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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 1 di 73 C.d.R. PERSONALE Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia Conosci la tua busta paga Per chiarimenti e richieste rivolgersi a Ufficio Presenze: e-mail: [email protected] Resp. Istr. Direttivo Cont. Laura Milano Istr. Amm.vo Flora Cagnacci Istr. Amm.vo Lara Cecchi Istr. Amm.vo Ivana Ghizzani Trattamento Economico: e-mail: [email protected] Resp. Istr. Direttivo Cont. Alessandra Telese Collab. Amm.vo Ilda Bizzari Istr. Amm.vo Gabriele Lertola Istr. Dir. Amm.vo Maria Teresa Lucchi Istr. Amm.vo Valentina Pellitteri Istr. Amm.vo Flavia Ponzanelli Per informazioni l’Ufficio Presenze e l’Ufficio Trattamento Economico del C.d.R. Personale ricevono al piano 3° del Palazzo Civico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30

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C.d.R. PERSONALE

Diritti e Doveri dei Dipendenti

del Comune della Spezia

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Per chiarimenti e richieste rivolgersi a Ufficio Presenze: e-mail: [email protected]

Resp. Istr. Direttivo Cont. Laura Milano

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Resp. Istr. Direttivo Cont. Alessandra Telese

Collab. Amm.vo Ilda Bizzari

Istr. Amm.vo Gabriele Lertola

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Per informazioni l’Ufficio Presenze e l’Ufficio Trattamento Economico del C.d.R. Personale ricevono al piano 3° del Palazzo Civico:

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INDICE DELLE REVISIONI

revisione data descrizione della revisione effettuata da

00 07/06/2013 emissione del documento

01 04/09/2013 Variazione logo Città della Spezia; aggiunto paragrafo normativa e modulo congedo parentale per genitore unico.

Ufficio Presenze

02 10/03/2014 Aggiunto paragrafo “TUTELA INFORTUNISTICA”

Ufficio Presenze

03 14/07/2014 Modificato paragrafo “Ritiro stipendio”; eliminato C09 dall’elenco causali; corretto paragrafo part-time legge 104

Ufficio Presenze

04 17/11/2014 Aggiunta normativa e modulistica sul riposo compensativo per attività svolta durante il riposo settimanale. Modificato stampato mancata timbratura

Ufficio Presenze

05 21/02/2015 Modificata normativa “Pausa” Tolta causale C07 – Elenco causali

Ufficio Presenze

06 01/12/2015 Precisazioni sulle uscite dal servizio per “pausa” - C77 Aggiunta Regolamento del “SERVIZIO DI REPERIBILITÀ” Aggiunta nota Infortuni sul lavoro Aggiornamento congedi parentali - normativa e modulistica

Ufficio Presenze

07 01/02/2020 Polo Unico Visite Mediche di Controllo (visite fiscali) Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 21.05.2018 (permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici - permessi orari retribuiti per particolari motivi personali e familiari - malattia salvavita - negativi orari con decurtazione stipendio - ferie solidali) Frazionamento dei congedi parentali (congedi parentali ad ore) Controlli prenatali per le gestanti Legge 104/92 Causale “C70” protezione civile Causale “C80” reperibilità

Ufficio Presenze

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Sommario

INDICE DELLE REVISIONI .................................................................................................................................... 2 ORARIO DI LAVORO ........................................................................................................................................... 6

Scostamento Orario Annuale .......................................................................................................................... 6 Debiti orari .............................................................................................................................................. 7 Ore eccedenti l’ordinario risultanti al 31.12. .......................................................................................... 7 Disciplina specifica per i dipendenti delle Strutture Educative ............................................................... 7

Uscite dalla sede di lavoro ............................................................................................................................... 7 Autorizzazione all’uscita dal servizio ............................................................................................................... 8 Pausa ............................................................................................................................................................... 9 Controlli ......................................................................................................................................................... 10 Mancata timbratura ...................................................................................................................................... 10 Obblighi dei dipendenti ................................................................................................................................. 11 Causali............................................................................................................................................................ 11 ELENCO CAUSALI ........................................................................................................................................... 11

RIPOSO COMPENSATIVO ................................................................................................................................. 12 MISSIONI .......................................................................................................................................................... 13

Iter procedurale ......................................................................................................................................... 14 CONGEDO ORDINARIO .................................................................................................................................... 14 PROCEDURA RICHIESTA FERIE E RECUPERI ON-LINE ....................................................................................... 16 FERIE SOLIDALI ................................................................................................................................................. 16 MALATTIA ........................................................................................................................................................ 17

Trattamento Economico ................................................................................................................................ 19 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 19

ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI ......................................................................................................................................................................... 21

Iter procedurale ............................................................................................................................................. 22 ASSENZE PER TERAPIA SALVAVITA .................................................................................................................. 22 INFORTUNI E MALATTIE CAUSA TERZI ............................................................................................................. 23 CURE TERMALI ................................................................................................................................................. 23

Iter procedurale ............................................................................................................................................. 24 PERMESSI RETRIBUITI ...................................................................................................................................... 24

Permessi per lutto ......................................................................................................................................... 24 Permesso per matrimonio ............................................................................................................................. 25

Trattamento economico ............................................................................................................................ 25 Iter procedurale ......................................................................................................................................... 25

Permessi per partecipazione a concorsi od esami ........................................................................................ 25 Trattamento economico ............................................................................................................................ 25 Iter procedurale ......................................................................................................................................... 26

PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE ...................................................................................................... 26 Trattamento economico ................................................................................................................................ 26 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 26

PERMESSO PER ELEZIONI ................................................................................................................................. 27 Trattamento economico ................................................................................................................................ 27

PERMESSO PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI .................................................................... 28

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Trattamento economico ................................................................................................................................ 28 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 28

PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO ........................................................................... 29 Trattamento economico ................................................................................................................................ 29 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 29

PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE ............................................................................................ 29 Trattamento economico ................................................................................................................................ 30 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 30

PERMESSI PER DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’ .............................................. 31 Part- time verticale ........................................................................................................................................ 31 Part- time orizzontale .................................................................................................................................... 32 Trattamento economico ................................................................................................................................ 32 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 32

PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’ ............................... 32 Permessi spettanti ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.................................................. 35 Part- time verticale ........................................................................................................................................ 35 Part- time orizzontale .................................................................................................................................... 35 Trattamento economico ................................................................................................................................ 35 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 36

CONGEDO RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 ............................. 36 Trattamento economico: ............................................................................................................................... 37 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 37

CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI ....................................................................................................... 38 Trattamento economico: ............................................................................................................................... 38 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 38

DIRITTO ALLO STUDIO ..................................................................................................................................... 39 Trattamento economico ................................................................................................................................ 40 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 40

CONGEDI PER LA FORMAZIONE ...................................................................................................................... 41 Trattamento economico ................................................................................................................................ 41 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 42

ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO .................................................................. 42 aspettativa senza assegni .......................................................................................................................... 42 aspettativa con assegni ............................................................................................................................. 42

Trattamento economico ................................................................................................................................ 42 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 42

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI ............................................................................................................ 43 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 43 Trattamento economico ................................................................................................................................ 44

CONGEDI DEI GENITORI ................................................................................................................................... 44 Interdizione anticipata dal lavoro.................................................................................................................. 44 Trattamento economico ................................................................................................................................ 44 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 44

CONTROLLI PRENATALI – PERMESSI RETRIBUITI ............................................................................................. 45 CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ (ex astensione obbligatoria) .............................................................. 45

Trattamento economico ................................................................................................................................ 46 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 47

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RIPOSI GIORNALIERI (permessi per allattamento) .......................................................................................... 48 Trattamento economico ................................................................................................................................ 48 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 48

RIPOSI PER GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI............................................................................................... 49 CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa) ......................................................................................... 49

Trattamento economico ................................................................................................................................ 51 CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO ................................................................... 53 CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A OTTO ANNI IN CASO DI ADOZIONE O DI AFFIDO ............................................................................................................................................................. 54 CONGEDO PARENTALE IN CASO DI GENITORE UNICO .................................................................................... 54

Trattamento economico ................................................................................................................................ 55 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 55

MALATTIA DEL BAMBINO ................................................................................................................................ 55 Trattamento economico ................................................................................................................................ 56 Iter procedurale ............................................................................................................................................. 56

TUTELA INFORTUNISTICA ................................................................................................................................ 57 Cosa fare in caso di infortunio ....................................................................................................................... 57

ACCESSO AGLI AMBULATORI INAIL PER CONTROLLI SUCCESSIVI ................................................................... 58 EVENTUALE RICADUTA .................................................................................................................................. 58 INFORTUNIO CON PROGNOSI UGUALE O INFERIORE A 3 GIORNI ................................................................ 59 PRECISAZIONI GIURIDICHE ............................................................................................................................ 59

LA LESIONE: ............................................................................................................................................... 60 LA CAUSA VIOLENTA:................................................................................................................................. 60 L’OCCASIONE DI LAVORO: ......................................................................................................................... 60 IL RISCHIO ELETTIVO: ................................................................................................................................. 60

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ............................................................................................. 61 Articolo 1 - OGGETTO .................................................................................................................................... 61 Articolo 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO ............................................................................................................... 61 Articolo 3 - SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI .............................................................................................. 62 Articolo 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ .................................................................................. 63 Articolo 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE REPERIBILE ...................................................................... 63 Articolo 6 - DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO................................................................................... 64 Articolo 7 – DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’ .................................................................................. 65 Articolo 8 - MODALITÀ OPERATIVE ............................................................................................................... 65 Articolo 9 - COMPENSI ................................................................................................................................... 65 Articolo 10 – RIPOSO COMPENSATIVO.......................................................................................................... 66 Articolo 11 – NORMA FINALE ........................................................................................................................ 66

F.A.Q. (domande frequenti) ............................................................................................................................ 67 Orario di lavoro e uscite dal servizio ......................................................................................................... 68 Malattia ..................................................................................................................................................... 68 Permessi Retribuiti .................................................................................................................................... 69 Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 .............................................................................................. 70 Congedo ordinario ..................................................................................................................................... 70 Congedi parentali ...................................................................................................................................... 71 Varie .......................................................................................................................................................... 72

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ORARIO DI LAVORO

Normativa di riferimento:

Art. 22 del CCNL del 21.05.2018

Art. 33-bis del CCNL del 21.05.2018

Comunicazione dell’Amministrazione n. 16 del 18.06.2008

Art. 38 del CCNL del 14.09.2000

Deliberazione G.C. n. 391 del 15.09.2003

Comunicazione dell’Amministrazione n. 14 del 05.05.2008

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali compreso, di norma, tra le 7,45 e le 14,00 dal lunedì al venerdì e tra le 7,45 e le 12,30 al sabato.

E’ consentita una flessibilità fino a 15 minuti di anticipo sull’orario di entrata, che deve essere compensata con contestuale anticipo sull’orario di uscita. Rimane invariata la flessibilità fino a 30 minuti di ritardo che deve essere compensata con contestuale posticipo dell’orario di uscita; le eventuali eccedenze dovranno essere comunque recuperate nell’ambito del mese di maturazione delle stesse. La flessibilità, sia in entrata che in uscita, è ridotta a 5/10 minuti per il personale che effettua servizio su turni (quindi, ad esempio, il dipendente può iniziare la prestazione lavorativa alle 7,30 e concluderla alle 13,45).

A fine mese, inoltre, l’eventuale scostamento orario negativo concorre a formare il debito orario che va recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso.

Qualora il dipendente intenda effettuare, per periodi di tempo determinato e per eccezionali e comprovati motivi, un orario diverso di servizio dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal dirigente competente, valida fino a revoca; in questo caso non potrà usufruire della flessibilità.

Scostamento Orario Annuale

L’art. 38 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che la prestazione di orario straordinario sia espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto il dirigente non riconoscerà ore in eccesso se non regolarmente autorizzate.

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Lo scostamento di orario sia in eccesso che in difetto viene così disciplinato:

Debiti orari

Il dirigente curerà che non si verifichino debiti orari da parte dei dipendenti.

Eventuali debiti orari, da accertare alla fine di ogni mese, dovranno essere verificati dal dirigente o dal funzionario incaricato e recuperati dai dipendenti entro il mese in corso o immediatamente successivo con prestazioni lavorative oltre l’ordinario, salvo casi eccezionali e motivati che prevedano un “progetto di recupero” concordato tra il dirigente e il dipendente, da comunicarsi al C.d.R. Personale.

In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione (art. 33-bis co. 3 CCNL 21.05.2018).

Il dirigente seguirà il normale rispetto della presente disciplina.

Ore eccedenti l’ordinario risultanti al 31.12.

Le ore eccedenti l’ordinario risultanti al 31.12 possono essere prese in considerazione solo se autorizzate dal dirigente o dal responsabile individuato dal dirigente stesso.

Le ore attestate dal dirigente sotto la propria responsabilità come autorizzate, vengono recuperate dal dipendente sulla base di una intesa fra dirigente e dipendente secondo le seguenti scansioni temporali:

- fino al limite di 36 ore sono da recuperare entro il 31/12 di ogni anno (richiesta di recupero a giorni on-line);

- le ore superiori al limite di 36, di cui al punto precedente, non potranno essere recuperate e verranno azzerate d’ufficio.

Le ore superiori al limite di 36 non saranno considerate dal C.d.R. Personale come ore da riportarsi nell’anno successivo, fatti salvi i casi di quei Servizi il cui “modello orario” preveda orari di servizio ridotti durante il periodo estivo da recuperarsi durante il periodo invernale (ad esempio i Servizi Socio-Sanitari).

Disciplina specifica per i dipendenti delle Strutture Educative

E’ escluso da tale disciplina il personale delle Strutture Educative - personale docente di Nido e Scuole Infanzia – il cui “modello orario”, per la tipologia particolare del servizio, è stabilito con Accordo Sindacale Decentrato del 17.01.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Uscite dalla sede di lavoro

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 15.09.2003 è stata approvata la “Disciplina delle uscite dal servizio” da parte dei dipendenti delle categorie A, B, C, D.

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Le uscite dalla sede di lavoro sono disciplinate come segue:

I dipendenti delle categorie A, B, C, D che durante l’orario di servizio abbiano necessità di uscire dal luogo di lavoro, sia per motivi di carattere personale che per motivi connessi allo svolgimento della propria attività, devono:

1) informare il dirigente o responsabile del servizio e riceverne autorizzazione;

2) firmare nell’apposito registro da utilizzarsi univocamente e obbligatoriamente da tutti i servizi; qualora i Dirigenti di particolari servizi, come ad esempio il personale di Vigilanza Urbana impegnato sul territorio, ritengano di prevedere a forme autorizzative diverse della compilazione dello stampato previsto, dovranno comunicare tempestivamente le misure adottate e impartite, consentendo l’effettuazione di controlli anche verso queste categorie di dipendenti;

3) timbrare nell’orologio timbratore passando il tesserino magnetico in direzione uscita, senza digitare alcuna causale, se trattasi di motivi personali soggetti al recupero. Occorre invece digitare prima la causale se trattasi di motivi diversi. All’atto del rientro sarà sufficiente passare il tesserino magnetico nella direzione entrata, senza digitare alcuna causale.

Autorizzazione all’uscita dal servizio

L’autorizzazione conterrà i seguenti elementi fondamentali:

1) la data;

2) l’ora di uscita;

3) se il dipendente non intenda riprendere servizio;

4) se trattasi di uscita per motivi di servizio questi devono essere precisati con indicazione della località od ufficio che si deve raggiungere ed i relativi motivi.

5) se trattasi di uscita per motivi personali è sufficiente questa generica indicazione;

6) All’atto del rientro viene indicata nell’autorizzazione l’ora dello stesso.

Il dipendente che esca per motivi di servizio deve digitare la causale “C02”.

Qualora il rientro avvenga entro la fine del turno sarà sufficiente passare il tesserino magnetico in direzione “entrata”.

Se il servizio effettuato fuori dalla sede di lavoro si protrae oltre l’orario ordinario, Il dipendente deve rientrare nella sede di lavoro e timbrare in direzione “entrata” con causale “C02” e successivamente timbrare in direzione “uscita”, qualora tale adempimento sia logisticamente possibile.

Per quanto riguarda le uscite dal servizio per recarsi ad assemblee sindacali si segue la normativa vigente, tenuto conto che ogni dipendente può usufruire di 12 ore annuali e l’eventuale superamento di tale limite sarà soggetto a recupero, e cioè:

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1) timbrare all’uscita con la causale “C84” e firmare la presenza, se richiesto, in entrata ed in uscita, nella sede ove avviene l’assemblea;

2) timbrare l’entrata nella sede di lavoro al rientro, nel caso in cui l’assemblea finisca prima della fine dell’orario di servizio;

3) se il permesso sindacale per assemblea è richiesto “a fine turno” sarà sufficiente la timbratura in uscita con causale “C84”.

Per le uscite dei dirigenti sindacali per motivi inerenti al loro mandato si segue la normativa vigente e cioè:

1) timbrare “C05” per le riunioni inerenti l’espletamento del mandato (monte ore aziendale),

2) timbrare “C17” per le riunioni degli Organismi Direttivi Statutari (monte ore nazionale);

3) timbrare “C65” per i Rappresentanti delle RSU,

presentando, per tutte le tipologie di riunioni, al Servizio Personale e al Dirigente del Servizio di appartenenza, preventiva comunicazione da parte del sindacato competente.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/37-Modulo-Uscite-dalla-sede-di-lavoro-registro-uscite.pdf

Pausa

L’Amministrazione riconosce la possibilità ai lavoratori con orario superiore alle sei ore lavorative di poter fruire di una pausa di 10 minuti purché all’interno della sede di lavoro.

I dipendenti che intenderanno invece uscire dalla sede di lavoro per fruire di tale pausa di recupero e ristoro dovranno utilizzare la causale “C77” e tale periodo costituirà scostamento negativo soggetto a recupero; lo stesso sarà soggetto anche all’adempimento dell’autorizzazione scritta prevista per le altre uscite dal servizio. L’INAIL ha evidenziato che eventuali uscite dal servizio con la causale “C77” non trovano copertura assicurativa nel caso di incidente del dipendente.

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Controlli

Ciascun Dirigente è responsabile dell’osservanza dell’orario di entrata e di uscita del personale da esso dipendente, nonché del controllo riguardante la corrispondenza fra le autorizzazioni rilasciate e le timbrature.

Ciascun Dirigente verifica l’effettiva presenza in servizio dei dipendenti, in particolare durante le entrate e/o le uscite anticipate e/o posticipate per la flessibilità di orario sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Dirigente stesso.

I Dirigenti avviano il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, qualora ritengano che le anomalie comportamentali riscontrate nei dipendenti rientrino nella violazione dei doveri stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 21.05.2018 art. 59.

Mancata timbratura Per arginare il ricorso allo strumento di mancata timbratura imputabile al dipendente, per giustificare la presenza in servizio senza la prevista timbratura, si stabilisce quanto segue:

- il modulo della mancata timbratura deve essere sottoscritto esclusivamente dal Dirigente competente e non è delegabile;

- possono riferirsi esclusivamente alla settimana in corso;

- non saranno accettate più di due mancate timbrature al mese per dipendente per dimenticanza o mancanza del tesserino magnetico; di conseguenza le ulteriori giornate senza timbratura non saranno giustificate e quindi saranno soggette al recupero delle ore entro il mese successivo.

- le omissioni di timbrature per mancanza del tesserino magnetico o per dimenticanza, comunque accettate, non potranno giustificare orari di servizio diversi e/o eccedenti il modello orario assegnato;

- i Dirigenti di riferimento sono tenuti a controllare il corretto rispetto della disciplina di cui sopra.

Nel caso di presentazione della mancata timbratura oltre la settimana, il Dirigente dovrà compilare e sottoscrivere il modulo anche nella seconda parte. I dipendenti devono essere consapevoli ed a conoscenza delle sanzioni anche penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Deroghe alla sopra citata disciplina potranno essere consentite per casi eccezionali con la seguente procedura:

- il Dirigente di riferimento non potrà accettare la motivazione di deroga direttamente dal dipendente, ma dovrà chiedere formalmente al Direttore del C.d.R. Personale di accettarle;

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- il Direttore del C.d.R. Personale valuterà la richiesta del Dirigente di riferimento e comunicherà al Dirigente stesso ed al dipendente l’accoglimento o meno della richiesta, in base alla fondatezza, gravità, non ripetizione dei fatti addotti;

- sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i dipendenti che prestano servizio in sedi prive di orologi timbratori, che continueranno ad attestare la propria presenza in servizio con l’attuale modalità.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/4-Modulo-mancata-timbratura.pdf

Obblighi dei dipendenti

L’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 stabilisce, tra l’altro, al punto e) il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio e al punto o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento.

L’art. 58 prevede sanzioni disciplinari al dipendente responsabile di inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenza per malattia, nonché dell’orario di lavoro.

La registrazione delle entrate e delle uscite dal servizio è strettamente personale, pertanto, la comprovata effettuazione della stessa da parte di altro personale comporta la sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti responsabili; successivamente viene instaurato procedimento disciplinare, fatto salvo l’eventuale inoltro all’autorità giudiziaria della dovuta denuncia, ai sensi del F.O. n. 97 del 02.12.94 e del F.O. n. 43 del 05.09.2002.

Al momento della cessazione dal servizio i dipendenti assunti a tempo determinato dovranno restituire all’ufficio presenze il tesserino magnetico per la timbratura.

Causali

Non è possibile uscire dai servizi senza aver digitato le causali previste per le diverse motivazioni, salvo per motivi personali.

ELENCO CAUSALI

C01 Missione C02 Motivi di Servizio – Formazione C04 Sciopero o permesso sindacale non retribuito

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C05 Permesso sindacale (espletamento del mandato ex art. 8) C06 Motivi personali In conto ferie (massimo di 24 ore all’anno) C12 Permessi studio C13 Funzioni Pubbliche Elettive C14 Legge n. 104 del 05.02.1992 C15 Visite di medicina preventiva C16 Entrata posticipata autorizzata per recupero Consiglio Comunale C17 Permesso Sindacale (Riunioni di organismi direttivi statutari ex art. 11) C50 Straordinario Elettorale C60 Straordinario Censimento / Referendum C65 Permesso Sindacale R.S.U (ex art. 10) C70 Protezione Civile (da timbrare sia in entrata che in uscita) C72 Monte Ore Maestre C74 Legge 104 – 2 ore al giorno C75 Assemblea pomeridiana del personale C76 Rappresentanti sicurezza lavoro C77 Pausa di 10 minuti (non può essere effettuata nella prima e nell’ultima ora

del turno di lavoro e nei turni lavorativi che prevedano un orario di lavoro inferiore alle sei ore - come al sabato)

C80 Reperibilità (da timbrare sia in entrata che in uscita) C84 Assemblea del personale C87 Partecipazione a commissioni C88 OO.SS. Convocate nel pomeriggio C90 Straordinario Elettorale Vigili

I Dirigenti effettuano verifiche per accertare il rispetto della normativa sopra richiamata. Qualora venisse verificata l’uscita dal servizio in assenza di regolare timbratura e/o annotazione sul registro il dipendente sarà sottoposto ad accertamenti ed eventuali procedimenti del caso.

RIPOSO COMPENSATIVO

Normativa di riferimento:

CCNL del 14.09.2000 – art. 24 – commi 1 e 2 e s.m.i.

CCNL del 05.10.2001 – art. 14 - comma 1 e s.m.i.

Orientamenti applicativi ARAN

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Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

E’ riconosciuta una giornata completa di riposo compensativo solo se il dipendente ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa.

L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale; a tale regola fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, infatti, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale apprestata per tale riposo, avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/36-Modulo-richiesta-di-riposo-compensativo.pdf

MISSIONI

Normativa di riferimento:

Deliberazione G.C. n. 66 del 29.02.2000

Comunicazione dell’Amministrazione n. 44 del 22.08.2001

CCNL 14.09.2000 art. 41 e successivi Orientamenti Applicativi ARAN

CCNL 21.05.2018 art. 70-octies

La deliberazione G.C. n. 66 del 29.02.2000 ha stabilito i seguenti criteri per il servizio prestato durante le missioni.

E’ considerato utile, ai fini del calcolo delle ore di lavoro in missione il tempo utilizzato per l’espletamento di compiti o funzioni straordinari connesse allo svolgimento di attività relative alle proprie mansioni, escludendo nel contempo il periodo trascorso per tutte le attività di supporto al compimento della missione (tra cui anche quello utilizzato per consumare i pasti o l’eventuale partecipazione pomeridiana a convegni, seminari, master, ecc.) in quanto non comportante effettive prestazioni lavorative.

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Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo; ad analogo trattamento ha diritto qualsiasi dipendente che vada in missione con il proprio mezzo, quando l’uso dello stesso gli è stato imposto, per motivi di urgenza, dal dirigente.

In tal senso si è espressa l’ARAN con pareri RAL n. 007, 009 e 011 che “… in caso di trasferta, deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, escludendo da tale computo le ore di viaggio, tranne che nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio…”

Trattamento economico

Intera retribuzione fissa mensile.

Iter procedurale

Il dipendente può timbrare l’apposita causale C01 che coprirà l’orario d’obbligo giornaliero ma al rientro della missione, dovrà comunque produrre tempestivamente, e non oltre il mese successivo, al C.d.R. Personale l’allegato stampato per l’inserimento delle ore straordinarie lavorate oltre il normale orario di servizio, escluse le ore di viaggio, nella procedura informatica dell’Ufficio Presenze.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/0-Modulo-stampato-missioni.pdf

CONGEDO ORDINARIO Normativa di riferimento:

Art. 28 CCNL 21/05/2018

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi nel caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni, o di 28 nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni, comprensivi delle due giornate aggiuntive di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 937 del 1977.

Ai dipendenti neoassunti, per i primi 3 anni di servizio, i giorni di ferie sono ridotti a 30 o 26 annui (in relazione all’articolazione della settimana lavorativa).

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla Legge n. 937/1977.

E’ altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in un giorno lavorativo.

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Nell'anno di cessazione e di assunzione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato (a tal fine la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero).

Anche al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato le ferie spettano in proporzione al servizio prestato ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 55, comma 9, del CCNL 21.05.2018 i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni le ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno invece diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Le ferie maturano in proporzione al servizio prestato; la maturazione avviene anche in particolari ipotesi di assenza, compreso lo stesso periodo di ferie; in particolare, esse non sono riducibili:

a) per assenze dovute a malattia o infortunio (ad eccezione, del periodo di cui all’artt. 36 co. 2 e art. 44, comma 2, del CCNL 21.05.201 e 8);

b) durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, prima e dopo il parto;

Relativamente alle modalità di fruizione delle ferie si riportano i commi 9, 10 e 12 dell'art. 28 del CCNL 21.05.2018:

- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente.

- L’Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;

- Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti assicurando, comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 01 giugno – 30 settembre;

Il contratto di lavoro suddetto, ai commi 14 e 15, prevede due ipotesi di rinvio della fruizione delle ferie maturate nell’anno oltre il termine stabilito del 31 dicembre:

1) per indifferibili "esigenze di servizio", entro il primo semestre dell'anno successivo;

2) per motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/8-Modulo-richiesta-di-congedo-ordinario.pdf

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PROCEDURA RICHIESTA FERIE E RECUPERI ON-LINE

Normativa di riferimento:

Comunicazione dell’Amministrazione n. 15 del 20.07.2010

Il dipendente potrà effettuare la richiesta di ferie e recuperi on-line attraverso la seguente procedura:

1) Accedere al sito www.comune.sp.it ed inserire le proprie credenziali per accedere all’area riservata quindi cliccare su “portale del dipendente” ed inserire nella successiva schermata nome utente e password

2) Aprire la cartella autorizzazioni e cliccare su “inserimento richieste”;

3) Cliccare sul simbolo nuovo ed inserire il tipo di richiesta (ferie o recupero a giorni), indicare sul calendario il periodo per cui si fa la richiesta e cliccare

successivamente sul simbolo salva;

4) In caso di esito positivo dell'operazione comparirà il messaggio di conferma

5) La richiesta risulterà “in attesa” sino a quando non verrà autorizzata dal responsabile. (in seguito comparirà la dicitura “autorizzata”);

6) Qualora il dipendente voglia verificare lo stato della sua richiesta dovrà cliccare sul simbolo leggi richieste ricordando di verificare sempre che il calendario posto alla sinistra del simbolo sia posizionato nel mese relativo alle richieste da consultare;

7) Soltanto quando il dipendente riceverà “lo stato” di “autorizzato” potrà assentarsi dal servizio

8) In mancanza del portale ed in via eccezionale compilare gli appositi stampati.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/8-Modulo-richiesta-di-congedo-ordinario.pdf

FERIE SOLIDALI Normativa di riferimento:

Art. 30 CCNL 21/05/2018

Legge n. 183 / 2014 (Jobs act)

Art. 24 D.Lgs. 151 / 2015

Art. 10 D.Lgs. 66 / 2003

Comunicazione dell’Amministrazione n. 2 del 11.01.2019

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Il dipendente può cedere ad altro dipendente, che abbia esigenza di prestazione assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.n. 66/2003.

I dipendenti che si trovano nelle condizioni di necessità possono presentare specifica richiesta all’ente, reiterabile, per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, ma hanno titolo a fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie a loro spettanti, compresi permessi per motivi personali o familiari e riposi compensativi eventualmente maturati.

Questa Amministrazione ha istituito fin d’ora un “Albo di donatori di ferie” da utilizzare qualora insorga la necessità.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/9-Modulo-richiesta-fruizione-ferie-solidali.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/10-Modulo-cessione-ferie-solidali.pdf

MALATTIA Normativa di riferimento

Art. 36 CCNL 21/05/2018 Circolari nn. 7 e 8 del 2008 Ministro Funzione Pubblica e s.m.i. Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione n. 206/2009

e s.m.i. Comunicazione dell’Amministrazione n.11 del 28.04.2010 – Visite fiscali Comunicazione dell’Amministrazione n. 13 del 27.06.2011 – Fatto colposo di terzi D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111

e s.m.i.; Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 10/2011; Decreto Legislativo 75 del 27.05.2017 – artt. 18 e 22 Decreto Legislativo n. 206 del 17.10.2017 – Polo Unico Visite Fiscali Comunicazione dell’Amministrazione n. 2 del 12.01.2018 – Visite fiscali Messaggio INPS n. 1399 del 29.03.2018 Comunicazione dell’Amministrazione n. 15 del 11.07.2018 – CCNL 21.05.2018 Messaggio INPS n. 3265 del 09.08.2017

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Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

Per il raggiungimento del limite dei diciotto mesi, il calcolo dei periodi si effettua sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo "episodio morboso in corso".

Nel computo devono essere considerati anche i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nel periodo considerato, secondo le prognosi indicate nei certificati.

In casi particolarmente gravi, al lavoratore che faccia apposita richiesta scritta, può essere consentito assentarsi per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi. In tal caso l’Amministrazione procede, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, all’accertamento delle sue condizioni di salute, tramite l’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Il lavoratore che abbia superato i periodi di conservazione del posto (18 mesi retribuiti e gli eventuali ulteriori 18 mesi senza retribuzione) e che sia stato riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni correlate al profilo professionale attribuito, può essere utilizzato dall’ente di appartenenza in mansioni equivalenti della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile, in mansioni proprie di un profilo inserito nella categoria immediatamente inferiore, come previsto dal DPR 171/2011 e s.m.i..

Nel caso in cui ciò non sia possibile, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011, può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso.

L’Ente può richiedere l’accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 36 del CCNL 21.05.2018, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.

I periodi di assenza per malattia (18 mesi retribuiti) non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Ai sensi del punto e-ter) del comma 2 dell’art.41 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 03.08.2009, il dipendente che si assenta dal servizio per malattia o infortunio per un periodo superiore a 60 giorni dovrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente.

Il dipendente, prima del rientro in servizio, prenderà contatto con l’Ufficio Medicina del Lavoro (0187/7727411-235) per calendarizzare, in tempo utile, la data ed il luogo di sottoposizione a visita. Qualora la data di rientro in servizio non coincida con quella della sottoposizione a visita, nelle more della stessa, il dipendente dovrà essere adeguatamente adibito alle attività secondo le indicazioni del Dirigente, che potrà, se lo ritiene, contattare il medico

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competente per concordare tali mansioni. L’Ufficio Presenze dovrà essere documentato del referto medico conseguente alla visita espletata, debitamente vistato dal Dirigente di appartenenza.

Trattamento Economico

Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restante la normativa vigente, è il seguente:

100% durante i primi 9 mesi di assenza;

90% per i successivi 3 mesi di assenza;

50% per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

Nessuna retribuzione nel caso l’assenza per malattia si protragga per ulteriori 18 mesi, come sopra specificato.

I primi 10 giorni di assenza per ogni episodio di malattia sono retribuiti con il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Questa riduzione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero, a day-hospital, a day-surgery, a day-service, a pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, e conseguenti periodi di convalescenza.

Al personale a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dall’art. 51 – comma 1 lett. b) del C.C.N.L. 21.05.2018.

I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un periodo di comporto proporzionato al minor numero di giornate lavorate nel corso del triennio di riferimento, previsto dai contratti collettivi.

Nel computo delle assenze per malattia dei dipendenti a tempo parziale verticale, i giorni non previsti come lavorativi dalla collocazione temporale dell’orario di lavoro autorizzato non sono calcolati. Nel caso in cui, nel triennio di riferimento, il dipendente abbia svolto attività lavorativa in parte a tempo pieno ed in parte a tempo parziale, si procede all’applicazione del criterio di proporzionalità tenendo conto dei diversi periodi di comporto maturati in costanza dei diversi rapporti di lavoro.

Iter procedurale

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza e all’ufficio presenze tempestivamente, anche via e-mail, e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza; il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello indicato nel certificato, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio presenze, precisando l’indirizzo dove può essere reperibile.

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Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi (art. 3 Decreto n. 206 del 17.10.2017).

Dal 1 Settembre 2017 è stato istituito il Polo Unico per le visite fiscali con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad eseguire visite mediche di controllo, sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia (art. 1 Decreto n. 206 del 17.10.2017), con possibilità di effettuarle con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2 Decreto n. 206 del 17.10.2017).

Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altri gravi giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Ufficio Presenze tramite e-mail: [email protected] e successivamente documentarli inviando via e-mail la relativa giustificazione.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapia salva vita;

b) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

In caso di malattia, il medico curante redige apposito certificato da inviare all’INPS in modalità telematica.

Nei giorni festivi e prefestivi occorre rivolgersi al Medico di continuità assistenziale (Guardia medica) per il rilascio telematico del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato fino al venerdì.

In caso di rientro anticipato al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere al medico, che ha redatto la certificazione di malattia, un certificato sostitutivo da inoltrare all’INPS in via telematica.

Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di almeno 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.

A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio, anche nel caso di soggiorno all’estero, precisando l’indirizzo ove può essere reperito, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare eventuali controlli.

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ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI Normativa di riferimento

Art. 35 CCNL 21/05/2018 Comunicazione dell’Amministrazione n. 15 del 11.07.2018

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Se fruiti su base giornaliera. Se i permessi orari sono fruiti per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza sul monte ore a disposizione viene determinata scalando tutte le ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nel giorno di assenza. L’assenza giornaliera è soggetta alla decurtazione economica prevista per i primi 10 giorni di malattia dall’articolo 71 della legge n. 133/2008 ed è computata ai fini del periodo di comporto di cui all’articolo 36, comma 1, del CCNL in esame (assenza per malattia). Permessi su base oraria Se fruiti in modalità oraria comportano la decurtazione del monte ore in misura corrispondente all’effettiva durata. Possono essere fruiti anche in misura inferiore a un’ora. Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata di altre assenze orarie previste dalla legge o dal CCNL, nonché dei riposi compensativi per prestazioni lavorative eccedenti l’orario ordinario. In caso di fruizione frazionata in modalità oraria, i permessi non sono soggetti alla trattenuta economica di cui alla citata legge n. 133/2008, ma al raggiungimento delle 6 ore viene comunque operata la decurtazione di una giornata dal predetto periodo di comporto ossia sei ore di permesso fruite su base oraria, convenzionalmente, corrispondono ad una giornata lavorativa intera, che deve essere computata nel periodo di comporto. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la “situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto” e/o “dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie” la relativa assenza è imputata a malattia ex art. 36 CCNL e quindi non necessita di modulistica ma di certificato del medico curante o della struttura competente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento dei permessi orari.

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Iter procedurale La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata al Dirigente con un preavviso di almeno tre giorni. In caso di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. L’assenza per i permessi deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, con indicazione dell’orario, redatta dal medico che ha effettuato la prestazione o dal personale amministrativo della struttura sanitaria, anche privata, presso la quale la stessa è stata svolta. La domanda con la relativa documentazione devono essere consegnate all’Ufficio Presenze.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/1-Modulo-per-lEspletamento-di-visite-terapie-prestazioni-specialistiche-od-esami-diagnostici..pdf

ASSENZE PER TERAPIA SALVAVITA

Normativa di riferimento Art. 37 CCNL 21/05/2018 Comunicazione dell’Amministrazione n. 15 del 11.07.2018

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.

Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare una adeguata certificazione medica rilasciata, non dal medico di base, ma dalle competenti strutture medico-legali dell’Asl o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati (co. 2 art. 37).

Inoltre, il dipendente può usufruire anche di giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali della terapia salvavita, comportanti incapacità lavorativa fino ad un massimo di mesi quattro (120 giorni) per ciascun anno solare. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente. I medici di base possono certificare gli effetti collaterali delle cure medesime ove gli stessi comportino incapacità lavorativa, sbarrando la specifica casella del certificato telematico

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relativo a: gravi patologie comportanti terapie salvavita (per un massimo di quattro mesi all’anno).

In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.

INFORTUNI E MALATTIE CAUSA TERZI

In caso di assenza per infortunio o malattia causato da terzi, il dipendente percepisce comunque la retribuzione nei limiti stabiliti dall’art. 36 del C.C.N.L. 21/05/2018, fatta salva la facoltà di rivalsa da parte dell’Amministrazione nei confronti del terzo responsabile. E’ obbligo del dipendente informare in forma scritta, tramite gli stampati preposti, il C.d.R. Personale, dell’avvenuto infortunio.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/32-Modulo-dati-infortunio-causa-terzi-conduzione-di-veicoli.pdf

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/33-Modulo-dati-infortunio-causa-terzi.pdf

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/34-Modulo-dati-malattia-causa-terzi-conduzione-di-veicoli.pdf

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/35-Modulo-dati-malattia-causa-terzi.pdf

CURE TERMALI Normativa di riferimento

CCNL 6 luglio 1995 e s.m.i.

Le cure termali possono essere fruite dal lavoratore dipendente al di fuori delle ferie annuali, per un periodo massimo di 15 giorni l’anno, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione ad altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della azienda sanitaria locale (e non quindi in funzione meramente preventiva).

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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia

Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 24 di 73

La richiesta del dipendente di assentarsi per effettuare cure termali, imputando a malattia la relativa assenza, deve pertanto essere accompagnata da certificazione da un medico specialista della ASL (e non con semplice richiesta di cure termali rilasciata dal medico curante) rilasciata nel rispetto della vigente normativa, da cui risulti, tra l’altro, che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata all’attuale stato d’infermità.

Iter procedurale

A corredo dell’istanza il dipendente è tenuto a presentare la certificazione rilasciata dal medico specialista della ASL da cui risulti che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata alla patologia in atto o all’attuale stato dell’infermità invalidante. Al termine della terapia il dipendente dovrà far pervenire al C.d.R. Personale apposita certificazione di cure eseguite rilasciata dalla struttura con l’esatta indicazione del periodo di fruizione.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/30-Modulo-richiesta-Cure-Termali.pdf

PERMESSI RETRIBUITI

Permessi per lutto

Normativa di riferimento Art. 31 C.C.N.L. 21.05.2018;

I dipendenti hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta) ed affini entro il primo grado (suoceri, genero, nuora), o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016.

Il permesso spetta per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale.

I dipendenti a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, possono usufruire dei tre giorni di permesso retribuito per lutto.

Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/3-Modulo-permessi-retribuiti-vari.pdf

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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia

Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 25 di 73

Permesso per matrimonio

Normativa di riferimento Art. 31 CCNL 21/05/2018

Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è contratto il matrimonio.

Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio.

Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio.

Trattamento economico

Intera retribuzione fissa mensile.

Iter procedurale

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio precisando la decorrenza del permesso e compilare l’apposito stampato.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/3-Modulo-permessi-retribuiti-vari.pdf

Permessi per partecipazione a concorsi od esami Normativa di riferimento

Art. 31 e 51 CCNL 21/05/2018

Al dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, da documentare debitamente, nella misura di giorni 8 all’anno.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, tali permessi devono essere riproporzionati in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondato all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5.

Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio.

Trattamento economico

Intera retribuzione.

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 26 di 73

Iter procedurale

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio servizio con una specifica richiesta.

La richiesta di permesso dovrà essere opportunamente giustificata dal dipendente, presentando la relativa documentazione.

In caso di mancata presentazione della certificazione di cui sopra, il permesso verrà considerato come giorno di congedo ordinario.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/3-Modulo-permessi-retribuiti-vari.pdf

PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE

Normativa di riferimento Art. 33 CCNL 21/05/2018 comma 4 Orientamenti applicativi ARAN RAL 917 – RAL 920 – RAL 1773

Al dipendente citato come teste in tribunale - non per motivi personali - viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.

Solo se la testimonianza è svolta nell’interesse dell’Amministrazione l’assenza è equiparata all’effettivo servizio.

Qualora la stessa riguardi solo il dipendente, quest’ultimo deve poter assolvere all’obbligo di presentarsi in tribunale imputando l’assenza a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali, secondo le proprie valutazioni.

Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al dipendente di rientrare in servizio al termine dell’udienza, il permesso viene concesso per l’intera giornata.

Trattamento economico

Intera retribuzione

Iter procedurale

Il dipendente è tenuto ad avvisare preventivamente il servizio di appartenenza ed a presentare copia dell’atto di citazione.

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 27 di 73

Al rientro in servizio il dipendente dovrà fornire la certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

PERMESSO PER ELEZIONI

Normativa di riferimento Art. 119 del T.U. n. 361/57 e successive modificazioni e integrazioni Comunicazione dell’Amministrazione n. 14 del 10.05.2007

In conformità a quanto disposto dall’art. 119 del T.U. n. 361/57 e successive modificazioni e integrazioni, i dipendenti comunali chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati, in occasione delle elezioni politiche, amministrative e referendarie, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle relative operazioni precisando che i giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Gli stessi hanno diritto:

- a recupero elettorale per il giorno festivo;

- a recupero del lunedì, qualora le operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica;

- un ulteriore giorno di recupero elettorale per il sabato, nel caso di dipendenti soggetti ad orario settimanale di lavoro articolato su cinque giorni per i quali il sabato sia considerato non lavorativo.

Successivamente alle operazioni elettorali il dipendente dovrà presentare documentazione attestante l’effettivo impegno presso i seggi elettorali, nonché il termine delle operazioni stesse.

Nella giornata del sabato precedente le elezioni i lavoratori di cui ai precedenti capoversi potranno assentarsi dal servizio soltanto dal momento in cui inizieranno le rispettive operazioni.

I dipendenti candidati alle elezioni interessati alla campagna elettorale potranno usufruire di permesso retribuito fino ad un massimo di giorni tre - ai sensi dell’art. 19 - comma 2 - del Contratto Collettivo di Lavoro stipulato in data 06.07.1995 e ribadito dal telegramma della Prefettura di La Spezia in data 21.02.2005

Trattamento economico

Intera retribuzione

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 28 di 73

Iter procedurale

Il dipendente per ottenere il recupero, sia della domenica che del superamento della mezzanotte, dovrà presentare domanda autorizzata dal Dirigente o Responsabile tramite gli appositi stampati.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/31-Modulo-richiesta-di-recupero-elettorale.pdf

PERMESSO PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI Normativa di riferimento

Art. 32 CCNL 21/05/2018 Art. 51 CCNL 21/05/2018

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, n. 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali e familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.

Tali permessi non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora;

Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruite ad ore.

Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per l’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso retribuito.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso retribuito in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato.

Trattamento economico

Intera retribuzione fissa mensile.

Iter procedurale

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio Servizio con una specifica richiesta autorizzata esclusivamente dal dirigente d’appartenenza il quale attesti che le motivazioni addotte siano valide.

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 29 di 73

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/2-Modulo-permessi-retribuiti-per-particolari-motivi-personali-o-familiari.pdf

PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO Normativa di riferimento

Art. 1 Legge 13/07/1967 n. 584 come modificato dall’art. 13 della Legge 04/05/1990 n. 107

Legge 04/05/1990 n. 107 Art. 5 Legge 06/03/2001 n. 52

I dipendenti donatori di sangue ed emocomponenti hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione.

I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi necessari per l’espletamento dei seguenti accertamenti:

− prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;

− prelievi diretti all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

− accertamento dell’idoneità alla donazione.

Trattamento economico

Intera retribuzione

Iter procedurale

Il dipendente interessato a fruire dei permessi di cui sopra è tenuto a dare preavviso al proprio Servizio e a produrre, al rientro in ufficio, la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

PERMESSI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Normativa di riferimento

Art. 33 co. 4 CCNL 21.05.2018 Art. 9 D.P.R. 08/02/2001, n. 194 Art. 2 Legge 202/1992, n. 225 Art. 4 Legge 11/08/1991, n. 266 e s.m.i. D.L. 14.08.2013 n. 93 coordinato Legge n. 119 del 15.10.2013 Art. 39 D.Lgs. 02/01/2018, n. 224

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 30 di 73

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, in particolare:

1) Nell’ambito delle disposizioni previste per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione alle attività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

2) I volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite in apposito elenco predisposto ed aggiornato a cura della Protezione Civile, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità di estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché in attività di formazione e addestramento, hanno diritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all’anno a:

- conservazione del posto di lavoro;

- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

- copertura assicurativa da parte dell’associazione di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa.

I suddetti benefici si estendono, altresì, ai volontari singoli iscritti nei “ruolini” delle Prefetture.

3) In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione della Protezione Civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi di cui al punto 2) sono elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.

4) Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dalla Protezione Civile, i benefici di cui al punto 2) spettando per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni all’anno.

Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al punto 2) si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

Trattamento economico

Intera retribuzione fissa mensile

Iter procedurale

Il dipendente è tenuto a presentare al dirigente del servizio di appartenenza la richiesta di permesso, allegando la documentazione dalla quale risultino gli elementi che danno diritto all’assenza di che trattasi. Al rientro in servizio il dipendente presenterà un attestato rilasciato dall’associazione di volontariato dal quale risulti il periodo di impiego.

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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia

Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 31 di 73

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/29-Modulo-Permesso-Retribuito-per-attivita-di-Protezione-Civile.pdf

PERMESSI PER DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’ (SE STESSI)

Normativa di riferimento

Artt. 3 e 33 Legge 05/02/1992 n. 104 (come modificata dall’art. 24 L. n. 183/2010, L. 114/2014 e D. Lgs. 66/2017).

Ai dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta dall’apposita commissione medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito, fino ad un massimo di 18 ore o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.

Condizione primaria per il riconoscimento dei permessi previsti all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 è che al lavoratore dipendente sia stata riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità dalla commissione medico-legale costituita presso la ASL di competenza.

A far data dal 1° gennaio 2010 sul contenuto dell’accertamento si esprime definitivamente l’INPS, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 102/2009, e pertanto saranno considerati definitivi e come tali idonei a giustificare il riconoscimento dei permessi i verbali trasmessi dall’INPS.

Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap sia previsto un accertamento di revisione, nelle more dell’effettuazione delle visite di rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti. La competenza di convocazione a visita di rivedibilità, in questo caso, è dell’INPS.

Permessi spettanti ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale - I benefici di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 spettanti al personale con rapporto di lavoro part-time sono i seguenti:

Part- time verticale

− permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;

− permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, secondo il seguente schema:

Part-time su 2 giorni: ore 6 Part-time su 3 giorni: ore 9

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Part-time su 4 giorni: ore 12 Part-time su 5 giorni: ore 15

Part- time orizzontale

− permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);

− permesso mensile di tre giorni (fino ad un massimo di 18 ore)

Trattamento economico

Intera retribuzione e contribuzione previdenziale. I permessi non riducono le ferie e la 13° mensilità.

Iter procedurale

Il dipendente interessato alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/92 dovrà presentare istanza al C.d.R Personale -Ufficio Presenze- avvalendosi del modulo appositamente predisposto, corredando la domanda del verbale definitivo della commissione medica istituita presso l’INPS attestante la gravità dell’handicap.

Il dipendente interessato all’accertamento dell’handicap grave dovrà rivolgersi al proprio medico curante e successivamente ad un Patronato.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/5-Modulo-richiesta-benefici-previsti-Legge-104-del-05.02.1992.pdf

Per le richieste giornaliere aprire il modulo cliccando una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/6-Modulo-richiesta-giorni-L.-104.pdf

PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP IN STATO DI GRAVITA’

Normativa di riferimento

Artt. 3 e 33 Legge 5/02/1992 n. 104 (come modificati dall’art. 24 L. n. 183/2010, art. 6, co. 1, D.Lgs. 119/2011, L. 114/2014 e D. Lgs. 66/2017).

Art. 33 CCNL 21/05/2018 Comunicazione dell’Amministrazione n. 15 del 11.07.2018

I dipendenti che assistono un parente o affine entro il 2° grado (anche non convivente) con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire, ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 05.02.1992 n. 104, dei sottoelencati permessi:

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 33 di 73

- tre giorni di permesso mensile (indipendentemente dall’orario di lavoro giornaliero previsto);

- oppure 18 ore mensili; - oppure 18 ore mensili fruibili in modo misto (ore e giorni), in tal caso l’incidenza sul

monte ore a disposizione viene determinata scalando le ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nel giorno di assenza (massimo due giorni richiedibili). Tenuto conto che il totale non può eccedere le 18 ore mensili, nel momento in cui il dipendente richiede l’intera giornata, deve avere ancora la capienza delle ore della giornata richiesta.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente che fruisce delle agevolazioni di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, può predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi da comunicare per iscritto, anche via mail, all’inizio di ogni mese al responsabile dell’ufficio di appartenenza e per conoscenza all’Ufficio Presenze.

La norma fa salve le situazioni di necessità e di comprovata urgenza per le quali la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore che precedono la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il medesimo diritto spetta ai dipendenti che assistono un parente o affine di 3° grado (anche non convivente), non ricoverato a tempo pieno, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da una delle patologie invalidanti a carattere permanente rientranti nell’elenco di cui al Decreto Interministeriale (Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità del 21.07.2000 n. 278), o siano deceduti o mancanti.

I permessi spettano ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona (regime dell’esclusività dell’assistenza).

Il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un soggetto portatore di handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello ove ha la propria residenza, è tenuto ad attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

L’onere della prova è dunque in capo al dipendente, che dovrà dimostrare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione dei permessi, presso la residenza del familiare da assistere.

Qualora tale documentazione non sia presentata, o non sia ritenuta idonea ai fini della fruizione del permesso, le relative assenze saranno convertite in ferie o in altri istituti previsti dalla vigente normativa contrattuale, o si procederà al recupero delle somme corrispondenti ai permessi fruiti.

Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità (art. 33, comma 1, CCNL 21.05.2018).

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Entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, possono fruire alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, dei 3 giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (o delle 18 ore mensili di cui all’art. 33, comma 1, CCNL 21.05.2018).

In alternativa ai permessi sopra citati, per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo di periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale ed ai 3 giorni di permesso mensile retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, possono fruire di 2 ore di riposo giornaliero retribuito.

Il disabile ricoverato a tempo pieno che deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno e pertanto il familiare che lo assiste – ricorrendo gli altri requisiti previsti dall’art. 33 della legge n. 104/92 – potrà presentare richiesta per ottenere il riconoscimento dei permessi.

Condizione primaria per il riconoscimento dei permessi previsti all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità dalla commissione medico-legale costituita presso la ASL competente.

A far data dal 1° gennaio 2010 sul contenuto dell’accertamento si esprime definitivamente l’INPS, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 102/2009, e pertanto saranno considerati definitivi e come tali idonei a giustificare il riconoscimento dei permessi solo i verbali trasmessi dall’INPS.

Il lavoratore, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può essere ammesso a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone portatrici di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da una delle patologie invalidanti a carattere permanente rientranti nell’elenco di cui al Decreto Interministeriale – Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità del 21.07.2000 n. 278 o siano deceduti o mancanti. Nell’espressione “mancanza” sono ricomprese le situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) e le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

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Revisione 07 Data: 01.02.2020 Pagina 35 di 73

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/5-Modulo-richiesta-benefici-previsti-Legge-104-del-05.02.1992.pdf

Per le richieste giornaliere per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/6-Modulo-richiesta-giorni-L.-104.pdf

Permessi spettanti ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

I benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 spettanti al personale con rapporto di lavoro part-time sono i seguenti:

Part- time verticale

− permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, secondo il seguente schema:

part-time su 2 gg: 6 ore part-time su 3 gg: 9 ore part-time su 4 gg: 12 ore

Part- time orizzontale

− permesso mensile di tre giorni per intero.

Salvo particolari situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, il dipendente dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile, di norma, predisponendo una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Il comma 7 bis dell’art. 33 della L. n. 104/1992 prevede, ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, la decadenza del lavoratore dai diritti riconosciuti dal medesimo articolo a favore di chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione.

Trattamento economico

Intera retribuzione e contribuzione previdenziale. I permessi non riducono le ferie e la 13° mensilità.

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Iter procedurale

Il dipendente interessato alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/92 dovrà presentare istanza al C.d.R Personale avvalendosi del modulo appositamente predisposto, corredando la domanda della copia del verbale definitivo della commissione medica istituita presso l’INPS attestante la gravità dell’handicap del familiare.

CONGEDO RETRIBUITO, FINO AD UN MASSIMO DI 2 ANNI, PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 e ART. 80 della LEGGE 23.12.2000, n. 388 e dell’art. 42 del D. L/vo n. 152 del 2001.

Normativa di riferimento Legge n. 104/1992 Art. 42, D.Lgs. n. 151/2001 Circolare INPS n. 32/2012 Art. 80, L. 23.12.2000, n. 388 Art. 42 dell’art. 42 del D/vo n. 152 del 2001

L’art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del D.Lgs 151/2001 riconosce il diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, di due anni per l’assistenza a soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei seguenti soggetti:

- del coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità;

- del padre o della madre, anche adottivi, del soggetto con handicap in situazione di gravità, nel caso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- di uno dei figli conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità, nel caso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;

- di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità, nel caso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

La convivenza con il soggetto con handicap in situazione di gravità non è richiesta solo nel caso in cui l’istanza sia presentata dal padre o dalla madre per l’assistenza del figlio (anche adottivo).

Negli altri casi, per il requisito della convivenza si deve intendere la comune residenza anagrafica ovvero la coincidenza della residenza del disabile con l’eventuale dimora temporanea del lavoratore attestata dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del Dpr n.223/1989.

Il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 18 Febbraio 2010 n. 3884 ha ricondotto al concetto di “convivenza” tutte quelle situazione in cui sia il disabile che il soggetto che lo

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assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni diversi.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il congedo fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, non può superare la durata complessiva di due anni e nell’arco della vita lavorativa, e può essere fruito in maniera continuativa o frazionata.

In conclusione, ogni lavoratore ha diritto a un periodo di congedo straordinario di due anni al massimo nell’arco della vita lavorativa. A titolo esemplificativo, se un lavoratore o una lavoratrice hanno fruito di 1 anno e 4 mesi di permessi “per gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario per assistenza a persona gravemente disabile può essere riconosciuto solo nel limite di 8 mesi.

Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (principio del “referente unico” per l’assistenza), salvo che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, nel qual caso i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente

Trattamento economico:

Il congedo fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001 dà diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il periodo di congedo fruito non produce effetti sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Iter procedurale

Le richieste di congedo, redatte sui moduli appositamente predisposti e vistate dal dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato, devono essere inviate al C.d.R. Personale-Ufficio Presenze, il quale, accertati i requisiti necessari, inoltrerà istanza di autorizzazione.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/7-Modulo-richiesta-permesso-2-anni-retribuiti-L.-104-per-assistenza-famigliare-portatore-di-handicap-grave.pdf

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CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI Normativa di riferimento:

Decreto Interministeriale n. 278 del 21.07.2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari

I dipendenti possono richiedere per fronteggiare impegni gravosi documentati relativi alla propria famiglia, anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, un periodo di congedo complessivo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

A titolo esemplificativo, se un lavoratore o una lavoratrice hanno fruito di 1 anno e 4 mesi di permessi ai sensi della Legge 104/92 (2 anni retribuiti nell’intera vita lavorativa), il congedo straordinario per gravi motivi familiari può essere riconosciuto solo nel limite di 8 mesi.

Trattamento economico:

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna altra attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. II lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Il periodo di congedo fruito non produce effetti sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Iter procedurale

Le richieste di congedo, redatte sui moduli appositamente predisposti e vistate dal dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato, devono essere inviate al C.d.R Personale, il quale, accertati i requisiti necessari, inoltrerà l’istanza di autorizzazione.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/25-Modulo-permesso-non-retribuito-per-impegno-gravoso-nellassistenza-famigliare.pdf

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DIRITTO ALLO STUDIO Normativa di riferimento

Art. 45 CCNL 21/05/2018 Comunicazione dell’Amministrazione n. 12 del 30.03.2007

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi permessi di studio retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno accademico e/scolastici e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Ai dipendenti con rapporto di lavoro parziale il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione ai corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate, al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico o per sostenere i relativi esami. Non è possibile la concessione dei permessi solo per la preparazione della tesi di Laurea.

Tali ore possono essere concesse, secondo la disciplina di seguito indicata.

I permessi per studio, nel limite massimo di 150 ore annue, competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza; non possono essere utilizzati, di conseguenza, per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria); resta inteso, quindi, che le ore di permesso fruite devono coincidere con le ore di lezione effettivamente seguite e documentate e con le ore utilizzate per sostenere i relativi esami. Quindi anche i permessi utilizzati ad ore e non a giornata intera devono comunque essere documentati.

Per sostenere gli esami il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 31, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 (giorni 8 all’anno per partecipazione a concorsi od esami).

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell'art. 45 del CCNL del 21.05.2018.

Per il rinnovo dell’autorizzazione ad usufruire dei permessi orari in questione gli studenti universitari dovranno dimostrare di aver superato almeno un esame nell’anno accademico precedente; gli studenti iscritti a scuole di istruzione primaria o secondaria dovranno dimostrare, a seconda dei casi, di aver frequentato l’anno di corso oppure di aver sostenuto l’esame per il conseguimento del titolo di studio

Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, domanda con allegato il certificato di iscrizione o auto certificazione e, al termine degli stessi, gli attestati di partecipazione e degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali (comma 9 art. 45 CCNL 21.05.2018).

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Per la partecipazione a corsi di durata inferiore all’anno è concesso un permesso di 150 ore ridotto in dodicesimi in proporzione alla durata del corso stesso

Il numero dei permessi utilizzabili sarà ragguagliato al 3% dei posti di organico esistenti al 1° Gennaio di ciascun anno. Nel caso che il numero delle domande ecceda il numero delle autorizzazioni possibili, i permessi saranno concessi nel seguente ordine

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari e post-universitari che abbiano superato gli esami ovvero abbiano conseguito i crediti formativi previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti a) b) c) la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari

A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.

La domanda di ammissione ai benefici di cui trattasi dovrà essere munita del visto del responsabile del servizio

Trattamento economico

Per le ore fruite a titolo di permessi studio spetta l’intera retribuzione fissa mensile.

Iter procedurale

Il personale interessato, per accedere alla graduatoria per la concessione del permesso studio, dovrà presentare la domanda al C.d.R. Personale, precisando, in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, la percentuale di attività lavorativa e la tipologia (verticale o orizzontale) per consentire la riduzione proporzionale delle ore di permesso.

E’ condizione imprescindibile per l’ammissione alla selezione, l’avvenuta iscrizione ai corsi di studio all’atto di presentazione della domanda. Qualora per ragioni dipendenti da esigenze organizzative del corso (ad esempio in attesa dell’esito di eventuali esami di ammissione) non sia possibile ottenere, alla data fissata, l’attestazione d’iscrizione, sarà sufficiente far pervenire la domanda, riservandosi, espressamente, di presentare appena possibile, la relativa iscrizione.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/28-Modulo-richiesta-benefici-lavoratori-studenti.pdf

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CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Normativa di riferimento: Art. 5 Legge 08/03/2000 n. 53 − Art. 46 CCNL 21/05/2018

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o del diploma di laurea specialistica, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere dall’Amministrazione. Esso può essere richiesto per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. Per i dipendenti trasferiti presso l’Amministrazione in esecuzione di norme di legge, è computato anche il servizio prestato presso l’ente di provenienza.

Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 1.

L’Amministrazione può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;

- non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità del Servizio.

Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del Servizio, l’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Nel caso di infermità previsto dall’articolo 5 della legge n. 53/2000, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’Amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art.36 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.38 del CCNL del 21.05.2018.

Trattamento economico

Il lavoratore durante periodo di congedo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione. Il predetto periodo di congedo non è altresì computabile nell’anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

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Iter procedurale

Per la concessione dei congedi, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’Amministrazione una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.

ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO Normativa di riferimento:

Art. 40 CCNL 21/05/2018 Art. 2 Legge n. 476/1984 modificato dall’art. 52 – comma 57 – della Legge 448/2001

e successivamente dall’art. 19 – comma 3 – della Legge n. 240 del 2010 e s.m.i.

aspettativa senza assegni

1 - I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984 n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398, sono collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

aspettativa con assegni

2 - In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa concessa compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione:

Non hanno diritto all’aspettativa, con o senza assegni, i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo;

Trattamento economico

Non retribuita al punto 1.

Retribuita al punto 2.

l periodi di aspettativa di cui al punti 1 e 2 sono utili ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenziale

Durante i periodi di aspettativa, il dipendente non matura il diritto alle ferie.

Iter procedurale

Per essere autorizzato il dipendente interessato dovrà presentare istanza al Servizio Personale entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell’aspettativa.

L’istanza deve essere corredata del nulla osta del Dirigente responsabile del Servizio presso cui il dipendente medesimo è assegnato.

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All’istanza deve essere allegata la certificazione rilasciata dall’Università, o dall’Istituto di istruzione universitario, attestante l’ammissione al corso, o il conferimento della borsa di studio, e la relativa durata.

Al rientro in servizio il dipendente presenterà al C.d.R. Personale idonea certificazione finale attestante la frequenza al corso, e la regolare fruizione della borsa di studio, per tutta la durata dell’aspettativa.

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Normativa di riferimento Art. 39 e art. 51 (comma 1 lett. d) e art. 42 del C.C.N.L. del 21/05/2018. Art. 18 Legge 04.11.2010, n. 183

Al dipendente che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative, periodi di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi in un triennio, per esigenze personali o di famiglia ed anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Possono richiedere l’aspettativa solo i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al personale assunto a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti, per motivate esigenze, fino a un massimo di 15 giorni complessivi.

Il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo.

Il suddetto impedimento non si applica nei casi previsti dagli artt. 42 (aspettativa per cariche pubbliche elettive, sindacali, volontariato e assenze per congedi parentali) e 44 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche) del C.C.N.L. 21.05.2018 nonché in eventuali altri casi espressamente previsti da norme contrattuali o di legge.

Il dipendente, qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione della aspettativa, può riprendere servizio.

.

Iter procedurale

Ai fini della fruizione dell’aspettativa, il dipendente deve presentare al C.d.R. Personale, tramite il servizio di appartenenza, una specifica richiesta in forma scritta, motivata e documentata, almeno una settimana prima dell’inizio dell’assenza, previo nulla osta del dirigente di riferimento circa la concedibilità dell’aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.

Nel caso di interruzione dell’aspettativa il dipendente dovrà presentare al servizio di appartenenza ed al C.d.R. Personale dichiarazione scritta attestante le motivazioni.

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Trattamento economico

Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Gli stessi periodi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/26-Modulo-richiesta-di-collocamento-in-aspettativa-senza-assegni-per-motivi-personali.pdf

Solo per i dipendenti a tempo determinato, invece, per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/27-Modulo-richiesta-di-permessi-non-retribuiti-per-motivate-esigenze-personale-T.D..pdf

CONGEDI DEI GENITORI

Interdizione anticipata dal lavoro Normativa di riferimento

Art. 17 D.Lgs. n.° 151/2001

L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall’A.S.L con specifico provvedimento.

L’astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.

Il periodo di interdizione al lavoro per gravidanza a rischio è equiparato, a tutti gli effetti, a quello di congedo di maternità.

Trattamento economico

Intera retribuzione.

Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

Iter procedurale

La dipendente è tenuta a comunicare l’assenza dal servizio al proprio ufficio il primo giorno in cui si verifica. Nei cinque giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta rilasciata dall’A.S.L del lavoro circa la presentazione della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro.

L’ufficio di appartenenza della lavoratrice trasmetterà immediatamente al C.d.R. Personale tale documentazione nonché, quando ne verrà in possesso, copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’A.S.L.

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CONTROLLI PRENATALI – PERMESSI RETRIBUITI Normativa di riferimento

D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 art. 14

La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/11-Modulo-Controlli-Prenatali-per-lavoratrici-gestanti.pdf

CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ (ex astensione obbligatoria) Normativa di riferimento

Capo III D.Lgs. n.151/2001 Art. 43 CCNL 21/05/2018 Legge 145 /2018 (legge di bilancio 2019) art. 1 comma 485

La durata complessiva del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi al parto.

In alternativa a quanto sopra, alla lavoratrice che non abbia usufruito di interdizione anticipata per gravidanza a rischio, è concessa la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 art. 1 comma 485, ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro totalmente dopo l’evento del parto per tutti i cinque mesi successivi.

Per avvalersi delle precedenti due possibilità la lavoratrice dovrà presentare, in tempo utile (almeno due mesi prima della data presunta del parto), idonee certificazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal Medico competente, nominato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94, ai fini della prevenzione e

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tutela della salute nei luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.

In caso di parto antecedente alla data presunta del parto, alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di astensione obbligatoria previsti. I giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il periodo dei cinque mesi di astensione obbligatoria non può essere interrotto ad alcun titolo.

L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 6 della legge 22/05/1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. Ai sensi dell’art. 12 del DPR 25/11/1976, n. 53, (regolamento di esecuzione della legge 1204/71 -non abrogato dal D.lgs. 151/2001) l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto.

E’ considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi previsti.

Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell’art. 47 della D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Al personale con contratto di lavoro part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo in esame, anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo.

Al personale con contratto di lavoro a termine si applicano per intero, compatibilmente con la durata del rapporto, le suddette disposizioni.

Trattamento economico

Intera retribuzione fissa mensile.

In presenza di part-time verticale il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Alla lavoratrice con rapporto di lavoro a termine, il trattamento economico è corrisposto per l’intero periodo di congedo, anche nel caso in cui cessi la prestazione lavorativa per scadenza del termine prima del compimento del terzo mese post-partum (art.24 D.lgs. 151/2001).

Tale periodo è computato, sia per la madre che per il padre, nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

Nei casi di scadenza del rapporto di lavoro indicati all’art. 54, c. 3, lett. b) e c) del D.lgs. 151/2001 che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dall’art. 16

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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia

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dello stesso decreto è previsto il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico, come segue:

se il periodo di astensione obbligatoria decorre entro i 60 giorni dalla interruzione del rapporto di lavoro, il trattamento economico ricomprende sia i due mesi precedenti sia i tre mesi successivi al parto ed è pari all’80% della retribuzione;

Iter procedurale

La lavoratrice che viene a conoscenza dello stato di gravidanza è tenuta a comunicarlo al datore di lavoro, compilando e presentando apposito modulo all’Ufficio Presenze corredato da certificato dal ginecologo o del medico del SSN che attesti la gestazione e riporti la data presunta del parto.

La dipendente, tramite il proprio ufficio di appartenenza, dovrà presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente, all’Ufficio Presenze, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto.

La lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione di flessibilità dovrà far pervenire all’Uficio Presenze, almeno 15 giorni prima della fine del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal proprio Ginecologo e dal Medico competente di Medicina del Lavoro.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni, al C.d.R. Personale, idonea documentazione attestante la data del parto e a certificare nei modi di legge previsti, la nascita del figlio.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/39-Modulo-dichiarazione-di-stato-di-gravidanza.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/12-Modulo-Congedo-Maternita-Obbligatoria-Flessibile-estensione-1-mese-precedente-data-del-parto-e-4-mesi-dopo-oppure-5-mesi-dopo-il-parto..pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/13-Modulo-Congedo-Maternita-Obbligatoria.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/40-Modulo-dichiarazione-di-nascita-figlio.pdf

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RIPOSI GIORNALIERI (permessi per allattamento) Normativa di riferimento

Capo VI D.Lgs. N°151/2001 Art. 43 C.C.N.L. 21.05.2018 Art. 51 C.C.N.L. 21.05.2018 Art. 33 Legge n° 104/92 Art. 20 Legge n° 53/2000

La lavoratrice madre ha diritto, dopo la fruizione del congedo di maternità, nel primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo per ogni giornata lavorativa pari ad un’ora ciascuno, anche cumulabili, se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una sola ora se l’orario stesso è inferiore a 6 ore.

Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

− affidamento del minore al solo padre; − decesso o grave malattia della madre, − rinuncia da parte della madre lavoratrice dipendente; − quando la madre non sia lavoratrice dipendente, cioè sia una lavoratrice autonoma,

imprenditrice, parasubordinata, libera professionista, ecc.; − quando la madre risulti casalinga

Al personale con contratto di lavoro part-time verticale detto permesso spetta per intero.

Al personale con rapporto di lavoro a termine si applica per intero il presente istituto per tutta la durata del rapporto.

In caso di parto plurimo, le ore di permesso sono raddoppiate ed il riposo giornaliero è elevato a 4 ore. Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità e parentale della madre.

Trattamento economico

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti e per gli stessi spetta l’intera retribuzione.

Iter procedurale

La dipendente dovrà presentare la richiesta al proprio ufficio di appartenenza.

Nel caso di raddoppio delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore; nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’altro genitore circa i periodi di riposo effettuati.

Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre lavoratrice per il periodo in

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cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre. Nel caso la madre sia lavoratrice dipendente, la suddetta dichiarazione dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/21-Modulo-Orario-ridotto-per-allattamento.pdf

RIPOSI PER GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

Il diritto ai riposi di cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari fino al compimento del primo anno di età del bambino ovvero nel corso del primo anno di ingresso in famiglia dello stesso.

In caso di adozione o affidamento di bambini, anche non gemelli, entrati in famiglia anche in date diverse, che abbiano ciascuno meno di un anno di età, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali, fino al compimento del primo anno di età dei gemelli o, se di età diversa, di uno dei due bambini.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/21-Modulo-Orario-ridotto-per-allattamento.pdf

CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa) Normativa di riferimento:

Capo V del D.Lgs. n.151/2001 Artt. 4 e 33 Legge n. 104/92 Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 80 Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 148

E’ riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) secondo le modalità di seguito indicate.

Nei primi dodici anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi;

Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:

La madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;

Per il genitore solo (morte dell’altro genitore, abbandono del figlio o di affidamento esclusivo, riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore) il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi.

In caso di parto plurimo i permessi sono moltiplicati per ogni nato.

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Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la stessa beneficia dei riposi orari per allattamento previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre nel limite stabilito, anche se la madre non ne abbia diritto.

I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno degli stessi.

Il CCNL del 21 Maggio 2018, all’art. 43, comma 5, e l’art. 32 del D.lgs n. 151 hanno previsto espressamente la possibilità di fruire del congedo parentale anche in maniera non continuativa ed è stato chiarito che affinché si possa parlare di “frazionamento” del periodo complessivo previsto è necessario che l’astensione dal servizio sia intervallata da almeno un giorno di servizio effettivo da parte della lavoratrice o del lavoratore.

In applicazione del Decreto Legislativo del 15.06.2015 n. 80, i lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale su base oraria si fa riferimento alla metà "dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio in congedo parentale" (Circolare INPS 152 del 18.08.2015) (Circolare INPS 40 del 23.02.2016).

Esempi: su 5 giorni lavorati per totale di 36 ore settim. = 36:5 = 7,2:2 = 3,6 ovvero 3 ore e 36 minuti

su 5 giorni lavorati per totale di 35 ore settim.= 35:5 = 7:2 = 3,5 ovvero 3 ore e 30 minuti

su 6 giorni lavorati per totale di 36 ore settim. = 36:6 = 6:2 = 3 ovvero 3 ore

quindi in qualsiasi giornata lavorativa venga richiesto il congedo parentale ad ore(che sia di 6 ore lavorative o 9 ore lavorative o di 10 ore lavorative) il congedo parentale ad ore si può concedere solo nel limite anzi calcolato (3 ore e 36 min. oppure 3 ore e 30 min. oppure 3 ore).

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi (messaggi INPS n. 6704 del 03.11.2015):

Congedo parentale ad ore

Parentale ad ore per altro figlio Non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio

Non compatibile

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Riposi per allattamento anche per altro figlio

Non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (legge 104 del 05.02.1992)

Compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (legge 104 del 05.02.1992)

Compatibile

L’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

L’introduzione della modalità oraria non modifica, inoltre, le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

La fruizione del periodo di congedo parentale può essere sospesa, a domanda dell’interessato, in caso di insorgenza della malattia del genitore che ne fruisce.

Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il suddetto congedo spetta per intero.

Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, si terrà conto dei periodi eventualmente fruiti prima dell’attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.

I benefici di cui al Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 e del Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 148, che prevedono l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino) sono riconosciuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e successivi salva l’adozione di ulteriori Decreti Legislativi a seguito di monitoraggio sugli effetti finanziari derivanti.

Trattamento economico Fino al 6° anno di vita del bambino e nell’ambito del periodo di 6 mesi, computato complessivamente tra i due genitori, i periodi sono così retribuiti:

- Nei primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione fissa mensile (art. 43 co.3 CCNL 21.05.2018);

- Tale periodo non porta a riduzione delle ferie ed è utile ai fini della maturazione dei ratei della 13a mensilità.

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- Per i successivi 5 mesi spetta la retribuzione fissa mensile nella misura del 30% e la contribuzione figurativa; per tale periodo, comportando una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità e le ferie sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per i periodi successivi dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino:

- Da sei a dodici anni la retribuzione al 30% nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;

- nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 34 c. 3 D.Lgs.151/01);

- da otto a dodici anni senza retribuzione;

- in caso di parto gemellare i termini di cui sopra sono raddoppiati; in caso di parto plurigemellare sono triplicati, quadruplicati, ecc.

- I periodi di congedo senza retribuzione non sono utili né ai fini della quantificazione delle ferie né alla determinazione della misura della 13^ mensilità.

- I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/14-Modulo-congedo-parentale-fino-a-SEI-anni-di-eta.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/15-Modulo-congedo-parentale-SU-BASE-ORARIA-fino-a-SEI-anni-di-eta.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/16-Modulo-congedo-parentale-da-SEI-a-DODICI-anni-di-eta-senza-retribuzione.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/17-Modulo-congedo-parentale-SU-BASE-ORARIA-da-SEI-a-DODICI-anni-di-eta-senza-retrib..pdf

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CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO Normativa di riferimento:

Artt. 36 e 37 Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. Art.10 Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Dall’ingresso del bambino in famiglia i genitori hanno diritto:

- 5 mesi di astensione obbligatoria al 100%, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia

- 6 mesi di astensione facoltativa tra i genitori entro 6 anni dall’ingresso del bambino in famiglia – il primo mese al 100% i restanti 5 mesi al 30% della retribuzione

In caso di superamento dei 6 mesi e dal compimento del sesto anno dall’ingresso del bambino e fino a dodici anni dall’ingresso l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

Le ferie si riducono quando è ridotta la retribuzione.

In caso di adozione di due bambini tutti i periodi suddetti sono doppi.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/19-Modulo-Congedo-obbligatorio-per-adozione.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/20-Modulo-Congedo-facoltativo-per-adozione.pdf

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CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A OTTO ANNI IN CASO DI ADOZIONE O DI AFFIDO

Normativa di riferimento: Artt. 47, 52 e 34 Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151- Cap. 7 e s.m.i. CCNL 21.05.2018, art. 43.

Il congedo per la malattia del bambino spetta anche ai genitori adottivi o affidatari per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Spettano ai genitori, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, alternativamente, trenta giorni di congedo retribuito.

Ulteriori assenze allo stesso titolo non sono retribuite.

Ciascun genitore ha, inoltre, diritto ad assentarsi dal lavoro anche durante le malattie del minore che dovessero verificarsi successivamente al sesto anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno senza stipendio.

Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Anche in questo caso tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

CONGEDO PARENTALE IN CASO DI GENITORE UNICO Normativa di riferimento:

Artt. 32 lett. C) e 34 comma 3 Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. Circolare INPS n. 8 del 17.01.2003

Qualora vi sia un solo genitore il periodo di congedo parentale è elevato fino ad un massimo di 10 mesi.

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del

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bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”; deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Trattamento economico

- nei primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione fissa mensile;

- per i successivi 5 mesi spetta la retribuzione fissa mensile nella misura del 30% e la contribuzione figurativa; per tale periodo, comportando una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità e le ferie sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

- per gli ulteriori 4 mesi la retribuzione al 30% nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa, anche qualora siano fruiti entro tre anni di età del figlio.

- nessuna retribuzione nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 34 c. 3 D.Lgs.151/01);

Iter procedurale

Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, sono tenuti a presentare al proprio ufficio, per il successivo inoltro al C.d.R. Personale, una specifica richiesta, utilizzando il modello allegato, corredata dei documenti richiesti.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/18-Modulo-congedo-parentale-in-caso-di-genitore-unico-estensione-10-mesi.pdf

MALATTIA DEL BAMBINO Normativa di riferimento:

Capo VII del D.Lgs. n.151/2001 e s.m.i.

Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante la malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età per un totale di trenta giorni l’anno. Il limite annuale del congedo è riferito non all’anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.

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I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dei periodi stessi.

A ciascun genitore in caso di malattia del figlio in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito di astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio, senza retribuzione.

Trattamento economico

Durante le malattie che dovessero verificarsi nei primi tre anni di vita del bambino spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita, anche in presenza di parti gemellari, giusto quanto previsto dall’art. 43, 4° comma, del C.C.N.L. del 21.05.2018.

Nei periodi di congedo per malattia del bambino spetta l’intera retribuzione fissa mensile. Tali periodi sono utili per la maturazione delle ferie e ai fini della tredicesima mensilità. Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza retribuzione.

Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell’ottavo anno di età, in caso di malattia del bambino, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto, per ciascun figlio, a cinque giorni lavorativi, per ogni anno di vita del bambino, di permesso senza retribuzione.

Tutti i periodi di congedo per malattia del figlio/a non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del trattamento di quiescenza e comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Iter procedurale

Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare al proprio ufficio, per il successivo inoltro al C.d.R. Ufficio Presenze, una specifica richiesta, utilizzando il modello allegato, corredata dal certificato medico rilasciato da un pediatra.

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/22-Modulo-Assistenza-malattia-figlio-fino-a-tre-anni-di-eta.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/23-Modulo-Assistenza-figlio-fino-a-tre-anni-di-eta-senza-retribuzione.pdf

Per aprire il modulo cliccare una volta qui sotto:

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/intranet/moduli/24-Modulo-Assistenza-malattia-figlio-da-tre-a-otto-anni-di-eta.pdf

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TUTELA INFORTUNISTICA Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000, n. 38

Cosa fare in caso di infortunio

- Se il dipendente subisce un trauma oppure accusa una sintomatologia acuta durante l’orario di lavoro ovvero nel tragitto casa – lavoro – casa deve rivolgersi immediatamente, o comunque nel più breve tempo possibile, al Pronto Soccorso oppure dal medico curante per ricevere il primo intervento medico. In tale occasione deve dichiarare tutte le circostanze in cui è avvenuto il trauma oppure è insorta la sintomatologia.

- Con questo “primo certificato medico” il dipendente deve presentarsi immediatamente, o nel più breve tempo possibile, presso l’Ufficio Infortuni – C.d.R. Personale; in caso di ricovero ospedaliero o di impossibilità a recarsi presso l’ufficio, deve contattare o fare contattare da un parente telefonicamente il personale dell’ufficio per accordarsi sulle modalità di compilazione della denuncia di infortunio.

- La denuncia di infortunio costituisce elemento indispensabile per l’apertura della pratica e la tutela assicurativa dell’infortunato, di conseguenza il lavoratore deve compilare la dichiarazione d’infortunio contenente: le modalità su come è avvenuto il fatto, l’orario dell’infortunio, gli eventuali testimoni, l’orario di lavoro ed i dati personali.

- A titolo esemplificativo, affinché l’ufficio infortuni possa provvedere all’espletamento di tutte le pratiche relative all’infortunio e ad inoltrare la denuncia all’I.N.A.I.L. ed alla Questura occorre:

- copia originale del referto di Pronto Soccorso o del medico curante con diagnosi e prognosi;

- dichiarazione firmata sulla dinamica dell’infortunio.

Per rientrare in servizio occorre che l’INAIL o il medico curante certifichino la guarigione dell’infortunato.

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ACCESSO AGLI AMBULATORI INAIL PER CONTROLLI SUCCESSIVI

(nel caso di infortunio superiore ai 3 giorni o per prosecuzione infortunio)

L’I.N.A.I.L. prende in cura il dipendente vittima di un infortunio sul lavoro solo nella fase successiva al primo intervento medico (Pronto Soccorso o medico curante).

a) Il dipendente deve presentarsi presso gli ambulatori medici INAIL della sede territorialmente competente nelle 48 ore precedenti la scadenza indicata sul primo certificato medico (anche contattando telefonicamente l’INAIL per un eventuale appuntamento).

b) Il certificato di prosecuzione o di guarigione rilasciato al dipendente dovrà essere consegnato all’ufficio Infortuni presso il Servizio Personale, il quale provvederà ad avvisare il servizio di appartenenza del dipendete infortunato e l’Ufficio Presenze. Questo iter procedurale dovrà essere seguito per tutti i successivi controlli medici e relative certificazioni.

c) Al conseguimento della guarigione clinica, l’INAIL o il medico curante rilascerà all’infortunato un certificato medico definitivo indicante la data di ripresa lavoro. Tale certificato va consegnato all’Ufficio Infortuni del Comune per la chiusura della pratica e conseguenti comunicazioni agli uffici.

d) Qualora l’assenza dal lavoro si sia protratta oltre il 60° giorno consecutivo, il dipendente potrà riprendere servizio solo previa visita da parte del medico di medicina del lavoro contattando il proprio dirigente.

EVENTUALE RICADUTA

In caso di riacutizzazione della sintomatologia, di comparsa di complicanze o di ricovero ospedaliero connessi alle conseguenze dell’infortunio, verificatisi dopo la ripresa del lavoro il dipendente deve recarsi presso l’Ufficio Infortuni – C.d.R. Personale - producendo una certificazione medica attestante la “nuova” situazione clinica connessa all’evento infortunistico (certificato del medico curante, certificato di ricovero ospedaliero, Asl), il quale provvederà alla riapertura della pratica da inviare all’INAIL e alle relative comunicazioni agli uffici interessati.

Qualora il dipendente effettui riapertura di infortunio senza comunicare tale evenienza all’Ufficio Infortuni, le conseguenze di una errata classificazione dell’assenza costituiranno inadempienze sanzionate disciplinarmente.

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Diritti e Doveri dei Dipendenti del Comune della Spezia

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INFORTUNIO CON PROGNOSI UGUALE O INFERIORE A 3 GIORNI

- Se il dipendente subisce un trauma oppure accusa una sintomatologia acuta durante l’orario di lavoro ovvero nel tragitto casa – lavoro – casa deve rivolgersi immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile al Pronto Soccorso oppure dal medico curante per ricevere il primo intervento medico. In tale occasione deve dichiarare tutte le circostanze in cui è avvenuto il trauma oppure è insorta la sintomatologia.

- Con questo “primo certificato medico” il dipendente deve presentarsi immediatamente presso l’Ufficio Infortuni – C.d.R. Personale sito al piano 1° del Palazzo Comunale; se la prognosi è uguale o inferiore ai tre giorni non è necessario presentarsi agli ambulatori INAIL.

- Occorre comunque che il dipendente compili la dichiarazione di infortunio, ma non scatta alcuna denuncia né all’INAIL né alla Questura.

- Terminati i giorni di referto il dipendente deve informare l’Ufficio Infortuni circa la ripresa dell’attività lavorativa oppure l’intenzione di continuare l’infortunio. Nel caso in cui il dipendente terminati i giorni di referto (1, 2 oppure 3) riprenda l’attività lavorativa non occorre fare alcuna chiusura della pratica; se invece l’intenzione è quella di continuare l’infortunio occorre una ulteriore certificazione medica; effettuato tale adempimento la pratica ha il medesimo iter procedimentale di cui ai punti a), b), c), d) sopra riportati.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

Tutti i dipendenti dell’Ente, al momento dell’assunzione vengono iscritti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).

Con l’iscrizione di cui sopra i dipendenti sono coperti per gli infortuni sul lavoro in cui potrebbero incorrere.

In passato l’evento lesivo era tutelato soltanto in quanto correlato ad uno specifico e tipico rischio professionale; oggi la tutela è riconosciuta per gli infortuni che siano collegati al rischio generalmente insito nel lavoro.

La Cassazione ha modificando un precedente orientamento secondo il quale la tutela non poteva essere estesa ad attività diversa da quella comportante il rischio assicurato (Cass. n. 10869/95), affermando il principio secondo il quale un soggetto, una volta assicurato, è tutelato per qualsiasi evento lesivo che sia riconducibile alla sua attività lavorativa (Cass. nn. 5047/98 e 5419/99), dando rilievo al rischio ambientale, determinato dalla mera presenza di un soggetto in ambiente lavorativo.

Questo Ente paga premi assicurativi rapportati al profilo e all’ assegnazione dei dipendenti, prendendo in considerazione quanto indicato dall’art. 4 del Decreto Ministeriale

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12 dicembre 2000 “ Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”

Non esiste una nozione giuridica di infortunio sul lavoro, ma la norma indica gli elementi che devono ricorrere perché un “infortunio” si possa considerare tale:

− Rischio professionale e cioè lesione;

− La causa violenta;

− L’occasione di lavoro

− Rischio elettivo

Ovvero

LA LESIONE: Ogni occasione o alterazione fisica o psichica del lavoratore da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale o un’inabilità temporanea assoluta che comporti un’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

LA CAUSA VIOLENTA:

Concentrata nel tempo ossia cronologicamente determinabile che può anche non esser subitanea, ma tuttavia non deve superare il turno giornaliero di lavoro.

Causa violenta distingue la nozione tra infortunio e malattia professionale nella quale la causa agisce lentamente, gradualmente e progressivamente.

L’OCCASIONE DI LAVORO:

La Giurisprudenza si è più volte espressa considerando indennizzabile solo ed esclusivamente quella derivata da “rischio specifico” ovvero derivata da rischio lavorativo o strettamente connessa all’attività lavorativa e con limitazioni ed interpretazioni sul “rischio generico aggravato” ovvero il rischio inerente un’attività connessa alla prestazione di lavoro o imposta da esigenze e finalità aziendali.

In entrambe le nozioni di rischio “specifico” o “generico aggravato” si colloca il concetto di condotta del lavoratore ovvero il suo contributo a causare l’evento (imperizia, imprudenza, negligenza)

IL RISCHIO ELETTIVO:

Condotta del lavoratore che determina volontariamente, arbitrariamente l’evento per soddisfare esigenze ed impulsi personali ponendo in essere attività non aventi rapporto con lo svolgimento del lavoro.

La Giurisprudenza ha avuto modo di elaborare una molteplicità di interpretazioni con la nozione di “occasione di lavoro” o “prestazione lavorativa” e di tutela delle “sospensioni” ed “attività connesse” solitamente non riconoscendo gli eventi intercorsi durante le “pause caffè”, ma riconoscendo solitamente gli eventi occorsi nelle “pause obbligatorie”, ad

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esempio la pausa per i video terminalisti, fruizione dei servizi igienici, relazioni di lavoro intrattenute in corridoio o in estrema ipotesi di liti originate dall’attività lavorativa.

Parimenti la nozione di “infortunio in itinere” ovvero “l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti…” ha avuto un’elaborazione interpretativa da parte dell’Istituto assicurativo e dalla giurisprudenza tale che non è riconducibile ad una univoca linea interpretativa.

Il Comune della Spezia non autorizza, tranne che con specifici atti connessi alla missione o al servizio, l’utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento della sede di lavoro, riceve comunque tutte le denunce presentate dai lavoratori considerato che l’Istituto assicurativo ha competenza sulla valutazione di merito.

Nel caso in cui l’INAIL erogasse erroneamente, tramite assegni bancari o altre modalità, importi relativi all’avvenuto infortunio, direttamente al dipendente, questi dovrà evitare di introitare tali emolumenti e darne tempestiva comunicazione al C.d.R. Personale – Ufficio Infortuni.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’

Normativa di riferimento: Art. 53 del CCNL del 14.09.2000 Delibera Giunta Comunale n. 338 del 16.11.2015

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Comune della Spezia, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. (articolo 23 del C.C.N.L. 14.09.2000).

Per reperibilità si intende l’obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l’intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

Articolo 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Reperibilità costituisce un servizio essenziale dell’Ente.

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Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale.

Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l’Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

Articolo 3 - SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

Il servizio in reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, a reclutamento di personale dipendente volontario.

La partecipazione ai progetti che prevedono reperibilità, per il personale appartenente ai servizi coinvolti, è obbligatoria con le eccezioni sotto riportate:

i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

i lavoratori legittimamente assenti dal servizio come ad esempio la malattia, il congedo di maternità, le aspettative, ecc.;

i lavoratori in ferie – con i limiti previsti dalle normative contrattuali.

L’art. 53 del D.Lgs n. 151/2001 inoltre dispone che è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino;

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa

la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

Il Dirigente terrà conto, nella predisposizione dei turni, della volontà espressa dai singoli dipendenti privilegiando coloro che manifestino più ampia disponibilità a partecipare al progetto.

A discrezione del Dirigente responsabile può essere coinvolto anche personale appartenente ad ulteriori uffici che si renda disponibile, nel rispetto delle proprie mansioni e sentiti i Dirigenti di appartenenza.

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Articolo 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

I dipendenti assegnati al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di riferimento.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità saranno immediatamente comunicati al dirigente di riferimento che provvede alla sostituzione, per quanto possibile ed in base alle esigenze di assicurare il servizio stesso.

Per esigenze particolari e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso indicato, previo consenso del dirigente di riferimento.

Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'Articolo 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni - autonomie locali del 19.09.2002.

Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l’impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).

Articolo 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE REPERIBILE

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

tiene il telefono di servizio, se fornito, sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;

verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;

- deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tale fine fornisce all’Ente il recapito telefonico della propria abitazione e/o i recapiti telefonici di telefonia mobile in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili;

- verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all’interno delle strutture di competenza;

- comunica immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;

- risponde prontamente alle chiamate che riceve.

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Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza.

Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell’intervento al dirigente di riferimento, verbalmente o per iscritto se richiesto.

Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità, fatta salva la più grave fattispecie di illecito disciplinare e/o penale.

Gli operatori hanno l’obbligo di garantire la propria reperibilità durante il turno assegnato e svolgere le attività richieste secondo le proprie competenze e mansioni.

L’ingresso in servizio dovrà essere regolarmente registrato presso l’orologio timbratore individuato digitando la specifica causale (C70).

Nel caso in cui per questioni di urgenza o ai fini della ottimizzazione dell’intervento l’operazione di timbratura presso l’orologio individuato risulti inopportuna, il reperibile potrà presentare il giorno successivo al Dirigente modulo di mancata timbratura da inoltrare all’ufficio Presenze del C.d.R. Personale.

Articolo 6 - DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

Per dirigente di riferimento si intende il dirigente/responsabile apicale del Settore a cui afferisce il servizio oggetto della reperibilità.

Il dirigente di riferimento:

a) Annualmente predispone elenco dei C.d.R. interessati, dei profili idonei e quindi del relativo elenco nominativo dei dipendenti rendendolo noto nell'area riservata del sito web dell’Ente e lo comunica alle 00.SS. R.S.U;

b) coordina e sovrintende all’organizzazione del servizio di reperibilità;

c) redige specifiche disposizioni di servizio idonee a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità, in relazione alle esigenze;

d) impartisce le disposizioni e le istruzioni al personale addetto al servizio;

e) predispone l’elenco dei lavoratori inseriti nel servizio di reperibilità;

f) programma ed assegna i turni di reperibilità, provvedendo anche alle eventuali sostituzioni del personale ove previste;

g) predispone ed attiva, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente a fronteggiare l’esigenza;

h) designa, eventualmente, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente incaricato del ruolo di responsabile del servizio di reperibilità o di capo squadra in presenza di più lavoratori interessati, indicando anche le funzioni allo stesso delegate;

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Articolo 7 – DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’

Ciascun turno del servizio di reperibilità dura, di norma, dal termine dell’ordinario orario di lavoro del personale e comunque dalle ore 14,00 del giorno di inizio del turno alle ore 7,00 del giorno di fine turno di reperibilità. Nei giorni festivi anche infrasettimanali, il servizio di reperibilità sarà assicurato, per quanto possibile, per le intere 24 ore a turni di 12 ore.

Sono consentiti turni di durata fino ad un massimo di 24 ore o turni di durata inferiore alle 12 ore. In ogni caso la durata di ciascun turno non può essere inferiore a 4 ore.

Il servizio di reperibilità non opera durante l’orario d’ufficio dei servizi interessati.

La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

Articolo 8 - MODALITÀ OPERATIVE

Per quanto non previsto dal presente regolamento le modalità di svolgimento del servizio di reperibilità sono disciplinate da apposita determinazione del Dirigente di riferimento.

In caso di emergenze di particolare gravità il dipendente in servizio di reperibilità può chiedere l’intervento del dirigente o, sentito il dirigente stesso, chiedere l’intervento di altri colleghi idonei già individuati per il servizio di reperibilità.

Questi ultimi, se disponibili, rientrano nel regime della reperibilità dal momento della chiamata in servizio.

A favore dei dipendenti che intervengono in regime di reperibilità utilizzando mezzi di trasporto personali è garantita apposita copertura assicurativa kasko da attivarsi da parte del Dirigente in coordinamento con il C.d.R. Economato.

Articolo 9 - COMPENSI

Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali nazionali del comparto di riferimento.

L’indennità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal dirigente di riferimento.

Il compenso viene erogato sulla base della prestazioni mensili.

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Articolo 10 – RIPOSO COMPENSATIVO

Qualora un dipendente:

1) effettua un turno di reperibilità e non è stato chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità;

2) effettua un turno di reperibilità ed è stato chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità per le ore di turno senza intervento, mentre per le ore di lavoro prestate spetta la retribuzione per lavoro straordinario o compensazione con equivalente recupero orario;

3) effettua un turno di reperibilità che cada di domenica o di riposo settimanale e non sia stato chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico di reperibilità e la possibilità di “riposo compensativo” che non pregiudichi in ogni caso le 36 ore di lavoro a cui è tenuto. Tale tipo di riposo che comporta la ridistribuzione delle ore può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore in quanto diritto disponibile;

4) effettua un turno di reperibilità che cada di domenica o di riposo settimanale ed è chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità per le ore di turno senza intervento, mentre per le ore di lavoro prestate spetta:

a) il “riposo compensativo”; tale tipo di riposo si diversifica da quello di cui al punto 3) in quanto diritto indisponibile e comporta la riduzione delle ore di lavoro della settimana (esempio: se il dipendente ha prestato attività lavorativa la domenica per sei ore, nella settimana ha l’obbligo di lavorare 30 ore anziché 36);

b) la retribuzione per il lavoro straordinario o in alternativa l’equivalente recupero orario.

5) nel caso di turno in reperibilità effettuato in orario notturno il dipendente potrà rientrare in servizio ordinario con orario posticipato corrispondente alle ore effettuate dopo le 24 (digitando il codice C16) mantenendo il diritto al compenso straordinario per le ore effettuate.

Articolo 11 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contrattuali e legislative vigenti.

Si ricorda, per le timbrature, di utilizzare il codice “C70” se trattasi di Protezione Civile e invece il Codice “C80” se trattasi di Reperibilità.

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F.A.Q. (domande frequenti)

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Orario di lavoro e uscite dal servizio

D. Se entro in servizio alle ore 7,30 (il mio orario è 7,45/14,00) posso effettuare la pausa con codice C77 alle ore 8,30? R. Sì – in quanto è passata almeno un’ora dall’entrata in servizio

D. La richiesta di orario di servizio differenziato per motivi personali deve essere rinnovata ogni anno? R. NO – si intende prorogata fino a nuova richiesta sostitutiva

D. Come devo fare se il badge per la timbratura delle presenze è deteriorato o smarrito? R. Occorre fare richiesta all’Ufficio Presenze che provvederà al rilascio del duplicato

D. E’ possibile chiedere l’autorizzazione ad entrare in servizio prima delle ore 7,30 per motivi personali? R. NO – Il Civico Palazzo apre alle ore 7,30. E’ concessa l’entrata prima delle ore 7,30 in alcuni Servizi la cui tipologia di lavoro lo richieda, sempre con la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente o Responsabile.

D. Come posso sapere se ho fruito nel mese della Legge 104 e/o del congedo ordinario? R. Consultando la parte finale del cartellino mensile sul portale del dipendente (Legge 104 – congedo ordinario)

Malattia

D. La malattia può essere certificata in modo cartaceo dal medico curante? R. Solo nei casi in cui il medico sia impossibilitato all’invio telematico per motivi tecnici dell’INPS

D. E’ obbligatorio comunicare all’Ufficio Presenze il numero del certificato medico trasmesso per via telematica? R. NO – Diventa utile per una ricerca più rapida e puntale nel portale dell’INPS e comunque deve essere conservato fino ad avvenuta registrazione sul cartellino.

D. Posso assentarmi dal domicilio, nel periodo di malattia, durante le fasce, per motivi gravi riguardanti la propria famiglia? R. Sì – I motivi dovranno essere giustificati e sottoposti a giudizio per l’accoglimento

D. Devo presentare copia cartacea del certificato medico telematico? R. NO – Non è necessario.

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D. E’ regolare come documento giustificativo delle malattie il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso? R. Sì

D. Posso riprendere servizio prima della scadenza dei giorni di malattia prescritti dal medico? R. Sì può rientrare prima della scadenza solo presentando, al momento del rientro, il certificato di anticipata guarigione rilasciato dal medico.

D. In caso di abbandono del servizio per indisposizione devo presentare al C.d.R. Personale il certificato medico? R. NO – se le ore prestate sono almeno la metà dell’intero periodo di lavoro giornaliero e le ore non prestate sono imputate a recupero orario. Sì – se le ore prestate sono inferiori alla metà del servizio e il certificato medico coprirà l’intera giornata.

D. Ho presentato certificato di invalidità, sono comunque soggetta durante le malattie all’obbligo di reperibilità? R. NO – ma soltanto per le patologie connesse all’invalidità accertata e se l’invalidità è superiore al 67%

Permessi Retribuiti Personali e Familiari

D. Per usufruire dei 3 giorni o 18 ore di permesso retribuito devo obbligatoriamente documentare la richiesta? R. NO, ma le motivazioni della richiesta possono essere esplicitate al Dirigente e la documentazione giustificativa conservata.

D. E’ obbligato il Dirigente a concedere il permesso retribuito di 3 giorni o 18 ore all’anno per particolari motivi? R. NO – Il permesso è concesso se le motivazioni sono ritenute valide ed in accordo con le esigenze di servizio.

D. Posso usufruire del congedo di matrimonio in periodi precedenti o antecedenti la data della cerimonia? R. NO – Il permesso richiesto deve decorrere dalla data della cerimonia e fruito continuativamente entro 45 giorni dall’evento.

D. I permessi per lutto devono essere usufruiti dalla data del decesso del congiunto? R. NO – Il permesso può essere usufruito entro sette giorni dall’evento

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D. I tre giorni all’anno di permesso retribuito per particolari motivi si possono chiedere ad ore? R. SI – ma per un periodo non inferiore ad un’ora.

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104

D. I permessi possono essere richiesti, nel corso del mese, solo a giorno intero o solo ad ore? R. NO – Nel limite di 18 ore mensili i permessi possono essere richiesti sia a giorni interi che ad ore

D. Se nel corso del mese supero le 18 ore come vengono considerate le ore eccedenti? R. Le ore eccedenti sono considerate debito orario soggette al recupero

D. Come posso sapere il totale delle ore già usufruite nel corso del mese? R. Consultando il portale del dipendente troverà, nella parte finale, ore usufruite e disponibili legge 104 D. Posso avere un chiarimento sul concetto di convivenza con la persona assistita? R. Con il concetto di convivenza si deve intendere la comune residenza anagrafica ovvero la coincidenza della residenza del disabile con l’eventuale dimora temporanea del lavoratore attestata dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (il dipendente può attestare il requisito della residenza/dimora attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr n, 445/2000) D. Ho diritto alle 18 ore mensili per assistere familiare residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della mia residenza? R. Sì – in questo caso il dipendente ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento di residenza dell’assistito. L’onere della prova è dunque in capo al dipendente che dovrà dimostrare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione del permesso, presso la residenza del familiare assistito.

Congedo ordinario

D. Posso usufruire anticipatamente del congedo ordinario relativo all’anno successivo? R. NO

D. La richiesta di congedo ordinario può essere effettuata telefonicamente? R. NO – Soltanto in casi eccezionali si può chiamare il Servizio di appartenenza e perfezionare la richiesta sul Portale del Dipendente al rientro.

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D. Come posso sapere il residuo del congedo ordinario ancora da usufruire? R. Consultando il portale del dipendente troverà, nella parte finale, le voci: spettanza, residuo, fruito e disponibile del congedo ordinario aggiornato al mese visionato.

Congedi parentali

D. Se i genitori sono entrambi dipendenti di pubblica amministrazione, il mese di congedo parentale retribuito si deve intendere per ciascun genitore oppure un mese da dividere tra padre e madre? R. Un mese da dividere tra madre e padre.

D. Se la madre e il padre fossero non sposati e non conviventi alla madre spettano i 10 mesi di congedo parentale come unico genitore? R. Solo se il figlio è affidato esclusivamente alla madre, sulla base di un provvedimento formale.

D. Se la madre è in congedo parentale e si ammala, può chiedere di sospendere il congedo stesso? R. Sì, la madre, presentando certificato medico, può chiedere la trasformazione del titolo dell’assenza.

D. Il datore di lavoro può opporre le esigenze aziendali alla concessione del congedo? R. NO – Si possono individuare criteri e modalità di concessione.

D. Da quando il padre ha diritto ad utilizzare il congedo parentale? Da subito o devono trascorrere i tre mesi previsti per la maternità obbligatoria, anche se la madre non ne usufruisce? R. Il padre può utilizzare da subito il congedo e non solo quando la madre non ne usufruisce, ma anche quando ne usufruisca.

D. Può il padre fruire dei permessi per “malattia del figlio” durante il congedo parentale della madre? R. Sì

D. Si può chiedere la flessibilità del congedo (un mese prima e quattro mesi oppure tutti e cinque dopo la nascita) trovandosi in astensione anticipata? R. NO – L’astensione anticipata è concessa proprio perché ci sono delle complicanze nella gestazione.

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Varie

D. Sono candidato alle prossime elezioni amministrative, ho diritto a giorni di permesso? R. Sì – potrà usufruire di permesso retribuito fino ad un massimo di giorni tre - ai sensi dell’art. 32 del Contratto Collettivo di Lavoro stipulato in data 21.05.2018 (se non ancora usufruiti nel corso dell’anno per altri motivi personali o familiari)

D. Posso usufruire di aspettativa per motivi personali senza assegni per avviare una attività professionale? R. Sì – la legge n. 183 del 2010 ha stabilito che l’aspettativa senza assegni può essere concessa anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

D. Sono stato chiamato dal tribunale come testimone di un evento, ho diritto ad un permesso? R. Sì – per convocazioni dell’autorità giudiziaria, debitamente documentate, per motivi di servizio. Se invece trattasi di convocazione dell’autorità giudiziaria, per motivi non connessi al servizio, il dipendente può utilizzare un giorno di Permesso Retribuito ex art. 32 o ferie od altro recupero.

D. E’ sempre obbligatorio timbrare le uscite dal servizio? R. Sì – l’arbitrario allontanamento dal posto di lavoro senza la dovuta timbratura con conseguente falsa attestazione sul cartellino della presenza in servizio, al fine di conseguire l’ingiusto profitto equivalente alla retribuzione corrispondente alle ore di lavoro non effettuate, con pari danno all’ente pubblico, configura il reato di truffa e falso ideologico.

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