Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del...

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Bundesamt für Raumentwicklung Office fédéral du développement territorial Ufficio federale dello sviluppo territoriale Federal Office for Spatial Development Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

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Bundesamt fü r Raumentwick lung

Of f i ce f édé ra l du déve loppement te r r i to r i a l

U f f i c i o f ede ra le de l l o sv i l uppo te r r i to r i a l e

Federa l O f f i ce fo r Spa t i a l Deve lopment

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Direttive

«Cavallo e pianificazione del

territorio»

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Impressum

Editori

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

Produzione

Stato maggiore dell’informazione ARE

Hanno partecipato all’elaborazione delle presenti direttive

Borer Franziska, Allevamento nazionale di Avenches

Brodmann Christian, Baudepartement des Kantons Aargau

Häberli Peter, Federazione svizzera di ippica (FSI)

Howald Michelle, Ufficio federale di veterinaria (UFV)

Meyer Stauffer Florence, Service de l’aménagement du territoire du canton de Neuchâtel

Perregaux du Pasquier Christa, Associazione svizzera per la pianificazione del territorio (VPL/ASPAN)

Rickenbach Andreas, Baudepartement des Kantons Aargau

Rohrbach Rudolf, Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Ryser Ulrich, Unione svizzera dei contadini (USC)

Scheidegger Stephan, Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Schaub Hans-Ulrich, Finanzdepartement Aargau, Abteilung Landwirtschaft

Steiner Anne-Marie, Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Steinmann Christian, Federazione svizzera dei fantini professionisti e dei proprietari di maneggi

Sutter Andreas, Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau

Wüthrich Hansruedi, Federazione svizzera delle associazioni per l’allevamento di cavalli (FSAC)

Realizzazione grafica

Desk Design, Hinterkappelen

Atelier Grünig, Bern

Foto

Desk Design, Hinterkappelen; Fritz Heinze, Herisau; Nationalgestüt, Avenches; Ruth Pfefferli, Grenchen

Gran parte delle fotografie sono state scattate presso la famiglia Hossle, Hof Bürten, Reigoldswil.

Distribuzione

UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, Fax 031 325 50 58,

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen, N. d’art. 812.032.i. Ottenibile anche in tedesco e francese

5.2003 300 95958

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Direttive

«Cavallo e pianificazione del

territorio»

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Prefazione

3

Prefazione

Dove possono essere costruiti quali edifici e impianti per la tenuta di ca-

valli? Per le autorità competenti, in vista dell’applicazione del diritto ri-

sulta spesso difficile dare una risposta a questo quesito. Anche chi vuole

realizzare simili edifici è spesso insicuro circa le possibilità offerte dal-

l’attuale diritto sulla pianificazione del territorio. Le presenti direttive

vogliono contribuire ad eliminare queste insicurezze. Esse servono inol-

tre alle autorità competenti per applicare in modo unitario il diritto.

Le presenti direttive propongono soluzioni appropriate e conformi al di-

ritto vigente. In parte è stato sfruttato deliberatamente il margine di ma-

novra esistente.

Le direttive sono state elaborate in collaborazione con un gruppo di la-

voro in cui erano rappresentate tutte le parti interessate. Per quanto ri-

guarda la questione delle pensioni per cavalli, all’interno del gruppo di

lavoro le divergenze d’opinine con l’Associazione svizzera per la pianifi-

cazione del territorio (ASPT) non hanno potuto essere appianate.

Ci auguriamo che le direttive diventino un punto di riferimento per chi

ha a che fare con edifici e impianti per la tenuta di cavalli. Ringraziamo

tutti coloro che hanno collaborato alla stesura delle direttive.

Prof. Pierre-Alain Rumley

Direttore dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Sommario

A Introduzione 6

1 Perché delle direttive? 6

2 Punto di partenza della legislazione sulla pianificazione 6

3 Edifici e impianti per la tenuta di cavalli 7

3.1 Edifici e impianti nelle zone edificabili 7

3.2 Edifici e impianti in zona agricola 7

3.2.1 Edifici e impianti conformi alla destinazione della zona 7

3.2.2 Edifici e impianti non conformi alla destinazione della zona 8

3.3 Edifici e impianti in zone speciali 8

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola 9

1 Premesse 9

2 Allevamento di cavalli 9

2.1 Premesse 10

2.2 Definizione 10

2.3 Coltivazione dipendente dal suolo – base foraggiera propria 10

2.4 Caratteristiche dell’allevamento agricolo di cavalli 10

2.5 Edifici e impianti per l’allevamento agricolo di cavalli 11

2.6 Basi legali 11

3 Tenuta di cavalli quali animali da lavoro agricoli o per

la produzione di carne o di latte 11

4 Pensione per cavalli 12

5 Aziende accessorie non agricole legate al cavallo 13

5.1 Definizione e realtà 13

5.2 Non conformità alla zona 13

5.3 Pensione per cavalli e azienda accessoria non agricola 13

5.4 Trasformazione di edifici e impianti esistenti 13

5.5 Basi legali 14

C Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura 15

1 Premesse 15

2 Tenuta di cavalli a scopi commerciali 15

2.1 Premesse 15

2.2 Mancanza della conformità alla destinazione della zona

in zona agricola 15

2.3 Edifici e impianti nell’ambito di aziende ippiche di natura

commerciale 15

2.4 Aziende ippiche di natura commerciale esistenti in zona

agricola e non conformi alla destinazione della zona

(cfr. art. 37a LPT) 15

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Sommario

3 Tenuta di cavalli per svago 16

3.1 Definizione 16

3.2 Tenuta di cavalli per svago in zona edificabile 16

3.3 Tenuta di cavalli per svago in zona agricola 16

4 Sport equestri 17

D Domande particolari 19

1 Quando è possibile autorizzare spazi abitativi in una

zona agricola? 19

2 Quanti cavalli possono essere ammessi nella zona

residenziale? 19

3 Danni alle strade e ai campi dovuti ai cavalli 19

Allegato 1:

Tenuta di cavalli presso aziende agricole 21

Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura 21

Allegato 2:

Presupposti edilizi per una tenuta di cavalli conforme alla

legislazione sulla protezione degli animali 22

Allegato 3:

Punti da osservare in modo particolare per edifici e impianti

conformi alla destinazione della zona siti in zona agricola 26

Allegato 4:

Impianti esterni (in particolare uscite libere e superfici

d’addestramento) 27

Allegato 5:

Aspetti legati alla protezione dell’ambiente 29

Allegato 6:

Elenco delle sentenze rilevanti del Tribunale federale 30

Allegato 7:

Prescrizioni vincolanti della Confederazione 31

Allegato 8:

Elenco degli uffici cantonali competenti 35

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A Introduzione

1 Perché delle direttive?

k A dipendenza dell’impiego del cavallo e

del tipo di zona, dal punto di vista della

pianificazione del territorio la valutazio-

ne può risultare sostanzialmente diffe-

rente.

I cavalli possono venir impiegati in vari modi, come

bestie da reddito per la produzione agricola (alle-

vamento, produzione di latte o di carne, animali da

lavoro), quali cavalli da corsa altamente sensibili o

come bestie domestiche tenute per svago. Questi

sono soltanto alcuni dei possibili impieghi.

Il cavallo si incontra oggigiorno prevalentemente

nell’ambito dello sport e del tempo libero. Un simi-

le impiego richiede edifici e impianti adeguati. L’in-

teresse verso il cavallo ha anche delle ripercussio-

ni sull’agricoltura. Attualmente molte fattorie of-

frono ospitalità ai cavalli.

La situazione legale, sia da un punto di vista della

legislazione edilizia che della pianificazione del

territorio, può risultare completamente diversa a

seconda dell’impiego del cavallo e del tipo di zona.

Nella zona agricola vigono altre condizioni quadro

che nella zona artigianale. Queste ultime si diffe-

renziano nettamente da quelle applicabili per la

zona residenziale. Spesso i committenti e le istan-

ze competenti per l’approvazione sono insicuri su

cosa risulti ammissibile o meno da un punto di vi-

sta della legislazione sulla pianificazione del terri-

torio. Le presenti direttive devono contribuire a

chiarire il seguente interrogativo: dove e in virtù di

quali prescrizioni risultano ammissibili quali edifici

e impianti per la tenuta di cavalli? Le direttive per-

seguono inoltre lo scopo di garantire un’applica-

zione omogenea delle regole relative alle costru-

zioni fuori delle zone edificabili.

2 Punto di partenza della legislazione

sulla pianificazione

k Un importante traguardo raggiunto dal-

la legislazione sulla pianificazione è la

separazione tra zona edilizia e zona

agricola. Quest’ultima va mantenuta il

più possibile libera da edifici.

Nel campo della pianificazione del territorio i com-

piti sono ripartiti nel seguente modo tra Cantoni e

Confederazione:

• La Confederazione definisce i principi della pia-

nificazione. Questo compito l’ha adempiuto me-

diante l’emanazione della legge federale sulla pia-

nificazione del territorio (LPT, RS 700) e dell’ordi-

nanza sulla pianificazione del territorio (OPT, RS

700.1).

• Nell’ambito dei principi del diritto federale i

Cantoni emanano la loro propria legislazione edili-

zia e quella sulla pianificazione del territorio. Essi

si occupano pure dell’applicazione del diritto fede-

rale e di quello cantonale.

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

A Introduzione

6

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

A Introduzione

7

Uno dei principi fondamentali della pianificazione è

la separazione tra zone edificabili e non edificabili.

La Confederazione regola in modo dettagliato ed

esaustivo la costruzione di edifici nelle zone non

edificabili (costruzioni fuori delle zone edificabili).

I Comuni separano le zone edificabili da quelle non

edificabili mediante l’emanazione di piani di utiliz-

zazione. La zona edificabile comprende i terreni

idonei all’edificazione, dove sorgono già molte co-

struzioni, o i terreni che saranno probabilmente

edificati e urbanizzati nei prossimi 15 anni. Spetta

ai Cantoni e ai Comuni suddividere ulteriormente

le zone edificabili in base al genere e all’intensità

dell’utilizzazione (zone residenziali, zone artigiana-

li, zone industriali, zone miste [p. es. zona residen-

ziale e artigianale] ecc.).

I terreni al di fuori delle zone edificabili, per quan-

to idonei alla coltivazione agricola, sono in genere

attribuiti alla zona agricola. Quale zona non edifi-

cabile, la zona agricola va mantenuta il più possibi-

le libera da edifici. Grazie agli articoli 16 e 16a LPT

e agli articoli 34–38 OPT, la Confederazione ha de-

finito lo scopo della zona agricola e gli edifici e im-

pianti ad essa conformi.

3 Edifici e impianti per la tenuta di cavalli

Anche gli edifici e gli impianti per la tenuta di ca-

valli sono ammessi soltanto se sono consoni alle

prescrizioni sulla pianificazione e alla legislazione

edilizia. Ulteriori esigenze sono poste a simili edifi-

ci dal diritto sulla protezione degli animali (cfr. in

merito allegato 2). La tenuta di cavalli deve inoltre

tener conto di aspetti specifici legati alla protezio-

ne dell’ambiente (cfr. in merito allegato 5).

La legislazione sulla pianificazione pone quale con-

dizione base per la concessione di licenze edilizie

che l’edificio o l’impianto sia conforme alla funzio-

ne prevista per la zona d’utilizzazione ove si inten-

de costruirlo (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

3.1 Edifici e impianti nelle zone edificabili

k Le differenti zone (zona artigianale, zo-

na residenziale, zona industriale ecc.)

sono definite a livello cantonale dalle

leggi sulla pianificazione e dalle leggi

edilizie e a livello comunale dai piani

delle zone e dai regolamenti.

All’interno delle zone edificabili la delimitazione

delle zone e la formulazione delle prescrizioni va-

levoli per tali zone spetta ai Cantoni e ai Comuni.

Le relative prescrizioni si trovano, da un lato, nelle

leggi sulla pianificazione e nelle leggi edilizie dei

Cantoni e, d’altro canto, nei piani delle zone e nei

regolamenti dei Comuni. Nella maggior parte dei

Cantoni, i Comuni godono di ampie libertà nel defi-

nire i dettagli delle zone edificabili.

Gli edifici per la tenuta di cavalli provocano delle

immissioni (rumori, odori, piaghe di insetti, polvere

ecc.). In ogni singolo caso va perciò chiarito se la

costruzione prevista è conciliabile con lo scopo

della zona in questione (cfr. in merito le osserva-

zioni sotto D.2). A seconda della zona, la costruzio-

ne può essere conforme alla destinazione della zo-

na oppure no.

Per la costruzione di centri e impianti ippici può

essere sensato delimitare zone specifiche che ten-

gono in considerazione le particolari esigenze del-

lo sport dell’equitazione (cfr. in merito le osserva-

zioni sotto A.3.3).

3.2 Edifici e impianti in zona agricola

3.2.1 Edifici e impianti conformi alla destinazio-

ne della zona

k Nella zona agricola sono conformi alla

destinazione della zona soltanto gli edi-

fici che servono all’agricoltura.

Ai sensi dell’art. 16a LPT e dell’art. 34 OPT sono

conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti

che sono necessari alla coltivazione agricola, vale

a dire che risultano indispensabili per la produzio-

ne di derrate che si prestano alla consumazione o

alla trasformazione derivanti dalla coltivazione

vegetale e dalla tenuta di animali da reddito. La

conformità alla zona presuppone inoltre che gli

edifici e gli impianti abbiano una relazione funzio-

nale diretta con l’azienda agricola. In più la dimen-

sione degli edifici agricoli deve risultare proporzio-

nale all’utilizzazione in questione. In particolare

non possono rivelarsi troppo grandi. La conformità

alla zona non è più data nemmeno laddove la colti-

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

A Introduzione

vazione agricola cede il passo ad un’agricoltura

esercitata a titolo ricreativo o in modo industriale,

se quest’ultima assurge a scopo principale dell’e-

dificio. L’art. 34 cpv. 5 OPT lo prevede espressa-

mente per quanto riguarda l’agricoltura esercitata

a titolo ricreativo. All’edificio o all’impianto non

devono opporsi interessi preponderanti nell’ubica-

zione prevista. Un caso di conflitto potrebbe sussi-

stere se la costruzione prevista deturpa in modo

preponderante i siti caratteristici e il paesaggio.

3.2.2 Edifici e impianti non conformi alla destina-

zione della zona

k Eccezionalmente gli edifici esistenti

possono venir utilizzati per scopi non

agricoli.

Tramite gli articoli 24–24d LPT il legislatore ha re-

golato i casi in cui nella zona agricola edifici e im-

pianti non conformi alla destinazione della zona

possono eccezionalmente venir eretti o trasforma-

ti. Per la tenuta di cavalli si tratta principalmente

delle trasformazioni o dei cambiamenti di destina-

zione di edifici e impianti già esistenti. Le relative

eccezioni sono trattate brevemente qui di seguito.

• Aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT)

Di questa possibilità di trasformazione può benefi-

ciare soltanto chi gestisce un’azienda agricola, se

quest’ultima non può sussistere senza una fonte di

reddito supplementare. Se questa premessa e

quelle esplicitamente previste agli articoli 24b LPT

e 40 OPT sono adempiute, è possibile autorizzare

lavori di trasformazione di edifici e impianti esi-

stenti non più necessari all’agricoltura per instal-

larvi un’azienda accessoria non agricola (cfr. in

merito anche le osservazioni sotto B.5).

Esempi: installazione di un locale di ritrovo per i

cavalieri, se l’azienda agricola ospita dei cavalli, li

noleggia e organizza gite a cavallo.

• Trasformazione di edifici e impianti protetti nella

propria situazione di fatto (art. 24c LPT)

Possono diventare oggetto di trasformazione tutti

gli edifici e impianti esistenti fuori delle zone edifi-

cabili, se inizialmente risultavano conformi alla

legge e in seguito a successive modifiche di dispo-

sti legali o di piani delle zone sono divenuti non

8

più conformi alla destinazione della zona. Simili

edifici possono, fra altro, essere trasformati par-

zialmente e ampliati in misura limitata. Queste

possibilità di trasformazione entrano in linea di

conto, ad esempio, per la tenuta di cavalli per sva-

go (cfr. in merito le osservazioni sotto C.3.3).

• Cambiamenti di destinazione senza lavori di

trasformazione (art. 24a LPT)

L’art. 24a LPT consente cambiamenti di destinazio-

ne di un edificio o di un impianto, se la nuova uti-

lizzazione non richiede lavori di trasformazione e

non causa alcuna nuova ripercussione sul territo-

rio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente. Quale ap-

plicazione pratica nell’ambito della tenuta di caval-

li è possibile unicamente la trasformazione di una

stalla di cavalli conforme alla destinazione della

zona in una stalla ove si tengono dei cavalli per

svago. La trasformazione di stalle per mucche o di

porcili in stalle per cavalli è necessariamente con-

nessa a lavori di trasformazione e comporta riper-

cussioni sul territorio, sull’urbanizzazione e sul-

l’ambiente. Lo stesso vale ancor più per la trasfor-

mazione di edifici rurali nei quali non sono mai

stati tenuti animali. Vanno considerati lavori di tra-

sformazione in particolare l’installazione di box

per cavalli, ma anche l’apertura di nuove finestre,

l’ampliamento delle porte, la costruzione di una

concimaia, la costruzione di una recinzione fissa

per l’uscita all’aperto, l’isolazione termica, la co-

struzione o la demolizione di muri e solette. Questi

interventi non possono essere autorizzati in virtù

dell’art. 24a LPT.

3.3 Edifici e impianti in zone speciali

k Nelle zone speciali si possono trovare

soluzioni su misura per il tempo libero e

lo sport.

A seconda delle circostanze non è possibile trova-

re ubicazioni idonee per centri e impianti ippici al-

l’interno delle zone edificabili. Non è nemmeno

possibile ripiegare sulla zona agricola, poiché in

essa non sono ammessi edifici legati alle attività

sportive e del tempo libero. In simili casi i Comuni

hanno la possibilità di delimitare delle zone spe-

ciali (p. es. zona per l’equitazione). Se possibile, si-

mili zone speciali vanno delimitate all’interno delle

zone edificabili o al margine delle stesse.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

B Tenuta di cavalli presso

aziende agricole in zona

agricola

1 Premesse

In zona agricola, è determinante se i cavalli sono

tenuti presso un’azienda agricola o meno.

La legislazione federale sulla pianificazione non

definisce in modo esplicito il concetto di azienda

agricola. Essa pone però delle condizioni precise

per quanto riguarda la presenza di un’azienda:

• La caratteristica fondamentale di un’azienda

agricola è la produzione di derrate che si prestano

alla consumazione o alla trasformazione derivanti

dalla coltivazione vegetale o dalla tenuta di animali

da reddito (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OPT; art. 6 cpv.

1 lett. a ordinanza sulla terminologia agricola

[OTerm, RS 910.91]).

I cavalli sono animali che consumano foraggio grezzo e, dal-

la legislazione sull’agricoltura, sono fondamentalmente con-

siderati animali da reddito (cfr. art. 27 cpv. 2 OTerm). Nell’ot-

tica del diritto sulla pianificazione del territorio, tuttavia,

non tutti i cavalli sono considerati animali da reddito in

quanto dipende dall’uso che se ne fa. La tenuta di animali

da reddito serve alla produzione di derrate che si prestano

alla consumazione (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta in

prima linea di carne e latte. Ambedue i prodotti non sono

determinanti per la tenuta di cavalli.

• L’esistenza di un’azienda agricola premette l’im-

piego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in

misura economicamente determinante, che sia vol-

to al conseguimento di un reddito (realizzazione di

un guadagno).

In base a questa definizione, un’azienda agricola si differen-

zia dall’agricoltura esercitata a scopo ricreativo o per svago.

Un’azienda agricola ai sensi della legge federale sul diritto

fondiario rurale adempie di regola le premesse summenzio-

nate.

• L’esistenza dell’azienda agricola deve essere

prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c

OPT).

Un confronto tra la struttura aziendale (superficie utilizzabi-

le, contingente lattiero, numero di unità di bestiame grosso,

stato degli edifici, grandezza delle parcelle ecc.) e quella di

altre aziende del medesimo tipo e della stessa regione ren-

de possibile una prima valutazione circa le possibilità di so-

pravvivenza di un’azienda agricola. Se sussistono dubbi, va

esaminata in modo più approfondito la situazione finanzia-

ria. In ogni modo deve essere chiaro che a lungo termine

una parte consistente del reddito che garantisce l’esistenza

possa venir realizzato grazie all’azienda agricola.

2 Allevamento di cavalli

k Le aziende agricole d’allevamento di-

spongono di animali di riproduzione ri-

conosciuti e di bestiame giovane richie-

sto dal mercato. I cavalli vengono forag-

giati con foraggio prodotto

prevalentemente dall’azienda.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

2.1 Premesse

Durante questi ultimi anni, l’allevamento di cavalli

si è visto confrontato con cambiamenti strutturali

non indifferenti in seguito alla liberalizzazione del-

le possibilità di importazione (gli importatori di ca-

valli non sono più tenuti ad acquistare prodotti in-

terni) e a causa della minore richiesta di cavalli da

parte dell’esercito.

Attualmente il mercato richiede cavalli da sella e

da movimento ben addestrati. Se l’allevatore agri-

colo di cavalli vuole soddisfare questa richiesta,

deve poter disporre di un’infrastruttura adeguata

in modo da poter trasmettere alle sue bestie tutte

le nozioni fondamentali indispensabili.

2.2 Definizione

Il termine «allevamento agricolo di cavalli» com-

prende due forme di allevamento:

Riproduzione: tenuta di fattrici (e ev. di stalloni da

monta) e allevamento dei puledri provenienti dal

proprio allevamento.

Allevamento: allevamento di puledri esterni, che

sono ospitati dall’azienda dall’allevamento.

La riproduzione e/o l’allevamento possono include-

re anche l’addestramento di base (addestramento

di base per l’equitazione e per il movimento) dei

giovani cavalli fino al livello «cavalcabile» e/o «ro-

dato»(p. es. fino alla cosiddetta «sperimentazione

sul terreno», che può venir eseguita con cavalli di

età dai 3 ai 4 anni).

Gli addestramenti di natura speciale, che vanno ol-

tre l’addestramento di base, non rientrano più nel-

l’ambito dell’allevamento agricolo di cavalli. In tal

senso l’addestramento di cavalli da corsa o di ca-

valli saltatori non è più un’attività agricola.

2.3 Coltivazione dipendente dal suolo –

base foraggiera propria

Fondamentalmente risultano conformi alla zona

agricola quegli edifici e impianti che servono alla

coltivazione dipendente dal suolo. Un’azienda agri-

cola produce in modo dipendente dal suolo se ha

una sufficiente base foraggiera propria e gli anima-

li da reddito non vengono prevalentemente nutriti

con foraggio acquistato.

2.4 Caratteristiche dell’allevamento agrico-

lo di cavalli

L’allevamento agricolo di cavalli presenta le se-

guenti caratteristiche:

• Per l’allevamento sono usati degli animali da ri-

produzione riconosciuti.

Di regola le fattrici devono disporre di certificati di ascen-

denza ed essere iscritte nel libro genealogico della loro raz-

za. Gli stalloni da monta devono essere ammessi per la ri-

produzione.

• L’azienda può produrre nel presente e in futuro

degli esemplari di riproduzione richiesti dal merca-

to, p. es. 6 puledri in cinque anni dalla presa in

consegna della stalla, e dichiarare i relativi ricavi.

• Il gestore o la gestrice dell’azienda devono di-

sporre delle necessarie conoscenze per l’alleva-

mento di cavalli.

Le conoscenze possono venir acquisite nell’ambito della for-

mazione agricola oppure frequentando dei corsi. Il necessa-

rio know-how può venir comprovato anche mediante il rin-

vio all’esperienza acquisita.

Se un’azienda agricola vuole dedicarsi per la prima

volta all’allevamento di cavalli, deve allestire un

piano aziendale dal quale risulti come il nuovo ra-

mo aziendale si integra nell’azienda agricola esi-

stente.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

2.5 Edifici e impianti per l’allevamento agri-

colo di cavalli

k Le aziende d’allevamento devono poter

disporre, oltre agli edifici necessari per

la custodia, il foraggiamento e l’uscita

all’aperto, anche di uno spazio per l’ad-

destramento.

In zona agricola sono ammessi tutti gli edifici e im-

pianti necessari all’esercizio di un allevamento

agricolo di cavalli, che possono quindi essere ap-

provati.

Ne fanno parte gli edifici necessari per la tenuta

(custodia, foraggiamento, cura) degli animali di ri-

produzione (cfr. gli allegati 2 e 3 relativi alle esi-

genze tecniche poste dalla legislazione sulla prote-

zione degli animali per la tenuta di cavalli, in parti-

colare anche in merito alle superfici minime per

l’uscita all’aperto, così come ai punti da osservare

in merito all’ubicazione e alla grandezza dei relati-

vi edifici e impianti):

– stalle con possibilità d’uscita all’aperto

– spazi per il foraggio e per il deposito della paglia

– concimaia

– spazio per la cura dei cavalli (pulizia, lavatura,

ferratura)

– recinzioni per il pascolo

Per l’allevamento di puledri e per il loro addestra-

mento è necessaria una superficie con fondo com-

pattato, senza pavimentazione dura. Simili superfi-

ci d’addestramento non devono raggiungere le mi-

sure minime previste per i tornei (20 x 40 m). Se

però su un lato la superficie risulta chiaramente

troppo corta rispetto alle misure minime previste

per i tornei, è anche possibile adibire una superfi-

cie di 800 m 2 a spazio d’addestramento. Inoltre

questo spazio può essere ricoperto per metà

(mass. 400 m 2).

Le selle e i finimenti vengono conservati in un va-

no per le selle e per i finimenti.

Se necessario e per garantire ai cavalli una suffi-

ciente possibilità di movimento, a seconda delle

circostanze è possibile approvare anche un im-

pianto di conduzione.

2.6 Basi legali

Gli edifici e gli impianti menzionati alla cifra 2.5

possono essere approvati ai sensi dell’art. 16a LPT,

in unione con l’art. 34 OPT, come conformi alla zo-

na agricola. In particolare vanno osservate le pre-

messe di cui all’art. 34 cpv. 4 OPT. L’autorità prepo-

sta all’approvazione può chiedere che eventuali

condizioni e oneri previsti nell’autorizzazione ven-

gano menzionati nel registro fondiario sul fondo in-

teressato (art. 44 cpv. 2 OPT). Eventuali condizioni

risolutive vanno obbligatoriamente menzionate nel

registro fondiario (art. 44 cpv. 1 lett. b OPT).

3 Tenuta di cavalli quali animali da lavoro

agricoli o per la produzione di carne o

di latte

k La produzione di carne e di latte come

pure la tenuta di cavalli da lavoro sono

conformi alla zona, se gli animali vengo-

no prevalentemente foraggiati con fo-

raggio prodotto dall’azienda.

Se il cavallo viene impiegato nell’azienda agricola

quale animale da lavoro (bestia da traino) e viene

foraggiato prevalentemente con foraggio prodotto

dall’azienda, si è in presenza di un’utilizzazione

agricola. Lo stesso vale per la tenuta di cavalli per

la produzione di carne o di latte.

Questa tenuta di cavalli richiede i seguenti edifici

e impianti (cfr. allegato 3 relativo ai punti da osser-

vare in merito all’ubicazione e alla grandezza dei

relativi edifici e impianti):

– stalle con possibilità d’uscita all’aperto

– spazi per il foraggio e per il deposito della paglia

– concimaia

– vano per i finimenti

– impianto per la mungitura (solo per le aziende

appositamente specializzate)

– spazio per la cura dei cavalli (pulizia, lavatura,

ferratura)

– recinzioni per il pascolo

Questi edifici e impianti possono venir approvati ai

sensi dell’art. 16a LPT in unione con l’art. 34 OPT

come conformi alla zona agricola. In particolare

vanno osservate le premesse di cui all’art. 34 cpv.

4 OPT.

Page 14: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

4 Pensione per cavalli

k La custodia, il foraggiamento e la con-

duzione all’aperto di cavalli ospiti pres-

so un’azienda agricola sono attività

conformi alla zona. Non sono ammessi

edifici e impianti per l’equitazione.

Si parla di pensione agricola per cavalli allorquan-

do un’azienda agricola dietro compenso mette a

disposizione le sue stalle per cavalli ospiti (cavalli

per le attività del tempo libero, cavalli da curare,

cavalli fuori servizio ecc.).

La pensione per cavalli è conforme alla zona se

può essere paragonata alla tenuta di animali da

reddito, vale a dire se vi si pratica la custodia, il fo-

raggiamento e la conduzione all’aperto delle be-

stie.

Per evitare che gradualmente l’agricoltura passi in

secondo piano e l’azienda si trasformi in una pen-

sione per cavalli di natura commerciale o in una

stazione d’equitazione, il numero di cavalli ospiti

ammessi va limitato in funzione delle premesse

che seguono.

Perché una pensione per cavalli sia conforme alla

zona, devono necessariamente essere adempiute

le seguenti premesse:

• La pensione per cavalli si trova presso un’azien-

da agricola (cfr. per la definizione di azienda agri-

cola le osservazioni sotto B.1).

• L’azienda agricola adempie anche senza i cavalli

ospiti le premesse poste ad un’azienda agricola ai

sensi dell’art. 7 cpv. 1 LDFR (legge federale sul di-

ritto fondiario rurale, RS 211.412.11).

• L’azienda agricola dispone di una base foraggie-

ra sufficiente per le proprie bestie e per i cavalli

ospiti (cfr. le osservazioni sotto B.2.3).

• Il lavoro supplementare causato dai cavalli in

pensione può essere svolto con il personale già in

dotazione.

• Se possibile, i cavalli ospiti vanno sistemati negli

edifici esistenti. Nuove costruzioni possono essere

autorizzate soltanto se non esistono edifici vecchi

non più utili all’agricoltura, da adattare mediante

lavori di trasformazione alla tenuta di cavalli.

• Sono conformi alla zona soltanto gli edifici e gli

impianti che servono alla custodia, al foraggiamen-

to o all’uscita all’aperto dei cavalli ospiti. Ne fanno

parte:

– stalle con possibilità d’uscita all’aperto

– spazi per il foraggio e per il deposito della paglia

– concimaie

– recinzioni per il pascolo

Gli edifici e gli impianti conformi alla zona possono

venir approvati ai sensi dell’art. 16a LPT, in unione

con l’art. 34 OPT, come conformi alla zona agrico-

la. In particolare vanno osservate le premesse di

cui all’art. 34cpv. 4 OPT. L’autorità preposta all’ap-

provazione può chiedere che eventuali condizioni

e oneri previsti nell’autorizzazione vengano men-

zionati nel registro fondiario sul fondo interessato

(art. 44 cpv. 2 OPT). Eventuali condizioni risolutive

vanno obbligatoriamente menzionate nel registro

fondiario (art. 44 cpv. 1 lett. b OPT).

Non conformi alla zona sono per contro tutti quegli

edifici e impianti che servono all’equitazione. Ne

fanno parte, oltre ai padiglioni per l’equitazione, gli

impianti esterni di ogni genere (piazzali per l’equi-

tazione, percorsi ad ostacoli, ippodromi ecc.).

Nemmeno le strutture per i cavalieri sono conformi

alla zona. Ne fanno parte gli spogliatoi, i vani per

le selle, il locale di ritrovo, i parcheggi ecc.

Ulteriori punti da osservare:

• Nelle vicinanze vi devono essere sufficienti pos-

sibilità per uscire a cavallo.

• La tenuta di cavalli ospiti causa un certo traffico

motorizzato da parte dei proprietari dei cavalli. Di

conseguenza, l’azienda agricola deve disporre di

sufficienti collegamenti stradali. Non è ammesso

costruire nuovi parcheggi.

• In caso di progetti edilizi di grossa portata o di

trasformazioni sostanziali nell’azienda, il gestore

deve presentare un piano aziendale, nel quale è

descritto il rapporto tra la pensione per cavalli e

gli altri settori dell’azienda.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

5 Aziende accessorie non agricole legate

al cavallo

k Nella zona agricola non possono venir

eretti nuovi edifici per attività commer-

ciali. Per contro gli edifici non più ne-

cessari all’agricoltura possono venir

usati, a determinate condizioni, per at-

tività accessorie legate al cavallo.

5.1 Definizione e realtà

Molti contadini esercitano accanto alla loro attività

principale di agricoltori un’attività lucrativa acces-

soria extra agricola. Di regola si tratta di un’attività

dipendente. Il guadagno accessorio può provenire

però anche da un’attività indipendente. Se sono

soddisfatte le condizioni di cui agli art. 24b LPT e

40 OPT, una simile attività indipendente può essere

esercitata anche negli edifici dell’azienda agricola.

In un simile caso si parla di un’azienda accessoria

non agricola.

Vi sono anche aziende accessorie non agricole in

relazione al cavallo. Esempi: gîte d’étape, gite in

carrozza, gite a sella, noleggio di cavalli propri per

l’equitazione (in merito al rapporto tra pensione

per cavalli e azienda accessoria non agricola cfr. la

cifra 5.3).

5.2 Non conformità alla zona

Le aziende accessorie non agricole non hanno un

rapporto diretto con la produzione agricola e con

la coltivazione del terreno. Anche se sono coinvolti

dei cavalli, si tratta di un’attività commerciale che,

nella zona agricola, non è conforme alla destina-

zione della zona.

5.3 Pensione per cavalli e azienda accesso-

ria non agricola

La differenza tra la pensione per cavalli conforme

alla destinazione della zona (cfr. lettera B. 4) e le

aziende accessorie non agricole è che queste ulti-

me non si limitano alle attività tipicamente agrico-

le come la custodia, il foraggiamento e l’uscita al-

l’aperto, ma si dedicano anche ad altre attività di

tipo commerciale (per es. offerta di pernottamento

e ristorazione presso il «gîte d’étape»).

È perciò importante che nel caso di una pensione

per cavalli si faccia una distinzione tra i servizi

conformi alla destinazione della zona e quelli non

conformi a tale destinazione. La pensione per ca-

valli può essere considerata attività agricola solo

se l’offerta di servizi si limita alla custodia, al fo-

raggiamento e all’uscita all’aperto. Tutte le altre

attività (per es. gestione di un locale di ritrovo per

i cavalieri) non sono conformi alla destinazione

della zona. Esse vengono pertanto ammesse sol-

tanto se sono soddisfatte le premesse per un’a-

zienda agricola accessoria.

5.4 Trasformazione di edifici e impianti

esistenti

Conformemente alle premesse generali per l’in-

stallazione di aziende accessorie non agricole (cfr.

art. 24b LPT e art. 40 OPT), le attività non conformi

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

B Tenuta di cavalli presso aziende agricole in zona agricola

alla destinazione della zona possono venir svolte

unicamente in edifici esistenti non più necessari

per l’agricoltura. Non possono pertanto essere co-

struiti nuovi edifici o impianti. Questo principio è

particolarmente importante in relazione agli im-

pianti esterni (piazzali per l’equitazione, ippodro-

mi, percorso a ostacoli, pensiline, parcheggi ecc.).

Eventuali aziende accessorie che necessitano di si-

mili impianti vanno già escluse fin dall’inizio. Se al-

l’interno di un’azienda accessoria non agricola

vengono custoditi dei cavalli ospiti, bisogna assi-

curarsi che nelle immediate vicinanze vi siano del-

le possibilità sufficienti per uscire a cavallo e che,

nell’ottica del traffico, l’azienda agricola sia prov-

vista dei necessari collegamenti.

Nel caso di aziende agricole con animali da reddito

che consumano materia grezza, si premette che

l’infrastruttura base per la custodia, il foraggia-

mento e l’uscita all’aperto dei cavalli sia data. Se a

livello edilizio sono necessari degli adattamenti, gli

stessi devono rispettare le condizioni poste dal-

l’art. 24b LPT. Se vi è lo spazio necessario, in rela-

zione alla tenuta di cavalli ospiti si possono creare

anche le infrastrutture per i proprietari dei cavalli

(p. es. spogliatoi, vano ritrovo per i cavalieri, vano

per le selle, gabinetti).

Va sottolineato che l’azienda accessoria non agri-

cola può essere tenuta unicamente dal gestore

dell’azienda agricola. Non possono essere assunte

persone che si occupano prevalentemente dell’a-

zienda accessoria.

5.5 Basi legali

A un’azienda agricola può venir concessa un’ecce-

zione per la costituzione di un’azienda accessoria

non agricola che si occupa di cavalli, se sono

adempiute le premesse di cui all’art. 24b LPT e al-

l’art. 40 OPT. L’autorità preposta all’approvazione

deve far menzionare l’azienda accessoria nel regi-

stro fondiario sul fondo interessato (art. 44 cpv. 1

lett. a OPT). Inoltre la stessa autorità può chiedere

che siano pure menzionati eventuali condizioni e

oneri legati all’autorizzazione (art. 44 cpv. 2 OPT).

Eventuali condizioni risolutive vanno obbligatoria-

mente menzionate nel registro fondiario (art. 44

cpv. 1 lett. b OPT).

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

C Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura

C Tenuta di cavalli al di fuori

dell’agricoltura

k Nella zona agricola edifici e impianti per

il piccolo commercio, lo sport o lo svago

non sono conformi alla destinazione

della zona.

1 Premesse

Nell’ottica della legislazione sulla pianificazione

del territorio, è determinante sapere se per la te-

nuta di cavalli in zona agricola si fa capo ad un’a-

zienda agricola (cfr. per la definizione il punto B.1):

• Se presso un’azienda agricola sono tenuti dei

cavalli, va chiarito se gli stessi vengono usati in

modo conforme o meno alla destinazione della zo-

na (cfr. il punto B. 2–B.4). Le attività non conformi

alla destinazione della zona sono ammesse soltan-

to nell’ambito di un’azienda accessoria non agrico-

la (cfr. il punto B. 5).

• Se non vi è alcuna azienda agricola, è possibile

custodire cavalli in zona agricola soltanto in casi

eccezionali appositamente previsti dalla legislazio-

ne sulla pianificazione. Per tutti gli altri casi, colui

che tiene i cavalli deve far capo alla zona edilizia o

a un’eventuale zona speciale (cfr. il punto A. 3.3).

2 Tenuta di cavalli a scopi commerciali

k Aziende ippiche di qualsiasi genere

(centri equestri, maneggi, scuole d’equi-

tazione ecc.) e altre aziende ippiche

(commercio e noleggio di cavalli ecc.)

devono trovarsi nella zona edificabile o

in una zona speciale.

2.1 Premesse

Le aziende ippiche di natura commerciale vanno

delimitate in due sensi:

• A differenza delle aziende agricole, le aziende

ippiche di natura commercialenon hanno nessun

rapporto diretto con la produzione di prodotti agri-

coli o conla coltivazione del terreno.

• A differenza delle attività di svago e del tempo

libero, le aziende ippiche di natura commerciale

mirano a realizzare un guadagno.

Esempi per un’attività commerciale: scuola d’equi-

tazione, pensione per cavalli, terapia ippica, com-

mercio di cavalli, fattoria di pony, noleggio di ca-

valli ecc.

Presso le aziende agricole, è possibile svolgere

delle attività commerciali di natura secondaria se

vi sono le premesse per un’azienda accessoria non

agricola (cfr. in merito anche le osservazioni sotto

B.5).

2.2 Mancanza della conformità alla destina-

zione della zona in zona agricola

In zona agricola gli edifici e gli impianti che servo-

no delle aziende ippiche di natura commerciale

non sono conformi alla destinazione della zona. Si-

mili edifici vanno collocati nella zona edificabile o

in una zona speciale adeguata (cfr. in merito le os-

servazioni sotto A.3.3).

2.3 Edifici e impianti nell’ambito di aziende

ippiche di natura commerciale

Vi sono le più svariate forme di aziende ippiche. Le

possibilità edilizie dipendono essenzialmente dal

genere di zona in questione. Principalmente si trat-

ta di zone artigianali e di zone delimitate da molti

Comuni per il tempo libero e lo sport.

Nella zona edificabile o nelle zone speciali, a diffe-

renza della zona agricola, è possibile anche co-

struire padiglioni per l’equitazione e impianti

esterni di qualsiasi genere, ossia impianti dalle di-

mensioni adatte per un torneo. Inoltre è possibile

costruire parcheggi per i clienti.

2.4 Aziende ippiche di natura commerciale

esistenti in zona agricola e non confor-

mi alla destinazione della zona (cfr. art.

37a LPT)

Le aziende ippiche di natura commerciale erette in

zona agricola prima del 1° gennaio 1980 (o divenu-

te non più conformi alla destinazione della zona in

seguito a modifica dei piani d’utilizzazione) posso-

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

C Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura

no essere adeguate alle nuove esigenze, alle con-

dizioni poste dall’art. 43 OPT.

3 Tenuta di cavalli per svago

k Gli edifici e impianti per attività di sva-

go e del tempo libero non possono venir

eretti nella zona agricola, ma vanno co-

struiti nella zona edificabile o in una zo-

na speciale.

3.1 Definizione

La tenuta di cavalli per svago non mira a consegui-

re un reddito. Viene svolta per passione e serve

per passare il tempo libero.

3.2 Tenuta di cavalli per svago in zona edifi-

cabile

k In zona edificabile, la tenuta di cavalli

per svago non è possibile ovunque; è

comunque possibile in misura sufficien-

te.

All’interno della zona edificabile spetta ai Cantoni

e ai Comuni definire le possibili utilizzazioni (cfr. in

merito le osservazioni sotto A. 3.1). A seconda del-

le circostanze, è possibile che la tenuta di cavalli

per svago incontri degli ostacoli più o meno gran-

di. Gli odori, il rumore, gli insetti, la polvere ecc.

possono generare problemi con i vicini. Simili cir-

costanze non giustificano però un ripiegamento

sulla zona agricola. Chi tiene cavalli per svago de-

ve piuttosto cercare delle alternative all’interno

della zona edificabile. Si può pure pretendere che

egli affidi il proprio cavallo a un’apposita pensione.

Spesso si afferma che una tenuta di cavalli confor-

me alle esigenze dell’animale richieda superfici

per uscire all’aperto e per pascolare. Simili spazi

sarebbero inesistenti all’interno della zona edifica-

bile oppure troppo costosi e quindi fuori portata. Il

Tribunale federale ha esplicitamente respinto que-

sto argomento. Un’uscita all’aperto con qualsiasi

tempo non è di per sé esclusa all’interno della zo-

na edificabile. È vero che in essa la tenuta di caval-

li risulta in parte difficoltosa e non dappertutto è

possibile; ciò non toglie che in alcuni casi è possi-

bile in misura sufficiente.

3.3 Tenuta di cavalli per svago in zona

agricola

k All’interno della zona agricola non sono

ammissibili nuovi edifici e impianti per

la tenuta di cavalli per svago. A date

condizioni possono però venir usati de-

gli edifici e impianti esistenti per la te-

nuta di cavalli.

La tenuta di cavalli per svago all’interno della zona

agricola non è conforme alla destinazione della

zona (vedi art. 34 cpv. 5 OPT) e non necessita

nemmeno di un’ubicazione in questa zona (cfr. al

riguardo il punto C.3.2). Di conseguenza, in zona

agricola non è ammessa la costruzione di edifici e

impianti destinati alla tenuta di cavalli per svago.

Gli allevatori di cavalli per svago affermano però di

dedicarsi professionalmente all’agricoltura, e non

soltanto per svago. Il loro progetto di costruzione

andrebbe quindi considerato conforme alla desti-

nazione della zona agricola. In simili casi è neces-

sario fare una chiara distinzione tra l’allevamento

agricolo di cavalli e l’allevamento per svago. L’a-

zienda per svago, come già spiegato al punto B. 1,

si distingue dall’azienda agricola vera e propria per

il fatto che quest’ultima si basa sull’impiego coor-

dinato e duraturo di capitale e lavoro in misura

economicamente determinante e volto al conse-

guimento di un reddito.

La premessa della redditività (conseguimento di un guada-

gno) è soddisfatta, se l’attività in oggetto contribuisce in

modo determinante ad assicurare l’esistenza. Al riguardo, la

prassi pone delle condizioni molto severe. La professionalità

e le conoscenze specifiche sono sì necessarie, ma non sono

le sole premesse. Il tempo dedicato all’attività non è deter-

minante. A questo dato di fatto va prestata particolare at-

tenzione allorquando sono coinvolte delle persone senza at-

tività lucrativa, le quali dedicano gran parte del tempo al lo-

ro hobby. Va inoltre menzionato che senza eccezione alcuna

le aziende per svago non adempiono il requisito di un’esi-

stenza prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c

OPT).

Eccezionalmente è possibile tenere per svago dei

cavalli anche in zona agricola, segnatamente in al-

cuni casi di applicazione dell’art. 24a LPT (cfr. in

merito le osservazioni sotto A.3.2.2) e nell’ambito

di edifici protetti nella propria situazione di fatto.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

C Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura

Quest’ ultimo aspetto va trattato in modo più det-

tagliato:

Se si tratta di edifici protetti nella propria situazio-

ne di fatto (cfr. in merito art. 24c LPT e art. 41

OPT), i vani esistenti possono essere trasformati in

stalle per cavalli oppure vi può essere aggiunta

una stalla sempre che l’identità dell’edificio resti

immutata (cfr. in merito art. 42 cpv. 3 OPT). Condi-

zione rimane comunque che le possibilità di tra-

sformazione non siano già state sfruttate con l’am-

pliamento di superfici abitabili o tramite altre uti-

lizzazioni non conformi alla destinazione della

zona. Per un cavallo si calcola in genere che la su-

perficie necessaria sia di 20–25 m 2 (box: ca.

10–12 m 2; deposito fieno e paglia: 10–15 m 2). Non

inclusi in queste superfici sono lo spazio esterno

contiguo alla stalla e la concimaia. Trattandosi di

manufatti aperti, simili impianti sottostanno a re-

gole speciali, che saranno spiegate qui di seguito.

Secondo la prassi del Tribunale federale, non sono

ammissibili edifici e impianti (p. es. pensiline in

mezzo al pascolo o recinti con sabbia) separati e

indipendenti dall’edificio originario protetto nella

propria situazione di fatto.

L’uscita collegata direttamente alla stalla rispetta il

principio dell’unità corporea (in merito alle uscite

cfr. allegato 4).

Trattandosi di una costruzione aperta, l’impianto

per l’uscita non deve essere considerato in modo

fisso per il calcolo delle possibilità d’ampliamento

secondo l’articolo 42 capoverso 3 OPT. Occorre

però prenderlo in considerazione al momento di

valutare se l’identità dell’edificio rimane immuta-

ta.

Per la concimaia valgono prescrizioni analoghe.

Il fabbisogno di superficie per cavallo (circa

20–25 m 2, uscite libere e concimaia escluse) fa sì

che ai sensi dell’art. 24c LPT si possono tenere al

massimo 3–4 cavalli per svago. Questo numero,

identico a quello che viene accordato a chi tiene

cavalli per svago all’interno di una zona abitata,

consente di porre un freno alla graduale trasforma-

zione della superficie in pensioni per cavalli o in

altre attività non conformi alla destinazione della

zona.

Se gli edifici protetti nella propria situazione di

fatto sono destinati alla tenuta di cavalli, nelle vici-

nanze ci devono essere sufficienti possibilità per

uscire a cavallo.

Per avere un quadro completo della situazione, si

consultino le Spiegazioni in merito all’ordinanza

sulla pianificazione del territorio, pag. 42 seg.,

come pure le «Autorizzazioni ai sensi dell’art. 24c

LPT: modifiche a edifici e impianti non conformi al-

la destinazione della zona» in: Ufficio federale del-

lo sviluppo territoriale: nuovo diritto sulla pianifi-

cazione del territorio. Spiegazioni in merito all’or-

dinanza sulla pianificazione del territorio e

raccomandazioni per l’applicazione.

4 Sport equestri

k Edifici e impianti per gli sport equestri

(padiglioni per l’equitazione, piazzali

per l’equitazione, ippodromi ecc.) vanno

eretti nella zona edificabile o nelle zone

speciali.

L’esercizio di sport equestri, che si tratti di sport di

massa o di sport di competizione, non è un’attività

di natura agricola. Di conseguenza, la speciale for-

mazione di cavalli da competizione (cavalli da cor-

sa, saltatori, cavalli d’addestramento, cavalli mili-

tari ecc.) non viene attribuita all’allevamento agri-

colo di cavalli (cfr. in merito le osservazioni sotto

B. 2). In generale gli edifici e gli impianti che servo-

no per sport equestri, siano essi pubblici o privati,

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

C Tenuta di cavalli al di fuori dell’agricoltura

non devono trovarsi nella zona agricola, ma vanno

collocati in zona edificabile o nelle apposite zone

speciali (cfr. in merito le osservazioni sotto A.3.3).

Le possibilità di edificazione dipendono dalla defi-

nizione della relativa zona. Nelle zone per sport

equestri possono di regola venir costruiti padiglio-

ni per l’equitazione e impianti esterni di ogni gene-

re e addirittura vi possono essere edificati impianti

dalle dimensioni adatte per un torneo. Di regola vi

è inoltre la possibilità di costruire parcheggi per gli

utenti.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

D Domande particolari

D Domande particolari

1 Quando è possibile autorizzare spazi

abitativi in una zona agricola?

Sono conformi alla zona agricola soltanto gli edifici

destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per

la gestione della relativa azienda agricola (cfr. art.

34 cpv. 3 e 4 OPT). Ciò è il caso se, per motivi di

gestione aziendale, la presenza continua del gesto-

re risulta necessaria e se la prossima zona resi-

denziale è molto distante e difficilmente raggiungi-

bile. Il Tribunale federale ha negato la necessità di

una presenza continua in un caso riguardante una

scuderia commerciale, poiché non vi erano delle

cavalle gravide e dei puledri da curare. Per i motivi

menzionati qui di seguito solo raramente la tenuta

di cavalli può giustificare la costruzione di nuovi

spazi abitativi.

• Nel caso di una pensione per cavalli, in genere il

problema di nuovi spazi abitativi non dovrebbe

nemmeno porsi, poiché per essere conforme alla

destinazione della zona deve venir gestita nell’am-

bito di un’azienda agricola esistente (cfr. il punto

B. 4.1).

• In zona agricola la tenuta di cavalli per svago

non è conforme allo scopo della zona. Essa non dà

diritto alla costruzione di nuovi spazi abitativi; un

simile diritto non esiste nemmeno per le attività

accessorie.

2 Quanti cavalli possono essere ammessi

nella zona residenziale?

La tenuta di cavalli provoca delle emissioni. Quan-

to più è grande il numero dei cavalli custoditi, tan-

to maggiori sono le emissioni di rumore e di odori.

La presenza di cavalli può inoltre generare, spe-

cialmente in estate e in autunno, una concentra-

zione eccessiva di insetti.

I regolamenti delle zone di regola non prevedono

disposizioni specifiche riguardanti la tenuta di ca-

valli. Il numero di cavalli ammessi in una zona resi-

denziale dipende dalle attività che in essa sono

consentite e dalle immissioni. In base all’esperien-

za, il loro numero non dovrebbe comunque supera-

re le tre–quattro unità.

Eventuali problemi legati alle immissioni (p. es. ru-

mori e odori) o le esigenze poste dalla legislazione

sulla protezione degli animali vanno risolti median-

te la definizione di condizioni e oneri appropriati.

3 Danni alle strade e ai campi dovuti ai

cavalli

In caso di cattive condizioni atmosferiche (terreno

troppo bagnato), il passaggio di cavalli può provo-

care danni alle strade e ai campi. Le autorità pre-

poste alla concessione di licenze edilizie devono

perciò tenere in considerazione questo aspetto

quando rilasciano delle licenze edilizie per scude-

rie e per pensioni per cavalli. Se si tratta di pensio-

ni per cavalli o di trasformazioni di edifici esisten-

ti, nelle vicinanze ci devono essere sufficienti pos-

sibilità per uscire a cavallo (cfr. in merito le

osservazioni sotto B.4 e C.3.3).

Il proprietario di una scuderia o di una pensione

per cavalli, dal canto suo, si occuperà tempestiva-

mente della problematica per evitare di trovarsi

confrontato con spiacevoli azioni di risarcimento.

Può essere vantaggioso affrontare il problema an-

che a livello pianificatorio, per esempio approntan-

do un piano comunale o regionale per le vie riser-

vate all’equitazione.

Page 22: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

20

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 1

21

Allegato 1

Tenuta di cavalli presso aziende

agricole

Zona agricola

Determinanti per la valutazione da un

punto di vista edilizio e pianificatorio

sono la LPT e la OPT. Sussidiariamente

trova applicazione il diritto cantonale e

comunale.

Conformi alla destinazione della zona

(LPT 16a, OPT 34) sono gli edifici e gli

impianti per:

– l’allevamento agricolo di cavalli

– cavalli da lavoro impiegati nell’azien-

da

– produzione di carne di cavallo o latte

– pensione per cavalli (a precise condi-

zioni)

Tutte le altre attività legate al cavallo

non sono conformi alla destinazione

della zona e sono ammissibili soltanto

nell’ambito di un’azienda accessoria

non agricola e alle condizioni per essa

previste (LPT 24b, OPT 40).

Zona edificabile

Determinante per la valutazione da un

punto di vista edilizio e pianificatorio

sono il diritto cantonale e comunale.

Tenuta di cavalli al di fuori dell’agri-

coltura

Zona edificabile

Determinante per la valutazione da un

punto di vista edilizio e pianificatorio

sono il diritto cantonale e comunale.

Le zone speciali offrono soluzioni adatte

per scuderie o impianti ippici.

Zona agricola

Determinanti per la valutazione da un

punto di vista edilizio e pianificatorio

sono la LPT e la OPT. Sussidiariamente

trova applicazione il diritto cantonale e

comunale.

Gli edifici e impianti per la tenuta di

cavalli a scopi non agricoli non sono

conformi alla destinazione della zona

agricola.

In edifici e impianti esistenti non

conformi alla destinazione della zona

possono venir tenuti dei cavalli alle con-

dizioni previste agli artt. 24a e 24c LPT

e artt. 41 e 42 OPT.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 2

Allegato 2

Presupposti edilizi per una tenuta di

cavalli conforme alla legislazione

sulla protezione degli animali

La direttiva dell’Ufficio federale di vete-

rinaria (UFV) del 23 aprile 2001 riguar-

dante la custodia di cavalli, pony, asini e

muli (direttiva sulla protezione degli ani-

mali 800.106.06), riportata parzialmente

qui di seguito, si basa sulla legge fede-

rale sulla protezione degli animali (LP-

DA) e sull’ordinanza sulla protezione de-

gli animali (OPAn). La direttiva medesi-

ma non è legalmente vincolante. Essa

servirà però da base per una futura revi-

sione dell’ordinanza sulla protezione

degli animali.

1 Requisiti minimi per i sistemi

di stabulazione

Le scuderie devono essere concepite in

maniera che i cavalli possano coricarsi,

riposare ed alzarsi nel modo proprio alla

loro specie (cfr. art. 6 OPAn). I sistemi di

stabulazione, compresi i settori esterni,

devono essere costruiti e sistemati in

modo che il pericolo di ferimento sia

esiguo e gli animali non possano fuggi-

re. I sistemi di stabulazione in cui gli

animali soggiornano durevolmente o

prevalentemente devono essere suffi-

cientemente vasti e sistemati in modo

che i cavalli possano muoversi in manie-

ra adeguata alla loro specie (cfr. art. 5

cpv. 2 e 3 OPAn).

11 Altezza minima del soffitto

L’altezza minima del soffitto è importan-

te, da un lato, a causa del rischio per il

cavallo di ferirsi urtando la testa contro

il soffitto e, dall’altro, in quanto l’altez-

za del soffitto limita la quantità di aria

nella scuderia e influisce pertanto sulle

sue condizioni climatiche. Di conse-

guenza, il soffitto deve essere situato al

livello più alto possibile (altezza racco-

22

mandata: il doppio dell’altezza al garre-

se).

Altezza minima del soffitto:

1.5 volte l’altezza al garrese

Per stabilire l’altezza minima del soffit-

to dell’unità di detenzione ci si basa

sulla taglia del cavallo più grande.

12 Stabulazione fissa

Il fatto di attaccare i cavalli nelle stalle

(o poste) o nei box (p. es. attaccare la

fattrice) limita notevolmente la loro li-

bertà di movimento e il loro campo visi-

vo, per cui si deve evitare che essi siano

tenuti continuamente attaccati (cfr. art.

3 cpv. 2 LPDA, art. 1 cpv. 3 OPAn). Ogni

stabulazione fissa è considerata perma-

nente se non sono previsti altri sistemi

di tenuta per il cavallo in questione o se

tali sistemi non vengono utilizzati.

In occasione della costruzione di nuove

scuderie o di trasformazioni si deve ri-

nunciare a sistemare le stalle o poste.

13 Stabulazione individuale in box

La superficie minima deve permettere al

cavallo di coricarsi, di mangiare e di

spostarsi.

Superficie minima:

(2 volte l’altezza al garrese) 2

La superficie dei box per il parto e dei

box per la giumenta con un puledro di

età superiore ai due mesi deve rappre-

sentare almeno il 130% della superficie

minima.

Larghezza minima dei box:

1.5 volte l’altezza al garrese

Le superfici minime calcolate in funzio-

ne dell’altezza al garrese figurano nel-

l’allegato. I metri quadrati ottenuti nel

calcolo possono essere arrotondati.

14 Stabulazione in gruppo

Il fabbisogno di superficie per un gruppo

di cavalli deve corrispondere alla som-

ma delle superfici minime individuali. Se

si tratta di grandi gruppi, la superficie

minima può essere calcolata in base al-

la media delle altezze al garrese dei ca-

valli del gruppo, moltiplicata per il nu-

mero dei cavalli. Per i gruppi a partire

da cinque animali che sono ben affiatati

(senza dispute frequenti e aggressive

che causano ferite), si può ridurre la su-

perficie totale del 20% al massimo.

Superficie minima di un box di gruppo a

un compartimento (adatto soltanto per

gruppi di cavalli ben affiatati!)

settori di foraggiamento, di riposo e di

spostamento integrati (senza pareti di-

visorie):

Box di gruppo a un compartimento per

quattro cavalli con un’altezza media al

garrese di 150 cm:

Superficie minima per cavallo:

(2 volte l’altezza al garrese) 2

Superficie minima per il gruppo:

n volte (2 volte l’altezza al garrese*) 2

n = numero di cavalli,

media dell’altezza al garrese di tutti i

cavalli del gruppo.

36 m 2

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 2

no essere predisposti in modo da soddi-

sfare il fabbisogno in calore degli ani-

mali (art. 13 cpv. 1 OPAn).

Siccome i pavimenti di pietra, di cemen-

to o naturali non soddisfano, da soli, tali

esigenze, il fabbisogno in calore e l’as-

sorbimento dell’umidità devono essere

garantiti da una lettiera sufficiente ed

adeguata. Se i pavimenti sono dotati di

un isolamento termico, come i pavimen-

ti di legno o quelli muniti di un rivesti-

mento in gomma, si può diminuire lo

spessore della lettiera in quanto que-

st’ultima deve assicurare soltanto l’as-

sorbimento dell’umidità.

Occorre tenere costantemente pulita la

lettiera dagli escrementi e dalla paglia

umida in modo da favorire la cura del

manto degli animali ed il clima nella

scuderia.

3 Settori per l’uscita all’aperto

È considerato un settore per l’uscita al-

l’aperto ogni superficie esterna delimi-

tata da una recinzione e nella quale i

cavalli hanno la possibilità di muoversi

liberamente.

31 Superfici minime

Per rispondere ai requisiti della superfi-

cie minima intesi a permettere agli ani-

mali di muoversi liberamente, un setto-

re per l’uscita all’aperto deve avere le

seguenti dimensioni:

Per i settori di uscita all’aperto accessi-

bili stabilmente:

2 volte (doppia altezza al garrese) 2

Per tutti gli altri settori di uscita

all’aperto:

volte (doppia altezza al garrese) 2

La superficie minima dei settori di usci-

ta all’aperto per gruppi di animali corri-

sponde alla somma delle superfici mini-

23

sicuro. Per i soggetti che non si tollera-

no, occorre disporre della possibilità di

separarli dal gruppo (cfr. art. 5 cpv. 4

OPAn).

È opportuno suddividere i box di gruppo

in diversi settori installando pareti divi-

sorie. Occorre assolutamente evitare i

passaggi stretti e i vicoli ciechi. Per i ca-

valli, le aperture accessibili liberamente

tra i settori previsti per le varie funzio-

ni, per esempio l’accesso al recinto al-

l’aperto, devono avere una larghezza

minima di 250 cm o devono esserci al

minimo due passaggi. In tal modo si im-

pedisce che i passaggi vengano bloccati

da animali di rango superiore.

Ogni cavallo deve avere la possibilità di

nutrirsi indisturbato. In occasione della

distribuzione razionata di foraggio, oc-

corre prendere misure particolari. Sono

considerate tali le stalle o poste di fo-

raggiamento, la stabulazione fissa di

breve durata o il foraggiamento assisti-

to da computer. La distribuzione di fo-

raggio grossolano in rastrelliere circola-

ri, ad esempio, permette agli animali di

prendere indisturbati questo tipo di fo-

raggio.

I cavalli malati, i nuovi cavalli da inte-

grare nel gruppo, i soggetti che non si

tollerano o le giumente appena prima o

durante il parto devono poter essere se-

parati in caso di necessità dal resto del

gruppo. In questa circostanza non va

comunque dimenticata l’esigenza del

cavallo di avere contatti sociali.

2 Pavimenti della scuderia e

lettiera

Nelle stalle per cavalli i pavimenti devo-

no essere sistemati in modo da evitare i

ferimenti (cfr. art. 5 cpv. 3 OPAn). I pavi-

menti delle scuderie devono poter esse-

re tenuti agevolmente in modo che ab-

biano ad essere antisdrucciolevoli e

secchi. Nel settore di riposo essi devo-

Superficie minima del settore di riposo

(22.5 m 2) per quattro cavalli che hanno

un’altezza media al garrese di 150 cm.

Superficie minima del settore di riposo

per cavallo:

2.5 volte l’altezza al garrese 2

Superficie minima del settore di riposo

per il gruppo:

n volte (2.5 volte l’altezza al garrese*2)

n = numero di cavalli,

* media dell’altezza al garrese di tutti i

cavalli del gruppo.

15 Altri requisiti strutturali per la

stabulazione in gruppo

Se i sistemi di stabulazione sono occu-

pati da più animali, il custode deve te-

nere conto del comportamento nel

gruppo, dando per esempio agli animali

la possibilità di evitarsi e di mettersi al

Superficie minima del settore di riposo

in una stabulazione libera, in gruppo, a

diversi compartimenti:

con una parete divisoria che separa il

settore di foraggiamento e il settore che

permette ai cavalli di entrare e di uscire

dalle scuderie, da un lato, e dal settore

di riposo, dall’altro):

22.5 m 2

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 2

me individuali. Se si tratta di grandi

gruppi, la superficie minima può essere

calcolata basandosi sulla media delle al-

tezze al garrese dei cavalli del gruppo

moltiplicata per il numero di cavalli. Nel

caso di gruppi formati da almeno cinque

animali ben affiatati (assenza di dispute

frequenti e aggressive che causano feri-

te) si può ridurre la superficie totale del

20% al massimo.

I settori di stabulazione all’aperto allun-

gati e di forma rettangolare incitano

maggiormente i cavalli al movimento ri-

spetto ai settori di uscita all’aperto qua-

drati.

32 Requisiti per i pavimenti

La sistemazione del suolo dei settori di

uscita all’aperto dipende dalle sue di-

mensioni, dal numero dei cavalli che vi

si trovano, dall’utilizzazione secondo le

condizioni meteorologiche e dall’inten-

sità dell’utilizzazione. Ogni settore di

uscita all’aperto deve rispondere alle

seguenti esigenze:

– rischio minimo che gli animali si pos-

sano ferire;

– una zona caratterizzata da un suolo

resistente alla pressione (sprofonda-

mento dello zoccolo non oltre alla co-

rona), se gli animali si trovano rego-

larmente per diverse ore di fila nel

settore di uscita all’aperto;

– nessun inquinamento importante (do-

vuto p. es. agli escrementi o all’uri-

na).

I grandi settori di uscita all’aperto, e in

particolare i pascoli, possono anche es-

sere utilizzati senza consolidamento se

rispondono ai criteri summenzionati.

Per i settori di uscita all’aperto relativa-

mente piccoli e utilizzati in modo inten-

sivo [ordine di grandezza: 2 volte (dop-

pia altezza al garrese) 2], il suolo deve

essere sistemato in modo da permette-

re lo scorrimento dell’acqua, da offrire

una buona presa e da essere tenuto

24

agevolmente. Ecco alcuni esempi di si-

stemazione delle superfici: strato di

sabbia, trucioli di legno, pavimenti anti-

sdrucciolevoli, lastricato in legno rico-

perto di sabbia, lastre perforate in ma-

teriale sintetico.

33 Recinti

I pascoli e i settori di uscita all’aperto

devono essere sistemati in modo che i

cavalli non si feriscano e non possano

fuggire (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Gli appo-

siti nastri elettrificati o i pali di legno

utilizzati per delimitare i recinti sono

ben visibili ai cavalli e costituiscono un

ostacolo sicuro atto ad impedirne la lo-

ro fuga. Nella posa della recinzione bi-

sogna evitare di formare angoli stretti. Il

filo spinato e le reti metalliche devono

essere scartati in quanto causano ferite

gravi. Per i settori di uscita all’aperto la

cui superficie è inferiore alle norme mi-

nime prescritte alla cifra 31 bisogna ri-

nunciare alle recinzioni elettrificate. So-

no ammissibili eccezioni nel caso di set-

tori di uscita all’aperto attigui, allo

scopo di separare animali che non si

tollerano.

4 Clima

Le scuderie destinate ai cavalli devono

essere costruite, utilizzate e aerate in

modo che procurino un clima adeguato

(cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn).

Sistemi di ventilazione appropriati devo-

no garantire un’aerazione sufficiente,

affinché l’aria nella stalla corrisponda

all’incirca alla qualità dell’aria esterna

per quanto concerne la temperatura,

l’umidità, la concentrazione di gas noci-

vi e la concentrazione di polvere. Nella

pratica è possibile ottenere un’aerazio-

ne sufficiente mediante un tipo di co-

struzione il più possibile aperta e la-

sciando stabilmente le finestre o le por-

te aperte.

5 Illuminazione

Gli animali domestici non possono esse-

re tenuti permanentemente all’oscuro.

Le stalle, in cui gli animali soggiornano

permanentemente o prevalentemente,

devono possibilmente essere illuminate

con luce diurna naturale. L’intensità lu-

minosa nel settore degli animali deve

essere, di giorno, di almeno 15 lux.

Occorre esigere la luce diurna:

– nelle nuove costruzioni e nelle tra-

sformazioni;

– negli edifici esistenti, se le finestre o

le rispettive aperture sono già a di-

sposizione o se queste possono esse-

re costruite senza spese sproporzio-

nate;

– negli edifici esistenti che sono stati

costruiti o trasformati dopo l’entrata

in vigore, il 1° luglio 1981, dell’ordi-

nanza sulla protezione degli animali.

A titolo indicativo, occorre che la super-

ficie totale permeabile alla luce diurna

nelle pareti e nei soffitti corrisponda ad

almeno un decimo della superficie del

pavimento. Nelle scuderie esistenti che

non soddisfano tale requisito, l’illumina-

zione naturale dev’essere migliorata

quando i lavori di miglioria possono es-

sere effettuati senza spese sproporzio-

nate. Se l’intensità luminosa è troppo

debole, occorre utilizzare la luce artifi-

ciale.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 2

25

Tabella delle dimensioni minime secondo le razze

(sono ammesse deroghe nella misura in cui non vanno al di sotto dei valori minimi calcolati esattamente)

Esempi di razze

Pony Shetland, asino nano, ecc.

Pony e asini

Haflinger, cavallo d’Islanda, di Mé-

rens, di Fjord e della Camargue,

bardotto, pony Connemara, asino

grande, ecc.

Cavallo Franches-Montagnes, ara-

bo, frisone, andaluso, Quarterhorse,

cavallo Paso, cavallo Polo, muli,

asino gigante, ecc.

Cavallo di sangue caldo da sella e

da tiro, purosangue inglese, trotta-

tore, ecc.

Shire-Horse e altri cavalli di grandi

dimensioni

Superficie mi-

nima del setto-

re di uscita per

il movimento

libero:

3 (2 AG) 2 3)

9 m 2

12 m 2

15 m 2

18 m 2

21 m 2

24 m 2

27 m 2

30 m 2

33 m 2

36 m 2

39 m 2

42 m 2

45 m 2

48 m 2

Superficie minima

per cavallo per il

movimento libero

nei settori di

uscita accessibili

stabilmente:

2 (2 AG) 2 3)

6 m 2

8 m 2

10 m 2

12 m 2

14 m 2

16 m 2

18 m 2

20 m 2

22 m 2

24 m 2

26 m 2

28 m 2

30 m 2

32 m 2

Superficie riposo

min./cavallo:

2.5 AG 2

per stabulazione

libera (a diversi

compartimenti) 3)

1.5 m 2

2.5 m 2

3 m 2

4 m 2

4.5 m 2

5 m 2

5.5 m 2

6.5 m 2

7 m 2

7.5 m 2

8 m 2

9 m 2

9.5 m 2

10 m 2

Superficie mini-

ma per cavallo:

(2 AG) 2

per i box indivi-

duali 1) 2)

o box per gruppo,

a un compart. 3)

3 m 2

4 m 2

5 m 2

6 m 2

7 m 2

8 m 2

9 m 2

10 m 2

11 m 2

12 m 2

13 m 2

14 m 2

15 m 2

16 m 2

Altezza minima

del soffitto

(1.5 AG),

ma almeno 1.8 m

1.8 m

1.8 m

1.8 m

1.9 m

2 m

2.1 m

2.3 m

2.4 m

2.5 m

2.6 m

2.7 m

2.8 m

2.9 m

3 m

Altezza al

garrese [AG]

in cm

79–93

94–106

107–117

118–127

128–136

137–145

146–154

155–162

163–169

170–176

177–183

184–190

191–196

197–203

1) Larghezza minima del box: 1.5 AG.

2) Box per il parto e box per giumenta con puledro di più di 2 mesi: almeno il 130% della superficie minima.

3) Per gruppi di cavalli ben affiatati (a partire da 5 animali), la superficie totale può essere ridotta del 20% al massimo.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 3

26

La direttiva 800.106.06 dell’UFV per la

protezione degli animali contiene misu-

re minime per i più svariati sistemi di

stabulazione. Dal punto di vista della

protezione degli animali è auspicabile

che la stalla e l’uscita non rispettino

soltanto queste misure minime ma che,

se possibile, le dimensioni siano mag-

giori. La pianificazione del territorio non

ignorerà queste esigenze, se il sistema

di stabulazione ha come obiettivo il be-

ne degli animali e non altri obiettivi non

pertinenti e per quanto le divergenze

dalle misure minime risultino giustifica-

te da un punto di vista oggettivo e resti-

no entro limiti che, per la pianificazione

del territorio, sono accettabili. La diver-

genza dalle misure minime non deve

tuttavia portare alla tenuta di un nume-

ro maggiore di cavalli rispetto a quanto

indicato nella licenza edilizia.

Grandezza del deposito per il

foraggio e la paglia

La necessità di spazio per il foraggio e

la paglia dipende dal numero di cavalli,

dalla durata di conservazione, dalla for-

ma di conservazione, dal genere di fo-

raggio, dal sistema d’immagazzinamen-

to ecc. I relativi valori indicativi risulta-

no dagli appositi manuali. Le autorità

cantonali competenti in materia di agri-

coltura dispongono della necessaria

esperienza e delle conoscenze specifi-

che per valutare progetti edilizi concre-

ti.

Spazio per la cura dei cavalli (pulizia,

lavatura, ferratura)

Presso le aziende agricole, lo spazio per

la cura dei cavalli si trova di regola al-

l’aperto o sotto una tettoia. Per un’a-

zienda agricola non è né necessario né

economicamente sensato avere degli

spazi per la cura dei cavalli completa-

mente attrezzati, eventualmente addi-

rittura provvisti di solarium, così come

si trovano presso i maneggi o le pensio-

ni per cavalli a vocazione commerciale.

Vani per le selle e per i finimenti

Se per i maneggi e per le pensioni per

cavalli a vocazione commerciale sono

indispensabili dei vani per le selle con-

facenti alle esigenze della clientela, per

la tenuta agricola di cavalli basta un po-

sto di conservazione predisposto in mo-

do sensato. Di regola un simile spazio,

per quanto non ancora disponibile, può

facilmente essere messo a disposizione

all’interno di vani già esistenti.

Superficie d’addestramento

Cfr. per quanto riguarda le caratteristi-

che della superficie d’addestramento il

punto B.2.5 e l’allegato 4.

Recinzione per il pascolo

Per quanto riguarda le dimensioni e il

materiale, si rimanda ai manuali specifi-

ci.

Allegato 3

Punti da osservare in modo particola-

re per edifici e impianti conformi alla

destinazione della zona siti in zona

agricola

Gli edifici e impianti conformi alla desti-

nazione della zona siti in zona agricola

devono rispettare, per quanto riguarda

l’ubicazione e la grandezza, dei presup-

posti particolari (cfr. osservazioni sotto

A.3.2.1). Uno di questi presupposti ri-

chiede che gli edifici e gli impianti non

siano sovradimensionati. Questo aspet-

to, nonché alcuni altri punti da osserva-

re, sono trattati qui di seguito.

Prima di costruire un edificio nuovo,

occorre sempre verificare se esistono

riserve di spazio che, nell’ambito di una

trasformazione, potrebbero essere

sfruttate per il progetto edilizio.

Grandezza delle stalle e dello spazio

esterno adiacente

Vi sono diversi sistemi di stabulazione.

La direttiva dell’Ufficio federale di vete-

rinaria (UFV) del 23 aprile 2001 riguar-

dante la tenuta di cavalli, pony, asini e

muli (direttiva 800.106.06 dell’UFV per

la protezione degli animali) contiene al-

la cifra III. 1 un sommario. A differenza

dei sistemi precedentemente in vigore,

gli attuali sistemi di stabulazione (box,

stabulazione libera) necessitano di più

spazio, poiché garantiscono più movi-

mento ai cavalli.

Nel caso di una stabulazione ideale, l’u-

scita è adiacente alla stalla, di modo

che i cavalli hanno la possibilità di stare

all’aperto e di beneficiare di una certa

possibilità di movimento anche in caso

di brutto tempo, ossia quando un’uscita

al pascolo non è possibile (l’allegato 4

tratta dettagliatamente l’uscita all’aper-

to).

Page 29: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

di «uscita per ogni tempo», «uscita per

il brutto tempo» o simili, l’autorità com-

petente deve dapprima chiarire se si

tratta di un’uscita nel senso spiegato

sopra o se si tratta di una superficie

esterna d’altro genere (in particolare un

piazzale per l’equitazione). Siccome la

confusione e i malintesi sono all’ordine

del giorno, nella licenza edilizia va fatta

chiarezza sulla funzione e sull’uso am-

missibile dell’edificio.

Il concetto ideale di stabulazione preve-

de che l’uscita sia adiacente alla stalla.

Nella zona agricola, non da ultimo per

prevenire la destinazione ad altri scopi,

se possibile occorre optare per questa

soluzione.

Superfici d’addestramento

Nelle presenti direttive si intende per

superficie d’addestramento un piazzale

con un fondo compattato (non duro), il

quale nell’ambito di allevamenti agricoli

di cavalli serve ad impartire le nozioni

base ai giovani cavalli (cfr. punto B.2.5).

In zona agricola, se si escludono le usci-

te libere ed eventualmente gli impianti

di conduzione, sono solo le superfici

d’addestramento a far parte degli im-

pianti esterni conformi alla zona. Di

conseguenza, le superfici d’addestra-

mento vanno distinte da altri impianti

esterni non conformi alla destinazione

della zona:

• Determinante è l’uso ammissibile e

non la definizione, di solito poco esau-

riente, contenuta nella domanda di co-

struzione o nella licenza edilizia (p. es.

«piazzale compattato»). Dalla licenza

deve risultare in modo inequivocabile a

quale uso è adibito il piazzale.

• Le dimensioni per le superfici d’adde-

stramento devono essere inferiori alle

dimensioni minime previste per i tornei

(20 x 40 m). È possibile attribuire a tale

Allegato 4

Impianti esterni (in particolare uscite

libere e superfici d’addestramento)

Impianti esterni

Per la tenuta di cavalli vengono utilizza-

ti i più svariati impianti esterni o super-

fici esterne: uscite libere, piazzali per

l’equitazione, campi da salto, impianti di

conduzione, percorsi a ostacoli, ippo-

dromi ecc. Se per la zona edificabile e

per le zone speciali sono i Cantoni o i

Comuni a determinare gli impianti

esterni che possono essere costruiti,

per la zona agricola è determinante il

diritto federale. Al capitolo B e C abbia-

mo spiegato che nella zona agricola

possono essere costruiti soltanto edifici

e impianti ben definiti. Quali impianti

esterni entrano in considerazione unica-

mente le uscite libere, le superfici d’ad-

destramento e, se ve ne è la necessità,

gli impianti di conduzione. Tutti gli altri

impianti non sono ammessi in zona agri-

cola. Qui di seguito vanno trattati più

approfonditamente l’uscita libera e la

superficie d’addestramento.

Uscita

La direttiva per la protezione degli ani-

mali 800.106.06 descrive l’uscita per ca-

valli come segue (cfr. allegato 1, cifra 3):

• qualsiasi superficie recintata che per-

mette ai cavalli di muoversi liberamen-

te.

L’ordinanza concernente l’uscita regola-

re all’aperto degli animali da reddito

(ordinanza URA, RS 910.132.5) definisce

l’uscita per cavalli come:

• permanenza su un pascolo o in una

corte.

L’uscita ideale è quella sul pascolo. Per

proteggere la zolla bisogna però rinun-

ciare temporaneamente all’uscita. Oltre

al pascolo, è perciò necessaria un’ulte-

riore possibilità d’uscita con fondo arti-

ficiale che permetta ai cavalli di rimane-

re all’aperto anche in inverno o in caso

di cattivo tempo e garantisca loro una

certa possibilità di movimento. Per que-

sta forma di uscita non esiste una defi-

nizione unitaria. Nell’ambito della legi-

slazione sull’agricoltura viene usato il

termine di «corte» (vedi ordinanza URA).

Più frequentemente si usano le espres-

sioni «piazzale esterno», «uscita per

ogni tempo» o «piccola uscita».

L’ordinanza URA e la direttiva

800.106.06 per la protezione degli ani-

mali pongono precise condizioni per il

fondo artificiale dell’uscita:

• Per i cavalli, l’ordinanza URA non pre-

scrive alcuna superficie minima. Essa

prevede però che almeno il 50% della

superficie della corte non sia coperta e

che almeno il 70% della superficie non

presenti né pavimenti a rastrelliera né

griglie.

• Secondo la direttiva 800.106.06 per la

protezione degli animali, le «piccole

uscite usate intensamente» devono pre-

sentare un fondo compatto, che garanti-

sca lo scolo dell’acqua, che sia facile da

pulire e sia provvisto di una recinzione

ben visibile e inamovibile. Inoltre, la di-

rettiva per la protezione degli animali

prevede una superficie minima (cfr. alle-

gato 2).

L’uscita libera non serve per cavalcare;

le uscite libere non vengono pertanto

considerate piazzali per l’equitazione o

d’allenamento. Il loro scopo è garantire

ai cavalli, indipendentemente dall’uscita

sul pascolo, una certa possibilità di mo-

vimento. In zona agricola è particolar-

mente importante distinguere tra uscite

e altri piazzali esterni, poiché in tale zo-

na sono ammessi soltanto impianti

esterni ben definiti. Se nell’ambito di

una domanda di licenza edilizia si parla

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 4

27

Page 30: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

28

scopo una superficie di un massimo di

800 m 2, se su un lato la superficie risul-

ta chiaramente troppo corta rispetto al-

le misure minime previste per i tornei.

Se del caso, può venir concessa la co-

pertura di metà del piazzale d’addestra-

mento (mass. 400 m 2) [cfr. punto B.2.5].

• I piazzali d’addestramento possono

essere circolari («cerchio per l’adde-

stramento») o ad angolo retto («quadra-

to per l’addestramento»). Dall’esterno

spesso non è chiaro a quale scopo sia

destinato un piazzale. Nella licenza edi-

lizia si deve perciò provvedere alla ne-

cessaria chiarezza (cfr. punto 1).

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 4

Page 31: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 5

29

Allegato 5

Aspetti legati alla protezione

dell’ambiente

Deposito e impiego del letame

Nelle stalle per i cavalli, a differenza di

quelle per le mucche o i suini, non viene

prodotto colaticcio. Di conseguenza, per

la tenuta di cavalli non è necessaria

nessuna vasca per il colaticcio. È suffi-

ciente una concimaia.

La grandezza della concimaia dipende

essenzialmente dal numero di cavalli e

dalla durata di stoccaggio.

Visto il pericolo che dell’acqua prove-

niente dal mucchio di letame (liquame)

filtri nel terreno circostante, per la co-

struzione di una concimaia è necessa-

ria, oltre alla licenza edilizia, anche una

licenza in virtù della legislazione sulla

protezione delle acque.

Per l’impiego di letame bisogna tenere

conto del fabbisogno delle piante, del

luogo (topografia e natura del suolo) e

delle condizioni meteorologiche (la base

legale determinante è costituita dall’or-

dinanza sulle sostanze).

Il committente deve indicare alle auto-

rità comunali o cantonali competenti in

materia di protezione delle acque come

può essere utilizzato il letame.

Distanze minime

Gli edifici e impianti per la tenuta di ca-

valli possono provocare delle immissio-

ni sotto forma di odori. Questo aspetto

implica che, sia rispetto alle zone pret-

tamente residenziali che rispetto a

quelle ad utilizzazione mista, vanno

mantenute distanze minime a titolo pre-

cauzionale ed evitate eccessive immis-

sioni di odori. La base legale determi-

nante è costituita dall’ordinanza del 16

dicembre 1985 contro l’inquinamento

atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Da

osservare in modo particolare l’allegato

2 cifra 51 (impianti per l’allevamento

tradizionale di bestiame; con rinvio al

rapporto FAT 476,1995).

Rispetto alle zone utilizzate esclusiva-

mente a scopi residenziali le stalle nuo-

ve devono mantenere una distanza mi-

nima a titolo precauzionale. Per contro,

le zone abitate nelle quali sono ammes-

se aziende artigianali con immissioni

mediamente moleste, possono soppor-

tare un maggior carico di immissioni

sotto forma di odori. Di regola nei con-

fronti di queste zone (zone miste resi-

denziali e artigianali, zone villaggio, zo-

ne centrali, zone per insediamenti spar-

si ecc.) va rispettato soltanto il 70%

della distanza minima. Rispetto agli edi-

fici residenziali situati in zona agricola

fa stato soltanto il 50% della distanza

minima.

Le distanze minime a titolo precauzio-

nale non si applicano alle stalle esisten-

ti. In questi casi va tenuto conto delle

immissioni di odori nell’ambito della

pianificazione delle zone edificabili

adiacenti. Nella pratica, si riscontrano

spesso problemi quando le distanze mi-

nime non vengono rispettate.

Le stalle nuove e quelle esistenti devo-

no essere costruite e gestite in modo

tale da non causare eccessive immissio-

ni di odori. Nella pratica si parte dal

presupposto che di regola non vi siano

eccessive immissioni di odori se le di-

stanze minime vengono rispettate al

50%.

Page 32: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 6

Allegato 6

Elenco delle sentenze rilevanti del

Tribunale federale

Le seguenti sentenze costituiscono un

elenco di tutte le sentenze emanate dal

Tribunale federale in relazione alle pro-

blematiche menzionate. Ad eccezione di

pochi casi (*), i riassunti di queste sen-

tenze si trovano nella raccolta VLP-

ASPAN.

30

Tenuta di cavalli per svago

Urteil vom 28. Januar 2002

(zona edificabile; legislazione sulla protezione

dell’ambiente)

Urteil vom 24. Juli 1998

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 9. September 1997

(zona edificabile; legislazione sulla protezione

dell’ambiente)

Urteil vom 31. Januar 1997

(non si tratta di agricoltura; legislazione sulla

protezione degli animali)

Urteil vom 17. April 1996

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 15. Okt. 1993; ZBl 95/1994 81

(non si tratta di agricoltura)

Arrêt du 3 février 1993

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 10. Dezember 1992*

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 27. Februar 1989*

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 15. September 1987

(non si tratta di agricoltura)

Arrêt du 16 décembre 1986*

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 8. Mai 1985; BGE 111 Ib 213

(non si tratta di agricoltura)

Tenuta di cavalli a scopi commerciali

Urteil vom 6. Mai 2002

(zona speciale, rapporto con l’area insediata)

Arrêt du 1er mai 2001

(non si tratta di agricoltura)

Urteil vom 10. Juni 1998; BGE 124 II 391

(zona per impianti sportivi, rapporto con l’area

insediata)

Urteil vom 24. März 1995

(microzone edificabili, inammissibile)

Arrêt du 18 août 1994

(non si tratta di agricoltura)

Tenuta di cavalli presso aziende agricole in

zona agricola

Urteil vom 30. Mai 1997

(tenuta di un proprio cavallo)

Urteil vom 28. Juni 1996; BGE 122 II 160

(tenuta di cavalli ospiti)

Urteil vom 28. März 1994; ZBl 96/1995 178

(tenuta di un proprio cavallo)

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 7

Art. 24a Cambiamenti di destinazione

senza lavori di trasformazio-

ne fuori delle zone edificabili

1 Quando il cambiamento di destinazio-

ne di un edificio o di un impianto fuori

delle zone edificabili non necessita la-

vori di trasformazione ai sensi dell’arti-

colo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è

rilasciata se:

a. non ne deriva alcuna nuova ripercus-

sione sul territorio, sull’urbanizzazione

e sull’ambiente; e

b. esso non contravviene ad alcun altro

atto normativo federale.

2 L’autorizzazione eccezionale è rila-

sciata con la riserva di una nuova deci-

sione, presa d’ufficio, in caso di mutate

condizioni.

Art. 24b Aziende accessorie non agri-

cole fuori delle zone edifica-

bili

1 Se le aziende agricole non possono

sussistere senza una fonte di reddito

supplementare, è possibile autorizzare

lavori di trasformazione degli edifici e

impianti esistenti per installare un’a-

zienda accessoria affine non agricola. Il

requisito giusta l’articolo 24 lettera a

non dev’essere soddisfatto.

2 L’azienda accessoria può essere uti-

lizzata soltanto dal gestore dell’azienda

agricola.

3 L’esistenza dell’azienda accessoria è

menzionata nel registro fondiario.

4 Le aziende accessorie non agricole

costituiscono parte integrante dell’a-

zienda agricola e soggiacciono al divieto

di divisione materiale e di frazionamen-

to a tenore degli articoli 58–60 della

legge federale del 4 ottobre 1991 sul di-

ritto fondiario rurale.

31

Allegato 7

Prescrizioni vincolanti della

Confederazione

In questo allegato sono riportati gli arti-

coli determinanti della legge federale

sulla pianificazione del territorio (LPT) e

dell’ordinanza sulla pianificazione del

territorio (OPT).

Sono inoltre indicati i siti Internet nei

quali figurano ulteriori disposizioni fe-

derali rilevanti.

1. Legislazione sulla pianificazione

del territorio

Legge federale sulla pianificazione

del territorio (LPT, RS 700) – estratto

Lo stato attuale può essere consultato

all’indiirizzo:

www.admin.ch/ch/i/rs/c700.html

Art. 16 Zone agricole

1 Le zone agricole servono a garantire a

lungo termine la base dell’approvvigio-

namento alimentare, a salvaguardare il

paesaggio e lo spazio per lo svago o ad

assicurare la compensazione ecologica;

devono essere tenute per quanto possi-

bile libere da costruzioni, in sintonia

con le loro differenti funzioni e com-

prendono:

a. i terreni idonei alla coltivazione agri-

cola o all’orticoltura produttiva neces-

sari all’adempimento dei vari compiti

dell’agricoltura;

b. i terreni che, nell’interesse generale,

devono essere coltivati dall’agricoltura.

2 Per quanto possibile, devono essere

delimitate ampie superfici contigue.

3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni ten-

gono conto in maniera adeguata delle

diverse funzioni della zona agricola.

Art. 16a Edifici e impianti conformi al-

la zona agricola

1 Sono conformi alla zona agricola gli

edifici e gli impianti che sono necessari

alla coltivazione agricola o all’orticoltu-

ra. È fatta salva una descrizione più re-

strittiva della conformità alla zona ai

sensi dell’articolo 16 capoverso 3.

2 Edifici e impianti che servono all’am-

pliamento interno di un’azienda agricola

o orticola produttiva rimangono in ogni

caso conformi alla zona.

3 Edifici e impianti che vanno al di là di

un ampliamento interno dell’azienda

possono essere ammessi in quanto

conformi alla zona se sono situati in un

territorio che il Cantone ha destinato a

tal fine nella zona agricola mediante

una procedura di pianificazione.

Art. 22 Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere co-

struiti o trasformati solo con l’autoriz-

zazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a. gli edifici o gli impianti sono conformi

alla funzione prevista per la zona d’uti-

lizzazione e

b. il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni pre-

viste dal diritto federale e cantonale.

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 7

5 Le disposizioni della legge federale

sul diritto fondiario rurale concernenti

le aziende accessorie non agricole non

sono applicabili alle aziende accessorie

di cui al presente articolo.

Art. 24c Edifici e impianti esistenti

fuori delle zone edificabili,

non conformi alla destinazio-

ne della zona

1 Fuori delle zone edificabili, gli edifici

e impianti utilizzabili in base alla loro

destinazione

ma non più conformi alla destinazione

della zona, sono per principio protetti

nella propria situazione di fatto.

2 Con l’autorizzazione dell’autorità

competente, tali edifici e impianti pos-

sono essere rinnovati, trasformati par-

zialmente, ampliati con moderazione o

ricostruiti, purché siano stati eretti o

modificati legalmente. In ogni caso è

fatta salva la compatibilità con le impor-

tanti esigenze della pianificazione terri-

toriale.

Art. 37a Edifici e impianti utilizzati a

scopi commerciali, esterni al-

la zona edificabile e non

conformi alla destinazione

della zona

Il Consiglio federale stabilisce a quali

condizioni sono autorizzati i cambia-

menti di destinazione degli edifici e im-

pianti utilizzati a scopi commerciali

eretti prima del 1° gennaio 1980 o non

più conformi alla destinazione della zo-

na in seguito a modifica dei piani d’uti-

lizzazione.

32

Ordinanza sulla pianificazione del

territorio (OPT, RS 700.1) – estratto

Lo stato attuale può essere consultato

all’indirizzo:

www.admin.ch/ch/i/rs/c700_1.html

Art. 34 Conformità alla zona agricola

di edifici ed impianti in gene-

rale (art. 16a cpv. 1–3 LPT)

1 Sono conformi alla zona agricola gli

edifici e gli impianti se sono necessari

alla coltivazione dipendente dal suolo o

all’ampliamento interno oppure – nei

territori giusta l’articolo 16a capoverso

3 LPT – a una coltivazione che va al di là

di un ampliamento interno, e se sono

utilizzati per:

a. la produzione di derrate che si presta-

no alla consumazione o alla trasforma-

zione derivanti dalla coltivazione vege-

tale e dalla tenuta di animali da reddito;

b. la coltivazione di superfici vicine allo

stato naturale.

2 Sono inoltre conformi alla zona agri-

cola gli edifici e gli impianti destinati al-

la preparazione,

all’immagazzinamento o alla vendita di

prodotti agricoli o orticoli se:

a. i prodotti sono coltivati nella regione

e oltre la metà nell’azienda d’ubicazio-

ne o nelle aziende riunite in una comu-

nità di produzione;

b. la preparazione, l’immagazzinamento

o la vendita non sono di carattere indu-

striale-commerciale; e

c. il carattere agricolo o orticolo dell’a-

zienda d’ubicazione resta immutato.

3 Sono infine conformi alla zona agrico-

la gli edifici destinati al fabbisogno abi-

tativo indispensabile per la gestione

della relativa azienda agricola compreso

quello della generazione che si ritira

dalla vita attiva.

4 L’autorizzazione va rilasciata soltanto

se:

a. l’edificio o l’impianto è necessario per

l’utilizzazione in questione;

b. all’edificio o all’impianto non si op-

pongono interessi preponderanti nell’u-

bicazione prevista; e

c. l’esistenza dell’impresa è prevedibile

a lungo termine.

5 Gli edifici e gli impianti per l’agricol-

tura esercitata a titolo ricreativo non

sono considerati conformi alla zona

agricola.

Art. 40 Aziende accessorie non agri-

cole (art. 24b LPT)

1 La possibilità di installare un’azienda

accessoria affine non agricola in edifici

e impianti non più necessari per l’agri-

coltura è consentita solamente ad

aziende agricole ai sensi della nozione

del diritto federale giusta l’articolo 7

della legge federale del 4 ottobre 19912

sul diritto fondiario rurale. Esse devono,

per poter continuare a esistere, dipen-

dere dal reddito supplementare ricava-

to. Il richiedente deve comprovarlo me-

diante un concetto aziendale.

2 Un’azienda accessoria non agricola è

considerata affine se:

a. si trova all’interno del nucleo dell’a-

zienda agricola;

b. è tale da garantire che l’utilizzazione

dell’azienda agricola rimanga assicura-

ta;

c. il carattere di azienda agricola rimane

essenzialmente immutato.

Page 35: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 7

c. la nuova utilizzazione non è inammis-

sibile secondo un altro atto legislativo

federale;

d. è necessaria tutt’al più una leggera

estensione dell’urbanizzazione esisten-

te;

e. tutti i costi d’infrastruttura, causati

dal cambiamento di destinazione degli

edifici e impianti, sono assunti dal pro-

prietario;

f. non vi si oppongono interessi impor-

tanti della pianificazione del territorio.

2 La superficie utilizzata in modo non

conforme alla destinazione della zona

può essere ampliata del 30 per cento;

gli ampliamenti all’interno del volume

esistente dell’edificio sono computati

soltanto per la metà.

3 Se la superficie utilizzata in modo non

conforme alla destinazione della zona

deve essere ampliata fuori del volume

esistente dell’edificio per più di 100 m 2,

tale ampliamento può essere autorizza-

to soltanto se necessario al prosegui-

mento dell’azienda.

Art. 44 Menzione nel registro fondia-

rio

1 Nel caso di autorizzazioni per edifici e

impianti fuori delle zone edificabili l’au-

torità cantonale competente fa menzio-

nare nel registro fondiario, sul fondo in-

teressato:

a. l’esistenza di un’azienda accessoria

non agricola (art. 24b LPT)

b. le condizioni risolutive alle quali sog-

giacciono le autorizzazioni;

c. gli obblighi di ripristinare lo stato le-

gale.

33

3 Le aziende accessorie non agricole

devono soddisfare le medesime esigen-

ze legali applicate alle aziende commer-

ciali equivalenti situate nelle zone edifi-

cabili.

4 Non possono essere assunte persone

impiegate prevalentemente nell’azienda

accessoria non agricola. Sono fatte sal-

ve le assunzioni per impieghi tempora-

nei.

5 L’autorizzazione viene a cadere se le

condizioni d’autorizzazione non sono

più adempiute. L’autorità competente lo

stabilisce mediante decisione. Su richie-

sta, occorre decidere, nell’ambito di una

nuova procedura d’autorizzazione, se

l’azienda accessoria non agricola può

essere autorizzata ai sensi di un’altra

disposizione.

Art. 41 Campo d’applicazione dell’ar-

ticolo 24c LPT

L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici

e impianti, costruiti o trasformati a suo

tempo in conformità al diritto materiale,

ma che per effetto di modifiche poste-

riori di atti legislativi o piani sono dive-

nuti non conformi alla destinazione del-

la zona.

Art. 42 Trasformazioni a edifici e im-

pianti divenuti non conformi

alla destinazione della zona

1 Trasformazioni a edifici e impianti, a

cui è applicabile l’articolo 24c LPT, sono

ammesse, nella misura in cui l’identità

dell’edificio o dell’impianto unitamente

ai dintorni rimanga conservata nei tratti

essenziali. Sono ammessi miglioramenti

volti a cambiare l’aspetto esterno.

2 Stato di riferimento determinante per

la valutazione dell’identità è lo stato in

cui si trovava l’edificio o l’impianto al

momento della modifica legislativa o dei

piani.

3 Il quesito se l’identità dell’edificio o

dell’impianto resti sostanzialmente im-

mutata, va valutato tenendo conto di

tutte le circostanze. Essa in ogni caso

non è più garantita se:

a. la superficie utilizzata in modo non

conforme alla destinazione della zona è

ampliata per più del 30 per cento; gli

ampliamenti all’interno del volume esi-

stente dell’edificio sono computati sol-

tanto per la metà; o

b. la superficie utilizzata in modo non

conforme alla destinazione della zona

dentro o fuori del volume esistente del-

l’edificio è ampliata in totale per più di

100 m 2.

4 Un edificio o un impianto può essere

ricostruito soltanto se al momento della

distruzione o della demolizione era an-

cora utilizzabile secondo la destinazio-

ne ed era dato un interesse ininterrotto

alla sua utilizzazione. Ove risulti indica-

to dal profilo oggettivo, l’ubicazione del-

l’edificio o dell’impianto sostitutivo può

divergere in misura minima da quella

dell’edificio o dell’impianto preesisten-

te.

Art. 43 Edifici e impianti aziendali di-

venuti non conformi alla de-

stinazione della zona (art.

37a LPT)

1 Cambiamenti di destinazione e am-

pliamenti di edifici e impianti usati a

scopo commerciale divenuti non confor-

mi alla destinazione della zona possono

essere autorizzati se:

a. l’edificio o l’impianto è stato legal-

mente costruito o modificato;

b. non insorgono nuove implicazioni rile-

vanti su territorio e ambiente;

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 7

2 Se necessario, essa fa menzionare al-

tre restrizioni del diritto di proprietà,

segnatamente restrizioni d’utilizzazione

e della facoltà di disporre nonché condi-

zioni e oneri.

3 L’Ufficio del registro fondiario cancel-

la d’ufficio la menzione se il terreno è

inserito in una zona edificabile con de-

cisione cresciuta in giudicato. Negli altri

casi l’Ufficio del registro fondiario può

cancellare la menzione soltanto se l’au-

torità competente ha deciso che le con-

dizioni per la menzione sono scadute.

2. Legislazione sulla protezione degli

animali

Legge federale sulla protezione degli

animali (LPDA, RS 455)

www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html

Ordinanza sulla protezione degli ani-

mali (OPAn)

www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

3. Legislazione sulla protezione del-

l’ambiente

Legge federale sulla protezione del-

l’ambiente (LPAmb, RS 814.01)

www.admin.ch/ch/i/rs/c814_01.html

Ordinanza contro l’inquinamento at-

mosferico (OIAt, RS 814.318.142.1)

www.admin.ch/ch/i/rs/c814_318_142_1.

html

4. Legislazione sulla protezione delle

acque

Legge federale sulla protezione delle

acque (LPAc, RS 814.20)

www.admin.ch/ch/i/rs/c814_20.html

Ordinanza sulla protezione delle ac-

que (OPAc, RS 814.201)

www.admin.ch/ch/i/rs/c814_201.html

34

5. Legislazione sull’agricoltura

Legge federale sull’agricoltura (LAgr,

RS 910.1)

www.admin.ch/ch/i/rs/c910_1.html

Ordinanza sulla terminologia agricola

e sul riconoscimento delle forme di

azienda (Ordinanza sulla terminolo-

gia agricola, OTerm; RS 910.91)

www.admin.ch/ch/i/rs/c910_91.html

6. Legge federale sul diritto fondiario

rurale (LDFR, RS 211.412.11)

www.admin.ch/ch/i/rs/c211_412_11.

html

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Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 8

Neuchâtel

Service de l’aménagement du territoire

Tivoli 22

case postale 46

2003 Neuchâtel

032 889 47 47

Nidwalden

Amt für Raumplanung

Breitenhaus

6371 Stans

041 618 72 16

Obwalden

Koordinationsstelle Baubewilligungen

Dorfplatz 4a

6061 Sarnen

041 666 64 89

St. Gallen

Amt für Raumentwicklung

Abteilung Bauen ausserhalb der

Bauzone

Lämmlisbrunnenstrasse 54

9001 St. Gallen

071 229 46 47

Schaffhausen

Planungs- und Naturschutzamt

Beckenstube 11

8200 Schaffhausen

052 632 73 87

Schwyz

Meliorationsamt

Bahnhofstrasse 15

Postfach 1138

6431 Schwyz

041 819 18 25 1

Amt für Raumplanung

Bahnhofstrasse 9

Postfach 1200

6431 Schwyz

041 819 20 19

35

Allegato 8

Elenco degli uffici cantonali

competenti

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPT, l’autorità

cantonale competente per tutti i proget-

ti edilizi fuori delle zone edificabili deci-

de se essi sono conformi alla zona o se

si può ammettere un’eccezione. Le ec-

cezioni sono concesse soltanto dall’au-

torità cantonale competente, o con la

sua approvazione.

I seguenti uffici sono a disposizione per

domande riguardanti i progetti edilizi

fuori delle zone edificabili:

Aargau

Abteilung Raumentwicklung

Koordinationsstelle Baugesuche

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

062 835 32 90

Appenzell-Ausserrhoden

Planungsamt

Kasernenstrasse 17A

9102 Herisau

071 353 67 90

Appenzell-Innerrhoden

Bau- und Umweltdepartement

Fachstelle für Raumplanung

Gaiserstrasse 8

9050 Appenzell

071 788 93 42

Basel-Landschaft

Bauinspektorat

Rheinstrasse 29

Postfach

4410 Liestal

061 925 67 77

Basel-Stadt

Bauinspektorat

Rittergasse 4

4001 Basel

061 267 92 00

Bern /Berne

Amt für Gemeinden und Raumordnung

Nydeggasse 11/13

3011 Bern

031 633 77 30

Freiburg/Fribourg

Direction de l’aménagement, de

l’environnement et des constructions

rue des Chanoines 17

case postale

1701 Fribourg

026 305 36 04

Genève

Département de l’aménagement de

l’équipement et du logement

Police des constructions

rue David-Dufour 5

case postale 22

1211 Genève 8

022 327 50 00

Glarus

Baudirektion

Rathaus

8750 Glarus

055 646 64 00

Graubünden

Amt für Raumplanung

Grabenstrasse 1

7001 Chur

081 257 23 23

Jura

Département de l’environnement et de

l’équipement

Service de l’aménagement du territoire

Section des permis de construire

rue des Moulins 2

2800 Delémont

032 420 53 10

Luzern

Raumplanungsamt

Baugesuchszentrale

Murbacherstrasse 21/23

6002 Luzern

041 228 51 83

1 Bewilligung: durch die Gemeinde. Zustimmung

des Kantons durch das Meliorationsamt, sofern

landwirtschaftliche Vorhaben betroffen sind (in

der Regel > 4 ha), sonst durch das Raumpla-

nungsamt. Baukontrolle als Koordinationsstelle

im Amt für Raumplanung.

Page 38: Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»5 Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Sommario 3Tenuta di cavalli per svago 163.1 Definizione 16 3.2 Tenuta di

Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio»

Allegato 8

Uri

Amt für Raumplanung

Rathausplatz 5

6460 Altdorf

041 875 24 36

Solothurn

Amt für Raumplanung

Werkhofstrasse 59

4509 Solothurn

032 627 25 61

Ticino

Ufficio delle domande di costruzione e

dell’esame dell’impatto ambientale

Viale Franscini 17

6501 Bellinzona

091 814 36 70

Thurgau

Amt für Raumplanung

Abteilung Ortsplanung

Verwaltungsgebäude

Promenade

8510 Frauenfeld

052 724 25 27

Uri

Amt für Raumplanung

Rathausplatz 5

6460 Altdorf

041 875 24 36

Vaud

Service de l’aménagement du territoire

rue de l’Université 3

1014 Lausanne

021 316 74 28

Wallis/Valais

Commission cantonale des

constructions (CCC)

rue des Cèdres 11

1950 Sion

027 606 80/81

36

Zürich

Amt für Raumordnung und Vermessung

Abteilung Baubewilligungen

Stampfenbachstrasse 12

8090 Zürich

043 259 30 48

Zug

Amt für Raumplanung

Aabachstrasse 5

6301 Zug

041 728 54 87