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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La procedura di applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Giurisprudenza

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

La procedura di applicazione

degli artt. 101 e 102 TFUE

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LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE

DEGLI ARTT. 101 E 102 TFUE

Il regolamento 1/2003 stabilisce un sistema di competenze

parallele per l’applicazione degli articoli 101 e 102 da parte

della Commissione e da parte delle autorità garanti della

concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri. Il

regolamento riconosce in particolare le funzioni

complementari della Commissione e delle autorità garanti

della concorrenza degli Stati membri che agiscono

nell'interesse pubblico e delle giurisdizioni degli Stati membri

che si pronunciano su controversie private per la tutela dei

diritti individuali derivanti dagli articoli 101 e 102.

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Tutela pubblicistica: Commissione UE + Autorità Garanti

Nazionali (AGN) – PUBLIC ENFORCEMENT

Tutela privatistica: giudici nazionali – PRIVATE

ENFORCEMENT

Si tratta di due forme di tutela diverse ma strettamente

complementari.

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• Le giurisdizioni nazionali sono chiamate a tutelare i dirittiindividuali e sono quindi obbligate a pronunciarsi in meritoalle questioni che vengono loro sottoposte.

• Le autorità pubbliche di esecuzione non possono aprireun’indagine su tutti i casi denunciati ma devono stabilireun ordine di priorità. La Corte di giustizia ha stabilito chela Commissione, è responsabile della definizione edell'orientamento della politica comunitaria dellaconcorrenza e che, per assolvere efficacemente questocompito, essa ha il diritto di attribuire un diverso grado dipriorità alle denunce che le vengono presentate.

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IL RAPPORTO TRA COMMISSIONE E AGN

Nel quadro del sistema delle competenze parallele, i casi

verranno trattati:

• da un'unica autorità nazionale garante della

concorrenza,

eventualmente con l'assistenza delle autorità garanti

della concorrenza di altri Stati membri, o

• da diverse autorità nazionali garanti della concorrenza

operanti in parallelo, o

• dalla Commissione.

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LA COOPERAZIONE TRA

COMMISSIONE E AGN

• Commissione e AGN agiscono in stretta collaborazione.

• Trasmissione dei documenti da parte della Commissione

alle AGN.

• Obbligo per le AGN di informare per iscritto la

Commissione dell’avvio di un procedimento.

• Possibilità per le AGN di consultare la Commissione su

qualsiasi caso che implichi l’applicazione degli artt. 101 e

102.

• L’avvio di un procedimento da parte della Commissione

priva del AGN del potere di applicare gli artt. 101 e 102.

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IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE

• La Commissione agisce d’ufficio o su denuncia di parte.

• La denuncia può essere presentata da persone fisiche o

giuridiche che abbiano un legittimo interesse e dagli Stati

membri.

• Utilizzo del Modulo C (Reg. 773/2004).

• Assenza di legittimo interesse = la Commissione è

legittimata a non dare seguito alla denuncia, fermo

restando il suo diritto ad avviare un procedimento

d’ufficio.

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Nella procedura applicata dalla Commissione per iltrattamento delle denunce si possono distinguere diversefasi.

Nella prima fase, dopo la presentazione della denuncia, laCommissione esamina la denuncia stessa e può raccogliereulteriori informazioni per decidere quale seguito darvi. Inquesta fase può svolgersi uno scambio di opinioni informaletra la Commissione e il denunciante per chiarire gli elementidi fatto e di diritto attinenti alla denuncia. Sempre in questafase, la Commissione può dare una prima risposta aldenunciante per consentirgli di integrare quanto già espostonella denuncia alla luce di tale risposta.

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Se la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti perintervenire a seguito della denuncia, informa il denunciante deimotivi della sua posizione e gli offre la possibilità di presentareulteriori osservazioni entro un termine opportunamente fissato.

Se il denunciante non replica entro il termine stabilito dallaCommissione, si considera che la denuncia sia stata ritirata. Intutti gli altri casi, la Commissione prende atto delle osservazionidel denunciante e decide se avviare un procedimento contro ilsoggetto denunciato, o se adottare una decisione di rigetto delladenuncia.

La decisione di rigetto di una denuncia è un atto impugnabiledinanzi alle giurisdizioni comunitarie.

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La Commissione è tenuta a decidere in merito a una

denuncia entro un termine ragionevole.

In linea di principio la Commissione si adopererà per

informare i denuncianti del corso che intende dare alla

denuncia entro un termine indicativo di quattro mesi dal

ricevimento della stessa.

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Quando la Commissione decide di aprire un’indagine formale,

deve informare per iscritto le parti interessate sugli addebiti

mossi nei loro confronti (c.d. comunicazione degli addebiti -

CA).

La CA contiene il termine entro il quale le parti interessate

possono presentare le proprie osservazioni.

Le parti destinatarie della CA possono chiedere di essere sentite

nel corso di un’apposita audizione.

Le parti destinatarie della CA possono chiedere di avere accesso

al fascicolo della Commissione.

Sono esclusi dall’accesso al fascicolo i segreti aziendali, le altre

informazioni riservate e i documenti interni della Commissione.

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I POTERI DI INDAGINE DELLA COMMISSIONE

• Indagini per settore economico.

• Richiesta di informazioni.

o Mediante semplice domanda o con decisione.

o Scopo della domanda, informazioni richieste, termine

entro il quale fornire le informazioni, sanzioni in caso di

risposte inesatte o fuorvianti (+ possibilità di ricorso alla

Corte di giustizia).

• Dichiarazioni: possibilità per la Commissione di sentire ogni

persona fisica o giuridica che vi acconsenta

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• Accertamenti presso le imprese.

o Accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto

delle imprese.

o Controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso

all’azienda, su qualsiasi forma di supporto.

o Fare copie o estratti di libri e documenti.

o Apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti per la

durata degli accertamenti.

o Chiedere spiegazioni su fatti o documenti relativi agli

accertamenti e verbalizzare le risposte.

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• Accertamenti in altri locali.

Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri

documenti connessi all'azienda e all'oggetto degli

accertamenti, che possono essere pertinenti per provare

un'infrazione grave all'articolo 101 o all'articolo 102 del

trattato, sono conservati in altri locali, terreni e mezzi di

trasporto, compreso il domicilio di amministratori,

direttori e altri membri del personale delle imprese o

associazioni di imprese interessate, la Commissione può,

mediante decisione, ordinare che siano effettuati

accertamenti in siffatti locali, terreni e mezzi di trasporto.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. Constatazione ed eliminazione delle infrazioni.

• Possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie.

• Importo max: 10% del fatturato realizzato durante

l’esercizio precedente.

• Parametri: gravità e durata dell’infrazione.

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2. Impegni.

• Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessareun'infrazione e le imprese interessate propongano degliimpegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse lorodalla Commissione nella sua valutazione preliminare, laCommissione può, mediante decisione, rendere detti impegniobbligatori per le imprese.

• La decisione può essere adottata per un periodo di tempodeterminato e giunge alla conclusione che l'intervento dellaCommissione non è più giustificato.

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• La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire ilprocedimento:

a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a unelemento su cui si fonda la decisione;

b) se le imprese interessate contravvengono agli impegniassunti; oppure

c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalleparti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

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3. Misure cautelari.

• Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e

irreparabile per la concorrenza la Commissione può,

d'ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di

un'infrazione, adottare mediante decisione misure

cautelari.

• Tali decisioni sono applicabili per un determinato periodo

di tempo e possono, se necessario ed opportuno, essere

rinnovate.

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LA COOPERAZIONE TRA

COMMISSIONE E GIUDICI NAZIONALI

1. Richiesta di informazioni e/o pareri.

• Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato le

giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla

Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo

possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative

all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

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2. Trasmissione delle sentenze.

• Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dellesentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti apronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo82 del trattato.

3. Presentazione di osservazioni orali/scritte da parte delleAGN.

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membripossono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scrittealle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri inmerito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 odell'articolo 102 del trattato. Previa autorizzazione dellagiurisdizione competente, esse possono inoltre presentareosservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettiviStati membri.

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4. Presentazione di osservazioni orali/scritte da parte

della Commissione.

• Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme

dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato, la

Commissione, agendo d'ufficio, può presentare

osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri.

Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa

può inoltre presentare osservazioni orali.

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I PROGRAMMI DI CLEMENZA

• Per loro stessa natura, i cartelli segreti sono spesso difficilida scoprire e da investigare senza la cooperazione delleimprese o delle persone che vi partecipano.

• Di conseguenza, la Commissione ritiene che sianell'interesse della Comunità ricompensare le impreseimplicate in questo tipo di pratiche illecite, le quali sianodisposte a porre fine alla loro partecipazione ed a cooperareall'indagine condotta dalla Commissione stessa,indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nelcartello.

• Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dallacertezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate èprimario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniariealle imprese che consentono alla Commissione di scoprire evietare pratiche di questo tipo.

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La Commissione concede l'immunità da qualsiasi ammenda,che le sarebbe altrimenti stata inflitta a un'impresa che rivelila sua partecipazione a un presunto cartello aventeripercussioni negative sulla Comunità, se l'impresa inquestione è la prima a fornire informazioni ed elementiprobatori che consentano alla Commissione, a giudizio diquesta, di:

(a) effettuare un'ispezione mirata riguardo al presuntocartello, oppure

(b) constatare una violazione dell'articolo 101 in correlazionecon il presunto cartello.

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1. L'impresa deve cooperare effettivamente, integralmente,su base continua e sollecitamente, dal momento in cuipresenta la domanda e per tutto il corso del procedimentoamministrativo della Commissione. Il che comporta quantosegue:• fornire prontamente alla Commissione tutte le pertinentiinformazioni ed elementi probatori, riguardanti il presuntocartello, di cui l'impresa venga in possesso o di cui disponga;• restare a disposizione della Commissione per rispondereprontamente a ogni richiesta che possa contribuire a stabilirei fatti;• mettere a disposizione della Commissione, per i colloqui ascopo d'indagine, gli attuali (e se possibile gli ex) dipendentie dirigenti;• non distruggere, falsificare o celare informazioni pertinentio elementi probatori riguardanti il presunto cartello;• non far sapere di aver presentato la domanda né rendernota nessuna parte del suo contenuto prima che laCommissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti,a meno che non sia stato convenuto altrimenti.

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2. L'impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al

presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la

domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione,

sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare

l'integrità delle ispezioni.

3. Al momento in cui intende presentare la domanda alla

Commissione, l'impresa non deve aver distrutto, falsificato o

celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello né

aver informato di voler presentare la domanda né aver reso

nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre

autorità garanti della concorrenza.

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• Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un

presunto cartello avente ripercussioni negative sulla

Comunità, ma che non soddisfano i requisiti indicati nella

precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di

una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello

che altrimenti sarebbe loro inflitto.

• Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento,

un'impresa deve fornire alla Commissione elementi

probatori della presunta infrazione che costituiscano un

valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori

già in possesso della Commissione.

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Nella decisione finale che adotta alla conclusione delprocedimento amministrativo, la Commissione determinal'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cuibeneficerà l'impresa, rispetto a quello che altrimenti lesarebbe stato imposto. Rispettivamente per

• la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi unvalore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,

• la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventiun valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30%,

• le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi unvalore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di questeforcelle, la Commissione tiene conto della data in cui glielementi probatori le sono stati comunicati e del grado divalore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.

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