Diritto dell’Unione Europea e ordinamento nazionale -1

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Diritto Privato Europeo Diritto dell’Unione Europea e ordinamento nazionale -1 (Supporto alla lezione a distanza) prof. A. Venchiarutti ©

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Diritto Privato Europeo

Diritto dell’Unione Europea e

ordinamento nazionale -1

(Supporto alla lezione a distanza)

prof. A. Venchiarutti ©

Adattamento del diritto interno al diritto UE

• L’adattamento del diritto interno al diritto dell'Unione Europea

riguarda anzitutto i Trattati comunitari;

• L’adattamento a tutti i Trattati che hanno segnato, nel tempo,

le tappe successive del processo d’integrazione europea, è

sempre intervenuto in Italia mediante ordine di esecuzione in

forma di legge ordinaria (T. CECA: L. 25.6.52, n. 766; T.

Roma CE, CEEA; L. 14.10.57, etc.)

• Fondamento costituzionale?

– Alcuni Stati Membri CE/UE hanno introdotto norme costituzionali per

giustificare trasferimenti di sovranità e la superiorità del diritto

comunitario su quello interno (es.: art. 23, Grundgesetz für die

Bundesrepublik Deutschland; TITRE XV DE L’UNION

EUROPÉENNE, Constitution de la République française; art 93,

Costituzione spagnola; etc.);

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Adattamento del diritto interno al diritto UE

• In Italia, l’esigenza di una legge di revisione costituzionale è stata esclusa sulla base del fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea, ravvisato nell’art. 11 della Costituzione 1948:

• Art. 11 Costituzione italiana: • “L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”;

• In conseguenza di ciò - si afferma - l’Italia ha accettato le limitazioni della sovranità legislativa che derivano dall’appartenenza alla CE/UE

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Diritti inviolabili della persona

• Art. 11 Cost. fa riferimento a specifiche limitazioni;

– Elaborazioni (dottrinarie/giurisprudenziali) della teoria dei

“controlimiti”

• Rispetto dei diritti inviolabili delle persona e dei principi fondamentali

• Corte Giust. C-183/73 Frontini: “deve quindi escludersi che siffatte

limitazioni, coerentemente puntualizzate nel Trattato di Roma sottoscritto

da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello stato di diritto

garantiscano le libertà essenziali dei cittadini, possano comunque

comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare

i principi fondamentali del nostro ordinamenti costituzionale, o i diritti

inalienabili della persona”

– Concordanza tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali?

• Prima richiamo al “rispetto delle tradizioni costituzionali comuni agli

Stati membri” e ai “ diritti fondamentali garantiti dalla CEDU”

• Proclamazione della Carta di Nizza

• Riconoscimento come giuridicamente vincolante della Carta di Nizza (art.

6 TUE);

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Art. 117, co. 1, Costituzione

• Il principio della conformità dell’attività legislativa statale e regionale agli obblighi comunitari è stato ribadito dall’art. 117, co. 1, Cost., come riformato dalla l. cost. 3/2001,

– Art. 117, co. 1, Cost.

• «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»

➢ esplicito riferimento all’ordinamento comunitario e ai vincoli derivanti

dalla partecipazione dell’Italia alla CE/UE;

➢ “costituzionalizzazzione” del vincolo per lo Stato e le Regioni nelle

materie di loro competenza legislativa, del rispetto degli obblighi

comunitari;

➢ collocazione della disposizione nella parte V della Costituzione

(dedicata alle autonomia locali) e non tra le disposizioni generali!

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Il trasferimento di competenze dallo Stato all’Unione Europea comporta anche il primato del diritto dell’Unione sulle norme di diritto interno contrastanti, precedenti e successive, quale ne sia il rango, anche costituzionale;

• Il diritto della CE/UE prevale in ragione della sua natura particolare e in conseguenza del carattere esclusivo della competenza comunitaria.

• La preminenza del diritto dell’UE non è tuttavia concepita come produttiva di effetti assoluti nell’ordinamento interno, nel senso che essa renderebbe nullo o abrogato il diritto interno in contrasto con il diritto comunitario. Tale conflitto deve essere risolto mediante la non applicazione del diritto interno incompatibile, senza doverne attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante procedimenti costituzionali

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Confronto tra Corte cost. it. e Corte di giust. CE:

• Corte cost. 7 marzo 1964, n. 14: Costa c. Enel

– La Corte cost. italiana aveva affermato che il giudice nazionale non avrebbe mai potuto disapplicare la norma italiana (di nazionalizzazione dell’Enel) pur quando fosse stata in contrasto con le norme del Trattato:

– “deve rimanere saldo l’imperio delle legge posteriore a quest’ultima secondo principi della successione delle leggi nel tempo”;

– Art. 11 Cost.: “non è in grado di conferire alla legge ordinaria di esecuzione del T. un’efficacia superiore” alla legge ordinaria;

– La violazione del Tratt. può comportare responsabilità internazionale dello Stato, ma non toglie all’eventuale legge nazionale contrastante piena efficacia;

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Corte di Giustizia 15 luglio 64 Costa c. Enel C- 6/64 (*)

➢ la Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il TCE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell' ordinamento giuridico degli stati membri all' atto dell' entrata in vigore del trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare ;

➢ Gli Stati hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi

➢ L’ integrazione nel diritto di ciascuno stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l' impossibilita per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato … un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all' ordine comune.

➢ Se l' efficacia del diritto comunitario variasse da uno stato all' altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l' attuazione degli scopi del trattato contemplata nell' art . 5, secondo co.

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Corte di Giustizia 15.7.64 - Costa c. Enel

– dal complesso dei menzionati elementi discende che, …, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità;

– il trasferimento, effettuato dagli stati a favore dell' ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia.

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Progressivo avvicinamento della Corte cost. it. alla posizione della Corte di Giustizia.

• Corte cost 23.12.73, n. 183: Frontini c. Amministrazione Finanze:

– art. 11 Cost.: fondamento delle limitazioni di sovranità e parziale trasferimento ad organi comunitari di funzione legislativa;

– Diritto comunitario e diritto interno: “sistemi autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo ripartizione di competenze stabilita dal T.”;

– Le limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. «non possono comunque comportare per gli organi della Cee il potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana”

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Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno

• Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170: Granital c. Amministrazione Finanze

➢ art. 11 Cost.: disposizione capace di conferire diretta applicazione alle norme comunitarie nell’ordinamento interno;

➢ Sistema statale “si apre” alla normativa comunitaria, consentendo che essa viga in piena autonomia – senza però entrare a far parte del diritto interno;

➢ Ordinamento interno non interferisce con l’ord.mento comunitario; conflitto non può porsi: norma comunitaria viene ad operare in settori attribuiti alla produzione normativa comunitaria (norma interna incompatibile non viene abrogata: giudice non ne tiene conto);

➢ questione di legittimità costituzione solo in caso di conflitto con principi fondamentali ord.namento costituzionale e diritti inalienabili persona umana;

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Diritto UE e ordinamento nazionale

Diretta applicabilità delle norme del Trattato

• C. Giust. 5 febbr.1963, C-26/92 , Van Gend & Loos v.

Nederlandse Tariefcommissie

• Caso

– Una ditta olandese lamentava che il proprio Stato avesse

imposto un dazio doganale all’importazione (da Paese CE)

ponendo in essere così un atto contrario all’art. 12 TCEE

(ora art. 30 TFUE);

– Nella controversia tra la ditta Vand Gend & Loos e il

Ministero delle imposte, il giudice olandese chiedeva la

Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in

merito all’interpretazione e all’efficacia da attribuire all’art.

12 TCEE;

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Diretta applicabilità delle norme del Trattato

➢Decisione della Corte:

➢«Lo scopo del TCEE, cioè l' instaurazione di un

mercato comune il cui funzionamento incide

direttamente sui soggetti della Comunità, implica che

esso va al di la di un accordo che si limita a creare

degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti .

➢Ciò e confermato dal Preambolo del Trattato il quale,

oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e,

più concretamente ancora, dalla instaurazione di

organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da

esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei

loro cittadini.

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Diretta applicabilità delle norme del Trattato

➢ (..). in considerazione di tutte queste circostanze si deve

concludere che la Comunità costituisce un ordinamento

giuridico di nuovo genere nel campo del diritto

internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato,

anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani,

ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli

Stati membri ma anche i loro cittadini .

➢ Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle

norme emananti dagli SM, nello stesso modo in cui impone

ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti

soggettivi.

➢ Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi

in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come

contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai

singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie».

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Diretta applicabilità delle norme del Trattato

➢Decisione della Corte

➢«La Corte statuendo sulla domanda sottopostale in via

pregiudiziale dichiara:

➢1 ) l' articolo 12 del TCEE ha valore precettivo ed

attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali

sono tenuti a tutelare».

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• Corte giust. Orsolina Leonesio c. Ministero dell’Agricoltura17.5.1972, C-93/71

– l'attrice (Orsolina L.) nella causa principale, ritenendo di aver soddisfatto tutte le condizioni cui due regolamenti subordinano l'attribuzione del premio per la macellazione di vacche da latte, aveva chiesto al pretore di XXX un provvedimento ingiuntivo di condanna al pagamento del premio stesso, nei confronti del Ministero dell‘Agricoltura italiano;

– dal fascicolo di causa si desumeva che le Autorità italiane, pur liquidando il premio con autorizzazione provvisoria, rinviavano il pagamento del premio in ragione del fatto che lo stesso era subordinato all' adozione, da parte del parlamento italiano, delle disposizioni legislative recanti i necessari stanziamenti;

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• Questioni interpretative sollevate dal giudice nazionale innanzi alla Corte giustizia CE:

– 1a questione: si chiede alla Corte “se le disposizioni dei

regolamenti Cee n . 1975/69 e n . 2195/69 siano direttamente

applicabili nell'ordinamento italiano e se, nell' affermativa,

abbiano fatto sorgere in capo ai soggetti privati diritti soggettivi

suscettibili di immediata tutela dinanzi al giudice nazionale".

– 2a questione: verte sostanzialmente sul se i due regolamenti di

cui sopra attribuiscano ai singoli, nei confronti del rispettivo

Stato m., un diritto al pagamento del premio che il giudice

nazionale deve tutelare immediatamente e che detto Stato non

può subordinare ad ulteriori condizioni ...

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• Corte giust. Orsolina Leonesio c. Min. Agricoltura:

• Argomentazioni della Corte:

– art. 5, 1° co., TCE (ora v. art. 4.3 TUE) «gli Stati membri

adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte

ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente

Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della

Comunità»;

– «l'eccezione della Repubblica Italiana, se dovesse essere

accolta, si risolverebbe nel porre gli agricoltori di questo Stato

in una situazione più sfavorevole di quella degli agricoltori degli

altri Stati membri, e ciò in spregio del principio fondamentale

che prescrive l' applicazione uniforme dei regolamenti nell'

intera Comunità»;

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• C. Giust. Orsolina Leonesio:

• Decisione:

– il regolamento comunitario produce effetti immediati ed e, in quanto tale, atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare;

– i diritti di credito nei confronti dello Stato, attribuiti da detto regolamento, sorgono quando sono soddisfatte le condizioni da esso poste, senza che sia possibile subordinare il loro esercizio, sul piano nazionale, a disposizioni d' attuazione diverse da quelle eventualmente prescritte dallo stesso regolamento;

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• C. Giust. 9 marzo 1978, C- 106/77 Simmenthal c. Ministero delle Finanze

– La Simmenthal S.p.a. importava dalla Francia una partita di carni bovine. L'importazione viene sottoposta al pagamento di diritti di controllo sanitario, pagamento che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci (: misura di effetto equivalente alle restrizione quantitative previste dall'art. 30 TCE).

– La Simmenthal S.p.a. lamentava la violazione del Trattato ad opera dell'Amministrazione delle finanze e richiede la ripetizione di quanto versato indebitamente;

– Il giudice invece di rivolgersi alla Corte Costituzionale chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge italiana che prescriveva il pagamento del controllo sanitario delle carni, optava per un ricorso alla Corte di Giustizia chiedendo di definire quale sia il modo più adatto per tutelare i diritti riconosciuti dal diritto comunitario

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• La Corte di giustizia coglie l'occasione per delineare una vera e propria "supremacy clause" di carattere giurisprudenziale relativamente al diritto comunitario;

• Le norme di diritto comunitario - si afferma nella motivazione - sono fonte immediata di diritti e obblighi per tutti coloro cui esse fanno riferimento: Stati, singoli cittadini, giudici;

• In forza del principio della preminenza, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni comunitarie hanno l'effetto -nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri - non solo di rendere inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche di impedire successivamente la formazione di atti legislativi nazionali nella misura in cui fossero incompatibili con norme comunitarie;

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Diretta applicabilità dei regolamenti

• Ne consegue che qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria;

• La sentenza rivoluzionò completamente il potere del giudice: da allora il giudice può di propria sponte tutelare un diritto del cittadino comunitario garantito dai Trattati o da altre fonti europee (senza l’intervento del legislatore o una decisione della Corte Costituzionale);

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