Diritto del lavoro 2006-07 Il contratto di lavoro a tempo determinato.

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Diritto del lavoro 2006-07 Il contratto di lavoro a tempo determinato

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Diritto del lavoro 2006-07

Il contratto di lavoro a tempo

determinato

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Diffusione del contratto a termine in Europa

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Alcuni dati in Italia

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Alcuni titoli sulla stampa di oggi

Disoccupazione ai minimi dal '93Per l'Istat nel 2006 il tasso è sceso al 6,8%

Nel 2005 era al 7,7%. Mai così bassa da 13 anni a questa parte. La crescita dell'occupazione dovuta per il 46% a impieghi a tempo determinato

Nel quarto trimestre 2006 il numero di occupati è risultato pari a 23.018.000 unità con una crescita su base annua dello 1,5 per cento (+333.000 unità). Un contributo rilevante è stato ancora una volta fornito dalla componente a tempo determinato (+191.000 unità) e dagli stranieri nella componente a tempo inde-terminato (+90.000 unità).

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Tempo e rapporto di lavoro

La “atipicità” temporale del contratto di

lavoro

La “atipicità” temporale della prestazione di

lavoro

IL CONTRATTO A

TERMINE

IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

a tempo pieno o parziale

a tempo determinato

o indeterminato

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La disciplina giuridica del lavoro a La disciplina giuridica del lavoro a termine in Italia fino al codice termine in Italia fino al codice civilecivile

NEL CODICE DEL 1942 “Il contratto di lavoro si reputa a

tempo indeterminato” (art. 2097 cod.

civ.)

NEL CODICE DEL 1865 Si intendeva

tutelare il lavoratore vietando le assunzioni a tempo indeterminato. Le uniche assunzioni lecite sono quella a termine

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…e nella legislazione post-costituzionale

La limitazione del contratto a

termine (1962) come logico

complemento della limitazione

alla facoltà di recesso (1966)

Atteggiamento di netto

disfavore: la regolazione

restrittiva del contratto a

termine

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I successivi allentamenti della disciplina verso la liberalizzazione:

1987 – 1997 - 2001

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Quando si può stipulare un contratto a termine? 3 risposte

a) Quando sia richiesto dalla natura dell’attività derivante

dal carattere stagionale b) Per sostituire lavoratori con

diritto alla conservazione del posto

c) Per l’esecuzione di un’opera o di un servizio aventi

carattere straordinario e occasionale

d) Lavorazioni che richiedono maestranze specializzate

e) Nel settore dello spettacolof) Nel settore del trasporto

aereo per un periodo di sei mesi compreso tra aprile e

ottobre

Nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi

stipulati con i sindacati maggiormente

rappresentativi sul piano nazionale

A fronte ragioni di carattere

tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo

1987

20011962

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Tassatività delle ipotesi

Forma scritta Parità di

trattamento Conversione

sanzionatoria del rapporto

Interpretazioni giurisprudenziali restrittive

Utilizza tutte le tecniche

che di normarivelano l’intenzione

di considerarela fattispecie

come una eccezione rispetto

allo standard

La legge 230/1962: esempio paradigmatico di una stagione

particolare del diritto del lavoro

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Il culmine dell’interpretazione restrittiva

L’intensificazione dellaattività di un albergo o diuna agenzia di viaggi nel

periodo estivo; o di un esercizio

commerciale nel periodonatalizio,

possono farsi rientrare inuna delle due categorie?

a) Quando sia richiesto dalla natura dell’attività derivante dal carattere stagionale

c) Per l’esecuzione di un’opera o di un servizio aventi carattere straordinario e occasionale

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La Direttiva CE del 1998

1. Principio di non discriminazione2. Prevenzione degli abusi derivanti

dall’impiego successivo di più contratti a termine

e la sua attuazione nell’ordinamento interno: il D.

lgs. 368/2001

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Il d. lgs. 368/2001: il primo atto della “modernizzazione” del mercato del lavoro

italiano

“E' consentita l'apposizione di un termine alla

durata del contratto di

lavoro subordinato a

fronte di ragioni di carattere

tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo”

L’esigenza deve essere Comunque temporanea o

Meramente oggettiva?

È un rinvio alla libera scelta datoriale tra le tipologie

(tesi a-causale?)

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Il dissidio tra due opinioni

Nella disciplina delineata dal D. Lgs. 368/01 appare superato

l'orientamento volto a riconoscere la legittimità

dell'apposizione del termine soltanto in

presenza di una attività meramente temporanea

Il Ministero del lavoro(Circolare 42/2004)

La Corte di Cassazione(sent. 7468/2002)

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Cass. n. 468/2002

Il ministro non fa i conti con la giurisprudenza: l’anticipo della Cass.

nella direttiva comunitaria 70/1999 ove si «considera che i contratti di lavoro a tempo

indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla

qualità della vita dei lavoratori interessati ed a migliorare il rendimento», si afferma la

necessità che il termine abbia giustificazione in condizioni oggettive, e si fissano principi per evitare abusi derivanti dall’utilizzazione dei

contratti a tempo determinato. Il termine costituisce deroga d’un generale sottinteso principio: il contratto di lavoro

subordinato, per sua natura, non è a termine.

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La Corte di Cassazione(sent. 7468/2002)

…Trib. Milano, 31 ottobre

2003Trib. Milano, 13 novembre 2003

Trib. Firenze 5 febbraio 2004

e la successiva giurisprudenza di merito:

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la successiva giurisprudenza di

merito:Trib. Milano, 31 ottobre

2003Trib. Milano, 13 novembre

2003

Trib. Firenze 5 febbraio 2004

Trib. Catania 2006Ente posta

“Considerato che con la nuova disciplina (…) non è venuto meno il principio generale per cui il contratto a termine rimane possibilità ammessa in via di eccezione rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato, occorre che in concreto siano dal datore di lavoro esplicitate (e provate in giudizio) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo astrattamente indicate della disposizione dell’art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001”

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“Il datore di lavoro ha l’onere, a monte, di specificare e, a valle, di dimostrare le ragioni a fronte delle quali è consentita la stipulazione di

contratti a termine”

Trib. Milano, 13 novembre 2003

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…ergo

NON vi è alcun ribaltamento del paradigma regola (contratto

a tempo indeterminato) – eccezione (contratto a termine)

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I divietia) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto

di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,

presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

(come nella somministrazione)

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Le clausole di contingentamento

La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato, è affidata ai contratti collettivi.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi con riferimento ad aree geografiche

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità; c) per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati

periodid) per spettacoli ovvero programmi radiofonici o televisivi. e) a conclusione di un periodo di tirocinio o di stagef) stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni, g) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera

o di un servizio aventi carattere straordinario o occasionale h) di durata non superiore ai sette mesi

…e il loro sostanziale “svuotamento”

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Il computo dei dipendenti

Normativa e giurisprudenza

tradizionalmente consideravano i

lavoratori a termine come computabili

Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20

maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a

tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia

durata superiore a nove mesi (d. lgs

368/2001).

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La forma

L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta,direttamente o indirettamente, da atto scritto (D. Lgs. 368/2001)

indirettamente,

?

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Il trattamento

Parità di trattamento

Diritti di precedenza in caso di nuove assunzioni

Diritto ad essere formati La disciplina del

recesso ante tempus La giusta causa

Il rimedio risarcitorio

UN PROBLEMA PARTICOLARE CHE SI È

POSTO IN GIURISPRUDENZA:

La scadenza di un termine illecitamente posto è equiparabile ad un licenziamento?

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Altre sanzioni per gli usi “abusivi” del contratto a termine

1.Continuazione

2.Proroga

3.Riassunzioni

IL FINE ESSENZIALE DELLA DIRETTIVA:

Prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine

E la sua traduzione nell’ordinamento

interno:

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1) Continuazione “di fatto” del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione per ogni giorno di continuazione pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini

Ilperiodo

di “tolleranza”

Laconversione

ex nunc

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2) La disciplina delle proroghe

Proroga ammissibile soltanto una volta,

per un periodo non superiore a

quello inizialmente previsto, per contingenze impreviste e

imprevedibili e per la stessa attività

(l. 230/1962)

Il termine del contratto può essere, prorogato una sola

volta quando la durata iniziale del contratto sia

inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è

ammessa a condizione che si riferisca alla stessa

attività lavorativa per la quale il contratto è stato

stipulato a tempo determinato.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata

complessiva del rapporto a termine non potrà essere

superiore ai tre anni (D. lgs. 368/2001)

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3) LE RIASSUNZIONI SUCCESSIVE

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratti di due assunzioni

successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

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La situazione attuale

LIBERALIZZAZIONE QUASI TOTALE ATTUATA CON LA TECNICA DELLA

CLAUSOLA GENERALE INDEFINITA RINNOVABILITÀ DEL

RAPPORTO CON IL RISPETTO DEGLI INTERVALLI MINIMI

NESSUN LIMITE DI DURATA MASSIMA

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Il contratto a termine nel pubblico impiego dopo la

privatizzazione

Art. 36 T.U.P.I.

“Le p.a. si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di

assunzione e di impiego del personale previste dal codice

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”

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L’eccezione alle regole vigenti per i dipendenti privati

“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative

riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle p.a., non può

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, ferma restando

ogni responsabilità e sanzione”(art. 36.2)

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“Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le p.a. hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.

La questione di costituzionalità con riferimento all’art. 3 Cost.

La sanzione

La responsabilità

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La risposta della Corte Costituzionale (27 marzo 2003 n.

89)

“Il rimettente muove dall’assunto che, a seguito della cosiddetta

privatizzazione, il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. sia

assimilato, sotto ogni aspetto, a quello svolto alle dipendenze di

datori di lavoro privati.

Siffatto assunto, nei termini formulati, non può ritenersi corretto

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“Il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle

dipendenze della p.a. è quello dell’accesso mediante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

Ciò giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme

imperative conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della

conversione del rapporto prevista per i lavoratori privati”

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Il caso Adeneler e Marrosu and Sardino and Vassallo, decisi dalla corte di giustizia

rispondendo alla questione sollevata dal Tribunale di Genova riguardo alla compatibilità con la Directive 99/70/EC del sistema di sanzioni per le p.a. previsto in Italia.