Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

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Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012

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Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012). CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012 ) Palazzo Bernardini , 25 ottobre 2012. Contratti a termine “ acausali ” (art. 1, c. 9, lett. b) e d) Dal 18 luglio 2012 - PowerPoint PPT Presentation

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Contratto a tempo determinato (art. 1

Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

Palazzo Bernardini, 25 ottobre 20121Contratti a termine acausali (art. 1, c. 9, lett. b) e d)

Dal 18 luglio 2012

In due ipotesi alternative tra loro non richiesta la giustificazione causale (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per la stipula di un contratto a tempo determinato:

Prima ipotesiPrimo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

Il contratto a termine acausale non pu essere prorogato anche se la durata inferiore a 12 mesi.Il periodo di 12 mesi non frazionabile.

Quanto sopra anche nel caso di prima missione di un lavoratore.

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2Contratti a termine acausali

Seconda ipotesiGli accordi interconfederali, i contratti collettivi nazionali di categoria, o in via delegata i contratti di 2 livello, possono prevedere, in luogo dellipotesi precedentemente esaminata, che lacasualit del contratto a tempo determinato o della missione in un contratto di somministrazione a tempo determinato, sia consentita nellambito di specifiche condizioni relative allattivit produttiva.Limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nellambito dellunit produttiva.Anche in questa seconda ipotesi i contratti a termine acausali non possono essere prorogati.

2Prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza(art. 1, c. 9, lett. e) ed f)

Dal 18 luglio 2012Il c.d. periodo di tolleranza aumentato:-da 20 a 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;-da 30 a 50 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.

Onere di preventiva comunicazione al centro per limpiego con modalit da fissare con D.M.Se il rapporto continua oltre i suddetti termini, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi termini.

3Intervalli tra singoli contratti a termine (art. 1, c. 9, lett. g) e h))

Dal 18 luglio 2012Possibile la riassunzione a termine dello stesso lavoratore, se tra la fine del precedente contratto e linizio del nuovo, trascorre un intervallo di:-60 giorni se il 1 contratto ha una durata fino a 6 mesi (prima il termine era di 10 giorni);90 giorni se il 1 contratto ha una durata superiore a 6 mesi (prima il termine era di 20 giorni).

4Intervalli tra singoli contratti a termine (continua)

Gli stessi accordi collettivi e per le stesse ipotesi di cui alla slide n. 2 possono prevedere la riduzione degli intervalli:1 contratto fino a 6 mesi: 20 giorni1 contratto superiore a 6 mesi: 30 giorni

In mancanza di contrattazione collettiva, il Ministero del lavoro, decorsi 12 mesi dallentrata in vigore della legge, provvede ad individuare le condizioni specifiche in cui operano le riduzioni.

Mancato rispetto intervallo minimo: il secondo contratto a termine si considera a tempo indeterminato.

5Intervalli tra i singoli contatti a termine (continua)

Art. 46-bis, c. 1, lett. a) Decreto sviluppo

Introdotti i suddetti termini ridotti (20 giorni, per i contratti di durata fino a 6 mesi 30 giorni, per i contratti di durata superiore) anche per le attivit stagionali.

Gli intervalli ridotti possono essere applicati anche in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi, stipulati ad ogni livello, dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale.

6Durata massima per sommatoria dei contratti a termine (art. 1, c. 9, lett. i)

Confermati i 36 mesi comprese proroghe e rinnovi, fatte salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale).NovitNei 36 mesi devono essere conteggiati, a far data dal 18 luglio 2012, anche gli eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti.

Cosa possibile fare dopo i 36 mesi?Ricorrere alla somministrazione di lavoro.

Resta salva la possibilit di stipulare, per una sola volta, presso la DPL e con lassistenza di un sindacato, un ulteriore contratto a termine della durata di otto mesi (c.d. deroga assistita - art. 5, c. 4 bis, 2 periodo, D.Lgs. n. 368/2001).

7Impugnazione dei contratti a termine(art. 1, cc. 11-12)

Dal 1 gennaio 2013-Il termine stragiudiziale di impugnazione, a pena di decadenza, nelle questioni sulla nullit del termine apposto al contratto, elevato da 60 a 120 giorni;

-ricorso giudiziale o richiesta (facoltativa) del tentativo di conciliazione o arbitrato entro i successivi 180 giorni, pena linefficacia dellimpugnazione.Se la controparte rifiuta la conciliazione o questa d esito negativo, il ricorso giudiziale deve essere proposto entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 32, c. 3, lett. a) e d) L. n. 183/20.

8Sanzioni in caso di illegittimit del termine: conferma del collegato lavoro(art. 1, c. 13)

conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;risarcimento compreso tra 2,5 e 12 mensilit retributive onnicomprensive.

Norma di interpretazione autenticaTale indennit ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

9Introduzione contributo addizionale (art. 2, cc. 28-30)

A decorrere dal 1 gennaio 2013, prevista lintroduzione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Esclusione:attivit stagionali;lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;apprendisti.

Possibilit di recuperare il suddetto contributo versato fino ad un max di 6 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

10Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 1, cc. 16-19, L. n. 92/2012)

Palazzo Bernardini, 25 ottobre 201212Introdotte una serie di novit nel recente T.U. sullapprendistato (D.Lgs. n. 167/2011)

Dal 18 luglio 2012

Durata minima (art. 1, c. 16, lett. a)Non inferiore a 6 mesi, ferma restando la possibilit di durate inferiori per le attivit stagionali.

Periodo di preavviso (art. 1, c. 16, lett. b)In caso di recesso dal rapporto di apprendistato, al termine del periodo di formazione, per il periodo di preavviso continua a trovare applicazione il trattamento economico, normativo e contributivo previsto per il contratto di apprendistato.

1113Dal 1 gennaio 2013:

-Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (art. 1, c. 16, lett. c, e c. 18):il datore di lavoro potr assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati a tempo indeterminato;il rapporto non pu superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unit.

Esclusa la possibilit di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a tempo determinato.

12Art. 46-bis, c. 1, lett. b), Decreto sviluppo

Si possono concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora siano inviati in missione lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

13Obblighi di stabilizzazione (art. 1, c. 16, lett. d) e c. 19)

Dal 18 luglio 2012

Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, lassunzione di nuovi apprendisti subordinata ad una percentuale minima di stabilizzazione degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.

Percentualifino al 18 luglio 2015: 30% (per questo primo triennio si considerano anche i rapporti stipulati e conclusi prima del 18 luglio 2012)dal 19 luglio 2015: 50%

Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti di apprendistato cessati:per recesso durante il periodo di prova;per dimissioni;per licenziamento per giusta causa.

14Obblighi di stabilizzazione (continua)

Che cosa succede in caso di mancato rispetto della percentuale? consentita lassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Esempio:Datore di lavoro che nei 36 mesi precedenti ha stabilizzato:-4 apprendisti su otto assunti: nessuna limitazione ad assumere nuovi apprendisti fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12; (fino al 18 luglio 2015 sufficiente la stabilizzazione del 30%);-2 apprendisti su otto assunti: pu assumere 3 apprendisti, fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12;nessun apprendista: pu assumere un solo apprendista, fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12.

15Obblighi di stabilizzazione (continua)

Gli apprendisti, assunti in violazione delle suddette percentuali di stabilizzazione, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino dalla data di costituzione del rapporto.Il meccanismo delle percentuali di stabilizzazione non si applica:alle Aziende che occupano meno di 10 dipendenti.

Contribuzione ASPI (art. 2, cc. 36-37)

Dal 1 gennaio 2013:-contributo aggiuntivo, a carico dei datori di lavoro, pari all1,31% della retribuzione imponibile anche per le Aziende che occupano fino a 9 dipendenti.

Il contributo aggiuntivo non dovuto per quelle assunzioni incentivate in relazione alle quali si applica la contribuzione prevista per gli apprendisti.

16Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

COLLABORAZIONI A PROGETTO (art. 1, cc. 23-25)

Palazzo Bernardini, 25 ottobre 201219Progetto (art. 1, c. 23. lett. a)

Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012

-I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o pi progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore;-le collaborazioni non possono pi essere finalizzate alla realizzazione di un programma o ad una fase di esso.

17Progetto (continua)

-deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;-non potr consistere in una mera riproposizione delloggetto sociale dellimpresa committente;-i progetti specifici, determinati dal committente, devono essere gestiti in modo autonomo dal collaboratore;-non pu comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi;-deve essere descritto in modo tale da poter individuare il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire (art. 1, c. 23, lett. b).

18Corrispettivo (art. 1, c. 23, lett. c)

Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012

La contrattazione collettiva (a livello interconfederale, nazionale o su delega a livello territoriale o aziendale) diviene parametro esplicito di riferimento per la valutazione della congruit del compenso erogato al collaboratore a progetto.

19Corrispettivo (continua)

Infatti:-il compenso deve essere proporzionato alla quantit e alla qualit del lavoro eseguito e non pu essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico, per ciascun settore di attivit, dai contratti collettivi;in assenza di tale contrattazione collettiva specifica, il compenso non pu essere inferiore, a parit di estensione temporale dellattivit lavorativa oggetto della prestazione, ai minimi retributivi previsti dal C.c.n.l. del settore di riferimento, per le figure professionali il cui profilo di competenza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

20Recesso prima della scadenza del termine (art. 1, c. 23, lett. e)

Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012

possibile recedere prima della scadenza del termine

Per il committente:-per giusta causa;-se dovessero emergere oggettivi profili di inidoneit professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Per il collaboratore:-per giusta causa;-se tale facolt prevista nel contratto individuale (dando il preavviso).

21Presunzioni di subordinazione del rapporto (art. 1, c. 23, lett. g) e c. 24)Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012

Presunzione relativa: salvo prova contraria a carico del committente, quando lattivit del collaboratore sia svolta con modalit analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dellimpresa committente.Il rapporto si presume di carattere subordinato dalla costituzione del rapporto stesso.La presunzione non opera per le prestazioni di elevata professionalit, eventualmente individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale.

22Presunzioni di subordinazione del rapporto (continua)(art. 1, c. 24)

B)Presunzione assoluta: quando manca lindividuazione di uno specifico progetto che costituisce elemento essenziale di validit del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il rapporto si presume di carattere subordinato a tempo indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto stesso.

23Le nuove disposizioni sul contratto a progetto si applicano ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente allentrata in vigore della legge: 18 luglio 2012 (art. 1, c. 25).

Per i contratti a progetto, in corso al 18 luglio 2012, continuano ad applicarsi le vecchie norme.

Cosa accade in caso di proroga, avvenuta dopo il 18 luglio 2012, di un contratto a progetto stipulato prima del 18 luglio 2012?Confindustria ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina precedente, perch la proroga non determina la stipulazione di un nuovo contratto, ma la prosecuzione di un precedente rapporto.

24Esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto (art. 1, c. 27)

Norma di interpretazione autentica: lesclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative in cui il collaboratore chiamato a svolgere unattivit il cui contenuto concreto sia riconducibile alla attivit professionale intellettuale, per lesercizio della quale necessaria liscrizione in albi professionali.

Se invece il collaboratore svolge una prestazione non riconducibile alla specifica attivit professionale intellettuale, per la quale iscritto in albi professionali, si applicheranno le norme in materia di lavoro a progetto.

25Aliquote contributive (art. 2, c. 57 come modificato dallart. 46-bis, lett. g) Decreto sviluppo)

Lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, laliquota contributiva cos modificata:

1.per lanno 2012/2013: 27%;2.per lanno 2014: 28%;3.per lanno 2015: 30%;4.per lanno 2016: 31%;5.per lanno 2017: 32%;6.a decorrere dallanno 2018: 33%.

26Aliquote contributive (continua)

Lavoratori assicurati anche presso altre forme obbligatorie, laliquota viene modificata come segue:

1.per lanno 2012: 18%;2.per lanno 2013: 20%;3.per lanno 2014: 21%;4.per lanno 2015: 22%;5.a decorrere dal 2016: 24%.

27Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO(art. 1, c. 26 L. n. 92/2012)

Palazzo Bernardini, 25 ottobre 201231Presunzione rapporti co.co.co. (art. 1, c. 26 come modificato dallart. 46 bis, c. 1 lett. c) Decreto sviluppo)

Salvo prova contraria del committente, le prestazioni lavorative svolte da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di co.co.co., qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:-la durata della collaborazione, con il medesimo committente, sia complessivamente superiore ad 8 mesi annui per due anni consecutivi;-che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a pi soggetti riconducibili al medesimo centro dimputazione di interessi, costituisca pi dell80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nellarco di due anni solari consecutivi;il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

28Conseguenze della presunzione

La mancata prova contraria del committente comporta lintegrale applicazione, alla prestazione lavorativa, dalla costituzione del rapporto, della disciplina relativa alle co.co.co.;

da ci deriva che:la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro autonomo si trasforma in una co.co.co., la quale, se manca lindividuazione di uno specifico progetto, si trasforma, a sua volta, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto (v. slide n. 23).

29Conseguenze della presunzione

Oneri contributivi

Nel caso in cui opera la presunzione e il rapporto si configuri quale una co.co.co., gli oneri contributivi dovuti alla gestione separata INPS, per il periodo precedente la conversione, sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, al quale rimane il diritto di rivalsa nei confronti del committente.

30Da quando si applica la presunzione?

-dal 18 luglio 2012, per i rapporti di lavoro autonomo instaurati dopo tale data;

dal 18 luglio 2013, per i rapporti di lavoro autonomo in corso al 18 luglio 2012, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti.

31Due ipotesi in cui non opera la presunzione di cui sopra:

1 ipotesiLa presunzione non opera, qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:a)sia caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacit tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nellesercizio concreto di attivit;b)il soggetto che la svolge percepisca un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 18.662,50 (parametro di riferimento per tutto il 2012).

322 ipotesi (distinta dalla prima)La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nellesercizio di attivit professionali, per le quali lordinamento richiede liscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

Alla ricognizione delle suddette attivit provveder il Ministero del lavoro con D.M.

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