DIRETTIVA 34/UE/2013 Le novità sui bilanci introdotte ... UE 34... · dimensionali (vedi slide...

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MATERA ODC 15 GENNAIO 2016

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DIRETTIVA 34/UE/2013

Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova

direttiva contabile

Prepared by Financial Reporting Standards SU

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INDICE

• Ambiti applicativi della direttiva UE 34 e le direttive abrogate

• Principali impatti contabili

• Modifiche alle voci di bilancio

• Fair value, scorporo dei derivati incorporati ed applicazione del costo

ammortizzato

• Modifiche agli schemi di bilancio ed alla nota integrativa

• Modifiche al D.L. 127/91

• Rendicontazione abbreviata per le piccole imprese e microimprese

• Sintesi dei principali impatti della transizione

• Documenti OIC da predisporre

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AMBITI APPLICATIVI DELLA DIRETTIVA

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

• La direttiva 34/2013 abroga le direttive quarta e

settima in materia di bilanci di esercizio e

consolidati.

• Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio

consolidato

• A partire dai bilanci riferiti al periodo che inizia il

1 gennaio 2016

• Questo comporta che si debbano riesprimere I dati

comparativi secondo i nuovi principi e le nuove

regole

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OIC 29!

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

• RECEPIMENTO in Italia avvenuto ad agosto 2015 con due

regolamenti:

1. DLGS 139 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..

Per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e

di quello consolidato per le società di capitali e gli altri

soggetti individuati dalla legge”.

2. DLGS 136 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..

per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati

delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in

materia di pubblicita' dei documenti contabili delle

succursali »

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

schemi di bilancio e dimensioni

• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie

dimensionali (vedi slide successiva)

• Si introduce la prevalenza della sostanza

• Il criterio di rilevanza prevale sia per I prospetti che per le informazioni in nota

integrativa

• si eliminano i conti d’ordine e la sezione straordinaria del conto economico

• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (mod 2427 bis cc)

• Si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc)

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

Categorie di imprese

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Tipologia

imprese

Totale stato

patrimoniale

Ricavi netti delle

vendite e prestazioni

N. medio

dipendenti

nell’eserciz

io

Micro 350.000 700.000 10

Piccole 4.400.000 8.800.000 50

Medie 20.000.000 40.000.000 250

Grandi superano 2 dei 3 limiti precedenti

Tipologia

imprese

Totale stato

patrimoniale

Ricavi netti delle

vendite e prestazioni

N. medio

dipendenti

nell’eserciz

io

Micro 175.000 350.000 5

Abbreviate 4.400.000 8.800.000 50

Ordinarie superano 2 dei 3 limiti precedenti

Direttiva 2013/34

Codice Civile

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PRINCIPALI IMPATTI CONTABILI

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

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Bilanci chiusi al 31.12.2015

Approvati dal 1 marzo 2016

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

OIC 29

un cambiamento di politica contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato

L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio

dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche

negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di

misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degli

impatti al conto economico 2016.

Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del

conto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,

come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri

di gestione), determinando così un effetto diretto sul margine operativo lordo.

Le riserve negative per azioni proprie e per la valutazione dei derivati, unitamente

agli effetti negativi a conto economico, potrebbero far sorgere problemi in ordine

alla consistenza del patrimonio netto.

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PRINCIPI DI RILEVANZA E DI SOSTANZA

Il Dlgs 139/2015 modifica anche i principi generali di redazione del bilancio.

Nell’articolo 2423 è inserito un nuovo comma che così dispone:

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti

al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli

obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano

nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente

disposizione».

- Viene introdotto perciò il principio di rilevanza (o, anche, “materialità”)

come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e

corretta.

- OBBLIGHI: rimangono però fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle

scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i

quali hanno dato attuazione alla presente disposizione

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

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E’ auspicabile che le società procedano fin dal gennaio 2016 alla revisione del

Piano dei Conti, soprattutto tenendo conto di quanto successo nel 1992 con

l’introduzione del D.Lgs. 127/91 (cd. «bilancio CEE»).

Disguidi e ritardi nella corretta predisposizione del bilancio, nella primavera del

2017 potrebbero far sorgere la necessità di ricorrere al maggior termine per

l’approvazione del bilancio, ma con problemi di assenso da parte del Collegio

Sindacale (che deve vigilare sul «rispetto dei princìpi di corretta amministrazione

ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» – Art. 2403).

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

L'OIC 29 stabilisce che un cambiamento di politica contabile è rilevato

nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in

conformità al nuovo principio in modo retroattivo.

L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio

dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche

negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di

misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degli

impatti al conto economico 2016.

Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del

conto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,

come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri

di gestione).

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2423 redazione del bilancio schemi di bilancio

Vecchio Gli amministratori devono redigere il

bilancio di esercizio, costituito dallo

stato patrimoniale, dal conto economico

e dalla nota integrativa.

Nuovo Gli amministratori devono redigere il

bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalla nota

integrativa

….

3. Non occorre rispettare gli obblighi in

tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di

dare una rappresentazione veritiera e

corretta. Rimangono fermi gli obblighi in

tema di regolare tenuta delle scritture

contabili. Le societa' illustrano nella nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato

attuazione alla presente disposizione

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2423 bis sostanza dell’operazione

Vecchio Nella redazione del bilancio devono

essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere

fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione

dell'attività, nonché tenendo conto della

funzione economica dell'elemento

dell'attivo o del passivo considerato

Nuovo Nella redazione del bilancio devono

essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere

fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione

dell'attività.

1bis) la rilevazione e la presentazione

delle voci e' effettuata tenendo conto

della sostanza dell'operazione o del

contratto

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Cambiamento dei criteri

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MODIFICHE SULLE VOCI DI BILANCIO

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2424 le immobilizzazioni

Vecchio Lo stato patrimoniale deve essere

redatto in conformità al seguente

schema.

Attivo

..

B- Immobilizzazioni immateriali:

2) costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicità;

Nuovo Lo stato patrimoniale deve essere

redatto in conformità al seguente

schema.

Attivo

..

B - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo;

….

d) imprese sottoposte al controllo delle

controllanti;

d-bis) altre imprese;

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2426 criteri di valutazione immobilizzazioni

Vecchio 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al

costo di acquisto o di produzione…

Oneri relativi al finanziamento della

fabbricazione, interna o presso terzi;

3) l’immobilizzazione che, alla data della

chiusura di esercizio, risulti durevolmente di

valore inferiore … deve essere iscritta a tale

minor valore; questo non può essere

mantenuto nei successivi bilanci se sono

venuti meno i motivi della rettifica

effettuata.

Nuovo 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al

costo di acquisto o di produzione…

Oneri relativi al finanziamento della

fabbricazione, interna o presso terzi;

le immobilizzazioni rappresentate da titoli

sono rilevate in bilancio con il criterio del

costo ammortizzato, ove applicabile;

3) l’immobilizzazione che, alla data della

chiusura di esercizio, risulti durevolmente di

valore inferiore … deve essere iscritta a tale

minor valore. Il minor valore non può essere

mantenuto nei successivi bilanci se sono

venuti meno i motivi della rettifica

effettuata, questa disposizione non si

applica a rettifiche di valore relative

all’avviamento

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2427 contenuto della nota integrativa spese

ricerca sviluppo e pubblicità

Vecchio 3) la composizione delle voci: "costi

di impianto e di ampliamento e:

"costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicità, nonché le ragioni della

iscrizione ed i rispettivi criteri di

ammortamento

Nuovo 3) La composizione delle voci «costi

di sviluppo »

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COSTI DI RICERCA

Attualmente è possibile iscrivere i beni immateriali solo se è possibile

individuarli separatamente.

I costi di ricerca sono classificati come segue:

Ricerca di base : rientrano in questa categoria studi, ricerche, esperimenti ed

indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le

conoscenze generiche dell’impresa.

Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139 sono trattati come costi di

competenza del periodo in cui sono sostenuti.

Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimenti

che hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto,

un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente.

Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139, possono essere

capitalizzati o imputati a conto economico, e essere ammortizzati nel limite

dei 5 anni.

Dal 1 gennaio 2016 non possono essere più capitalizzati.

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L’art 12 del DLGS 139 – disposizioni transitorie, cita «le modifiche previste

possono non essere applicate alle componenti di voci riferite a operazioni che

non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio», solo per alcune poste e

tra queste non vengono incluse le spese di ricerca applicata.

Conseguentemente, i valori residui delle spese di ricerca applicata presenti

nei bilanci al 31 dicembre 2015 dovranno essere imputati a conto

economico, come costo del periodo 2016 [costi eccezionali del periodo].

Si ricorda che, in applicazione dell’OIC 24 la relazione della gestione (art.2428) deve

illustrare:

o Il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo – capitalizzati e non;

o Dettaglio dei costi capitalizzati e motivazioni;

o Il totale dei contributi e finanziamenti a tasso agevolato incassati e da incassare;

o La spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia dell’impresa.

COSTI DI RICERCA - NEW

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COSTI DI PUBBLICITÀ

Sono capitalizzabili solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove

esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un

periodo non superiore a cinque anni.

Includono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico

dell’esercizio in cui si sostengono.

Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se:

• si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova

attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da

quelli avviati nell’attuale core business)

• relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di

importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita

approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

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Non saranno più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio 2016.

Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto di

distribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riserve

disponibili pari al costo capitalizzato.

Si crea quindi un impatto legato al cambiamento del principio contabile da

contabilizzare secondo OIC 29 che però avendo eliminato la parte di oneri e

proventi straordinari, andranno imputati tra i componenti della gestione

operativa [costi eccezionali dell’esercizio]

COSTI DI PUBBLICITÀ - NEW

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COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - NEW

i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita'

pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del

collegio sindacale.

I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo

non superiore a cinque anni.

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Vedi OIC 24

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COSTI DI SVILUPPO- NEW

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi

eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

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Vedi OIC 24

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2426 criteri di valutazione costi sviluppo

Vecchio 4) Le immobilizzazioni costituenti in

partecipazioni…

Quando la partecipazione è iscritta per la

prima volta in base al metodo del patrimonio

netto, il costo di acquisto superiore al valore

corrispondente al patrimonio netto risultante

dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata…

5)I costi di impianto e ampliamento, di

ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi

utilità pluriennale possono essere iscritti

nell’attivo con il consenso, ove esistente, del

collegio sindacale, e devono essere

ammortizzati entro un periodo non superiore

ai 5 anni.

Nuovo 4) Le immobilizzazioni costituenti in

partecipazioni…

Quando la partecipazione è iscritta per la

prima volta in base al metodo del patrimonio

netto, riferito alla data di acquisizione o

5)I costi di impianto e ampliamento, e i

costi di sviluppo aventi utilità pluriennale

possono essere iscritti nell’attivo con il

consenso, ove esistente, del collegio

sindacale. I costi di impianto devono essere

ammortizzati entro un periodo non superiore

ai 5 anni…i costi di sviluppo sono

ammortizzati secondo la vita utile ..

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2426 criteri di valutazione costi di sviluppo

Vecchio

Nuovo 5)…i costi di sviluppo sono ammortizzati

secondo la vita utile, nei casi eccezionali in

cui non è possibile stimarne attendibilmente

la vita utile, sono ammortizzati entro un

periodo non superiore ai 5 anni. Fino a che

l’ammortamento non è completato possono

essere distribuiti dividendi solo se residuano

riserve disponibili sufficienti a coprire

l’ammontare dei costi non ammortizzati.

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AVVIAMENTO

Avviamento acquisito a titolo oneroso: è consentito

l’ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole supporre

che la vita utile dello stesso superi i 5 anni, che rappresenta il

periodo normale.

L'ammortamento dell'avviamento sarà effettuato secondo la sua vita

utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne

attendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo

non superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo di

ammortamento dell'avviamento.

Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di

proseguire il piano d’ammortamento degli avviamenti iscritti nel

bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art. 2426 criteri di valutazione avviamento

Vecchio 6)l’avviamento può essere iscritto con il

consenso, ove esistente, del collegio

sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei

limiti del costo sostenuto e deve essere

ammortizzato entro 5 anni. È tuttavia

consentito ammortizzare l’avviamento in

un periodo limitato di durata superiore,

purchè no superi l’utilizzo di questo attivo

e ne sia data adeguata motivazione nella

nota

Nuovo 6)l’avviamento può essere iscritto con il

consenso, ove esistente, del collegio

sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei

limiti del costo sostenuto. L’ammortamento

è effettuato secondo la sua vita utile; nei

casi eccezionali in cui non è possibile

stimarne attendibilmente la vita utile, è

ammortizzato entro un periodo non

superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa

è fornita una spiegazione del periodo di

ammortamento dell’avviamento.

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AZIONI PROPRIE

Azioni proprie anzichè costituire voce propria dell’attivo, saranno

ora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprie

andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita

riserva del patrimonio netto.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

artt.2424 e 2424 bis le azioni proprie e I derivati

Vecchio C- Attivo circolante:

4) azioni proprie, con indicazioni anche

del valore nominale complessivo;»

Nuovo C- Attivo circolante

4) strumenti finanziari derivati attivi;

2424-bis

Le azioni proprie sono rilevate in

bilancio a diretta riduzione del

patrimonio netto, ai sensi di quanto

disposto dal terzo comma dell'articolo

2357-ter

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FAIR VALUE, SCORPORO DEI DERIVATI

INCORPORATI ED APPLICAZIONE DEL COSTO

AMMORTIZZATO

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LA RAPPRESENTAZIONE A FAIR VALUE DEGLI

STRUMENTI DERIVATI

Il nuovo art. 11-bis del 2426 c.c. stabilisce che i derivati, anche quelli

incorporati, se non sono di copertura si rilevano in bilancio al fair value

con effetti imputati al conto economico.

Al 1° gennaio 2106 sarà opportuno avere pronto l'inventario dei derivati

valorizzati al fair value.

Peraltro, la nota integrativa del bilancio 2015 dovrebbe contenere queste

informazioni, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c. La rilevazione iniziale dei

derivati, a prescindere dal "segno" del fair value, impatterà sia i conti

patrimoniali (attività o fondo rischi) sia il conto economico (variazione di

fair value).

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DEFINIZIONE DI STRUMENTO DERIVATO

i derivati- art. 2426,c.1, 11bis Ifrs come fonte di definizione di strumento derivato

Ai fini della presente sezione, per la definizione di strumento finanziario, di

attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato,

di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività

monetaria, di parte correlata e modello e tecnica di valutazione

generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali

adottati dall’Unione Europea.

definizione di copertura

Si considera sussistente [la copertura] in presenza fin dall’inizio di stretta e

documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle

dello strumento di copertura.

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CRITERI DI VALUTAZIONE

i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Definizione di strumento derivato ex IAS 39 Uno strumento derivato è uno strumento finanziario avente tutte le caratteristiche

seguenti:

– il suo valore fluttua in relazione al variare di uno specifico tasso d’interesse,

del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del

tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di

credito o di altra variabile (“variabili sottostanti”);

– non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto

iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto

da cui ci si può attendere analoghe risposte al variare dei fattori di mercato;

– è regolato a una data futura.

Gli strumenti derivati si contabilizzano sempre in bilancio

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CRITERI DI VALUTAZIONE

i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione

Misurazione al fair value obbligatoria alla data di sottoscrizione e alla data di

bilancio

Determinato con riferimento:

a) Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per cui si possa individuare un

mercato attivo; se ciò non è possibile, ma è individuabile per una delle

componenti dello strumento, il valore può essere derivato da esso o da quello

di uno strumento analogo;

b) Al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente

accettati, tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di

mercato.

Il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri a) e b)

non da un risultato attendibile.

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CRITERI DI VALUTAZIONE

i derivati - art.2426,c.1, 11bis Valutazioni successive

a) strumenti non di copertura: Imputazione a conto economico delle variazioni di

fair value.

b) Cash flow hedge: Imputazione a riserva di patrimonio netto (positiva o

negativa), successivamente la riserva verrà stornata a conto economico nel

periodo in cui si verifica/modifica il flusso di cassa o si verifica l’operazione di

copertura (sono strumenti a tasso variabile);

c) Fair value hedge: gli elementi oggetto di copertura contro rischi tassi di

interesse o credito sono valutati simmetricamente al derivato (sono strumenti a

tasso fisso), cioè elementi presenti nel bilancio.

Obbligo esteso anche agli strumenti derivati inglobati in altri titoli.

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CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE

OPERAZIONI DI COPERTURA - sul derivato

Variazione del valore di mercato dello strumento

derivato

Copertura (parte inefficace) o assenza di copertura

A conto economico

Copertura (parte efficace)

Fair value

A conto economico

Flussi finanziari

A patrimonio netto

Investimento netto

A patrimonio netto

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DERIVATI- NUOVE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E

CONTO ECONOMICO

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La variazione di fair value alla data di chiusura dell’esercizio degli

strumenti finanziari derivati:

- se positiva, rappresenta un’attività finanziaria, da iscriversi tra le

immobilizzazioni o nell’attivo circolante, a seconda della sua

destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c,

“rivalutazioni per rettifiche di valore”), a meno che sia un’operazione di

copertura.

- se, invece, è negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce

B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce

D.19.d), “svalutazioni per rettifiche di valore”, salvo si tratti di

un’operazione di copertura.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2427 bis informazioni relative al valore equo…

Vecchio [1] Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari

derivati:

a) il loro fair value ;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un

valore superiore al loro fair value, con esclusione

delle partecipazioni in società controllate e

collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle

partecipazioni in joint venture :

a) il valore contabile e il fair value delle singole

attività, o di appropriati raggruppamenti di tali

attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato

ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali

sui quali si basa il convincimento che tale valore

possa essere recuperato.

Nuovo [1]

1)

b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura ,

compresi i termini e le condizioni significative che

possono influenzare l'importo, le scadenze e la

certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli

assunti fondamentali su cui si basano i modelli e

le tecniche di valutazione, qualora il fair value

non sia stato determinato sulla base di evidenze

di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte

direttamente nel conto economico, nonche'

quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti

delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio

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SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI

Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto

primario (“ospite”) e da uno o più contratti (derivati) secondari (“incorporati”):

alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a

quelli del derivato incorporato.

Gli incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:

• Le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono

correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;

• Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato

ricadrebbe nella definizione di derivato, e

• Lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione delle

rettifiche a conto economico.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

- La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzare

per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate

da titoli. È obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento è

previsto oltre il normale ciclo operativo.

- Il nuovo criterio non dà impatti per le operazioni che non avranno esaurito i loro

effetti nel bilancio 2015, dal 2016 sarà invece obbligatorio l'utilizzo del nuovo

modello di misurazione.

- il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale di

un'attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo per

ammortizzare con un criterio sistematico e finanziario gli oneri e i proventi

iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo che

consente di "spalmare" nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di

rimborso finale dell'attività o della passività finanziaria, attraverso l'utilizzo di un

tasso d'interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziari

dell'operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento (TIR) che è una

tecnica tipica per la valutazione degli investimenti che permette di esprimere la

convenienza economica di un progetto o il costo effettivo di un finanziamento,

consentendo una migliore rappresentazione delle componenti reddituali.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Gli impatti derivanti da questo modello saranno significativi:

- gli interessi attivi sui titoli immobilizzati saranno imputati al conto economico

in base al TIR e non in base al tasso di interesse nominale;

- il valore di iscrizione iniziale dei crediti a medio-lungo termine subirà un

processo di attualizzazione nei casi in cui non maturino interessi o siano emessi a

tassi di favore;

- i debiti a medio/lungo termine non saranno più iscritti al valore nominale. I

costi accessori per ottenere il finanziamento (istruttoria, imposte, notaio, ecc.)

saranno portati a diretta diminuzione del debito e ripartiti negli esercizi

successivi con l'ammortamento finanziario. Inoltre, qualora non maturino interessi

o siano ottenuti a tassi di favore (ad es. quelli intercompany) dovranno essere

attualizzati.

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Si consideri un'obbligazione a 3 anni che corrisponde al suo possessore tre cedole

annue pari a 3€ per ogni 100€ di valore nominale il cui prezzo attuale (prezzo di

emissione) sia pari a 98€ per ogni 100€ di valore nominale.

Il TRES può essere calcolato risolvendo la seguente equazione:

TRES = 3,72%

In bilancio, si darà seguito rilevando in ciascun esercizio gli interessi attivi nella

misura del 3,72% del valore contabile del titolo, alla fine di ciascun esercizio, fino

a raggiungere ad avere il titolo iscritto ad un valore corrispondente a quello che

sarà incassato alla scadenza.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - ESEMPIO

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1. inventario di tutti i contratti che soddisfano la definizione di

"strumento finanziario derivato" stipulati alfine di coprirsi dai

rischi finanziari o per scopi speculativi;

2. adozione di un adeguato sistema di misurazione del valore di

mercato di ogni contratto perché non è più sufficiente chiedere

alla controparte il mark-to-market dello strumento finanziario alla

data di bilancio.

3. identificazione di tutti i contratti di copertura: per essi sarà

necessario predisporre l'evidenza della "stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o

dell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura"

richiesta dalle norme di legge (art. 2426 comma 1, numero ll-bis

c.c.).

4. identificazione dei "derivati incorporati” tramite

un'approfondita analisi di tutti i contratti sottoscritti dalla

società, compresi quelli di natura commerciale che possono

contenere clausole che mitigano o trasferiscono dei rischi

finanziari

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TO DO LIST

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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO ED

ALLA NOTA INTEGRATIVA

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NOTA INTEGRATIVA

art. 2427 contenuto della nota integrativa

o Le informazioni vanno indicate seguendo l’ordine con cui sono indicate

nei prospetti del bilancio;

o E secondo l’ordine dei prospetti nel fascicolo di bilancio;

o Per cui non è più consentito includere informazioni sulle voci di

bilancio seguendo l’ordine con cui sono richieste nel testo dell’art.2427

cc.

o Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi,

distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed

includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota

integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art. 2427 contenuto della nota integrativa

Alcune informazioni sono state spostate

• Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale e gli impegni esistenti in materia di

trattamento di quiescenza e simili [dai conti d’ordine –aboliti- alla nota]

• Informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di

entità o incidenza eccezionali [dal conto economico- parte straordinaria-

abolita- alla nota]

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art. 2427 contenuto della nota integrativa

Alcune informazioni sono state aggiunte

Compensi agli amministratori e sindaci sotto forma di

• anticipazioni e finanziamenti concessi

• Precisando tasso di interesse,condizioni, importi rimborsati, cancellati o

rinunciati

• Impegni assunti dalle società per effetto di garanzie prestate agli

amministratori e ai sindaci

Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più

grande di cui l’azienda fa parte

Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più

piccolo di cui l’azienda fa parte

Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Informazioni sugli strumenti derivati sulla valutazione al fair value

Criteri adottati dal redattore per distinguere la rilevanza

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2425 contenuto del conto economico parte

straordinaria

Vecchio E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione

delle plusvalenze da alienazioni i cui

ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle

minusvalenze da alienazioni, i cui effetti

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e

delle imposte relative a esercizi

precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-

21).

Abrogato,

con

obbligo di evidenziare nella nota

integrativa «l'importo e la natura dei

singoli elementi di ricavo o i costo di

entità o incidenza eccezionali»

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ELIMINAZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI

STRAORDINARI

- La maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E, in cui

attualmente trovano rilevazione i proventi e gli oneri straordinari, che ha

sempre creato, nel passato, materia di discussione.

- Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti

dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91:

"l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o

anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere,

alla attività ordinaria«.

- OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi

accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività

ordinaria della società. L’effetto complessivo si determina all’inizio dell’esercizio

[effetto retroattivo] ma, a seguito della eliminazione della parte straordinaria, gli

effetti andranno imputati alla gestione operativa.

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OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

art. 2425 ter il rendiconto finanziario

Il nuovo articolo 2425-ter c.c. non prevede un contenuto minimo del

rendiconto ma indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi:

Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e fine

dell’esercizio,

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di

investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i

soci.

Questa impostazione è in continuità con le disposizioni dell’OIC 10

“Rendiconto finanziario” che prevede la presentazione dei flussi finanziari

utilizzando uno schema basato sulle variazioni della liquidità.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2424 contenuto dello stato patrimoniale I conti

d’ordine

Vecchio 3. In calce allo stato patrimoniale devono

risultare le garanzie prestate direttamente

o indirettamente, distinguendosi fra

fideiussioni, avalli, altre garanzie personali

e garanzie reali, ed indicando

separatamente, per ciascun tipo, le garanzie

prestate

a favore di imprese controllate e collegate,

nonché di controllanti e di imprese

sottoposte al controllo di queste ultime;

devono inoltre risultare gli altri conti

d'ordine.

abrogato

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ABROGATI I CONTI D’ORDINE

Il principio OIC 22 regola l’iscrizione dei conti d’ordine in calce al bilancio.

In particolare vanno iscritti:

- Gli impegni

- le garanzie prestate

- Beni di terzi presso la società

- Beni della società presso terzi

Nel nuovo regime troveranno posto nella nota integrativa:

- Importo complessivo degli impegni

- Importo complessivo delle garanzie

- Importo complessivo delle passività potenziali non presenti in bilancio

- Importo complessivo degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e

simili

- Importo complessivo degli impegni assunti verso controllate, collegate,

controllanti e imprese sottoposte a comune controllo

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2424 I crediti

Vecchio C- Attivo circolante:

2) crediti: a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate; c) verso

controllanti; d) verso altri;

Nuovo C- Attivo circolante

) crediti: a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate; c) verso

controllanti; d) verso imprese sottoposte al

controllo delle controllanti; d-bis) verso

altri

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2426 criteri di valutazione operazioni in valuta

Vecchio 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in

valuta, ad eccezione delle

immobilizzazioni, devono essere iscritte al

tasso di cambio a pronti alla data di

chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e

perdite su cambi devono essere imputati al

conto economico e l’eventuale utile netto

accantonato in una riserva non distribuibile

fino al realizzo.le immobilizz materiali e

immateriali e finanziarie, costituite da

partecipazioni, rilevate al costo devono

essere iscritte al tasso di cambio al momento

di acquisto o a quello inferiore alla data di

chiusura se la riduzione debba giudicarsi

durevole;

Nuovo 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in

valuta sono iscritte al cambio a pronti

alla data di chiusura dell'esercizio; i

conseguenti utili o perdite su cambi devono

essere imputati al conto economico e

l'eventuale utile netto e' accantonato in

apposita riserva non distribuibile fino al

realizzo. Le attivita' e passivita‘ in valuta non

monetarie devono essere iscritte al cambio

vigente al momento del loro acquisto;

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MODIFICHE AL D.L. 127/91

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MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Si restringe l’area di operatività , perché si innalzano le soglie

quantitative al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo.

Non devono predisporre il consolidato le imprese che non

hanno superato per 2 esercizi consecutivi, due dei limiti

dell’art.27.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.27 casi di esonero

Vecchio Non sono soggette all’obbligo …

a) 17.500.000 totale degli attivi da stato

patrimoniale;

b) 35.000.000 totale dei ricavi da vendite e

prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media

2) Se l’impresa abbia emesso titoli quotati in

borsa.

3 bis) le imprese che controllano solo

imprese che sono irrilevanti ai fini del 2c, a

rt.29

Nuovo Non sono soggette all’obbligo

a) 20 milioni totale attivi da stato

patrimoniale

b) 40 milioni totale ricavi da vendite e

prestazioni

c) 250 dipendenti medi esercizio.

2) Se l’impresa è un ente di interesse

pubblico ai sensi dell’art.16 D.Lgs.39/2010

3bis) ..altresi le imprese che controllano solo

imprese che possono essere escluse

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.29 redazione del bilancio consolidato

Vecchio 1)…dal conto economico,

Nuovo 1)…dal conto economico,dal rendiconto

finanziario;

3 bis) non occorre rispettare gli obblighi

intema di rilevazione, valutazione,

presentazione, informativa e consolidamento

quando la loro osservanza abbia effetti

irrilevanti ai fini della rappresentazione

veritiera e corretta.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.31 principi di consolidamento

Vecchio 3. Possono non essere eliminati, indicandone

il motivo nella nota

integrativa: gli importi di cui alle lettere

b), c) e d) se

irrilevanti; quelli di cui alla lettera d)

relativi ad operazioni

correnti dell'impresa, concluse a normali

condizioni di mercato, se

la loro eliminazione comporta costi

sproporzionati.

Nuovo 3. Possono non essere eliminati, indicandone

il motivo nella nota

Integrativa, gli importi di cui alla lettera d)

relativi a ….

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.31 principi di consolidamento

Vecchio 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2

comma,….deve essere detratto il valore

contabile delle azioni o quote della società

che redige il bilancio consolidato

appartenenti a quelle. Tale importo è

iscritto a stato patrimoniale consolidato alla

voce «azioni o quote proprie» e «riserva

per azioni proprie».

Nuovo 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal

2 comma,….deve essere detratto il

valore contabile delle azioni o quote

della società che redige il bilancio

consolidato appartenenti a quelle. Si

applica l’articolo 2424 bis, 7 comma,

del codice civile.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.32 struttura e contenuto

Vecchio 1. La struttura e il contenuto dello stato

patrimoniale, del conto economico

consolidati….

Nuovo 1. La struttura e il contenuto dello stato

patrimoniale, del conto economico e del

rendiconto finanziario consolidati.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.33 consolidamento delle partecipazioni

Vecchio

1. Riferiti alla data in cui l’impresa è

inclusa…

3) l’eventuale residuo è iscritto …se positivo

in una voce dell’attivo denominata

«differenza da consolidamento» o è portato

esplicitamente in detrazione della riserva di

consolidamento fino a concorrenza della

medesima.

L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato

nel periodo previsto dall’art.2426, n.6.cc

Nuovo

1. Riferiti alla data di acquisizione o alla data

in cui l’impresa è inclusa ..

..

3) l’eventuale residuo è iscritto .. se positivo

in una voce denominata «Avviamento» e

salvo che debba essere in tutto o in parte

imputato a conto economico.

L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato

nel periodo previsto dal primo comma,n.6,

dell’art.2426 cc.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.34 uniformità dei criteri di valutazione

Vecchio

2. a tale scopo devono essere rettificati

i valori di elementi valutati con criteri

difformi, a meno che, ai fini indicati nel

2 comma, dell’art.29, la difformità

consenta una migliore rappresentazione

o sia irrilevante.

Nuovo

2. a tale scopo devono essere rettificati i

valori di elementi valutati con criteri

difformi.

2 bis in casi eccezionali sono ammesse

deroghe al principio enunciato [al comma

1], purchè tali deroghe siano indicate e

debitamente motivate nella nota

integrativa.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.36 partecipazioni non consolidate

Vecchio 1.Le partecipazioni costituenti

immobilizzazioni in imprese collegate sono

valutate con il criterio indicato nell’art.2426,

n.4..

Nuovo 1.Le partecipazioni costituenti

immobilizzazioni in imprese collegate sono

valutate con il criterio indicato nel primo

comma, n.4.,dell’art.2426.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchio

c)le ragioni delle più significative

variazioni intervenute nella consistenza

delle voci dell’attivo o del passivo

Nuovo b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni,

specificando per ciascuna voce: il costo;le

precedenti rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni;le acquisizioni, gli spostamenti

da una voce ad altra voce, le alienazioni

avvenuti nel corso dell’esercizio; le

rivalutazioni ,gli ammortamenti e le

svalutazioni effettuati nell’esercizio;il totale

delle rivalutazioni riguardanti le

immobilizzazioni esistenti alla chiusura

dell’esercizio.

c)le ragioni delle più significative variazioni

intervenute nella consistenza delle altre voci

dell’attivo o del passivo

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchio d)La composizione delle voci «costi di

impianto e ampliamento e costi di

ricerca, di sviluppo e di pubblicità

f)la composizione delle voci ratei e

risconti e altri accantonamenti, quando

il loro ammontare è significativo

h)Se l’indicazione è utile per valutare

la situazione patrimoniale e finanziaria

del complesso delle imprese

incluse…,l’importo complessivo degli

impegni..

Nuovo d)La composizione delle voci «costi di

impianto e ampliamento e costi di sviluppo

f) la composizione delle voci ratei e risconti e

altri accantonamenti

h)l’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, con

indicazione della natura delle garanzie reali

prestati; gli impegni esistenti in materia di

trattamento di quiescenza e simili.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchio i) Se significativa, la suddivisione dei

ricavi … secondo categorie di attività e

secondo aree geografiche.

m) La composizione delle voci proventi

straordinari e oneri straordinari,

quando il loro ammontare è

significativo;

Nuovo i) la suddivisione dei ricavi … secondo

categorie di attività e secondo aree

geografiche …

m)l’importo e la natura dei singoli elementi

di ricavo o di costo di entità o incidenza

eccezionali

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchio o) Cumulativamente per ciascuna

categoria, l’ammontare dei compensi

spettanti agli amministratori e ai sindaci

dell’impresa controllante per lo

svolgimento di tali funzioni anche in

imprese incluse nel consolidamento.

Nuovo o)cumulativamente per ciascuna

categoria, l’ammontare dei compensi

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MODIFICA ALLA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

spostamento dalla relazione sulla gestione

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio [dalla relazione sulla gestione alla

nota]modifica valida solo per il bilancio consolidato

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.40 c.2, relazione sulla gestione

Vecchio Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di

riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni

o quote dell'impresa controllante possedute

da essa o da imprese controllate, anche per il

tramite di società fiduciarie o per interposta

persona, con l'indicazione della quota di

capitale corrispondente.

d-bis) in relazione all'uso da parte delle

imprese incluse nel bilancio consolidato di

strumenti finanziari e se rilevanti per la

valutazione della situazione patrimoniale e

finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio complessivi…

Nuovo Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni

o quote dell'impresa controllante possedute

da essa o da imprese controllate, anche per il

tramite di società fiduciarie o per interposta

persona, con l'indicazione della quota di

capitale corrispondente

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.42 pubblicazione del bilancio consolidato

Vecchio 1. Una copia del bilancio consolidato e delle

relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve

essere depositata, a cura degli

amministratori, presso l'ufficio del Registro

delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

2. Dell'avvenuto deposito deve farsi

menzione nel Bollettino ufficiale delle

società per azioni e a responsabilità

limitata.

3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del

c.civ.

Nuovo 1.Una copia del bilancio consolidato e delle

relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve

essere depositata, a cura degli

amministratori, presso l'ufficio del Registro

delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del

c.civ.

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MODIFICHE AL DLGS 127

art.44 enti creditizi e finanziari

Nuovo 1. Le disposizioni del presente articolo NON si applicano:

a)Alle banche italiane di cui all’art.1 dlgs 385;

b)alle società finanziarie italiane di cui all’art.59,c.1) lettera b) dlgs 385;

c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all’art.59,c.1, lettera b-bis) dlgs 385 che

controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore

dimensione all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del dlgs

142/2005;

d)alle sim;

e) alle società finanziarie italiane che controllano sim;

f) alle sgr ;

g) alle società iscritte all’art 106;

h)alle finanziarie che controllano 106;

i) agenzie di prestito su pegno;

l)agli IMEL;

m)agli ist.pagamento;

n) agli istituti di microcredito;

o)ai confidi.

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RENDICONTAZIONE ABBREVIATA PER LE

PICCOLE IMPRESE E MICROIMPRESE

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DEFINIZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ

- Le soglie di riferimento indicate nel novellato articolo 2435-bis sono:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Una società è piccola quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due

de

Le piccole società hanno “facoltà”di godere delle semplificazioni previste

(anche solo di alcune di queste), redigendo un bilancio in forma abbreviata

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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE

Stato patrimoniale:

- Eliminata la previsione della detrazione diretta nel prospetto degli

ammortamenti e delle svalutazioni dalle immobilizzazioni materiali e immateriali;

Conto economico:

- Aggregazione delle movimentazioni degli strumenti finanziari derivati che

transitano in conto economico (D18d e D19d) rispettivamente con le altre

rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari (D18a-c e D19a-c);

Rendiconto finanziario:

esenzione dalla predisposizione;

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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE

Criteri di valutazione:

Esenzione dall’utilizzo del costo ammortizzato per titoli, crediti e

debiti, per i quali sono confermati gli attuali criteri;

Nota integrativa:

previsione “in positivo” delle informazioni da fornire;

Relazione sulla gestione:

esenzione dalla predisposizione.

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MICROIMPRESE

L’aspetto più rilevante delle riforma in materia di società di minori dimensioni

consiste nell’introduzione della nuova categoria delle micro-imprese (articolo

2435-ter), categoria prima introdotta nella legislazione europea dalla direttiva

2012/6/Ue e poi incorporata nella direttiva 2013/34/Ue.

Per tale categoria il legislatore ha previsto la redazione di un bilancio in

forma “super-abbreviata”.

Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due

esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati.

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

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SEMPLIFICAZIONI PER LE MICROMPRESE

Le micro-imprese ripropongono le Semplificazioni in materia di presentazione

dei prospetti quantitativi (inclusa l’esenzione dalla redazione del rendiconto

finanziario) e di criteri di valutazione previsti dall’articolo 2435-bis (perciò, anche

le micro-imprese sono esentate dall’applicazione del metodo del costo

ammortizzato).

Le micro-imprese “non devono” seguire (trattasi di obbligo,

non di facoltà) le norme codicistiche in materia di:

- deroga all’applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento

della rappresentazione veritiera e corretta (articolo 2423, comma5);

- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto

previsto dalla nuova pertinente disciplina (articolo 2426, comma 11-bis).

La principale semplificazione consta nell’esenzione dalla predisposizione

della nota integrativa.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese

Le micro imprese sono esonerate da :

Rendiconto finanziario

Relazione sulla gestione

Le disposizioni inerenti gli strumenti finanziari derivati e

Nota integrativa se

In calce allo SP sono contenute le informazioni relative a :

Impegni, Garanzie e passività potenziali risultanti da bilancio, le garanzie reali prestate

Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza, e le informazioni sui compensi agli

amministratori.

Fiscalità differita

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio Le società, che non abbiano emesso titoli

negoziati in mercati regolamentati, possono

redigere il bilancio in forma abbreviata

quando, nel primo esercizio o,

successivamente, per due esercizi

consecutivi, non abbiano superato due dei

seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:

4.400.000 euro (1);

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:

8.800.000 euro (1);

3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 50 unità.

lo stato patrimoniale comprende solo le voci

contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere

maiuscole e con numeri romani

Nuovo

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:

4.400.000 euro (1);

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:

8.800.000 euro (1);

3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 50 unità.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio

le voci A e D dell'attivo possono essere

comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII

dell'attivo devono essere detratti in forma

esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;

la voce E del passivo può essere compresa

nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del

passivo devono essere separatamente indicati

i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio

successivo.

Nuovo

le voci A e D dell'attivo possono essere

comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII

dell'attivo devono essere detratti in forma

esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;

la voce E del passivo può essere compresa

nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del

passivo devono essere separatamente indicati

i crediti e i debiti. Le società che redigono il

bilancio in forma abbreviata sono esonerate

dalla redazione del rendiconto finanziario.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio 4.Nel conto economico del bilancio in forma

abbreviata le seguenti voci previste

dall'articolo 2425 possono essere tra loro

raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b),B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nella voce E20 non è richiesta la separata

indicazione delle plusvalenze e nella voce

E21 non è richiesta la separata indicazione

delle minusvalenze e delle imposte relative a

esercizi precedenti

Nuovo 4. Nel conto economico del bilancio in forma

abbreviata le seguenti voci previste

dall'articolo 2425 possono essere tra loro

raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b),B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D 18 d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), e D 19 d).

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio 5.Nella nota integrativa sono omesse le

indicazioni richieste dal n.10 dell’art.2426 e

dai nn.2),3),7),9)10),12) ,13),14) 15) 16) w

17) dell’art.2427 e dal n.1 dell’art 2427 bis;

Nuovo 5. Ferme restando le indicazioni richieste dal

3,4,e 5 comma dell’art.2423, del 2 e 5

comma dell’art.2423 ter, dal 2 comma

dell’art 2424, d al 1 comma, nn.4) e 6)

dell’art 2426 la nota integrativa fornisce le

indicazioni richieste dal 1 comma dell’art.

2427, n.1),2),6) per quest’ultimo

limitatamente ai soli debiti senza indicazione

della ripartizione geografica, 8)9) 13),15) per

quest’ultimo anche omettendo la ripartizione

per categoria,16) 22bis), 22ter) per

quest’ultimo anche omettendo le indicazioni

riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari

ed economici , 22 quater),22sexies) per

quest’ultimo anche omettendo l’indicazione

del luogo in cui è disponibile la copia del

bilancio consolidato, nonche dal c.1, art.

2427 bis n.1). Page 85

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE

art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel

primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non

abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita‘

Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo

devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in

forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano

superato due dei limiti indicati.

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI DELLA

TRANSIZIONE

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore]

Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Aggi e disaggi di emissione Valutati a costo Nessun impatto Ammortamento finanziario

ammortizzato _________________________________________________________________________________________________________

Attrezzature industriali Abolito criterio di Scelta di un nuovo criterio Plusvalenza/minusvalenza e piccoli attrezzi valutazione costante di valutazione __________________________________________________________________________________________________________

Avviamento Ammortamento in base Nessun impatto (*) Nessun impatto (*) alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni __________________________________________________________________________________________________________

Azioni proprie Divieto di capitalizzazione Cancellazione voce dell'attivo Nessun impatto (*) Iscrizione della riserva

negativa di patrimonio netto _________________________________________________________________________________________________________

Componenti straordinari Aboliti Nessun impatto Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura

_________________________________________________________________________________________________________

Conti d'ordine Aboliti Nessun impatto Nessun impatto _________________________________________________________________________________________________________

Copertura dal rischio Strumento di copertura e Misurazione a FV dello Plusvalenza/ minusvalenze di fair value operazione coperta sono strumento coperto e del da valutazione simmetrica

valutati simmetricamente derivato da imputare al di derivato e strumento conto economico coperto _________________________________________________________________________________________________________

Copertura del rischio Le variazioni di FV del Derivati valutati a fair value Quando rigira la riserva si di variazione dei flussi derivato nella riserva di con contropartita la riserva corregge il costo o il ricavo finanziari patrimonio netto di patrimonio netto dell'operazione coperta __________________________________________________________________________________________________________

*le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento

degli avviamenti iscritti nel 2015, senza adeguamento alle nuove disposizioni

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore]

Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Crediti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario __________________________________________________________________________________________________________

Costi di pubblicità Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________

Costi di ricerca applicata Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________

Debiti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario ____________________________________________________________________________________________________________

Derivati Fair value Valutazione a fair value Variazioni di fair value con contropartita il conto economico ____________________________________________________________________________________________________________

Derivati incorporati Separati dal contratto Separazione dal contratto Variazioni di fair value ospitante e valutati a Fair originario e valutazione a value fair value ____________________________________________________________________________________________________________

Operazioni con imprese In evidenza in voci distinte Modifica al piano dei conti: Evidenza proventi dell'anno sottoposte al controllo di SP e CE voci patrimoniali e conto e adattamento per dati delle controllanti economico comparativi ___________________________________________________________________________________________________________

Titoli Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale ____________________________________________________________________________________________________________

** le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del

costo ammortizzato a queste voci

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DOCUMENTI OIC DA PREDISPORRE IL RUOLO DELL’OIC

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ART 12 PUNTO 3 DLGS 139

ruolo OIC

«OIC aggiorna i principi contabili sulla base delle disposizioni contenute

nel presente decreto.» OIC ha un ruolo istituzionale ex art.9 bis

D.Lgs.n.38/2005 e ex art.20, comma 2, lettera b) legge n.116/2014.

Il piano di aggiornamento avviato prevede:

• Manutenzione dei principi emessi nel 2014, per quei punti che

richiedevano ulteriori riflessioni;

• Revisione degli OIC in conseguenza delle nuove norme su bilancio;

• Nuova formulazione di OIC 3 (su derivati), OIC 11 (postulati) ancora da

aggiornare.

• Indicazioni applicative sulla transizione alle nuove norme

Sino alla modifica del quadro normativo di riferimento continuano ad applicarsi

gli OIC di recente aggiornamento (2014).

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ART 12 PUNTO 3 DLGS 139

ruolo OIC e uniformità a livello dei paesi membri

«per le società non quotate le difformità in materia contabile a livello europeo è

ancora molto elevata, in particolare sui seguenti argomenti:

- Obbligo di utilizzo degli IFRS nei bilanci di esercizio e consolidati;

- Scelte opzionali;

- Divieto di utilizzo degli IFRS ai bilanci di esercizio per alcune tipologie di

soggetti.

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ASPETTO IN SOSPESO

contratti di leasing

Resta in vigore l’approccio attuale di indicazione nella nota integrativa delle

informazioni inerenti i contratti di leasing finanziario e negli schemi di bilancio

non si fa né la rilevazione del bene, né del debito nei confronti della società di

leasing, ma si rilevano a conto economico i costi dei canoni per competenza.

OIC dovrà fornire indicazioni più precise.

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