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2 ® EDIZIONI GIURIDICHE E IMON S DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Schemi Schede GLI STRUMENTI SINTESI di 45/2 Gruppo Editoriale Esselibri - Simone II Edizione i SUPPORTI DIDATTICI più venduti in Italia

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DI DIRITTOINTERNAZIONALE

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GLI STRUMENTI SINTESIdi 45/2

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Della stessa collana:

1/3 • Schemi e schede di diritto del lavoro2/3 • Schemi e schede di diritto pubblico e costituzionale3/4 • Schemi e schede di diritto penale4/2 • Schemi e schede di diritto amministrativo5/2 • Schemi e schede di diritto privato6/4 • Schemi e schede di diritto commerciale7/2 • Schemi e schede di diritto processuale penale8/3 • Schemi e schede di diritto processuale civile12/2 • Schemi e schede di scienza delle finanze21/3 • Schemi e schede di istituzioni di diritto romano32/2 • Schemi e schede di dirito ecclesiastico39/2 • Schemi e schede di economia aziendale44/1 • Schemi e schede di economia politica46/3 • Schemi e schede di diritto internazionale47/5 • Schemi e schede di diritto dell’Unione europea

Altri sussidi per l’esame di diritto internazionale privato

45/1 • Compendio di diritto internazionale privato e processualeE7 • Diritto internazionale privato (Codice esplicato)

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Il testo è stato curato dalla dott.ssa Arianna Catta

Finito di stampare nel mese di maggio 2009dalla «INK & PAPER s.r.l.» - Via Censi dell’Arco, 22 - Cercola - Napoli

per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Schemi e Schede di diritto internazionale privato è rivolto a tutti coloro che siavvicinano allo studio della disciplina soprattutto in vista di concorsi ed esami e sipropone come ulteriore strumento nella preparazione, offrendo una sintesi ragio-nata delle tematiche essenziali.

Ampio risalto è dato alle convenzioni internazionali ed ai regolamenti comuni-tari dettagliatamente illustrati; inoltre le peculiarità degli istituti, i criteri di collega-mento e le leggi richiamate sono opportunamente delineati in maniera schemati-ca, per agevolare lo studente nel lavoro di memorizzazione.

L’opera è arricchita da tre rubriche, che consentono una più agevole letturadegli istituti:

— la rubrica Osservazioni, nella quale vengono puntualizzati concetti, spessooggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, che costituiscono il leit motivper entrare nel vivo della materia;

— la rubrica Differenze, che analizza aspetti particolari degli argomenti, stimo-lando al confronto fra i diversi istituti;

— la rubrica In sintesi, che offre un quadro riepilogativo, in chiave critica, degliargomenti affrontati nei precedenti paragrafi o capitoli.

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PARTE PRIMA

PARTE GENERALE

Sezione I - La disciplina generale

Capitolo 1: Nozione e sviluppo storico ............................................................................ Pag. 9

Capitolo 2: Le fonti del DIP ................................................................................................ » 13

Capitolo 3: La norma del DIP ............................................................................................. » 19

Capitolo 4: I criteri di collegamento .................................................................................. » 23

Capitolo 5: Il funzionamento del sistema di DIP: il richiamo ad un altro ordinamento ......... » 29

Capitolo 6: Mancato funzionamento delle norme di DIP ................................................ » 35

Sezione II - Il diritto processuale internazionale

Capitolo 7: La giurisdizione ............................................................................................... » 41

Capitolo 8: Efficacia di sentenze e atti stranieri .............................................................. » 51

Sezione III - Il diritto comunitario

Capitolo 9: Il diritto privato internazionale comunitario ................................................. » 61

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Sezione ILa disciplina generale

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Capitolo NOZIONE E SVILUPPO STORICO

1 Nozione

Nozione: il diritto internazionale privato (di seguito: dip) è una branca del diritto interno dello Statoche si occupa di individuare la legge concretamente applicabile per la regolamentazione di quei rappor-ti tra privati che presentano uno o più elementi di estraneità. Ad es: se Tizio, italiano, è coniugato conCaia, olandese, e vivono tra Londra e Parigi, quale sarà la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali?

Elementi della� Diritto interno

definizione� Rapporti tra privati con elementi di estraneità

� Individuazione dell’ordinamento applicabile

Differenze

Il dip si differenzia dal:

— diritto internazionale pubblico, in quanto quest’ultimo non appartiene al diritto interno e sioccupa di regolare i rapporti tra i soggetti internazionali (Stati, in massima parte, ma non solo);

— diritto penale internazionale e diritto amministrativo internazionale, che sono norme didiritto interno atte a regolare le fattispecie sulla base del principio di territorialità quale espres-sione della sovranità dello Stato;

— diritto processuale internazionale, che rappresenta quel complesso di norme di diritto internoche provvedono direttamente alla risoluzione delle questioni con elementi di estraneità, ad es.norme che stabiliscono i limiti della giurisdizione dello Stato o l’efficacia di atti processuali stranieri.

2 Sviluppo storico

Origini

� Denominazione

• il nome «diritto internazionale pri-vato», con cui ad oggi è conosciutoquesto sistema di norme, si deve allostorico J. Story, nel 1834

� Cause

• intensificarsi di relazioni e commer-ci di carattere transnazionale conconseguente aumento delle esigenzedi garanzia e delle richieste di tutela

� Tendenze universalistiche: partendo dall’idea della parità tra tutti gliordinamenti si ricerca un’uniformità di soluzione mediante il ricorso aprincipi condivisi

Impostazioni

� Tendenze particolaristiche: prevale la considerazione per l’interessenazionale con abbandono di ogni ipotesi di concertazione per il conte-nuto della norma di conflitto, di sola origine statale

� Tendenze intermedie: le norme di conflitto sono di origine interna, mac’è il tentativo di mediare il particolarismo con il ricorso a studi di dirittocomparato e con l’adozione di convenzioni internazionali che tendonoall’uniformità

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2.1 • Evoluzione storica

Le origini

� Impero romano

• per la regolamentazione delle relazionicommerciali e dei rapporti in genere, tracoloro che erano cittadini romani e coloroche erano privi del requisito della cittadi-nanza, venne elaborato lo ius gentium

� Caduta dell’impero

• le varie popolazioni barbariche concor-sero alla nascita di una sorta di princi-pio della personalità del diritto: ognipopolo era sottoposto alle leggi della suarazza, indipendentemente dal posto in cuisi trovava e da chi controllava il regno

� Secolo IX

• la nascita del Sacro Romano Impero or-ganizzato sul sistema feudale condusseall’applicazione della legge territorialeindipendentemente dall’origine o dallaprovenienza etnica dei soggetti coinvolti

� Nascita delle città

• l’intensificarsi delle relazioni commercialisu un territorio sempre più frammentatopoliticamente contribuì allo sviluppo di unsistema di matrice dottrinaria e giurispru-denziale di regolamentazione dei traffici.Sempre più frequentemente sorgevanodifficoltà in ordine alla eventuale appli-cazione delle legislazioni locali (gli sta-tuti). Fu essenziale l’apporto delle Uni-versità e dei glossatori (tra cui Accur-sio) che intrapresero un progetto di riva-lutazione del Corpus giustinianeo. Tra icontributi, significativo risultò l’apporto diBartolo di Sassoferrato (1314-1357) ilgiurista considerato il padre della nascen-te scienza del dip

� Fino al XVIII secolo • distinzioni

— statuti reali (che si oc-cupavano dei beni pre-senti sul territorio)

— personali (valevoli perle persone che viveva-no nel territorio, se neerano anche originarie)

— misti (relativi alle azio-ni compiute nell’ambi-to del territorio).

� Dal XIX secolo

• la nascita dello Stato moderno ebbecome effetto la nazionalizzazione dellenorme di risoluzione delle questioni tran-snazionali

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La concezione moderna

� Apporto di Story

• Commentaries on the Conflict of Laws,

(1779-1845)

Foreign and Domestic (1834), relativo alleproblematiche afferenti al diritto inglese in or-dine ai conflitti di legge.

• denominazione diritto internazionale privato

• lo Stato deve acconsentire, in manieraespressa o tacita ma sempre con un suo attod’autorità, all’applicazione di una legge stra-niera nel suo territorio

� Apporto di Savigny

• occorre fissare un complesso di regole con

(1779-1861)

validità universale, in modo che una stessa con-troversia possa avere la medesima valutazione

• la legge più conveniente per il rapporto èquella concretamente applicabile. Occorre,allora, individuare il punto di gravità che è ilrisultato di un’indagine sulla localizzazionedel rapporto: ad es: il luogo in cui si trova lacosa oggetto del rapporto, il luogo del domi-cilio del soggetto nel caso di questioni atti-nenti alle persone, il luogo in cui un’azione èaccaduta o deve accadere

� Apporto di

• la nazionalità è il fondamento del dip e quindi

Pasquale S. Mancini

va preferito il criterio della cittadinanza

(1817-1888)

• alla base del sistema del dip c’è il principiodel dovere obbligatorio di giustizia inter-nazionale

• distinzione tra

— diritto necessario,

diritto privato

relativo al diritto di fa-

necessario e

miglia, ai diritti perso-

diritto privato

nali e al diritto succes-

volontario

sorio, regolato dallalegge dello Stato del-la cittadinanza (prin-cipio di nazionalità)

— diritto volontario, re-lativo alle obbligazio-ni, ove era ammes-sa la possibilità discelta della leggeapplicabile (princi-pio di libertà)

— al di fuori del dirittoprivato, vale il princi-pio di sovranità:stranieri e cittadinisono assoggettati allestesse norme di dirit-to interno per quantoattiene il diritto pena-le ed il diritto pubblico

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La concezione moderna

� Apporto di

• ricerca dell’armonia nelle soluzioni di dip,

Pasquale S. Mancini

tramite l’adozione di norme uniformi quale in-

(1817-1888)

teresse di ciascuno Stato

• principio di assoluta parità di tutti gli ordina-menti e quindi strutturazione della norma didip in maniera neutra e bilaterale

� Apporto di Pillet

• principio dello scopo sociale della legge.Se lo scopo è la protezione della persona,allora la legge avrà applicazione extraterrito-riale; viceversa, se si protegge un interessesociale l’applicazione avrà dimensione terri-toriale

2.2 • L’evoluzione nel diritto italiano

Codice 1865

� I principi manciniani trovarono larga applicazione all’interno del primocodice unitario, basato sul criterio della cittadinanza e fondato sul ca-rattere di neutralità della norma di dip. La disciplina era contenuta negliarticoli da 6 a 12 delle disposizioni preliminari al codice civile

Codice 1942� In larga parte riprendendo i principi espressi nella precedente codifica-

zione, la materia veniva disciplinata negli articoli da 17 a 31 delle di-sposizioni preliminari al codice civile

� Motivi che portarono

• scarsa articolazione della disciplina

alla riforma

esistente

• sua inadeguatezza a fronte dellamaggiore richiesta di tutela data dal-l’intensificarsi delle situazioni di tran-snazionalità e dall’aumento della lorocomplessità

• ripetute pronunce di incostituzionali-tà, soprattutto per gli articoli relativi airapporti tra coniugi e alla filiazione

• esperienza fornita dalla legislazionecomunitaria

� Abrogazioni

• artt. 17-31 disp. prel c.c.

• artt. 2505 e 2509 c.c.

• artt. 2, 3, 4 e 37 comma 2, c.p.c.

• artt. 796-805 c.p.c. abrogati a far datadal 31-12-1996.

In sintesi

— il dip è un complesso di norme di origine statale e predisposte al fine di individuare l’ordina-mento applicabile a quelle fattispecie che non sono completamente interne e presentanosignificativi elementi di estraneità

— nascono e si sviluppano storicamente a causa dei traffici e dei rapporti transnazionali— attualmente l’Italia ricomprende la disciplina del dip nella legge 218/95, oltre alcune norme di

diritto materiale, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali su specifiche materie.

L. 31-5-1995 n. 218Con i suoi 74 articoli sipresenta, oggi, comeuno tra i più moderni ecompleti sistemi di dip inambiente europeo

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Capitolo LE FONTI DEL DIP

1 Generalità

Le norme di diritto internazionale privato sono norme interne dell’ordinamento del singolo Stato;pertanto le fonti sono da individuarsi nelle normali fonti di produzione proprie di ogni ordinamento.

2 Fonti interne

Le fonti interne sono quelle leggi emanate dallo Stato italiano, in assenza di concertazione inter-nazionale.

2.1 • Legge 218/95

Oggetto

� Determina l’ambito della giurisdizione italiana

� Pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile alla fattispeciepresa in esame

� Disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri

Struttura

� Parte generale

• disposizioni fondamentali (artt.1-2)

• disposizioni relative al funzionamen-to in via generale della norma di con-flitto (artt. 13-19)

• disposizioni transitorie e finali (artt. 72-74)

� Parte speciale

• capo II, artt. 20-24: capacità e dirittidelle persone fisiche

• capo III, art. 25: persone giuridiche

• capo IV, artt. 26-37: rapporti di famiglia

• capo V, artt. 38-41: adozione

• capo VI, artt. 42-45: protezione degliincapaci e obblighi alimentari

• capo VII, artt. 46-50: successioni

• capo VIII, artt. 51-55: diritti reali

• capo IX, art. 56: donazioni

• capo X, art. 57: obbligazioni contrattuali

• capo XI, artt. 58-63: obbligazioni noncontrattuali

� Parte processuale

• questioni di giurisdizione del giudi-ce italiano e svolgimento del proces-so (artt. 3-12)

• riconoscimento e efficacia delle sen-tenze e degli atti stranieri (artt. 64-71)

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Abrogazioni

� Artt. da 17 a 31 delle disposizioni preliminari al c.c. (il precedente si-stema di dip)

� Art. 2505 e art. 2509 c.c. (relativi alle società)

� Artt. da 2 a 4 e art. 37, comma 2, c.p.c. (fissavano principi generali qualil’inderogabilità della giurisdizione italiana o la giurisdizione rispetto allostraniero)

� Artt. da 796 a 805 c.p.c. (norme sul riconoscimento delle sentenzestraniere)

Entrata in vigore� 1 settembre 1995

� 31 dicembre 1996 per il solo Titolo IV relativo al riconoscimento e all’ef-ficacia di sentenze ed atti stranieri

2.2 • Ulteriori fonti

Anche se la legge 218/95 si presenta quale codificazione organica, non è certamente onnicom-prensiva: ancora svariate sono le materie che trovano altrove la loro disciplina.

Altre leggi e disposizioni

� legge 184/83, disciplina dell’adozione legittimante

� articoli 839 e 840 c.p.c. sul riconoscimento dei lodi stranieri

� articoli da 4 a 14 del codice della navigazione, sulla legge regolatrice esulla competenza giurisdizionale relativamente a navi ed aeromobili

� articoli 116 e 117 c.c. relativi agli impedimenti matrimoniali validi ancheper lo straniero che contrae matrimonio in Italia

� legge 248/00 sul diritto d’autore

3 Fonti esterne

Generalità: per ridurre il rischio di incompatibilità e contraddittorietà tra le diverse legislazionistatali la tendenza attuale è diretta verso la concertazione a garanzia dell’uniformità di disciplina. Ciòavviene sia a livello internazionale, sia a livello comunitario. Lo scopo è anche quello di evitare ilcosiddetto forum shopping, ovvero la preferenza a promuovere il giudizio in quello Stato che, in basealle sue norme, promette una soluzione più vantaggiosa per l’attore.

L’uniformità è anche lo scopo dell’UNIDROIT, l’Istituto Internazionale per l’unificazione del dip, consede a Roma: conta, ad oggi, più di 60 Stati aderenti e dal 1926 opera per la condivisione dellediscipline di dip con lo studio comparato e l’elaborazione di nuove regole.

3.1 • Diritto pattizio

Nozione: il dip convenzionale o speciale è quel complesso di norme adottate dallo Stato aseguito di accordi internazionali col fine di uniformare la disciplina di alcune materie. I trattati (normal-mente definiti convenzioni) possono essere multilaterali e coinvolgere più Stati, o più semplicementebilaterali. Tale strumento appare oggi sempre più in uso, a seguito dell’intensificarsi delle relazioni trasoggetti (persone fisiche o giuridiche) di diversa nazionalità.

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Convenzioni

� Convenzione di Ginevra del 1930 sui conflitti di legge in materia di

più significative

cambiale e di vaglia cambiario

� Convenzione di Ginevra del 1931 sui conflitti di legge in materia diassegno bancario

� Convenzione dell’Aja del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazio-ni alimentari nei confronti dei minori

� Convenzione dell’Aja del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dellesentenze in materia di obbligazioni alimentari verso i minori

� Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionalee l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

� Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali

� Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo

3.2 • Diritto comunitario

Nozione: l’art. 61 del Trattato di Amsterdam stabilisce che, nell’ambito di un progetto di coopera-zione giudiziaria in materia civile, l’Unione Europea può predisporre strumenti per «il miglioramento ela semplificazione… del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commer-ciale». L’art. 65 dello stesso Trattato aggiunge: «la promozione della compatibilità delle regole applica-bili negli Stati membri ai conflitti di legge e di competenza giurisdizionale». A tal fine vengono utilizzatigli strumenti del regolamento (di applicazione immediata all’interno di ogni Stato membro) e delladirettiva (che necessita di atti di adattamento e/o integrazione).

Regolamenti

� Regolamento 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

più significativi

� Regolamento 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconosci-mento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

� Regolamento 2201/2003 (che sostituisce il precedente regolamento1347/2000) sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale

� Regolamento 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti noncontestati

� Regolamento 1896/2006 istitutivo del procedimento europeo di ingiun-zione di pagamento

� Regolamento 861/2007 sul procedimento europeo per le controversiedi modesta entità

� Regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali

� Regolamento 1393/2007 (che sostituisce il precedente Reg. 1348/2000)relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degliatti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

� Regolamento 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni con-trattuali

� Regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile,al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di obbli-gazioni alimentari

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4 Rapporti tra le fonti

Generalità: la legislazione comunitaria e i trattati conclusi tra gli Stati si pongono, rispetto al dirittointerno, in un rapporto di specialità e, sulla base del principio lex specialis derogat priori prevalgono,in quanto diritto internazionale speciale, su quello di derivazione nazionale. Di conseguenza, il siste-ma di diritto interno ha valenza residuale: ogni giudice chiamato a risolvere una controversia conelementi di estraneità prima di ricorrere alla disciplina prevista dalla 218/95 deve verificare l’esistenzadi eventuali convenzioni o regolamenti comunitari.

Tale principio fondamentale del diritto è espressamente previsto dalla 218/95 nel suo art. 2, rela-tivo al rapporto tra le fonti.

4.1 • I principi che regolano i rapporti tra fonti interne ed esterne

Principio di uniformità

� Prevalenza del diritto

• in conseguenza della prevalenza del

del dip convenzionale

convenzionale

diritto convenzionale, in una materia

(art. 2, L. 218/95)

oggetto di convenzione ci sarà unifor-mità di disciplina tra gli Stati aderenti.L’art. 2 però sottolinea che tali conven-zioni devono essere in vigore (occor-re pertanto verificare l’intera procedu-ra dell’ordine di esecuzione: il deposi-to o lo scambio delle ratifiche, l’esisten-za del numero minimo di ratifiche ri-chieste, l’assenza di eventuali riserveapposte dall’Italia o da altri Stati)

� Interpretazione uniforme

• nell’interpretazione si deve tenere

delle convenzioni

conto del loro carattere internaziona-le al fine di ottenere armoniosa con-divisione degli strumenti utilizzati. Icanoni ermeneutici cui far r icorsosono quelli propri dell’ordinamento in-ternazionale, codificati negli artt. 31-33 della Convenzione di Vienna del1969 sul diritto dei trattati (Mosconi)

Principio di uniformità� La Corte di Giustizia ha la competenza esclusiva a pronunciarsi sul-del diritto comunitario

l’applicazione uniforme delle norme di dip poste da regolamenti comu-(art. 234, Trattato dinitariAmsterdam)

4.2 • Rapporti tra fonti esterne

Rapporti tra diritto � Principio della preminenza delle norme di diritto comunitario siaconvenzionale e diritto sulle norme interne di dip, sia sulle norme convenzionali nei rapporticomunitario tra Stati membri

Rapporti tra diverse

� Coordinamento tra diverse convenzioni attraverso «l’interpretazione

convenzioni di dip

sistematica dei vari strumenti convenzionali» che dovrebbero guidareinterpreti ed operatori verso un sistema integrato (Mosconi).Spesso le convenzioni stesse prevedono clausole di abrogazioneespressa

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5 Fonti consuetudinarie: la lex mercatoria

Nozione: è un complesso di regole nate spontaneamente per la regolamentazione di particolarirapporti economici che presentano elementi di estraneità, soprattutto nel settore dei trasporti e delcredito.

Natura: non si tratta di norme giuridiche ma di usi applicati nella prassi, a cui il diritto non ricono-sce alcuna valenza in assenza di un richiamo espresso tra le clausole del contratto concluso tra leparti. Infatti, sebbene questi usi vengano sempre più codificati in formulari largamente adoperati (ades.: Incotems, che presenta clausole standard per i contratti di vendita), possono solo operare inconcorso con quanto stabilito dalle norme giuridiche (sul punto cfr. cap. 6 di questa parte).

In sintesi

Le norme di dip provengono da:

— fonti interne: L. 218/95 e altre;— fonti esterne, che possono essere di origine internazionale (convenzioni) o comunitaria (so-

prattutto regolamenti).

L’art. 2 della legge 218/95 espressamente stabilisce l’applicazione residuale della stessa, che devecedere nel caso di esistenza di norme convenzionali o comunitarie, considerate più specifiche.

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Capitolo LA NORMA DI DIP

1 Nozione, funzione e struttura

Nozione: la norma di dip è quella norma di diritto interno che consente l’individuazione dell’or-dinamento concretamente applicabile alla fattispecie con elementi di estraneità. È impropriamentedetta anche norma di conflitto: sembra risolvere il conflitto tutto apparente tra diversi ordinamenti astrat-tamente applicabili, a vantaggio dell’unico concretamente tale (artt. 20 e segg. legge 218/95).

Funzione

� Concezione unilaterale: lenorme di dip sono atte a ri-chiamare solo un ordina-mento straniero

� Concezione bilaterale: le norme di dip sono atte a richiamare qualun-que ordinamento, ivi compreso quello a cui appartengono. Taleconcezione risulta oggi largamente condivisa da dottrina e giurispru-denza, nonché applicata dalla stessa legge 218/95, sulla scorta del-l’ideale di uguaglianza di tutti gli ordinamenti (anche se sono previsteeccezioni)

Elementi della norma

� La fattispecie: ogni norma di conflitto individua una fattispecie astrat-

di dip

ta, indicando le categorie giuridiche di riferimento

� Gli elementi di estraneità: circostanze che permettono la connessio-ne tra la fattispecie ed un ordinamento giuridico; anche detti criteri dicollegamento (cfr. cap. 6)

2 La qualificazione

Nozione: la qualificazione è quell’operazione di interpretazione che il giudice compie per deli-mitare l’ambito di applicazione di una norma di dip: più semplicemente è quel procedimento inbase al quale l’interprete riconduce la fattispecie concreta ad una tra le categorie tecnico-giuridichepreviste dalle norme (ad es. quella dell’obbligazione, del diritto reale etc.). Il problema della qualifica-zione si risolve in un problema di interpretazione (Mosconi).

3

• introversa: le norme di dip limitanol’applicazione del diritto interno in-dirizzando verso l’applicazione di unastratto ordinamento straniero

• estroversa: le norme di dip sono chia-mate ad individuare un ordinamen-to concretamente applicabile, di-verso da quello cui appartengono,azionate dalla presenza di elementidi estraneità

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