Direttive Pg

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   PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  INDICE Premessa COME COMPORTASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORE a) Età del minore b) L’identificazione del minore c) l’elezione di domicilio d) Adempimenti in caso di accompagnamento per identificazione di minori Capitolo 1 IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI a) Minori con referenti educativi in Italia, c.d. Accompagnati b) Minori senza referenti educativi in Italia, c.d. Non accompagnati Capitolo 2 COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO REATI a) Indagati in stato di libertà: adempimenti b) Presupposti per procedere all’arresto c) Presupposti per procedere al fermo d) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermo e) Presupposti per procedere all’accompagnamento a seguito di flagranza di reato f) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di accompagnamento a seguito di flagranza di reato Capitolo 3 LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI a) Prescrizioni b) La permanenza in casa c) Il collocamento in comunità d) La Custodia Cautelare Capitolo 4 I SEQUESTRI E LE RESTITUZIONI 1) Sequestri 2) Restituzioni 3) Deposito di corpi di reato

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PROCURA DELLA REPUBBLICAPRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

MILANO

DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

INDICEPremessaCOME COMPORTASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINOREa) Età del minoreb) L’identificazione del minorec) l’elezione di domiciliod) Adempimenti in caso di accompagnamento per identificazione di minori

Capitolo 1IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATIa) Minori con referenti educativi in Italia, c.d. Accompagnatib) Minori senza referenti educativi in Italia, c.d. Non accompagnati

Capitolo 2COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO REATIa) Indagati in stato di libertà: adempimentib) Presupposti per procedere all’arrestoc) Presupposti per procedere al fermod) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermoe) Presupposti per procedere all’accompagnamento a seguito di flagranza di reatof) Adempimenti della Polizia Giudiziaria in caso di accompagnamento a seguito di flagranza di

reato

Capitolo 3LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNIa) Prescrizionib) La permanenza in casac) Il collocamento in comunitàd) La Custodia Cautelare

Capitolo 4I SEQUESTRI E LE RESTITUZIONI

1) Sequestri 2) Restituzioni3) Deposito di corpi di reato

4) D deposito di corpi di reato particolari

PREMESSA

La presente circolare contiene indicazioni e direttive cui la Polizia Giudiziaria deve attenersi quando svolge le

sue funzioni nei confronti dei minorenni. La indicazioni che seguono riguardano, pertanto, l’ipotesi che il

minorenne risulti indagato in relazione alla commissione di un reato ovvero la sua mera identificazione od

ancora gli interventi urgenti da assumere a sua tutela quando sia privo di riferimenti educativi in Italia.

Si ricorda che nel procedimento a carico di minorenni, per quanto non previsto dal D.P.R. 448/1988 e D.L.vo

272/1989, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale.

COME COMPORTASI QUANDO SI OPERA NEI CONFRONTI DI UN MINORE

a) L’ETA’ DEL MINORE

Per definire l’età del soggetto nel caso sussista il dubbio che l’età dichiarata non sia quella reale, con

particolare riferimento all’imputabilità (14 anni) o alla maggiore età (18 anni), è possibile eseguire esame

auxologico (radiologico carpale).

Questo tipo di esame deve essere effettuato solo dopo avere accertato che il minore non vi sia mai stato

sottoposto in precedenza (circostanza verificabile dallo sviluppo dell’AFIS, in quanto se il minore

fotosegnalato è stato sottoposto in passate occasioni ad esame auxologico, ciò dovrebbe risultare dalle note

informative dello SDI).

Se l’esame riporta indicazioni del tipo “età presunta di circa 18 anni”, deve essere sempre ritenuta valida l’età

inferiore. L’esito dell’esame auxologico prevale sempre sulla fotocopia di un documento.

La ragazza che dichiara di attendere un figlio, deve essere sottoposta a test di gravidanza prima di procedere

ad accertamenti auxologici. In casi dubbi, NON procedere all’esame radiografico.

N.B.: l’autorizzazione al P.M. di turno per procedere ad accertamenti auxologici non è necessaria.L’art. 349 co. 2 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) consente alla Polizia Giudiziaria, nel corso dell’identificazione della persona nei cui confronti vengano svolte le indagini, di procedere, di iniziativa e senza l’autorizzazione del P.M., ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché ad altri accertamenti.

La Polizia Giudiziaria potrà procedere ad un esame del fermato per la determinazione dell’età avvalendosi di

consulenti tecnici nominati ex art.349 comma 4 c.p.p.

Si ricorda che, in tale veste, i soggetti richiesti non possono rifiutare la loro opera senza sanzioni di legge.

L’età del minore s’intende sempre compiuta alle ore 24 del giorno di nascita.

Se, ad esempio, una persona diventa maggiorenne il 10 dicembre, l’anno è compiuto allo scadere del giorno

10 (ore 24), quindi per tutta la giornata del 10 è ancora da considerarsi minorenne.

b) IDENTIFICAZIONE DEL MINORE

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1) Chiedere sempre al minore se è in possesso di un valido documento di identificazione in originale

(passaporto, permesso di soggiorno o carta d’identità italiana; la carta d’identità straniera non è valida) o se vi

è un adulto che può esibire i documenti.

Se il minore è identificabile e dichiara di essere accompagnato da un adulto, questi deve essere contattato ed

invitato a presentarsi in ufficio, portando con sé i documenti del minore. Dei documenti deve essere fatta

copia integrale da inserire nella comunicazione all’A.G.

L’adulto deve essere a sua volta identificabile.

Tra il minore e l’adulto deve necessariamente risultare dai documenti un rapporto di parentela; in caso

contrario, il minore non può essere consegnato e deve essere considerato abbandonato o non accompagnato.

Se la parentela è comprovata, occorre redigere il verbale di affidamento/consegna che verrà successivamente

trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.

Se si hanno dubbi sulla veridicità dei documenti, ma non vi è modo di effettuare verifiche, procedere al

fotosegnalamento sia dell’adulto che del minore (che è obbligatorio).

2) Il minore che non possa essere identificato sulla scorta di validi documenti di identificazione deve in tutti i

casi essere sottoposto a fotosegnalamento, essendo indispensabile procedere ad una sua identificazione

fisica in mancanza della quale diventa impossibile l’effettiva esecuzione dell’eventuale sentenza di condanna

del minore che ha commesso un reato.

L’autorizzazione del P.M. di turno per procedere al fotosegnalamento non è necessaria.

Se presenta alterazioni delle impronte digitali (abrasioni), è opportuno effettuare fotografie accurate .

Il rinnovo della fotografia è richiesto quando il soggetto è registrato su cartellino fotodattiloscopico da più di

cinque anni,ovvero presenti evidenti cambiamenti di fisionomia.

c) L’ ELEZIONE DI DOMICILIO, CON PARTICOLARE RIGURADO A STRANIERI E SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA

1) Elezione di domicilio

Ferma la distinzione tra dichiarazione di domicilio( che riguarda la casa di abitazione o il luogo in cui

l’indagato svolge l’abituale lavoro) ed elezione di domicilio( che concerne il luogo diverso dai precedenti ed

indica la persona cui dovranno inviarsi le notificazioni) e richiamata la necessità per la P.G. di osservare

quanto indicato dall’art.161 c.p.p. ( “…deve avvertire l’indagato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento

del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione

o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore..”), si deve

sottolineare l’importanza che riveste l’elezione di domicilio per l’indagato che sia senza fissa dimora o

cittadino straniero, con reperibilità, quindi, assai precaria, in quanto proprio in questi casi si verificano le più

frequenti ipotesi di elezioni di domicilio inefficaci. N.B.: è importante indicare espressamente nel verbale se lo straniero comprende e parla la lingua italiana.

2) Irregolarità dell’elezione di domicilio

Accade talvolta che essa sia fatta “ presso il difensore d’ufficio che verrà nominato” o presso il Consolato del

paese di appartenenza.

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In entrambi i casi l’atto è irregolare: nel primo per l’indeterminatezza della persona designata, essendo

necessario che l’organo procedente provveda ad indicare nominativamente nel verbale il difensore di turno

indicato dal Call Center; nel secondo caso, dato il carattere di extraterritorialità proprio di ogni Consolato, la

elezione di domicilio non può dirsi effettuata in Italia. Pertanto quando l’indagato non intenda provvedere in

modo utile e corretto, si deve dare atto nel verbale del suo rifiuto di eleggere domicilio e dell’avvertimento

datogli sulle modalità di notifica alternative stabilite dalla legge.

d) ADEMPIMENTI IN CASO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE DI MINORI

Quando il minore -che non ha commesso reati- viene accompagnato per identificazione negli uffici in orari

diurni è necessario informare immediatamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni, reperibile contattando il Centralino degli Uffici della Procura o il numero del

cellulare di turno .

In orari notturni (dalle 23,30 alle 07,00), dell’accompagnamento si informi il Procuratore di turno

immediatamente via fax e con conferma telefonica a partire dalle ore 7,00.

L’art.349 c.p.p. autorizza la Polizia Giudiziaria ad accompagnare il soggetto nei suoi uffici per il tempo

necessario alle identificazioni, e in ogni modo non oltre le dodici ore.

Capitolo 1IL RITROVAMENTO DI UN MINORE CHE NON HA COMMESSO REATI

a) MINORI CON REFERENTI EDUCATIVI IN ITALIA, CD. ACCOMPAGNATI

I minori accompagnati sono quelli che si trovano sul territorio italiano in compagnia di genitori o parenti

entro il 4° grado.

Adempimenti

Dovranno essere identificati e riaffidati alla famiglia, della quale seguiranno le sorti, a meno che siano vittime

di trascuratezza, maltrattamenti ovvero di abbandono morale e materiale.

In tal caso la segnalazione andrà fatta al Procuratore della Repubblica presso Tribunale per i Minori del

distretto in cui il minore vive abitualmente, al fine di consentire gli interventi di protezione opportuni.

Gli estremi identificativi dei genitori/parenti vanno inseriti nel verbale di affidamento.

Si segue la procedura per l’identificazione del minore già descritta.

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b) MINORI SENZA REFERENTI EDUCATIVI IN ITALIA, C. D. NON ACCOMPAGNATII minori non accompagnati sono quelli che si trovano sul territorio italiano senza referenti adulti reperibili,

trattasi sostanzialmente di minori stranieri (MSNA) privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o

degli altri adulti per loro legalmente responsabili.

1. Quando si tratta di bambini, si versa in una situazione giuridica e di fatto corrispondente a quella

dell’abbandono e, pertanto, gli stessi vanno segnalati con urgenza al Procuratore per i Minorenni che

promuoverà ed adotterà gli interventi necessari per i ricorsi per l’adottabilità (art. 9 legge 184/1983

modificato dalla Legge n. 149/2001) o per l’affidamento familiare non consensuale (art. 4 co 2 L.

184/1983) o per interventi sulla potestà (art. 330 e 330 cc.), certo possibili solo ove risulti

successivamente esistente in Italia un genitore la cui potestà deve essere limitata o tolta.

2. Quando si tratta di adolescenti, la competenza appartiene unicamente al Giudice Tutelare del luogo

ove il minore ha il centro di interessi e dove si prevede il suo inserimento sociale e non si provvederà

all’apertura di alcun procedimento avanti al Tribunale per i minorenni.Il giudice tutelare deciderà

sulla collocazione provvisoria del minore (art. 371 cc), provvederà all’apertura della tutela, qualora il

minore sia stato accolto presso una struttura assistenziale il il Comune quale Ente erogatore

dell’asistenza può essere considerato istituto di Pubblica Assistenza che esercita i poteri tutelari sul

minore ricoverato o assistito ( art.343 cod. civ.- artt.3,4,5 della legge 184 del 1983 e successive

modifiche).

N.B.: l’art. 403 del Codice Civile consente alla Pubblica Autorità di collocare il minore in un luogo sicuro qualora si trovi in uno stato di abbandono morale o materiale o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione.

Pertanto in caso venga trovato un minore (qualunque età egli abbia), senza nessuno che possa legittimamente

provvedere alla sua custodia, occorre procedere alla sua corretta identificazione (con le modalità su descritte)

e collocarlo in una struttura protetta, da individuare unitamente ai Servizi Sociali, senza alcuna necessità di

un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Adempimenti1) Richiesta fotosegnalamento al Gabinetto Polizia Scientifica della Questura se il minore risulta privo di

validi documenti d’identificazione;

2) Precedenti dattiloscopici (AFIS);

3) Risultanze SDI;

4) Redigere verbale di affidamento;

5) Nota informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o al Giudice

Tutelare.

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Se straniero, la segnalazione concernente la presenza del minore non accompagnato in Italia va inviata alle

seguenti autorità:

a) Giudice tutelare per eventuale apertura di tutela e per la determinazione del luogo di provvisoria

sistemazione (allo stesso va trasmesso anche il verbale di affidamento);

b) Servizio Sociale del luogo in cui è ubicata la struttura di accoglienza del minore;

Solo se cittadino extracomunitario la segnalazione va inviata anche alla:

c) Prefettura del luogo in cui il minore è stato trovato unitamente alla sua scheda di identificazione. Tale

ufficio funge da organo di coordinamento e di raccolta dei dati inerenti i minori stranieri e ha, a sua volta, il

compito di trasmetterli al Comitato per i Minori stranieri

Contenuto della segnalazione

a) nota informativa indicante le circostanze in cui il minore straniero è stato individuato;

b) luogo in cui è stato collocato;

c) tutte le risultanze relative all’identità.

N.B.: La segnalazione deve essere inviata esclusivamente alla PROCURA, e NON al Tribunale per i minorenni, essendo unicamente l’ufficio di Procura, ove ne ravvisi i presupposti, legittimato a promuovere eventuale giudizio, posto che l’art.111 della Costituzione riserva al Giudice la posizione di organo terzo ed imparziale ed egli deve dunque conoscere i fatti nell’ambito del processo e nel contradditorio tra le parti in condizioni di parità.

Capitolo 2COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI UN MINORE CHE HA COMMESSO

REATI

a) INDAGATI IN STATO DI LIBERTA’: adempimenti

1) Procedere all’identificazione con le modalità su descritte;

2) allegare verbale di identificazione, nomina del difensore di fiducia o d’ufficio ed elezione di

domicilio: per quanto riguarda la redazione del verbale, bisogna ricordare che l’eventuale

difensore d’ufficio deve essere richiesto al call center del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

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specificando che trattasi di indagato minorenne poiché esistono appositi elenchi per la difesa di

indagati minori. E’evidente che se il minore ha un suo difensore di fiducia lo può validamente

nominare anche se il legale non è inserito nei predetti elenchi. L’elezione del domicilio è a cura del

minore, eventualmente alla presenza del genitore.

N.B.: non chiamare il P.M. solo per farsi comunicare il difensore d’ufficio.

3) I minori colti nell’atto di commettere reati e non arrestati, devono essere consegnati ai genitori, ai

parenti fino al 4° grado, al tutore o all’affidatario legale (non a chi si presenta come avvocato

incaricato dai familiari). Queste persone debbono essere identificate.

In mancanza di persona legittimata a ricevere in consegna il minore, questo deve essere accompagnato in una

comunità di emergenza.

In tali casi contattare il Servizio Sociale perché provveda alla collocazione di tali minori unitamente alle

forze dell’Ordine.

Poiché in caso di minori stranieri vi è il sospetto che questi possano essere utilizzati dagli adulti per

commettere reati, nel caso vengano affidati ad una struttura di accoglienza, si inviterà il responsabile ad

esercitare la massima vigilanza sul minore e a non riconsegnarlo ai presunti familiari se non dopo la loro

corretta identificazione che può avvenire anche con fotosegnalamento da parte degli addetti a tale servizio.

4) Effettuare accertamenti SDI il cui esito andrà allegato alla notizia di reato.

5) Richiedere precedenti dattiloscopici (AFIS) che andranno allegati alla notizia di reato;Qualora gli

atti di cui ai punti 4) ed 5) non fossero immediatamente reperibili, questi andranno trasmessi alla

Procura per i Minori appena possibile, dandone atto nella notizia di reato.

6) Fornire notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione

e sulla condotta dell’indagato ai sensi dell.art.9 Dpr. n. 448/1988, qualora già in possesso della P.G.

operante all’atto della redazione della CNR.

7) Allegare alla notizia di reato eventuali verbali di sequestro, perquisizioni ed altri atti necessitanti

provvedimento di convalida.

8) Allegare verbale di eventuale rinuncia ad avvalersi dell’Autorità Consolare in caso di indagati

stranieri.

b) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALL’ARRESTO:Normativa di riferimento: art. 16 D.P.R. 448/88 L’arresto in flagranza di cui al comma 1 dell’art.16 D.P.R. 448/1998 è sempre facoltativo (tenuto conto della gravità del fatto, nonché dell’età e della personalità del minore).

1. flagranza del reato

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2. imputabilità: ai sensi dell.art. 98 c.p. è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,

ha compiuto gli anni 14 (art. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere e di volere;

3. gravità del fatto

4. personalità del soggetto

Reati per i quali si può procedere all’arresto (che per i minorenni è sempre facoltativo):Normativa di riferimento: art.23 Dpr. n. 448/1988

1) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel

massimo a nove anni ( ad es. furto se pluriaggravato).Nel determinare tale pena vanno tenuti presenti i

criteri di cui agli artt.278 c.p.p. e 19 co 5° DPR 448/1988, perciò sulla pena edittale massima prevista per

il reato consumato o tentato dovrà operare la diminuzione minima( 1 giorno) prevista per la diminuente

della minore età.

Anche fuori dai casi predetti è possibile procedere all’arresto di minorenne quando trattasi di:

1) delitto di violenza sessuale;

2) delitti consumati o tentati previsti dall.art.380, comma 2 c.p.p. lettere e, f, g, h. e segnatamente:

• furto su armi (o esplosivi) in luoghi adibiti alla loro custodia;

• furto in abitazione con violenza sulle cose o furto con strappo (salvo il caso di danno patrimoniale di

speciale tenuità);

• rapina (art. 628 c.p.);

• estorsione (art. 629 c.p.);

• illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in

luogo pubblico (o aperto al pubblico) di armi (o parti di esse) da guerra, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall.art. 2 co. 3 legge

110/75(quelle da bersaglio, da sala, a gas, ad aria compressa.);

• produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90).

Non si può procedere all’arresto nei casi previsti dall’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90.

N.B. E’ comunque vietato procedere all’arresto del minore nei casi di cui all.art.385 c.p.p.

c) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE AL FERMO:Normativa di riferimento: art. 17 del D.P.R. 448/88.-

1. imputabilità: ai sensi dell.art. 98 c.p. è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha

compiuto gli anni 14 (art. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere e di volere;

2. pericolo di fuga (art. 384 c. p. p. )

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Reati per i quali si può procedere al fermo:

E’ consentito il fermo del minorenne indiziato di delitto per gli stessi reati per i quali si può procedere

all’arresto in flagranza, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia

inferiore nel minimo a due anni.

d)ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO:Normativa di riferimento: art. 18 del D.P.R. 448/88 (art.386 comma I e II c.p.p.)

1) identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull’identificazione su descritte;

2) avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano: da contattare in

orari d’ufficio al n. 02/467581 e al n. 329/2603638 orari notturni o serali;

3) avviso ai genitori, agli esercenti la potestà o eventuali affidatari;

4) avviso al difensore di fiducia o d’ufficio che deve essere nominato: attenersi alle disposizioni indicate

negli adempimenti per gli indagati a piede libero;

5) comunicazione all’ufficio dei Servizi Sociali del Centro per la Giustizia Minorile U.S.M.M. La

comunicazione può essere fatta via fax;

6) redazione del verbale di arresto/fermo: dovrà essere trasmesso entro le 24 ore;

7) redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore ai sensi

dell.art.349 III comma c.p.p.;

8) risultanze SDI e AFIS: oltre agli atti su citati dovranno essere allegati alla notizia di reato le

risultanze SDI ed AFIS;

9) biglietto di accompagnamento del minore in struttura.

N.B.: l’art. 20 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) dispone che, nell’esecuzione dell’arresto e del fermo e nella traduzione, siano adottate opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità anche per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E’ vietato l’uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. Negli uffici di Polizia Giudiziaria il minore deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

e) PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALL’ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO:Normativa di riferimento: art. 18 bis del D.P.R. 448/88.-

1) flagranza del reato2) imputabilità:   ai   sensi   dell’art.   98   c.p.   è   imputabile   chi,   nel   momento   in   cui   ha 

commesso il fatto, ha compiuto gli anni 14 (art. 97 c.p.) se ha la capacità di intendere e di volere;

3) gravità del fatto

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4) personalità del soggetto

Reati per i quali si può procedere all’accompagnamento a seguito di flagranza di reato:

Si può procedere all’accompagnamento a seguito di flagranza quando il minore viene colto in flagranza di un

delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel

massimo a cinque anni.

Trattasi di atto diverso dall’accompagnamento per l’identificazione poiché influisce sulla libertà dell’individuo è un atto che necessita di convalida nei termini di legge.Deve ricorrersi a tale misura solo previo contatto con il P.M. di turno e solo quando risulti positivamente conosciuto il nucleo familiare, tenendo conto di quanto indicato al punto 5 degli adempimenti di seguito indicati trattandosi di misura cautelare.

f) ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA DI REATO:

1) identificazione del minore: attenersi alle disposizioni sull.identificazione su descritte.

2) avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano:da contattare al

n. al n. 02/467581 in orari d’ufficio e al n. 329/2603638 orari notturni o serali;

3) avviso al difensore di fiducia o d’ufficio: attenersi alle disposizioni indicate negli adempimenti per gli

indagati a piede libero;

4) comunicazione all’ufficio dei Servizi Sociali del Centro per la Giustizia Minorile U.S.M.M. :la

comunicazione può essere fatta via fax.

5) invitare gli esercenti la potestà genitoriale e l’eventuale affidatario per prendere in consegna il

minore. L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla

quale il minorenne è consegnato sono avvertiti di tenerlo a disposizione del P.M. e di vigilare sul suo

comportamento. Quando gli esercenti la potestà o l’eventuale affidatario non sono disponibili o

appaiono manifestamente inidonei al compito di vigilare sul comportamento del minore e a tenerlo a

disposizione della A.G., avvisare tempestivamente il P.M. ;

6) redazione del verbale di accompagnamento a seguito di flagranza con espressa indicazione che

trattasi di accompagnamento ex art.18 bis dpr 488/1998 ( e non di consegna/ affidamento al genitore o

parente) e trasmissione del verbale entro le 24 ore per la prescritta convalida;

7) redazione del verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore ai sensi

dell.art.349 III comma c.p.p.;

8) risultanze SDI e AFIS: oltre agli atti su citati dovranno essere allegati alla notizia di reato le risultanze

SDI ed AFIS;

9) verbale di affidamento del minore o biglietto di accompagnamento in struttura.

N.B. Per l’accompagnamento a seguito di flagranza bisogna ricordare che il minore non può essere trattenuto oltre 12 ore e che può essere accompagnato in un luogo diverso dalla sua abitazione e affidato a terzi solo con l’autorizzazione del P.M.

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DA RICORDARE

Informazioni necessarie da inserire allo SDI insieme alla notizia di reato Per evitare di ripetere accertamenti sull’età, verificare dallo sviluppo dell’AFIS se

il minore è stato sottoposto a fotosegnalamento e se risulta identificato tramite Interpol. E’opportuno inserire allo SDI (nel campo note), insieme agli estremi della notizia di reato, come il minore sia stato identificato, se con documento o altro e gli estremi dello stesso, nonché se è stato sottoposto a fotosegnalamento e se sono stati effettuati accertamenti auxologici con relativo esito

La notizia di reato a carico di minore che non ha compiuto gli anni 14 deve comunque essere sempre trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni anche se porterà ad una sentenza di non luogo a procedere perché minore non imputabile.

Non è mai possibile l’espulsione del minorenne straniero: in base all’art. 19 co. 2 lettera a del D.L. n.286/98 e successive modifiche (ved. anche Legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 17) non è possibile procedere all’espulsione del minore straniero che andrà sempre identificato con le modalità già descritte.

Capitolo 3LE MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI

a) Prescrizioni

b) Permanenza a casa (l’allontanamento non è evasione)

c) Collocamento in comunità (l’allontanamento non è evasione)

d) Custodia Cautelare

Le misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità sono equiparate al periodo

eventualmente trascorso in Istituto Penale ai soli fini del computo del periodo di custodia cautelare. (art. 21co.

4 e art. 22 del D.P.R. 448/88).

Per questa ragione l’allontanamento dal luogo ove il minore è collocato o l’inosservanza delle prescrizioni

non configura il reato di evasione. Questa eventualità va comunque segnalata per gli aggravamenti della

misura cautelare eventualmente disposti dal Giudice.

Capitolo 4SEQUESTRI E REPERTI , CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

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1) Sequestri

Nel caso che la Polizia Giudiziaria abbia proceduto al sequestro di cui all’art.355 c.p.p., il Pubblico Ministero

competente per la convalida( cioè quello “ del luogo dove il sequestro è stato eseguito”) è il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente rispetto al luogo dell’eseguito

sequestro.

A tale ufficio va pertanto trasmesso il verbale di sequestro( del quale copia va consegnata alla persona alla

quale le cose sono state sequestrate e, trattandosi di minorenni, alla persona che su di essi esercita la potestà

genitoriale) nei termini prescritti dall’art. 355 comma I c.p.p.

Ove un unico bene da sequestrare riguardi reato attribuito a maggiorenne e minorenne sull’unico bene concorrono due o più distinti sequestri, che mettono il bene a disposizione di ognuno dei magistrati competenti, cui deve essere trasmesso il provvedimento di sequestro per la convalida. Ne consegue che se un magistrato procederà al dissequestro, la restituzione del bene dovrà essere subordinata all’accertamento che anche l’altro magistrato abbia provveduto al dissequestro.Ove a corredo di un’unica notizia di reato vi siano più sequestri di più beni o somme di denaro o sostanze (ad es. stupefacenti) trovati in possesso di più soggetti, si deve provvedere a sequestri separati, repertando in involucro autonomo ciò che è stato sequestrato ad ognuno, specificando dettagliatamente: a) il soggetto nei cui confronti si procede al sequestro, b) la natura, c) la quantità, d) le caratteristiche esteriori delle cose sequestrate.

2) Restituzioni

In caso di recupero in flagranza di cose rubate queste potranno essere immediatamente restituite alla persona

offesa. Ove non sia reperibile il proprietario occorre evitare l’acquisizione di cose pertinenti al reato senza la

formalizzazione del sequestro ai sensi dell’art.354 c.p.p.; ogniqualvolta sia stato disposto il sequestro

l’eventuale restituzione può essere disposta unicamente dal Pubblico Ministero procedente.

3) Deposito di corpi di reato

I corpi di reato non soggetti a particolari disposizioni o non collocati in giudiziale custodia devono essere

depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale per i minorenni di Milano( Milano via Leopardi 18) il

più presto possibile e comunque non oltre il termine di 30 giorni.

4) Deposito di corpi di reato particolari a) Somme di danaro ed oggetti di valore.

Le somme di denaro vanno depositate in libretti accesi presso l’Ufficio Postale di Milano e non presso gli

uffici postali del luogo di sequestro. Gli oggetti di valore devono essere repertati separatamente,

osservando le disposizioni vigenti in materia. b) Materiali esplosivi e infiammabili, armi da guerra

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Dovranno essere depositati presso le strutture dell’Esercito Italiano previa autorizzazione da richiedere al

Comando Regione Militare Nord- S.M. Uff. Trasporti e Materialic) Sostanze stupefacenti.

Le sostanze stupefacenti in sequestro penale dovranno essere portate, per il prelievo di campioni, presso

istituti idonei ad analizzare le sostanze, campionando il reperto prima della consegna all’Ufficio Corpi di

Reato allo scopo di eseguire gli accertamenti tossicologici necessari per stabilirne la natura così come

previsto dagli artt.348 co.4° e 359 co.1° c.p.p. A tale fine, qualora si tratti di accertamento ripetibile, l’Ufficio

di Polizia Giudiziaria provvederà di propria iniziativa:

­ a rivolgersi ad un Laboratorio di analisi istituito dalle Amministrazioni delle Forze di Polizia;

­ qualora venga individuato un laboratorio di analisi diverso contestualmente alla trasmissione

del verbale di sequestro ( anche via fax) chiederà delega al magistrato di turno, la cui segreteria

curerà l’immediata trasmissione via fax;

­ il laboratorio individuato procederà alla pesature e alla campionatura necessaria per gli

accertamenti tossicologici ripetibili;

­ il reperto ben sigillato potrà essere così depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del

Tribunale per i Minorenni di Milano.Si avverte che in caso di mancata campionatura, la Procura non accetterà il reperto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICADott.ssa Monica FREDIANI

INDIRIZZI UTILI

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Via Leopardi 18 - tel. 02/467581 fax n.02/43998090

Centro di Prima Accoglienza per i minorenni di Milano

Via Spagliardi 1 - tel. 02 48370114 fax 48301879

Istituto Penale per i minorenni di Milano

Via Calchi e Taeggi 20 - tel. 02 414791 fax 02 48302129

Ufficio del Servizio Sociale del centro per la giustizia minorile di Milano

Via Spagliardi 1 - tel. 02 414901 fax 02 48302510

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