DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - · UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ... •da un'unica autorità...
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La procedura di applicazione
degli artt. 101 e 102 TFUE
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LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 101 E 102 TFUE
Il regolamento 1/2003 stabilisce un sistema di competenze
parallele per l’applicazione degli articoli 101 e 102 da parte
della Commissione e da parte delle autorità garanti della
concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri. Il
regolamento riconosce in particolare le funzioni
complementari della Commissione e delle autorità garanti
della concorrenza degli Stati membri che agiscono
nell'interesse pubblico e delle giurisdizioni degli Stati membri
che si pronunciano su controversie private per la tutela dei
diritti individuali derivanti dagli articoli 101 e 102.
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Prof. Stefano Bastianon
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Tutela pubblicistica: Commissione UE + Autorità Garanti
Nazionali (AGN) – PUBLIC ENFORCEMENT
Tutela privatistica: giudici nazionali – PRIVATE
ENFORCEMENT
Si tratta di due forme di tutela diverse ma strettamente
complementari.
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• Le giurisdizioni nazionali sono chiamate a tutelare i dirittiindividuali e sono quindi obbligate a pronunciarsi in meritoalle questioni che vengono loro sottoposte.
• Le autorità pubbliche di esecuzione non possono aprireun’indagine su tutti i casi denunciati ma devono stabilireun ordine di priorità. La Corte di giustizia ha stabilito chela Commissione, è responsabile della definizione edell'orientamento della politica comunitaria dellaconcorrenza e che, per assolvere efficacemente questocompito, essa ha il diritto di attribuire un diverso grado dipriorità alle denunce che le vengono presentate.
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IL RAPPORTO TRA COMMISSIONE E AGN
Nel quadro del sistema delle competenze parallele, i casi
verranno trattati:
• da un'unica autorità nazionale garante della
concorrenza,
eventualmente con l'assistenza delle autorità garanti
della concorrenza di altri Stati membri, o
• da diverse autorità nazionali garanti della concorrenza
operanti in parallelo, o
• dalla Commissione.
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LA COOPERAZIONE TRA
COMMISSIONE E AGN
• Commissione e AGN agiscono in stretta collaborazione.
• Trasmissione dei documenti da parte della Commissione
alle AGN.
• Obbligo per le AGN di informare per iscritto la
Commissione dell’avvio di un procedimento.
• Possibilità per le AGN di consultare la Commissione su
qualsiasi caso che implichi l’applicazione degli artt. 101 e
102.
• L’avvio di un procedimento da parte della Commissione
priva del AGN del potere di applicare gli artt. 101 e 102.
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IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE
• La Commissione agisce d’ufficio o su denuncia di parte.
• La denuncia può essere presentata da persone fisiche o
giuridiche che abbiano un legittimo interesse e dagli Stati
membri.
• Utilizzo del Modulo C (Reg. 773/2004).
• Assenza di legittimo interesse = la Commissione è
legittimata a non dare seguito alla denuncia, fermo
restando il suo diritto ad avviare un procedimento
d’ufficio.
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Nella procedura applicata dalla Commissione per iltrattamento delle denunce si possono distinguere diversefasi.
Nella prima fase, dopo la presentazione della denuncia, laCommissione esamina la denuncia stessa e può raccogliereulteriori informazioni per decidere quale seguito darvi. Inquesta fase può svolgersi uno scambio di opinioni informaletra la Commissione e il denunciante per chiarire gli elementidi fatto e di diritto attinenti alla denuncia. Sempre in questafase, la Commissione può dare una prima risposta aldenunciante per consentirgli di integrare quanto già espostonella denuncia alla luce di tale risposta.
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Se la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti perintervenire a seguito della denuncia, informa il denunciante deimotivi della sua posizione e gli offre la possibilità di presentareulteriori osservazioni entro un termine opportunamente fissato.
Se il denunciante non replica entro il termine stabilito dallaCommissione, si considera che la denuncia sia stata ritirata. Intutti gli altri casi, la Commissione prende atto delle osservazionidel denunciante e decide se avviare un procedimento contro ilsoggetto denunciato, o se adottare una decisione di rigetto delladenuncia.
La decisione di rigetto di una denuncia è un atto impugnabiledinanzi alle giurisdizioni comunitarie.
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La Commissione è tenuta a decidere in merito a una
denuncia entro un termine ragionevole.
In linea di principio la Commissione si adopererà per
informare i denuncianti del corso che intende dare alla
denuncia entro un termine indicativo di quattro mesi dal
ricevimento della stessa.
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Quando la Commissione decide di aprire un’indagine formale,
deve informare per iscritto le parti interessate sugli addebiti
mossi nei loro confronti (c.d. comunicazione degli addebiti -
CA).
La CA contiene il termine entro il quale le parti interessate
possono presentare le proprie osservazioni.
Le parti destinatarie della CA possono chiedere di essere sentite
nel corso di un’apposita audizione.
Le parti destinatarie della CA possono chiedere di avere accesso
al fascicolo della Commissione.
Sono esclusi dall’accesso al fascicolo i segreti aziendali, le altre
informazioni riservate e i documenti interni della Commissione.
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I POTERI DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE
• Indagini per settore economico.
• Richiesta di informazioni.
o Mediante semplice domanda o con decisione.
o Scopo della domanda, informazioni richieste, termine
entro il quale fornire le informazioni, sanzioni in caso di
risposte inesatte o fuorvianti (+ possibilità di ricorso alla
Corte di giustizia).
• Dichiarazioni: possibilità per la Commissione di sentire ogni
persona fisica o giuridica che vi acconsenta
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• Accertamenti presso le imprese.
o Accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto
delle imprese.
o Controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso
all’azienda, su qualsiasi forma di supporto.
o Fare copie o estratti di libri e documenti.
o Apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti per la
durata degli accertamenti.
o Chiedere spiegazioni su fatti o documenti relativi agli
accertamenti e verbalizzare le risposte.
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• Accertamenti in altri locali.
Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri
documenti connessi all'azienda e all'oggetto degli
accertamenti, che possono essere pertinenti per provare
un'infrazione grave all'articolo 101 o all'articolo 102 del
trattato, sono conservati in altri locali, terreni e mezzi di
trasporto, compreso il domicilio di amministratori,
direttori e altri membri del personale delle imprese o
associazioni di imprese interessate, la Commissione può,
mediante decisione, ordinare che siano effettuati
accertamenti in siffatti locali, terreni e mezzi di trasporto.
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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE
1. Constatazione ed eliminazione delle infrazioni.
• Possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie.
• Importo max: 10% del fatturato realizzato durante
l’esercizio precedente.
• Parametri: gravità e durata dell’infrazione.
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2. Impegni.
• Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessareun'infrazione e le imprese interessate propongano degliimpegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse lorodalla Commissione nella sua valutazione preliminare, laCommissione può, mediante decisione, rendere detti impegniobbligatori per le imprese.
• La decisione può essere adottata per un periodo di tempodeterminato e giunge alla conclusione che l'intervento dellaCommissione non è più giustificato.
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• La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire ilprocedimento:
a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a unelemento su cui si fonda la decisione;
b) se le imprese interessate contravvengono agli impegniassunti; oppure
c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalleparti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
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3. Misure cautelari.
• Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e
irreparabile per la concorrenza la Commissione può,
d'ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di
un'infrazione, adottare mediante decisione misure
cautelari.
• Tali decisioni sono applicabili per un determinato periodo
di tempo e possono, se necessario ed opportuno, essere
rinnovate.
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LA COOPERAZIONE TRA
COMMISSIONE E GIUDICI NAZIONALI
1. Richiesta di informazioni e/o pareri.
• Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione
dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato le
giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla
Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo
possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative
all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.
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2. Trasmissione delle sentenze.
• Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dellesentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti apronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo82 del trattato.
3. Presentazione di osservazioni orali/scritte da parte delleAGN.
Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membripossono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scrittealle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri inmerito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 odell'articolo 102 del trattato. Previa autorizzazione dellagiurisdizione competente, esse possono inoltre presentareosservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettiviStati membri.
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4. Presentazione di osservazioni orali/scritte da parte
della Commissione.
• Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme
dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato, la
Commissione, agendo d'ufficio, può presentare
osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri.
Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa
può inoltre presentare osservazioni orali.
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I PROGRAMMI DI CLEMENZA
• Per loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficilida scoprire e da investigare senza la cooperazione delleimprese o delle persone che vi partecipano.
• Di conseguenza, la Commissione ritiene che sianell'interesse della Comunità ricompensare le impreseimplicate in questo tipo di pratiche illecite, le quali sianodisposte a porre fine alla loro partecipazione ed a cooperareall'indagine condotta dalla Commissione stessa,indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nelcartello.
• Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dallacertezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate èprimario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniariealle imprese che consentono alla Commissione di scoprire evietare pratiche di questo tipo.
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La Commissione concede l'immunità da qualsiasi ammenda,che le sarebbe altrimenti stata inflitta a un'impresa che rivelila sua partecipazione a un presunto cartello aventeripercussioni negative sulla Comunità, se l'impresa inquestione è la prima a fornire informazioni ed elementiprobatori che consentano alla Commissione, a giudizio diquesta, di:
(a) effettuare un'ispezione mirata riguardo al presuntocartello, oppure
(b) constatare una violazione dell'articolo 101 in correlazionecon il presunto cartello.
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1. L'impresa deve cooperare effettivamente, integralmente,su base continua e sollecitamente, dal momento in cuipresenta la domanda e per tutto il corso del procedimentoamministrativo della Commissione. Il che comporta quantosegue:• fornire prontamente alla Commissione tutte le pertinentiinformazioni ed elementi probatori, riguardanti il presuntocartello, di cui l'impresa venga in possesso o di cui disponga;• restare a disposizione della Commissione per rispondereprontamente a ogni richiesta che possa contribuire a stabilirei fatti;• mettere a disposizione della Commissione, per i colloqui ascopo d'indagine, gli attuali (e se possibile gli ex) dipendentie dirigenti;• non distruggere, falsificare o celare informazioni pertinentio elementi probatori riguardanti il presunto cartello;• non far sapere di aver presentato la domanda né rendernota nessuna parte del suo contenuto prima che laCommissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti,a meno che non sia stato convenuto altrimenti.
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2. L'impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al
presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la
domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione,
sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare
l'integrità delle ispezioni.
3. Al momento in cui intende presentare la domanda alla
Commissione, l'impresa non deve aver distrutto, falsificato o
celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello né
aver informato di voler presentare la domanda né aver reso
nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre
autorità garanti della concorrenza.
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• Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un
presunto cartello avente ripercussioni negative sulla
Comunità, ma che non soddisfano i requisiti indicati nella
precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di
una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello
che altrimenti sarebbe loro inflitto.
• Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento,
un'impresa deve fornire alla Commissione elementi
probatori della presunta infrazione che costituiscano un
valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori
già in possesso della Commissione.
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Nella decisione finale che adotta alla conclusione delprocedimento amministrativo, la Commissione determinal'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cuibeneficerà l'impresa, rispetto a quello che altrimenti lesarebbe stato imposto. Rispettivamente per
• la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi unvalore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,
• la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventiun valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30%,
• le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi unvalore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del20%.
Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di questeforcelle, la Commissione tiene conto della data in cui glielementi probatori le sono stati comunicati e del grado divalore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.
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