Diritto Commerciale - Riassunti campobasso - Vol 3 - Edizione 4.doc

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CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO. PARTE PRIMA : I CONTRATTI CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA 1. Nozione. Tipi La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Si tenga presente che quest’ultimo rappresenta il corrispettivo in danaro poiché se fosse costituito da altri beni non si avrebbe vendita ma permuta (art. 1552). La vendita non è un contratto tipico di impresa (entrambe le parti possono non essere imprenditori) ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività ed attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati. Per le vendite mobiliari è da ricordare che esistono in materia convenzioni internazionali che regolano i traffici commerciali, svincolando in parte la disciplina dalle singole leggi nazionali; attualmente la vendita internazionale di merci è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980 che ha sostituito la precedente Convenzione dell’Aja. La vendita di cose mobili dettata dal codice civile è stata affiancata negli ultimi anni da un’articolata normativa speciale destinata a trovare applicazione quando la vendita intercorre tra un commerciante ed un consumatore e volta a tutelare il secondo. 2. Vendita reale e vendita obbligatoria La vendita è un contratto consensuale: si perfeziona col semplice accordo delle parti e non è necessaria la consegna o il pagamento del prezzo. È inoltre un contratto con effetti reali: si può dunque discorrere di vendita reale o con effetti reali immediati poiché il consenso delle parti è sufficiente affinché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio a quest’ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa. Si parla invece di vendita obbligatoria o con effetti reali differiti nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producano in un momento successivo alla stipulazione del contratto, al verificarsi di determinati eventi che determinano il passaggio automatico della proprietà senza che occorra un’ulteriore manifestazione di volontà del venditore. Essa non va confusa con il contratto preliminare di vendita poiché qui le parti si obbligano ad una futura manifestazione del consenso che determina il ~ 1 ~

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CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO.PARTE PRIMA : I CONTRATTI

CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA

1. Nozione. Tipi

La vendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento di propriet di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Si tenga presente che questultimo rappresenta il corrispettivo in danaro poich se fosse costituito da altri beni non si avrebbe vendita ma permuta (art. 1552).La vendita non un contratto tipico di impresa (entrambe le parti possono non essere imprenditori) ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attivit ed attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati.Per le vendite mobiliari da ricordare che esistono in materia convenzioni internazionali che regolano i traffici commerciali, svincolando in parte la disciplina dalle singole leggi nazionali; attualmente la vendita internazionale di merci regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980 che ha sostituito la precedente Convenzione dellAja.La vendita di cose mobili dettata dal codice civile stata affiancata negli ultimi anni da unarticolata normativa speciale destinata a trovare applicazione quando la vendita intercorre tra un commerciante ed un consumatore e volta a tutelare il secondo.2. Vendita reale e vendita obbligatoria

La vendita un contratto consensuale: si perfeziona col semplice accordo delle parti e non necessaria la consegna o il pagamento del prezzo. inoltre un contratto con effetti reali: si pu dunque discorrere di vendita reale o con effetti reali immediati poich il consenso delle parti sufficiente affinch la propriet della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio a questultimo del rischio di perimento fortuito della cosa.Si parla invece di vendita obbligatoria o con effetti reali differiti nel caso in cui gli effetti reali della vendita si producano in un momento successivo alla stipulazione del contratto, al verificarsi di determinati eventi che determinano il passaggio automatico della propriet senza che occorra unulteriore manifestazione di volont del venditore. Essa non va confusa con il contratto preliminare di vendita poich qui le parti si obbligano ad una futura manifestazione del consenso che determina il trasferimento della propriet mentre la vendita obbligatoria un contratto definitivo rivolto direttamente al trasferimento della propriet.Oltre la vendita con riserva di propriet, sono casi di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui.

Nella vendita di cose determinate solo nel genere (es: cento quintali di grano), la propriet passa al compratore con lindividuazione, che consente di isolare le cose oggetto della vendita e che fatta di accordo tra le parti o nei modi dalle stesse stabiliti. Se si tratta di cose che devono essere trasportate, essa avviene anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Nella vendita di cose future (es: vendita di un macchinario non ancora prodotto), il compratore ne acquista la propriet non appena la cosa viene ad esistenza, purch si tratti di cose individuate. La vendita non un contratto aleatorio (in cui lentit o lesistenza della prestazione collegata ad un elemento incerto e quindi rende pi ampio il rischio contrattuale) quindi essa inefficace se la cosa non viene ad esistenza, a meno che le parti non abbiano stipulato che il compratore debba pagare il prezzo in egual modo (vendita di speranza o emptio spei). Nella vendita di cosa altrui, il venditore obbligato a procurare lacquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. Se il venditore non procura lacquisto e il compratore conosceva laltruit della cosa venduta al momento della conclusione del contratto, potr ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento solo dopo che sia scaduto il termine, fissato convenzionalmente o dal giudice, per lacquisto da parte del venditore. Se il compratore ignorava laltruit della cosa potr chiedere immediatamente la risoluzione del contratto con diritto al risarcimento dei danni. La vendita pu riguardare anche cose parzialmente altrui e in tal caso il compratore avr diritto solo ad una riduzione del prezzo e potr chiedere la risoluzione del contratto se dalle circostanze risulta che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non divenuto proprietario. 3. Le obbligazioni del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. consegnare la cosa al compratore; 2. fargliene acquistare la propriet, se lacquisto non effetto immediato del contratto;3. garantire il compratore dallevizione e dai vizi della cosa.

Il venditore tenuto a consegnare la cosa al compratore nel luogo ed alla scadenza convenute, onde consentirgli la materiale disponibilit del bene acquistato. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita e se si tratta di cose determinate, sul venditore grava anche lobbligo di custodire la cosa fino alla consegna. Il venditore tenuto anche a consegnare i titolo ed i documenti relativi alla propriet e alluso della cosa venduta. In mancanza di specificazioni contrattuali, trova applicazione per il tempo della consegna la regola generale dettata per ladempimento delle obbligazioni perci il compratore potr esigere anche immediatamente la consegna della cosa acquistata.

La consegna delle cose mobili vendute deve avvenire nel luogo in cui le stesse si trovavano allatto di vendita, se conosciuto dalle parti. In caso contrario la consegna deve avvenire nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio al tempo della vendita oppure nella sede dellimpresa se egli imprenditore.

La consegna materiale del bene pu anche mancare se la cosa venduta gi detenuta dal compratore (traditio brevi manu) o le parti convengono che la cosa resti al venditore ad altro titolo (costituto possessorio) ad esempio, il venditore stipula con il compratore un contratto di locazione dellimmobile vendutogli.

Se si tratta di vendita con trasporto il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (trasportatore) o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Se si tratta di cose generiche, la consegna al vettore o allo spedizioniere costituisce individuazione, con conseguente trasferimento della propriet e passaggio in testa al compratore dei rischi relativi; questi dovr pertanto pagare la merce acquistata anche se perisce durante il trasporto, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del vettore. Dunque tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore, anche se tuttavia poich tale disciplina ha carattere dispositivo di frequente vengono utilizzate clausole che modificano la disciplina legale:a) limitatamente alle spese di trasporto addossandole in tutto o in parte al venditore (es: franco stazione arrivo, franco domicilio);b) per quanto riguarda il luogo della consegna ponendo a carico del venditore i rischi connessi al trasporto, eccezion fatta per il perimento fortuito della cosa (es: consegna allarrivo).La vendita su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci gi consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo (es: duplicato della lettera di vettura allordine, polizza di carico). Ne consegue che tale vendita pu essere realizzata anche mediante il trasferimento dei relativi titoli rappresentativi dato che il possesso dei documenti consente al compratore di ritirare la merce o rivenderla ulteriormente.La vendita su documenti si ha appunto quando le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo titolo rappresentativo, dunque il venditore si libera dellobbligo di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o dagli usi (es: certificato di origine della merce, polizza di assicurazione).

Salvo patto o uso contrario, il compratore a sua volta obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti e se questi sono regolari il compratore non pu rifiutarsi di pagare adducendo eccezioni che riguardano la qualit e lo stato delle cose. Si vuole evitare che eventuali controversie ritardino il ritiro della merce ed incidano sui rapporti col vettore. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore, salvo che il venditore era a conoscenza della perdita della merce e lo ha taciuto in mala fede al compratore. Il contratto resta valido e vincolante anche se la momento della sua conclusione la merce era gi perita: il compratore non potr ripetere il prezzo pagato ma si ristorer dei danni subiti con lindennizzo dellassicurazione.

4. (segue) La garanzia per evizioneIl venditore tenuto a garantire il compratore contro levizione. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la propriet della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dellazione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.Ad esempio: un terzo rivendica vittoriosamente la propriet dellintera cosa acquistata dal compratore (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale) ovvero ottiene il riconoscimento giudiziale di un diritto di usufrutto sulla cosa (evizione limitativa).

La legge distingue tre momenti nella disciplina della garanzia per evizione:1) PERICOLO DI EVIZIONE: il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia; pu inoltre sospenderlo quando la cosa risulta gravata da garanzie reali o da altri vincoli (sequestro o pignoramento) e tali circostanze erano a lui ignote. Il pagamento non pu per essere sospeso se il pericolo di evizione era noto al compratore al tempo della vendita.2) EVIZIONE MINACCIATA: il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore, dato levidente interesse di questi a far respingere la domanda del terzo. In mancanza, intervenuta levizione, il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.

3) EVIZIONE COMPIUTA: subita levizione, con il passaggio in giudicato a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Al riguardo trova applicazione la disciplina dettata per la vendita di cosa altrui. Se levizione stata totale, il venditore dovr rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa; tenuto inoltre al risarcimento integrale del danno se il fatto imputabile a un suo comportamento doloso o colposo.

Se invece levizione stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni; pu tuttavia chiedere la risoluzione de contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non diventato proprietario. Questa medesima disciplina si applica nel caso di evizione limitativa.La garanzia per evizione pu essere aumentata, diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti. nullo il patto che esclude la garanzia per levizione derivante da un fatto proprio del venditore (es: quando questi abbia precedentemente alienato ad un terzo lo stesso immobile). In caso di valida esclusione della garanzia il venditore non tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese. Anche questobbligo viene meno se la vendita stipulata a rischio e pericolo del compratore.5. (segue) Vizi. Mancanza di qualit. Buon funzionamento

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea alluso cui destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (es: che la stoffa venduta non presenti difetti di tessitura). La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, cio non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dellacquisto quindi egli tenuto a controllare almeno sommariamente la cosa quando lacquista. Copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose che il compratore non ha potuto esaminare al momento della conclusione del contratto.

La garanzia per vizi pu essere limitata od esclusa, ma il relativo patto improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore pu chiedere o la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la semplice riduzione del prezzo (azione estimatoria). Questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, che dovr anche risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova d aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.Lesercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi soggetto a brevi termini di decadenza e prescrizione: Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Lazione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna.

La legge distingue poi il caso particolare in cui la cosa venduta non ha le qualit promesse o quelle essenziali per luso cui destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, purch il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. La relativa azione soggetta agli stessi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia da vizi.

Lazione di risoluzione per inadempimento non invece soggetta a termini di decadenza e soggiace allordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita o difetti delle qualit necessarie ad assolvere la funzione che le parti hanno assunto come essenziale (aliud pro alio). Al fine di offrire una pi energica tutela al compratore ne ha esteso il campo di applicazione ed infatti si ritiene che si ha consegna di aliud pro alio anche quando la cosa consegnata difetti delle particolari qualit necessarie per assolvere alla sua funzione economico-sociale.6. (segue) Garanzia di buon funzionamentoCon la garanzia di buon funzionamento (prevista dallart. 1512 per le sole cose mobili), che deve essere pattuita a meno che non sia dovuta in forza agli usi, durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento anche se non sono dovuti a vizi o mancanza di qualit. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta. Tale garanzia riguarda beni strumentali come macchinari e apparecchiature e beni di consumo di lunga durata come elettrodomestici, ecc.7. (segue) Garanzia di conformit

Quando la vendita ha per oggetto beni di consumo il venditore ha lobbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformit esistente al momento della consegna del bene.

La conformit si presume quando il bene consegnato sia idoneo alluso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo o alluso particolare richiesto dal consumatore, inoltre necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto e presentato mediante campioni o modelli e che possieda le qualit che il consumatore pu ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicit o delletichettatura del prodotto. In caso di difetto di conformit il consumatore pu richiedere a sua scelta la riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore; se tali rimedi non sono praticabili, egli pu chiedere riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene e il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, il venditore pu a sua volta agire contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori). nullo qualsiasi patto volto a escludere o limitare tali diritti.

La disciplina di tali diritto si trova nel codice del consumo artt. 128-135.

8. (segue) Clausole sulla qualit della merce

Tali clausole sono diffuse soprattutto nelle vendite commerciali, sono volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualit desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controversie. Esse sono:i. La vendita con riserva di gradimento che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa di suo gradimento.

ii. Nella vendita a prova il contratto sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualit pattuite o sia idonea alluso cui destinata.

iii. Nella vendita su campione, dalla merce oggetto della vendita (es: olio, vino) viene prelevato un campione che deve servire come esclusivo paragone per la qualit della merce. Qualunque difformit rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.9. Le obbligazioni del compratore. Il prezzoObbligazione principale del compratore quella di pagare il prezzo convenuto. Se non pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto. La determinazione del prezzo di regola rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che si tratti di beni il cui prezzo imposto dallautorit amministrativa.Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non pu accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui stato concluso il contratto.

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , n hanno convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della pubblica autorit , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza pi vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, determinato da un terzo.

10. Linadempimento nelle vendite mobiliari innanzitutto prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dallobbligo di consegna, notevolmente pi semplice e rapida di quella stabilita dalle norme generali in tema di mora del creditore (art 1206 e ss.). Infatti, se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.Ulteriore rimedio tipico costituito dalla possibilit di esecuzione coattiva del contratto (artt. 1515 e 1516). Art. 1515: Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita fatta all'incanto (asta) a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sar eseguita.Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorit ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita pu essere fatta senza incanto al prezzo corrente a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.Art. 1516: Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione , il compratore pu fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.Altro rimedio costituito dallart. 1517: la risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro nelle forme di uso la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta ovvero non l'accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.Altro rimedio la ripresa del possesso, art. 1519: se la vendita stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, pu riprendere il possesso delle cose vendute finch queste si trovano presso il compratore, purch la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si pu esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto .11. La vendita con riserva di propriet

La vendita con riserva di propriet (artt. 1523 e ss) ricorre tipicamente nelle vendite a rate, cio quando il pagamento del prezzo frazionato nel tempo.

La clausola di riserva di propriet offre unefficace tutela al venditore contro linadempimento del compratore e nel contempo lo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene.Infatti, tale clausola:

a) Deroga al principio dellimmediato effetto traslativo della propriet in quanto il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dellultima rata di prezzo, fermo restando che il venditore non ne pu comunque disporre.b) Deroga al principio res perit domino poich i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna, dato che egli cos messo in grado di godere del bene. Dunque il compratore deve pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per causa a lui non imputabile.

A tutela del compratore stabilito che il mancato pagamento di una sola rata, che non superi lottava parte del prezzo, non d luogo alla risoluzione del contratto; in caso contrario il venditore pu ottenere la risoluzione e ha diritto alla restituzione della cosa, anche se tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per luso della cosa oltre al risarcimento dei danni.Il compratore, fin quando non ha pagato lultima rata, non pu vendere la cosa, n questa pu essere aggredita dai suoi creditori poich essa ancora di propriet del venditore.

12. La vendita con patto di riscattoLa vendita con patto di riscatto (artt. 1500-1509) si ha quando il venditore si riserva il diritto di riacquistare la propriet della cosa entro un termine stabilito, mediante la restituzione al compratore del prezzo e delle spese sostenute. Per evitare abusi, il patto di restituire a un prezzo superiore di quello della vendita nullo per leccedenza (art. 1500). inoltre fissato un massimo non prorogabile per il riscatto, due anni dalla vendita per i beni mobili e cinque per gli immobili.

Il patto di riscatto ha efficacia reale: se il compratore vende la cosa, il venditore pu ottenerne il rilascio dai successivi acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile.

13. La vendita fuori dei locali commercialiLa vendita diretta ai consumatori fuori dei locali commerciali dellimpresa, come vendite a domicilio, per corrispondenza, televisive ecc regolata dal codice del consumo (artt. 45-67).

In base a tale normativa, al compratore riconosciuto il diritto di revocare lordine di acquisto o di recedere dl contratto gi concluso entro un termine di dieci giorni lavorativi la cui decorrenza diversa in relazione alla specifica tecnica di vendita.Loperatore commerciale ha il dovere di informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso indicando i termini, le modalit e le condizioni per il suo esercizio; in mancanza di ci il termine allungato a 60 giorni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed a 90 giorni per i contratti a distanza.In seguito al diritto di recesso, loperatore commerciale tenuto a restituire il prezzo pagato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o restituzione della merce, restando altrimenti esposto a sanzioni amministrative. Il diritto di recesso irrinunciabile e la relativa disciplina pu essere derogata solo in senso pi favorevole al consumatore.CAPITOLO SECONDO: IL CONTRATTO ESTIMATORIO1.Nozione. Funzione Con il contratto estimatorio (artt. 1556-1558) una parte (tradens) consegna una o pi cose mobili allaltra parte (accipiens) e questa si obbliga a pagare un prezzo entro il termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine. Noto nella pratica anche come contratto di conto deposito, utilizzato nei rapporti fra fornitori (commercianti allingrosso) e rivenditori in luogo del contratto di vendita, quando il rivenditore vuole evitare il rischio di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo. Questo accade quando si tratta di beni che possono trovare acquirenti solo nellarco di un breve tempo (es: giornali o libri) o possono essere successivamente venduti solo con forti sconti (es: abbigliamento). Il contratto estimatorio trova pertanto larga applicazione in questi casi risultando vantaggioso per entrambe le parti: infatti il rivenditore pu disporre di un maggiore assortimento dato che dovr pagare al fornitore solo quanto riuscito a vendere lucrando la differenza tra prezzo stimato e quello di rivendita ed il fornitore, pur sopportando il rischio dellinvenduto, trae vantaggio dalla distribuzione pi capillare e dal maggior smercio che tale contratto di regola riesce a procurargli.2. La disciplinaIl contratto estimatorio un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce allaccipiens.

Solo laccipiens pu disporre delle cose ricevute, bench queste restino di propriet del tradens fin quando il primo non le ha rivendute o non ne ha pagato il prezzo. Il tradens, se non pu disporre delle cose, ne conserva tuttavia la propriet; ne consegue che esse non possono essere sottoposte a pignoramento o a sequestro da parte dei creditori dellaccipiens finch non ne sia stato pagato il prezzo. Tali azioni potranno essere per contro esercitate dai creditori del tradens, determinando cos la fine anticipata del contratto.

Laccipiens ha lobbligo di pagare il prezzo di stima stabilito nel contratto al momento della consegna della cosa. Allaccipiens tuttavia riconosciuta la facolt di liberarsi di tale obbligo restituendo le cose nel termine pattuito. Egli dovr pagare il prezzo pur quando la restituzione delle cose sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Ne viene che in deroga al principio res perit domino, con la consegna della cosa tutti i rischi passano a carico dellaccipiens.Laccipiens infine non obbligato ad adoperarsi per promuovere la vendita delle cose ricevute.

CAPITOLO TERZO: LA SOMMINISTRAZIONE1.Nozione. DistinzioniLa somministrazione (art. 1559) il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dellaltra parte (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. un contratto di durata perch consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato attraverso la stipulazione di un unico contratto, assicurando regolarit delle forniture nel tempo e la stabilit dei prezzi (es: erogazione acqua, energia, gas)Pu avere per oggetto solo la prestazione di cose poich in caso di prestazione di servizi si avrebbe appalto. Si distingue poi la somministrazione di consumo (nella quale si ha trasferimento della propriet dal somministrante al somministrato) dalla vendita anche a consegna ripartite perch la somministrazione ha per oggetto una pluralit di prestazioni ed diretta a soddisfare un bisogno durevole, la vendita invece ha ad oggetto un'unica prestazione anche se frazionata nel tempo.2. La disciplina

Tipica del contratto di somministrazione la disciplina del quantum delle singole prestazioni. Le parti possono anche omettere di specificare in contratto lentit delle prestazioni e in tal caso si intende ex lege pattuita la quantit corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto.Il prezzo, se non stabilito nel contratto, si determina secondo le regole della vendita avendo riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite

possibile ricorrere alla risoluzione del contratto per inadempimento se linadempimento ha notevole importanza ed tale da menomare la fiducia nellesattezza dei successivi adempimenti. Se linadempimento del somministrato di lieve entit, il somministrante non pu sospendere lesecuzione del contratto senza darne congruo preavviso. possibile inserire nel contratto di somministrazione il patto di preferenza ed il patto di esclusiva.

Con il patto di preferenza il somministrato si obbliga a preferire, a parit di condizioni, lo stesso somministrante qualora intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto.

La clausola di esclusiva pu essere a favore del somministrante (il somministrato non pu ricevere da terzi prestazioni dello stesso tipo), del somministrato (il somministrante non pu compiere forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui lesclusiva concessa) o a favore di entrambi.

CAPITOLO QUARTO: I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE

1. La categoriaLa stipulazione di contratti di vendita e di somministrazione con commercianti (allingrosso o al minuto) consente al produttore industriale di collocare sul mercato i propri prodotti senza assumere su di s i rischi ed i costi della distribuzione commerciale. Non gli consente per di coordinare ed indirizzare in modo unitario lattivit dei rivenditori: questi, acquistata la merce, sono liberi di organizzare come meglio credono i rapporti con la clientela. Lesigenza delle grandi imprese di non disinteressarsi della commercializzazione dei propri prodotti, pur senza sopportarne costi e rischi, ha determinato il diffondersi nella pratica di accordi contrattuali complessi ispirati a tale necessit.Questi accordi prevedono clausole che consentono al produttore una penetrante ingerenza nella sfera decisionale dei propri rivenditori e un coordinamento unitario della rete distributiva. Nel contempo sono offerte ai venditori possibilit pi sicure di guadagno attraverso la concessione di una posizione di privilegio (es: esclusiva di rivendita per una certa zona).

Clausole tipiche di questo contratto consistono:

nellimpegno del distributore di acquistare periodicamente quantitativi minimi a condizioni predeterminate nel contratto;

nellimpegno del distributore di promuovere la rivendita dei prodotti acquistati secondo modalit previste dal produttore.

Questultimo aspetto pu essere realizzato in due modalit: la concessione di vendita e il contratto di affiliazione commerciale (franchising di distribuzione).

2. Concessione di venditaNella concessione di vendita (es: concessionari Fiat) sono previste clausole che impongono ai rivenditori: a) unefficiente organizzazione di vendita; b) lacquisto di quantitativi minimi di merce a scadenze determinate e la detenzione di un minimo di scorte;c) la pratica di prezzi e di condizioni di rivendita prestabiliti dal produttore;d) la fornitura di assistenza tecnica alla clientela dopo la vendita;e) controlli periodici da parte del concedente sullefficienza dellorganizzazione di vendita.

Normale anche la previsione di una clausola di esclusiva a favore del concedente, del concessionario o di entrambi.

La concessione di vendita pertanto un contratto atipico al quale tuttavia applicabile per analogia la disciplina della somministrazione, nella fattispecie per quanto concerne la determinazione dellentit delle singole forniture, le norme che regolano la risoluzione del contratto ed il recesso ad nutum. 3. Laffiliazione commerciale (franchising)

La nuova disciplina, collocata nella legge n. 129/2004, definisci laffiliazione commerciale come il contratto, stipulato tra soggetti economicamente ed anche giuridicamente indipendenti, con cui laffiliante: concede verso corrispettivo allaffiliato un insieme di diritti di propriet industriale o intellettuale relativi a marchi, insegne, diritti di autore, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale;

inserisce laffiliato in un sistema di pi affiliati distribuiti sul territorio.

Pu essere utilizzato in ogni settore di attivit economica perci ha un campo di applicazione pi ampio della concessione di vendita: pu riguardare la vendita di beni (franchising di distribuzione), la produzione di beni (franchising di produzione) o la distribuzione di servizi (franchising di servizi).Laffiliazione commerciale si caratterizza rispetto alla concessione di vendita per il fatto che laffiliato tenuto ad utilizzare i segni distintivi dellaffiliante e ad adeguarsi completamente ai modelli operativi prefissati secondo la formula commerciale voluta dallaffiliante (es: allestimento dei locali, pubblicit); la rete di affiliazione si basa infatti sulladozione da parte degli affiliati della c.d. formula commerciale creata dallaffiliante.Laccordo di franchising presenta un contenuto pi complesso della concessione di vendita perch in esso confluisce una pluralit di prestazioni tipiche di altri contratti nominati (somministrazione, appalto di servizi, licenza duso di segni distintivi). Si quindi in presenza di unautonoma figura contrattuale dunque la disciplina dei contratti nominati di cui il franchising partecipe potr essere applicata solo per analogia.

La legge 129/2004 ha dettato una regolamentazione del franchising volta a tutelare la corretta formazione del consenso e le legittime aspettative di entrambe le parti:

a tutela dellaffiliato previsto che laffiliante deve gi aver sperimentato la sua formula commerciale sul mercato;

laffiliante deve, almeno 30 giorni prima della conclusione del contratto, inviare allaffiliato una copia del contratto e i documenti che consentano di valutare lefficacia della formula commerciale, viceversa; laffiliato deve comunicare allaffiliante ogni informazione la cui conoscenza risulti necessaria ai fini della stipulazione del contratto.

Il contratto di affiliazione, che deve essere redatto per iscritto a pena di nullit, deve precisare gli investimenti e le spesa richieste allaffiliato prima dellinizio dellattivit, le percentuali che deve versare allaffiliante, nonch lincasso minimo che laffiliato si impegna a realizzare. Il contratto pu essere a tempo indeterminato o determinato, ma con una durata mai inferiore a tre anni e comunque sufficiente a garantire allaffiliato di recuperare gli investimenti effettuati.Laffiliato tenuto a mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto dellattivit oggetto dellaffiliazione commerciale, in particolare sul know-how che gli viene comunicato. Lobbligo permane anche dopo lo scioglimento del contratto.

Qualora il contratto indichi la sede dellaffiliato, questi non pu spostarla senza il consenso dellaffiliante, salvo il caso di forza maggiore. In questi casi si prevede normalmente una clausola di esclusiva a favore dellaffiliato.

CAPITOLO QUINTO: LAPPALTO1.Nozione. Caratteri essenziali

Lappalto il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655). A seconda delloggetto dellappalto si possono distinguere lappalto dopera (es: contratto col quale unimpresa edile si obbliga a costruire un palazzo) e lappalto di servizi (es: contratto stipulato con unimpresa di pulizie). Non ogni contratto che ha ad oggetto il compimento di unopera o di un servizio per appalto poich a tal fine necessario che la relativa attivit sia svolta dallobbligato con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio. Si deve trattare di una attivit organizzata in forma di impresa, lappaltatore perci un imprenditore commerciale non piccolo e lappalto deve avere per oggetto una prestazione di fare (oppure la prestazione di fare deve prevalere su quella di dare).

Lappalto si caratterizza inoltre nellambito dei contratti di lavoro autonomo (art. 2222 secondo cui il contratto dopera postula che una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione) proprio per lorganizzazione di tipo imprenditoriale che presuppone ma si distingue dal contratto dopera per il fatto che questultimo non stabilisce unorganizzazione imprenditoriale dei fattori produttivi.Netta la distinzione tra appalto e vendita (o somministrazione) in quanto lappalto ha per oggetto una prestazione di fare mentre vendita e somministrazione hanno per oggetto una prestazione di dare. La distinzione diviene tuttavia meno agevole nella pratica quando ad una prestazione di dare se ne affianca una di fare (es: ordino ad un fabbricante di mobili di costruire una libreria); si discute se il contratto stipulato sia vendita o appalto. Linterrogativo viene risolto dalla giurisprudenza con il criterio della prevalenza: si ha appalto se la prestazione di fare (attivit lavorativa) prevale su quella di dare (fornitura del materiale); si ha vendita nel caso contrario. La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del negozio. Si avr perci vendita di cosa futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del venditore (produzione di serie) o le modifiche rispetto al prodotto di serie sono marginali. Si avr invece appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti abitualmente dal fornitore.

Committente dellopera o del servizio pu essere sia un soggetto privato, sia lo Stato o un ente pubblico. La disciplina dettata dal codice civile solo applicabile agli appalti privati mentre per quelli pubblici si dovr prendere in considerazione il codice degli appalti pubblici legge n. 163/2006. 2.Le obbligazioni dellappaltatoreObbligazione fondamentale dellappaltatore quella di compiere lopera o il servizio commessogli.

Lappaltatore deve fornire la materia prima per il compimento dellopera ex art. 1658 (se fornita dal committente, deve denunciarne prontamente i difetti per esonerarsi dalla responsabilit per vizi e difformit dellopera in ossequio allart. 1663). Quando la materia fornita tutta dal committente, la funzione dellappaltatore non pu per limitarsi a quella di mero intermediario nellorganizzazione del lavoro altrui in virt del divieto di appalto di mano dopera o di intermediazione sancito al fine di evitare forme di sfruttamento dei lavoratori subordinati (lavoro nero). Pu essere superato solo dalle agenzie per il lavoro e nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge per la somministrazione di lavoro ex D.lgs. n. 276/2003. Ad ogni modo anche quando non si ricada in tale divieto, gli interessi dei lavoratori alle dipendenze dellappaltatore sono tutelati dallart. 1676 che riconosce loro azione diretta verso il committente per conseguire quanto loro dovuto, nei limiti del debito che il committente ha verso lappaltatore.In particolare, perch si abbia appalto e non mera somministrazione di mano dopera necessario che lappaltatore conservi lesercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nellappalto ed operi assumendo il proprio rischio dimpresa.Lopera deve essere eseguita dallappaltatore secondo le modalit tecniche concordate col committente, di regola descritte nel documento chiamato capitolato. Negli appalti pubblici essi sono predisposti dallamministrazione statale e vengono distinti in capitolati generali e speciali: i primi fissano le condizioni applicabili indistintamente ed a un determinato genere di lavori e le procedure da seguire per le relative gare, i secondi sono predisposti in relazione al singolo contratto di appalto sia pure secondo schemi-tipo.

Lesecuzione dellopera deve avvenire a regola darte, cio con perizia tecnica professionale, lappaltatore deve perci far presenti al committente eventuali difetti del progetto che possono pregiudicare la realizzazione dellopera.

Lappaltatore non pu apportare modifiche alle modalit di esecuzione pattuite, salvo autorizzazione del committente che deve essere provata per iscritto; tale regola pu essere derogata solo se si tratta di modifiche necessarie per lesecuzione a regola darte o se variazioni non necessarie sono ordinate dal committente. Se il prezzo dellopera stato determinato globalmente, lappaltatore ha diritto ad un compenso aggiuntivo solo se espressamente pattuito (art. 1659).Il committente ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori a proprie spese o a mezzo di un direttore dei lavori dallo stesso nominato. Se dai controlli risulta che lappaltatore non ha rispettato le condizioni, viene stabilito un termine entro il quale deve conformarsi alle condizioni del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si considera risolto in automatico. Completata lopera e prima di ricevere la consegna dellopera, il committente ha diritto di sottoporre la stessa a collaudo e se il risultato negativo, il committente deve comunicare allappaltatore se intende rifiutare lopera. Per laccettazione non richiesta una dichiarazione espressa, in quanto lopera si intende accettata ex lege se il committente non procede alla verifica finale senza giustificati motivi, non ne comunica il risultato allappaltatore entro un breve termine o la riceve senza riserve. cos tutelato linteresse dellappaltatore a che il committente proceda tempestivamente alla verifica e allaccettazione dellopera dati gli importanti effetti che a questa sono ricollegati. Infatti con laccettazione dellopera: i rischi del perimento o deterioramento passano al committente; lappaltatore liberato dalla garanzia per difformit e vizi dellopera riconoscibili dal committente;

lappaltatore ha diritto al pagamento del prezzo. 3.(segue) Difformit e vizi delloperaUna volta che lopera sia stata compiuta e consegnata al committente, l'appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dell'opera (art. 1667). La garanzia non dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, non siano stati taciuti in mala fede dallappaltatore.Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformit o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformit o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.Analizzando il contenuto della garanzia posta a favore del committente, si afferma che egli pu richiedere la risoluzione del contratto solo se la difformit o i vizi dellopera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. In caso contrario la risoluzione del contratto preclusa ed il committente pu chiedere a sua scelta:a) leliminazione dei difetti e dei vizi a spese dellappaltatore;

b) una riduzione proporzionale del prezzo.

Il committente ha inoltre diritto al risarcimento dei danni se le difformit o i vizi sono dovuti a colpa dellappaltatore. Quindi si richiede la colpa dellappaltatore solo a fini di risarcimento dei danni ulteriori, il che dovrebbe implicare che lazione del committente diretta ad ottenere la rimozione dei vizi o la riduzione del prezzo non possa essere paralizzata dallappaltatore dimostrando di essere immune da colpa.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669).

Questa disciplina opera anche quando i difetti dellopera sono imputabili alle direttive del committente o ad errori di progettazione poich lappaltatore non mero esecutore del progetto ed tenuto a verificarne lesattezza. Resta pertanto responsabile verso il committente anche per i vizi dellopera dipendenti da errori di progettazione rilevabili con le ordinarie conoscenze tecniche. Con lappaltatore risponder logicamente anche il progettista dunque sussiste una responsabilit solidale. Lappaltatore invece esonerato da responsabilit per errori di progettazione quando si tratti di appalto a regia, dove lappaltatore tenuto per contratto ad eseguire il progetto e le istruzioni ricevute senza alcun vaglio critico. Non basta per che il committente si sia riservata la direzione dei lavori.4.Le obbligazioni del committente

Obbligazione fondamentale del committente quella di pagare un corrispettivo in denaro.Il contratto valido anche se le parti non hanno determinato il corrispettivo o non hanno neppure stabilito il modo di determinarlo; in tal caso esso calcolato in base alle tariffe esistenti o agli usi e in mancanza determinato dal giudice (art. 1657).

Il prezzo pu essere determinato globalmente (si parla di c.d. appalto a corpo) per tutta lopera (in tal caso lappaltatore non ha diritto a un compenso integrativo per le variazioni o le aggiunte) ma pu essere stabilito anche per ogni unit di misura della stessa (in tal caso, c.d. appalto a misura, la somma dovuta dal committente si determiner solo alla conclusione dellopera). Sono ammesse anche forme miste in parte a corpo e in parte a misura.Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.La revisione pu essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.Allappaltatore riconosciuto il diritto ad un equo compenso svincolato dalla franchigia del 10% in caso di difficolt di esecuzione dellopera derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti e che rendono notevolmente pi onerosa la prestazione dellappaltatore. La disciplina dellart. 1664 ridimensiona il rischio dellappaltatore per cause imprevedibili ed infatti sostituisce per le ipotesi contemplate, il rimedio generale della risoluzione del contratto per eccessiva onerosit. Si tratta nondimeno di una disciplina dispositiva che pu essere modificata dalle parti anche escludendo lapplicazione dellarticolo de quo e rendendo cos invariabile in ogni caso il prezzo originariamente fissato (c.d. prezzo bloccato).

5. Estinzione del rapportoLappalto contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e linteresse del committente di regola soddisfatto solo se lopera compiutamente realizzata. La prestazione dellappaltatore perci di regola indivisibile.

Se lesecuzione dellopera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali. Il committente tenuto per a pagare la parte gi compiuta solo se a lui utile.Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o deteriorata prima che sia accettata dal committente, il perimento o il deterioramento a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal committente, ilperimento o il deterioramento dell'opera a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita e per il resto a carico dell'appaltatoreSolo al committente consentito di recedere dal contratto in corso dopera anche senza invocare una giusta causa. Egli dovr per indennizzare lappaltatore delle spese effettuate e del mancato guadagno. La morte dellappaltatore non scioglie il contratto, a meno che non si tratti di contratto intuitu personae, ma il committente pu recedere se dubiti della buona esecuzione dellopera da parte degli eredi, n tenuto a corrispondere loro il mancato guadagno; dovr versare solo il valore delle opere eseguite e le spese sostenute per la parte rimanente, nei limiti in cui opere e spese gli sono utili.6. Il subappalto

Il subappalto un contratto di appalto stipulato fra lappaltatore ed un terzo, avente ad oggetto lesecuzione della stessa opera assunti dal primo nei confronti del committente. Lappaltatore assume perci la veste di committente (subcommittente) nei confronti del subappaltatore.

Il subappalto possibile solo se autorizzato dal committente (art. 1656) perch si d rilievo allinteresse di questultimo a che lopera sia realizzata dallimpresa prescelta e non da altra.Appalto e subappalto sono contratti distinti anche se collegati: obbligato e responsabile nei confronti del committente resta quindi lappaltatore, anche se la sua responsabilit dipende dal subappaltatore.

Lappaltatore, chiamato in causa dal committente, pu agire in regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti per difformit o vizi dellopera. Deve per, a pena di decadenza, comunicare al subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento, la denunzia proveniente dal committente.

7.La subfornitura

un contratto con il quale le grandi imprese affidano ad altre imprese (di norma medio-piccole) alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi o anche lintero prodotto. Si caratterizza per il fatto che il subfornitore agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di questultimo ed assoggettato a controlli sulla qualit dei prodotti realizzati, venendosi cos a trovare in una situazione di dipendenza economica e tecnologica nei confronti del committente.Si ha un contratto di subfornitura quando:

un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di unimpresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente (subfornitura di lavorazione) o si impegna a fornire allimpresa prodotti o servizi (subfornitura di prodotto);

le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in modo conforme a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dallimpresa committente.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullit.

nullo il patto che consenta ad una delle parti di modificare unilateralmente le clausole del contratto di subfornitura. inoltre nullo il patto che attribuisce a una delle parti di un contratto di subfornitura a esecuzione continuata o periodica la facolt di recesso senza congruo preavviso. nullo il patto attraverso cui si realizza labuso di dipendenza economica, cio quando unimpresa in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.Il subfornitore responsabile del funzionamento e della qualit della parte o dellassemblaggio da lui prodotti o del servizio reso. Non invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente, purch li abbia tempestivamente segnalati.Laffidamento a terzi dellesecuzione della subfornitura lecita e lautorizzazione del committente necessaria solo se laffidamento avviene per una quota superiore al 50% del valore della fornitura o alla misura maggiore convenuta.CAPITOLO SESTO: IL CONTRATTO DI TRASPORTO1.Nozione. Tipi

Con il contratto di trasporto, una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un altro. Oggetto del contratto di trasporto quindi lesecuzione di un servizio qualificato: il trasferimento nello spazio di persone o cose (in ci si distingue dallappalto di servizi). La sua disciplina diversa a seconda delloggetto del trasporto e del mezzo con cui viene eseguito. Il codice civile distingue tra trasporto di persone (artt. 1681-1682) e trasporto di cose (artt. 1683-1702), inoltre tale disciplina integralmente applicabile solo al trasporto terrestre su strada in quanto il trasporto marittimo e il trasporto aereo sono specificamente regolati dal Codice della navigazione e il trasporto ferroviario disciplinato da apposite leggi speciali.2. Pubblici servizi di linea

I servizi di linea sono gestiti da imprese (pubbliche e private) in regime di concessione amministrativa.

Il concessionario:

obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dellimpresa;

deve rispettare la parit di trattamento fra i diversi richiedenti, secondo le condizioni generali stabilite nellatto di concessione e rese note al pubblico.Specifica dei pubblici servizi di linea la disposizione secondo cui, in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.3. Il trasporto di persone

La conclusione del contratto di regola accompagnata dal rilascio di un biglietto di viaggio ( un documento di legittimazione, non un titolo di credito) che serve ad identificare lavente diritto alla prestazione e costituisce lunico mezzo di prova per lesercizio dei diritti derivanti dal contratto.Il vettore si obbliga, oltre a trasportare lavente diritto, anche a farlo arrivare indenne al luogo di arrivo e ad evitare perdite o avaria alle cose che il viaggiatore porta con s. Ne consegue che il vettore:

responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto;

responsabile dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto e della perdita/avaria del bagaglio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ne consegue che anche la colpa lieve espone il vettore al risarcimento danni, trattandosi per di responsabilit contrattuale per colpa, il vettore potr liberarsi provando che il sinistro dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato o di terzi. Alla responsabilit contrattuale si aggiunge quella extracontrattuale, secondo la quale il danneggiato potr agire contro il vettore pur dopo la scadenza del termine annuale di prescrizione dellazione contrattuale in quanto lazione extracontrattuale si prescrive nel pi lungo termine di due anni.Sono invece nulle le clausole che limitano la responsabilit del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore. Tale disciplina si applica anche per il trasporto gratuito (es: trasporto dei propri dipendenti sul luogo di lavoro) ma non per quello amichevole (es: passaggio ad un amico), poich il primo presuppone sempre un impegno contrattuale del vettore mentre il secondo invece no. In questo secondo caso il terzo trasportato potr per rifarsi sullassicurazione del veicolo sul quale era a bordo.4. Il trasporto di cose

Il trasporto di cose contratto consensuale concluso fra il mittente e il vettore. Colui al quale deve essere consegnata la merce (destinatario) pu essere il mittente o un'altra persona da questi designata.Il mittente tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per lindividuazione della cosa da trasportare e per lesecuzione del trasporto, tali indicazioni sono contenute nella lettera di vettura che accompagna la merce durante il trasporto ed esibita al destinatario al momento della riconsegna affinch controlli lesatta esecuzione del contratto. Su richiesta del mittente, il vettore tenuto a rilasciarne un duplicato allo scopo di provare il ricevimento della merce da trasportare.

Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con la clausola allordine, in tal caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore del titolo potr esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del titolo.

Quando non stato emesso un titolo rappresentativo della merce e nel contratto indicato come destinatario una persona diversa dal mittente, il contratto di trasporto prevalentemente configurato come contratto a favore di terzo, il quale acquista i diritti derivanti dal contratto di trasporto non al momento della stipulazione ma solo nel momento della consegna e fino a tale momento solo il mittente creditore del trasporto. Egli, in base al diritto di contrordine, pu sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose oppure ordinare al vettore la loro consegna ad un diverso destinatario.Dal contratto di trasporto sorgono obblighi in capo al mittente e al vettore:

Obbligo fondamentale del mittente quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario (porto assegnato); quando la merce viaggia in porto assegnato, il destinatario non pu esercitare i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto se non verso il pagamento del corrispettivo. Obbligazione fondamentale del vettore quella di eseguire il trasporto secondo le modalit convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli prontamente avviso dellarrivo. Inoltre, il vettore tenuto a custodire la merce fino alla riconsegna al destinatario. Il vettore pu infine assumersi lobbligo di riscuoter per conto del mittente il prezzo della merce consegnata.Il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nellesecuzione. Per sottrarsi al risarcimento danni dovr provare che linadempimento dovuto a causa a lui non imputabile. Egli inoltre responsabile per la perdita e per lavaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (responsabilit ex recepto). Questo regime di responsabilit del vettore temperato:

1- Dalla presunzione di irresponsabilit per calo naturale per le cose soggette a diminuzione di peso durante il trasporto.

2- Dalla riconosciuta validit delle clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente ne dipendono.

3- Dallintroduzione di limiti massimi nellammontare del danno risarcibile, solo per per danni non derivanti da dolo o colpa grave del vettore.4- Se il destinatario accetta la merce senza riserve, il vettore non risponde della perdita o dellavaria tranne che in caso di dolo o colpa grave dello stesso vettore.

5. Trasporto con pluralit di vettori

Non sempre un singolo vettore in grado di eseguire con la propria organizzazione lintero trasporto dalla partenza allarrivo. necessaria perci la cooperazione di altri vettori. Questa cooperazione pu avvenire con il subtrasporto, il trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo.Nel trasporto con subtrasporto il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad eseguire lintero trasporto. Per la parte di percorso cui non pu provvedere direttamente si avvale per di altri vettori, con i quali stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per conto proprio, assumendo cos nei loro confronti la veste giuridica del mittente (submittente). Obbligato e responsabile verso il mittente per lintero percorso e resta solo il vettore iniziale, salve le azioni di rivalsa dello stesso nei confronti dei subvettori.Nel trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente a eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo e a stipulare poi per i tratti successivi uno o pi contratti di trasporto con altri vettori, in nome proprio ma per conto del mittente. Il primo vettore si obbliga direttamente per la propria parte di percorso, mentre assume gli obblighi propri dello spedizioniere per la parte residua; ogni vettore responsabile del trasporto solo per il proprio percorso.

Nel trasporto cumulativo pi vettori si obbligano con un unico contratto ad eseguire il trasporto fino al luogo di destinazione, ciascuno per un tratto dellintero percorso. Unitaria e indivisibile perci la prestazione dovuta dai vettori.Una diversa disciplina dettata in tema di responsabilit dei vettori per il trasporto di persone e per quello di cose.

i. Nel trasporto cumulativo di persone agevole accertare in quale percorso si verificato un eventuale sinistro. Perci ogni vettore responsabile solo nellambito del proprio percorso.

ii. Nel trasporto cumulativo di cose invece, per la difficolt di provare in quale tratto di percorso si verificato il sinistro, i vettori sono responsabili in solido dellintero percorso.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio pu agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non avvenuto nel proprio percorso. L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.Vi poi il trasporto multimodale: lintermodalit o multimodalit consiste nell'utilizzo di due o pi sistemi di trasporto, che si articolano in strutture, come strade, ferrovie, rotte aeree o marittime e vettori, resi tra loro compatibili dall'impiego coordinato di dispositivi, quali i containers, adatti sia allo spostamento che al deposito. In questi casi la giurisprudenza ritiene che deve applicarsi per intero rapporto la disciplina di diritto comune dettata dal codice civile, mentre la dottrina ritiene che si deve applicare la disciplina specifica dei vari mezzi di trasporto.CAPITOLO SETTIMO: I CONTRATTI PER IL TURISMO

1.Il contratto di viaggioIl contratto di viaggio ha per oggetto leffettuazione da parte di imprese specializzate (agenzie di vieggio) di un complesso di prestazioni di trasporto, soggiorno, e altri servizi turistici.

Il fenomeno, ignorato dal codice, oggi solo parzialmente regolato da alcune leggi e decreti leggi attuativi di discipline europee.

necessario distinguere tra:

il contratto di organizzazione di viaggio: con tale contratto lagenzia turistica si obbliga a procurare al cliente un servizio complessivo unitario comprendente trasporto, vitto e altre prestazioni. Ne risulta quindi una prestazione unitaria e il rapporto tra agenzia e cliente pu essere inquadrato nellappalto di servizi, con conseguente responsabilit dellorganizzazione di viaggi per la mancata realizzazione del risultato promesso. il contratto di intermediazione di viaggio: con esso lagenzia di viaggi si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio, ovvero uno o pi servizi separati che gli permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno. In questo caso lintermediario assume la posizione di mandatario con rappresentanza, egli risponder verso il cliente solo per linadempimento degli obblighi attinenti al mandato ricevuto, non invece per la mancata prestazione dei servizi convenuti con terzi dallagenzia organizzatrice.Il codice del consumo prevede per entrambi i contratti una disciplina volta a tutelare i consumatori:1- Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore devono fornire per iscritto una serie di informazioni sui servizi offerti.2- Il consumatore ha diritto ad ottenere una copia del contratto che deve essere redatto per iscritto e deve contenere una serie di elementi volti a garantire la conoscenza di tutte le condizioni del viaggio organizzato.3- Il consumatore pu cedere il contratto ove si trovi nellimpossibilit di usufruire del pacchetto turistico e pu comunque recedere in ogni momento dal contratto pagando un indennit predeterminata.4- La revisione del prezzo forfetario ammessa solo se espressamente prevista dal contratto, tuttavia il consumatore pu recedere dal contratto se laumento supera il 10% del prezzo originario.5- Lorganizzatore pu annullare il viaggio senza esporsi al risarcimento danni solo per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti prefissato o per causa di forza maggiore, escluso leccesso di prenotazioni.RESPONSABILITA: Lorganizzatore o lintermediario sono responsabili per linesatto o il mancato adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, salvo che non provino che sia dovuto a cause a loro non imputabili. . L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il danno derivante alle persone o alle cose dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali, l'organizzatore ed il venditore sono per esonerati da tale responsabilita' quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.2.Il contratto di albergo.Con il contratto dalbergo una parte, albergatore, si obbliga dietro corrispettivo a fornire allaltra parte, cliente, lalloggio in locali mobiliati e una serie di servizi accessori necessari o utili per un confortevole soggiorno.

Questo contratto attualmente privo di una disciplina legale unitaria e compiuta, e perci le singole prestazioni di dare e di fare restano regolate dalle norme dettate per i contratti nominati cui le stesse sono riconducibili (locazione, somministrazione, contratto dopera). La legge si limita solo a regolare un aspetto del contratto dalbergo: la responsabilit dellalbergatore per le cose portate dal cliente in albergo.

La responsabilit dellalbergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione illimitata cio copre lintero valore per le cose che gli sono state consegnate in custodia e per quelle che ha rifiutato di ricevere in custodia pur avendone lobbligo (carte valori, denaro, preziosi).Lalbergatore risponde invece solo sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata per le cose che il cliente porta in albergo senza consegnarle allalbergatore.

L'albergatore responsabile, senza che egli possa invocare la limitazione di responsabilit quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

L'albergatore non responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

CAPITOLO OTTAVO: DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI1.Nozione. Disciplina

I magazzini generali sono imprese di custodia di merci e derrate soggette a specifica regolamentazione e a controllo della pubblica amministrazione e sottoposte a vigilanza delle Camere di commercio. Il deposito nei magazzini generali un deposito regolare: il magazzino assume lobbligo di custodire le cose mobili ricevute e di restituirle in natura.

Il deposito pu avvenire anche alla rinfusa, cio immagazzinando negli stessi locali partite omogenee di merce consegnate da diversi depositanti. Anche questo tipo di deposito regolare: ciascun depositante ha sulla massa un diritto pro quota, proporzionato alla quantit di merce immessa.

Al deposito nei magazzini generali si applica la disciplina generale dettata per il contratto di deposito (artt. 1767-1781), con alcune modifiche che riguardano la responsabilit del depositario poich egli ha una responsabilit aggravata.

Il magazzino generale infatti responsabile a meno che non provi che la perdita, il calo o lavaria della merce siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci o da vizi delle stesse o dellimballaggio. Perci i danni derivanti da cause ignote sono a suo carico.Ai magazzini generali inoltre riconosciuto il diritto di procedere alla vendita della merce, previo avviso del depositante, quando al termine del contratto essa non ritirata o in ogni caso se a rischio di deperimento. Il ricavato, dedotte le spese e quanto spetta ai magazzini generali, tenuto a disposizione degli aventi diritto.2.Fede di deposito e nota di pegno

A richiesta del depositante, i magazzini generali devono rilasciare una fede di deposito della merce cui unita la nota di pegno.

La fede di deposito un titolo di credito allordine rappresentativo della merce depositata. Attribuisce al possessore legittimo il diritto alla riconsegna della merce, e pu anche essere trasferito.

La nota di pegno, fin quando resta unita alla fede di deposito attesta che sulla merce depositata non sussiste diritto di pegno. La nota di pegno pu essere utilizzata dal possessore del doppio titolo per ottenere un finanziamento garantito da pegno sulle merci depositate, a tal fine stacca la nota di pegno dalla fede di deposito e la mette in circolazione mediante girata a favore del finanziatore. La nota di pegno cos staccata diventa un autonomo titolo di credito allordine che pu a sua volta circolare mediante girata. La fede di deposito priva della nota di pegno indica che sulla merce stato costituito un diritto di pegno. Il possessore della sola fede di deposito pu ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.Il possessore della nota di pegno che non sia stato pagato alla scadenza dal primo girante della stessa che ha ottenuto il finanziamento, tutelato da due azioni:a) Pu far vendere la merce depositata e soddisfarsi sul ricavato.

b) Se dopo la vendita rimane insoddisfatto pu agire contro il debitore principale, primo girante della nota di pegno, nonch contro i giranti della fede di deposito e gli altri giranti della nota di pegno.CAPITOLO NONO: IL MANDATO.1.Nozione. Tipi

In ossequio allart. 1703 il mandato il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dellaltra parte (mandante). Ad esempio: acquistare o vendere beni; assumere obbligazioni; eseguire pagamenti o riscuotere crediti. Il tutto per conto del mandante, sul quale ricadono gli effetti negativi e positivi dellattivit gestoria del mandatario.Il mandato quindi un contratto di cooperazione giuridica esterna, cui tipicamente si ricorre quando un soggetto non pu o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri interessi. Il mandatario perci una delle figure possibili di ausiliari autonomi di cui limprenditore commerciale pu avvalersi nello svolgimento della propria attivit.Il mandato pu essere speciale, cio riguarda alcuni atti determinati oppure generale, cio riguarda tutti gli affari del mandante. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente (art. 1708,2). Il mandato sia generale che speciale comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento (art. 1708,1).

Il mandato pu essere conferito a pi mandatari. Ciascun mandatario agisce disgiuntamente dagli altri, salvo che non sia indicato che devono agire congiuntamente. Il mandato congiunto non ha effetto, se non accettato da tutte. Il mandato pu essere anche collettivo, cio conferito da pi mandanti ad uno stesso mandatario con atto unico e per un affare di interesse comune.Il mandato di regola conferito nellinteresse del mandante, ma pu essere conferito anche nellinteresse del mandatario o di un terzo (mandato in rem propriam); ad esempio: un cliente conferisce alla banca lincarico di riscuotere dei crediti e di trattenerne il ricavato a copertura di un debito verso la stessa banca.Il mandato pu essere oneroso o gratuito, per si presume oneroso. La misura del compenso, se non stabilita dalle parti, determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza determinata dal giudice.2.Mandato con e senza rappresentanza

Il mandato con rappresentanza quando il mandatario legittimato ad agire in nome e per conto del mandante. Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in capo a questultimo. Per abilitare il mandatario ad agire in nome del mandante necessaria la procura.

Il mandato senza rappresentanza se il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio. Il mandatario senza rappresentanza acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante). Nel mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante.

Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, pu esercitare i diritti di credito derivanti dallesecuzione del mandato, purch ci non pregiudichi i diritti che spettano al mandatario.Quando il mandato ha per oggetto lacquisto di beni mobili, il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona fede. In caso di acquisto del mandatario dal terzo si ha un doppio trasferimento automatico e contestuale (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante).

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

3.Obbligazioni del mandatario

Egli deve eseguire il mandato con diligenza del buon padre di famiglia, rispettando i limiti fissati nel mandato. Deve rispettare le istruzioni ricevute dal mandante, operando in modo da realizzare al meglio linteresse del mandante, rendendo note a tal fine le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Eseguito il mandato, deve darne comunicazione al mandante, anche per consentirgli di valutare se lincarico stato eseguito correttamente e cos ponendosi al riparo da eventuali contestazioni tardive.

Conclusa lattivit gestoria, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operatore corrispondergli gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto. Il mandante pu dispensare il mandatario dallobbligo di rendiconto ma la dispensa preventiva non ha effetto quando il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Il mandatario pu eseguire il mandato anche a mezzo di unaltra persona (sostituto) ma a tal fine necessaria lautorizzazione del mandante. Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a s stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto. Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

4.Obbligazioni del mandante

Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il mandante:

deve somministrare i mezzi necessari al mandatario per lesecuzione del mandato;

deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate con gli interessi legali dal giorno in cui stata fatta lanticipazione;

deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dellincarico.

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo, inoltre ha diritto di privilegio sulle cose del mandante che detiene per lesecuzione del mandato.

5.Estinzione del mandato

Il mandante pu revocare in ogni momento lincarico conferito al mandatario, dandogli un congruo preavviso se il mandato a tempo indeterminato. Dovr per risarcire i danni subiti dal mandatario, se il mandato oneroso e non ricorre una giusta causa (art. 1725).Il mandato revocabile anche se le parti hanno stabilito che irrevocabile, in tal caso per il mandante tenuto al risarcimento dei danni anche se il mandato gratuito (art. 1723). irrevocabile il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (in rem propriam), salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacit del mandante. Il mandato convenzionalmente irrevocabile si distingue da quello in rem propriam poich se nel primo lassenza di giusta causa espone solo al risarcimento dei danni non impendendo la revoca, nel secondo al contrario lassenza di giusta causa rende improduttiva di effetti la revoca, dato che non in gioco solo linteresse del mandante. Nonostante la revoca, il mandatario conserva la facolt di porre in essere lattivit gestoria demandatagli.

Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per un affare d'interesse comune (mandato collettivo) , la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandatario pu rinunziare al mandato conferitogli, ma deve risarcire i danni al mandante se non ricorre una giusta causa. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario (art. 1727).Il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Vi sono per eccezioni a questa regola:

il mandato non si estingue quando ha per oggetto atti pertinenti allesercizio dellimpresa e questa continuata, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi;

non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacit del mandante quando stato conferito anche nellinteresse del mandatario o di un terzo.

Il mandato si estingue infine anche in caso di fallimento del mandatario. Se invece fallisce il mandante lesecuzione del contratto sospesa finch il curatore abbia deciso se subentrare nel rapporto o scioglierlo.6.Commissione e spedizione

Sono sottotipi di mandato senza rappresentanza e si caratterizzano per lo specifico oggetto dellincarico conferito al mandatario.La commissione un mandato che ha per oggetto esclusivo lacquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario. Il commissionario deve concludere contratti di compravendita in nome proprio e per conto del committente. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformit degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti il committente pu esigere da lui il pagamento immediato.Il commissario ha diritto a un compenso, la provvigione. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equit. Il committente pu revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

In deroga al divieto del mandatario di acquistare per s quanto avuto incarico di vendere o di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare, lart. 1735 regola lentrata del commissionario nel contratto: nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario pu rendersi contraente in proprio, cio pu fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o pu acquistare per s le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

Il commissionario che, in virt di patto o di uso, tenuto allo star del credere risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equit.A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege per il fallimento di una delle parti, dunque anche nel caso di fallimento del committente.La spedizione un contratto di mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. netta perci la distinzione fra trasporto e spedizione. Il vettore esegue il trasporto; lo spedizioniere si obbliga a stipulare con un vettore un contratto di trasporto, per conto del mandante.

La legge consente che lo spedizioniere provveda direttamente allesecuzione parziale o totale del trasporto si ha cos la figura dello spedizioniere-vettore, con la conseguenza che allo stesso faranno capo anche i diritti e gli obblighi del vettore.

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalit di trasporto della merce, lo spedizioniere tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente pu revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivit prestata.

CAPITOLO DECIMO: IL CONTRATTO DI AGENZIA1.Nozione. Caratteri distintiviNel contratto dagenzia una parte (agente) assume stabilmente e verso retribuzione, lincarico di promuovere contratti in una zona determinata.

Lagente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuoverli, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto del preponente. Agenti e rappresentanti di commercio sono ausiliari autonomi dellimprenditore la cui funzione tipica quella di consentire la distribuzione capillare dei prodotti altrui prendendo contratti con la clientela di una determinata zona e stimolandone gli ordini.

Lagente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio, egli un lavoratore autonomo e non subordinato.

Lattivit di agente e di rappresentante di commercio pu essere esercitata solo dagli iscritti in appositi ruoli tenuti dalle camere di commercio, essa regolata dal codice civile e dagli accordi economici collettivi di settore.2.La disciplina

Il contratto di agenzia pu essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti, per deve essere provato per iscritto.

Di regola comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata, e cio, salvo patto contrario, il preponente non pu avvalersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivit; nel contempo, allagente vietato di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di pi imprese in concorrenza fra loro.

Obbligo fondamentale dellagente quello di promuovere, nella zona assegnatali, la conclusione di contratti per conto del preponente. Deve agire con lealt e buona fede e deve informare il preponente sulla situazione del mercato e sulla convenienza dei singoli affari preposti; non pu concedere sconti e dilazioni senza autorizzazione.Di regola lagente promuove solo la conclusione dei contratti, mentre sar il preponente a stipularli direttamente con i clienti se li ritiene convenienti. Il preponente pu tuttavia conferire allagente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che allora saranno stipulati direttamente dallagente, inoltre pu conferirgli anche la facolt di riscuotere i propri crediti.Indipendentemente da tali ipotesi, allagente riconosciuta ex lege una limitata rappresentanza attiva e passiva del preponente, per lesecuzione dei contratti conclusi per suo tramite.Il fondamentale diritto dellagente quello al compenso costituito di norma da una percentuale sullimporto degli affari (provvigione).

Sullagente grava integralmente il rischio della propria attivit: di non trovare clienti, di non vedere accettati dal preponente gli affari proposti, del buon fine degli affari conclusi.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione da ricondurre prevalentemente all'attivit da lui svolta; in tali casi la provvigione dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia dive