Atti Convegno BDO | ODCEC Massa Carrara: Verso un nuovo bilancio: TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA...

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DIRETTIVA 34/UE/2013 Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile Massa Carrara 2 marzo 2016 Relatori Dott. Carlo Iorio Dott. Paolo Maloberti Dott. Paolo Valenzi

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DIRETTIVA 34/UE/2013Le novità sui bilanci introdotte dalla nuovadirettiva contabile

Massa Carrara 2 marzo 2016

Relatori

• Dott. Carlo Iorio

• Dott. Paolo Maloberti

• Dott. Paolo Valenzi

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INDICE

• BDO Italia S.p.A.

• Ambiti applicativi della direttiva UE 34 e le direttive abrogate

• Principali impatti contabili

• Fair value, scorporo dei derivati incorporati ed applicazione del costo ammortizzato

• Modifiche agli schemi di bilancio ed alla nota integrativa

• Modifiche al D.L. 127/91

• Rendicontazione abbreviata per le piccole imprese e microimprese

• Sintesi dei principali impatti della transizione

• Contatti dei relatori per approfondimenti e quesiti

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BDO ITALIA S.p.A.

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BDO IN ITALIA

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* budget 2015-2016sul mercato italiano della revisione contabile e dei servizi professionali alle

imprese.«Oggi, più che mai, BDO è la scelta vincente»

Uffici circa 700 Professionisti, di cui circa 50 partner

5th 20 700 65 mio €

BDO in Italia, una realtà integrata di cui fanno parte

BDO Italia S.p.A.la one-firm concentra le attività di audit, advisory e business services& outsourcing

BDO Italia S.p.A. è iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

I principali obiettivi del nostro modello organizzativo• la condivisione e il potenziamento dell’expertise di ciascuna entità coinvolta a beneficio della qualità dei servizi offerti al Cliente e al mercato

• la semplificazione delle dinamiche relazionali tra il Cliente e le diverse entità BDO

• l’efficienza aziendale e l’ottimizzazione delle strutture di costo e dei processi aziendali, in termini, ad esempio, di HR, Formazione, Comunicazione aziendale, Amministrazione

Aosta

BresciaVerona

Bologna

Firenze

Trieste

Pescara

Potenza

Bari

Palermo

Napoli

Roma

Cagliari

Milano

GenovaTorino

Padova

VicenzaBergamo

Novara

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IL NETWORK INTERNAZIONALE BDO

fatturato globale* al 30 settembre 2015

* including BDO’s exclusive alliance firms

BDO è tra i 5 principali network internazionali di revisione e di consulenza

aziendale.

5thBDO è presente in oltre 150 paesi con circa 1.400

uffici.

150+64.000 professionisti in tutto il mondo

64.000+ $7,3 mld

BDO è una partnership multidisciplinare di servizi professionali alle imprese.

Offre servizi professionali integrati in linea con i più

elevati standard qualitativi a grandi gruppi internazionali, PMI nazionali, investitori

privati e istituzioni pubbliche, per affiancarli e migliorarne le performance in ogni fase del loro sviluppo, nel rispetto

delle normative vigenti.

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LA NOSTRA EXPERTISE

ADVISORY – CORPORATE FINANCE

• Transaction Advisory Services:- M&A

- IPO & Capital Markets- Business Due Diligence

- Valuation• Project Finance / Modelling /Business

Plan• Restructuring / Insolvency &

Bankruptcy

ADVISORY – CORPORATE FINANCE

• Transaction Advisory Services:- M&A

- IPO & Capital Markets- Business Due Diligence

- Valuation• Project Finance / Modelling /Business

Plan• Restructuring / Insolvency &

Bankruptcy

ADVISORY - RISK & COMPLIANCE

• Governance & Organizzazione• Gestione del Rischio & Compliance• Controllo interno • Forensic & Investigation services

ADVISORY - RISK & COMPLIANCE

• Governance & Organizzazione• Gestione del Rischio & Compliance• Controllo interno • Forensic & Investigation services

TAX

• Fiscalità internazionale• Transfer Pricing• Expatriates• Fiscalità delle operazioni

straordinarie• Tax Due Diligence

TAX

• Fiscalità internazionale• Transfer Pricing• Expatriates• Fiscalità delle operazioni

straordinarie• Tax Due Diligence

BUSINESS SERVICES & OUTSOURCING (BSO)

• Accounting e reporting• Rappresentanze fiscali e identificazioni

dirette• Payroll e amm. del personale• Gestione amministrativa degli

Expatriates• Costituzione di società, branch, uffici di

rappresentanza• Segretariato giuridico e affari societari

BUSINESS SERVICES & OUTSOURCING (BSO)

• Accounting e reporting• Rappresentanze fiscali e identificazioni

dirette• Payroll e amm. del personale• Gestione amministrativa degli

Expatriates• Costituzione di società, branch, uffici di

rappresentanza• Segretariato giuridico e affari societari

AUDIT & ASSURANCE

• Revisione contabile• Supporto alla transizione a IFRS/US

GAAP• Revisione dei progetti finanziati

dall’UE, dallo Stato e dagli Enti Locali• Supporto alla quotazione• Pianificazione e Controllo• Due diligence – Procedure concordate• Monitoring Trustee• IT Audit & Compliance

AUDIT & ASSURANCE

• Revisione contabile• Supporto alla transizione a IFRS/US

GAAP• Revisione dei progetti finanziati

dall’UE, dallo Stato e dagli Enti Locali• Supporto alla quotazione• Pianificazione e Controllo• Due diligence – Procedure concordate• Monitoring Trustee• IT Audit & Compliance

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I NOSTRI SERVIZI DI AUDIT & ASSURANCE

REVISIONE CONTABILE

• revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato

• esame di bilanci proforma

• pareri di congruità previsti da norme di legge

• revisione del reportingpackage di gruppo

• supporto al Collegio Sindacale

• audit sulla transizioneagli IFRS e US GAAP

• attestazione dei financial covenant

REVISIONE CONTABILE

• revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato

• esame di bilanci proforma

• pareri di congruità previsti da norme di legge

• revisione del reportingpackage di gruppo

• supporto al Collegio Sindacale

• audit sulla transizioneagli IFRS e US GAAP

• attestazione dei financial covenant

SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE A IFRS/US GAAP

• assistenza nella identificazione delle

rettifiche e riclassifiche da effettuare per la

conversione agli IFRS e US GAAP

• assistenza nella redazione della nota integrativa secondo quanto richiesto dagli

IAS/IFRS, • sviluppo del nuovo manuale di gruppo

per la comunicazione alle unità periferiche dei nuovi requisiti del

bilancio IFRS• assistenza e reviewdell’impairment test

secondo quanto richiesto dallo IAS36,

• consulenza e reviewdell’applicazione

dello IAS 39 e IFRS4• PPA secondo IFRS3

SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE A IFRS/US GAAP

• assistenza nella identificazione delle

rettifiche e riclassifiche da effettuare per la

conversione agli IFRS e US GAAP

• assistenza nella redazione della nota integrativa secondo quanto richiesto dagli

IAS/IFRS, • sviluppo del nuovo manuale di gruppo

per la comunicazione alle unità periferiche dei nuovi requisiti del

bilancio IFRS• assistenza e reviewdell’impairment test

secondo quanto richiesto dallo IAS36,

• consulenza e reviewdell’applicazione

dello IAS 39 e IFRS4• PPA secondo IFRS3

SUPPORTO ALLA QUOTAZIONE

• revisione contabile del bilancio dell’emittente

• verifica dei dati previsionali

• verifica sulla istituzione di un adeguato sistema di controllo di gestione

• comfort letter

SUPPORTO ALLA QUOTAZIONE

• revisione contabile del bilancio dell’emittente

• verifica dei dati previsionali

• verifica sulla istituzione di un adeguato sistema di controllo di gestione

• comfort letter

DUE DILIGENCE –PROCEDURE CONCORDATE

• raccolta delle informazioni sulla società target

• valutazione e normalizzazione dei risultati della società target e previsioni

delle future performance

• identificazione degli eventuali rischi della

transazione• determinazione del prezzo d’acquisizione

DUE DILIGENCE –PROCEDURE CONCORDATE

• raccolta delle informazioni sulla società target

• valutazione e normalizzazione dei risultati della società target e previsioni

delle future performance

• identificazione degli eventuali rischi della

transazione• determinazione del prezzo d’acquisizione

MONITORING TRUSTEE

• verifica del rispetto degli impegni e dei Commitmentsdefiniti con le Autorità

• verifica delle cessioni concordate e dell’applicazione di riduzione dei costi

• compliance con normativa Anti-Trust

• comunicazione su base continuativa con le Autorità

MONITORING TRUSTEE

• verifica del rispetto degli impegni e dei Commitmentsdefiniti con le Autorità

• verifica delle cessioni concordate e dell’applicazione di riduzione dei costi

• compliance con normativa Anti-Trust

• comunicazione su base continuativa con le Autorità

Tools:• BDO Audit Manual

• Audit Process Tool (APT)• APT Shared Facility ‘one network – one tool’

• Global IFRS advisory• Portale extranet BDO

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

• certificazione dei costi connessi a

progetti finanziati da fondi interprofessionali

paritetici per la formazione

• revisione contabile sulle rendicontazioni relative a progetti

finanziati da fondazioni private di diritto

italiano• controllo e certificazionedelle spese finanziate dai Fondi Comunitari

dell’UE• controllo e certificazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo per l’Integrazione

• controllo e certificazione delle spese finanziate dalla Swiss Confederation• assistenza tecnica alle Autorità di Audit

regionali

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

• certificazione dei costi connessi a

progetti finanziati da fondi interprofessionali

paritetici per la formazione

• revisione contabile sulle rendicontazioni relative a progetti

finanziati da fondazioni private di diritto

italiano• controllo e certificazionedelle spese finanziate dai Fondi Comunitari

dell’UE• controllo e certificazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo per l’Integrazione

• controllo e certificazione delle spese finanziate dalla Swiss Confederation• assistenza tecnica alle Autorità di Audit

regionali

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AMBITI APPLICATIVI DELLA DIRETTIVA

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

• La direttiva 34/2013 abroga le direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati.

• Si applica al bilancio di esercizio e al bilancioconsolidato

• A partire dai bilanci riferiti al periodo che inizia il1 gennaio 2016

• Questo comporta che si debbano riesprimere I daticomparativi secondo i nuovi principi e le nuoveregole

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OIC 29!

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA

• RECEPIMENTO in Italia avvenuto ad agosto 2015 con dueregolamenti:

1. DLGS 139 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..Per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio edi quello consolidato per le società di capitali e gli altrisoggetti individuati dalla legge”.

2. DLGS 136 del 18 agosto 2015 “Attuazione della direttiva ..per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidatidelle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' inmateria di pubblicita' dei documenti contabili dellesuccursali »

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA schemi di bilancio e dimensioni

• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categoriedimensionali (vedi slide successiva)

• Si introduce la prevalenza della sostanza

• Il criterio di rilevanza prevale sia per I prospetti che per le informazioni in nota integrativa

• si eliminano i conti d’ordine

• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (mod 2427 bis cc)

• Si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc)

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NOVITA’ DELLA DIRETTIVA Categorie di imprese

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Tipologiaimprese

Totale stato patrimoniale

Ricavi netti delle vendite e prestazioni

N. medio dipendenti nell’eserciz

io

Micro 350.000 700.000 10

Piccole 4.400.000 8.800.000 50

Medie 20.000.000 40.000.000 250

Grandi superano 2 dei 3 limiti precedenti

Tipologiaimprese

Totale stato patrimoniale

Ricavi netti delle vendite e prestazioni

N. medio dipendenti nell’eserciz

io

Micro 175.000 350.000 5

Abbreviate 4.400.000 8.800.000 50

Ordinarie superano 2 dei 3 limiti precedenti

Direttiva 2013/34

Codice Civile

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

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Bilanci chiusi al 31.12.2015Approvati dal 1 marzo 2016

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

OIC 29

un cambiamento di politica contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato

L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'iniziodell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anchenegli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri dimisurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degliimpatti al conto economico 2016.

Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema delconto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneridi gestione), determinando così un effetto diretto sul margine operativo lordo.

Le riserve negative per azioni proprie e per la valutazione dei derivati, unitamenteagli effetti negativi a conto economico, potrebbero far sorgere problemi in ordinealla consistenza del patrimonio netto.

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PRINCIPI DI RILEVANZA E DI SOSTANZA

Il Dlgs 139/2015 modifica anche i principi generali di redazione del bilancio.Nell’articolo 2423 è inserito un nuovo comma che così dispone:

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevantial fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gliobblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustranonella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presentedisposizione».

- Viene introdotto perciò il principio di rilevanza (o, anche, “materialità”)come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera ecorretta.

- OBBLIGHI: rimangono però fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta dellescritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con iquali hanno dato attuazione alla presente disposizione

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

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E’ auspicabile che le società procedano fin dal gennaio 2016 alla revisione delPiano dei Conti, soprattutto tenendo conto di quanto successo nel 1992 conl’introduzione del D.Lgs. 127/91 (cd. «bilancio CEE»).

Disguidi e ritardi nella corretta predisposizione del bilancio, nella primavera del2017 potrebbero far sorgere la necessità di ricorrere al maggior termine perl’approvazione del bilancio, ma con problemi di assenso da parte del CollegioSindacale (che deve vigilare sul «rispetto dei princìpi di corretta amministrazioneed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» – Art. 2403).

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TRANSIZIONE ALLA DIRETTIVA

L'OIC 29 stabilisce che un cambiamento di politica contabile è rilevatonell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati inconformità al nuovo principio in modo retroattivo.

L'effetto complessivo del cambiamento di politica contabile si determina all'iniziodell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anchenegli esercizi precedenti: conseguentemente i cambiamenti portati ai criteri dimisurazione e rappresentazione delle voci di bilancio comporteranno degliimpatti al conto economico 2016.

Inoltre, con l'eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema delconto economico, gli effetti non saranno imputati tra i componenti straordinari,come prevede l'OIC 29, ma tra i componenti della gestione operativa (altri oneridi gestione).

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2423 redazione del bilancio schemi di bilancio

VecchioGli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

NuovoGli amministratori devono redigere il

bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota

integrativa

….

3. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture

contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato

attuazione alla presente disposizione

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2423 bis sostanza dell’operazione

VecchioNella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato

Nuovo Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

1bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto

della sostanza dell'operazione o del contratto

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Cambiamento dei criteri

MODIFICHE SULLE VOCI DI BILANCIO

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2424 le immobilizzazioni

VecchioLo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo

..

B- Immobilizzazioni immateriali:

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

Nuovo Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo..

B - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo;

….

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione immobilizzazioni

Vecchio1) Le immobilizzazioni sono iscritte al

costo di acquisto o di produzione…

Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore … deve essere iscritta a tale

minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono

venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Nuovo1) Le immobilizzazioni sono iscritte al

costo di acquisto o di produzione…

Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura di esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore … deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2427 contenuto della nota integrativa spesericerca sviluppo e pubblicità

Vecchio3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di

ammortamento

Nuovo 3) La composizione delle voci «costidi sviluppo »

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COSTI DI RICERCA

Attualmente è possibile iscrivere i beni immateriali solo se è possibileindividuarli separatamente.

I costi di ricerca sono classificati come segue:

Ricerca di base : rientrano in questa categoria studi, ricerche, esperimenti edindagini che non hanno un obiettivo specifico e che servono ad accrescere leconoscenze generiche dell’impresa.

Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139 sono trattati come costi dicompetenza del periodo in cui sono sostenuti.

Ricerca applicata: rientrano in questa categoria studi, ricerche ed esperimentiche hanno un preciso obiettivo in termini di produzione di un nuovo prodotto,un processo o un servizio, o miglioramenti di un prodotto esistente.

Questi costi, fino all’entrata in vigore del DLGS 139, possono esserecapitalizzati o imputati a conto economico, e essere ammortizzati nel limitedei 5 anni.

Dal 1 gennaio 2016 non possono essere più capitalizzati.

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L’art 12 del DLGS 139 – disposizioni transitorie, cita «le modifiche previstepossono non essere applicate alle componenti di voci riferite a operazioni chenon hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio», solo per alcune poste etra queste non vengono incluse le spese di ricerca applicata.

Conseguentemente, i valori residui delle spese di ricerca applicata presentinei bilanci al 31 dicembre 2015 dovranno essere imputati a contoeconomico, come costo del periodo 2016 [costi eccezionali del periodo].

Si ricorda che, in applicazione dell’OIC 24 la relazione della gestione (art.2428) deveillustrare:

o Il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo – capitalizzati e non;

o Dettaglio dei costi capitalizzati e motivazioni;

o Il totale dei contributi e finanziamenti a tasso agevolato incassati e da incassare;

o La spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia dell’impresa.

COSTI DI RICERCA - NEW

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COSTI DI PUBBLICITÀ

Sono capitalizzabili solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Includono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si sostengono.

Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se:

• si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business)

• relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

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Non saranno più capitalizzabili a partire dal 1 gennaio 2016.

Si ricorda che in presenza di costi capitalizzati vige il divieto didistribuzione degli utili, se in bilancio non sono accantonate riservedisponibili pari al costo capitalizzato.

Si crea quindi un impatto legato al cambiamento del principio contabile dacontabilizzare secondo OIC 29 che però avendo eliminato la parte di oneri eproventi straordinari, andranno imputati tra i componenti della gestioneoperativa [costi eccezionali dell’esercizio]

COSTI DI PUBBLICITÀ - NEW

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COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - NEW

i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita'pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Page 28

Vedi OIC 24

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COSTI DI SVILUPPO- NEW

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Page 29

Vedi OIC 24

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione costi sviluppo

Vecchio4) Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni…

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata…

5)I costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni.

Nuovo 4) Le immobilizzazioni costituenti in partecipazioni…

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, riferito alla data di acquisizione o

5)I costi di impianto e ampliamento, e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni…i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile ..

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione costi di sviluppo

Vecchio Nuovo 5)…i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la vita utile, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

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AVVIAMENTO

Avviamento acquisito a titolo oneroso: è consentitol’ammortamento fino a 20 anni, qualora sia ragionevole supporreche la vita utile dello stesso superi i 5 anni, che rappresenta ilperiodo normale.

L'ammortamento dell'avviamento sarà effettuato secondo la sua vitautile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarneattendibilmente la vita utile, sarà ammortizzato entro un periodonon superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa sarà fornita una spiegazione del periodo diammortamento dell'avviamento.

Le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono diproseguire il piano d’ammortamento degli avviamenti iscritti nelbilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art. 2426 criteri di valutazione avviamento

Vecchio6)l’avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto e deve essere ammortizzato entro 5 anni. È tuttavia consentito ammortizzare l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purchè no superi l’utilizzo di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota

Nuovo 6)l’avviamento può essere iscritto con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo sostenuto. L’ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.

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AZIONI PROPRIE

Azioni proprie anzichè costituire voce propria dell’attivo, sarannoora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprieandranno evidenziate, con segno negativo, in una appositariserva del patrimonio netto.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE artt.2424 e 2424 bis le azioni proprie e I derivati

VecchioC- Attivo circolante:

4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;»

Nuovo C- Attivo circolante

4) strumenti finanziari derivati attivi;

2424-bis

Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter

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FAIR VALUE, SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATI ED APPLICAZIONE DEL COSTO

AMMORTIZZATO

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LA RAPPRESENTAZIONE A FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI DERIVATIIl nuovo 2426 c.c., comma 1, n. 11bis, stabilisce che i derivati, anchequelli incorporati, si rilevano in bilancio al fair value con effetti imputatial conto economico, a meno che non si tratti di operazioni di copertura.

CAMBIAMENTO VALIDO ANCHE PER BILANCI ABBREVIATI EX 2435bis CC.

Al 1° gennaio 2016 sarà opportuno avere pronto l'inventario dei derivativalorizzati al fair value.

Peraltro, la nota integrativa del bilancio 2015 dovrebbe contenere questeinformazioni, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c. La rilevazione iniziale deiderivati, a prescindere dal "segno" del fair value, impatterà sia i contipatrimoniali (attività o fondo rischi) sia il conto economico (variazione difair value).

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DEFINIZIONE DI STRUMENTO DERIVATOi derivati- art. 2426,c.1, 11bis

IFRS come fonte di definizione di strumento derivato

Ai fini della presente sezione, per la definizione di strumento finanziario, diattività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato,di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passivitàmonetaria, di parte correlata e modello e tecnica di valutazionegeneralmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili internazionaliadottati dall’Unione Europea.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Definizione di strumento derivato ex IAS 39Uno strumento derivato è uno strumento finanziario avente tutte le caratteristiche

seguenti:

– il suo valore fluttua in relazione al variare di uno specifico tasso d’interesse,

del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del

tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di

credito o di altra variabile (“variabili sottostanti”);

– non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto

iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto

da cui ci si può attendere analoghe risposte al variare dei fattori di mercato;

– è regolato a una data futura.

Gli strumenti derivati si contabilizzano sempre in bilancio

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Derivati di copertura 1/2

Le tipologie di copertura:

1) Nel caso di copertura del fair value, fair value hedge, l'operazione è messa in atto al fine di coprirsi dall'esposizione alle variazioni del fair value di attività, passività (o una porzione di essi) presenti in bilancio attribuibili a un rischio particolare, e che può influenzare il conto economico.

2) Nel caso delle operazioni di copertura dei flussi finanziari, cash flow hedge,(cioè si utilizza un derivato o un'attività/passività finanziaria a copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi) di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione di fair value dello strumento derivato è imputata direttamente ad una riserva positiva o negativa del patrimonio netto, e non nel conto economico.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Derivati di copertura 2/2

Definizione

Un derivato è considerato di copertura se:

1) vi è l'intento dell'impresa di porre in essere la copertura;

2) vi è una elevata correlazione tra le caratteristiche tecniche finanziarie dell'attività o della passività coperta (scadenza, tasso d'interesse, etc.) e quelle del contratto di copertura. Nei principi contabili internazionali sono disciplinate in modo dettagliato le caratteristiche che devono presentare i contratti derivati per poter essere qualificati di copertura: l'“elevata correlazione” comporta generalmente l'effettuazione di test di efficacia;

3) le condizioni di cui ai punti 1) e 2) risultano documentate da evidenze interne dell'impresa.

Con riferimento al punto 3) il codice civile stabilisce che la copertura "sussiste" se fin dall'inizio è presente una "stretta e documentata correlazione" tra il derivato e le caratteristiche dell'elemento coperto. L'OIC spiegherà in futuro come dimostrare questa "correlazione" e l’efficacia della copertura.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 1/7Misurazione al fair value obbligatoria alla data di sottoscrizione

Determinato con riferimento:

a) Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per cui si possa individuare un mercato attivo; se ciò non è possibile, ma è individuabile per una delle componenti dello strumento, il valore può essere derivato da esso o da quello di uno strumento analogo;

b) Al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri a) e b) non da un risultato attendibile.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 2/7FAIR VALUE

Per la definizione di “fair value” e di “modello e tecnica di valutazione generalmente accettata” il c. 2 dell'art. 2426 c.c. dispone di fare riferimento ai principi contabili adottati dall'Unione europea. Dunque, il codice civile fa uno specifico rimando agli IFRS, ad essi bisogna ora riferirsi per:

- le definizioni di "strumento finanziario derivato", i criteri di misurazione e di rilevazione degli strumenti finanziari: IAS 39 “Strumenti finanziari: misurazione e rilevazione”, adottato dall'Unione europea con il Reg. 1126/2008);

- la definizione di “fair value” e per l'individuazione delle tecniche di valutazione: IFRS 13 “Valutazione del fair value” omologato dall'Unione europea con il Reg. 1255/2012).

Il par. 9 dell'IFRS 13 definisce il fair value “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 3/7FAIR VALUE

Da un punto di vista pratico l'OIC produrrà interpretazioni alle norme di legge e,

presumibilmente, apporterà delle modifiche all' OIC 3 che in passato disciplinava

le informazioni da fornire alle note al bilancio in ossequio alle richieste dell'art.

2427 bis c.c., con riferimento al profilo dei rischi finanziari e al fair value.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 4/7FAIR VALUE

Ad oggi il codice civile (modifiche all’art. 2427 bis) richiede che nella nota integrativa oltre ad indicare, come in passato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, si indichino anche le seguenti informazioni:

- i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2427 bis informazioni relative al valore equo…

Vecchio[1] Nella nota integrativa sono indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value ;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture :

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Nuovo[1]

1)

b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura , compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair valuenon sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 5/7Al 1 gennaio 2016, il passaggio alla nuova normativa comporta i seguenti passi:

- un “inventario” di tutti i derivati in essere al 31/12/2015;

- la valutazione iniziale al 1 gennaio del 2016 di tutti i derivati in base al fair value;

- l'identificazione dei contratti di copertura: per essi sarà necessario predisporre la “stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quello dello strumento di copertura”;

Impatto a CE 2016

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 6/7Con riferimento alla rilevazione del patrimonio netto di apertura si propongono di seguito alcuni aspetti pratici.

Se il fair value del derivato è negativo si possono presentare diverse situazioni:

1) nel bilancio al 31/12/2015 presente accantonamento in un fondo rischi: in questo caso la società deve valutare l'adeguatezza degli accantonamenti;

2) nel bilancio al 31/12/2015 erano state fornite solo le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c. senza rilevare contabilmente un accantonamento: al 1°gennaio 2016 si rileva la correzione di errore, qualora la fuoriuscita di risorse fosse probabile già al 31/12/2015 e si iscrive il fondo per rischi ed oneri relativamente al derivato con fair value negativo (voce B.3 Fondi per strumenti finanziari derivati passivi) e in contropartita si addebita al conto economico alla voce D.19 Svalutazioni di strumenti finanziari derivati;

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 7/7Con riferimento alla rilevazione del patrimonio netto di apertura si propongono di seguito alcuni aspetti pratici.

Se il fair value del derivato è positivo, nel bilancio al 31/12/2015 probabilmente non è stato rilevato contabilmente in bilancio ma ne sono state date specifiche informazioni nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 bis c.c.. In questo caso il patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2016 deve comprendere tra le attività l'ammontare del derivato.

Esso è classificato tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante nelle apposite righe previste dal nuovo schema di stato patrimoniale a seconda della destinazione del derivato.

La contropartita è il conto economico dell'esercizio 2016 alla voce D.18 rivalutazioni di strumenti finanziari derivati.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Prima iscrizione 7/7Con riferimento alla rilevazione del patrimonio netto di apertura si propongono di seguito alcuni aspetti pratici.

Al 1 gennaio 2016 il fair value dello strumento derivato di copertura (cash flow hedge) è imputato direttamente ad una riserva positiva o negativa del patrimonio netto e non nel conto economico.

Precisazione: è stato modificato lo schema di stato patrimoniale ed ora è previsto che nella classe A del passivo sia esposta in una specifica voce, (la VII del patrimonio netto), relativa alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari la variazione di fair value del derivato.

NESSUN IMPATTO A CE 2016 SE LA COPERTURA E’ EFFICACE

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

PRECISAZIONELa riserva di Patrimonio Netto, derivante dalla valutazione al fair value di derivati a copertura dei flussi finanziari attesi (cash flow hedge), non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412 (limiti all’emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione degli utili ai soci), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale al di sotto del limite legale) c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura (c.d. derivati speculativi). Tali utili sono da accantonarsi in una riserva non distribuibile.

Distribuibili gli utili derivanti da valutazioni di fair value a condizione che le coperture siano riferite ad elementi presenti in bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato (fair value hedge).

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art.2426,c.1, 11bis

Valutazioni successivea) Derivati speculativi: Imputazione a conto economico delle variazioni di fair

value.

b) Cash flow hedge: Imputazione a riserva di patrimonio netto (positiva o negativa), successivamente la riserva verrà stornata a conto economico nel periodo in cui si verifica/modifica il flusso di cassa o si verifica l’operazione di copertura (sono strumenti a tasso variabile)

c) Fair value hedge: gli elementi oggetto di copertura contro rischi tassi di interesse o credito sono valutati simmetricamente al derivato (sono strumenti a tasso fisso)

Obbligo esteso anche agli strumenti derivati inglobati in altri titoli.

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CRITERI DI VALUTAZIONE i derivati- art. 2426,c.1, 11bis

Definizione di strumento derivato ex IAS 39

Gli strumenti derivati si contabilizzano sempre in bilancio

Nuovi conti patrimoniali ed economici ad hoc

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Rilevazione iniziale Misurazione successiva Impatti

Derivati non di copertura (speculativi)

Data dell'operazione: fair value

Fair value: variazioni FV a conto economico

Conto economico

Derivati di copertura di fair value

Data dell'operazione: fair value

Fair value: variazioni FV a conto economico

Conto economico

Derivati di copertura di flussi finanziari

Data dell'operazione: fair value

Fair value: variazioni FV in una riserva di patrimonio netto

La variazione di fair valuesospesa nel patrimonio netto è imputata al conto economico quando l'operazione è conclusa.

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CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA - sul derivato

Variazione del valore di mercato dello strumento

derivato

Copertura (parte inefficace) o assenza di copertura

A conto economico

Copertura (parte efficace)

Fair value

A conto economico

Flussi finanziari

A patrimonio netto

Investimento netto

A patrimonio netto

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DERIVATI- NUOVE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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La variazione di fair value alla data di chiusura dell’esercizio deglistrumenti finanziari derivati:

- se positiva, rappresenta un’attività finanziaria, da iscriversi tra leimmobilizzazioni o nell’attivo circolante, a seconda della suadestinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c,“rivalutazioni per rettifiche di valore”), a meno che sia un’operazione dicopertura.

- se, invece, è negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voceB.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voceD.19.d), “svalutazioni per rettifiche di valore”, salvo si tratti diun’operazione di copertura.

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SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATIIAS 39 par. 10 – 11

Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto primario (“ospite”) e da uno o più contratti (derivati) secondari (“incorporati”): alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a quelli del derivato incorporato.

Gli incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:

• Le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto primario;

• Uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato, e

• Lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione delle rettifiche a conto economico (per esempio un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico non è separato).

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SCORPORO DEI DERIVATI INCORPORATIIAS 39 par. 10 – 11, IFRIC 9

L'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Non è consentita la rideterminazione successiva a meno che non si verifichi

(a) una variazione dei termini contrattuali che modifichi in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero altrimenti richiesti in base al contratto o;

(b) una riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria fair value (valore equo) rilevato a conto economico, per cui, in tali casi, è necessaria una rideterminazione.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

- La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzareper la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentateda titoli. È obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento èprevisto oltre il normale ciclo operativo.

- Il nuovo criterio non dà impatti per le operazioni che non avranno esaurito i loroeffetti nel bilancio 2015, dal 2016 sarà invece obbligatorio l'utilizzo del nuovomodello di misurazione.

- il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale diun'attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo perammortizzare con un criterio sistematico e finanziario gli oneri e i proventiiniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo checonsente di "spalmare" nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore dirimborso finale dell'attività o della passività finanziaria, attraverso l'utilizzo di untasso d'interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziaridell'operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento (TIR) che è unatecnica tipica per la valutazione degli investimenti che permette di esprimere laconvenienza economica di un progetto o il costo effettivo di un finanziamento,consentendo una migliore rappresentazione delle componenti reddituali.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Gli impatti derivanti da questo modello saranno significativi:

- gli interessi attivi sui titoli immobilizzati saranno imputati al conto economicoin base al TIR e non in base al tasso di interesse nominale;

- il valore di iscrizione iniziale dei crediti a medio-lungo termine subirà unprocesso di attualizzazione nei casi in cui non maturino interessi o siano emessi atassi di favore;

- i debiti a medio/lungo termine non saranno più iscritti al valore nominale. Icosti accessori per ottenere il finanziamento (istruttoria, imposte, notaio, ecc.)saranno portati a diretta diminuzione del debito e ripartiti negli esercizisuccessivi con l'ammortamento finanziario. Inoltre, qualora non maturino interessio siano ottenuti a tassi di favore (ad es. quelli intercompany) dovranno essereattualizzati.

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Si consideri un'obbligazione a 3 anni che corrisponde al suo possessore tre cedole annue pari a 3€ per ogni 100€ di valore nominale il cui prezzo attuale (prezzo di emissione) sia pari a 98€ per ogni 100€ di valore nominale.Il TRES può essere calcolato risolvendo la seguente equazione:

TRES = 3,72%

In bilancio, si darà seguito rilevando in ciascun esercizio gli interessi attivi nella misura del 3,72% del valore contabile del titolo, alla fine di ciascun esercizio, fino a raggiungere ad avere il titolo iscritto ad un valore corrispondente a quello che sarà incassato alla scadenza.

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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO - ESEMPIO

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1. inventario di tutti i contratti che soddisfano la definizione di"strumento finanziario derivato" stipulati alfine di coprirsi dairischi finanziari o per scopi speculativi;

2. adozione di un adeguato sistema di misurazione del valore dimercato di ogni contratto perché non è più sufficiente chiederealla controparte il mark-to-market dello strumento finanziario alladata di bilancio.

3. identificazione di tutti i contratti di copertura: per essi sarànecessario predisporre l'evidenza della "stretta e documentatacorrelazione tra le caratteristiche dello strumento odell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura"richiesta dalle norme di legge (art. 2426 comma 1, numero ll-bisc.c.).

4. identificazione dei "derivati incorporati” tramiteun'approfondita analisi di tutti i contratti sottoscritti dallasocietà, compresi quelli di natura commerciale che possonocontenere clausole che mitigano o trasferiscono dei rischifinanziari

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TO DO LIST

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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO ED ALLA NOTA INTEGRATIVA

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NOTA INTEGRATIVAart. 2427 contenuto della nota integrativa

o Le informazioni vanno indicate seguendo l’ordine con cui sono indicatenei prospetti del bilancio;

o E secondo l’ordine dei prospetti nel fascicolo di bilancio;

o Per cui non è più consentito includere informazioni sulle voci dibilancio seguendo l’ordine con cui sono richieste nel testo dell’art.2427cc.

o Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi,distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi edincludendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in notaintegrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art. 2427 contenuto della nota integrativa

Alcune informazioni sono state spostate

• Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili [dai conti d’ordine –aboliti- alla nota]

• Informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali [dal conto economico- parte straordinaria-abolita- alla nota]

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art. 2427 contenuto della nota integrativa

Alcune informazioni sono state aggiunte

Compensi agli amministratori e sindaci sotto forma di

• anticipazioni e finanziamenti concessi

• Precisando tasso di interesse,condizioni, importi rimborsati, cancellati o rinunciati

• Impegni assunti dalle società per effetto di garanzie prestate agli amministratori e ai sindaci

Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più grande di cui l’azienda fa parte

Nome e sede legale della società che prepara il consolidato dell’insieme più piccolo di cui l’azienda fa parte

Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Informazioni sugli strumenti derivati sulla valutazione al fair value

Criteri adottati dal redattore per distinguere la rilevanza

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2425 contenuto del conto economico parte straordinaria

VecchioE) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Abrogato,

con

obbligo di evidenziare nella nota integrativa «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali»

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ELIMINAZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

- La maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E, in cui attualmente trovano rilevazione i proventi e gli oneri straordinari, che ha sempre creato, nel passato, materia di discussione.

- Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti

dalle attività ordinarie della società. Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91: "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria«.

- OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società. L’effetto complessivo si determina all’inizio dell’esercizio [effetto retroattivo] ma, a seguito della eliminazione della parte straordinaria, gli effetti andranno imputati alla gestione operativa.

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OBBLIGO DEL RENDICONTO FINANZIARIOart. 2425 ter il rendiconto finanziario

Il nuovo articolo 2425-ter c.c. non prevede un contenuto minimo delrendiconto ma indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi:

Ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e fine dell’esercizio,

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci.

Questa impostazione è in continuità con le disposizioni dell’OIC 10“Rendiconto finanziario” che prevede la presentazione dei flussi finanziariutilizzando uno schema basato sulle variazioni della liquidità.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2424 contenuto dello stato patrimoniale I contid’ordine

Vecchio3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra

fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate

a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

abrogato

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ABROGATI I CONTI D’ORDINE

Il principio OIC 22 regola l’iscrizione dei conti d’ordine in calce al bilancio.

In particolare vanno iscritti:

- Gli impegni

- le garanzie prestate

- Beni di terzi presso la società

- Beni della società presso terzi

Nel nuovo regime troveranno posto nella nota integrativa:

- Importo complessivo degli impegni

- Importo complessivo delle garanzie

- Importo complessivo delle passività potenziali non presenti in bilancio

- Importo complessivo degli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili

- Importo complessivo degli impegni assunti verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte a comune controllo

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2424 I crediti

VecchioC- Attivo circolante:

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;

Nuovo C- Attivo circolante

) crediti: a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2426 criteri di valutazione operazioni in valuta

Vecchio8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.le immobilizz materiali e immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento di acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura se la riduzione debba giudicarsi durevole;

Nuovo8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i

conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita‘ in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

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MODIFICHE AL D.L. 127/91

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MODIFICHE AL BILANCIO CONSOLIDATO

Si restringe l’area di operatività , perché si innalzano le sogliequantitative al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo.

Non devono predisporre il consolidato le imprese che nonhanno superato per 2 esercizi consecutivi, due dei limitidell’art.27.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.27 casi di esonero

VecchioNon sono soggette all’obbligo …

a) 17.500.000 totale degli attivi da stato patrimoniale;

b) 35.000.000 totale dei ricavi da vendite e prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media

2) Se l’impresa abbia emesso titoli quotati in borsa.

3 bis) le imprese che controllano solo imprese che sono irrilevanti ai fini del 2c, a rt.29

Nuovo Non sono soggette all’obbligo

a) 20 milioni totale attivi da stato patrimoniale

b) 40 milioni totale ricavi da vendite e prestazioni

c) 250 dipendenti medi esercizio.

2) Se l’impresa è un ente di interesse pubblico ai sensi dell’art.16 D.Lgs.39/2010

3bis) ..altresi le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.29 redazione del bilancio consolidato

Vecchio1)…dal conto economico,

Nuovo1)…dal conto economico,dal rendicontofinanziario;

3 bis) non occorre rispettare gli obblighiintema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamentoquando la loro osservanza abbia effettiirrilevanti ai fini della rappresentazioneveritiera e corretta.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.31 principi di consolidamento

Vecchio3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota

integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se

irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni

correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se

la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

Nuovo 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota

Integrativa, gli importi di cui alla lettera d) relativi a ….

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.31 principi di consolidamento

Vecchio4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,….deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è iscritto a stato patrimoniale consolidato alla voce «azioni o quote proprie» e «riserva per azioni proprie».

Nuovo 4. Ai fini delle eliminazioni previste dal 2 comma,….deve essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l’articolo 2424 bis, 7 comma, del codice civile.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.32 struttura e contenuto

Vecchio1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico consolidati….

Nuovo 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.33 consolidamento delle partecipazioni

Vecchio

1. Riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa…

3) l’eventuale residuo è iscritto …se positivo in una voce dell’attivo denominata «differenza da consolidamento» o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima.

L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato nel periodo previsto dall’art.2426, n.6.cc

Nuovo

1. Riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa ..

..

3) l’eventuale residuo è iscritto .. se positivo in una voce denominata «Avviamento» e salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma,n.6, dell’art.2426 cc.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.34 uniformità dei criteri di valutazione

Vecchio

2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel 2 comma, dell’art.29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

Nuovo

2. a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi.

2 bis in casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato [al comma 1], purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.36 partecipazioni non consolidate

Vecchio1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell’art.2426, n.4..

Nuovo 1.Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n.4.,dell’art.2426.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchio

c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo o del passivo

Nuovo b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;leprecedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenuti nel corso dell’esercizio; le rivalutazioni ,gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio;il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo o del passivo

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchiod)La composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

f)la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti, quando il loro ammontare è significativo

h)Se l’indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse…,l’importo complessivo degli impegni..

Nuovo d)La composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo

f) la composizione delle voci ratei e risconti e altri accantonamenti

h)l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestati; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchioi) Se significativa, la suddivisione dei ricavi … secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.

m) La composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo;

Nuovo i) la suddivisione dei ricavi … secondo categorie di attività e secondo aree geografiche …

m)l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.38 contenuto della nota integrativa

Vecchioo) Cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento.

Nuovo o)cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi

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MODIFICA ALLA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA spostamento dalla relazione sulla gestione

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio [dalla relazione sulla gestione alla nota]modifica valida solo per il bilancio consolidato

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.40 c.2, relazione sulla gestione

VecchioDalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta

persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio complessivi…

Nuovo Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta

persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.42 pubblicazione del bilancio consolidato

Vecchio1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del c.civ.

Nuovo 1.Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, cc. 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.

3. Si applica il comma 2 dell'art. 2435 del c.civ.

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MODIFICHE AL DLGS 127 art.44 enti creditizi e finanziari

Nuovo 1. Le disposizioni del presente articolo NON si applicano:a)Alle banche italiane di cui all’art.1 dlgs 385;

b)alle società finanziarie italiane di cui all’art.59,c.1) lettera b) dlgs 385;

c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all’art.59,c.1, lettera b-bis) dlgs 385 che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del dlgs142/2005;

d)alle sim;

e) alle società finanziarie italiane che controllano sim;

f) alle sgr ;

g) alle società iscritte all’art 106;

h)alle finanziarie che controllano 106;

i) agenzie di prestito su pegno;

l)agli IMEL;

m)agli ist.pagamento;

n) agli istituti di microcredito;

o)ai confidi.

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RENDICONTAZIONE ABBREVIATA PER LE PICCOLE IMPRESE E MICROIMPRESE

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DEFINIZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ

- Le soglie di riferimento indicate nel novellato articolo 2435-bis sono:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Una società è piccola quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due de

Le piccole società hanno “facoltà”di godere delle semplificazioni previste

(anche solo di alcune di queste), redigendo un bilancio in forma abbreviata

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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE

Stato patrimoniale:

- Eliminata la previsione della detrazione diretta nel prospetto degli ammortamenti e delle svalutazioni dalle immobilizzazioni materiali e immateriali;

Conto economico:

- Aggregazione delle movimentazioni degli strumenti finanziari derivati che transitano in conto economico (D18d e D19d) rispettivamente con le altre

rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari (D18a-c e D19a-c);

Rendiconto finanziario:

esenzione dalla predisposizione;

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ESENZIONI INFORMATIVE ED APPLICATIVE

Criteri di valutazione:

Esenzione dall’utilizzo del costo ammortizzato per titoli, crediti e

debiti, per i quali sono confermati gli attuali criteri;

Nota integrativa:

previsione “in positivo” delle informazioni da fornire;

Relazione sulla gestione:

esenzione dalla predisposizione.

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MICROIMPRESE

L’aspetto più rilevante delle riforma in materia di società di minori dimensioni consiste nell’introduzione della nuova categoria delle micro-imprese (articolo 2435-ter), categoria prima introdotta nella legislazione europea dalla direttiva

2012/6/Ue e poi incorporata nella direttiva 2013/34/Ue.

Per tale categoria il legislatore ha previsto la redazione di un bilancio in

forma “super-abbreviata”.

Le micro-imprese sono definite come società che non rientrano per due

esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati.

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

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SEMPLIFICAZIONI PER LE MICROMPRESE

Le micro-imprese ripropongono le Semplificazioni in materia di presentazione

dei prospetti quantitativi (inclusa l’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario) e di criteri di valutazione previsti dall’articolo 2435-bis (perciò, anche le micro-imprese sono esentate dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato).

Le micro-imprese “non devono” seguire (trattasi di obbligo,

non di facoltà) le norme codicistiche in materia di:

- deroga all’applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento

della rappresentazione veritiera e corretta (articolo 2423, comma5);

- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto

previsto dalla nuova pertinente disciplina (articolo 2426, comma 11-bis).

La principale semplificazione consta nell’esenzione dalla predisposizione

della nota integrativa.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese

Le micro imprese sono esonerate da :

� Rendiconto finanziario

� Relazione sulla gestione

� Le disposizioni inerenti gli strumenti finanziari derivati e

� Nota integrativa se

In calce allo SP sono contenute le informazioni relative a :

Impegni, Garanzie e passività potenziali non risultanti da bilancio, le garanzie reali prestate

Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza, e le informazioni sui compensi agli amministratori.

� Fiscalità differita

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

VecchioLe società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (1);2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (1);3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani

Nuovo

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (1);2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (1);3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio

le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nuovo

le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio4.Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:voci A2 e A3voci B9(c), B9(d), B9(e)voci B10(a), B10(b),B10(c)voci C16(b) e C16(c)voci D18(a), D18(b), D18(c)voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti

Nuovo 4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:voci A2 e A3voci B9(c), B9(d), B9(e)voci B10(a), B10(b),B10(c)voci C16(b) e C16(c)voci D18(a), D18(b), D18(c), D 18 d)voci D19(a), D19(b), D19(c), e D 19 d).

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 bis bilancio in forma abbreviata

Vecchio5.Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n.10 dell’art.2426 e dai nn.2),3),7),9)10),12) ,13),14) 15) 16) w 17) dell’art.2427 e dal n.1 dell’art 2427 bis;

Nuovo 5. Ferme restando le indicazioni richieste dal 3,4,e 5 comma dell’art.2423, del 2 e 5 comma dell’art.2423 ter, dal 2 comma dell’art 2424, d al 1 comma, nn.4) e 6) dell’art 2426 la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal 1 comma dell’art. 2427, n.1),2),6) per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8)9) 13),15) per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria,16) 22bis), 22ter) per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici , 22 quater),22sexies) per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche dal c.1, art. 2427 bis n.1).

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MODIFICHE AL CODICE CIVILE art.2435 ter Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nelprimo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, nonabbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita‘

Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolodevono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o informa ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbianosuperato due dei limiti indicati.

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI DELLA TRANSIZIONE

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore]Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Aggi e disaggi di emissione Valutati a costo Nessun impatto Ammortamento finanziario

ammortizzato _________________________________________________________________________________________________________

Attrezzature industriali Abolito criterio di Scelta di un nuovo criterio Plusvalenza/minusvalenza e piccoli attrezzi valutazione costante di valutazione __________________________________________________________________________________________________________

Avviamento Ammortamento in base Nessun impatto (*) Nessun impatto (*) alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni __________________________________________________________________________________________________________

Azioni proprie Divieto di capitalizzazione Cancellazione voce dell'attivo Nessun impatto (*) Iscrizione della riserva

negativa di patrimonio netto _________________________________________________________________________________________________________

Componenti straordinari Aboliti Nessun impatto Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura

_________________________________________________________________________________________________________

Conti d'ordine Aboliti Nessun impatto Nessun impatto _________________________________________________________________________________________________________

Copertura dal rischio Strumento di copertura e Misurazione a FV dello Plusvalenza/ minusvalenze di fair value operazione coperta sono strumento coperto e del da valutazione simmetrica

valutati simmetricamente derivato da imputare al di derivato e strumento conto economico coperto _________________________________________________________________________________________________________

Copertura del rischio Le variazioni di FV del Derivati valutati a fair value Quando rigira la riserva si di variazione dei flussi derivato nella riserva di con contropartita la riserva corregge il costo o il ricavo finanziari patrimonio netto di patrimonio netto dell'operazione coperta __________________________________________________________________________________________________________

*le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti iscritti nel 2015, senza adeguamento alle nuove disposizioni

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SINTESI DEI PRINCIPALI IMPATTI [fonte il sole 24ore] Posta di bilancio Modifiche delle Impatto al 1 gennaio 2016 Impatti sullo schema di disposizioni normative conto economico 2016 Crediti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario __________________________________________________________________________________________________________

Costi di pubblicità Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________

Costi di ricerca applicata Non più capitalizzabili Addebito al conto Costi eccezionali dell'esercizio economico ____________________________________________________________________________________________________________

Debiti (*) Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Ammortamento finanziario ____________________________________________________________________________________________________________

Derivati Fair value Valutazione a fair value Variazioni di fair value con contropartita il conto economico ____________________________________________________________________________________________________________

Derivati incorporati Separati dal contratto Separazione dal contratto Variazioni di fair value ospitante e valutati a Fair originario e valutazione a value fair value ____________________________________________________________________________________________________________

Operazioni con imprese In evidenza in voci distinte Modifica al piano dei conti: Evidenza proventi dell'anno sottoposte al controllo di SP e CE voci patrimoniali e conto e adattamento per dati delle controllanti economico comparativi ___________________________________________________________________________________________________________

Titoli Costo ammortizzato Nessun impatto (**) Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale ____________________________________________________________________________________________________________

** le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del costo ammortizzato a queste voci

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DOCUMENTI OIC DA PREDISPORREIL RUOLO DELL’OIC

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ART 12 PUNTO 3 DLGS 139ruolo OIC

«OIC aggiorna i principi contabili sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.» OIC ha un ruolo istituzionale ex art.9 bis D.Lgs.n.38/2005 e ex art.20, comma 2, lettera b) legge n.116/2014.

Il piano di aggiornamento avviato prevede:

• Manutenzione dei principi emessi nel 2014, per quei punti che richiedevano ulteriori riflessioni;

• Revisione degli OIC in conseguenza delle nuove norme su bilancio;

• Nuova formulazione di OIC 3 (su derivati), OIC 11 (postulati) ancora da aggiornare.

• Indicazioni applicative sulla transizione alle nuove norme

Sino alla modifica del quadro normativo di riferimento continuano ad applicarsi gli OIC di recente aggiornamento (2014).

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ART 12 PUNTO 3 DLGS 139ruolo OIC e uniformità a livello dei paesi membri

«per le società non quotate le difformità in materia contabile a livello europeo è ancora molto elevata, in particolare sui seguenti argomenti:

- Obbligo di utilizzo degli IFRS nei bilanci di esercizio e consolidati;

- Scelte opzionali;

- Divieto di utilizzo degli IFRS ai bilanci di esercizio per alcune tipologie di soggetti.

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ASPETTO IN SOSPESO contratti di leasing

Resta in vigore l’approccio attuale di indicazione nella nota integrativa delle informazioni inerenti i contratti di leasing finanziario e negli schemi di bilancio non si fa né la rilevazione del bene, né del debito nei confronti della società di leasing, ma si rilevano a conto economico i costi dei canoni per competenza.

OIC dovrà fornire indicazioni più precise.

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Contatti dei relatori per approfondimenti e quesiti

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Dott. Paolo MalobertiMail to: [email protected]

Dott. Carlo IorioMail to: [email protected]

Dott. Paolo ValenziMail to: [email protected]