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1 Diritto commerciale parte 2: le società di capitali e il fallimento http://www.sharenotes.it Ilaria Tranquillo 2012/13 Diritto Commerciale Corso P-Z 2012/13 Appunti lezioni con la prof. Vercellino integrati con il libro Campobasso Parte 2 per orale: società di capitali (Campobasso volume 2 pag 141 669) le procedure concorsuali A cura di Ilaria Tranquillo

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1 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Diritto

Commerciale

Corso P-Z – 2012/13

Appunti lezioni con la prof. Vercellino integrati con il libro Campobasso

Parte 2 per orale:

società di capitali (Campobasso volume 2 pag 141 – 669)

le procedure concorsuali

A cura di Ilaria Tranquillo

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2 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Le società di capitali

Le Società di Capitali sono enti dotati di personalità giuridica e contraddistinti dall’autonomia

patrimoniale perfetta: per questo le posizioni e gli interessi da tutelare sono molto diversi di quelli

affrontati nella normativa delle società di persone.

La posizione dei creditori i creditori hanno come unico riferimento il patrimonio sociale, quindi

Sono irrilevanti le informazioni sul patrimonio personale dei soci, esso

non può essere aggredito

Hanno rilevanza le regole a tutela del patrimonio sociale

Si considerano gli interessi di altri soggetti come i potenziali soci e il

mercato.

L’autonomia patrimoniale e la responsabilità limitata incentivano l’utilizzo di questi strumenti. In

caso di abusi (capitali irrisori, prevalente ricorso al credito) il rischio di impresa viene traslato sui

creditori. Se la società con capitale irrisorio ad esempio viene fatta funzionare con finanziamenti

fatti dagli stessi soci, i creditori si troverebbero doppiamente svantaggiati perchè concorrerebbero

coi soci al soddisfacimento sul piccolo capitale: ecco perchè esistono limiti e regole specifiche

come il limite minimo di capitale della società (120.000 € per la Spa, 10.000€ per le srl, il fatto che il

rimborso dei conferimenti possa avvenire solo mediante il procedimento di riduzione del capitale

sociale, ecc.

Le società di capitali:

la Società Per Azioni (S.P.A)

La società per azioni è una società in cui

♦ Per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio, a differenza della

SAPA in cui i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per le

obbligazioni sociali. Nessun socio assume responsabilità personale, neppure sussidiaria, per

le obbligazioni sociali, di cui risponde solo la società col suo patrimonio. I soci sono obbligati

a effettuare i conferimenti sottoscritti e possono quindi decidere in che misura partecipare

al rischio di impresa. A tutela dei creditori sono predisposte regole per la salvaguardia

dell’integrità del capitale sociale.

♦ La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, a differenza dell’SRL in cui la

partecipazione è rappresentata da quote. Le azioni sono frazioni di capitale, e ogni socio è

titolare di un numero di azioni in base a quanto conferito. Le azioni sono infatti

partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate, di uguale valore che conferiscono al

possessore uguali diritti, secondo la tipologia. Proprio per il criterio astratto-matematico

secondo cui il capitale viene diviso (Capitale sociale / valore di ogni azione = n di azioni) le

azioni sono liberamente trasferibili e assoggettate alla disciplina dei titoli di credito.

La disciplina delle società di capitali ha subito una notevole evoluzione nel corso del tempo: lo

scenario dal 1942 a oggi è cambiato radicalmente. Le Società per Azioni sono una categoria che

presenta realtà molto eterogenee al suo interno (Spa che ricorrono al pubblico risparmio e

contano su numerose piccole partecipazioni di risparmiatori, Spa il cui capitale è diviso tra pochi

soci, ecc.). Nel 1974 è stata costituita la CONSOB che si occupa di regolamentazione e vigilanza

nel caso di società che ricorrono al mercato e si rivolgono al pubblico dei piccoli dei risparmiatori.

Nello stesso anno sono stati istituiti regole di certificazione dei bilanci.

Attualmente si adotta la disciplina definita dalla riforma di diritto societario entrata in vigore nel

2004, che distingue tra

a) Società chiuse: SPA che non ricorrono al mercato del capitale di rischio

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b) Società aperte: SPA che ricorrono al capitale di rischio. Distinguiamo, all’interno di questo

insieme, in base alla platea a cui la società si rivolge

1. Spa aperte né quotate né diffuse

2. Spa diffuse in modo rilevante: rispettano i parametri del regolamento

Consob ( non sono di piccole dimensioni, una frazione rilevante del capitale

è dispersa tra un elevato numero di soci di minoranza, le azioni sono state

offerte tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio, sono state oggetto

di un collocamento).

3. Spa quotate in mercati regolamentati

Questa distinzione nasce perchè nell’ambito della SPA aperte ci sono diverse e ulteriori figure

da tutelare come gli azionisti potenziali che potrebbero scegliere di investire nella società,

occorrono specifici correttivi politico-organizzativi per consentire il funzionamento di società

con molti soci (voto con delega, quorum più bassi) e occorre tutelerà l’interesse generale che il

risparmio, ricchezza prodotta e non consumata, venga impiegato per produrre altra ricchezza.

Le Spa aperte sono sottoposte a regole specifiche e hanno autonomia statutaria ridotta: non

potranno inserire deroghe nell’atto costitutivo.

La riforma del 2004 ha introdotto altre due novità, per incentivare l’utilizzo delle società di capitali e

delle spa in particolare:

1) SOCIETA’ UNIPERSONALI Fino al 1993 non era ammessa la creazione di una società unipersonale con atto unipersonale: soltanto se l’unipersonalità era successiva (la costituzione avviene col contratto di società, ma a un certo punto della vita della stessa tutte le azioni/quote vengono ad appartenere allo stesso soggetto.) In questo secondo caso veniva adottata la disciplina dell’unico azionista, che prevedeva la responsabilità illimitata per l’unico socio per tutto il periodo in cui la società restava unipersonale. Dal 1993 la responsabilità dell’unico socio diventa limitata per le SRL, a determinate condizioni per attuare una direttiva europea. Ciò creava una disparità di trattamento con la SPA, così con la riforma del 2004:

È possibile costituire società unipersonali Una persona giuridica può essere unico socio di una SRL.

Oggi la società unipersonale può essere legittimamente utilizzata per l’esercizio

sostanzialmente individuale di attività di impresa, senza che ciò determini la perdita del

beneficio della responsabilità limitata.

La responsabilità limitata per le società unipersonali è concessa a patto che

I conferimenti, in caso di unipersonalità originaria, devono essere versati

integralmente al momento della sottoscrizione. In caso di unipersonalità successiva i

conferimenti devono essere completati entro 90 giorni dal verificarsi

dell’unipersonalità. Anche per l’aumento di capitale i conferimenti sono da

effettuarsi integralmente

La situazione deve essere resa opportunamente nota a terzi: al nome della società

va aggiunto la dizione “unipersonale/a socio unico/ con unico socio” in tutti gli atti

riguardanti la società; le generalità dell’unico socio vanno iscritte nel registro delle

imprese per consentirne l’agevole identificazione;

In caso di contratti tra società e unico socio, per evitare conflitti di interesse, tali atti

vanno iscritti nel libro delle adunanze e devono risultare da un atto scritto con data

certa.

Quindi il socio unico non è illimitatamente responsabile quando:

Non adempie alle condizioni sopra elencate: finchè non sono adempiute egli è

illimitatamente responsabile

Risponde illimitatamente per le operazioni compiute prima dell’iscrizione nel registro

delle imprese, in solido con coloro che hanno agito. Tale responsabilità permane

anche dopo l’iscrizione. La limitazione di responsabilità vale da quando la società

assume personalità giuridica.

In questi casi la responsabilità ha carattere sussidiario, solo dopo che sia stato

infruttuosamente escusso il patrimonio della società o risulti oggettivamente l’insufficienza

dallo stesso.

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2) PATRIMONI DESTINATI/DEDICATI/SEPARATI

È una tecnica che permette di limitare il rischio di impresa senza moltiplicazione formale

delle società: per realizzare un operazione rischiosa o eccessivamente onerosa la società

non deve più creare un’altra società ad hoc e dotarla del capitale necessario, ma può

ricorrere a

Patrimoni destinati propriamente detti / di destinazione unilaterale

La società può costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva a uno

specifico affare , nella misura massima del 10% del proprio patrimonio globale. Di

fatto avviene la creazione di un patrimonio separato e distinto a cui attingere per

realizzare l’operazione: per le obbligazioni derivanti da tale affare risponderà

esclusivamente il patrimonio separato (salvo obbligazioni da fatto illecito per cui la

società resta illimitatamente responsabile), a patto che:

Il vincolo di destinazione sia conosciuto: deve esserci espressa menzione del

vincolo di destinazione

Si rispetti il limite quantitativo sopra indicato del 10% del capitale sociale

Vi sia un apposita delibera costitutiva dell’organo amministrativo adottata a

maggioranza assoluta dei componenti indicante operazione, l’affare a cui

è destinato il patrimonio, i motivi della scelta, l’entità del patrimonio

destinato (beni e rapporti giuridici rientranti in esso), un piano economico

finanziario attestante che tale patrimonio è congruo rispetto alla

realizzazione dell’affare, modalità di controllo e di partecipazione ai

provanti in caso di emissione di strumenti finanziari di partecipazione al

singolo affare, regole di rendicontazione dello specifico affare.. Tale

delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese: i creditori anteriori,

dal momento dell’iscrizione, possono fare opposizione entro 60 giorni. La

delibera è produttiva di effetti trascorso questo periodo.

L’operazione specifica sia contabilizzata separatamente dal resto

dell’attività sociale perchè sia ben chiara l’entità dell’operazione. nel

bilancio vanno appositamente indicati i beni e i rapporti compresi in

ciascun patrimonio.

Al termine dell’operazione deve essere redatto un rendiconto finale relativo

a quello specifico affare: va iscritto nel registro delle imprese. Se ci sono

creditori insoddisfatti, essi possono chiedere la liquidazione del patrimonio

prima che questo torni a far parte del patrimonio dell’impresa, entro 90

giorni dal deposito. Se nessuno chiede la liquidazione cessa il vincolo di

definizione. I creditori insoddisfatti del patrimonio destinato conservano i

propri diritti e possono rivalersi sul patrimonio unificato.

Finanziamento dedicato/ contrattuale

Il patrimonio destinato si costituisce con un contratto di finanziamento di uno

specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento

sono destinati, in via esclusiva , tutti o parte dei proventi dell’affare stesso. Il

finanziamento viene rimborsato coi proventi generati dall’affare nel tempo

massimo indicato dal contratto.

Condizioni:

Il contratto deve descrivere gli elementi essenziali dell’operazione, che

consentano di individuarne lo specifico oggetto, le modalità e i tempi di

realizzazione, i costi previsti e i ricavi attesi. Va iscritto nel registro delle

imprese per essere opponibile a terzi. La società deve prestare specifiche

garanzie in ordine all’esecuzione del contratto e alla realizzazione

dell’operazione.

Occorre adottare metodi di contabilizzazione idonei a individuare in modo

specifico i proventi di quell’affare.

Il patrimonio separato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli

investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso.

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LA COSTITUZIONE DELLA SPA

La costituzione della SPA avviene in due fasi

1) Stipula dell’atto costitutivo

2) Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese

Come tutte le società di Capitali, la SPA è contraddistinta da un efficacia costitutiva

dell’iscrizione nel registro delle imprese: la spa nasce al momento della sua iscrizione

nel registro delle imprese.

1) Stipula dell’atto costitutivo 2 modalità:

a) Costituzione simultanea: i soci sottoscrivono l’intero capitale sociale e stipulano l’atto

Costitutivo. L’atto è stipulato immediatamente da coloro che assumono l’iniziativa: alla

stipula essi si impegnano ad apportare l’intero capitale. Questo iter si segue quando il

numero di soci è esiguo e apportano almeno 120.000€ (limite minimo).

b) Costituzione per pubblica sottoscrizione: la stipula dell’atto costitutivo avviene al termine di

un complesso procedimento che consente la raccolta tra il pubblico del capitale

necessario. La stipula dell’atto è subordinata alla sottoscrizione del capitale sociale. Fasi:

1. I Promotori, ovvero coloro che assumono l’iniziativa predispongono il

programma indicante oggetto sociale, capitale, principali disposizioni

dell’atto costitutivo, partecipazione che i promotori si riservano agli utili e

termine entro il quale stipulare l’atto costitutivo. Il progetto è depositato

dal notaio e reso pubblico secondo le disposizioni dettate dalla CONSOB.

2. Adesione al programma mediante sottoscrizione delle azioni: chi vuole

entrare nella compagine sociale sottoscrive la parte di capitale

desiderata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. Sottoscritto l’intero capitale, i promotori assegnano un termine di massimo

30 giorni in cui deve avvenire il versamento del 25% dei conferimenti in

denaro su un conto corrente vincolato (gli amministratori non possono

disporre di tali somme finché l’atto costitutivo non è iscritto nel registro

delle imprese). Se i sottoscrittori non versano tale somma i promotori

possono agire giudizialmente per ottenere l’adempimento o liberare il

sottoscrittore dall’obbligo

4. Completati i versamenti si convoca l’assemblea dei sottoscrittori che

Accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione

(capitale minimo richiesto, autorizzazioni necessarie, ecc)

Delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto

Delibera sulla partecipazione agli utili dei promotori: possono

partecipare agli utili anche se non sono soci nella misura massima

del 10% e non per più di 5 anni.

Nomina i primi amministratori e i primi sindaci

L’assemblea è valida se sono presenti almeno la metà dei sottoscrittori

(quorum di validità) e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per

modifiche del progetto per cui è richiesta l’unanimità.

5. Stipula dell’atto costitutivo.

La posizione dei

promotori:

i promotori sono

solidalmente responsabili

verso terzi per le

obbligazioni assunte per

la costituzione della

società. Queste possono

essere riversate sulla

società solo se necessarie

alla costituzione o

approvate

dall’assemblea. Sono

responsabili verso soci e

terzi della veridicità di

quanto indicato nel

progetto e di ciò che è

comunicato al pubblico,

per l’esistenza e il valore

dei conferimenti in

natura. Infine sono

responsabili anche

dell’integrale

sottoscrizione del

capitale e dei versamenti

dovuti. Possono

beneficiare di una

partecipazione agli utili al

massimo del 10% per

massimo 5 anni, anche se

non sono soci.

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L’atto Costitutivo: Forma e contenuto

Forma: è richiesta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità(se non viene rispettato la società è

nulla)

Contenuto: occorre indicare

1. Generalità dei soci e dei promotori e azioni a loro assegnate

2. Denominazione (deve contenere la dicitura Spa) e il comune ove è posta

la sede sociale ( dove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi:

quest’ultima informazione serve per stabilire l’ufficio del registro ove deve

avvenire l’iscrizione e il tribunale competente.)

3. Ammontare del capitale sottoscritto e versato

4. Oggetto sociale, ovvero il tipo di attività che la società svolgerà. Non deve

essere nè troppo generico, nè troppo specifico. Spesso si indicano una

pluralità di attività complementari e strumentali rispetto alla prima.

5. Numero di azioni emesse, loro valore nominale e caratteristiche, categorie

di azioni speciali. In non tutte le azioni è specificato il valore nominale: può

anche restare implicito.

6. Valore dei crediti e dei beni in natura conferiti

7. Criteri per il riparto degli utili: la decisione circa il riparto è presa

dall’assemblea l’atto costitutivo fissa le modalità

8. Benefici accordati a i promotori e ai soci fondatori

9. Sistema di amministrazione adottato

10. Numero degli amministratori, rappresentanza dell’organo amministrativo

11. Composizione dell’organo di controllo

12. Importo delle spese di costituzione

13. Durata della società (tempo determinato o indeterminato. Se a tempo

indeterminato aggiungere il termine entro il quale i soci non possono

recedere, al massimo un anno.)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Nella prassi vengono redatti due documenti distinti:

Atto costitutivo: più sintetico, contiene la manifestazione di volontà e i dati fondamentali

della struttura organizzativa

Statuto: disciplina il funzionamento della società, contiene le norme legali e convenzionali

di funzionamento della società. È allegato all’atto costitutivo e ne è parte integrante

LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

1. Una società per azioni per costituirsi deve avere un capitale di almeno 120.000€ 2. Il capitale deve essere sottoscritto per intero. Devono essere rispettate le disposizioni in tema di

conferimenti 3. Devono sussistere le autorizzazioni governative e richieste per legge (eccetto quelle che devono

essere rilasciate successivamente alla stipula dell’atto costitutivo)

GLI EFFETTI DELLA STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO: non è di per sé sufficiente per la costituzione

della SPA ma

I contraenti restano vincolati dalla dichiarazione e non possono ritirare il loro consenso

Le somme depositate in banca restano vincolate fino al completamento del procedimento

di costituzione. Sono consegnati agli amministratori all’avvenuta iscrizione nel registro delle

imprese. Se la società non è iscritta, entro 90 giorni dalla stipula dell’atto o dal rilascio delle

autorizzazioni necessarie all’iscrizioni, l’atto costitutivo perde efficacia e i conferimenti

devono essere restituiti.

Con la stipula il notaio è obbligato a depositare l’atto entro 20 giorni. Se non provvede

l’obbligo ricade sugli amministratori. Nell’inerzia di entrambi ogni socio può provvedere a

spese della società.

IL CONTROLLO NOTARILE: il notaio esercita un controllo di legalità in sede di costituzione (una volta

giudizio di omologa del tribunale in sede di costituzione). Sul notaio grava l’obbligo di verificare

Alcune parti non

cambieranno

mai, come le

spese di

costituzione

Parte storica

Alcuni elementi

possono variare

senza seguire

l’iter di modifica

dell’atto

costitutivo, come

le generalità

degli

amministratori

parte effimera

Altri elementi

possono essere

modificati solo

seguendo l’iter di

modifica

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l’adempimento delle condizioni previste dalla legge. è un controllo di legalità non solo formale ma

anche sostanziale in quanto volto a verificare la conformità alla legge della costituenda società.

Il notaio verifica:

Che il capitale sia maggiore del livello minimo richiesto

Che l’atto costitutivo contenga tutti gli elementi richiesti e non comprenda clausole

contrarie a norme imperative o contrastanti con l’ordine pubblico e il buon costume.

Che sia stato conferito tutto il capitale e versato quanto richiesto

Che la società abbia le autorizzazioni necessarie

Se l’assetto organizzativo è conforme alla legge

2) Iscrizione nel registro delle imprese Se sussistono tali condizioni il notaio redige l’atto costitutivo, e contestualmente al deposito dello

stesso e degli allegati chiede l’iscrizione nel registro delle imprese. Tale iscrizione ha efficacia

costitutiva, la società acquista capacità giuridica e viene ad esistenza.

Le obbligazioni sorte nell’arco di tempo precedente all’iscrizione? Ne rispondono alcuni soggetti

(promotori, chi ha agito materialmente, tutti i soci che hanno deciso, autorizzato, avallato

l’operazione) non è possibile imputarli alla società perchè non si è ancora perfezionata la sua

esistenza. L’unico socio risponde a prescindere. Quando avviene l’iscrizione

Obbligazioni essenziali alla costituzione: trasferite in capo alla società alla responsabilità dei

soggetti si aggiunge la società come primo obbligato

Obbligazioni non essenziali alla costituzione: la società sceglie se ratificare le operazioni e

diventare primo obbligato.

È vietata l’emissione di azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.

Mancata costituzione: i promotori non hanno alcuna rivalsa verso i sottoscrittori per le spese

sostenute per la costituzione. Hanno diritto di rivalsa qualora abbiano agito su specifico incarico di

quest’ultimi. Hanno diritto di rivalsa anche per le spese strettamente necessarie alla costituzione

(notarili e di registro).

LA NULLITA’ DELLA SOCIETA’ PER AZIONI Se sussistono vizi emersi dopo l’iscrizione quali conseguenze affrontiamo?

L’errore determina la nullità per

Mancanza di forma

Illiceità dell’oggetto sociale

Mancanza di riferimenti a denominazione, conferimenti, capitale

e oggetto sociale.

Tutti gli altri vizi sono sanati dall’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese: se una clausola è

contraria alla legge si considera non apposta e entra in gioco la disciplina legale.

Comprendiamo quindi che la disciplina di nullità diverge notevolmente dalla nullità dei contratti:

anche in caso di nullità gli atti della società restano validi e i soci restano obbligati ai conferimenti

finché tutti i creditori non hanno trovato soddisfazione su di essi.

La causa di nullità è sanabile, anche se è già in corso il procedimento: se risolta la pronuncia non

può più avvenire. Le cause di nullità operano come cause di scioglimento per il futuro e basta una

modifica dell’atto costitutivo deliberata a maggioranza dell’assemblea straordinaria per sanare

l’illiceità, basterà redigere l’atto per atto pubblico in caso di assenza di forma.

L’invalidità della singola partecipazione anche se essenziale non determinerà la nullità della

società, semmai lo scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale.

I PATTI PARASOCIALI Accordi costituiti separatamente dall’atto costitutivo, da tutti o alcuni soci per regolare il loro

comportamento nell’ambito della società. Si fanno due accordi separati perchè i patti parasociali

hanno validità solo e soltanto tra i partecipanti mentre l’atto costitutivo ha una validità sia esterna

che interna.

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Esempi di patti parasociali

Patti di concertazione: per esercitare un’influenza dominante nella società

Patti di consultazione: i partecipanti si impegnano reciprocamente a consultarsi prima di

esprimere un voto in merito alle decisioni

Sindacati azionari

Di voto: i partecipanti si accordano a votare in un certo modo. Possono essere

occasionali o permanenti, a tempo determinato o indeterminato, riguardare tutte le

delibere o solo alcune. Possono stabilire che il modo in cui votare sia stabilito

all’unanimità o alla maggioranza dei membri. Il sindacato è dotato di un proprio

assetto organizzativo. Può stabilire che sia rilasciata una delega a un

rappresentante comune il quale voterà come preventivamente deciso: insomma è

una fattispecie molto eterogenea possono assumere le configurazioni più varie. Essi

danno un indirizzo unitario all’azione dei soci. Il voto dato in assemblea resta valido

anche se espresso in violazione degli accordi del sindacato. In caso di votazione in

conflitto di interessi il conflitto si estende a tutti i membri del sindacato perchè

portatori di interesse per conto altrui. Il principale problema riguardo ai sindacati di

voto è la trasparenza delle situazioni di potere che essi concorrono a determinare.

Di blocco: riguardano la circolazione delle azioni, i partecipanti si impegnano a non

vendere le proprie azioni o a venderle solo agli altri partecipanti, o a offrire le

proprie azioni con prelazione ai partecipanti in caso di vendita. La regola ha

efficacia solo tra i partecipanti del patto, il trasferimento per la società è valido, ci

saranno sanzioni solo per l’ex socio.

Erano molto utilizzati un tempo per la riservatezza (non risultavano nell’atto costitutivo) e flessibilità

dei contenuti. La riforma ha disciplinato in modo molto preciso i patti parasociali: sono previsti con

finalità di stabilizzare gli assetti proprietari, hanno una durata (max 5 anni per le società non

quotate, 3 anni per quelle quotate) e sono rinnovabili. Possono essere disposti a tempo

indeterminato con diritto di recesso (preavviso di 180 giorni per spa non quotate, 6 mesi per quelle

quotate). Inoltre è imposto un obbligo di comunicazione nei confronti degli amministratori e

dell’assemblea: deve risultare dal verbale. Se le spa sono aperte ma non sono quotate deve

essere dichiarato all’inizio di ogni assemblea. Per le spa quotate dovranno essere comunicati entro

5 giorni dalla stipula alla CONSOB, pubblicati su un quotidiano e iscritti nel registro delle imprese. Se

sono chiuse non è richiesta pubblicità. La violazione di tali obblighi comporta la nullità dei patti:

trascorsi i termini non sarà possibile una sanatoria tardiva e nelle società quotate alle azioni

sindacate viene sospeso il diritto di voto. (p 343-348)

I CONFERIMENTI

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento

dell’attività di impresa. Sono previste regole rigide perchè

I conferimenti diventano il capitale: esso ha una funzione operativa (è funzionale all’attività)

e una funzione organizzativa (è il metro di misura in base al quale si misurano le

partecipazioni dei soci, i diritti da attribuire all’azione). Devono quindi essere effettivamente

acquisiti dalla società e il valore loro assegnato deve essere veritiero.

Rappresenta una garanzia nei confronti dei creditori: i conferimenti possono essere restituiti

solo con l’apposita procedura di riduzione del capitale sociale a cui i creditori possono fare

opposizione.

Assegnazione non proporzionale delle azioni: non è necessario che le azioni siano pari ai

conferimenti: il principio di proporzionalità è derogabile, basta che il valore dei conferimenti non

sia superiore all’ammontare totale del capitale sociale. I conferimenti possono dare diritto come

contropartita a diversi titoli

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Sono conferibili denaro, beni in natura e crediti.

Le prestazioni d’opera non possono essere oggetto di

conferimento: possono solo essere prestazioni accessorie

distinte dai conferimenti, non sono apporti imputabili a

capitale

Non sono conferibili cose generiche, future o altrui, le

prestazioni periodiche di beni.

I conferimenti in denaro I conferimenti devono essere effettuati in denaro, se non è previsto diversamente nell’atto

costitutivo. Per garantire l’effettività del capitale almeno parziale, è obbligatorio versare il 25% del

capitale sottoscritto su un conto corrente vincolato. Costituita la società gli amministratori possono

richiedere in ogni momento il versamento delle somme ancora dovute. Gli amministratori sono

obbligati a richiamare i versamenti anziché chiedere un finanziamento se necessitano di liquidità:

altrimenti potrebbero essere incolpati di comportamenti non diligenti. Non è permesso aumentare

il capitale sociale se non sono stati completati tutti i versamenti.

Le azioni i cui conferimenti non sono stati completati sono detti “non interamente liberate”: sono

trasferibili a patto che siano azioni nominative, che risultino i versamenti ancora dovuti.

L’obbligazione a completare i conferimenti grava sia sull’alienante sia sull’acquirente: tuttavia

quella dell’alienante è sussidiaria e temporanea per al massimo 3 anni dall’iscrizione del

trasferimento nel libro dei soci.

Se il socio non adempie SOCIO MOROSO viene sospeso il diritto di voto

1. Si pubblica una diffida ad adempiere sulla Gazzetta Ufficiale

2. Il socio ha 15 giorni di tempo per adempiere

3. Se non adempie gli amministratori possono

Se non accettano

Le azioni con prestazioni accessorie sono

categorie speciali di azioni liberate con un

normale conferimento. Accanto a diritti e obblighi

delle azioni ordinarie, vincolano il possessore a una

certa prestazione accessoria. L’atto costitutivo

stabilisce entità, natura, durata e eventuale

compenso e sanzioni per inadempito della

prestazione. Esistono limiti alla loro circolazione per

la peculiarità: occorre l’autorizzazione dell’organo

amministrativo. Sul titolo va indicata la prestazione

in modo che l’eventuale terzo che voglia

acquistare l’azione ne sia a conoscenza. Le

modifiche devono seguire l’iter di modifica

dell’atto costitutivo: serve il consenso di tutti i soci

per modificare tali obblighi. Le prestazioni sono

adempimento di obbligazioni sociali e trovano

applicazioni le sanzioni previste in tal caso

(sospensione del diritto di voto, vendita coattiva

delle azioni)

Agire in giudizio per

ottenere il pagamento

VENDITA COATTIVA DELLE AZIONI DEL SOCIO MOROSO.

Offrire le azioni del socio moroso agli altri soci in

proporzione alla partecipazione: essi possono accollarsi

le azioni coprendo la parte mancante. Il corrispettivo

non può essere inferiore dei versamenti ancora dovuti

si può organizzare una vendita a

mezzo banca o a mezzo di un

intermediario finanziario a spese

del socio moroso

Si dichiara decaduto il socio: si trattengono i

conferimenti già versati. Le azioni del socio

escluso entrano a far parte del patrimonio

della società e questa può tentare di metterle

in circolazione entro la fine dell’esercizio in cui

è stata pronunciata la decadenza.

Se non riesce a collocarle la società

deve annullare quelle azioni

riducendo il capitale sociale per

l’ammontare corrispondente.

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10 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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I conferimenti in natura / di crediti Sono conferibili beni materiali, immateriali, crediti e diritti di godimento.

Il conferimento di beni in natura deve avvenire integralmente al momento della sottoscrizione

Sia che avvengano in sede di costituzione, sia che avvengano in sede di aumento del capitale

sociale, i conferimenti diversi dal denaro seguono uno speciale procedimento di valutazione:

1) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una RELAZIONE GIURATA DI STIMA

REDATTA DA UN ESPERTO DESIGNATO DAL TRIBUNALE COMPETENTE. La relazione deve

contenere una descrizione del bene, i criteri di valutazione utilizzati, e l’attestazione

dell’esperto che quel bene vale almeno quanto attribuito ai fini della determinazione del

capitale sociale più l’eventuale sovrapprezzo (non vale meno del capitale liberato e

eventuale sovrapprezzo). Se non c’è non è nullo nè il conferimento nè la società.

La finalità della normativa è di accertare che il conferimento venga effettuato e sia

effettivo.

2) Entro 180 giorni dalla costituzione/aumento del CS, gli amministratori devono controllare le

valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono

procedere alla revisione della stima. Nel frattempo le azioni sono inalienabili.

partecipazione ridotta

La relazione giurata di stima non è necessaria quando:

Valore del bene ≥ valore di stima

Valore del bene ≤

valore di stima

Tutto ok

Differenza di lieve

entità, non superiore a

1/5 del valore del bene

Differenza superiore a

1/5 del valore del bene

gli amministratori devono

intervenire, ridurre il capitale

sociale e annullare le azioni

rimaste scoperte.

La partecipazione del socio è ridotta: se

non gli va bene può

Recedere la società e ricevere la

liquidazioni pari al valore attuale delle

azioni sottoscritte:

si restituisce il bene conferito, se

possibile, con eventuali conguagli.

Versare la differenza in denaro ,

completa il conferimento e

mantiene inalterata la

partecipazione

C’è un capitale che non trova copertura.

1) Ridurre il capitale sociale di tale importo

2) Diversa partecipazione dei soci che subentrano per la

quota mancante.

Decide il socio,

nella sua

inerzia la

riduzione di

capitale

sociale si

produrrà solo

con la

delibera

dell’assemblea

straordinaria

che annulla le

azioni scoperte

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11 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Si conferiscono valori mobiliari e/o strumenti del mercato azionario a cui in sede di

conferimento è attribuito un valore non superiore alla media dei prezzi di mercato degli

ultimi 6 mesi. Il valore è ricavato da un mercato regolamentato.

Conferimenti di beni valutati nell’ambito di un bilancio approvato da non più di un anno

certificato dal revisore

Valutazione risultante da una perizia sul bene realizzata da non più di sei mesi.

In questo caso entro 30 giorni dall’iscrizione gli amministratori devono

a. verificare se Si sono realizzati eventi straordinari nel frattempo che hanno inciso sul valore

del bene in modo significativo

b. verificare la professionalità e l’indipendenza di chi ha svolto la precedente stima/perizia

verificati questi punti, se non viene richiesta una nuova relazione giurata di stima, nel registro delle

imprese viene iscritta una dichiarazione contenente una descrizione del bene e attestante che il

valore dichiarato non è inferiore al capitale liberato.

Fino a quando non è stato realizzato il controllo degli amministratori in entrambi i casi le azioni sono inalienabili

GLI ACQUISTI PERICOLOSI

L’obbligo della relazione giurata di stima veniva un tempo eluso facendo figurare un conferimento

in denaro; appena costituita la società si vendeva alla stessa il bene che si voleva conferire, per

l’importo del conferimento e il suo debito di apporto si estingueva per compensazione.

Per prevenire tali possibili abusi si individua una fattispecie di acquisti pericolosi e si dispongono

opportune regole. Sono acquisti pericolosi quelli effettuati nei confronti di promotori, soci o

amministratori nei primi due anni di attività della società se il valore del bene è superiore al 10% del

capitale. Vanno autorizzati dall’assemblea ordinaria: l’alienante deve presentare all’assemblea

una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale contenente l’attestazione che il valore

del bene non è inferiore al corrispettivo indicato (va depositata 15 giorni prima dell’assemblea). La

delibera va poi iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni. Se non si rispetta questa procedura

l’a vendita resta valida ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i

danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Le esenzioni riguardano acquisti avvenuti in mercati

regolamentati o riguardanti la gestione ordinaria della società.

LE AZIONI

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci in società per azioni. Sono quote

omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

La singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione del capitale sociale e l’unità di

misura dei diritti sociali: è indivisibile.

Azioni e capitale sociale Le azioni devono essere tutte di ugual valore, ovvero rappresentare un’identica frazione del

capitale sociale nominale. Il valore nominale è la parte del capitale sociale rappresentata da

ciascuna azione, espressa in cifra monetaria. Le azioni non possono essere emesse a un valore

minore del valore nominale: il valore di emissione può essere pari al valore nominale o al massimo

maggiorato del sovrapprezzo. Il valore di bilancio/contabile è il valore reale delle stesse, ottenuto

dividendo il patrimonio netto per il numero di azioni. Il valore di mercato delle azioni risolta

giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono quotate in un mercato regolamentato. Esso

indica il prezzo di scambio delle azioni quel determinato giorno e incorpora aspettative

economiche future sulla società e altre variabili.

In relazione al fatto che un azione è una frazione del capitale sociale, individuiamo alcune

caratteristiche:

indivisibilità: come sopra accennato, l’azione è l’unità minima di partecipazione. Se

più soggetti ne sono titolari siamo di fronte a una comproprietà indivisa: essi

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12 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la

società. Si nomina a maggioranza per quote e si danno istruzioni su come

esercitare i diritti connessi (diritto di voto). Queste istruzioni non sono opponibili alla

società: per la società il voto è valido anche se il rappresentante non segue le

istruzioni. Le conseguenze intercorrono tra rappresentante e rappresentati. Se non

si nomina un rappresentante non possono essere esercitati i diritti connessi

all’azione e le comunicazioni fatte a uno dei comproprietari si presumono note a

tutti. I comproprietari sono obbligati in solido per i versamenti dovuti alla società.

Autonomia: ogni azione rappresenta una partecipazione compiuta, perfetta. Se il

socio possiede più azioni queste possono avere vicende autonome: posso

recedere solo x parti di esse, venderne solo una parte. Il dubbio sorge riguardo al

diritto di voto: è ammissibile il voto divergente? È lecito e necessario quando le

azioni appartengono a una società fiduciaria di più soggetti, per far sì che possano

essere rispettate le istruzioni dei conferenti delle azioni. È dubbia l’ammissibilità

quando il voto divergente è adottato per mantenere il diritto di impugnabilità

delle delibere. Secondo Campobasso è ammissibile il voto divergente sulla stessa

delibera qualora il comportamento trovi giustificazione in ragioni oggettive e non

contrasti col principio di buona fede.

In alcuni casi acquista rilievo anche la complessiva partecipazione posseduta da

una stessa persona, in caso di certe percentuali di partecipazioni: il legislatore può

quindi dare rilievo alla sostanziale unità di un pacchetto unitario di partecipazione Frazionamento e raggruppamento di azioni: si può deliberare di sostituire ogni azione da 10 € con 10 azioni da

1 € o viceversa. L’indivisibilità non impedisce ciò in caso di azioni con l’indicazione del valore nominale.

Azioni in quanto attributive di diritti: la partecipazione azionaria

Ogni azione è attributiva di diritti di natura amministrativa e patrimoniale.

Uguaglianza dei diritti: le azioni sono attributive degli stessi diritti: identico è l’apporto alla

formazione del CS identici saranno i diritti attribuiti dall’azione. Questa uguaglianza non è assoluta

ma

RELATIVA: possono esistere diverse categorie di azioni attributive di diversi diritti. All’interno

della categoria i diritti attribuiti sono uguali.

OGGETTIVA: uguali sono i diritti attribuiti da un’azione, non i diritti di cui gode ogni azionista

complessivamente (dipendono dal numero di azioni che possiede)

Distinguiamo tra

Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute: basta possedere una sola azione per

esserne titolari. Sono diritto di intervento in assemblea, di denuncia al collegio sindacale, di

esame dei libri sociali.

Diritti che competono solo se si possiede una certa quantità di azioni: sono detti diritti della

minoranza, competono solo se si possiede (il socio da solo o un gruppo di soci) una

percentuale prescritta del capitale sociale, anche contro la volontà della maggioranza.

Per evitare abusi sono previste forme di pubblicità e limiti minimi di capitale da raggiungere.

Tali soglie possono essere ridotte/modificate dall’atto costitutivo: una soglia più bassa rende

più appetibile la partecipazione alla società, basta poco per incidere. Per quanto riguarda il diritto di voto alle società che non fanno ricorso al mercato di rischio è

consentito prevedere che le azioni siano possedute dallo stesso soggetto

a. Il diritto di voto sia limitato a una misura massima: fino al 10% del CS è attribuito un voto, per

l’eccedenza non è previsto diritto di voto

b. Può essere introdotto il voto scalare: fino al 10% del capitale un voto per azione, dal 10% al

20% un voto ogni due azioni, ecc.

Diritti proporzionali al numero di azioni possedute: diritto di voto, partecipazione agli utili, alla

liquidazione, diritto di opzione, diritto all’assegnazione gratuita di azioni

Categorie di azioni

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13 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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A patto che siano indicati nell’atto costitutivo, una SPA può emettere diverse categorie di azioni.

Le condizioni sono

1. Indicare la categoria e i diritti attribuiti nell’atto costitutivo

2. Sono vietati le azioni a voto plurimo

3. Divieto di patto leonino

4. Ogni volta che c’è una categoria speciale di azioni deve essere predisposta un’assemblea

speciale di categoria che approverà e delibererà sulle decisioni dell’assemblea ordinaria

che influiscono sulla loro posizione. (delibera inoltre sulla transazione delle controversie della

società, nomina revoca del rappresentante comune, azione di responsabilità nei suoi confronti,

costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni); distinguiamo due

casi: se le azioni non sono quotate si seguirà quanto previsto per l’assemblea straordinaria, se

invece sono quotate si seguirà la seguente disciplina prevista specificatamente per le azioni

di risparmio (qorum più bassi e rappresentante). Una delibera di tale assemblea è necessaria

qualora le l’assemblea ordinaria deliberi pregiudicando i diritti di categoria: in mancanza di

essa la delibera dell’assemblea ordinaria è priva di effetti. L’assemblea di categoria eleggerà

un rappresentante comune che parteciperà alle assemblee ordinarie in modo da essere

informato sulle delibere che possono pregiudicare i diritti della categoria. Il rappresentante

ha diritto di esaminare il libro dei soci, di assistere alle assemblee della società e di impugnare

le deliberazioni (il singolo azionista non può) Sono tutelati come gruppo, non individualmente

dato che l’assemblea decide a maggioranza qualificata. I diritti della categoria sono quindi

diritti di gruppo. Egli convoca l’assemblea di categoria quando

L’amministratore lo ritiene opportuno

Quando è richiesto da almeno l’1% degli azionisti di categoria

Entro 60 giorni dall’emissione delle azioni (1 riunione)

Diverse categorie

fattispecie Nome

azione

descrizione

Azioni a voto limitato A particolari argomenti, non necessariamente di competenza

dell’assemblea ordinaria

Azioni il cui diritto di voto

è attribuito a una certa

condizione

Il diritto di voto è subordinato al verificarsi di particolari

condizioni non meramente potestative

(se la società non distribuisce utili per un certo periodo)

Azioni prive di diritto di

voto

AZIONI DI

RISPARMIO

Destinate agli azionisti risparmiatori, che non hanno interesse a

partecipare alle decisioni ma solo ai dividendi (incentivano

l’investimento degli amministratori): evitano di paralizzare

l’assemblea non rientrando nel quorum (dato che sono prive

del diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che nelle

assemblee straordinarie non concorrono al calcolo del

quorum) e sono privilegiate nella distribuzione degli utili. Non

possono essere più della metà del capitale sociale. Possono

essere al portatore e le possono emettere tutte le SPA quotate.

In caso di aumento del CS hanno il diritto di opzione

Azioni privilegiate:

maggiore % di

percentuale di

partecipazione agli utili,

precedenza in sede di

liquidazione

Azioni correlate I diritti patrimoniali sono correlati all’andamento dell’attività

sociale di un determinato settore (ramo di azienda), anche

quando non si danno vita a patrimoni destinati a uno specifico

affare. Attribuiscono la qualifica di socio.

L’atto costitutivo prevede criteri di individuazione dei costi e

dei ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i

diritti attribuiti a tali azioni e le modalità di conversione in azioni

di altra categoria. Gli utili distribuiti non possono essere superiori

agli utili risultanti dal bilancio generale della società.

AZIONI DI GODIMENTO: la funzione di queste azioni è di assicurare agli azionisti parità di

trattamento in occasione di una riduzione del capitale sociale mediante sorteggio e annullamento

di azioni dietro rimborso del valore nominale delle stesse. Dato che il valore reale dell’azione è

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14 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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spesso notevolmente superiore del valore nominale: agli azionisti rimborsati vengono rilasciate

azioni di godimento, che consente la partecipazione agli utili in via subordinata dopo che a tutte

le altre azioni è stata attribuita una somma almeno pari all’interesse legale sul valore nominale.

Partecipano alla distribuzione del saldo attivo della liquidazione solo dopo che alle altre azioni è

stato rimborsato il valore nominale. Non hanno diritto di voto, nè diritto di intervento in assemblea,

nè di impugnazione delle delibere assembleari. Hanno il diritto di opzione (controverso, p. 219)

AZIONI RISERVATE AI PRESTATORI DI LAVORO : possono essere attribuite a titolo oneroso o a titolo

gratuito: in questo secondo caso gli utili accantonati a riserva disponibile vengono imputati a

capitale con delibera dell’assemblea straordinaria e per l’importo corrispondente emette speciali

categorie di azioni assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Non avvengono nuovi

conferimenti, semplicemente aumento il capitale impiegando la riserva.

In caso di aumento a titolo oneroso si delibera invece un aumento di capitale sociale rivolto a

questi soggetti: il diritto di opzione dei soci è limitato per riservare le azioni ai prestatori di lavoro. Ad

essi è richiesto un conferimento. I prestatori di lavoro possono partecipare ai risultati societari anche con strumenti finanziari partecipativi

assegnati ai dipendenti: le norme sulla partecipazione sono dettagliatamente definite in quanto sono previste

norme particolari per trasferimento, decadenza, riscatto. Nelle società ad azionariato diffuso si va affermando

la pratica dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e dirigenti (p 218).

AZIONI RISCATTABILI: Sono previste dall'art. 2437 sexies c.c. .Si tratta di azioni che, se alienate,

possono essere riscattate dalla società o dai singoli soci. Ne parliamo in questa sede per comodità

espositiva, perché non si tratta di una vera e propria categoria di azioni. Il diritto di riscatto, infatti,

può essere attribuito a una qualsiasi categoria di azioni, come ci conferma lo stesso articolo 2437

sexies. Queste azioni si sono rivelate di particolare utilità in particolari circostanze, come quelle in

cui la partecipazione del socio si spiega alla luce di rapporti extrasociali, per esempio di lavoro o di

fornitura. Si è precisato in proposito, al fine di tutelare il capitale sociale, che il loro valore di riscatto

è determinato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di recesso e che resta salva l'applicazione della

disciplina dell'acquisto di azioni proprie.

Azioni e altri strumenti partecipativi (p 220-222) Gli strumenti finanziari partecipativi son ben distinti dalle azioni: essi non sono parti del capitale sociale, anche se gli apporti con cui tali strumenti vengono liberati di certo incrementano il patrimonio sociale. Possono essere forniti di diritti patrimoniali:è escluso il diritto di voto in assemblea ordinaria, salvo argomenti specificamente indicate. Lo statuto può consentire la nomina di un componente indipendente del Cda o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Azioni e capitale sociale Non affrontiamo il paragrafo “i titoli azionari” pag 222, 223.

Le azioni non sono espressamente qualificate dal legislatore come titoli di credito, anche

l’opinione prevalente in dottrina le assimila a titoli di credito causali (possono essere emessi solo in base

a un determinato rapporto causale v. pag 224-225-226). In quanto titoli di credito sono assoggettati alla disciplina per essi prevista, ovvero:

♠ Autonomia in sede di circolazione dei titoli di credito: chi acquista in buona fede un titolo azionario, non è

soggetto a rivendicazione

♠ Il titolo svolge la funzione di legittimazione nei rapporti interni all’organizzazione societaria. Il titolare può esercitare i

diritti sociali senza essere tenuto a provare la proprietà del titolo e la qualità di socio.

♠ Letteralità incompleta: il titolo azionario non attribuisce un diritto letterale, ovvero pari a ciò che è esclusivamente

scritto sul titolo, bensì più ampio secondo le disposizioni di legge.

♠ Eccezioni: a differenza dei titoli di credito, ove al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni personali fondate

sul rapporto causale che ha generato il titolo, la società può opporre vizi di procedimento nella creazione delle

azioni, annullamento del titolo non risultante dal documento, può richiedere il versamento delle quote non

liberate, può opporre le limitazioni imposte nello statuto alla libera circolazione delle azioni.

E sono oltre distinti dal fatto di essere

♠ Di massa

♠ Emessi in relazione a un unico rapporto causale

♠ A letteralità incompleta

♠ Libertà/Velocità di circolazione

Le azioni possono essere

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15 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Nominative: la legge stabilisce tutte le azioni debbano essere nominative, per motivi di

trasparenza e fiscali.

Al Portatore: sono pochissimi i casi concreti in cui le azioni sono al portatore. Possono essere

al portatore, a condizione che sia stato effettuato tutto il conferimento e le azioni siano

interamente liberate, azioni di risparmio e azioni di Sicav (società di investimento a capitale

variabile) se così decide l’azionista

La circolazione delle azioni

Le azioni al portatore si trasferiscono col semplice trasferimento del possesso.

Per le azioni nominative vige una doppia intestazione: il nominativo del proprietario è indicato sul

titolo e sul libro soci, quindi in caso di trasferimento le generalità vanno modificate in entrambi.

Il cambio dell’intestazione può avvenire in 3 modi:

1) TRANSFERT: cambio contestuale delle due intestazioni, a cura e sotto la responsabilità della

società emittente. Il transfert può essere chiesto dall’alienante (dovrà esibire il titolo e

provare la propria capacità di agire) o dall’acquirente (dovrà esibire il titolo e dimostrare

l’acquisto con atto pubblico o atto con firma autenticata)

2) GIRATA: l’annotazione sul titolo è fatta dall’alienante, che compie una girata piena (deve

essere datata, contenere indicazione del giratario=acquirente, deve essere sottoscritta dal

girante e anche dal giratario se le azioni non sono interamente liberate). L’annotazione sul

libro dei soci avverrà qualora chi si trovi in possesso del titolo la richieda: è necessaria per

far valere i diritti sociali. (p229, 230 libro 2)

3) SCRITTURE CONTABILI: oggi c’è una crescente tendenza alla dematerializzazione dei titoli,

per semplificare e rendere più sicuro il mercato dei titoli quotati in borsa si adottano

meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati

su registrazioni contabili. Le registrazioni vengono annotate in conti appositi (nel dettaglio

vedi pagine 231-236).

Limiti alla circolazione delle azioni

Alla circolazione delle azioni possono essere imposti alcuni limiti per legge o definiti dallo statuto o

da patti parasociali

a) Limiti legali

1. Le azioni liberate da conferimenti in natura/di crediti non possono essere alienate

fino a quando non è stata compiuta la verifica degli amministratori sulla relazione

giurata di stima (controllo della valutazione).

2. Le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Cda.

Perchè attribuiscono al socio l’obbligazione a effettuare una certa prestazione.

3. Le azioni di società fiduciarie e di revisione non sono trasferibili senza il consenso del

Cda.

4. Azioni proprie (vedi pagina seguente, paragrafo “Operazioni della società sulle

proprie azioni”)

5. Azioni reciproche

6. partecipazioni rilevanti

b) Limiti convenzionali: sono determinati da accordi intercorsi tra i soci. Possono risultare

dallo stesso atto costitutivo hanno efficacia reale, vincolano tutti i soci, anche quelli futuri

1. divieto temporaneo di alienazione: il trasferimento è vietabile per al massimo 5 anni

2. subordinare il trasferimento delle azioni nominative a determinate condizioni

3. clausole che limitano la libertà di circolazione:

di prelazione: in caso di vendita le azioni vanno offerte a parità di

condizioni prima agli altri soci (p 241)

di gradimento: si impongono determinati requisiti predeterminati

richiesti al soggetto acquirente. Il giudizio è espresso dall’organo

amministrativo secondo criteri precisi, il rifiuto deve essere motivato.

di mero gradimento: i requisiti non sono predeterminati e non occorre

motivare il rifiuto. Sono ammissibili solo se in caso di rifiuto prevedono

un obbligo di acquisto delle azioni in capo alla società o agli altri soci

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16 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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o il diritto di recesso, per non pregiudicare all’alienante la possibilità

di abbandonare la compagine sociale. Per determinare il prezzo di

acquisto si utilizzano le regole previste in caso di recesso. (p242)

Di riscatto: al verificarsi di certe condizioni (morte, mancata

esecuzione della prestazione accessoria, ecc) la società o i soci

possono riscattare le azioni possedute da un soggetto. Per

determinare il prezzo di acquisto si utilizzano le regole previste in caso

di recesso.

da patti parasociali (efficaci soltanto tra le parti) 1. sindacati di blocco: hanno lo scopo di impedire l’ingresso di terzi non graditi. Sono

assoggettati a limiti di durata e a specifici obblighi informativi. Valgono solo tra le

parti. La loro violazione quindi comporta il risarcimento dei danni nei confronti degli

altri soci contraenti, la vendita resta valida.

I Vincoli sulle Azioni

Sulle azioni, in quanto titoli di credito, è possibile imporre dei vincoli, iscritti sul titolo e nel libro dei

soci: il vincolo è improduttivo di effetti in mancanza dell’iscrizione nei confronti della società e dei

terzi. (p.237)

pegno usufrutto sequestro

Diritto di voto Attribuito al socio ma

esercitato dal creditore

pignoratizio in modo da

non ledere gli interessi del

socio. Se non rispetta tali

interessi la delibera

assembleare resta valida

e il soggetto deve

risarcire i danni al socio.

Attribuito al socio ma

esercitato

dall’usufruttuario in modo

da non ledere gli interessi

del socio. Se non rispetta

tali interessi la delibera

assembleare resta valida

e il soggetto deve

risarcire i danni al socio.

Attribuito al socio ma

esercitato dal custode in

modo da non ledere gli

interessi del socio

Diritti

amministrativi

Spettano al socio più ad altri soggetti disgiuntamente Esercitati dal custode

Diritto

d’opzione

Spetta al socio che non lo eserciterà però direttamente.

1) Se si tratta di un diritto connesso a un aumento di capitale a titolo gratuito

il vincolo si estende anche sulle nuove azioni.

2) Se si tratta di aumenti a titolo oneroso il socio che vuole esercitare tale

diritto deve mettere a disposizione 3 giorni prima l’importo necessario al

creditore pignoratizio/usufruttuario/custode che effettuerà il versamento.

Se il socio non esercita il diritto o non mette a disposizione la somma il

diritto può essere venduto agli altri soci o attraverso un intermediario

autorizzato. Il vincolo si estende sull’eventuale ricavato della vendita. Non

si estende invece sulle azioni acquistate esercitando tale diritto di

opzione: le azioni spettano al socio libere da vincoli.

Diritto di

recesso e di

impugnazione

delle delibere

Può essere esercitato dal socio ma in modo coerente al comportamento del

creditore pignoratizio/usufruttuario/custode: il recesso è possibile se il socio era

assente, astenuto o contrario, quindi occorre che il soggetto sia stato assente si

sia astenuto dalla votazione o abbia votato contro. Idem per il diritto di

impugnazione delle delibere

Diritto di

partecipazione

agli utili

Gli utili spettano al

creditore pignoratizio

Gli utili spettano

all’usufruttuario

Gli utili spettano al socio

Apporto dei

conferimenti

Spetta al socio. Se non

adempie il creditore

pignoratizio può far

Spetta al socio. Se non

adempie l’usufruttuario

deve completare il

Spetta al socio.

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17 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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vendere le azioni. versamento; al termine

dell’usufrutto avrò diritto

alla restituzione di quanto

versato

Operazioni della società sulle proprie azioni

La società può compere operazioni di sottoscrizione e compravendita sulle proprie azioni, viste

però con sospetto dal legislatore in quanto insidiose per l’integrità del capitale sociale, per

l’organizzazione societaria e per manovre speculative sul mercato dei titoli.

È quindi VIETATA LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE SIA IN SEDE DI COSTITUZIONE CHE IN SEDE DI

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. La sottoscrizione comporta per la società un debito verso sé

stessa originato dall’obbligazione a effettuare il conferimento. È vietata sia la sottoscrizione diretta

in nome della società, sanzionata imputando ai promotori/soci fondatori se la sottoscrizione

avviene in sede di costituzione, agli amministratori se essa avviene in sede di aumento di capitale

sociale, sia la sottoscrizione indiretta fatta in nome e per conto della società; in quest’ultimo caso

la sottoscrizione verrà imputata al soggetto che ha speso il nome, ma saranno altresì responsabili i

promotori/soci fondatori/amministratori.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: CONSENTITO A PATTO che

Può acquistarle utilizzando riserve disponibili e utili disponibili. Non si possono acquistare

azioni per importi superiori a questa somma nell’ultimo bilancio.

Non può acquistare azioni non interamente liberate

L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria che indica modalità

d’acquisto, ammontare massimo delle azioni acquistabili, durata dell’autorizzazione e un

corrispettivo minimo e massimo entro cui effettuare l’acquisto

Fino al 2008 non si poteva acquistare azioni per oltre 1/10 del CS: ora questo limite non c’è più per

le SPA chiuse, per le spa aperte è di 1/5. Il diritto di voto di queste azioni è sospeso: ne consegue

che non possono essere più della metà del Capitale sociale, anche nelle spa chiuse.

Gli acquisti restano validi ma le azioni eccedenti i limiti devono essere vendute entro 1 anno,

secondo le modalità fissate dall’assemblea. In mancanza vanno annullate e occorre procedere

alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Per gli amministratori sono previste sanzioni

penali e rispondono coi sindaci dei danni arrecati alla società. Gli amministratori possono revocati

per giusta causa.

Ci sono alcuni casi in cui non si applicano i limiti sopra elencati:

- Acquisti fatti in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale

- Acquisti a titolo gratuito, azioni interamente liberate donate alla società

- Successione universale, fusione, scissione

- Rimborso di un socio recedente quando non è stato possibile collocare le azioni presso altri

soci o sul mercato (resta la regola delle riserve, punto 1)

- Esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, purché siano azioni

interamente liberate

Regime delle azioni proprie

Il diritto di voto connesso a queste azioni è sospeso, anche se le azioni vengono conteggiate nel

quorum. Il diritto agli utili è ripartito in modo proporzionale tra le altre azioni, idem il diritto di

opzione. Gli amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva autorizzazione

dell’assemblea (può essere concessa contestualmente all’autorizzazione di acquisto, vedi p. 250).

Inoltre è necessario un corretto comportamento contabile, vanno indicate nelle immobilizzazioni

finanziarie se si pensa di tenerle per molto, nell’attivo circolante se si pensa di rivenderle a breve.

Inoltre occorre indicare la riserva azioni proprie che deve restare fissa per tutto il tempo in cui

l’azienda possiede azioni proprie. È una riserva indisponibile di pari importo alle azioni detenute.

Altre operazioni sulle proprie azioni (vedi p.251-252-253)

Dal 2008 è possibile accordare prestiti e garanzie a terzi che intendono acquistare azioni della

società con autorizzazione dell’assemblea straordinaria che decide sulla base di una dettagliata

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18 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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relazione opportunamente predisposta che indica lo specifico interesse della società realizzato

dall’operazione, il prezzo, ecc. Gli amministratori devono attestare che l’operazione avviene a

condizioni di mercato. Il verbale di approvazione dell’assemblea corredato dalla relazione viene

iscritto entro 30 giorni nel registro delle imprese. La società può usare solo riserve disponibili e utili

distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio.

Un altro tipo di operazione è il merge: una società A chiede al finanziatore risorse per comprare

azioni di B e fondersi con B. Il rimborso avviene con le risorse di B

La società non può accettare azioni proprie in garanzia di un prestito

Le partecipazioni rilevanti

L’informazione sulle partecipazioni rilevanti

Hanno una partecipazione rilevante, e devono quindi comunicarlo alla CONSOB e alla società

partecipata:

Tutti coloro (persone fisiche e spa) che partecipano una società per azioni quotata con

partecipazione superiore al 2%

Le spa quotate che partecipano in spa non quotate on in srl in misura superiore al 10%

Partecipazioni in società bancarie, di assicurazione, di intermediazione mobiliare e gestione

del risparmio anche se non quotate.

E’ molto importante la comunicazione di tali fatti soprattutto per evitare il fenomeno di

partecipazioni incrociate e per rendere note le reali posizioni di potere dei maggiori azionisti. Per il

calcolo delle percentuali si considerano solo le azioni attributive di diritto di voto. Chi viola tali

obblighi è soggetto a sanzioni pecuniarie; la sospensione del voto relativo alle azioni per le quali è

stata omessa la comunicazione è prevista per le partecipazioni in società quotate. Se la società

ammette comunque il socio a votare, la delibera presa è impugnabile se il voto del socio è stato

determinante.

Per le variazioni di tali partecipazioni, la Consob stabilisce le fattispecie per cui è obbligatoria

successiva comunicazione. Per le partecipazioni in società quotate si adotta un sistema a quote

fisse. Obblighi di comunicazione ricadono anche su titolari di strumenti finanziari partecipativi che

attribuiscono il diritto di nominare un componente del Cda o un sindaco.

L’acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate

Il passaggio di proprietà di pacchetti azionari che permettono il controllo di società quotate deve

avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di

partecipare al premio di maggioranza che l’operazione può comportare.

Per realizzare tali obiettivi sono introdotti due principi:

il lancio di un’Opa è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società

quotata, dato che consente agli azionisti di minoranza di disinvestire beneficiando del premio

di controllo

l’Opa deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i

destinatari dell’offerta e il regolare funzionamento del mercato.

Iniziamo a esaminare i casi di Opa: solo l’opa successiva totalitaria è obbligatoria nei casi previsti

dalla legge

Opa

successiva

totalitaria

Consente agli azionisti di minoranza di società con titoli (=strumenti attributivi di

diritto di voto nell’assemblea ordinaria) quotati di abbandonare la società a

seguito di un mutamento dell’azionista di controllo.

E’ tenuto a promuovere un’Opa chiunque, in seguito ad acquisti a titolo oneroso,

venga a detenere una partecipazione superiore al 30% delle azioni che

attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o

revoca degli amministratori o dei sindaci, ovvero titoli che consentono di esercitare

un influenza sulla gestione della società. L’offerta deve avere ad oggetto

l’acquisto della totalità dei titoli quotati ancora in circolazione che attribuiscono

diritto di voto e deve essere promossa entro 20 giorni.

Il prezzo minimo è fissato per legge ed è pari al prezzo più elevato pagato

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19 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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dall’offerente nei 12 mesi anteriori l’opa per acquisire titoli della medesima

categoria. Se non ha effettuato acquisti il prezzo è pari al valor medio ponderato

degli ultimi 12 mesi. Il corrispettivo può essere in titoli (opa di scambio). Per evitare

elusioni l’obbligo di opa resta anche per persone che agiscono cooperando sulla

base di un accordo che raggiungono il 30%.

In alcuni casi specificati per legge (operazioni dirette al salvataggio di imprese in

crisi, trasferimenti fra società dello stesso gruppo) esonerano la società a

promuovere obbligatoriamente l’Opa successiva totalitaria.

(p 259-264)

Opa

Preventiva

Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può sottrarsi all’obbligo di

promuovere l’onerosa Opa successiva totalitaria lanciando un’Opa preventiva

che lo porti a detenere una partecipazione superiore al 30%.

L’opa preventiva può essere parziale o totale:

l’Opa preventiva diretta a conseguire tutte le azioni con diritto di voto non è

soggetta a condizione e l’offerente può fissare liberamente il prezzo d’acquisto;

(p264-265)

l’Opa preventiva parziale deve avere per oggetto almeno il 60% delle stesse azioni

e l’esonero dall’Opa successiva totalitaria deve essere autorizzato dalla Consob ed

è subordinato all’approvazione dell’offerta da parte degli azionisti di minoranza

della società bersaglio; inoltre le persone che agiscono di concreto non devono

aver acquistato partecipazioni nella società bersaglio per più dell’1%.

L’offerente è tenuto a proporre l’opa successiva se nell’anno successivo alla

chiusura dell’opa acquisti altre partecipazioni nella società bersaglio superiori

all’1%. L’obbligo non sussiste se la partecipazione è detenuta a seguito di offerta

pubblica di acquisto o scambio totalitaria. (p265 altri casi in cui non è necessario)

Opa

residuale

Chiunque venga a detenere più del 90% delle azioni con diritto di voto è tenuto a

lanciare un’opa sulla totalità delle azioni con diritto di voto ancora in circolazione,

al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro 90 giorni un flottante (=azioni

diffuse tra il pubblico) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle

negoziazioni. La soglia può essere elevata dalla Consob se lo ritiene opportuno.

Chi ottenga il 95% a seguito di un opa totalitaria è tenuto ad acquistare i restanti

titoli da chi gliene faccia richiesta.

Il corrispettivo è fissato dalla Consob considerato anche il prezzo di mercato e del

corrispettivo di un eventuale opa precedente

(altro pag 267-268)

Lo svolgimento di un’opa

L’Opa è una proposta irrevocabile rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari di prodotti finanziari

che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla. Prima di lanciare un’Opa bisogna darne

preventiva comunicazione alla Consob.

L’offerta verrà poi eseguita sotto il costante controllo della Consob, alla quale sono riconosciuti

ampi poteri regolamentari in merito allo svolgimento della stessa. La Consob può inoltre

sospendere o dichiarare decaduta l’offerta in caso di violazione della relativa disciplina legislativa

e regolamentare.

L’offerta può essere aumentata o modificata durante l’operazione e l’aumento si estende anche

a coloro che hanno già aderito all’offerta. Non può essere ridotto il quantitativo richiesto. La

durata dell’opa è compresa tra un minimo di 15 a un massimo di 25 giorni.

I soggetti che volessero iniziare un Opa devono darne senza indugio comunicazione alla Consob,

presentando il documento di offerta destinato alla pubblicazione.

La società bersaglio deve diffondere un comunicato con tutte le informazioni utili per

l’apprezzamento dell’offerta. Si apre così la fase di adesioni all’offerta: esse sono irrevocabili e

possono essere raccolte tramite sottoscrizione di un apposita scheda, dall’offerente, da un

intermediario...

Esistono tecniche di difesa da un opa ostile che la società può mettere in atto: acquisti di azioni

proprie, massicci aumenti di capitali, trasformazione della società. L’attuazione di queste misure è

consentita previa autorizzazione dell’assemblea: il divieto imposto può essere quindi rimosso

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20 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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dall’assemblea. Fra le azioni di difesa la società bersaglio può anche avvalersi di un’Opa

concorrente da parte di eventuali alleati della società bersaglio. Sono invece state neutralizzate le

misure di difesa preventive, con regole volte a rendere inefficaci tali tecniche. Durante l’Opa sono

inefficaci le limitazioni statutarie alla circolazione dei titoli, nelle assemblee che deliberano sull’Opa

non operano le limitazioni di voto previste dallo statuto o dai patti parasociali.

L’Opa scade e diventa irrevocabile se è stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel

documento di offerta. Nel caso in cui le adesioni siano superiori il documento di offerta si dovrà

specificare se si procederà ad una riduzione proporzionale o se l’offerente si riserva la facoltà di

acquistare ugualmente tutti i titoli.

(p275- 281 – vedi libro su limiti all’assunzione di partecipazioni rilevanti e partecipazioni a responsabilità illimitata)

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21 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Le Partecipazioni reciproche (281-288)

Anche le partecipazioni reciproche tra società di capitali danno luogo a pericoli patrimoniali non

diversi da quelli osservati per l’acquisto e sottoscrizione di azioni proprie: oltre al rischio di

annacquamento del CS c’è il rischio di intreccio degli organi amministrativi. Anche in questo caso

è vietata la sottoscrizione (che origina aumento del CS nominale ma non reale) ma non l’acquisto

di azioni (anche se rischioso come illustrato a pag 283). La disciplina distingue se almeno una delle

due società è quotata o non e se c’è rapporto di controllo: è facilmente riassumibile in questa

matrice.

Società non quotata Una quotata Entrambe quotate

Non c’è

rapporto di

controllo

Non ci sono particolari limiti,

salvo eventuale

incompatibilità tra oggetto

sociale e acquisizione delle

partecipazioni

La società quotata può

avere il10% del CS della

non quotata, la non

quotata può avere il 2%

CS della quotata

Incrocio non maggiore

del 2% delle azioni con

diritto di voto di ogni

società, può essere

alzata al 5% con

delibera

dell’assemblea

Se la partecipazione eccede da entrambi i lati, la

società che supera il limite per seconda non può

esercitare il diritto di voto per le azioni possedute in

eccedenza. Deve alienare l’eccedenza entro 12

mesi dalla data in cui è stato superato il limite, pena

l’estensione dell’impossibilità di esercitare il diritto di

voto per tutta la partecipazione

c’è rapporto

di controllo

Gli acquisti fatti dalla controllata si reputano fatti dalla controllante e viceversa: c’è

la disciplina delle azioni proprie. (vedi regole p 284-285) Può acquistarle utilizzando riserve disponibili e utili disponibili. Non si possono

acquistare azioni per importi superiori a questa somma nell’ultimo bilancio della

controllata.

Non può acquistare azioni non interamente liberate

L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria della controllata che

indica modalità d’acquisto, ammontare massimo delle azioni acquistabili, durata

dell’autorizzazione e un corrispettivo minimo e massimo entro cui effettuare

l’acquisto

Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 10% del CS della

controllante

La controllata non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea controllante

Pagina 287 incroci triangolari

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22 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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I gruppi di società

Abbiamo quindi compreso che le società per azioni sono libere di sottoscrivere od acquistare

azioni o quote di altre società di capitali. L’assunzione di partecipazioni è proprio lo strumento

principale con cui si realizza il fenomeno dei gruppi di società.

Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e

indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. In altre parole, tutte

le società appartenenti al gruppo sono sotto l’influenza dominante di un’unica società

(capogruppo) che, direttamente o indirettamente, le controlla e le dirige secondo un disegno

unitario. (p290-91)

Per quanto riguarda gli aspetti di diritto societario, la presenza di aggregazioni societarie sollecita

una specifica disciplina diretta a:

assicurare un’adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e

commerciali fra società del gruppo, nonché sulla situazione patrimoniale e economica del

gruppo unitariamente considerato;

evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società

coinvolte;

evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative

di quanti fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati

economici di una determinata società.

Società controllate e direzione unitaria

È società controllata la società che si trova sotto l’influenza dominante di un’altra società

(controllante) che è in grado di indirizzarne l’attività nel senso da essa voluto.

Il controllo societario può assumere diverse forme:

1) maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria controllo azionario di diritto;

2) disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea

ordinaria, controllo azionario di fatto;

3) particolari vincoli contrattuali con la società, controllo contrattuale.

Dalle società controllate vanno tenute distinte le società collegate. Sono collegate le società sulle

quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ma non dominante. L’influenza notevole si

presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, o 1/10 se la

società partecipata è quotata in borsa.

La disciplina dei gruppi

L’esistenza di un rapporto di controllo societario non è sufficiente per affermare che si è in

presenza di un gruppo di società ma lo fa presumere. Si suppone che l’attività di direzione e

coordinamento sia esercitata dalla società o enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Il

gruppo paritetico invece è caratterizzato dal fatto che la direzione unitaria non si basa su un

rapporto di controllo e subordinazione ma su un accordo contrattuale con cui più società si

impegnano a conformarsi a una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un

piano di parità rispetto alle altre.

L’informazione sui collegamenti : Per quanto riguarda l’informazione sui collegamenti societari è

istituita un’apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che

esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Le controllate

sono tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui attività di direzione

e di coordinamento. Gli amministratori delle società controllate che omettono di provvedere

all’iscrizione o all’indicazione sono responsabili dei danni che soci o terzi possono subire per la

mancata conoscenza di tali fatti.

Divieti per le società controllate: la controllata, i membri del Cda, i sindaci, i dipendenti non

possono rappresentare i soci della controllante; non possono essere sindaci della controllante

coloro che sono legati alle controllate.

L’informazione contabile di gruppo: scattano in sede di redazione del bilancio specifici obblighi di

informazione contabile. C’è l’obbligo di redigere il bilancio consolidato del gruppo, che consente

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23 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato

unitariamente. (continua p 298, 299, 300)

La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate

La riforma del 2003 introduce specifici strumenti di tutela a favore degli azioni di minoranza e dei

creditori delle società controllate destinati a fungere da limiti all’esercizio dell’attività di direzione e

di coordinamento da parte della capogruppo. Al riguardo è previsto che:

1) resta cardine il principio di distinta soggettività e formale indipendenza giuridica delle società del gruppo: la capogruppo non è responsabile per le obbligazioni delle controllate in attuazione

della politica di gruppo. La capogruppo non può legittimamente imporre alle società figlie il

compimento di atti che contrastino con l’interesse delle stesse unitariamente considerate. Contro

eventuali abusi dell’influenza della dominante restano azionabili i rimedi previsti in generale dalla

disciplina societaria (p302)

2) le decisioni delle società controllate ispirate ad un interesse di gruppo devono essere adeguatamente motivate, onde consentire una valutazione degli eventuali danni che le stesse

arrecano alla società sottoposta all’altrui attività di direzione;

3) il rimborso di finanziamenti infragruppo è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori (tranne i crediti verso la capogruppo);

4) Se la società controllata supinamente si attiene alle direttive di gruppo lesive del proprio

patrimonio, la società capogruppo è tenuta a indennizzare agli azionisti e creditori i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società non ha rispettato i principi di corretta gestione

societaria e imprenditoriale arrecando così un danno ai soci (minor redditività e al valore della

partecipazione sociale), nonché ai creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del

patrimonio; (p304-305)

5) è riconosciuto il diritto di recesso:

ai soci di una società non quotata quando entra a far parte di un gruppo o ne esce, se ne

deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa

un’offerta pubblica d’acquisto che consenta al socio di alienare la propria

partecipazione;

quando la capogruppo delibera una trasformazione che comportamento il mutamento del suo scopo sociale (ad es: da società ad associazione) o un cambiamento dell’oggetto

sociale, tale da alterare in modo sensibile le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata.

Il bilancio consolidato di gruppo Il bilancio consolidato è il bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio d’esercizio. In

esso è rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società del gruppo opportunamente rettificati.

Il bilancio consolidato costituisce un utile strumento di informazione sulla situazione globale del gruppo. Non

incide invece sulla determinazione dell’utile distribuibile, che resta quello risultante dai bilanci di esercizio delle

singole società di gruppo.

Il bilancio consolidato deve essere redatto dalla società di capitali che controlla altre imprese (anche non

societarie) e dalle società cooperative che controllano società di capitali. Sono tuttavia esonerati

dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione, purché nessuna delle imprese

del gruppo sia una società quotata.

A partire dal 2005, le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati, o diffusi presso il pubblico

in maniera rilevante, sono tenute a redigere i propri bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali. Per le altre SpA l’adozione è facoltativa.

Le discipline nazionale ed internazionale determinano in modo non identico quali controllate includere nel

bilancio consolidato:

in base ai principi contabili internazionali, il bilancio consolidato deve includere tutte le società

controllate, con l’unica eccezione delle società sottoposte a controllo temporaneo.

meno rigorosa, la disciplina nazionale fa obbligo di escludere dall’area di consolidamento le

società che svolgono un’attività del tutto eterogenea rispetto alla maggior parte delle imprese

controllate.

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24 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Per altri aspetti, la disciplina nazionale ed i principi contabili internazionali presentano significative analogie,

che ne giustificano la trattazione unitaria.

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo. Il bilancio si articola nelle stesse voci

del bilancio d’esercizio, tuttavia devono essere eliminati i rapporti interni di gruppo, in particolare nella

redazione del bilancio occorre escludere:

le partecipazioni della controllante in imprese incluse nel consolidamento;

i crediti e i debiti fra le imprese incluse nel consolidamento;

i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse;

gli utili e le perdite conseguenti.

La formazione del bilancio consolidato segue lo stesso procedimento del bilancio d’esercizio. Vi è però una

significativa differenza: il bilancio consolidato non è assoggettato ad approvazione da parte dell’assemblea.

Nel sistema tradizionale e monistico costituisce atto degli amministratori; nel sistema dualistico è approvato,

invece, dal consiglio di sorveglianza. Ne consegue che nei confronti del bilancio consolidato, che presenta

vizi di contenuto, non è applicabile la disciplina dell’invalidità delle deliberazioni assembleari, bensì quella

dell’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione (applicabile nel sistema dualistico anche alle

delibere invalide del consiglio di sorveglianza).

Se la società che redige il bilancio è assoggetta a revisione contabile obbligatoria, i soci che rappresentano

almeno il 5% del capitale sociale possono però richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio

consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il gruppo insolvente

In caso di amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente e sottoposta a tale procedura

un’impresa del gruppo, a tale procedura sono sottoposte tutte le imprese insolventi facenti parte

dello stesso gruppo, anche se non presentano i requisiti per l’amministrazione straordinaria o se son

già state dichiarate fallite. L’omogeneità di tali procedure non incide sulla reciproca autonomia

patrimoniale, è necessario un distinto accertamento sull’insolvenza. Inoltre non c’è confusione dei

patrimoni, ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e il capogruppo non

è responsabile per le obbligazioni delle società figlie. Altre nozioni a pagina 308-309-310

Le lettere di patronage

Sono fonti di responsabilità per la capogruppo: sono lettere contenenti dichiarazioni di contenuto

non omogeneo: a volte indicano la partecipazione di controllo e la solvibilità del gruppo, altre

volte la capogruppo afferma che utilizzerà la sua influenza e si impegna a fornire i mezzi necessari

alla controllata per onorare i suoi impegni. Le lettere di questa seconda tipologia sono fonti di

responsabilità in caso di inadempimento della controllata. (approfondimento alle pagine 310-311).

IL FUNZIONAMENTO DELLA SPA

Organi e modelli organizzativi

La società per azioni si caratterizza per la presenza di 3 distinti organi, ciascuno investito per legge

di specifiche funzioni e competenze

a. organo deliberativo = assemblea dei soci: organo con funzioni strettamente deliberative

(dopo la riforma) circoscritte per legge a certe decisioni

b. organo amministrativo: si occupa della gestione dell’impresa sociale e ha ampi poteri

decisionali in materia. Gli amministratori hanno la rappresentanza legale della società.

Devono dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle deliberazioni dell’assemblea

c. organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società.

Dopo la riforma del 2004, è possibile scegliere tra 3 alternativi sistemi organizzativi di

amministrazione e controllo:

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25 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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1. tradizionale: è il sistema previsto nel codice del 42 e trova applicazione in mancanza di

diverse disposizioni statutarie.

2. dualistico: tale sistema di ispirazione tedesca prevede che il controllo sia esercitato dal

consiglio di sorveglianza nominato dall’assemblea e l’amministrazione sia esercitata dal

consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza

3. monistico: tale sistema di ispirazione anglosassone l’amministrazione è esercitata dal

consiglio di amministratore nominato dall’assemblea. All’interno del CdA si nominano i

componenti del comitato per il controllo di gestione

Affronteremo ora l’organizzazione dettagliata dei vari organi del sistema tradizione, specificando nel dettaglio cosa varia negli altri due sistemi.

a. L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI L’assemblea è l’organo composto dai soci: la sua funzione è quella di formare la volontà della

società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. L’assemblea

decide secondo il principio maggioritario e le delibere valgono come volontà della società,

vincolando anche i soci assenti e dissenzienti, purché siano rispettate le norme previste.

L’assemblea dopo la riforma ha assunto competenze specifiche: precedentemente si potevano

ripartire in modo molto più libero. Adesso la gestione è riservata all’organo amministrativo che ha

competenza generale inderogabile1. Se l’assemblea delibera oltre le sue competenze la delibera

è nulla o annullabile, è inefficace

A seconda dell’oggetto delle deliberazioni distinguiamo tra assemblea ordinaria e assemblea

straordinaria

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26 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Decisione Tipo di

assemblea

Quorum

costitutivo: capitale sociale che

deve essere

rappresentata in

assemblea

Quorum

deliberativo: la parte di c.s che si

deve esprimere a

favore perchè essa

sia approvata.

Approvazione del bilancio e piano di distribuzione

degli utili*

Assemblea

ordinaria

1 convocazione:

metà del

capitale

se non si

raggiunge il quorum

2 convocazione

e successive:

non è previsto

un quorum

costitutivo

Maggioranza

dei presenti in

assemblea.

Innalzabile in

seconda

convocazione

salvo

approvazione

del bilancio e

nomina e

revoca delle

cariche sociali

Nomina/revoca/compensi / responsabilità degli

amministratori*

Nomina/revoca/compensi dei sindaci*

Nomina/revoca/compenso/ del soggetto incaricato

del controllo legale dei conti

Regolamento interno dei lavori assembleari

Tutto ciò che viene attribuito ad essa dalla legge e

dallo statuto 1Autorizzazioni richieste dallo statuto per il

compimento degli atti degli amministratori (essi

restano comunque responsabili di tali atti, la

competenza gestoria non è spostata all’assemblea,

non è un passaggio di competenze: l’autorizzazione

non vincola gli amministratori a compiere tale atto)

Ogni modifica dell’atto costitutivo

Assemblea

straordinaria

Assemblea

straordinaria

Eccezioni al quorum

1 convocazione

SOCIETA’

CHIUSE: non c’è

quorum

costitutivo

SOCIETA’

APERTE:

½ del CS

2 convocazione

1/3 del CS

Convocazioni

successive in

società aperte:

20% capitale

1 convocazione

SOCIETA’

CHIUSE: voto

favorevole di ½

del CS

SOCIETA’

APERTE: 2/3 del

capitale

rappresentato in

assemblea

2 convocazione

2/3 del cs

rappresentato in

assemblea.

Convocazioni

successive in

società aperte:

2/3 del CS

rappresentato in

assemblea

Nomina/revoca/ responsabilità dei liquidatori

Tutto ciò che le viene attribuito dalla legge.

Tuttavia lo statuto può attribuire queste competenze

all’organo amministrativo in caso di fusione tra società

controllata e controllante, indicazione degli

amministratori che hanno la rappresentanza della

società, istituzione e soppressione delle sedi

secondarie, trasferimento della sede nel territorio

nazionale, riduzione di CS in caso di recesso di un

socio, adeguamento dello statuto a disposizioni

normative.

Creazione di una nuova categoria di azioni

Emissioni di azioni riservate ai prestatori di lavoro a

titolo gratuito

Modificazione oggetto sociale, trasformazione, scioglimento

anticipato proroga, revoca della liquidazione, trasferimento

della sede all’estero emissione di azioni a voto limitato

In società chiuse oltre 1/3 del capitale

Esclusione del diritto di opzione In società aperte più della metà del CS

in ogni assemblea

Assemblea alla sottoscrizione: Accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la

costituzione (capitale minimo richiesto, autorizzazioni

necessarie, ecc)

Delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto

Delibera sulla partecipazione agli utili dei promotori: possono

partecipare agli utili anche se non sono soci nella misura

massima del 10% e non per più di 5 anni.

Assemblea

dei

sottoscrittori

50%+1 dei

sottoscrittori

50%+1 dei

presenti, si vota

per teste

Unanimità per

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27 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Nomina i primi amministratori e i primi sindaci modifiche al

progetto dei

promotori

Ogni volta che c’è una categoria speciale di azioni

deve essere predisposta un’assemblea speciale di

categoria che approverà e delibererà sulle decisioni

dell’assemblea ordinaria che influiscono sulla loro

posizione. (delibera inoltre sulla transazione delle

controversie della società, nomina revoca del

rappresentante comune, azione di responsabilità nei suoi

confronti, costituzione di un fondo per le spese necessarie

alla tutela degli interessi comuni) L’assemblea di

categoria eleggerà un rappresentante comune che

parteciperà alle assemblee ordinarie in modo da

essere informato sulle delibere che possono

pregiudicare i diritti della categoria. (p. 12)§

Assemblee

speciali

In mancanza di diversa disciplina, si

applicano le regole dell’assemblea

straordinaria per le azioni speciali

non quotate, dell’assemblea degli

azionisti di risparmio se le azioni

speciali sono quotate

Materie non contenute nell’ordine del giorno allegato

alla convocazione dell’assemblea (eccetto in sede

approvazione di bilancio in cui l’assemblea può

deliberare anche sulla responsabilità degli

amministratori per gli atti compiuti nell’esercizio di cui

si sta approvando il bilancio).

Ogni socio può chiedere un rinvio per al massimo 5

giorni e una sola volta per argomento (nell’assemblee

normali il rinvio può essere chiesto da chi rappresenta

1/3 del capitale). Ciascuno degli intervenuti può

opporsi alla discussione su elementi su cui non si sente

sufficientemente informato e chiedere il rinvio

Assemblea

totalitaria

in cui partecipano la

rappresentanza di tutto il capitale

e la maggioranza dei membri

dell’organo amministrativo e di

controllo. Le delibere di questa

assemblea sono valida solo se

viene data tempestiva notizia delle

decisioni agli assenti .

Sistema dualistico Sistema monistico

* è il consiglio di sorveglianza a nominare i

componenti dell’organo amministrativo e ad

approvare il bilancio. I soci nominano solo i

membri del consiglio di sorveglianza.

Delibera sulla responsabilità dei membri del

consiglio di gestione con il consiglio di

sorveglianza. Delibera sulla distribuzione degli

utili ma non approva il bilancio

* l’assemblea non nomina il comitato per il

controllo sulla gestione, scelto dall’organo

amministrativo

Per il resto il funzionamento è identico

§ Distinguiamo tra

A. assemblea generale dei soci: coloro che hanno azioni ordinarie

B. assemblee speciali: se sono state emesse diverse categorie di azioni ci sono le assemblee

speciali di categoria.

IL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

convocazione dell’assemblea

La convocazione è di regola decisa dall’organo amministrativo, i quali possono disporla ogni

qualvolta lo ritengano opportuno. La convocazione dell’assemblea è obbligatoria:

almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione

del bilancio. Questo termine può essere prorogato fino a 180 giorni per effettive ragioni

dovute alla struttura della società o per redigere il bilancio consolidato.

Qualora ne sia fatta richiesta da soci che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale

sociale (1/30 nelle società aperte) indicando l’ordine del giorno. Se gli amministratori o in

loro vece i sindaci non provvedono la convocazione è ordinata dal tribunale (chiede

perchè prima).

Qualora si verifichi una causa di scioglimento

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28 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Quando viene a mancare la maggioranza degli amministratori/sindaci ed è necessario

ricostituire un organo

La convocazione dell’assemblea deve essere disposta dal collegio sindacale qualora gli

amministratori non provvedano in caso di convocazione obbligatoria, quando vengono a

mancare tutti gli amministratori, e quando nel suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante

gravità. Il tribunale può convocare l’assemblea quando amministratori e sindaci omettano di farlo.

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone

diversamente. Se non c’è indicazione del luogo, si intende nella sede della società. Iter:

1. Pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano

indicato nello Statuto almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Il termine può

essere allungato per le società quotate a 30 giorni in caso occorra raccogliere le deleghe,

a 20 giorni per convocazione richiesta dalla minoranza o per il verificarsi di una causa di

scioglimento. Se la società non è quotata si può convocare l’assemblea mediante avviso

recapitato ai soci 8 giorni prima con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto

ricevimento (fax, raccomandata, Pec: tutte le società di capitali devono avere la Pec per

l’iscrizione nel registro delle imprese). L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno,

dell’ora e del luogo dell’adunanza e

l’ordine del giorno. l’assemblea può deliberare su argomenti non contenuti nell’ordine

del giorno solo se è un ASSEMBLEA TOTALITARIA, ovvero in cui

partecipano la rappresentanza di tutto il capitale e la maggioranza

dei membri dell’organo amministrativo e di controllo. Solo se sono

rispettate le regole disposte l’assemblea è valida (p 25).

2. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

È detto QUORUM COSTITUTIVO la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata

in assemblea perchè questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori

È detto QUORUM DELIBERATIVO la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore

di una determinata deliberazione perchè essa sia approvata.

Nel conteggio del quorum non si tiene conto delle azioni istituzionalmente prive del diritto

di voto, si considerano le azioni per le quali il voto è stato occasionalmente sospeso (non

varia il numero di azioni che devono essere rappresentate ma solo la % di approvazione in

questo ultimo caso). I Quorum possono essere così riassunti

Assemblea Ordinaria

Assemblea Straordinaria

Società che non fanno

appello al mercato

Società che fanno

appello al mercato

convocazione

Cost: 50% del capitale

Del: maggioranza dei

presenti

Cost: - Del: 50% del capitale

Cost: 50% del capitale

Del: 2/3 del capitale

presente

convocazione

Cost: - Del: maggioranza dei

presenti

Innalzabile, tranne che per: Approvazione del bilancio. Nomina e revoca delle cariche sociali.

Cost: 1/3 del capitale

Del: 2/3 del capitale presente

Quorum speciali: 50%+1 del capitale per l'esclusione

del diritto d'opzione; per trasformazione eterogenea:

2/3 del capitale + consenso dei soci che acquistano

responsabilità illimitata.

Convocazioni

successive

(facoltative)

Si applicano le regole

della seconda

convocazione

Si applicano le regole

della seconda

convocazione

Cost: 20% del capitale

Del: 2/3 del capitale

presente

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29 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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3. Svolgimento dell’assemblea e verbalizzazione

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’assemblea individuato nello statuto o

designato dall’assemblea. Egli è tenuto a moderare l’assemblea, verifica se c’è il quorum

costitutivo, verifica l’identità e la legittimazione dei partecipanti, accerta l’esito delle

votazioni. È affiancato da un segretario designato nello stesso modo incaricato di redigere

il verbale dell’assemblea il più possibile analitico e preciso. Devono essere indicati: data,

luogo di svolgimento, partecipanti, argomenti discussi, modalità e risultati delle votazioni,

patti parasociali in società chiusa, chi ha votato a favore, chi contro, chi si è astenuto. Se il

verbale è redatto da un notaio non è necessario il segretario. Il verbale di assemblea

straordinaria deve essere redatto dal notaio. I verbali devono essere trascritti nell’apposito

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea tenuto dagli amministratori. Ulteriori dettagli a pagina 326-327-328-329-330.

Chi ha il diritto di partecipare all’assemblea? Partecipano all’assemblea i soci che hanno diritto di voto in relazione a quella delibera.

Possono intervenire in assemblea infatti i componenti degli organi di amministrazione e

controllo, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti, e dei

titolari di strumenti finanziari di partecipazione ad uno specifico affare, gli azionisti titolari

del diritto di voto, l’usufruttuario, il creditore pignoratizio, il socio che ha dato le azioni in

pegno o ipoteca, soggetti che agiscono con delega. In particolare gli amministratori

convocano l’assemblea e espongono gli argomenti dell’ordine del giorno; i sindaci sono

obbligati a prendere parte all’assemblea e controllare l’operato degli amministratori:

devono essere informati su tutto ciò che succede, ecco perchè prendono parte a Cda e

assemblee (la loro assenza ingiustificata per due volte consecutive è causa di decadenza

dell’incarico). Si dimostra di aver diritto a partecipare all’assemblea esibendo il titolo,

depositandolo presso la sede o una banca indicata (per non più di due giorni non festivi

nelle società non quotate), esibendo una certificazione emessa dall’intermediario per i

titoli dematerializzati. Lo statuto può inoltre permettere l’intervento in assemblea mediante

mezzi di telecomunicazione o ammettendo il voto per corrispondenza (p332)

La partecipazione può essere

Diretta: presenza fisica, con mezzi di comunicazione, voto x corrispondenza

Indiretta: il socio può farsi rappresentare per delega. Consente la partecipazione

indiretta dei piccoli azionisti alla società e agevola il raggiungimento del quorum

costitutivo. Si presta ad abusi, per questo ci sono specifiche regole come il fatto

che la delega deve essere rilasciata per iscritto, nominativa: Limiti

o Non si può affidare una delega a amministratori, sindaci,

dipendenti, revisore dei conti

o Un soggetto può rappresentare

- 20 soci se la società è chiusa

- 50 se la soc è aperta CS<5.000.000€

- 100 se la soc è aperta 5.000.000€< CS<25.000.000 €

- 200 se la soc è aperta CS >25.000.000€

La delega può essere

Occasionale: per specifiche assemblee o situazioni. Deve essere

piena, indicare il nome del delegato, in forma scritta e revocabile.

Nelle società aperte le deleghe possono essere date solo per

singole assemblee e successive convocazioni della stessa.

Gestoria: rilasciata al gestore del portafoglio di investimento. Non ci

sono limiti quantitativi ma regole speciali previste nel Tuif e dalla

Consob.

Sollecitata: un soggetto che in una società quotata possiede più

dell’1% del CS può sollecitare il rilascio di deleghe in suo favore. il

committente richiede l’adesione a specifiche proposte di voto. Il

committente deve avvalersi di un intermediario che effettua la

sollecitazione mediante la diffusione di un prospetto e di un

modulo di delega. (p336-337-338-339).

Agevolano la gestione di

società con capitale

molto frammentato.

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30 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Associativa: raccolta delle deleghe in società quotate, si formano

associazioni di piccoli azionisti

Modalità di voto: nello statuto o nel regolamento dei lavori assembleari o deciso nella

singola assemblea (per alzata di mano, per schede, per acclamazione). Non è ammissibile

il voto segreto, occorre sapere come hanno votato i soci per capire chi ha diritto di

impugnazione delle delibere e diritto di recesso.

Limite all’esercizio del diritto di voto: il conflitto di interessi

Il socio portatore di un interesse in conflitto con quello della società deve astenersi dal voto.

Se non si astiene la delibera è impugnabile se il socio vota a proprio favore e non

nell’interesse della società e il suo voto è determinante per la decisione. La delibera quindi

non è annullabile ma impugnabile a patto che il voto sia stato determinante e sussista un

danno potenziale. In caso di conflitti di interessi tra socio e socio si segue cos’è disposto

nell’atto costitutivo, e in assenza di disposizioni si applica il principio di buona fede

nell’esecuzione di un contratto.

La disciplina del conflitto di interessi non può essere richiamata in caso di abusi della

maggioranza ai danni della minoranza (sciogliere la società per ricostituirla senza il socio

sgradito) perchè la società non riceve un danno patrimoniale nè attuale nè potenziali. In

questi casi si tende ad applicare il principio di correttezza buona fede nell’attuazione del

contratto affermando l’annullabilità della delibera quando la stessa sia ispirata dal solo

scopo di danneggiare singoli soci. Anche in caso di abuso del diritto di voto e in caso di

abusi della minoranza la giurisprudenza giunge al medesimo risultato (p341-342-343)

Invalidità delle delibere assembleari: IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE

Può essere determinata

1. Vizi del consenso: casistiche del diritto privato

2. Violazioni di norme procedurali/formali (normativa ante riforma 2003 pagine 349-350)

Distinguiamo tra

fattispecie Chi può proporla, termini conseguenze

Delibere

nulle

1. Delibera con oggetto illecito

o impossibile, contenuto

illecito (contrario a norme

imperative, all’ordine

pubblico e al buon

costume)

2. Assoluta mancanza della

convocazione, salvo

assemblea totalitaria

3. Assoluta mancanza del

verbale: bastano data e

oggetto e sottoscrizione per

non ricadere in questa

fattispecie. È sanabile

redigendo un verbale entro

l’assemblea successiva

Tutti coloro che ne abbiano

interesse, entro 3 anni

dall’iscrizione della delibera nel

registro delle imprese o nel libro

dei verbali, salvo delibera che

rende l’oggetto sociale (sempre)

e delibere di aumento e

riduzione del capitale sociale

(180 giorni). Se siamo nel caso

due la delibera non può essere

impugnata da chi ha dato

l’assenso all’assemblea e il

termine è entro l’approvazione

del bilancio successivo.

Non sono

pregiudicati i

diritti acquisiti

dai terzi in

buona fede in

base ad atti

compiuti in

esecuzione

della delibera.

La nullità è

sanabile se la

delibera è

sostituita da un

altra presa in

conformità di

legge.

Delibere

annullabili

Delibere non prese in

conformità della legge o dello

statuto.

1. Partecipazione in assemblea di

soggetti non legittimati se tale

partecipazione è stata

determinante per la

costituzione dell’assemblea

Amministratori, sindaci, altri

soggetti in casi particolari

(Consob, banca d’Italia),

rappresentante comune azionisti

di risparmio, i soci assenti

dissenzienti o astenuti se hanno il

diritto di voto per quella delibera

e mantengono la qualifica di

Non sono

pregiudicati i

diritti acquisiti

dai terzi in

buona fede in

base ad atti

compiuti in

esecuzione

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31 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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2. Invalidità dei singoli voti o errato

conteggio se determinante

3. Incompletezza inesattezza del

verbale

socio per tutto il procedimento,

se possiedono almeno il 5% del

CS, 1‰ nelle società aperte (chi

non raggiunge le percentuali

avrà diritto a un risarcimento per

il danno arrecatogli provandolo)

della delibera

b. L’ORGANO AMMINISTRATIVO All’organo amministrativo compete l’amministrazione della società: ha potere gestorio generale

(su tutti gli argomenti non riservati a assemblea e collegio sindacale) e ha la rappresentanza della

società. Spetta a questo organo l’esercizio di tutte le operazioni necessarie al conseguimento

dell’oggetto sociale. La responsabilità di quando messo in atto sull’organo amministrativi ricade

solo su di esso, anche se chiedono pareri all’assemblea.

Struttura tradizionale Spa non quotate Consiglio di Amministrazione (CdA) o amministratore unico

Spa quotate Consiglio di Amministrazione (CdA)

Funzioni

a. Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che

non siano riservati dalla legge all’assemblea = potere gestorio

b. Gli amministratori (tutti o alcuni) hanno la rappresentanza generale della società. Può

essere esercitata congiuntamente (firma congiunta) o disgiuntamente (firma disgiunta) il

potere è generale, non circoscritta a atti rientranti nell’oggetto sociale. Il potere di

rappresentanza riguardante l’attività esterna (a uno o più amministratori) non va confuso

col potere di gestione riguardante l’attività interna (spetta al Cda o al comitato esecutivo).

Normalmente la rappresentanza integra la qualità di amministratore, di regola è attribuita

al presidente del Cda e ad uno o più amministratori delegati, ma la società può disporre

diversamente:

L’invalidità dei poteri degli amministratori dovuti a invalidità della nomina non

è opponibile a terzi, salvo provare la conoscenza di terzi.

La società è vincolata anche per gli atti compiuti eccedendo i limiti imposti

all’amministratore anche se pubblicati nel registro delle imprese, salvo dolo.

All’interno della società aver ecceduto i limiti è giusta causa di revoca e/o

richiesta di risarcimento

I limiti legali sono opponibili a terzi se essi erano conosciuti o riconoscibili

(contratto concluso in conflitto di interessi se esso era conosciuto o

riconoscibile)

La società può nominare anche altri rappresentanti come i direttori generali, o procuratori esterni per singoli affari: in questi casi siamo di fronte alla rappresentanza negoziale, sottoposta a regole diversa dalle qui illustrate riguardanti la rappresentanza organica.

Vedi pagine 378-379-380-381-382

c. Danno impulso all’attività dell’assemblea, la convocano e fissano l’ordine del giorno,

attuano le delibere assembleari e hanno il potere/dovere di impugnare le delibere che

violino la legge o l’atto costitutivo.

d. Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società, devono redigere il

bilancio e adempiere gli obblighi pubblicitari.

e. Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o quanto meno

eliminare gli effetti dannosi.

Rapporto assemblea - amministratori

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni

necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale (sulle autorizzazioni vedi prima).

Il rapporto tra assemblea e amministratori non è assimilabile al mandato perchè l’assemblea non

può dare direttive agli amministratori nè compiere direttamente le operazioni di gestione. Tra

assemblea e amministratori c’è un rapporto di controllo reciproco:

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32 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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- L’assemblea nomina e revoca gli amministratori, decide sulle sue responsabilità, approva il

bilancio, traduzione contabile delle operazioni fatte.

- Gli amministratori convocano l’assemblea, stabiliscono l’ordine del giorno, possono

impugnare le delibere.

Nomina, revoca, compenso, divieti degli amministratori

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, i successivi dall’assemblea ordinaria. È

possibile riservare la nomina di uno o più membri dell’organo a un soggetto particolare: stato o enti

pubblici se c’è partecipazione pubblica (possono essere revocati solo da chi li nomina), specifica

categoria di soci, possessori di altri strumenti finanziari partecipativi, un membro nominato dalla

minoranza con votazione di lista (obbligatoria nelle spa quotate): almeno un membro del cda

deve essere espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Col

voto di lista vengono presentate due o più liste di candidati e ogni socio può votare per una sola

lista: i posti in consiglio di amministrazione sono distribuiti in proporzione ai voti riportati da ciascuna

lista, secondo l’ordine di preferenza dei candidati. Lo statuto può imporre norme particolari per la

nomina alle cariche sociali, salvo l’inderogabile competenza assembleare nella nomina degli

amministratori.

Il numero degli amministratori è fissato nello statuto: può anche indicare un numero minimo e un

numero massimo lasciando all’assemblea la facoltà di decidere il numero effettivo di

amministratori.

Gli amministratori possono essere soci o non soci, purché rispettino alcuni requisiti

Ineleggibilità: persone giuridiche, interdetti, inabilitati, falliti, condannati a una pena che

comporta l’interdizione dai pubblici uffici. Se si nomina un soggetto ineleggibile la nomina è

nulla

Incompatibilità: impiegati civili dello stato, titolari di cariche di governo, membri del

parlamento, avvocati. La nomina non è nulla ma c’è un obbligo di scelta fra uno e l’altro

ufficio.

Gli amministrazioni di società quotate devono tutti possedere, a pena nullità dell’incarico, i

requisiti di onorabilità fissati dal ministero di grazia e giustizia

Almeno un membro del Cda in società quotate deve essere un amministratore

indipendente, esser ciò in possesso dei requisiti fissati dal Tuf

Altri requisiti fissati nell’atto costitutivo, per esempio professionalità

Durata dell’incarico: tre esercizi, essi scadono alla data dell’assemblea convocata per approvare il

bilancio relativo all’ultimo anno di carica. Sono rieleggibili se l’atto costitutivo non prevede

diversamente

Cessazione dell’incarico:

Scadenza del termine di durata

Revoca dall’assemblea: se la revoca non è per giusta causa, l’amministratore revocato ha

diritto a un risarcimento danni.

Rinuncia all’incarico, dimissioni

Decadenza di ufficio: intervengono cause di ineleggibilità

Morte dell’amministratore

Altre clausole contenute nell’atto costitutivo: ad esempio la simul stabunt, simul cadent che

considera il Cda come un organo unitario, non si ammettono rinnovi parziali, se viene a

mancare un amministratore cessa l’intero organo. L’assemblea per la ricostituzione è

convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica salvo deroghe nello statuto.

impedire che il verificarsi di una causa di cessazione porti alla paralisi dell’organo

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33 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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causa tipo conseguenze Scadenza del termine

di durata

differibile

ha effetto solo quando l’organo viene ricostituito: gli amministratori scaduti

restano in carica fino all’accettazione della nomina dei nuovi amministratori

(prorogatio)

Revoca

dall’assemblea

ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza dell’organo; al contrario

ha effetto solo quando la maggioranza del Cda è ricostituita con

l’accettazione della nomina

Rinuncia all’incarico,

dimissioni da parte di

un amministratore

ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza dell’organo; al contrario

ha effetto solo quando la maggioranza del Cda è ricostituita con

l’accettazione della nomina

Morte

dell’amministratore

Non

differibile

3 diverse ipotesi

1. Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati

dall’assemblea i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli

venuti meno fino alla successiva assemblea in cui verranno sostituiti

(cooptazione)

2. Se vengono a mancare più della maggioranza degli amministratori i

superstiti devono convocare con urgenza l’assemblea perchè provveda a

sostituire i mancanti. I sostituti restano in carico fino allo scadere dell’organo,

non per 3 anni

3. Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico il

collegio sindacale dovrà convocare con urgenza l’assemblea per

ricostituire l’organo. Nel frattempo il collegio sindacale può compiere la

gestione ordinaria

decadenza

Dimissioni della

minoranza degli

amministratori

Compenso: gli amministratori hanno diritto a un compenso per la loro attività, determinato

dall’assemblea ordinaria o stabilito dallo statuto. Nel sistema dualistico è determinato dal consiglio

di sorveglianza. Se non è stabilito dalla società è determinato dal giudice. Di regola è in denaro,

ma può anche consistere in partecipazioni agli utili o in stock options (diritto di sottoscrivere a un

prezzo predeterminato azioni di futura emissione). C’è piena libertà sulle modalità, l’assemblea

potrebbe stabilire il compenso per l’intero organo che al suo interno si occuperà di ripartire la

somma. Il compenso non deve essere confuso con la remunerazione, legata allo svolgimento di

particolari cariche come l’amministratore delegato: la remunerazione è decisa dallo stesso Cda

sentito il collegio sindacale.

Divieto di concorrenza: gli amministratori non possono assumere la qualità di soci a responsabilità

illimitata in società concorrenti, nè esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui, nè

essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.

L’inosservanza del divieto espone l’amministratore a una revoca per giusta causa e a risarcimento

per i danni arrecati. Nelle società quotate ci sono obblighi di informazione sui possessi azionari degli

amministratori. Essi non possono compiere operazioni su strumenti finanziari della società, sfruttando

informazioni privilegiate ottenute in ragione del suo ufficio.

interessi: un amministratore che si trovi in una determinata operazione in cui ha un interesse non

necessariamente in conflitto con quello della società:

- Deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale

- Se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi da compiere l’operazione

- Il Cda deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società

dell’operazione. Altro a pag 374-375

Il consiglio di amministrazione: organizzazione

Come accennato la spa può avere un amministratore unico (solo se spa chiusa) o una pluralità di

amministratori. Tale pluralità costituisce il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Cda), retto da un

presidente scelto tra i suoi membri dallo stesso Cda o dall’assemblea.

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34 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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L’attività deliberativa (relativa sia agli atti di gestione, sia alle altre competenze come convocare

l’assemblea, redigere il bilancio) è esercitata collegialmente. Le relative decisioni devono essere

adottate a maggioranza, in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci.

La rappresentanza della società è invece funzione individuale degli amministratori designati

nell’atto costitutivo o dall’assemblea all’atto della nomina. Tale potere può essere esercitato

congiuntamente o disgiuntamente. Inoltre è da ritenersi che l’attività di vigilanza spetti anche al

consiglio di amministrazione e al singolo amministratore dato che esso è solidalmente responsabile

dei danni che possono derivare alla società dall’omessa vigilanza. Ogni amministratore può

esaminare e controllare i documenti sociali, compiere atti di ispezione, chiedere informazioni agli

amministratori delegati. (p 372)

Il Cda è convocato dal presidente stesso, il quale ne fissa anche l’ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie

scritte. Le delibere consiliari sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste): per il

quorum costitutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo

disposizioni dello statuto. Le riunioni devono essere verbalizzate: occorre l’atto pubblico per

delibere prese per delega su materie di competenza assembleare. Occorre tenere un apposito

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Cda.

Sono annullabili tutte le delibere prese non in conformità della legge o dello statuto (vizi di

procedimento e contenuto). L’impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o

dissenzienti o dai sindaci entro 90 giorni dalla data di deliberazione (p373). Se la delibera lede un

diritto soggettivo del socio questi potrà agire giudizialmente per ottenere l’annullamento della

delibera. In passato l’impugnazione era consentita solo nel caso di delibera adottata con voto

determinante di un amministratore in conflitto di interessi. L’annullamento delle delibere non

pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in attuazione della

delibera.

Nelle società per azioni di maggiori dimensioni è frequente un’articolazione interna del Cda per

rendere più razionale ed efficiente la gestione corrente dell’impresa sociale. Si possono delegare

attribuzioni del Cda (se assemblea e atto costitutivo lo consentono) a comitati esecutivi formati da

uno o più amministratori delegati.

Il comitato esecutivo è un organo collegiale che assume decisioni riunendosi in assemblee a cui

presenziano i sindaci. Le relative deliberazioni devono risultare da apposito libro.

L’amministratore delegato è un soggetto che si occupa di funzioni a lui affidategli. Se ci sono più

amministratori delegati, essi possono agire congiuntamente o disgiuntamente a seconda di

quanto stabilito nello statuto o nell’atto di nomina. Solitamente ha la rappresentanza della società

La creazione e l’articolazione degli organi delegati devono essere previste dallo statuto o devono

essere consentite dall’assemblea ordinaria. La designazione dei membri del comitato o degli

amministratori delegati è fatta dal Cda

La delega:

Deve indicare contenuto, limiti, modalità di esercizio delle funzioni delegate

Il Cda può imporre direttive ai delegati e riappropriarsi in ogni momento delle funzioni

delegate. La delega infatti non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni

delegate.

Ci sono funzioni non delegabili

o Redazione del bilancio

o Aumento di CS

o Redazione progetti di fusione/scissione

o Distribuzione di acconti su dividendi

o Redazione proposta di concordato preventivo, concordato fallimentare o

amministrazione controllata

Gli organi delegati devono presentare relazioni sul loro operato ogni 180 giorni, dato che i

componenti del Cda hanno l’obbligo di agire informati (avere info in merito allo svolgimento delle

operazioni dei delegati).

Gli organi delegati

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35 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Curano l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla

natura e alle dimensioni dell’impresa

Riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione

Il Cda

Valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni

dell’impresa

Esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società

Valutare, sulla base della relazione degli organi delegati,il generale andamento della

gestione

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso la società, verso i soci e verso i

terzi.

Perchè può essere promossa,

caratteri della responsabilità

Chi può promuoverla Effetti e

prescrizione

Responsabilità

Verso la

società

Gli amministratori sono civilmente

responsabili verso la società e

sono tenuti al risarcimento dei

danni arrecati alla stessa quando

non adempiono ai doveri attribuiti

loro dalla legge o dallo statuto

con la diligenza richiesta dalla

natura dell’incarico e dalle loro

specifiche competenze (diligenza

professionale di un amministratore

di società). Non sono responsabili

per i risultati negativi della

gestione che non siano imputabili

a difetto di tale diligenza: la loro è

un obbligazione di mezzi, non di

risultato. Non è sindacabile il

merito delle decisioni ma se siano

state prese o meno con la

diligenza opportuna.

Gli amministratori sono

solidalmente responsabili, a meno

che non si tratti di attribuzione

proprie del comitato esecutivo o

di funzioni attribuite in concreto a

uno o più amministratori. Se il

comportamento dannoso è

imputabile solo ad alcuni

amministratori e a chi con essi non

abbiano impedito l’attività

dannosa pur essendone a

conoscenza (risponderanno per

culpa in vigilando, p 385). La

presenza di amministrazioni con

funzioni delegate non comporta,

che gli altri siano esonerati da

responsabilità solidale.

La responsabilità degli

amministratori è responsabilità per

colpa e non responsabilità

oggettiva: la responsabilità non si

L’azione di responsabilità è

deliberata dall’assemblea

ordinaria o dal collegio sindacale

con maggioranza di 2/3 dei

componenti. Gli amministratori-

soci non possono votare in

queste delibere essendo in

evidente conflitto di interessi. Tale

deliberazione può essere presa

dall’assemblea in occasione

della discussione del bilancio

anche se non inclusa nell’ordine

del giorno purché si tratti di fatti

riguardanti l’esercizio a cui si

riferisce il bilancio.

L’approvazione del bilancio non

libera gli amministratori dalla

responsabilità.

La tutela delle minoranze è

blanda: l’azione è deliberata

dalla maggioranza, la stessa che

nomina gli amministratori.

Quando la società cade in

dissesto ed è dichiarata fallita o

assoggettata a una procedura

concorsuale l’azione sociale di

responsabilità è promossa dal

curatore fallimentare.

La società può rinunciare

all’esercizio dell’azione di

responsabilità o pervenire ad una

transazione con gli amministratori

se dichiarato esplicitamente in

assemblea, e non ci deve essere

voto contrario di una minoranza

qualificata (1/5 nelle soc. chiuse

1/20 nelle soc aperte).

L’azione può essere anche

promossa dagli azionisti di

minoranza, se rappresentano

FINALIZZATA AL

REINTEGRO DEL

PATRIMONIO

SOCIALE

L’approvazione

della delibera

comporta la

revoca automatica

degli amministratori

se approvata con

voto favorevole di

almeno un quinto

del capitale

sociale

A vantaggio della

società deve

andare ogni

corrispettivo che i

soci attori hanno

ottenuto per

rinunciare

all’azione o a

transigerla

L’azione sociale

può essere

esercitata entro 5

anni dalla

cessazione

dell’amministratore

in carica.

La società che

agisce in giudizio è

tenuta a provare i

fatti che ne stanno

a fondamento, il

nesso causale.

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36 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Responsabilità

Verso la

società

estende all’amministratore privo di

colpa purché abbia fatto

annotare il suo dissenso nel libro

delle adunanze e delle

deliberazioni del Cda e l’abbia

manifestato per iscritto al collegio

sindacale.

almeno il 20% del cs, 1/40 nelle

società aperte: è promossa

tramite un rappresentante

nominato a maggioranza del

capitale posseduto ed è diretta

al reintegro del patrimonio

sociale, non al risarcimento del

danno subito dai soci agenti. Lo

statuto può disporre

diversamente, purché la

percentuali non superi 1/3

Responsabilità

Verso i

creditori sociali

Gli amministratori sono

responsabili rispetto ai creditori

sociali per l’inosservanza di

obblighi inerenti alla

conservazione dell’integrità del

capitale sociale. L’azione può

essere proposta solo quando il

patrimonio sociale risulti

insufficiente al soddisfacimento

dei crediti.

Le azioni di responsabilità si

mantengono parallele fino a un

certo punto: qualora l’azione

sociale reintegri il cs questa

azione perde legittimazione. Se

l’azione risarcitoria è già stata

esperita dalla società e il

patrimonio è stato reintegrato i

creditori non potranno più

esercitare l’azione a loro

spettante.

Può essere promossa dai creditori

sociali, anche quando la società

vota l’azione sociale, sia nel caso

vi rinunci o transi.

Può anche essere proposta dal

curatore, dal liquidazione o dal

commissario straordinario in caso

procedure concorsuali in atto.

Reintegrare il

patrimonio sociale

a garanzia del

credito.

Si prescrive entro 5

anni

P391

Responsabilità

Verso i singoli

soci o i terzi

Le azioni precedentemente

analizzate non pregiudicano il

diritto al risarcimento del danno

spettante al singolo socio o al

terzo danneggiato da atti dolosi o

colposi degli amministratori

Il singolo socio o il terzo

danneggiato purché

a. Gli amministratori abbiano

compiuto un atto illecito

nell’esercizio o in occasione

del loro ufficio

b. La produzione di un danno

diretto al patrimonio del

singolo socio o del singolo

terzo: non deve essere un

semplice riflesso del danno

eventualmente subito dal

patrimonio sociale

Es: gli amministratori

truccano il bilancio per

convincere i soci a

sottoscrivere un aumento di

CS a pagamento: il

patrimonio della società non

è danneggiato, il singolo si

Risarcire il soggetto

danneggiato

L’onere probatorio

ricade sul

socio/terzo

Entro 5 anni dal

compimento

dell’atto

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37 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Gli amministratori di fatto

Soggetto che, senza una nomina formale, agisce come se di fatto fosse un amministratore,

ingerendo sistematicamente nella direzione dell’impresa sociale. Gli amministratori di fatto sono

equiparati agli amministratori legalmente nominati. (P. 395-396)

I direttori generali

Si occupano di alta gestione dell’impresa sociale e sono assimilati agli amministratori in numerose

norme penali e fallimentari. Se nominati dallo statuto o dall’assemblea si applicano le norme che

regolano la responsabilità civile degli amministratori. (p 394-395)

Sistema dualistico Sistema monistico

CONSIGLIO DI GESTIONE

- ha almeno due componenti, nelle quotate uno di

essi deve essere nominato dalla minoranza

- è nominato dal consiglio di sorveglianza

- non ci sono regole precise di organizzazione

Interna. Secondo alcune interpretazioni sembra non

si possa individuare un comitato esecutivo

- nelle società quotate, se vi sono più di 4 membri

almeno uno deve avere i requisiti di amministratore

indipendente

- restano in carica 3 anni, cessano la carica quando

il consiglio di sorveglianza approva il bilancio del

terzo esercizio

- non è possibile la cooptazione: se manca un

membro si convoca il consiglio di sorveglianza per

la sostituzione

- l’azione di responsabilità nei confronti dei membri

del consiglio di sorveglianza è esercitabile sia

dall’assemblea che dal consiglio di sorveglianza: in

questo ultimo caso, se deliberata con 2/3 dei voti

dei membri comporta revoca dell’incarico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- all’interno di questo organo si individuano alcuni

membri che costituiranno il comitato per il controllo

sulla gestione

- almeno 1/3 del Cda deve possedere i requisiti di

indipendenza

- nelle quotate almeno un membro nominato alla

minoranza con il voto di lista

- indicare gli incarichi ricoperti presso altre società al

momento della nomina

c. ORGANO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società che adotta il sistema tradizionale,

con compiti di vigilanza sull’amministrazione della società. È garante dell’affidabilità delle

informazioni date all’interno della società e all’esterno, e del corretto funzionamento della società.

Composizione

Il collegio sindacale si compone

di tre o 5 membri effettivi + 2 supplenti, soci o non soci, secondo quanto stabilito dallo

statuto nelle società non quotate

nella spa quotate deve essere composto da almeno 3 membri effettivi + due supplenti. È

possibile adeguare il numero di sindaci alla complessità dell’impresa sociale

capitale inferiore a 1.000.000€: potevano prevedere il sindaco unico. Questa novità

introdotta a novembre 2011 è stata abrogata a gennaio 2012

Nomina

I primi sindaci sono indicati nell’atto costitutivo, successivamente sono nominati dall’assemblea

ordinaria (controllati e controllanti sono espressione dello stesso gruppo di controllo scarsa

efficacia del controllo). È possibile riservare per statuto la nomina di uno o più componenti a stato,

enti pubblici che abbiano partecipazioni in società e a possessori di strumenti finanziari

partecipativi. Nelle società quotate un membro deve essere eletto dalla minoranza col sistema del

voto di lista: nelle società quotate la Consob definisce le modalità di nomina

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38 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Chi può essere nominato sindaco? Società non quotate

o Almeno 1 membro effettivo e un supplente devono essere nominati tra gli iscritti

all’albo dei revisori legali dei conti.

o I restanti membri devono essere iscritti a tale albo oppure all’albo degli avvocati o

dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro, professori

universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.

Società quotate

o Ci sono appositi regolamenti ministeriali che impongono requisiti di onorabilità,

professionalità e indipendenza

Cause di ineleggibilità: Stesse cause previste per gli amministratori Coloro legati alla società o società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto di

lavoro, da un rapporto di consulenza, da una prestazione d’opera retribuita, da altri

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Coniuge, parenti o affini entro il 4 grado degli amministratori

Cause di incompatibilità: Amministratori Altre cause previste dallo statuto

Cumulo di incarichi: per favorire l’efficacia del controllo la legge impone che i sindaci nominati debbano render noti

all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società. Limiti al cumulo di

incarichi da parte dei sindaci possono essere previsti in statuto. Nelle società quotate o con

strumenti finanziari diffusi tra il pubblico la Consob impone dei limiti al cumulo di incarichi

compenso nell’atto di nomina si fissa il compenso per i sindaci, invariabile in corso di carica. È predeterminato

e invariabile

durata restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina

dei nuovi.

Cessazione

La revoca può essere decisa dall’assemblea ordinaria solo per giusta causa. La delibera

deve essere approvata dal tribunale al fine di verificare se la giusta causa sussiste davvero.

I sindaci nominati dagli enti pubblici possono essere revocati solo dall’ente che li ha

nominati.

Decadenza:

Sopraggiunge una causa di ineleggibilità

Cancellazione dall’albo

Mancata presenza ingiustificata per 2 volte consecutive in assemblea, alle

riunioni del Cda o del collegio sindacale

Rinuncia/dimissioni

Morte

Se cessa dalla carica subentra il supplente più anziano, fermo restando il requisito che almeno un

componente debba essere iscritto all’albo dei revisori contabili. Il subentro è precario, resta in

carica fino all’assemblea successiva ove si provvede alla nomina dei nuovi sindaci e supplenti per

integrare il collegio.

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39 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Funzioni del collegio sindacale

La funzione primaria del collegio sindacale è quella di controllo dell’amministrazione della società

estesa a tutta l’attività sociale, al fine di assicurare che essa venga svolta nel rispetto della legge e

dell’atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione (non solo controllo legale sul

rispetto di norme burocratiche; tuttavia le scelte degli amministratori non sono sindacabili). Vigila

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul

suo concreto funzionamento, sull’esistenza di un adeguato sistema di controllo interno e

sull’affidabilità del sistema amministrativo contabile.

La vigilanza è esercitata innanzitutto nei confronti degli amministratori in quanto organo investito

della gestione della società, ma riguarda anche l’attività dell’assemblea, in particolare

- Convoca l’assemblea e esegue le pubblicazioni prescritte in caso di omissione da parte

degli amministratori da parte degli amministratori e negli altri casi elencati

- Impugnazione delle delibere non conformi alla legge o all’atto costitutivo.

- Devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale

obbligatoria per legge, ove l’assemblea e gli amministratori non provvedano

Il controllo del collegio sindacale ha carattere globale e sintetico: le modalità in cui va esercitato

sono rimesse alla discrezionalità del collegio. Il controllo non ha carattere puramente formale: non

è finalizzato al riscontro della mera legittimità formale, vigila sul rispetto sostanziale da parte degli

amministratori degli specifichi obblighi di condotta a loro imposti. Non è più attribuito al collegio

sindacale il controllo contabile. Nelle società non quotate il suo consenso è tuttora necessario per

l’iscrizione all’attivo di alcune voci di bilancio come i costi di impianto e ampliamento, costi di

ricerca, ecc. Può Hanno altre. Deve esprimere un parere sulla determinazione da parte del Cda

della remunerazione di amministratori investiti da particolari cariche, sulla congruità del prezzo di

emissione delle azioni in caso di esclusione del diritto di opzione (p 408 altri casi).

Poteri e doveri:

Assistere alle riunioni del Cda e alle assemblee

Chiedere informazioni all’organo amministrativo sulle operazioni di gestione

Chiedere informazioni formali, chiedere la redazione di relazioni

Chiedere informazioni agli organi di società controllate, collegate o controllanti

Convocare l’assemblea quando ravvisa fatti censuranti

Redigono una specifica relazione destinata ai soci in merito al bilancio

Promuovere il controllo del tribunale

Promuovere l’azione sociale di responsabilità

fare proposte all’assemblea in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

funzioni di consulenza, propositiva e di amministrazione attiva che integrano e completano

la principale funzione di controllo

esprimere un parere sulla determinazione da parte del Cda della remunerazione di

amministratori investiti da particolari cariche, sulla congruità del prezzo di emissione delle

azioni in caso di esclusione del diritto di opzione (p 408 altri casi).

Organizzazione del collegio sindacale

C’è un presidente del collegio sindacale nominato dall’assemblea e nelle società quotate deve

essere prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza.

L’organo funziona collegialmente, si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni. Il quorum costitutivo è

la maggioranza dei sindaci, il quorum deliberativo la maggioranza dei presenti. Il sindaco

dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso. Le regole sull’impugnabil ità

e la validità sono le stesse del Cda.

I sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari purché gli stessi non versino in cause di

ineleggibilità dei sindaci.

L’attività del collegio sindacale può essere sollecitata dai soci:

ogni socio può denunziare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili. Il collegio

sindacale è però obbligato solo a tenerne conto nella relazione annuale all’assemblea.

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40 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Se si rivolge al collegio sindacale il 5% del CS (2% nelle aperte) il collegio sindacale deve

immediatamente indagare sulle osservazioni sollevate, e convocare l’assemblea qualora

ravvisi fatti censurabili. Le percentuali possono essere ridotte nello statuto.

Responsabilità del collegio sindacale

La responsabilità è più ampia di quella prevista per i membri del CdA. Al pari degli amministratori i

sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste alla natura

dell’incarico. I sindaci sono responsabili anche penalmente della verità delle loro attestazioni e

devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza

Responsabilità esclusiva per i doveri attribuiti direttamente al collegio sindacale, per il

dovere di diligenza dovuta considerata la natura dell’incarico e per il segreto d’ufficio

Responsabilità concorrente in funzione del dovere di vigilanza, se la violazione degli

amministratori causa un danno evitabile o riducibile con opportuna attività di vigilanza.

(culpa in vigilando)

L’azione di responsabilità non comporta la revoca automatica anche se votata da più di 1/5 del

CS.

Sistema dualistico Sistema monistico

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- Direttamente nominato dall’assemblea

- Nomina il consiglio di gestione

- approva il bilancio: tale funzione può essere

restituita all’assemblea se il CdS non lo approva e

ciò è richiesto da 1/3 dei membri del CdS o del

Consiglio di Gestione

- Deve riferire all’assemblea almeno 1 volta l’anno

- Se previsto dallo statuto può approvare operazioni

strategiche o piani industriali. Non fa comunque

venir meno la responsabilità dell’organo di gestione

per tali operazioni

Requisiti per essere eletto membro del CdS:

Nelle società chiuse almeno 1 membro

appartenente all’albo dei revisori contabili

Non possono essere eletti membri del consiglio di

gestione, chi ha un rapporto di

lavoro/collaborazione con la società, valgono le

ineleggibilità previste per gli amministratori

Nelle società aperte c’è anche un limite

quantitativo per incarichi assumibili più le limitazioni

previste per il collegio sindacale

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

- Nominati all’interno dei membri del CdA

- Non devono essere amministratori delegati o

ricoprire incarichi operativi

- Non possono effettuare il controllo contabile

- Si adotta la disciplina tradizionale. I membri del

comitato sono anche membri del Cda: sorgono

problemi in caso di normativa divergente

IL CONTROLLO ESTERNO SULL’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’.

Il Controllo contabile e la revisione legale dei conti

Con la riforma del 2003 si è completata la separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo

contabile, originariamente affidati entrambi al collegio sindacale. È svolto da un soggetto esterno,

un revisore contabile o una società di revisione.

Il controllo contabile è quindi esercitato

Per società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio società di revisione o

revisore contabile. Il Controllo Contabile, disciplinato dal codice civile.

Può essere attribuito eccezionalmente al collegio sindacale a certe condizioni:

♠ Sistema tradizionale, società chiusa e non tenuta alla redazione del

bilancio consolidato

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41 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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♠ Esplicitamente indicato dallo statuto

♠ Tutti i sindaci iscritti all’albo dei revisori dei conti

♠ La società non deve essere qualificata come “di interesse pubblico”

(banche, assicurazioni, sicav, intermediari finanziari e società che

svolgono altre attività particolare sottoposta a disciplina specifica).

L’ineleggibilità, se si tratta di una società di revisione, si verifica per tutti coloro che sono incaricati della revisione. Il controllo contabile è realizzato da un soggetto inizialmente nominato nell’atto costitutivo,

successivamente nominato dall’assemblea, sentito il collegio sindacale. Sono ineleggibili i

sindaci della stessa società o di società dello stesso gruppo, e coloro che hanno cause di

ineleggibilità previste per i sindaci, cause di incompatibilità e assenza di requisiti ulteriori di

professionalità. L’incarico decade automaticamente. La durata dell’incarico è di tre

esercizi. L’incarico può infatti essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa e sentito

il parere del collegio sindacale. La revoca deve essere approvata con decreto del

tribunale, sentito l’interessato.

Per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio società di revisione iscritta

nell’albo speciale della Consob. il Controllo è infatti disciplinato dalla Consob. La revisione

contabile invece è disciplinata dal Tuf in questo caso ed è obbligatoria per tutte le società

quotate e per tutte le società facenti parte di un gruppo che comprende almeno una

società quotata.

La società scelta viene nominata dall’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione

del bilancio su proposta motivata dall’organo di controllo. La deliberazione deve essere

trasmessa alla Consob. Se la società non adotta tale delibera interviene la Consob di

ufficio.

(altro p 415-417)

Ancora oggi stanno uscendo decreti attuativi in materia, dopo le modifiche introdotte nel 2010

Poteri, compiti e funzioni del revisore a. Controlla la regolare tenuta della contabilità dal punto di vista formale e sostanziale,

almeno ogni 3 mesi

b. Controllo sul bilancio: dovrà dare un giudizio sul bilancio, da allegare al progetto di

bilancio, (il progetto è consegnato almeno 30 giorni prima dell’assemblea che approva il

bilancio a sindaci e revisori per permettere loro di compilare la relazione e esprimere il

giudizio da rendere disponibile ai soci 15 giorni prima dell’assemblea). Il giudizio può essere:

- Positivo senza rilievi: questo giudizio riduce le possibilità di impugnare il bilancio, solo i

soci che possiedono più del 5% del CS e la Consob nelle società quotate possono

- Positivo con rilievi

- Negativo

- Impossibilità a esprimere un giudizio

Il giudizio da una spiegazione a tutte le operazioni realizzate che figurano come poste di bilancio

Il revisore documenta la sua attività in un apposito libro.

I revisori devono attenersi a una certa diligenza richiesta dalla natura dell’incarico: il revisore è

quindi responsabile per un comportamento non diligente. Sarà inoltre responsabile per la verità

delle sue attestazioni e per violazione del segreto professionale. È infine tenuto a conservare i

documenti relativi al suo incarico. L’azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’incarico

(p 418-420)

Il Controllo giudiziario

Il controllo giudiziario sulla gestione della società per azioni è una forma di intervento dell’autorità

giudiziaria volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse: è attivabile qualora

sussistano gravi e fondati sospetti di irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla

società o a una o più società controllate o collegate. Si tratta di un controllo sulla regolarità della

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42 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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gestione, azionabile di fronte e gravi e potenzialmente dannose irregolarità messe in atto dagli

amministratori.

Chi può sollecitarlo? I soci: almeno 10% del capitale sociale, 5% in società aperte. Lo statuto può ridurre queste

percentuali Il collegio sindacale La Consob nelle società quotate Direttamente dal PM, che può decidere di agire su sollecitazione di un solo socio ma solo

per società aperte Commissario giudiziale o straordinario di una società in amministrazione controllata

Procedimento 1. Fase istruttoria: si verifica l’esistenza delle irregolarità. Il tribunale sente in camera di consiglio

gli amministratori e i sindaci (senza audizione il procedimento è nulla). Il tribunale può far

eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da parte di un consulente designato

dallo stesso tribunale. Si indaga a fondo. È possibile sospendere il procedimento se

l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti che hanno un’adeguata

professionalità idonea a bonificare le attività. I nuovi amministratori e sindaci accertano la

violazione si attivano per eliminarla e riferiranno poi al tribunale.

2. I provvedimenti: il tribunale può disporre provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di

irregolarità. Devono convocare l’assemblea affinché prenda le delibere necessarie

(l’assemblea può prenderle come no). Nei casi più gravi il tribunale può revocare

amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario: il tribunale definisce limiti,

poteri e responsabilità col decreto di nomina. L’amministratore giudiziario può proporre

l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci (la competenza è sottratta

all’assemblea, che però può decidere di transare o rinunciare all’azione). Egli ha obblighi di

diligenza (può essere revocato del tribunale se li viola e essere sottoposto a azione di

responsabilità). L’amministratore giudiziario ha la qualifica di pubblico ufficiale per quanto

attiene l’esercizio delle sue funzioni. Ha la rappresentanza della società per tutta la durata

dell’incarico e può svolgere liberamente gli atti della gestione ordinaria (per quelli di

gestione straordinaria serve l’autorizzazione del tribunale.). il compenso è stabilito dal

tribunale a carico della società. Può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti

legittimati a chiederne la nomina.

Prima della sua scadenza, l’amministratore giudiziario può

- Proporre la liquidazione della società

- Proporre l’ingresso in una procedura concorsuale

3. Al termine del suo ufficio deve render conto al tribunale della propria gestione. Deve

convocare l’assemblea per la nuova nomina di amministratori e sindaci. L’assemblea è

libera di deliberare o meno nel senso proposto dall’amministratore giudiziario, purché non

contrasti con le delibere del tribunale

La Consob (solo libro p 440 in poi)

La Consob è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali. La Consob svolge un ruolo

centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di

rilievo che riguardano la vita della società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da

consentire agli investitori scelte più consapevoli.

Due sono i principi cardini dell’attuale disciplina dell’informazione societaria:

1. tutte le società, quotate o non, con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico devono

tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi

fatto la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari;

2. la Consob può richiedere che siano resi pubblici le notizie e i documenti necessari per

l’informare il pubblico sulla gestione aziendale. La Consob ha infatti prescritto che siano messi

tempestivamente a disposizione del pubblico i documenti contabili periodici: il bilancio

d’esercizio e relazione semestrale degli amministratori.

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La Consob è poi investita di ampi poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla

correttezza dell’informazione fornita.

Altri controlli esterni

Possono essere previsti specifici organi di sorveglianza per particolari attività

I libri sociali e i libri contabili

Libri sociali

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti in via generale per l’imprenditore commerciale, la

società per azioni deve tenere anche alcuni libri sociali obbligatori

♦ il libro soci: numero delle azioni emesse, cognome e nome dei titolari delle azioni

nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi, versamenti eseguiti, annullamento dei

titoli azionari. Per far valere i propri diritti il socio deve provare la proprietà del titolo e

chiedere la trascrizione sul libro soci delle proprie generalità in caso di trasferimento.

♦ il libro delle obbligazioni: ammontare delle obbligazioni emesse e generalità degli

obbligazionisti, trasferimenti e vincoli sulle obbligazioni

♦ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (azioni ordinarie, speciali,

obbligazioni, strumenti di partecipazione a uno specifico affare) , il libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Cda, del comitato esecutivo, il libro delle adunanze e delle

deliberazioni del collegio sindacale, : verbali delle assemblee svolte.

Sono tutti tenuti a cura dell’organo amministrativo, salvo il libro delle adunanze de l collegio

sindacale (a sua cura).

I soci e il rappresentante comune degli azionisti di risparmio hanno diritto di ispezione sul libro dei

soci e il libro delle adunanze dell’assemblea. Non possono esaminare gli altri libri e le scritture

contabili. (p 450-451 altri casi)

Nuove regole accordano la possibilità di tenere questi libri su supporto informatico, previo

complessi accorgimenti come la firma digitale sul documento per attestare la data certa.

I Libri contabili e il bilancio d’esercizio

Il libro degli inventari contiene il bilancio d’esercizio della società.

Il bilancio d’esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e

corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d’esercizio. Il

bilancio d’esercizio accerta la situazione economica e la redditività della società. Inoltre è uno

strumento informativo per i soci e i terzi.

Il codice civile altre fonti dettano alcuni principi di redazione del bilancio

internazionali (IAS): alcune società (società con azioni o altri strumenti finanziari quotati o

diffusi tra il pubblico in misura rilevante in Italia o in un altro stato UE) sono obbligate a

redigere il proprio bilancio secondo i principi internazionali.

Tradizionali

o Chiarezza: la rappresentazione deve consentire a chi legge di capire la situazione

patrimoniale, finanziaria e economica della società. Il codice indica le voci che

devono essere incluse nel bilancio e il loro ordine.

Il bilancio è composto da tre documenti, stato patrimoniale, conto

economico e nota integrativa

o Rappresentazione Veritiera e corretta: le voci devono rappresentare valori reali,

operazioni effettive e devono essere espressione di valutazioni fatte secondo criteri

di legge. Da questo principio derivano i criteri di valutazione stabiliti dal codice

civile

Clausole

generali

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o Prudenza: questo principio cardine definisce tutti i criteri di valutazione delle poste,

per evitare la distribuzione di utili fittizi si cerca di circoscrivere il risultato economico

effettivo, evitando che sia sovrastimato

o Prevalenza della sostanza sulla forma: bisogna considerare la funzione, la

composizione della voce. Una partecipazione in un altra società può essere

inserita in immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della sua

funzione.

o Continuità, going concearn: le poste sono valutate in un ottica di continuazione

dell’attività.

o Competenza: vanno iscritti in bilancio tutti i valori di competenza dell’esercizio, non

si usa il principio di cassa. Le regole fiscali sono diverse in materia di considerazione

di costi, generando fiscalità differita.

o Continuità dei criteri di valutazione utilizzati, seguendo nel tempo gli stessi criteri.

Questo è pensato perchè i bilanci siano comparabili nel tempo. I cambiamenti

vanno annotati nella nota integrativa.

Struttura del bilancio e criteri di valutazione (p 467-476 sul libro, riassunto molto stringato) Il bilancio di esercizio si articola in 3 parti destinate ad integrarsi reciprocamente:

1. lo stato patrimoniale;

2. il conto economico;

3. la nota integrativa.

In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente indicate le voci che devono figurare nei tre

documenti contabili. Inoltre sono dettate alcune regole generali che devono essere rispettate nella redazione

di tali documenti:

a) Le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico secondo l’ordine

tassativo fissato per legge.

b) Le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee (contraddistinte da lettere maiuscole), a loro

volta articolate in sottocategorie (numeri romani), in voci (numeri arabi) ed in alcuni casi in sottovoci

(lettere minuscole).

c) Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce

corrispondente dell’esercizio precedente al fine di agevolarne il riscontro.

d) È vietato il compenso di partite, ovvero di costi e ricavi che per legge devono essere iscritti distintamente

Alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione di un bilancio in forma

abbreviata (nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché

delle indicazioni richieste dalla nota integrativa).

Lo stato patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione del patrimonio della società. Lo stato

patrimoniale deve essere redatto nella forma a colonne contrapposte (prima le attività, poi il patrimonio netto

e le passività) secondo lo schema fissato dall’art. 2424.

Il conto economico espone il risultato economico dell’esercizio attraverso la rappresentazione dei ricavi

conseguiti e dei costi sostenuti nell’esercizio. Il conto economico deve essere redatto in forma scalare. Grazie

a questa forma è possibile verificare una serie di totali parziali che permette di tenere distinto il risultato della

specifica attività della società (utile o perdita della gestione ordinaria), da quello determinato da oneri e

proventi di diversa natura (o finanziaria o straordinaria).

La nota integrativa fornisce una serie di informazioni integrative (criteri di valutazione, variazione degli stessi)

sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico d’esercizio, nonché sul numero dei

dipendenti, sui compensi di amministratori e sindaci, sulle azioni e sugli strumenti finanziari emessi dalla società.

In particolare, vanno elencate le partecipazioni in società controllate e collegate.

Il bilancio deve essere inoltre corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, nonché da relazioni

del collegio sindacale e del revisore contabile, che però non costituiscono parte integrante del bilancio. La

relazione sulla gestione, in particolare, è un allegato esterno al bilancio che assolve la funzione di resoconto

sulla gestione della società e sulle sue prospettive future.

20.5 La struttura di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali

Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali ha, oltre allo stato patrimoniale, al

conto economico e alle note al bilancio (che assolvono la funzione di nota integrativa), anche altri due

documenti:

il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

il rendiconto finanziario.

Altre

clausole

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45 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Tale più complessa struttura corrisponde ad una più ampia funzione informativa assegnata al bilancio dai

principi contabili internazionali: quella di rappresentare anche i flussi di cassa. Vale a dire di informazioni utili

per valutare la capacità di un’impresa di far fronte ai debiti in scadenza e di effettuare nuovi investimenti, ma

che né lo stato patrimoniale né il conto economico forniscono, essendo redatti “per competenza” e non “per

cassa”.

I criteri di valutazione nel codice civile

La redazione del bilancio comporta per molti cespiti il compimento di una serie di stime da parte degli

amministratori, volte a determinare il valore da iscrivere a bilancio.

È un punto di estrema delicatezza poiché coinvolge i margini di discrezionalità degli amministratori:

sottovalutazioni delle attività e sopravalutazioni delle passività deprimono l’utile dando luogo alla formazione

delle riserve occulte; cioè utili che la società ha conseguito, ma che non risultato a bilancio in seguito al gioco

delle valutazioni.

Per evitare questi effetti distorsivi, il legislatore ha stabilito come principi generali la prudenza e la continuità

nei criteri di valutazione e ha fissato dettagliatamente i criteri cui gli amministratori devono attenersi nelle

valutazioni dei diversi cespiti:

Immobiliz-

zazioni

Le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo storico (al costo d’acquisto o di

produzione), nel quale vanno computati anche gli oneri accessori.

Il valore delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo (ad esempio per

via dell’obsolescenza) devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, attraverso la diretta riduzione

della valore iscritto nell’attivo. In tal modo viene ripartito fra gli esercizi, sulla base di un

piano di ammortamento, il costo inizialmente sopportato.

Se il valore di un’immobilizzazione risulta durevolmente minore del costo storico

regolarmente ammortizzato si potrà svalutare il cespite; tuttavia se vengono meno i

motivi della svalutazione, essa non potrà essere mantenuta in bilancio.

Partecipazioni Possono essere valutate al costo o col metodo del patrimonio netto.

Costi

pluriennali

I costi di impianto, di ampliamento, di ricerca o di sviluppo e di pubblicità possono

essere iscritti nelle immobilizzazioni solo se hanno un’utilità pluriennale. Devono essere

ammortizzate in un periodo non superiore ai 5 anni. L’avviamento può essere iscritto solo

se acquistato a titolo oneroso.

Crediti Devono essere valutati secondo il valore prudente di realizzo e quindi svalutati nel caso

in cui si ritengono di dubbia o difficile realizzazione.

Rimanenze

Le rimanenze di prodotti, materie prime, titoli o partecipazioni iscritti nell’attivo

circolante devono essere iscritte al costo d’acquisto o, se minore, al valore di realizzo

desumibile dall’andamento del mercato.

Iter di approvazione del bilancio Il bilancio d’esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano amministrazione e

organo di controllo e assemblea (eccetto che nel dualistico).

Dopo aver redatto un progetto di bilancio, seguendo i principi di legge, l'organo amministrativo

(non può delegare tale funzione; nelle società quotate gli amministratori possono avvalersi

dell’aiuto di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vedi pagina

477):

- nelle società quotate va allegata una relazione sul bilancio compilata dagli amministratori

delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in cui si

attesta che il bilancio è conforme a ciò che risulta dalle scritture contabili e ai principi

contabili internazionali, che le procedure di formazione del bilancio sono state applicate,

che il bilancio fornisce una rappresentazione contabile veritiera.

- se è una società capogruppo devono essere allegati le copie dell’ultimo bilancio delle

controllate

il progetto di bilancio con questi allegati deve essere comunicato al collegio sindacale e al

responsabile della revisione dei conti entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Entrambi i soggetti

dovranno predisporre una relazione la cui copia e la copia degli allegati verranno depositati

presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea affinché i soci ne prendano

visione.

.

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Nell'assemblea i soci possono approvare o respingere il bilancio o modificarlo. L’approvazione del

bilancio non implica comunque la liberazione degli amministratori, diretto generali, dirigenti e

sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale: Sarà infatti possibile entrò 5 anni dalla

cessazione dall'incarico esercitare l'azione di responsabilità.

Entro 30 giorni dall’approvazione copia del bilancio completo dei suoi allegati sarà depositata

presso registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nelle società per azioni quotate in borsa gli amministratori devono redigere anche una relazione

finanziaria semestrale sull’andamento della gestione: essa comprende un bilancio in forma

abbreviata e una relazione (p 479)

Invalidità dell’approvazione Nel caso in cui il bilancio di esercizio presenti vizi ed irregolarità che riguardano il procedimento di

formazione dello stesso (ad esempio, omesso deposito nella sede sociale) la relativa delibera

assembleare di approvazione è annullabile.

Il bilancio di esercizio può inoltre presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto. In tal caso

si ritiene che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso ha oggetto

(contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabile dettate a

tutela di un interesse generale. Altresì è nulla la delibera in caso di mancanza di convocazione o

del verbale.

Le azioni di annullabilità o di nullità non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato

il bilancio dell’esercizio successivo.

Inoltre, se il soggetto incaricato della revisione non ha formulato rilievi, la legittimazione

all’impugnazione della delibera di approvazione spetta, sia per le cause di annullabilità che di

nullità, solo a tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. La società è posta al

riparo da azioni promosse da sparute minoranze che in passato avevano dato vita a impugnative

puramente ricattatorie.

Nelle società quotate, l’impugnativa per la mancata conformità del bilancio alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione può essere proposta in ogni caso dalla Consob, nel termine di 6

mesi dal deposito del bilancio presso l’ufficio di registro delle imprese.

Destinazione degli utili L'assemblea deve provvedere anche alla scelta della destinazione degli utili:

Sistema tradizionale: l'assemblea decide contestualmente all'approvazione del bilancio.

Sistema dualistico: l'assemblea deve decidere la sorte degli utili dopo che il consiglio di

sorveglianza approva il bilancio.

Vincoli di destinazione

non possono essere distribuiti utili se negli anni precedenti si è verificata una perdita

finchè il capitale non sia stato reintegrato o ridotto della misura corrispondente

Degli utili totali il 5% va destinato alla riserva legale fino a che la riserva legale non

abbia raggiunto un ammontare pari a 1/5 del capitale sociale (20%).

Se previsto dallo statuto parte degli utili va ancora destinata ai promotori dei soci

fondatori.

Nell'atto costitutivo potrebbero essere previste altre riserve da alimentare (ad

esempio destinare un altro 5% degli utili ad una riserva statutaria).

Solo a questo punto si ha il residuo, che i soci possono scegliere se distribuire o accantonare

a riserva. La scelta di accantonare a riserva dipende dal momento e dalle previsioni. Gli utili

distribuibili sono dati dagli utili distribuibili di esercizio e dagli utili accertati o non distribuiti

negli esercizi precedenti (riserve disponibili e utili portati a nuovo). Possono essere distribuiti

solo utili realmente conseguiti e derivanti da un bilancio veramente approvato. La delibera

di distribuzione di utili fittizi è nulla per illiceità dell’oggetto e gli amministratori sono esposti

anche a responsabilità penale

Nella società di persone : con l'approvazione del rendiconto ogni socio ha diritto alla ripartizione

degli utili

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Nella società di capitali: l'approvazione del bilancio non comporta automaticamente il diritto alla

distribuzione degli utili. Questo dipende dalla decisione dei soci.

Nella SRL l'atto costitutivo può prevedere diritti particolari per i soci.

Nell'SPA si potrebbero indicare particolari categorie di azioni che prevedono una certa

partecipazione in percentuale di utili (Vedi azioni privilegiate).

È possibile accordare acconti di dividendi per le società il cui bilancio è sottoposto a controllo da

parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale. La distribuzione di acconti è sottoposta ad

alcune condizioni: deve essere prevista dallo statuto, può essere deliberata solo dopo

l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, se è stato dato un giudizio positivo su di esso,

non è consentita se in tale bilancio risultavano perdite e in ogni caso non può superare la minor

somma fra gli importi conseguiti nell’esercizio precedente e quello delle riserve disponibili risultanti

dall’ultimo bilancio. La distribuzione è deliberata dagli amministratori. Gli utili anticipati non possono

essere chiesti in restituzione in caso di perdite(no ripetizione dell’indebito)

Il bilancio in forma abbreviata Alle società che non superano determinate dimensioni, in base a parametri stabiliti per legge è

consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata nel quale è ridotto il numero delle voci.

Gli amministratori possono non redigere la relazione sulla gestione, qualora la nota integrativa

contenga tutte le informazioni richieste.

Parametri Si deve redigere un bilancio ordinario se si supera per due esercizi consecutivi due dei

seguenti limiti:

Il totale dell'attivo deve essere inferiore a 4400000 euro

Totale dei ricavi inferiore a 8800000

Numero dipendenti medi dell'esercizio.

Questi limiti sono aggiornati periodicamente.

Il bilancio consolidato di gruppo La capogruppo, in aggiunta al suo bilancio redige il bilancio consolidato di gruppo

rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato

nella sua unità sulla base delle singole società del gruppo opportunamente modificati. È un utile

strumento informativo sulla struttura globale del gruppo.

Sono obbligati a redigere il bilancio consolidato le società di capitali che controllano altre imprese

e le cooperative che controllano società di capitali. Sono esonerati i gruppi di minori dimensioni se

nessuna società è quotata. L’area di consolidamento indica quali imprese debbano essere incluse

nel bilancio consolidato. Questa area varia a seconda si adottino i principi nazionali o gli ias. Il

bilancio consolidato ha la stessa struttura del bilancio d’esercizio

(per altri dettagli vedi pagine 488-492)

Le modifiche dell’atto costitutivo e il diritto di recesso

Il legislatore vuole assicurare un certo controllo anche in sede di eventuali modifiche statutarie.

Costituisce una modificazione dell’atto costitutivo ogni mutamento del oggettivo del contratto

sociale ad eccezione della sostituzione dei soci (modificazioni soggettive: Il passaggio delle azioni

da un soggetto all'altro è qualcosa di molto rapido e libero. Per questo si ha un apposito libro dei

soci nel quale vengono indicati tutti i trasferimenti.)

Procedimento Normalmente le modificazioni di statuto sono competenza dell’assemblea straordinaria.

Nello statuto, solo per le società chiuse, può essere previsto un quorum ancora più alto per

specifiche decisioni ad esempio per la modifica dell'oggetto sociale o per la trasformazione della

società. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio: questo aumenta

il controllo sulle decisioni prese; Egli deve verificare che siano rispettate le condizioni di legge

(sostituisce il giudizio di omologa del tribunale oggi abolito). Se non ci sono problemi, entro 30

giorni, il notaio chiede l'iscrizione della modifica nel registro delle imprese. L’ufficio, verificata la

regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera Al verbale dell'assemblea dovrà

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essere allegato la nuova versione dell'atto costitutivo con tutte le modifiche apportate, per

rendere più agevole la conoscenza del contenuto attuale dello statuto. Si presenta domanda di

iscrizione della delibera modificativa e di deposito del testo aggiornato.

Qualora il notaio invece notasse lacune e/o irregolarità, deve comunicato agli amministratori che

dovranno convocare nuovamente l'assemblea per colmare la lacuna o regolarizzare l'elemento

non conforme alla legge. Se però ritengono che le condizioni di legge siano state rispettate,

nonostante il parere del notaio, possono rivolgersi al tribunale che, verificate le condizioni di legge,

ordina con un decreto l'iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inerzia degli amministratori la

delibera perde efficacia.

Sono previste alcune eccezioni alla competenza dell’assemblea: lo statuto può affidare la

competenza all’organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza di una serie di modifiche, a

determinate condizioni che il verbale sia redatto da un notaio:

- fusione o l'incorporazione con un'altra società della quale si possiede già il 90% o il 100%.

- istituzione e soppressione di sedi secondarie

- decisione sulla rappresentanza degli amministratori

- riduzione di capitale in caso di recesso di un socio

- adeguamento dello statuto a disposizioni normative

- trasferimento della sede sul territorio nazionale

- aumento di capitale a pagamento.

Anche il tribunale può disporre d’ufficio una modifica dello statuto: la riduzione di capitale sociale

obbligatoria per perdite.

efficacia Le decisioni di modifica dell'atto costitutivo producono effetti solo dopo l'iscrizione nel registro delle

imprese. In alcuni casi l’efficacia è condizionata o differita (esempi p 497)

Il diritto di recesso

A garanzia dei soci, in relazioni a particolari modifiche dell'atto, è previsto un diritto di recesso dato

che tali modificazioni sono prese a maggioranza. Decisioni anche importanti possono essere prese

anche contro la volontà di qualche socio, questo perché la società funziona con il principio

maggioritario: oltre a prevedere maggioranze più elevate è riconosciuto il DIRITTO DI RECESSO

DALLA SOCIETA’

Vale il principio di correttezza, buona fede, parità dei soci nelle delibere ma è stata fortemente

voluta anche questa tutela più forte.

Prima della riforma erano solo tre i casi in cui era previsto il diritto di recesso (cambiamento

dell’oggetto sociale, trasformazione, trasferimento della sede sociale all’estero). I soci erano

disincentivati ad esercitarlo perché il calcolo di quando spettava al socio recedente era legato al

patrimonio netto dell'ultimo bilancio. In passato si pensava che se il socio desiderava

abbandonare la società bastava vendere le azioni: questo discorso va bene solo finché si trovano

acquirenti. Ma quando vengono fatte modifiche sostanziali si deve consentire al socio di uscire

anche in assenza di acquirenti. Per il socio è assolutamente legittimo non condividere le decisioni

prese e desiderare di abbandonare la compagine sociale.

Con la nuova normativa, il recesso è legittimato

- Cause legali: possono essere inderogabili e derogabili.

Inderogabili:stabilite dalla legge e non eliminabili dai soci. Riguardano modifiche sostanziali

dell'atto costitutivo sostanziale. in questi casi il diritto di recesso non può essere sospeso dallo

statuto ed è nullo ogni patto volto ad escluderlo o a renderlo più gravoso. Il recesso è

attribuito a soci che non hanno partecipato alle decisioni di modifiche (soci assenti,

dissenzienti, astenuti):

a. Dell'oggetto sociale: deve essere portare a un cambiamento significativo

dell’attività della società.

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b. Trasformazione della società.

c. Trasferimento della sede sociale all'estero.

d. Revoca dello stato di liquidazione.

e. Eliminazione di cause di recesso derogabili o previste nello statuto

f. Modifica dei criteri per calcolare la quota di recesso:nello statuto vengono indicati i

criteri con i quali calcolare la quota che spetta al socio recedente.

g. Modifiche concernenti il diritto di voto o di partecipazione

h. Solo per le società quotate, a tutti questi elementi va aggiunta l'esclusione dalla

quotazione.

i. nelle società chiuse, se costituite a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di

recesso dando un preavviso di 180 giorni. Questa disciplina standard può essere

modificata leggermente dallo statuto che può prevedere un periodo maggiore,

comunque non superiore ad un anno e l'impossibilità di recedere nel primo anno di

vita della società.

Derogabili: stabilite dalla legge ma possono essere eliminate dallo statuto. Riguardano i soci

che non hanno partecipato alla decisone di :

a. Proroga della società.

b. Introduzione, eliminazione di vincoli riguardanti la circolazione delle azioni.

- Cause statutarie: sono previste dallo statuto. Lo statuto può prevedere ulteriori clausole solo e

soltanto per le società chiuse. L'introduzione di queste clausole deve essere ponderata in

modo molto attento. Non bisogna esagerare inserendo tante clausole per il diritto di recesso,

perché si esercita il diritto il socio ha diritto ad una quota: se in molti lo esercitano la società

porrebbe trovarsi in difficoltà e potrebbe essere costretta a ridurre il capitale o a scioglierla.

Come si esercita il diritto di recesso Il socio deve comunicare alla società la sua intenzione di recedere entro 15 giorni dalla delibera

che gli attribuisce il diritto di recesso tramite raccomandata. Non dalla data dell'assemblea ma

dall'iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso delle società chiuse a tempo indeterminato per le

quali è un preavviso di 180 giorni, estendibile a un anno con modifica dell'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso non comporta la perdita della qualifica di socio: essa avviene solo in

seguito al rimborso delle azioni. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono

essere cedute e devono essere depositate presso la società. Quest’ultima può sottrarsi al rimborso

delle azioni se entro 90 giorni successivi al recesso revoca la delibera che lo legittima o delibera lo

scioglimento della società.

L’indennizzo Nelle società quotate l’indennizzo è calcolato facendo la media delle quotazioni di

chiusura delle azioni negli ultimi 6 mesi che precedono la convocazione dell’assemblea

che ha deliberato il cambiamento (per evitare oscillazioni anomale)

In società non quotate il valore è il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli

amministratori, sentito il collegio sindacale e il revisore, e considerando sia il patrimonio

sociale, sia le prospettive reddituali (operazioni già poste in essere che non hanno ancora

avuto contabilizzazione) e dell’eventuale valore di mercato delle azioni riferendosi ad

acquisti e cessioni nell’ultimo periodo. Lo statuto può definire criteri più specifici tipo voci da

rettificare e criteri da utilizzare per far rispecchiare il valore della società in modo fedele.

I soci hanno diritto a conoscere il valore determinato nei 15 giorni che precedono l’assemblea che

contiene nell’ordine del giorno decisioni che danno diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o

astenuti. Il socio così è cosciente delle conseguenze del suo voto in assemblea.

In caso di contestazione di questo valore, la valutazione viene fatta da un esperto nominato dal

tribunale entro 90 giorni dall’esercizio del diritto di recesso.

Modalità con cui avviene il rimborso 1. Si offrono le azioni del recedente a soci e obbligazionisti che possiedono obbligazioni

convertibili, in proporzione alla loro partecipazione

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50 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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2. Se qualche socio non fa valere il diritto, nessuno le prende, si offrono le azioni a soci e

obbligazionisti che possiedono obbligazioni convertibili che si sono dichiarati ad acquistare

altre azioni, in proporzione alla loro partecipazione attuale nella società

3. Se non vengono collocate tutte le azioni, esse vengono offerte sul mercato

4. Se non vengono collocate tutte le azioni sul mercato, avviene l’acquisto da parte della

società, se le riserve disponibili sono sufficienti

5. Se tale acquisto non è possibile si convoca l’assemblea straordinaria per deliberare una

riduzione del capitale sociale o eventualmente lo scioglimento della società. Di fronte a

una riduzione di capitale sociale i creditori possono fare opposizione e se accolta non è

possibile ridurre il capitale

Una specifica disciplina è prevista per le modificazioni di statuto riguardanti il capitale sociale

L’aumento di capitale sociale Questa modifica è di competenza dell’assemblea straordinaria; può essere eccezionalmente

delegata agli amministratori (aumento delegato) se c’è una specifica delega nell’atto costitutivo,

purchè essa sia precisa, stabilisca l’ammontare minimo e massimo dell’aumento, la durata della

delega (non può durare più di 5 anni), se e in che misura è possibile limitare il diritto di opzione. Il

verbale di questa delibera deve essere redatto da un notaio.

L’aumento di capitale sociale può essere di due tipi

a) Aumento di capitale reale/ a pagamento

Si ha un aumento di capitale sociale della società con nuovi conferimenti: vengono

emesse nuove azioni a pagamento. Ai soci è riconosciuto il diritto di opzione.

Non è possibile eseguire un aumento di capitale sociale a pagamento se le azioni

precedentemente emesse non sono state interamente liberate: la violazione non comporta

la nullità della delibera ma solo responsabilità in capo agli amministratori per i danni

arrecati ai soci e a terzi.

Procedimento 1. L’assemblea straordinaria o il Cda delibera l’aumento del capitale. L’azione di

nullità può essere fatta valere entro 180 giorni, anche in caso di illiceità dell’oggetto,

mentre il termine è di 90 giorni dall’approvazione del bilancio in cui è avvenuta

l’operazione per mancanza del verbale. (p 356).

2. Si fissa un termine, minimo 30 giorni, per effettuare la sottoscrizione

3. Spirato questo termine si iscrive nel registro delle imprese l’avvenuto aumento. Se

non tutto il capitale è stato sottoscritto si deve verificare se nella delibera l’aumento

è considerato

o Scindibile: si può aumentare il capitale limitatamente alla parte

sottoscritta

o Inscindibile (o non vi è specificato nulla): non si può procedere

all’aumento di capitale e i conferimenti vengono restituiti. Se si vuole

procedere comunque occorre una nuova delibera

DIRITTO DI OPZIONE

Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione di un

aumento di capitale sociale a pagamento. Il diritto di opzione consente di mantenere

inalterata la proporzione di partecipazione al capitale sociale (e quindi al voto in

assemblea, ecc). Ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le

obbligazioni convertibili. Compete agli azionisti di ogni categoria e ai possessori di

obbligazioni convertibili su tutte le azioni di nuova emissione. Il socio che non intenda

beneficiare di questo diritto può monetizzarlo e cederlo a terzi. Se un soggetto rinuncia al

diritto di opzione, nelle società non quotate hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione

delle azioni non optate; nelle società quotate vengono offerti sul mercato regolamentato

dagli amministratori per almeno 5 riunioni e il ricavato va a beneficio del patrimonio

sociale. Solo se i diritti offerti non vengono utilizzati/collocati le azioni possono essere

liberamente collocate.

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51 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Il diritto di opzione può essere escluso

Per legge: quando le azioni devono essere liberati da conferimenti in

natura. Occorre che gli amministratori presentino una apposita relazione

nella quale emergano le ragion di tali conferimenti. Inoltre va redatta

una relazione giurata di stima sul bene prima che l’assemblea deliberi

sull’aumento di capitale sociale affinché i soci ne possano prender

visione.

Nell’interesse della società: quando uno specifico interesse della società

lo esiga: occorre una relazione in cui vengono illustrate le ragioni redatta

dagli amministratori e ciò deve essere approvato da oltre la metà del

capitale sociale.

o Con l’avvallo del revisore sono sufficienti maggioranze normali

se l’aumento è per offrire azioni a dipendenti della società, o

di società controllate o collegate. È possibile solo per ¼ delle

nuove azioni, 1% del capitale sociale se la società è quotata

o Nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di

opzione nei limiti del 10% del capitale presistente purché il

prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della

società di revisione contabile.

Il valore di emissione è determinato in base al patrimonio netto. Questo elemento deve

essere comunicato al revisore e al collegio sindacale che daranno un parere su questa

valutazione. Per le società quotate è il valore di mercato.

Opzione indiretta: ai soci si interpone un intermediario finanziario. La delibera di aumento

prevede che tutte le nuove azioni siano sottoscritte da un intermediario qualificato

(sottoposto a vigilanza Consob) che si impegna a offrirle in opzione ai soci. Il capitale è

sottoscritto tutto. Lo svantaggio è l’onerosità dell’operazione. L’intermediario non ha diritto

di voto finchè può essere esercitato il diritto di voto

I warrant Sono buoni di opzione che attribuiscono al titolare il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova

emissione a condizioni predeterminate. In questo modo è possibile diluire o differire

l’aumento di capitale (p 513)

b) Aumento di capitale nominale/ gratuito

È un operazione che non dà luogo a conferimenti e non determina perciò alcun

incremento del patrimonio sociale: vengono imputate a capitale sociale le riserve e altri

fondi disponibili iscritti a bilancio (attuabile con riserve statutarie, facoltative, sovrapprezzo

azioni, fondi speciali costituiti con utili, plusvalenze dell’attivo patrimoniale). L’aumento non

deve alterare le presistenti posizioni reciproche degli azionisti. Ci sono 2 modalità operative:

1) Emettere nuove azioni e attribuirle gratuitamente ai soci in proporzione a quelle da

essi già possedute

2) Aumentare il valore nominale delle azioni esistenti

La riduzione di capitale sociale Questa modifica è di competenza dell’assemblea straordinaria. La riduzione può essere reale (da

luogo a rimborso dei conferimenti ai soci) o nominale (non da luogo a rimborso dei conferimenti ai

soci).Il codice disciplina la riduzione reale di capitale sociale.

La riduzione del capitale può essere

Obbligatoria

Nei casi di esclusione del

diritto di opzione è

obbligatoria l’emissione di

nuove azioni con

sovrapprezzo, deve essere

congruo (parere espresso dal

collegio sindacale o dalla

società di revisione in caso di

società quotate

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52 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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1) Perdite che generano una riduzione del capitale al di sotto di 1/3 dello stesso

2)Perdite che generano una riduzione del capitale al di sotto di 1/3 dello stesso e che fanno

sì che il capitale si riduca al di sotto del limite legalmente previsto

Facoltativa

1) Esuberanza del capitale rispetto alle esigenze aziendali

2) Recesso del socio

3) Morosità del socio

4) Mancato rispetto delle norme sulle azioni proprie

5) Riduzione per revisione della stima del conferimento ex art. 2343

6) Operazioni straordinarie quali la scissione

Condizioni Il capitale sociale non può essere ridotto sotto il limite minimo di 120.000€. La riduzione non può

aver luogo se la società ha emesso obbligazioni se non è rispettato il limite legale all’emissione di

quest’ultime.

procedimento l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione.

L’assemblea straordinaria delibera la riduzione con le normali maggioranze dell’aasemblea

straordinaria. Può essere eseguita dopo 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. In questo

termine i creditori sociali anteriori possono fare opposizione dato che l’esecuzione della delibera

può pregiudicare la loro posizione

modalità di esecuzione Liberazione dei soci dall’obbligazione di eseguire gli eventuali versamenti ancora dovuti

Rimborso del capitale ai soci

Acquisto di azioni proprie e successivo annullamento

La riduzione deve assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti (ridurre il valore nominale di

tutte le azioni, annullamento di alcune azioni a sorteggio e rilascio di azioni di godimento)

La riduzione del capitale per perdite

Il patrimonio netto della società può ridursi al di sotto del capitale sociale nominale: la riduzione del

capitale per perdite adegua il valore del capitale nominale al valore reale dello stesso: è una

riduzione puramente nominale, la riduzione reale si è già verificata a causa delle perdite (una volta

che esse hanno eroso tutte le riserve). Distinguiamo tra

Perdita inferiore a 1/3 del Capitale Sociale nominale: la riduzione è facoltativa. La società

può ugualmente ridurre il capitale per potere distribuire gli utili successivamente conseguiti

(finchè le perdite non sono state colmate non si possono distribuire utili). Si fanno ricadere

sui soci attuali le perdite pregresse riducendo il valore nominale delle azioni in circolazione.

Perdita superiore a 1/3 del Capitale Sociale nominale: la riduzione è obbligatoria

o Il capitale resta al di sopra del limite legale: gli amministratori devono convocare

l’assemblea e sottoporle un apposita relazione. L’assemblea così convocata

prende gli opportuni provvedimenti (può ridurlo come rinviare le perdite a nuovo).

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta ridotta a meno di 1/3 del CS,

l’assemblea ordinaria che approva il bilancio d’esercizio deve ridurre il capitale il

proporzione delle perdite accertate. In mancanza la riduzione è disposta d’ufficio

dal tribunale. Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale lo

statuto può prevedere che la riduzione sia disposta dal cda

o Il capitale è al di sotto del limite legale: l’assemblea straordinaria viene convocata

senza indugio e deve deliberare

la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento per una cifra che lo

riporti sopra il limite di 120.000€

la riduzione del capitale e Trasformazione della società in un altro tipo

societario

Se l’assemblea non decide la società si scioglie e entra in uno stato di liquidazione

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53 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Le obbligazioni

I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società. Le obbligazioni sono titoli di credito di massa che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria

operazione di finanziamento a favore della società.

L’azione attribuisce la qualifica di soci, le obbligazioni attribuiscono la qualifica di creditori.

L’obbligazionista infatti ha diritto a una remunerazione periodica fissa (interessi) svincolata dai

risultati economici della società finanziata e il diritto al rimborso del valore nominale del capitale

prestato alla scadenza pattuita.

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazione è deliberata

dagli amministratori. La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è

soggetta a controllo di legalità da parte dello stesso e a iscrizione nel registro delle imprese. Essa

produce effetti e può essere eseguita solo dopo l’iscrizione. Il collocamento sul mercato delle

obbligazioni è soggetto alla disciplina dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari ove ne ricorrano

i presupposti. Il prezzo di emissione può anche essere inferiore al valore nominale.

L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro. Nel libro delle obbligazioni devono essere annottate l’ammontare delle obbligazioni via via estinte, nonché il

cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli relativi a queste

ultime.

Tipi speciali di obbligazioni obbligazioni convertibili: concedono la facoltà di trasformare il proprio credito in una

partecipazione azionaria. Sono convertibili in azioni della stessa società di futura emissione:

attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società in base ad un prefissato rapporto di

cambio utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell’acquisto di

obbligazioni. Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci e ai possessori di

obbligazioni convertibili precedentemente emesse.

Competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili è l’assemblea straordinaria (con

possibile delega agli amministratori, se previsto dall’atto costitutivo).

Inoltre, la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale

sociale sottoscritto non è stato integralmente versato e le obbligazioni convertibili non possono

essere emesse al di sotto del loro valore nominale.

L’assemblea che delibera l’emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio,

nonché il periodo e le modalità di conversione. Deve inoltre deliberare l’aumento del capitale

sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in

conversione. Le conversioni non avvengono tutte nello stesso momento; antro il 1 del mese

successivo al termine fissato vengono emesse le azioni da consegnare agli ex obbligazionisti. Nel

registro delle imprese l’aumento deve essere identificato come dovuto alla conversione.

Vi sono tre distinte regole che possono alterare il valore del diritto di conversione:

1. in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni

convertibili, il diritto d’opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili;

2. in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione per perdite, il rapporto di cambio è

automaticamente modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione del

capitale.

3. la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra

società, la scissione o la modificazione delle disposizioni regole per la ripartizione degli utili, fin

quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto può essere superato

concedendo agli obbligazioni la facoltà di conversione anticipata, iscrivendo la delibera nel

registro delle imprese e dando 30 giorni di tempo.

La disciplina qui esposta riguarda il procedimento diretto, ovvero le obbligazioni convertibili in

azioni della stessa società. Può esserci anche un procedimento indiretto, offrendo la conversione in

azioni di controllate, collegate o semplicemente di un altra società.

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54 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Obbligazioni a premio: attribuzione di unità aleatorie in denaro o in natura da assegnare con un sistema

fissato

Obbligazioni partecipanti: i tempi e le entità degli interessi dipendono dall’andamento della società

Obbligazioni indicizzate: ancorano il valore di rimborso o degli interessi a dati indici

Obbligazioni in valuta estera

Obbligazioni con warrant: con diritto di opzione su azioni

Obbligazioni subordinate: rimborsabili dopo l’integrale soddisfacimento degli altri creditori ma prima delle

azioni.

I limiti all’emissione di obbligazioni

In base all’attuale disciplina la società per azioni può emettere obbligazioni, nominative o al

portatore, per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale

sottoscritto, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Tuttavia, la società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato quando:

le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori

istituzionali;

le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società

sino a 2/3 del valore di bilancio di questi; se le obbligazioni sono garantite da ipoteca non ci

sono limiti quantitativi

ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale.

L’organizzazione degli obbligazionisti

I prestiti obbligazionari si caratterizzano per la previsione di un’organizzazione di gruppo degli

obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società articolata in due organi:

1. il rappresentante comune;

La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. Il rappresentante dura in carica

per un periodo non superiore a 3 esercizi ed è rieleggibile; può essere revocato dall’assemblea

anche senza giusta causa salvo il diritto al risarcimento dei danni. I sindaci e gli amministratori

non possono ricoprire questo incarico. Se non viene nominato dall’assemblea lo nomina il

tribunale

Il rappresentante comune in particolare:

esegue le deliberazioni dell’assemblea degli azionisti;

assiste alle operazioni per l’estinzione a sorteggio delle obbligazioni (le operazioni

sono nulle in sua assenza, a meno che non viene sostituito da un notaio);

ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.

Convoca l’assemblea

Tutela gli interessi dei soci: può prender parte alle assemblee ordinarie

Il singolo obbligazionista ha comunque il potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società;

tuttavia, sono escluse le azioni individuali quando sono incompatibili con le delibere prese

dall’assemblea degli obbligazionisti.

2. l’assemblea degli obbligazionisti.

L’assemblea degli obbligazionisti delibera:

sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

sulle modificazioni delle condizioni del prestito.

Sulle proposte di amministrazione controllata e concordato preventivo e

fallimentare

Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei propri interessi e

sul relativo rendiconto

Ogni qualvolta una delibera riguardi gli interessi degli obbligazionisti

L’assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune

degli obbligazionisti. La convocazione è obbligatoria quando ne è fatta richiesta da tanti

obbligazionisti che rappresentano un 1/20 dei titoli emessi e non estinti. A queste assemblee

possono partecipare amministratori e sindaci della società. Il funzionamento è analogo a

quello dell’assemblea straordinaria.

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55 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è necessario (anche in seconda

convocazione) il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle

obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti sono

iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che deve redigerne il verbale. Possono

essere impugnate con le stesse regole delle deliberi assembleari.

Lo scioglimento della SPA e delle altre società di capitali

Dopo la riforma la disciplina è uguale anche per SAPA e SRL

Causa di scioglimento liquidazione cancellaz. dal registro delle imprese

Cause di scioglimento

1) Decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo: il termine può essere prorogato

prima della sua scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria (è una modifica di

statuto). È richiesta la maggioranza rafforzata di più di 1/3 del CS anche in seconda

convocazione per le spa chiuse. È riconosciuto il diritto di recesso agli azionisti che non

partecipano alla decisione, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

2) Conseguimento dell’oggetto sociale: non è semplice definire quando è stato raggiunto,

anche perchè molto spesso l’oggetto sociale riguarda anche attività connesse. Questa

causa di nullità è sanabile modificando l’atto costitutivo.

3) Impossibilità a conseguire l’oggetto sociale: deve avere carattere assoluto e definitivo.

Questa causa di nullità è sanabile modificando l’atto costitutivo.

4) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea: i soci non

riescono a raggiungere i quorum deliberativi necessari

5) prolungata inattività dell’assemblea: non viene

convocata o non riesce a costituirsi l’assemblea per

assenza dei qorum costitutivi. Sta al giudice valutare per

quanto tempo deve perdurare la situazione per essere

considerata prolungata

6) riduzione del CS al di sotto del limite legale: l’assemblea può evitare lo scioglimento

deliberando un aumento di capitale che riporti il capitale sociale sopra i 120.000, o

trasformare la società in un altro tipo societario. A settembre 2012 è stata introdotta un

eccezione a questa causa: se è presentato un accordo di trasformazione dei debiti o un

concordato preventivo questa causa di scioglimento è sospeso fino al momento

dell’omologa dell’accordo o del concordato.

7) recesso di uno o più soci: è deliberata dall’assemblea straordinaria

8) delibera di scioglimento anticipato: è deliberata dall’assemblea straordinaria. Nelle società

chiuse è richiesta la maggioranza rafforzata di più di 1/3 del capitale sociale.

9) altre cause previste nell’atto costitutivo o dallo statuto: lo statuto deve determinare la

competenza a deciderle o accertarle ed effettuare i prescritti adempimenti pubblicitari.

10) nella SAPA venir meno della pluralità delle categorie di soci

Il fallimento non è più causa di scioglimento: si cerca il ritorno in bonis, il risanamento della società

piuttosto la cessazione dell’attività.

Una volta verificatasi una causa di scioglimento, gli effetti non si producono automaticamente (è

possibile che il verificarsi di una causa non venga immediatamente accertato). Verificata una

causa gli amministratori immediatamente devono provvedere al suo accertamento e alla sua

iscrizione nel registro delle imprese. In caso di omissione da parte degli amministratori il tribunale, su

istanza di singoli soci, amministratori, sindaci può accertare la causa con decreto soggetto a

iscrizione nel registro delle imprese. L’inadempimento dell’accertamento o l’accertamento tardivo

espone gli amministratori alla responsabilità per i danni causati alla società. Gli effetti della causa

decorrono dal momento in cui essa è iscritta nel registro delle imprese. Iscritta la causa gli

amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria per le deliberazioni necessarie

(eccetto che causa 8, scioglimento deliberato dall’assemblea). I soci potrebbero anche eliminare

Se preclude l’adozione delle delibere

necessarie per il funzionamento della

società (es: approvazione del

bilancio, rinnovo delle cariche sociali).

secondo alcuni i bilanci non

approvati devono essere almeno 2

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56 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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con una delibera la causa di scioglimento (se gli amministratori ne sono sicuri possono non iscrivere

la causa nel registro prima di convocare l’assemblea). L’assemblea, se si procede con lo

scioglimento, nominerà i liquidatori (numero, soggetti con rappresentanza, criteri secondo cui

condurre la liquidazione). Nel caso la causa di scioglimento sia la 4 o la 5 (impossibilità di

funzionamento dell’assemblea), il tribunale effettua la nomina.

In caso di impox di funzionamento li nomina il tribunale

Contiene il piano di riparto del residuo

Gli amministratori accertano la causa e chiedono l’iscrizione o nella loro inerzia il tribunale.

Gli amministratori sono responsabili per i danni arrecati dal loro

adempimento mancato o tardivo.

Convocata da amministratori o tribunale

Causa di scioglimento

Iscrizione della causa

nel registro delle

imprese

Assemblea straordinaria

Rimuove la causa di nullità

Nomina i liquidatori

Poteri gestori limitati in

questo periodo: gli

amministratori possono

compiere solo atti volti

a preservare,

mantenere l’integrità

del patrimonio sociale

finchè non subentrano

i liquidatori

Gli amministratori consegnano i

libri sociali e un rendiconto =

bilancio alla data dello

scioglimento

Svolgono tutti gli atti

necessari a monetizzare

l’attivo. Per massimizzare

l’attivo è consentita una

prosecuzione temporanea

dell’attività. Essi richiedono

i versamenti ancora dovuti

ai soci

Gli altri organi sociali restano in funzioni e le disposizioni degli stessi

continuano ad applicarsi compatibilmente col procedimento di liquidazione. Il collegio sindacale

viglia sull’operato dei liquidatori

Si soddisfano i creditori

Si ripartisce il residuo tra

i soci

È possibile accordare degli acconti ai soci se esistono risorse sufficienti al

soddisfacimento dei creditori. Occorre effettuare un vero e proprio

accantonamento contabile

Il procedimento può durare più di un esercizio: i liquidatori dovranno redigere il bilancio annuale da

sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Nel primo anno sarà

diviso in due parti (ante liquidazione – fase di liquidazione) e nella nota

integrativa va indicata la parte di saldo di riferimento di ciascuna parte.

Spesso nel registro delle imprese si allega anche il rendiconto stillato a inizio liquidazione. I successivi bilanci

saranno semplicemente accompagnati dalla relazione del

liquidatore circa tempistiche e prospettive.

BILANCIO FINALE DI

LIQUIDAZIONE

Se insufficiente, si

restituisce una somma

proporzionale ai

conferimenti

Si restituiscono i

conferimenti e si

ripartisce l’eventuale

residuo in base ai criteri

di partecipazione agli

utili

Solo con l’approvazione da

parte dei soci il processo di

liquidazione è concluso

Non si fa un assemblea ma si comunica ai soci che hanno 90

giorni per fare opposizione. Il socio rilascia una quietanza per il

pagamento ricevuto: tale quietanza è considerata

approvazione. approvato dai singoli soci

Cancellazione dal registro

delle imprese. Presupposto alla cancellazione è il

compimento corretto della liquidazione

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57 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Il processo di liquidazione non è stato correttamente compiuto se emergono ancora posizioni

attive in capo alla società. Il creditore insoddisfatto, nel rispetto dell’apposita disciplina, potrà

rivalersi verso i liquidatori, i soci e la società, ferma l’estinzione della stessa. I creditori possono

chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese

Cancellazione della cancellazione In giurisprudenza un orientamento consente la cancellazione della cancellazione: quando si fà

iscrivere la cancellazione devo essere infatti verificati i requisiti di legge e, se non sono stati

rispettati, il giudice può far cancellare il provvedimento perchè non sussistono i presupposti.

Revoca dello stato di liquidazione In ogni momento, con l’unanimità dei soci, è possibile revocare lo stato di liquidazione, a patto che

a tutela dei terzi è riconosciuto un periodo di 60 giorni dall’iscrizione della revoca in cui essi

possono fare opposizione

a tutela dei soci assenti, dissenzienti e astenuti è riconosciuto il diritto di recesso

inderogabile.

Le società di capitali:

la Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A)

La società in accomandita per azioni è caratterizzata da due categorie di soci:

gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni

sociali, a cui è attribuita per legge la carica di amministratori della società. Non si

può essere accomandatari se non si è amministratori: se si cessa di essere

amministratori si cessa di essere accomandatario e diventa accomandante, non

rispondendo più illimitatamente delle obbligazioni sorte dopo la data di iscrizione

del fatto nel registro delle imprese (non come nella SAS in cui c’erano

accomandatari non amministratori). La responsabilità non vale per le obbligazioni

sorte prima che si assumesse la qualifica di socio accomandatario. Vale il beneficio

della preventiva escussione

gli accomandanti, soci la cui responsabilità è limitata alla quota conferita

le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.

differenze con la SPA e con la SAS

nella denominazione è indicato SAPA e non SPA. Deve contenere almeno le generalità di

un accomandatario

nell’atto costitutivo devono essere indicati i componenti delle due categorie di soci

amministrazione affidata ai soci accomandatari in via esclusiva

la revoca degli amministratori va deliberata con le maggioranze richieste dall’assemblea

straordinaria e deve essere approvata da tutti gli accomandatari. È competenza

dell’assemblea straordinaria

le modifiche dell’atto costitutivo avvengono coi quorum dell’assemblea straordinaria e

l’unanimità degli accomandatari

se viene meno la categoria degli accomandatari, si hanno 180 giorni per ricostituirla; se

manca la categoria degli accomandatari il collegio sindacale nominerà un amministratore

provvisorio. Se vengono meno tutti gli accomandanti, ciò non è causa di scioglimento

è possibile adottare tutti e 3 i sistemi di amministrazione previsti per la SPA. Nelle delibere

riguardanti i sindaci gli accomandatari non votano

p 547-554

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58 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Le società di capitali:

la Società a Responsabilità Limitata

La srl è una società di capitali in cui

delle obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio.

Le quote di partecipazioni non sono rappresentate da azioni ma da quote. Il capitale

sociale è diviso secondo criterio personalistico: tante quote di diverso ammontare quanti

sono i soci.

Con la riforma del 2004 la srl ha una disciplina totalmente autonoma, distinta dalla SPA, e molto

flessibile, lascia ampi margini all’autonomia contrattuale delle parti: la srl può essere modulata più

simile a una Spa o a una società di persone a seconda delle esigenze specifiche.

Costituzione della SRL

Capitale minimo: 10.000 € (vedi eccezioni per le srl semplificate dopo)

Non è ammessa la costituzione per pubblica sottoscrizione

La denominazione sociale deve indicare che si tratta di una srl.

Può essere costituita a tempo indeterminato: i soci hanno diritto di recesso dando un

preavviso di almeno 180 giorni (innalzabile fino a 1 anno)

È possibile costituire una srl unipersonale creata da un unico socio, limitatamente

responsabile a patto che osservi le disposizioni previste (v pagina 3)

I conferimenti

È conferibile tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica

Denaro: se non si specifica nulla, tutti i conferimenti sono fatti in denaro. Alla sottoscrizione

ne deve essere versato presso una banca il 25% più il totale sovrapprezzo: questo

versamento può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione. La parte

restante dei conferimenti può essere richiesta dagli amministratori qualora lo ritengano

opportuno. Il socio moroso inadempiente riceve una diffida ad adempiere entro 30 giorni e

se non adempie si procede alla vendita della sua quota offerta agli altri soci e

successivamente mediante vendita all’incanto (all’asta) se l’atto costitutivo lo consente; se

non si riesce a collocare la quota, il capitale verrà ridotto. Queste regole si applicano

anche ai soci a cui scade la polizza/fideiussione che ha sostituito il versamento.

In natura: devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione. La relazione

giurata di stima va redatta da un esperto individuato dal socio (non dal tribunale) iscritto

nell’apposito albo. Non è prevista la revisione della stima.

Prestazioni d’opera: è consentito l’apporto di prestazioni d’opera a condizione siano

garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, o se l’atto costitutivo lo

prevede, con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo. La garanzia è

necessaria perchè i creditori sociali trovano soddisfazione solo sul capitale della società

Finanziamenti dei soci

È prevista una specifica disciplina per i finanziamenti alla società, per contrastare il fenomeno delle

società sottocapitalizzate che operano con continui finanziamenti dei soci e un capitale sociale

minimo: i creditori sociali si trovavano sullo stesso piano dei soci nella restituzione dei prestiti e ciò

arrecava pregiudizio ai creditori esterni. Qualunque operazione di finanziamento accordato dai

soci (intendiamo qualsiasi apporto effettuato dai soci fatto quando sarebbe stato più opportuno

un conferimento, indipendentemente dal nome attribuito all’operazione) sarà rimborsata solo

dopo il soddisfacimento di tutti i creditori esterni (il rimborso è postergato)

Titoli di debito

Dopo la riforma la srl può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di

titoli di debito e stabilisce a chi spetta questa decisione (soci o amministratori) e le modalità in cui

deve essere presa. Questi titoli sono emessi a fronte di un apporto a titolo di prestito, non

attribuiscono la qualifica di socio e il diritto al rimborso del capitale prestato non dipende

dall’andamento della società.

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59 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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I titoli di debito delle srl non sono collocati direttamente tra il pubblico, possono essere sottoscritti

solo da investitori professionali che, in caso di insolvenza della società risponderanno verso chi ha

acquistato in seconda battuta i titoli.

Le quote sociali

Si adotta il criterio personale nella suddivisione del capitale sociale: ogni socio diventa titolare di un

unica quota di partecipazione; essa può essere proporzionale o meno ai conferimenti purché

l’ammontare dei conferimenti complessivo non sia inferiore all’ammontare globale del capitale.

Ogni quota ha diverso ammontare, indicato nell’atto costitutivo.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e

che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in

misura proporzionale al conferimento. L’atto costitutivo può inoltre prevedere l’attribuzione a

singoli soci di diritti riguardanti l’amministrazione della società.

La quota è caratterizzata da unità: resta unica e esprime in modo unitario la posizione di quel

determinato socio. Ogni socio è titolare di una sola quota e l’acquisto di nuove quote non rende il

socio titolare di più quote distinte ma un incremento della quota originaria. La quota, a differenza

dell’azione, è divisibile, salvo disposizioni dell’atto costitutivo.

La quota può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Trasferimento delle quote

Le quote Sono trasferibili: tuttavia l’atto costitutivo può limitare e escludere del tutto questo diritto. Il

trasferimento può essere subordinato al consenso degli altri soci o degli organi sociali, o di terzi.

L’atto costitutivo può prevedere clausole di prelazione o di riscatto delle quote.

Il libro dei soci non è più obbligatorio: dal 2009 le variazioni sono iscritte nel registro delle imprese.

Se la quota trasferita non è interamente liberata l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i

versamenti ancora dovuti per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il

pagamento deve essere preventivamente richiesto al socio attuale: solo dopo la società può

rivolgersi all’alienante.

La quota può essere oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio, con

conseguente vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore precedente.

La srl non può comprare le proprie quote.

Diritto di recesso

Abbandonare la compagine sociale è possibile anche in assenza di compratori: l’atto costitutivo

può stabile quando il socio può recedere e con quali modalità. Se non viene specificato nulla si

adottano i criteri della spa ove compatibili.

Recesso riconosciuto inderogabilmente per legge:

Società a tempo indeterminato: preavviso di almeno 180 giorni, prolungabile a 1 anno

massimo.

Società a tempo determinato: possono recedere i soci che non hanno partecipato a

decisioni di modifica dell’oggetto sociale, del tipo di società, di fusioni e scissioni, revoca

dello stato di liquidazione, aumento di CS con esclusione del diritto di azione, ulteriori cause

previste nell’atto costitutivo. Il recesso non può essere esercitato o è privo di efficacia se la

società revoca la delibera che lo legittima o se si delibera lo scioglimento della società

Può essere previsto che il recesso non possa essere esercitato per un certo termine (non maggiore

di due anni) dalla costituzione o dall’acquisto della quota.

I soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del

patrimonio sociale entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso della società. Il criterio di

determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad assicurarne la rispondenza al

valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso: se i soci non sono d’accordo col

valore attribuito dagli amministratori si interpella il tribunale.

L’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione del socio per giusta causa.

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60 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Organizzazione dell’ SRL

Decisioni dei soci

Lo statuto può riservare alcune materie ai soci, e altre decisioni agli amministratori

Decisioni dei soci (materie inderogabilmente rimesse a loro):

Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili

La nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo

La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore

Modificazioni dell’atto costitutivo

Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una

rilevante modifica dei diritti dei soci

Decidono su qualsiasi argomento sottoposto loro dagli amministratori o da 1/3 del CS

Le delibere possono essere prese

a. Con metodo assembleare (SPA) se nulla è detto nell’atto costitutivo.. L’assemblea è

convocata con qualunque mezzo che consenta l’informazione del socio; se l’atto

costitutivo non detta disposizioni si manda una raccomandata con avviso di ricevimento 8

giorni prima dell’assemblea.

Il quorum costitutivo è ½ del capitale sociale, il quorum deliberativo è maggioranza dei

presenti. Non c’è assemblea straordinaria, si delibera in assemblea con maggioranza

rafforzata di ½ di capitale sociale.

Casi di invalidità delle delibere

o Annullabilità: Entro 90 giorni per violazioni formali, decisioni prese non in

conformità della legge e dello statuto, decisioni prese con voto

determinante di soggetto in conflitto di interessi impugnabili da soci

assenti dissenzienti astenuti (anche individualmente), da singoli

amministratori e sindaci, da alcuni soggetti entro 30 giorni. Non è

opponibile ai terzi in buona fede

o Invalidità: Per vizi più gravi, sostanziali, la delibera può essere impugnata

da chi ne abbia interesse entro 3 anni

o Nullità: delibera di modifica dell’oggetto sociale che lo rende impossibile

o illecito o prese in assoluta assenza di informazione. La delibera può

essere impugnata da chiunque senza limiti di tempo.

Convalida: l’adozione di una nuova decisione che elimina la causa dell’impugnazione è

favorita dalla legge

b. Previsto nell’atto costitutivo: Consultazione, espressione del consenso per iscritto. Le delibere

con questi metodi sono adottate con voto favorevole della metà del capitale sociale. Non

sono possibili per modifiche dell’atto costitutivo, riduzione del capitale sociale per perdite,

modifiche dei diritti dei soci, per cui il codice prevede che le delibere siano prese con

metodo assembleare

Amministrazione

- Attribuita ai soci se non diversamente specificato diversamente nell’atto costitutivo. È

affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci che restano in carica a tempo

indeterminato.

- L’amministrazione può essere come nella spa (modello del Cda) o ricalcare il modello delle

società di persone, congiuntiva o disgiuntiva. Alcune decisioni non possono essere prese in

modo disgiunto.

- I contratti conclusi in conflitto di interesse possono essere annullati su domanda della

società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

- Responsabilità: nelle srl non si inserisce quella nei confronti dei creditori sociali, anche se la

dottrina la ritiene applicabile per analogia. La responsabilità quindi si configura come

responsabilità solidale tra amministratori e soci che hanno deciso o autorizzato l’azione e

può essere fatta valere dalla società . L’azione di responsabilità può essere promossa

anche dal singolo socio, il quale può anche chiedere la revoca degli amministratori in caso

di gravi irregolarità nella gestione della società (può essere anche richiesta senza

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61 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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promuovere l’azione di responsabilità e tale facoltà non può essere soppressa dallo

statuto): è previsto un quorum più elevato per la decisione di rinuncia o transazione (2/3 del

CS favorevoli, non più del 10% contrari). Gli amministratori inoltre rispondono verso singoli

soci e terzi danneggiati analogamente a quanto illustrato nella spa.

Il collegio sindacale

È obbligatorio solo se

Previsto nell’atto costitutivo

Se il CS supera il livello minimo previsto per la spa (maggiore di 120.000)

Se si superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato

Funziona come nella SPA. Se non c’è sono attribuiti diritti di controllo ai soci non amministratori che

possono richiedere informazioni sugli affari sociali, consultare i libri sociali e contabili.

Il bilancio

La redazione del bilancio d’esercizio e la distribuzione degli utili non presenta sostanziali differenza

con la SPA. È predisposto dall’organo amministrativo e approvato dai soci e depositato entro 30

giorni nel registro delle imprese.

Modifiche dell’atto costitutivo

Sono di competenza inderogabile dell’assemblea. Occorre il voto favorevole della maggioranza

del capitale. La modifica è efficace solo con l’iscrizione nel registro delle imprese, su richiesta del

notaio verbalizzante, incaricato di effettuare il controllo di legittimità (stesse regole spa)

C’è una disciplina specifica per le variazioni di capitale

Aumento di capitale sociale

- A pagamento: gli amministratori possono deliberarlo se hanno una specifica delega

nell’atto costitutivo che disciplina la modalità d’esercizio. Il diritto d’opzione può essere

limitato solo se previsto nell’atto costitutivo; non può sicuramente essere esclusa in caso di

aumenti di capitale per coprire una riduzione dello stesso per perdite.

- Gratuito: stessa disciplina della spa

Riduzione di capitale sociale

Per queste operazioni si applica la stessa disciplina della SPA. La riduzione volontaria può essere

attuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante la liberazione dell’obbligo dei

versamenti ancora dovuti. Quando le perdite rendono obbligatoria la riduzione del capitale

sociale gli amministratori convocano l’assemblea e sottopongono ai soci una relazione sulla

situazione patrimoniale della società con osservazioni del collegio sindacale e del revisore

Nuove tipologie di SRL Novità di agosto 2012

Srl semplificata Srl a capitale ridotto

costituzione Per atto pubblico

È esente da oneri notarili (non è remunerata la funzione pubblica, solo il lavoro

del notaio) è esente da oneri di iscrizione nel registro delle imprese.

soci Non devono superare i 35 anni all’atto

della sottoscrizione. Se durante la vita

della società il limite è superato il caso

è controverso: la formulazione

originaria prevedeva la liquidazione

della quota al compimento dei 35

anni d’età, dicitura sparita nella

formulazione vigente, e la quota non

può essere ceduta a chi ha più di 35

anni.

Non devono superare i 25 anni

Capitale sociale Compreso tra 1€ e 9999€, conferimenti solo in denaro

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62 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Amministrazione Solo i soci Anche a terzi, a patto siano persone

fisiche

Organo di

controllo

Nel fac simile dell’atto costitutivo non

è previsto

Posso prevederlo nell’atto costitutivo

che ha forma libera

Trasferimento

della quota,

ingresso nuovi

soci

Non è possibile cedere la quota a

soggetti over 35. In caso di passaggi

mortis causa l’interpretazione

prevalente prevede che agli eredi

over 35 venga liquidata la quota. Il

pegno l’usufrutto e l’ipoteca può

essere concesso anche a over 35

Nessun limite

Le società cooperative

Le società con scopo mutualistico Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo

perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico.

Il tratto distintivo delle società cooperative rispetto a tutti gli altri tipi di società, in precedenza esaminati,

risiede quindi nello scopo economico perseguito. Più esattamente, identico è lo scopo-mezzo delle società

cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica. Diverso è

invece lo scopo-fine: nelle società lucrative, la produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro

soggettivo); nelle società cooperative, lo scopo mutualistico.

Ma in che cosa consiste esattamente lo scopo mutualistico? Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell’attività di impresa

che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci. Questi ultimi sono cioè i destinatari elettivi (ma

non esclusivi) dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda

di materie prime dalla stessa create.

Il che consente ai soci della cooperativa di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. con

formula sintetica, ma efficace, si dice che nella cooperativa i soci si fanno imprenditori di se stessi.

Anche i soci di una cooperativa mirano perciò a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio

patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa. il risultato economico perseguito non è però la

più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo). È invece quello di soddisfare un

comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogni di generi di

consumo, di credito, e così via). E di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni e servizi

acquistati dalla società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla

stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).In ciò consiste l’essenza del vantaggio mutualistico.

La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci cooperatori, di soci non specificatamente interessati

alla prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio

necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa (soci sovventori).

Scopo mutualistico e scopo lucrativo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalente, ma non esclusivamente mutualistico.

Se l’atto costitutivo lo prevede, esse possono svolgere anche attività con terzi. E l’attività con terzi è di regola

finalizzata alla produzione di utili; può essere cioè attività oggettivamente lucrativa.

Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può quindi (salvo precisa limitazione statutaria) coesistere con

un’attività con terzi produttiva di utili. Incompatibile con scopo mutualistico è e resta però l’integrale

distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa. È così disincentivata la partecipazione ad una

cooperativa di soci (anche sovventori) animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile

del capitale investito.

Le cooperative a mutualità prevalente

L’attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra società cooperative a

mutualità prevalente e altre società cooperative. Le prime godono di tutte le agevolazioni previste per le

società cooperative, le seconde non godono delle agevolazioni di carattere tributario, pur continuando a

godere di altre agevolazioni (ad esempio, finanziarie o lavorative).

Elementi caratterizzanti delle cooperative a mutualità prevalente sono:

• la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori;

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• la circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci (cooperative di

consumo: i ricavi delle vendite verso i soci devono essere più della metà dei ricavi totali), o deve utilizzare

prevalentemente prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro: la maggior parte dei costi del

lavoro deve essere per prestazioni dei soci) o beni e servizi apportati dagli stessi (cooperative di

produzione e di lavoro: la maggior parte dei costi per materie prime deve essere per beni conferiti dei

soci ).

Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi non rispettino tali

condizioni. Le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi in un apposito albo delle

società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive.

caratteri strutturali

È previsto un numero minimo di soci (9) per la costituzione e la sopravvivenza della società. Nel contempo si

richiede ai soci specifici requisiti soggettivi; e ciò per assicurare che la compagine sociale sia composta,

almeno in prevalenza, di persone appartenenti a categorie sociali specificamente interessate a fruire dei beni

prodotti dall’impresa cooperativa. Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e

alla percentuali di utili agli stessi distribuibile. Le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti

variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell’atto costitutivo. È così data alla società una

struttura aperta che facilita l’ingresso di nuovi soci e il recesso di quanti non sono più interessati all’attività

mutualistica. Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto in assemblea a un solo voto, qualsiasi sia il valore

della sua quota o il numero delle sue azioni. Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità

governativa al fine di assicurarne il regolare funzionamento amministrativo e contabile.

La costituzione della società

Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. La

società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero di soci scende al di sotto del minimo e non è

reintegrato il numero nel termine massimo di un anno.

Il procedimento di costituzione ricalca quello previsto per la Spa o la Srl, a seconda partecipazione è inoltre

subordinata al possesso di requisiti oggettivi volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerenti e/o non

incompatibili con l’oggetto sociale della cooperativa. da della disciplina applicabile alla società da costituire.

Per quanto riguarda l’atto costitutivo, in particolare, è necessario inserire:

1. i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono essere

eseguiti i conferimenti;

2. le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;

3. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione degli storni

La denominazione sociale della società può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione di

società cooperativa. L’atto costitutivo è sottoposto al controllo di legalità da parte del notaio rogante (fra i

cui poteri rientra anche quello di accertare la presenza dello scopo mutualistico) e, su richiesta dello stesso,

deve essere iscritto nel registro delle imprese. Con l’iscrizione la società cooperativa acquista personalità

giuridica. Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono poi tenute

all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative.

I conferimenti.

La disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie è identica a quella delle SpA, salvo che lo statuto

non abbia optato per la disciplina della Srl.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Con la riforma del 2003 nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo

patrimonio. Il socio moroso può essere escluso dalla società.

Il creditore personale di un socio non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso. Inoltre,

l’attuale disciplina non gli consente più di fare opposizione in caso di proroga della società.

Le quote. Le azioni

Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o da azioni, a seconda che

la cooperativa sia regolata dalla disciplina delle SpA oppure della Srl.

Per stimolare l’allargamento della compagine azionaria, nessun socio, persona fisica, avere una quota

superiore a centomila euro. Tuttavia, nelle cooperative con più di 500 soci l’atto costitutivo può elevare tale

limite fino al 2% del capitale sociale.

Le previsioni di limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio pongono vistosi ostacoli per la raccolta di

capitale di rischio. Nasce così la figura dei soci sovventori.

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64 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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La figura dei soci sovventori consente la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti sprovvisti degli

specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all’attività mutualistica

L’atto costitutivo può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili. Per

evitare però che la partecipazione dei soci sovventori sia animata da scopi esclusivamente speculativi, è

stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non può essere maggiorato in misura superiore al 2%

rispetto a quello previsto per gli altri soci. Sono poi introdotte delle regole volte a evitare che i soci sovventori

prendano il sopravvento nella gestione della società: l’atto costitutivo può attribuire a ciascun socio

sovventore più voti, ma non oltre 5.

Altra forma di finanziamento sono le azioni di partecipazione cooperativa. Esse sono prive di voto e sono

privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di partecipazione cooperativa

possono essere emesse al portatore, se interamente liberate (e sono quindi liberamente trasferibili e godono

dell’anonimato).

Alle società cooperative è stata di recente consentita anche l’emissione di obbligazioni. Il limite all’emissione

è individuato nell’ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Gli organi sociali, l’assemblea

Stessa disciplina delle Spa ed identico è il riparto delle funzioni. Alcune significative deviazioni sono introdotte

per l’assemblea.

Il peso di ciascun socio cooperatore in assemblea è svincolato dall’ammontare della partecipazione sociale.

Per i soci persone fisiche trova rigida applicazione il principio “una testa, un voto”.

Valgono inoltre le seguenti regole:

hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ciò

per evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze ammettendo un numero

massiccio di soci all’ultimo momento;

il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio; e, ciascun socio non ne può

rappresentarne più di dieci.

Il voto può essere dato anche per corrispondenza o per altri mezzi se l’atto costitutivo lo consente.

L’atto costitutivo può introdurre forme di convocazione diverse da quelle previste per la SPA. I quorum

costitutivi e deliberativi sono calcolati in base ai voti spettanti per testa ai soci, non in base alla loro

partecipazione. Essi sono determinati dall’atto costitutivo.

Possono essere disposte assemblee separate dall’atto costitutivo: si articola la struttura in assemblee separate

e assemblea generale; per le cooperative con numerosissimi soci sparse sul territorio le assemblee separate

eleggono dei soci-delegati che prenderanno parte all’assemblea generale.

Amministrazione. Controlli. Collegio dei probiviri

Quanto al sistema tradizionale, con l’attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli amministratori deviano

essere soci cooperatori; è sufficiente che solo la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci

cooperatori.

È prassi consolidata la previsione negli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il collegio dei

probiviri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie fra soci o fra soci e società,

riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica.

Oltre al controllo del collegio sindacale le società cooperative sono anch’esse assoggettate al controllo

giudiziario sulla gestione. Legittimati al ricorso sono 1/10 del numero complessivo dei soci, ridotto a 1/20 per le

cooperative che hanno più di 3.000 soci.

La vigilanza governativa

Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa, al fine di assicurare il regolare

funzionamento amministrativo e contabili delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione

delle agevolazioni tributarie e creditizie. La vigilanza spetta al ministero del lavoro ed è esercitata tramite

ispezioni ordinarie (biennali) e ispezioni straordinarie (disposte ogni qualvolta che se ne ravvisa l’opportunità).

Bilancio. Utili e ristorno.

La formazione del bilancio di esercizio delle società cooperative è assoggettata alla disciplina della SpA.

Regole specifiche sono dettate per la destinazione degli eventuali utili prodotti:

• la riserva legale è del 30% anziché del 5%; inoltre, tale obbligo sussiste indipendentemente

dall’ammontare raggiunto dalla riserva legale;

• il 3% degli utili netti è obbligatoriamente destinato ad appositi fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Infine, e soprattutto, sono posti dei limiti alla distribuzione fra i soci degli utili residui, comprimendo così il profilo

lucrativo della partecipazione sociale.

L’attuale disciplina introduce una netta distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente ed altre

società cooperative.

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65 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Per queste ultime è sufficiente che l’atto costitutivo fissi la % massima dei dividendi che possono essere ripartiti

tra i soci cooperatori.

Disciplina più restrittiva è prevista per le società cooperative a mutualità prevalente. Gli statuti di tali società

devono prevedere:

• il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali

aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore al due per cento rispetto a tale limite massimo;

• il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

• l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale (deducendo

soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione.

Dagli utili (remunerazione del capitale) vanno tenuti distinti i ristorni. Questi costituiscono rimborso ai soci di

parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperativa di consumo) a prezzo di

mercato, o integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio

(cooperative di produzione e di lavoro). I ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci

cooperatori il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Alle

somme distribuite ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni che la legge pone alla

distribuzione degli utili.

Lo scioglimento

Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di capitali, con la sola

differenza, dovuta alla variabilità del capitale sociale, che solo la perdita totale del capitale è causa di

scioglimento della società.

Sono poi cause specifiche di scioglimento:

• la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di nove (o tre), se questo non è reintegrato

entro un anno;

• la liquidazione disposta coattivamente dall’autorità governativa.

Per quanto riguarda la destinazione del residuo attivo di liquidazione, nelle cooperative a mutualità

prevalentemente mutualistica l’intero patrimonio sociale netto (dedotto solo il capitale versato e rivaluto e i

dividendi eventualmente maturati) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione.

I consorzi di cooperative

I consorzi di cooperative sono forme di organizzazione collettiva cui le società cooperative ricorrono per

raggiungere un maggior grado di efficienza e di competitività sul mercato.

La legge Basevi ne prevede tre diversi tipi:

1. consorzi di cooperative per l’esercizio in comune di attività economica;

2. consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;

3. consorzi fra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Il gruppo cooperativo paritetico

Anche le società cooperative possono dar vita a organizzazioni di gruppo. Questo fenomeno, diffuso nel

settore bancario e assicurativo, è fondato sulla base di un accordo contrattuale con cui più società

cooperative si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a

determinare su un piano di parità rispetto alle altre (gruppo paritetico).

La legge fissa il contenuto minimo del contratto richiedendo che siano indicate in esso: la durata, la

cooperativa cui è affidata la direzione del gruppo e i relativi poteri, nonché i criteri di compensazione e

l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora le condizioni dello scambio

risultino pregiudizievoli per i propri soci. Il contratto deve essere depositato in forma scritta presso l’albo delle

società cooperative.

Le mutue assicuratrici

Le mutue assicuratrici, o società di mutua assicurazione, sono società cooperative caratterizzate dalla stretta

interdipendenza che per legge esiste fra la qualità di socio e la qualità di assicurato: non si può acquistare la

qualità di socio, se non assicurandosi presso la società.

I soci assicurati sono obbligati verso la società al pagamento di contributi, che costituiscono sia da

conferimento sia da premio di assicurazione; essi sono calcolati con i criteri tecnici propri dei premi di

assicurazione e, al pari di quest’ultimi, sono di regola pagati periodicamente.

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66 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Le operazioni straordinarie

La trasformazione

È il cambiamento di tipo della società, o il passaggio di una società di capitali a un altro tipo di

ente giuridico o comunione d’azienda e viceversa. In caso di trasformazione vige la regola della

continuità dei rapporti giuridici: con la trasformazione l’ente in oggetto conserva i diritti e gli

obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali.

Distinguiamo tra

Trasformazione omogenea: tra società lucrative, con lo stesso scopo

Trasformazione eterogenea: tra enti con scopo diverso (da società lucrative a cooperative,

fondazioni, consorzi, società consortili, comunione d’azienda, associazioni non riconosciute

e viceversa)

Trasformazioni in società di capitali Trasformazioni da società di capitali

Trasformazione

omogenea

da altra società di capitali, una società

di persone

A società di capitali a altre società di

capitali o a società di persone. Occorre

la maggioranza x le modifiche di

statuto. È inevitabile il consenso dei soci

che assumono responsabilità illimitata.

Trasformazione

eterogenea

Cooperative (solo se non sono a

mutualità prevalente), fondazioni,

consorzi, società consortili, comunione

d’azienda, associazioni non riconosciute

Consorzi, società consortili, società

cooperative, comunioni d’azienda,

associazioni non riconosciute e

fondazioni. Serve il voto di 2/3 degli

aventi diritto

Forma della

delibera di

trasformazione

Occorre un atto pubblico contente tutti

gli elementi richiesti dall’atto costitutivo

della nuova forma. Serve una decisione

della maggioranza dei soci.

Effetti in

trasformazioni

omogenee

Dall’ultimo degli adempimenti

pubblicitari decorrono 60 giorni in cui i

creditori possono far opposizione.

Per le società di persone occorre una

relazione giurata di stima del patrimonio

sociale. La responsabilità dei soci può

cambiare: non sono liberati per le

obbligazioni anteriori, salvo liberazione

(p. 637)

Effetti in

trasformazioni

disomogenee

Ci sono molti limiti e adempimenti

specifici da rispettare p 638-639-670

La fusione

È l’unificazione di due o più società in una sola e può avvenire in due modi

a. Costituzione di una nuova società, che prende il posto di tutte le società che si fondono in senso stretto

b. Assorbimento in una società preesistente di una o più altre società

per assorbimento

Può avvenire sia tra società dello stesso tipo (omogenea), sia tra società di diverso tipo (eterogenea: comporta anche la trasformazione di una o più società che si fondono. Occorre rispettare quindi anche le regole previste per la trasformazione nello specifico caso).

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67 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione e

abbiano già iniziato la ripartizione dell’attivo. Possono partecipare invece le società sottoposte a

procedura concorsuale.

La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne

la dimensione e la competitività. Da luogo sia a una concertazione giuridica che economica (nei

gruppi solo economica).

Procedimento 1. Fase preparatoria: gli amministratori redigono il PROGETTO DI FUSIONE (non delegabile),

contenente

Tipo, denominazione sociale, sede delle società partecipanti

Atto costitutivo della nuova società costituita

Rapporto di cambio (o concambio) delle azioni o quote: modalità di assegnazione di

azioni o quote della nuova società agli azionisti delle società che si estinguono. Va

specificato l’eventuale conguaglio in denaro da corrispondere per compensare

eventuali resti

Trattamento riservato a eventuali categorie speciali di azioni

Data dalla quale le operazioni vengono imputate nel bilancio della risultante

Vantaggi riconosciuti eventualmente agli amministratori delle partecipanti

condizioni e modalità di realizzazione dell’operazione

Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese: tra l’iscrizione e la data della delibera

devono passare almeno 30 giorni

Oltre al progetto di fusione devono essere allegati stato patrimoniale e conto economico (coi

criteri utilizzati nelle valutazioni), relazione degli amministratori illustranti i benefici della fusione

per ogni società partecipante e relazione degli esperti (revisori contabili/società di revisione)

sulla congruità del rapporto di cambio e l’adeguatezza dei metodi utilizzati nel determinare lo

stesso più eventuale relazione di stima del patrimonio in caso di fusione di società di persone

con società di capitali. Vengono depositati i bilanci dei tre esercizi precedenti di ciascuna

società presso le sedi sociali per i 30 giorni precedenti l’assemblea in cui si voterà la delibera di

fusione.

Eccezione: fusioni semplificate

incorporazione di società interamente posseduta: non vengono emesse quote o nuove azioni.

Non è necessaria nessuna indicazione sulle nuove azioni o quote e sul rapporto di cambio, nè la

relazione di amministratori e esperti

incorporazione di società posseduta al 90%: si può omettere la relazione degli esperti se si

permette ai soci dell’incorporata di acquistare azioni dell’incorporante per un corrispettivo

determinato coi criteri adottati in sede di recesso

2. fase decisoria: ogni assemblea approva il progetto di fusione con le maggioranze richieste per

la modifica di atto costitutivo (assemblea straordinaria). Nelle società di persone si decide a

maggioranza per quote di partecipazione agli utili. Al socio dissenziente, assente o astenuto è

concesso il diritto di recesso. In caso di fusione omogenea il diritto di recesso è riconosciuto solo

nella srl.

3. Attuazione: la fusione può essere attuata solo trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle

imprese dell’ultimo atto soggetto a pubblicazione, in cui i creditori anteriori possono presentare

opposizione. L’opposizione sospende l’operazione fino a relativo giudizio. Non è possibile fare

opposizione se tutti i creditori hanno dato il consenso, sono stati pagati i dissenzienti e gli

obbligazionisti hanno approvato la fusione nella loro assemblea.

4. L’atto di fusione: con la stipula dell’atto di fusione da parte dei legali rappresentanti si da

attuazione alla delibera (p 653 – 659). All’ultima iscrizione nel registro delle imprese è

riconosciuta efficacia costitutiva degli effetti della fusione. Da questo momento l’invalidità

della fusione per vizi e anomalie non può più essere pronunciata, resta salvo solo il diritto di

risarcimento danni.

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68 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO (leveraged buy out)

Chi intende acquisire il controllo della società, costituisce una spa con modesto capitale che

ottiene un cospicuo prestito per acquistare le azioni della società bersaglio. Conseguito il controllo

di quest’ultima, viene deliberata la fusione per incorporazione della stessa nella società acquirente

e il finanziamento è rimborsato con gli utili futuri della società bersaglio così incorporata (altri

dettagli p 649-650-651)

FUSIONE TRANSFRONTALIERA

Solo se l’ordinamento straniero contente la fusione con società italiane (dettagli p 659-664)

La scissione

È il procedimento inverso della fusione: il patrimonio della società è scomposto e trasferito in tutto o

in parte ad altre società presistenti o di nuova costituzione. Le azioni delle società beneficiarie del

trasferimento sono acquisite direttamente dai soci della società che si scinde.

Il procedimento ricalca specularmente quello stabilito per la fusione, con gli opportuni

adattamenti:

- Il progetto di scissione deve anche indicare gli elementi patrimoniali da trasferire a

ciascuna società beneficiaria più eventuale conguaglio in denaro

- Il progetto di scissione deve anche indicare Criteri di distribuzione delle quote/ azioni delle

società beneficiarie.

- La relazione deve indicare anche il valore effettivo del patrimonio netto da trasferire e/o

che resta alla società scissa

- La relazione degli esperti non è necessaria quando la scissione avviene costituendo nuove

società e le azioni/quote sono assegnate con criterio proporzionale

- L’atto di scissione da redigere come atto pubblico vale anche come atto costitutivo delle

eventuali nuove beneficiarie

Le procedure concorsuali

La crisi dell’impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell’imprenditore sono eventi che

coinvolgono una gran massa di creditori che vengono a trovarsi nell’impossibilità di soddisfare i suoi

crediti. La mancata realizzazione può causare crisi anche nelle imprese degli eventuali creditori.

L’imprenditore, durante l’esercizio della sua attività, può trovarsi in una particolare situazione di

natura economico-finanziaria, che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti.

Tale situazione, che può essere temporanea o duratura, è chiamata “stato di insolvenza”.

Il nostro ordinamento prevede delle procedure per far fronte a questa situazione dove l’azione

esecutiva individuale sui beni del debitore si dimostra insufficiente e inadeguata.

Tali procedure sono chiamate “procedure concorsuali” e

sono:

1)IL FALLIMENTO

2)IL CONCORDATO PREVENTIVO

3)LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

4)L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

5)L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE

Una ulteriore procedura “l’amministrazione controllata” è stata

soppressa dopo la legge di riforma delle procedure concorsuali nel

2006.

CARATTERISTICHE

L’universalità, in quanto le procedure

concorsuali, colpiscono tendenzialmente

tutti i beni dell’imprenditore

La concorsualità, in quanto le procedure

concorsuali, coinvolgono tutti i creditori

dell’imprenditore alla data in cui il dissesto

è accertato.

La par condicio creditorum, in quanto le

procedure concorsuali, mirano ad

assicurare la parità di trattamento di tutti i

creditori dell’imprenditore.

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69 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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IL FALLIMENTO

Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente ed a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo criteri ispirati al principio

della parità di trattamento.

I presupposti del fallimento:

1) Presupposto soggettivo = la qualità di imprenditore commerciale del debitore

L’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori

commerciali di natura privata e quindi non pubblica. Non sono soggetti al fallimento ed al

concordato preventivo, gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto

dei seguenti requisiti di non fallibilità :

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento(o

dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare

complessivo annuo non superiore a 300.000 euro.

b) Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di

fallimento(o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare

complessivo annuo non superiore a 200.000 euro

c) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.

Un importante novità introdotta nel 2007 dal decreto correttivo è che “spetta al debitore l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei requisiti di non fallibilità”.

2) Presupposto oggettivo = lo stato di insolvenza del debitore

Presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento è lo “stato di insolvenza” e la legge

fallimentare stabilisce che si trova in stato di insolvenza “chi non è più in grado di soddisfare

regolarmente le proprie obbligazioni”. E’ insolvente l’imprenditore che non può pagare i sui

debiti o può pagare solo parzialmente i sui debiti ed anche l’imprenditore che può

adempiere a tutti i suoi debiti ma solo in un momento successivo alla scadenza degli stessi.

Lo “stato di insolvenza” va tenuto distinto “dall’inadempimento”.

Lo stato di insolvenza: “è una situazione del patrimonio del debitore”.

L’inadempimento: “è una manifestazione dello stato di insolvenza e si riferisce ad

una singola obbligazione.

Un imprenditore può adempiere a tutti i suoi debiti ma essere pur sempre comunque

insolvente, pensiamo ad esempio al ricorso a prestiti usurai per mascherare l’insolvenza.

Viceversa l’imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente, pensiamo ad

esempio all’imprenditore che non paga perché ritiene di non dover pagare o trascura per

negligenza di pagare un debito. Fermo restando la differenza fra insolvenza ed

inadempimento, in base all’attuale disciplina per aprire il fallimento devono verificarsi

entrambe le circostanze.

Il decreto correttivo del 2007 ha previsto che il fallimento non si può dichiarare se

l’ammontare dei debiti, scaduti e non pagati, è inferiore a 30.000 euro.

Fallimento dell’imprenditore defunto o cessato.

La morte dell’imprenditore o la cessazione dell’attività di impresa non impediscono la

dichiarazione di fallimento. In caso di morte di imprenditore già dichiarato fallito la procedura

fallimentare procede nei confronti dell’erede.

In caso di cessazione dell’attività di impresa, il fallimento può essere dichiarato solo se non è

trascorso più di un anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese e se

l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo alla stessa.

Le finalità del fallimento:

l’originaria formulazione della legge fallimentare disegnava il fallimento come una procedura

concorsuale liquidatoria e sanzionatoria, tesa ad espellere l’imprenditore insolvente dal mercato e

a liquidarne il patrimonio; con la riforma del 2006, il fallimento può anche consentire la

conservazione dell’attività di impresa, attraverso il trasferimento o l'affitto dell'azienda.

1) Finalità principale: determinazione dei crediti e soddisfacimento dei creditori concorrenti

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2) Finalità secondaria: salvaguardia del valore produttivo del complesso aziendale attraverso:

a) l’esercizio provvisorio dell’impresa

b) vendita in blocco dei beni aziendali

LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO:

Soggetti legittimati alla richiesta Il fallimento può essere richiesto:

1) Da uno o più creditori, anche se non muniti di titolo esecutivo ed anche se vantino un

credito non ancora scaduto.

2) Dal debitore, il quale ha l’obbligo(sanzionato penalmente) di chiedere il proprio fallimento

solamente nel caso in cui la mancata richiesta possa provocare l’aggravamento del

dissesto.

3) Dal Pubblico Ministero, in quanto la dichiarazione di fallimento, mira a tutelare interessi di

natura generale. Il P.M. ha l’obbligo di chiedere il fallimento quando durante un

procedimento penale emerge uno stato di insolvenza a carico dell’imputato.

La riforma del 2006 ha soppresso la dichiarazione di fallimento per iniziativa d’ufficio del Giudice in base al

principio di terzietà ed imparzialità del Giudice. Quando però l’insolvenza dell’imprenditore viene segnalata al

P.M. da un Giudice che l’abbia rilevata durante un procedimento civile in cui l’imprenditore sia parte, il P.M.

ha il potere-dovere di chiedere il fallimento.

Competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale del luogo dove vi è la sede principale

dell’impresa. Se il Tribunale che ha pronunciato il fallimento si dichiara incompetente, deve

disporre con decreto l’immediata trasmissione degli atti al Tribunale dichiarato competente e

restano validi tutti gli atti precedentemente compiuti. Non rileva, ai fini della competenza, il

trasferimento della sede dell’impresa, intervenuto nell’anno precedente alla richiesta di fallimento.

Si vuole impedire così che il trasferimento della sede dell’impresa serva da espediente

all’imprenditore per ostacolare o ritardare la dichiarazione di fallimento ovvero per scegliere un

Tribunale gradito.

Istruttoria prefallimentare

Una volta presentata la richiesta di fallimento Il Tribunale in composizione collegiale con le

modalità del procedimento in camera di consiglio, apre la fase dell’istruttoria prefallimentare.

Il debitore ed i creditori istanti, debbono essere sentiti in udienza e possono presentare memorie,

depositare documenti, nominare consulenti, richiedere l’assunzione di prove.

Nel procedimento interviene anche il P.M. se ha richiesto il fallimento.

Il Tribunale, ad istanza di parte può emettere anche provvedimenti cautelari o conservativi volti a

tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore, per la durata della fase dell’istruttoria

prefallimentare.

Il Tribunale terminata la propria istruttoria dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di

fallimento.

1) In caso di non accoglimento della richiesta di fallimento, il Tribunale emette “decreto

motivato di non accoglimento”,

Tale decreto è impugnabile dal creditore istante, dal P.M. richiedente o dallo stesso

debitore, con reclamo avanti la Corte di Appello che se accoglie il reclamo rimette

d’ufficio gli atti al Tribunale.

2) In caso di accoglimento della richiesta di fallimento, il Tribunale emette “sentenza di

accoglimento che dichiara il fallimento”.La sentenza è immediatamente esecutiva tra le

parti del processo, dalla data del deposito in cancelleria. Diventa esecutiva nei confronti

dei terzi invece dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

La sentenza contiene alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura ed in

particolare:

a) contiene la nomina del Giudice Delegato e del Curatore

b) fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo

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c) ordina al fallito di depositare, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,

nonché l’elenco dei creditori.

Reclamo e revoca della sentenza di fallimento.

Il fallito e qualsiasi altra persona vi abbia interesse possono proporre reclamo nei confronti della

sentenza di fallimento, entro il termine di 30 giorni, presso la Corte di Appello.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza di fallimento impugnata.

La Corte di Appello in seguito al reclamo può emettere:

a) “Sentenza di non accoglimento del reclamo” = confermando il fallimento

b) “Sentenza di accoglimento del reclamo” = disponendo la revoca del fallimento

Tali sentenze sono ricorribili in Cassazione entro 30 giorni dal deposito

Ma sul piano patrimoniale quel che è stato è stato, infatti la revoca del fallimento sul piano

patrimoniale fa restare salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari.

Tali atti già compiuti possono aver alterato notevolmente la consistenza e composizione del

patrimonio del fallito. All’ ex fallito non resta quindi che chiedere il risarcimento dei danni al

creditore istante, possibile se vi sia stata colpa dello stesso, ottenendo anche il pagamento delle

spese processuali e del compenso del Curatore. Spese processuali e compenso del curatore

graveranno sull’ex fallito se all’origine della dichiarazione di fallimento vi sia stato un suo

comportamento colposo. In caso contrario tali spese sono a carico del Tribunale.

GLI ORGANI DEL FALLIMENTO

1) Il Tribunale fallimentare:

Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento “è l’organo investito dell’intera procedura fallimentare”.

Inoltre in base alla così detta “vis attractiva” è giudice naturale competente di tutte le cause che

derivano dal fallimento in deroga ai normali criteri di competenza funzionale e per territorio.

In particolare il Tribunale fallimentare:

a) nomina il Giudice Delegato ed il Curatore ne sorveglia l’operato e può sostituirli

b) decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del Giudice

c) decide sui reclami contro i provvedimenti del Giudice Delegato

d) sostituisce i componenti del Comitato dei Creditori quando sia previsto

e) può in ogni tempo chiedere chiarimenti ed informazioni, al Curatore, al fallito ed al Comitato

dei Creditori

Tutti questi provvedimenti sono adottati dal Tribunale con decreto motivato, che è impugnabile

con reclamo avanti la Corte di Appello.

2) Il Giudice delegato

Il Giudice Delegato “ha funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura

fallimentare”.

In particolare il Giudice Delegato:

a) nomina e revoca i componenti del Comitato dei Creditori e lo sostituisce nel caso di inerzia,

impossibilità di costituzione o di funzionamento o di urgenza

b)forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con proprio decreto

c)decide sui reclami proposti contro gli atti del Curatore e del Comitato dei Creditori

d)autorizza il Curatore a stare in giudizio

e)emette o provoca l’emissione di provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio

Tutti questi provvedimenti sono adottati con decreto motivato, che è impugnabile con reclamo

avanti al Tribunale fallimentare.

3) Il Curatore

Il Curatore “ha come compito principale quello dell’amministrazione del patrimonio del fallito” e

svolge le sue funzioni sotto la vigilanza del Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori.

Il Curatore viene nominato dal Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento. Per quanto

attiene all’esercizio delle sue funzioni ha la qualifica di pubblico ufficiale. Inoltre deve appartenere

a determinate categorie di soggetti individuate dalla legge (avvocati, commercialisti, ragionieri,

ecc)Il Curatore può essere revocato dal Tribunale stesso con decreto, in ogni tempo, anche

d’ufficio.

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72 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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4) Il Comitato dei creditori

Il Comitato dei Creditori è un organo collegiale composto da 3 a 5 membri scelti fra i creditori.

L’organo è nominato dal Giudice Delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Tutte le

decisioni dell’organo sono prese a maggioranza dei suoi membri.

Le funzioni di tale organo sono di tre tipi:

1) Funzione di controllo(vigilando sull’operato del curatore ed ispezionando tutti i

documenti del fallimento)

2) Funzioni autorizzative(autorizza gli atti del Curatore soprattutto quelli di straordinaria

amministrazione)

3) Funzioni consultive(esprime pareri obbligatori ma per lo più non vincolanti)

Contro gli atti del Curatore o del Comitato dei Creditori, il fallito ed ogni interessato possono

proporre reclamo entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto, al Giudice Delegato che si esprime

con decreto ricorribile davanti al Tribunale sempre nel termine di 8 giorni.

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti del fallito 1) Patrimoniali:

Con la sentenza di fallimento il fallito:

♦ Subisce lo “spossessamento” dei suoi beni, di cui perde l’amministrazione ma non la

proprietà. I beni del fallito passano sotto l’amministrazione del Curatore. Lo spossessamento,

colpisce tutti i beni esistenti nel patrimonio del fallito alla data di dichiarazione di

fallimento, ma ad eccezione di alcuni beni di cui all’art. 46 della legge fallimentare che

sono:

Beni e diritti di natura strettamente personale (diritto al nome, diritto di abitazione)

Gli assegni aventi carattere alimentare (stipendi, salari, pensioni)

Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (letto, cose

sacre)

Il diritto di abitazione sulla casa di proprietà, fino a quando interviene la vendita

Frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli.

Lo spossessamento si estende anche ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento (es.

eredità, donazioni, vincite).

♦ Non perde la capacità di agire. Gli atti posti in essere dal fallito nei confronti di terzi sono

validi, nulla impedisce ad esempio che egli inizi una nuova attività d’impresa. Se gli atti

compiuti dal fallito, però riguardano beni e diritti ricompresi nello spossessamento, sono

inefficaci nei confronti dei creditori.

c) Perde la capacità processuale

Nelle cause relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, infatti in suo luogo starà

in giudizio il Curatore.

2) Personali:

Il fallimento produce anche effetti che colpiscono la persona del fallito e possiamo distinguerli in:

a) Limitazioni delle libertà:

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito vede limitati alcuni dritti garantiti dalla

Costituzione:

Il diritto al segreto epistolare.

Infatti relativamente alla corrispondenza indirizzata al fallito:

- se quest’ultimo non è persona fisica viene consegnata direttamente al

Curatore

- se invece è persona fisica può aver diritto a ricevere la corrispondenza

ma è obbligato a consegnare al Curatore la corrispondenza riguardante

il fallimento

Il diritto alla libertà di movimento.

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73 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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Il fallito è tenuto a comunicare al Curatore ogni mutamento della residenza

o del domicilio e deve presentarsi agli organi della procedura fallimentare

ogni qualvolta viene chiamato per fornire informazioni e chiarimenti.

b) Incapacità civili e politiche:

Il fallito non può essere amministratore, sindaco, revisore, o liquidatore di società e non può

essere iscritto all’albo degli avvocati, commercialisti ne svolgere la funzione di tutore,

arbitro, notaio.

Tali restrizioni cessano tutte automaticamente con la chiusura del fallimento.

Sono state abrogate le incapacità politiche attive e passive del fallito previste ante riforma.

Penali

Il fallito può compiere illeciti penali sia prima della dichiarazione di fallimento

che successivamente.

Bancarotta fraudolenta: quando l’imprenditore compie con dolo,

una serie di fatti previsti dalla legge come reato (es.

occultamento di beni, falsificazione scritture contabili ecc.)

Bancarotta semplice:quando l’imprenditore compie con colpa,

una serie di fatti previsti dalla legge come reato (es. omessa o

irregolare tenuta delle scritture contabili ecc..)

Ricorso abusivo al credito:quando, l’imprenditore dissimulando il

proprio dissesto, ricorre al credito.

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei creditori Il fallimento ha come scopo quello di assicurare il principio della “par condicio creditorum”,

garantendo cioè pari condizioni dei creditori sul patrimonio del fallito. Dalla data della

dichiarazione di fallimento, tutti i creditori dell’imprenditore fallito, diventano creditori concorsuali e

possono quindi realizzare il loro credito solo attraverso la procedura fallimentare.

I creditori concorsuali:

acquistano il diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare, solo in seguito

all’accertamento giudiziale del loro credito (c.d. accertamento del passivo), diventando

così creditori concorrenti

non possono esperire azioni esecutive individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento,

salvo alcune eccezioni tassative

distinguiamo tra

- creditori concorrenti: a cui si applica la par condicio creditorum. Non sono però tutti sullo stesso

piano ed infatti distinguiamo tra loro

creditori chirografari (creditori semplici): I creditori chirografari invece partecipano solo alla

ripartizione dell’attivo fallimentare non gravato da vincoli, in proporzione del loro credito e

sono soddisfatti tutti nella stessa misura percentuale.

creditori privilegiati (cioè garantiti da pegno ipoteca o privilegio): Il principio della “par

condicio creditorum” non incide sui diritti dei creditori privilegiati che quindi restano favoriti

rispetto ai creditori chirografari(semplici). I creditori privilegiati in pratica hanno diritto di

prelazione sulla vendita del bene oggetto di pegno, ipoteca o privilegio e successivamente

se non sono soddisfatti integralmente per il residuo, concorrono alla pari, con i creditori

chirografari, nella ripartizione di ciò che resta dell’attivo fallimentare.

- “creditori della massa” cioè quelli che diventano tali dopo la dichiarazione di fallimento. (es.

creditori fatti per sostenere le spese della procedura fallimentare). I crediti dei creditori della

massa, vanno soddisfatti in “prededuzione” cioè prima dei creditori concorrenti, per intero e

quindi senza applicazione della par condicio creditorum.

Riguardo alla determinazione dei crediti possiamo dire che:

tutti i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti alla data della dichiarazione di

fallimento

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74 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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i crediti chirografari non producono interessi nel corso del fallimento ad eccezione dei

crediti privilegiati e prededucibili.

I creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti nei confronti del fallito, i crediti che

vantano nei confronti dello stesso. La compensazione è ammessa anche se il credito non è

scaduto prima della dichiarazione di fallimento. (il creditore in questo modo si sottrae al

concorso).

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti di terzi sugli atti pregiudizievoli ai creditori

(revocatorie) Di norma intercorre un certo intervallo di tempo fra il momento in cui si manifesta lo stato di

insolvenza e quello in cui il fallimento è dichiarato. In tale intervallo di tempo, l’imprenditore per far

fronte alla crisi o per mascherarla, può aver compiuto una serie di atti pregiudizievoli nei confronti

dei creditori(es. vendita di merci a prezzi rovinosi) che alterano l’integrità del proprio patrimonio.

Intervenuto il fallimento, il Curatore può chiedere al Giudice di rendere “inefficaci” tali atti

pregiudizievoli ai creditori, in due modi attraverso:

1) L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del c.c necessita dell’esistenza di

due presupposti:

a. L’eventus damni (l’atto è pregiudizievole nei confronti del patrimonio del fallito)

b. Il consiluim fraudis (la consapevolezza del fallito e anche del terzo che l’atto sia

pregiudizievole al creditore)

Spetta al Curatore fornire l’onere della prova dell’esistenza di questi due presupposti.

2) L’azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge fallimentare prevede invece che:

Tutti gli atti posti in essere dall’imprenditore durante lo stato di insolvenza (anche se il

fallimento non è stato ancora dichiarato) si presumono “pregiudizievoli” per i creditori e

violano il principio della par condicio creditorum.

Il Curatore che agisce con la revocatoria fallimentare è quindi dispensato dall’onere di

provare l’eventus damni ed il consilium fraudis.

L’esercizio dell’azione di revocatoria fallimentare necessita di due presupposti che si

presumono:

a. Lo stato di insolvenza dell’imprenditore

b. La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo

Spetta in questo caso al terzo provare il contrario di questi due presupposti per evitare la

revoca dell’atto.

Riguardo agli effetti possiamo dire che il terzo, che ha subito le azioni revocatorie, dovrà

restituire al fallimento quanto in precedenza ricevuto dal fallito. Nel contempo il terzo, sarà

ammesso al passivo del fallimento, se vanta un credito verso il fallito, partecipando alla

ripartizione dell’attivo in concorso con gli altri creditori. L’azione decade entro 5 anni dalla

stipulazione dell’atto ed entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento.

Quanto agli atti sottoposti alla revocatoria fallimentare il legislatore ha distinto due

categorie:

- Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti o garanzie che presentino

anormalità tali da far presumere che l’atto sia pregiudizievole per i creditori (es.

vendita di un bene ad una somma irrisoria) se compiuti nell’anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento. Per evitare la revoca di tali atti spetterà al terzo

convenuto in revocatoria, dare la prova non facile che ignorava lo stato di

insolvenza dell’imprenditore fallito.

- Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino anormalità se

compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il legislatore ne ha

ammesso la revoca a condizione che il Curatore provi che il terzo conosceva lo

stato di insolvenza dell’imprenditore fallito.

Il legislatore ha previsto però l’esistenza di atti non revocabili, e sono:

I pagamenti delle forniture.

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75 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro a dipendenti e collaboratori

anche non subordinati del fallito.

Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo destinati a costituire

l’abitazione principale dell’acquirente.

Le rimesse effettuate su di un conto corrente bancario, purché non abbiano

ridotto in maniera consistente e durevole, l’esposizione debitoria del fallito nei

confronti della banca.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del fallito, posti in essere

dall’imprenditore in esecuzione di un piano che risulti idoneo al risanamento

finanziario dell’impresa.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del Concordato

Preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Vi è un categoria di atti che sono sottoposti alla “revocatoria di diritto”, è sono considerati

legge fallimentare “priva di effetti nei confronti dei creditori” per il solo fatto della

sopravvenuta dichiarazione di fallimento Tali atti sono:

Gli atti a titolo gratuito, (es. donazioni) compiuti nei 2 anni anteriori alla

dichiarazione di fallimento.

I pagamenti anticipati di debiti, compiuti nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di

fallimento.

Per questi atti il Curatore non ha bisogno di agire in giudizio per accertare la loro

inefficacia. Il terzo è tenuto a restituire al fallimento quanto ricevuto con questi atti

inefficaci.

Atti compiuti fra coniugi:

Il coniuge di un imprenditore difficilmente ignora lo stato di insolvenza di questi. Gli atti compiuti fra

coniugi:

A titolo oneroso: compiuti da quando ha avuto inizio l’attività di impresa(quindi senza limite

temporale), si presumono pregiudizievoli per i creditori e sono revocati di diritto, salvo che il

coniuge provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.

Gli atti a titolo gratuito: compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, si

presumono pregiudizievoli per i creditori e sono revocati di diritto

Effetti della sentenza di fallimento sui contratti in corso di esecuzione Al momento della dichiarazione di fallimento, vi sono dei contratti in corso di esecuzione e stabilire

quale sia la sorte di tali contratti non è problema di agevole soluzione.

In seguito al fallimento per tali atti vi può essere:

1) Scioglimento del contratto, automatico di diritto:

Rientrano in tale categoria:

- I contratti di conto corrente bancario, il mandato, la commissione

- L’associazione in partecipazione in caso di fallimento dell’associante

- I contratti di borsa a termine

- L’appalto

2) Continuazione del contratto, salvo recesso, con sub ingresso del Curatore: in quanto tali

contratti sono ritenuti vantaggiosi per la massa de creditori.

Rientrano in tale categoria:

- Locazione di immobili in caso di fallimento del conduttore

- Affitto dell’azienda

- Assicurazione contro i danni se fallisce l’assicurato

- Factoring se fallisce il cedente

- Leasing se fallisce il cedente

3) Sospensione del contratto: sarà il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori

a decidere se sciogliere il contratto oppure continuarlo.

Rientrano in tale categoria:

- La vendita a termine o a rate con riserva di proprietà

- I contratti di esecuzione continuata o periodica come la somministrazione

- Il preliminare di vendita di immobili (c.d. compromesso)

- Il leasing finanziario in caso di fallimento dell’utilizzatore

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- I contratti di esecuzione continuata o periodica come la somministrazione

- Il mandato in caso di fallimento del mandante

L’esercizio provvisorio dell’impresa

Con la dichiarazione di fallimento l’attività di impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad

essere liquidati per soddisfare i creditori. Si può tuttavia avere una continuazione dell’attività di

impresa quando ciò è funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale.

La legge fallimentare al riguardo prevede due casi:

a. Il Tribunale nella sentenza che dichiara il fallimento può disporre l’esercizio provvisorio

dell’impresa del fallito “se dall’interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile e

purché non arrechi pregiudizio ai creditori”.

b. Il Giudice Delegato, su proposta del Curatore, previo parere favorevole vincolante del

Comitato dei Creditori, può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito (già

disposta dal Tribunale)

All’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa provvede il Curatore che può avvalersi anche

dell’opera del fallito. Durante l’esercizio provvisorio tutti i contratti pendenti proseguono salvo che il

Curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. Mentre le obbligazioni assunte dal

Curatore per l’esercizio provvisorio costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione.

La legge fallimentare prevede che il Giudice Delegato su proposta del Curatore, previo parere

favorevole del Comitato dei Creditori può autorizzare l’affitto dell’azienda, “quando appaia utile

ad una più proficua vendita dell’azienda”.L’affittuario è prescelto dal Curatore in base alla entità

del canone che corrisponderà ed alle garanzie sulla prosecuzione dell’attività e sul mantenimento

dei livelli occupazionali. Alla fine dell’affitto, che può avvenire anche per recesso anticipato del

Curatore dietro corresponsione di un giusto indennizzo, il complesso aziendale viene liquidato.

L’affittuario rimane però unico debitore per le obbligazioni che assume e quindi i creditori

concorsuali sono così al riparo, almeno in parte, dalle conseguenze di una cattiva gestione da

parte dell’affittuario.

LE FASI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

1)L’accertamento del passivo

Il Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento fissa

l’udienza per l’accertamento dello stato passivo. I creditori

devono presentare con ricorso, da depositare presso la

cancelleria del Tribunale, la “domanda di ammissione al

passivo”, 30 giorni prima della data dell’udienza.

I terzi presentano negli stessi termini la “domanda di

restituzione o rivendicazione di beni” che sono stati appresi

alla massa fallimentare.

Nella domanda debbono essere contenuti i documenti che

giustificano il credito e le eventuali ragioni di prelazione.

Il Curatore predispone quindi “un progetto di stato passivo” e lo deposita nella cancelleria del

Tribunale almeno 15 giorni prima dell’udienza di accertamento dello stato passivo.

Il progetto di stato passivo prevede due elenchi, uno dei creditori ed uno dei terzi.

Nell’ elenco dei creditori devono essere indicati: i crediti ammessi, i crediti non ammessi, i crediti

ammessi con riserva. Nell’elenco dei terzi devono essere indicati: i titolari di diritti sui beni del fallito.

I creditori ed i terzi titolari di diritti sui beni del fallito ed il fallito stesso possono esaminare il progetto

e presentare osservazioni scritte o documenti integrativi fino al giorno dell’udienza.

Si arriva così all’udienza di accertamento dello stato passivo che può durare anche più sedute ed

in cui il Giudice Delegato esamina le posizioni dei singoli creditori che risultano dal progetto di stato

passivo e decide su ogni singola domanda emettendo decreti motivati con i quali ammette non

ammette o ammette con riserva i singoli crediti.

Il Giudice Delegato terminate le operazioni di accertamento emette “decreto di esecutività dello

stato passivo” che deposita in cancelleria.

Contro il “decreto di esecutività dello stato passivo” emesso dal Giudice Delegato entro 30 giorni

possono essere proposte al Tribunale opposizioni e impugnazioni.

accertare

1. Quali creditori hanno diritto a

partecipare al fallimento

2. Quale è l’ammontare dei

crediti

3. Gli eventuali diritti di prelazione

4. Eventuali diritti di terzi sui beni

del fallito

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1)L’opposizione allo stato passivo stesso: viene proposta dai creditori non ammessi al fine di

ottenere l’ammissione del proprio credito o di un diritto di prelazione (o dai terzi esclusi, per

vedere riconosciuto il loro diritto su un bene della massa.), ma anche dai creditori ammessi con

riserva per ottenere l’ammissione definitiva.

2)L’impugnazione dei crediti altrui: viene proposta dai creditori ammessi, per contestare

l’accoglimento della domanda di un altro creditore o il diritto di prelazione o dai terzi titolari di

diritti sui beni della massa o dal Curatore stesso per contestare il riconoscimento di un diritto di un

terzo sui beni della massa.

Il Tribunale fallimentare in riguardo alle opposizioni ed impugnazioni, decide in camera di consiglio,

sentite le parti, con decreto contro cui non è ammesso appello ma solo ricorso in Cassazione entro

30 giorni. Se non vi è stata opposizione od impugnazione contro il decreto di esecutività dello stato

passivo è possibile però proporre istanza di revocazione, con ricorso al Giudice Delegato, se prima

della chiusura del fallimento si scopre che l’accoglimento o il rigetto di una domanda di

ammissione al passivo, è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto ovvero si

rinvengono documenti decisivi prima ignorati per causa non imputabile

Il decreto di esecutività dello stato passivo non preclude la possibilità di presentare nuove

domande di ammissione al passivo (c.d. domande tardive) che possono essere presentate entro

12 mesi dal deposito del decreto stesso. Decorso tale termine la domanda tardiva è ammessa solo

se il creditore prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e sempre che l’attivo

fallimentare non sia stato già interamente ripartito.

I creditori tardivi partecipano al riparto dell’eventuale attivo solo dopo il riparto tra i creditori

intervenuti tempestivamente se il ritardo è ad essi imputabile.

2)La liquidazione dell’attivo

Con la liquidazione dell’attivo si convertono in danaro i beni del fallito per soddisfare i suoi creditori.

Il Curatore predispone un “programma di liquidazione” che deve essere approvato dal Comitato

dei Creditori e autorizzato dal Giudice Delegato nei singoli atti. Il programma di liquidazione deve

indicare le modalità ed i termini per la liquidazione dell’attivo. Le vendite fallimentari devono

avvenire con procedure competitive e con la massima pubblicità per consentire la partecipazione

a tutti gli interessati. Ulteriore obiettivo dell’attuale disciplina è evitare la “disgregazione” del

complesso aziendale, preferendo la “vendita in blocco” dei beni aziendali.

3)La ripartizione dell’attivo

La ripartizione dell’attivo chiude il procedimento e avviene secondo un ordine tassativo, tramite un

“progetto di riparto” predisposto dal Curatore e presentato ogni 4 mesi al Giudice Delegato,

soddisfacendo in ordine:

1)crediti prededucibili

2)crediti privilegiati

3)crediti chirografari

La distribuzione delle somme avviene con ripartizioni periodiche parziali, che non possono superare

l’80% delle somme disponibili in quanto il restante 20% viene riservato ad eventuali imprevisti.

Prima della ripartizione finale il Curatore presenta al Giudice Delegato il conto della sua gestione e

se non sorgono contestazioni, lo stesso Giudice Delegato ordina al Curatore il riparto finale, con cui

si distribuisce anche il restante 20%.

4) La cessazione del fallimento

Il fallimento si chiude per una delle seguenti cause elencate dalla legge fallimentare:

1) Mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. Ciò si verifica solitamente

quando tra fallito e creditori è raggiunto un accordo extragiudiziario per il pagamento dei

crediti.

2) Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo. Ipotesi alquanto rara ma che può avvenire quando in base ad azioni di

reintegro del patrimonio(azioni revocatorie) si determini un notevole incremento della

massa attiva.

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3) Ripartizione integrale dell’attivo. E’ l’ipotesi più frequente e lascia i creditori concorrenti

parzialmente insoddisfatti. 4) Impossibilità di procedere a ripartizioni dell’attivo per mancanza dello stesso.

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, su istanza del Curatore

o del fallito o d’ufficio ed è impugnabile con reclamo dinanzi alla Corte di Appello e

successivamente in Cassazione.

Il decreto di chiusura ha effetto quando non è più impugnabile per scadenza dei termini oppure

quando l’eventuale reclamo è stato definitamene rigettato.

Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito che per i creditori. Riapertura del fallimento

Il fallimento chiuso per ripartizione integrale dell’attivo o per mancanza di attivo può essere

successivamente riaperto con sentenza emessa dal Tribunale su domanda del fallito o di uno dei

creditori, ma è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

1) non devono essere trascorsi più di 5 anni dal decreto di chiusura

2) nel patrimonio del fallito si rinvengono nuove attività (preesistenti o sopravvenute)

3) il fallito offre garanzie di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi

Esdebitazione e Concordato fallimentare

Di regola il fallito anche dopo la chiusura del fallimento rimane obbligato nei confronti dei suoi

creditori non soddisfatti dal fallimento i quali riacquistano la possibilità di proporre azioni esecutive

individuali contro l’ex fallito. La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi soltanto in due

casi:

1) Esdebitazione (che si ha con il decreto di chiusura del fallimento o successivamente con ricorso

del fallito). L’esdebitazione è un beneficio rivolto solo al fallito persona fisica e consiste nella

liberazione del fallito, una volta chiusa la procedura fallimentare, dai debiti residui nei confronti dei

creditori concorsuali non soddisfatti per intero, a condizione che però il fallito sia considerato

“meritevole” e che la procedura fallimentare abbia consentito il soddisfacimento almeno parziale

dei creditori concorsuali.

Quanto ai requisiti di meritevolezza possiamo dire che è ammesso al beneficio dell’esdebitazione

solo l’imprenditore che:

1) Ha cooperato con gli organi della procedura

2) Non ha beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti

3) Non abbia ritardato lo svolgimento della procedura

4) Non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia

pubblica ecc..

In presenza di queste condizioni il Tribunale con lo stesso decreto di chiusura del fallimento dichiara

inesigibili nei confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Se l’esdebitazione non è disposta nel decreto di chiusura del fallimento, il fallito stesso può

presentare istanza di esdebitazione con ricorso al Tribunale entro un anno dalla chiusura.

Il decreto che consente o nega l’esdebitazione è reclamabile avanti la Corte d’Appello da

qualunque interessato.

2 )Concordato fallimentare (che è una forma di chiusura del fallimento)

Il concordato fallimentare è un beneficio rivolto sia al fallito che ai creditori e consiste nel realizzare

la soddisfazione paritaria dei creditori, senza ricorrere alla fase di liquidazione dell’attivo.

1. Il fallito si libera dei debiti che eccedono la percentuale concordataria.

2. I creditori chirografari rinunciano ad una parte del loro credito, ma vengono compensati

dal fatto di ottenere qualcosa in più e soprattutto più rapidamente di quanto otterrebbero

attraverso la normale liquidazione dell’attivo fallimentare.

Le fasi essenziali del concordato sono: 1)La proposta 2)L’approvazione 3)L’omologazione

1)La proposta di concordato può essere presentata con ricorso al Giudice Delegato:

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- da uno o più creditori e da un terzo dal fallito. I termini di presentazione variano a seconda

del soggetto.

Il contenuto della proposta può essere molto ampio e può prevedere:

- il pagamento in percentuale e dilazionato dei creditori

- soddisfacimento dei creditori in forme diverse(es. cessione di beni)

- suddivisione di creditori in classi

- trattamenti differenziati fra i creditori appartenenti a classi diverse

La proposta di concordato è soggetta al preventivo esame del Giudice Delegato che è tenuto a

chiedere il parere vincolante del Comitato dei Creditori e quello non vincolante del Curatore.

2)L’approvazione

La proposta di concordato quindi deve essere approvata dai creditori che rappresentano la

maggioranza dei crediti ammessi al voto.

3)Giudizio di omologazione

Una volta approvato, il concordato deve essere sottoposto al giudizio di omologazione del

Tribunale che ne valuta la legittimità(valuta se ci sono i presupposti) ed emette “decreto di

omologazione” non ricorribile.

Il concordato omologato vincola sia il fallito che tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento.

L’esecuzione del concordato spetta al fallito sotto la sorveglianza del Giudice Delegato, del

Curatore e del Comitato dei Creditori. Il concordato con sentenza del Tribunale può essere

Risolto(Risolto: su domanda dei creditori, in caso di inadempimento degli obblighi da parte del

fallito) o Annullato (Annullato: su richiesta del Curatore o di un creditore se si scopre una

esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell’attivo).

Con la risoluzione o l’annullamento del concordato si riapre automaticamente la procedura

fallimentare.

IL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente al debitore di evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare. Pertanto al concordato preventivo si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento e consiste in un accordo fra debitore e creditori per stabilire

le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.

I presupposti del concordato preventivo:

1)Presupposto soggettivo

la qualità di imprenditore commerciale del debitore(fallibile)

2)Presupposto oggettivo

lo stato di crisi dell’impresa (difficoltà temporanea e reversibile)

lo stato d’insolvenza

Il debitore presenta “domanda di ammissione” al concordato preventivo, con ricorso al Tribunale

competente corredata da un “piano di risanamento” proposto ai creditori che preveda la

ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma(es. cessione di

beni, dilazione dei pagamenti) oppure l’attribuzione dell’attività d’impresa ad un assuntore ecc..

Il Tribunale accerta se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo e può

alternativamente:

1)emettere decreto di non accoglimento non soggetto a reclamo e su istanza dei creditori o del

P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti.

2)emettere decreto di accoglimento non soggetto a reclamo, e nomina gli organi della

procedura che sono:

1) Giudice Delegato cui è devoluta la direzione del procedimento

2) Commissario Giudiziale che svolge funzioni di controllo e vigilanza sull’imprenditore.

Un volta emesso il “decreto di accoglimento al concordato preventivo” i creditori sono chiamati a

votare sulla proposta. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che

rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

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a. Se la proposta non è approvata il Tribunale su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con

separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti.

b. Se la proposta è approvata, il Tribunale controlla la legittimità del concordato preventivo

(verifica del raggiungimento della maggioranza prescritta), ed emette “decreto di

omologazione” reclamabile in Corte di Appello.

Il concordato preventivo con sentenza del Tribunale può essere:

Risolto: su istanza dei creditori, in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore.

Annullato: se si scopre una esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione

dell’attivo.

Alla risoluzione o all’annullamento può seguire la dichiarazione di fallimento se vi sono i presupposti

e ne facciano richiesta il creditori o il P.M.

Effetti:

Benefici per l’imprenditore:

Il concordato preventivo “evita lo spossessamento” lasciando l’imprenditore nell’esercizio

dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni, anche se sotto il controllo del Commissario

Giudiziale.

L’imprenditore viene liberato dei debiti che vanno oltre la percentuale concordataria.

Benefici per i creditori:

il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’inizio della procedura e

pertanto essi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ma i creditori

possono beneficiare del fatto che con il concordato si evita la procedura fallimentare e

quindi potrebbero ottenere qualcosa in più ed in tempi più brevi relativamente ai loro

crediti.

Le finalità del concordato preventivo:

1) la liquidazione del patrimonio del debitore, secondo modalità più elastiche del fallimento,

concordate con la maggioranza dei debitori.

2) Il ritorno “in bonis” dell’imprenditore e la continuazione dell’attività d’impresa.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

La legge prevede la possibilità di un “accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti” che

consenta al debitore di far fronte alla crisi dell’impresa attraverso un piano concordato con la

maggioranza dei suoi creditori.

Procedura:

1) L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei

crediti.

2) Si deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno

partecipato all’accordo.

3) L’accordo deve essere depositato dal debitore nella cancelleria del Tribunale, unitamente

alla relazione di un esperto sull’attuabilità del piano.

4) L’imprenditore, deve chiedere domanda di omologazione al Tribunale.

5) Il Tribunale, decise le eventuali opposizioni, emette “decreto di omologazione” reclamabile

in Corte di Appello.

6) Quindi l’accordo viene pubblicato nel Registro delle imprese(acquisendo efficacia) ed i

creditori ed ogni altro interessato possono proporvi opposizione entro 30 giorni.

7) I creditori a questo punto perdono la possibilità di esperire azioni esecutive individuali nei

confronti del debitore per un periodo di 60 giorni.

8) Se il debitore non adempie all’accordo, sia i creditori che hanno sottoscritto l’accordo che

gli altri possono riprendere ad esperire azioni esecutive individuali o richiesta di fallimento.

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81 Diritto commerciale – parte 2: le società di capitali e il fallimento

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LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

La liquidazione coatta amministrativa, è una procedura concorsuale, con la quale si provvede alla liquidazione coatta dell’impresa a cura dell’autorità amministrativa anziché di quella

giudiziaria.

I presupposti della liquidazione coatta amministrativa sono:

1)Presupposto soggettivo: Sono soggette a liquidazione coatta amministrativa

1)le imprese commerciali soggette a vigilanza dell’autorità

amministrativa in quanto esercenti attività in settori di rilevo

pubblicistico (es. banche, assicurazioni, s.i.m., s.i.c.a.v. ecc.) e

pertanto non sottoponibili a fallimento.

2)altre imprese che possono essere soggette sia a fallimento che

amministrazione coatta amministrativa.(es. imprese cooperative). In

questo caso fra le due procedure si applica quella che sia stata

richiesta per prima.

2)Presupposto oggettivo: 1)stato di insolvenza

2)gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni di disposizioni

legislative, amministrative o statuarie

3)motivi di pubblico interesse che giustifichino la soppressione dell’ente

Anche solo uno di questi tre presupposti è sufficiente.

L’Autorità Amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa sulla base dei presupposti, emette

d’ufficio il “decreto di liquidazione coatta amministrativa” con il quale provvede anche alla

nomina degli organi della procedura che sono:

1) il Commissario Liquidatore che è l’organo deputato a svolgere l’attività di liquidazione

2) il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri, che ha funzioni consultive e di

sorveglianza.

Mentre la stessa Autorità Amministrativa di Vigilanza sovrintende all’intera procedura e riassume in

se le attività svolte nel fallimento, dal Tribunale e dal Giudice Delegato.

L’eventuale stato di insolvenza viene accertato sempre però per via giudiziale dal Tribunale

competente con sentenza ricorribile, ma non è presupposto essenziale per potersi avere la

liquidazione coatta amministrativa, ma se viene rilevato è possibile esperire ad esempio le azioni di

reintegro del patrimonio, cioè le revocatorie.

Le fasi della liquidazione coatta sono:

1)accertamento del passivo che è compiuto dal Commissario Liquidatore d’ufficio, sulla base dei

documenti dell’impresa e viene depositato nella cancelleria del Tribunale e diventa esecutivo.

Se in questa fase nascono controversie la loro risoluzione è giudiziale e viene rimessa al Tribunale.

2)liquidazione dell’attivo che è compiuta ugualmente dal Commissario Liquidatore.

3)riparto dell’attivo che avviene con criteri analoghi a quelli del fallimento, e può concludersi per:

a)“riparto finale”, quello parziale è facoltativo

b)“concordato”.

Riparto finale:Prima dell’ultimo riparto il Commissario Liquid. deve sottoporre all’Autorità

Amministrativa

a) “il bilancio finale di liquidazione”,

b)“il progetto di riparto fra i creditori”.

Si può aprire a questo punto un’ulteriore fase giudiziaria, in cui il Tribunale può essere investito

delle eventuali contestazioni da parte degli interessati. In mancanza di contestazioni il bilancio

finale e il progetto di riparto si intendono approvati dall’Autorità Amministrativa.

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Concordato: La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche tramite concordato la

cui procedura si caratterizza per il fatto che “non è richiesta l’approvazione del concordato da

parte dei creditori” i quali possono presentare al Tribunale opposizione alla proposta, prima della

sua approvazione .

La proposta di concordato, va presentata al Tribunale dal debitore(ma anche da un creditore o

da un terzo), previo autorizzazione dell’Autorità Amministrativa di Vigilanza e con il parere

favorevole del Commissario Liquidatore e sentito il Comitato di Sorveglianza.

Il Tribunale valuta la legittimità ed emette “decreto di omologazione” del concordato, ricorribile

in Corte d’Appello.

Effetti:

Per l’imprenditore:

1) Sono simili a quelli previsti in caso di fallimento quindi spossessamento dei beni

Per i creditori:

1) Divieto di esperire azioni esecutive individuali.

L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL GRANDI IMPRESE IN CRISI

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale, nel contempo giudiziaria ed amministrativa che tende a conciliare le pretese dei creditori con il

salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale.

I presupposti dell’amministrazione straordinaria sono:

1)Presupposto soggettivo: Sono soggette ad amministrazione straordinaria, le imprese commerciali

non piccole

1)Hanno un numero di dipendenti non inferiore alle 200 unità da

almeno 1 anno.

2)Hanno un’esposizione debitoria non inferiore a 2/3 dell’attivo

patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo

esercizio.

2)Presupposto oggettivo: 1) Stato di insolvenza.

2) Concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

L’amministrazione straordinaria si articola in due fasi:

a) Fase della dichiarazione dello stato di insolvenza(giudiziaria)

b) Fase dell’apertura dell’ amministrazione straordinaria vera e propria(giudiziaria ed

amministrativa)

Fase della dichiarazione dello stato di insolvenza (giudiziaria)

Il Tribunale d’ufficio o su richiesta dei creditori o del debitore o del P.M., emette una “sentenza

dichiarativa dello stato di insolvenza” provvedendo alla nomina degli organi della procedura che

sono:

1)Il Giudice Delegato

2)I Commissari Giudiziali (in numeri di 1 o 3) a cui il Tribunale potrebbe affidare la gestione

dell’impresa.

Inoltre il Tribunale con la stessa sentenza, fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo.

Effetti:

- L’imprenditore rimane nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni anche

se sotto il controllo del Commissario Giudiziale se il Tribunale non ne affida l’esercizio

provvisorio al Commissario Giudiziale.

- I creditori non possono più esperire azioni esecutive individuali nei confronti

dell’imprenditore insolvente.

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Fase dell’apertura dell’ amministrazione straordinaria vera e propria(in parte giudiziaria e

amministrativa)

Il Commissario Giudiziale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, predispone

una relazione sulle cause del dissesto e se vi sono “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio

economico dell’azienda” e la presenta al Tribunale che raccolto il parere del Ministero per lo

Sviluppo Economico, emette “decreto di apertura della procedura di amministrazione

straordinaria” oppure qualora non intraveda prospettive di recupero può in alternativa “dichiarare

il fallimento”.

In Pratica l’amministrazione straordinaria deve potersi realizzare in via alternativa nei seguenti modi:

1)Tramite un programma di cessione aziendale, con finalità liquidatorie, di durata massima di 1

anno

2)Tramite un programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative, di durata di 2 anni.

Quindi inizia la fase amministrativa ed infatti il Ministero dello Sviluppo Economico nomina due

organi:

1)I Commissari Straordinari(da uno a tre) ai quali è affidata la gestione dell’impresa,

l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente oltre che la

predisposizione ed attuazione dei programmi di “cessione” o

“ristrutturazione” sotto la direzione del Ministero dello Sviluppo

Economico.

2)Il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri con funzioni consultive.

L’amministrazione straordinaria termina in due modi:

1) In caso di esito negativo della procedura, il Tribunale con decreto, converte

l’amministrazione straordinaria in fallimento

2) In caso di esito positivo della procedura, il Tribunale con decreto, dichiara la chiusura della

procedura.

Finalità:

1)Liquidazione dell’azienda mediante il programma di cessione salvaguardando l’unita

dell’azienda ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

2)Ristrutturazione dell’azienda con ritorno “in bonis” dell’imprenditore.

L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE(c.d. decreto Marzano)

L’amministrazione straordinaria speciale è una procedura concorsuale nella sostanza uguale all’amministrazione straordinaria ma caratterizzata da una maggiore rapidità e volta a privilegiare

l’attuazione di un programma di ristrutturazione rispetto a quello di cessione dei complessi aziendali.

I presupposti dell’amministrazione straordinaria speciale:

1) presupposto soggettivo:

abbia impiegato da almeno un anno non meno di 500 dipendenti

abbia una esposizione debitoria non inferiore ai 300 milioni di euro

2) presupposto oggettivo: stato di insolvenza

L’impresa che si trovi in tale situazione e voglia attuare un programma di ristrutturazione con finalità

conservative può essere ammessa alla procedura della amministrazione straordinaria speciale:

a) presentando ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale.

b) chiedendo contestualmente e direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico

l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria speciale

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Il Ministero dello Sviluppo Economico valuta i requisiti e ammette l’impresa alla procedura di

amministrazione straordinaria e nomina il Commissario Straordinario.

L’imprenditore viene immediatamente spossessato e la gestione dell’impresa viene assunta dal

Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario presenta il “programma di ristrutturazione” o

in alternativa il “programma di cessione” dell’impresa al Ministero dello Sviluppo Economico per

ricevere l’autorizzazione. Se i programmi non sono autorizzati il Tribunale, sentito il Commissario

Straordinario, converte la procedura in fallimento.