Diritto Internazionale Privato 15-7-17 - · PDF file1 Tratto da : GIANCARLO NOVELLI, Compendio...
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Tratto da :
GIANCARLO NOVELLI, Compendio di diritto internazion ale privato e processuale, Napoli, Simone
Ultimi aggiornamenti:
D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
L. 76/2016 (Unioni civili – Contratti di convivenza)
Corte di cassazione, sez. I civile, sent. N. 15343/2016
CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
CAPITOLO 2 ➺ NOZIONE, OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. IL RICHIAMO O IL RINVIO.
2. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
CAPITOLO 3 ➺ LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DELLA NORMA DI D.I.P.
CAPITOLO 4 ➺ FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DI D.I.P.
1. IL RINVIO (OLTRE-INDIETRO).
2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO E L’EVENTUALE MANCATA
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO.
3. LIMITI ALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE
NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
4. STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE.
5. RAPPORTI DI FAMIGLIA.
6. SEPARAZIONE E DIVORZIO
7. FILIAZIONE ED ADOZIONE.
8. SUCCESSIONI E DONAZIONI.
9. LE OBBLIGAZIONI
10. LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
11. LE SOCIETA’ E LE PROCEDURE DI INSOLVENZA
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CAPITOLO 5 ➺ CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PROCESSUALE
1. LA GIURISDIZIONE
2. LA LITISPENDENZA INTERNAZIONALE
3. IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE
4. LE NOTIFICHE
5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE
6. IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO E IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
➺ LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
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CAPITOLO 1 ➺ NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il termine diritto internazionale privato indica � il complesso delle norme giuridiche dello
Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso
ovvero di transnazionalità.
⇒ es. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini francesi oppure compravendita
immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Spagna.
In presenza di questo tipo di rapporti, si determina un potenziale conflitto tra le norme dei diversi
ordinamenti giuridici.
Le norme di d.i.p. (diritto internazionale privato), vengono definite come quelle con cui ciascuno
Stato risolve il conflitto di norme tra Stati, stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere
disciplinato dalle proprie norme e quali invece, dovranno essere applicate norme di un diritto
straniero.
Per alcuni autori, sembra inesatta la locuzione Diritto Internazionale Privato, in quanto le
disposizioni che ne fanno parte, sono norme di diritto interno, al pari di tutte le altre che ciascuno
Stato emana in campo civile, penale , commerciale ecc..
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Per questo, taluni autori, parlano di diritto interno in materia internazionale , per evidenziare che
tali norme, interne dal punto di vista della fonte di produzione e dell’ambito di applicazione,
� sono destinate a regolare rapporti e fattispecie che sono collegati ad una pluralità di Stati .
Tra i giuristi che hanno dato un contributo decisivo allo sviluppo degli studi
internazionalprivatistici, spiccano i nomi di STORY – SAVIGNY – MANCINI .
(o) Story :
- si deve a lui la denominazione di “diritto internazionale privato”
- ha individuato il fondamento dell’applicazione delle norme straniere nel rispetto reciproco degli
Stati dei propri ordinamenti giuridici.
(o) Savigny :
- sottolinea l’importanza di stabilire il criterio in funzione del quale i vari tipi di rapporto possono
essere ricondotti ad un sistema giuridico rispetto ad un altro.
(o) Mancini :
Per questo autore, il problema fondamentale della disciplina, consiste nella ricerca di principi in
base ai quali si può decidere quale legislazione debba applicarsi a ciascuna specie di rapporti di
diritto
Mancini individua 3 criteri:
1) Criterio della Nazionalità � per la disciplina dei rapporti di famiglia – persone e
successioni
2) Criterio di libertà � in cui il legislatore riconosce di non avere interesse nell’introdurre
limitazioni all’esercizio della libertà lecita ed inoffensiva dello straniero
3) Criterio di sovranità � che opera quando gli stranieri, vengono assoggettati ad es. alle
leggi penali.
1. LEGGE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.
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5) per beneficio di legge: acquista la cittadinanza italiana lo straniero che nasce in Italia e vi risiede
fino alla maggiore età, lo straniero che ha prestato servizio militare per almeno 5 anni previa
dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.
Secondo l’art 19 della legge 218/95 n.2 se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto e se tra le
cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
4. STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE.
Per stato di una persona, si intende , la posizione giuridica che questa occupa in una società
organizzata ad ordinamento giuridico con conseguente titolarità di diritti ed obblighi.
Si è già detto che la cittadinanza è il criterio di collegamento per eccellenza per tutto ciò che
attiene alla capacità (giuridica e d’agire) ed ai diritti delle persone fisiche.
Capacità giuridica delle persone fisiche.
� astratta idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri
è regolata dalla legge nazionale della persona.
Per quanto riguarda il momento dell’acquisto della capacità giuridica esso coincide, nella
stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali, con il momento della nascita.
⇒ Vi sono però delle eccezioni: ad es., secondo il diritto spagnolo (art. 30 Còdigo Civil) il
neonato acquista la capacità soltanto dopo essere vissuto 24 ore distaccato dalla madre (se
muore medio tempore questi non riceve la disposizione testamentaria fatta a suo favore).
Capacità d’agire delle persone fisiche.
� attitudine del soggetto a disporre della propria sfera giuridica con atti di volontà
è anch’essa regolata dalla legge nazionale della persona (art. 23 L. 218/95).
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In applicazione del sistema descritto, lo straniero che contrae matrimonio in Italia deve presentare
un duplice ordine di requisiti:
in primis, quelli fissati dalla propria legge nazionale; di poi, quelli inderogabilmente richiesti
dall’art. 116 cod. civ. .
La celebrazione del matrimonio.
Secondo l’art. 28 L. 218/95:
“il matrimonio è valido, quanto alla forma (della celebrazione),
- se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione (lex loci celebrationis),
- o della legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
- o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
Il favor validitatis che ispira la disposizione in esame si spinge fino a consentire anche la
celebrazione in conformità alla legge dello stato di comune residenza.
L’utilizzazione di quest’ultimo criterio di collegamento costituisce un’assoluta novità per il
diritto internazionale privato .
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15343/2016, ha stabilito che il matrimonio
celebrato attraverso “Skype” secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero,
non contrasta con l’ordine pubblico italiano, per tale dovendosi intendere il nucleo essenziale dei
valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno
di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’Ufficiale dello stato civile aveva rifiutato di trascrivere
l’atto di matrimonio celebrato via Skype e registrato dall’Autorità del Pakistan.
Il diniego era stato impugnato da uno degli sposi dinanzi al Tribunale, il quale, in accoglimento del
ricorso, aveva ritenuto valido per la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano il
matrimonio contratto secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge di quel Paese.
La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno.
La Suprema Corte, nel confermare il provvedimento della Corte territoriale, ha osservato che, ai
sensi dell’art. 28, L. n. 218/1995, il matrimonio celebrato in Pakistan e validamente secondo la
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1) L’impulso che consiste nella richiesta rivolta all’autorità competente del luogo ove è in
corso il giudizio;
2) La trasmissione dell’atto da notificare che tocca sia allo Stato a quo che allo Stato ove
risiede il destinatiario dell’atto;
3) La consegna si realizza interamente nello Stato del destinatario.
Il Regolamento 1393/2007 UE in materia di notifiche:
- Sancisce l’obbligo di tramettere l’atto da notificare insieme ad un modello standard che va
compilato nella nella lingua ufficiale del Pese ricevente o in un'altra lingua ammessa dallo
Stato richiesto;
- Prevede l’obbligo di notifica entro il termine di un mese dalla data in cui la domanda
perviene all’organo emittente;
- Il diritto del destinatario di rifiutare l’atto se questi non è redatto nella lingua ufficiale del
Paese ricevente o in altra lingua compresa dal destinatario.
L’art 71 del citato regolamento, inoltre, disciplina la notifica di atti stranieri che debbono essere
ricevuti in Italia . In questo caso il PM del luogo ove deve essere eseguita la notifica provvede
all’autorizzazione e la notifica in oggetto sarà eseguita secondo il diritto italiano e dalle
disposizioni essenziali dello Stato starniero.
5. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CIVILI STRANIERE
Con l’entrata in vigore della L. 649/1996, è diventata definitivamente operante la nuova disciplina
sul riconoscimento delle sentenze straniere contenuta negli artt. 64 e ss. della L. 218/1995.
Il nuovo sistema, in particolare, prevede l’automatico riconoscimento delle sentenze civili
straniere, senza che occorra (come era in passato) il preventivo giudizio di delibazione da parte
della Corte di Appello purché ricorrano i requisiti analiticamente fissati dall’art. 64.
Tali sono:
a) che si tratti di una sentenza passata in giudicato;
b) che l’Autorità Giudiziaria straniera, nel pronunciare la sentenza, abbia garantito il
rispetto di alcune fondamentali garanzie processuali (ad esempio, la corretta