DIRETTIVA 34/UE/2013 Le novità sui bilanci introdotte ... UE 34... · dimensionali (vedi slide...
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MATERA ODC 15 GENNAIO 2016
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DIRETTIVA 34/UE/2013
Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova
direttiva contabile
Prepared by Financial Reporting Standards SU
INDICE
• Ambiti applicativi della direttiva UE 34 e le direttive abrogate
• Principali impatti contabili
• Modifiche alle voci di bilancio
• Fair value, scorporo dei derivati incorporati ed applicazione del costo
ammortizzato
• Modifiche agli schemi di bilancio ed alla nota integrativa
• Modifiche al D.L. 127/91
• Rendicontazione abbreviata per le piccole imprese e microimprese
• Sintesi dei principali impatti della transizione
• Documenti OIC da predisporre
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AMBITI APPLICATIVI DELLA DIRETTIVA
NOVITA’ DELLA DIRETTIVA
• La direttiva 34/2013 abroga le direttive quarta e
settima in materia di bilanci di esercizio e
consolidati.
• Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio
consolidato
• A partire dai bilanci riferiti al periodo che inizia il
1 gennaio 2016
• Questo comporta che si debbano riesprimere I dati
comparativi secondo i nuovi principi e le nuove
regole
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OIC 29!
NOVITA’ DELLA DIRETTIVA
• RECEPIMENTO in Italia avvenuto ad agosto 2015 con due
regolamenti:
1. DLGS 139 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..
Per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e
di quello consolidato per le società di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge”.
2. DLGS 136 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..
per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati
delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali »
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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA
schemi di bilancio e dimensioni
• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie
dimensionali (vedi slide successiva)
• Si introduce la prevalenza della sostanza
• Il criterio di rilevanza prevale sia per I prospetti che per le informazioni in nota
integrativa
• si eliminano i conti d’ordine e la sezione straordinaria del conto economico
• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (mod 2427 bis cc)
• Si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc)
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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA
Categorie di imprese
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Tipologia
imprese
Totale stato
patrimoniale
Ricavi netti delle
vendite e prestazioni
N. medio
dipendenti
nell’eserciz
io
Micro 350.000 700.000 10
Piccole 4.400.000 8.800.000 50
Medie 20.000.000 40.000.000 250
Grandi superano 2 dei 3 limiti precedenti
Tipologia
imprese
Totale stato
patrimoniale
Ricavi netti delle
vendite e prestazioni
N. medio
dipendenti
nell’eserciz
io
Micro 175.000 350.000 5
Abbreviate 4.400.000 8.800.000 50
Ordinarie superano 2 dei 3 limiti precedenti
Direttiva 2013/34
Codice Civile
Client name - Event - Presentation title
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Client name - Event - Presentation title Page 8
PRINCIPALI IMPATTI CONTABILI
TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA
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Bilanci chiusi al 31.12.2015
Approvati dal 1 marzo 2016
TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA
OIC 29
un cambiamento di politica contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato
L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio
dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche
negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di
misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degli
impatti al conto economico 2016.
Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del
conto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,
come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri
di gestione), determinando così un effetto diretto sul margine operativo lordo.
Le riserve negative per azioni proprie e per la valutazione dei derivati, unitamente
agli effetti negativi a conto economico, potrebbero far sorgere problemi in ordine
alla consistenza del patrimonio netto.
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PRINCIPI DI RILEVANZA E DI SOSTANZA
Il Dlgs 139/2015 modifica anche i principi generali di redazione del bilancio.
Nell’articolo 2423 è inserito un nuovo comma che così dispone:
«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione».
- Viene introdotto perciò il principio di rilevanza (o, anche, “materialità”)
come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e
corretta.
- OBBLIGHI: rimangono però fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i
quali hanno dato attuazione alla presente disposizione
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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA
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E’ auspicabile che le società procedano fin dal gennaio 2016 alla revisione del
Piano dei Conti, soprattutto tenendo conto di quanto successo nel 1992 con
l’introduzione del D.Lgs. 127/91 (cd. «bilancio CEE»).
Disguidi e ritardi nella corretta predisposizione del bilancio, nella primavera del
2017 potrebbero far sorgere la necessità di ricorrere al maggior termine per
l’approvazione del bilancio, ma con problemi di assenso da parte del Collegio
Sindacale (che deve vigilare sul «rispetto dei princìpi di corretta amministrazione
ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» – Art. 2403).
TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA
L'OIC 29 stabilisce che un cambiamento di politica contabile è rilevato
nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in
conformità al nuovo principio in modo retroattivo.
L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'inizio
dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche
negli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri di
misurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degli
impatti al conto economico 2016.
Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del
conto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,
come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneri
di gestione).
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2423 redazione del bilancio schemi di bilancio
Vecchio Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa.
Nuovo Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa
….
3. Non occorre rispettare gli obblighi in
tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in
tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le societa' illustrano nella nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2423 bis sostanza dell’operazione
Vecchio Nella redazione del bilancio devono
essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato
Nuovo Nella redazione del bilancio devono
essere osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell'attività.
1bis) la rilevazione e la presentazione
delle voci e' effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del
contratto
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Cambiamento dei criteri
Client name - Event - Presentation title Page 16
MODIFICHE SULLE VOCI DI BILANCIO
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2424 le immobilizzazioni
Vecchio Lo stato patrimoniale deve essere
redatto in conformità al seguente
schema.
Attivo
..
B- Immobilizzazioni immateriali:
2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;
Nuovo Lo stato patrimoniale deve essere
redatto in conformità al seguente
schema.
Attivo
..
B - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo;
….
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) altre imprese;
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2426 criteri di valutazione immobilizzazioni
Vecchio 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione…
Oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
3) l’immobilizzazione che, alla data della
chiusura di esercizio, risulti durevolmente di
valore inferiore … deve essere iscritta a tale
minor valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Nuovo 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione…
Oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
le immobilizzazioni rappresentate da titoli
sono rilevate in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, ove applicabile;
3) l’immobilizzazione che, alla data della
chiusura di esercizio, risulti durevolmente di
valore inferiore … deve essere iscritta a tale
minor valore. Il minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della rettifica
effettuata, questa disposizione non si
applica a rettifiche di valore relative
all’avviamento
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2427 contenuto della nota integrativa spese
ricerca sviluppo e pubblicità
Vecchio 3) la composizione delle voci: "costi
di impianto e di ampliamento e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità, nonché le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento
Nuovo 3) La composizione delle voci «costi
di sviluppo »
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COSTI DI RICERCA
Attualmente è possibile iscrivere i beni immateriali solo se è possibile
individuarli separatamente.
I costi di ricerca sono classificati come segue:
Ricerca di base : rientrano in questa categoria studi, ricerche, esperimenti ed
indagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere le
conoscenze generiche dell’impresa.
Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139 sono trattati come costi di
competenza del periodo in cui sono sostenuti.
Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimenti
che hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto,
un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente.
Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139, possono essere
capitalizzati o imputati a conto economico, e essere ammortizzati nel limite
dei 5 anni.
Dal 1 gennaio 2016 non possono essere più capitalizzati.
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L’art 12 del DLGS 139 – disposizioni transitorie, cita «le modifiche previste
possono non essere applicate alle componenti di voci riferite a operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio», solo per alcune poste e
tra queste non vengono incluse le spese di ricerca applicata.
Conseguentemente, i valori residui delle spese di ricerca applicata presenti
nei bilanci al 31 dicembre 2015 dovranno essere imputati a conto
economico, come costo del periodo 2016 [costi eccezionali del periodo].
Si ricorda che, in applicazione dell’OIC 24 la relazione della gestione (art.2428) deve
illustrare:
o Il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo – capitalizzati e non;
o Dettaglio dei costi capitalizzati e motivazioni;
o Il totale dei contributi e finanziamenti a tasso agevolato incassati e da incassare;
o La spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia dell’impresa.
COSTI DI RICERCA - NEW
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COSTI DI PUBBLICITÀ
Sono capitalizzabili solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni.
Includono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico
dell’esercizio in cui si sostengono.
Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se:
• si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova
attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da
quelli avviati nell’attuale core business)
• relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di
importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita
approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.
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Non saranno più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio 2016.
Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto di
distribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riserve
disponibili pari al costo capitalizzato.
Si crea quindi un impatto legato al cambiamento del principio contabile da
contabilizzare secondo OIC 29 che però avendo eliminato la parte di oneri e
proventi straordinari, andranno imputati tra i componenti della gestione
operativa [costi eccezionali dell’esercizio]
COSTI DI PUBBLICITÀ - NEW
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COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - NEW
i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale.
I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni.
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Vedi OIC 24
COSTI DI SVILUPPO- NEW
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Vedi OIC 24
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2426 criteri di valutazione costi sviluppo
Vecchio 4) Le immobilizzazioni costituenti in
partecipazioni…
Quando la partecipazione è iscritta per la
prima volta in base al metodo del patrimonio
netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente al patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata…
5)I costi di impianto e ampliamento, di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi
utilità pluriennale possono essere iscritti
nell’attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale, e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore
ai 5 anni.
Nuovo 4) Le immobilizzazioni costituenti in
partecipazioni…
Quando la partecipazione è iscritta per la
prima volta in base al metodo del patrimonio
netto, riferito alla data di acquisizione o
5)I costi di impianto e ampliamento, e i
costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell’attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio
sindacale. I costi di impianto devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore
ai 5 anni…i costi di sviluppo sono
ammortizzati secondo la vita utile ..
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2426 criteri di valutazione costi di sviluppo
Vecchio
Nuovo 5)…i costi di sviluppo sono ammortizzati
secondo la vita utile, nei casi eccezionali in
cui non è possibile stimarne attendibilmente
la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore ai 5 anni. Fino a che
l’ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei costi non ammortizzati.
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AVVIAMENTO
Avviamento acquisito a titolo oneroso: è consentito
l’ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole supporre
che la vita utile dello stesso superi i 5 anni, che rappresenta il
periodo normale.
L'ammortamento dell'avviamento sarà effettuato secondo la sua vita
utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodo
non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo di
ammortamento dell'avviamento.
Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di
proseguire il piano d’ammortamento degli avviamenti iscritti nel
bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni.
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art. 2426 criteri di valutazione avviamento
Vecchio 6)l’avviamento può essere iscritto con il
consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei
limiti del costo sostenuto e deve essere
ammortizzato entro 5 anni. È tuttavia
consentito ammortizzare l’avviamento in
un periodo limitato di durata superiore,
purchè no superi l’utilizzo di questo attivo
e ne sia data adeguata motivazione nella
nota
Nuovo 6)l’avviamento può essere iscritto con il
consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei
limiti del costo sostenuto. L’ammortamento
è effettuato secondo la sua vita utile; nei
casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non
superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa
è fornita una spiegazione del periodo di
ammortamento dell’avviamento.
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AZIONI PROPRIE
Azioni proprie anzichè costituire voce propria dell’attivo, saranno
ora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprie
andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita
riserva del patrimonio netto.
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
artt.2424 e 2424 bis le azioni proprie e I derivati
Vecchio C- Attivo circolante:
4) azioni proprie, con indicazioni anche
del valore nominale complessivo;»
Nuovo C- Attivo circolante
4) strumenti finanziari derivati attivi;
2424-bis
Le azioni proprie sono rilevate in
bilancio a diretta riduzione del
patrimonio netto, ai sensi di quanto
disposto dal terzo comma dell'articolo
2357-ter
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FAIR VALUE, SCORPORO DEI DERIVATI
INCORPORATI ED APPLICAZIONE DEL COSTO
AMMORTIZZATO
LA RAPPRESENTAZIONE A FAIR VALUE DEGLI
STRUMENTI DERIVATI
Il nuovo art. 11-bis del 2426 c.c. stabilisce che i derivati, anche quelli
incorporati, se non sono di copertura si rilevano in bilancio al fair value
con effetti imputati al conto economico.
Al 1° gennaio 2106 sarà opportuno avere pronto l'inventario dei derivati
valorizzati al fair value.
Peraltro, la nota integrativa del bilancio 2015 dovrebbe contenere queste
informazioni, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c. La rilevazione iniziale dei
derivati, a prescindere dal "segno" del fair value, impatterà sia i conti
patrimoniali (attività o fondo rischi) sia il conto economico (variazione di
fair value).
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DEFINIZIONE DI STRUMENTO DERIVATO
i derivati- art. 2426,c.1, 11bis Ifrs come fonte di definizione di strumento derivato
Ai fini della presente sezione, per la definizione di strumento finanziario, di
attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato,
di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività
monetaria, di parte correlata e modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione Europea.
definizione di copertura
Si considera sussistente [la copertura] in presenza fin dall’inizio di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle
dello strumento di copertura.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
i derivati- art. 2426,c.1, 11bis
Definizione di strumento derivato ex IAS 39 Uno strumento derivato è uno strumento finanziario avente tutte le caratteristiche
seguenti:
– il suo valore fluttua in relazione al variare di uno specifico tasso d’interesse,
del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del
tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di
credito o di altra variabile (“variabili sottostanti”);
– non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto
iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto
da cui ci si può attendere analoghe risposte al variare dei fattori di mercato;
– è regolato a una data futura.
Gli strumenti derivati si contabilizzano sempre in bilancio
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CRITERI DI VALUTAZIONE
i derivati- art. 2426,c.1, 11bis
Prima iscrizione
Misurazione al fair value obbligatoria alla data di sottoscrizione e alla data di
bilancio
Determinato con riferimento:
a) Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per cui si possa individuare un
mercato attivo; se ciò non è possibile, ma è individuabile per una delle
componenti dello strumento, il valore può essere derivato da esso o da quello
di uno strumento analogo;
b) Al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente
accettati, tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri a) e b)
non da un risultato attendibile.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
i derivati - art.2426,c.1, 11bis Valutazioni successive
a) strumenti non di copertura: Imputazione a conto economico delle variazioni di
fair value.
b) Cash flow hedge: Imputazione a riserva di patrimonio netto (positiva o
negativa), successivamente la riserva verrà stornata a conto economico nel
periodo in cui si verifica/modifica il flusso di cassa o si verifica l’operazione di
copertura (sono strumenti a tasso variabile);
c) Fair value hedge: gli elementi oggetto di copertura contro rischi tassi di
interesse o credito sono valutati simmetricamente al derivato (sono strumenti a
tasso fisso), cioè elementi presenti nel bilancio.
Obbligo esteso anche agli strumenti derivati inglobati in altri titoli.
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CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE
OPERAZIONI DI COPERTURA - sul derivato
Variazione del valore di mercato dello strumento
derivato
Copertura (parte inefficace) o assenza di copertura
A conto economico
Copertura (parte efficace)
Fair value
A conto economico
Flussi finanziari
A patrimonio netto
Investimento netto
A patrimonio netto
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DERIVATI- NUOVE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO
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La variazione di fair value alla data di chiusura dell’esercizio degli
strumenti finanziari derivati:
- se positiva, rappresenta un’attività finanziaria, da iscriversi tra le
immobilizzazioni o nell’attivo circolante, a seconda della sua
destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c,
“rivalutazioni per rettifiche di valore”), a meno che sia un’operazione di
copertura.
- se, invece, è negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce
B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce
D.19.d), “svalutazioni per rettifiche di valore”, salvo si tratti di
un’operazione di copertura.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2427 bis informazioni relative al valore equo…
Vecchio [1] Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
a) il loro fair value ;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un
valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in società controllate e
collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle
partecipazioni in joint venture :
a) il valore contabile e il fair value delle singole
attività, o di appropriati raggruppamenti di tali
attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato
ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore
possa essere recuperato.
Nuovo [1]
1)
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura ,
compresi i termini e le condizioni significative che
possono influenzare l'importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli
assunti fondamentali su cui si basano i modelli e
le tecniche di valutazione, qualora il fair value
non sia stato determinato sulla base di evidenze
di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte
direttamente nel conto economico, nonche'
quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti
delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio
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SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI
Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto
primario (“ospite”) e da uno o più contratti (derivati) secondari (“incorporati”):
alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a
quelli del derivato incorporato.
Gli incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:
• Le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono
correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
• Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato
ricadrebbe nella definizione di derivato, e
• Lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione delle
rettifiche a conto economico.
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
- La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzare
per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate
da titoli. È obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento è
previsto oltre il normale ciclo operativo.
- Il nuovo criterio non dà impatti per le operazioni che non avranno esaurito i loro
effetti nel bilancio 2015, dal 2016 sarà invece obbligatorio l'utilizzo del nuovo
modello di misurazione.
- il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale di
un'attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo per
ammortizzare con un criterio sistematico e finanziario gli oneri e i proventi
iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo che
consente di "spalmare" nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di
rimborso finale dell'attività o della passività finanziaria, attraverso l'utilizzo di un
tasso d'interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziari
dell'operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento (TIR) che è una
tecnica tipica per la valutazione degli investimenti che permette di esprimere la
convenienza economica di un progetto o il costo effettivo di un finanziamento,
consentendo una migliore rappresentazione delle componenti reddituali.
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
Gli impatti derivanti da questo modello saranno significativi:
- gli interessi attivi sui titoli immobilizzati saranno imputati al conto economico
in base al TIR e non in base al tasso di interesse nominale;
- il valore di iscrizione iniziale dei crediti a medio-lungo termine subirà un
processo di attualizzazione nei casi in cui non maturino interessi o siano emessi a
tassi di favore;
- i debiti a medio/lungo termine non saranno più iscritti al valore nominale. I
costi accessori per ottenere il finanziamento (istruttoria, imposte, notaio, ecc.)
saranno portati a diretta diminuzione del debito e ripartiti negli esercizi
successivi con l'ammortamento finanziario. Inoltre, qualora non maturino interessi
o siano ottenuti a tassi di favore (ad es. quelli intercompany) dovranno essere
attualizzati.
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Si consideri un'obbligazione a 3 anni che corrisponde al suo possessore tre cedole
annue pari a 3€ per ogni 100€ di valore nominale il cui prezzo attuale (prezzo di
emissione) sia pari a 98€ per ogni 100€ di valore nominale.
Il TRES può essere calcolato risolvendo la seguente equazione:
TRES = 3,72%
In bilancio, si darà seguito rilevando in ciascun esercizio gli interessi attivi nella
misura del 3,72% del valore contabile del titolo, alla fine di ciascun esercizio, fino
a raggiungere ad avere il titolo iscritto ad un valore corrispondente a quello che
sarà incassato alla scadenza.
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - ESEMPIO
1. inventario di tutti i contratti che soddisfano la definizione di
"strumento finanziario derivato" stipulati alfine di coprirsi dai
rischi finanziari o per scopi speculativi;
2. adozione di un adeguato sistema di misurazione del valore di
mercato di ogni contratto perché non è più sufficiente chiedere
alla controparte il mark-to-market dello strumento finanziario alla
data di bilancio.
3. identificazione di tutti i contratti di copertura: per essi sarà
necessario predisporre l'evidenza della "stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o
dell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura"
richiesta dalle norme di legge (art. 2426 comma 1, numero ll-bis
c.c.).
4. identificazione dei "derivati incorporati” tramite
un'approfondita analisi di tutti i contratti sottoscritti dalla
società, compresi quelli di natura commerciale che possono
contenere clausole che mitigano o trasferiscono dei rischi
finanziari
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TO DO LIST
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO ED
ALLA NOTA INTEGRATIVA
NOTA INTEGRATIVA
art. 2427 contenuto della nota integrativa
o Le informazioni vanno indicate seguendo l’ordine con cui sono indicate
nei prospetti del bilancio;
o E secondo l’ordine dei prospetti nel fascicolo di bilancio;
o Per cui non è più consentito includere informazioni sulle voci di
bilancio seguendo l’ordine con cui sono richieste nel testo dell’art.2427
cc.
o Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi,
distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed
includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota
integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art. 2427 contenuto della nota integrativa
Alcune informazioni sono state spostate
• Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale e gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili [dai conti d’ordine –aboliti- alla nota]
• Informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di
entità o incidenza eccezionali [dal conto economico- parte straordinaria-
abolita- alla nota]
Page 48
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art. 2427 contenuto della nota integrativa
Alcune informazioni sono state aggiunte
Compensi agli amministratori e sindaci sotto forma di
• anticipazioni e finanziamenti concessi
• Precisando tasso di interesse,condizioni, importi rimborsati, cancellati o
rinunciati
• Impegni assunti dalle società per effetto di garanzie prestate agli
amministratori e ai sindaci
Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più
grande di cui l’azienda fa parte
Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più
piccolo di cui l’azienda fa parte
Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite
Informazioni sugli strumenti derivati sulla valutazione al fair value
Criteri adottati dal redattore per distinguere la rilevanza
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2425 contenuto del conto economico parte
straordinaria
Vecchio E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione
delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e
delle imposte relative a esercizi
precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-
21).
Abrogato,
con
obbligo di evidenziare nella nota
integrativa «l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o i costo di
entità o incidenza eccezionali»
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ELIMINAZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI
STRAORDINARI
- La maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E, in cui
attualmente trovano rilevazione i proventi e gli oneri straordinari, che ha
sempre creato, nel passato, materia di discussione.
- Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti
dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91:
"l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o
anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere,
alla attività ordinaria«.
- OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi
accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività
ordinaria della società. L’effetto complessivo si determina all’inizio dell’esercizio
[effetto retroattivo] ma, a seguito della eliminazione della parte straordinaria, gli
effetti andranno imputati alla gestione operativa.
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OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
art. 2425 ter il rendiconto finanziario
Il nuovo articolo 2425-ter c.c. non prevede un contenuto minimo del
rendiconto ma indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi:
Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e fine
dell’esercizio,
Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di
investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i
soci.
Questa impostazione è in continuità con le disposizioni dell’OIC 10
“Rendiconto finanziario” che prevede la presentazione dei flussi finanziari
utilizzando uno schema basato sulle variazioni della liquidità.
Page 52
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2424 contenuto dello stato patrimoniale I conti
d’ordine
Vecchio 3. In calce allo stato patrimoniale devono
risultare le garanzie prestate direttamente
o indirettamente, distinguendosi fra
fideiussioni, avalli, altre garanzie personali
e garanzie reali, ed indicando
separatamente, per ciascun tipo, le garanzie
prestate
a favore di imprese controllate e collegate,
nonché di controllanti e di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
devono inoltre risultare gli altri conti
d'ordine.
abrogato
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ABROGATI I CONTI D’ORDINE
Il principio OIC 22 regola l’iscrizione dei conti d’ordine in calce al bilancio.
In particolare vanno iscritti:
- Gli impegni
- le garanzie prestate
- Beni di terzi presso la società
- Beni della società presso terzi
Nel nuovo regime troveranno posto nella nota integrativa:
- Importo complessivo degli impegni
- Importo complessivo delle garanzie
- Importo complessivo delle passività potenziali non presenti in bilancio
- Importo complessivo degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e
simili
- Importo complessivo degli impegni assunti verso controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte a comune controllo
Page 54
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2424 I crediti
Vecchio C- Attivo circolante:
2) crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso
controllanti; d) verso altri;
Nuovo C- Attivo circolante
) crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso
controllanti; d) verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti; d-bis) verso
altri
Page 55
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2426 criteri di valutazione operazioni in valuta
Vecchio 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in
valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e
perdite su cambi devono essere imputati al
conto economico e l’eventuale utile netto
accantonato in una riserva non distribuibile
fino al realizzo.le immobilizz materiali e
immateriali e finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo devono
essere iscritte al tasso di cambio al momento
di acquisto o a quello inferiore alla data di
chiusura se la riduzione debba giudicarsi
durevole;
Nuovo 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in
valuta sono iscritte al cambio a pronti
alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi devono
essere imputati al conto economico e
l'eventuale utile netto e' accantonato in
apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le attivita' e passivita‘ in valuta non
monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
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Page 57
MODIFICHE AL D.L. 127/91
MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO
Si restringe l’area di operatività , perché si innalzano le soglie
quantitative al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo.
Non devono predisporre il consolidato le imprese che non
hanno superato per 2 esercizi consecutivi, due dei limiti
dell’art.27.
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.27 casi di esonero
Vecchio Non sono soggette all’obbligo …
a) 17.500.000 totale degli attivi da stato
patrimoniale;
b) 35.000.000 totale dei ricavi da vendite e
prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media
2) Se l’impresa abbia emesso titoli quotati in
borsa.
3 bis) le imprese che controllano solo
imprese che sono irrilevanti ai fini del 2c, a
rt.29
Nuovo Non sono soggette all’obbligo
a) 20 milioni totale attivi da stato
patrimoniale
b) 40 milioni totale ricavi da vendite e
prestazioni
c) 250 dipendenti medi esercizio.
2) Se l’impresa è un ente di interesse
pubblico ai sensi dell’art.16 D.Lgs.39/2010
3bis) ..altresi le imprese che controllano solo
imprese che possono essere escluse
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.29 redazione del bilancio consolidato
Vecchio 1)…dal conto economico,
Nuovo 1)…dal conto economico,dal rendiconto
finanziario;
3 bis) non occorre rispettare gli obblighi
intema di rilevazione, valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento
quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Page 60
MODIFICHE AL DLGS 127
art.31 principi di consolidamento
Vecchio 3. Possono non essere eliminati, indicandone
il motivo nella nota
integrativa: gli importi di cui alle lettere
b), c) e d) se
irrilevanti; quelli di cui alla lettera d)
relativi ad operazioni
correnti dell'impresa, concluse a normali
condizioni di mercato, se
la loro eliminazione comporta costi
sproporzionati.
Nuovo 3. Possono non essere eliminati, indicandone
il motivo nella nota
Integrativa, gli importi di cui alla lettera d)
relativi a ….
Page 61
MODIFICHE AL DLGS 127
art.31 principi di consolidamento
Vecchio 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2
comma,….deve essere detratto il valore
contabile delle azioni o quote della società
che redige il bilancio consolidato
appartenenti a quelle. Tale importo è
iscritto a stato patrimoniale consolidato alla
voce «azioni o quote proprie» e «riserva
per azioni proprie».
Nuovo 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal
2 comma,….deve essere detratto il
valore contabile delle azioni o quote
della società che redige il bilancio
consolidato appartenenti a quelle. Si
applica l’articolo 2424 bis, 7 comma,
del codice civile.
Page 62
MODIFICHE AL DLGS 127
art.32 struttura e contenuto
Vecchio 1. La struttura e il contenuto dello stato
patrimoniale, del conto economico
consolidati….
Nuovo 1. La struttura e il contenuto dello stato
patrimoniale, del conto economico e del
rendiconto finanziario consolidati.
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.33 consolidamento delle partecipazioni
Vecchio
1. Riferiti alla data in cui l’impresa è
inclusa…
…
3) l’eventuale residuo è iscritto …se positivo
in una voce dell’attivo denominata
«differenza da consolidamento» o è portato
esplicitamente in detrazione della riserva di
consolidamento fino a concorrenza della
medesima.
L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato
nel periodo previsto dall’art.2426, n.6.cc
Nuovo
1. Riferiti alla data di acquisizione o alla data
in cui l’impresa è inclusa ..
..
3) l’eventuale residuo è iscritto .. se positivo
in una voce denominata «Avviamento» e
salvo che debba essere in tutto o in parte
imputato a conto economico.
L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato
nel periodo previsto dal primo comma,n.6,
dell’art.2426 cc.
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.34 uniformità dei criteri di valutazione
Vecchio
2. a tale scopo devono essere rettificati
i valori di elementi valutati con criteri
difformi, a meno che, ai fini indicati nel
2 comma, dell’art.29, la difformità
consenta una migliore rappresentazione
o sia irrilevante.
Nuovo
2. a tale scopo devono essere rettificati i
valori di elementi valutati con criteri
difformi.
2 bis in casi eccezionali sono ammesse
deroghe al principio enunciato [al comma
1], purchè tali deroghe siano indicate e
debitamente motivate nella nota
integrativa.
Page 65
MODIFICHE AL DLGS 127
art.36 partecipazioni non consolidate
Vecchio 1.Le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni in imprese collegate sono
valutate con il criterio indicato nell’art.2426,
n.4..
Nuovo 1.Le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni in imprese collegate sono
valutate con il criterio indicato nel primo
comma, n.4.,dell’art.2426.
Page 66
MODIFICHE AL DLGS 127
art.38 contenuto della nota integrativa
Vecchio
c)le ragioni delle più significative
variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell’attivo o del passivo
Nuovo b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo;le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni;le acquisizioni, gli spostamenti
da una voce ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nel corso dell’esercizio; le
rivalutazioni ,gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell’esercizio;il totale
delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio.
c)le ragioni delle più significative variazioni
intervenute nella consistenza delle altre voci
dell’attivo o del passivo
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.38 contenuto della nota integrativa
Vecchio d)La composizione delle voci «costi di
impianto e ampliamento e costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità
…
f)la composizione delle voci ratei e
risconti e altri accantonamenti, quando
il loro ammontare è significativo
…
h)Se l’indicazione è utile per valutare
la situazione patrimoniale e finanziaria
del complesso delle imprese
incluse…,l’importo complessivo degli
impegni..
Nuovo d)La composizione delle voci «costi di
impianto e ampliamento e costi di sviluppo
…
f) la composizione delle voci ratei e risconti e
altri accantonamenti
…
h)l’importo complessivo degli impegni, delle
garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione della natura delle garanzie reali
prestati; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili.
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.38 contenuto della nota integrativa
Vecchio i) Se significativa, la suddivisione dei
ricavi … secondo categorie di attività e
secondo aree geografiche.
…
m) La composizione delle voci proventi
straordinari e oneri straordinari,
quando il loro ammontare è
significativo;
Nuovo i) la suddivisione dei ricavi … secondo
categorie di attività e secondo aree
geografiche …
m)l’importo e la natura dei singoli elementi
di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali
Page 69
MODIFICHE AL DLGS 127
art.38 contenuto della nota integrativa
Vecchio o) Cumulativamente per ciascuna
categoria, l’ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell’impresa controllante per lo
svolgimento di tali funzioni anche in
imprese incluse nel consolidamento.
Nuovo o)cumulativamente per ciascuna
categoria, l’ammontare dei compensi
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MODIFICA ALLA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
spostamento dalla relazione sulla gestione
Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio [dalla relazione sulla gestione alla
nota]modifica valida solo per il bilancio consolidato
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.40 c.2, relazione sulla gestione
Vecchio Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni
o quote dell'impresa controllante possedute
da essa o da imprese controllate, anche per il
tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle
imprese incluse nel bilancio consolidato di
strumenti finanziari e se rilevanti per la
valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi…
Nuovo Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni
o quote dell'impresa controllante possedute
da essa o da imprese controllate, anche per il
tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente
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MODIFICHE AL DLGS 127
art.42 pubblicazione del bilancio consolidato
Vecchio 1. Una copia del bilancio consolidato e delle
relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve
essere depositata, a cura degli
amministratori, presso l'ufficio del Registro
delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. Dell'avvenuto deposito deve farsi
menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità
limitata.
3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del
c.civ.
Nuovo 1.Una copia del bilancio consolidato e delle
relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve
essere depositata, a cura degli
amministratori, presso l'ufficio del Registro
delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del
c.civ.
Page 73
MODIFICHE AL DLGS 127
art.44 enti creditizi e finanziari
Nuovo 1. Le disposizioni del presente articolo NON si applicano:
a)Alle banche italiane di cui all’art.1 dlgs 385;
b)alle società finanziarie italiane di cui all’art.59,c.1) lettera b) dlgs 385;
c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all’art.59,c.1, lettera b-bis) dlgs 385 che
controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del dlgs
142/2005;
d)alle sim;
e) alle società finanziarie italiane che controllano sim;
f) alle sgr ;
g) alle società iscritte all’art 106;
h)alle finanziarie che controllano 106;
i) agenzie di prestito su pegno;
l)agli IMEL;
m)agli ist.pagamento;
n) agli istituti di microcredito;
o)ai confidi.
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Page 75
RENDICONTAZIONE ABBREVIATA PER LE
PICCOLE IMPRESE E MICROIMPRESE
DEFINIZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ
- Le soglie di riferimento indicate nel novellato articolo 2435-bis sono:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Una società è piccola quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due
de
Le piccole società hanno “facoltà”di godere delle semplificazioni previste
(anche solo di alcune di queste), redigendo un bilancio in forma abbreviata
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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE
Stato patrimoniale:
- Eliminata la previsione della detrazione diretta nel prospetto degli
ammortamenti e delle svalutazioni dalle immobilizzazioni materiali e immateriali;
Conto economico:
- Aggregazione delle movimentazioni degli strumenti finanziari derivati che
transitano in conto economico (D18d e D19d) rispettivamente con le altre
rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari (D18a-c e D19a-c);
Rendiconto finanziario:
esenzione dalla predisposizione;
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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE
Criteri di valutazione:
Esenzione dall’utilizzo del costo ammortizzato per titoli, crediti e
debiti, per i quali sono confermati gli attuali criteri;
Nota integrativa:
previsione “in positivo” delle informazioni da fornire;
Relazione sulla gestione:
esenzione dalla predisposizione.
Page 78
MICROIMPRESE
L’aspetto più rilevante delle riforma in materia di società di minori dimensioni
consiste nell’introduzione della nuova categoria delle micro-imprese (articolo
2435-ter), categoria prima introdotta nella legislazione europea dalla direttiva
2012/6/Ue e poi incorporata nella direttiva 2013/34/Ue.
Per tale categoria il legislatore ha previsto la redazione di un bilancio in
forma “super-abbreviata”.
Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due
esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati.
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.
Page 79
SEMPLIFICAZIONI PER LE MICROMPRESE
Le micro-imprese ripropongono le Semplificazioni in materia di presentazione
dei prospetti quantitativi (inclusa l’esenzione dalla redazione del rendiconto
finanziario) e di criteri di valutazione previsti dall’articolo 2435-bis (perciò, anche
le micro-imprese sono esentate dall’applicazione del metodo del costo
ammortizzato).
Le micro-imprese “non devono” seguire (trattasi di obbligo,
non di facoltà) le norme codicistiche in materia di:
- deroga all’applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento
della rappresentazione veritiera e corretta (articolo 2423, comma5);
- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto
previsto dalla nuova pertinente disciplina (articolo 2426, comma 11-bis).
La principale semplificazione consta nell’esenzione dalla predisposizione
della nota integrativa.
Page 80
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese
Le micro imprese sono esonerate da :
Rendiconto finanziario
Relazione sulla gestione
Le disposizioni inerenti gli strumenti finanziari derivati e
Nota integrativa se
In calce allo SP sono contenute le informazioni relative a :
Impegni, Garanzie e passività potenziali risultanti da bilancio, le garanzie reali prestate
Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza, e le informazioni sui compensi agli
amministratori.
Fiscalità differita
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MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 bis bilancio in forma abbreviata
Vecchio Le società, che non abbiano emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati, possono
redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro (1);
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro (1);
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere
maiuscole e con numeri romani
Nuovo
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro (1);
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro (1);
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
Page 82
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 bis bilancio in forma abbreviata
Vecchio
le voci A e D dell'attivo possono essere
comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII
dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
la voce E del passivo può essere compresa
nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del
passivo devono essere separatamente indicati
i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo.
Nuovo
le voci A e D dell'attivo possono essere
comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII
dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
la voce E del passivo può essere compresa
nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del
passivo devono essere separatamente indicati
i crediti e i debiti. Le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata sono esonerate
dalla redazione del rendiconto finanziario.
Page 83
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 bis bilancio in forma abbreviata
Vecchio 4.Nel conto economico del bilancio in forma
abbreviata le seguenti voci previste
dall'articolo 2425 possono essere tra loro
raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c).
Nella voce E20 non è richiesta la separata
indicazione delle plusvalenze e nella voce
E21 non è richiesta la separata indicazione
delle minusvalenze e delle imposte relative a
esercizi precedenti
Nuovo 4. Nel conto economico del bilancio in forma
abbreviata le seguenti voci previste
dall'articolo 2425 possono essere tra loro
raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D 18 d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), e D 19 d).
Page 84
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 bis bilancio in forma abbreviata
Vecchio 5.Nella nota integrativa sono omesse le
indicazioni richieste dal n.10 dell’art.2426 e
dai nn.2),3),7),9)10),12) ,13),14) 15) 16) w
17) dell’art.2427 e dal n.1 dell’art 2427 bis;
Nuovo 5. Ferme restando le indicazioni richieste dal
3,4,e 5 comma dell’art.2423, del 2 e 5
comma dell’art.2423 ter, dal 2 comma
dell’art 2424, d al 1 comma, nn.4) e 6)
dell’art 2426 la nota integrativa fornisce le
indicazioni richieste dal 1 comma dell’art.
2427, n.1),2),6) per quest’ultimo
limitatamente ai soli debiti senza indicazione
della ripartizione geografica, 8)9) 13),15) per
quest’ultimo anche omettendo la ripartizione
per categoria,16) 22bis), 22ter) per
quest’ultimo anche omettendo le indicazioni
riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari
ed economici , 22 quater),22sexies) per
quest’ultimo anche omettendo l’indicazione
del luogo in cui è disponibile la copia del
bilancio consolidato, nonche dal c.1, art.
2427 bis n.1). Page 85
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese
Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita‘
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo
devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in
forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati.
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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI DELLA
TRANSIZIONE
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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore]
Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Aggi e disaggi di emissione Valutati a costo Nessun impatto Ammortamento finanziario
ammortizzato _________________________________________________________________________________________________________
Attrezzature industriali Abolito criterio di Scelta di un nuovo criterio Plusvalenza/minusvalenza e piccoli attrezzi valutazione costante di valutazione __________________________________________________________________________________________________________
Avviamento Ammortamento in base Nessun impatto (*) Nessun impatto (*) alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni __________________________________________________________________________________________________________
Azioni proprie Divieto di capitalizzazione Cancellazione voce dell'attivo Nessun impatto (*) Iscrizione della riserva
negativa di patrimonio netto _________________________________________________________________________________________________________
Componenti straordinari Aboliti Nessun impatto Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura
_________________________________________________________________________________________________________
Conti d'ordine Aboliti Nessun impatto Nessun impatto _________________________________________________________________________________________________________
Copertura dal rischio Strumento di copertura e Misurazione a FV dello Plusvalenza/ minusvalenze di fair value operazione coperta sono strumento coperto e del da valutazione simmetrica
valutati simmetricamente derivato da imputare al di derivato e strumento conto economico coperto _________________________________________________________________________________________________________
Copertura del rischio Le variazioni di FV del Derivati valutati a fair value Quando rigira la riserva si di variazione dei flussi derivato nella riserva di con contropartita la riserva corregge il costo o il ricavo finanziari patrimonio netto di patrimonio netto dell'operazione coperta __________________________________________________________________________________________________________
*le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento
degli avviamenti iscritti nel 2015, senza adeguamento alle nuove disposizioni
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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore]
Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Crediti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario __________________________________________________________________________________________________________
Costi di pubblicità Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________
Costi di ricerca applicata Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________
Debiti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario ____________________________________________________________________________________________________________
Derivati Fair value Valutazione a fair value Variazioni di fair value con contropartita il conto economico ____________________________________________________________________________________________________________
Derivati incorporati Separati dal contratto Separazione dal contratto Variazioni di fair value ospitante e valutati a Fair originario e valutazione a value fair value ____________________________________________________________________________________________________________
Operazioni con imprese In evidenza in voci distinte Modifica al piano dei conti: Evidenza proventi dell'anno sottoposte al controllo di SP e CE voci patrimoniali e conto e adattamento per dati delle controllanti economico comparativi ___________________________________________________________________________________________________________
Titoli Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale ____________________________________________________________________________________________________________
** le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del
costo ammortizzato a queste voci
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DOCUMENTI OIC DA PREDISPORRE IL RUOLO DELL’OIC
ART 12 PUNTO 3 DLGS 139
ruolo OIC
«OIC aggiorna i principi contabili sulla base delle disposizioni contenute
nel presente decreto.» OIC ha un ruolo istituzionale ex art.9 bis
D.Lgs.n.38/2005 e ex art.20, comma 2, lettera b) legge n.116/2014.
Il piano di aggiornamento avviato prevede:
• Manutenzione dei principi emessi nel 2014, per quei punti che
richiedevano ulteriori riflessioni;
• Revisione degli OIC in conseguenza delle nuove norme su bilancio;
• Nuova formulazione di OIC 3 (su derivati), OIC 11 (postulati) ancora da
aggiornare.
• Indicazioni applicative sulla transizione alle nuove norme
Sino alla modifica del quadro normativo di riferimento continuano ad applicarsi
gli OIC di recente aggiornamento (2014).
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ART 12 PUNTO 3 DLGS 139
ruolo OIC e uniformità a livello dei paesi membri
«per le società non quotate le difformità in materia contabile a livello europeo è
ancora molto elevata, in particolare sui seguenti argomenti:
- Obbligo di utilizzo degli IFRS nei bilanci di esercizio e consolidati;
- Scelte opzionali;
- Divieto di utilizzo degli IFRS ai bilanci di esercizio per alcune tipologie di
soggetti.
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ASPETTO IN SOSPESO
contratti di leasing
Resta in vigore l’approccio attuale di indicazione nella nota integrativa delle
informazioni inerenti i contratti di leasing finanziario e negli schemi di bilancio
non si fa né la rilevazione del bene, né del debito nei confronti della società di
leasing, ma si rilevano a conto economico i costi dei canoni per competenza.
OIC dovrà fornire indicazioni più precise.
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ANY QUESTIONS?