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1 Ilaria Tranquillo Società semplice & S.n.c. http://www.sharenotes.it Diritto Commerciale Corso P-Z 2012/13 Appunti lezioni con la prof. Vercellino integrati con il libro Campobasso - le società in generale e le società di persone libro 2 pag 1 - 139 A cura di Ilaria Tranquillo

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1 Ilaria Tranquillo – Società semplice & S.n.c. – http://www.sharenotes.it

Diritto

Commerciale

Corso P-Z – 2012/13

Appunti lezioni con la prof. Vercellino integrati con il libro Campobasso

- le società in generale e le società di persone –

libro 2 pag 1 - 139

A cura di Ilaria Tranquillo

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Le società

La società è una possibile forma di esercizio dell’attività economica (non

necessariamente realizzato in forma collettiva).

Evoluzione storica Nel diritto civile esisteva l’istituto della Società civile, consistente nella coproprietà di alcuni beni. La

prima forma societaria moderna che si afferma è la società in accomandita, caratterizzata da due

tipologie di soci, gli accomandanti che apportano capitali e beneficiano di una responsabilità

limitata e gli accomandatari che si occupano della gestione e rispondono illimitatamente delle

obbligazioni sociali. Con le esplorazioni geografiche si affermano le Compagnie Delle Indie, un

modello precursore della moderne SPA, finalizzate alla raccolta dei capitali necessari per

organizzare i viaggi commerciali nelle nuove terre. Per concessione sovrana godevano di

responsabilità limitata, i soci rischiavano solo l’importo apportato nella compagnia. Il beneficio di

responsabilità limitata è stato poi esteso e tutte le imprese rispondenti a certi requisiti. Le

partecipazioni in queste imprese sono caratterizzate da una crescente mobilità.

Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

N.B. Fino al 1993 la definizione del contratto di società era idonea a definire le società, perchè

l’unico modo possibile per costituirle era appunto il contratto di società. A partire dal 1993 per

la SRL e dal 2004 per la SPA è possibile costituire una società unipersonale mediante un atto

unilaterale.

ANALISI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

1) Contratto di tipo associativo/con comunione di scopo

2) Con specifiche caratteristiche:

a) Numero di parti variabili: è pluralaterale e aperto. Può essere stipulato da un numero

variabile di parti anche durante lo svolgimento del rapporto

b) Può sopravvivere alle parti iniziali, fondatrici

c) Le prestazioni delle parti possono essere di varia natura e di diverso ammontare: i

soci si obbligano a un conferimento che può essere eterogeneo sia in termini

quantitativi che qualitativi (beni, denaro, prestazioni d’opera). Le prestazioni non

sono destinate a scambiarsi in un rapporto di corrispettività, ma alla realizzazione di

uno scopo comune.

d) Il contratto non esaurisce la sua efficacia con la prestazione delle parti in quanto

fissa le basi per lo svolgimento della futura attività economica in comune e

predetermina le modalità individuali di partecipazione alla stessa. Il suo fine è quello

di organizzare un attività futura. Dal contratto nascono situazioni strumentali, non

finali.

e) L’invalidità, i vizi, la nullità, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per

inadempimento del singolo vincolo associativo non si trasferiscono sull’intero

contratto, comportano solo la annullabilità/nullità/risoluzione della partecipazione

oggetto del vizio. (salvo che la partecipazione non sia da ritenersi essenziale)

3) Caratteristiche del contratto che contraddistinguono la società da altre forme associative

(associazione, comunioni, consorzi, ecc)

a) Conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni a cui le parti del contratto si obbligano. La loro

funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio/capitale sociale iniziale

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per lo svolgimento dell’attività di impresa. Il capitale sociale ammonta al valore in

denaro dei conferimenti, rappresenta ciò che è espressamente destinato allo

svolgimento dell’attività di impresa. Inoltre è il metro con il quale attribuire diritti ai

soci e con cui valutare l’andamento della società *. Col conferimento il socio

destina stabilmente (per tutta la durata della società) parte della propria ricchezza

e si espone al rischio di impresa: corre il rischio di non ricevere remunerazione per il

suo capitale apportato, corre il rischio di perdere il valore del conferimento se la

società subisce perdite. N.B. non confondere il concetto di capitale sociale (valore in denaro dei conferimenti) col concetto di patrimonio sociale: con cui si intende l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive dell’impresa in un dato momento; ha una funzione di garanzia per i creditori, esclusiva in alcuni casi (società di capitali che beneficiano di limitazioni della resonsabilità) principale in altri (società di persone); esso varia costantemente durante la vita della società, a differenza del capitale sociale che varia poco di frequente, seguendo gli specifici iter dettati dalla legge per gli aumenti e le diminuizioni. Al momento della Costituzione patrimonio sociale e capitale sociale coincidono perchè l’unico rapporto in capo alla società sono i conferimenti: basta la prima operazione e non coincidono più. Si definisce “Patrimonio Netto” la differenza positiva tra attività e passività. *Il capitale sociale assolve due funzioni

I. Funzione vincolistica: indica l’ammontare dei conferimenti dei soci, il valore delle attività sociali che i soci hanno vincolato all’attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per la durata della società. Indica la frazione di patrimonio sociale non distribuibile tra i soci : i soci possono distribuirsi durante l’attività solo la parte di patrimonio netto che eccede il capitale sociale.

II. Funzione organizzativa: permette di valutare l’andamento della gestione ( siamo di fronte a un utile se attività + patrimonio netto > passività, a una perdita se attività + patrimonio netto < passività). Inoltre funge da base misurativa per situazioni soggettive dei soci come il diritto di voto, agli utili e alla quota di liquidazione

Sono conferibili beni e servizi: denaro, beni in natura (mobili/immobili,

materiali/immateriali) trasferiti in proprietà o concessi in godimento, prestazione di

attività lavorativa: può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di

valutazione economica che le parti ritengono utile per lo svolgimento in comune

dell’attività di impresa.

b) Scopo – mezzo: esercizio in comune di un’attività economica

È l’obiettivo che costituisce anche lo strumento volto al raggiungimento del fine di

redditività. È l’oggetto sociale, ovvero l’attività economica organizzata che i soci si

propongono di svolgere. Tale attività è predeterminata dall’atto costitutivo.

L’attività della società è attività di impresa? In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un attività

economica, ovvero di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo

economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi. L’elemento

essenziale che identifica una società è l’esercizio in comune dell’attività. Come

identificare questo requisito? Utilizzare un punto di vista soggettivo che si focalizza

sul potere del singolo socio di partecipare all’attività di gestione non è praticabile;

alcuni requisiti minimi possono però essere fissati dal punto di vista oggettivo:

possiamo ritenere un attività economica comune se volta alla realizzazione di un

risultato unitario e comune, imputabile al gruppo, in modo che tutti siano partecipi

in misura diversa al suo raggiungimento. È quindi il modo di svolgimento che la

consente di identificare come comune; è anche necessario che i singoli atti di

impresa nei confronti dei terzi avvengano con la spendita del nome del gruppo

unitariamente considerato. Non dobbiamo quindi confondere la società con

l’associazione in partecipazione, fattispecie in cui all’associato l’associante attribuisce una

partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di uno

specifico apporto: il titolare dell’impresa resta solo l’associante, gli atti sono compiuti in suo

nome e sono a lui imputabili anche se compiuti dall’associato; la gestione dell’impresa è

riservata all’associante e l’associato partecipa al rischio economico solo per la perdita del

valore del suo apporto. proprio la mancanza di attività in comune impedisce che l’apporto

dell’associato dia vita a un capitale sociale.

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Di certo possiamo affermare che l’attività oggetto dell’articolo 2247 c.c. non

manca del requisito di organizzazione perchè i conferimenti costituiscono appunto

un apparato organizzativo. Dato che l’articolo non menziona l’attività di impresa

quindi possono esserci società che

Mancano del requisito di professionalità società occasionali

L’esercizio in comune di un’attività occasionale è sufficiente per dar vita ad

una società, ma non da vita all’impresa per mancanza della professionalità.

Alle società occasionali si applica la disciplina del tipo di società prescelto.

Esse sono però escluse dal fallimento anche se l’attività è commerciale.

Possiamo considerare come società occasionale se si formalizza un

contratto per uno scopo oggetivamente non duraturo, ovvero se la società

costituita è volta all’esercizio di un’attività oggettivamente non duratura

che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non

richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente

apprezzabile (quindi non il compimento di un unico atto in comune perchè

si difetta del requisito dell’attività inteso come serie di atti coordinati, nè

tanto meno nel caso di un affare complesso, perchè non vi è incompatibilità

tra professionalità e singolo affare).

Esempio: due tipi si accordano per l’acquisto in pianta di una partita di

agrumi, per la loro raccolta personale e la vendita della stessa. Questo

fenomeno è ammissibile ma ha un rilievo pratico marginale. Nella pratica

inoltre, dato i costi e l’iter necessario per la costituzione di una società non

ha senso compiere questi sforzi per uno scopo non duraturo, considerando

anche che lo scioglimento della stessa non è agevole.

Svolgono un attività non di impresa società di professionisti

l’attività economica svolta dai professionisti non è ritenuta attività di impresa.

Una società fra professionisti per l’esercizio in comune della loro attività è

considerata ammissibile solo dal 1997, a patto che rispetti specifiche regole

disposte appositamente da regolamenti ministeriali: tutti i soci devono essere

abilitati all’esercizio della prestazione che svolgono, il cliente può scegliere

chi deve eseguire la prestazione, la forma societaria è un snc. Definiamo

come società tra professionisti che hanno per oggetto unico ed esclusivo

l’esercizio in comune dell’attività ad essi stessi riservata per legge. esempio:

società tra avvocati (Campobasso – volume 2 pag 21)

Non bisogna confondere la società di professionisti con le società di mezzi

che hanno per oggetto la gestione di beni utilizzati in comune dai

professionisti, con l’assunzione congiunta di un incarico, con gli studi

associati e le società di servizi imprenditoriali (esempi società di ingegneria che oltre

a occuparsi della progettazione si occupano di ricerche di fattibilità, reperimento di fondi fino

alla realizzazione e vendita degli impianti realizzati) e società di revisione contabile)

c) Scopo – fine: scopo di divisione degli utili

Lo scopo fine di una società è la divisione degli utili, uno scopo di lucro

- Oggettivo: obiettivo per la società di massimizzare i profitti

- Soggettivo: successiva distribuzione degli utili ai soci

Questo è lo scopo tipico che il legislatore assegna alla società di persone e di

capitali, definite società lucrative. Per legge sono ammessi anche altri scopi:

Scopo mutualistico perseguito dalle società cooperative: consiste nel fornire

ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle

di mercato. Procurano ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà

consistere in un risparmio di impresa o in una maggiore remunerazione del

lavoro prestato in cooperativa. La società opera in modo economico per

garantire questi vantaggi, realizzando uno scopo economico dei soci.

Scopo consortile perseguito da società consortili, società di imprenditori: è

volto ad organizzare fasi del processo produttivo delle proprie imprese in

modo da ottimizzare il processo produttivo fornendo beni e servizi.

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Scopo non di lucro: l’impresa sociale svolge attività di produzione di beni e

servizi di utilità sociale (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria,

educazione, formazione, tutela dell’ambiente, servizi culturali, ecc) ed è

obbligata a reinvestire nell’attività gli utili prodotti.

DISTINZIONI

SOCIETÀ ≠ ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Formalmente la distinzione risiede nella nomenclatura del contratto.

Sostanzialmente le associazioni e le fondazioni hanno un fine ideale e l’eventuale attività

economica è solo strumentale alla realizzazione di tale fine.

SOCIETÀ ≠ COMUNIONE

SOCIETÀ COMUNIONE

costituzione Deriva dall’espressione di volontà delle

parti, da un negozio giuridico, è un

contratto

Deriva da una situazione giuridica,

quando la proprietà o un altro diritto

reale spetta in comunione a più

persone; può essere involontaria (eredi

che in sede di successione si trovano

coproprietari di un impresa)

oggetto Svolgimento in comune di un attività

economica

Godimento della cosa comune, diretto

o indiretto

Rapporto tra i beni

e l’esercizio

dell’attività

Nelle società i beni sono il mezzo

mediante il quale realizzare l’attività

economica

L’attività esercitata è funzionale al

mantenimento del godimento dei beni

Vincolo di

destinazione

I soci non possono usare a fini personali i

beni sociali, essi sono vincolati

esclusivamente allo svolgimento

dell’attività economica (vincolo di

stabile destinazione)

I beni possono essere utilizzati dai

partecipanti personalmente, purchè il

loro utilizzo non pregiudichi l’altrui

facoltà di godimento. Non c’è vincolo

di destinazione nè nei rapporti interni nè

in quelli esterni

Finalità della

diversa disciplina

Regolare i rapporti tra soci e coi terzi Tutelare la facoltà di godimento di tutti i

partecipanti

Comunione

d’azienda: quale

disciplina

se i proprietari svolgono attività di

impresa c’è una società di fatto, non

esternalizzata dal vincolo di società

si applicano le regole della società

Se l’azienda viene concessa in

godimento a terzi (affittata)

si applicano le regole della

comunione

caso dell’impresa coniugale: essa è stata introdotta dal diritto di famiglia nel 1975. Rientrano nella

comunione legale tra i coniungi in regime di comunione dei beni anche le aziende gestite da

entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio. Si applica la disciplina della comunione familiare,

sia per la gestione dell’impresa comune, sia per il regime patrimoniale (Campobasso – volume 2 –

pag 38).

SOCIETÀ ≠ CONSORZI

con il contratto di consorzio gli imprenditori organizzano particolari fasi della loro attività, cercando

attraverso la collaborazione di migliorare l’efficenza collaborando con altri imprenditori. Possono

riguardare solo attività interne oppure relazionarsi con terzi esterni

SOCIETÀ ≠ GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO

SOCIETÀ ≠ ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (JOIN VENTURE)

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Classificazione delle società

Secondo lo scopo

Società lucrative

Società mutualistiche e consortili

Secondo il tipo di attività

Società commerciali (attività del 2195)

Società non commerciali società semplice

Secondo la responsabilità per le obbligazioni sociali

Risponde solo la società col suo patrimonio: spa, srl

Risponde la società col suo patrimonio e alcuni soci: sas, sapa, ss

Risponde la società col suo patrimonio e tutti i soci: snc, ss

Secondo la personalità giuridica: avere personalità giuridica significa essere considerati un

soggetto di diritto a sè stante, nettamente distinto dai soci che lo compongono

Società con personalità giuridica società di capitali

Società senza personalità giuridica società di persone

Analizziamo a confronto le società di persone e le società di capitali

SOCIETA’ DI PERSONE (s.s, s.n.c, s.a.s) SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a, s.r.l, s.a.p.a) Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

La responsabilità è

ILLIMITATA: il socio risponde con tutto il

suo patrimonio personale, non solo con

la quota conferita

SOLIDALE: il creditore sociale può

richiede il pagamento a un socio,

indipendentemente dalla quota di

partecipazione che egli ha nella

società. Spetterà al socio esercitare

successivamente azione di regresso nei

confronti degli altri soci per l’importo

della loro quota.

SUSSIDIARIA: qualora la società

(obbligato principale) non abbia un

patrimonio sufficientemente capiente

all’adempimento beneficio della

preventiva escussione

La responsabilità illimitata riguarda tutti soci,

eccetto nella s.a.s dove i soci accomandanti

sono responsabili solo per la quota conferita

(solo gli accomandatari hano resposabilità

illimitata) e nella società semplice dove

possono essere stipulati patti di limitazione della

responsabilità da parte dei soci non

amministratori. È inderogabile nella snc.

La responsabilità è LIMITATA: i soci non

rispondono delle obbligazioni col loro

patrimonio in via sussidiaria, rispondono solo

con la quota conferita in società

responsabilità limitata alla quota conferita

Eccezione: nella S.a.p.a c’è una categoria di

soci, gli accomandatari con responsabilità

illimitata; solo gli accomandanti beneficiano

della limitazione della responsabilità.

Inoltre in caso di società unipersonali, qualora

non fossero rispettati certi requisiti e certe

regole, l’unico socio può perdere la limitazione

di responsabilità

Organizzazione

Non è prevista un organizzazione di tipo

corporativo basata su una pluralità di organi.

L’attività si fonda su un principio che riconosce

poteri di amministrazione e controllo ai soci

Organizzazione di tipo corporativo, ovvero

basata su una pluralità di organi ciascuno

investito per legge di specifiche funzioni e

competenze. lI funzionamento di tali organi è

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investiti della responsabilità illimitata, e richiede

il consenso unanime per le modifiche all’atto

regolato dal principio maggioritario,

l’assemblea delibera a maggioranza anche

SOCIETA’ DI PERSONE (s.s, s.n.c, s.a.s) SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a, s.r.l, s.a.p.a) Organizzazione (continua)

costitutivo. Il singolo socio, data la

responsabilità illimitata, è investito del potere di

amministrazione e rappresentanza

indipendentemente dall’ammontare del

capitale conferito e del suo capitale personale.

È quindi di particolare rilievo la figura della

persona del socio nell’organizzazione e

funzionamento della società, nonchè il

rapporto fiduciario tra i soci stessi

modifiche dell’atto costitutivo. Il singolo socio

non ha potere diretto di amministrazione e

controllo (eccetto srl) ha solo il diritto di

concorrere col suo voto in assemblea, alla

designazione dei membri dell’organo

amministrativo e/o di controllo. Il peso di

ciascun socio in assemblea è proporzionale al

capitale conferito.

Amministrazione

La qualifica di socio integra la qualifica di

amministratore. L’amministrazione spetta a tutti i

soci, salvo deroghe nell’atto costitutivo che

affidano la gestione solo ad alcuni soci.

È ammissibile che la gestione sia affidata a un terzo? È un punto la cui legittimità è controversa

in dottrina perchè si consente al terzo di fare

operazioni di cui lui non sarà responsabile, ma

che investono sia il patrimonio sociale che il

patrimonio personale dei soci. D’altra parte

però sono i soci che scegliendo di affidare la

gestione a un terzo si assumono

consapevolmente le conseguenze. I soci privi

del diritto di amministrazione sono sottoposti a

specifiche regole

Eccezione: nella s.a.s l’amministrazione è

affidata ai soci accomandatari, illimitatamente

responsabili.

L’amministrazione è totalmente disgiunta dalla

qualifica di socio. La qualità di socio non

integra la qualità di amministratore.

L’amministrazione è affidato a un organo

specifico a cui è affidata la gestione della

società. I soggetti che fanno parte di questo

organo possono essere soci oppure no.

Eccezione: nella s.a.p.a l’amministrazione è

affidata ai soci accomandatari, illimitatamente

responsabili.

Trasferimento della qualifica di socio

È una libertà limitata, subordinata

all’accettazione dei soci restanti perchè la

persona che ricopre la figura del socio è molto

rilevante. Siccome il trasferimento implica una

modifica dell’atto costitutivo ci vuole la

maggioranza/unanimità

Il trasferimento è libero e veloce, salvo

limitazioni imposte nell’atto costitutivo o casi

previsti dalla legge che limitano/vietano la

circolazione.

Nella S.p.A si diventa soci acquistendo azioni,

titoli di credito con una rapida velocità di

circolazione.

Autonomia patrimoniale

Non hanno personalità giuridica: l’autonomia

patrimoniale è imperfetta, c’è una separazione

imperfetta tra patrimonio sociale e patrimonio

dei soci: in caso di insufficienza di quest’ultimo i

creditori societari possono, in via sussidiaria

aggredire il patrimonio dei soci. I creditori

personali dei soci non possono aggredire il

patrimonio sociale: non c’è confusione tra i due

patrimoni

Hanno personalità giuridica: autonomia

patrimoniale perfetta. Il patrimonio della

società è nettamente distinto, separato e

autonomo da quello dei soci. In quanto

persone giuridiche queste società sono trattate

come soggetti di diritto formalmente distinte. I

beni conferiti diventano formalmente beni di

proprietà della società e i creditori dei soci non

possono soddisfarsi sul patrimonio della società

perchè esso è un patrimonio giuridicamente

appartenente a un altro soggetto, la società.

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Tipi di società e autonomia privata quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di società per esercitare un

attività non commerciale, escludendo la società semplice se si tratta di un attività commerciale.

Se l’attività è non commerciale la scelta di un determinato tipo societario non è essenziale per la valida

costituzione di una società: se i soci non decidono nulla si applicano le norme della società semplice.

Se l’attività è commerciale, in caso di silenzio delle parti sul tipo di società si applicano le norme della snc.

s.s e s.n.c sono i regimi residuali dell’attività societaria commerciale e non commerciale

scelto un determinato tipo di società le parti possono, con apposite clausole contrattuali, designare un

assetto organizzativo delle società parzialmente diverso da quello risultante dalla disciplina legale del tipo

prescelto. È necessario che le clausole atipiche inserite nell’atto costitutivo non siano incompatibili con la

disciplina del tipo societario prescelto, non violino aspetti espressamente dichiarati inderogabili o ritenuti tali

perchè fissano i caratteri essenziali del tipo societario. È inammissibile la creazione di un tipo di società del

detutto inconsueto e stravagante, che non corrisponde cioè per nome e per caratteri organizzativi a nessuno

dei modelli legislativi previsti: le società sono un numero chiuso. La società atipica è nulla.

I patti parasociali sono accordi stipultati al di fuori dell’atto costitutivo volti a regolare i rapporti interni o verso

la società. Restano formalmente distinti dall’atto costitutivo. Hanno efficacia solo tra i soci che li stipulano,

non vincolano, come le clausole dell’atto costitutivo, anche i soci futuri. La loro invalidità non investe la

società e la loro violazione obbliga solo al risarcimento dei danni così arrecati.

contratto di società e organizzazione la società è un contratto ma è nel contempo una forma di organizzazione giuridica di una futura attività

economica. Con la stipula del contratto di società le parti contraenti diventano membri della struttura

organizzativa così creata; acquistano la qualità di soci e diventano titolari di una serie articolata di situazioni

soggettive (diritti, poteri, facoltà, obblighi, divieti, responsabilità), di natura amministrativa e patrimoniale.. il

socio è investito di diritti sociali. I diritti di cui ciascun socio gode vanno inseriti e valutati nell’ambito

dell’organizzazione di gruppo creata col contratto di società. (vedi p 53 – campobasso – volume 2)

Le società di persone:

Società semplice e Società in Nome Collettivo

Analizziamo insieme società semplice e s.n.c. date le analogie nella disciplina, che forma una sorta

di “statuto generale delle società di persone” : la disciplina per la s.s. è disciplina di base anche per

le altre società di persone, è il prototipo normativo. Le s.s., utilizzabili solo per attività non

commerciali, sono poco impiegate nel concreto.

Analizzeremo successivamente la Società in Accomandita Semplice, data la particolarità dovute

alla presenza di due tipi di soci con diverse peculiarità.

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Le società di persone:

Società semplice e Società in Nome Collettivo Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Costituzione

Può avvenire solo per contratto, non sono ammessi atti

unilaterali. Per l’iscrizione nel registro delle imprese è

richiesta la forma scritta. Per quanto riguarda il

contenuto ci sono alcuni elementi essenziali. La

grande autonomia delle parti permette l’inserimento di

elementi che regolano i rapporti interni, ecc (vedi p.25

appunti di diritto commerciale integrali).

Se un vizio che causa invalidità del contratto di società

applicheremo le norme previste dal diritto privato.

L’invalidità del contrato porta allo scioglimento della

società. Cause di invalidità sono quelle di nullità (1418

c.c.) e annullabilità (1425 c.c)previste in materia di

contratti dal codice civile. Possono investire l’intero

contratto o il singolo vincolo associativo: l’invalidità del

singolo vincolo associativo non si riflette sull’intero

contratto. In caso di invalidità i soci non sono

comunque liberati dall’obbligazione di effettuare i

conferimenti nonostante lo scioglimento. L’invalidità

non travolge gli atti compiuti fino a quel momento.

La società di fatto: nascono non da un contratto di

società ma da comportamenti concludenti di fatto. Se

l’attività è non commerciale supponiamo sia una s.s.,

se l’attività è commerciale supponiamo sia una s.n.c,

per forza do cose irregolare perchè se non c’è un

contratto non formalizzato non è possibile l’iscrizione La società occulta: costituita con l’espressa volonta di non

rivelare la sua esistenza all’esterno (p. 61 Campobasso –

volume 2)

Non è prevista una forma particolare

(la disciplina è meno rigida dato che

la società semplice è utilizzabile solo

per attività non commerciali). La

forma richiesta dipenderà dalla

natura dei beni conferiti. Le società

semplici si iscrivono nella sezione

speciale del registro delle imprese: se

manca l’iscrizione le s.s. non potranno

far valere la pubblicità dichiarativa

È richiesto l’atto pubblico o una

scrittura privata autenticata.

L’articolo 2295 c.c indica gli

elementi contenuti nell’atto:

generalità dei soci, ragione

sociale (nome della società),

oggetto sociale, prestazioni dei

soci d’opera, durata (non più

obbligatorio

specificarla)conferimenti*, soci

che hanno la rappresentanza*,

criteri per la ripartizione degli utili

e delle perdite* ; questi ultimi tre

elementi segnati dall’asterisco

possono anche mancare e in tal

caso si applica la disciplina

standard prevista. In caso di

mancanza degli altri elementi o

della forma prescritta la società

non può iscriversi al registro delle

imprese.

Se la snc non viene iscritta nel

registro delle imprese si

configurerà una s.n.c irregolare a

cui si applicheranno le norme

della s.s (l’iscrizione ha efficacia

normativa), salvo il fatto che tutti i

soci hanno responsabilità illimitata

(no limitazioni previste per la s.s)

Partecipazione

dei soci (solo libro)

Partecipazione degli incapaci: il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare un attività di società ex novo, con l’autorizzazione del tribunale possono

conservare la partecipazione che pervenga loro per donazione/successione (stessa disciplina vista con l’imprenditore) sempre che gli altri soci non deliberino

l’esclusione. Il minore emancipato può partecipare alla costituzione o adervi successivamente con l’autorizzazione del giudice. Il beneficiario dell’amministrazione di

sostegno può partecipare a una società o aderirvi senza autorizzazione, salvo diverse disposizioni nel decreto di nomina.

Partecipazione di società in società di persone: la società di capitali può ma a specifiche condizioni (campobasso vol 2 p 68), una società di persone può

partecipare anche (v dettagli sul libro, argomento non affrontato a lezione)

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10 Ilaria Tranquillo – Società semplice & S.n.c. – http://www.sharenotes.it

Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo Obbligazioni dei soci

Si vincolano a comportarsi in modo collaborativo, ad agire in modo concorde e omogeneo per raggiungere il fine comune.

Obbligazioni

dei soci: i conferimenti

Ciò che conferisce a un soggetto la qualifica di socio

sono i beni o i crediti apportati da esso nella società.

L’obbligo di conferimento è essenziale per acquisire la

qualifica di socio. Se nell’atto costitutivo non viene

specificato nulla al riguardo, si presume che tutti i

conferimenti siano eseguiti in denaro e in parti uguali

tra i soci per l’importo necessario allo svolgimento

dell’oggetto sociale. Non c’è un ammontare minimo

obbligatorio del Capitale Sociale.

Sono conferibili beni, crediti e prestazioni d’opera I beni possono essere conferiti in proprietà (la titolarità

del bene passa alla società: si adottano le regole della

vendita, per cui il conferente è tenuto alla garanzia

per vizi e evizione fino al passaggio di proprietà è

responsabile del perimento della cosa) o in godimento

(la proprietà del bene rimane al socio, alla società

viene trasferita la facoltà di godimento: si applicano le

regole della locazione, il rischio del perimento del

bene resta a carico del socio salvo che non sia dovuto

a negligenza, dolo, colpa degli amministratori della

società.) in caso di perimento dei beni il socio può

essere escluso.

I crediti sono conferibili a patto che il trasferimento

avvenga pro solvendo: se il debitore non paga

risponde il conferente.

Il conferimento di una prestazione d’opera configura

un socio d’opera: egli si impegna a prestare lavoro

presso la società. Non è un dipendente (non ha diritto

quindi al trattamento salariale e previdenziale) e il suo

lavoro è remunerato dalla partecipazione agli utili

indicata nell’atto costitutivo. In caso di silenzio essa

verrà stabilita dal giudice secondo equità. (vedi da p

75 a p 77 – campobasso volume 2).

Questi conferimenti costituiscono il CAPITALE SOCIALE.

Non sono previste particolari regole

riguardanti il capitale sociale: nessuna

norma ad esempio garantisce che il

patrimonio netto abbia un eccedenza

posuitiva almeno uguale al capitale

sociale. Non è richiesta la valutazione

iniziale dei conferimenti.

C’è una disciplina particolare

riguardante il CAPITALE SOCIALE:

è necessario indicare nell’atto

costitutivo il valore dei

conferimenti e i criteri utilizzati per

la valutazione di questi importi (se

non è indicato vedi a lato).

Inoltre:

- l’art 2303 vieta la ripartizione di

utili fittizzi (che non corrispondo a

un eccedenza del patrimonio

netto sul capitale sociale) e la

distribuzione di utili in presenza di

perdite finchè il capitale sociale

non è stato ridotto o reintegrato.

- l’art 2306 prevede che si

possano liberare gli associati

dall’obbligazione dei

conferimenti o ricevere la

restituzione di quelli già effettuati

solo mediante il procedimento di

riduzione del capitale sociale. A

questa procedura possono

opporsi i creditori sociali: la

delibera può essere eseguita solo

se passati 3 mesi dal momento in

cui è stata depositata nel registro

delle imprese nessuno dei

creditori anteriori all’iscrizione

abbia fatto opposizione.

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11 Ilaria Tranquillo – Società semplice & S.n.c. – http://www.sharenotes.it

Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo Obbligazioni

dei soci: Divieto di utilizzo dei beni sociali per finalità

personali

I beni sono destinati stabilmente all’attività

Obbligazioni dei soci: Divieto di concorrenza

Salvo deroghe: se gli altri soci sono a conoscenza della situazione possono acconsentire che il socio svolga un attività concorrente .

Il socio che violi questo divieto può essere escluso ed è tenuto a risarcire il danno. È vietato l’esercizio per conto proprio o altrui di

attività concorrente (come amministratore di una spa concorrente ad esempio). il divieto non impedisce al socio di partecipare

come socio limitatamente responsabile in altre società concorrenti, lo svolgimento di attività di impresa non concorrenziale.

Partecipazione agli utili e alle

perdite

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. C’è piena autonomia nel

determinare i criteri di partecipazione, eccetto il divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da

ogni partecipazione agli utlili o alle perdite. Nulli vanno ritenuti anche i criteri di ripartizione che mirano alla sostanziale esclusione di

uno o più soci alla partecipazioni agli utili o alle perdite.

Se l’atto costitutivo non prevede un criterio di riparto, si considerano i criteri legali, che prevedono che la partecipazione alle perdite

sia proporzionale alla partecipazione agli utili e quest’ultima si presume proporzionale ai confeimenti. La valutazione della

partecipazione può essere anche richiesta a un soggetto esterno detto arbitratore

Il diritto di ripartizione degli utili sorge in capo al socio con l’approvazione del rendiconto. Per rinunciare al riparto occorre la rinuncia

espressa dal socio: tale rinuncia può essere desunta da un comportamento concludente per la giurisprudenza. Per non ripartire gli

utili la rinuncia deve essere presa con decisione unanime, salvo deroghe.

Non si possono distribuire gli utili in presenza di perdite non coperte riducendo o reintegrando il capitale sociale.

Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendola proporzionalmente con la

conseguenza che in sede di liquidazione il socio si vedrà rimborsare una quota inferiore al valore originario del capitale

conferito(salvo reintegro, in cui soci conferiranno proporzianalmente il denaro per coprire la perdita)

Responsabilità dei soci

Delle obbligazioni risponde innanzitutto la società col

proprio patrimonio. In via sussidiaria rispondono

personalmente e illimitatamente i singoli soci.

La responsabilità per le obbligazioni sociali

precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi

soci.

Il non essere più socio non fa venire a mancare la

responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente

all’uscita dalla società.

sono responsabili i soci che hanno

agito e, salvo patto contrario, gli altri

soci. La responsabilità illimitata di tutti i

soci è parzialmente derogabile:

1. I soci investiti dall’amministrazione

sono sicuramente e illimitatamente

responsabili col loro patrimonio

2. I soci non investiti del potere di

amministrazione possono limitare la

loro responsabilità con apposito

patto sociale alla sola quota

conferita. Il patto è opponibile a

terzi se portato a loro conoscenza

con mezzi idonei

La responsabilità è inderogabile.

L’eventuale patto contrario non

ha effetto nei confronti dei terzi. Il

patto ha efficacia soltanto

interna nei rapporti tra i soci. Il

creditore può chiedere il

pagamento a chiunque

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Responsabilità dei soci:

beneficio della preventiva escussione

i creditori sociali vantano un credito nei confronti della

società e possono soddisfarsi sul patrimonio sociale e

dei singoli soci.

Vale il beneficio della preventiva escussione: prima di

aggredire il patrimonio personale del socio, deve

aggredire il patrimonio sociale. I soci sono responsabili

in via sussidiaria, qualora il patrimonio sociale sia

insufficiente. I creditori sono tenuti a provare a

soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter

aggredire il patrimonio dei soci.

Il socio che ha pagato interamente può esercitare

azione di regresso verso gli altri soci, secondo la misura

di ciascuno di partecipazione alle perdite.

Il creditore può rivolgersi direttamente

al socio illimitatamente responsabile e

sarà questi a dover invocare il

beneficio della preventiva escussione

e indicare i beni del patrimonio

sociale dove il creditore può

soddisfarsi agevolmente. Opera in via

d’eccezione e il socio sarà tenuto a

pagare ove non provi che nel

patrimonio esistono beni sifficienti e

prontamente e agevolmente

aggredibili dal creditore istante.

Si applica anche alle snc irregolari

Il beneficio della preventiva

escussione opera

automaticamente. I creditori non

possono pretendere il

pagamento dai singoli soci se

non dopo l’escussione del

patrimonio sociale. È necessario

che l’azione esecutiva sul

patrimonio sociale si sia rivelata

inefficace prima di poter

aggredire il patrimonio sociale.

Responsabilità

dei soci: il creditore

particolare del socio

Il creditore particolare del socio potrà aggredire il

patrimonio personale del socio, non il patrimonio

sociale. Può però:

- rivalersi sugli utili spettanti al socio

- compiere atti conservativi sulla quota del socio

(impedire che la quota venga regalata, venduta

senza un adeguato corrispettivo)

- può chiedere alla società la liquidazione della quota

del socio

- può chiedere alla società la

liquidazione della quota del socio

la liquidazione può essere chiesta in

ogni momento, qualora dimostri che il

patrimonio personale del socio non è

sufficente.

- può chiedere alla società la

liquidazione della quota del socio

solo alla scadenza della

società. In caso di proroga può

opporsi entro 3 mesi

- nella sas la quota dei soci

accomandanti è liberamente

aggredibile, per gli

accomandatari valgono queste

regole.

Modifiche dell’atto

costitutivo

Occorre l’unanimità, salvo deroghe che dispongono diversamente nell’atto costitutivo richiedendo la maggioranza. Modificare un

socio è una modifica dell’atto, quindi serve il consenso unanime dei soci. Nelle snc le modifiche sono soggette a pubblicità legale e

finchè non sono iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili a terzi. La modifica tuttavia produce effetti indipendentemente

dall’iscrizione.

Nelle società semplici e irregolari le modifiche devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili

a quei terzi che le abbiano senza colpa ignorate

Amministrazione

e rappresentanza

L’amministrazione è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che

rientrano nell’oggetto sociale, finalizzati allo svolgimento dell’attività di impresa. Dobbiamo considerare non solo le operazioni

strettamente connesse all’oggetto sociale ma anche tutte le operazioni indirettamente funzionali all’attività. Non incorre nei limiti

previsti per l’institore o per mandatario generale: l’amministratore può vendere o ipotecare gli immobili sociali. Non possono

compiere atti di modifica del contratto sociale come cambiare radicalmente l’oggetto sociale (essi vanno deliberati dai soci)

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Amministrazione e

rappresentanza

(continua)

Secondo il modello legale, ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.

L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Normalmente la qualifica di socio

integra la qualifica di amministratore, salvo queste deroghe contenute nell’atto costitutivo.

Quando l’amministrazione spetta a più soci, tutti o alcuni, possono essere adottati due diversi modi d’esercizio del potere d i

amministrazione:

tipologia Aspetti positivi Aspetti negativi Correttivi dei problemi Amministrazione Disgiuntiva

Tutti gli amministratori possono compiere atti

di gestione in modo autonomo, ciascun

amministratore può da solo compiere le

operazioni rientranti nell’oggetto sociale senza

essere tenuto a chiedere il consenso o parare

degli altri amministratori, nè a informarli

preventivamente (salvo che non lo imponga

l’atto costitutivo)

Rapido, veloce

nel prendere

decisioni

L’eccessiva

autonomia può

essere pericolosa:

il singolo

amministratore

può mettere in

atto decisioni non

proficue per la

società

Gli altri soci possono esercitare il

potere di opposizione prima che

l’operazione venga compiuta:

paralizza il potere decisorio

dell’amministratore e si deciderà a

maggioranza dei soci per quote di

interesse. In alternativa l’atto

costitutivo può stabilire che tali

controversie vengano definite da uno

o più terzi in qualità di arbitrariatori. Amministrazione Congiuntiva

È necessario il consenso di tutti i soci

amministratori(sistema all’unanimità)/ della

maggioranza dei soci amministratori (sistema

a maggioranza, calcolata in base alla

partecipazione agli utili) per il compimento

delle operazioni sociali. Il principio

maggioritario deve essere espressamente

dichiarato, altrimenti si intende all’unanimità

Rigida, lento nel

prendere

decisioni

Più certo, ogni

decisione è

ponderata da tutti

gli amministratori

L’amministratore può agire

individualmente quando vi sia urgenza

di evitare danni gravi e irreparabili

alla società

Nell’atto costitutivo è possibile adottare uno di questi sistemi, o un mix tra i due tarato sulle esigenze dell’attività (per alcune

operazioni congiuntiva, per altre disgiuntiva). Nel silenzio trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva.

Nell’atto costitutivo si sceglie, oltre al sistema di amministrazione, i soggetti investiti di tale potere.

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI:

- Obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio d’esercizio

- Obbligo a provvedere alle necessarie iscrizioni nel registro delle imprese

- Obbligo a agire con diligenza, la diligenza del buon mandatario. Essa non è valutata in relazione al risultato ottenuto ma al

comportamento adottato.

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14 Ilaria Tranquillo – Società semplice & S.n.c. – http://www.sharenotes.it

Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Gli amministratori sono tenuti a risarcire il danno arrecato alla società con comportamenti non diligenti ad esempio. la responsabilità

patrimoniale sorge se il comportamento in violazione degli obblighi arreca danno alla società. Il risarcimento è volto al reintegro del

Capitale Sociale, non il patrimonio dei soci promotori dell’azione di responsabilità

Nelle società di capitali è previsto l’apposito strumento dell’ azione di responsabilità per imputare la responsabilità agli

amministratori. Nelle società di persone essa può essere promossa dagli altri soci. Per individuare le responsabilità occorre che

qualcuno controlli l’operato degli amministratori: nelle società di capitali c’è un organo apposito, nelle società di persone il controllo

è interno è esercitato dai soci e da ogni amministratore sugli altri amministratori. Infatti la responsabilità degli amministratori è

solidale, salvo dimostrando che con l’ordinaria diligenza non si poteva evitare il comportamento dannoso messo in atto dall’altro

amministratore. Ciò spinge gli amministratori a realizzare un forte controllo reciproco.

Specifiche sanzioni per gli amministratori son previste in caso di fallimento della società.

I soci amministratori avranno diritto a un compenso per il loro compito, salvo che la prestazione dell’amministratore sia oggetto di

conferimento del socio d’opera questa ipotesi si verifica se tutti i soci sono amministratori (si suppone che conferiscano anche la

prestazione) o quando risulti dall’atto costitutivo che l’attività di alcuni soci amministratori è da ritenersi tale attribuendo loro una

partecipazione maggiore agli utili.

LA REVOCA

Amministratori nominati nell’atto costitutivo: revocabili solo per giusta causa. L’amministratore può ricorrere all’autorità

giudiziaria perchè sia accertata l’ingiusta causa e in tal caso viene reintegrato. La revoca comporta una modifica dell’atto

costitutivo e deve essere quindi disposta all’unanimità salvo deroghe contenute nello stesso atto.

Amministratori nominati in un altro atto apposito: revocabili secondo le regole previste dal mandato; è revocabile anche

senza giusta causa (avrà diritto al risarcimento dei danni in questo caso)

La revoca della qualifica di amministratore a un socio/amministratore non comporta la perdita della qualifica di socio: il rapporto di

amministrazione è un rapporto autonomo e distinto del rapporto sociale. La revoca per giusta causa più essere anche chiesta

giudizialmente da ciascun socio

POTERI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

Poteri di informazione: chiedere informazioni in ogni momento. Gli amministratori non possono eccepire il segreto aziendale.

Poteri di controllo: hanno diritto a consultare i vari documenti sociali e contabili e di ottenere il rendiconto.

Funzione consultiva: può essere loro attribuita dall’atto costitutivo per certe operazioni

AMMINISTRATORI NON SOCI

si ritiene che non sia ammissibile la presenza di amministratori non soci, nonostante le controversie in dottrina. La tesi del no è

motivata dall’estensione per analogia alle snc e ss del divieto previsto per le sas di avvalersi di amministratori esterni e dal desiderio

di mantenere inalterato il binomio potere-responsabilità (l’amministratore esterno non sarebbe responsabile).

La società può avere collaboratori esterni qualificati come procuratori, che quindi possono agire in nome e per conto della società.

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Amministrazione e

rappresentanza

(continua)

Tuttavia il procuratore è configuirabile come un ausiliario della società che esegue direttive o decide autonomamente senza

negare però la possibilità ai soci di amministrare. Requisito essenziale è infatti che non venga meno la possibilità dei soci di

amministrare.

Campobasso ritiene che nella snc sia ammissibile perchè il terzo amministratore opera nell’interesse dei soci ed è da essi revocabile

ed è tenuto a rispettare le direttive imposte dai soci al pari di qualunque terzo preposto all’esercizio dell’altrui impresa: la sua

posizione può essere assimilata a quella di un mandatario o di un istitore con poteri estesi al compimento di tutti gli atti che rientrano

nell’oggetto sociale; in conclusione il terzo non priva i soci del potere di direzione dell’impresa comune è solo un modo di esercitare

questo potere.

LA RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società dando luogo all’acquisizione d i diritti e

all’assunzione di obblighi da parte della stessa. Si distingue quindi dal potere di gestione che consiste nel potere di decidere il

compimento di atti sociali.

La rappresentanza normalmente è attribuita insieme al potere di amministratori, ma può anche accadere che alcuni amministratori

non abbiano la rappresentanza.

Amministrazione: assumere decisioni per la gestione dell’attività

Rappresentanza: modo in cui le decisioni vengono attuate rapportandosi con l’esterno in nome e per conto della società

Di norma tutti gli amministratori hanno la rappresentanza piena sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo

patto contrario. La rappresentanza in oggetto è sia sostanziale che processuale (rappresentare la società in giudizio). Le limitazioni

alla rappresentanza sono opponibili a terzi, per la snc, se iscritti nel registro delle imprese. Se non cè tale iscrizione spetta alla società

che il terzo ne era a conoscenza e ha agito in mala fede. In caso di società irregolari non iscritte nel registro delle imprese la

limitazione non sarà opponibile a terzi. Nel caso della s.s. è richiesto che tale limitazione venga portata a conoscenza con mezzi

idonei (questo perchè una volta le ss non si iscrivevano nel registro delle imprese)

Decisioni dei

soci

Il codice civile richiede esplicitamente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo, salvo deroghe previste nello stesso e per lo

scioglimento della società. Il principio maggioritario per teste o per quote è invece richiesto per la soluzione dei conflitti tra

amministratori in regime di amministrazione disgiunta sul veto posto (maggioranza per quote), esclusione di un socio (per teste), ecc.

In molti casi il codice non specifica se la decisione debba essere presa a maggioranza o all’unanimità: come interpretarlo?

Secondo Campobasso è da ritenersi che l’unanimità è necessaria quando si toccano le basi organizzative della società

(cambiamento del metodo di amministrazione) e la maggioranza è richiesta per delibere che attengono alla gestione dell’impresa

comune.

La disciplina base è quella dell’unanimità delle decisioni salvo deroghe contenute nell’atto costitutivo o disposte dalla legge (detto

in classe)

Un dibattito riguarda la controversia sul fatto di come debbano essere prese le decisioni: in metodo collegiale o può decidere solo il

socio che detiene la maggioranza delle quote in caso di decisioni maggioritarie per quote? Sebbene molti ritengano la decisione

collegiale più saggia, la giurisprudenza ritiene che il socio di maggioranza può decidere senza interpellare le maggioranze.

(discussione interpretativa approfonditamente affrontata p 107-109 campobasso volume 2)

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Scioglimento del singolo

vincolo associativo

Il singolo socio può cessare di far parte della società. Il venire meno di questo rapporto non determina lo scioglimento della società

(principio di conservazione della società): di per sè porta solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il

socio uscente o gli eredi del defunto attraverso alla liquidazione della quota sociale. È rimesso ai soci superstiti decidere se porre fine

alla società o continuarla. Anche quando resta un solo socio questo principio opera dando al socio superstite 6 mesi per associare a

sè altre persone: la causa di scioglimento per venir meno della pluralità dei soci opererà solo se in questo periodo non subentrano

nuovi soci.

3 ipotesi di scioglimento:

1) Morte di un socio: 3 possibilità. L’atto costitutivo può prevedere in anticipo quale strada percorrere nel caso senza rimettere

la decisioni ai soci in sede del decesso di uno di loro. La decisione di quale opzione adottare deve pervenire entro i 6 mesi

che i soci hanno per la liquidazione della quota come previsto nel caso a)

a) Liquidazione della quota agli eredi: disciplina legale. I soci hanno tempo 6 mesi.

b) La clausola di consolidazione inserita nell’atto di costitutivo prevede che la quota del socio defunto resterà acquisita

dagli altri soci mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore della stessa (non si riduce il capitale sociale con la

liquidazione, i soci coprono la quota venuta a mancare)

c) Scioglimento anticipato della società: il socio morto era l’anima dell’attività, colui che la portava avanti, talmente

importante che la sua mancanza rende priva di senso la continuazione. In tal caso gli eredi non hanno più diritto alla

liquidazione entro 6 mesi della quota ma dovranno attendere il concludersi dell’iter di liquidazione della società

(vedi dopo). Devono attendere la chiusura di tali operazioni per partecipare con gli altri soci al riparto dell’attivo che

residua dopo l’estinzione di tutte le obbligazioni

d) Continuare la società con gli eredi del socio defunto: è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso

degli eredi anche per fatti concludenti. Nell’atto costitutivo è possibile inserire la clausola di continuazione: essa può

essere facoltativa, lasciando libera scelta agli eredi se proseguire l’attività, o obbligatoria che vincola anche gli eredi

a un risarcimento danni qualora non prestino il proprio consenso alla prosecuzione. La clausola di successione

prevede invece l’automatico subingresso dei soci per effetto dell’accettazione dell’eridità. L’ammissibilità di queste

ultime 2 clausole è dubbia perchè vincola la libertà decisionale degli eredi costringendoli ad accollarsi una

responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, anche precedenti al decesso del de cuius. Ecco perchè alcuni

sollevano dubbi di legittimità. Le tesi a favore dell’ammissibilità della clausola si fondano sul fatto che è possibile

rifiutare l’eredità, ma questa motivazione è insoddisfacente perchè il rifiuto investe l’intera eredità e non parte di essa.

2) Recesso: scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Distinguamo due ipotesi

a) Società a tempo indeterminato: il socio può recedere liberamente, dando un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso

diventa produttivo trascorso tale termine. Se è per giusta causa il socio non è tenuto a attendere il decorso dei 3

mesi, opera immediatamente.

b) Società a tempo determinato: è possibile recedere prima del termine per giusta causa (ovvero quando costituisce

reazione a un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia: in tal caso il recesso ha

effetto immediato), in caso di proroga tacita (che rende incerta la durata della società), e in altri casi previsti

dall’atto costitutivo.

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17 Ilaria Tranquillo – Società semplice & S.n.c. – http://www.sharenotes.it

Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo 3) Esclusione: l’esclusione del socio dalla società può avvenire per casi di diritto o per decisione dei soci nel caso sia facoltativa.

a) Esclusione di diritto il socio che sia dichiarato fallito in un altra attività da lui esercitata(deve essere un imprenditore non piccolo

quindi soggetto a fallimento nell’altra attività o membro di una società di persone commerciale perchè

fallisce il socio illimitatamente responsabile di una società fallita). Opera dal giorno stesso della dichiarazione

di fallimento il creditore personale del socio ha ottenuto la liquidazione della quota

b) Esclusione facoltativa È deliberata a maggioranza calcolata per teste e deve essere comunicata al socio; egli entro 30 giorni può far

opposizione. Se il giudice accoglie la sua domanda e ordina il reintegro perchè i motivi dell’esclusione non sono

ammissibili, esso avrà efficacia dal momento dell’esclusione come se essa non fosse mai avvenuta. Se la società è

composta da due soci il tribunale deciderà sulla domanda di esclusione e essa sarà efficace quando la sentenza

passa in giudicato.

Casi di esclusione facoltativa:

gravi inadempienze delle obbligazioni stabilite dalla legge o nell’atto costitutivo (mancata esecuzione dei

conferimenti, violazione del divieto di concorrenza). In questa categoria rientrano anche il comportamento

ostroziunistico del socio (opposizione sistematica a ogni operazione sociale che mette in pericolo la società)

perchè discende dall’obbligo di esecuzione del contratto sociale secondo buona fede. socio dichiarato interdetto/inabilitato/ interdetto dai pubblici uffici: questi eventi possono gettare discredito

sulla società e provocare ingerenze di terzi (tutore o curatore). Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori:

perimento della cosa che il socio si era obbligato a conferire in proprietà, perimento della cosa conferita in

godimento, inidoneità sopravvenuta del socio d’opera a compiere l’attività conferita. La liquidazione della quota: in tutti i casi occorrà calcolare la valutazione della quota: il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti

il valore della quota. Il socio non può pretendere la restituzione dei beni di cui era proprietario prima di conferirli in società in

proprietà o godimento (in qusto caso la restituzione avviene a cessazione dell’attività). Tale valore è determinato in base alla

situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, considerando l’esito di operazioni ancora in corso.

La situazione va redatta attribuendo ai beni il valore effettivo, non quello prudenziale. Il pagamento della quota deve essere

effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto (cessa se si delibera lo scioglimento della società

inter ordinario). La liquidazione è proporzionale alla percentuale di partecipazione del socio. Il socio uscente o gli eredi

rispondono delle obbligazioni fino alla data di scioglimento. Se la liquidazione è negativa sono tenuti a versare alla società la

somma corrispondente alla parte di perdite.

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Scioglimento della società

Cause di scioglimento:

Decorso del termine fissato nell’atto costitutivo, salvo proroghe. La proroga può essere espressa (deliberano all’unanimità la

modifica dell’atto costitutivo) o tacita. La società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando,

decorso il termine, i soci continuano a compiere le operazioni sociali. la proroga in ogni caso va iscritta nel registro delle

imprese in modo da permettere al creditore personale del socio di una snc di chiedere la liquidazione della sua quota.

Conseguimento dell’oggetto sociale: è stato raggiunto l’obiettivo specifico. L’oggetto sociale deve consistere in un affare

specifico, ben delineato. Questa causa non ricorre se l’oggetto sociale è mero svolgimento dell’attività.

Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale: una norma vieta lo svolgimento dell’attività, insufficienza dei mezzi, venir a

mancare di un socio determinante per il raggiungimento dell’oggetto sociale ad esempio titolare del brevetto.

Insanabile discordia tra i soci: solo se determina la paralisi assoluta dell’attività sociale e che quest’ultima non sia imputabile

a gravi inadempienze di uno dei soci tale da giustificare la sua esclusione

Decisione dei soci, la volontà unanime salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente

Il venir meno della pluralità dei soci: se nei 6 mesi non viene ricostituita (decorrono da quando essa viene a mancare) I soci

devono essere almeno 2, non è ammessa la s.s o snc unipersonale.

Ulteriori cause di scioglimento individuate dall’atto costitutivo

Per la snc (la ss non fallisce perchè non svolge attività commerciale) il fallimento/altra procedura concorsuale (liquidazione

coatta amministrativa): in questo caso la liquidazione seguirà le apposite regole previste appositamente e non secondo la

disciplina esposta qui di seguito

Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in liquidazione e nella snc questa situazione deve essere

esplicitamente indicata negli atti e nella corrispondenza. La società non si estingue immediatamente ma entra in quest’ultima fase

che consiste nel monetarizzare l’attivo per coprire il passivo (incassare i crediti, vendere i beni dell’attivo per realizzare la liquidità

necessaria per saldare i debiti della società). Attraverso il processo di liquidazione si provvede al soddisfacimento dei creditori sociali

e alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

A partire dal verificarsi della causa di scioglimento i soci possono accordarsi in che modalità eseguire la liquidazione. Il

procedimento di liquidazione è regolato dal codice, ma è derogabile dai soci.

Gli amministratori possono compiere solo operazioni urgenti o funzionali alla liquidazione. Non possono intraprendere nuove

operazioni e rispondono personalmente e solidarmente degli affari realizzati in violazione del divieto. I soci nominano i liquidatori,

soggetti incaricati di seguire questo iter finalizzato a definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale (in caso di disaccordo dei

soci sono nominati dal tribunale): con questa decisione si apre la liquidazione. La nomina dei liquidatori è soggetta a iscrizione nel

registro delle imprese e in caso di società irregolari deve essere portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei per rendere

opponibile il mutamento intervenuto nella gestione e nella rappresentanza della società. Con l’accettazione della nomina i

liquidatori (possono essere soci o non soci) prendono il posto degli amministratori. Gli amministratori consegnano ai liquidatori i beni

sociali, i libri sociali e contabili e un rendiconto che illustra le operazioni intercorse dalla data dell’ultimo rendiconto alla data di

scioglimento. Redigono insieme ai liquidatori un verbale di consegna e l’inventario (bilancio di apertura della liquidazione) dal quale

risulta lo stato attivo e passivo del capitale sociale. I liquidatori compiono tutte le operazioni necessarie a raggiungere il finedi

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Scioglimento della società

monetarizzare l’attivo: possono vendere l’azienda in blocco (salvo limitazioni poste dai soci) o singolarmente i beni aziendali e

risquotere i crediti. Ad essi compete la rappresentanza della società anche in giudizio Non possono realizzare nuove operazioni ma

solo provvedere alla liquidazione del patromonio sociale. La liquidazione comporta per i soci l’obbligo di realizzare i conferimenti

ancora dovuti se i fondi presenti sono insufficienti per il pagamento del debito sociale.

A seguito della liquidazione muta la posizione del creditore personale del socio: non potà più chiedere la liquidazione della quota

ma dovrà attendere il completamento della fase per soddisfarsi sulla quota di liquidazione.

I soci possono autorizzare e ratificare gli atti non urgenti compiuti dagli amministratori in fase di liquidazione e potranno revocare lo

stato di liquidazione con il conseguente ritorno alla continuazione della vecchia società. La decisione di revoca avviene

all’unanimità.

In sede di liquidazione possono aprirsi due scenari

a) L’attivo è insufficiente a coprire i debiti: i liquidatori chiedono ai soci i versamenti ancora dovuti e eventualmente

versamenti aggiuntivi in proporzione alla loro partecipazione alle perdite se i fondi disponibili non sono sufficienti

b) L’attivo è sufficiente a coprire i debiti e residua una certa somma: tale residuo è distribuibile tra i soci. I liquidatori non

possono distribuire ai soci i beni sociali finchè i creditori sociali non sono stati pagati o non siano state accantonate le

somme necessarie per pagarli. La violazione di tale divieto espone i liquidatori a responsabilità civile nei confronti dei

creditori sociali ed è anche sanzionata penalmente.l’attivo è destinato innanzitutto al rimborso dei conferimenti (del

loro valore nominale se non è stato disposto la restituzione in natura). L’eventuale eccedenza residua viene distribuita

secondo i criteri di partecipazione agli utili.

Nelle snc è obbligatorio redarre il bilancio finale di liquidazione contenente anche il piano di riparto. Il bilancio finale

di liquidazione viene comunicato ai soci che hanno 2 mesi di tempo per fare opposizione. Se decorre il termine senza

opposizione il bilancio si ritiene approvato e i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci.

Il procedimento di liquidazione ha termine compiute tutte queste operazioni riassunte qui schematicamente

1. Manifestarsi della causa di scioglimento

2. Nomina dei liquidatori da parte dei soci o del tribunale

3. Accettazione della nomina e passaggio si consegne: si redige il bilancio di apertura della liquidazione

4. Procedimento di liquidazione: si compiono le operazioni necessarie per la liquidazione dell’attivo

5. Eventuale richiesta dei conferimenti ancora dovuti se i fondi disponibili non sono sufficienti più eventuali versamenti

Distribuzione del residuo attivo, restituzione dei trasferimenti e ripartizione dell’eccedenza

6. Redazione del bilancio di liquidazione nell snc e del piano di riparto. Se non avviene l’opposizione entro 2 mesi termina il

procedimento. Per la ss non è prevista una regola specifica per la chiusura della liquidazione

cancellazione della società dal registro delle imprese: approvato il bilancio di liquidazione della snc i liquidatori devono chiedere

la cancellazione della società dal registro delle imprese. In caso di collettiva irregolare col chiudersi della liquidazione si determina

l’estinzione della società se tutti i creditori sono stati soddisfatti.la cancellazione può essere disposta d’ufficio in alcuni casi come

irreperibilità presso la sede legale, mancato compimento degli atti di gestione per 3 anni, ecc.

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Disciplina comune Società Semplice Società in Nome Collettivo

Scioglimento della società

La cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per l’estinzione della società.

Se dopo la cancellazione dovesse emergere un creditore sociale rimasto insoddisfatto, egli può:

1) Rivalersi sui liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento sia a loro imputabile

2) Rivalersi sui soci perchè essi sono illimitatamente responsabili

3) In presenza degli estremi richiesti per legge può richiedere il fallimento della società entro 1 anno dalla data di cancellazione

dal registro delle imprese. (p 126-127 Campobasso volume 2)

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Le società di persone:

La Società in Accomandita Semplice (s.a.s.) La Società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla s.n.c. per la

presenza di due categorie di soci

I soci accomandatari che al pari dei soci della snc sono illimitatamente e solidalmente per

le obbligazioni sociali, si occupano della gestione della società.

I soci accomandanti conferiscono le risorse ma non si occupano della gestione e sono

responsabili limitatamente alla quota conferita. Sono obbligati solo verso la società ad

eseguire i conferimenti promessi mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro

confronti.

Questo tipo di società risponde alla specifica funzione economica di consentire l’aggregazione di

soggetti che intendono gestire l’attività e soggetti che intendono soltanto finanziarla con rischio e

poteri limitati. L’accomandita semplice è il solo tipo di società che consente l’esercizio in comune

di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per

alcuni soci (gli accomandanti).

Il nodo cruciale della normativa di questo tipo societario è quello di prevenire gli abusi (servendosi

di un accomandatario di paglia i soci accomandanti potrebbero esercitare il potere di direzione

dell’impresa beneficiando di responsabilità limitata). Si cerca di conciliare l’esigenza di evitare un

uso distorto di questo tipo societario e l’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti

dall’attività di società.

La discisplina è modellata sul modello previsto per l’snc, con i debiti adattamenti opportuni imposti dalla presenza di due categorie di soci. C’è quindi una disciplina particolare per i soci accomandanti: I creditori sociali non possono aggredire il patrimonio degli accomandanti

I liquidatori non possono chiedere ad essi ulteriori versamenti

Un incapace può assumere la qualifica di accomandante dato cheil rappresentante

legale dell’incapace non può assumere legittimamente la qualifica di amministratore

Non vale il fallimento per estensione: falliscono solo i soci illimitatamente responsabili della

società fallita

L’atto costitutivo dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandanti e

accomandatari: per la costituzione della sas valgono le stesse regole esposte per la snc.

Nella ragione sociale deve figurare il nome di almeno un socio accomandatario: se figura il

nome di un socio accomandante agli verrà sanzionato con la perdita della limitazione di

responsabilità: risponderà illimitatamente e solidalmente coi soci accomandatari per le

obbligazioni sociali. l’accomandante diventa di fronte ai terzi ma non nei rapporti interni un

socio a responsabilità illimitata. Questa norma è una forma di tutela di carattere generale,

per prevenire abusi della forma societaria. Visto che le qualità personali

dell’accomandante sono irrilevanti, non ha senso che appaia il suo nome nella ragione

sociale.

L’amministrazione è riservata ai soci accomandatari illimitatamente responsabili. I soci

accomandanti che violino il divieto di immissione/ingerenza sono sanzionati con la

responsabilità illimitata non solo per l’operazione di amministrazione compiuta ma per tutte le obbligazioni sociali sorte dalla nascita della società. Questo non significa che il socio

diventa accomandatario: resta un accomendante ma illimitatamente responsabile. Non

acquisisce il diritto di amministrare (lo farà comunque tanto ormai è incorso nella sanzione,

ma illegittimamente). Inoltre resta accomandante per non causare il mancare di una

categoria di soci, causa di scioglimento della società.

A livello di sanzione non si fanno distinzioni tra compiere un piccolo atto di gestione e

ingerire sistematicamente nella gestione: la valutazione del giudice può però considerare

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l’ingerenza sistematica come evidenza di simulazione di contratto e riqualificare il contratto

di società (se l’accomandante era uno la società diventa una snc, se gli accomandanti

erano più di uno quel singolo accomandante diventa accomandatario).

Divieto di immissione

Amministrazione interna Amministrazione esterna

L’accomandante è privo di ogni potere

decisionale autonomo in merito alla

condotta degli affari sociali: non può

decidere da solo nè partecipare alle

decisioni degli amministratori o

condizionarne l’oprerato. I pareri e

autorizzazioni che possono rilasciare

secondo l’atto costitutivo possono

riguardare solo operazioni determinate e

non sono vincolanti.

L’accomandante può trattare affari in

nome della società in forza di una procura

speciale per singoli affari. Sono

predeterminati affari per cui ha la

rappresentanza. Ha margine decisionale

proprio di ogni mandatario nella fase

esecutiva dell’operazione decisa dagli

accomandatari. Non può agire come

procuratore generale o institore.

L’acccomandante può compiere atti di gestione se lo fà in forza di una procura speciale

per singoli affari, per un singolo affare specificato, solo per l’operazione indicata, non

gruppi di operazioni. Possono prestare la loro opera solo sotto la direzione degli

amministratori, mai in posizione autonoma e indipendente.

L’accomandante che violi il divieto di ingerenza può essere escluso perchè violando il

divieto di ingerenza viola una norma imperativa di legge, rientrando nel caso di esclusione

facoltativa. Tuttavia i soci possono trovare conveniente avere un socio illimitatamente

responsabile in più, sempre che l’ingerenza non sia avvenuta alle loro spalle.

Non sono ammessi amministratori esterni.

Controllo interno sulla gestione

Gli accomandanti controllano l’operato degli accomandatari: possono chiedere

l’esibizione di documenti contabili e sociali, la revoca giudiziale degli amministratori. Hanno

diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite

e verificarne l’esattezza controllando i libri e i documenti della società.

Possono approvare il bilancio? - Secondo Galgano no perchè l’approvazione del bilancio è un atto di

amministrazione.

- Secondo Campobasso (dottrina prevalente) invece lo approvano tutti i soci

accomandanti e accomandatari

Il bilancio è impugnabile per falsità e violazione dell’atto costitutivo.

In forza dell’articolo 2221 i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione di utili riscossi

in buona fede. Il divieto di distribuzione di utili fittizzi resta, ma gli accomandanti che non

erano a conoscenza dell’irregolarità della distribuzione non saranno tenuti a restituirli.

Gli accomandanti partecipano ad alcune decisioni:

- Nomina e revoca degli amministratori quando avviene con atto separato: è

richiesta l’unanimità degli accomandatari e la maggioranza per quote degli

accomandanti. Possono chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli

amministratori nominati con atto separato o nell’atto costitutivo: sarà questa la sola

via praticabile quando il socio accomandatario è uno solo.

- Trasferimento delle quote degli accomandanti.

- Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni previste nell’atto

costitutivo.

Trasferimento delle quote del socio accomandante (per gli accomandatari regole della

snc)

A causa di morte

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Il trasferimento è automatico, gli eredi subentrano automaticamente. Non occorre il

il consenso degli eredi perchè sono limitatamente responsabili alla quota apportata

dal de cuius. Non occorre il consenso degli altri soci perchè non è rilevante la

posizione personale del socio accomandante dato che non risponde col suo

patrimonio. Questo subentro non comporta una modifica dell’atto costitutivo come

il variare di un accomandatario. Cessione della quota tra vivi

È possibile il passaggio con la semplice maggioranza dei consensi dei soci

accomandanti e accomandatari per quote. Non occorre l’unanimità.

Cause di scioglimento

Tutte le cause dell’snc + venir meno della pluralità delle categorie di soci

Se restano solo soci accomandanti o accomandatari viene a mancare la pluralità delle

categorie di soci. La legge accorda un lasso di tempo di 6 mesi per ristabilire la mancata

pluralità. Distinguiamo due ipotesi:

Se viene a mancare la categoria degli accomandanti, gli accomandatari si

occupano dell’amministrazione in questi mesi.

Se viene a mancare la categoria degli accomandatari, si dovrà nominare un

amministratore provvisorio, scelto tra i soci restanti o affidato a un soggetto esterno.

Egli non diventa accomandatario, assume una qualifica diversa per massimo 6

mesi. Nulla vieta che l’amministratore provvisorio acquisisca la qualifica di

accomandatario con il consenso di tutti i soci restanti. L’amministratore provvisorio

può compiere tutte le operazioni ordinarie: se eccede il limite

Se è socio perde il beneficio della responsabilità limitata

Se non è socio ricadrà su di lui la responsabilità da fatto illecito

N.B. la SAS irregolare

Abbiamo fin qui parlato della s.a.s regolarmente iscritta nel registro delle imprese. Le s.a.s non iscritte applicano le norme della s.s; tuttavia si cerca di mantenere la distinzione tra le due categorie di soci sfruttando una presunzione

Se il nome del socio appare nella ragione sociale, se il socio agisce e compie atti di gestione si presume accomandatario

Se il socio non amministra si presume accomandante Il divieto di immissione ha carattere assoluto, neppure il rilascio di una procura limitata esonera l’accomandante dalla responsabilità illimitata verso i terzi. Per il resto:

1) I creditori sociali possono agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e cade su quest’ultimi l’onere di richiedere il beneficio della preventiva escussione. (non è automatico come in snc e sas irregolare)

2) I creditori possono chiedere in ogni momento la liquidazione del socio loro debitore personale, provando che gli altri beni sono stati insufficienti a soddisfarli.

3) Ogni socio si presume abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio