Diritto Commerciale - Campobasso Linee Essenziali

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    APPUNTI DA MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE DI CAMPOBASSO

    PARTE I: L’IMPRESA Capitolo 1: L’imprenditore

    Criteri di distinzione della tipologia di impresa e di imprenditore:

    Oggetto dell’impresa determinata distinzione tra imprenditore agricolo & imprenditorecommerciale.

    2  Dimensione dell’impresa: determina la distruzione tra piccolo & medio-grande

    imprenditore.3  Natura del soggetto che esercita l’impresa: permette di distinguere impresa, società eimpresa pubblica.

    Statuti

    = Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell’imprenditore(comprendente parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi; la disciplina dellaconcorrenza e dei consorzi): Chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato ancheallo statuto tipico dell’imprenditore commerciale (comprendente l’iscrizione nel registro delleimprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, ilfallimento ed altro).

    ART. 2082 = Da qui si ricava che l’impresa è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo(produzione o scambio di beni e servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento(organizzazione, economicità, professionalità).

    1  Non è impresa l’attività di mezzo godimento (cioè non produttiva).2  La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva

    svolta è illecita.3  La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività e esercitata senza

    l’ausilio di elaboratori (autonomi o subordinati) sia quando il ecordinamento degli altrifattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di uncomplesso aziendale.

    4  Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre necessaria peraversi impresa, anche se piccola. Se organizzazione avrà semplice lavoro autonomonon imprenditoriale.

    Economicità

    = per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodoeconomico, secondo modalità che consentano la copertura dei casti con i ricavi e assicurinol’autosufficienza economica. Non è necessario lo scopo di lucro: questo perché la nazione diimprenditori comprende sia l’impresa privata che la pubblica, quindi può essere consideratoessenziale solo ciò che è comune ad entrambe (L’impresa pubblica non è preordinata allarealizzazione di un profitto ma deve agire in economicità).

    Professionalità

    = significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva;l’attività non deve essere necessariamente svolta in modo continuato e senza

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    soggettiva oggettiva

    Se il soggetto che la esercita sia giàimprenditore agricolo (cioè svolge una

    delle 3 attività agricole tipiche)

    Se l’attività esercitata ha ad oggettoprodotti ottenuti prevalentemente dalla

    coltivazione del fondo del bosco odall’allevamento

    interruzioni. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare.

    Le professioni intellettuali

    = i liberi professionisti non sono in quanto tali imprenditori, lo sonosolo se "l’esercizio della professione costituisce elevato di un’attività organizzata in forma diimpresa” ART. 2238

    Capitolo 2: Le categorie di imprenditori

    A)

     Imprenditore agricolo imprenditore comm erciale

    Sono categorie distinte in base all’oggetto della loro attività.

    Imprenditore agricolo

    = ART. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi esercitaun’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e

    attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazionedei prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

    Attività agricole:

    1  Essenziali2  Per connessione

    a)

     Attività agricole essenziali

    = sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed allevamentodel bestiame. Con la riforma dell’ART. 2135 si ribadisce che è imprenditore agricolo chiesercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento dianimali & attività connesse. Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura eallo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso... (Rientra nellanazione di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serre e la floricoltura)

    1) Selvicoltura

    = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti2) 

    Coltivazione del fondo

    = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura3) 

    Allevamento di animali

    = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli,sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica,l’acquacoltura. + all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico

    b)

     Attività agricole per connessione

    1.  Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

    commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente daun’attività agricola essenziale.2.  Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

    attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitato.

    Un’attività è agricola per connessione...

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    Imprenditore commerciale

    = è imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o piùcategorie di attività elencate all’ART. 2195

    1. 

    Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi2.  Attività

    intermediaria

    nella circolazione dei beni3.

     

    Attivitàdi trasporto

    di persone o cose per terra, acqua o aria4.

     

    Attivitàbancaria o assicurativa

    5. 

    Altre attività ausiliarie alle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, dicommissione ecc.

    dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile comeagricola

    B)  Piccolo Imprenditore - imp resa familiarePiccolo imprenditore

    = è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato dallatenuta delle scritture contabili e dall’ assoggettamento al fallimento: l’iscrizione nel registro delleimprese non ha funzione di pubblicità legale.

    ART. 2083

    = sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccolicommercianti & coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentementecon il lavoro proprio & dei componenti della famiglia.

    Per aversi piccola impresa è necessario che:

    a)  l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa

    b) 

    il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalganosia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa

    ART.1

    = sono piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che sonostati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Se manca l’accertamentodel reddito sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività commerciale nellacui azienda è stato investito un capitale non superiore a Lit. 900.000.

    -  abrogazione del videro del reddito (1974) con l’introduzione del IRPEF (criterio del redditofissato non è più applicabile)

    -  criterio del capitale investito non superiore a Lit. 900.000 dichiarato incostituzionale nel 89

    (di quanto non piu idoneo in seguito alla svalutazione monetaria)

    L’impresa artigiana

    = la nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuovadefinizione dell’impresa artigiana basata:

    a) sull’oggetto dell’impresa che puó essere costituito da qualsiasi attività di produzione

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    Privatizzazione formale Privatizzazione sostanziale

    dei beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni edesclusioni.

    b) Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga "in misura prevalente lproprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.ART. 230 bis c.c. (necessario che sia rispettato il criterio sulla prevalenza del ART. 2083

    L’impresa familiare

    = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado(fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: detta famiglianucleare. La tutela legislativa ricosse ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modocontinuato nella famiglia o nell’impresa diritti.

    a) patrimoniali

    1.  diritto al mantenimento2.  diritto di partecipazione agli utili dell’impresa

    3. 

    diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda4.

     

    diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a trasferimento dellastessa

    b) amministrativi

    = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa sonoadottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

    Quindi:

    a)  i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditoreb)  i diritti patrimoniali dei partecipanti sono semplici diritti di credito verso l’imprenditorec)

     

    gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore

    C)

     Impresa collettiva impresa pubblica

    Impresa societaria

    = non fa parte delle forme di società; la società semplice è utilizzabile soloper l’esercizio di attività non commerciale, mentre gli altri tipi di società possono svolgere siaattività agricola che commerciale (società commerciali).

    Impresa pubblica

    = fa parte delle tre forme di intervento diretto dei pubblici poteri nel settoredell’economia:

    a) 

    Lo stato e altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa servendosi distrutture di diritto priorato, cioè con la costituzione di S.P.A.b)  La pubblica amministrazione può dar vita a enti di diritto pubblico economico, il

    cui scopo è l’esercizio di attività d’impresa. Essi sono sottoposti allo statutogenerale dell’imprenditore e allo statuto proprio dell’imprenditore commercialecon l’esonero dal fallimento.

    c)  Lo stato o altro ente pubblica possono svolgere direttamente attività d’impresa(imprese organo).

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    Trasformazione in S.P.A. Dimensione delle partecipazioni

    Associazioni fondazioni

    = tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgereattività commerciale qualificabile come attività d’impresa.

    Capitolo 3: L’acquisto della qualità di imprenditore

    A)

     Imprenditore agricolo imprenditore comm erciale

    Diretto:

    Spendita del nome

    = Il mandatario è uno soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggettoe può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senzarappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza).

    Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato validamenteespresso nel traffico giuridico.

    Esercizio indiretto:

    Imprenditore occulto

    = quando un’attività imprenditoriale viene esercitata sotto nome altrui. Unsogg. interpone fra sé e i terzi un prestanome a costui eroga il denaro necessario all’eserciziodell’impresa, impartisce le direttive, percepisce gli utili ma nei rapporti con i terzi ogni atto ècompiuto dal prestanome in nome proprio. Il sogg. celato dieta il prestanome è l’imprenditoreocculto. La ragione principale per cui ciò avviene è sottrarsi ai rischi che l’esercizio di unimpresa comporta: si sceglie come prestanome un nullatenente così se l’attività fallisce il

    rischio si trasferirà sui creditori che potranno richiedere solo il fallimento del prestanomeinsolvente che però è nullatenente.

    Anche se essi hanno le prove del far parte di un imprenditore occulto, il tribunale nonpuò dichiararne il fallimento perché l’imprenditore ha col prestanome un mandato senzarappresentanza.

    B)

     Inizio fine dell’impresa

    Inizio

    = la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, nonè sufficiente l’intenzione. Si diventa imprenditori già durante la fase preliminare di

    organizzazione e prima del compimento del primo atto di gestione, se gli atti di organizzazionemanifestino, per numero e significatività l’orientamento verso un fine produttiva.

    Fine

    = la qualità di imprenditore si perde solo con L’effettiva cessazione dell’attività. La finedell’impresa è preceduta da una fase di liquidazione durante la quale l’imprenditore completa icieli produttivi iniziati, vende le giacenze, licenzia i dipendenti, ecc. e costituisce ancoraesercizio dell’impresa quindi la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della

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    liquidazione e la disgregazione del complesso aziendale.

    Per le società

    = la cancellazione dal registro delle imprese presuppone sia la

    disgregazione dell’azienda sia l’integrale pagamento delle passività dai liquidati.

    C)

     Capacità e impresa

    La capacità all’esercizio della attività d’impresa si acquista con il compimento del 18° anno dietà. Si perde per interdizione o inabilitazione.Il minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non diventa imprenditore.

    I divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di chi esercita dateprofessioni (notai, impiegati statali, ecc.) non sono li nutazioni alla capacità di agire maincompatibilità.

    È possibile l’esercizio di attività d’impresa per canto di un incapace (minore e interdetto) daparte dei rispettivi rappresentanti legali (genitori o tutore), o la parte di soggetti limitatamentecapaci di agire (inabilitato & minore emancipato) con l’osservanza delle disposizioni.

    In nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome onell’interesse del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato; È consentita solo la continuazionedell’esercizio di un’impresa preesistente purché autorizzata dal tribunale.

    Minore o interdetto

    = gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, sono compiuti dai genitori

    o dal tutore.

    Inabilitato

    = può esercitare personalmente l’impresa con l’assistenza del curatore.

    Minore emancipato

    = può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuovaimpresa.

    Capitolo 4: Lo statuto dell’imprenditore commerciale

    A)

     La pubblicità legale

    E previsto l’obbligo di rendere di pubblico domino determinati atti o fatti relativi alla vitad’impresa. Così le relative informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati(pubblicità notizia) ma diventano opponibili a chiunque. Il

    registro delle imprese è lo strumento

    di pubblicità legale

    delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali.Registro delle imprese

    = è istituito in ciascuna provincia c/o la camera di commercio. Si articolain 2 sezioni:

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    Gli atti da registrare riguardano gli elementi di individuazione dell’impresa e dell’imprenditore, ela struttura e l’organizzazione della società. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessatoe può anche avvenire d’ufficio se l’interessato non provvede.

    Efficacia:

    1. dichiarativa

    = fatti e atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque dalmomento della loro registrazione.

    2. costitutiva

    = l’iscrizione è necessaria affinché l’atto sia produttivo di effetti sia fra le parti(efficacia costitutiva...) oppure solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale)

    3. 

    normativa = l’iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un dato regimegiuridico

    B)

     Le scritture contabili

    Sono documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, deisingoli atti d’impresa, del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attivitàsvolta. La tenuta delle scritture è obbligatoria per gli imprenditori commerciali, esclusi i piccoli.Le società commerciali (tutte tranne la società semplice) devono tenere le scritture anche senon esercitano attività commerciale.

    Le scritture obbligatorie variano in base all’attività, alle dimensioni e all’articolazione territorialedell’impresa.

    La norma stabilisce che in ogni caso devono essere tenuti:

    a) il libro giornale

    = registro cronologico-analitico, registra le operazioni nell’ordine in cuisono compiute.

    b) il libro degli inventari

    = registro periodico-sistematico, redatto all’inizio dell’impresa esuccessiva mentre ogni anno; fornisce il quadro della situazione patrimonialedell’imprenditore e contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e passività

    dell’imprenditore. Si include col bilancio dello stato patrimoniale e del cono economico.

    Sezione ordinaria

     Sezione speciale

     Sono iscritti gli imprenditori non agricoli per

    i quali tale iscrizione produce gli effetti dipubblicità legale.Sono:

     a)  imprenditori individuali commerciali non

    piccolib)  tutte le società tranne la società

    semplicec)  i consorzi fra imprenditorid)  gruppi europei di interesse economicoe)  enti pubblici commercialif)

     

    società estere con sede in Italia

    Sono iscritti gli imprenditori che secondo il

    c.c. ne erano esonerati e per i qualil’iscrizione aveva all’origine solo funzione dipubblicità notizia.Sono:

     a)  gli imprenditori agricoli individualib)  i piccoli imprenditoric)  le società semplici

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    Per garantire la veridicità delle scritture occorre osservare determinate regole formali(numerazione delle pagine & bollatura) e sostanziali (le scritture che devono essere ordinatesenza spazi bianchi).

    Efficacia probatoria

    = le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possonoessere utilizzate da terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Ilterzo non può scindere le probe.

    C)

     La rappresentanza commerciale (ART. 1387)

    Il fenomeno della rappresentanza è regolato da norme speciali quando si tratti di atti inerentiall’esercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure tipiche di ausiliari interni(institori, procuratori, commessi) che sono destinati a entrare in contatto con terzi e a

    concludere affari per l’imprenditore. Per la loro posizione sono automaticamente investiti delpotere di rappresentanza.

    1. Institore

    = è preposto dal titolare dell’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di unramo della stessa. È il direttore posto al vertice della gerarchia del personale.

    Obblighi:

    congiuntamente con l’imprenditore, deve tenere le scritture contabili e adempiereagli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.Anche in mancanza di procura espressa l’institore può compiere in nome dell’imprenditoretutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (rappresentaza sostanziale).

    Può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni dipendenti da

    atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è proposta (rappresentanza processuale).

    L’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta la sua veste spendendo ilnome del rappresentato.

    2. 

    Procuratore

    = chi in base a un rapporto continuativo ha il potere di compiere perl’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti adesso.Il loro potere decisionale è circoscritto a un certo settore operativo dell’impresa. Non harappresentanza processuale dell’imprenditore & non è soggetto agli obblighi dell’institore.

    3. 

    Commesso

    = ausiliario subordinato a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che lo

    pongono a contatto con terzi. Può compiere atti che ordinariamente comporta la specie dioperazioni di cui sono incaricati. Non possono esigere il prezzo delle merci conconsegnate, né concedere sconti o dilazioni né esigere un prezzo fuori dei locali di vendita.

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    OGGETTIVO

    dovuto a fattori insitinell’azienda *

    Capitolo 5: L’azienda

    ART. 2555 = L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’eserciziodell’impresa.

    Avviamento

    = valore di scambio maggiore della £ del valore dei singoli beni.

    SOGGETTIVO

    dovuto all’abilità operativadell’imprenditore

    Circolazione dell’azienda = può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessapossono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento o favore diterzi. L’imprenditore puó compiere anche atti di disposizione che riguardano uno o più beniaziendali (anche potenzialmente idonei ad essere usati per l’esercizio di una data attività diimpresa).

    Forma negoziale

    1 per la validità del trasferimento:

    è identica per ogni tipo di azienda, agricola ocommerciale.

    2 per fini probatori:

    solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicitàlegale, ogni atto deve essere scritto.

    Vendita

    = comporta ulteriori effetti che riguardano:

    a) 

    Divieto di concorrenza

    = chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi permassimo 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare laclientela dell’azienda ceduta. Se l’impresa è agricola il divieto opera per le attivitàcommesse. Il divieto è derogabile e relativo. Grava anche sulla vendita esattivi (ad es.imprenditore fallito).

    b) La s uccessione nei contratti aziendali

    = se non è niente previsto, l’acquirentedell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che nonabbiano carattere personale. Al 3° contraente è permesso recedere dal contratto entro 3

    mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa.c) Crediti debiti azienda li

    = se l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suocarico, residuerà un credito verso il terzo, viceversa residuerà un debitodell’imprenditore se il 3° contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni.1. 

    Crediti

    = ART. 2559 la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta anche senzanotifica al debitore o sua accettazione ha effetto verso terzi, dal momentodell’iscrizione del trasf. nel registro delle imprese.

    2. Debiti

    = ART. 2560 l’accollo dei debiti è circoscritto a quelli che risultano dai libri

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    contabili obbligatori. Non è ammesso il mutamento del debitore senza il consensodel creditore. Per le aziende commerciali ciascuno risponde solo delle obbligazionida lui assunte.

    Usufrutto

    = l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che lo contraddistingue.Non può modificarne la destinazione e deve conservare l’efficienza degli impianti. Può goderedei beni aziendali ma ha anche il potere di disporne, può acquistare e immettere nell’aziendanuovi beni. Occorre quindi redigere un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto. Si applicaa)  & b).

    Affitto

    = è diverso dalla locazione di un immobile destinato all’esercizio dell’attività di impresa,poiché ha ad oggetto il locale in quanto tale.

    Capitolo 8: La disciplina della concorrenza

    La ricerca di un punto di equilibrio tra il modello teorico ed utopico della concorrenza perfetta ela realtà operativa del monopolio e dell’oligopolio, è la linea che ispira la disciplina dellaconcorrenza nei sistemi giuridici.

    A)

     La legislazione antimonopolistica

    La legislazione italiana si propone di preservare il regime concorrenziale italiano del mercatonazionale e di reprimere i comportamenti anticoncorrenziali (intese, abuso di posizionedominante, concentrazioni) che incidono esclusivamente sul mercato italiano.

    Tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica:

    1.

     Intese

    restrittive della concorrenza2.

     Abuso

    di posizione dominante3.

     Concentrazioni

    1. Intese

    = comportamenti concordati fra imprese, anche attraverso organismi comuni (es.consorzi) volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Sono vietate solo le intese"che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in manieraconsistente il gioco della concorrenza.” Sono lecite le intese minori, quelle vietate sononulle.

    2. Abuso di posizione dominante

    = vietato è solo lo sfruttamento aburivo di tale posizione concomportamenti capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. Ad un’impresa in posizionedominante è vietato di:a)  imporre prezzi o altro condiziono contrattuali ingiustificatamente gravoseb)  impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercatic)

     

    applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

    3. Concentrazioni

    = si è concentrato quando:a)  due o più imprese si fondono dando luogo a un’unica impresa (concentrazione giuridica)b)  due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un’unica entità

    economica: sono cioè sottoposte a un controllo unitario che permette di esercitareun’influenza determinante sull’attività delle imprese controllate (concentrazione

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    economica)c)  due o più imprese indipendenti costituiscono un’impresa societaria comune.

    Sono un utile strumento di ristrutturazione aziendale ma diventano illecite quando dianoluogo a gran alterazioni del regime concorrenziale del mercato.

    B)

     Le limitazioni della concorrenza

    Mono poli legali

    = l’interesse generale può legittimare la radicale soppressione della libertà diconcorrenza attraverso la costituzione per legge di monopoli pubblici. L’ART. 2597 pone unduplice obbligo a carico di chi opera in regime di monopolio:

    a)  L’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richiesteche siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa.

    b) 

    L’obbligo di rispettare la parità di trattamento fra i +  richiedenti.

    Limitazioni conve nzionali

    = è consentita la stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza. Ilpatto restrittivo deve essere approvato per iscritto ed è valido solo se circoscritto a undeterminato ambito territoriale o a un tipo di attività può durare max. 5 anni. Sono esempi dipatti limitativi i cartelli e i consorzi anticoncorrenziali.

    C)

     La concorrenza sleale

    1.

     Atti di confusione

    ART. 2598: È atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con i prodottio con l’attività di un concorrente. È lecito attrarre l’altrui clientela, ma non è lecito farloavvalendosi di mezzi ingannevoli come:a)  l’uso di nomi o segni idonei a produrre confusione con nomi o segni usati da altri

    imprenditorib)

     

    l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente

    2.

     Atti di denigraz ione approp riazione di pregi altrui

    Hanno lo scopo di falsare gli elementi di valutazione del pubblico, attraverso comunicazionia terzi e avvalendosi della pubblicità:a) 

    Pubblicità iperbolica

    = è atto di denigrazione con cui si tende ad accreditare l’idea che il

    proprio prodotto abbia specifiche qualità che altri prodotti non hanno.b) 

    Pubblicità comparativa

    = è ogni pubblicità che identifichi un concorrente o beni e serviziofferti da un concorrente. È lecita solo quando si fonda su dati veri e oggettivi.

    3.

     Ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a

    danneggiare l’altrui azienda

    Rientrano tra tali atti:a)

     

    la pubblicità menzognerab)

     

    la concorrenza parassitariac)  il dumping (vendita sotto costo)d)  lo storno di dipendenti

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    Capitolo 9: I consorzi tra imprenditori

    Consorzio = contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune perla disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (ART. 2602).

    Il contratto di consorzio = può essere stipulato solo tra imprenditori e deve essere stipulato periscritto a pena di nullità. Deve contenere la determinazione dell’oggetto del consorzio, degliobblighi assunti dai consorziali. La durata è liberamente fissata o se tacita si intende di 10 anni.È un contratto aperto e può sciogliersi per recesso (volontariamente) o per esclusione(decisione altrui). È prevista la presenza di un’assemblea e di un organo direttivo.

    Consorzi c on attività esterna

    = per essi è previsto un regime di pubblicità legale e nel contrattodevono figurare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza delconsorzio. È prevista la formazione di un fondo consortile che costituisce patrimonio autonomorispetto a quello dei consorziali.

    Consorzio...

    anticoncorrenziale

     di coordinamento

     

    Ha lo scopo di disciplinare limitandola lareciproca concorrenza fra imprenditori chesvolgono la stessa attività. Sono controllati

    per evitare monopoli.

    Ha lo scopo di svolgere determinate fasidelle rispettive impresi, ridicendo i costi di

    gestione delle singole imprese consorziate.Favoriscono la sopravvivenza delle piccole

    e medie imprese.

    Consorzi con attività.

    interna

     esterna

     

    Regolano rapporti reciproci tra i consorziatie accertano il rispetto di quanto convenuto.

    Le parti prevedono l’istituzione di un ufficiocomune destinato a svolgere attività con i

    terzi nell’interesse delle impreseconsorziate.

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    Società

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    Le società lucrative (società di

    persone e società di capitali)hanno come fine tipico quello diprodurre utili da distribuire fra isoci.

    Produce beni e servizi

    necessari alle impreseconsorziate e destinati adessere assorbiti dalle stessesenza il conseguimento di utilida parte del consorzio. Loscopo dei singoli consorziati èsolo quello di conseguire unvantaggio patrimoniale diretto.

    Consorzio

    Il gruppo europeo di interesse econom ico (G.E.I.E.)

    = è un istituto giuridico predisposto dallaComunità europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri,così rimuovendo gli ostacoli frapposti dalla diversità delle singole legislazioni nazionali.

    Parti

    = solo persone fisiche o giuridiche che svolgono attività economica, non solo imprenditori.

    Il G.E.I.E. è privo di personalità giuridica , il contatto costitutivo del G.E.I.E. deve essere redattoper iscritto. È soggetto a pubblicità legale.Sono previsti 2 organi: l’assemblea & un organo amministrativo.La gestione del G.E.I.E. è affidata a uno o più amministratori.Delle obbligazioni assunte dal G.E.I.E. rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i membridel gruppo, oltre a questo col proprio patrimonio. Come ogni imprenditore commerciale; èesposto al fallimento in caso di insolvenza.

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    PARTE II: LE SOCIETÀ (ART. 2247)

    Capitolo 10: Il sistema legislativo & le società

    Società

    = organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio incomune di un attività produttiva.

    1  Società semplice .................................. Società di persone2  Società in nome collettivo ................... Società di persone3  Società in accomandita semplice ....... Società di persone4  Società per azioni ................................ Società di capitali5  Società in accomandita per azioni ...... Società di capitali6  Società a responsabilità limitata ......... Società di capitali7 

    Società cooperativa8  Mutue assicuratrici

    A)

     La nozione di società

    (ART. 2247) Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi perl’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

    Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di3

    elementi:

     

    1. 

    i conferimenti dei soci2.  l’esercizio in comune di un’attività economica3.  lo scopo di divisione degli utili

    1.

     Conferimenti patrimonio sociale capitale sociale

    Conferimenti

    = sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essicostituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Iconferimenti possono essere costituiti da beni e servizi: può costituire oggetto diconferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utileper lo svolgimento dell’attività di impresa.

    Patrimonio sociale

    = è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo allasocietà. Inizialmente è costituito dai conferimenti dei soci, poi subisce continue variazioniqualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società. Laconsistenza del patrimonio è accertata periodicamente attraverso la redazione del bilanciodi esercizio.Il patrimonio sociale costituisce la:

    1  Garanzia principale: se per le obbligazioni rispondono anche i soci;2  Garanzia esclusiva: se risponde solo la società col suo patrimonio;

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    Capitale sociale

    = è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risultadall’atto costitutivo della società. Rimane immutato fin quando non se ne decide l’aumento o lariduzione.

    Svolge 2 funzioni:

     

    a) 

    Funzione vincolistica = indica la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i soci eperciò assoggettata a un vincolo di stabile destinazione.

    b) Funzione organizzativa

    = in tutte le società è termine di riferimento per accertareperiodicamente se la società ha conseguito utili o subito perdite.

    2.

     Esercizio in comune di attività economica

    Tale attività deve essere predeterminata nell’atto costitutivo della società ed è modificabile nelcorso della vita della stessa solo con l’osservanza delle norme. L’oggetto sociale deveconsistere nello svolgimento di un’attività produttiva, cioè a contenuto patrimoniale, condottacon metodo economico; in sintesi una attività di impresa. Sono vietate le società di mero

    godimento.Società fra professionisti = L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non èlegislativamente considerata attività di impresa. Unica eccezione è la società tra avvocati,iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese e non è soggetta a fallimento.

    3.

     La divisione degli utili

    Una società può essere costituita per svolgere attività d’impresa con terzi allo scopo diconseguire utili (lucro oggettivo) destinati ad essere successivamente divisi fra i soci (lucrosoggettivo)

    => scopo lucrativo.

     

    Esistono anche le società cooperative che per legge devono fornire direttamente ai soci beni,servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebberosul mercato

    => scop o mutualistico.

     

    Inoltre tutti i tipi di società tranne la società semplice, possono essere utilizzati anche perrealizzare uno scopo economico dei soci, consistente in un vantaggio economico per gliimprenditori consorziati

    => scopo consortile.

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    Le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche: la personalità giuridica ènegata alle società di persone, che però godono di autonomia patrimoniale.

    Capitolo 11: La società semplice - La società in nome collettivo

    Società di persone:

    1.

     Società semplice

    = può esercitare solo attività non commerciale e si applica ove non risultiche le parti abbiano scelto altro tipo di società.

    2.

     Società in nom e collettivo

    = può essere utilizzata per l’esercizio di attività sia commercialeche non commerciale. È soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti dipubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazionisociali.

    3.

     Società in accomandita semplice

    = sono presenti 2 categorie di soci. Gli accomandatari, che

    rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti,che rispondono limitatamente alla quota conferita.

    Contratto società semplice

    = non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dallanatura dei beni conferiti. È soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti dipubblicità legale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente.

    Contratto società in nom e co llettivo

    = l’iscrizione nel registro è condizione di regolarità:1

    S.n.c. regolare =>

    iscritta nel registro delle imprese2

    S.n.c. irregolare = >

    non iscritta perché le parti non hanno redatto latto costitutivo o nonl’hanno registrato

    Soc ietà di capitali (s.p.a./s.a.p.a./s.r.l.)  Società di persone (s.s./s.n.c./s.a.s.) a)  E’ prevista un’organizzazione di tipocorporativo, basata sulla presenza diuna pluralità di organi (assemblea,amministratori e collegio sindacale).

    b)  Il funzionamento degli organi èdominato dal principio maggioritario.

    c)  Il singolo socio in quanto tale non haalcun potere diretto di amministrazionee controllo. Può solo col suo votoconcorrere alla designazione dei

    membri dell’organo di controllo eamministrativo.

    d)  Non è prevista un’organizzazionebasata sulla presenza di una pluralitàdi organi

    e)  L’attività della società si fonda su unmodello organizzativo che riconoscead ogni socio a responsabilità illimitatail potere di amministrare la società erichiede il consenso di tutti i soci permodificare l’atto costitutivo.

    f)  Il socio a responsabilità illimitata è

    investito del potere di amministrazionee rappresentanza della societàindipendentemente dal capitaleconferito.

    Società con personalità giuridica

     Società senza personalità giuridica

     

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    L’atto costitutivo deve contenere:

    1.  Le generalità dei soci

    2. 

    La ragione sociale3.  I soci che rappresentano e amministrano la società4.

     

    La sede della società5.

     

    L’oggetto sociale6.

     

    I conferimenti di ciascun socio7.

     

    Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera8.  I criteri di ripartizione degli utili9.  La durata della società

    Società di fatto

    = Si ha quando 2 o più persone si comportano, di fatto, come soci, senza che tradi esse sia intervenuto alcun contratto (scritto o orale) di società.È esposta al fallimento di tutti i soci, occulti e palesi.

    Società occulta

    = È la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di nonrivelarne l’esistenza all’esterno, così che per comune accordo, l’attività d’impresa è svolta perconto della società ma senza spenderne il nome. La società fa parte fra i soci ma non vieneesteriorizzata. Per il fallimento è comunque sufficiente la prova dell’esistenza del contratto disocietà nei rapporti interni.

    Società apparente

    = società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, che deveconsiderarsi esistente all’esterno se 2 o più persone operano in modo da ingenerare nei terzil’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società.

    Conferimenti

    = con la costituzione della società, il socio assume l’obbligo di effettuare iconferimenti determinati nel contratto sociale.Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in partiuguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

    Conferimento di be ni in proprietà

    = la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sonoregolati dalle norme sulla vendita. Sul socio grava il rischio del perimento per caso fortuito dellacosa conferita fin quando la proprietà non sia passata alla società.

    Conferimento di beni di godimento

    = il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Il bene

    resta di sua proprietà, la società ne può godere ma non disporne.Conferimento di crediti

    = il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della societàdell’insolvenza del debitore ceduto nei limiti del conferimento.

    Il socio d’opera

    = non è un lavoratore subordinato, ma si obbliga a prestare la propria attivitàlavorativa a favore della società. Il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai

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    I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società che diventa proprietario deibeni conferiti.

    =>

    Una disciplina del capitale sociale

    ??non fa parte??nella società semplice.

    => Per la S.N.C. è prescritto che l’atto costitutivo indichi non solo i conferimenti deisoci, ma anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione. L’ART. 2303 vieta laripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi). L’ART. 2306 vieta agliamministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti in assenza di una deliberazionedi riduzione di capitale.

    Partecipazione agli utili:

    Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alleperdite della gestione sociale.

    ART. 22 65; Patto leonino

    = È il solo limite posto all’autonomia privata e valido per tutte lesocietà lucrative. È nulla il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione

    agli utili o alle perdite. E nulli devono considerarsi anche i criteri di ripartizione congegnati inmodo da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili oalle perdite. Nullo è solo il patto leonino, con la conseguenza che troveranno applicazione icriteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite:a)  Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si

    presumono proporzionale ai conferimenti.b)  Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali.c)  Se è determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura

    deve determinarsi la partecipazione alle perdite.

    Nelle società di persone in mancanza di specifica clausola, la maggioranza dei soci non può

    legittimamente deliberare la non distribuzione degli utili. È necessaria l’unanimità.

    Responsabilità

    = Nella s.s. e nella s.n.c. delle obbligazioni sociali risponde la società ed propriopatrimonio che costituisce garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Per leobbligazioni vocali rispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci.

    S.S.

    = la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilitàdei soci non rappresentanti può essere limitata o esclusa da un patto sociale (responsabilitàderogabile).

    S.N.C.

    = la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile (responsabilitàinderogabile).

    Ex socio

    = lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, non fa venirmeno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi ditale eventi.

    Della società

    = Nella S.S. e nella S.N.C. i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio dei soci odella società.

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    Potere di ges tione

    Potere di decidere ilcompimento degli atti sociali,riguarda l’attività amministrativainterna.

    Escussione

    = i soci sono responsabili in solido fra di loro, ma sono responsabili in viasussidiaria rispetto alla società perché godono del benefico di escussione preventiva delpatrimonio sociale.

    Nella S.S. nella S.N.C.

    = il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socioillimitatamente responsabile ed egli dovrà invocare la preventiva escussione del patrimoniosociale indicando i beni sui quali il creditore passa agevolmente soddisfarsi. Nella S.N.C.regolare il beneficio di escussione opera automaticamente.

    Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazione personali dei soci ed èintangibile dai creditori; il creditore personale del socio non può in alcun caso aggrediredirettamente il patrimonio sociale. Non può neanche compensare il suo credito verso il socio coldebito che eventualmente ha verso la società.

    Il creditore personale può:a) 

    far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;b)  compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della quota del

    suo debitore; deve però provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfarei suoi crediti.

    Amministrazione

    = È l’attività di gestione dell’impresa sociale; il potere di camministrare è ilpotere di comiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Ogni socio illimitatamenteresponsabile è amministratore della società.

    Amministrazione...

    Potere di rappresentanza

    Potere di agire nei confronti deiterzi in nome della societàdando luogo all’acquisto di dirittie doveri da parte della stessa.

    Soci amm inistratori

    = "Ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società”.

    È una regola dispositiva, poiché l’atto costitutivo può riservare l’amministrazione solo ad alcunisoci (che possono essere nominati anche con atto separato).

    disgiuntiva

     congiuntiva

     

    Quando l’amministrazione della societàspetta a più soci, ciascun socio può

    intraprendere da solo tutte le operazioniche rientrano nell’oggetto sociale, senza

    informare gli altri soci.

    Deve essere espressamente convenutanell’atto costitutivo, con essa è necessarioil consenso di tutti i soci amministratori per

    il compimento delle operazioni sociali.

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    Revoca:

    dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo: deve essere decisa all’unanimità e pergiusta causa.

    Dell’amministratore nominato con atto separato: è revocabile secondo le norme sulmandato.

    L’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientranonell’oggetto sociale; è solidalmente responsabile verso la società.

    Soci non amm inistratori

    = Hanno il diritto: 

    a)  di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali;b)

     

    di consultare i documenti relativi all’amministrazione e tutte le scritture contabili;c)  di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

    Inoltre, nelle S.N.C., incombe su tutti i soci il divieto di concorrenza.

    Atto costitutivo

    = modificazioni: "il contratto sociale può essere modificato solo con il consensodi tutti i soci, se non è convenuto +  mente”.Per il trasferimento della quota sociale, sia fra vivi che a causa di morte, è necessario ilconsenso di tutti gli altri soci: se non è convenuto diversamente. Le modificazioni dell’attocostitutivo sono soggette a pubblicità legale.

    Scioglimento di un singolo rapporto sociale

    = il singolo socio può cessare di far parte della

    società per morte, recesso o esclusione.1.

     

    Per morte

    = Se muore un socio, i soci supersiti sono per legge obbligati a liquidare laquota del defunto agli eredi entro 6 mesi. In alternativa i soci possono decidere:a)  lo scioglimento anticipato della società;b)  la continuazione della società con gli eredi del socio defunto;

    2. Recesso

    = è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.c) 

    Società a tempo indeterminato

    = ogni socio può recedere liberamente con unpreavviso di almeno 3 mesi.

    d) Società a tempo determinato

    = il recesso è ammesso solo se esiste una giustacausa ed ha effetto immediato.

    3. Esclusione

    = può avvenire di diritto o essere facoltativa.e)

     

    di d iritto: viene escluso di diritto: 1. il socio che sia dichiarato fallito; 2. il socio il cuicreditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.

    f)  Facoltativa: i fatti che legittimano la società a escludere un socio sono:1.  Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto

    sociale;2.  L’interdizione, l’inabilitazione del socio o la suo condanna ad una pena che

    composta l’interdizione dai pubblici uffici;3.  Nei casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa

    non imputabile al socio.La liquidazione della quota

    = Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie, il socio o i suoi eredihanno diritto a una somma di denaro che rappresenta il valore della quota sociale. Tale valore è

    determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo

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    scioglimento del rapporto, considerando le operazioni ancora n corso. Il pagamento della quotadeve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.

    Scioglimento della società (ART. 2272)

    Cause di scioglimento della S.S. e della S.N.C.:

    1)  Il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È possibile comunque la proroga (anchetacita) della durata della società.

    2)  Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravenuta impossibilità di conseguirlo.3)  La volontà di tutti i soci.4)  Il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita.5)  Le altre cause previste dal contratto sociale.

    Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione.

    Il procedimento di liquidazione - L’estinzione della società

    = il procedimento d liquidazione iniziacon la nomina di uno o più liquidatori: con l’accettazione della nomina essi prendono il postodegli amministratori e insieme devono redigere l’inventario.

    Poteri dei liquidatori

    = definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale: conversione indenaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

    Divieti ai liquidatori =

    a)  Non possono intraprendere nuove operazioni e se lo fanno rispondono personalmente e

    solidalmente per gli affari intrapresi.b) 

    Non possono ripartire tra i soci i beni sociali finché i creditori sociali non siano statipagati.

    Estinti tutti i debiti sociali la liquidazione si avvia alla fine con la ripartizione fra i socidell’eventuale attivo residuo convertito in denaro.

    S.N.C.

    = i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto(proposta di divisione fra i soci dell’attivo residuo). Per la S.N.C. regolata, approvato il bilanciofinale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registrodelle imprese.

    Capitolo 12: La società in accomandita semplice

    Società in accomandita semp lice (ART. 2313-2324)

    = società di persone che si differenzia dallaS.N.C. per la presenza di 2 categorie di soci:a)  i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni

    sociali; solo ad essi compete l’amministrazione della società.b)  I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita

    L’accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio in comunedi un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personaleper alcuni soci (accomandanti).

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    Atto costitutivo

    = L’atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gliaccomandanti. Esso è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese, pena solo l’irregolaritàdella società. La ragione sociale nella S.A.S. deve essere formata col nome di almeno uno dei

    soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale.

    I soci accoma ndanti l’amministrazione

    = gli accomandanti non possono compiere atti diamministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procuraspeciale per singoli affari (divieto di immistione).

    Amministrazione...

    L’accomandante che ha violato il divieto di immistione è esposto a grave sanzione patrimonialee per volere dei soci, all’esclusione dalla società. I soci accomandanti hanno il diritto diconcorrere alla nomina e revoca degli amministratori, se designati con atto separato. Poipossono:1)  trattare affari in nome della società solo in forza di una procura speciale per singoli affari.2)  prestare la loro opera all’interno della società solo sotto la direzione degli amministratori.3)  se l’atto costitutivo lo consente possono dove autorizzazioni e pareri a determinate

    operazioni.

    Trasferimento della partecipazione sociale:

    Accomandatari = Restano le regole previste per la S.N.C. Se l’atto costitutivo non dispone^mente il trasferimento per atto tra vivi della loro quota può avvenire solo col consenso i tutti glialtri soci. E per la trasmissione per causa di morte occorre anche il consenso degli eredi.Accomandanti

    = La loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte per il trasferimentoper atto fra vivi è necessario il consenso dei socie che rappresentano l maggioranza delcapitale sociale.

    Scioglimento della società

    = La società si scioglie oltre che per le cause previste per la S.N.C.,quando rimangono solo i soci accomandatari o accomandanti, se nel termine di 6 mesi non sistato sostituito il socio mancante. Se mancano gli accomandatari, gli accomandati devononominare un amministratore provvisorio, che può compiere solo atti di ordinaria

    amministrazione.Società in accom andita irregolare

    = Quella società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nelregistro delle imprese. Resta ferma la distinzione tra soci accomandatari e accomandanti.

    Capitolo 13: La società per azioni

    Società di capitali:

    1.  Società per azioni2.  Società in accomandita per azioni3.  Società a responsabilità limitata

    interna

     esterna

     

    L’accomandante è privo di ogni poteredecisionale autonomo

    L’accomandante può trattare & concludereaffari in nome della società grazie a unaprocura speciale.

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    Società per azione

    = è una società di capitali nella quale:a)  per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio.b)  le quote di partecipazione de soci sono rappresentate da azioni.

    Caratteri essenziali:

    1. Personalità giuridica

    = è trattata per legge come soggetto di diritto distinto dalle persone deisoci e gode di piena autonomia patrimoniale.

    2. Responsabilità limitata dei soci

    = tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personaleper le obbligazioni sociali, devono solo eseguire i conferimenti promessi.

    3. Organizzazione c orporativa

    = basata sulla necessaria presenza di 3 organi distinti:l’assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale.

    4. Azioni

    = le quote di partecipazione sono rappresentate da partecipazioni tipo omogenee estandardizzate. Le azioni sono infatti partecipazioni sociali di uguale valore nominale che

    conferiscono uguali diritti.

    A) La costituzione

    La costituzione della S.P.A. si articola in 2 fasi essenziali:

    > 1° FASE: STIPULAZIONE DELL’ATTO COS TITUTIVO

    = può avvenire secondo 2procedimenti: a) stipulazione simultanea, b) stipulazione per pubblica sottoscrizione. L’attocostitutivo deve essere redatto per atto pubblico o pena di nullità della società e deveindicare:

    1. 

    le generalità dei soci e degli eventuali promotori2.  la denominazione, la sede della società e le sedi secondarie3.  l’oggetto sociale4.

     

    l’ammontare del capitale sottoscritto e versato5.

     

    il valore nominale e il numero delle azioni e se sono nominative o al portatore6.

     

    il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura7.

     

    i criteri di ripartizione degli utili8.  la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai fondatori9.  il numero di amministratori e i loro poteri;10.  il numero dei componenti del collegio sindacale;11.  la durata della società;

    12. 

    l’importo globale delle spese per la costituzione a carico della società13.

    Condizioni necessarie per la costituzione =

    1.  La S.P.A. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120.000 € (01/01/04), salvocasi in cui legge impone un capitale minimo più elevato (società bancarie e finanziarie).

    2.  È necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale.3.  È necessario che siano versati c/o una banca almeno i 25 % dei conferimenti in danaro.4.  Devono sussistere le autorizzazioni governative e altre condizioni richieste dalle leggi

    speciali per la costituzione della società in relazione all’oggetto.

    > 2° FASE: L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE LLE IMPRESE= Il notaio che ha ricevuto l’atto

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    costitutivo deve depositarlo entro 30 gg. c/o l’ufficio del registro delle imprese nella cuicircoscrizione è stabilita la sede della società, allegando all’atto i documenti checomprovano l’osservanza delle condizione richieste. Il notaio deve verificare l’esistenza di

    tali condizioni e richiedere l’iscrizione della società nel registro. Con l’iscrizione l societàacquista personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione sonoillimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito.

    B)

     Patrimoni destinati

    La nullità delle S.P.A

    . = Intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la S.P.A. può esseredichiarata nulla solo in 3 casi tassativamente elencati:1.

     

    Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico.2.

     

    Illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale.3.

     

    Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione relativa alla denominazione della società, i

    conferimenti o l’ammontare del capitale sotto scritto o l’oggetto sociale.Effetti

    = la dichiarazione di nullità della S.P.A. non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti innome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità della società iscrittanon può essere dichiarata quando la sua causa è stata eliminata per effetto di unamodificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro prima che sia intervenuta la sentenza dinullità.

    C)

     I conferimenti

    Conferimenti

    = sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società,dotano la società del capitale di rischio. Il valore in danaro del complesso dei conferimenti

    promessi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.

    La disciplina dei conferimenti serve a :

    a)  garantire che i conferimenti promessi dai soci vengono effettivamente acquisti dalla società.b)  Garantire che il valore assegnato dai soci al conferimento sia veritiero.Conferimenti in danaro

    = Nella S.P.A. i conferimenti devono essere effettuati in danaro senell’atto costitutivo non è stabilito ^mente.

    Versame nto dei conferimenti:

    è disposto l’obbligo di versamento immediato c/o una banca dialmeno 4/10 dei conferimenti in danaro. Costituita la società, gli amministratori sono liberi dichiedere in ogni momenti i versamenti ancora dovuti.

    Trasferimento di azioni non liberate

    = l’obbligo di versamento dei decimi residui grava sia sulsocio attuale sia sull’alienante, che ne risponde 3 anni dal trasferimento.

    Mancato pagamento

    = il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Inluogo della normale azione giudiziaria per la condanna all’adempimento, la società puòprocedere alla vendita coattiva delle azioni del socio moroso o gli amministratori possonoescludere il socio dalla società trattenendo i decimi già versati. Le azioni del socio esclusoentrano a far parte del patrimonio della società.

    Conferimenti * dal danaro

    = Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni diopera o di servizi. Le azioni corrispondenti ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti devono

    essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. È ammissibile il conferimento di

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    diritti di godimento. Resta conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazioneeconomica e di immediata messa a disposizione della società.

    La valutazione = Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stimadi un esperto designato dal presidente del tribunale. La stima deve attestare che il valoreattribuito non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento. Entro6 mesi gli amministratori e i sindaci devono verificare la stima e eventualmente procedere allarevisione. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5rispetto a quello per cui avvene il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente ilcaitale sociale e annullare le azione scoperte.

    Acquisti pericolosi; Pag. 186.

    Le prestazione accessorie

    = L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire

    prestazioni accessorie non consistenti in danaro determinandone anche contenuto, durata,modalità e compenso. Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e nonsono trasferibili senza il consenso dei soci (tutti).

    Capitolo 14: Le azioni

    Azioni

    = sono quote di partecipazione dei soci nella S.P.A.; sono quote omogenee estandardizzate, liberamente trasferibili e rappresentate da documenti (titoli azionari) checircolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nella S.P.A. i capitale sociale sottoscritto èdiviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle qualicostituisce un’azione e attribuisce identici diritti nella società. È la quota minima dipartecipazione al capitale sociale ed è indivisibile.Valore nominale

    = parte di capitale sociale rappresentata da ogni azione. Le azioni devonoessere tutti di uguale valore nominale e tale valore resta invariato nel tempo.

    Valore di emissione

    = le azioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valorenominale, possono essere invece messe per somma superiore.

    Valore reale

    = si ottiene dividendo il patrimonio nello della società per il numero di azioni. Talevalore varia nel tempo.

    Valore di borsa

    = è il valore di mercato delle azioni, il loro prezzo di scambio che varia

    quotidianamente.

    I diritti dell’azionista

    = ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al suotitolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa e/o patrimoniale.Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si parla di uguaglianza relativa (si creanocategorie di azioni con diritti +)  e oggettiva (uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non idiritti di cui un azionista dispone, dovendo considerare il numero di azioni possedute).

    Le ca tegorie speciali di azioni

    = sono quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalladisciplina legale. Possono essere create con l’atto costitutivo o con successiva modifica dellostesso.

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    NB: 

    Se fa parte ^ categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea generale chepregiudicano i diriti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea specialedella categoria interessata.

    Azioni privilegiate

    = sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nelladistribuzione degli utili (+ 2%) e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento dellasocietà. Essa è libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni colsolo divieto del patto leonino; divieto di emettere azioni a voto plurimo, tutte le società possonoemettere azioni senza diritto di voto.

    Azioni a voto limitato

    = sono azioni che attribuiscono il diritto di voto solo nelle assembleestraordinarie. Devono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale.Non possono superare la metà del capitale sociale.

    Azioni di risparmio = tutelano la posizione dei piccoli risparmiatori che, acquistando i titoli,perseguono principalmente l’intento di investire i propri risparmi. Esse sono prive del diritto divoto, privilegiate sia in sede di ripartizione degli utili che di rimborso di capitali. Possono essereemesse al portatore e possono essere emesse solo da società quotate in borsa.

    Azioni a favore dei p restatori di lavoro (ART. 234 9)

    = consente l’assegnazione straordinaria diutili ai dipendenti della società tali utili vengono imputati a capitale e, per ‘importocorrispondente la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnategratuitamente ai prestatori di lavoro. La società può anche limitare il diritto di opzione agliazionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrirle ai dipendenti.

    Azioni e strumenti finanziari partecipativi; Pag. 196.

    La circolazione delle azioni

    = I titoli azionari sono documenti che rappresentano le quote dipartecipazione nella S.P.A. e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli dicredito. Nelle società quotate azioni e obbligazioni non possono più essere rappresentati datitoli, il trasferimento materiale del documento è stato sostituito da un sistema basato susemplici registrazioni contabili.Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali e possono essere nominative o alportatore ma è stata introdotta la nominatività obbligatoria dei titoli azionari (escluse le azioni dirisparmio e quelle emesse dalle).

    Vincoli sulle azioni

    = possono essere costituite in usufrutto o in pegno.

    Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.Il diritto di opzione spetta al socio che lo eserciterà tramite l’usufruttuario o il creditorepignoratizio versando loro le somme necessarie.Il versamento dei decimi dovuti in caso di pegno spetta al socio, in caso di usufrutto,all’usufruttuario.

    Limiti alla circolazione delle azioni

    = sono in via di principio liberamente trasferibili.Limiti legali =

    a)  le azioni non possono essere vendute prima dell’iscrizione della società nel registro delleimprese;

    b)  le azioni liberate con conferimenti +  dal danaro non possono essere alienati prima delcontrollo della valutazione;

    c) 

    le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di

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    amministrazione.

    Limiti conv enzionali = sono determinati da accordi intercorsi fra i soci. Possono risultaredall’atto costitutivo (limiti statutari) o da accordi estranei all’atto (patti parasociali).a)

     

    Limiti statutari

    = le clausole hanno efficacia reale e vincolano tutti i soci. Le clausoleprincipali sono:1.

     

    Clausola di p relazione

    = impone al socio che vuole vendere le azioni, di offrirlepreventivamente agli altri soci e di preferirli a terzi a parità di condizioni.

    2. Clausole di gradimento

    = possono essere distinte in:1  Clausole che richiedono il possesso di dati requisiti dall’acquirente2  Clausole che subordinano il trasferimento di azioni al consenso di un organo sociale.

    b) Patti parasociali

    = i limiti risultanti da tali patti vengono definiti sindacati di blocco ed hanno

    lo scopo di entrare l’ingresso in società di terzi non graditi. Vincolano solo le parti contraentie possono prevedere anche il divieto di vendita.

    Operazioni della so cietà sulle proprie azioni

    = Sono regolate in 3 situazioni: 

    1. 

    Sottoscrizione

    = in nessun caso la società può sottoscrivere le proprie azioni una parzialederoga per l’esercizio del diritto di opzioni sulle azioni proprie. La violazione de tale divietocomporta che le azioni devono essere liberate dai soggetti che materialmente hanno violatoil divieto.

    2. Acquisto di azioni p roprie

    = L’operazione è consentita ma la società deve rispettare 4condizioni:

    a) 

    le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili e delleriserve disponibili;

    b)  le azioni da acquistare devono essere liberate;c)  l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;d)  il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la 10° parte del capitale

    sociale.3. 

    Altre operazioni

    = Alla società è vietato concedere prestiti o fornire garanzie di qualsiasi tipoa favore dei soci o terzi per l’acquisto di azioni proprie.

    Le partecipazioni reciproche

    = Se 2 società si costituiscono o aumentano il capitale sociale

    sottoscrivendo l’una le azioni dell’altra, si avrà una moltiplicazione illusoria di ricchezza.Aumenta il capitale sociale ma non il capitale reale.=>

    Sottoscrizione di azioni di società controllata è regolata con la stessa disciplina comel’acquisto delle azioni proprie.

    a) 

    L’acquisto reciproco di azioni è possibile senza limiti quando fra 2 società non intercorrecontrollo e nessuna delle 2 è quotata in borsa.

    b)  Se l’incrocio è tra controllante e controllate, l’acquisto da parte della controllata èconsiderato effettuato dalla controllante e deve rispettare le 5 condizioni dell’acquisto diazioni proprie.

    c)  Quando una o entrambe le società dell’incrocio abbiano azioni quotate in borsa, sono

    previsti limiti quantitativi:

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    1.  Se entrambe le società sono quotate, l’incrocio non può superare il 2% del capitale condiritto di voto;

    2.  Se una sola è quotata essa può arrivare al 10 % della non quotata.

    Se si superano tali percentuali massime, la società che ha superato il limite non può - esercitareil diritto di voto sulle azioni in più,- deve alienare l’eccedenza entro 1 anno,- in caso di mancataalienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione.