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La Direttiva 2013/34/UE Le nuove regole per i bilanci Milano, 24 febbraio 2016 Bologna, 4 marzo 2016

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La Direttiva 2013/34/UE

Le nuove regole

per i bilanci

Milano, 24 febbraio 2016

Bologna, 4 marzo 2016

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© 2016 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Agenda

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Regole di transizione5

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Regole di transizione5

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Direttiva 78/660 (IV Direttiva) Bilancio d'esercizio

Direttiva 83/349 (VII Direttiva) Bilancio ConsolidatoDirettiva 2013/34/UE

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Contesto

Luglio 2007

■ Comunicazione della

Commissione Europea

sull'esigenza di ridurre gli

oneri amministrativi a carico

delle imprese.

■ Programma di azione per

semplificare il contesto in cui

operano le imprese, in

materia di diritto societario,

contabilità e revisione

contabile.

■ Consultazione.

Ottobre 2011

■ ''Proposta di direttiva del

Parlamento Europeo e del

Consiglio relativa ai bilanci

annuali, ai bilanci

consolidati e delle relative

relazioni di taluni tipi di

imprese''.

■ Consultazione.

Giugno 2013

■ Pubblicazione della

Direttiva 2013/34/EU in

materia di bilanci

d'esercizio e bilanci

consolidati che abroga le

precedenti Direttive

78/660/CEE e 83/349/Cee

(“IV Direttiva" e "VII

Direttiva").

■ Obbligo di recepimento

per gli stati membri entro

il 20 luglio 2015 ed

applicazione dai bilanci

2016.

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Obiettivi

Ridurre gli oneri amministrativi

con particolare riferimento alle piccole imprese“ “

Tutelare le

esigenze degli

utilizzatori

Aumentare la

chiarezza e la

comparabilità

dei bilanci

Migliorare la

trasparenza dei

pagamenti ai

governi da parte di

imprese operanti nel

settore estrattivo

o di sfruttamento

delle

aree forestali

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Il recepimento in Italia della Direttiva

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139

■ Integra e modifica il Codice Civile e il

D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio

d'esercizio e consolidato

■ Apporta modifiche ad altri provvedimenti

legislativi per adeguarli alle previsioni della

Direttiva 34 o per esigenze di

coordinamento:

– D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)

– D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)

– D.Lgs. 38/2005 (Principi contabili

Internazionali)

■ Nuova disciplina sugli obblighi di

trasparenza per le imprese operanti

nel settore estrattivo

o di sfruttamento delle aree forestali

Decreto Legislativo 18 agosto 2015,

n. 136

■ Disciplina i bilanci degli intermediari

finanziari che redigono il bilancio

secondo la Direttiva 86/635/CEE, ovvero

il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori

microcredito e soggetti autorizzati ad

erogare finanziamenti nei confronti del

pubblico)

■ Apporta modifiche ad altri provvedimenti

legislativi relativamente agli obblighi di

redazione del bilancio consolidato

redatto in accordo agli IFRS dagli

intermediari bancari o finanziari vigilati

da Banca d'Italia

Entrata in vigore:

esercizi aventi inizio il

1° gennaio 2016

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Il ruolo dell'OIC

Relazione Ministeriale

■ Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle

nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.

■ Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria

declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.

■ Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed

indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le

operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.

L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui

partecipa anche Assirevi.

D.Lgs. 139/2015

“Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che:

■ l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle

disposizioni contenute nel decreto”.

D.Lgs. 139/2015 e Relazione Ministeriale

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Piano OIC - Tempistica

Tempistica prevedibile

Inizio lavori del

tavolo OIC

(Commissione

principi contabili

italiani)

Ottobre 2015

Pubblicazione

bozze e avvio

Consultazione

OIC 15

OIC 19

OIC Derivati

Febbraio

2016

Pubblicazione

bozze e avvio

Consultazione

Altri principi

Marzo -

Maggio 2016

Fine delle

consultazioni e

pubblicazione

principi nella

versione definitiva

Estate 2016

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Perché parlarne ora?

Bilanci intermedi

e/o reportistica

periodica

(sia interna che

esterna)

Verifica/modifica

dei covenant

finanziari

Verifica/modifica

dei parametri su

cui si basano i

piani di

incentivazione

del personale

Manuali contabili

e processi

amministrativi

In attesa che l'OIC fornisca chiarimenti…

…alcuni aspetti andranno valutati da subito

Predisposizione

dei budget

2016 - 2017

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Bilancio d'esercizio - categorie di imprese

Direttiva 2013/34/UE Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese*

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 0,35 mln 0,35 mln - 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 0,70 mln 0,70 mln - 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln

Numero medio dipendenti ≤ 10 10 - 50 50 - 250 > 250

D.Lgs. 139/2015 Micro imprese Piccole imprese Medie e Grandi imprese*

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 0,175 mln 0,175 mln – 4,4 mln > 4,4 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 0,35 mln 0,35 mln - 8,8 mln > 8,8 mln

Numero medio dipendenti ≤ 5 5 - 50 > 50

* EIP equiparati alle Grandi imprese

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Bilancio consolidato - categorie di gruppi

Direttiva 2013/34/UE Piccoli gruppi Gruppi medi Grandi gruppi*

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 4 mln 4 mln - 20 mln > 20 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 8 mln 8 mln - 40 mln > 40 mln

Numero medio dipendenti ≤ 50 50 - 250 > 250

D.Lgs. 139/2015 Piccoli e medi gruppi Grandi gruppi*

Totale attivo stato patrimoniale ≤ 20 mln > 20 mln

Ricavi netti delle prestazioni ≤ 40 mln > 40 mln

Numero medio dipendenti ≤ 250 > 250

Obbligo di redazione del

consolidato

Esonero dalla redazione

del consolidatoOpzione di esonero agli

stati membri

Obbligo di redazione del

consolidato

Esonero dalla redazione del

consolidato

*Gruppi con controllante o controllate EIP equiparati ai Grandi gruppi

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La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

Elementi di semplificazione e complessità

Elementi di semplificazione

Nuova categoria di imprese: le

microimpreseImportante riduzione dei livelli di informativa

Elementi di complessità

Adozione di modelli contabili tipici della

prassi internazionale

rilevazione di strumenti finanziari derivati

al fair value

hedge accounting (effetti contabili diretti

sul patrimonio netto)

principio di prevalenza della sostanza sulla

forma da declinare nei principi contabili italianiIntroduzione di nuovi principi generali

costo ammortizzato

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Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Regole di transizione5

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Principi generali

Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio

generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.

Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi

contabili (OIC 11): in attesa di conferma.

L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'OIC.

Considerazioni

■ Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

■ Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

■ Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato

attuazione alla presente disposizione.

[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

Il principio di rilevanza

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Principi generali

Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica)

sulla forma.

Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale

della Direttiva usa il termine "agreement".

Numerose le circostanze di possibile impatto. Saranno estremamente importanti le

modalità con cui l'OIC declinerà il principio generale.

Considerazioni

■ La valutazione delle voci deve essere fatta … tenendo conto della funzione

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

■ Nella redazione del bilancio …. la rilevazione e la presentazione delle voci è

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

[Art. 2423-bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio]

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Revenue

recognitionOperazioni

riconducibili

ai soci

Leasing

Linked

transactions

Put option

su azioni

emesse

Componenti

di un unico

contratto

Strumenti

finanziari

compositi

Area di

consolida-

mento

Quale trattamento contabile?

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - revenue recognition

■ Vendita del prodotto Alpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi.

■ Prezzo di vendita: €10.000.

■ Stima dei costi relativi al servizio di manutenzione: €1.000.

■ Fair value del servizio di manutenzione €1.500.

■ Fair value del prodotto Alpha €8.500.

Esempi

Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio

OIC 2014 OIC 2016?

Rilevazione ricavo €10.000

Accantonamento costi

di manutenzione €1.000

Rilevazione ricavo €8.500

Rilevazione ricavo relativo

alla manutenzione per €1.500 in

funzione della prestazione

del servizio

200X

200X

200X

200X+1

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci

■ Data: 31 dicembre 200X.

■ Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.

■ Durata del finanziamento 5 anni.

■ Tasso di interesse di mercato 5%.

Esempi

Finanziamento soci a condizioni non di mercato

Contribuzione soci

a patrimonio netto?

Flussi di cassa

Anno

Tasso

contrattuale

1%

Tasso di

mercato 5%

Delta flussi da

attualizzare

Delta flussi

attualizzati

0 1.000.000 1.000.000 - -

1 (10.000) (50.000) 40.000 38.095

2 (10.000) (50.000) 40.000 36.281

3 (10.000) (50.000) 40.000 34.554

4 (10.000) (50.000) 40.000 32.908

5 (1.010.000) (1.050.000) 40.000 31.341

Totale (50.000) (250.000) 200.000 173.179

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - linked transactions

■ La Società X vende la partecipazione nella Società A alla Società Y.

■ Tale partecipazione viene ceduta al prezzo di €1.000, anche se il suo fair value è pari €800.

■ Contestualmente la Società X stipula un contratto di fornitura di prodotti con la Società Y a condizioni

preferenziali rispetto alle normali condizioni applicate alla propria clientela.

Esempi

Riconoscimento di un corrispettivo iniziale

OIC 2014 OIC 2016?

Cessione partecipazione:

plusvalenza/minusvalenza calcolata come

differenza tra valore di bilancio e Fair Value

(€800)

Cessione partecipazione:

plusvalenza/minusvalenza calcolata come

differenza tra valore di bilancio e prezzo di

vendita (€1.000)

Contratto di fornitura:

Rilevazione dei ricavi di vendita secondo i

termini del contratto di fornitura

Contratto di fornitura:

Rilevazione dei ricavi di vendita dei beni oggetto

di fornitura al fair value

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - leasing finanziario

■ L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a

contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.

■ Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427, c. 1, n. 22) C.C. (che individua

l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione

finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale.

■ Il legislatore ha preferito mantenere l'attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il

quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in

modo complessivo (relazione illustrativa al decreto).

Chiarimenti

Leasing finanziario

Nessuna novità in tema

di contabilizzazione

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del

costo ammortizzato, ove applicabile.

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di

presumibile realizzo.

[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Costo ammortizzato e attualizzazione

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

Attualizzazione Costo ammortizzato

Rilevazione iniziale ad un valore attuale

calcolato al tasso di mercato se

significativamente diverso dal tasso contrattuale

Criterio di ripartizione temporale dei flussi di

un'attività o passività finanziaria.

Tale ripartizione è effettuata utilizzando il

criterio dell'interesse effettivo.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Attualizzazione

L'attualizzazione secondo i nuovi OIC 15 e OIC 19

OIC 15 - 2014

a) Attualizzazione per crediti

commerciali con scadenza

oltre 12 mesi

b) I crediti finanziari a

medio-lungo termine sono

rilevati al valore nominale.

La componente finanziaria,

ove rilevante, è indicata in

nota integrativa

OIC 19 - 2014

a) Attualizzazione per

debiti commerciali con

scadenza oltre 12 mesi

b) I debiti finanziari con

scadenza oltre 12 mesi

sono rilevati al valore

nominale. La componente

finanziaria, ove rilevante,

è indicata in nota

integrativa

Attualizzazione prevista solo per crediti e

debiti commerciali

…occorre tenere conto

del “fattore temporale”

nella valutazione dei

crediti e dei debiti.

Attualizzazione per

TUTTI i crediti e i

debiti

Rilevazione iniziale del

credito e debito (importo

netto anziché lordo)

Determinazione della

componente finanziaria sulla

base del tasso di interesse

di mercato e non del valore

a pronti del bene

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - costo ammortizzato e attualizzazione

Crediti e debiti oltre 12 mesi

Crediti e debiti con scadenza oltre i 12 mesi dalla rilevazione iniziale

senza corresponsione di interessiinteressi significativamente

diversi dai tassi di interesse di

mercato

Si rilevano attualizzando il credito/debito al

tasso di mercato

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Attualizzazione

■ La Società X in data 31 dicembre 200X vende un prodotto per €1.000 alla Società Y.

■ Il pagamento è previsto a 24 mesi data fattura, senza corresponsione di interessi.

■ Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a €100.

Casi pratici

Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi

OIC 2014 OIC 2016

Crediti a Ricavi €1.000Dicembre

200X

Ricavi a Risconti passivi €100Dicembre

200X

Risconti passivi a interessi attivi €50 Esercizio

200X+1

Credito in bilancio pari a €1.000

Risconto passivo pari a €100Dicembre

200X

Risconti passivi a interessi attivi €50 Esercizio

200X+2

Crediti a Ricavi €1.000Dicembre

200X

Ricavi a Crediti €100Dicembre

200X

Crediti a Interessi attivi €50Esercizio

200X+1

Credito in bilancio pari a €900Dicembre

200X

Crediti a Interessi attivi €50Esercizio

200X+2

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■ Data: 30 giugno 2015.

■ Credito commerciale scaduto verso un cliente in difficoltà finanziaria di €100.000.

■ Accordato un piano di rientro in due tranche di €50.000 ognuna scadente il 30 settembre 2016 e 2017.

■ Tasso di interesse implicito di mercato per finanziare la controparte 6% annuo (0,5% mensile).

Casi pratici

Attualizzazione - dilazione di pagamento

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Attualizzazione

€50.000

(1+0,005)27

€50.000

(1+0,005)15

Valore attualeFlussi di cassa

(1 + tasso)(t)Σ

+€90.096

Interessi attivi periodo 30 giugno 2015 - 30 settembre 2017

Differenza fra

valore nominale

e valore attuale

€9.904

Oneri finanziari Vs Perdita su crediti bilancio 2015

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:

■ a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale

al netto dei rimborsi di capitale

■ aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse

effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e

■ dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento)

a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Costo ammortizzato - definizione

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valore nominale(rettificato per fattore

temporale)

flussi di cassa futuri

(1 + tasso )(t)Σ

costi transazione

+-

Tasso di interesse

effettivo

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi

futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più

breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.

Criterio dell'interesse effettivo - definizione

valo

re d

i is

crizio

ne

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

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“I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili

all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività

finanziaria.

Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non

avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria,

l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali

[OIC 24.76].

Oneri accessori (OIC) vs. costi di transazione (IFRS)

OIC

Nuovi OIC

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Finanziamento passivo

■ Data di stipula 1 gennaio 200X.

■ Data scadenza 31 dicembre 200X+2.

■ Quota capitale €100.000.

■ Costi di transazione: €6.000.

■ Tasso di interesse nominale 5% annuo.

Casi pratici - Costo ammortizzato

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Tasso

di

inte

res

se

eff

ett

ivo

in excel

TIR.COST

Flussi di cassa

Data Flusso

1 gen 200X €94.000

31 dic 200X (€5.000)

31 dic 200X+1 (€5.000)

31 dic 200X+2 (€105.000)

Trattamento attuale

Costi di transazione

Nuovo trattamento

Debito costo ammortizzatovalore nominale

imm. immateriali diretta deduzione del debito

InteressiTasso di interesse

nominale 5%Tasso di interesse

effettivo 7,3%

Ammortamenti €2.000 annui (possibile opzione)

n.a.

TIR

7,3%

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Casi pratici - Costo ammortizzato - riepilogo effetti patrimoniali ed economici

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Trattamento attuale

Immobilizzazioni immateriali

Nuovo trattamento

Debito

01.01.200X: €94.000

31.12.200X: €95.861

31.12.200X+1: €97.858

31.12.200X+2: € 0

01.01.200X: €100.000

31.12.200X: €100.000

31.12.200X+1: €100.000

31.12.200X+2: € 0

01.01.200X: €6.000

31.12.200X: €4.000

31.12.200X+1: €2.000

31.12.200X+2: € 0

n.a.

Interessi200X: €5.000

200X+1: €5.000

200X+2: €5.000

200X: €6.861

200X+1: €6.997

200X+2: €7.142

Ammortamenti

200X: €2.000

200X+1: €2.000

200X+2: €2.000

(possibile opzione)

n.a.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

OIC 15 e 19 Rilevazioni successive

Il procedimento per determinare il valore dei debiti valutati al costo

ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

determinare gli interessi calcolati con il criterio del tasso di

interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio

dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

aggiungere gli interessi così ottenuti al precedente valore

contabile del debito;

sottrarre i pagamenti di disponibilità liquide per interessi e

capitale intervenuti nel periodo;

𝑎)

c)

b)+

-

d)= Debito valutato con il criterio del costo ammortizzato

Il procedimento per

determinare il

valore dei crediti è

il simmetrico

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Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai

tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per

riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse

effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in

base al contratto.

Variazioni del tasso di interesse

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

tempo

t

a

s

s

o

Tasso variabile

Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di

interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle

previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a

indicizzazioni legate a parametri di mercato;

Rideterminare i flussi periodicamente

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

OIC 15 Svalutazione

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari a:

Il ripristino di valore del credito, nel caso vengano meno le ragioni della sua

svalutazione, non deve determinare un valore del credito superiore al costo

ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Valore ContabileSvalutazione

(Flussi di cassa – perdite attese)

(1 + TIR)(t)Σ-

Tasso di interesse

effettivo calcolato in

sede di rilevazione

iniziale

Si rimanda

all'esempio riportato

in appendice OIC 15

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 – Casi di non applicazione

"Il criterio del costo

ammortizzato può non essere

applicato ai crediti se gli effetti

sono irrilevanti".

"Il criterio del costo

ammortizzato può non essere

applicato ai debiti se gli effetti

sono irrilevanti".

Costi di transazione, le commissioni e ogni altra

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di

scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Crediti / debiti a breve termine (ossia con scadenza

inferiore ai 12 mesi)

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

Costo ammortizzato OIC 15 e OIC 19 – Casi di non applicazione

Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese i crediti

possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il

criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D

dell’attivo dello stato patrimoniale.

Rilevazione iniziale del credito/debito è effettuata al valore nominale al

netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o

comunque concessi.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

OIC 15 e OIC 19 Esempi

Le appendici ai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19 riportano esempi

applicativi che possono risultare molto utili

1. Prestito obbligazionario con facoltà di

rimborso anticipato

Esempi OIC 15

1. Crediti commerciali con scadenza

superiore a 12 mesi

Esempi OIC 19

2. Finanziamento passivo con tasso di

interesse nominale significativamente

inferiore ai tassi di interesse di mercato

2. Finanziamenti attivi a tasso fisso con

rimborso del capitale a scadenza

3. Variazioni a scalare dei tassi di interesse

nominali predeterminate e non dovute a

indicizzazioni legate a

parametri di mercato

3. Finanziamenti attivi con tassi di interesse

nominale a scalare predeterminati (clausole

di step-up e step-down)

4. Finanziamento passivo a tasso variabile

indicizzato a parametri di mercato, con

rimborso del capitale a scadenza ‐ interesse

posticipato

4. Finanziamenti attivi a tasso variabile

indicizzato ai tassi di interesse di mercato

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Costo ammortizzato

OIC 15 e OIC 19 Tematiche aperte

Riferimenti ai principi di rilevanza e di significatività

Revenue recognition

Regole per la svalutazione dei crediti (incurred losses)

Trattamento contabile della differenza emergente dall’attualizzazione di crediti e debiti

Diverse fattispecie non ancora trattate (Earn out, put and call, stock options)

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione

Considerazioni

L'avviamento [….] deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia

consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata

superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia

data adeguata motivazione nella nota integrativa.

Ammortamento avviamento

[…] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi

eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato

entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una

spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c. 1, n. 6)]

Invertita la logica di determinazione della vita utile.

In attesa di aggiornamento dell'OIC 24 in tema di periodo massimo di ammortamento

dell'avviamento (attualmente 20 anni).

Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti

iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme.

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

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Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi

utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo […] devono essere ammortizzati

entro un periodo non superiore a 5 anni.

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale

possono essere iscritti nell'attivo […] I costi di impianto e ampliamento devono essere

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono

ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è

possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un

periodo non superiore a 5 anni.

[Art. 2426, c. 1, n.5]

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione

Considerazioni

■ La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità

■ Da valutare la portata delle modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di

futuri chiarimenti da parte dell'OIC

■ In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili

■ I costi di pubblicità potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal

principio contabile OIC 24 relativi alla capitalizzazione dei costi di impianto e di

ampliamento:

- sostenimento iniziale

- dimostrabilità dell'utilità economica futura

- correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri

- stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità.

■ I costi di ricerca potrebbero essere capitalizzabili se soddisfano i requisiti previsti dal

principio contabile OIC 24 per i costi di sviluppo

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Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

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Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione

■ Chiarito che la rettifica per perdita durevole di valore dell'avviamento non può

essere ripristinata [art. 2426, c. 1, n. 3)].

■ Chiarito che per l'applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere

preso come riferimento il valore corrispondente del patrimonio netto della

partecipata al momento dell'acquisizione [art. 2426, c.1, n. 4)].

■ Chiarito che la conversione delle poste in valuta va effettuata utilizzando il

cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio per le attività e le passività

monetarie e il cambio vigente alla data di rilevazione per le attività e le

passività non monetarie [art. 2426, c.1, n. 8-bis)].

Altre modifiche ai criteri di valutazione

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Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

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Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

■ Nuovo principio contabile sui derivati.

■ Riferimento alla prassi internazionale, come già delineato dal legislatore che ad essa fa

esplicito riferimento.

■ I principi contabili internazionali a cui riferirsi sono IAS 39, IAS 32, IFRS 9 e IFRS 13.

■ Possibile semplificazione dei modelli contabili internazionali.

Le nuove regole OIC per i Derivati: cosa accadrà

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair

value

■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi

dell'operazione oggetto di copertura.

■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello

strumento di copertura.

■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a

Conto Economico

■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:

– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o

passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate

in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")

– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le

variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair

value hedge")

■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,

prezzi di mercato o il rischio di credito.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair

value

■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi

dell'operazione oggetto di copertura.

■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello

strumento di copertura.

■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a

Conto Economico

■ QuQuando lo strumento finanziario è di copertura:

– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o

passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate

in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")

– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le

variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair

value hedge")

■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,

prezzi di mercato o il rischio di credito.

■Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati

in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value

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Rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2].

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

Fair value cambia come

risposta al cambiamento

delle variabili sottostanti

Nessuno o minimo

investimento iniziale

Regolato ad una data

futura

E' uno strumento finanziario o altro contratto

che ha le tre seguenti caratteristiche

Definizione di derivato

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

Interest rate swap

Variabile sottostante

principaleTipo di contratto

Tasso di interesse

Acquisto/vendita di valuta a

termineTasso di cambio

Opzioni su commodity Prezzo della merce

Credit default swap Rischio di credito

Acquisto/vendita di opzioni

call/put su capitale Prezzo del titolo di capitale

Esempi di strumenti finanziari derivati

Acquisto/vendita di merce a

termine a prezzo fissoPrezzo della merce

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

Definizione di derivato incorporato

Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è

contrattualmente separabile e vendibile a terzi. La controparte del derivato

incorporato e del contratto ospite è la stessa.

Il derivato incorporato produce cambiamenti di flussi di cassa nel contratto ibrido

simili a quelli degli strumenti derivati separati.

Il contratto primario può essere un contratto finanziario oppure non finanziario (ad

esempio un contratto di affitto).

Un contratto ibrido è un contratto formato da un contratto primario (ossia un

contratto a normali condizioni di mercato) ed un derivato incorporato

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

Obbligazione con pagamento di

interessi collegati ad un titolo

azionario

Derivato incorporatoTipo di contratto

Pagamenti indicizzati al titolo

azionario

Contratto di affitto indicizzato

all'inflazionePagamenti dell'indice di inflazione

Obbligazione convertibile a

opzione del detentoreOpzione di conversione

Contratto di vendita in valuta

diversa da quella funzionaleCambio a termine

Esempi di strumenti derivati incorporati

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

I derivati incorporati sono sempre da scorporare?

La prassi internazionale (IAS 39) identifica delle circostanze in cui non è richiesto lo

scorporo di strumenti finanziari derivati incorporati.

Il testo del D.Lgs. 139/2015, modificando il Codice Civile, non indica deroghe allo

scorporo: "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,

sono iscritti al fair value".

Il principio contabile dedicato agli strumenti finanziari derivati prevederà lo scorporo del

derivato se:

■ Le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono

strettamente correlate

■ Sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato

Appendice al principio:

- fattispecie di derivati incorporati

- tecniche di separazione

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati

Definizione di fair value [IFRS13.9]

Il fair value è definito come:

■ il prezzo

■ che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per

il trasferimento di una passività

■ in una regolare operazione

■ tra operatori di mercato

■ alla data di valutazione

Rinvio

della norma alla

definizione IFRS

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Strumenti finanziari derivati

Esempi di determinazione del fair value

Interest rate swap

Determinazione del FVTipo di contratto

Mercato

Acquisto/vendita di valuta a

termineMercato

Opzioni su commodityMercato o altre tecniche di

valutazione

Credit default swapMercato o altre tecniche di

valutazione

Acquisto/vendita di opzioni

call/put su capitale

Mercato o altre tecniche di

valutazione

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair

value

■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi

dell'operazione oggetto di copertura.

■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello

strumento di copertura.

■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a

Conto Economico

■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:

– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o

passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate

in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")

– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le

variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair

value hedge")

■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,

prezzi di mercato o il rischio di credito.

■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono

rilevate a Conto Economico

■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:

− se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili

ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione

programmata le variazioni di FV vanno rilevate in una riserva positiva o

negativa di PN ("cash flow hedge")

− se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in

bilancio le variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente

viene valutato l'elemento coperto ("fair value hedge")

■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di

interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito.

■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e

nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa

dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

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Possibile

asimmetria a

conto

economico

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Come risultato delle loro attività, le entità sono esposte a

rischi che nascono da:

■ attività e passività finanziarie non valutate al fair value o

■ transazioni future.

Le entità possono gestire l'esposizione al rischio attraverso le

coperture con:

■ derivati

■ strumenti non derivati per la copertura di rischio di cambio

in valuta estera.

Rischi, coperture e asimmetria degli effetti contabili

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L'applicazione dell'hedge accounting consente di:

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

■ misurare simmetricamente a conto economico sia gli

strumenti utilizzati per la copertura, sia le attività e

passività oggetto di copertura

"Hedge accounting"

Risolve il

problema

contabile

dell'asimmetria

a conto

economico

■ differire la rilevazione a conto economico di utili e

perdite sui derivati contabilizzandoli a patrimonio

netto, nel caso in cui la relazione serva a coprire il

rischio di flussi finanziari futuri

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

I derivati non possono essere designati come strumenti di copertura solo per

una parte della durata o per il periodo residuo di scadenza

Una porzione di strumento finanziario potrebbe essere designato come

strumento di copertura

I derivati dovrebbero essere designati come strumenti di copertura nel loro

insieme. 1

2

3

Derivati incorporati

separatiDerivati

Strumenti non derivati

classificati come di

copertura solo per la

copertura dei rischi di

cambio in valuta estera

Strumenti di copertura & requisitiIn attesa di

chiarimento

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

I primi 10 flussi di cassa di un interest rate swap su un totale di

20 flussi di cassa

Il 50% del nozionale di un interest rate swap a fronte di un

finanziamento

Un interest rate swap stipulato con una controllata a fronte di un

finanziamento

Esempi

I seguenti elementi possono essere strumenti di copertura qualificati?

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Elementi

coperti

qualificabili

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

L'elemento coperto è l'elemento sottostante, esposto a specifici rischi, su cui l'entità

ha scelto di applicare la copertura

Una porzione identificabile, o una proporzione del FV, o i flussi

finanziari di un'attività/passività finanziaria

Singolo (o gruppo di elementi se condividono lo stesso

rischio):

■ attività o passività contabilizzata

■ impegni irrevocabili

■ un'operazione programmata

Elementi coperti ammissibili

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Copertura di un

investimento netto in una

gestione estera

"Net investment hedges"

Copertura di Fair Value

"Fair value hedges"

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Copertura di flussi

finanziari

"Cash flow hedges"

Non trattato dalla

normativa

Modelli di copertura

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Strumento

di copertura:

fair value

Elemento coperto:

fair value(*)

Conto

economico

(*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra

costo e mercato.

L'elemento coperto è una attività/passività rilevata contabilmente, un impegno irrevocabile, o

una porzione identificata di essi.

Variazione del

fair value

Fair value hedge accounting model

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Oggetto coperto

Rischio coperto

Strumento di copertura

Esempio di Fair Value Hedge

Finanziamento passivo a tasso fisso

Interest Rate Swap

Rischio di variazioni del fair value dello

strumento coperto

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Patrimonio netto

Conto economico

(*)

(*) Quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico.

Strumento

di copertura:

fair value

inefficacia

L'elemento coperto è la variabilità di flussi finanziari attribuibile ad attività/passività

contabilizzate, ad un impegno irrevocabile o ad un'operazione programmata altamente

probabile.

efficacia

Variazione del

fair value

Cash flow hedge accounting model

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Oggetto coperto

Strumento di copertura

Esempio di Cash Flow Hedge

Finanziamento passivo a tasso variabile

Interest Rate Swap

Rischio copertoRischio di variazioni dei flussi di cassa

(interessi)

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

Immobilizzazioni finanziarie

B) III 4) strumenti finanziari

derivati attivi

Attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni

C) III 5) strumenti finanziari

derivati attivi

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico

in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di

flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

Classificazione

Attivo patrimoniale Uno strumento finanziario derivato di copertura di un’attività segue

la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività

coperta

Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività,

un impegno irrevocabile o un’operazione programmata è

classificato nell’attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o

oltre l’esercizio successivo con riferimento alla scadenza del

sottostante)

Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato

nell’attivo circolante entro l’esercizio successivo

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico

in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di

flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

Classificazione

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli

strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o

l'intera variazione di fair value nel caso di coperture semplici

La voce B 3 - strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli

strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di

valutazione

Patrimonio netto

A) VII - Riserva per operazioni

di copertura dei flussi

finanziari attesi

Fondi per rischi e oneri

B) 3 – strumenti finanziari

derivati passivi

Passivo patrimonialeIn attesa di chiarimenti

per i casi di copertura

"semplice"

Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure

dei contratti forward, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle

voci di risconto attivo o passivo.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

Il nuovo OIC Derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico

in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di

flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

Classificazione

Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazione attive di fair value

degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti

dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una

copertura di cash flow hedge, gli utili derivanti dalla valutazione

dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di

una copertura di fair value (solo se ∆FV strumento copertura > ∆FV

strumento coperto) e la variazione del valore temporale.

Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazione passive di fair value

degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite

derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le

perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello

strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value

(solo se ∆FV strumento copertura > ∆FV strumento coperto) e la

variazione del valore temporale.

D) 18 d) rivalutazione di

strumenti finanziari derivati

D) 19 d) svalutazione di

strumenti finanziari derivati

Conto economico

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

Strumento finanziario derivato

non di coperturadi copertura

Fair Value Hedge Cash Flow Hedge

Conto economico Patrimonio netto Conto economico

Contabilizzazione strumenti finanziari derivati

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Criteri di valutazione - strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati - Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

■ Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair

value

■ La riserva di PN in caso di cash flow hedge è imputata al CE nella misura e nei tempi

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi

dell'operazione oggetto di copertura.

■ Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello

strumento di copertura.

■ Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a

Conto Economico

■ Quando lo strumento finanziario è di copertura:

– se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o

passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata le variazioni di FV vanno rilevate

in una riserva positiva o negativa di PN ("cash flow hedge")

– se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio le

variazioni di FV vanno rilevate a CE e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("fair

value hedge")

■ Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio,

prezzi di mercato o il rischio di credito.■Si considera sussistente la copertura in presenza, fin

dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le

caratteristiche dello strumento o delle operazioni

coperte e quelle dello strumento di copertura.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

…sussistente la

copertura…

…stretta e documentata

correlazione tra le caratteristiche

dello strumento o delle operazioni

coperte e quelle dello strumento

di copertura

Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza

della copertura" e "stretta e documentata correlazione"

Requisiti di copertura

Tali definizioni richiedono una declinazione da parte dell'OIC

IAS 39

Vs

IFRS 9

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di

copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

La copertura deve essere "efficace":

• rapporto economico tra rischio coperto e operazione di

copertura;

• rischio di credito non prevalente nella determinazione del

fair value

• determinazione del rapporto di copertura (normalmente

1:1)

Designazione e documentazione formale della relazione di

copertura, degli obiettivi della società nella gestione del

rischio e della strategia nell’effettuare la copertura

So

no

so

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isfa

tti

tutt

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tin

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Copertura

sussistente

si

Sussistenza copertura: ipotesi nuovo OIC Derivati IFRS 9

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Operazioni di copertura

Non è necessario calcolare la quota

parte di inefficacia

Sì semplificazione

Sussistenza copertura: "coperture semplici"

NEW: Facoltà

non prevista

dallo IAS 39

All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti

condizioni:

■ gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto

corrispondono

■ Il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul fair

value sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto

■ al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento di copertura

approssima lo zero

Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati

di copertura abbiano caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto.

Verifica periodica che gli elementi portanti

dello strumento di copertura e dell'elemento

coperto continuino a corrispondere e che non

ci siano variazioni nel rischio di credito

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura

Descrive la natura del rischio coperto

Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare

la copertura1

2

3

Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata4

Quali elementi deve includere la documentazione?

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura – Effetti contabili caso 1

OIC 26 OIC Derivati

Debito finanziario Costo ammortizzatoCosto storico

Strumento derivato di copertura (IRS)

Rilevazione al fair valueNessuna rilevazione

Ratei / Risconti Nessuna rilevazione

Rateo per differenziale in corso

di maturazione del derivato e

per gli interessi in corso di

maturazione sul finanziamento

Proventi (Oneri) Finanziari

Interessi finanziamento al costo

ammortizzato, differenziale IRS

per competenza ed eventuale

componente inefficace

Interessi finanziamento e

differenziale IRS per

competenza

Patrimonio NettoVariazioni di fair value per la sola

componente efficaceNessuna rilevazione

■ Stipula finanziamento a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread)

■ Stipula IRS (pago fisso, incasso variabile - Euribor 6 mesi)

Esempio - Copertura rischio tasso di interesse su finanziamento a tasso variabile

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Operazioni di copertura – Effetti contabili caso 2

OIC 26 OIC Derivati

Ricavo per vendita Nessuna rilevazioneNessuna rilevazione

Credito Commerciale

Nessuna rilevazioneNessuna rilevazione

Strumenti derivati di copertura

Rilevazione al fair valueNessuna rilevazione

Ratei/Risconti

Premio/sconto pro rata temporis, al

netto della variazione di fair value

relativa alla variazione di punti a

termine (*)

Premio/sconto pro rata

temporis

Proventi (Oneri) Finanziari

Premio/sconto per competenzaPremio/sconto per competenza

Patrimonio NettoVariazioni di fair value per la sola

componente a prontiNessuna rilevazione

■ 31 ottobre 201X: Ordine da cliente in Dollari US

■ 31 ottobre 201X: Stipula derivato/forward a copertura rischio cambio

■ 31 gennaio 201X+1: Vendita e fatturazione

Esempio - Copertura rischio cambi su vendite future in valuta

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

il contratto sia stato concluso e

sia mantenuto per soddisfare le

proprie esigenze di acquisto, di

vendita o di utilizzo delle merci

il contratto sia stato destinato a

tale scopo fin dalla sua

conclusione

si prevede che il contratto sia

eseguito mediante consegna della

merce

Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono

all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per

contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino

contemporaneamente le seguenti condizioni:

Strumenti finanziari derivati collegati a merci

La disposizione è sostanzialmente allineata a quanto previsto dai principi contabili

internazionali IAS 39.5 e IAS 39.6 (cosiddetta own use exemption), seppure sia - per alcuni

aspetti - meno restrittiva.

Considerazioni

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

E se la Società acquirente, storicamente, estinguesse

anticipatamente parte dei contratti di acquisto a termine regolando il

netto tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale per cassa?

Acquisto a termine a sei mesi di 10 Ton di succo di arancia

congelato da parte di un produttore di succhi di frutta. Il volume di

acquisto è coerente con le previsioni di produzione e vendita. Il

prezzo di acquisto è definito in valuta estera.

E se l'utilizzo atteso mensile fosse di 0,5 Ton?

Esempi

Nelle seguenti circostanze vale la cosiddetta "own use exemption"?

E se la Società acquirente non fosse un produttore ma un

rivenditore?

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Operazioni di copertura

Cessazione dell'hedge accounting prospetticamente e ritorno alla contabilizzazione

secondo i principi usuali

L'operazione programmata deve ancora realizzarsi:

riclassifica da patrimonio quando la transazione ha

effetti in conto economico

Fair Value Hedge

La copertura di

un'operazione

programmata

non è più

altamente

probabile

L'elemento

coperto è

venduto, estinto

o altrimenti

dismesso

Lo strumento di

copertura è

scaduto,

venduto, cessato

o esercitato

La designazione

è revocata

La copertura non

è più altamente

efficace

Cessazione dell'hedge accounting

L'oggetto coperto torna

alle regole di "valutazione

ordinaria" tenendo conto

delle precedenti variazioni

di FV contabilizzate.

Cash Flow Hedge

L'operazione programmata non si realizzerà:

immediata riclassifica da patrimonio a conto

economico

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Variazione Distribuibilità Computo PN

Strumento derivato non di coperturaVariazione positiva di FV no si

Variazione negativa di FV implicita si

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti

finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Disponibilità delle riserve

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a

copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione

programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli

art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a

copertura delle perdite.

Strumento di copertura (cash flow hedge)Variazione positiva di FV no no

Variazione negativa di FV implicita no

Strumento di copertura (fair value hedge) Variazione positiva di FV si si

Variazione negativa di FV implicita si

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

■ Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota

integrativa [Art. 2423, c. 1].

Rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario risultano:

■ l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine

dell'esercizio

■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa

■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento

■ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento con autonoma

indicazione delle operazioni con i soci

[Art. 2425-ter]

Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del

bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o

annullate [art. 2357-ter, c.3].

Azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale

importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno

negativo [Art. 2357-ter, c. 3].

Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del

patrimonio netto:

[…] X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio [Art. 2424, c. 1].

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari

Disciplina attuale Nuova disciplina

Schema di Conto Economico

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività

finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+/-

C+/-D+/-E)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

Schema di Conto Economico

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività

finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-

C+/-D)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

■ Concetto di straordinario nella precedente IV Direttiva legato alla estraneità della

fonte del provento o dell'onere rispetto alle attività ordinarie della società

■ Principio Contabile OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che

derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono

estranee all'attività ordinaria della società

■ La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità", in quanto la

stessa estraneità di un fatto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare

come elemento di "incidenza eccezionale", mentre, ad esempio, l'eccezionalità

dell'importo di una operazione non pare sufficiente a qualificarla come

straordinaria

■ Con riferimento ai nuovi obblighi informativi occorre attendere i chiarimenti

dall'OIC.

Considerazioni

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o

di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427, c. 1, n. 13)].

Proventi e oneri straordinari

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Conti d'ordine

L'entità deve riportare nella nota integrativa:

■ l'importo complessivo degli impegni

■ l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate

■ gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili

■ gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché

controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

[Art. 2427, c. 1, n. 9)]

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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ATTIVO

B. Immobilizzazioni

■ B.III.1d): Partecipazioni in imprese

sottoposte al controllo delle controllanti

■ B.III.2d): Crediti verso imprese sottoposte

al controllo delle controllanti

C. Attivo circolante

■ C.II.5): Crediti verso imprese sottoposte al

controllo delle controllanti

■ C.III.3-bis): Partecipazioni in imprese

sottoposte al controllo delle controllanti

PASSIVO

D. Debiti

■ D.11-bis): Debiti verso imprese sottoposte

al controllo delle controllanti

CONTO ECONOMICO

C. Proventi e oneri finanziari

■ C.15) Proventi da partecipazioni, con

separata indicazione […] di quelli relativi a

controllanti e a imprese sottoposte al

controllo di queste ultime

■ C.16.a) Altri proventi finanziari da crediti

iscritti nelle immobilizzazioni, con separata

indicazione di quelli […] da controllanti e

da imprese sottoposte al controllo di

queste ultime

■ C.16.d) Proventi diversi dai precedenti, con

separata indicazione di quelli […] da

controllanti e da imprese sottoposte al

controllo di queste ultime

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Nuove voci relative a società sottoposte al comune controllo

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare:

[…]

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

[Art. 2428, c. 3, n. 5)]

Eventi successivi

La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

[Art. 2427, c.1, n. 22-quater)].

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2.1 Principi generali

Principio di rilevanza

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

2.2 Criteri di valutazione

Costo ammortizzato e attualizzazione

Ammortamento Avviamento

Costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Altre modifiche ai criteri di valutazione

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura

2.3 Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

Azioni proprie

Proventi e oneri straordinari

Conti d'ordine

Imprese sottoposte al comune controllo delle controllanti

Eventi successivi

Altre novità

Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:

Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]

■ l'ammontare dei compensi

■ l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai

sindaci precisando:

– il tasso d'interesse

– le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o

oggetto di rinuncia

– gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo

prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

[Art. 2427, c.1, n. 16)]

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

L'esposizione delle informazioni in Nota Integrativa segue l'ordine delle voci nello

stato patrimoniale e nel conto economico [c. 2].

Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]

La nota integrativa deve indicare:

■ il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato

dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa

controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

[c.1, n. 22-quinquies]

■ il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato

dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa

controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

[c.1, n. 22-sexies]

■ la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite [c.1, n. 22-

septies].

Eliminato in alcuni punti il requisito di apprezzabilità / significatività degli importi.

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Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Altre disposizioni normative - impatti del D.Lgs. 39/2010

I revisori legali esprimono un giudizio:

Se la relazione

sulla gestione è

coerente con il

bilancio

dello stesso

esercizio

Se la relazione

sulla gestione è

stata preparata in

conformità ai

requisiti di legge

applicabili

NEW

Il giudizio contiene

una dichiarazione

circa l'eventuale

identificazione di

errori significativi

nella relazione

sulla gestione

NEW

[D. Lgs 39/2010, art. 14, c.2, n. e)]

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Agenda

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Regole di transizione5

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato

Bilancio consolidato

Le principali novità presentate in merito alla redazione

del bilancio d'esercizio si riflettono anche sulla

redazione del bilancio consolidato

Introduzione dei

principi generali

di rilevanza e

prevalenza della

sostanza sulla

forma

Nuovi criteri di

valutazione, in

particolare

introduzione del

criterio del costo

ammortizzato e

valutazione a fair

value per i derivati

Rendiconto

finanziario

Introduzione di

nuove voci

Eliminazione dei

proventi e oneri

straordinari

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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato

Innalzamento delle soglie per l'esonero

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato [Art. 27, c. 1 e 2]

Attuali Nuove

Totale attivo 17.500.000 20.000.000

Totale Ricavi 35.000.000 40.000.000

Numero Dipendenti 250 250

17,520

35

40

10

20

30

40

50M

ilioni

Soglie di esonero

L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia

emesso titoli quotati in borsa.

L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un

ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2010.

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L'eventuale residuo[…] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata

“differenza da consolidamento” o è portato esplicitamente in detrazione della

riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.

Consolidamento delle partecipazioni [Art. 33, c. 3]

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato

Consolidamento delle partecipazioni

L'eventuale residuo […] se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata

“avviamento”, salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto

economico.

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Principali novità per la redazione del bilancio consolidato

Altre modifiche

■ Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel

Codice Civile.

■ Obbligo del rendiconto finanziario.

■ Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

■ Esonero per le subholding se la propria controllante redige il bilancio consolidato

in accordo agli IFRS adottati dall'Unione Europea. Il bilancio consolidato da

depositare può essere redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente

utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Altre modifiche al D.Lgs. 127/1991

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Agenda

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Regole di transizione5

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio in forma abbreviata

■ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000.

■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000.

■ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Bilancio in forma abbreviata [Art. 2435-bis]

■ La natura e l'effetto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

■ L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale.

■ L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

■ Informativa su strumenti finanziari.

Informazioni da includere in nota integrativa

■ Redazione del rendiconto finanziario.

■ Facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti.

Esoneri

Rinvio alle slide

successive

Non esonerate

da derivati al FV

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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio in forma abbreviata

Le novità del nuovo art. 2435-bis

Art. 2427 c.1,

num.

Art. 2435 bis

attuale

Art. 2435-bis

nuovo

7-BIS SI NO

8 SI SI

9 NO SI

10 NO NO

11 SI NO

12 NO NO

13 NO SI

14 NO NO

15 NO SI

16 NO SI

Art. 2427 c.1,

num.

Art. 2435 bis

attuale

Art. 2435-bis

nuovo

1 SI SI

2 NO SI

3 NO NO

3 bis SI NO

4 SI NO

5 SI NO

6 SI SI

6-BIS SI NO

6-TER SI NO

7 NO NO

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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio in forma abbreviata

Le novità del nuovo art. 2435-bis

Art. 2427 c.1,

num.

Art. 2435-bis

attuale

Art. 2435-bis

nuovo

16 BIS SI NO

17 NO NO

18 SI NO

19 SI NO

19 BIS SI NO

20 SI NO

21 SI NO

22 SI NO

22 BIS SI SI

22 TER SI SI

Art. 2427 c.1,

num.

Art. 2435-bis

attuale

Art. 2435-bis

nuovo

22-QUATER - SI

22-QUINQUIES - NO

22-SEXIES - SI

22-SEPTIES - NO

Art. 2427-bisArt. 2435-bis

attuale

Art.-2435 bis

nuovo

1° comma NO SI

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Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio delle microimprese

■ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €175.000.

■ Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €350.000.

■ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Bilancio delle micro imprese [Art. 2435-ter]

■ La redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le

informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote delle

società controllanti.

■ La redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni

relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune

informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci.

■ Rendiconto finanziario.

■ Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione

veritiera e corretta.

■ Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Esoneri e obblighi

Per schemi di bilancio e criteri di valutazione si applicano le disposizioni dell'art. 2435-bis - Bilancio in

forma abbreviata.

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Agenda

Regole di transizione5

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Implicazioni fiscali6

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Regole di transizione

(Art. 12 D.Lgs. 139/2015)

Applicazione e regole di transizione

Costo ammortizzato

Ammortamento avviamento

D

e

r

o

g

h

e

Attualizzazione

■ Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e già in parte declinate nei nuovi principi

contabili sono applicabili retroattivamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi

inizio il 1 gennaio 2016.

■ L'effetto pregresso è portato a rettifica del Patrimonio Netto di apertura al 1°gennaio

2015.

■ Sarà necessario rideterminare i dati comparativi 2015.

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Agenda

Implicazioni fiscali6

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

Regole di transizione5

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Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Implicazioni fiscali

Clausola di invarianza fiscale

Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria

Considerazioni

Legislatore

Agenzia

delle EntrateIn

terv

en

to

Scen

ari

Doppio

Binario

Derivazione

rafforzata

Proventi e

oneri

straordinari

Fair Value

strumenti

derivati

Costo

ammortizzato

Costi di

pubblicità e

ricerca

Durata

ammortamento

avviamento

….

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Implicazioni fiscali

Principi generali

Per garantire l'invarianza del gettito, il principio di derivazione è destinato ad essere

fortemente derogato creando scostamenti tra valori contabili e fiscali (cd. doppio binario).

Con il passaggio agli IAS/FRS il principio di neutralità tra soggetti IAS adopter e non IAS

adopter era stato inizialmente garantito attraverso un sistema fiscale che disconosceva le

qualificazioni, classificazione e imputazioni IAS se divergenti da quelle giuridico formali a cui

fanno riferimento le disposizioni del TUIR

Successivamente è intervenuto il legislatore per introdurre la "derivazione rafforzata".

Considerazioni

■ Ai fini IRES le disposizioni del T.U.I.R. sono incentrate su regole di carattere giuridico

formale e non sulla regola della prevalenza della sostanza sulla forma

■ Attraverso l'introduzione, nell'art. 83 del TUIR, di una disposizione di carattere generale

sono state recepite agli effetti fiscali le rilevazioni IAS (cd. derivazione rafforzata),

superando l'impostazione del D.Lgs. n. 38/2005 che tendeva a perseguire l'equivalenza

dell'imposizione tra soggetti IAS adopter e non IAS adopter.

"Doppio binario" vs "derivazione rafforzata"

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Implicazioni fiscali

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Revenue

recognitionOperazioni

riconducibili

ai soci

Leasing

Linked

transactions

Put option

su azioni

emesse

Componenti

di un unico

contratto

Strumenti

finanziari

compositi

Area di

consolida-

mento

Quale trattamento fiscale? Introduzione del "Doppio binario"?

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Implicazioni fiscali

Sostanza sulla forma - revenue recognition

■ Vendita del prodotto Alpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi.

■ Prezzo di vendita: €10.000.

■ Stima dei costi relativi al servizio di manutenzione: €1.000.

■ Fair value del servizio di manutenzione €1.500.

■ Fair value del prodotto Alpha €8.500.

Esempi

Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio

OIC 2015OIC 2016

Tassazione ricavo €10.000

(Accantonamento costi

di manutenzione €1.000)

Non può essere dedotto

in quanto manca a C/E

Rilevazione ricavo €8.500

Rilevazione ricavo relativo

alla manutenzione per €1.500 in

funzione della prestazione

del servizio

200X

200X

200X

200X+1

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Implicazioni fiscali

Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci

■ Data: 31 dicembre 200X.

■ Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.

■ Durata del finanziamento 5 anni.

■ Tasso di interesse di mercato 5%.

Esempi

Finanziamento soci a condizioni non di mercato

Contribuzione soci

a patrimonio netto?

Flussi di cassa

Anno

Tasso

contrattuale

1%

Tasso di

mercato 5%

Delta flussi da

attualizzare

Delta flussi

attualizzati

0 1.000.000 1.000.000 - -

1 (10.000) (50.000) 40.000 38.095

2 (10.000) (50.000) 40.000 36.281

3 (10.000) (50.000) 40.000 34.554

4 (10.000) (50.000) 40.000 32.908

5 (1.010.000) (1.050.000) 40.000 31.341

Totale (50.000) (250.000) 200.000 173.179

Art. 96 TUIR:

interesse

fiscalmente rilevante

è quello risultante

dal contratto

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Implicazioni fiscali

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del

costo ammortizzato, ove applicabile.

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di

presumibile realizzo.

[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Costo ammortizzato e attualizzazione

Considerazioni

Ai fini IRES l'art. 96 e l'art. 101 del TUIR prevedono la disciplina fiscale applicabile

agli oneri e proventi finanziari e ai crediti applicando regole che si basano sulla

regolamentazione contrattuale.

Ai fini IRAP l'adozione di tale criterio può avere impatti significativi. Si pensi ad

esempio agli oneri accessori a un finanziamento che oggi sono contabilizzati nella

voce "altre immobilizzazioni immateriali" (rientrando nell'IRAP) che, con il nuovo

principio, entrano a far parte del costo ammortizzato e sono riversati come interessi

(esclusi dall'IRAP).

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Implicazioni fiscali

Criteri di valutazione

Considerazioni

Ammortamento avviamento

[…] L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi

eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è

ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è

fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. [Art. 2426, c.

1, n. 6)]

Ai fini fiscali l'art. 103 del TUIR prevede che "Le quote di ammortamento del valore

di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore

a un diciottesimo del valore stesso".

Si segue dunque la regola fiscale indipendentemente dalla modifica del principio

contabile.

Parimenti ai fini IRAP non dovrebbero esserci effetti diretti.

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Implicazioni fiscali

Criteri di valutazione

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo / costi di

ricerca e pubblicità

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale

possono essere iscritti nell'attivo […] I costi di impianto e ampliamento devono essere

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono

ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile

stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non

superiore a 5 anni.

[Art. 2426, c. 1, n.3), 4) e 8-bis)]

In linea generale, a regime i costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili.

Considerazioni

L'art. 108 del TUIR prevede che "Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili

nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e

nei successivi ma non oltre il quarto." e che "Le spese di pubblicità e di propaganda sono

deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio

stesso e nei quattro successivi".

Derivazione o doppio binario? (si veda la Circ. 28/E del 2006).

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Implicazioni fiscali

Prospetti di bilancio e nota integrativa: azioni proprie

Azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale

importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno

negativo [Art. 2357-ter, c. 3].

Considerazioni

In base alla nuova disciplina l’operazione di acquisto di azioni proprie è vista

come un rimborso di capitale e la vendita come una nuova emissione di nuovi

titoli azionari, queste operazioni non possono, quindi, determinare il realizzo di

plus/minusvalenze. In sostanza a queste operazioni si assegna un carattere

prettamente patrimoniale in quanto afferenti alla sfera dei rapporti con i soci.

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Implicazioni fiscali

Prospetti di bilancio e nota integrativa - Proventi e oneri straordinari

Disciplina attuale Nuova disciplina

Schema di Conto Economico

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività

finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+/-

C+/-D+/-E)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

Schema di Conto Economico

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività

finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-

C+/-D)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

Schema di Conto Economico Schema di Conto Economico

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Implicazioni fiscali

Prospetti di bilancio e nota integrativa

■ Ai fini IRES, i componenti straordinari che

verranno contabilizzati nella voce ordinaria

potranno generare diversi impatti

■ Ai fini IRAP, in via generale oggi le

componenti imputate nelle voci E20 ed E 21

non concorrono alla formazione della base

imponibile di tale imposta

Considerazioni

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o

di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427].

Proventi e oneri straordinari

■ ROL per interessi passivi

■ Soglia spese di

rappresentanza

■ Principio di correlazione

■ Operazioni straordinarie

neutrali e realizzative

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Agenda

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese4

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato3

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio2

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento1

Implicazioni fiscali6

Regole di transizione5

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali7

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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali

Budgeting, pianificazione e reportistica periodica

Cosa valutare nell'immediato?Principali novità della

direttiva

Revenue recognition

Strumenti finanziari derivati

e hedge accounting

Crediti e debiti al costo

ammortizzato

Costi di ricerca e pubblicità

Componenti straordinarie

Rideterminazione dei dati storici per

comparabilità con i dati previsionali e con i dati

interinali

Revised budget 2016

Procedure e policy per la gestione delle

operazioni di copertura

Ricognizione e analisi degli strumenti finanziari

derivati esistenti

Budget 2017 redatto secondo i nuovi OIC

Documentazione ed efficacia delle coperture

Calcolo del fair value alle date di riferimento

(ad esempio 1 genn e 31 dic 2015 per

dati comparativi)

Flussi di cassa e raccordo tra dati contabili e

dati di tesoreria

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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali

Budgeting, pianificazione e reportistica periodica

Cosa valutare nell'immediato?Principali novità della

direttiva

Revenue recognition

Strumenti finanziari derivati

e hedge accounting

Crediti e debiti al costo

ammortizzato

Costi di ricerca e pubblicità

Componenti straordinarie Aggiornamento dei manuali contabili e processi

amministrativi

Analisi dei contratti con i clienti

Eventuali impatti su

■ calcolo royalties attive e passive

■ provvigioni agenti

■ premi fine anno

Valutazione dell'adeguatezza del piano dei conti

e dei sistemi informativi

Rivisitazione dei modelli di reporting (reporting

package, management presentation e KPI

gestionali)

Eventuali impatti sui modelli di rewarding e

premi di risultato

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Valutazione degli effetti

dei nuovi principi sulla

determinazione dei

financial covenants

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali

Indebitamento e posizione finanziaria netta

Le decisioni da prendere

nell'immediato

Principali novità della

direttiva

Revenue recognition

Strumenti finanziari derivati

e hedge accounting

Crediti e debiti al costo

ammortizzato

Costi di ricerca e pubblicità

Componenti straordinarie

Possibile effetto

EBITDA, Patrimonio netto

PFN, EBITDA, Patrimonio

netto e oneri finanziari

PFN, EBITDA, oneri

finanziari

EBITDA

EBITDA

Eventuale

rinegoziazione dei

contratti di

finanziamento

Analisi di contratti di

acquisto di

partecipazioni con

earn-out e meccanismi

di aggiustamento

prezzo

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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionaliDalla "First Time Adoption" alla gestione business as usual

"FIRST TIME

ADOPTION" :

preparare il

cambiamento

Serve iniziare a preoccuparsi? No, serve capire dove si manifesteranno gli

impatti più rilevanti all'interno dell'organizzazione

Capire e misurare gli impatti sin dal 2016, in termini di:

■ Valore (saldi voci di bilancio)

■ Tipologia (Transazione a sistema, tools o raccolta informazioni)

■ Quantità (n. transazioni impattate)

"GESTIONE

BUSINESS AS

USUAL":

industrializzare

dove serve

Quali criteri considerare? Qualche esempio

■ Transazioni ripetitive di sistema, necessità di modifiche a

sistema

■ Necessità di controllo sulle transazioni (da manuali a

sistema)

■ Intervenire sui sistemi di reporting di Gruppo

■ Procedure di gestione

■ Contratti

■ Automazione reporting

Modificare e "industrializzare"

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Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionaliQualche domanda chiave per indirizzare gli interventi: priorità e modalità

RICONOSCIMENTO

RICAVI

■ Quanti contratti sono impattati, quanti clienti?

■ Serve/è utile modificare i contratti?

■ Quante transazioni a sistema?

■ Posso gestire manualmente questi cambiamenti?

■ ….

B M A

RILEVANZA/

IMPATTODOMANDE CHIAVEAREA DI CAMBIAMENTO

COSTI DI IMPIANTO

E AMPLIAMENTO E

DI SVILUPPO

■ Cosa succede alle spese di pubblicità e ricerca?

■ Quali voci posso capitalizzare? Da quando?

■ Come definire la vita utile?

■ Devo cambiare la procedura interna?

■ Come cambia il piano dei conti?

■ ….

B M A

STRUMENTI

FINANZIARI

■ Cambia il risultato a conto economico?

■ Per quali contratti devo utilizzare il fair value?

■ Devo rivedere i contratti con la banca? Quali? Come?

■ Quali "input osservabili rilevanti" devo considerare?

■ Devo cambiare qualcosa nel mio sistema di tesoreria?

■ ….

B M A

Non tutte le aziende saranno impattate allo stesso modo. L'analisi ponderata di aree e

impatti guida priorità e modalità di intervento (sistemi, procedure, processi, contratti…)

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GrazieMilano, 24 febbraio 2016

Stefano Azzolari KPMG S.p.A.

Partner Via Vittor Pisani, 25

20124 Milano

Angelo Pascali T.: 02 67631

Partner

Luisa Polignano

Partner

Roberto Spiller

Partner

Anna Maria Faienza

Associate Partner

Bologna, 4 marzo 2016

Luca Ferranti KPMG S.p.A.

Partner Via Andrea Costa, 160

40134 Bologna

Davide Stabellini T.: 051 4392511

Partner

oppure

Massimo Tamburini

Partner Segreteria Convegno Bologna

Dott.ssa Arianna Scaburri

Serena Manini M.: 345 7521052

Senior Manager

Federico Quaiotti

Associate Partner

kpmg.com/it

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