso il giudizio;

2) La trasmissione dell’atto da notificare che tocca sia allo Stato a quo che allo Stato ove

risiede il destinatiario dell’atto;

3) La consegna si realizza interamente nello Stato del destinatario.

Il Regolamento 1393/2007 UE in materia di notifiche:

- Sancisce l’obbligo di tramettere l’atto da notificare insieme ad un modello standard che va

compilato nella nella lingua ufficiale del Pese ricevente o in un'altra lingua ammessa dallo

Stato richiesto;

- Prevede l’obbligo di notifica entro il termine di un mese dalla data in cui la domanda

perviene all’organo emittente;

- Il diritto del destinatario di rifiutare l’atto se questi non è redatto nella lingua ufficiale del

Paese ricevente o in altra lingua compresa dal destinatario.

L’art 71 del citato regolamento, inoltre, disciplina la notifica di atti stranieri che debbono essere

ricevuti in Italia . In questo caso il PM del luogo ove deve essere eseguita la notifica provvede

all’autorizzazione e la notifica in oggetto sarà eseguita secondo il diritto italiano e dalle

disposizioni essenziali dello Stato starniero.

5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE

Con l’entrata in vigore della L. 649/1996, è diventata definitivamente operante la nuova disciplina

sul riconoscimento delle sentenze straniere contenuta negli artt. 64 e ss. della L. 218/1995.

Il nuovo sistema, in particolare, prevede l’automatico riconoscimento delle sentenze civili

straniere, senza che occorra (come era in passato) il preventivo giudizio di delibazione da parte

della Corte di Appello purché ricorrano i requisiti analiticamente fissati dall’art. 64.

Tali sono:

a) che si tratti di una sentenza passata in giudicato;

b) che l’Autorità Giudiziaria straniera, nel pronunciare la sentenza, abbia garantito il

rispetto di alcune fondamentali garanzie processuali (ad esempio, la corretta